Due coniugi hanno scelto la separazione dei beni il giorno del matrimonio, oppure con una convenzione successiva. Oggi entrambi hanno debiti che non riescono più a pagare: finanziamenti, carte revolving, una cessione del quinto, magari un mutuo cointestato sulla casa. La domanda che ci viene posta più spesso è semplice: possono presentare un’unica domanda di sovraindebitamento, oppure il regime di separazione li obbliga a due procedure separate?
La risposta breve è sì: la separazione dei beni non impedisce la procedura familiare dell’art. 66 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). La norma non guarda al regime patrimoniale, ma a due presupposti diversi: la convivenza oppure l’origine comune del sovraindebitamento. Il regime di separazione incide però su come si costruisce la domanda, su quali beni entrano nella massa di ciascuno, su chi paga cosa e su quali creditori possono soddisfarsi su quale patrimonio. Il rischio principale è impostare la domanda come se i patrimoni fossero uno solo: le masse restano distinte per legge e un errore su questo punto porta a piani inammissibili o a riparti contestati.
Lo Studio Monardo segue questa materia in modo specifico perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo che deve redigere la relazione su ciascun coniuge, verificare le masse e ripartire i costi. A questo si aggiunge lo staff di avvocati e commercialisti che ricostruisce redditi, titolarità dei beni e debiti di entrambi i coniugi prima del deposito.
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Il quadro normativo: art. 66 CCII e regime di separazione dei beni
Sul piano normativo l’inquadramento è breve. Il sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore e degli altri debitori non soggetti alla liquidazione giudiziale (art. 2 c.1 lett. c CCII). Per questi soggetti il Codice prevede tre strumenti: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), il concordato minore (artt. 74-83) e la liquidazione controllata (artt. 268 ss.), con l’esdebitazione finale. L’art. 66 non crea una quarta procedura: consente ai membri della stessa famiglia di accedere a una di queste con un’unica domanda.
Secondo l’art. 66 c.1 CCII, i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure dell’art. 65 c.1 se sono conviventi oppure se il sovraindebitamento ha un’origine comune. I due presupposti sono alternativi: ne basta uno. Il comma 2 definisce i membri della famiglia: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto della L. 76/2016. Il comma 3 stabilisce che le masse attive e passive restano distinte. Il comma 4 regola il coordinamento quando i familiari presentano domande separate (competente il giudice adito per primo). Il comma 5, modificato dal D.Lgs. 136/2024, ripartisce il compenso dell’OCC tra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno.
Va precisato che nessuno di questi commi menziona la comunione o la separazione dei beni. Il regime patrimoniale è disciplinato dal codice civile: in mancanza di diversa convenzione il regime legale è la comunione (art. 159 c.c.); la separazione si sceglie con convenzione matrimoniale o con dichiarazione nell’atto di matrimonio (artt. 162 e 215 c.c.). Con la separazione dei beni ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215 c.c.) e ne ha il godimento e l’amministrazione (art. 217 c.c.). Restano però i doveri di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro (art. 143 c.c.).
La ratio dell’art. 66 è di economia processuale e di tutela dei creditori: quando i debiti di due familiari sono intrecciati, trattarli insieme evita decisioni contraddittorie, duplicazioni di costi e piani che reggono per un coniuge ma crollano per l’altro. Il comma 3 bilancia questa esigenza con il principio della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.): ogni debitore risponde con i propri beni, non con quelli del familiare. Il Tribunale di Udine, nella sentenza n. 86/2025 pubblicata il 23/12/2025, lo ha detto in termini netti: l’attivo di ciascun coniuge serve a soddisfare i propri creditori personali e quelli comuni, non i creditori personali dell’altro.
In termini operativi, la separazione dei beni è il regime che si adatta meglio alla logica del comma 3. In comunione legale i beni acquistati durante il matrimonio appartengono a entrambi (art. 177 c.c.) e i creditori della comunione e quelli personali seguono regole proprie (artt. 186-190 c.c.); questo rende più complesso dividere l’attivo tra le due masse. In separazione, invece, ogni bene ha un titolare individuabile, salvo i beni cointestati, che sono in comproprietà ordinaria per quote, e i beni di cui nessuno dei coniugi riesce a provare la proprietà esclusiva, che il codice considera di proprietà indivisa per pari quota (art. 219 c.c.).
Un esempio chiarisce la distinzione dalla semplice coobbligazione. Se il marito ha firmato come fideiussore il finanziamento della moglie, e lei entra da sola in una procedura, l’omologa o l’esdebitazione di lei non libera lui: per il concordato minore e per l’esdebitazione lo dicono gli artt. 79 c.5 e 278 c.6 CCII; per il piano del consumatore la stessa regola si ricava, in mancanza di una norma espressa, dal rinvio dell’art. 65 c.2. La procedura familiare serve proprio a evitare che il garante resti esposto: entrambi presentano la domanda, ciascuno con il proprio piano, e il debito garantito viene regolato in modo coordinato.
Requisiti di accesso e termini da rispettare
Primo requisito: il rapporto familiare. I coniugi rientrano sempre nell’art. 66 c.2. Il regime patrimoniale non conta: comunione legale, separazione dei beni o comunione convenzionale sono irrilevanti ai fini dell’accesso. Rientrano anche le parti dell’unione civile (che possono a loro volta scegliere la separazione) e i conviventi di fatto, per i quali il regime patrimoniale dipende dall’eventuale contratto di convivenza.
Secondo requisito: convivenza oppure origine comune. La convivenza si prova di regola con il certificato di residenza e lo stato di famiglia: è il presupposto applicato nei casi più frequenti (Trib. Udine n. 86/2025; Trib. Verona, decreto del 20/5/2024 nella procedura n. 126/2024 PU). L’origine comune ricorre quando c’è un intreccio causale tra i debiti: un mutuo cointestato, una fideiussione reciproca, un finanziamento chiesto da entrambi, un debito ereditato. Coniugi separati personalmente, che non vivono più insieme, possono accedere solo dimostrando l’origine comune.
Terzo requisito: ciascun coniuge deve essere sovraindebitato. Lo stato di crisi o di insolvenza si verifica separatamente per ciascun richiedente. Nel decreto di Verona del 20/5/2024 il tribunale ha confrontato il reddito residuo della coppia (circa 2.546 € dopo cessioni e finanziamenti) con il fabbisogno familiare (circa 2.534 €), ma ha poi costruito due piani distinti, con percentuali diverse per i creditori di ciascuno.
Quarto requisito: la stessa procedura per tutti. La domanda unica presuppone che i familiari accedano allo stesso strumento (orientamento attribuito a Trib. Bari 6/12/2023 nella spiegazione Brocardi dell’art. 66). Se uno dei coniugi non è consumatore, per esempio perché ha una partita IVA e debiti professionali, la sezione del piano del consumatore non si applica (art. 66 c.1, secondo periodo, salvo l’art. 67 c.5 sul mutuo della casa): la scelta si sposta sul concordato minore o sulla liquidazione controllata.
Quinto requisito: assenza di condizioni ostative per ciascuno. Nel piano del consumatore l’art. 69 c.1 esclude chi è stato esdebitato nei cinque anni precedenti o già due volte, e chi ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La verifica è personale: la colpa grave di un coniuge non si estende automaticamente all’altro, ma può compromettere il piano comune se i flussi sono collegati.
Sesto requisito, specifico della liquidazione controllata familiare. Dopo il D.Lgs. 136/2024, l’art. 66 c.1 consente la domanda congiunta anche se uno o più familiari sono incapienti (art. 283), purché per almeno uno l’OCC attesti che c’è attivo da distribuire (art. 268 c.3, quarto periodo). È la situazione tipica in separazione dei beni: un coniuge è titolare della casa, l’altro non ha nulla.
Va precisato un aspetto sui termini. Nei procedimenti disciplinati dal Codice la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9 c.1 CCII): i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto. Chi deposita a luglio deve sapere che osservazioni, integrazioni e reclami scadono senza la pausa estiva.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Notizia dell’incarico ad agente della riscossione e uffici fiscali: 7 giorni (art. 68 c.4) | Conferimento dell’incarico all’OCC | Ordinatorio per l’OCC | Ritardo nella ricostruzione dei debiti fiscali di ciascun coniuge |
| Risposta degli uffici fiscali: 15 giorni (art. 68 c.4) | Ricezione della notizia | Ordinatorio | Il piano si basa su dati incompleti; rischio di sorprese in fase di omologa |
| Integrazioni chieste dal giudice: fino a 15 giorni (art. 70 c.1) | Provvedimento del giudice | Perentorio di fatto | Inammissibilità della domanda |
| Reclamo contro l’inammissibilità: 30 giorni (art. 70 c.1) | Comunicazione del decreto | Perentorio | Il decreto diventa definitivo; piano e proposta non si possono modificare in reclamo |
| Comunicazione ai creditori a cura dell’OCC: 30 giorni (art. 70 c.1) | Decreto di apertura | Ordinatorio | Slittamento dell’intera procedura |
| Osservazioni dei creditori: 20 giorni (art. 70 c.3) | Comunicazione dell’OCC | Perentorio per i creditori | Osservazioni tardive non considerate |
| Relazione dell’OCC al giudice: 10 giorni (art. 70 c.6) | Scadenza del termine per le osservazioni | Ordinatorio | Ritardo dell’omologa |
| Adesioni nel concordato minore: non oltre 30 giorni (art. 78 c.2 lett. c) | Termine fissato nel decreto | Perentorio | Silenzio-assenso (art. 79 c.3) |
| Domande dei creditori nella liquidazione: non oltre 90 giorni (art. 270 c.2 lett. d) | Sentenza di apertura | Perentorio come fissato | Esclusione dal riparto, salvo tardive |
| Reclamo contro la sentenza sull’omologa del piano: 30 giorni (art. 51, richiamato dall’art. 70 c.8) | Notificazione del provvedimento | Perentorio | Sentenza definitiva |
| Reclamo contro il decreto di esdebitazione: 30 giorni (art. 282 c.3) | Comunicazione | Perentorio | Decreto definitivo |
Il termine più critico è quello del reclamo contro l’inammissibilità: in sede di reclamo il piano non si può correggere, quindi l’errore commesso sulla separazione delle masse va evitato prima del deposito.
La procedura passo per passo per i coniugi in separazione dei beni
1. Ricostruzione dei patrimoni separati. Il primo passaggio è documentale. Si acquisiscono la convenzione matrimoniale o l’estratto dell’atto di matrimonio con l’annotazione del regime, le visure catastali e del PRA, gli estratti dei conti correnti di ciascun coniuge e di quelli cointestati, la Centrale Rischi e il CRIF di entrambi, l’estratto di ruolo e la posizione debitoria presso l’agente della riscossione. Per ogni bene si indica il titolare e la quota; per ogni debito l’obbligato principale, gli eventuali coobbligati e i garanti.
2. Verifica del presupposto dell’art. 66. Si documenta la convivenza (residenza e stato di famiglia) o, in alternativa, l’origine comune (contratti cointestati, fideiussioni, cause comuni dell’indebitamento). Nella sentenza del Tribunale di Rimini n. 1/2024, pubblicata il 4/1/2024, il collegio ha ritenuto ammissibile il ricorso congiunto perché i coniugi erano conviventi e l’indebitamento, circa 256.000 €, aveva un’origine comune: il mutuo per la prima casa e le spese legate alle difficoltà di un figlio.
3. Scelta dello strumento comune. Se entrambi i coniugi sono consumatori, il piano di ristrutturazione dell’art. 67 è la strada naturale quando c’è reddito sufficiente per un piano credibile. Se uno dei due è professionista o piccolo imprenditore, si valuta il concordato minore (art. 74) o la liquidazione controllata. Se il reddito non basta e c’è un bene da vendere, la liquidazione controllata familiare è spesso l’unica soluzione.
4. Conferimento dell’incarico all’OCC competente. La domanda si presenta tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente (art. 68 c.1). Per i coniugi conviventi la competenza coincide, perché la residenza è la stessa. Per i coniugi separati con residenze diverse occorre verificare quale tribunale sia competente e, se le domande sono state presentate in tempi diversi, si applica il criterio del giudice adito per primo (art. 66 c.4).
5. Relazione dell’OCC su ciascun coniuge. L’OCC redige una relazione che deve indicare, per ogni debitore, le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la valutazione sulla completezza della documentazione e i costi presunti della procedura (art. 68 c.2). Deve anche indicare se il finanziatore ha valutato il merito creditizio (art. 68 c.3). Nella procedura familiare queste valutazioni si fanno coniuge per coniuge.
6. Redazione della domanda unica con piani distinti. Il ricorso è uno, ma contiene un elenco dei creditori per ciascun coniuge, l’indicazione dei creditori comuni, la composizione del patrimonio di ciascuno, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate del nucleo familiare (art. 67 c.2). Nel decreto di Verona del 20/5/2024 il tribunale ha sottolineato che i pagamenti di ciascun coniuge riguardano solo i suoi creditori, senza commistione patrimoniale, e che il conto cointestato poteva servire solo come strumento di addebito e riparto mensile.
7. Deposito e decreto del giudice. Il ricorso si deposita al tribunale in composizione monocratica (art. 67 c.6). Se la domanda è ammissibile il giudice dispone la pubblicazione e l’OCC comunica piano e proposta ai creditori entro 30 giorni (art. 70 c.1). Con lo stesso decreto, su istanza, il giudice può sospendere le esecuzioni e vietare nuove azioni sul patrimonio dei consumatori (art. 70 c.4). Nel caso veronese il divieto generale è stato concesso, mentre è stata negata l’interruzione immediata delle trattenute dello stipendio, perché il piano prevedeva i pagamenti solo dall’omologa.
8. Osservazioni, relazione finale dell’OCC e omologa. I creditori hanno 20 giorni per le osservazioni; l’OCC riferisce entro i 10 giorni successivi. Il giudice omologa con sentenza (art. 70 c.7). Dopo il correttivo, il provvedimento sull’omologa, di accoglimento o di rigetto, ha forma di sentenza e si reclama in Corte d’appello ai sensi dell’art. 51: lo ha chiarito Cass. Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026, massimata proprio sotto l’art. 66.
9. Esecuzione dei due piani. Ciascun coniuge esegue il proprio piano; l’OCC vigila e riferisce ogni sei mesi (art. 71 c.1). Se uno dei due diventa inadempiente, la revoca dell’omologa (art. 72) riguarda il suo piano: occorre però verificare se il piano dell’altro dipendeva dai suoi flussi, perché in quel caso anche il secondo può diventare inattuabile.
Punti dove più spesso si sbaglia. Il primo errore è sommare i redditi della coppia e dividere il risultato tra tutti i creditori: è la commistione vietata dall’art. 66 c.3. Il secondo è trascurare i beni cointestati, che in separazione dei beni sono in comproprietà ordinaria e vanno attribuiti alle due masse per quota. Il terzo è dimenticare il coniuge garante: se il garante non entra nella procedura, resta esposto per l’intero. Il quarto, molto pericoloso, è non dichiarare una convenzione di separazione stipulata negli ultimi cinque anni, che va indicata tra gli atti rilevanti e che i creditori possono contestare.
Documenti da preparare, coniuge per coniuge. In termini operativi, la domanda familiare richiede un doppio fascicolo. Per ciascun coniuge servono:
- documento d’identità, codice fiscale, certificato di residenza e stato di famiglia (unico se conviventi);
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio con l’annotazione del regime patrimoniale e, se esiste, copia della convenzione di separazione o di costituzione del fondo patrimoniale;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e ultime buste paga o cedolini della pensione;
- estratti dei conti correnti personali e cointestati degli ultimi anni, con l’indicazione di chi alimenta ciascun conto;
- visure catastali e ipotecarie, visura PRA, contratti di mutuo, finanziamento, leasing e cessione del quinto;
- report della Centrale Rischi e dei sistemi di informazione creditizia, estratto di ruolo dell’agente della riscossione;
- elenco dei creditori con importi, cause di prelazione e indirizzi PEC, distinto tra creditori personali e comuni;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (vendite, donazioni, convenzioni matrimoniali, costituzione di vincoli);
- prospetto delle spese del nucleo familiare, con la ripartizione tra i coniugi.
La disciplina prevede che la documentazione sia completa e attendibile, e l’OCC deve esprimersi espressamente su questo punto (art. 68 c.2 lett. c). Nella procedura familiare un fascicolo incompleto per uno solo dei coniugi rallenta anche l’altro, perché la domanda è unica.
Tempi realistici. Dalla raccolta dei documenti al deposito servono di norma alcune settimane, in funzione della risposta degli uffici fiscali (15 giorni dalla notizia dell’OCC, art. 68 c.4) e della complessità dei patrimoni. Dal decreto di apertura all’omologa, sommando i termini dell’art. 70 (30 giorni per la comunicazione, 20 per le osservazioni, 10 per la relazione), passano almeno due mesi, a cui si aggiunge il tempo della decisione. Nella liquidazione controllata i redditi si acquisiscono per tre anni e l’esdebitazione opera alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 c.1), per ciascun coniuge separatamente.
Esempi di calcolo e di applicazione
Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati realistici. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Esempio 1 – Piano del consumatore familiare, coniugi conviventi in separazione dei beni.
Dati di partenza: coniuge A, dipendente, reddito netto 1.873 € al mese; coniuge B, dipendente, reddito netto 1.412 € al mese. Un figlio minorenne. La casa è intestata solo ad A, con mutuo ipotecario regolarmente pagato, rata 612 €. Debiti chirografari di A: 47.320 € (due finanziamenti e una carta revolving). Debiti chirografari di B: 51.870 € (cessione del quinto, prestito personale, debito verso una società di noleggio). Fabbisogno familiare escluso il mutuo: 1.640 €.
Sviluppo. Il fabbisogno viene ripartito in proporzione ai redditi, coerentemente con l’art. 143 c.c.: A contribuisce per il 57,02% (935 €), B per il 42,98% (705 €). La rata del mutuo resta a carico di A, che chiede di continuare a pagarla alle scadenze contrattuali (art. 67 c.5, possibile perché è in regola). Disponibilità mensile: A 1.873 − 612 − 935 = 326 € circa; B 1.412 − 705 = 707 € circa. Piano: A offre 320 € per 60 mesi (19.200 €), B 700 € per 60 mesi (42.000 €). Il compenso dell’OCC, ipotizzato in 3.120 €, si ripartisce in proporzione all’attivo di ciascuno (art. 66 c.5): 978,82 € a carico di A, 2.141,18 € a carico di B.
Esito. Ai creditori di A vanno 18.221,18 € (38,51% di 47.320 €); ai creditori di B vanno 39.858,82 € (76,84% di 51.870 €). I creditori di B non possono pretendere che A versi di più, perché A non è loro debitore e il suo patrimonio è separato. Cronologia: decreto di apertura lunedì 9/11/2026; comunicazione dell’OCC giovedì 19/11/2026; osservazioni entro mercoledì 9/12/2026; il termine di 10 giorni per la relazione dell’OCC cadrebbe sabato 19/12/2026 e slitta a lunedì 21/12/2026.
Esempio 2 – Liquidazione controllata familiare con casa in comproprietà.
Dati di partenza: coniugi conviventi in separazione dei beni, casa acquistata insieme e intestata al 50% ciascuno, valore di stima 168.500 €. Mutuo cointestato con ipoteca sull’intero immobile, residuo 74.215 € (debito con origine comune). Debiti personali chirografari: A 61.380 €, B 38.760 €. Redditi eccedenti il mantenimento fissato dal giudice: A 214 € al mese, B 96 € al mese.
Sviluppo. La casa viene venduta dal liquidatore a 151.650 €. Il creditore ipotecario si soddisfa sull’intero prezzo: 74.215 €. Il residuo di 77.435 € si divide per quote: 38.717,50 € alla massa di A e 38.717,50 € alla massa di B. Si aggiungono i redditi eccedenti per tre anni: A 7.704 €, B 3.456 €. Attivo della massa A: 46.421,50 €; attivo della massa B: 42.173,50 €. Le spese della procedura, ipotizzate in 6.840 €, si ripartiscono in proporzione all’attivo: 3.583,98 € su A, 3.256,02 € su B.
Esito. La massa A distribuisce 42.837,52 € ai suoi creditori, pari al 69,79% di 61.380 €. La massa B dispone di 38.917,48 €: paga per intero i 38.760 € dei suoi creditori e resta un’eccedenza di 157,48 €. L’eccedenza della massa B torna a B e non va ai creditori di A: è l’effetto concreto della separazione delle masse. Se i coniugi fossero stati in comunione legale, la ricostruzione sarebbe stata più complessa, perché si sarebbe dovuto verificare se i debiti erano stati contratti nell’interesse della famiglia e con quale priorità i creditori personali possono aggredire i beni comuni (artt. 186-190 c.c.).
Situazioni che si discostano dalla regola
Separazione dei beni stipulata poco prima della crisi. Se i coniugi passano dalla comunione alla separazione quando i debiti sono già presenti, la convenzione è un atto che l’OCC esamina con attenzione: può essere letta come tentativo di sottrarre beni ai creditori. Va indicata tra gli atti degli ultimi cinque anni (art. 67 c.2 lett. c per il piano del consumatore; art. 75 c.1 lett. d per il concordato minore) e può incidere sulla valutazione di meritevolezza. Nella liquidazione controllata la meritevolezza non è richiesta per l’apertura (Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025), ma la condotta pesa in sede di esdebitazione (art. 282 c.2).
Fondo patrimoniale accanto alla separazione dei beni. Molte coppie in separazione hanno costituito un fondo patrimoniale. Nella liquidazione controllata i beni del fondo e i loro frutti non sono compresi nella liquidazione, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c. (art. 268 c.4 lett. c). L’art. 170 c.c. consente l’esecuzione sui beni del fondo per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, o quando il creditore non conosceva l’estraneità del debito a tali bisogni. In concreto, l’OCC deve distinguere i creditori che possono soddisfarsi sul fondo da quelli che non possono.
Un coniuge consumatore e l’altro professionista. Se il marito è un artigiano con debiti d’impresa e la moglie è dipendente con debiti personali, la domanda familiare non può percorrere la strada del piano del consumatore (art. 66 c.1, secondo periodo). Si apre la scelta tra concordato minore familiare e liquidazione controllata familiare. Nel concordato minore la maggioranza va verificata per ciascun debitore: lo ricorda la rassegna di EC News citando Trib. Santa Maria Capua Vetere 16/2/2022. Inoltre, se un coniuge è creditore dell’altro, non vota e non è computato nella maggioranza (art. 79 c.2).
Coniugi separati personalmente. La separazione personale fa venir meno la convivenza, ma il coniuge resta tale fino al divorzio e rientra nell’art. 66 c.2. L’accesso congiunto è possibile se il sovraindebitamento ha un’origine comune, per esempio il mutuo della casa coniugale. Occorre però considerare gli obblighi di mantenimento verso l’altro coniuge o i figli: restano esclusi dall’esdebitazione (art. 278 c.7 lett. a) e incidono sulla quota di reddito disponibile.
Un coniuge incapiente. In separazione dei beni accade spesso che un coniuge sia titolare della casa e l’altro non abbia alcun bene. Dopo il correttivo, la liquidazione controllata congiunta resta possibile se per almeno uno dei due l’OCC attesta che c’è attivo da distribuire (art. 66 c.1, terzo periodo). L’orientamento restrittivo, che escludeva la liquidazione controllata familiare (Trib. Lucca 27/2/2024 e Trib. Rimini 21/4/2022, secondo la spiegazione Brocardi dell’art. 66), è superato dal testo vigente; già prima andavano in senso contrario Trib. Verona 6/10/2022 e Trib. Pesaro 12/2/2024.
Beni di proprietà non dimostrabile. Arredi, auto acquistate con fondi misti, somme sul conto cointestato: se nessuno dei coniugi prova la proprietà esclusiva, il codice civile li considera di proprietà indivisa per pari quota (art. 219 c.c.). Nella procedura familiare questa regola determina come si dividono tra le masse. Conviene documentare in anticipo la provenienza dei fondi.
Debiti fiscali di un solo coniuge. In separazione dei beni, le cartelle intestate a un coniuge riguardano di regola solo lui, salvo che l’altro sia coobbligato per legge o per un atto che ha firmato: va verificato atto per atto con l’estratto di ruolo di entrambi. L’OCC comunica l’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali entro 7 giorni (art. 68 c.4) e i debiti tributari accertati confluiscono nella massa del coniuge obbligato. L’altro coniuge non deve temere che le cartelle del primo vengano soddisfatte con i suoi redditi, ma deve verificare di non aver firmato rateizzazioni o garanzie a favore del primo.
Coniuge creditore dell’altro. In separazione dei beni capita che un coniuge abbia prestato denaro all’altro, magari per l’acquisto di un’auto o per coprire una rata. Quel credito esiste e va indicato, ma nel concordato minore il coniuge creditore non vota e non è computato nella maggioranza (art. 79 c.2). Nel piano del consumatore il trattamento va spiegato con chiarezza all’OCC, perché un credito tra coniugi non documentato può apparire come un modo per spostare risorse a danno degli altri creditori.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta le procedure familiari partendo dalla mappa dei beni e dei debiti di ciascun coniuge, perché è lì che la separazione dei beni decide l’esito.
Domande frequenti
Siamo sposati in separazione dei beni: dobbiamo fare per forza due procedure separate?
No. L’art. 66 CCII consente ai coniugi di presentare un’unica domanda se sono conviventi oppure se i debiti hanno un’origine comune. Il regime patrimoniale non è tra i requisiti. La domanda resta unica, ma all’interno ci sono due masse attive e passive distinte, due elenchi di creditori e, nel piano del consumatore, due proposte con percentuali che possono essere diverse. La procedura comune riduce i costi complessivi e coordina i debiti condivisi, come il mutuo cointestato.
Se mia moglie ha molti più debiti di me, i suoi creditori possono essere pagati con il mio stipendio?
No. Le masse restano distinte (art. 66 c.3) e il principio della responsabilità patrimoniale impone che ciascuno risponda con i propri beni. I creditori personali di tua moglie si soddisfano solo sul suo patrimonio e sui suoi redditi. Il tuo reddito entra nel calcolo del fabbisogno familiare, perché la legge chiede di indicare le entrate del nucleo, ma non diventa garanzia dei suoi debiti. Diverso è il caso dei debiti che hai firmato anche tu, come coobbligato o garante.
La casa è cointestata al 50%: chi decide se si vende?
Dipende dalla procedura. Nel piano del consumatore il piano lo propone il debitore e la casa può restare se il mutuo è in regola (art. 67 c.5). Nella liquidazione controllata il bene entra nella liquidazione per la quota del coniuge in procedura. Se entrambi i coniugi sono nella stessa procedura familiare, il liquidatore può vendere l’intero immobile e dividere il ricavato per quote, come nell’esempio 2. Se uno solo è in procedura, la vendita della sola quota è più difficile e di solito meno conveniente.
Abbiamo fatto la separazione dei beni due anni fa, quando i debiti c’erano già: è un problema?
Può esserlo. La convenzione va dichiarata tra gli atti degli ultimi cinque anni e l’OCC ne valuta le ragioni. Se è servita a spostare beni da un coniuge all’altro proprio quando i creditori premevano, può pesare sulla meritevolezza nel piano del consumatore e sull’esdebitazione. Se invece ha una giustificazione autonoma (per esempio l’avvio di un’attività da parte di uno dei coniugi), va documentata. Nascondere la convenzione è l’errore peggiore.
Sono separata da mio marito ma abbiamo ancora il mutuo insieme: possiamo fare una procedura familiare?
Sì, se dimostrate che il sovraindebitamento ha un’origine comune, per esempio proprio il mutuo cointestato o finanziamenti presi insieme. La convivenza manca, ma i presupposti sono alternativi. Occorre verificare la competenza del tribunale, se avete residenze diverse, e gestire l’assegno di mantenimento: è un debito che resta fuori dall’esdebitazione e che riduce la quota di reddito destinabile ai creditori.
Se uno di noi due non rispetta il piano, salta anche quello dell’altro?
Non automaticamente. La revoca dell’omologa per inadempimento (art. 72 c.2) riguarda il debitore inadempiente. Ma se i due piani sono costruiti su flussi collegati, per esempio un coniuge paga la rata del mutuo e l’altro le spese di casa, l’inadempimento del primo può rendere inattuabile anche il piano del secondo. Per questo i piani familiari vanno costruiti con margini realistici per ciascuno e con un’analisi di cosa accade se uno dei due redditi si riduce.
Il quadro giurisprudenziale sulla procedura familiare
La giurisprudenza sul tema specifico della separazione dei beni è scarsa: nessuna pronuncia letta tratta il regime di separazione come requisito o come ostacolo. I provvedimenti disponibili, però, mostrano come i tribunali applicano il principio delle masse distinte, che è il punto in cui la separazione dei beni conta davvero. Di seguito i riferimenti verificati, con il principio riformulato e la rilevanza per il tema.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026 (massima Brocardi, artt. 66 e 70). Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dopo il D.Lgs. 136/2024, il provvedimento sull’omologa, sia di accoglimento sia di rigetto, ha forma di sentenza e si impugna con reclamo alla Corte d’appello ex art. 51. Rilevanza: nel piano familiare dei coniugi, il diniego si impugna davanti alla Corte d’appello entro 30 giorni, non al tribunale.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21731 del 28/7/2025 (massima Brocardi, art. 70). Nel regime anteriore al correttivo, il reclamo contro il decreto di inammissibilità del piano del consumatore andava al tribunale in composizione collegiale. Rilevanza: aiuta a distinguere i provvedimenti nelle procedure familiari ancora regolate dal testo previgente.
3. Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (massima Brocardi, art. 70). Il creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento, o ha violato l’art. 124-bis TUB, può opporsi all’omologa per contestare i requisiti di legittimità; l’art. 69 c.2 gli impedisce solo di contestare la convenienza. Rilevanza: nei piani familiari, un finanziatore che ha concesso credito a entrambi i coniugi senza valutarne il reddito complessivo può comunque eccepire vizi di ammissibilità.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi, art. 280). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; negligenza e imprudenza contano nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: nella liquidazione familiare, una separazione dei beni discutibile non blocca l’apertura, ma va considerata per l’esdebitazione di ciascun coniuge.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: nella procedura familiare la relazione deve coprire ciascun coniuge, compresa la ricostruzione dei patrimoni separati.
6. Trib. Udine, sent. n. 86/2025, pubblicata il 23/12/2025 (testo letto sul sito del Tribunale). Apertura di una liquidazione controllata familiare di coniugi conviventi comproprietari di immobili; l’attivo di ciascuno serve ai propri creditori personali e a quelli comuni, non ai creditori personali dell’altro; il liquidatore tiene rendiconti e riparti distinti; la quota di reddito esclusa la fissa il giudice delegato su istanza documentata. Rilevanza: è il modello operativo delle masse separate, perfettamente compatibile con la separazione dei beni.
7. Trib. Alessandria, sent. n. 8/2026, pubblicata il 22/1/2026 (testo letto). Liquidazione controllata di coniugi con un immobile intestato a uno solo e l’altro senza beni liquidabili; l’art. 66 si applica anche alla liquidazione controllata per la sua collocazione tra le disposizioni generali, con masse separate. Rilevanza: è lo scenario tipico della separazione dei beni, con un coniuge titolare e l’altro privo di attivo.
8. Trib. Rimini, sent. n. 1/2024, pubblicata il 4/1/2024 (testo letto sul sito del Tribunale). Ricorso congiunto di coniugi conviventi con debito di origine comune (mutuo prima casa); masse distinte; i redditi futuri si acquisiscono per tre anni, mentre i beni già presenti si liquidano fino a esaurimento; la quota per il mantenimento non può scendere sotto i limiti di impignorabilità. Rilevanza: mostra come si calcola la quota di reddito di ciascun coniuge.
9. Trib. Verona, decreto del 20/5/2024, procedura n. 126/2024 PU (testo letto sul sito del Tribunale). Ammissione di un piano del consumatore familiare di coniugi conviventi: due proposte distinte (60 rate ciascuna, chirografari al 46,445% e al 26,23%), pagamenti di ciascuno riservati ai propri creditori, conto cointestato usato solo come strumento di addebito, cessione del quinto falcidiabile. Rilevanza: dimostra che nella stessa domanda i coniugi possono offrire percentuali molto diverse.
10. Trib. Verona, 13/9/2023 (massima riportata da EC News, 16/4/2024). Ammessa la liquidazione controllata unitaria di cinque familiari con lo stesso centro degli interessi, ferma la separatezza delle masse. Rilevanza: anticipa la soluzione poi scritta nel testo vigente dell’art. 66.
11. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 16/2/2022 (riportata da EC News). Nel concordato minore familiare la maggioranza va verificata per ciascun debitore. Rilevanza: se un coniuge è professionista e si sceglie il concordato minore, il voto dei creditori di ciascuno è separato.
12. Trib. Bologna, 21/12/2021 (riportata da EC News). I riparti nella liquidazione familiare devono tenere conto della separatezza delle masse. Rilevanza: conferma il risultato dell’esempio 2, con l’eccedenza della massa di un coniuge che non va ai creditori dell’altro.
13. Orientamenti sulla liquidazione controllata familiare prima del correttivo (spiegazione Brocardi dell’art. 66). Tesi restrittiva: Trib. Lucca 27/2/2024 e Trib. Rimini 21/4/2022; tesi favorevole: Trib. Verona 6/10/2022 e Trib. Pesaro 12/2/2024; necessità della stessa procedura per tutti i familiari: Trib. Bari 6/12/2023. Rilevanza: la tesi restrittiva è superata dal terzo periodo dell’art. 66 c.1 vigente, che ammette espressamente la liquidazione congiunta anche con un familiare incapiente.
Il quadro, nel complesso, è coerente: la procedura familiare è una trattazione congiunta ma non unitaria. Per i coniugi in separazione dei beni questo significa che il regime scelto al matrimonio non chiude nessuna porta, ma va riflesso con precisione nell’elenco dei beni e dei creditori di ciascuno.
Cosa può fare lo Studio Monardo per i coniugi in separazione dei beni
Lo Studio interviene con strumenti concreti, ciascuno legato a un passaggio della procedura familiare.
- Ricostruiamo il regime patrimoniale e la titolarità di ogni bene, acquisendo l’estratto dell’atto di matrimonio con le annotazioni, le eventuali convenzioni, le visure catastali e del PRA, e attribuendo ogni bene cointestato alla quota corretta.
- Mappiamo i debiti di ciascun coniuge, distinguendo debiti personali, debiti comuni, coobbligazioni e fideiussioni, sulla base di Centrale Rischi, CRIF, estratti di ruolo e contratti.
- Verifichiamo il presupposto dell’art. 66, documentando la convivenza o l’origine comune, e valutiamo se la domanda congiunta è davvero più conveniente di due domande coordinate.
- Esaminiamo la convenzione di separazione e gli atti degli ultimi cinque anni, per prevenire le contestazioni dei creditori e preparare la giustificazione documentale.
- Scegliamo lo strumento comune tra piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata, tenendo conto di chi è consumatore e chi no.
- Costruiamo due piani distinti nella stessa domanda, con il fabbisogno familiare ripartito in modo documentato e la verifica della tenuta di ciascun piano se uno dei redditi cala.
- Predisponiamo le istanze di misure protettive, per bloccare pignoramenti dello stipendio, esecuzioni immobiliari sulla casa cointestata e nuove azioni dei creditori.
- Gestiamo il mutuo della casa, valutando la prosecuzione delle rate alle scadenze (art. 67 c.5 o art. 75 c.2-bis) o la vendita con riparto per quote.
- Assistiamo i coniugi davanti all’OCC e al tribunale, rispondendo alle osservazioni dei creditori e alle richieste di integrazione entro i termini, che non si sospendono in agosto.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli: reclamo in Corte d’appello contro la sentenza che nega l’omologa, reclamo contro i decreti sull’esdebitazione e, se necessario, ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nella procedura familiare pesa in particolare la qualifica di Gestore della crisi: la relazione dell’OCC su ciascun coniuge, la ripartizione del compenso in proporzione all’attivo e la tenuta delle masse separate sono attività che l’Avvocato conosce dal lato dell’Organismo, e questo consente di preparare una domanda che risponde in anticipo alle verifiche che l’OCC e il giudice dovranno fare. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi e debiti fiscali di entrambi i coniugi, gli avvocati costruiscono la domanda e gestiscono il contenzioso con i creditori.
In sintesi
La separazione dei beni non impedisce la procedura familiare: l’art. 66 CCII richiede solo il rapporto familiare e, in alternativa, la convivenza o l’origine comune dei debiti. Il regime di separazione semplifica anzi la distinzione delle masse imposta dal comma 3, purché i beni cointestati, i beni di proprietà incerta e i debiti comuni siano attribuiti con precisione. I rischi veri sono altrove: una convenzione stipulata a crisi già avviata, un coniuge garante lasciato fuori, piani costruiti sommando redditi che la legge tiene separati, termini lasciati scadere in agosto.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questo tipo di procedura perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce i criteri con cui l’Organismo valuta ogni coniuge e ripartisce costi e attivo. La qualifica di cassazionista assicura che la stessa linea difensiva possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.
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