Il Rimborso Del 730 Va Al Liquidatore Nella Liquidazione Controllata?

Non esiste una sola risposta a questa domanda: dipende da chi sei, da quale anno d’imposta riguarda il rimborso e da come è scritta la sentenza che ha aperto la tua liquidazione controllata. Due persone con lo stesso rimborso da 1.186 euro possono avere sorti opposte. Il dipendente che riceve il conguaglio in busta paga a luglio, quando la sentenza gli lascia una quota fissa di stipendio e gli ordina di versare «ogni ulteriore entrata», di regola deve girare quella somma sul conto della procedura. Il pensionato con un rimborso di poche centinaia di euro, che il giudice delegato ha già considerato nella quota di mantenimento, può avere argomenti per trattenerlo. Chi riceve il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate, senza sostituto d’imposta, e ha cartelle aperte rischia invece che la somma prenda la strada della compensazione con il debito fiscale, invece di arrivare ai creditori del concorso. Poi c’è chi sta per ottenere l’esdebitazione e si chiede se il rimborso che arriverà dopo il decreto sia finalmente suo.

In questa guida trovi le regole comuni, spiegate una volta sola, e poi cinque profili, ognuno con regole, numeri, rischi e mosse proprie:

  1. il lavoratore dipendente con 730 e sostituto d’imposta;
  2. il pensionato con rimborso pagato dall’ente previdenziale;
  3. chi presenta il 730 senza sostituto (lavoro cessato, disoccupazione, contratti brevi) e riceve il rimborso dall’Agenzia;
  4. l’ex professionista o l’ex imprenditore individuale con crediti IRPEF da acconti e dichiarazioni precedenti;
  5. il coniuge nel 730 congiunto e la famiglia in procedura familiare.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il destino di un rimborso fiscale dentro una liquidazione controllata si decide nel rapporto tra debitore, liquidatore e giudice delegato, cioè sul terreno della gestione della crisi da sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come si redigono l’inventario, il programma di liquidazione e le istanze sulla quota di mantenimento, cioè gli atti che stabiliscono se il rimborso entra nella massa o resta al debitore. E poiché il rimborso tocca anche il rapporto con il Fisco e con l’agente della riscossione, lavora con lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che coordina in diritto bancario e tributario.

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Le regole che valgono per tutti, prima di guardare il tuo profilo

Basta un paragrafo per inquadrare la procedura: la liquidazione controllata (artt. 268-277 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024) mette a disposizione dei creditori il patrimonio del debitore sovraindebitato, amministrato da un liquidatore sotto il controllo del giudice delegato, e porta di regola all’esdebitazione dopo la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282). Tutto il resto di questa guida riguarda una sola domanda: il rimborso IRPEF che nasce dal 730 fa parte di quel patrimonio?

Primo punto: il rimborso è un credito verso l’Erario, non uno stipendio. Quando il 730 chiude a credito, il contribuente vanta un credito d’imposta: lo Stato gli restituisce ritenute o acconti versati in eccesso rispetto all’imposta dovuta, di solito per effetto di detrazioni (spese sanitarie, interessi del mutuo, figli, ristrutturazioni) o di un reddito annuo inferiore a quello su cui sono state calcolate le ritenute. Un credito è un bene del debitore. L’art. 268 c.4 CCII, però, toglie dalla liquidazione alcune categorie: i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. (lett. a), i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia» (lett. b), i beni del fondo patrimoniale e i frutti dell’usufrutto legale (lett. c), le cose impignorabili per legge (lett. d). Il rimborso 730 non compare in questo elenco come voce autonoma. Si può discutere se, quando deriva da ritenute sullo stipendio, ne condivida la natura (è, in sostanza, stipendio trattenuto in eccesso e restituito); ma anche accettando questa lettura, lo stipendio è escluso solo nei limiti fissati dal giudice. Fuori da quei limiti, entra.

Secondo punto: conta l’anno d’imposta. Bisogna distinguere tre situazioni:

  • rimborso riferito ad anni chiusi prima dell’apertura (per esempio il 730 presentato nel 2026 per i redditi 2025, quando la liquidazione è stata aperta a gennaio 2026): il credito esisteva già, almeno nei suoi fatti costitutivi, alla data della sentenza. Fa parte del patrimonio “presente” che il liquidatore deve inventariare e acquisire (art. 270 c.2 lett. e: la sentenza ordina la consegna o il rilascio dei beni che fanno parte del patrimonio di liquidazione);
  • rimborso riferito ad anni successivi all’apertura: è un bene sopravvenuto. Dopo il correttivo, l’art. 272 c.3-bis CCII include nella liquidazione i beni che sopravvengono al debitore durante la procedura e fino al provvedimento di esdebitazione, dedotte le passività sostenute per acquistarli e conservarli. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 19 gennaio 2024, ha ricordato che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.) e che la durata dell’apprensione dei beni sopravvenuti va calibrata in concreto dal giudice delegato, con il limite temporale che deriva dall’esdebitazione;
  • rimborso che matura o viene pagato dopo l’esdebitazione: qui la regola dell’art. 272 c.3-bis («fino all’adozione del provvedimento di esdebitazione») fa da spartiacque. Il Tribunale di Verona, nella sentenza n. 145/2024 pubblicata il 19/6/2024, ha scritto che l’apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino alla dichiarazione di esdebitazione, quindi al massimo per il triennio successivo all’apertura, e che dopo l’esdebitazione la liquidazione può proseguire solo sui beni ancora presenti nel patrimonio in quel momento. Resta da capire se un rimborso relativo a un anno chiuso prima del decreto, ma pagato dopo, sia “presente” in quel momento: è uno dei punti su cui conviene muoversi con prudenza (lo vediamo nelle domande trasversali).

Terzo punto: cosa dice la sentenza di apertura. Molti tribunali fissano la quota di reddito esclusa con una cifra mensile e aggiungono un obbligo di versamento delle entrate ulteriori. Nella sentenza di Verona appena citata il dispositivo escludeva dalla liquidazione il reddito del debitore fino a 1.500 euro al mese, «con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura». Con una formula così, un rimborso 730 rientra quasi sempre tra le “ulteriori entrate”. Ma la quota di mantenimento non è scolpita nella pietra: è indicata dal giudice e può essere rivista su istanza motivata, per esempio quando il rimborso è il riflesso di spese sanitarie che il debitore ha sostenuto proprio con la quota di mantenimento.

Quarto punto: chi compensa cosa. Il Fisco è spesso anche creditore. Due meccanismi vanno tenuti distinti:

  • la compensazione “legale” tra il credito di rimborso del debitore e i debiti tributari che lo stesso debitore ha verso l’Erario. In materia fallimentare la Cassazione (Cass. Sez. V n. 16779 del 15/6/2021) ha ritenuto che l’Erario possa opporre in compensazione solo crediti che hanno fatti costitutivi coerenti con il momento in cui è sorto il credito del contribuente: un credito di rimborso sorto durante la procedura non si compensa con debiti anteriori, per tutelare la par condicio. Per la liquidazione controllata l’art. 270 c.5 CCII richiama espressamente gli artt. 142, 143, 150 e 151 e non la norma sulla compensazione della liquidazione giudiziale (art. 155): come operi la compensazione nella controllata è quindi un tema aperto, da affrontare caso per caso;
  • la compensazione dell’agente della riscossione prevista dall’art. 28-ter D.P.R. 602/1973. Quando l’Agenzia delle Entrate eroga un rimborso, verifica se il beneficiario ha cartelle non pagate e, in caso positivo, mette la somma a disposizione dell’agente della riscossione, che propone al contribuente di compensare e gli lascia sessanta giorni per accettare. Il D.Lgs. 110/2024 ha introdotto una soglia (la verifica scatta per rimborsi superiori a 500 euro), ma secondo la nota della pagina Brocardi aggiornata al 23/5/2026 le nuove regole si applicano dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore di un regolamento del Ministero dell’economia: prima di contare sulla soglia va verificato se quel regolamento è operativo.

Quinto punto: i termini corrono anche ad agosto. I conguagli del 730 arrivano spesso tra luglio e settembre, cioè proprio quando molti pensano che “tutto si fermi”. Non è così: per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9 c.1 CCII). Se il giudice delegato emette ad agosto un decreto che ti ordina di versare il rimborso al liquidatore, il termine per il reclamo (dieci giorni dalla comunicazione, art. 124 CCII) corre anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale vale invece, per esempio, nel processo tributario, se dovessi contestare davanti al giudice tributario un diniego di rimborso: lì opera la L. 742/1969.

Sesto punto: il comportamento conta per l’esdebitazione. L’art. 280 lett. c) richiede che il debitore non abbia ostacolato o rallentato la procedura e abbia fornito agli organi tutte le informazioni utili; l’art. 282 c.2 esclude l’esdebitazione se il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Un rimborso incassato e speso senza dirlo al liquidatore non è un dettaglio: può pesare proprio nel momento in cui chiedi la liberazione dai debiti. La Cassazione (Cass. Sez. I ord. n. 22074 del 31/7/2025) ha precisato che la meritevolezza non serve per aprire la liquidazione controllata, ma la condotta del debitore torna in gioco nella fase dell’esdebitazione.

Settimo punto: i documenti che servono, chiunque tu sia. Qualunque sia il tuo profilo, la discussione sul rimborso si vince o si perde sui documenti. Quelli che il liquidatore e il giudice delegato chiedono più spesso, o che conviene avere pronti prima che li chiedano, sono:

  • il prospetto di liquidazione del 730 (il modello 730-3), che indica il risultato per ciascun coniuge e l’importo a credito;
  • la ricevuta di presentazione e l’indicazione del canale di pagamento (sostituto d’imposta o Agenzia delle Entrate);
  • per chi chiede che una parte resti a sé, le ricevute delle spese detraibili con la prova di come sono state pagate (carta, bonifico, contanti tracciati) e del periodo in cui sono state sostenute, prima o dopo l’apertura;
  • la busta paga o il cedolino di pensione del mese del conguaglio, che mostra come il rimborso si somma al netto ordinario;
  • per chi non ha sostituto, ogni comunicazione dell’agente della riscossione e l’estratto di ruolo aggiornato;
  • per l’ex professionista, le quietanze degli acconti e le dichiarazioni degli anni da cui il credito deriva.

Ottavo punto: il calendario. Il rimborso ha un ciclo che si ripete ogni anno e che conviene sovrapporre al calendario della procedura. In primavera si presenta il 730; tra l’estate e l’inizio dell’autunno, di norma, il sostituto d’imposta effettua il conguaglio; per chi non ha sostituto il pagamento dell’Agenzia arriva con tempi più lunghi e meno prevedibili. La procedura, dal canto suo, ha le sue scadenze: inventario e programma di liquidazione nei primi mesi, rapporti periodici del liquidatore (molti tribunali li chiedono ogni sei mesi), relazione in vista dell’esdebitazione allo scadere del triennio. Se il conguaglio cade poco prima di un rapporto semestrale, è lì che il liquidatore lo registrerà; se cade a ridosso del triennio, è lì che nasce la questione del rimborso “a cavallo” dell’esdebitazione. Sapere in anticipo in quale finestra arriverà il tuo rimborso è già metà della strategia.

Se sei un lavoratore dipendente con il 730 e il sostituto d’imposta

La tua situazione

Hai un contratto di lavoro dipendente, la tua liquidazione controllata è aperta, il tribunale ti ha lasciato una quota dello stipendio per vivere e il resto, se c’è, va al liquidatore ogni mese. In primavera hai presentato il 730 indicando il tuo datore di lavoro come sostituto d’imposta. Il risultato è a credito e il rimborso arriverà, di norma, con la busta paga dell’estate. Ti chiedi se puoi usarlo per l’assicurazione dell’auto o per le spese della scuola dei figli.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il rimborso non ti arriva dall’Agenzia delle Entrate, ma dal datore di lavoro, che lo anticipa in busta paga e poi lo recupera sui versamenti delle ritenute. In busta paga, quindi, la somma si mescola allo stipendio del mese e il netto di luglio risulta più alto del solito. Questo crea un equivoco frequente: «è stipendio, quindi è nella mia quota». La regola più importante per te è questa: la quota esclusa dalla liquidazione è quella fissata dal giudice, e il rimborso che fa salire il netto del mese oltre quella quota è, salvo diversa autorizzazione, un’entrata da versare al liquidatore.

Le ragioni sono due. La prima è letterale: l’art. 268 c.4 lett. b) esclude stipendi e salari solo «nei limiti, indicati dal giudice». La seconda è pratica: le sentenze di apertura, come quella del Tribunale di Verona n. 145/2024, impongono di versare il reddito eccedente e «ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo)». Il rimborso riferito all’anno d’imposta precedente all’apertura, poi, è un credito che esisteva già alla data della sentenza: rientra nel patrimonio da inventariare, a prescindere dal fatto che sia pagato tramite busta paga.

C’è però un margine di discussione, ed è qui che le regole ti proteggono più di quanto pensi. Se il rimborso deriva in larga parte da spese che hai sostenuto con la quota di mantenimento (visite mediche, farmaci, spese scolastiche detraibili), puoi chiedere al giudice delegato, tramite il liquidatore o con istanza motivata, che quella parte resti a te. L’argomento è semplice: la quota di mantenimento ti è stata lasciata per vivere; se una parte di quella quota è stata spesa in spese detraibili e lo Stato te la restituisce, lasciarla alla procedura significa ridurre a posteriori il mantenimento che il giudice ha ritenuto necessario. Non è una regola scritta: è un argomento da sostenere con documenti, e la decisione resta al giudice.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Netto mensile 1.740 euro; quota esclusa fissata in sentenza 1.450 euro; eccedenza mensile versata al liquidatore 290 euro. Liquidazione aperta il 14/1/2026. A luglio 2026 il conguaglio del 730 (redditi 2025) porta in busta paga un rimborso di 1.186 euro: il netto del mese sale a 2.926 euro.

  • Senza alcuna istanza, il liquidatore chiederà 2.926 − 1.450 = 1.476 euro: i 290 dell’eccedenza ordinaria più i 1.186 del rimborso.
  • Se il rimborso deriva per 612 euro da detrazioni per spese sanitarie documentate e pagate con la quota di mantenimento nel 2025, puoi chiedere che quella parte resti a te. Ma attenzione: il 2025 è un anno anteriore all’apertura, quando la quota di mantenimento non esisteva ancora. L’argomento qui è più debole, perché quelle spese non sono state pagate con una quota fissata dal giudice. Diverso il caso del rimborso di luglio 2027 (redditi 2026, anno interamente in procedura): se 612 euro derivano da spese sanitarie pagate con la quota esclusa, l’istanza ha basi più solide e il versamento richiesto potrebbe ridursi a 290 + (1.186 − 612) = 864 euro.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è spendere il rimborso di luglio come se fosse stipendio e scoprirlo solo alla relazione semestrale del liquidatore, quando la somma non c’è più. A quel punto la procedura può chiedere il versamento con le mensilità successive, ma il fatto resta scritto nel rapporto riepilogativo, che molti tribunali chiedono di redigere indicando se il debitore sta cooperando (lo fa, per esempio, la sentenza di Verona). E il rapporto è ciò che il tribunale leggerà al momento dell’esdebitazione.

Secondo rischio: il datore di lavoro. Se la sentenza o il giudice delegato hanno ordinato al datore di versare direttamente al liquidatore la parte eccedente lo stipendio, l’ufficio paghe potrebbe trattenere anche il rimborso, oppure non trattenerlo affatto. Entrambe le soluzioni vanno verificate: un ufficio paghe che trattiene il rimborso senza un ordine chiaro crea un problema con te; uno che lo paga tutto a te ti espone al rischio appena descritto. Per capire come si comportano le somme in busta paga durante la procedura, il Tribunale di Milano (sent. n. 31/2025) ha ritenuto che la cessione del quinto non sia opponibile alla liquidazione controllata: le trattenute cessano e le somme vanno sul conto della procedura. È un principio che riguarda la cessione, non il rimborso, ma mostra con quale rigore si guarda ai flussi della busta paga dopo l’apertura.

Le mosse giuste

  1. Leggi il dispositivo della sentenza di apertura e cerca le parole “ulteriore entrata”, “a qualsiasi titolo”, “eccedente”. Sono quelle che decidono.
  2. Avvisa il liquidatore prima che arrivi il conguaglio, inviandogli il prospetto di liquidazione del 730: mostra l’importo e le detrazioni che lo generano.
  3. Separa le detrazioni: prepara l’elenco delle spese detraibili sostenute con la quota di mantenimento, con ricevute e tracciabilità del pagamento.
  4. Se ci sono i presupposti, chiedi al giudice delegato di lasciarti una parte del rimborso, con istanza motivata e documentata, prima di spenderlo.
  5. Versa il resto sul conto della procedura e conserva la ricevuta: è la prova della tua cooperazione per l’art. 280 lett. c).

In questo passaggio la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC è decisiva: sa quali documenti il liquidatore e il giudice delegato si aspettano per rivedere la quota di mantenimento, e li prepara in quel formato.

La giurisprudenza per il tuo caso

La sentenza del Tribunale di Verona n. 145/2024 (pubblicata il 19/6/2024) è il riferimento più diretto: quota di reddito esclusa con un importo mensile fisso e obbligo di versare il reddito eccedente e ogni ulteriore entrata sopravvenuta; apprensione dei redditi limitata al triennio e comunque fino all’esdebitazione. La Corte costituzionale (sent. n. 6/2024) fornisce la base sistematica: per differenza, l’art. 268 c.4 lett. b) consente di acquisire alla procedura le quote di stipendio che eccedono quanto serve al mantenimento.

Se sei un pensionato e il rimborso arriva con la pensione

La tua situazione

Percepisci una pensione, sei in liquidazione controllata e magari la quota di pensione che ti è stata lasciata coincide quasi con l’intero assegno. Hai presentato il 730 indicando l’ente pensionistico come sostituto d’imposta, oppure lo hai fatto tramite un CAF. Il rimborso, spesso modesto, arriverà con la rata di pensione di fine estate. Ti chiedi se anche quelle poche centinaia di euro debbano andare al liquidatore.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la differenza rispetto al dipendente sta nei numeri, più che nelle regole. Le regole sono le stesse: il rimborso è un credito, la pensione è esclusa solo nei limiti fissati dal giudice e, se la sentenza ti obbliga a versare ogni ulteriore entrata, il rimborso vi rientra. Ma la pensione ha due caratteristiche che pesano sulla decisione del giudice e del liquidatore.

La prima: spesso la quota di mantenimento fissata per un pensionato assorbe tutta o quasi tutta la pensione. In questi casi la liquidazione vive di altri beni (un immobile, un’auto, un TFR residuo) o delle somme che sopravvengono, e un rimborso 730 diventa uno dei pochi flussi di cassa possibili. Il liquidatore tende quindi a non rinunciarvi.

La seconda: i rimborsi del pensionato derivano quasi sempre da detrazioni per spese sanitarie, cioè da spese che, con una pensione interamente assorbita dal mantenimento, sono state pagate per forza con la quota di mantenimento. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: se la quota esclusa copre l’intera pensione e le spese mediche sono state pagate con quella, hai un argomento concreto per chiedere che il rimborso resti a te, perché è la restituzione di una parte di ciò che il giudice ti ha lasciato per vivere. Anche qui la decisione spetta al giudice delegato e va chiesta, non presunta.

Resta un limite da considerare. L’art. 272 c.2 CCII richiama l’art. 213 c.2-4 «in quanto compatibile»: il liquidatore può rinunciare a liquidare un bene se la liquidazione è manifestamente non conveniente. Per un rimborso di poche decine di euro la valutazione di convenienza è concreta: acquisirlo costa tempo e passaggi, anche se si tratta solo di un bonifico. Non è una rinuncia automatica, ma è un elemento che il liquidatore può valutare nel programma.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Pensione netta 1.180 euro al mese; quota esclusa 1.180 euro (tutta la pensione, perché il nucleo è composto dal pensionato e dal coniuge senza reddito). Liquidazione aperta il 14/1/2026. Rimborso 730 per i redditi 2026 (anno interamente in procedura) di 412 euro, che arriverà con la pensione di fine estate 2027; di questi, 371 euro derivano dalla detrazione per spese sanitarie sostenute nel 2026 (l’importo esatto è quello indicato nel prospetto di liquidazione del 730).

  • Lettura rigida della sentenza («ogni ulteriore entrata»): 412 euro al liquidatore.
  • Istanza motivata sulle spese mediche pagate con la quota di mantenimento: il giudice potrebbe lasciare al pensionato 371 euro e acquisire gli altri 41.
  • Rimborso relativo ai redditi 2025 (anno anteriore all’apertura), di 388 euro pagato nell’estate 2026: è un credito già esistente alla data di apertura e quindi un bene del patrimonio iniziale; l’argomento delle spese pagate con la quota di mantenimento è più debole, perché nel 2025 la quota non esisteva.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è credere che una somma piccola non interessi a nessuno e non dichiararla. Il liquidatore riceve le dichiarazioni dei redditi, deve redigere l’inventario e riferisce ogni sei mesi: un rimborso, anche piccolo, è un dato che emerge. E la cooperazione con gli organi della procedura è una condizione dell’esdebitazione (art. 280 lett. c).

Un secondo rischio riguarda le pensioni con trattenute in corso, come la cessione del quinto della pensione. Se l’ente pensionistico continua a trattenere la rata della cessione dopo l’apertura, quella somma va recuperata a favore della procedura (il Tribunale di Milano, sent. n. 31/2025, ha ritenuto la cessione non opponibile alla liquidazione controllata). Nel momento in cui il liquidatore scrive all’ente per far cessare le trattenute, è opportuno chiarire anche come sarà gestito il conguaglio del 730, così da non trovarsi con un rimborso pagato a te e una trattenuta pagata alla finanziaria.

Le mosse giuste

  1. Conserva tutte le ricevute delle spese sanitarie e il modo in cui le hai pagate (bancomat, bonifico, contanti tracciati).
  2. Comunica al liquidatore il risultato del 730 appena il CAF o il professionista te lo consegna, prima del pagamento.
  3. Chiedi una decisione al giudice delegato se ritieni che il rimborso sia la restituzione di spese pagate con la quota di mantenimento.
  4. Verifica le trattenute sulla pensione dopo l’apertura: cessione del quinto, deleghe, pignoramenti precedenti (che non possono proseguire, art. 150 CCII richiamato dall’art. 270 c.5).
  5. Tieni traccia di ogni versamento sul conto della procedura.

La giurisprudenza per il tuo caso

Per il pensionato valgono gli stessi riferimenti di base: la Corte costituzionale n. 6/2024 sul perimetro dei redditi acquisibili (le quote eccedenti il mantenimento) e la sentenza del Tribunale di Verona n. 145/2024 sulla quota fissa e sulle ulteriori entrate. Per le trattenute sulla pensione, il Tribunale di Milano (sent. n. 31/2025) sulla non opponibilità della cessione del quinto alla procedura.

Se presenti il 730 senza sostituto d’imposta e il rimborso arriva dall’Agenzia

La tua situazione

Il tuo contratto è finito, sei disoccupato, hai lavorato a termine o per pochi mesi, oppure il datore di lavoro non c’era più al momento del conguaglio. Hai presentato il 730 senza sostituto d’imposta: il rimborso non passerà da una busta paga, ma sarà pagato dall’Agenzia delle Entrate, di solito sull’IBAN che hai comunicato, e i tempi sono più lunghi. Nel frattempo hai debiti fiscali, magari cartelle che sono la causa principale del tuo sovraindebitamento.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: tra il rimborso e te si mettono due possibili concorrenti, il liquidatore e l’agente della riscossione.

Il liquidatore, per le ragioni viste nelle regole comuni: il rimborso è un credito del debitore e, salvo che il giudice lo abbia escluso, fa parte della massa (patrimonio iniziale se riguarda anni anteriori all’apertura, bene sopravvenuto se riguarda anni successivi, art. 272 c.3-bis). E nel tuo caso manca l’argomento della “quota di mantenimento pagata in busta paga”: il rimborso arriva come somma a sé.

L’agente della riscossione, per effetto dell’art. 28-ter D.P.R. 602/1973. Se hai cartelle non pagate, l’Agenzia delle Entrate, prima di pagare il rimborso, lo segnala all’agente della riscossione e mette la somma a sua disposizione; l’agente ti propone di compensare e sospende l’azione di recupero per sessanta giorni. Se accetti, il rimborso va a pagare le cartelle; se rifiuti o non rispondi, le somme restano a disposizione dell’agente fino al 31 dicembre dell’anno successivo, per avviare l’azione esecutiva.

La regola più importante per te è questa: durante la liquidazione controllata non sei tu, da solo, a poter accettare la proposta di compensazione dell’agente della riscossione, perché il rimborso fa parte dei beni amministrati dal liquidatore, e le azioni esecutive individuali sono vietate dopo l’apertura (art. 150 CCII, richiamato dall’art. 270 c.5). È una lettura coerente con il sistema: accettare la compensazione significherebbe pagare per intero un creditore, l’agente della riscossione, fuori dal concorso e a danno degli altri. Il Tribunale di Verona, nella sentenza n. 145/2024, ha ricordato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali è un effetto automatico dell’apertura. Non risulta, tra le fonti lette per questa guida, una pronuncia che affronti direttamente l’art. 28-ter nella liquidazione controllata: per questo la posizione va sostenuta dal liquidatore, con una comunicazione formale all’agente della riscossione e, se serve, con un’istanza al giudice delegato.

C’è poi la compensazione “legale” tra il tuo credito di rimborso e i tuoi debiti verso l’Erario. In materia fallimentare la Cassazione (Sez. V n. 16779/2021) ha escluso che l’Erario possa opporre in compensazione debiti iscritti a ruolo prima del fallimento contro un credito di rimborso sorto dopo. Per un rimborso riferito ad anni anteriori all’apertura il discorso cambia, perché entrambi i crediti hanno fatti costitutivi anteriori: qui il Fisco può sostenere che la compensazione sia possibile, e la questione, per la liquidazione controllata, resta aperta (l’art. 270 c.5 non richiama la norma sulla compensazione della liquidazione giudiziale).

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Liquidazione aperta il 14/1/2026. Cartelle per 9.870 euro, scadute da anni. Rimborso 730 per i redditi 2026, presentato senza sostituto, di 2.315 euro.

  • Senza liquidazione controllata: con cartelle superiori alla soglia e rimborso superiore a 500 euro, scatterebbe la procedura dell’art. 28-ter; se il contribuente accetta, 2.315 euro vanno a ridurre le cartelle, che scendono a 7.555 euro.
  • In liquidazione controllata: il rimborso è un bene sopravvenuto; il liquidatore, informato dal debitore, comunica all’agente della riscossione l’apertura della procedura e chiede che la somma sia versata sul conto della procedura. L’agente della riscossione, se ha presentato domanda di ammissione al passivo per le cartelle, parteciperà al riparto secondo il suo grado (privilegio o chirografo, a seconda dei tributi), insieme agli altri creditori.
  • Se il rimborso è di 1.240 euro e riguarda i redditi 2025 (anno anteriore all’apertura), il quadro si complica: il Fisco potrebbe sostenere la compensazione con debiti tributari anch’essi anteriori. La risposta dipende dalla tesi che il tribunale seguirà sulla compensazione nella liquidazione controllata.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è rispondere da solo alla proposta di compensazione dell’agente della riscossione, accettandola per “chiudere” le cartelle o, al contrario, ignorandola. Nel primo caso sottrai un bene alla massa a favore di un solo creditore; nel secondo lasci al liquidatore meno tempo per intervenire. In entrambi i casi, la proposta va girata subito al liquidatore.

Un secondo rischio riguarda l’IBAN. Se il rimborso viene accreditato sul tuo conto personale, la somma deve essere girata alla procedura: lasciarla sul conto e usarla equivale a disporre di un bene che non è più nella tua disponibilità. Un terzo rischio riguarda i tempi: un rimborso senza sostituto può arrivare molti mesi dopo la presentazione, anche a ridosso del triennio di esdebitazione, con il dubbio, visto nelle regole comuni, su chi ne abbia diritto.

Le mosse giuste

  1. Comunica al liquidatore la presentazione del 730 senza sostituto e l’importo atteso del rimborso.
  2. Inoltra al liquidatore, entro pochi giorni, ogni comunicazione dell’agente della riscossione con la proposta di compensazione: il termine di sessanta giorni corre.
  3. Non accettare e non rifiutare da solo: lascia che sia il liquidatore a rispondere, dando atto dell’apertura della procedura.
  4. Se il rimborso arriva sul tuo conto, giralo al conto della procedura e conserva la contabile.
  5. Valuta con un professionista se il rimborso riguarda anni anteriori all’apertura, perché lì la compensazione con l’Erario è un rischio concreto.

La giurisprudenza per il tuo caso

Cass. Sez. V n. 16779 del 15/6/2021 (nota da una sintesi di dirittobancario.it) sulla compensazione tra crediti dell’Erario e credito di rimborso in una procedura concorsuale: decisiva l’epoca dei fatti costitutivi. Trib. Verona n. 145/2024 sul divieto automatico di azioni esecutive individuali dopo l’apertura. Per le sanzioni contenute nelle cartelle, ricorda anche Trib. Torino decreto 9/4/2026 (noto da una sintesi Eutekne, senza numero): la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione perché viene meno con l’obbligazione principale estinta (art. 278 c.7 lett. b).

Se sei un ex professionista o un ex imprenditore individuale con crediti IRPEF

La tua situazione

Hai chiuso la partita IVA, la ditta o lo studio, e i debiti di quell’attività ti hanno portato alla liquidazione controllata. Ora lavori come dipendente o vivi di altro, ma nel cassetto fiscale ci sono ancora le tracce del passato: acconti IRPEF versati per un anno in cui poi hai guadagnato meno, un credito emerso dall’ultimo modello Redditi, magari riportato nel 730 dell’anno successivo. Nel frattempo ti domandi se puoi usare quel credito in compensazione, con il modello F24, per pagare i contributi o le imposte correnti.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, il rimborso del 730 è spesso solo l’ultima tappa di un credito nato prima: acconti versati quando l’attività era aperta e che, a consuntivo, risultano eccessivi. La regola più importante per te è questa: un credito IRPEF formato da versamenti e dichiarazioni anteriori all’apertura è un bene del patrimonio iniziale, che il liquidatore deve inventariare; usarlo da solo in compensazione con F24 dopo l’apertura equivale a disporre di un bene della massa.

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. Non c’è uno stipendio da cui il credito derivi, quindi l’argomento della quota di mantenimento non si applica; e il credito è “vecchio”, quindi non si discute di beni sopravvenuti. In più, nel tuo caso è più probabile che esistano debiti tributari anteriori della stessa natura: è il terreno su cui il Fisco può sostenere la compensazione tra crediti e debiti entrambi anteriori, una questione aperta per la liquidazione controllata (art. 270 c.5 senza richiamo alla norma sulla compensazione della liquidazione giudiziale; Cass. Sez. V n. 16779/2021 sul criterio dei fatti costitutivi).

Un altro aspetto ti riguarda più degli altri: i documenti. Per aprire la liquidazione controllata su domanda del debitore servono la relazione dell’OCC e le dichiarazioni dei redditi; e la sentenza di apertura ordina il deposito delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (art. 270 c.2 lett. c). La Cassazione ha chiarito che la relazione dell’OCC deve essere chiara, completa e attendibile, perché è un requisito di ammissibilità e serve anche a consentire al liquidatore di esercitare le azioni per incrementare il patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi (Cass. Sez. I ord. n. 11603 del 28/4/2026; in linea con Cass. Sez. I ord. n. 28576 del 28/10/2025). Un credito IRPEF non indicato nell’inventario dei beni è esattamente il tipo di attivo che quella completezza deve far emergere.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Ex professionista con partita IVA chiusa a giugno 2025; acconti IRPEF versati nel 2025 per 3.460 euro in base ai redditi del 2024; reddito 2025 (sei mesi di attività più sei di lavoro dipendente) molto inferiore. Liquidazione aperta il 14/1/2026. Dalla dichiarazione per i redditi 2025, presentata nel 2026, emerge un credito IRPEF di 2.738 euro.

  • Il credito ha fatti costitutivi interamente anteriori all’apertura (acconti 2025, reddito 2025): è patrimonio iniziale, da indicare nell’inventario e da acquisire alla procedura.
  • Se il debitore lo usa in F24 a settembre 2026 per pagare 2.738 euro di imposte o contributi correnti, sottrae quella somma ai creditori: il liquidatore può chiederne la ricostituzione e il fatto pesa sull’esdebitazione (art. 280 lett. c).
  • Se il debitore ha anche un debito IRPEF 2023 non pagato di 4.120 euro, l’Erario potrebbe sostenere la compensazione tra credito e debito, entrambi anteriori: in quel caso la massa non riceverebbe nulla e il debito si ridurrebbe a 1.382 euro. È il punto da discutere subito con il liquidatore.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è usare il credito in compensazione con F24 dopo l’apertura, pensando di fare la cosa giusta perché “paghi il Fisco”. Pagare un creditore con un bene della massa, fuori dal concorso, è l’opposto di ciò che la procedura richiede. Il secondo rischio è l’omissione: non indicare il credito nella documentazione allegata alla domanda, o non segnalarlo al liquidatore quando emerge, può essere letto come mancata collaborazione o, nei casi più gravi, come occultamento di attivo.

Un terzo rischio riguarda la dichiarazione stessa. Se l’ultima dichiarazione dell’attività cessata non è stata presentata, o è incompleta, il credito può non emergere affatto, oppure può emergere un debito. Per questo, in un caso come il tuo, conviene che la ricostruzione fiscale degli ultimi anni sia fatta prima del deposito della domanda, non dopo.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci nel cassetto fiscale tutti i crediti IRPEF degli ultimi anni (acconti, eccedenze, crediti riportati) e indicali nell’elenco dei beni.
  2. Non usare crediti d’imposta in F24 dopo l’apertura senza il consenso del liquidatore e, se necessario, l’autorizzazione del giudice delegato.
  3. Chiedi una valutazione sulla compensazione con eventuali debiti tributari anteriori: cambia molto l’attivo che arriverà ai creditori.
  4. Presenta comunque le dichiarazioni dovute e consegnane copia al liquidatore.
  5. Documenta i versamenti di acconti con le quietanze F24: sono la prova del credito.

La giurisprudenza per il tuo caso

Cass. Sez. I ord. n. 11603 del 28/4/2026 e Cass. Sez. I ord. n. 28576 del 28/10/2025 sulla relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità della liquidazione controllata, con controllo sostanziale del giudice. Cass. Sez. V n. 16779/2021 sul criterio temporale della compensazione tra crediti dell’Erario e crediti di rimborso nelle procedure concorsuali.

Se sei il coniuge nel 730 congiunto o la tua famiglia è in procedura familiare

La tua situazione

Il 730 lo presentate in due, con il modello congiunto: uno dei coniugi è il “dichiarante”, l’altro il “coniuge dichiarato”, e il conguaglio di entrambi passa dalla busta paga o dalla pensione del dichiarante. Uno di voi è in liquidazione controllata, l’altro no. Oppure siete entrambi in procedura, con una domanda familiare (art. 66 CCII). La domanda, per voi, è doppia: di chi è il rimborso, e quale parte può prendere il liquidatore?

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: nel 730 congiunto i risultati dei due coniugi restano distinti, ma il pagamento è unico e passa per una sola persona. La regola più importante per te è questa: il liquidatore può acquisire solo la parte di rimborso che spetta al coniuge in procedura, mai quella del coniuge che non è debitore, anche se transita sullo stesso cedolino.

Ne derivano due scenari:

  • il dichiarante è il coniuge in liquidazione: il conguaglio arriva sulla sua busta paga, comprensivo del rimborso del coniuge non debitore. Il liquidatore può chiedere solo la parte del debitore; quella dell’altro coniuge va restituita a chi ne ha diritto. Qui conviene preparare in anticipo il prospetto del 730 che distingue i due risultati, per non farsi trattenere il rimborso altrui;
  • il dichiarante è il coniuge non debitore: il rimborso del coniuge in liquidazione viene pagato sulla busta paga dell’altro. Il credito, però, resta del debitore: la sua parte va versata alla procedura, se rientra nelle entrate acquisibili secondo la sentenza.

Nella procedura familiare, l’art. 66 c.3 CCII stabilisce che le masse attive e passive restano distinte. Anche se la domanda è unica e il liquidatore è lo stesso, ogni rimborso va attribuito al coniuge cui spetta e confluisce nella sua massa. Il c.1, dopo il correttivo, consente una liquidazione controllata congiunta anche se uno dei familiari è incapiente, purché per almeno uno ci sia attivo da distribuire: in questi casi è possibile che il rimborso del familiare con attivo entri nella sua massa e che quello del familiare incapiente debba essere valutato secondo le sue regole. Il compenso dell’OCC, infine, è ripartito tra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno (art. 66 c.5): un rimborso acquisito a una massa sposta anche questo equilibrio.

Un ultimo aspetto riguarda la quota di mantenimento. La sentenza la fissa tenendo conto dell’intero nucleo (la sentenza di Verona n. 145/2024, ad esempio, ha considerato il reddito del coniuge e il suo contributo alle spese familiari). Se il coniuge non debitore riceve un rimborso consistente, il liquidatore potrebbe chiedere di rivedere la quota di mantenimento del debitore, sostenendo che il nucleo ha più risorse. È un effetto indiretto, da mettere in conto.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. 730 congiunto per i redditi 2026; dichiarante il marito, in liquidazione controllata dal 14/1/2026; coniuge dichiarata la moglie, non debitrice. Risultato del marito: credito di 604 euro; risultato della moglie: credito di 857 euro. A luglio 2027, in busta paga del marito, arrivano 1.461 euro di rimborsi.

  • Al liquidatore spettano, al massimo, 604 euro (salvo istanza sulla quota di mantenimento, come per il dipendente).
  • Gli 857 euro sono della moglie: il marito deve consegnarli a lei e il liquidatore non può acquisirli.
  • Se la sentenza ha incaricato il datore di lavoro di versare al liquidatore l’eccedenza oltre la quota di mantenimento, l’ufficio paghe deve essere informato che 857 euro non appartengono al debitore, altrimenti rischiano di finire sul conto della procedura e di dover essere recuperati con un’istanza.

I rischi specifici

Il rischio principale, per voi, è la confusione delle somme: un unico accredito che contiene due crediti di titolari diversi. Se l’intera somma viene versata alla procedura, il coniuge non debitore deve chiederne la restituzione; se l’intera somma resta al debitore, la sua parte esce dalla massa senza autorizzazione. Il secondo rischio è la revisione della quota di mantenimento, quando il coniuge non debitore riceve rimborsi elevati e regolari.

Le mosse giuste

  1. Valuta se presentare il 730 in forma congiunta negli anni della procedura: la dichiarazione disgiunta rende i flussi più semplici da gestire.
  2. Consegna al liquidatore il prospetto che separa i due risultati prima del conguaglio.
  3. Informa l’ufficio paghe se esiste un ordine di versamento diretto dell’eccedenza.
  4. Nella procedura familiare, chiedi che ogni rimborso sia attribuito alla massa del coniuge titolare e annotato nel rendiconto.
  5. Conserva la prova del passaggio delle somme al coniuge non debitore.

La giurisprudenza per il tuo caso

Non risultano, tra le fonti lette, pronunce specifiche sul 730 congiunto nella liquidazione controllata. I riferimenti utili sono il testo dell’art. 66 CCII (masse distinte, c.3; liquidazione congiunta con un familiare incapiente, c.1) e la sentenza del Tribunale di Verona n. 145/2024, che ha calcolato la quota di mantenimento considerando il reddito e il contributo del coniuge.

Tre rimborsi, tre esiti: i conti fatti fianco a fianco

Mettiamo ora i profili uno accanto all’altro, con lo stesso punto di partenza: liquidazione controllata aperta mercoledì 14/1/2026 su domanda del debitore, liquidatore nominato con la sentenza, programma di liquidazione approvato. Sono ipotesi dimostrative, con importi realistici, non casi reali.

Simulazione A – dipendente con netto di 1.650 euro. Quota esclusa 1.380 euro; eccedenza mensile versata 270 euro. Rimborso 730 per i redditi 2025 (anno anteriore all’apertura) di 943 euro, pagato in busta paga lunedì 27/7/2026. Rimborso 730 per i redditi 2026 di 1.104 euro, pagato in busta paga lunedì 26/7/2027, di cui 528 euro da spese sanitarie pagate con la quota esclusa.
– Rimborso 2026 (redditi 2025): credito già esistente all’apertura, nessun argomento di mantenimento → 943 euro alla procedura, oltre ai 270 euro ordinari: versamento di luglio 2026 pari a 1.213 euro.
– Rimborso 2027 (redditi 2026): bene sopravvenuto (art. 272 c.3-bis); con istanza motivata e documentata il giudice delegato può lasciare al debitore i 528 euro → versamento di luglio 2027 pari a 270 + 576 = 846 euro; senza istanza, 1.374 euro.
– Rimborso 2029 (redditi 2028): se l’esdebitazione è dichiarata dopo il compimento del triennio (dal 15/1/2029) e prima del pagamento, la tesi più favorevole al debitore è che il rimborso non sia più acquisibile; la tesi opposta guarda all’anno d’imposta, chiuso al 31/12/2028, cioè prima del decreto. È il caso da discutere con il liquidatore prima della relazione finale.

Simulazione B – pensionato con assegno di 1.180 euro. Quota esclusa pari all’intera pensione. Nessun altro bene salvo un’auto di valore modesto. Rimborso 730 per i redditi 2026 di 412 euro, di cui 371 da spese sanitarie.
– Con la sola lettura della sentenza («ogni ulteriore entrata»), 412 euro al liquidatore.
– Con istanza, il giudice può ritenere che 371 euro siano restituzione di spese pagate con la quota di mantenimento e lasciarli al pensionato: alla procedura arrivano 41 euro.
– Se il programma di liquidazione prevede la rinuncia ai beni di valore minimo per manifesta non convenienza (art. 272 c.2, che richiama l’art. 213 c.2-4 in quanto compatibile), anche la residua somma potrebbe non essere acquisita: dipende da quanto previsto nel programma e dalle scelte del liquidatore.

Simulazione C – lavoratore con incassi variabili, senza sostituto d’imposta. Contratti a termine nel 2026, nessun datore di lavoro al momento della dichiarazione; 730 senza sostituto con credito di 2.315 euro; cartelle per 9.870 euro.
– L’Agenzia delle Entrate, prima del pagamento, segnala il rimborso all’agente della riscossione (art. 28-ter D.P.R. 602/1973). L’agente invia la proposta di compensazione: il debitore la riceve, per ipotesi, mercoledì 9/6/2027 e ha sessanta giorni per rispondere.
– Il debitore la inoltra al liquidatore il giorno stesso. Il liquidatore comunica all’agente l’apertura della liquidazione controllata, la natura di bene sopravvenuto del rimborso e il divieto di azioni esecutive individuali (artt. 150 e 270 c.5), e chiede il versamento sul conto della procedura; se l’agente non provvede, il liquidatore investe della questione il giudice delegato.
– Esito possibile: 2.315 euro entrano nella massa e vengono distribuiti secondo l’ordine delle prelazioni; l’agente della riscossione, se ammesso al passivo, partecipa al riparto. Se invece il debitore avesse accettato da solo la proposta, l’intera somma avrebbe ridotto le cartelle a 7.555 euro, a danno degli altri creditori, e il fatto sarebbe finito nel rapporto del liquidatore.

Il confronto mostra una cosa che vale per tutti: la stessa parola, “rimborso”, produce tre risultati diversi a seconda dell’anno d’imposta, del canale di pagamento e di come è scritta la sentenza. Nessuno dei tre esiti è automatico.

Quando appartieni a più profili insieme

La vita reale raramente rispetta le categorie. Ecco i casi misti più frequenti e il modo in cui le regole si combinano.

Dipendente con un’attività autonoma marginale cessata. Chi ha avuto, accanto al lavoro dipendente, una piccola partita IVA chiusa prima dell’apertura somma i rischi del primo e del quarto profilo. Il 730 dell’anno della cessazione può contenere sia il conguaglio sulle ritenute dello stipendio sia l’effetto di acconti versati per l’attività. La parte che nasce da acconti dell’attività è un credito con fatti costitutivi anteriori, da inventariare; la parte che nasce dalle ritenute sullo stipendio dell’anno in procedura segue le regole della quota di mantenimento. Separare le due componenti, con l’aiuto di un commercialista, consente di sostenere un’istanza solo dove ha senso.

Pensionato che è anche garante di un figlio. Il pensionato in liquidazione controllata perché ha garantito il debito di un figlio (o di una società del figlio) ha lo stesso trattamento del secondo profilo sul rimborso. Ma l’esdebitazione che otterrà non libera il figlio, perché i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori restano salvi (art. 278 c.6); e, al contrario, se fosse il figlio a liberarsi, il creditore conserverebbe i suoi diritti verso il padre garante. Quanto al rimborso, l’unico punto di contatto è il patrimonio: un rimborso del figlio non entra mai nella liquidazione del padre, e viceversa.

Coniugi entrambi in liquidazione, uno dipendente e l’altro senza sostituto. È il caso tipico della procedura familiare: masse distinte (art. 66 c.3), un 730 congiunto che può passare per la busta paga del coniuge dipendente e, se il coniuge senza sostituto presenta una dichiarazione separata, un rimborso diretto dell’Agenzia esposto alla compensazione con le sue cartelle. Le regole del primo, del terzo e del quinto profilo si sommano: ogni rimborso va attribuito al titolare, inserito nella sua massa e gestito dal liquidatore anche nei rapporti con l’agente della riscossione.

Dipendente che perde il lavoro durante la procedura. Chi perde il lavoro a metà anno passa, per il 730 dell’anno successivo, dal primo al terzo profilo: niente più sostituto, rimborso diretto dall’Agenzia, possibile compensazione con le cartelle. Nel frattempo cambia anche la quota di mantenimento, che va rivista con un’istanza (la sentenza l’aveva calcolata su uno stipendio che non c’è più). Il rimborso, in questi casi, è spesso più alto del solito, perché le ritenute sono state calcolate su un reddito annuo che poi non si è realizzato: proprio per questo il liquidatore lo considererà con attenzione. Conviene quindi presentare l’istanza di revisione della quota di mantenimento e la comunicazione sul rimborso atteso nello stesso momento, così che il giudice delegato abbia davanti il quadro completo delle nuove entrate e delle nuove spese della famiglia.

Ex professionista che diventa pensionato. Il credito IRPEF da acconti degli anni di attività segue il quarto profilo (patrimonio iniziale); il rimborso dei redditi da pensione degli anni in procedura segue il secondo (quota di mantenimento, spese sanitarie). Nello stesso 730 possono convivere entrambi: il prospetto di liquidazione e le quietanze degli acconti sono i documenti che permettono di distinguerli.

Debitore vicino all’incapienza. C’è infine chi ha come unico attivo prospettico qualche rimborso fiscale. Qui la domanda cambia: non “a chi va il rimborso”, ma “ha senso aprire la liquidazione?”. Se la domanda è del debitore persona fisica, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire (art. 268 c.3); se è del creditore, il debitore può eccepire, entro la prima udienza, l’attestazione dell’OCC che non c’è attivo acquisibile. Il Tribunale di Chieti (decreto 10/6/2025) ha ritenuto che senza utilità per i creditori la liquidazione non si apra; il Tribunale di Reggio Calabria (n. 12/2025) ha precisato che l’incapienza va eccepita dal debitore contro la domanda del creditore. La Corte d’appello di Torino (sentenza 27/8/2024, citata nella bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26/6/2026) ha invece ammesso una liquidazione controllata senza beni presenti ma con l’attestazione di crediti futuri. Un rimborso di poche centinaia di euro difficilmente basta a coprire le spese della procedura: per chi è in questa situazione l’alternativa da valutare è l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), nella quale un rimborso modesto non è di per sé un’utilità sopravvenuta rilevante, ma va comunque dichiarato.

Il confronto tra profili in una tabella

Il quadro che segue riassume, per aspetti chiave, quanto visto nelle sezioni dedicate. Le soluzioni indicate sono la lettura prevalente delle norme citate; dove esiste un margine di discussione, è segnalato.

Aspetto Dipendente con sostituto Pensionato 730 senza sostituto Ex professionista / imprenditore Coniuge nel 730 congiunto
Chi paga il rimborso Datore di lavoro in busta paga Ente pensionistico con la rata Agenzia delle Entrate sull’IBAN Agenzia (rimborso) o uso in F24 Sostituto del coniuge dichiarante
Anno anteriore all’apertura Patrimonio iniziale Patrimonio iniziale Patrimonio iniziale, rischio compensazione con debiti anteriori Patrimonio iniziale, rischio compensazione più alto Solo la quota del coniuge debitore
Anni in procedura Bene sopravvenuto (art. 272 c.3-bis) Bene sopravvenuto Bene sopravvenuto Bene sopravvenuto Bene sopravvenuto per la sola quota del debitore
Argomento della quota di mantenimento Sì, per spese detraibili pagate con la quota Forte se la quota copre tutta la pensione Debole Assente per i crediti da acconti Sì, per la quota del debitore
Rischio principale Spendere il conguaglio di luglio Non dichiarare somme piccole Accettare da solo la compensazione dell’agente Usare il credito in F24 dopo l’apertura Confusione delle somme dei due coniugi
Norme chiave Art. 268 c.4 lett. b; sentenza di apertura Art. 268 c.4 lett. b; art. 272 c.2 Art. 28-ter D.P.R. 602/1973; artt. 150 e 270 c.5 Art. 270 c.2 lett. c ed e; art. 269 Art. 66 c.3 e c.5
Termini da non perdere Reclamo contro il decreto del giudice delegato: 10 giorni (art. 124), anche ad agosto Come il dipendente 60 giorni per la risposta all’agente della riscossione (da gestire con il liquidatore) Reclamo ex art. 124: 10 giorni Come il dipendente

Una nota sui termini: la colonna è uguale per tutti su un punto, ed è quello che più spesso sorprende. Nei procedimenti del Codice della crisi i termini non si sospendono in agosto (art. 9 c.1 CCII): un decreto del giudice delegato comunicato lunedì 10/8/2026 si reclama entro giovedì 20/8/2026.

Le domande che valgono per tutti i profili

Il rimborso del 730 relativo all’ultimo anno prima dell’esdebitazione è mio o della procedura? È la domanda più delicata. L’art. 272 c.3-bis acquisisce i beni sopravvenuti «fino all’adozione del provvedimento di esdebitazione»; il Tribunale di Verona (n. 145/2024) limita l’apprensione dei redditi al triennio e, dopo l’esdebitazione, consente di proseguire solo sui beni presenti in quel momento. Un credito d’imposta relativo a un anno chiuso prima del decreto, ma pagato dopo, può essere considerato “presente” (perché i suoi fatti costitutivi sono anteriori) oppure no (perché si concretizza solo con la dichiarazione e il pagamento). Non risulta una pronuncia che lo chiarisca: conviene affrontarlo prima della relazione finale del liquidatore, indicando la soluzione nel programma o con un’istanza.

Se perdo il lavoro durante la procedura, cambia qualcosa per il rimborso? Sì: passi al profilo senza sostituto per il 730 successivo, con il rischio della compensazione dell’agente della riscossione, e devi chiedere la revisione della quota di mantenimento. Il rimborso, in quell’anno, tende a essere più alto.

Devo continuare a presentare il 730 durante la liquidazione controllata? La procedura non cancella gli obblighi dichiarativi personali del debitore persona fisica. Presentare la dichiarazione serve anche alla procedura: il liquidatore ha bisogno di conoscere i redditi e i crediti. La scelta del canale (con o senza sostituto, congiunto o disgiunto) va fatta pensando a come il rimborso verrà gestito.

Posso chiedere che il rimborso resti a me per spese urgenti? Puoi chiedere al giudice delegato di rivedere la quota esclusa, con un’istanza motivata e documentata (art. 268 c.4 lett. b: i limiti li indica il giudice). Spese mediche, esigenze dei figli, spese straordinarie della casa sono motivi da documentare. Senza una decisione del giudice, però, il rimborso non va speso.

Cosa succede se ho già speso il rimborso? Va detto subito al liquidatore, con la proposta di ricostituire la somma, per esempio con versamenti aggiuntivi nei mesi successivi. La trasparenza è ciò che conta per l’art. 280 lett. c): l’esdebitazione richiede che il debitore non abbia ostacolato la procedura e abbia fornito tutte le informazioni utili. Nascondere il fatto è molto più rischioso del fatto in sé.

Il liquidatore può chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate o al datore di lavoro di pagare a lui il rimborso? Il liquidatore amministra i beni compresi nella liquidazione e la sentenza di apertura ordina la consegna dei beni che ne fanno parte (art. 270 c.2 lett. e). Nella pratica, il modo in cui il pagamento viene intercettato dipende dal canale: per il conguaglio in busta paga conta l’ordine rivolto al datore di lavoro, se esiste, o l’obbligo del debitore di versare; per il rimborso pagato dall’Agenzia, il liquidatore può comunicare l’apertura della procedura e chiedere che la somma sia versata sul conto della procedura, soprattutto quando c’è di mezzo la segnalazione all’agente della riscossione. Le modalità operative non sono uniformi: la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sul sovraindebitamento, messa in consultazione il 26/6/2026, insiste soprattutto sulla comunicazione tempestiva dell’apertura agli uffici e sul coordinamento con il liquidatore, e la versione definitiva potrà dare indicazioni più precise.

E se il rimborso è stato pignorato prima dell’apertura? Se un creditore aveva già pignorato presso terzi somme dovute al debitore, dopo l’apertura quell’esecuzione non può proseguire (art. 150 CCII, richiamato dall’art. 270 c.5): le somme non ancora assegnate seguono la procedura concorsuale. Anche in questo caso il primo passo è informare il liquidatore, perché sia lui a far valere l’effetto dell’apertura nei confronti del creditore procedente e del terzo pignorato.

Il rimborso conta come “utilità sopravvenuta” se ho ottenuto l’esdebitazione dell’incapiente? Per chi ha ottenuto l’esdebitazione dell’art. 283 non c’è un liquidatore: c’è un obbligo di dichiarazione annuale e la vigilanza dell’OCC per tre anni sulle utilità ulteriori rispetto al reddito considerato nel c.2. Un rimborso 730 ordinario, che restituisce ritenute su un reddito già sotto soglia, difficilmente cambia il quadro; un rimborso eccezionale, per esempio di molti anni arretrati, va invece segnalato. In entrambi i casi la regola prudente è dichiararlo.

Posso evitare il problema non chiedendo il rimborso, o utilizzando il credito in altro modo? È una tentazione comprensibile, ma è una cattiva idea. Il credito d’imposta non scompare se non viene chiesto a rimborso: resta un bene del debitore, che il liquidatore può individuare dalle dichiarazioni. Usarlo per ridurre gli acconti dell’anno successivo o per compensare in F24 altri pagamenti significa, in sostanza, spendere un bene della procedura senza autorizzazione, con gli stessi effetti visti per l’ex professionista. E rinunciare al rimborso per non darlo ai creditori sarebbe un atto contrario alla funzione stessa della liquidazione, che il liquidatore dovrebbe riferire nel suo rapporto e che il tribunale potrebbe considerare quando valuta l’esdebitazione (art. 280 lett. b e c; art. 282 c.2). La scelta corretta è l’opposto: chiedere il rimborso, informare il liquidatore e, se ci sono ragioni per trattenerne una parte, farle valere con un’istanza davanti al giudice delegato. Le scelte sul modo di utilizzare il credito (rimborso, compensazione, riporto) vanno concordate con il liquidatore prima di presentare la dichiarazione, perché da quella scelta dipende come e quando la somma arriverà alla procedura.

La giurisprudenza utile, profilo per profilo

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette per questa guida; per ognuna è indicato se ne è stato letto il testo o solo una sintesi o massima. Non risulta, alla data di ottobre 2026, una pronuncia di legittimità specifica sul rimborso del 730 nella liquidazione controllata: i principi applicati al tema derivano da decisioni sulla massa attiva, sui beni sopravvenuti e sulla compensazione.

Per il lavoratore dipendente

  1. Trib. Verona, sent. n. 145/2024, pubblicata il 19/6/2024 (testo letto sul sito del Tribunale). Principio: la quota di reddito sottratta alla liquidazione si fissa in un importo mensile, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente e ogni ulteriore entrata sopravvenuta; l’apprensione dei redditi dura al massimo per il triennio e fino all’esdebitazione; il divieto di azioni esecutive individuali è un effetto automatico dell’apertura. Rilevanza: è la formula che rende il rimborso 730 un’entrata da versare.
  2. Corte cost., sent. n. 6 del 19/1/2024 (lette le parti riportate nella bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate e nella sentenza di Verona). Principio: dalla lettura a contrario dell’art. 268 c.4 lett. b) si ricava che le quote di stipendi e pensioni eccedenti il mantenimento sono acquisibili; la durata dell’apprensione dei beni sopravvenuti dipende dalle risorse e dai crediti, con il limite dell’esdebitazione, e la fissa in concreto il giudice delegato. Rilevanza: fonda l’acquisizione dei rimborsi relativi agli anni in procedura.

Per il pensionato

  1. Trib. Milano, sent. n. 31/2025. Principio: la cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata; le trattenute cessano e le somme vanno sul conto della procedura. Rilevanza: indica come si gestiscono le somme che transitano sulla pensione o sullo stipendio dopo l’apertura, compreso il coordinamento con il conguaglio.

Per chi riceve il rimborso dall’Agenzia senza sostituto

  1. Cass. Sez. V, n. 16779 del 15/6/2021 (nota da una sintesi di dirittobancario.it). Principio: nella procedura concorsuale l’Erario può opporre in compensazione solo crediti coerenti, per epoca dei fatti costitutivi, con il credito del contribuente; non può compensare un credito di rimborso sorto durante la procedura con debiti iscritti a ruolo prima dell’apertura, a tutela della par condicio. Rilevanza: è il criterio per capire se il rimborso può essere compensato con le cartelle anteriori.
  2. Trib. Torino, decreto 9/4/2026 (numero non disponibile; nota da una sintesi Eutekne). Principio: in una liquidazione controllata, su segnalazione del liquidatore, la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: chiarisce il destino delle sanzioni contenute nelle cartelle che competono con il rimborso.

Per l’ex professionista e l’ex imprenditore

  1. Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (letto il passo riportato nella bozza di circolare AdE e la sintesi diritto.it). Principio: la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza non è un requisito di meritevolezza, ma deve essere chiara, completa e attendibile, perché è presupposto di ammissibilità e serve al liquidatore per esercitare le azioni che incrementano il patrimonio. Rilevanza: i crediti fiscali devono emergere già nella documentazione iniziale.
  2. Cass. Sez. I, ord. n. 28576 del 28/10/2025 (passo riportato nella bozza di circolare AdE). Principio: il controllo del giudice sulla relazione dell’OCC non è meramente formale. Rilevanza: completezza della ricostruzione patrimoniale, crediti d’imposta compresi.

Per tutti i profili, in vista dell’esdebitazione

  1. Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi). Principio: l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; negligenza e imprudenza contano nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: il modo in cui gestisci il rimborso durante la procedura entra in quella valutazione.
  2. Corte d’appello di Torino, sentenza 27/8/2024 (numero non disponibile; citata nella bozza di circolare AdE del 26/6/2026). Principio: è ammissibile una liquidazione controllata anche con un unico creditore e senza beni presenti, se è attestata l’esistenza di crediti futuri. Rilevanza: i crediti futuri, compresi quelli fiscali, possono contare come attivo.
  3. Trib. Bologna 3/7/2023 e Trib. Forlì 20/9/2023 (senza numero; citate nella stessa bozza di circolare come orientamento precedente al correttivo). Principio: possibilità di aprire la procedura valorizzando l’acquisizione di beni futuri. Rilevanza: storica, per capire come si è arrivati all’attestazione dell’art. 268 c.3.

Per chi è vicino all’incapienza

  1. Trib. Chieti, decreto 10/6/2025 (senza numero). Principio: senza utilità per i creditori la liquidazione controllata non si apre. Rilevanza: un rimborso modesto non giustifica, da solo, l’apertura.
  2. Trib. Reggio Calabria, n. 12/2025. Principio: l’incapienza va eccepita dal debitore contro la domanda di liquidazione proposta dal creditore. Rilevanza: chi ha come unico attivo qualche rimborso deve attivarsi alla prima udienza.
  3. Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale sul sito della Cassazione). Principio: il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere quella dell’incapiente per gli stessi debiti; il ricorso contro il diniego emesso senza contraddittorio è stato dichiarato inammissibile. Sul punto della ricorribilità dei decreti in materia di esdebitazione esiste un contrasto con Cass. Sez. I ord. n. 13228 del 7/5/2026. Rilevanza: per chi valuta l’art. 283 come alternativa.

Cosa può fare lo Studio Monardo, profilo per profilo

Lo Studio lavora sul rimborso del 730 come su qualunque bene della procedura: con documenti, calcoli e istanze, nel dialogo con il liquidatore e con il giudice delegato. Questi sono gli strumenti concreti.

  1. Leggiamo il dispositivo della sentenza di apertura e ti diciamo, prima del conguaglio, se e in che misura il rimborso rientra tra le entrate da versare.
  2. Per i dipendenti, separiamo nel prospetto del 730 la parte che deriva da spese pagate con la quota di mantenimento e la documentiamo con ricevute e tracciabilità.
  3. Prepariamo l’istanza motivata al giudice delegato per la revisione della quota esclusa o per la destinazione di una parte del rimborso, quando ci sono i presupposti.
  4. Per i pensionati, verifichiamo le trattenute sulla pensione dopo l’apertura (cessioni, deleghe, pignoramenti anteriori) e coordiniamo con il liquidatore la richiesta all’ente.
  5. Per chi non ha sostituto, gestiamo con il liquidatore la risposta alla proposta di compensazione dell’agente della riscossione ex art. 28-ter D.P.R. 602/1973, nei sessanta giorni previsti.
  6. Per gli ex professionisti e imprenditori, ricostruiamo con i commercialisti dello staff i crediti IRPEF da acconti ed eccedenze degli ultimi anni, per inserirli correttamente nell’inventario e valutare il rischio di compensazione con i debiti tributari anteriori.
  7. Per le coppie con 730 congiunto o in procedura familiare, distinguiamo i rimborsi per titolare e predisponiamo le comunicazioni al liquidatore e all’ufficio paghe.
  8. Valutiamo la questione del rimborso a cavallo dell’esdebitazione e sosteniamo la soluzione nel programma di liquidazione o con un’istanza prima della relazione finale.
  9. Verifichiamo i termini di reclamo contro i decreti del giudice delegato (art. 124 CCII), ricordando che corrono anche ad agosto (art. 9 c.1 CCII), e predisponiamo il reclamo se necessario.
  10. Per chi è vicino all’incapienza, valutiamo l’alternativa dell’art. 283 e l’eventuale eccezione dell’art. 268 c.3 contro la domanda del creditore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: è la prospettiva di chi conosce dall’interno l’inventario, il programma di liquidazione, la relazione dell’OCC e il rapporto con il liquidatore, cioè i passaggi in cui si decide se un rimborso fiscale resta al debitore o va ai creditori. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono dichiarazioni e crediti d’imposta, gli avvocati costruiscono le istanze e i reclami. E se la questione arriva in Cassazione, la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore.

Il primo passo è sapere quale profilo è il tuo

Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è muoverti secondo le tue regole, prima che il rimborso arrivi e non dopo. Il dipendente deve guardare la quota fissata in sentenza e le spese detraibili; il pensionato deve documentare le spese mediche; chi non ha sostituto deve passare al liquidatore ogni comunicazione dell’agente della riscossione; l’ex professionista non deve usare i crediti in F24; la coppia con 730 congiunto deve separare le somme. Per tutti vale una regola: niente si decide da soli, e i termini corrono anche ad agosto.

Lo Studio Monardo segue questi passaggi perché sono il cuore della gestione della crisi da sovraindebitamento: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e con lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario affronta insieme il lato concorsuale e quello fiscale del rimborso.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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