Il pignoramento della pensione non si chiude da solo: se l’INPS continua a trattenere anche dopo che il piano del consumatore è stato omologato, quasi sempre è perché nessuno ha chiesto le cose giuste al giudice giusto, nel momento giusto.
La risposta breve è questa. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può fermare il pignoramento della pensione e includere nel piano anche il debito per cui il creditore ha già ottenuto l’ordinanza di assegnazione. Però l'”estinzione” non è automatica. Prima dell’omologa serve un decreto di sospensione, chiesto con istanza dal debitore (art. 70 c.4 CCII). Dopo l’omologa le trattenute vanno fatte cessare con un provvedimento comunicato all’INPS e al giudice dell’esecuzione, e le somme accantonate vanno gestite secondo il piano. La Corte costituzionale (sent. 65/2022) ha chiarito che il credito già assegnato con ordinanza ex art. 553 c.p.c. si può ridurre e ristrutturare come quello ceduto con la cessione del quinto. Il passaggio dalla legge alla busta della pensione, però, è proprio quello in cui si sbaglia di più.
L’esperienza insegna che i pensionati sovraindebitati commettono quasi sempre gli stessi errori:
- Pensare che basti depositare la domanda per fermare subito le trattenute dell’INPS.
- Lasciare fuori dal piano il creditore che ha già l’ordinanza di assegnazione, credendo che il suo diritto non si possa toccare.
- Non far arrivare il provvedimento all’INPS e al giudice dell’esecuzione, e aspettare che “se ne accorgano”.
- Aspettarsi che l’omologa faccia sparire da sola la procedura esecutiva, senza chiedere lo svincolo delle somme accantonate.
- Confondere il pignoramento con la cessione del quinto della pensione, o con le trattenute dell’Agente della riscossione, e trattarli tutti allo stesso modo.
- Dopo l’omologa, lasciar correre nuove trattenute o nuove assegnazioni, oppure smettere di pagare le rate del piano.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il pignoramento della pensione dentro un piano del consumatore si trova a metà tra due mondi. Da una parte c’è la procedura di sovraindebitamento, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Dall’altra c’è il processo esecutivo presso terzi, con le sue opposizioni e i suoi reclami, che l’Avvocato può seguire fino all’ultimo grado come avvocato cassazionista. Chi coordina le due procedure evita che una vanifichi l’altra.
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Errore n. 1 – “Ho depositato la domanda, l’INPS smetterà di trattenere”
L’errore
Un pensionato con 1.684,30 € netti al mese subisce da due anni una trattenuta per un vecchio prestito personale. Si rivolge all’OCC, l’OCC deposita la domanda di ristrutturazione dei debiti e lui aspetta il cedolino successivo convinto di trovarlo “pulito”. La trattenuta invece c’è ancora, e c’è anche il mese dopo.
Perché è un errore
Nel piano del consumatore il deposito della domanda non blocca le esecuzioni in automatico. L’art. 70 c.4 CCII prevede che il giudice, con il decreto che dichiara ammissibile la domanda e ne dispone la pubblicazione, su istanza del debitore possa sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Le parole chiave sono due: “su istanza” e “può”. Serve una richiesta espressa e motivata. Serve poi un provvedimento del giudice, che lo concede se la prosecuzione dell’esecuzione mette a rischio il piano.
L’unico effetto collegato al solo deposito è un altro. L’art. 68 c.5 CCII sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali sui crediti chirografari, fino alla chiusura della procedura. È un effetto utile, ma non ferma il pignoramento.
La relazione sul piano del consumatore e le procedure esecutive presentata alla Scuola Superiore della Magistratura il 16 aprile 2024 lo dice in modo netto: la sospensione non è automatica, serve un provvedimento espresso del giudice della procedura di sovraindebitamento. La stessa relazione richiama alcune decisioni di merito, costruite però sulla vecchia L. 3/2012, che hanno respinto le richieste di sospensione presentate prima del deposito del piano.
Le conseguenze
Finché non c’è un decreto di sospensione, l’esecuzione presso terzi va avanti. Se l’ordinanza di assegnazione è già stata emessa, l’INPS continua a pagare il creditore ogni mese. Se l’ordinanza non c’è ancora, l’INPS accantona le somme e il giudice dell’esecuzione può arrivare ad assegnarle.
C’è poi un punto che pochi considerano. La Corte costituzionale, nella sent. 65/2022, ha osservato che nel regime della L. 3/2012 i pagamenti fatti dal terzo prima dell’omologazione restavano efficaci: l’inefficacia dei pagamenti difformi scattava solo con l’omologa. Oggi la regola si legge nell’art. 71 c.3 CCII. Sono inefficaci i pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione del piano rispetto ai creditori anteriori al momento della pubblicità del decreto dell’art. 70 c.1. In pratica, tutto ciò che l’INPS versa al creditore prima che un provvedimento lo fermi difficilmente tornerà indietro. In tre o quattro mesi di attesa sono centinaia di euro sottratti alle risorse del piano.
Cosa fare invece
La richiesta di sospensione va inserita nella domanda stessa, con un capitolo dedicato al pignoramento della pensione, già al momento del deposito tramite l’OCC. L’istanza deve:
- indicare il numero di ruolo della procedura esecutiva presso terzi, il tribunale e il giudice dell’esecuzione;
- precisare se l’ordinanza di assegnazione è già stata emessa e da quando l’INPS paga il creditore;
- spiegare perché la prosecuzione delle trattenute compromette il piano: la rata del piano si paga con la stessa pensione, e se il quinto va al creditore procedente la rata non regge;
- chiedere, oltre alla sospensione, il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari e l’ordine di non disporre delle somme accantonate.
Nel frattempo è utile tenere il conto mese per mese di quanto l’INPS trattiene e versa. Quei numeri servono all’OCC per aggiornare l’elenco dei creditori e il debito residuo.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nel piano del consumatore il giudice, verificata l’ammissibilità, può concedere fino a 15 giorni per integrazioni (art. 70 c.1). Una domanda incompleta, per esempio senza la copia dell’ordinanza di assegnazione o senza il prospetto delle trattenute, allunga i tempi del decreto: ogni mese di ritardo è un mese di trattenuta in più. E non ci sono pause estive: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice, quindi i termini corrono anche in agosto. Allo stesso modo, la sospensione feriale non si applica al processo esecutivo presso terzi né, di regola, alle opposizioni esecutive (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 dell’ordinamento giudiziario). Chi contava sulla “pausa di agosto” per preparare i documenti con calma resta senza tempo.
Infine, il decreto di inammissibilità si reclama entro 30 giorni dalla comunicazione e, in sede di reclamo, piano e proposta non si possono modificare (art. 70 c.1). Una domanda costruita male sul pignoramento non si aggiusta in reclamo: va costruita bene subito.
Errore n. 2 – “Il creditore ha già l’ordinanza di assegnazione: quel debito non si tocca”
L’errore
Il pensionato ha due debiti: una carta revolving con circa 9.000 € di saldo e un vecchio finanziamento per cui la banca ha ottenuto, due anni fa, l’ordinanza di assegnazione del quinto della pensione. Qualcuno gli spiega che “il quinto ormai è della banca” e che nel piano conviene mettere solo la carta. Il piano viene costruito così: la trattenuta resta, e la rata del piano si somma alla trattenuta.
Perché è un errore
L’ordinanza di assegnazione (art. 553 c.p.c.) trasferisce al creditore il credito del debitore verso il terzo, cioè i ratei futuri della pensione nei limiti pignorabili. Non estingue però il debito originario. La relazione SSM del 2024 richiama Cass. 18123/2023: l’assegnazione “salvo esazione” non estingue subito il credito del procedente, perché l’effetto satisfattivo è subordinato all’effettivo pagamento del terzo (art. 2928 c.c.). Finché l’INPS non ha pagato tutto, il debito del pensionato verso la banca esiste ancora.
La Corte costituzionale, con la sent. 65/2022 (decisa il 26/1/2022, depositata il 10/3/2022), ha affrontato proprio questa domanda: il piano può falcidiare anche il debito per cui il creditore ha ottenuto l’assegnazione del quinto dello stipendio? La norma esaminata era l’art. 8 c.1-bis L. 3/2012, che consentiva la falcidia dei finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione. La Corte ha dichiarato la questione non fondata “nei sensi di cui in motivazione”. La norma va letta in modo da comprendere anche il credito trasferito con ordinanza di assegnazione, perché l’assegnazione produce lo stesso effetto traslativo della cessione volontaria ed è sempre pro solvendo. Ne derivano la falcidia e la ristrutturazione del debito residuo.
Oggi la stessa regola è nell’art. 67 c.3 CCII: il piano può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione. I tribunali applicano la lettura della Corte anche nel CCII. Trib. Trani, sentenza n. 19/2025 (pubblicata il 30/1/2025), ha omologato un piano del consumatore disponendo la revoca delle cessioni del quinto derivanti da pignoramento, cioè delle assegnazioni. Il tribunale ha ritenuto che il debito si potesse ridurre e ristrutturare anche se il credito era già stato trasferito al procedente, e che il piano potesse modificarne la modalità di soddisfacimento.
Le conseguenze
Lasciare fuori dal piano il creditore assegnatario produce tre effetti negativi.
- La pensione resta gravata dalla trattenuta per anni, finché il debito non è pagato per intero con interessi e spese, mentre gli altri creditori vengono pagati in percentuale.
- La rata del piano deve uscire dalla parte di pensione già ridotta dalla trattenuta, con il rischio concreto che il piano diventi insostenibile e che l’OCC non possa attestarne la fattibilità.
- Si crea una disparità di trattamento difficile da giustificare. Il creditore che ha agito in via esecutiva viene pagato al 100%, mentre gli altri, anche con crediti di pari grado, ricevono una percentuale. Il giudice valuta la fattibilità e, se un creditore contesta la convenienza, la confronta con l’alternativa liquidatoria (art. 70 c.7).
Secondo la sintesi pubblicata da diritto.it il 18/11/2024, anche Trib. Bologna 3/8/2023, Trib. Pavia 1/6/2023 e Trib. Novara 29/12/2023 hanno affermato, nel regime precedente o in quello attuale, che il principio di concorsualità prevale sugli effetti delle assegnazioni anteriori e che, dopo l’omologa, le esecuzioni individuali non possono proseguire.
Cosa fare invece
Il creditore assegnatario va indicato nell’elenco dei creditori dell’art. 67 c.2 lett. a), per il debito residuo aggiornato alla data della domanda, e trattato nel piano come chirografario, salvo cause di prelazione da verificare caso per caso. In concreto:
- si ricostruisce il debito residuo partendo dal precetto e dall’ordinanza di assegnazione e sottraendo i versamenti fatti dall’INPS, documentati dai cedolini;
- si chiede al creditore, tramite l’OCC, il conteggio aggiornato, che va confrontato con quello del debitore;
- si prevede nel piano la cessazione dell’assegnazione e il pagamento in percentuale, con la stessa rata degli altri chirografari o con una classe motivata;
- si chiede espressamente, nel dispositivo, che il giudice ordini all’INPS di cessare le trattenute a favore dell’assegnatario.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il credito per cui c’è stata assegnazione non è “privilegiato” per il solo fatto dell’assegnazione. La Corte costituzionale ha osservato che anche il tema dell’opponibilità, cioè se l’assegnazione di durata superiore a tre anni sia opponibile ai terzi secondo l’art. 2918 c.c., non impedisce la falcidia: si possono falcidiare persino i crediti garantiti da garanzie reali opponibili. L’assegnatario resta un creditore come gli altri, salvo un vero titolo di prelazione. Il creditore che contesta la convenienza del piano ottiene una tutela solo se dimostra che con la liquidazione otterrebbe di più (art. 70 c.7). Se poi ha erogato il finanziamento senza valutare il merito creditizio, l’art. 69 c.2 gli impedisce di contestare la convenienza. Può però ancora opporsi sui requisiti di legittimità, come ha precisato Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (nota da massima Brocardi).
Errore n. 3 – “Il giudice ha deciso: lo sapranno anche l’INPS e il giudice dell’esecuzione”
L’errore
Il decreto di sospensione arriva, oppure arriva la sentenza di omologa. Il pensionato festeggia, ma nessuno manda il provvedimento all’INPS e nessuno lo deposita nel fascicolo dell’esecuzione presso terzi. Il mese successivo la trattenuta c’è ancora. Il pensionato telefona al contact center, dove gli rispondono che “non risulta nulla”.
Perché è un errore
Il giudice della procedura di sovraindebitamento e il giudice dell’esecuzione sono due uffici diversi, e l’INPS, come terzo pignorato, esegue i provvedimenti del giudice dell’esecuzione. La relazione SSM del 2024 richiama Cass. 22715/2023. Il giudice dell’esecuzione non è esautorato dal provvedimento del giudice del sovraindebitamento: deve prenderne atto come causa di sospensione esterna (art. 623 c.p.c.) e disporre di conseguenza. I due giudici sono equiordinati, e la sospensione disposta nella procedura di sovraindebitamento è un’ipotesi eccezionale, che non si estende per analogia.
Il giudice dell’esecuzione, quindi, deve conoscere il provvedimento per poterne prendere atto. Verifica tre cose: se il decreto indica proprio la sua procedura, se la domanda è stata accolta e se le nuove azioni toccano il patrimonio del debitore. Un decreto generico, che “sospende le procedure esecutive” senza indicarle, può creare incertezze.
Le conseguenze
Senza comunicazione, l’INPS continua a eseguire l’ordinanza di assegnazione come se nulla fosse. I pagamenti al creditore dopo l’omologa sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 71 c.3). Recuperarli però richiede attività ulteriore: istanze, eventuali opposizioni, un’azione di restituzione. Nel frattempo la rata del piano deve comunque essere pagata.
Se invece l’assegnazione non c’era ancora, il giudice dell’esecuzione che non sa della sospensione potrebbe emetterla. La relazione SSM ricorda che, dopo la sospensione, l’ordinanza di assegnazione non va emessa. Un’assegnazione emessa dopo l’omologa è illegittima e va contestata con gli strumenti dell’esecuzione: istanza al giudice ex art. 486 c.p.c., opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.2 c.p.c. e, se il vizio è formale, opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (la relazione richiama Cass. 3859 del 15/2/2021 e Cass. 3850/2021).
Cosa fare invece
Ogni provvedimento utile va depositato telematicamente nel fascicolo dell’esecuzione presso terzi e trasmesso all’INPS con PEC alla sede territoriale competente, citando il numero di pensione e gli estremi della procedura esecutiva. La sequenza corretta è questa:
- appena emesso il decreto dell’art. 70 c.1 con le misure del c.4, deposito nel fascicolo dell’esecuzione con istanza al giudice dell’esecuzione perché prenda atto della sospensione e lo comunichi al terzo;
- contemporaneamente, PEC all’INPS con copia del decreto, indicazione della procedura esecutiva e richiesta di accantonare o sospendere i versamenti;
- dopo la sentenza di omologa, nuovo deposito e nuova PEC, con richiesta di cessazione delle trattenute e indicazione del destino delle somme accantonate secondo il piano;
- controllo del cedolino del mese successivo e, se la trattenuta continua, sollecito scritto e istanza al giudice.
La PEC all’INPS non deve essere una semplice lettera di lamentela. Deve contenere: i dati anagrafici e il numero della pensione; gli estremi della procedura esecutiva (tribunale, numero di ruolo, creditore procedente); gli estremi del provvedimento (decreto dell’art. 70 c.1 o sentenza di omologa), allegato in copia conforme o con attestazione di deposito; la richiesta precisa, cioè sospendere i versamenti al creditore, mantenere accantonate le somme o cessare le trattenute dal primo rateo utile; un recapito PEC per le risposte. Conviene allegare anche la prova del deposito dello stesso provvedimento nel fascicolo dell’esecuzione, perché l’INPS dà esecuzione ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione.
Una comunicazione completa riduce il rischio che la pratica resti ferma per mesi in attesa di chiarimenti. Se dopo un ciclo di pagamento la trattenuta continua, si sollecita per iscritto e si informa il giudice dell’esecuzione, chiedendogli di ordinare espressamente al terzo la sospensione.
Anche l’OCC ha un ruolo. Dopo l’omologa vigila sull’esatto adempimento, risolve le difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice (art. 71 c.1). Una trattenuta che continua è esattamente una di queste difficoltà.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’INPS gestisce i pignoramenti come terzo pignorato con regole proprie: accantonamenti, rimodulazioni, rimborsi d’ufficio sul rateo. Nella circolare n. 38 del 3/4/2023, dedicata al nuovo limite di impignorabilità delle pensioni, l’Istituto spiega che per lui un procedimento resta “pendente” finché l’ordinanza di assegnazione non gli è stata notificata. Prima di quel momento gli importi trattenuti restano accantonati. I rimborsi sono disposti d’ufficio dalle strutture territoriali e accreditati sul trattamento pensionistico, nei tempi imposti da esigenze tecniche, procedurali e contabili. Per l’INPS conta ciò che gli viene notificato, non ciò che è stato deciso altrove. Un provvedimento che non arriva alla sede competente, per l’Istituto, non esiste.
Errore n. 4 – “Con l’omologa il pignoramento si estingue da solo”
L’errore
Il piano viene omologato con sentenza. Il pensionato legge “dichiara chiusa la procedura” e pensa che si riferisca anche al pignoramento. Non chiede nulla al giudice dell’esecuzione. Mesi dopo scopre che il fascicolo dell’esecuzione è ancora aperto, che all’INPS risultano somme accantonate per 1.400 € e che nessuno sa a chi spettino.
Perché è un errore
“Dichiara chiusa la procedura” (art. 70 c.7) si riferisce alla procedura di ristrutturazione dei debiti, non all’esecuzione presso terzi, che resta un procedimento autonomo davanti al giudice dell’esecuzione. Nel CCII manca una norma che dichiari estinte in automatico le esecuzioni pendenti al momento dell’omologa del piano del consumatore. Esistono invece:
- la regola per cui il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e di ogni altro vincolo (art. 71 c.2);
- l’inefficacia, rispetto ai creditori anteriori, dei pagamenti e degli atti compiuti in violazione del piano (art. 71 c.3);
- il principio, ricordato dalla relazione SSM, per cui dopo l’omologa le esecuzioni pendenti non possono proseguire.
Sul destino dell’esecuzione la dottrina è divisa: c’è chi parla di congelamento e chi di chiusura definitiva. In tema di concordato preventivo, Cass. 35960/2022 parla di temporanea inesigibilità del credito.
Le conseguenze
Il rischio più grave è che le somme accantonate dall’INPS, che il piano destina ai creditori o al debitore, finiscano invece al creditore procedente con un’assegnazione o un riparto tardivo. La relazione SSM avverte che un riparto eseguito comunque va impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) nel termine di legge (richiama Cass. 32143 del 20/11/2023). Scaduto il termine, il riparto diventa irretrattabile (Cass. 12673/2022 e 22715/2023).
C’è poi un rischio pratico. Un fascicolo esecutivo lasciato aperto può “risvegliarsi” se il piano viene revocato. La relazione SSM osserva che, venuta meno la causa di sospensione, l’esecuzione può essere riattivata con la riassunzione, e ritiene più convincente l’applicazione analogica dell’art. 627 c.p.c., con il suo termine di sei mesi. Chi non segue il fascicolo può trovarsi un’esecuzione ripresa senza essersene accorto.
Cosa fare invece
Dopo l’omologa bisogna chiedere in modo esplicito ciò che la legge consente:
- al giudice del sovraindebitamento, l’autorizzazione allo svincolo delle somme accantonate dall’INPS e l’ordine di cancellazione del vincolo (art. 71 c.2), indicando a chi vanno quelle somme secondo il piano: al fondo per i creditori tramite l’OCC, oppure al debitore se il piano lo prevede;
- al giudice dell’esecuzione, la presa d’atto dell’omologa e un provvedimento che chiuda o dichiari improseguibile l’esecuzione, con ordine all’INPS di cessare le trattenute e di trattare le somme accantonate secondo l’autorizzazione dell’art. 71 c.2.
Come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo conosce il piano dall’interno della procedura: sa quali richieste vanno fatte al giudice dell’omologa e quali al giudice dell’esecuzione, perché le due strade si incontrino sulla pensione e non si ostacolino.
La relazione SSM ricorda anche che il giudice dell’esecuzione verifica solo l’esistenza della sentenza di omologa, senza entrare nel merito: la sentenza si impugna con il reclamo ex art. 51 CCII. Basta quindi depositare la sentenza con l’attestazione della pubblicazione. Non serve ridiscutere il piano davanti al giudice dell’esecuzione.
Un aspetto spesso trascurato riguarda le spese dell’esecuzione rimasta aperta. La relazione SSM ricorda che le spese degli ausiliari del giudice dell’esecuzione sono liquidate dal giudice dell’esecuzione stesso (richiama Cass. 23482/2018) e che il loro costo, secondo le diverse soluzioni seguite dai tribunali, può ricadere sul ricavato, sul debitore come creditore nel piano o sul creditore procedente. Nel pignoramento presso terzi di una pensione gli ausiliari sono rari. Restano però le spese legali del procedente già liquidate nell’ordinanza di assegnazione: vanno considerate nel calcolo del debito residuo, e il piano deve dire come vengono trattate. Un debito residuo calcolato senza le spese liquidate nell’ordinanza è un debito sottostimato, che il creditore contesterà.
In concreto, l’istanza al giudice dell’esecuzione dopo l’omologa dovrebbe contenere almeno:
- gli estremi della sentenza di omologa, la data di pubblicazione e la prova della comunicazione ai creditori;
- il passaggio del piano che prevede la cessazione dell’assegnazione e il trattamento del credito del procedente;
- l’importo delle somme accantonate dall’INPS, se risulta dalla dichiarazione del terzo o dai cedolini;
- la richiesta di ordinare all’INPS la cessazione delle trattenute dal primo rateo utile e di mettere le somme accantonate a disposizione secondo l’autorizzazione dell’art. 71 c.2;
- la richiesta di dichiarare che l’esecuzione non può proseguire, con le conseguenti statuizioni sul fascicolo.
Più l’istanza è precisa, meno margini restano per interpretazioni diverse da parte dell’INPS.
Il dettaglio che pochi conoscono
La sentenza di omologa non è definitiva il giorno in cui viene pubblicata. Secondo Cass. I ord. 8875 del 9/4/2026 (nota da massima Brocardi), dopo il D.Lgs. 136/2024 il provvedimento sull’omologazione del piano del consumatore, sia di accoglimento sia di rigetto, ha forma di sentenza (art. 70 c.8) e si reclama in corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII. Il termine è di 30 giorni, che per le parti decorrono dalla notificazione telematica a cura dell’ufficio (art. 51 c.1 e c.3). Il reclamo non sospende l’efficacia della sentenza, salvo l’art. 52 (art. 51 c.4). In pratica le trattenute si possono far cessare subito, ma chi gestisce le somme accantonate deve sapere che un reclamo del creditore assegnatario è possibile e preparare una difesa coerente.
Errore n. 5 – “Pignoramento, cessione del quinto, trattenute del Fisco: tanto è tutto uguale”
L’errore
Sul cedolino della pensione compaiono tre voci: una “trattenuta per cessione” a favore di una finanziaria, una “trattenuta per pignoramento presso terzi” a favore di una banca e una trattenuta a favore dell’Agente della riscossione. Il pensionato le considera tutte “pignoramenti”. Nella domanda le indica come un’unica voce senza distinguere, e l’OCC deve chiedere integrazioni.
Perché è un errore
Sono tre fenomeni giuridici diversi, con regole diverse.
- La cessione del quinto della pensione è un contratto di finanziamento con cessione volontaria di crediti futuri. La relazione SSM richiama Cass. 551 del 17/1/2012, che qualifica la cessione del quinto come trasferimento di credito futuro con efficacia obbligatoria. Nel piano del consumatore il debito si può falcidiare e ristrutturare per espressa previsione dell’art. 67 c.3 CCII.
- Il pignoramento presso terzi è un’esecuzione forzata, regolata dagli artt. 543 ss. c.p.c., che si chiude con l’ordinanza di assegnazione (art. 553 c.p.c.). La sua falcidiabilità nel piano si ricava dalla lettura della Corte costituzionale (sent. 65/2022) applicata all’art. 67 c.3.
- Le trattenute dell’Agente della riscossione derivano dalla riscossione coattiva dei carichi affidati (D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. 110/2024), con regole e limiti propri. Il testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) si applicherà dal 1° gennaio 2027: a ottobre 2026 valgono ancora le norme previgenti. In più, l’OCC deve informare l’agente della riscossione e gli uffici fiscali entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico, e questi hanno 15 giorni per comunicare il debito accertato (art. 68 c.4).
Diversi sono anche i limiti di pignorabilità della pensione. Secondo la circolare INPS n. 38 del 3/4/2023, dal 22/9/2022 l’art. 545 c.7 c.p.c. rende impignorabile la pensione per un importo pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 €. La parte eccedente è pignorabile nei limiti dei commi terzo, quarto e quinto dell’art. 545 e delle leggi speciali. Il pignoramento che viola i limiti è parzialmente o totalmente inefficace, e l’inefficacia è rilevabile anche d’ufficio (art. 545 c.9, richiamato dalla stessa circolare). Con l’assegno sociale 2026 di 546,24 € al mese (importo provvisorio, circolare INPS n. 153 del 19/12/2025), il doppio è 1.092,48 €: è la parte di pensione che il creditore privato non può toccare. I limiti per i pignoramenti dell’Agente della riscossione sono diversi e vanno verificati sulle norme speciali.
Le conseguenze
Una domanda che confonde le tre voci espone a richieste di integrazione (art. 70 c.1) e, nei casi peggiori, a un piano costruito su numeri sbagliati. L’errore più costoso è scoprire tardi che una trattenuta era illegittima già prima del piano, perché superava i limiti dell’art. 545 c.p.c., e averla trattata come un debito da pagare invece che come una somma da recuperare. Se il pignoramento ha intaccato la parte impignorabile, quella parte non spettava al creditore. Inserirla nel piano come debito residuo significa pagarla due volte.
Lo stesso vale per la cessione del quinto. Nella liquidazione controllata, Trib. Milano, sent. 31/2025, ha ritenuto la cessione del quinto non opponibile alla procedura, con cessazione delle trattenute e somme destinate al conto della procedura. Nel piano del consumatore, invece, la cessione si falcidia solo se il piano lo prevede espressamente: se non la si indica, resta.
Cosa fare invece
Prima di scrivere il piano bisogna ricostruire, voce per voce, ogni trattenuta sulla pensione: titolo, creditore, data di inizio, importo mensile, importo già versato, debito residuo, rispetto dei limiti di legge. Per farlo servono:
- il certificato di pensione (modello ObisM) e i cedolini degli ultimi 12-24 mesi;
- per la cessione del quinto, il contratto di finanziamento e il piano di ammortamento;
- per il pignoramento, l’atto di pignoramento presso terzi, la dichiarazione dell’INPS come terzo e l’ordinanza di assegnazione;
- per l’Agente della riscossione, l’estratto di ruolo e gli atti di pignoramento ricevuti.
Se emerge una trattenuta oltre i limiti, prima o insieme al piano va valutata l’iniziativa davanti al giudice dell’esecuzione per farne dichiarare l’inefficacia e recuperare l’eccedenza.
C’è poi un collegamento che il pensionato raramente fa da solo: la pensione è insieme la fonte delle trattenute e la fonte della rata del piano. Per questo la domanda deve indicare stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con quanto occorre al mantenimento (art. 67 c.2 lett. e). Non basta l’importo lordo della pensione. Servono il netto effettivamente accreditato, le eventuali maggiorazioni o integrazioni, le altre entrate del nucleo (la pensione del coniuge, un affitto percepito) e le spese reali documentate. Un piano che destina ai creditori una somma incompatibile con il mantenimento del pensionato non regge, e l’OCC non può attestarne la fattibilità.
Anche la relazione dell’OCC guarda alla pensione. L’art. 68 c.3 chiede all’OCC di indicare se il finanziatore, nel concedere il prestito, ha valutato il merito creditizio in relazione al reddito disponibile, dedotto quanto serve per un dignitoso tenore di vita. Come parametro la norma considera idonea una quantificazione non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE del nucleo (D.P.C.M. 159/2013). Per un pensionato solo, con il dato 2026, il parametro è 1,00 e la quantificazione minima è di 546,24 € al mese; per una coppia il parametro è 1,57, pari a circa 857,60 € al mese. Se la banca che oggi incassa il quinto della pensione aveva concesso il prestito senza lasciare al pensionato almeno quella somma, l’informazione entra nella relazione e, ai sensi dell’art. 69 c.2, le impedisce di contestare la convenienza del piano.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il limite di impignorabilità si aggiorna ogni anno con l’assegno sociale. Il limite del “doppio dell’assegno sociale” vale per i procedimenti in cui l’ordinanza di assegnazione è stata notificata all’INPS dal 22/9/2022: la circolare n. 38/2023 precisa che, se l’ordinanza era stata notificata prima, la nuova norma non si applica a quel procedimento. Chi ha un pignoramento “storico” sulla pensione può quindi trovarsi con un limite diverso da quello di chi ha subito il pignoramento di recente. Il dato va verificato sulla data di notifica dell’assegnazione all’INPS, non su quella del pignoramento.
Errore n. 6 – “Il piano è omologato: posso rilassarmi”
L’errore
Dopo l’omologa le trattenute sono cessate. Due anni dopo il pensionato ha una spesa medica imprevista e salta tre rate del piano senza avvisare nessuno. In parallelo, un creditore che non aveva partecipato notifica un nuovo pignoramento presso l’INPS. Il pensionato non reagisce, perché “tanto c’è il piano”.
Perché è un errore
Il piano omologato va eseguito. Il debitore compie ogni atto necessario per darvi esecuzione e l’OCC riferisce ogni sei mesi al giudice (art. 71 c.1). Se il piano non viene eseguito integralmente e correttamente, il giudice indica gli atti necessari e un termine; se le prescrizioni non sono adempiute, revoca l’omologazione (art. 71 c.5). La revoca può arrivare anche per inadempimento degli obblighi del piano o perché il piano è diventato inattuabile e non è possibile modificarlo (art. 72 c.2). Dopo la revoca, su istanza del debitore o di un creditore, il tribunale può aprire la liquidazione controllata se ne ricorrono le condizioni (art. 73).
Sul fronte del nuovo pignoramento: dopo l’omologa le nuove azioni esecutive sui crediti anteriori sono incompatibili con il piano, ma l’INPS, come terzo, eseguirà il pignoramento finché un giudice non dirà il contrario. Servono gli strumenti dell’esecuzione: l’istanza al giudice ex art. 486 c.p.c. e l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., che contesta il diritto del creditore di procedere. La relazione SSM richiama Cass. 3859 del 15/2/2021 sul difetto del diritto di soddisfarsi in via esecutiva e Cass. 12690/2022, che ammette anche un giudizio autonomo per la restituzione.
Le conseguenze
Con la revoca dell’omologazione il debitore perde la ristrutturazione: i creditori tornano a poter agire per l’intero, e le esecuzioni rimaste sospese possono riprendere. La revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 72 c.6). La domanda di revoca non può più essere proposta decorsi sei mesi dal deposito della relazione finale (art. 72 c.4): fino a quel momento il rischio resta aperto.
Il nuovo pignoramento lasciato correre produce trattenute che si sommano alla rata del piano. È lo scenario che più spesso porta all’inadempimento: il pensionato non riesce più a pagare la rata perché una parte della pensione se ne va di nuovo.
Cosa fare invece
- Se una rata è a rischio, va avvisato subito l’OCC, prima della scadenza, per valutare insieme se esistono soluzioni compatibili con il piano o se la difficoltà va sottoposta al giudice (art. 71 c.1). Il CCII non contiene una norma espressa sulla modifica del piano dopo l’omologa: l’art. 72 c.2 parla di piano “inattuabile” che “non è possibile modificare”. Muoversi in anticipo è l’unico modo per non trovarsi davanti alla revoca.
- Se arriva un nuovo atto di pignoramento presso l’INPS per un credito anteriore, va depositata subito nel fascicolo esecutivo la sentenza di omologa con istanza al giudice dell’esecuzione e, se necessario, va proposta opposizione.
- Va conservata ogni ricevuta di pagamento delle rate e ogni comunicazione con l’OCC.
Il dettaglio che pochi conoscono
Non tutti i creditori sono toccati dal piano allo stesso modo. Il piano riguarda i debiti anteriori, cioè quelli indicati nella domanda. Un debito sorto dopo l’omologa non è coperto: per quel credito un nuovo pignoramento della pensione è legittimo, nei limiti dell’art. 545 c.p.c. C’è poi il caso del creditore con garanti. L’omologa riduce il debito del pensionato, ma il creditore conserva i suoi diritti verso fideiussori e coobbligati. Per il piano del consumatore manca una norma espressa: la regola si ricava dal rinvio dell’art. 65 c.2 alle norme del titolo III e dal principio dell’art. 278 c.6. Il figlio che ha firmato come garante del prestito del padre pensionato può essere chiamato a pagare tutto il debito originario, e anche questo va spiegato in famiglia prima di depositare la domanda.
Gli errori in cifre: quanto costa sbagliare con la pensione pignorata
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Usano dati verosimili e le regole viste sopra. Per la quota pignorabile si assume che la trattenuta sia pari a un quinto della parte di pensione che eccede il minimo impignorabile: è un’ipotesi di calcolo, perché la misura esatta dipende dal titolo del credito e dai commi 3-5 dell’art. 545 c.p.c.
Simulazione A – Il costo dei mesi senza sospensione
Ipotesi: pensione netta di 1.684,30 € al mese. Minimo impignorabile 2026: 1.092,48 € (doppio dell’assegno sociale provvisorio di 546,24 €). Parte eccedente: 591,82 €. Trattenuta mensile ipotizzata a favore del creditore assegnatario: 118,36 €. Debito residuo verso l’assegnatario alla data della domanda: 21.740,00 €.
- Senza piano, a 118,36 € al mese, il debito residuo si estinguerebbe in circa 184 mesi, oltre 15 anni, senza contare interessi e spese che continuano a maturare.
- Domanda depositata lunedì 2 marzo 2026. Scenario corretto: l’istanza dell’art. 70 c.4 è nella domanda e il decreto di ammissibilità, con sospensione, è emesso lunedì 23 marzo 2026. Depositato il decreto nel fascicolo esecutivo e trasmesso con PEC all’INPS, si ipotizza che la trattenuta si fermi dal rateo di maggio: tra marzo e aprile l’assegnatario incassa 2 × 118,36 = 236,72 €.
- Scenario sbagliato: nessuna istanza di sospensione. Le trattenute proseguono fino all’omologa di lunedì 15 giugno 2026 e, per il ritardo nella comunicazione all’INPS, anche per il rateo di luglio: da marzo a luglio sono 5 × 118,36 = 591,80 €.
Differenza: 355,08 € versati al solo creditore procedente, che difficilmente si recuperano perché incassati prima dell’omologa. Con un piano che offre ai chirografari il 30%, quei 355,08 € equivalgono alla quota destinata a un credito di circa 1.183 €.
Simulazione B – Assegnatario dentro o fuori dal piano
Ipotesi: stessi 1.684,30 € di pensione. Spese di mantenimento documentate per un nucleo di una persona: 1.180,00 €. Disponibilità mensile per il piano: 504,30 €. Debiti chirografari: carta revolving 9.312,40 €, prestito personale 6.855,90 €, debito residuo verso l’assegnatario 14.380,55 €. Totale: 30.548,85 €.
- Piano corretto (assegnatario dentro): cessazione della trattenuta e pagamento del 40% a tutti i chirografari, pari a 12.219,54 €, in 60 rate mensili da circa 203,66 €. L’assegnatario riceve 5.752,22 €. La rata resta ben sotto la disponibilità di 504,30 €, con un margine per imprevisti.
- Piano sbagliato (assegnatario fuori): la trattenuta di 118,36 € resta e la disponibilità scende a 385,94 €. Il 40% degli altri due debiti è 6.467,32 €, in 60 rate da 107,79 €. A prima vista sembra sostenibile. Ma il debito verso l’assegnatario, pagato per intero a 118,36 € al mese, richiede circa 122 mesi, oltre 10 anni, con interessi e spese che possono allungare ancora il periodo. E il giudice può dubitare della fattibilità e della parità di trattamento.
Risultato: lasciare fuori l’assegnatario costa, nell’ipotesi, 8.628,33 € in più solo in capitale (14.380,55 € pagati per intero contro 5.752,22 € al 40%) e lega la pensione a una trattenuta per il decennio successivo.
Simulazione C – Le somme accantonate dimenticate
Ipotesi: pignoramento presso l’INPS notificato a ottobre 2025, ordinanza di assegnazione mai emessa. L’INPS accantona 118,36 € al mese da novembre 2025. Decreto di sospensione lunedì 23 marzo 2026: accantonati 5 ratei, pari a 591,80 €. Dopo il decreto l’INPS, informato, sospende le trattenute.
- Scenario corretto: dopo l’omologa di lunedì 15 giugno 2026 si chiede subito l’autorizzazione allo svincolo (art. 71 c.2). Le somme vanno all’OCC per il primo riparto del piano o al debitore, secondo quanto previsto.
- Scenario sbagliato: nessuno chiede lo svincolo e il fascicolo esecutivo resta aperto. Se il piano viene poi revocato, il creditore riassume l’esecuzione e ottiene l’assegnazione anche delle somme accantonate, oltre alla ripresa delle trattenute.
I termini da ricordare: il reclamo contro la sentenza di omologa notificata lunedì 20 luglio 2026 scade mercoledì 19 agosto 2026, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale. Agosto non regala tempo a nessuno, né al debitore né al creditore.
La mappa degli errori: dove si sbaglia e cosa si può ancora fare
La tabella mette in fila i sei errori secondo il momento in cui di solito si commettono. L’ultima colonna dice se, una volta commesso, esiste ancora un rimedio. “Parziale” significa che qualcosa si recupera, ma non tutto: tipicamente i soldi già versati prima di un provvedimento.
Il quadro mostra uno schema ricorrente. Gli errori commessi prima del deposito hanno rimedi più deboli, perché i pagamenti già fatti dall’INPS restano in gran parte efficaci. Gli errori commessi dopo l’omologa hanno quasi sempre un rimedio, a condizione di attivarlo nei termini previsti: 30 giorni per i reclami del CCII, i termini dell’art. 617 c.p.c. per gli atti esecutivi, il termine per la riassunzione se il piano cade.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Nessuna istanza di sospensione (art. 70 c.4) | Al deposito della domanda | Trattenute che continuano fino all’omologa | Parziale: istanza anche successiva, ma i pagamenti già fatti restano |
| Assegnatario escluso dal piano | Nella redazione del piano | Trattenuta per anni, piano meno sostenibile | Parziale: prima dell’omologa si può integrare (art. 70 c.1 e c.6); dopo, solo in casi limitati |
| Provvedimento non comunicato a INPS e giudice dell’esecuzione | Dopo il decreto o l’omologa | L’INPS continua a pagare il creditore | Sì: deposito, PEC, istanza al giudice dell’esecuzione, recupero dei pagamenti inefficaci (art. 71 c.3) |
| Nessuna richiesta di svincolo delle somme accantonate | Dopo l’omologa | Somme bloccate o assegnate al procedente | Sì, se si agisce prima del riparto; dopo, opposizione ex art. 617 c.p.c. nei termini |
| Voci di trattenuta confuse | Nella raccolta dei documenti | Integrazioni, numeri sbagliati, eccedenze non recuperate | Sì: ricostruzione e, se c’è violazione dell’art. 545 c.p.c., inefficacia rilevabile anche d’ufficio |
| Rate saltate o nuovo pignoramento non contestato | Durante l’esecuzione del piano | Revoca dell’omologa (artt. 71 c.5 e 72), trattenute aggiuntive | Parziale: termine del giudice per adempiere; opposizione al nuovo pignoramento |
La checklist preventiva: prima di depositare, verifica che…
Questa lista si può stampare e portare al primo colloquio con l’OCC o con lo Studio. Ogni voce è un’azione concreta.
- [ ] Hai i cedolini della pensione degli ultimi 12-24 mesi e il certificato di pensione ObisM dell’anno in corso.
- [ ] Hai individuato ogni trattenuta, distinguendo cessione del quinto, pignoramento presso terzi e trattenute dell’Agente della riscossione, con creditore e importo.
- [ ] Hai copia dell’atto di pignoramento presso terzi, della dichiarazione dell’INPS come terzo e, se c’è, dell’ordinanza di assegnazione con la data di notifica all’INPS.
- [ ] Hai controllato che la trattenuta rispetti il minimo impignorabile (per il 2026, il doppio dell’assegno sociale provvisorio: 1.092,48 €, con il minimo di 1.000 €).
- [ ] Hai calcolato il debito residuo verso il creditore assegnatario, sottraendo i versamenti già fatti dall’INPS.
- [ ] Hai inserito l’assegnatario nell’elenco dei creditori (art. 67 c.2 lett. a) con il debito residuo e la causa del credito.
- [ ] La domanda contiene l’istanza di sospensione dell’art. 70 c.4, con numero di ruolo dell’esecuzione, tribunale e motivazione specifica.
- [ ] Il piano prevede espressamente la cessazione delle trattenute e il destino delle somme accantonate dall’INPS.
- [ ] Hai documentato le spese di mantenimento tue e della famiglia (art. 67 c.2 lett. e): affitto, utenze, farmaci, eventuali badanti.
- [ ] Hai indicato garanti e coobbligati e li hai informati che l’omologa non li libera.
- [ ] Hai pronto l’indirizzo PEC della sede INPS competente e un modello di comunicazione da inviare appena arriva il decreto.
- [ ] Hai un calendario dei termini (30 giorni per i reclami, rate del piano, relazioni semestrali dell’OCC) che non si ferma ad agosto.
Chi completa tutte le voci arriva al deposito con una domanda che il giudice può valutare senza integrazioni e con una richiesta di sospensione già pronta. Le prime trattenute che si possono evitare sono quelle del mese successivo.
E se l’errore l’ho già fatto? Le vie d’uscita, caso per caso
Il punto che sfugge quasi sempre è che “errore già fatto” non vuol dire “partita chiusa”. Bisogna distinguere tra ciò che si è perso e ciò che si può ancora salvare.
Se non hai chiesto la sospensione e la domanda è già depositata. L’art. 70 c.4 lega le misure protettive al decreto del c.1, ma nulla impedisce di segnalare subito al giudice, tramite l’OCC, la situazione delle trattenute e di chiedere le misure prima che il decreto venga emesso. Se il decreto è già uscito senza misure, la via d’uscita è accelerare l’omologa e ottenere, con la sentenza, l’ordine di cessazione delle trattenute. Quanto già pagato dall’INPS prima della pubblicità del decreto resta in linea di massima efficace. Si recupera indirettamente, aggiornando al ribasso il debito residuo dell’assegnatario: ogni euro incassato da lui è un euro in meno da pagare nel piano.
Se hai lasciato fuori l’assegnatario e il piano non è ancora omologato. Finché il procedimento è aperto, il quadro si può correggere. L’OCC, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie (art. 70 c.6). Questa è la finestra per inserire l’assegnatario, chiedere la cessazione dell’assegnazione e ricalcolare le percentuali.
Se il piano è già omologato senza l’assegnatario. Qui la strada è stretta. Il debito non indicato non è stato ristrutturato e il creditore continua a riscuotere. Il CCII non prevede una procedura espressa di modifica dopo l’omologa. Bisogna valutare con attenzione, e caso per caso, se esistono i presupposti per una nuova domanda o per un’altra procedura: per esempio la liquidazione controllata, se ricorrono le condizioni degli artt. 268 e 269. Le condizioni soggettive dell’art. 69 c.1 vanno sempre verificate. È il caso in cui la preclusione è più vicina a essere definitiva, ed è proprio quello che una domanda ben preparata evita.
Se il provvedimento non è arrivato all’INPS e le trattenute sono continuate dopo l’omologa. È il caso più recuperabile. I pagamenti compiuti in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 71 c.3). Si deposita la sentenza nel fascicolo esecutivo e si chiede al giudice dell’esecuzione di prenderne atto e di ordinare all’INPS la cessazione. Per le somme già versate al creditore dopo l’omologa si chiede la restituzione: prima con una diffida e, se serve, con gli strumenti indicati dalla giurisprudenza richiamata dalla relazione SSM, compreso un giudizio autonomo di restituzione (Cass. 12690/2022).
Se è stato emesso un riparto o un’assegnazione dopo la sospensione o l’omologa. Il rimedio è l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) nel termine perentorio di legge, che decorre dalla conoscenza dell’atto. Scaduto quel termine, il riparto diventa irretrattabile: la relazione SSM richiama Cass. 12673/2022 e Cass. 22715/2023. Resta da valutare l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., che contesta il diritto del creditore di procedere ed è ammessa finché l’esecuzione è in corso.
Se hai saltato rate del piano. Prima della revoca il giudice indica gli atti necessari e assegna un termine per compierli, prorogabile (art. 71 c.5). La via d’uscita è usare quel termine: pagare l’arretrato, documentare la causa della difficoltà e, con l’OCC, rappresentare al giudice la situazione. Se la revoca è già stata pronunciata, la sentenza è reclamabile ai sensi dell’art. 51 entro 30 giorni (art. 72 c.5). Fuori da questi spazi si apre lo scenario dell’art. 73, con la possibile liquidazione controllata.
Se la trattenuta violava già i limiti dell’art. 545 c.p.c. L’inefficacia del pignoramento oltre i limiti è rilevabile anche d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, come ricorda la circolare INPS n. 38/2023 richiamando il nono comma. La via d’uscita è un’istanza al giudice dell’esecuzione per la riduzione della trattenuta e la restituzione dell’eccedenza, da coordinare con il piano in modo che quella somma non venga contata due volte.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“L’INPS mi trattiene ancora il quinto anche se il piano è stato omologato un mese fa. Ho perso quei soldi?”
Non necessariamente. Dopo l’omologa i pagamenti fatti in violazione del piano sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 71 c.3). Bisogna però far arrivare la sentenza al giudice dell’esecuzione e all’INPS e chiedere la restituzione al creditore. Più si aspetta, più la pratica si complica.
“Il creditore ha l’ordinanza di assegnazione da tre anni: davvero posso metterlo nel piano?”
Sì, per il debito residuo. La Corte costituzionale (sent. 65/2022) ha chiarito che il credito trasferito con l’ordinanza di assegnazione rientra nella falcidia come la cessione del quinto. Nel CCII la regola è nell’art. 67 c.3. Il tribunale verificherà comunque fattibilità e, se il creditore contesta, convenienza rispetto alla liquidazione.
“Ho depositato la domanda senza chiedere la sospensione. È troppo tardi?”
Per i ratei già pagati, in linea di massima sì: restano al creditore, e si tiene conto di essi riducendo il debito residuo. Per quelli futuri no: si può segnalare la situazione al giudice tramite l’OCC e, soprattutto, ottenere con l’omologa l’ordine di cessazione delle trattenute.
“Il giudice dell’esecuzione ha fissato un’udienza per l’assegnazione dopo il decreto di sospensione. Devo andare?”
Sì, o meglio deve andarci chi ti difende, con il decreto. Dopo la sospensione l’ordinanza di assegnazione non va emessa. Se il giudice non è informato rischia di emetterla, e a quel punto servono le opposizioni, con termini stretti che non si sospendono ad agosto.
“Mio figlio è garante del prestito: con il piano è libero anche lui?”
No. L’omologa riduce il debito del pensionato, ma il creditore conserva i suoi diritti verso fideiussori e coobbligati. È una ricostruzione sistematica (art. 65 c.2 e art. 278 c.6), in mancanza di una norma espressa per il piano del consumatore. Il garante in difficoltà deve valutare una propria soluzione, anche con la procedura familiare dell’art. 66.
“Ho saltato due rate: mi revocano subito il piano?”
No, non subito. Il giudice deve prima indicare gli atti necessari e un termine per compierli (art. 71 c.5). La revoca arriva se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato. Avvisa subito l’OCC: il silenzio è l’errore che trasforma una difficoltà in una revoca.
Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi ha sbagliato
Le pronunce che seguono sono state lette in questa ricerca nel testo o in sintesi, come indicato per ciascuna. Il principio è riformulato in parole nostre. Molte decisioni riguardano lo stipendio, ma la regola è la stessa per la pensione, perché la norma (oggi l’art. 67 c.3 CCII) tratta insieme stipendio, TFR e pensione.
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Corte cost., sent. n. 65/2022 (decisa il 26/1/2022, depositata il 10/3/2022). Cosa è successo: un tribunale dubitava di poter falcidiare il debito per cui il creditore aveva ottenuto l’assegnazione del quinto dello stipendio. Principio: la questione è non fondata nei sensi della motivazione. L’assegnazione giudiziale ha lo stesso effetto traslativo della cessione volontaria, è pro solvendo e quindi il debito residuo si può ristrutturare. Rilevanza: è la base per includere nel piano l’assegnatario della pensione. Osserva anche che i pagamenti del terzo prima dell’omologa restano efficaci (testo letto in sintesi ufficiale).
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Trib. Trani, sentenza n. 19/2025 (pubblicata il 30/1/2025), omologa ex art. 70 CCII. Cosa è successo: un consumatore aveva più assegnazioni del quinto da pignoramento. Principio: omologato il piano, il tribunale ha revocato le cessioni del quinto derivanti da pignoramento, ritenendo il credito già trasferito comunque falcidiabile e modificabile nella sua modalità di soddisfacimento. Rilevanza: mostra come chiedere nel dispositivo la cessazione delle trattenute (testo letto).
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Cass. n. 22715/2023 (richiamata dalla relazione SSM del 16/4/2024, letta in sintesi). Cosa è successo: coordinamento tra giudice del sovraindebitamento e giudice dell’esecuzione. Principio: il giudice dell’esecuzione non è esautorato e prende atto della sospensione come causa esterna (art. 623 c.p.c.). La sospensione del sovraindebitamento è eccezionale e non si estende per analogia; un riparto non opposto diventa irretrattabile. Rilevanza: chi non porta il provvedimento al giudice dell’esecuzione resta esposto.
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Cass. n. 18123/2023 (relazione SSM, sintesi). Principio: l’assegnazione “salvo esazione” non estingue subito il credito del procedente: l’effetto satisfattivo dipende dal pagamento del terzo (art. 2928 c.c.). Rilevanza: finché l’INPS non ha pagato tutto, il debito esiste e si può ristrutturare.
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Cass. n. 32804/2023 (relazione SSM, sintesi). Principio: nel pignoramento presso terzi la notifica al terzo è un elemento strutturale, senza il quale la fattispecie non si perfeziona. Rilevanza: serve a capire da quando l’INPS è vincolato e da quando scattano gli accantonamenti.
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Cass. n. 32143 del 20/11/2023 (relazione SSM, sintesi). Principio: chiarisce il termine per contestare il riparto con l’opposizione agli atti esecutivi. Rilevanza: chi lascia scadere il termine perde la possibilità di recuperare le somme distribuite dopo la sospensione o l’omologa.
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Cass. n. 12673/2022 (relazione SSM, sintesi). Principio: chiusi i rimedi, il riparto è irretrattabile. Rilevanza: è la conseguenza più grave dell’inerzia dopo l’omologa.
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Cass. n. 35960/2022 (relazione SSM, sintesi; in tema di concordato preventivo). Principio: parla di temporanea inesigibilità del credito durante la procedura concorsuale. Rilevanza: aiuta a capire perché l’omologa non “estingue” da sola l’esecuzione, che va gestita con istanze specifiche.
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Cass. n. 3859 del 15/2/2021 (relazione SSM, sintesi). Principio: quando il creditore non ha più il diritto di soddisfarsi in via esecutiva, il debitore lo contesta con l’opposizione all’esecuzione. Rilevanza: è lo strumento contro un’assegnazione o un pignoramento successivi all’omologa.
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Cass. n. 12690/2022 (relazione SSM, sintesi). Principio: il debitore può agire anche con un giudizio autonomo per la restituzione di quanto indebitamente riscosso. Rilevanza: utile quando l’INPS ha continuato a pagare il creditore dopo l’omologa.
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Cass. n. 551 del 17/1/2012 (relazione SSM, sintesi). Principio: la cessione del quinto è trasferimento di credito futuro con efficacia obbligatoria. Rilevanza: distingue la cessione del quinto della pensione dal pignoramento, e spiega perché vanno trattati in modo diverso nella domanda.
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Cass. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026 (massima Brocardi). Principio: dopo il D.Lgs. 136/2024 il provvedimento sull’omologa del piano del consumatore ha forma di sentenza e si reclama in corte d’appello ex art. 51 CCII, anche contro il diniego. Rilevanza: fissa la via e il termine di 30 giorni per chi vuole contestare, o difendere, la cessazione delle trattenute.
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Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (massima Brocardi). Principio: il creditore colpevole dell’indebitamento o che ha violato l’art. 124-bis TUB non può contestare la convenienza del piano, ma può opporsi e reclamare sui requisiti di legittimità. Rilevanza: anche la banca assegnataria che ha concesso credito con leggerezza può ancora contestare il piano per vizi di legittimità.
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Trib. Bologna 3/8/2023, Trib. Pavia 1/6/2023, Trib. Novara 29/12/2023 (note solo dalla sintesi di diritto.it del 18/11/2024, senza numero). Principio: la concorsualità prevale sugli effetti delle assegnazioni anteriori e, dopo l’omologa, le esecuzioni individuali non proseguono, qualunque sia il loro stadio. Rilevanza: conferma di merito, da usare con la cautela dovuta a una fonte di sintesi.
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Trib. Milano, sent. n. 31/2025 (in tema di liquidazione controllata). Principio: la cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata; le trattenute cessano e le somme vanno alla procedura. Rilevanza: mostra la differenza con il piano del consumatore, dove la cessazione va prevista nel piano.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua pensione pignorata
Lo Studio lavora su due fronti: prevenire l’errore prima che si consumi e verificare cosa si può ancora recuperare quando un termine è scaduto o una trattenuta è già stata pagata. In concreto:
- Ricostruiamo ogni trattenuta sulla pensione dai cedolini e dal modello ObisM, separando cessione del quinto, pignoramento presso terzi e trattenute dell’Agente della riscossione.
- Verifichiamo il rispetto del minimo impignorabile dell’art. 545 c.7 c.p.c., tenendo conto della data di notifica dell’ordinanza di assegnazione all’INPS, e prepariamo l’istanza al giudice dell’esecuzione quando c’è un’eccedenza da recuperare.
- Calcoliamo il debito residuo dell’assegnatario sottraendo i versamenti dell’INPS e confrontiamo il risultato con il conteggio del creditore.
- Scriviamo il capitolo della domanda sul pignoramento e l’istanza di misure protettive dell’art. 70 c.4, con gli estremi della procedura esecutiva e la motivazione sulla fattibilità del piano.
- Depositiamo i provvedimenti nel fascicolo dell’esecuzione e li trasmettiamo all’INPS, poi controlliamo il cedolino successivo.
- Chiediamo l’autorizzazione allo svincolo delle somme accantonate e la cancellazione dei vincoli (art. 71 c.2), indicando la loro destinazione secondo il piano.
- Quando il termine è scaduto, verifichiamo se esistono ancora rimedi: opposizione agli atti esecutivi, opposizione all’esecuzione, azione di restituzione dei pagamenti inefficaci (art. 71 c.3).
- Assistiamo nel reclamo ex art. 51 CCII, sia per contestare un diniego di omologa sia per difendere la sentenza dal reclamo del creditore assegnatario.
- Seguiamo l’esecuzione del piano insieme all’OCC e interveniamo appena una rata è a rischio, prima che si arrivi alla revoca (artt. 71 c.5 e 72).
- Valutiamo la posizione di garanti e familiari, spiegando che cosa resta a loro carico e, se serve, la procedura familiare dell’art. 66.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Come avvocato cassazionista, l’Avv. Monardo può seguire la stessa linea difensiva dal primo deposito presso l’OCC fino al reclamo in corte d’appello e al ricorso per cassazione, senza passaggi di mano proprio quando un errore va riparato nei gradi successivi. La continuità conta soprattutto qui: il piano del consumatore, l’esecuzione presso terzi e le eventuali opposizioni sono procedimenti diversi, ma devono raccontare la stessa storia, con gli stessi numeri. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, ricostruisce i conteggi delle trattenute, verifica i debiti verso banche e finanziarie e coordina la posizione fiscale quando sulla pensione pesa anche l’Agente della riscossione.
Chiusura
Il pignoramento della pensione presso l’INPS non “si estingue” da solo con il piano del consumatore. Si ferma, si ridimensiona e si chiude solo se ogni passaggio viene chiesto e comunicato: la sospensione con la domanda, l’inclusione dell’assegnatario nel piano, la comunicazione all’INPS e al giudice dell’esecuzione, lo svincolo delle somme accantonate, la vigilanza fino alla fine del piano. Chi salta uno di questi passaggi spesso si ritrova con la trattenuta ancora sul cedolino.
Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché unisce le due competenze che servono: quella dell’Avv. Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che conosce il piano dall’interno, e quella di avvocato cassazionista, che gestisce l’esecuzione presso terzi e le sue impugnazioni fino all’ultimo grado. Lo staff di avvocati e commercialisti completa il quadro sui numeri.
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