Nella domanda di liquidazione controllata c’è una pagina che conta più delle altre. Non è l’elenco dei creditori e non è nemmeno l’inventario dei beni. È la pagina in cui il debitore, e poi l’Organismo di composizione della crisi, spiegano perché si è arrivati a quel punto. Dopo il correttivo del 2024 il codice della crisi chiede che la relazione dell’OCC indichi le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni (art. 269, comma 2, CCII). Nel 2026 la Cassazione ha chiarito che quella parte deve esserci «necessariamente», chiara, completa e attendibile, e che il giudice la controlla nella sostanza, non solo nella forma.
Questo articolo segue la vita di quel racconto dal primo colloquio fino all’esdebitazione, tappa per tappa, con le date, i documenti e gli errori che di solito si commettono. Il racconto delle cause, infatti, non si scrive una sola volta. Nasce durante la raccolta delle carte. Lo verifica l’OCC. Il tribunale lo legge per decidere se la domanda è ammissibile. Il liquidatore lo riprende per cercare beni e atti da recuperare. Torna in gioco dopo tre anni, quando si decide se i debiti residui si cancellano.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: le cause del debito vanno spiegate bene il primo giorno, perché la stessa pagina verrà riletta per anni.
La timeline, in breve: giorno 0, il colloquio e la scelta della procedura. Prime tre settimane, le prove delle cause. Poi l’incarico all’OCC e le comunicazioni al Fisco entro 7 giorni. Seguono la ricostruzione cronologica e la relazione dell’OCC. Poi il deposito del ricorso e il vaglio del tribunale. Dopo la sentenza di apertura arriva la fase del liquidatore, con il termine per i creditori. Dopo tre anni dall’apertura c’è l’esdebitazione, dove la diligenza del debitore pesa davvero.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché il suo titolare è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi dall’interno il modo in cui un gestore ricostruisce le cause, quali documenti pretende e quali lacune portano un tribunale a chiedere integrazioni o a dichiarare la domanda inammissibile. Quando le cause del debito sono fiscali o bancarie, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario ricostruisce i numeri prima che li legga il tribunale.
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La mappa temporale: dove si scrive, dove si verifica e dove si giudica il racconto delle cause
Prima di entrare nelle singole tappe serve una mappa. Il racconto delle cause passa per tre momenti diversi. Prima lo si costruisce: debitore, legale e consulenti raccolgono i fatti e le prove. Poi lo si verifica: l’OCC controlla, confronta con le banche dati e scrive la relazione. Infine lo si giudica, due volte: all’apertura il tribunale controlla che il racconto sia completo e attendibile; all’esdebitazione valuta se il debitore ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2, CCII).
Una precisazione di metodo vale per tutto l’articolo. La liquidazione controllata è la procedura con cui il sovraindebitato mette a disposizione dei creditori il suo patrimonio, tranne quanto serve per vivere, sotto la gestione di un liquidatore nominato dal tribunale; dopo la chiusura, o comunque decorsi tre anni dall’apertura, la persona fisica può ottenere la liberazione dai debiti residui (artt. 268-282 CCII). Qui non ripetiamo come funziona la procedura in generale: ci occupiamo solo del modo in cui si spiegano le cause.
I termini indicati non sono sospesi in agosto: per i procedimenti regolati dal codice della crisi la sospensione feriale non si applica (art. 9, comma 1, CCII). Chi prepara la domanda in estate, o riceve una richiesta del tribunale a fine luglio, deve contare anche i giorni dall’1 al 31 agosto.
| Tappa | Quando | Cosa succede al racconto delle cause | Norma | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Primo colloquio: si ricostruisce la storia del debito e si sceglie la procedura | artt. 65, 268 CCII | Giorno 0 |
| 2 | Giorni 1-20 | Raccolta delle prove: contratti, Centrale Rischi, CRIF, estratti conto, certificati, sentenze | art. 269 c.2 CCII | Dal giorno 1 al giorno 20 |
| 3 | Incarico OCC + 7 giorni | Nomina del gestore; comunicazione all’agente della riscossione e agli uffici fiscali | art. 269 c.3 CCII | Entro 7 giorni dall’incarico |
| 4 | Settimane 3-8 | Ricostruzione cronologica: fasi del debito, nesso tra eventi e debiti, diligenza | art. 269 c.2 CCII | Dalla terza all’ottava settimana |
| 5 | Settimane 6-10 | Relazione dell’OCC: cause, diligenza, completezza, attestazione sull’attivo | artt. 268 c.3, 269 c.2 CCII | La relazione dell’OCC |
| 6 | Giorno del deposito | Il ricorso: come si scrive la parte sulle cause | artt. 268 c.1, 269 c.1 CCII | Il giorno del deposito |
| 7 | Deposito + 1-6 settimane | Vaglio del tribunale: integrazioni, inammissibilità, sentenza di apertura | art. 270 CCII | Dal deposito alla sentenza |
| 8 | Sentenza + 90 giorni | Il liquidatore rilegge le cause; i creditori presentano le domande | artt. 270 c.2 lett. d, 274 CCII | I primi 90 giorni |
| 9 | Apertura + 3 anni | Esdebitazione: colpa grave, malafede, frode; osservazioni dei creditori in 15 giorni; reclamo in 30 | artt. 280, 282 CCII | Dopo tre anni |
Le durate in settimane sono medie di prassi, non termini di legge. I termini di legge sono quelli con la norma accanto, e li segnaliamo in grassetto nelle singole tappe.
Giorno 0: il primo colloquio e la domanda che decide tutto
Cosa succede
Il primo incontro sembra una conversazione, ma è già lavoro sulla domanda. Il debitore arriva con una borsa di carte: lettere di banche, cartelle, un pignoramento dello stipendio, a volte un atto di precetto. La prima domanda del professionista non è «quanto devi?», ma «quando è cominciato?». Il racconto delle cause parte da qui. Si cerca il momento in cui l’equilibrio si è rotto: la perdita del lavoro, una separazione, una malattia, la chiusura di un’attività, un mutuo diventato insostenibile, un prestito preso per pagarne un altro.
In questo colloquio si capisce anche quale procedura scegliere. La liquidazione controllata non richiede la meritevolezza per entrare, mentre il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è precluso a chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69, comma 1, CCII). Il modo in cui si presentano le cause, quindi, incide già sulla scelta della strada.
La norma
Il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere con ricorso al tribunale l’apertura della liquidazione controllata dei suoi beni (art. 268, comma 1, CCII). Il ricorso può essere presentato direttamente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC (art. 269, comma 1). Al ricorso va allegata la relazione dell’OCC, che secondo il testo vigente del comma 2, modificato dal D.Lgs. 136/2024, valuta completezza e attendibilità della documentazione, descrive la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, indica le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni e contiene l’attestazione dell’art. 268, comma 3. Se a chiedere l’apertura è il debitore persona fisica, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche con azioni giudiziarie.
I termini che si attivano
Il primo giorno non parte nessun termine di legge, se il debitore si muove di sua iniziativa. Le cose cambiano se un creditore ha già chiesto la liquidazione controllata contro di lui (art. 268, comma 2). In quel caso il debitore persona fisica che vuole far valere la mancanza di attivo deve eccepirla entro la prima udienza, con i documenti dell’art. 283, comma 3; se l’attestazione dell’OCC non è pronta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni (art. 268, comma 3). Lì il racconto delle cause va costruito in tempi stretti.
Cosa può fare il debitore ora
Può fare tre cose, tutte utili. Prima: scrivere di suo pugno una cronologia, anche disordinata, con anni, eventi e debiti. Non deve essere elegante, deve essere completa. Seconda: non pagare nessun creditore in modo selettivo e non vendere né regalare beni. Chi in questa fase salda il cugino o cede l’auto al figlio crea un fatto che dovrà spiegare. Il liquidatore potrà contestarlo con le azioni dell’art. 274. Terza: dire subito tutto, anche le cause scomode. La finestra per scegliere come presentare una causa imbarazzante, come il gioco, un investimento azzardato o un debito fiscale non pagato per anni, è adesso: dopo il deposito si può solo integrare, non riscrivere.
Resta precluso, già da ora, scegliere quali fatti raccontare. L’OCC e il tribunale incrociano i dati: Centrale Rischi, banche dati creditizie, estratti conto, anagrafe tributaria. Un fatto omesso emerge quasi sempre.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più comune è presentare il debito come una fatalità: «la crisi», «il Covid», «la sfortuna». Sono cause reali, ma generiche. Il tribunale vuole vedere il nesso tra l’evento e i singoli debiti: quale finanziamento è stato acceso dopo quale evento, per quale importo, con quale reddito. L’errore opposto è l’autoaccusa senza contesto: «ho sbagliato tutto». Anche questa non aiuta, perché confonde la colpa, che va valutata più avanti, con la descrizione dei fatti, che serve adesso.
Quanto dura realmente
Il primo colloquio richiede di solito una o due ore. La cronologia definitiva, però, prende forma in più incontri. Se il debitore porta subito le carte principali, in una settimana il quadro è abbastanza chiaro per decidere la procedura. Se le carte sono sparse tra più banche, finanziarie ed enti, servono più settimane. Per questo conviene iniziare prima che arrivino un pignoramento o una domanda di un creditore.
Dal giorno 1 al giorno 20: le prove delle cause
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase: le parole diventano documenti. Ogni causa indicata nel colloquio deve avere una prova. Non basta dire «ho perso il lavoro»: serve la lettera di licenziamento, il prospetto della NASpI o l’estratto contributivo che mostra l’interruzione. Non basta dire «mi sono separato»: servono il provvedimento di separazione e la prova dell’assegno di mantenimento pagato. Per una malattia servono i certificati e le spese sostenute; per un’attività chiusa, la visura storica e le ultime dichiarazioni.
Accanto alle prove delle cause si raccolgono le prove dei debiti, nella loro sequenza: contratti di finanziamento con la data di stipula, piani di ammortamento, estratti conto delle carte revolving, cartelle e avvisi, decreti ingiuntivi. Il punto è datare ogni debito, perché il racconto delle cause è una cronologia: prima l’evento, poi il debito che ne è derivato.
La norma
L’art. 269, comma 2, chiede all’OCC di valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata con la domanda. Dopo la modifica dell’art. 270, comma 5, il Tribunale di Terni (sent. n. 4/2026 del 20/2/2026) ha osservato che alla liquidazione controllata non si applica più l’elenco documentale dell’art. 39 CCII. Nel caso di una società ha comunque ritenuto adeguati bilanci, registri IVA, dichiarazioni dei tre esercizi precedenti, situazione contabile aggiornata e visura. Nella prassi, per la persona fisica, si usa come base l’elenco che il codice prevede per procedure vicine (art. 67, comma 2, per il consumatore; art. 283, comma 3, per l’incapiente): creditori con importi, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, entrate del debitore e della famiglia.
I termini che si attivano
In questa fase non corrono termini di legge, salvo il caso già visto della domanda presentata da un creditore. C’è però un termine pratico: i documenti delle banche dati hanno una data, e una visura della Centrale Rischi vecchia di mesi può non coincidere con la situazione al deposito. Conviene richiedere le visure in prossimità del deposito e conservare quelle più vecchie per ricostruire l’andamento.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può chiedere direttamente molte prove. Ecco quelle che di solito servono per ricostruire le cause.
- Centrale dei Rischi della Banca d’Italia: mostra l’esposizione verso banche e intermediari nel tempo; rivela se i debiti sono cresciuti a scatti, ad esempio un consolidamento dopo l’altro.
- Banche dati creditizie private (come CRIF): mostrano richieste di finanziamento, anche rifiutate, e la loro sequenza. Il Tribunale di Terni, nella sentenza citata, ha valorizzato una relazione dell’OCC che aveva analizzato proprio Centrale Rischi e archivi CRIF.
- Estratti conto di tutti i rapporti, comprese carte prepagate e conti online: la Corte d’appello di Torino (sent. 31/3/2026, sez. I, nota da sintesi iusletter) ha confermato l’inammissibilità di una domanda in cui non era indicata una carta prepagata con movimenti per oltre 100.000 euro e un accredito di 35.000 euro.
- Estratto di ruolo e situazione debitoria presso l’agente della riscossione e gli enti locali.
- Documenti dell’evento scatenante: licenziamento, provvedimenti di separazione, certificati medici, chiusura della partita IVA, contratti di lavoro scaduti.
- Atti di disposizione degli ultimi cinque anni: vendite, donazioni, costituzione di fondi patrimoniali, rinunce a eredità.
La finestra difensiva è questa: ogni movimento anomalo che emerge dalle carte va spiegato ora, per iscritto, con la sua prova; spiegarlo dopo che l’ha trovato il tribunale è molto più difficile.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è consegnare solo i documenti dei debiti e non quelli delle cause. Il fascicolo diventa così un elenco di creditori senza storia. Un secondo errore frequente è dimenticare i rapporti «minori»: la carta prepagata, il conto aperto online per una promozione, il conto cointestato con un genitore. Sono proprio quelli che, se emergono dopo, fanno dubitare dell’attendibilità dell’intero racconto.
Quanto dura realmente
Con un debitore collaborativo la raccolta richiede due o tre settimane. Le richieste alle banche per estratti conto di anni passati possono richiedere più tempo, e le banche non sempre rispondono in fretta. Le banche dati creditizie, invece, si ottengono in pochi giorni. Il ritardo più frequente riguarda i documenti fiscali degli anni più vecchi e quelli di un’attività cessata da tempo.
Entro 7 giorni dall’incarico: l’OCC entra in scena e scrive al Fisco
Cosa succede
Con il conferimento dell’incarico all’Organismo di composizione della crisi, il racconto delle cause passa sotto gli occhi di un soggetto terzo. Il gestore nominato dall’OCC non è il consulente del debitore: è un ausiliario che dovrà attestare al tribunale la completezza e l’attendibilità di quanto il debitore dichiara. Da questo momento in poi ogni affermazione sulle cause sarà confrontata con dati esterni.
Il primo atto dell’OCC riguarda i debiti pubblici. Il gestore informa l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore.
La norma
Secondo l’art. 269, comma 3, CCII, l’OCC deve dare notizia della nomina all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, entro sette giorni dalla nomina. Per il piano del consumatore l’art. 68, comma 4, prevede che questi enti rispondano entro 15 giorni comunicando il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti; il testo dell’art. 269 che abbiamo letto non fissa un termine di risposta per la liquidazione controllata, e nella pratica le risposte arrivano nelle settimane successive.
I termini che si attivano
Sette giorni dalla nomina per la comunicazione dell’OCC agli enti. È un termine che riguarda il gestore, non il debitore, ma ha un effetto diretto sul racconto delle cause: la risposta degli enti può far emergere debiti che il debitore non conosceva o aveva sottovalutato, ad esempio accertamenti in corso o tributi locali mai pagati. Il termine non si sospende in agosto (art. 9, comma 1, CCII).
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore deve anticipare il Fisco. Se c’è un debito tributario importante, il racconto delle cause deve spiegarlo prima che lo faccia la risposta dell’ente: da quali anni deriva, perché non è stato pagato, se è nato da un’attività d’impresa, da un accertamento contestato o da un omesso versamento. Questo conta molto. Il Tribunale di Treviso (31/3/2026, nota da sintesi Unijuris) ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte in una situazione in cui il debito erariale era prevalente, e per questo ha negato l’esdebitazione per mancanza di meritevolezza. Se nel racconto c’è un debito fiscale, va spiegato con le sue ragioni economiche e i documenti, non lasciato all’estratto di ruolo.
In questa fase si apre un’altra finestra: verificare con un commercialista se i debiti fiscali sono corretti. Cartelle prescritte, sanzioni duplicate, interessi calcolati male. Una contestazione fondata riduce il passivo e cambia anche la descrizione delle cause.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è trattare il debito fiscale come un debito qualsiasi, senza spiegarne l’origine. Per il tribunale un debito con una banca nato da un prestito per curarsi e un debito con l’Erario nato da anni di imposte trattenute e non versate non sono la stessa cosa. Il secondo richiede una spiegazione molto più accurata: crisi di liquidità documentata, clienti che non pagavano, scelte di pagare i dipendenti invece dei tributi. Il Tribunale di Ascoli Piceno (8/11/2024, nota da rassegna ecnews) aveva espresso già all’apertura un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione, legato a un lungo indebitamento verso enti pubblici. È un orientamento isolato e in tensione con la Cassazione, ma mostra come vengono letti i debiti fiscali non spiegati.
Quanto dura realmente
La nomina del gestore richiede in genere da qualche giorno a due o tre settimane, secondo l’organizzazione dell’OCC. La comunicazione agli enti parte entro una settimana. Le risposte degli enti e la riconciliazione con i dati del debitore richiedono spesso da tre a sei settimane: è il motivo più comune per cui la relazione non si chiude in fretta.
Dalla terza all’ottava settimana: la ricostruzione cronologica delle cause
Cosa succede
Il calendario ora corre su un binario tecnico: il gestore mette in fila i fatti. Il risultato è una cronologia in cui ogni debito ha una data, un importo, un creditore e una causa. In questa fase il racconto smette di essere un ricordo e diventa una tabella. Le domande che il gestore si pone sono sempre le stesse. Quando è iniziato lo squilibrio? Quale evento lo ha provocato? I debiti successivi sono serviti a vivere, a coprire debiti precedenti o ad altro? Il debitore, quando ha firmato, poteva ragionevolmente pensare di pagare?
Un esempio dimostrativo aiuta a capire. Ipotesi: lavoratore dipendente con 1.840 euro netti al mese. Nel 2019 contrae un prestito personale di 18.600 euro per ristrutturare casa, rata di 312 euro. Nel 2021 il coniuge perde il lavoro; il reddito familiare scende di 1.150 euro al mese. Tra il 2021 e il 2023 il debitore apre due carte revolving (6.200 e 4.900 euro di fido) e un secondo prestito di 11.300 euro per pagare le rate del primo. Nel 2024 il pignoramento dello stipendio. La ricostruzione mostra che il primo debito era sostenibile; lo squilibrio nasce dall’evento del 2021; i debiti successivi sono «debiti per pagare debiti». È questa la sequenza che il gestore descriverà, con la prova di ogni passaggio.
La norma
La base resta l’art. 269, comma 2: la relazione deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni. Per la Cassazione (Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026, nota da sintesi diritto.it e iusletter) questi elementi devono risultare necessariamente nella relazione, in modo chiaro, completo e attendibile, e costituiscono un presupposto di ammissibilità della domanda. Non sono però requisiti di meritevolezza: servono a far conoscere ai creditori le reali cause del sovraindebitamento e a consentire al liquidatore le azioni di recupero dell’art. 274.
Per il piano del consumatore l’art. 68, comma 3, chiede anche all’OCC di indicare se il finanziatore ha valutato il merito creditizio del debitore. Il testo dell’art. 269 letto non contiene la stessa richiesta per la liquidazione controllata. Nella pratica, però, la verifica sul merito creditizio aiuta a spiegare la diligenza: se una finanziaria ha concesso un prestito a chi aveva già rate pari a metà dello stipendio, il racconto delle cause cambia.
I termini che si attivano
Nessun termine di legge in questa fase. C’è però un termine di fatto, legato alla situazione esterna: se pende un’esecuzione, o se un creditore ha già chiesto la liquidazione controllata, la ricostruzione va accelerata. Nel secondo caso valgono la prima udienza e il termine non superiore a 60 giorni dell’art. 268, comma 3.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore deve rispondere alle domande del gestore in modo puntuale e per iscritto. Ogni domanda senza risposta diventa una lacuna nella relazione. Può anche fornire una sua nota esplicativa sulle cause, firmata, da allegare al ricorso. Questa è la finestra per spiegare la diligenza: perché un prestito sembrava sostenibile quando è stato chiesto, quali redditi c’erano, quali eventi non erano prevedibili. Diligenza, nel linguaggio del codice, non significa non aver mai sbagliato. Significa aver assunto obbligazioni in modo proporzionato alle risorse che si avevano o che si potevano ragionevolmente attendere.
Qui si colloca anche il punto più delicato: le cause in cui c’è una responsabilità del debitore. Gioco, spese voluttuarie, investimenti speculativi, garanzie prestate con leggerezza a favore di parenti o soci. «Le cause del debito non si nascondono e non si confessano: si documentano. Un tribunale capisce molto di chi racconta con precisione e quasi nulla di chi sceglie quali fatti raccontare.» – Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC. Se c’è una dipendenza, la presa in carico da parte di un servizio specialistico è un fatto da documentare, perché dimostra che la causa è stata affrontata.
Come si presentano, in concreto, le cause più frequenti
Ogni causa ha le sue prove e i suoi punti deboli. La tabella riassume come la ricostruzione tratta i casi più comuni. Le indicazioni sulle prove sono di prassi: la legge non contiene un elenco.
| Causa | Come si descrive | Prove tipiche | Punto su cui il giudice si sofferma |
|---|---|---|---|
| Perdita del lavoro o riduzione del reddito | Data dell’evento, reddito prima e dopo, debiti successivi | Lettera di licenziamento, CU, estratto contributivo, NASpI | Se i finanziamenti successivi erano proporzionati al nuovo reddito |
| Separazione o divorzio | Data del provvedimento, assegno, doppia casa, mutuo residuo | Provvedimenti, prova dei pagamenti dell’assegno | Se i debiti sono comuni o personali; procedura familiare (art. 66) |
| Malattia o invalidità | Periodo, spese sostenute, riduzione dell’attività | Certificati, fatture sanitarie, verbali di invalidità | Il nesso temporale tra malattia e debiti |
| Chiusura di un’attività | Anni di attività, causa della crisi, debiti residui | Visura storica, dichiarazioni, bilanci o registri IVA | Debiti fiscali e contributivi: perché non pagati |
| Debiti per pagare debiti | Sequenza dei consolidamenti | Contratti, piani di ammortamento, Centrale Rischi | Se il debitore poteva capire che la spirale era insostenibile |
| Garanzie per familiari o soci | Data della fideiussione, rapporto con il garantito, escussione | Contratto di garanzia, lettera di escussione | Se la garanzia era proporzionata al patrimonio |
| Gioco o dipendenze | Periodo, importi, presa in carico | Estratti conto, certificazione del servizio specialistico | Se la causa è stata affrontata e se è cessata |
| Spese di vita superiori al reddito | Spese ricorrenti, finanziamenti al consumo | Estratti conto, contratti di credito al consumo | La diligenza: qui la colpa è più facile da affermare |
Due osservazioni valgono per tutte le righe. La prima: quasi mai c’è una sola causa. Una storia credibile ne combina due o tre, in un ordine temporale preciso; un racconto con una sola causa per debiti accumulati in dieci anni suscita dubbi. La seconda: le cause interne non vanno nascoste dietro quelle esterne. Se un periodo di disoccupazione è stato affrontato con tre carte revolving, la relazione deve dirlo, e deve spiegare perché il debitore riteneva di poterle ripagare. È questa la «diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni» che l’art. 269, comma 2, chiede di descrivere.
Un esempio numerico aiuta a capire come si valuta la diligenza. Ipotesi: nel marzo 2022 un debitore con 1.620 euro netti al mese ha già rate per 486 euro (30% del reddito). Firma un nuovo prestito con rata di 238 euro. Le rate salgono a 724 euro, il 44,7% del reddito. Nel giugno 2023 apre una carta revolving con un minimo mensile di 145 euro: le rate arrivano a 869 euro, il 53,6%. La ricostruzione segnala questi passaggi e ne indica il contesto, ad esempio un figlio a carico nato nel 2022 o un’auto necessaria per lavorare. Il giudice dell’esdebitazione leggerà proprio questi numeri per capire se c’è stato un ricorso abusivo al credito (art. 280, lett. b) o colpa grave (art. 282, comma 2). Dichiarare la percentuale non peggiora la posizione del debitore: la percentuale è nei documenti comunque. Spiegarla, invece, la migliora.
Quando il racconto riguarda un’attività d’impresa o professionale, la ricostruzione segue anche i bilanci o le dichiarazioni degli ultimi anni: ricavi, margini, crediti non incassati, debiti con fornitori ed Erario. Se l’attività è stata chiusa, va indicato perché e con quali debiti residui. Sono le informazioni che l’agente della riscossione e gli uffici fiscali confermeranno con le loro risposte all’OCC.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è la cronologia «a ritroso», costruita partendo dai debiti attuali e risalendo in modo approssimativo. Si perdono così le date dei singoli finanziamenti e il nesso con gli eventi. Un altro errore è trascurare i debiti estinti: un prestito chiuso nel 2022 con un nuovo finanziamento non compare più tra i debiti, ma è parte della storia. Senza di lui, l’aumento del debito sembra inspiegabile.
Quanto dura realmente
Per una persona fisica con una decina di creditori, la ricostruzione richiede di solito da tre a sei settimane. Diventa più lunga quando c’è un’attività d’impresa cessata, quando i rapporti bancari sono molti o quando emergono atti di disposizione da spiegare. Il tempo dipende soprattutto dalla rapidità con cui il debitore risponde alle richieste del gestore.
Dalla sesta alla decima settimana: la relazione dell’OCC, il documento che il tribunale legge per primo
Cosa succede
La relazione dell’OCC è il documento in cui il racconto delle cause diventa un’attestazione. Il gestore non si limita a riportare ciò che dice il debitore: lo valuta. Scrive se la documentazione è completa e attendibile, descrive la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, indica le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assumere le obbligazioni e attesta se c’è attivo da distribuire.
Le relazioni che i tribunali giudicano adeguate hanno di solito una struttura riconoscibile. Prima la storia personale e lavorativa del debitore, con il nucleo familiare. Poi la cronologia dei debiti, con una tabella per creditore. Poi le cause, distinte in esterne (eventi non dipendenti dal debitore) e interne (scelte del debitore). Poi la valutazione della diligenza, finanziamento per finanziamento o per gruppi. Infine l’attivo e il passivo, il reddito, le spese necessarie per vivere e l’attestazione.
La norma
Art. 269, comma 2, CCII come modificato dal D.Lgs. 136/2024: completezza e attendibilità della documentazione, situazione economico-patrimoniale e finanziaria, cause dell’indebitamento, diligenza, attestazione dell’art. 268, comma 3, quarto periodo. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 28576 del 28/10/2025, massima Brocardi) ha qualificato la relazione come presupposto di ammissibilità: il giudice non si ferma alla sua presenza, ma ne valuta completezza e attendibilità, perché i creditori devono conoscere la reale consistenza dell’attivo e il liquidatore deve poter esercitare le azioni utili ad aumentarlo. Nel caso deciso la Corte ha confermato la revoca della procedura per l’omessa indicazione della vendita a prezzo simbolico di tutti gli immobili a una società riconducibile al figlio del debitore e della gestione di un ristorante.
I termini che si attivano
La legge non fissa un termine per la redazione della relazione. Due termini però incidono. Il primo è quello dell’art. 268, comma 3, se la domanda è di un creditore: attestazione entro la prima udienza o nel termine concesso dal giudice, non superiore a 60 giorni. Il secondo è pratico: i dati devono essere aggiornati al deposito, e una relazione chiusa mesi prima va integrata se nel frattempo sono cambiati redditi o debiti.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può leggere la bozza della relazione prima del deposito e segnalare errori di fatto: date sbagliate, importi non aggiornati, eventi descritti in modo impreciso. Non può chiedere al gestore di cambiare le valutazioni. La finestra difensiva, in questa fase, è la correzione dei fatti: un errore di data o di importo corretto adesso evita che il tribunale dubiti dell’intera ricostruzione.
Un caso concreto mostra come si legge la relazione. Nella liquidazione controllata familiare aperta dal Tribunale di Urbino (sent. 18/3/2026, P.U. 8-1/2026), le cause indicate erano l’inadempimento di un mutuo ipotecario del 2003 per la casa familiare, poi finita in esecuzione con un debito residuo di 134.290,10 euro, e l’aumento del costo della vita e delle spese di mantenimento. Il tribunale ha preso atto che l’OCC confermava le circostanze del ricorso, indicava le cause in modo esaustivo e illustrava la diligenza dei debitori. È un esempio di cause semplici ma documentate: un debito principale, un evento economico riconoscibile, una sequenza coerente.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è la relazione «copia del ricorso»: il gestore riprende il racconto del debitore senza verificarlo. Dopo la Cass. 11603/2026 questo è un rischio serio, perché il controllo del giudice riguarda la congruità, la logica e il collegamento tra dati e valutazioni. L’errore opposto, meno frequente, è la relazione che dà giudizi morali sul debitore senza dati. La sintesi iusletter del 20/5/2026 osserva che il nuovo contenuto ha natura informativa: se la relazione è lacunosa il giudice può chiederne l’integrazione o, nei casi più gravi, dichiarare l’inammissibilità; se è completa ma fa emergere condotte colpose, queste vanno valutate in sede di esdebitazione.
Quanto dura realmente
Una relazione per una persona fisica richiede in genere da due a quattro settimane di scrittura dopo la chiusura della ricostruzione. Il totale, dal conferimento dell’incarico al deposito, si colloca spesso tra due e quattro mesi. I casi con attività d’impresa, immobili da stimare o atti di disposizione da approfondire richiedono più tempo.
Il giorno del deposito: come si scrive la parte sulle cause nel ricorso
Cosa succede
Il ricorso è l’atto con cui il debitore chiede l’apertura. Contiene la sua versione dei fatti, che la relazione dell’OCC verifica. Le due narrazioni devono coincidere. Se il ricorso parla di «crisi del settore» e la relazione di «debiti contratti per spese personali», il tribunale nota la distanza.
La parte sulle cause, nel ricorso, funziona meglio quando segue cinque regole pratiche.
- Cronologia con date: anno per anno, evento per evento.
- Numeri: reddito prima e dopo l’evento, rata per rata, debito per debito.
- Nesso causale: ogni debito collegato all’evento che lo ha generato o al debito che è servito a coprire.
- Distinzione tra cause esterne e interne: senza minimizzare le seconde.
- Rinvio ai documenti: ogni affermazione con il numero dell’allegato.
La norma
Il ricorso è proposto al tribunale competente ai sensi dell’art. 27, comma 2, cioè quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 268, comma 1). Il debitore può presentarlo direttamente, con l’assistenza dell’OCC (art. 269, comma 1). La legge non indica un modello per la parte sulle cause: il contenuto si ricava dall’art. 269, comma 2, e da ciò che i tribunali ritengono necessario.
I termini che si attivano
Il deposito produce un effetto immediato sui debiti: sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 268, comma 5). Dal deposito parte anche, in sostanza, il controllo del tribunale. Non c’è un termine di legge entro cui il tribunale debba decidere, ma le esperienze lette mostrano tempi brevi quando il fascicolo è completo.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore deve controllare che tutto ciò che è scritto nel ricorso sia nella relazione e viceversa. Deve allegare la nota sulle cause, se l’ha preparata, e i documenti che la provano. È l’ultima occasione per inserire spontaneamente un fatto: ciò che è dichiarato nel ricorso è trasparenza, ciò che emerge dopo è un’omissione. La Corte d’appello di Torino (31/3/2026) ha chiarito che non bastano chiarimenti successivi: la trasparenza deve esserci dall’inizio, e il favor debitoris non giustifica omissioni che impediscono una ricostruzione affidabile del patrimonio. Secondo la stessa sintesi, non basta neppure l’assenza di dolo.
Qui c’è anche un aspetto pratico spesso trascurato: la parte del reddito necessaria per vivere. Il ricorso deve indicare le spese del nucleo familiare, perché il giudice fisserà i limiti di quanto resta fuori dalla liquidazione (art. 268, comma 4, lett. b). Nel caso di Urbino i ricorrenti indicavano spese per 3.194 euro al mese e l’OCC ne stimava circa 3.035, a fronte di un reddito disponibile di circa 5.356 euro. Anche questa stima fa parte del racconto: se le spese dichiarate sono alte, il tribunale si chiederà se quelle stesse spese non siano tra le cause del debito.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è il ricorso standard, con una formula sulle cause valida per tutti: «a causa di una serie di eventi sfavorevoli il ricorrente non è riuscito a far fronte alle obbligazioni assunte». Non dice nulla. Il Tribunale di Trani, in una sentenza deliberata il 23/6/2026 (liquidazione controllata R.G. 128-1/2026), ha descritto la situazione come derivante dalla sproporzione tra debiti contratti e risorse disponibili, ritenendo che ricorso e relazione l’avessero illustrata adeguatamente; ma ha anche incaricato il liquidatore di riferire sulla condotta che aveva causato il sovraindebitamento, in vista dell’esdebitazione. Il racconto generico, insomma, può bastare per entrare, ma lascia aperto il giudizio per uscire.
Quanto dura realmente
Il deposito telematico è un atto di un giorno. La preparazione del ricorso, una volta chiusa la relazione, richiede di solito una o due settimane, il tempo di allineare i due testi e ordinare gli allegati.
Dal deposito alla sentenza: il vaglio del tribunale sul racconto delle cause
Cosa succede
Siamo al giorno del deposito più qualche settimana. Il tribunale legge ricorso e relazione. Verifica la competenza, il sovraindebitamento, la non assoggettabilità a procedure maggiori, la completezza della documentazione e l’attestazione sull’attivo. Sul racconto delle cause può fare tre cose: aprire la procedura, chiedere integrazioni, dichiarare la domanda inammissibile.
Su questo punto, nel 2025-2026, la giurisprudenza ha preso posizioni diverse. Il Tribunale di Larino (decr. 2/12/2025, proc. n. 23/2025, nota da sintesi iusletter) ha dichiarato inammissibile la domanda del titolare di un’impresa di autotrasporti con debiti in gran parte da violazioni del codice della strada e omessi versamenti a INPS e INAIL: per quel tribunale la colpa grave nella formazione del debito era già ostativa all’accesso. Il Tribunale di Napoli, sez. VII (sent. 25/3/2026, R.G.P.U. n. 79/2026, stessa fonte), ha invece affermato che l’apertura non richiede né un vaglio di meritevolezza né l’accertamento dell’assenza di atti in frode: la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione.
La norma
L’art. 270 CCII regola la sentenza di apertura. La Cassazione ha preso una posizione che il debitore deve conoscere bene. Con l’ord. n. 22074 del 31/7/2025 (Sez. I, massima Brocardi) ha affermato che l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata con un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore contano solo per l’esdebitazione (artt. 280 e 282, comma 2). Con l’ord. n. 11603 del 28/4/2026 (Sez. I) ha precisato l’altro lato: le cause e la diligenza devono comparire necessariamente nella relazione, il giudice ne fa un controllo sostanziale e la loro mancanza rende la domanda inammissibile. Nel caso deciso, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro l’apertura disposta dal Tribunale di Lodi, confermata dalla Corte d’appello di Milano, è stato accolto.
Il quadro, quindi, è questo: la colpa non chiude la porta, ma il silenzio sulle cause sì.
I termini che si attivano
Se il tribunale chiede integrazioni, assegna un termine nel provvedimento: è quello il termine da rispettare, e non si sospende in agosto (art. 9, comma 1). Se il tribunale dichiara la domanda inammissibile o la respinge, il rimedio è il reclamo alla corte d’appello. Il caso di Torino del 31/3/2026 nasce proprio da un reclamo contro un’inammissibilità. Il termine, secondo le norme generali richiamate in quanto compatibili (artt. 50 e 51 CCII, tramite gli artt. 65, comma 2, e 270, comma 5), è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione: va controllato sul provvedimento, perché decorre da quell’atto. Contro la sentenza di apertura possono reclamare anche i creditori, come dimostra il caso deciso da Cass. 11603/2026, nato da un’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa può fare il debitore ora
Se arriva una richiesta di integrazione, il debitore deve rispondere entro il termine, in modo completo, con documenti e non solo con spiegazioni. La finestra è stretta: un’integrazione depositata in ritardo o parziale trasforma una lacuna rimediabile in una causa di inammissibilità. Se la domanda viene dichiarata inammissibile, si valutano due strade: il reclamo, se il tribunale ha preteso un requisito che la legge non prevede (ad esempio la meritevolezza per l’accesso, contro l’indirizzo di Cass. 22074/2025), oppure una nuova domanda completa, se il problema era davvero una lacuna. Le due strade non vanno confuse: insistere con un reclamo su una relazione davvero incompleta fa perdere mesi.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è rispondere alla richiesta di integrazione con una memoria di principio, senza nuovi documenti. Il secondo errore è credere che una relazione positiva dell’OCC chiuda la partita. Secondo la Corte d’appello di Torino, la relazione è essenziale ma non vincolante: il giudice mantiene un potere autonomo di verifica e può arrivare a conclusioni diverse.
Quanto dura realmente
I casi letti mostrano tempi brevi quando il fascicolo è completo. A Urbino il ricorso è stato depositato il 9/3/2026 e la sentenza è del 18/3/2026. A Terni il ricorso di una società è del 24/1/2026, la camera di consiglio del 2/2/2026 e la pubblicazione del 20/2/2026. Con una richiesta di integrazione si aggiungono di solito da tre a otto settimane. Con un reclamo, alcuni mesi.
I primi 90 giorni dopo l’apertura: il liquidatore rilegge le cause
Cosa succede
Da questo momento in poi il racconto delle cause cambia lettore. Con la sentenza di apertura il tribunale nomina il liquidatore: se la domanda è del debitore, di regola conferma l’OCC (art. 270, comma 2, lett. b). Il liquidatore prende in mano la relazione e la usa per due scopi. Il primo è inventariare e liquidare i beni. Il secondo è cercare ciò che manca: atti di disposizione da revocare, crediti da recuperare, beni trasferiti. La Cassazione ha detto chiaramente che l’indicazione delle cause serve anche a questo: consentire al liquidatore le azioni recuperatorie dell’art. 274 (Cass. 11603/2026).
Nello stesso periodo i creditori presentano le domande di ammissione al passivo e leggono la relazione. Un creditore che ritiene falsa una causa dichiarata può segnalarlo al liquidatore e lo farà valere al momento dell’esdebitazione.
La norma
Art. 270, comma 2, lett. d: il tribunale assegna ai creditori un termine non superiore a novanta giorni per presentare le domande. Art. 268, comma 4: restano fuori dalla liquidazione i crediti impignorabili, i crediti alimentari, stipendi, pensioni e ciò che il debitore guadagna nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia, i beni del fondo patrimoniale salvo l’art. 170 c.c., le cose non pignorabili. Art. 274: azioni del liquidatore.
Sulla quota di reddito, la sentenza di Urbino richiama la Corte d’appello di Ancona (n. 979/2025 del 16/7/2025): la determinazione di quanto sottrarre alla procedura spetta al giudice delegato, non al tribunale. Il racconto delle cause pesa anche qui: se tra le cause ci sono spese eccessive, il giudice delegato ne terrà conto nel fissare la somma lasciata al debitore.
I termini che si attivano
Il termine per i creditori è fissato nella sentenza: a Urbino novanta giorni dalla sentenza, a Terni una data precisa. Per il debitore i termini sono quelli della sentenza: di solito il deposito entro sette giorni dell’elenco dei creditori e delle scritture, la consegna dei beni al liquidatore. Sono adempimenti da rispettare alla lettera: il Tribunale di Trani ha chiesto al liquidatore di riferire anche sulla collaborazione del debitore, che conta per l’esdebitazione. Tutti i termini corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore deve collaborare con il liquidatore: rispondere alle richieste, consegnare documenti, segnalare ogni nuova entrata. Se il liquidatore trova un fatto non dichiarato, il debitore deve spiegarlo subito e per iscritto. Una sola omissione rilevante può portare alla revoca, come nel caso di Cass. 28576/2025. In questa fase la finestra difensiva è la coerenza: ogni comportamento del debitore durante la procedura diventa parte del racconto che il tribunale leggerà al momento dell’esdebitazione. L’art. 280, comma 1, lett. c, richiede che il debitore non abbia ostacolato o rallentato la procedura e abbia fornito tutte le informazioni utili.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pensare che, una volta aperta la procedura, il racconto delle cause sia archiviato. Non è così: il liquidatore lo usa per lavorare e lo riporterà al tribunale. Un altro errore è non comunicare un’entrata straordinaria, come un’eredità, un rimborso fiscale o un premio di produzione. I beni sopravvenuti entrano nella procedura per tre anni dall’apertura, ai fini dell’acquisizione (art. 272, comma 3).
Quanto dura realmente
Il termine per le domande è di novanta giorni al massimo. Seguono il progetto di stato passivo e le osservazioni, con 15 giorni per le osservazioni (art. 273). Nel complesso, la fase che va dalla sentenza allo stato passivo dura di solito da quattro a otto mesi.
Dopo tre anni dall’apertura: l’esdebitazione, dove le cause pesano davvero
Cosa succede
Sono passati tre anni dalla sentenza di apertura, oppure la procedura si è chiusa prima. È il momento in cui il racconto delle cause scritto nella domanda viene giudicato nel merito. La persona fisica chiede l’esdebitazione, oppure il liquidatore la segnala. Il tribunale verifica le condizioni dell’art. 280 e quelle aggiuntive dell’art. 282, comma 2: tra queste, che il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
È qui che la diligenza descritta nella relazione dell’OCC torna in gioco. Il tribunale rilegge le cause, il rapporto del liquidatore e le osservazioni dei creditori. Se il racconto iniziale era preciso, documentato e confermato dalla procedura, la valutazione si basa su quello. Se il racconto era vago, o la procedura ha fatto emergere fatti nuovi, il giudizio diventa incerto.
La norma
Art. 282, comma 1, CCII: per la liquidazione controllata l’esdebitazione opera con il provvedimento di chiusura o, prima, decorsi tre anni dall’apertura; è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. L’istanza è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni. Comma 2: condizioni dell’art. 280, nessuna condanna definitiva per i reati dell’art. 344, nessun sovraindebitamento causato con colpa grave, malafede o frode. Comma 3: reclamo dei creditori ammessi e del debitore entro trenta giorni, nelle forme dell’art. 124.
L’art. 280 richiede, tra l’altro, che il debitore non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, non abbia aggravato il dissesto rendendo gravemente difficile la ricostruzione del patrimonio, non abbia fatto ricorso abusivo al credito (lett. b), e abbia collaborato con la procedura (lett. c). Il «ricorso abusivo al credito» è proprio il punto in cui la storia dei finanziamenti, ricostruita nella domanda, diventa decisiva.
Sul peso del patrimonio, la Cassazione (Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024, massima Brocardi, in un caso regolato dalla legge fallimentare) ha osservato che la scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo della soddisfazione minima dei creditori. Nella stessa direzione il Tribunale di Urbino (9/12/2025, nota da sintesi Unijuris): conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura in cui i creditori sono stati pagati.
I termini che si attivano
- Tre anni dall’apertura: dal giorno successivo si può presentare l’istanza (o il liquidatore può segnalare).
- Quindici giorni dalla comunicazione dell’istanza per le osservazioni dei creditori.
- Trenta giorni dalla comunicazione del decreto per il reclamo, nelle forme dell’art. 124 (il termine speciale dell’art. 282, comma 3, prevale su quello ordinario di dieci giorni dell’art. 124).
Anche questi termini corrono in agosto (art. 9, comma 1, CCII).
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può presentare l’istanza con una memoria che riprende il racconto delle cause e lo collega a ciò che è accaduto nella procedura: collaborazione, beni consegnati, entrate dichiarate. La finestra difensiva è la replica alle osservazioni dei creditori: se un creditore sostiene che un debito è nato da colpa grave, la risposta deve rinviare ai documenti già depositati con la domanda e alla relazione dell’OCC. Chi ha spiegato bene le cause tre anni prima ha già le prove pronte.
Se il tribunale nega l’esdebitazione, il debitore ha trenta giorni per il reclamo. Il Tribunale di Treviso (31/3/2026) ha negato il beneficio per l’omesso pagamento sistematico delle imposte, qualificato come colpa grave: in casi come questo il reclamo deve dimostrare che l’omissione aveva cause economiche documentate, non una scelta.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è affrontare l’esdebitazione come un passaggio automatico. Il codice dice che l’esdebitazione «opera», ma il tribunale la dichiara dopo aver sentito i creditori. L’errore più grave, però, risale al giorno del deposito: aver descritto le cause in modo generico. Nel 2026 i tribunali chiedono al liquidatore di riferire sulla condotta del debitore, come ha fatto il Tribunale di Trani. Se il liquidatore trova nei documenti una storia diversa da quella del ricorso, il giudizio di colpa grave diventa molto più probabile.
Un esempio di esito negativo per ragioni di condotta: il Tribunale di Genova (decr. 24/9/2026, liquidazione controllata R.G. 11/2025) ha chiuso la liquidazione di una società «senza esdebitazione» applicando la lett. b dell’art. 280, per distrazioni e mancanza di contabilità. Il caso riguarda una società, ma mostra che cosa succede quando la storia del patrimonio non è ricostruibile.
Quanto dura realmente
L’esdebitazione può essere chiesta dopo tre anni dall’apertura anche se la procedura non è chiusa. Tra l’istanza e il decreto passano di solito da uno a quattro mesi, considerando il tempo per le comunicazioni, i quindici giorni per le osservazioni e la decisione. In caso di reclamo servono alcuni mesi in più. L’esdebitazione non incide sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione ancora da completare (art. 282, comma 2-bis).
La stessa domanda, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Partono dalla stessa situazione e mostrano come il modo di spiegare le cause cambia il calendario.
Dati comuni. Lavoratore dipendente, 2.060 euro netti al mese, coniuge e un figlio. Debiti per 87.340 euro: due prestiti personali (24.700 e 13.900 euro), tre carte revolving (9.850 euro complessivi), una cessione del quinto (16.420 euro residui), debito con l’agente della riscossione per 22.470 euro, nato da un’attività artigiana chiusa nel 2022. Nessun immobile; un’auto del 2017. Cause: chiusura dell’attività con debiti fiscali, poi prestiti per pagare le rate, più un periodo di gioco online tra il 2023 e il 2024, oggi seguito da un servizio specialistico.
Calendario A: il debitore che spiega tutto alle finestre giuste
- Lunedì 2/11/2026 – giorno 0. Primo colloquio. Il debitore porta la cronologia scritta e dichiara anche il periodo di gioco.
- Lunedì 9/11/2026. Consegnate Centrale Rischi, CRIF, estratti conto di tutti i rapporti (compresa una carta prepagata), estratto di ruolo, certificazione del servizio che lo segue.
- Lunedì 16/11/2026. Conferimento dell’incarico all’OCC.
- Lunedì 23/11/2026. Entro sette giorni dalla nomina, l’OCC scrive all’agente della riscossione e agli uffici fiscali (art. 269, comma 3).
- Lunedì 14/12/2026. Le risposte degli enti confermano il debito; il commercialista individua 1.930 euro di sanzioni da contestare. Il debito fiscale scende a 20.540 euro.
- Venerdì 15/1/2027. Deposito del ricorso. Relazione dell’OCC con cronologia: chiusura dell’attività (2022), prestiti di consolidamento (2022-2023), periodo di gioco (2023-2024) con importi ricavati dagli estratti conto, presa in carico specialistica (2024). La diligenza è valutata finanziamento per finanziamento.
- Martedì 2/2/2027. Sentenza di apertura. Liquidatore: l’OCC. Termine per i creditori: novanta giorni.
- Lunedì 3/5/2027. Scade il termine per le domande dei creditori.
- Dal 2027 al 2030. Il debitore versa ogni mese la quota fissata dal giudice delegato e comunica ogni entrata.
- Lunedì 4/2/2030. Decorsi tre anni dall’apertura (il 2/2/2030 è sabato), il debitore presenta l’istanza di esdebitazione.
- Mercoledì 6/2/2030. Il liquidatore la comunica ai creditori ammessi.
- Giovedì 21/2/2030. Scadono i quindici giorni per le osservazioni. Un creditore richiama il periodo di gioco; il debitore replica con i documenti già depositati nel 2027.
- Martedì 12/3/2030. Decreto del tribunale. Da quella comunicazione decorrono trenta giorni per l’eventuale reclamo (scadenza giovedì 11/4/2030).
Esito: la causa più delicata, il gioco, era dichiarata, quantificata e accompagnata dalla prova della presa in carico. Il tribunale la valuta nel contesto, senza scoprirla.
Calendario B: il debitore che lascia correre
- Lunedì 2/11/2026 – giorno 0. Stesso colloquio. Il debitore attribuisce tutto alla chiusura dell’attività e non dice nulla del gioco. Non indica la carta prepagata.
- Lunedì 16/11/2026. Incarico all’OCC.
- Lunedì 23/11/2026. Comunicazioni agli enti.
- Venerdì 15/1/2027. Deposito. La relazione indica come causa unica la chiusura dell’attività.
- Martedì 23/2/2027. Dagli estratti conto acquisiti emergono ricariche ripetute a operatori di gioco e una carta prepagata con movimenti per 14.680 euro, non dichiarata. Il tribunale dichiara la domanda inammissibile per incompletezza e inattendibilità.
- Giovedì 25/3/2027. Ultimo giorno (trenta giorni dalla comunicazione del 23/2/2027) per il reclamo alla corte d’appello. Il debitore lo propone, ma la corte, nella linea di App. Torino 31/3/2026, ritiene che i chiarimenti successivi non sanino l’omissione.
- Martedì 14/9/2027. Rigettato il reclamo, il debitore riparte: nuova raccolta, nuova relazione con tutte le cause.
- Lunedì 4/10/2027. Nuovo deposito.
- Nel frattempo la cessione del quinto e il pignoramento dello stipendio hanno continuato a operare per tutto il 2027.
Esito: almeno otto mesi persi, prelievi sullo stipendio continuati nel frattempo e, soprattutto, un precedente di omissione nel fascicolo. Quando, dopo tre anni dalla nuova apertura, si deciderà sull’esdebitazione, il giudice potrà valutare anche quella condotta (art. 280, lett. c).
La differenza tra i due calendari non dipende dai debiti, che sono identici. Dipende solo da come e quando sono state spiegate le cause.
I binari paralleli: come cambia il racconto delle cause se si sceglie un’altra strada
Il racconto delle cause non serve solo alla liquidazione controllata. Lo stesso materiale, con pesi diversi, serve in altre procedure. Sapere come cambia il suo ruolo aiuta a scegliere.
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Nel piano del consumatore le cause hanno un peso più forte e anticipato. Il consumatore non può accedere se ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69, comma 1). La relazione dell’OCC deve indicare cause e diligenza (art. 68, comma 2, lett. a) e anche se il finanziatore ha valutato il merito creditizio (art. 68, comma 3). Lo stesso giudizio che nella liquidazione controllata arriva dopo tre anni, nel piano arriva subito, all’ingresso. Se il racconto delle cause contiene un elemento che un giudice potrebbe leggere come colpa grave, la liquidazione controllata è spesso la strada più prudente, perché la Cassazione esclude la meritevolezza come filtro di accesso (Cass. 22074/2025).
C’è però un rovescio. Il creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento, o ha violato l’art. 124-bis TUB sul merito creditizio, non può contestare la convenienza del piano (art. 69, comma 2). La Cassazione (Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025, massima Brocardi) ha precisato che quel creditore può comunque fare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità del piano: il divieto riguarda solo la convenienza. Per chi ha subìto finanziamenti concessi con leggerezza, la storia delle cause nel piano può quindi diventare anche un argomento contro i creditori.
Il concordato minore
Per professionisti, imprenditori minori e agricoltori il concordato minore richiede la prosecuzione dell’attività o un apporto di risorse esterne (art. 74). Qui il racconto delle cause serve a spiegare perché l’attività può continuare: una crisi nata da un cliente insolvente o da un aumento dei costi può essere superata, una crisi strutturale no. Se il concordato non viene omologato, il giudice, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5). In quel caso la relazione andrà adeguata all’art. 269, comma 2, ma il materiale sulle cause è già pronto.
L’esdebitazione del debitore incapiente
Chi non ha nulla da offrire, nemmeno in prospettiva, non può chiedere la liquidazione controllata: senza attestazione di attivo da distribuire la procedura non si apre (art. 268, comma 3). La strada è l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), dove le cause hanno un peso ancora maggiore. Il debitore deve essere meritevole (comma 1), la relazione dell’OCC deve indicare cause e diligenza (comma 4) e il giudice esclude il beneficio in caso di frode, dolo o colpa grave (comma 7). Il beneficio si ottiene una sola volta. Le cause, quindi, vanno spiegate con la stessa cura, ma il giudizio arriva subito.
La procedura familiare
Se il sovraindebitamento ha un’origine comune, ad esempio un mutuo cointestato o un’attività di famiglia, i familiari possono presentare un’unica domanda (art. 66, comma 1). La liquidazione controllata congiunta è possibile anche se uno dei familiari è incapiente, purché per almeno uno ci sia attivo da distribuire. Il racconto delle cause deve essere unico nella cronologia ma distinto nelle responsabilità: le masse attive e passive restano separate (comma 3). Il caso di Urbino è proprio una liquidazione familiare, con cause comuni ben descritte.
Il debitore contro cui agisce un creditore
Se è un creditore a chiedere la liquidazione controllata, la timeline si accorcia: il debitore persona fisica deve eccepire entro la prima udienza la mancanza di attivo, con i documenti dell’art. 283, comma 3 (art. 268, comma 3). In questo caso il racconto delle cause serve a preparare l’eventuale domanda di esdebitazione dell’incapiente o una domanda propria. Avere già pronta la cronologia fa la differenza tra un’eccezione documentata e una richiesta di rinvio.
Le 5 finestre critiche
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La prima intervista: dichiarare subito anche le cause scomode. Gioco, spese voluttuarie, garanzie prestate con leggerezza, debiti fiscali non pagati: se il professionista e l’OCC li conoscono dal primo giorno, si possono quantificare, documentare e contestualizzare. Se emergono dopo, diventano omissioni.
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La raccolta delle banche dati: Centrale Rischi, CRIF ed estratti di tutti i rapporti prima che li legga il tribunale. Le omissioni che hanno portato all’inammissibilità nei casi letti (carta prepagata a Torino, vendita degli immobili e gestione di un ristorante nel caso di Cass. 28576/2025) erano scritte nei documenti. Chi li controlla per primo può spiegarli.
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La lettura della bozza della relazione dell’OCC: correggere i fatti prima del deposito. Date, importi, sequenze. La valutazione spetta al gestore, ma un errore di fatto può far dubitare dell’attendibilità dell’intera ricostruzione.
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La risposta alla richiesta di integrazione del tribunale: entro il termine assegnato, con documenti. Il termine non si sospende in agosto (art. 9, comma 1). Una risposta completa può salvare la domanda; una risposta parziale la condanna.
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Le osservazioni dei creditori sull’esdebitazione: replicare nei quindici giorni con le prove già depositate. È il momento in cui il racconto scritto tre anni prima viene messo alla prova. Se era preciso, la replica è un rinvio agli allegati; se era vago, va ricostruito tutto, con anni di ritardo.
Le domande sul tempo
Ho già depositato la domanda e mi accorgo di aver dimenticato una causa importante. Posso ancora rimediare?
Sì, finché il tribunale non ha deciso: conviene depositare subito un’integrazione spontanea, con documenti, spiegando perché il fatto non era stato indicato. La Corte d’appello di Torino (31/3/2026) ha ritenuto insufficienti i chiarimenti arrivati solo dopo che l’omissione era emersa nell’istruttoria: muoversi prima che lo scopra il tribunale cambia la valutazione.
Il tribunale mi ha chiesto di integrare la relazione a fine luglio. Il termine si ferma in agosto?
No. Per i procedimenti regolati dal codice della crisi la sospensione feriale non si applica (art. 9, comma 1, CCII): il termine corre anche dal 1° al 31 agosto. Conviene organizzarsi subito con l’OCC.
Quanto tempo passa, in tutto, tra il primo colloquio e l’apertura?
Nei casi ordinari da due a cinque mesi: da due a sei settimane per raccogliere i documenti, da due a quattro mesi per la relazione, da pochi giorni a qualche settimana per la decisione del tribunale (a Urbino nove giorni tra deposito e sentenza). Una richiesta di integrazione aggiunge in genere da tre a otto settimane.
Se le cause includono colpe mie, devo aspettare tre anni per sapere se i debiti si cancellano?
Sì, salvo chiusura anticipata della procedura. L’esdebitazione opera con la chiusura o decorsi tre anni dall’apertura (art. 282, comma 1), ed è in quel momento che il tribunale valuta colpa grave, malafede o frode. Il racconto delle cause scritto nella domanda sarà la base di quella valutazione.
Un creditore ha chiesto la mia liquidazione. Quanto tempo ho per spiegare le cause?
Se vuoi far valere la mancanza di attivo, devi eccepirla entro la prima udienza; se l’attestazione dell’OCC non è pronta, il giudice può concedere fino a 60 giorni (art. 268, comma 3). È un tempo breve: la cronologia delle cause va preparata subito.
Le pronunce che scandiscono il racconto delle cause
Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna indichiamo la fonte letta.
Tappa 2 – Le prove delle cause
- Trib. Terni, sent. n. 4/2026, pubblicata il 20/2/2026 (testo letto). Principio: dopo la modifica dell’art. 270, comma 5, alla liquidazione controllata non si applica più l’elenco documentale dell’art. 39 CCII; la relazione dell’OCC che verifica le posizioni debitorie su Centrale Rischi e archivi CRIF è idonea. Rilevanza: mostra quali verifiche documentali un tribunale considera adeguate.
Tappe 4 e 5 – La ricostruzione e la relazione dell’OCC
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it e iusletter). Principio: cause dell’indebitamento e diligenza devono comparire necessariamente nella relazione, in modo chiaro, completo e attendibile; sono un presupposto di ammissibilità ma non un requisito di meritevolezza; il giudice ne controlla congruità e logica. Rilevanza: è la pronuncia centrale sul tema di questo articolo.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28/10/2025 (massima Brocardi). Principio: la relazione dell’OCC è un presupposto di ammissibilità e il giudice ne valuta completezza e attendibilità; confermata la revoca della procedura per l’omessa indicazione di vendite immobiliari a prezzo simbolico a una società riconducibile a un familiare e della gestione di un ristorante. Rilevanza: un’omissione sui fatti che spiegano il patrimonio può far cadere la procedura anche dopo l’apertura.
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Trib. Urbino, sent. 18/3/2026, P.U. 8-1/2026 (testo letto). Principio: in una liquidazione familiare, cause indicate in modo esaustivo (mutuo ipotecario inadempiuto, aumento del costo della vita) e diligenza illustrata dall’OCC consentono l’apertura; i limiti di reddito sono rimessi al giudice delegato. Rilevanza: esempio di cause semplici e documentate.
Tappa 6 – Il deposito del ricorso
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App. Torino, sez. I, sent. 31/3/2026 (numero non indicato; sintesi iusletter). Principio: omissioni significative su rapporti e movimenti rendono la domanda inammissibile anche con una relazione OCC favorevole; i chiarimenti successivi non bastano; il favor debitoris non copre omissioni che impediscono una ricostruzione affidabile; la relazione non vincola il giudice. Rilevanza: la trasparenza va garantita al momento del deposito.
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Trib. Trani, sentenza deliberata il 23/6/2026, liquidazione controllata R.G. 128-1/2026 (testo letto; numero non leggibile). Principio: apertura su ricorso e relazione che illustrano la sproporzione tra debiti e risorse; il liquidatore deve riferire sulla condotta che ha causato il sovraindebitamento e sulla collaborazione del debitore, in vista dell’esdebitazione. Rilevanza: mostra che il racconto delle cause viene ripreso durante la procedura.
Tappa 7 – Il vaglio del tribunale
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi). Principio: l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per non meritevolezza; negligenza e imprudenza contano per l’esdebitazione. Rilevanza: separa il controllo sulla completezza del racconto dal giudizio sulla colpa.
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Trib. Larino, decr. 2/12/2025, proc. n. 23/2025 (sintesi iusletter). Principio: la colpa grave nella formazione dei debiti (sanzioni stradali, omessi versamenti contributivi) è stata ritenuta ostativa già all’accesso. Rilevanza: orientamento restrittivo, in contrasto con Cass. 22074/2025, che mostra come certe cause possono essere lette da alcuni tribunali.
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Trib. Napoli, sez. VII, sent. 25/3/2026, R.G.P.U. n. 79/2026 (sintesi iusletter). Principio: l’apertura richiede solo non assoggettabilità a procedure maggiori, sovraindebitamento e completezza della documentazione; la condotta si valuta all’esdebitazione. Rilevanza: orientamento allineato alla Cassazione.
Tappa 8 – Il liquidatore e il reddito
- App. Ancona, n. 979/2025 del 16/7/2025 (richiamata nella sentenza di Trib. Urbino 18/3/2026). Principio: la quota di reddito da sottrarre alla procedura la determina il giudice delegato, non il tribunale. Rilevanza: le spese indicate nella domanda saranno valutate in quella sede.
Tappa 9 – L’esdebitazione
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima Brocardi; caso regolato dalla legge fallimentare). Principio: la scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non richiede una soddisfazione minima dei creditori. Rilevanza: conta la condotta descritta nelle cause, non quanto si è pagato.
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Trib. Treviso, 31/3/2026 (sintesi Unijuris, senza numero). Principio: l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, è colpa grave e preclude l’esdebitazione. Rilevanza: i debiti fiscali vanno spiegati con le loro ragioni economiche fin dalla domanda.
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Trib. Urbino, 9/12/2025 (sintesi Unijuris, senza numero). Principio: per l’esdebitazione rileva l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione dei creditori. Rilevanza: conferma che il giudizio finale si basa sulle cause e sulla condotta.
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Trib. Ascoli Piceno, 8/11/2024 (rassegna ecnews, senza numero). Principio: giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione già all’apertura, per colpa grave e malafede legate allo squilibrio nell’assunzione dei debiti e al lungo indebitamento verso enti pubblici. Rilevanza: orientamento isolato e in tensione con Cass. 22074/2025 e 11603/2026; ricorda che una causa fiscale mal spiegata può pesare subito.
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Trib. Genova, decr. 24/9/2026, liquidazione controllata R.G. 11/2025 (provvedimento pubblicato dal tribunale). Principio: chiusura della liquidazione di una società senza esdebitazione per distrazioni e assenza di contabilità (art. 280, lett. b). Rilevanza: quando la storia del patrimonio non è ricostruibile, il beneficio finale è precluso.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei al giorno 0, costruiamo la cronologia; se la domanda è già depositata, lavoriamo sulle integrazioni; se sei vicino ai tre anni, prepariamo l’esdebitazione.
- Ricostruiamo la cronologia delle cause con un incontro strutturato e una tabella evento-debito-documento, partendo dal primo squilibrio e non dai debiti attuali.
- Acquisiamo e incrociamo Centrale Rischi, banche dati creditizie ed estratti conto di tutti i rapporti, comprese carte prepagate e conti online, per individuare prima del deposito ogni movimento da spiegare.
- Verifichiamo i debiti fiscali e contributivi con i commercialisti dello staff: prescrizioni, sanzioni, interessi, cartelle contestabili; il debito fiscale corretto cambia anche la descrizione delle cause.
- Analizziamo la sostenibilità di ogni finanziamento al momento della firma, confrontando rate e reddito, per documentare la diligenza del debitore o la leggerezza del finanziatore.
- Redigiamo la nota sulle cause da allegare al ricorso, con rinvio puntuale agli allegati, distinguendo cause esterne e interne senza minimizzare nulla.
- Collaboriamo con l’OCC fornendo risposte scritte e documenti nei tempi richiesti e controllando i fatti nella bozza della relazione prima del deposito.
- Predisponiamo il ricorso allineato alla relazione, con le spese del nucleo familiare motivate in vista dei limiti dell’art. 268, comma 4.
- Rispondiamo alle richieste di integrazione del tribunale entro il termine assegnato, con documenti e non solo con argomenti, tenendo conto che il termine corre anche in agosto.
- Valutiamo e proponiamo il reclamo contro l’inammissibilità o il rigetto, quando il tribunale ha preteso requisiti non previsti, oppure prepariamo una nuova domanda completa quando la lacuna era reale.
- Prepariamo l’istanza di esdebitazione e la replica alle osservazioni dei creditori, collegando il racconto iniziale alla condotta tenuta durante la procedura.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: chi conosce il lavoro del gestore sa quali domande farà sulle cause, quali documenti chiederà e quali lacune portano il tribunale a dubitare della relazione. Lo Studio prepara il fascicolo con questa prospettiva, senza confondere i ruoli: l’OCC resta il soggetto terzo che valuta, lo Studio assiste il debitore. Quando le cause riguardano un’impresa cessata o un’attività in crisi, la qualifica di Esperto Negoziatore aiuta a leggere la storia aziendale del debito.
La continuità della strategia è garantita dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione: lo stesso difensore, con la stessa linea, segue la domanda, i reclami e l’esdebitazione. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, perché le cause del sovraindebitamento sono quasi sempre insieme giuridiche, bancarie e fiscali.
Chiusura
Il racconto delle cause del sovraindebitamento non è un adempimento da sbrigare in una pagina. È il filo che lega il primo colloquio all’esdebitazione: lo scrivi all’inizio, lo verificano l’OCC e il tribunale, lo rilegge il liquidatore, lo contestano i creditori e infine lo giudica di nuovo il tribunale, dopo tre anni. Nel 2026 la Cassazione ha detto che la colpa non impedisce di entrare nella liquidazione controllata, ma che una relazione senza cause e diligenza rende la domanda inammissibile.
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: le cause spiegate bene il primo giorno risparmiano mesi di integrazioni e anni di incertezza.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce il punto di vista di chi scrive la relazione e di chi la legge. Con lo staff di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario, e con la continuità fino in Cassazione garantita da un avvocato cassazionista, lo Studio ricostruisce le cause del debito in modo che reggano a ogni tappa.
📩 Prima di depositare la domanda, o se il tribunale ti ha già chiesto di integrarla, scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.