Questa pagina raccoglie, in forma di domande e risposte, le richieste che ci arrivano più spesso da artigiani, commercianti, piccole imprese e professionisti con dipendenti che, in un periodo di difficoltà, hanno pagato gli stipendi netti ma non hanno versato all’Erario l’IRPEF trattenuta in busta paga, e spesso nemmeno all’INPS la quota di contributi a carico dei lavoratori. Le domande sono scritte come ce le fanno le persone; le risposte sono quelle che daremmo a voce, con le norme e i numeri.
Il quadro, in sintesi. Il concordato minore (artt. 74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024) è lo strumento con cui l’imprenditore minore, il professionista e gli altri debitori non fallibili che non sono consumatori propongono ai creditori un pagamento parziale e rateale dei debiti, di regola per continuare l’attività. Si passa sempre da un Organismo di composizione della crisi (OCC), i creditori votano e il tribunale omologa. In questo articolo non rispieghiamo la procedura in generale: rispondiamo a una sola domanda, cioè se e come le ritenute fiscali e previdenziali non versate possono essere ridotte, e con quali rischi civili e penali.
Perché ce ne occupiamo noi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come l’Organismo legge un elenco dei creditori pieno di ritenute, sanzioni e contributi. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che serve per ricostruire voce per voce il debito fiscale. Ed è avvocato cassazionista, il che conta quando il debito tocca anche il versante penale.
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Ho trattenuto l’IRPEF ai dipendenti ma non l’ho versata: nel concordato minore posso pagarne solo una parte?
Sì: nel concordato minore vigente le ritenute non versate possono essere pagate in parte e a rate, purché il trattamento offerto non sia inferiore a quello che l’Erario otterrebbe da una liquidazione e sia rispettato l’ordine delle prelazioni.
Ci sono tre passaggi da tenere a mente.
Il primo è storico, ma spiega perché in giro si leggono ancora risposte sbagliate. Nella vecchia legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) l’art. 7 prevedeva che per l’IVA e per le “ritenute operate e non versate” il piano potesse offrire solo una dilazione, non una riduzione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 245 del 29 novembre 2019, ha cancellato quel divieto per l’IVA, ma non si è pronunciata sulle ritenute, perché il caso arrivato alla Corte non le riguardava. Il Codice della crisi non ha riprodotto il limite: oggi non esiste una norma che vieti la falcidia delle ritenute nel concordato minore.
Il secondo passaggio è la regola sui crediti privilegiati. Le ritenute IRPEF sono debiti tributari che il codice civile assiste con un privilegio. Secondo l’art. 75 c.2 CCII, i crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni, come attestato dall’OCC. Tradotto: se in una liquidazione l’Erario prenderebbe il 10%, il piano deve offrirgli almeno il 10%, e in pratica qualcosa in più per essere convincente.
Il terzo passaggio è l’ordine delle cause di prelazione: un creditore di grado inferiore non può ricevere più di uno di grado superiore. La Cassazione (Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025) ha ribadito che anche il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Per chi ha dipendenti questo pesa, perché davanti all’Erario ci sono di regola i contributi previdenziali (ne parliamo sotto).
Quindi la risposta breve è sì, ma con un calcolo preciso alle spalle. Non si può scrivere “offro il 20% al Fisco” perché sembra una cifra ragionevole: la percentuale nasce dal confronto con l’alternativa liquidatoria e dalla graduazione dei crediti.
Posso fare il concordato minore se ho una piccola impresa con dipendenti? E se sono un professionista con lo studio?
Sì, in entrambi i casi, se non si superano le soglie dell’impresa minore o se si è comunque un debitore non soggetto alla liquidazione giudiziale, e se la proposta consente di proseguire l’attività oppure porta risorse esterne.
Secondo l’art. 74 c.1 CCII il concordato minore è riservato ai debitori in sovraindebitamento indicati dall’art. 2 c.1 lett. c), esclusi i consumatori. Dentro questa categoria rientrano l’imprenditore minore, il professionista, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e ogni altro debitore non soggetto alla liquidazione giudiziale. L’impresa minore, secondo l’art. 2 c.1 lett. d), è quella che ha congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi annui non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve), e debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, soglia non riferita al triennio.
Il punto delicato, per chi ha ritenute non versate, è il secondo requisito. Il comma 1 dell’art. 74 parla di proposta che consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Fuori da questo caso, il comma 2 ammette il concordato minore solo con un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile l’attivo. Chi ha dipendenti di solito ha un’attività ancora viva, ed è proprio la continuità a rendere credibile il pagamento rateale del debito con l’Erario e con l’INPS.
Il professionista con uno studio individuale e due o tre collaboratori assunti è un candidato tipico: non è un consumatore, perché i debiti nascono dall’attività, e non è soggetto alla liquidazione giudiziale. Lo stesso vale per la ditta individuale artigiana o per il piccolo esercizio commerciale. Le società di persone e le SRL sotto soglia possono a loro volta presentare un concordato minore; per le società di persone vale anche l’art. 79 c.4, su cui torniamo più avanti.
Chi invece ha già chiuso la partita IVA o cancellato la ditta si trova in una posizione diversa: lo vediamo nel blocco dei casi particolari.
Le ritenute INPS sono la stessa cosa delle ritenute IRPEF?
No. Sono due debiti diversi, con creditori diversi, privilegi diversi e conseguenze penali diverse, e nel concordato minore vanno trattati separatamente.
Quando il datore di lavoro paga lo stipendio, trattiene due cose:
- l’IRPEF (e le addizionali) come sostituto d’imposta: il creditore è l’Erario, quindi l’Agenzia delle Entrate e, se il debito è iscritto a ruolo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- la quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore: il creditore è l’INPS, che vanta anche la quota a carico del datore.
Nel concordato minore sono creditori distinti, ciascuno con il suo grado di privilegio. Un piano che paga l’IVA in misura maggiore dei crediti INPS rischia di essere contestato, perché i crediti contributivi hanno di regola un grado preferenziale, anche per la collocazione sussidiaria sugli immobili prevista dall’art. 2776 c.c. (da verificare sul testo e sulle voci del caso concreto). È una regola pratica: se offri all’Erario più di quanto offri all’INPS, il piano rischia di essere respinto. La graduazione esatta di ogni voce (contributi, ritenute, IVA, sanzioni, interessi) va verificata sull’estratto di ruolo e sugli avvisi, con il commercialista e con l’OCC.
Anche sul piano penale le due ritenute sono diverse. Quelle fiscali sono regolate dall’art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000. Quelle previdenziali hanno una norma propria (art. 2 c.1-bis del D.L. 463/1983), con una soglia annua oltre la quale l’omesso versamento è reato e sotto la quale è un illecito amministrativo; la soglia va controllata sul testo vigente prima di qualsiasi valutazione. Ne parliamo nel blocco sulle paure.
Entro quando devo muovermi?
Non c’è un termine di legge per depositare il concordato minore. Ma ci sono tre orologi che corrono, e conviene guardarli tutti.
Il primo è quello della riscossione: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, una volta notificata la cartella, può pignorare il conto corrente, i crediti verso i clienti o i beni. Le misure protettive del concordato minore arrivano solo con il decreto di apertura e solo se richieste (art. 78 c.2 lett. d).
Il secondo è quello penale, per le ritenute fiscali: secondo l’art. 10-bis, il reato si consuma se le ritenute certificate non sono versate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, per importi superiori a 150.000 euro per periodo d’imposta. Chi ha ritenute 2024 non versate e ha presentato il modello 770 nel 2025 ha come data critica il 31 dicembre 2026.
Il terzo è quello dei contratti e dei dipendenti: più il debito cresce, più è difficile trovare una rata sostenibile.
Un’avvertenza pratica: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9 c.1 CCII). I termini per le integrazioni, per il voto e per i reclami corrono anche dal 1° al 31 agosto. Diverso è il discorso per un eventuale ricorso alla giustizia tributaria contro una cartella, dove la sospensione feriale di agosto opera.
Da dove si parte: che documenti servono per dimostrare le ritenute non versate?
Si parte dai numeri, perché nel concordato minore la credibilità del piano dipende tutta dall’elenco dei creditori. L’art. 75 c.1 CCII chiede di allegare alla domanda il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti, una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, l’elenco di tutti i creditori con le cause di prelazione e le somme dovute, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni e la documentazione sulle entrate proprie e della famiglia.
Per le ritenute, in concreto, raccogliamo:
- i modelli 770 presentati (o la prova che non sono stati presentati) per ogni anno interessato;
- le Certificazioni Uniche consegnate ai dipendenti, perché sono queste, secondo il testo vigente dell’art. 10-bis, a contare per il reato;
- i modelli F24 effettivamente pagati, per capire quali mensilità mancano;
- l’estratto di ruolo e le cartelle dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la distinzione tra capitale, sanzioni, interessi e oneri di riscossione;
- gli eventuali avvisi bonari o comunicazioni di irregolarità non ancora a ruolo;
- per l’INPS, l’estratto contributivo aziendale e gli avvisi di addebito;
- i piani di rateizzazione in corso o decaduti;
- le buste paga e il libro unico del lavoro dei periodi scoperti.
Perché tanta attenzione? Perché il passivo fiscale di un datore di lavoro è quasi sempre stratificato: un anno è a ruolo, un altro è in comunicazione di irregolarità, un altro ancora non è stato neppure dichiarato. Un credito dimenticato nell’elenco non è un vantaggio: è un problema che riemerge dopo l’omologa.
Nella procedura del consumatore l’art. 68 c.4 prevede espressamente che l’OCC, entro 7 giorni dall’incarico, ne dia notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, che entro 15 giorni comunicano il debito accertato. Per il concordato minore conviene seguire comunque la stessa prassi e chiedere subito agli enti la loro posizione aggiornata: è il modo più sicuro per evitare che l’Erario contesti gli importi in sede di voto.
Quanto devo offrire al Fisco perché il giudice accetti?
Non esiste una percentuale minima fissa: serve offrire all’Erario almeno quanto otterrebbe in una liquidazione controllata, rispettando l’ordine dei privilegi, e una proposta che sia realmente sostenibile con i flussi dell’attività.
Il ragionamento si costruisce in quattro tappe.
Tappa 1: l’alternativa liquidatoria. L’OCC stima cosa ricaverebbero i creditori se i beni venissero venduti in una liquidazione controllata: attrezzature, automezzi, magazzino, eventuali immobili, crediti verso clienti, e la parte di redditi futuri che entrerebbe nella procedura oltre il necessario per il mantenimento (art. 268 c.4 lett. b). Da questa somma si tolgono le spese della procedura.
Tappa 2: la graduazione. Si distribuisce il ricavato teorico secondo i privilegi: prima i crediti di grado più alto (tra cui, di regola, quelli dei lavoratori per retribuzioni e TFR e i contributi previdenziali), poi i tributi, poi i chirografari. Spesso il risultato è netto: in una liquidazione l’INPS prenderebbe una parte del suo credito e l’Erario poco o nulla.
Tappa 3: la proposta. Il piano deve dare a ciascun privilegiato almeno quanto avrebbe in liquidazione (art. 75 c.2). La parte del privilegiato che non viene pagata diventa, per il voto, un credito chirografario: secondo l’art. 79 c.1 i privilegiati soddisfatti solo in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua.
Tappa 4: la sostenibilità. Il piano deve reggere. Se l’attività produce un margine netto di 1.400 euro al mese, una rata di 2.000 euro non è credibile e l’OCC lo dirà nella sua relazione.
Il giudice controlla questi numeri voce per voce: se il piano offre a un creditore privilegiato, per esempio un creditore ipotecario, meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione, la conseguenza tipica è la richiesta di integrare la proposta prima dell’omologa.
Due precisazioni che spesso sfuggono. La prima: anche sanzioni e interessi sulle ritenute vanno collocati, e non è detto che abbiano lo stesso rango del capitale; il trattamento va verificato voce per voce. La seconda: secondo l’art. 68 c.5, richiamato per il consumatore, il deposito della domanda sospende gli interessi ai soli effetti del concorso, ma non per i crediti privilegiati; per il concordato minore conviene stimare gli interessi sui privilegiati fino alla data di pagamento prevista dal piano.
Devo fare una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate?
No: nel concordato minore la riduzione dei debiti fiscali e contributivi non richiede la procedura di transazione fiscale dell’art. 88 CCII.
È uno dei punti più chiariti del 2026. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 14555/2026, ha affermato che nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non passa dalla transazione fiscale, perché ha una disciplina autonoma nell’art. 80 c.3 CCII; il rinvio dell’art. 74 c.4 alle norme del concordato preventivo vale solo in quanto compatibili, e il procedimento dell’art. 88 c.6 (quello che stabilisce chi vota per ciascun ente) è stato ritenuto incompatibile con il concordato minore. Lo riportano la massima pubblicata su Brocardi e la sintesi di Fiscal Focus del 20 maggio 2026.
Cosa significa in pratica per chi ha ritenute non versate:
- la proposta per l’Agenzia delle Entrate, per l’Agente della riscossione e per l’INPS si inserisce nel piano del concordato minore come quella per qualunque altro creditore;
- l’OCC la comunica agli enti con il decreto di apertura (art. 78 c.1) e gli enti esprimono il loro voto nel termine assegnato dal giudice;
- non servono le attestazioni e i depositi specifici previsti per la transazione fiscale nel concordato preventivo.
Questo non vuol dire che l’Erario sia trattato con leggerezza. Il piano deve comunque rispettare i privilegi e l’alternativa liquidatoria, e l’Erario può votare contro. Inoltre l’art. 88 è stato appena modificato dal D.Lgs. 147/2026 (commi 1, 3, 4, 5 e 6), in vigore dal 12 agosto 2026: per il concordato preventivo le regole sono cambiate, ma per il concordato minore il punto di riferimento resta l’art. 80 c.3, come chiarito dalla Cassazione.
E se l’Agenzia delle Entrate o l’INPS votano contro?
Il giudice può omologare lo stesso, se il voto dell’ente è determinante per raggiungere la maggioranza e se la proposta è più conveniente per l’ente rispetto alla liquidazione.
È il cosiddetto cram down fiscale e contributivo dell’art. 80 c.3 CCII. Secondo la norma, il giudice omologa anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante per raggiungere la maggioranza dell’art. 79 c.1 e, anche sulla base della relazione dell’OCC, la proposta è conveniente per tali creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.
Per chi ha molte ritenute non versate lo scenario è frequente: l’Erario è spesso il primo creditore per importo, e senza il suo voto la maggioranza non si raggiunge. Il Tribunale di Roma, sez. XIV, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025 (sintesi NT+ Diritto), ha omologato con cram down sul Fisco il concordato minore di un avvocato, applicando la regola della priorità relativa: è un precedente utile proprio per i professionisti.
Prima ancora del cram down, però, c’è una regola che molti ignorano: il silenzio-assenso. Secondo l’art. 79 c.3, il creditore che non comunica nulla all’OCC nel termine assegnato si considera favorevole alla proposta, nei termini in cui gli è stata trasmessa. La norma non fa eccezioni per gli enti pubblici.
Attenzione però a non contare troppo sul silenzio: l’ente può sempre contestare la convenienza in sede di omologa (art. 80 c.3, primo periodo), e il giudice lo ascolta. Un piano costruito per reggere anche al voto contrario dell’Erario è più solido di un piano che spera nel suo silenzio.
Tabella dei passaggi e dei termini, così come li prevede il Codice (le date reali dipendono dal tribunale):
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Preparazione | Raccolta di 770, CU, F24, estratto di ruolo, estratto INPS; relazione OCC | Nessun termine di legge; prima di scadenze penali o pignoramenti | OCC |
| Deposito | Ricorso con piano e documenti dell’art. 75 | Quando la documentazione è completa | Tribunale (giudice monocratico) |
| Integrazioni | Chiarimenti chiesti dal giudice | Fino a 15 giorni (art. 78 c.1) | Tribunale |
| Inammissibilità | Reclamo contro il decreto | 30 giorni (art. 78 c.1) | Tribunale in camera di consiglio |
| Apertura | Decreto: pubblicità, termine per il voto, misure protettive su istanza | Decreto non reclamabile | Tribunale |
| Voto | Adesione, dissenso o contestazioni via PEC all’OCC | Non oltre 30 giorni (art. 78 c.2 lett. c) | OCC |
| Omologa | Sentenza; eventuale cram down art. 80 c.3 | Dopo la relazione sul voto | Tribunale |
| Diniego | Decreto di rigetto, inefficacia delle misure | Reclamo ai sensi dell’art. 50 (art. 80 c.7) | Corte d’appello |
| Esecuzione | Pagamenti secondo il piano | Durata del piano | Debitore, vigilanza OCC |
| Revoca | Sentenza di revoca per inadempimento o frode | Reclamabile ai sensi dell’art. 51 (art. 82 c.5) | Tribunale, poi Corte d’appello |
Tutti questi termini corrono anche in agosto, per l’art. 9 c.1 CCII.
Nel frattempo l’Agenzia della Riscossione può pignorarmi il conto o i crediti verso i clienti?
Fino al decreto di apertura sì, e chi ha ritenute a ruolo lo sa bene: il pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti o sul conto è lo strumento più usato.
Con il decreto di apertura, e solo su istanza del debitore, il giudice può disporre fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire diritti di prelazione, la sospensione delle prescrizioni e l’impedimento delle decadenze (art. 78 c.2 lett. d). Il divieto vale anche per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Senza l’istanza la protezione non scatta: per questo la chiediamo sempre nel ricorso quando ci sono cartelle per ritenute.
Due conseguenze pratiche:
- le somme già pignorate e assegnate prima dell’apertura restano in genere fuori dalla protezione; quelle di un pignoramento ancora in corso rientrano nel divieto di proseguire;
- dopo l’apertura il debitore non può pagare liberamente i debiti anteriori: gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 78 c.5). Chi pensa di “sistemare” un mese di ritenute arretrate a procedura aperta rischia di creare un problema. Lo vediamo meglio parlando del penale.
Diverso è il discorso per i debiti nuovi, nati dopo la domanda: quelli vanno pagati regolarmente. Ne parliamo nella “domanda che nessuno fa”.
Ho una rateizzazione in corso sulle ritenute: la perdo?
Dipende da cosa conviene e da come si costruisce il piano.
Se la rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è sostenibile e copre una parte del debito per ritenute, può avere senso continuare a pagarla e includere nel concordato minore solo gli altri debiti. Ma il concordato è una procedura concorsuale: tutti i creditori anteriori partecipano, e un piano che continua a pagare per intero un creditore privilegiato fuori dal concorso deve comunque rispettare l’ordine delle prelazioni e la parità tra creditori dello stesso grado. Di solito, quindi, il debito rateizzato entra nel piano e la rateizzazione viene superata dall’omologa.
C’è però un aspetto penale da non trascurare. Secondo il testo vigente dell’art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 (come sostituito dal D.Lgs. 87/2024), il reato non sussiste se il debito per ritenute è in corso di estinzione mediante rateazione ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997; se si decade dalla rateazione (art. 15-ter D.P.R. 602/1973), si è punibili quando il debito residuo supera 50.000 euro. Questo significa che abbandonare una rateazione per entrare nel concordato minore può avere effetti penali che vanno valutati prima, con il difensore penale.
In pratica facciamo così:
- ricostruiamo quali anni di ritenute sono coperti dalla rateazione e a quale importo;
- verifichiamo, anno per anno, se il debito supera la soglia di 150.000 euro;
- valutiamo con il difensore penale se mantenere la rateazione per gli anni sopra soglia e trattare nel piano il resto, oppure includere tutto;
- scriviamo nel piano in modo esplicito come viene trattata la rateazione, così l’OCC e il giudice lo vedono.
Ho già chiuso la ditta individuale: posso ancora fare il concordato minore?
Con ogni probabilità no: la Cassazione ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale già cancellato.
La pronuncia è Cass. Sez. I n. 20141 del 16 giugno 2026 (segnalata da Iusletter). Il ragionamento si collega all’art. 74 c.1: il concordato minore serve a proseguire l’attività o, nel caso del comma 2, porta risorse esterne a un patrimonio d’impresa; chi ha cessato e cancellato la ditta non ha più un’attività da salvare in quella forma.
È una situazione comune proprio tra chi ha ritenute non versate: l’attività va male, si licenziano i dipendenti, si chiude la partita IVA, e poi arrivano le cartelle. A quel punto le strade sono altre:
- la liquidazione controllata (artt. 268 ss.), seguita dall’esdebitazione;
- l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), se non c’è nulla da offrire nemmeno in prospettiva;
- in casi particolari, una nuova attività con un nuovo progetto, ma la valutazione va fatta caso per caso.
Il consiglio pratico: se hai ritenute non versate e stai pensando di chiudere, parla con l’OCC o con un professionista prima di cancellarti dal registro. Chiudere prima può togliere di mezzo lo strumento più adatto a ridurre il debito mantenendo il lavoro.
Sono socio di una SNC e le ritenute le doveva versare la società: il concordato minore della società mi protegge?
Per la società in nome collettivo o in accomandita semplice, il sostituto d’imposta è la società, e il debito per ritenute è un debito sociale. Ma il socio illimitatamente responsabile ne risponde con il suo patrimonio.
Secondo l’art. 79 c.4 CCII, salvo patto contrario, il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. Quindi, se la SNC omologa un concordato minore che paga il 60% delle ritenute, il socio non può essere chiamato a pagare il 40% residuo come socio illimitatamente responsabile, salvo che il piano preveda diversamente.
Restano però tre attenzioni:
- le garanzie personali sono un’altra cosa: se il socio ha firmato una fideiussione per il fido bancario, l’art. 79 c.5 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori, e la banca può chiedergli tutto;
- i debiti personali del socio (IRPEF sul reddito di partecipazione, mutuo, prestiti) non sono toccati dal concordato della società e richiedono, se serve, una procedura propria, anche familiare (art. 66);
- il versante penale delle ritenute sociali riguarda il legale rappresentante che avrebbe dovuto versarle, e non viene meno per effetto dell’omologa.
Per le SRL sotto soglia l’effetto sui soci non si pone, perché i soci non rispondono dei debiti sociali; resta però la posizione dell’amministratore, che va valutata sul piano penale e, in certi casi, su quello della responsabilità verso l’Erario.
Ho pagato gli stipendi invece delle tasse: il giudice mi considera un debitore “cattivo”?
Non necessariamente. Aver scelto di pagare i dipendenti non è di per sé una frode, ma un omesso versamento sistematico e prolungato può essere letto come colpa grave, soprattutto in vista dell’esdebitazione.
La giurisprudenza recente offre segnali in entrambe le direzioni, e conviene conoscerli.
Da un lato, la Cassazione (Sez. I, sent. n. 10723 del 22 aprile 2026, massima Brocardi) ha affermato, per il concordato preventivo liquidatorio con cram down fiscale, che il tribunale deve verificare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione e non può subordinare l’omologa a un giudizio di meritevolezza fondato su violazioni fiscali pregresse. Nel concordato minore il controllo segue regole proprie, ma il principio aiuta a capire che le ritenute non versate in sé non chiudono la porta.
Dall’altro lato, il Tribunale di Treviso (31 marzo 2026, nota da sintesi Unijuris) ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente, negando il beneficio per mancanza di meritevolezza. E il Tribunale di Rimini (5 maggio 2026, anche questa nota da sintesi Unijuris, in regime di legge fallimentare) ha invece ritenuto che un patteggiamento per omesso versamento di ritenute previdenziali non impedisse l’esdebitazione in assenza di condotte fraudolente.
Il filo comune è uno: conta la storia del debito. Un omesso versamento concentrato in un periodo di crisi, documentato (calo di fatturato, clienti insolventi, crediti verso la pubblica amministrazione non incassati), con una scelta di continuità per salvare il lavoro dei dipendenti, è molto diverso da anni di ritenute trattenute e mai versate mentre si facevano prelievi personali.
L’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC si concentra proprio qui: ricostruire la causa del debito in modo documentato, perché la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento è il primo documento che il giudice legge.
Lo stesso art. 13 c.3-bis del D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. 87/2024, prevede sul piano penale la non punibilità quando l’omesso versamento dipende da una crisi di liquidità non imputabile all’autore e sopravvenuta, valutando tra l’altro se derivi da crediti non incassati. Gli stessi documenti servono quindi sia all’OCC sia, eventualmente, al difensore penale.
Il concordato minore mi salva dal processo penale per omesso versamento delle ritenute?
No, non automaticamente. La riduzione del debito nel concordato minore riguarda il rapporto civile con l’Erario; il reato, se si è consumato, resta, anche se esistono strade di non punibilità da valutare con il difensore penale.
Ecco i punti fermi che abbiamo verificato:
- la soglia e la scadenza: secondo il testo vigente dell’art. 10-bis, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 175 del 14 luglio 2022, aveva già eliminato il riferimento alle ritenute “dovute sulla base della stessa dichiarazione”: contano le ritenute certificate;
- la rateazione: il reato non sussiste se il debito è in corso di estinzione mediante rateazione, come visto sopra;
- il concordato prima della scadenza: la Cassazione penale (Sez. III, n. 35786 del 20 luglio 2017, nella lettura di EC News) ha ritenuto che la sola ammissione al concordato preventivo non basti a escludere il reato: occorre che il piano preveda una dilazione oltre la scadenza penale e che l’omologa arrivi prima di quella data;
- il pagamento dopo l’omologa: secondo la Cassazione penale n. 1043/2025 (nella lettura di Informazione Fiscale dell’11 agosto 2025), il concordato omologato dopo la consumazione del reato non lo elimina, ma può portare alla causa di non punibilità dell’art. 13 c.1 D.Lgs. 74/2000 se, prima dell’apertura del dibattimento, segue il pagamento integrale di quanto stabilito, anche in caso di omologa con voto contrario dell’Agenzia.
Quest’ultima pronuncia riguarda il concordato preventivo; la sua estensione al concordato minore è un ragionamento per analogia, non una regola scritta. E i tempi del processo penale raramente coincidono con quelli di un piano di sei anni.
Per completezza: le sanzioni amministrative e penali tributarie sono oggi ancora quelle dei D.Lgs. 471/1997 e 74/2000 come modificati dal D.Lgs. 87/2024; il testo unico sanzioni (D.Lgs. 173/2024) sarà applicabile dal 1° gennaio 2027.
Il concordato minore e la difesa penale vanno pianificati insieme, non uno dopo l’altro. Per questo, quando le ritenute di un anno superano o si avvicinano alla soglia, il primo incontro lo facciamo insieme al difensore penale.
I miei dipendenti rischiano qualcosa?
È una domanda che ci fanno quasi tutti, ed è giusta. La risposta breve è che la riduzione delle ritenute nel concordato minore riguarda il debito del datore verso l’Erario e verso l’INPS, non il rapporto di lavoro.
Sul piano fiscale il dipendente ha subito la ritenuta in busta paga e ha ricevuto la Certificazione Unica: il debito di versamento è del sostituto d’imposta. Eventuali profili di responsabilità del dipendente, in casi particolari (per esempio, se la ritenuta non risulta neppure operata), vanno verificati con il commercialista: non ne facciamo una regola generale.
Sul piano previdenziale i contributi non versati possono avere riflessi sulla posizione assicurativa del lavoratore, ed è uno dei motivi per cui, nei piani che costruiamo, cerchiamo di pagare l’INPS per intero o nella misura più alta possibile. Anche l’ordine dei privilegi va in questa direzione, perché i contributi vengono di regola prima dei tributi.
Quanto ai crediti dei lavoratori per retribuzioni e TFR maturati prima della domanda, sono crediti privilegiati e vanno inseriti nel piano rispettandone il grado. Chi vuole proseguire l’attività con gli stessi dipendenti di solito non ha interesse a ridurli, anche per non compromettere il clima in azienda. Va ricordato che i crediti dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive della composizione negoziata (art. 18 c.1), che è uno strumento diverso dal concordato minore ma spesso confrontato con esso.
E un’ultima cosa: i dipendenti non devono votare il concordato e non vengono “falcidiati” per le ritenute. Il debito per ritenute è del datore; la riduzione non tocca lo stipendio netto già pagato.
E se poi non riesco a pagare le rate del concordato?
È la paura più concreta, e la risposta è onesta: se non paghi, l’omologazione può essere revocata, e a quel punto si può aprire la liquidazione controllata.
Secondo l’art. 82 CCII l’omologazione del concordato minore può essere revocata, tra l’altro, in caso di inadempimento degli obblighi del piano; la sentenza di revoca è reclamabile ai sensi dell’art. 51 (art. 82 c.5). In caso di revoca, l’art. 83 consente la conversione in liquidazione controllata. Per le ritenute questo significa che il debito torna esigibile nella misura prevista dalla liquidazione e che si perde il beneficio della falcidia.
Cosa facciamo per ridurre il rischio:
- costruiamo la rata sul margine reale, non su quello sperato, usando i dati dei tre anni precedenti e un’ipotesi prudente per il futuro;
- lasciamo un margine di sicurezza, perché un’attività con dipendenti ha costi variabili (malattie, sostituzioni, aumenti contrattuali);
- coordiniamo il piano con il commercialista per evitare che il pagamento corrente di ritenute e contributi nuovi si scontri con le rate del concordato;
- monitoriamo l’esecuzione: se un evento imprevisto (perdita di un cliente importante) mette a rischio il piano, conviene parlarne subito con l’OCC, prima che il ritardo diventi inadempimento.
Il concordato minore è un patto serio con i creditori: funziona se la rata è sostenibile, non se è la più alta possibile.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Ecco due simulazioni dimostrative, con dati ipotetici e arrotondamenti ragionevoli. Non sono casi reali dello Studio.
Ipotesi 1 – Officina artigiana con 4 dipendenti, ritenute sotto soglia penale.
Debiti alla data della domanda (totale 214.171 €):
– ritenute IRPEF non versate 2023-2025: 38.740 € di capitale (nessun anno sopra 150.000 €);
– sanzioni e interessi su ritenute e IVA risultanti dagli estratti: 11.296 €;
– IVA 2024: 12.430 €;
– contributi INPS (quota datore e quota lavoratori): 46.210 €;
– fornitori: 71.880 €; banca per fido: 33.615 €.
Alternativa liquidatoria stimata dall’OCC: beni realizzabili 27.400 €, quota di redditi futuri acquisibile 10.800 €, spese di procedura 7.900 € → 30.300 € distribuibili. Secondo la graduazione, l’INPS prenderebbe il 65,6% (30.300 € su 46.210 €), l’Erario zero, i chirografari zero.
Piano: rata di 1.430 € al mese per 72 mesi (102.960 €) più 8.000 € di apporto esterno di un familiare, meno 9.400 € di spese di procedura → 101.560 € disponibili.
– INPS: 100% (46.210 €);
– Erario (ritenute, IVA, sanzioni e interessi, 62.466 €): quota privilegiata pagata al 60% (37.479,60 €); il 40% residuo (24.986,40 €) scende in chirografo;
– chirografari (fornitori, banca e parte degradata dell’Erario, 130.481,40 €): 13,70% (17.870,40 €).
L’Erario riceve in tutto 40.901,67 €, circa il 65,5% del suo credito, contro lo zero della liquidazione; l’INPS riceve il 100% contro il 65,6%. Il piano rispetta l’ordine dei privilegi (INPS prima dell’Erario, Erario prima dei chirografari) ed è conveniente per entrambi gli enti. Per il voto, l’Erario partecipa con la parte degradata (24.986,40 €, circa il 19% dei crediti chirografari votanti): non è determinante, e se tace vale il silenzio-assenso.
Ipotesi 2 – Studio professionale individuale con 3 dipendenti, ritenute sopra soglia.
Debiti (totale 417.880 €):
– ritenute certificate 2024 non versate: 158.320 € (sopra i 150.000 € dell’art. 10-bis); modello 770 presentato il 31 ottobre 2025, quindi scadenza penale al 31 dicembre 2026 (giovedì);
– IRPEF personale a ruolo: 61.900 €;
– INPS: 22.140 €;
– leasing: 48.300 €; fornitori: 39.770 €; banca: 87.450 €.
Alternativa liquidatoria: attrezzature 38.000 €, auto 9.500 €, redditi acquisibili in tre anni 41.000 €, spese 14.200 € → 74.300 €. INPS 100%; all’Erario 52.160 € su 220.220 €, cioè il 23,7%.
Piano: 2.350 € al mese per 72 mesi più 15.000 € esterni, meno 12.600 € di spese → 171.600 €.
– INPS 100% (22.140 €);
– Erario: quota privilegiata al 45% (99.099 €); residuo di 121.121 € in chirografo;
– chirografari (leasing, fornitori, banca e residuo Erario, 296.641 €): 16,98%.
L’Erario incassa circa 119.662 €, il 54,3%, contro il 23,7% della liquidazione.
Il voto: tra i crediti votanti (296.641 €, maggioranza a 148.320,50 €) l’Erario pesa il 40,8%. Ipotizziamo che l’Agenzia voti contro e che anche la banca voti contro: il “no” arriva a 208.571 €, la proposta non passa. Con il “sì” dell’Erario, invece, i favorevoli sarebbero 209.191 €: l’adesione dell’Erario è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione, quindi il giudice può omologare con l’art. 80 c.3.
Calendario indicativo: deposito lunedì 16 novembre 2026; decreto di apertura mercoledì 9 dicembre 2026; comunicazione dell’OCC lunedì 14 dicembre; termine per il voto mercoledì 13 gennaio 2027. L’omologa arriverebbe dopo il 31 dicembre 2026: il concordato non evita la consumazione del reato per le ritenute 2024. Prima del deposito andrà valutato con il difensore penale se chiedere una rateazione per quell’anno o versare una parte delle ritenute per scendere sotto la soglia, tenendo presente che dopo l’apertura i pagamenti di debiti anteriori fuori dal piano diventano inefficaci se non autorizzati (art. 78 c.5).
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“E le ritenute che tratterrò ai dipendenti dopo aver depositato la domanda, chi le paga?”
Le paghi tu, per intero e alle scadenze ordinarie. Il concordato minore riguarda i debiti anteriori alla domanda. Le ritenute e i contributi che maturano sugli stipendi dei mesi successivi sono debiti nuovi: non entrano nel piano e non vengono ridotti.
È il punto su cui più spesso i piani si inceppano. Il datore di lavoro che ha accumulato arretrati per anni ha imparato, per necessità, a usare le ritenute come una forma di finanziamento: paga i netti, rinvia gli F24. Se continua così anche durante la procedura e l’esecuzione del piano, succedono tre cose:
- si crea nuovo debito fiscale, che l’Agenzia della Riscossione può aggredire liberamente, perché la protezione riguarda i crediti anteriori;
- il piano diventa inattuabile, e l’art. 82 consente la revoca dell’omologazione per inadempimento o, in via di principio, per un piano che non può più essere eseguito;
- riparte l’orologio penale sulle ritenute dei nuovi anni, con la stessa soglia e la stessa scadenza dell’art. 10-bis.
Per questo, quando costruiamo la rata del concordato, partiamo dal costo pieno del personale, cioè stipendi netti più ritenute più contributi correnti, e solo su ciò che resta calcoliamo la quota per i creditori. Un piano che sembra generoso con l’Erario per il passato ma non lascia i soldi per gli F24 del mese prossimo è un piano destinato a fallire.
C’è un secondo aspetto, meno visibile: il commercialista. Durante il concordato servono controlli mensili sui versamenti, la presentazione puntuale del 770 e delle CU, e la gestione delle comunicazioni con l’INPS. Chi entra in concordato con un consulente che già non riusciva a seguire gli adempimenti dovrebbe chiedersi se è il momento di rafforzare quel presidio.
La riduzione delle ritenute arretrate ha senso solo se, da quel giorno in poi, le ritenute nuove vengono versate puntualmente.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco le pronunce che abbiamo verificato per questo tema, con il principio riformulato e la ragione per cui contano per chi ha ritenute non versate. Dove abbiamo letto solo una massima o una sintesi lo indichiamo.
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14555/2026 (massima Brocardi; sintesi Fiscal Focus 20/5/2026). Nel concordato minore la riduzione o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, perché è regolata dall’art. 80 c.3; il procedimento dell’art. 88 c.6 non è compatibile. Perché conta: le ritenute si trattano nel piano senza un procedimento fiscale separato.
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10723 del 22 aprile 2026 (massima Brocardi, art. 88). Nel concordato preventivo liquidatorio con cram down fiscale il tribunale verifica solo la convenienza rispetto alla liquidazione e non può negare l’omologa per condotte distrattive o violazioni fiscali pregresse sul piano della meritevolezza. Perché conta: le ritenute non versate non bastano, da sole, a chiudere la strada dell’omologa forzosa; è un principio del concordato preventivo, da usare per il minore come argomento.
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Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025 (sintesi Edotto). Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Perché conta: INPS, Erario e chirografari vanno pagati in un ordine preciso, e un piano che inverte i gradi non è omologabile.
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Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026 (sintesi Iusletter). Inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Perché conta: chi ha ritenute arretrate non dovrebbe chiudere la ditta prima di aver valutato la procedura.
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Trib. Roma, sez. XIV, sent. n. 753 del 22 settembre 2025 (sintesi NT+ Diritto). Concordato minore di un avvocato omologato con cram down sul Fisco, applicando la regola della priorità relativa. Perché conta: il voto contrario dell’Erario può essere superato anche per un professionista, se la proposta è conveniente.
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Corte cost., sent. n. 245 del 29 novembre 2019 (sintesi diritto.it). Illegittimo il divieto di falcidia dell’IVA nella vecchia L. 3/2012; la decisione non ha riguardato le ritenute. Perché conta: spiega da dove viene l’idea, ormai superata dal Codice della crisi, che le ritenute si possano solo dilazionare.
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Corte cost., sent. n. 175 del 14 luglio 2022 (nota sulla pagina Brocardi dell’art. 10-bis). Eliminato dall’art. 10-bis il riferimento alle ritenute “dovute sulla base della stessa dichiarazione”. Perché conta: per il reato rilevano le ritenute certificate ai dipendenti, ed è da lì che parte la verifica della soglia.
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Cass. pen., Sez. III, n. 35786 del 20 luglio 2017 (sintesi EC News). La sola ammissione al concordato preventivo prima della scadenza non esclude il reato di omesso versamento; servono un piano che dilazioni il debito oltre la scadenza e un’omologa anteriore. Perché conta: i tempi del concordato minore vanno confrontati con la data del 31 dicembre.
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Cass. pen. n. 1043/2025 (sintesi Informazione Fiscale 11/8/2025). Il concordato omologato dopo la consumazione del reato non lo elimina, ma il pagamento integrale di quanto stabilito prima del dibattimento può integrare la causa di non punibilità dell’art. 13 c.1 D.Lgs. 74/2000, anche con cram down. Perché conta: è l’argomento principale per collegare il concordato alla difesa penale; per il concordato minore vale solo per analogia.
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Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (sintesi Unijuris, numero non indicato). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, è stato ritenuto colpa grave che esclude la meritevolezza. Perché conta: la storia delle ritenute non versate va spiegata e documentata, soprattutto pensando all’esdebitazione.
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Trib. Rimini, 5 maggio 2026 (sintesi Unijuris, numero non indicato, regime della legge fallimentare). Un patteggiamento per omesso versamento di ritenute previdenziali non ha impedito l’esdebitazione in assenza di condotte fraudolente. Perché conta: anche una vicenda penale sulle ritenute non preclude in automatico i benefici, se non ci sono frodi.
Una precisazione di metodo: le pronunce di merito (5, 6, 11, 12) indicano orientamenti, non regole vincolanti; le sintesi lette vanno confrontate con il testo integrale prima di essere usate in un ricorso, ed è ciò che facciamo quando le citiamo in un atto.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco cosa fa lo Studio Monardo quando un imprenditore o un professionista arriva con ritenute non versate e vuole capire se il concordato minore è la strada giusta.
- Ricostruiamo il debito per ritenute anno per anno, incrociando 770, Certificazioni Uniche, F24 pagati ed estratto di ruolo, e separiamo capitale, sanzioni, interessi e oneri di riscossione.
- Verifichiamo la soglia penale per ogni periodo d’imposta e la data di consumazione del reato dell’art. 10-bis, e coinvolgiamo subito il difensore penale quando un anno si avvicina o supera i 150.000 euro.
- Separiamo il debito INPS da quello fiscale, ricostruendo con l’estratto contributivo la quota trattenuta ai lavoratori e quella a carico del datore.
- Costruiamo la graduazione dei crediti con il commercialista dello staff, controllando l’ordine dei privilegi come richiesto dalla Cassazione.
- Simuliamo l’alternativa liquidatoria prima di incontrare l’OCC, per sapere quale percentuale minima va offerta all’Erario e all’INPS.
- Calcoliamo la rata sostenibile partendo dal costo pieno del personale (netti, ritenute e contributi correnti), così che il piano non generi nuovo debito.
- Prepariamo il ricorso con i documenti dell’art. 75 e l’istanza di misure protettive dell’art. 78 c.2 lett. d, per fermare i pignoramenti dell’Agente della riscossione.
- Impostiamo la strategia di voto: calcoliamo se l’Erario o l’INPS sono determinanti e prepariamo gli argomenti per il cram down dell’art. 80 c.3.
- Valutiamo le rateazioni in corso e il loro effetto penale prima di includerle nel piano.
- Seguiamo l’esecuzione del piano insieme all’OCC e, se l’omologa viene negata o revocata, proponiamo reclamo o valutiamo la conversione in liquidazione controllata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: significa sapere come l’Organismo verifica l’elenco dei creditori, come stima l’alternativa liquidatoria e cosa scrive nella relazione sulle cause dell’indebitamento, che per chi ha ritenute non versate è il documento decisivo. Accanto a questa, la qualifica di Esperto Negoziatore permette di confrontare il concordato minore con la composizione negoziata per l’impresa sotto soglia (art. 25-quater), quando c’è ancora spazio per trattare con i creditori prima di arrivare in tribunale.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi ha costruito il piano è anche chi lo difende davanti al tribunale, in corte d’appello e, se serve, davanti alla Suprema Corte. E sul caso lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché le ritenute non versate sono un problema insieme fiscale, concorsuale e penale.
In chiusura
Le risposte di questa pagina si riducono a tre messaggi.
Primo: le ritenute fiscali non versate si possono ridurre nel concordato minore, perché il Codice della crisi non ripete il vecchio divieto della L. 3/2012; la percentuale però si calcola sull’alternativa liquidatoria e sull’ordine dei privilegi, con l’INPS di regola davanti all’Erario.
Secondo: non serve la transazione fiscale e il voto contrario dell’Erario o dell’INPS si può superare con il cram down dell’art. 80 c.3, se il loro voto è determinante e la proposta è conveniente.
Terzo: il concordato non cancella il reato e non copre le ritenute future: va pianificato insieme alla difesa penale e con una rata che lasci spazio agli F24 correnti.
Lo Studio Monardo segue questi casi perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, coordina uno staff nazionale in diritto bancario e tributario che ricostruisce il debito fiscale e contributivo, ed è avvocato cassazionista, quindi in grado di seguire il caso in tutti i gradi.
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