Il Concordato Minore È Ammissibile Se L’imprenditore Ha Già Ottenuto L’esdebitazione?

Un imprenditore che ha già ottenuto l’esdebitazione e poi si ritrova con nuovi debiti di solito parte da una domanda sbagliata: “posso rifare la procedura?”. I suoi creditori ne fanno un’altra, molto più concreta: “da quando, esattamente, questa persona può tornare a chiedere al tribunale di tagliare i nostri crediti?”. La risposta sta in una riga dell’art. 77 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). La domanda di concordato minore è inammissibile se il debitore è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, oppure se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte. Chi assiste un creditore lo sa bene e userà questa regola come prima carta della partita, per bloccare la procedura sul nascere, oppure come argomento per ottenere condizioni migliori al tavolo.

Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia ad anticiparle. Vale anche qui. Se sai che il creditore andrà a cercare il decreto della tua precedente esdebitazione, conterà i giorni e contesterà la data da cui partono i cinque anni, puoi muoverti prima: scegli il giorno di deposito, costruisci la relazione dell’OCC in modo che il punto sia già risolto e, se la finestra non è ancora aperta, usi nel frattempo strumenti diversi dal concordato minore.

Lo Studio Monardo segue questo tema con un taglio preciso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il punto in cui la preclusione dell’art. 77 si verifica davvero, cioè la relazione dell’organismo e il vaglio di ammissibilità del giudice. È anche Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: quando la finestra dei cinque anni è ancora chiusa, la composizione negoziata è spesso lo strumento che permette all’imprenditore di arrivare a quella data senza essere travolto dalle esecuzioni.

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Chi hai di fronte: i creditori del “secondo giro”

Prima di parlare di mosse bisogna capire chi le fa. L’imprenditore che chiede un concordato minore dopo un’esdebitazione di solito non ha davanti gli stessi creditori della prima volta. I crediti già esdebitati sono, per legge, inesigibili: secondo l’art. 278 c.1 CCII, l’esdebitazione libera dai debiti e rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione. Il secondo tavolo è quindi popolato da attori diversi, e ognuno ragiona a modo suo.

La banca o la finanziaria del nuovo affidamento. Ha concesso credito a un imprenditore che pochi anni prima era passato da una procedura concorsuale. Lo ha fatto quasi sempre con garanzie personali (un fideiussore familiare) o reali, e con un prezzo che teneva conto del rischio. Dal suo punto di vista il concordato minore è una minaccia limitata se ha una garanzia di terzi: l’art. 79 c.5 CCII fa salvi i suoi diritti verso coobbligati e fideiussori. Diventa invece una minaccia seria se è chirografaria. In quel caso la sua prima linea di difesa è l’inammissibilità.

Il fornitore commerciale. Ragiona con il cash flow. Gli interessa incassare qualcosa in tempi brevi e non vuole immobilizzare il credito in una procedura di due o tre anni. È il creditore che più spesso, ottenuto un decreto ingiuntivo, passa al pignoramento presso terzi sui conti o sui crediti verso clienti. Se però intravede un pagamento certo, anche parziale, è anche il primo a trattare.

L’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’INPS. Non hanno margini commerciali di trattativa: votano secondo regole interne e valutano la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione. Per l’imprenditore che ha già un precedente il loro peso è doppio. Spesso sono i creditori più grandi del nuovo passivo, e il loro voto contrario, o il loro silenzio, decide la maggioranza. È qui che entra in gioco il cram down fiscale e contributivo dell’art. 80 c.3 CCII.

Il “vecchio” creditore che non aveva partecipato alla prima procedura. È la figura più insidiosa. Secondo l’art. 278 c.2 CCII, verso i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte che eccede la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Quel creditore conserva quindi un credito residuo, pari alla percentuale che avrebbe preso, e può farlo valere. La norma, va detto, è stata portata davanti alla Corte costituzionale: con l’ord. 104/2026 la Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano, le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª serie speciale n. 38 del 23/9/2026 e la questione è di nuovo pendente. Oggi la regola è vigente.

I titolari di crediti esclusi dall’esdebitazione. Secondo l’art. 278 c.7 CCII restano fuori dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Chi vanta questi crediti non è stato toccato dalla prima procedura e si presenta al secondo tavolo per l’intero.

Il filo comune è semplice: ogni creditore sceglie tra aggredire e trattare in base a quanto incasserebbe nell’alternativa. Per tutti l’alternativa concreta è doppia. La prima è l’esecuzione individuale, che rende di più se il debitore ha un bene aggredibile o un credito pignorabile. La seconda è la liquidazione controllata, che rende di più se il patrimonio è disperso o se ci sono azioni recuperatorie da esercitare. Il concordato minore conviene al creditore solo se gli dà almeno quanto queste alternative. Se il creditore può farlo dichiarare inammissibile, il confronto non serve nemmeno: la sua convenienza è bloccare la procedura e riprendere le esecuzioni. La regola dei cinque anni è quindi, per il creditore, l’arma più economica dell’arsenale. Costa una PEC all’OCC o una memoria al giudice e può chiudere la partita prima che cominci.

Un paragrafo di inquadramento, e uno solo, serve a fissare il campo. Il concordato minore è lo strumento con cui l’imprenditore minore, il professionista, l’imprenditore agricolo e gli altri debitori sovraindebitati diversi dal consumatore propongono ai creditori, con l’ausilio dell’OCC, un pagamento anche parziale. Secondo l’art. 74 CCII è possibile quando la proposta consente di proseguire l’attività oppure, fuori da questo caso, quando sono previste risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo. La proposta è approvata a maggioranza dei crediti (art. 79) e omologata dal tribunale (art. 80). Tutto il resto di questa guida riguarda una sola domanda: cosa succede quando chi la presenta ha già alle spalle un’esdebitazione.

La prima mossa: il creditore fa valere la preclusione dei cinque anni e delle due esdebitazioni

La mossa

La prima cosa che il creditore farà, appena riceve dall’OCC la comunicazione della proposta (art. 78 c.1 CCII), o anche prima se è già in contatto con il debitore, è verificare i precedenti. Lo fa con strumenti semplici. Il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista dopo una liquidazione controllata è pubblicato nell’area web del tribunale o del Ministero della giustizia (art. 282 c.1 CCII). Quello che riguarda l’imprenditore è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere (artt. 281 c.4 e 282 c.1). Basta una visura camerale storica, o una ricerca sul sito del tribunale, per trovare data e contenuto del provvedimento.

Trovato il decreto, il creditore lo deposita o lo segnala e invoca il testo dell’art. 77 CCII. La domanda è inammissibile se mancano i documenti degli artt. 75 e 76, se il debitore supera i limiti dimensionali dell’impresa minore, se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, oppure se risultano commessi atti in frode ai creditori.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista conviene sempre, se la preclusione è anche solo plausibile. L’inammissibilità ha tre effetti che il creditore apprezza. Le misure protettive dell’art. 78 c.2 lett. d) CCII non vengono concesse o cadono, e con esse il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Il debitore resta esposto alle esecuzioni individuali già avviate. Infine il creditore non deve nemmeno discutere la convenienza della proposta, che è sempre un terreno incerto.

Preferisce non farla in un caso solo: quando la proposta gli offre più di quanto incasserebbe con l’esecuzione e la preclusione è dubbia. In quel caso un creditore razionale tiene l’argomento in tasca e lo usa come leva per migliorare la propria posizione (una percentuale più alta, un pagamento anticipato, una classe dedicata), senza spingersi fino alla richiesta di inammissibilità.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone confini precisi.

Il primo confine è il testo della norma, che conta i cinque anni a ritroso dalla domanda. L’art. 77 parla di esdebitazione “nei cinque anni precedenti la domanda”. Il giorno rilevante, sul lato del concordato, è il deposito della domanda, non l’udienza, non l’apertura e non l’omologa. Una domanda depositata il giorno dopo la scadenza del quinquennio supera la preclusione, anche se il creditore la scopre solo dopo.

Il secondo confine è la tassatività delle cause di inammissibilità. La Cassazione, con la sentenza della Sez. I n. 28574 del 28/10/2025 (massima su Brocardi), ha affermato che la violazione dell’ordine delle prelazioni rende inammissibile il concordato minore e che questo non contrasta con il carattere tassativo delle ipotesi dell’art. 77. La premessa è chiara: le ipotesi dell’art. 77 sono tassative. Il creditore non può quindi allargare la preclusione oltre il testo, ad esempio sostenendo che basti un’esdebitazione “di sei anni fa” per desumere un’immeritevolezza, perché nel concordato minore non è previsto un requisito autonomo di meritevolezza (Cass. Sez. I, ord. n. 14800 del 18/5/2026, massima su Brocardi).

Il terzo confine è il conteggio delle esdebitazioni. “Due volte” significa due provvedimenti di esdebitazione effettivamente ottenuti. Un’esdebitazione chiesta e negata non si conta, perché il debitore non ne ha “beneficiato”. Anche una procedura chiusa senza esdebitazione non conta come esdebitazione.

Il quarto confine riguarda il tipo di procedura che ha liberato il debitore. Il testo parla di “esdebitato” e di “esdebitazione”, cioè dell’istituto disciplinato dagli artt. 278-283 CCII e, per il passato, dall’art. 142 della legge fallimentare e dall’art. 14-terdecies della L. 3/2012. Se il debitore, in passato, ha ottenuto non un’esdebitazione ma l’omologa di un accordo o di un piano (ad esempio un accordo di composizione della crisi della L. 3/2012 o un precedente concordato minore), il creditore sosterrà che quella liberazione equivale a un’esdebitazione. È una lettura possibile ma non scritta: l’effetto liberatorio dell’omologa e l’esdebitazione sono istituti distinti nel CCII. Su questo punto non risultano pronunce che lo risolvano, quindi va trattato come questione aperta.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è calcolare la finestra prima del creditore e scegliere il giorno di deposito con il margine più prudente. In concreto:

  1. si recupera il decreto della precedente esdebitazione, con la data di deposito in cancelleria e, se c’è stato reclamo, la data in cui è diventato definitivo;
  2. si individua la data di partenza più sfavorevole al debitore (quella che il creditore sosterrà) e si conta il quinquennio da lì;
  3. si fissa il deposito della domanda dopo la scadenza così calcolata, con un margine di qualche giorno lavorativo;
  4. si fa dare atto nella relazione dell’OCC (art. 76 c.2 CCII) della precedente procedura, della data del decreto e del calcolo dei cinque anni, così che il giudice trovi la questione già istruita e il creditore non abbia l’effetto sorpresa.

Il punto 2 è decisivo. Per l’esdebitazione nella liquidazione controllata, l’art. 282 c.1 dice che l’esdebitazione “opera” alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura, ma è “dichiarata” con decreto motivato del tribunale. Le date possono distare settimane o mesi. Il creditore indicherà la più recente, perché allunga la preclusione. Il debitore prudente parte proprio da quella.

C’è poi una contromossa difensiva sul piano della trasparenza. La precedente esdebitazione va dichiarata, sempre. Tacerla non la fa sparire, perché è pubblicata. In più, come vedremo nella terza mossa, trasformerebbe un problema di calendario in un problema di attendibilità, che è molto più grave.

Le pronunce che ti proteggono

La Cassazione ha chiarito che il decreto di inammissibilità del concordato minore non ha natura decisoria e quindi non è ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., mentre lo sono i provvedimenti resi in sede di reclamo sull’omologazione o sul diniego (Cass. n. 17481/2025, massima su Brocardi). Per il debitore questo ha un risvolto pratico importante: una dichiarazione di inammissibilità per il quinquennio non “brucia” il diritto, perché la domanda potrà essere ripresentata quando la finestra sarà aperta. Il decreto di inammissibilità si reclama comunque entro 30 giorni davanti al tribunale (art. 78 c.1 CCII), e in quella sede piano e proposta non si possono modificare. E i termini corrono anche in agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice.

La seconda mossa: il creditore sposta in avanti la data dell’esdebitazione o ne contesta la natura

La mossa

Se la preclusione non è evidente, il creditore prova a renderla tale lavorando sulle date e sulle definizioni. La seconda mossa è più sottile della prima e si gioca su tre fronti:

  • la data da cui parte il quinquennio: il creditore indica la data del decreto più recente, ad esempio quello pronunciato sul reclamo, oppure la data in cui il provvedimento è diventato definitivo, invece della data in cui l’esdebitazione ha cominciato a operare;
  • il numero di esdebitazioni: il creditore conta come “esdebitazione” anche un’omologa precedente, per arrivare a “due volte”;
  • la riferibilità del debito: il creditore sostiene che il nuovo passivo è, in realtà, la continuazione del vecchio e che il debitore usa il concordato minore per ottenere una seconda liberazione sugli stessi debiti.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Conviene al creditore che ha un’esposizione importante e nessuna garanzia. Spostare di sei mesi la data di partenza può bastare a far cadere la domanda già depositata. Contare due esdebitazioni dove ce n’è una sola chiude per sempre la strada del concordato minore. Anche se perde, ottiene tempo: mentre il giudice valuta, il creditore prepara l’esecuzione o la domanda di liquidazione controllata.

Preferisce non farla quando il suo credito è coperto da una fideiussione solida: in quel caso il concordato minore non gli toglie nulla verso il garante (art. 79 c.5 CCII) e una battaglia sulle date costa più di quanto renda.

I suoi limiti

Il creditore non può far rivivere crediti già esdebitati. I crediti rimasti insoddisfatti nella precedente liquidazione sono inesigibili (art. 278 c.1 CCII). L’unica eccezione è quella dell’art. 278 c.2 per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, limitata alla percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Se un creditore inserisce nel nuovo passivo l’intero credito anteriore, il suo credito va ridotto a quella percentuale, non ammesso per intero.

Sul tema “stessi debiti, nuova procedura” la Cassazione ha fissato un paletto, in un caso diverso ma istruttivo. Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 ha stabilito che il debitore già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall., non può poi chiedere l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria. La Corte ha lasciato espressamente aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento. Il messaggio, per la nostra partita, è doppio. Il creditore ha buon gioco se dimostra che il debito è lo stesso della prima procedura. Non ha invece base per contestare una nuova procedura su debiti realmente nuovi, sorti dopo la chiusura della prima.

Sulla legge applicabile, Cass. Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025 (massima su Brocardi) ha affermato che l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15/7/2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare, e che lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Per chi ha una vecchia procedura alle spalle, quindi, la data e il regime della precedente esdebitazione vanno ricostruiti sul provvedimento di allora, non con le regole di oggi.

Quanto alla data, la scelta del creditore non è libera. Il testo dell’art. 77 si riferisce al momento in cui il debitore “è stato esdebitato”. Per una liquidazione controllata, l’art. 282 c.1 indica che l’esdebitazione opera alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura ed è dichiarata dal tribunale con decreto, reclamabile entro 30 giorni (art. 282 c.3). La data della definitività dopo un reclamo è una lettura possibile ma non imposta dal testo. È proprio il tipo di incertezza che il debitore deve neutralizzare in anticipo, non discutere a domanda già depositata.

La tua contromossa

La contromossa chiave è separare in modo documentale i debiti nuovi da quelli vecchi. Nell’elenco dei creditori (art. 75 c.1 lett. c CCII) ogni posizione deve avere data e causa del credito: fattura, contratto di finanziamento, avviso di accertamento con il periodo d’imposta. Il passivo va suddiviso in tre blocchi:

  1. debiti sorti dopo la chiusura della precedente procedura: sono il vero oggetto del concordato minore;
  2. crediti anteriori di creditori che non hanno partecipato al concorso: entrano solo nella percentuale dell’art. 278 c.2, con il calcolo esplicitato;
  3. crediti esclusi dall’esdebitazione (art. 278 c.7): entrano per l’intero e vanno trattati nella proposta, magari con una classe dedicata.

Se uno di questi blocchi è vuoto, va detto espressamente. Se un creditore pretende l’intero per un credito anteriore, la proposta indica fin da subito la riduzione e la sua base normativa.

Sul fronte “due volte”, la contromossa è ricostruire la storia procedurale del debitore con i provvedimenti alla mano: quante esdebitazioni (in senso tecnico) e quante omologhe di accordi o piani. Se c’è un’omologa precedente, la proposta e la relazione dell’OCC spiegano perché, secondo il testo, non è un’esdebitazione. Sapendo che è un punto discutibile, conviene comunque non arrivare al limite: se il calendario lo consente, depositare dopo cinque anni anche da quell’omologa toglie l’argomento al creditore.

Le pronunce che ti proteggono

Le ipotesi di inammissibilità dell’art. 77 sono tassative, come presuppone Cass. Sez. I n. 28574 del 28/10/2025. L’art. 280 CCII, applicabile all’esdebitazione nella liquidazione, non contiene un requisito oggettivo legato alla misura di soddisfazione dei creditori: lo ha ricordato Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima su Brocardi), in un caso regolato dalla legge fallimentare, osservando che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude il beneficio se non deriva da condotte ostruzionistiche o fraudolente. Per chi è stato esdebitato con una percentuale molto bassa, questo toglie al creditore l’argomento “ha già avuto troppo”.

La terza mossa: il creditore attacca l’attendibilità della domanda e invoca gli atti in frode

La mossa

Quando le date non bastano, il creditore sposta la partita sul piano della correttezza. La norma gli offre due appigli. Il primo è l’ultima ipotesi dell’art. 77: la domanda è inammissibile “se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”. Il secondo è l’art. 76 c.2 lett. c) CCII, modificato dal D.Lgs. 136/2024: la relazione dell’OCC deve indicare gli eventuali atti in frode e quelli impugnati dai creditori.

Per un imprenditore con un’esdebitazione alle spalle, il creditore costruisce di solito questo racconto: dopo la prima procedura il debitore ha ripreso l’attività, ha intestato beni a familiari o a una nuova società, ha accumulato debiti fiscali senza versare nulla e ora chiede un secondo sconto. In mano al creditore, l’esdebitazione precedente diventa un indizio di strategia.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Conviene perché la frode, se accertata, non chiude solo la porta del concordato minore. Rende anche possibile l’apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore o del pubblico ministero in caso di diniego (art. 80 c.6 CCII), con un liquidatore che può esercitare le azioni recuperatorie sui beni usciti dal patrimonio. Per il creditore che ha visto passare un immobile al coniuge o l’azienda a una nuova società, è la mossa che riapre il gioco sui beni.

Preferisce non farla quando non ha elementi concreti. Un’accusa di frode generica, senza atti precisi, rischia di essere respinta e lo indebolisce nel resto della procedura, perché lo fa apparire come il creditore che cerca solo di bloccare.

I suoi limiti

Il creditore deve indicare atti specifici, non un’impressione. Secondo lo studio del Consiglio nazionale dei commercialisti e della Fondazione nazionale dei commercialisti del 29/4/2026 sul concordato minore, la norma non fissa un ambito temporale né una categoria di atti, ma rileva la frode in senso soggettivo, cioè l’intento di nuocere ai creditori; gli atti revocabili non coincidono necessariamente con gli atti in frode. Lo stesso studio indica, come riferimento temporale possibile, i cinque anni dell’art. 75 c.1 lett. d) (atti di straordinaria amministrazione da allegare alla domanda) e richiama Cass. n. 19844 del 17/7/2025, secondo cui rilevano le circostanze taciute o esposte in modo inadeguato, idonee ad alterare la cognizione dei creditori.

Il secondo limite è che nel concordato minore non esiste un requisito autonomo di meritevolezza. Lo ha detto Cass. Sez. I, ord. n. 14800 del 18/5/2026 (massima su Brocardi). Il creditore non può chiedere il rigetto solo perché il debitore “ci è ricascato”. Deve dimostrare una frode o un difetto di informazione.

Il terzo limite è il rovescio del secondo, e qui il debitore deve stare attento. La stessa ordinanza 14800/2026 afferma che accesso e permanenza nella procedura presuppongono l’adempimento corretto, completo e veritiero degli obblighi informativi degli artt. 75, 76 e 77. Una rappresentazione inattendibile delle cause dell’indebitamento e della situazione patrimoniale incide su ammissibilità e omologazione, e le valutazioni dell’OCC non possono coprire omissioni o condotte fuorvianti del debitore. Il creditore non può punire il passato, ma può far cadere la domanda se il passato è raccontato male.

La tua contromossa

La contromossa chiave è una disclosure completa del periodo tra la prima esdebitazione e la nuova domanda. In pratica:

  • elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (art. 75 c.1 lett. d CCII), con particolare attenzione a quelli compiuti dopo la chiusura della prima procedura: vendite, donazioni, costituzioni di fondi patrimoniali, conferimenti, cessioni di quote o d’azienda;
  • per ciascun atto: data, controparte, corrispettivo, destinazione delle somme;
  • spiegazione delle cause del nuovo indebitamento (art. 76 c.2 lett. a), con documenti: calo del fatturato, perdita di un cliente, aumento dei costi, debiti fiscali nati da quale periodo d’imposta;
  • descrizione della diligenza impiegata nell’assumere le nuove obbligazioni, che la relazione dell’OCC deve comunque valutare.

Se c’è un atto delicato, ad esempio la vendita di un furgone a un parente, non lo si nasconde. Lo si spiega con la stima, il prezzo pagato e la traccia bancaria. Se c’è un atto davvero pregiudizievole, la strada più solida è neutralizzarlo nella proposta: riacquisizione del bene, apporto di una somma equivalente da parte del familiare, impegno a far confluire il valore nell’attivo. Lo studio CNDCEC-FNC osserva che, per analogia con il concordato preventivo, la frode non è automaticamente preclusiva: la preclusione scatterebbe quando il debitore cela una frode di entità significativa. È un’indicazione utile, ma resta una lettura. La regola pratica è non lasciare al creditore la scoperta di nulla.

Qui pesa l’esperienza di chi lavora dall’interno degli organismi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta la domanda partendo da ciò che l’organismo dovrà scrivere nella relazione, non da ciò che il debitore vorrebbe raccontare.

Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti avvertono)

Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi su diritto.it) e Cass. Sez. I, ord. n. 28576/2025, in tema di liquidazione controllata, considerano la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore un requisito di ammissibilità soggetto a controllo sostanziale del giudice. Una relazione completa protegge quindi il debitore. Una relazione lacunosa è il varco che il creditore cerca. In tema di piano del consumatore, Cass. Sez. I, ord. n. 3583/2026 (segnalata da EC News) ha ritenuto che un accesso “seriale” al credito, con rate superiori al reddito netto, possa integrare la colpa grave del debitore. Nel concordato minore la colpa grave non è una causa di inammissibilità come nell’art. 69 per il consumatore, ma l’argomento verrà comunque usato dal creditore per mettere in dubbio l’attendibilità del racconto: la spiegazione documentata del nuovo indebitamento è la risposta.

La quarta mossa: il creditore vota contro e contesta la convenienza

La mossa

Superata l’ammissibilità, il giudice apre la procedura con decreto non soggetto a reclamo (art. 78 c.1 CCII) e assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per far pervenire all’OCC, via PEC, l’adesione o la mancata adesione e le eventuali contestazioni (art. 78 c.2 lett. c). La quarta mossa del creditore è il voto contrario, accompagnato dalla contestazione della convenienza in vista dell’omologa (art. 80 c.3).

Per l’imprenditore già esdebitato, il creditore ha un argomento retorico in più: chi ha già ricevuto uno sconto dalla collettività dei creditori dovrebbe offrire di più. Non è una regola di legge, ma pesa sul voto delle banche e sui pareri interni delle amministrazioni.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il creditore vota contro se la proposta gli dà meno di quanto ritiene di ottenere altrove, oppure se ha il peso per far mancare la maggioranza e usare il voto come leva. Secondo l’art. 79 c.1 CCII, il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Con più classi, la maggioranza dei crediti va raggiunta anche nel maggior numero di classi. Un creditore che pesa il 40% del passivo ha un potere di interdizione concreto.

Preferisce non votare contro quando il debitore ha dimostrato, numeri alla mano, che la liquidazione gli renderebbe di meno. In quel caso il voto contrario lo espone al rischio di un’omologa contro la sua volontà, ottenuta con una contestazione respinta, e gli fa perdere la possibilità di negoziare un trattamento migliore.

I suoi limiti

I limiti qui sono numerosi e il debitore deve conoscerli tutti.

Il silenzio vale come assenso. Secondo l’art. 79 c.3 CCII, se il creditore non comunica nulla all’OCC nel termine assegnato, si intende che abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. Il creditore che “aspetta” per vedere cosa succede ha già votato a favore.

Alcuni creditori non votano. Secondo l’art. 79 c.2 CCII non votano e non si contano il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado, le società del gruppo, i cessionari o aggiudicatari di crediti da meno di un anno prima della domanda e i creditori in conflitto d’interessi. Un fondo che ha comprato il credito della banca pochi mesi prima della domanda non vota.

La convenienza ha un parametro preciso. Secondo l’art. 80 c.3 CCII, se un creditore contesta la convenienza, il giudice, sentiti debitore e OCC, omologa se ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il confronto non è con ciò che il creditore “meriterebbe”, né con la precedente esdebitazione, ma con quanto otterrebbe in una liquidazione controllata.

Il creditore colpevole non può contestare la convenienza. Secondo l’art. 80 c.4 CCII, il creditore anche dissenziente che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o il suo aggravamento non può contestare la convenienza. Per una banca che ha concesso nuovo credito a un imprenditore appena uscito da una procedura, senza verificarne la capacità di rimborso, il tema è concreto. Anche la relazione dell’OCC deve indicare se il finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio (art. 76 c.3).

Il voto del Fisco e dell’INPS può essere superato. Secondo l’art. 80 c.3 CCII, il giudice omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione dell’OCC.

La tua contromossa

La contromossa chiave è un confronto con l’alternativa liquidatoria scritto creditore per creditore, con i flussi attualizzati. Non basta dire che “in liquidazione prenderebbero meno”. Occorre una tabella che, per ogni creditore o classe, indichi:

  • il valore di realizzo dei beni in liquidazione controllata, al netto delle spese della procedura (compenso del liquidatore, costi di vendita, tempi);
  • l’ordine delle prelazioni e quanto arriverebbe a ciascun grado;
  • il valore attuale dei pagamenti previsti dalla proposta, tenendo conto dei tempi.

Per l’imprenditore già esdebitato c’è un elemento in più da mettere in tabella, che spesso sposta la convenienza a favore del concordato: in una nuova liquidazione controllata l’esdebitazione finale è tutt’altro che scontata. Secondo l’art. 280 lett. d) CCII il debitore non è ammesso al beneficio se ha ottenuto un’altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione, e secondo la lett. e) se ne ha già beneficiato due volte. Questo non cambia di per sé il riparto per i creditori, ma cambia il comportamento del debitore: senza la prospettiva dell’esdebitazione non ha alcun incentivo ad apportare risorse esterne (art. 74 c.2), a collaborare oltre il dovuto o a lavorare per la massa. Il creditore razionale lo capisce, ed è un argomento da spendere nella trattativa.

Sul fronte fiscale, la contromossa è preparare fin dall’inizio il terreno per il cram down: la relazione dell’OCC deve contenere una valutazione specifica della convenienza per Fisco ed enti previdenziali. La Cassazione ha chiarito che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari e previdenziali non richiede la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, perché il concordato minore ha una disciplina autonoma basata sulla relazione dell’OCC e sull’art. 80 c.3 (Cass. n. 14555/2026, massima su Brocardi). La stessa linea si ricava, per il concordato preventivo, da Cass. Sez. I, ord. n. 5866/2026 (segnalata da EC News): nel cram down il tribunale può sostituire la propria valutazione a quella dell’ente dissenziente, con un controllo penetrante sulla realizzabilità del piano.

Le pronunce che ti proteggono

La regola della convenienza come limite al sacrificio dei creditori viene dalla Corte costituzionale, sentenze n. 245/2019 e n. 65/2022, come ricostruito da EC News (31/8/2026). La Corte d’appello di Cagliari, sent. n. 498/2025 (stessa fonte), ha indicato il voto favorevole della maggioranza come principale indice di idoneità del piano e ha confermato un’omologa con voti non espressi da enti pubblici. In un concordato minore di un professionista, il Tribunale di Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025 (fonte: NT+ Diritto) ha applicato il cram down sul Fisco e la regola della priorità relativa.

La quinta mossa: il creditore gioca d’anticipo con la liquidazione controllata

La mossa

Il creditore informato sa che la finestra dei cinque anni ha una data di apertura. Se il debitore è un imprenditore che ha già un precedente e il quinquennio scade fra qualche mese, il creditore può provare a chiudere la partita prima che la finestra si apra. Lo fa chiedendo lui la liquidazione controllata dei beni del debitore. Secondo l’art. 268 c.2 CCII, se il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere proposta anche da un creditore, anche in pendenza di procedure esecutive individuali.

È una mossa di posizione: se il tribunale apre la liquidazione controllata, il concordato minore che il debitore avrebbe potuto depositare dopo la scadenza del quinquennio non serve più, perché il patrimonio è già nelle mani del liquidatore.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Conviene al creditore che vede nel patrimonio del debitore qualcosa da recuperare: un immobile, crediti verso clienti, un’azienda funzionante, oppure atti dispositivi recenti che un liquidatore potrebbe aggredire. Gli conviene anche quando sa che, per il debitore già esdebitato, l’esdebitazione finale della nuova liquidazione sarà difficile (art. 280 lett. d ed e): il debitore resterà esposto per i debiti non soddisfatti, e questo aumenta il valore negoziale del credito anche dopo la procedura.

Preferisce non farla quando il patrimonio è modesto e i costi della procedura (compenso del liquidatore, spese di vendita, tempi) si mangerebbero buona parte del ricavato. In quel caso l’esecuzione individuale su un bene preciso, o un accordo, gli rende di più.

I suoi limiti

Il creditore deve superare la soglia dei 50.000 euro. Secondo l’art. 268 c.2 CCII, la liquidazione controllata non si apre se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è inferiore a 50.000 euro. Non è il credito del singolo istante: è il totale dei debiti scaduti del debitore. Ma sotto quella cifra la mossa non è giocabile.

Il creditore deve provare l’insolvenza, non il semplice sovraindebitamento. La legittimazione del creditore è legata allo stato di insolvenza del debitore (art. 268 c.2). Una crisi, cioè una probabilità di insolvenza futura, non basta.

Il debitore persona fisica può eccepire l’assenza di attivo. Secondo l’art. 268 c.3 CCII, se il creditore agisce contro una persona fisica, la liquidazione non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. Il debitore deve sollevare l’eccezione entro la prima udienza con i documenti dell’art. 283 c.3. Se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni.

Una volta aperto il concordato minore, la mossa è bloccata. Secondo l’art. 78 c.2 lett. d) CCII, su istanza del debitore, il giudice dispone con il decreto di apertura, fino all’omologazione definitiva, anche il divieto di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione controllata. Il creditore deve quindi muoversi prima dell’apertura. Dopo, deve aspettare l’esito.

La meritevolezza non è un requisito per aprire la liquidazione controllata. Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima su Brocardi) ha affermato che l’apertura non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: la condotta del debitore conta nella fase dell’esdebitazione. Il principio vale in entrambe le direzioni. Il debitore non può opporsi all’istanza del creditore sostenendo di “meritare” un concordato, ma il creditore non può nemmeno chiedere l’apertura usando come argomento la precedente esdebitazione.

La tua contromossa

La contromossa chiave è non lasciare vuoto il periodo che precede l’apertura della finestra. Ci sono tre strade, da scegliere in base ai numeri.

  1. Composizione negoziata per l’impresa sotto soglia. Secondo l’art. 25-quater CCII, l’imprenditore commerciale o agricolo con i requisiti dell’impresa minore, in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile. L’art. 77 riguarda la domanda di concordato minore, non la composizione negoziata: la precedente esdebitazione non è tra le condizioni dell’art. 25-quater. Le misure protettive degli artt. 18-19 si applicano in quanto compatibili (art. 25-quater c.5). L’incarico dell’esperto dura 180 giorni, prorogabili (art. 17 c.7). Alla fine delle trattative l’imprenditore può concludere un contratto o un accordo con i creditori (art. 25-quater c.3) oppure, alternativamente, proporre la domanda di concordato minore (c.4 lett. a). Se nel frattempo il quinquennio è scaduto, la domanda arriva a finestra aperta. Attenzione: la domanda di concordato minore resta soggetta all’art. 77, quindi va depositata solo dopo la scadenza.
  2. Concordato minore depositato il primo giorno utile, con istanza di misure protettive. Se la scadenza è vicina, si prepara tutto (relazione OCC, documenti dell’art. 75, piano) e si deposita il giorno successivo alla scadenza calcolata nel modo più prudente, chiedendo subito le misure dell’art. 78 c.2 lett. d), compreso il divieto di pronunciare la liquidazione controllata.
  3. Eccezione di incapienza (solo per il debitore persona fisica senza attivo): se il creditore ha già depositato l’istanza, si chiede all’OCC l’attestazione dell’art. 268 c.3 e la si fa valere entro la prima udienza.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi su diritto.it), coerente con Cass. 22074/2025, conferma che l’apertura della liquidazione controllata non dipende dalla meritevolezza, ma richiede la relazione dell’OCC su cause e diligenza. In tema di imprenditore che ha cessato l’attività, Cass. Sez. I n. 20141 del 16/6/2026 (iusletter) ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Il dato conta per chi, dopo la prima esdebitazione, ha chiuso e riaperto la partita IVA: se la nuova impresa è cancellata prima della domanda, la strada del concordato minore si chiude per un motivo diverso dal quinquennio. La cancellazione della ditta va valutata solo dopo aver scelto lo strumento, mai prima.

La sesta mossa: dopo l’omologa, il creditore punta ai garanti e alla revoca

La mossa

L’omologa non chiude la partita per tutti. Il creditore che ha perso al tavolo ha ancora tre strade:

  • impugnare la sentenza di omologa: per la sentenza che omologa il concordato minore l’art. 80 non richiama espressamente l’art. 51 CCII, ma l’impugnazione in corte d’appello si ricava dai rinvii degli artt. 65 c.2 e 74 c.4 alle norme del concordato preventivo, in quanto compatibili. È una lettura sistematica, non un rinvio espresso;
  • chiedere la revoca dell’omologazione per frode o per inadempimento, secondo l’art. 82 CCII; la sentenza sulla revoca è reclamabile ai sensi dell’art. 51 (art. 82 c.5). Con la revoca, su istanza, può aprirsi la liquidazione controllata (art. 83);
  • rivolgersi ai garanti: il fideiussore, il coobbligato, l’obbligato in via di regresso.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il creditore garantito, di solito la banca, non ha bisogno di combattere il concordato: gli basta escutere il fideiussore per l’intero. Il creditore chirografario usa invece la revoca come spada di Damocle: ogni ritardo nei pagamenti del piano è un’occasione per riaprire la partita. Per l’imprenditore già esdebitato la revoca è particolarmente pericolosa, perché la liquidazione controllata che può seguirne non porta con sé un’esdebitazione certa (art. 280 lett. d ed e).

Preferisce non chiedere la revoca quando il piano viene eseguito, anche con qualche ritardo, e quando la liquidazione renderebbe di meno. Un creditore razionale preferisce una rata in ritardo di un mese a una procedura nuova.

I suoi limiti

Il concordato minore non libera i garanti, ma non toglie nulla nemmeno ai diritti del garante. Secondo l’art. 79 c.5 CCII, il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il creditore può quindi chiedere l’intero al garante. Il garante che paga potrà a sua volta agire in regresso contro il debitore, ma nei limiti in cui il suo credito è stato regolato dalla procedura. Il garante in difficoltà deve valutare una propria procedura, anche in forma familiare (art. 66 CCII).

La revoca richiede presupposti precisi. Non basta un pagamento in ritardo: servono inadempimento degli obblighi del piano o atti in frode. Le regole dell’art. 82 vanno lette sul testo vigente prima di ogni contestazione, con particolare attenzione ai termini per proporre la domanda.

Il creditore che non si è opposto all’omologa non ha, di regola, un reclamo. In tema di accordi di ristrutturazione, e quindi solo per analogia, Cass. Sez. I, ord. n. 5948 del 16/3/2026 (massima su Brocardi) ha affermato che può reclamare solo chi è stato parte formale del giudizio di omologa con opposizione, salvo un vizio procedurale che gli abbia impedito di partecipare.

La tua contromossa

La contromossa chiave è un piano sostenibile con margini, monitorato dall’OCC con relazioni puntuali. Nel concordato minore di un imprenditore già esdebitato, conviene prevedere:

  • rate calibrate su un flusso di cassa prudente, non su quello sperato, con un fondo rischi;
  • un calendario dei pagamenti che tenga conto della stagionalità dell’attività;
  • una clausola di comunicazione tempestiva all’OCC di ogni scostamento, così da poter chiedere i provvedimenti necessari prima che il creditore chieda la revoca;
  • se ci sono garanti, una soluzione coordinata: un accordo con il creditore che coinvolga anche il fideiussore, oppure una procedura familiare ai sensi dell’art. 66 CCII.

Le pronunce che ti proteggono

In tema di costi della procedura, Cass. Sez. I n. 6865 del 14/3/2025 (iusletter) ha affermato che il compenso del gestore è prededucibile ma non può gravare sul ricavato dei beni ipotecati: un dato che incide sui conti dell’alternativa liquidatoria e quindi sulla convenienza per i creditori garantiti. Sull’ordine delle prelazioni, che il piano deve rispettare anche nella fase esecutiva, vale ancora Cass. Sez. I n. 28574 del 28/10/2025.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con numeri costruiti per mostrare il meccanismo. Non sono casi seguiti dallo Studio.

Simulazione 1: la finestra che si apre fra cinque mesi

Ipotesi: impresa individuale di impiantistica, artigiano con requisiti di impresa minore. Ha ottenuto l’esdebitazione dopo una liquidazione del patrimonio della L. 3/2012, con decreto depositato il 9/3/2022. Riapre l’attività nel 2023. A ottobre 2026 ha debiti per 87.430 €: 31.900 € verso la banca (fido di conto, garantito dalla moglie come fideiussore), 23.780 € verso un fornitore che ha già un decreto ingiuntivo esecutivo, 26.150 € di IVA e contributi, 5.600 € di debiti minori.

Mossa del creditore: il fornitore notifica precetto e annuncia un pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti. Il debitore pensa al concordato minore e chiede un appuntamento all’OCC.

Contromossa: il calcolo dice che una domanda depositata a novembre 2026 cadrebbe nei cinque anni (scadenza al 9/3/2027) e sarebbe dichiarata inammissibile dall’art. 77, anche se il fornitore non lo segnalasse, perché l’OCC dovrebbe darne atto. Si sceglie quindi la composizione negoziata per l’impresa sotto soglia: istanza alla camera di commercio, nomina dell’esperto, richiesta di misure protettive. Nel frattempo si preparano relazione e documenti del concordato minore. La domanda viene depositata il 10/3/2027 (mercoledì), il giorno dopo la scadenza, con istanza di misure dell’art. 78 c.2 lett. d).

Esito per il creditore: il fornitore, che contava di incassare 23.780 € pignorando i crediti verso i clienti, si trova davanti prima le misure protettive della composizione negoziata e poi il divieto di azioni esecutive del concordato minore. La sua convenienza cambia: un accordo al 45% pagato in 18 mesi (10.701 €) vale più di un’esecuzione bloccata e di un voto che, con il silenzio-assenso degli altri e il cram down sul Fisco, rischia di non pesare.

Simulazione 2: la data contesa

Ipotesi: commerciante al dettaglio. Liquidazione controllata aperta nel novembre 2022 e chiusa con decreto del 20/1/2025. Esdebitazione dichiarata con decreto del 4/2/2025 (martedì). Nuovi debiti per 64.920 €, quasi tutti verso una finanziaria (41.300 € chirografari) e l’Erario (23.620 €).

Mossa del creditore: la finanziaria sa che la domanda, se depositata prima del 4/2/2030, è esposta all’eccezione. Per questo preferisce aspettare e intanto agisce in via esecutiva.

Contromossa: il debitore non può chiedere il concordato minore prima del 5/2/2030 (martedì), se si adotta il calcolo prudente dalla data del decreto. Una domanda depositata il 21/1/2030, contando dalla chiusura, aprirebbe una discussione che il creditore ha interesse a sollevare. Fino al 2030 la strada è un’altra: accordo stragiudiziale con la finanziaria, rateizzazione o definizione dei debiti fiscali secondo le norme vigenti, eventualmente la composizione negoziata se l’impresa ha prospettive di risanamento.

Esito: in questo scenario la finanziaria ha il tempo dalla sua parte. La leva del debitore è dimostrarle che, con un’esecuzione su un patrimonio modesto e senza un’esdebitazione possibile in tempi brevi, il recupero sarebbe lento e incerto, mentre un saldo e stralcio pagato con risorse esterne (un familiare che apporta 14.500 €) le darebbe subito il 35% del credito.

Simulazione 3: le due esdebitazioni

Ipotesi: imprenditore con un’esdebitazione ottenuta dopo il fallimento ai sensi dell’art. 142 l.fall. e una seconda ottenuta dopo una liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Oggi ha 112.840 € di debiti verso fornitori, banca ed Erario.

Mossa del creditore: la banca segnala le due esdebitazioni. Il concordato minore è precluso dall’art. 77, a prescindere dai cinque anni.

Contromossa: non c’è un calendario da sfruttare. Restano gli strumenti contrattuali: contratti o accordi con i creditori nella composizione negoziata (art. 25-quater c.3), accordi di saldo e stralcio, ristrutturazione dei rapporti bancari. Una nuova liquidazione controllata è possibile, ma l’esdebitazione finale sarebbe esclusa dall’art. 280 lett. e). Va spiegato al cliente con chiarezza prima di ogni scelta.

Quando all’avversario conviene trattare

Dal suo punto di vista, il creditore tratta quando il costo atteso della guerra supera il valore atteso della vittoria. Nella partita del concordato minore dopo un’esdebitazione questi momenti sono riconoscibili.

Il primo momento è quando il quinquennio sta per scadere. Prima della scadenza il creditore ha la preclusione dalla sua parte, ma sa che è un’arma a tempo. Se il debitore dimostra di avere già pronta la domanda, con la relazione dell’OCC e i documenti, il creditore capisce che fra qualche settimana sarà soggetto alle misure protettive e al silenzio-assenso. È il momento più favorevole per un accordo: il creditore preferisce incassare oggi una percentuale certa piuttosto che votare domani su una proposta che potrebbe essere omologata anche contro di lui.

Il secondo momento è dopo il deposito della relazione dell’OCC. Una relazione che documenta in modo completo cause, diligenza, atti di straordinaria amministrazione e confronto con la liquidazione toglie al creditore gli argomenti della terza e della quarta mossa. A quel punto la sua convenienza si sposta: meglio negoziare una classe o un trattamento migliorativo che contestare una convenienza ben dimostrata.

Il terzo momento è quando il creditore scopre di non poter contestare la convenienza. Se la relazione dell’OCC rileva che il finanziatore non ha valutato il merito creditizio (art. 76 c.3), il creditore rischia di essere escluso dalla contestazione della convenienza (art. 80 c.4). Un creditore razionale, davanti a questo rischio, preferisce un accordo.

Il quarto momento è il cram down possibile. Per l’Erario e per gli enti previdenziali la trattativa ha regole proprie, ma la prospettiva di un’omologa senza adesione, quando la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione (art. 80 c.3), rende utile un confronto preventivo con gli uffici, anche per evitare contestazioni in sede di omologa.

Il quinto momento è quando il garante entra in scena. Il creditore garantito può escutere il fideiussore per l’intero, ma un’escussione costa tempo e spese e spesso porta il garante a una propria procedura. Un accordo che coinvolga debitore e garante, con un apporto del garante come risorsa esterna, può essere la soluzione più conveniente per tutti.

Le forme dell’accordo sono quelle note: saldo e stralcio con pagamento in un’unica soluzione, piano di rientro con rinuncia a interessi e spese, adesione al concordato con un trattamento migliorativo per una classe. Il momento giusto per proporle è quando la convenienza del creditore si sposta, non quando il debitore è disperato. Una proposta fatta il giorno prima di un pignoramento vale meno di una proposta fatta con la domanda di concordato pronta nel cassetto.

La partita in tabella

La tabella che segue riassume le sei mosse, i vincoli che la legge pone al creditore, la contromossa del debitore e il momento utile per giocarla. Tutti i termini del Codice della crisi corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII).

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del debitore Finestra utile
Eccepire la preclusione dei cinque anni o delle due esdebitazioni Art. 77: cinque anni contati dalla domanda; ipotesi tassative (Cass. 28574/2025) Calcolo prudente della scadenza, deposito dopo la data più sfavorevole, disclosure nella relazione OCC Prima del deposito della domanda
Spostare in avanti la data dell’esdebitazione o far rivivere vecchi crediti Art. 278 c.1 (inesigibilità), c.2 (solo la percentuale per i non concorsuali), c.7 (esclusi) Passivo diviso in tre blocchi, con data e causa di ogni credito Redazione dell’elenco creditori (art. 75)
Invocare atti in frode o difetti informativi Art. 77 e art. 76 c.2 lett. c; niente meritevolezza autonoma (Cass. 14800/2026) Elenco completo degli atti degli ultimi cinque anni, spiegazione delle cause, neutralizzazione degli atti delicati Prima del deposito e fino all’omologa
Votare contro e contestare la convenienza Termine non superiore a 30 giorni (art. 78 c.2 lett. c); silenzio-assenso (art. 79 c.3); esclusi dal voto (art. 79 c.2); creditore colpevole (art. 80 c.4) Confronto con l’alternativa liquidatoria creditore per creditore; cram down fiscale (art. 80 c.3) Fase del voto e udienza di omologa
Chiedere la liquidazione controllata Insolvenza e soglia di 50.000 € (art. 268 c.2); eccezione di incapienza (art. 268 c.3); divieto dopo l’apertura (art. 78 c.2 lett. d) Composizione negoziata per l’impresa sotto soglia; deposito tempestivo con misure protettive; eccezione entro la prima udienza Prima dell’apertura del concordato
Impugnare, chiedere la revoca o agire contro i garanti Art. 82 (revoca), art. 51 (reclamo); art. 79 c.5 (garanti) Piano con margini, monitoraggio OCC, soluzione coordinata con i garanti o procedura familiare (art. 66) Esecuzione del piano

Le domande di chi è sotto attacco

“Ho ottenuto l’esdebitazione quattro anni fa: posso chiedere il concordato minore oggi?”

No, la domanda sarebbe inammissibile. L’art. 77 CCII esclude il concordato minore se il debitore è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda. Puoi preparare tutto adesso e depositare il giorno dopo la scadenza. Nel frattempo valuta la composizione negoziata o un accordo con i creditori.

“Da quale data si contano i cinque anni?”

Dalla data della domanda di concordato, a ritroso fino all’esdebitazione. Sul lato dell’esdebitazione la data è meno certa, perché nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera alla chiusura o dopo tre anni ed è dichiarata con decreto (art. 282 c.1). Per non lasciare argomenti al creditore conviene contare dalla data più recente, cioè quella del decreto, e se c’è stato un reclamo, anche da quella della sua definizione.

“La mia esdebitazione era della vecchia legge 3/2012: conta lo stesso?”

Sì, per prudenza va considerata. Il testo dell’art. 77 parla di debitore “già esdebitato” senza distinguere la legge applicata. La lettura più sicura è contare anche le esdebitazioni ottenute con la legge fallimentare o con la L. 3/2012.

“Ho avuto un piano omologato, non un’esdebitazione: sono a rischio?”

Probabilmente no, ma il creditore può sostenere il contrario. L’omologa di un accordo o di un piano e l’esdebitazione sono istituti diversi, e l’art. 77 nomina solo la seconda. Non risultano pronunce che risolvano il punto. Se puoi, deposita comunque dopo cinque anni anche dall’omologa.

“Il vecchio creditore che non si era insinuato può chiedermi tutto?”

No, solo la percentuale che hanno preso i creditori del suo grado. Lo prevede l’art. 278 c.2 CCII. La norma è oggi davanti alla Corte costituzionale, dove la questione è di nuovo pendente dopo la ripubblicazione delle ordinanze del 23/9/2026, ma è vigente.

“Se il concordato viene dichiarato inammissibile, ho perso per sempre?”

No: il decreto di inammissibilità non è una decisione definitiva sul diritto. La Cassazione lo considera non decisorio (Cass. n. 17481/2025). Puoi reclamarlo entro 30 giorni, anche in agosto, oppure ripresentare la domanda quando la preclusione è venuta meno.

I paletti fissati dai giudici

Qui sotto sono raccolte le pronunce citate, ordinate in base alla mossa del creditore che ciascuna limita, condiziona o, in qualche caso, rafforza. Per ciascuna è indicata la fonte consultata.

Contro la prima e la seconda mossa (preclusione, date, vecchi debiti)

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28/10/2025 (massima su Brocardi). La proposta di concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione, in base al rinvio dell’art. 74 c.4 alle norme del concordato preventivo. La violazione rende la domanda inammissibile e si rileva anche d’ufficio, senza contrastare con la tassatività delle ipotesi dell’art. 77. Rilevanza: conferma che le cause di inammissibilità dell’art. 77 sono tassative e che il creditore non può allargare la preclusione dei cinque anni. Ricorda però al debitore che anche il rispetto delle prelazioni è un requisito di accesso.
  2. Cass. civ., n. 17481/2025 (massima su Brocardi). Il decreto che dichiara inammissibile il concordato minore non ha natura decisoria e non è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.; lo sono invece i provvedimenti sul reclamo contro l’omologa o il diniego. Rilevanza: l’inammissibilità per il quinquennio non preclude una nuova domanda quando la finestra si apre.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo pubblicato sul sito della Corte di cassazione). Il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall. non può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente per la stessa esposizione debitoria; resta aperto il caso dei debiti successivi. Rilevanza: separa i debiti vecchi da quelli nuovi, che è la chiave della seconda mossa.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025 (massima su Brocardi). L’esdebitazione chiesta dopo il 15/7/2022 da chi era fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare; lo stesso per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevanza: il precedente va ricostruito con le regole del suo tempo.
  5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima su Brocardi). L’art. 280 CCII non prevede un requisito oggettivo legato alla soddisfazione dei creditori; la scarsità del patrimonio non preclude il beneficio se non dipende da condotte fraudolente. Rilevanza: toglie al creditore l’argomento della precedente esdebitazione “troppo generosa”.
  6. Corte cost., ord. n. 104/2026. Ha restituito ai Tribunali di Verona e Milano gli atti sulla questione dell’art. 278 c.2 CCII; le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª serie speciale n. 38 del 23/9/2026 e la questione è di nuovo pendente. Rilevanza: la regola sui creditori non concorsuali è vigente, ma il suo futuro è incerto.

Contro la terza mossa (frode e attendibilità)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14800 del 18/5/2026 (massima su Brocardi). Nel concordato minore non c’è un requisito autonomo di meritevolezza, ma accesso e permanenza nella procedura richiedono un’informazione corretta, completa e veritiera ai sensi degli artt. 75, 76 e 77; l’OCC non può coprire omissioni del debitore. Rilevanza: il creditore non può punire il passato, ma può sfruttare una disclosure carente.
  2. Cass. civ., n. 19844 del 17/7/2025 (richiamata dallo studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026). Rilevano le circostanze taciute o esposte in modo inadeguato, idonee ad alterare la cognizione dei creditori. Rilevanza: definisce il perimetro degli atti in frode dell’art. 77.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi su diritto.it) e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025 (EC News). La relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità con controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: la relazione completa è la prima difesa.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3583/2026 (segnalata da EC News). In tema di piano del consumatore, l’accesso “seriale” al credito con rate superiori al reddito può integrare colpa grave. Rilevanza: è l’argomento che il creditore userà sul nuovo indebitamento, da neutralizzare con una spiegazione documentata.

Contro la quarta mossa (voto e convenienza)

  1. Cass. civ., n. 14555/2026 (massima su Brocardi). Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari e previdenziali non richiede la transazione fiscale dell’art. 88 CCII; vale la disciplina autonoma basata sulla relazione dell’OCC e sull’art. 80 c.3. Rilevanza: semplifica la gestione del Fisco, spesso primo creditore del nuovo passivo.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5866/2026 (segnalata da EC News). Nel cram down fiscale il tribunale può sostituire la propria valutazione a quella dell’ente dissenziente, con un controllo penetrante sulla realizzabilità del piano. Rilevanza: il voto contrario dell’ente non è definitivo, ma il piano deve reggere.
  3. Corte cost. n. 245/2019 e n. 65/2022 (come ricostruite da EC News, 31/8/2026). La convenienza rispetto alla liquidazione è il limite al sacrificio dei creditori e la regola di giudizio in caso di contestazione. Rilevanza: fissa il parametro della quarta mossa.
  4. Corte d’appello di Cagliari, sent. n. 498/2025 (EC News). Il voto favorevole della maggioranza è il principale indice di idoneità del piano; omologa confermata con voti non espressi da enti pubblici. Rilevanza: il silenzio-assenso funziona anche verso le amministrazioni.
  5. Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025 (NT+ Diritto). Concordato minore di un professionista, con cram down sul Fisco e applicazione della priorità relativa. Rilevanza: mostra la quarta mossa disinnescata in concreto.

Contro la quinta e la sesta mossa (liquidazione, revoca, garanti)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima su Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per non meritevolezza; la condotta conta nell’esdebitazione. Rilevanza: la precedente esdebitazione non è argomento per aprire, né per non aprire, la liquidazione.
  2. Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026 (iusletter). Inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: chi ha chiuso la ditta perde lo strumento per una ragione diversa dal quinquennio.
  3. Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14/3/2025 (iusletter). Il compenso del gestore è prededucibile, ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: incide sul confronto con la liquidazione per i creditori garantiti.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5948 del 16/3/2026 (massima su Brocardi, in tema di accordi di ristrutturazione, citata per analogia). Reclama solo chi è stato parte del giudizio di omologa con opposizione, salvo vizi che gli abbiano impedito di partecipare. Rilevanza: il creditore inerte nella fase di omologa perde la sesta mossa.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo e con te: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i punti deboli dei loro atti, presidiamo le scadenze e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la loro convenienza si sposta. In concreto:

  1. Ricostruiamo la tua storia procedurale: recuperiamo i decreti della precedente esdebitazione, le date di deposito, gli eventuali reclami e le iscrizioni nel registro delle imprese, e verifichiamo quante esdebitazioni in senso tecnico risultano.
  2. Calcoliamo la finestra dei cinque anni con il criterio più prudente e fissiamo la data di deposito della domanda di concordato minore.
  3. Dividiamo il passivo in debiti nuovi, crediti dell’art. 278 c.2 e crediti esclusi dell’art. 278 c.7, con data e causa di ogni posizione, contestando le pretese che vanno oltre la legge.
  4. Prepariamo la disclosure richiesta dagli artt. 75 e 76: atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, cause del nuovo indebitamento, documenti contabili e fiscali, così che la relazione dell’OCC trovi tutto e il creditore non trovi nulla da scoprire.
  5. Costruiamo il confronto con l’alternativa liquidatoria creditore per creditore, insieme ai commercialisti dello staff, con valori di realizzo, costi della procedura e flussi attualizzati.
  6. Impostiamo il cram down fiscale e contributivo quando il voto di Erario o enti previdenziali è determinante.
  7. Gestiamo il periodo di attesa con la composizione negoziata per l’impresa sotto soglia, chiedendo le misure protettive e conducendo le trattative con l’esperto.
  8. Ci difendiamo dalla domanda di liquidazione controllata del creditore, verificando soglia, insolvenza ed eventuale eccezione di incapienza entro la prima udienza.
  9. Assistiamo nei reclami e nelle impugnazioni: reclamo contro l’inammissibilità entro 30 giorni, opposizioni all’omologa, difesa contro le domande di revoca.
  10. Coordiniamo la posizione dei garanti, valutando accordi con la banca che includano il fideiussore o una procedura familiare ai sensi dell’art. 66 CCII.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesano soprattutto due abilitazioni. La prima è quella di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: la preclusione dell’art. 77 si gioca nella relazione dell’organismo e nel vaglio di ammissibilità, ed è lì che serve conoscere il punto di vista di chi deve attestare. La seconda è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: quando la finestra dei cinque anni non è ancora aperta, la composizione negoziata è lo strumento che consente all’imprenditore di arrivarci. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff di avvocati e commercialisti legge il caso anche sul piano economico, perché la convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato.

Chiusura

Nella procedura non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Per l’imprenditore già esdebitato la regola è scritta nell’art. 77 CCII: cinque anni dalla precedente esdebitazione, mai più di due esdebitazioni. Il creditore la conosce e la userà. Il debitore che la conosce meglio di lui sceglie il giorno del deposito, prepara una disclosure senza lacune, separa i debiti nuovi da quelli vecchi e usa il tempo di attesa per proteggere l’impresa invece di subire le esecuzioni.

Lo Studio Monardo lavora su questo tema partendo dalle competenze certificate dell’Avvocato: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, per la costruzione della domanda e della relazione; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, per la gestione del periodo che precede la finestra; avvocato cassazionista, per difendere la strategia in ogni grado.

📩 Prima che il creditore faccia la sua prossima mossa, fai tu la tua: i contatti dello Studio Monardo sono qui sotto, al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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