Un Farmacista Titolare Di Farmacia Può Accedere Al Concordato Minore?

Il farmacista titolare che apre la cassetta della posta e trova insieme il sollecito del grossista, la comunicazione della banca che riduce il fido e l’avviso dell’agente della riscossione per l’IVA non versata vive una situazione precisa: la farmacia lavora, gli scontrini escono ogni giorno, la ricetta del Servizio sanitario nazionale viene rimborsata ogni mese, eppure i debiti corrono più veloci degli incassi. La domanda che si pone è sempre la stessa: posso usare il concordato minore per salvare la farmacia, oppure la legge mi tratta come un’impresa “grande” e mi manda verso altre strade?

La risposta breve è questa: il farmacista titolare persona fisica può accedere al concordato minore solo se la sua farmacia, nei tre esercizi precedenti la domanda, è rimasta contemporaneamente sotto tutte e tre le soglie dell’impresa minore e se la proposta consente di proseguire l’attività, oppure porta risorse esterne che aumentano in modo apprezzabile l’attivo. Se anche una sola soglia è superata, la porta del concordato minore si chiude e si aprono quelle del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione e della composizione negoziata ordinaria. Il resto dell’articolo ricostruisce, tappa dopo tappa, che cosa accade e in quale momento.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Nel caso della farmacia questo vale doppio: la farmacia vive di approvvigionamenti quotidiani e di un titolo amministrativo che non si trasferisce liberamente. Un mese perso può significare scaffali vuoti, un pignoramento sul conto dove arrivano i rimborsi e la perdita del valore che il piano doveva proteggere.

La timeline, in sintesi:
– sei mesi prima: verifica delle soglie sui tre esercizi e della qualifica di imprenditore;
– giorno 0: incarico all’Organismo di composizione della crisi (OCC);
– giorni 1-75: costruzione del piano e raccolta dei documenti;
– deposito: ricorso con richiesta delle misure protettive;
– 1-4 settimane dopo: decreto di apertura;
– 30 giorni: voto dei creditori, con silenzio-assenso;
– 1-3 mesi dopo il voto: omologa con sentenza;
– 3-7 anni: esecuzione del piano.

Lo Studio Monardo segue proprio questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro dell’organismo che deve attestare il piano della farmacia. Quando invece la farmacia supera le soglie, entra in gioco l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che permette di guidare il titolare nella composizione negoziata, e il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario per i debiti con banche, Erario e cassa previdenziale.

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La mappa temporale: dove si trova oggi la tua farmacia

Prima di entrare nel dettaglio serve una mappa. Il concordato minore non è un evento unico, ma una sequenza di atti che si incastrano con termini precisi. Alcuni di questi termini li fissa la legge, altri li fissa il giudice nel decreto, altri ancora dipendono dalla velocità con cui il farmacista raccoglie i documenti. La tabella che segue mette in fila tutte le tappe, indica la norma di riferimento e rinvia alla sezione in cui la tappa viene sviluppata.

Un’avvertenza vale per l’intero percorso. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9 c.1 CCII): i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto. Chi riceve una comunicazione dell’OCC o del tribunale a fine luglio non può contare sulla pausa estiva. Lo stesso vale per i pignoramenti e le opposizioni esecutive che il grossista o la banca possono avviare nel frattempo: anche lì agosto non ferma l’orologio. La sospensione dal 1° al 31 agosto opera invece nel processo civile di cognizione (per esempio nell’opposizione a decreto ingiuntivo), nel processo tributario e in quello amministrativo (L. 742/1969).

Tappa Quando Cosa accade Norma Sezione
1 Da 6 mesi prima Verifica soglie (attivo, ricavi, debiti) sui tre esercizi e qualifica di imprenditore commerciale art. 2 c.1 lett. c) e d) CCII; art. 12 L. 475/1968 “Sei mesi prima”
2 Giorno 0 Incarico all’OCC, ricognizione dei debiti con Fisco, cassa previdenziale, grossisti, banche artt. 74 e 76 CCII “Giorno 0”
3 Giorni 1-75 Piano in continuità, documenti dell’art. 75, stima della farmacia e alternativa liquidatoria artt. 74 c.1-3, 75 CCII “Dal giorno 1 al giorno 75”
4 Deposito Ricorso al tribunale con istanza di misure protettive art. 78 c.2 lett. d) CCII “Il giorno del deposito”
5 1-4 settimane Decreto di apertura, eventuali integrazioni fino a 15 giorni, pubblicità nel registro delle imprese art. 78 c.1, c.2, c.2-bis CCII “Da una a quattro settimane dopo”
6 Fino a 30 giorni dalla comunicazione Adesioni, dissensi, contestazioni; silenzio-assenso artt. 78 c.2 lett. c), 79 CCII “I trenta giorni del voto”
7 1-3 mesi dopo il voto Relazione dell’OCC, omologa con sentenza o diniego art. 80 CCII “Dopo il voto”
8 3-7 anni Esecuzione del piano, vigilanza, rischio di revoca artt. 79 c.5, 82, 83 CCII “Dall’omologa alla fine del piano”

La colonna “Quando” contiene, per le tappe 3, 5 e 7, tempi medi ricavati dai provvedimenti letti e dalla prassi degli organismi, non termini di legge. Un esempio concreto aiuta a capire l’ordine di grandezza: nel procedimento definito dal Tribunale di Oristano con decreto del 13/10/2025 (R.G. 34/2025), relativo a un’impresa individuale del commercio al dettaglio, il ricorso era stato depositato il 7 ottobre e il decreto di apertura è arrivato sei giorni dopo. Non è una regola, ma dimostra che un fascicolo completo accorcia i tempi in modo drastico.

Da questo momento in poi la cronologia segue la farmacia dal primo controllo dei bilanci fino all’ultima rata del piano.

Sei mesi prima: i tre esercizi che decidono se la porta è aperta

Cosa succede

La prima tappa non si svolge in tribunale ma sulla scrivania del commercialista. Prima ancora di chiamare un OCC, il farmacista titolare deve rispondere a due domande: sono un imprenditore? E, se lo sono, sono un imprenditore minore? Dalla risposta dipende tutto il resto.

Sulla prima domanda il dubbio è più apparente che reale. Il farmacista è un professionista sanitario iscritto all’albo, ma il titolare di farmacia gestisce un’azienda che acquista e rivende prodotti, ha un magazzino, dipendenti, fornitori, un avviamento. La stessa legge sul servizio farmaceutico lo conferma: secondo l’art. 12 della L. 475/1968, il trasferimento della titolarità della farmacia non è valido se non comprende anche l’azienda commerciale connessa, a pena di decadenza. Il titolare di farmacia, per il Codice della crisi, non è un consumatore e non è un semplice professionista intellettuale: è un imprenditore commerciale che esercita un’attività regolata. Ne deriva una conseguenza immediata: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73) gli è precluso per i debiti della farmacia, perché l’art. 74 c.1 esclude espressamente i consumatori dal concordato minore e, simmetricamente, i debiti d’impresa non sono debiti contratti “nella qualità di consumatore” (art. 2 c.1 lett. e).

Sulla seconda domanda si gioca la partita. L’art. 2 c.1 lett. c) CCII definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza dei debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, tra cui l’imprenditore minore. La lett. d) definisce l’impresa minore come quella che presenta congiuntamente tre requisiti:
1. attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, nei tre esercizi antecedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore);
2. ricavi annui non superiori a 200.000 euro, con lo stesso riferimento ai tre esercizi;
3. debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro, senza riferimento al triennio.

La norma

Le norme di questa fase sono l’art. 2 c.1 lett. c) e d) e l’art. 74 c.1 CCII, letti insieme alla disciplina di settore (L. 475/1968). Gli importi delle soglie possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia: prima di depositare va sempre controllato che non sia intervenuto un aggiornamento.

I termini che si attivano

In questa fase non c’è un termine perentorio di legge, ma c’è un orizzonte temporale che si sposta: i tre esercizi si contano a ritroso dalla data della domanda. Per una domanda depositata a gennaio 2027 contano, di regola, gli esercizi 2024, 2025 e 2026. Questo significa che un esercizio “cattivo” (per esempio con ricavi sopra i 200.000 euro per una vendita straordinaria di presidi durante un picco stagionale) pesa per tre anni, e che rinviare la domanda di qualche mese può cambiare l’insieme degli esercizi rilevanti. Il calcolo va fatto con i bilanci o, per l’impresa individuale in contabilità semplificata, con le scritture e le dichiarazioni fiscali.

Cosa può fare il farmacista ora

La verifica delle soglie, per una farmacia, ha caratteristiche proprie che il titolare deve conoscere:
– I ricavi includono tutto ciò che la farmacia incassa per la sua attività, compresi i rimborsi del Servizio sanitario nazionale per i farmaci dispensati con ricetta. Duecentomila euro di ricavi annui corrispondono, su circa 300 giorni di apertura, a poco più di 660 euro di incasso al giorno. È una soglia che molte farmacie urbane superano con largo margine; possono restare sotto, invece, piccole farmacie rurali o farmacie in comuni con pochi abitanti.
– I debiti si contano “anche non scaduti”. Il residuo del mutuo contratto per acquistare la farmacia entra nel conteggio per intero, non solo per le rate scadute. Un farmacista che ha comprato la sede con un finanziamento e ha ancora 420.000 euro di capitale residuo, più 90.000 euro di debiti verso il grossista, ha già superato i 500.000 euro.
– L’attivo patrimoniale comprende il valore iscritto delle immobilizzazioni (anche l’avviamento, se iscritto), il magazzino, i crediti verso le aziende sanitarie, la liquidità. Una farmacia con un magazzino importante può superare i 300.000 euro anche con ricavi modesti.

La finestra difensiva di questa fase è la diagnosi precoce: fare il conteggio delle soglie prima che i creditori si muovano, perché è il farmacista a dover documentare, con bilanci e dichiarazioni, di essere sotto soglia. Se il conteggio è positivo, il titolare può scegliere con calma tra composizione negoziata per l’impresa sotto soglia (art. 25-quater) e concordato minore. Se è negativo, deve orientarsi subito verso gli strumenti dell’impresa non minore, senza perdere mesi a costruire un concordato minore che verrebbe dichiarato inammissibile.

Due casi particolari meritano una parola. Se la farmacia è intestata a una società di persone tra farmacisti, il soggetto che accede al concordato minore è la società, e secondo l’art. 79 c.4, salvo patto contrario, il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. Se invece il farmacista ha già ceduto la farmacia e cancellato l’impresa, il tema diventa quello dell’imprenditore cancellato, che affrontiamo nella tappa del decreto di apertura.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è guardare solo i ricavi. Il titolare di una farmacia rurale vede 180.000 euro di fatturato e si convince di essere “piccolo”, dimenticando il mutuo residuo, i debiti con il grossista e l’IVA non versata, che insieme superano i 500.000 euro. Oppure guarda solo l’ultimo anno, mentre la legge chiede che le soglie siano rispettate in ciascuno dei tre esercizi. Il secondo errore è considerarsi un professionista “come il medico”: la farmacia è un’azienda, e il Codice la tratta come tale.

Quanto dura realmente

Con la contabilità in ordine, la verifica delle soglie richiede due o tre settimane di lavoro del commercialista e del legale. Se la contabilità è arretrata (dichiarazioni IVA non presentate, inventari di magazzino non aggiornati), servono anche due o tre mesi. È il primo punto in cui il tempo si guadagna o si perde.

Giorno 0: l’incarico all’OCC e la fotografia dei debiti

Cosa succede

Siamo al giorno 0. Il farmacista, verificato di essere sotto soglia, conferisce l’incarico a un Organismo di composizione della crisi costituito nel circondario del tribunale competente, cioè quello del luogo in cui si trova il centro degli interessi principali: per l’impresa individuale coincide, di regola, con la sede della farmacia. I decreti di apertura letti per questo articolo radicano tutti la competenza in questo modo (art. 27 c.2 CCII): il Tribunale di Grosseto, con decreto del 4/7/2025 (P.U. 50/2025 sub 1), lo ha fatto per un imprenditore individuale che risiedeva e aveva l’impresa nel circondario.

L’OCC nomina un gestore della crisi, che da quel momento diventa l’interlocutore tecnico del farmacista. Il gestore deve redigere la relazione che accompagnerà la domanda e che dovrà attestare, tra l’altro, la completezza e l’attendibilità dei documenti e la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione.

La norma

La disciplina del concordato minore è negli artt. 74-83 CCII; per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme sul concordato preventivo (art. 74 c.4). La relazione dell’OCC è richiesta dall’art. 76: il decreto del Tribunale di Grosseto citato sopra dà atto che la relazione del gestore conteneva le verifiche previste dall’art. 76 c.2.

I termini che si attivano

Dal conferimento dell’incarico non decorre un termine perentorio per il farmacista, ma partono le verifiche dell’OCC presso l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, che richiedono alcune settimane. Per il piano del consumatore l’art. 68 c.4 fissa tempi precisi (7 giorni all’OCC per avvisare l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, 15 giorni a questi per rispondere); per il concordato minore la prassi degli organismi segue la stessa logica, e conviene chiedere subito all’OCC di attivarsi su questo fronte, perché il debito tributario “ufficiale” spesso differisce da quello che il farmacista ha in mente.

Cosa può fare il farmacista ora

Il giorno 0 è il momento di consegnare all’OCC una fotografia completa e onesta dei debiti, senza omissioni. Per una farmacia l’elenco tipico comprende:
– grossisti e distributori intermedi, che spesso sono i creditori più esposti e quelli da cui dipende la continuità, perché senza forniture la farmacia si ferma in pochi giorni;
– fornitori diretti (aziende del parafarmaco, della dermocosmesi, dei dispositivi medici, dei servizi informatici);
– banche: mutuo per l’acquisto della farmacia o dei locali, fidi di conto corrente, anticipi sui crediti verso le aziende sanitarie;
– Erario: IVA, ritenute sui dipendenti, IRPEF del titolare, IRAP, eventuali cartelle e avvisi;
– contributi previdenziali: quelli del titolare verso la cassa di categoria (ENPAF) e quelli dei dipendenti verso l’INPS;
– dipendenti: retribuzioni arretrate e TFR, che godono di privilegio;
– locatore dei locali, se la farmacia è in affitto;
– familiari che hanno prestato denaro alla farmacia.

Accanto ai debiti, il farmacista deve indicare all’OCC chi ha prestato garanzie: è frequente che il coniuge, un genitore o un fratello abbiano firmato fideiussioni per il mutuo di acquisto. Questo dato non è un dettaglio. L’art. 79 c.5 stabilisce che il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso: l’omologa riduce il debito del farmacista, non quello del garante, che può essere chiamato a pagare tutto il debito originario. Se il garante è in difficoltà, va valutata fin da ora una sua procedura, anche nella forma della procedura familiare dell’art. 66.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è “dimenticare” un creditore scomodo, per esempio il familiare che ha prestato 30.000 euro o il fornitore con cui si spera di trovare un accordo a parte. L’omissione emerge quasi sempre e compromette la valutazione di attendibilità della documentazione, oltre a esporre il farmacista a contestazioni sulla buona fede. Un secondo errore è pagare per intero, in questa fase, il fornitore “amico” o il familiare, lasciando indietro gli altri: è un pagamento preferenziale che l’OCC deve segnalare e che può pesare sulla valutazione degli atti compiuti prima della domanda.

Quanto dura realmente

La fase di ricognizione dura di solito da tre a sei settimane. Il collo di bottiglia è quasi sempre la risposta degli enti (estratti di ruolo, posizione contributiva, eventuali avvisi di accertamento pendenti) e la riconciliazione dei saldi con i grossisti, che spesso hanno estratti conto con note di credito, resi e premi di fine anno da sistemare.

Dal giorno 1 al giorno 75: il piano della farmacia

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase: quella in cui si decide che cosa offrire ai creditori. Il concordato minore ha due anime. La prima, che è quella naturale per una farmacia, è la continuità: l’art. 74 c.1 consente la proposta quando permette di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. La seconda è quella liquidatoria con risorse esterne: fuori dai casi di continuità, l’art. 74 c.2 ammette il concordato minore solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. La legge non fissa una percentuale minima: conta che l’aumento sia apprezzabile.

Per il farmacista la continuità ha una logica economica forte. La farmacia produce un flusso di cassa relativamente stabile, alimentato in buona parte dai rimborsi del Servizio sanitario nazionale, e il suo valore come azienda funzionante è di regola molto superiore al valore dei singoli beni. Il piano tipico prevede che il titolare continui a gestire la farmacia, paghi i fornitori correnti in contanti o a breve, e destini ai creditori anteriori una quota del margine per un certo numero di anni.

La norma

Il contenuto della proposta è libero (art. 74 c.3): deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti, in qualsiasi forma, e la suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (art. 74 c.3): se la banca del mutuo ha la fideiussione del coniuge, deve stare in una classe propria.

L’art. 75 c.1 elenca i documenti da allegare: il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti; una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; l’elenco di tutti i creditori con cause di prelazione, somme dovute e domicilio digitale; gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; la documentazione sulle entrate del debitore e della famiglia, con quanto occorre al mantenimento.

Sul trattamento dei creditori privilegiati e garantiti valgono tre regole:
– secondo l’art. 75 c.2, i crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC;
– secondo l’art. 75 c.3, quando è prevista la continuazione dell’attività, la proposta può prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate di un mutuo garantito da beni strumentali, alle condizioni indicate dalla norma;
– secondo l’art. 75 c.2-bis, per il debitore persona fisica in regola con i pagamenti (o autorizzato a pagare capitale e interessi scaduti), la proposta può prevedere il rimborso alle scadenze delle rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, se l’OCC attesta che il credito sarebbe integralmente soddisfatto con la liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso non lede gli altri creditori.

I termini che si attivano

In questa fase non ci sono termini di legge, ma c’è un vincolo di coerenza temporale: il piano deve indicare scadenze precise per ogni pagamento, e il giudice verifica che siano specifiche. Nel decreto di apertura del Tribunale di Ancona del 18/9/2025 (P.U. 120-1/2025) il giudice ha ritenuto sufficientemente specifico un piano che prevedeva il pagamento entro 30 giorni dalla definitività dell’omologa; nei piani in continuità i pagamenti si distribuiscono invece su più anni. Il piano dell’impresa individuale aperto dal Tribunale di Oristano con il decreto del 13/10/2025 prevedeva risorse per circa 45.870 euro nel periodo 2025-2030, cioè su un orizzonte di cinque-sei anni.

Cosa può fare il farmacista ora

La finestra difensiva di questa fase è la costruzione di un piano che regga al confronto con l’alternativa liquidatoria. Per la farmacia significa lavorare su cinque punti specifici.

  1. La stima della farmacia. Il valore principale è l’azienda con la sua titolarità. In una liquidazione, la farmacia andrebbe venduta a un farmacista in possesso dei requisiti di legge, con il riconoscimento dell’autorità competente: secondo la Cassazione (ord. n. 11542 del 15/6/2020) il provvedimento che autorizza il trasferimento della farmacia ai sensi dell’art. 12 c.2 L. 475/1968 opera come condizione legale sospensiva, e finché non interviene l’acquirente non può esercitare e il trasferimento non si realizza. Questi vincoli incidono sui tempi e sul prezzo della vendita forzata, e vanno spiegati nella relazione dell’OCC: il valore di liquidazione non è il valore “di mercato” che il titolare ha in mente, ma quello realizzabile con una procedura competitiva entro tempi ragionevoli e al netto dei costi.
  2. Il magazzino. Il magazzino di una farmacia comprende farmaci con scadenze, prodotti a lenta rotazione, parafarmaco. In liquidazione il suo realizzo è basso; in continuità è la base del fatturato. Va inventariato con data certa.
  3. I crediti verso le aziende sanitarie. Le distinte contabili mensili dei farmaci dispensati per conto del Servizio sanitario nazionale generano crediti che arrivano con un certo ritardo. Bisogna verificare se sono già stati ceduti o anticipati a una banca, perché in quel caso non sono più disponibili per il piano.
  4. Il mutuo. Se il mutuo è garantito da ipoteca sui locali della farmacia, che sono un bene strumentale, l’art. 75 c.3 permette di continuare a pagare le rate alle scadenze contrattuali alle condizioni di legge. Se è garantito da ipoteca sulla casa di abitazione, la strada è l’art. 75 c.2-bis.
  5. Le classi. Per una farmacia una suddivisione ragionevole distingue, per esempio, i grossisti (creditori strategici per la continuità), le banche garantite da fideiussioni di terzi (classe obbligatoria), l’Erario, la cassa previdenziale, i fornitori minori. Nel concordato minore aperto dal Tribunale di Oristano i creditori erano suddivisi in cinque classi omogenee, con pagamento integrale dei prededucibili e dei privilegiati di primo grado, crediti privilegiati INPS soddisfatti al 99% e altri privilegiati falcidiati tra il 4% e il 15%.

Sulla distribuzione tra creditori di rango diverso c’è un limite che il piano non può ignorare. La Cassazione (Sez. I, n. 28574 del 28/10/2025) ha affermato che anche il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione: il piano non può pagare il fornitore chirografario prima e meglio del dipendente privilegiato o dell’Erario privilegiato senza una giustificazione compatibile con le regole di distribuzione. Per un piano in continuità le regole di distribuzione del concordato preventivo (priorità assoluta sul valore di liquidazione, priorità relativa sul plusvalore) si applicano in quanto compatibili; il Tribunale di Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025, in un concordato minore di un avvocato, ha ragionato proprio in termini di regola della priorità relativa (fonte: NT+ Diritto, sintesi).

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è il piano “ottimista”: si proietta il fatturato dell’anno migliore, si dimentica che durante la procedura i grossisti chiederanno pagamenti anticipati o a brevissimo, si sottovalutano le imposte correnti. Un piano che prevede di destinare ai creditori 3.000 euro al mese quando la farmacia, dopo stipendi, affitto, imposte e acquisti, ne genera 2.100, non arriva all’omologa o, peggio, viene omologato e poi non viene eseguito. Il secondo errore è ignorare il vincolo dell’art. 12 L. 475/1968: secondo il testo consultato, il trasferimento della titolarità è possibile solo dopo tre anni dall’acquisizione. Un piano che prevede la vendita di una farmacia acquistata da meno di tre anni rischia di essere infattibile nei tempi indicati.

Quanto dura realmente

Con un commercialista che conosce la farmacia e un gestore della crisi collaborativo, la redazione del piano e della relazione richiede da sei a dieci settimane. Se servono una perizia sulla farmacia e un inventario certificato del magazzino, si arriva a tre mesi.

Il giorno del deposito: ricorso e richiesta di protezione

Cosa succede

Il giorno del deposito è quello in cui il piano diventa domanda. Il ricorso viene depositato in tribunale con la relazione dell’OCC e i documenti dell’art. 75. Nel ricorso il farmacista chiede due cose: l’apertura della procedura e, contestualmente, le misure protettive.

Le misure protettive sono decisive per una farmacia. Senza di esse il grossista può pignorare il conto corrente su cui arrivano i rimborsi, la banca può iscrivere ipoteca giudiziale, un fornitore può chiedere un sequestro conservativo. Ognuno di questi atti, oltre a cambiare la graduatoria dei creditori, può bloccare la cassa della farmacia per settimane.

La norma

L’art. 78 c.2 lett. d) CCII prevede che, su istanza del debitore, il giudice disponga con il decreto di apertura, fino al momento in cui il provvedimento di omologa diventa definitivo, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire diritti di prelazione, la sospensione delle prescrizioni, l’impedimento delle decadenze e il divieto di pronunciare la liquidazione controllata. La protezione non è automatica: se il ricorso non la chiede, il giudice non la concede.

I decreti letti per questo articolo applicano la misura con formule sostanzialmente uguali. Il Tribunale di Grosseto (decr. 4/7/2025) ha vietato, a pena di nullità, azioni esecutive individuali, sequestri conservativi e l’acquisto di diritti di prelazione da parte dei creditori con titolo anteriore, fino al passaggio in giudicato dell’eventuale omologa. Il Tribunale di Oristano (decr. 13/10/2025) ha bloccato le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni d’impresa. Il Tribunale di Trani (decr. 12/3/2026, P.U. 161-1/2025) ha disposto lo stesso divieto su istanza dei ricorrenti.

Dal momento della pubblicità del decreto si applica anche l’art. 78 c.5: gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci verso i creditori anteriori.

I termini che si attivano

Il deposito non fa partire termini a carico del farmacista, ma ha un effetto temporale importante: le misure richieste producono effetto con il decreto di apertura, non con il deposito. Tra deposito e decreto possono passare giorni o settimane. In questo intervallo il creditore che ha già un titolo può ancora agire: per questo, se c’è un pignoramento imminente, il ricorso va depositato prima, non dopo, la scadenza dei termini che il creditore ha davanti. Ricordiamo che in materia esecutiva la sospensione feriale non opera: un pignoramento notificato a fine luglio corre anche in agosto.

Cosa può fare il farmacista ora

Il farmacista che ha depositato il ricorso deve continuare a gestire la farmacia con regole nuove.
– Gestione ordinaria sì, atti straordinari no senza autorizzazione. Acquistare farmaci, pagare stipendi, pagare l’affitto corrente sono atti di ordinaria amministrazione. Vendere i locali, cedere un ramo d’azienda, accendere un nuovo mutuo, rilasciare garanzie sono atti straordinari: vanno autorizzati.
– Pagamenti dei debiti anteriori: stop. I debiti sorti prima della domanda vanno pagati secondo il piano, non a parte. Il pagamento “fuori piano” al grossista per ottenere nuove forniture deve essere strutturato nel piano o autorizzato, non improvvisato.
– Rapporti con il grossista. È il momento di negoziare forniture con pagamento contestuale, magari con un secondo grossista, per non dipendere dalla buona volontà di un fornitore che ha un credito arretrato rilevante.

Siamo al centro della procedura, e qui il ruolo del legale cambia passo. Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: “Per una farmacia la protezione si chiede il giorno del deposito, non quando arriva il pignoramento: da Gestore della crisi so che un conto corrente bloccato per due settimane può svuotare gli scaffali più di qualsiasi falcidia”.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è depositare il ricorso senza l’istanza di misure protettive, nella convinzione che la sola pendenza della procedura basti a fermare i creditori. Un secondo errore, frequente nelle farmacie, è considerare “ordinario” un atto che non lo è: per esempio, la cessione dei crediti futuri verso l’azienda sanitaria a una società di factoring per avere liquidità, che può configurare un atto di straordinaria amministrazione e, se compiuto senza autorizzazione, essere inefficace verso i creditori anteriori.

Quanto dura realmente

Il deposito telematico è un’operazione di un giorno. Il tempo vero si misura tra il deposito e il decreto: è la tappa successiva.

Da una a quattro settimane dopo: il decreto di apertura

Cosa succede

Il calendario ora corre sul tavolo del giudice. Il giudice esamina il ricorso, la relazione dell’OCC e i documenti e verifica l’ammissibilità della domanda. Se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto. I decreti letti mostrano lo schema dei controlli: competenza territoriale, qualità di imprenditore minore e rispetto delle soglie, stato di sovraindebitamento, assenza di cause di inammissibilità. Il Tribunale di Trani, nel decreto del 12/3/2026, ha verificato espressamente che l’impresa non superava i limiti dell’art. 2 c.1 lett. d) nn. 1-3, che il debitore non era stato esdebitato nei cinque anni precedenti né aveva già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non risultavano atti in frode ai creditori, precisando che la valutazione era preliminare e riservando ogni ulteriore verifica all’esito del giudizio. Il Tribunale di Grosseto (decr. 4/7/2025) e quello di Oristano (decr. 13/10/2025) hanno svolto gli stessi controlli, richiamando l’art. 77 CCII.

Per il farmacista la verifica della qualità di imprenditore minore è il punto più delicato: il decreto di apertura non chiude la questione delle soglie, ma la rinvia all’omologa. Se in sede di voto un creditore dimostra che in uno dei tre esercizi i ricavi superavano i 200.000 euro, la questione si riapre.

La norma

L’art. 78 c.1 CCII prevede che il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiari aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e disponga che l’OCC comunichi proposta e decreto ai creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine fino a 15 giorni per apportare integrazioni. Se la domanda è inammissibile, il decreto è reclamabile entro 30 giorni davanti al tribunale, che decide in camera di consiglio; in sede di reclamo piano e proposta non si possono modificare.

Con il decreto di apertura il giudice, secondo l’art. 78 c.2:
– dispone la pubblicazione nel sito del tribunale o del Ministero della giustizia e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese: il decreto relativo alla farmacia sarà quindi visibile a chiunque consulti la visura;
– ordina la trascrizione se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di immobili o mobili registrati;
– assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per le dichiarazioni di adesione o di mancata adesione e per le contestazioni;
– su istanza del debitore, dispone le misure protettive viste nella tappa precedente.

L’art. 78 c.2-bis prevede la nomina di un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC in tre casi: se è disposta la sospensione generale delle esecuzioni e la nomina è necessaria, se è proposto un concordato in continuità omologabile ai sensi dell’art. 112 c.2, o su richiesta del debitore. La prassi non è uniforme: il Tribunale di Grosseto, in un concordato minore in continuità, ha ritenuto necessaria la nomina richiamando l’art. 78 c.2-bis lett. b) e ha designato lo stesso professionista già incaricato come OCC, anche per contenere i costi; il Tribunale di Oristano, in un altro concordato in continuità, non ha nominato un commissario e ha affidato all’OCC l’esecuzione e gli adempimenti successivi.

I termini che si attivano

Se il giudice concede un termine per le integrazioni, il termine massimo è di 15 giorni: va rispettato senza eccezioni, anche se cade in agosto. Se il decreto è di inammissibilità, il reclamo va proposto entro 30 giorni, e anche questo termine non si sospende nel periodo feriale (art. 9 c.1). Con il decreto di apertura parte la scadenza fissata per l’OCC per comunicare proposta e decreto ai creditori: nel caso di Grosseto, il decreto del 4 luglio fissava la comunicazione a tutti i creditori entro il 5 settembre 2025.

Cosa può fare il farmacista ora

Se il decreto chiede integrazioni, il farmacista deve fornirle nel termine con la stessa precisione del ricorso: tipicamente il giudice chiede chiarimenti sui ricavi di un esercizio, sui crediti verso l’azienda sanitaria, su un atto di disposizione degli ultimi cinque anni (la vendita di un immobile, una donazione ai figli, un fondo patrimoniale).

Se il decreto apre la procedura, la finestra difensiva è la preparazione del voto: il farmacista, con il legale e con l’OCC, deve capire quali creditori sono decisivi per la maggioranza e quali obiezioni potrebbero sollevare.

C’è poi un caso che riguarda molti farmacisti in crisi: chi ha già ceduto la farmacia, magari a un prezzo che non basta a pagare tutti i debiti, e ha cancellato l’impresa individuale dal registro. Può ancora chiedere il concordato minore? Il punto è controverso. Il Tribunale di Ancona, nel decreto del 18/9/2025, ha aperto un concordato minore per un ex imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese nel 2014, ritenendo che il limite per le imprese cancellate riguardi solo l’imprenditore collettivo e valorizzando l’apporto di risorse esterne. La Cassazione (Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026, nella sintesi di iusletter) ha invece ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Per il farmacista che sta pensando di vendere la farmacia, la lezione è temporale: valutare il concordato minore prima della cessione e della cancellazione, non dopo. Dopo la cancellazione restano altre strade (in particolare la liquidazione controllata e l’esdebitazione), ma la continuità non è più possibile per definizione.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è trattare il decreto di apertura come una vittoria. Il decreto apre la procedura e protegge il patrimonio, ma la verifica è dichiaratamente provvisoria. Il farmacista che in questa fase allenta il controllo sulla cassa, rinvia il versamento delle imposte correnti o accumula nuovi debiti con il grossista arriva al voto con una farmacia più fragile di quella descritta nel piano.

Quanto dura realmente

Dal deposito al decreto di apertura passano, nei casi letti, da meno di una settimana (Oristano: ricorso del 7 ottobre, decreto del 13 ottobre 2025) a qualche settimana. Se il giudice chiede integrazioni, si aggiungono i 15 giorni del termine e il tempo per la nuova valutazione. Nei tribunali con molti procedimenti pendenti l’attesa può arrivare a due mesi.

I trenta giorni del voto

Cosa succede

Siamo al giorno in cui l’OCC trasmette ai creditori la proposta e il decreto. Da quel momento ogni creditore ha un termine, fissato dal giudice, per dichiarare se aderisce o no e per sollevare contestazioni. Le comunicazioni viaggiano via PEC o con un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come precisa il decreto del Tribunale di Trani.

Per una farmacia la geografia del voto è caratteristica. Spesso uno o due grossisti detengono una quota rilevante dei crediti chirografari; l’Erario e la cassa previdenziale hanno crediti in parte privilegiati e in parte degradati; la banca del mutuo ha un credito garantito che vota solo per la parte che non sarà soddisfatta. Il risultato del voto dipende da pochi soggetti.

La norma

L’art. 78 c.2 lett. c) fissa il termine assegnato ai creditori in non più di 30 giorni. L’art. 79 disciplina le maggioranze:
– il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
– se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi;
– se ci sono più classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi;
– i creditori privilegiati soddisfatti solo in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua.

L’art. 79 c.2 esclude dal voto e dal calcolo delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado, le società collegate, i cessionari o aggiudicatari di crediti da meno di un anno prima della domanda e i creditori in conflitto d’interessi. Il prestito del padre o del fratello del farmacista va pagato secondo il piano, ma quel creditore non vota.

L’art. 79 c.3 introduce il silenzio-assenso: in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. I decreti di Grosseto, Oristano, Ancona e Trani lo ricordano espressamente.

I termini che si attivano

Il termine per le dichiarazioni dei creditori è perentorio nella sostanza: scaduto, chi non ha risposto si considera aderente. Il conteggio parte dalla comunicazione dell’OCC, non dalla data del decreto. Scaduto il termine, l’OCC deposita una relazione sull’esito: il Tribunale di Trani ha fissato cinque giorni dalla scadenza, quello di Oristano quindici. Questi termini sono fissati dal giudice nel singolo decreto e vanno letti caso per caso.

Cosa può fare il farmacista ora

La finestra difensiva dei trenta giorni è il dialogo con i creditori decisivi, nel rispetto della parità di trattamento. In concreto:
– con il grossista: spiegare che la continuità garantisce un cliente per gli anni futuri e che la liquidazione della farmacia gli darebbe, dopo privilegiati e prededucibili, una percentuale minima. Il grossista che crede nel piano spesso aderisce; quello che non risponde, per effetto del silenzio-assenso, viene comunque computato come favorevole;
– con l’Erario e la cassa previdenziale: verificare che abbiano ricevuto la proposta e che conoscano la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Sui crediti tributari la Cassazione (n. 14555/2026, sintesi Fiscal Focus) ha affermato che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità e l’art. 88 CCII non si applica automaticamente;
– con la banca garantita: spiegare perché il trattamento previsto per il credito ipotecario non è inferiore a quanto la banca otterrebbe dalla vendita dei beni ipotecati.

Il farmacista non può promettere a un creditore un trattamento migliore di quello del piano in cambio del voto: sarebbe un vantaggio occulto che può portare alla revoca dell’omologa.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è dare per scontato il silenzio. Il silenzio-assenso aiuta, ma un solo dissenso motivato di un creditore rilevante cambia lo scenario: se il grossista vota contro e solleva una contestazione sulla convenienza, il giudice dovrà valutarla in sede di omologa. Un secondo errore è sottovalutare le classi: con quattro classi, la maggioranza va raggiunta in almeno tre. Una classe “piccola” mal costruita può far fallire il voto anche con la maggioranza dei crediti.

Quanto dura realmente

Il termine è di 30 giorni al massimo dalla comunicazione, a cui si aggiungono i giorni per la relazione dell’OCC. Dal decreto di apertura alla relazione sull’esito del voto passano, di solito, da sei a dieci settimane, perché l’OCC deve prima completare le comunicazioni.

Dopo il voto, da uno a tre mesi: relazione dell’OCC e omologa

Cosa succede

Il voto si è chiuso. L’OCC riferisce al giudice sull’esito e sulle eventuali contestazioni. Se non ci sono contestazioni e la maggioranza è raggiunta, il giudice omologa il concordato con sentenza. Se ci sono contestazioni, il giudice fissa un’udienza, sente il debitore e l’OCC, e decide.

La norma

L’art. 80 c.1 CCII prevede che il giudice, verificati l’ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano e il raggiungimento della maggioranza dell’art. 79 c.1, in assenza di contestazioni omologhi il concordato minore con sentenza, disponendo adeguata pubblicità e, se necessario, la trascrizione. Con la sentenza dichiara chiusa la procedura (art. 80 c.2).

Se un creditore o un altro interessato contesta la convenienza, il giudice omologa se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80 c.3). La stessa norma contiene il cram down fiscale e contributivo: il giudice omologa anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante per raggiungere la maggioranza e, anche sulla base della relazione dell’OCC, la proposta è conveniente per tali creditori rispetto all’alternativa liquidatoria. Per il farmacista il tema riguarda l’Erario, l’INPS per i contributi dei dipendenti e, secondo una lettura che va verificata nel caso concreto, la cassa di previdenza di categoria, in quanto ente che gestisce una forma di previdenza obbligatoria. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 753 del 22/9/2025, ha applicato il cram down sul Fisco nel concordato minore di un professionista (sintesi NT+ Diritto).

L’art. 80 c.4 aggiunge che il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o il suo aggravamento non può contestare la convenienza.

Se il giudice non omologa, l’art. 80 c.5 prevede che dichiari con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apra la liquidazione controllata; in caso di frode l’istanza può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero (art. 80 c.6). Il decreto di diniego è reclamabile ai sensi dell’art. 50 (art. 80 c.7).

I termini che si attivano

Dalla sentenza di omologa decorrono i termini per l’impugnazione. L’art. 80 non richiama espressamente l’art. 51 per la sentenza di omologa del concordato minore: l’applicazione dell’art. 51 si ricava dai rinvii generali degli artt. 65 c.2 e 74 c.4 alle norme sul concordato preventivo, in quanto compatibili. Secondo questa lettura, il reclamo contro la sentenza va proposto alla corte d’appello entro 30 giorni, che per le parti decorrono dalla notificazione telematica del provvedimento a cura dell’ufficio. Il reclamo non sospende l’efficacia della sentenza, salvo provvedimento della corte (art. 51 c.4 e art. 52). Contro il decreto di diniego dell’omologa il rimedio è il reclamo dell’art. 50: il termine va calcolato sul testo vigente il giorno stesso in cui il decreto viene comunicato. In nessuno dei due casi il termine si sospende in agosto.

Cosa può fare il farmacista ora

Se arriva una contestazione sulla convenienza, la finestra difensiva è la dimostrazione numerica che la liquidazione della farmacia darebbe all’opponente meno del piano. È qui che pesano la stima della farmacia, i vincoli dell’art. 12 L. 475/1968 sulla vendita a un farmacista in possesso dei requisiti, i tempi del riconoscimento amministrativo, i costi della procedura liquidatoria e il valore di realizzo del magazzino. Un ragionamento della Cassazione, nato nel concordato preventivo, aiuta a impostare il confronto: con l’ordinanza n. 22960/2026 (Sez. I, pubblicata il 9/7/2026) la Corte ha affermato che il valore di liquidazione conta sia per l’informazione dei creditori sia come parametro di legittimità del piano, e che nella continuità indiretta non si può sostituire un’offerta di acquisto validata da una procedura competitiva con una stima inferiore dei singoli beni. Per la farmacia, il messaggio è che le stime devono essere coerenti con le offerte reali di mercato: un piano costruito su una stima di liquidazione artificialmente bassa espone l’omologa a contestazioni.

Sul fronte dei costi va considerato anche un dato che riguarda i creditori garantiti: secondo la Cassazione (Sez. I, n. 6865 del 14/3/2025, sintesi iusletter) il compenso del gestore della crisi è prededucibile ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Nel confronto con l’alternativa liquidatoria la banca garantita non sopporta quindi quel costo sul suo bene.

Se il giudice nega l’omologa, il farmacista deve decidere in pochi giorni se reclamare, se chiedere egli stesso la liquidazione controllata o se percorrere un’altra strada. Va ricordato che per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza: secondo la Cassazione (Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025, massima Brocardi; conforme Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026, sintesi diritto.it) la condotta del debitore conta nella successiva fase di esdebitazione, mentre la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è arrivare all’udienza sulle contestazioni con la sola relazione dell’OCC, senza un prospetto aggiornato. Tra il deposito e l’udienza sono passati mesi: il magazzino è cambiato, i crediti verso l’azienda sanitaria sono stati incassati, sono maturati nuovi debiti correnti. Il giudice vuole numeri attuali. Il secondo errore è non considerare che, con il diniego, le misure protettive perdono efficacia: i creditori possono tornare ad agire subito.

Quanto dura realmente

Senza contestazioni, la sentenza di omologa arriva di solito da tre a otto settimane dopo la relazione dell’OCC. Con contestazioni e udienza, i tempi si allungano a due-quattro mesi. La sentenza diventa definitiva quando decorre il termine per il reclamo senza impugnazioni, o quando la corte d’appello decide.

Dall’omologa alla fine del piano: da tre a sette anni per eseguire senza inciampare

Cosa succede

Da questo momento in poi la procedura cambia natura: non si discute più, si paga. Il farmacista gestisce la farmacia e versa ai creditori le somme previste alle scadenze del piano. L’OCC, o il commissario se nominato, vigila sull’esecuzione e riferisce al giudice. Le vendite eventualmente previste dal piano devono avvenire con modalità trasparenti e competitive. Al termine, il debito residuo nei confronti dei creditori anteriori, per la parte falcidiata, non è più esigibile nei confronti del farmacista nei limiti in cui il piano omologato lo prevede.

La norma

Le norme di questa fase sono gli artt. 81-83 CCII, che disciplinano esecuzione, revoca dell’omologazione e conversione. In particolare:
– la revoca dell’omologazione è pronunciata con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 51 (art. 82 c.5);
– in caso di revoca il procedimento può proseguire con la conversione in liquidazione controllata (art. 83);
– secondo l’art. 79 c.5, il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.

Per la vendita della farmacia, se prevista dal piano o resa necessaria da un evento sopravvenuto, si applicano le norme di settore: l’acquirente deve essere un farmacista in possesso dei requisiti, il trasferimento deve comprendere l’azienda commerciale connessa, e serve il riconoscimento amministrativo, che per la Cassazione (ord. n. 11542/2020) opera come condizione legale sospensiva del trasferimento.

I termini che si attivano

Le scadenze del piano omologato sono vincolanti come termini contrattuali e la loro violazione è la prima causa di revoca. Il piano tipico di una farmacia prevede rate mensili o trimestrali per cinque anni, con eventuali maxi-rate legate a incassi straordinari. Accanto alle rate del piano corrono le scadenze correnti: IVA periodica, ritenute, contributi, rate del mutuo eventualmente mantenuto ai sensi dell’art. 75 c.3. Un nuovo debito tributario non pagato durante l’esecuzione mette a rischio l’intero equilibrio.

Cosa può fare il farmacista ora

La finestra difensiva dell’esecuzione è la segnalazione tempestiva delle difficoltà, prima che diventino inadempimento. Se un evento cambia i numeri (la chiusura di un ambulatorio vicino, l’apertura di una nuova farmacia nella zona, la riduzione dei margini su una categoria di farmaci), il farmacista deve informare subito l’OCC e valutare con il legale le soluzioni compatibili con il piano. Aspettare la seconda rata non pagata significa arrivare alla revoca senza alternative.

Durante l’esecuzione il farmacista deve anche gestire la posizione dei garanti. Poiché l’art. 79 c.5 lascia intatti i diritti verso i fideiussori, la banca può rivolgersi al coniuge o al genitore per la parte del mutuo che il piano ha falcidiato. Se questo rischio è concreto, va affrontato fin dalla costruzione del piano, per esempio con una procedura parallela del garante.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è considerare l’omologa un punto di arrivo. In realtà è un punto di partenza: il piano omologato è un impegno pubblico, sorvegliato da un organismo che riferisce al giudice. Il secondo errore è finanziare le rate del piano con nuovo debito non autorizzato, per esempio con un fido ottenuto da un’altra banca o con dilazioni non pagate al nuovo grossista: è la strada più breve verso la revoca e la liquidazione controllata.

Quanto dura realmente

La durata dipende dal piano: nei casi letti per questo articolo l’orizzonte dei piani in continuità è di cinque-sei anni (Oristano: 2025-2030). Per una farmacia, con flussi stabili, piani da tre a sette anni sono il range più comune nella prassi. A questi si aggiungono i tempi per la relazione finale e la chiusura delle attività dell’OCC.

La stessa farmacia, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per mostrare l’effetto del tempo, non casi reali. I dati di partenza sono identici; cambia solo il momento in cui il titolare decide di muoversi.

Dati comuni. Farmacia rurale, titolare persona fisica, esercizio individuale. Ricavi: 187.430 € nel 2024, 193.160 € nel 2025, 196.870 € nel 2026. Attivo patrimoniale massimo nei tre esercizi: 241.380 €. Debiti complessivi: 438.760 €, così composti:

Creditore Importo Natura
Banca A, mutuo con ipoteca sui locali della farmacia 162.410 € ipotecario, bene strumentale
Grossista principale 118.930 € chirografario
Banca B, fido di conto con fideiussione del coniuge 54.180 € chirografario, garanzia di terzo
Erario (IVA e ritenute) 41.270 € in prevalenza privilegiato
Cassa previdenziale del titolare 9.840 € privilegiato
Fornitori di parafarmaco (tre) 21.630 € chirografari
Fratello del titolare, prestito 30.500 € chirografario, escluso dal voto (art. 79 c.2)

Le soglie dell’art. 2 c.1 lett. d) sono rispettate: attivo e ricavi in tutti e tre gli esercizi, debiti complessivi sotto i 500.000 euro. La porta del concordato minore è aperta.

Calendario A: il titolare che agisce alle finestre giuste

  • Lunedì 2/11/2026 – giorno 0. Incarico all’OCC. Il titolare consegna bilanci, dichiarazioni IVA e IRAP 2023-2025, estratti dei grossisti, contratto di mutuo, fideiussione del coniuge.
  • Mercoledì 13/1/2027 – giorno 72. Deposito del ricorso. Piano in continuità di 60 mesi: la farmacia destina al piano 1.870 € al mese, per un totale di 112.200 €, al netto dei costi della procedura pagati a parte nei primi mesi. Il mutuo sui locali continua a essere pagato alle scadenze contrattuali (art. 75 c.3). Erario e cassa previdenziale (51.110 €) sono pagati per intero nella parte privilegiata; ai chirografari (225.240 €) vanno 61.090 €, pari al 27,1%. Tre classi: grossista; Banca B garantita dal coniuge (classe obbligatoria per l’art. 74 c.3); fornitori di parafarmaco. Il prestito del fratello è trattato come gli altri chirografari ma non vota. Nell’alternativa liquidatoria stimata dall’OCC, al netto dei tempi di vendita della farmacia a un farmacista in possesso dei requisiti e del riconoscimento amministrativo, ai chirografari andrebbe il 6,4%. Istanza di misure protettive inclusa.
  • Mercoledì 27/1/2027. Decreto di apertura con divieto di azioni esecutive e cautelari fino alla definitività dell’omologa. Termine di 30 giorni per le dichiarazioni dei creditori.
  • Mercoledì 10/2/2027. L’OCC comunica proposta e decreto a tutti i creditori via PEC.
  • Venerdì 12/3/2027. Scade il termine per il voto. Il grossista aderisce; la Banca B non risponde (silenzio-assenso); due fornitori su tre aderiscono. Maggioranza dei crediti raggiunta e, poiché il grossista da solo detiene la maggioranza dei crediti ammessi al voto, raggiunta anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Maggioranza in tutte e tre le classi.
  • Lunedì 29/3/2027. Relazione dell’OCC sull’esito del voto (il termine di 15 giorni fissato dal decreto cadeva sabato 27 marzo).
  • Mercoledì 12/5/2027. Sentenza di omologa. Notificata il 13 maggio.
  • Lunedì 14/6/2027. Ultimo giorno utile per un eventuale reclamo in corte d’appello (30 giorni dalla notificazione scadevano sabato 12 giugno): nessun reclamo.
  • Mercoledì 30/6/2027. Prima rata del piano.
  • Lunedì 31/5/2032. Ultima rata. Al termine il titolare ha conservato la farmacia; il coniuge resta esposto verso la Banca B per la parte del fido non pagata dal piano (art. 79 c.5), rischio che lo Studio avrebbe segnalato fin dal giorno 0.

Calendario B: il titolare che lascia correre

  • Martedì 15/9/2026. Il grossista, con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notifica un pignoramento presso terzi sul conto corrente su cui arrivano i rimborsi delle aziende sanitarie. Il titolare non chiama nessuno: spera di trattare.
  • Lunedì 23/11/2026. All’udienza il giudice dell’esecuzione assegna al grossista le somme pignorate. La farmacia perde liquidità proprio nel mese in cui deve pagare tredicesime e IVA.
  • Lunedì 14/12/2026. La Banca B revoca il fido e chiede il rientro di 54.180 €.
  • Lunedì 18/1/2027. Il grossista sospende le forniture. Il titolare compra da un secondo grossista con pagamento anticipato; il magazzino si assottiglia, alcuni clienti abituali passano alla farmacia del comune vicino. I ricavi del primo trimestre 2027 calano del 18%.
  • Lunedì 15/2/2027. La Banca B deposita ricorso per la liquidazione controllata: i debiti scaduti e non pagati superano i 50.000 euro (art. 268 c.2).
  • Lunedì 15/3/2027. Prima udienza. Solo ora il titolare si rivolge a un OCC e chiede di accedere al concordato minore (facoltà richiamata, con riferimento all’art. 271 CCII, anche dal Tribunale di Ancona nel decreto del 18/9/2025). Ma il piano va costruito in poche settimane, su una farmacia con forniture ridotte, ricavi in calo e un creditore già soddisfatto in parte con l’assegnazione. La percentuale ai chirografari scende a circa il 12% e il margine rispetto all’alternativa liquidatoria si assottiglia.
  • Lunedì 26/4/2027. Se il piano non convince i creditori o il giudice, si apre la liquidazione controllata: il liquidatore dovrà vendere la farmacia a un farmacista in possesso dei requisiti, con il riconoscimento amministrativo come condizione dell’effetto traslativo. La procedura, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, resta aperta per tre anni dall’apertura (art. 272 c.3), e solo dopo il titolare potrà ottenere l’esdebitazione (art. 282), se ne ricorrono le condizioni.

Il confronto è netto: stessi debiti, stessa farmacia, ma nel calendario A il titolare conserva l’azienda e paga il 27,1% ai chirografari; nel calendario B rischia di perdere la farmacia e di ottenere la liberazione dai debiti solo dopo anni. La differenza non l’ha fatta un cavillo, l’ha fatta il calendario.

I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un’altra strada

Il concordato minore non è l’unico binario. Altre strade possono affiancarlo o sostituirlo, e ciascuna sposta la timeline in modo diverso.

Binario 1: la composizione negoziata per l’impresa sotto soglia

L’art. 25-quater CCII consente all’imprenditore commerciale che presenta congiuntamente i requisiti dell’art. 2 c.1 lett. d) e si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza di chiedere la nomina di un esperto indipendente, quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile. L’istanza si presenta al segretario generale della camera di commercio nel cui territorio si trova la sede dell’impresa, con i documenti indicati dalla norma. Se le trattative hanno successo, si può concludere un contratto con uno o più creditori, un accordo con il contenuto dell’art. 62 o un accordo sottoscritto anche dall’esperto (art. 25-quater c.3); in alternativa, l’imprenditore può proporre il concordato minore, chiedere la liquidazione controllata o il concordato semplificato (art. 25-quater c.4).

Per la farmacia il binario della composizione negoziata ha senso quando la crisi è ancora “probabile” e i creditori decisivi sono pochi: tipicamente il grossista e una o due banche. La trattativa è riservata, non c’è la pubblicità del concordato minore nel registro delle imprese e l’esito può essere un accordo stragiudiziale. La timeline si allunga di qualche mese (l’incarico dell’esperto dura 180 giorni, prorogabili), ma il concordato minore resta disponibile come sbocco. Gli atti autorizzati dal tribunale durante le trattative conservano i propri effetti anche se poi interviene un concordato minore omologato (art. 25-quater c.6).

Binario 2: la farmacia sopra soglia

Se la farmacia supera anche una sola soglia, il titolare è un imprenditore commerciale assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Le strade sono quelle dell’impresa non minore: composizione negoziata ordinaria, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo in continuità diretta o indiretta. Nel concordato preventivo in continuità indiretta, cioè con il trasferimento della farmacia a un altro farmacista, la Cassazione (ord. n. 22960/2026) ha ricordato che il valore di liquidazione condiziona già l’ammissibilità del piano e che un’offerta di acquisto validata da una procedura competitiva non può essere sostituita da una stima inferiore. La timeline sopra soglia è più lunga e più costosa, ma la logica è la stessa: chi si muove prima conserva più valore.

Binario 3: la conversione in liquidazione controllata

Se il concordato minore non viene omologato, l’art. 80 c.5 consente al debitore di chiedere l’apertura della liquidazione controllata. Se l’omologa viene revocata, l’art. 83 prevede la conversione. In liquidazione controllata il liquidatore vende la farmacia e i beni, i creditori presentano le domande nel termine fissato (non superiore a 90 giorni per l’art. 270 c.2 lett. d), e l’esdebitazione arriva alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 c.1), se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e il debitore non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2). La timeline si allunga di almeno tre anni e il titolare perde la farmacia.

Binario 4: le opposizioni nelle esecuzioni già avviate

Se un creditore ha già avviato un pignoramento, il titolare può valutare un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, ma solo se ci sono motivi specifici (per esempio un vizio del titolo o della notifica). Questi termini non si sospendono in agosto: la sospensione feriale non si applica al processo esecutivo né, di regola, alle opposizioni esecutive (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.). L’opposizione non sostituisce il concordato minore, ma può guadagnare il tempo necessario a depositarlo con le misure protettive.

Binario 5: la procedura del garante

Se il coniuge o un familiare ha firmato fideiussioni per il mutuo o per il fido, il suo debito resta intatto anche dopo l’omologa (art. 79 c.5). Il binario parallelo è una procedura del garante, anche nella forma della procedura familiare dell’art. 66, se ne ricorrono i presupposti (convivenza o origine comune del sovraindebitamento). Le masse attive e passive restano distinte (art. 66 c.3), ma il coordinamento evita che la banca ottenga dal garante ciò che il piano ha tolto al farmacista.

Le cinque finestre critiche

  1. La verifica delle soglie prima di qualsiasi altra mossa. Fatta sei mesi prima, consente di scegliere tra composizione negoziata e concordato minore; fatta dopo il ricorso di un creditore, lascia solo strade obbligate.
  2. La decisione prima della cessione e della cancellazione dell’impresa. Il farmacista che pensa di vendere la farmacia deve valutare il concordato minore prima: dopo la cancellazione la Cassazione (n. 20141/2026) ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato.
  3. Il deposito con istanza di misure protettive prima dell’assegnazione delle somme pignorate. Ogni settimana di ritardo può tradursi in liquidità persa sul conto dei rimborsi.
  4. I trenta giorni del voto. È il momento in cui il dialogo con grossista, Erario e banca decide l’esito; il silenzio-assenso aiuta, ma un dissenso motivato va prevenuto con numeri chiari.
  5. I primi segnali di difficoltà durante l’esecuzione. Segnalarli subito all’OCC permette di gestirli; ignorarli porta alla revoca e alla conversione in liquidazione controllata.

Le domande sul tempo

Ho già ricevuto un pignoramento sul conto della farmacia: è troppo tardi per il concordato minore?
No, finché le somme non sono state assegnate e la farmacia continua a lavorare, il concordato minore resta possibile. Ma il tempo è stretto: il deposito con l’istanza dell’art. 78 c.2 lett. d) va fatto prima possibile, perché la protezione opera dal decreto di apertura, non dal deposito.

Ho comprato la farmacia due anni fa con un mutuo: posso fare un concordato minore che preveda la vendita?
È molto difficile nei tempi brevi: secondo l’art. 12 L. 475/1968 (testo consultato), il trasferimento della titolarità è possibile solo dopo tre anni dall’acquisizione. Inoltre, con il mutuo di acquisto, è facile superare la soglia di 500.000 euro di debiti anche non scaduti. Il piano in continuità, se i numeri reggono, è la strada più coerente.

Quanto dura in tutto, dall’incarico all’ultima rata?
Dall’incarico all’OCC all’omologa, nei casi più lineari, servono da cinque a otto mesi; con contestazioni si arriva a un anno. L’esecuzione del piano dura poi quanto previsto, di regola da tre a sette anni per una farmacia.

Il termine per il voto cade ad agosto: si sospende?
No. Nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale non si applica (art. 9 c.1 CCII). Se il termine scade il 20 agosto, il creditore che non risponde entro quella data si considera aderente.

Se il concordato minore non viene omologato, quanto tempo ho per reagire?
Pochissimo. Il diniego rende inefficaci le misure protettive e i creditori possono riprendere le azioni. Il reclamo contro il decreto di diniego segue l’art. 50 e va valutato subito; in alternativa, il farmacista può chiedere egli stesso la liquidazione controllata (art. 80 c.5).

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio riformulato e la rilevanza per il farmacista titolare. Dove la fonte consultata è una sintesi o una massima, lo segnaliamo.

Tappa 1 – Qualifica e soglie
1. Trib. Trani, decreto 12/3/2026, P.U. 161-1/2025 (testo letto). Il giudice ha verificato in via preliminare che l’impresa non superasse i limiti dell’art. 2 c.1 lett. d) nn. 1-3 e che non vi fossero cause di inammissibilità, riservando ogni ulteriore valutazione all’esito del giudizio. Rilevanza: per il farmacista la verifica delle soglie non si chiude con l’apertura; i bilanci dei tre esercizi devono reggere fino all’omologa.
2. Cass. ord. n. 11542 del 15/6/2020 (sezione non indicata nella fonte; testo riprodotto letto). Il provvedimento amministrativo che riconosce il trasferimento della farmacia ai sensi dell’art. 12 c.2 L. 475/1968 opera come condizione legale sospensiva: fino ad esso l’acquirente non può esercitare e il trasferimento non si realizza. Rilevanza: incide sui tempi e sul valore di qualsiasi vendita della farmacia prevista dal piano o realizzata nella liquidazione.

Tappa 2-3 – Piano, continuità, risorse esterne
3. Trib. Oristano, decreto 13/10/2025, R.G. 34/2025 (testo letto). Concordato minore in continuità di un’impresa individuale del commercio al dettaglio: proposta ritenuta verosimilmente più conveniente della liquidazione, cinque classi, privilegiati di primo grado pagati per intero, INPS al 99%, altri privilegiati falcidiati. Rilevanza: mostra come si struttura un piano in continuità per un’attività commerciale al dettaglio, come la farmacia.
4. Trib. Ancona, decreto 18/9/2025, P.U. 120-1/2025 (testo letto). Concordato minore aperto per un ex imprenditore individuale cancellato, con apporto di risorse esterne ritenuto idoneo ad aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Rilevanza: esempio di concordato minore liquidatorio con risorse esterne (art. 74 c.2); sul punto della cancellazione va letto insieme alla pronuncia successiva della Cassazione.
5. Cass. Sez. I, n. 28574 del 28/10/2025 (sintesi). Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Rilevanza: il piano della farmacia non può favorire grossisti o fornitori chirografari rispetto a dipendenti, Erario e cassa previdenziale privilegiati.

Tappa 4-5 – Deposito, protezione, apertura
6. Trib. Grosseto, decreto 4/7/2025, P.U. 50/2025 sub 1 (testo letto). Concordato minore in continuità di un imprenditore individuale sotto soglia: divieto di azioni esecutive, sequestri e prelazioni fino al giudicato sull’omologa; nomina del commissario per la continuità (art. 78 c.2-bis lett. b), designando lo stesso professionista già OCC. Rilevanza: mostra il contenuto concreto della protezione che il farmacista deve chiedere e la possibile nomina del commissario.
7. Cass. Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026 (sintesi iusletter). Inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese. Rilevanza: il farmacista che ha ceduto la farmacia e cancellato l’impresa rischia di perdere l’accesso al concordato minore; la scelta va fatta prima.

Tappa 6 – Voto e crediti pubblici
8. Cass. n. 14555/2026 (sintesi Fiscal Focus). Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente la transazione fiscale: il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo se compatibile, e l’art. 88 non si applica automaticamente. Rilevanza: l’IVA e le ritenute non versate dalla farmacia possono essere trattate nel piano secondo le regole proprie del concordato minore.
9. Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025 (sintesi NT+ Diritto). Concordato minore di un avvocato omologato con cram down sul Fisco, applicando la regola della priorità relativa. Rilevanza: per un titolare con debiti erariali determinanti per la maggioranza, il cram down dell’art. 80 c.3 è uno strumento concreto.

Tappa 7 – Omologa, convenienza, alternativa liquidatoria
10. Cass. Sez. I, ord. n. 22960/2026, pubblicata il 9/7/2026 (testo letto; concordato preventivo). Il valore di liquidazione ha funzione informativa e di legittimità; nella continuità indiretta non si può sostituire un’offerta d’acquisto validata da procedura competitiva con una stima atomistica inferiore. Rilevanza: per analogia, le stime della farmacia nel confronto con l’alternativa liquidatoria devono essere coerenti con le offerte reali; vale direttamente per la farmacia sopra soglia in concordato preventivo.
11. Cass. Sez. I, n. 6865 del 14/3/2025 (sintesi iusletter). Il compenso del gestore della crisi è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: incide sul calcolo della convenienza per la banca che ha ipoteca sui locali della farmacia.
12. Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi) e Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, che conta nella fase di esdebitazione; la relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità. Rilevanza: delinea il binario della conversione se il concordato minore della farmacia non viene omologato.

Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi

Interveniamo alla tappa in cui si trova la farmacia: se sei ancora a sei mesi dalla domanda costruiamo la diagnosi; se hai già un pignoramento sul conto lavoriamo sul deposito con protezione; se sei oltre l’omologa vigiliamo sull’esecuzione.

  1. Verifica delle soglie sui tre esercizi. Ricostruiamo con i commercialisti dello staff attivo, ricavi e debiti anche non scaduti di ciascun esercizio, compreso il residuo del mutuo di acquisto, e ti diciamo se la porta del concordato minore è aperta o se servono gli strumenti dell’impresa non minore.
  2. Scelta del binario. Confrontiamo per la tua farmacia composizione negoziata sotto soglia (art. 25-quater), concordato minore e, se le soglie sono superate, concordato preventivo o accordi di ristrutturazione.
  3. Ricognizione completa dei debiti. Riconciliamo gli estratti dei grossisti, le posizioni con Erario, agente della riscossione, cassa previdenziale e INPS, e individuiamo le garanzie prestate dai familiari.
  4. Costruzione del piano in continuità. Elaboriamo con l’OCC flussi di cassa realistici, classi coerenti con l’art. 74 c.3, trattamento del mutuo secondo l’art. 75 c.2-bis o c.3 e confronto documentato con l’alternativa liquidatoria.
  5. Stima della farmacia e del magazzino. Impostiamo la valutazione tenendo conto dei vincoli dell’art. 12 L. 475/1968 e dei tempi del riconoscimento amministrativo.
  6. Ricorso con istanza di misure protettive. Redigiamo il ricorso e chiediamo il divieto di azioni esecutive e cautelari dell’art. 78 c.2 lett. d), coordinando la tempistica con eventuali pignoramenti pendenti.
  7. Gestione del voto. Prepariamo per grossisti, banche ed enti pubblici una nota sulla convenienza e prepariamo la richiesta di cram down fiscale e contributivo dell’art. 80 c.3, se l’adesione è determinante.
  8. Udienza e impugnazioni. Difendiamo il piano in caso di contestazioni, proponiamo o resistiamo ai reclami e, se necessario, seguiamo il giudizio fino in Cassazione con la stessa linea difensiva.
  9. Procedure dei garanti. Valutiamo e, se ci sono i presupposti, impostiamo la procedura del coniuge o del familiare fideiussore, anche nella forma dell’art. 66.
  10. Vigilanza sull’esecuzione. Monitoriamo scadenze del piano e adempimenti correnti, e interveniamo con l’OCC ai primi segnali di difficoltà, prima che diventino causa di revoca.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il farmacista titolare pesano in particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC significano conoscere dall’interno il lavoro dell’organismo che deve attestare il piano della farmacia, la relazione dell’art. 76 e il confronto con l’alternativa liquidatoria. La qualifica di Esperto Negoziatore permette di guidare il titolare nella composizione negoziata, sia nella versione per l’impresa sotto soglia sia in quella ordinaria per la farmacia che supera le soglie.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore costruisce il piano, lo difende all’omologa e, se serve, in sede di reclamo e di legittimità. Lo staff multidisciplinare, formato da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, permette di affrontare in un’unica regia bilanci, debiti bancari, debiti tributari e contributivi della farmacia.

Chiusura

La risposta alla domanda del titolo è quindi un sì condizionato. Il farmacista titolare persona fisica può accedere al concordato minore se la farmacia è rimasta sotto tutte e tre le soglie dell’impresa minore nei tre esercizi precedenti, se la proposta consente di proseguire l’attività o porta risorse esterne apprezzabili, e se non ricorrono cause di inammissibilità. Se le soglie sono superate, il titolare deve guardare agli strumenti dell’impresa non minore. In entrambi i casi il fattore decisivo è uno solo.

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Per una farmacia il tempo si misura in forniture, in rimborsi accreditati sul conto, in clienti che restano o se ne vanno.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il percorso del concordato minore, ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, competenza che serve quando la farmacia supera le soglie o quando conviene passare prima dalla composizione negoziata.

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