Hai un fermo amministrativo iscritto al PRA sulla tua auto. Hai saputo che con la ristrutturazione dei debiti del consumatore puoi pagare ai creditori solo una parte di quanto devi. Ora vuoi sapere se, una volta omologato il piano, il fermo sparisce e la macchina torna libera. La risposta onesta è che non esiste una sola risposta: il destino del fermo dipende da chi sei, da quale debito lo ha generato e da cosa il tuo piano prevede per quell’auto.
Qualche esempio rende l’idea. Il dipendente che tiene l’auto e paga all’agente della riscossione la quota prevista dal piano non ottiene la cancellazione “automatica” dal giudice. Deve costruire il piano in modo che, pagata quella quota, il fermo non abbia più un credito da garantire, e poi chiedere la cancellazione. Il pensionato che vende un’auto di poco valore con una procedura competitiva può invece puntare all’ordine del giudice di cancellare ogni vincolo. Chi ha ancora una partita IVA o debiti nati dall’impresa rischia di non poter usare questa procedura per quei debiti. Chi ha il fermo per multe stradali deve fare i conti con regole sulle sanzioni che pesano più degli altri debiti. Chi ha l’auto cointestata con il coniuge o intestata a un familiare deve considerare un secondo patrimonio e un secondo debitore.
In questa guida trovi, profilo per profilo:
- il lavoratore dipendente che usa l’auto per andare al lavoro;
- il pensionato con un’auto vecchia e un reddito fisso;
- l’ex titolare di partita IVA o chi ha debiti misti, personali e d’impresa;
- chi ha il fermo per multe e bollo e non per imposte;
- chi ha l’auto cointestata o intestata a un familiare, anche nella procedura familiare.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? La ristrutturazione dei debiti del consumatore passa obbligatoriamente da un Organismo di composizione della crisi (OCC). Il fermo, invece, è un atto della riscossione, con regole proprie e un proprio contenzioso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come si scrive un piano che regga davanti al giudice. In più coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che legge gli estratti di ruolo, le cartelle e il preavviso di fermo da cui tutto parte.
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Le regole comuni a tutti: cosa è il fermo e cosa può fare la procedura
Prima dei profili, conviene fissare una sola volta le regole che valgono per tutti. I profili, più avanti, rimandano qui.
Il fermo in due righe
Il fermo dei beni mobili registrati è disciplinato dall’art. 86 del D.P.R. 602/1973. Il testo vigente a ottobre 2026 è quello modificato, tra l’altro, dalla riforma della riscossione del D.Lgs. 110/2024. Il nuovo testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) si applicherà solo dal 1° gennaio 2027. Secondo la descrizione della norma che abbiamo consultato, il meccanismo è questo:
- se la cartella non viene pagata nel termine, l’agente della riscossione può disporre il fermo;
- prima deve notificare un preavviso di fermo, con l’indicazione delle somme a ruolo, della cartella, del tipo di veicolo e della targa;
- se entro il termine indicato nel preavviso il debito non è pagato, il fermo viene iscritto al PRA senza un’ulteriore comunicazione;
- entro lo stesso termine il debitore può evitare il fermo provando che il bene è strumentale all’attività d’impresa o della professione.
L’effetto pratico è il divieto di circolazione. Chi circola con un veicolo sottoposto a fermo rischia, secondo le fonti consultate, le sanzioni dell’art. 214 c.8 del Codice della strada: da 770 a 3.086 euro e la confisca del veicolo. Gli importi vanno controllati sul testo aggiornato del Codice della strada al momento in cui leggi.
La natura del fermo: perché conta
Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 15354/2015, hanno descritto il fermo come una misura puramente afflittiva: non è un’alternativa all’esecuzione forzata, ma serve a indurre il debitore a pagare. Non è un pignoramento e non è un’ipoteca. Soprattutto, il fermo non dà all’agente della riscossione alcuna prelazione sul ricavato dell’auto. Il rango del credito dipende dalla natura del debito sottostante (imposta, contributo, sanzione), non dal fermo.
Questa qualificazione pesa in due momenti della procedura. Pesa durante la procedura, perché bisogna capire se il fermo rientra tra le “azioni cautelari” che il giudice può vietare. Pesa dopo l’omologa, perché bisogna capire se il fermo è uno dei “vincoli” che il giudice può far cancellare.
Il quadro della procedura, in un paragrafo
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) è il piano che il consumatore sovraindebitato propone, con l’ausilio dell’OCC, per pagare i creditori anche in parte e in modo differenziato. Non c’è voto dei creditori: decide il giudice. I crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere pagati anche non integralmente, ma non meno di quanto otterrebbero da una liquidazione (art. 67 c.4). Il piano può prevedere per questi crediti una moratoria fino a due anni dall’omologa. Tutto il resto lo trovi negli altri articoli del sito: qui ci concentriamo sul fermo.
Le quattro norme del CCII che toccano il fermo
1. La comunicazione all’agente della riscossione (art. 68 c.4). Entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico, l’OCC ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali. Questi, entro 15 giorni, comunicano il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti. È il momento in cui emerge con precisione quale cartella sostiene il fermo e quanto vale oggi.
2. Le misure protettive (art. 70 c.4). Con il decreto che apre la procedura, su istanza del debitore, il giudice può:
- sospendere le esecuzioni che pregiudicano la fattibilità del piano;
- vietare l’avvio di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- disporre “altre misure idonee” a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.
Le misure non sono automatiche. Vanno chieste, motivate e possono essere revocate in caso di atti in frode (art. 70 c.5). Le misure protettive non cancellano un fermo già iscritto: al più impediscono che se ne aggiungano altri.
3. L’omologa (art. 70 c.7). Il giudice omologa con sentenza se il piano è ammissibile e fattibile. Se l’agente della riscossione contesta la convenienza, il giudice omologa comunque se il suo credito è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Se serve, dispone la trascrizione della sentenza a cura dell’OCC.
4. L’esecuzione e la cancellazione dei vincoli (art. 71 c.2). È la norma decisiva per il nostro tema. Il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Lo stesso articolo stabilisce che le vendite previste dal piano si fanno con procedure competitive, sotto il controllo dell’OCC e sulla base di stime condivise (art. 71 c.1).
La regola d’oro che ricaverai da tutta la guida
La cancellazione “di ogni altro vincolo” dell’art. 71 c.2 è legata a un atto di esecuzione del piano: una vendita, una cessione, uno svincolo di somme. Un orientamento formatosi già con la legge 3/2012 ha fatto rientrare il fermo amministrativo tra gli “altri vincoli” cancellabili, ma dopo una vendita competitiva. Lo ha fatto il Tribunale di Torino con il decreto n. 90/2018 del 17 aprile 2018, riportato dalla rivista Diritto.it. In senso coerente, nel 2026 lo stesso Tribunale, nella sentenza n. 87/2026 su una liquidazione controllata, ha affermato che se il veicolo non viene liquidato, il fermo non può essere cancellato dal giudice delegato (fonte: sintesi Eutekne del 7 aprile 2026).
La conseguenza è semplice. Se vendi l’auto dentro il piano, il fermo si cancella con l’ordine del giudice. Se tieni l’auto, il fermo cade quando viene meno il credito che lo sostiene: il piano deve prevedere come e quando questo succede. Come questa regola si declina per ciascuno di voi è l’oggetto delle prossime sezioni.
Come si chiede, in pratica, la cancellazione
Qualunque sia il tuo profilo, la richiesta di cancellazione segue tre passaggi.
Primo: la prova del presupposto. Se hai venduto l’auto, la prova è il verbale di aggiudicazione e il pagamento del prezzo. Se l’hai tenuta, la prova sono le quietanze dei pagamenti fatti all’agente della riscossione secondo il piano omologato, con il riepilogo dell’OCC.
Secondo: la richiesta all’agente. Si invia all’agente della riscossione (o all’ente locale che ha iscritto il fermo) una richiesta scritta, via PEC, con la sentenza di omologa, il piano, le quietanze e l’indicazione della targa. Si chiede la cancellazione del fermo dal PRA entro un termine preciso.
Terzo: il giudice, se serve. Se l’agente non risponde o rifiuta, l’OCC sottopone la difficoltà al giudice (art. 71 c.1) e si chiede il provvedimento di cancellazione del vincolo (art. 71 c.2). Ottenuto il provvedimento, si procede all’annotazione al PRA.
Questo schema è la nostra ricostruzione operativa delle norme. Il testo dell’art. 71 non disciplina in modo specifico il fermo amministrativo, e la prassi degli uffici può variare: per questo la clausola nel piano è la tua migliore garanzia.
Due date che non si sospendono
Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi i termini corrono anche in agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale. Se il giudice ti concede 15 giorni per integrare la domanda, o se l’agente della riscossione ha 20 giorni per le osservazioni, il calendario non si ferma il 1° agosto. La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969) vale invece per il ricorso tributario contro il fermo o contro le cartelle, che resta un giudizio distinto dalla procedura di sovraindebitamento.
Se sei un lavoratore dipendente che usa l’auto per andare al lavoro
La tua situazione
Hai uno stipendio, magari già colpito da una cessione del quinto o da un pignoramento. Hai accumulato cartelle per IRPEF da redditi passati, per un vecchio contributo, forse per tasse locali. Un giorno arriva il preavviso, poi il fermo. Il problema è che quell’auto ti serve per arrivare in fabbrica, in ufficio, al turno di notte in ospedale. Il fermo ti mette davanti a una scelta assurda: circolare rischiando sanzioni e confisca, oppure non andare al lavoro e perdere il reddito che serve a pagare i debiti.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per la legge non sei un imprenditore né un professionista, quindi la scappatoia del bene strumentale non ti riguarda. L’art. 86 del D.P.R. 602/1973 consente di evitare il fermo solo provando che il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o della professione. Il fatto che tu usi l’auto per raggiungere il posto di lavoro, per quanto essenziale, non ti fa rientrare in quella categoria secondo il testo della norma.
Per te, quindi, la procedura di ristrutturazione è lo strumento principale. Ecco come si muovono le norme comuni nel tuo caso.
Prima dell’omologa. Con la domanda chiedi le misure protettive dell’art. 70 c.4. Puoi chiedere al giudice, tra le “altre misure idonee”, di vietare espressamente nuove iscrizioni di fermo sui tuoi veicoli fino alla fine del procedimento. Non otterrai la cancellazione del fermo già iscritto: le misure conservano il patrimonio, non lo liberano.
Il piano. Il tuo piano, di regola, mette a disposizione dei creditori una quota dello stipendio per un certo numero di anni. Per l’agente della riscossione il piano indica una percentuale e una scadenza. La clausola chiave è questa: il piano deve dire espressamente che il pagamento della quota destinata all’agente della riscossione estingue il debito iscritto a ruolo e che, a quel momento, il fermo va cancellato. Se l’auto è indispensabile per produrre il reddito che finanzia il piano, la relazione dell’OCC può spiegarlo: diventa un argomento di fattibilità.
Dopo l’omologa. L’omologa vincola tutti i creditori, anche l’agente della riscossione che ha presentato osservazioni contrarie. Pagata la quota, il credito ristrutturato è soddisfatto secondo il piano. A quel punto il fermo non ha più un debito da garantire. La strada è chiedere la cancellazione all’agente. Se l’agente non provvede, l’OCC può sottoporre la difficoltà al giudice (art. 71 c.1) e si può chiedere il provvedimento sull’atto conforme al piano (art. 71 c.2). Questa è la nostra lettura del sistema: non abbiamo trovato una pronuncia pubblicata che ordini la cancellazione del fermo su un’auto trattenuta dal consumatore, e dovrai tenerne conto.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Stipendio netto 1.680 € su 13 mensilità. Nucleo di tre persone. Debiti totali 61.350 €, di cui 19.870 € verso l’agente della riscossione (cartelle con fermo sulla Fiat del 2016, valore di mercato stimato 4.900 €). Il resto sono finanziamenti chirografari.
- Quota mensile messa a disposizione dal piano: 410 € per 72 mesi, cioè 29.520 € complessivi.
- Spese della procedura (compenso dell’OCC secondo il D.M. 202/2014, contributi e spese): ipotizziamo che assorbano i primi pagamenti.
- Il piano destina all’agente della riscossione, per la parte privilegiata dei suoi crediti, una percentuale non inferiore a quella che otterrebbe in una liquidazione dei tuoi beni. Se l’unico bene liquidabile è l’auto da 4.900 €, l’alternativa liquidatoria per l’agente è al massimo il ricavato netto dell’auto dopo le spese, dentro l’ordine dei privilegi.
- Mettiamo che il piano preveda per l’agente 7.150 € in 24 rate, dopo una moratoria di 6 mesi. Alla 30ª rata del piano l’agente ha ricevuto quanto previsto: è quello il momento in cui chiedere la cancellazione del fermo.
Nota sui calcoli. L’importo esatto da riconoscere ai creditori privilegiati dipende dalla graduazione dei privilegi sul tuo patrimonio, che l’OCC deve attestare. I numeri qui sopra servono solo a mostrare il ragionamento.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è guidare con il fermo ancora iscritto, contando sull’omologa che deve ancora arrivare. L’apertura della procedura non toglie il divieto di circolazione. La confisca e le sanzioni non sono debiti “da ristrutturare”: nascono da un fatto nuovo, successivo alla domanda.
Altri rischi:
- piano senza clausola sul fermo: se il piano tace, l’agente può sostenere che il fermo resta fino al pagamento integrale del ruolo originario;
- perdita del lavoro durante il piano: se il piano diventa inattuabile e non può essere modificato, l’omologa può essere revocata (art. 72 c.2) e il fermo resta dov’è;
- nuove cartelle dopo la domanda: i debiti successivi non entrano nel piano e possono generare un nuovo fermo.
Le mosse giuste
- Chiedi l’estratto di ruolo e identifica esattamente le cartelle indicate nel preavviso di fermo.
- Valuta subito la contestazione delle cartelle viziate: se la cartella è prescritta o mal notificata, il ricorso tributario resta una strada parallela, con i suoi termini.
- Chiedi le misure protettive con una formula che includa il divieto di nuove iscrizioni di fermo.
- Fai scrivere nel piano la clausola di cancellazione collegata al pagamento della quota dell’agente.
- Conserva le quietanze: saranno la prova da allegare all’istanza di cancellazione.
Lo Studio Monardo imposta questa clausola con la competenza di chi, come l’Avv. Monardo, è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: sa quali passaggi il giudice e l’OCC verificano prima di omologare.
I documenti e i tempi per te
Per il dipendente il fascicolo da consegnare all’OCC è prevedibile, ma va completo. Servono:
- le ultime buste paga e le Certificazioni Uniche degli ultimi tre anni, insieme alle dichiarazioni dei redditi (art. 67 c.2 lett. d);
- il contratto di lavoro, per dimostrare la stabilità del reddito che finanzia il piano;
- l’estratto di ruolo aggiornato e il preavviso di fermo, con la relata di notifica;
- la visura PRA dell’auto, con l’indicazione della data di iscrizione del fermo;
- l’eventuale contratto di cessione del quinto o l’atto di pignoramento dello stipendio;
- le spese del nucleo (affitto o mutuo, utenze, scuola dei figli), perché entrano nel calcolo di quanto ti serve per vivere (art. 67 c.2 lett. e).
Sui tempi, conviene essere realisti. Tra il conferimento dell’incarico all’OCC e il deposito della domanda passano di solito alcune settimane, il tempo di raccogliere le risposte dei creditori: l’agente della riscossione ha 15 giorni dalla comunicazione dell’OCC per indicare il proprio credito (art. 68 c.4). Dopo il decreto di apertura, l’OCC comunica il piano ai creditori entro 30 giorni e questi hanno 20 giorni per le osservazioni (art. 70 c.1 e c.3). Poi l’OCC riferisce al giudice entro 10 giorni (art. 70 c.6). La cancellazione del fermo, se tieni l’auto, arriva solo dopo i pagamenti all’agente previsti dal piano: è questo il tempo che devi mettere in conto.
Giurisprudenza dedicata
Per il dipendente pesa la qualificazione del fermo data da Cass. SU ord. n. 15354/2015: misura afflittiva, non esecuzione. È la base per sostenere che il fermo non ha un’esistenza autonoma rispetto al credito e che, ristrutturato e pagato il credito secondo il piano, perde la sua funzione. Sullo stesso filo, Cass. ord. n. 8118 del 27 marzo 2025, secondo la sintesi di lentepubblica.it, ha affermato che un fermo di natura cautelare perde efficacia quando il credito garantito viene annullato. Attenzione: quell’ordinanza riguardava il fermo dei pagamenti della pubblica amministrazione (art. 69 R.D. 2440/1923), non il fermo dell’auto. Va usata solo come argomento per analogia.
Se sei un pensionato con un’auto vecchia e una pensione fissa
La tua situazione
Hai una pensione che arriva puntuale ma non cresce. I debiti con il fisco risalgono spesso a quando lavoravi, o a un’eredità di cartelle mai sistemate. L’auto ha dieci o quindici anni e vale poco: magari 2.000 o 3.000 euro. Ti serve per le visite mediche, per la spesa, per i nipoti. Il fermo ti pesa più per il fastidio che per il valore del bene.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, il punto di partenza è diverso da quello del dipendente: con una pensione fissa e un’auto di poco valore, spesso conviene ragionare su cosa vale davvero quell’auto per i creditori.
Due strade sono realistiche.
Prima strada: tenere l’auto. Il piano destina ai creditori una quota della pensione. Per l’agente della riscossione vale la stessa clausola vista per il dipendente: pagata la quota del piano, il fermo va cancellato. La tua forza è proprio il basso valore del bene. Il giudice omologa anche contro le contestazioni se il creditore riceve almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione (art. 70 c.7). Se l’auto vale 2.300 € e la sua vendita forzata, tolte le spese, darebbe poche centinaia di euro, l’alternativa liquidatoria per l’agente è minima.
Seconda strada: vendere l’auto dentro il piano. Se l’auto è poco usata o costa più di quanto rende (assicurazione, bollo, manutenzione), il piano può prevederne la vendita con procedura competitiva, sotto il controllo dell’OCC (art. 71 c.1). Il ricavato va ai creditori secondo il piano. Eseguita la vendita conforme al piano, il giudice ordina la cancellazione dei vincoli (art. 71 c.2), e l’orientamento del Tribunale di Torino considera il fermo uno di questi vincoli. Chi compra l’auto la riceve libera.
C’è un dettaglio pratico: con il fermo iscritto non trovi facilmente un acquirente privato, e un passaggio di proprietà “privatistico” fuori dal piano espone a contestazioni. Già con la legge 3/2012 il Tribunale di Torino (decreto collegiale su reclamo del 24 aprile 2018, come riportato da Diritto.it) aveva escluso che il giudice potesse ordinare la cancellazione dopo una vendita privatistica senza il consenso preventivo del creditore. Oggi l’art. 71 c.1 richiede espressamente procedure competitive: la vendita va organizzata così.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Pensione netta 1.190 € al mese su 13 mensilità. Vivi da solo. Debiti: 23.460 € verso l’agente della riscossione (fermo su una Panda del 2011, valore 2.150 €), 8.940 € di un prestito personale.
Prima di tutto si misura cosa ti serve per vivere. Come riferimento la legge usa, per la valutazione del merito creditizio, un importo non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (art. 68 c.3). L’assegno sociale 2026 è di 546,24 € al mese, 7.101,12 € all’anno (circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, importo provvisorio). Per una persona sola il parametro è 1.
- Pensione annua: 1.190 × 13 = 15.470 €.
- Riferimento minimo per il mantenimento: 7.101,12 € (il giudice può riconoscere spese reali più alte, per esempio farmaci e affitto).
- Supponiamo spese documentate per 11.200 € l’anno. Restano 4.270 € l’anno, circa 355 € al mese.
- Piano di 60 mesi con 300 € al mese: 18.000 €.
Strada A, tieni l’auto. All’agente il piano riconosce la parte privilegiata nei limiti dell’alternativa liquidatoria, più una percentuale sulla parte chirografaria. Pagata la sua quota, chiedi la cancellazione.
Strada B, vendi l’auto. Asta competitiva con prezzo base 1.900 €. Aggiudicazione a 2.040 €. Tolte le spese della vendita (ipotesi 260 €), 1.780 € vanno ai creditori secondo il piano. Il giudice, verificata la conformità della vendita al piano, ordina la cancellazione del fermo. Risparmi assicurazione e bollo per tutta la durata del piano: una somma che può migliorare la quota offerta.
I rischi specifici
Il rischio principale per il pensionato è sottovalutare la durata: un piano lungo, su una pensione che non cresce, può diventare inattuabile per una spesa sanitaria imprevista. Se il piano non può essere modificato, l’art. 72 c.2 consente la revoca dell’omologa. Il CCII non contiene una norma espressa sulla modifica del piano dopo l’omologa: per questo serve un margine di sicurezza nella quota mensile.
Altri rischi:
- pensione già trattenuta per un pignoramento dell’agente: va chiesta la sospensione dell’esecuzione con le misure protettive, altrimenti la quota disponibile per il piano si riduce;
- auto venduta da solo, senza procedura competitiva: l’acquirente si troverebbe un veicolo con fermo e tu un atto inefficace verso i creditori (art. 71 c.3).
Le mosse giuste
- Fai stimare l’auto con una valutazione documentata (quotazioni di mercato, perizia semplice): servirà all’OCC per l’alternativa liquidatoria.
- Decidi presto se tenerla o venderla, calcolando i costi annui di mantenimento del veicolo.
- Raccogli la documentazione sanitaria: le spese mediche entrano nel calcolo di quanto ti serve per vivere.
- Se la tieni, fai scrivere la clausola di cancellazione; se la vendi, fai prevedere la procedura competitiva e l’istanza di cancellazione.
I documenti e i tempi per te
Al pensionato servono il cedolino della pensione e la Certificazione Unica, l’estratto di ruolo, la visura PRA, una stima documentata del valore dell’auto e la documentazione delle spese sanitarie ricorrenti. Se c’è un pignoramento della pensione in corso, serve l’atto di pignoramento con il calcolo delle trattenute.
Se scegli di vendere, i tempi si allungano di quelli della vendita competitiva: pubblicità, raccolta delle offerte, aggiudicazione, pagamento del prezzo. Solo dopo si deposita l’istanza di cancellazione. Se scegli di tenere l’auto, conviene concentrare i pagamenti all’agente nei primi mesi del piano, così da arrivare prima alla cancellazione: è una scelta di progettazione che l’OCC valuta insieme alla sostenibilità della quota mensile.
Giurisprudenza dedicata
Per chi vende, il riferimento è Trib. Torino decr. n. 90/2018 del 17 aprile 2018 (riportato da Diritto.it): il fermo su autovettura rientra in “ogni altro vincolo” e si cancella all’esito di una vendita competitiva con effetto purgativo. Era una liquidazione del patrimonio regolata dalla legge 3/2012, ma la formula “ogni altro vincolo” è stata ripresa dall’art. 71 c.2 CCII. Utile anche Trib. Rimini decr. 2 agosto 2019 (stessa fonte): la cancellazione non si ordina prima che l’atto dispositivo sia stato compiuto. Tradotto per te: prima si vende, poi si chiede la cancellazione.
Se sei un ex titolare di partita IVA o hai debiti personali e d’impresa insieme
La tua situazione
Hai avuto una ditta individuale, un negozio, un’attività da agente o da artigiano. L’hai chiusa, o la tieni in vita al minimo. Il fermo sull’auto nasce da cartelle per IVA, contributi INPS della gestione artigiani o commercianti, IRAP. Accanto a questi hai debiti “da privato”: il mutuo di casa, una carta revolving, un prestito per l’auto. Ora lavori come dipendente o sei disoccupato, e vorresti usare la procedura del consumatore.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. Dopo il correttivo del 2024, è consumatore chi accede alla procedura per i debiti contratti in qualità di consumatore: la definizione dell’art. 2 c.1 lett. e) CCII, modificata dal D.Lgs. 136/2024, collega la qualità di consumatore ai debiti. Le cartelle IVA e i contributi della tua vecchia attività non sono debiti del consumatore.
Le conseguenze per il fermo sono concrete:
- se il fermo nasce da debiti d’impresa, la ristrutturazione dei debiti del consumatore rischia di non essere lo strumento adatto per quei debiti;
- se l’attività è ancora in corso, la strada è il concordato minore (artt. 74 ss.), che si apre quando consente di proseguire l’attività;
- se non ci sono prospettive, resta la liquidazione controllata (art. 268), dove però l’auto, se viene liquidata, si vende e il fermo cade solo con la vendita.
C’è però un vantaggio che il dipendente non ha: se l’attività è in corso e l’auto è davvero strumentale, l’art. 86 consente di evitare il fermo provandolo entro il termine del preavviso. Se il fermo è già iscritto, la questione della strumentalità si porta davanti al giudice competente per il fermo (per i crediti tributari, il giudice tributario).
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Ex commerciante, ditta cessata nel 2022. Oggi dipendente con 1.540 € netti. Debiti: 31.280 € di cartelle (IVA 14.900 €, contributi INPS 11.640 €, sanzioni e interessi 4.740 €) con fermo su un furgone Doblò; 17.360 € di finanziamenti personali.
- Debiti d’impresa: 31.280 € (51% del totale).
- Debiti del consumatore: 17.360 € più eventuali quote personali (per esempio IRPEF su redditi da lavoro dipendente, se presenti).
La domanda di ristrutturazione che includa le cartelle IVA e INPS della ditta espone al rischio di inammissibilità per quella parte. La scelta va fatta prima di depositare, non dopo:
- opzione 1: liquidazione controllata, con il furgone che entra nell’attivo, viene venduto e il fermo si cancella con la vendita; dopo tre anni dall’apertura o alla chiusura l’esdebitazione (art. 282);
- opzione 2: se la ditta è cessata da tempo e i debiti d’impresa sono marginali rispetto a quelli personali, l’OCC valuta se la qualificazione regge; è una valutazione da fare documenti alla mano;
- opzione 3: se c’è ancora un’attività, concordato minore con la prova della strumentalità del veicolo.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è depositare una ristrutturazione del consumatore per debiti che il tribunale considera d’impresa: perdi tempo, misure protettive e credibilità, e il fermo resta.
Altri rischi:
- nella liquidazione controllata, le sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti restano escluse dall’esdebitazione (art. 278 c.7 lett. b);
- il veicolo strumentale, se l’attività prosegue, non è al riparo da ogni azione: la strumentalità ferma il fermo, non le altre procedure di riscossione.
Le mosse giuste
- Separa i debiti per origine: un elenco con la causa di ogni cartella (anno, tributo, attività).
- Verifica lo stato della partita IVA e l’uso effettivo del veicolo.
- Scegli lo strumento in base alla prevalenza dei debiti e alle prospettive dell’attività.
- Non chiudere né riaprire la partita IVA “per comodità” senza aver valutato gli effetti sulla procedura.
I documenti e i tempi per te
A te serve un fascicolo più ampio di quello del consumatore puro: la visura camerale storica della ditta, la data di cessazione della partita IVA, le dichiarazioni IVA e dei redditi degli ultimi anni di attività, l’estratto di ruolo con il dettaglio dei tributi e dei contributi, gli eventuali piani di rateizzazione decaduti. Se l’attività prosegue, servono anche le prove dell’uso del veicolo per l’attività: fatture, contratti, registro dei chilometri, contratto di assicurazione con uso professionale.
Sui tempi, il passaggio decisivo è la scelta dello strumento, che va fatta prima del deposito. Una domanda di ristrutturazione dichiarata inammissibile può essere reclamata entro 30 giorni (art. 70 c.1), ma in sede di reclamo il piano non si modifica: meglio scegliere bene all’inizio.
Giurisprudenza dedicata
Sulla liquidazione controllata come via di uscita per chi non può proporre un piano, Cass. I ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 (massima Brocardi) ha chiarito che l’apertura non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: la condotta del debitore si valuta solo nella fase dell’esdebitazione. Sul destino del veicolo nella liquidazione, Trib. Torino sent. n. 87/2026 (sintesi Eutekne): se il veicolo non viene liquidato, il fermo non si cancella per ordine del giudice delegato. Sulle sanzioni tributarie accessorie, Trib. Torino decr. 9 aprile 2026 (sintesi Eutekne) le ha ritenute comprese nell’esdebitazione perché seguono l’estinzione dell’obbligazione principale.
Se il tuo fermo nasce da multe stradali e bollo auto
La tua situazione
Non hai grandi debiti con il fisco. Hai però accumulato negli anni multe non pagate, qualche bollo dimenticato, magari una sanzione per mancata revisione. Gli importi singoli erano piccoli, ma interessi, maggiorazioni e spese di notifica li hanno fatti crescere. A un certo punto il comune, la regione o l’agente della riscossione hanno iscritto il fermo. Nel frattempo hai anche altri debiti, con banche e finanziarie, che ti hanno portato al sovraindebitamento.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la domanda non è solo “il fermo si cancella?”, ma “le multe si possono ridurre come gli altri debiti?”. La differenza tra bollo e multe è importante.
Il bollo auto è un tributo (la tassa automobilistica). Come gli altri crediti tributari entra nel piano e segue le regole generali: può essere pagato in parte, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e dell’alternativa liquidatoria.
Le multe stradali sono sanzioni amministrative pecuniarie. Qui la tua situazione ha una particolarità che cambia tutto:
- nella liquidazione controllata, l’art. 278 c.7 lett. b) CCII esclude dall’esdebitazione le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; una multa per eccesso di velocità non è accessoria a nessun debito, quindi resterebbe dovuta dopo l’esdebitazione;
- nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, gli artt. 67-73 non contengono un’esclusione espressa delle sanzioni: la proposta ha contenuto libero (art. 67 c.1). Resta però aperta la questione se il limite dell’art. 278 c.7, scritto per l’esdebitazione, si rifletta anche sul piano. Non abbiamo letto pronunce che risolvano il punto per il consumatore: chi ti garantisce che le multe si “tagliano” come un prestito personale ti sta promettendo una cosa che la giurisprudenza non ha ancora chiarito.
C’è poi una questione di chi riscuote. Se il fermo è iscritto dall’agente della riscossione nazionale, l’OCC gli dà notizia dell’incarico entro 7 giorni (art. 68 c.4). Se invece il comune riscuote da sé o tramite un concessionario locale, con l’ingiunzione fiscale, quell’ente va inserito nell’elenco dei creditori con la stessa cura: l’art. 68 c.4 parla espressamente degli uffici fiscali “anche degli enti locali”. Un creditore dimenticato non è vincolato come gli altri e il suo fermo resta in piedi.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Dipendente part-time, 1.120 € netti. Debiti totali 38.760 €:
- finanziarie e carte: 29.410 €;
- bolli auto non pagati (tre annualità con sanzioni e interessi): 1.287 €;
- multe stradali iscritte a ruolo (undici verbali con maggiorazioni): 8.063 €, con fermo sulla Punto del 2014 (valore 2.600 €).
Il fermo è iscritto per le multe e per i bolli insieme. Il piano ha due possibili impostazioni.
Impostazione prudente. Il piano paga integralmente le multe, anche in rate, e riduce gli altri debiti. Su 60 mesi con 260 € al mese il piano mette a disposizione 15.600 €. Le multe assorbono 8.063 €, pari a 134 € al mese per 60 mesi. Il resto va a bolli e finanziarie. Il fermo si cancella quando l’ente ha ricevuto le somme previste.
Impostazione con falcidia delle sanzioni. Il piano propone per le multe la stessa percentuale dei chirografari, per esempio il 22% (1.774 €). Il risparmio è consistente, ma l’ente può contestare e il giudice deve decidere una questione aperta. Se il giudice non condivide, la conseguenza può essere il diniego dell’omologa (art. 70 c.10: il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive).
La scelta dipende da quanto pesano le sanzioni sul totale. Nell’esempio pesano il 21% dei debiti: un rischio che va valutato con attenzione prima del deposito.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è fare un piano che tratta le multe come un debito qualunque, senza aver valutato il limite delle sanzioni amministrative: il fermo, legato proprio a quelle multe, è il primo a restare in piedi.
Altri rischi:
- verbali non notificati correttamente: se una multa è stata notificata male o è prescritta, va contestata, non inserita nel piano come debito certo;
- nuove multe durante il piano: sono debiti nuovi, fuori dalla procedura, e possono portare a un nuovo fermo;
- circolare con il fermo per “andare a pagare”: le sanzioni per la circolazione di un veicolo sottoposto a fermo si aggiungono, non si sottraggono.
Le mosse giuste
- Separa bolli e multe nell’elenco dei creditori: hanno natura diversa e vanno trattati in modo diverso.
- Fai verificare prescrizione e notifiche di ogni verbale e di ogni avviso di accertamento del bollo.
- Identifica chi riscuote ogni voce (agente nazionale, comune, concessionario, regione).
- Decidi l’impostazione del piano sulle sanzioni con un calcolo del rischio, non a intuito.
- Chiedi le misure protettive contro nuove iscrizioni di fermo.
I documenti e i tempi per te
Ti servono i verbali delle multe con le relate di notifica, le cartelle o le ingiunzioni che li hanno iscritti a ruolo, gli avvisi di accertamento del bollo, la visura PRA con il fermo e l’indicazione dell’ente che lo ha iscritto. Spesso i verbali sono stati notificati a indirizzi vecchi: ricostruire le notifiche richiede tempo, e conviene farlo prima di consegnare l’elenco dei creditori all’OCC. Anche qui i termini della procedura corrono in agosto (art. 9 c.1 CCII), mentre un eventuale ricorso tributario sul bollo beneficia della sospensione feriale.
Giurisprudenza dedicata
Sulle sanzioni il dato più vicino è Trib. Torino decr. 9 aprile 2026 (sintesi Eutekne del 25 aprile 2026): in una liquidazione controllata la sanzione tributaria accessoria è entrata nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione del debito principale. Il principio, per contrasto, conferma che le sanzioni non accessorie, come le multe stradali, restano fuori dall’esdebitazione nella liquidazione. Sul giudice a cui rivolgersi per contestare il fermo, Cass. SU n. 10672 dell’11 maggio 2009 (riportata da Studio Cataldi) ha ritenuto il preavviso di fermo per crediti tributari impugnabile davanti al giudice tributario. Per le multe, che non sono crediti tributari, la competenza è del giudice ordinario.
Se l’auto è cointestata, intestata a un familiare o se la crisi è di tutta la famiglia
La tua situazione
L’auto è intestata a te e a tuo marito, o a te e a tua moglie. Oppure è intestata a tuo figlio, ma la usi tu. Oppure i debiti sono di tutta la famiglia: tu e il coniuge avete firmato insieme gli stessi finanziamenti, ci sono cartelle intestate a entrambi, magari come eredi di un genitore. Il fermo è iscritto su un’auto che, nella vita di tutti i giorni, è “di casa”.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto pensi, ma offrono anche uno strumento in più.
Primo punto: il fermo segue l’intestazione, non l’uso. Il fermo si iscrive sui beni mobili registrati del debitore e, secondo le fonti consultate, talvolta dei coobbligati. Se l’auto è intestata solo a tuo figlio e lui non ha debiti a ruolo, il fermo per i tuoi debiti non può colpirla. Se invece l’auto è cointestata, il fermo iscritto per il debito di uno dei due blocca la circolazione del veicolo, anche se l’altro cointestatario non deve nulla.
Secondo punto: il piano di uno non libera l’altro. Se solo tu presenti la ristrutturazione, il piano vincola i tuoi creditori per i tuoi debiti. Se il fermo è iscritto per un debito di cui è coobbligato anche il coniuge (per esempio cartelle intestate a entrambi gli eredi), l’agente della riscossione può sostenere che il credito resta esigibile verso il coobbligato. Per l’esdebitazione e il concordato minore la regola è scritta: gli artt. 278 c.6 e 79 c.5 salvano i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. Per la ristrutturazione del consumatore non c’è una norma espressa: la lettura basata sull’art. 65 c.2 CCII (rinvio alle norme del concordato preventivo, in quanto compatibili) porta allo stesso risultato, cioè il coobbligato non è liberato dal tuo piano.
Terzo punto: la procedura familiare. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi. Dopo il correttivo prevede espressamente anche la liquidazione controllata congiunta. Per la famiglia con un’auto cointestata e debiti comuni, un unico progetto è spesso la sola strada per arrivare alla cancellazione del fermo, perché tutti i debitori e tutti i debiti alla base del fermo stanno nello stesso piano. I presupposti precisi dell’art. 66 (convivenza, origine comune del sovraindebitamento) vanno verificati sul testo vigente prima del deposito.
I numeri
Ipotesi dimostrativa. Coniugi conviventi, due figli minori. Lui dipendente con 1.720 € netti, lei con 940 € netti part-time. Debiti comuni: 46.380 € di finanziamenti cointestati. Debiti di lui: 12.610 € di cartelle IRPEF con fermo sulla Golf cointestata (valore 6.800 €). Debiti di lei: 3.950 € di carta revolving.
Il nucleo è di quattro persone. Per la valutazione del merito creditizio l’art. 68 c.3 usa come riferimento l’assegno sociale moltiplicato per il parametro ISEE: per quattro componenti il parametro è 2,46 (Allegato 1 D.P.C.M. 159/2013), con le maggiorazioni previste. Con l’assegno sociale 2026 (7.101,12 € annui) il riferimento minimo è 7.101,12 × 2,46 = 17.468,76 € l’anno, salvo maggiorazioni e spese reali documentate.
- Redditi annui del nucleo: (1.720 + 940) × 13 = 34.580 €.
- Spese documentate del nucleo: ipotesi 27.900 €.
- Disponibile: 6.680 € l’anno, circa 556 € al mese.
- Progetto unico di 72 mesi con 500 € al mese: 36.000 € per tutti i creditori di entrambi i coniugi.
Se presenta il piano solo lui, le cartelle IRPEF entrano nel suo piano, ma la quota disponibile si calcola sul suo reddito e sui suoi carichi; i finanziamenti cointestati restano esigibili per intero verso di lei. Con il progetto unico, il fermo e i debiti cointestati sono regolati insieme; pagata la quota prevista per l’agente della riscossione, si chiede la cancellazione del fermo sulla Golf.
I rischi specifici
Il rischio principale per la famiglia è intestare in fretta l’auto a un parente per “salvarla” dal fermo o dalla procedura. Gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni vanno indicati nella domanda (art. 67 c.2 lett. c) e l’OCC li valuta. Un passaggio di proprietà a ridosso della crisi può far emergere colpa grave o malafede, che sono condizioni ostative (art. 69 c.1).
Altri rischi:
- un coniuge non vuole partecipare: senza la sua adesione il progetto unico non si fa e servono due strategie coordinate;
- separazione durante la procedura: cambia il nucleo, cambiano i calcoli, il piano può diventare inattuabile.
Le mosse giuste
- Fai una visura PRA di tutti i veicoli del nucleo, con intestatari e formalità iscritte.
- Ricostruisci per ogni debito chi è obbligato (titolare, cointestatario, coobbligato, erede).
- Valuta il progetto unico dell’art. 66 prima di depositare due domande separate.
- Non trasferire veicoli prima di aver parlato con l’OCC.
I documenti e i tempi per te
Per la famiglia serve lo stato di famiglia, le visure PRA di tutti i veicoli, i contratti dei finanziamenti con l’indicazione di chi li ha firmati, gli estratti di ruolo di ciascun coniuge, i redditi di tutti i componenti e, per chi ha cartelle ereditate, la documentazione sull’accettazione dell’eredità. Un progetto unico richiede più tempo di preparazione di due domande separate, ma evita che il fermo resti in piedi per il debito di un familiare rimasto fuori.
Giurisprudenza dedicata
Sul trasferimento dei beni fuori dalle regole della procedura, già con la legge 3/2012 il Tribunale di Torino, con il decreto n. 26/2018 del 1° febbraio 2018 (riportato da Diritto.it), ha dichiarato inammissibile una proposta che prevedeva una vendita privatistica e la cancellazione di ogni formalità pregiudizievole. La regola oggi è scritta nell’art. 71 c.1 (procedure competitive) e c.3 (inefficacia degli atti compiuti in violazione del piano). Sui crediti privilegiati dell’agente della riscossione, utile per tutte le famiglie con cartelle comuni, Cass. I ord. n. 11676 del 29 aprile 2026 (ItaliaOggi 18 luglio 2026): la moratoria fino a due anni dell’art. 67 c.4 non riduce i crediti privilegiati, ne sospende il pagamento; gli interessi continuano a maturare e il rimborso deve iniziare alla fine della moratoria.
Tre auto con il fermo, tre piani diversi: i conti a confronto
Le tre simulazioni che seguono applicano la stessa domanda (il fermo si cancella?) a tre profili diversi, con dati ipotetici. Non sono casi reali dello Studio: servono a mostrare come cambiano i passaggi.
Simulazione 1: dipendente, netto 1.650 €, tiene l’auto
- Debito a ruolo alla base del fermo: 17.430 €. Auto: Ypsilon del 2017, valore 5.300 €.
- Altri debiti chirografari: 36.910 €.
- Incarico all’OCC il 9 novembre 2026. L’OCC comunica l’incarico all’agente entro il 16 novembre 2026 (7 giorni, art. 68 c.4). L’agente ha 15 giorni per comunicare il debito: entro il 1° dicembre 2026.
- Deposito della domanda con istanza di misure protettive: martedì 12 gennaio 2027.
- Piano: 430 € al mese per 84 mesi (36.120 €). All’agente il piano destina 7.980 € a partire dal 7° mese, in 30 rate da 266 €.
- Ultima rata all’agente: al 36° mese del piano. Da quel momento, quietanze alla mano, si chiede all’agente la cancellazione del fermo, con il supporto dell’OCC e, se serve, del giudice (art. 71 c.1-2).
Esito: il fermo non cade all’omologa ma alla fine dei pagamenti destinati all’agente. Per 36 mesi l’auto resta ferma, a meno che il piano non preveda un pagamento anticipato all’agente, finanziato per esempio da un apporto di un familiare. Questa è una variabile da progettare.
Simulazione 2: pensionato, assegno 1.180 €, vende l’auto
- Debito a ruolo: 9.870 €. Auto: Corsa del 2010, valore 1.750 €.
- Altri debiti: 14.220 €.
- Piano: 230 € al mese per 60 mesi (13.800 €) più il ricavato della vendita dell’auto.
- Vendita competitiva al 4° mese, aggiudicazione a 1.610 €, spese 210 €, netto 1.400 €.
- Dopo la vendita, istanza al giudice: verificata la conformità della vendita al piano, il giudice ordina la cancellazione del fermo (art. 71 c.2).
Esito: il fermo si cancella con l’ordine del giudice poche settimane dopo la vendita. Il pensionato rinuncia all’auto, risparmia i costi di mantenimento e chiude con un piano più leggero.
Simulazione 3: autonomo con incassi variabili
- Agente di commercio con partita IVA attiva, incassi medi 2.100 € al mese ma molto variabili. Debiti: 42.650 € di cartelle IVA e contributi, 8.300 € di debiti personali. Fermo sull’auto usata per visitare i clienti, valore 9.400 €.
- La ristrutturazione dei debiti del consumatore non è adatta: i debiti sono prevalentemente professionali.
- Primo passo: verificare se è ancora possibile far valere la strumentalità dell’auto (art. 86). Se il fermo è già iscritto, la questione si porta davanti al giudice tributario per i crediti tributari.
- Secondo passo: concordato minore, che consente di proseguire l’attività. Il piano può prevedere la conservazione dell’auto, perché serve a produrre gli incassi.
Esito: per l’autonomo la risposta alla domanda del titolo è che non è la ristrutturazione del consumatore a cancellare il fermo. Lo strumento è un altro, e la strumentalità del veicolo è un argomento che il dipendente e il pensionato non hanno.
Cosa insegnano le tre simulazioni
Messe una accanto all’altra, le tre ipotesi mostrano che il momento della cancellazione del fermo è una variabile del piano, non un effetto fisso della legge.
- Nel caso del dipendente, il fermo cade quando l’agente ha ricevuto la sua quota. Se il piano anticipa i pagamenti all’agente, per esempio con un apporto di 3.200 € di un familiare nei primi mesi, il fermo può cadere molto prima: invece che al 36° mese, intorno al 12°. L’apporto esterno, però, deve essere reale e documentato, e l’OCC deve poterlo attestare.
- Nel caso del pensionato, la cancellazione arriva presto perché l’auto si vende. Il prezzo è rinunciare al veicolo, ma il piano diventa più sostenibile.
- Nel caso dell’autonomo, la cancellazione passa per un’altra procedura e per la prova della strumentalità.
In tutti e tre i casi la clausola sul fermo va scritta prima del deposito: dopo l’omologa il piano non si riscrive liberamente, e il CCII non contiene una norma espressa sulla modifica del piano omologato.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Dipendente con una piccola partita IVA accessoria
Lavori come dipendente e hai una partita IVA per qualche consulenza la sera o nel fine settimana. Il fermo nasce da cartelle IRPEF in parte sul reddito da lavoro dipendente, in parte sui compensi da lavoro autonomo. Per la definizione di consumatore conta la qualità in cui hai contratto i debiti. Le cartelle per l’IVA dell’attività accessoria sono debiti professionali.
La combinazione delle regole è questa:
- per i debiti personali (mutuo, prestiti, IRPEF sul lavoro dipendente) sei consumatore;
- per i debiti dell’attività sei professionista;
- la strumentalità del veicolo, se l’auto serve davvero all’attività accessoria, è un argomento per evitare il fermo, ma va provata con documenti (fatture, registro dei chilometri, contratti con i clienti).
La scelta dello strumento dipende da quanto pesano i debiti professionali. Se sono marginali, l’OCC può valutare se la qualificazione da consumatore regge. Se sono rilevanti, servono altre strade.
Pensionato che ha garantito un figlio
Hai firmato come fideiussore il finanziamento di tuo figlio. Poi il figlio non ha pagato, la finanziaria si è rivolta a te. Nel frattempo hai le tue cartelle e il fermo sulla tua auto. Le regole si combinano così:
- la fideiussione è un tuo debito “da consumatore” se l’hai prestata fuori da un’attività imprenditoriale;
- il fermo riguarda le cartelle tue, non il debito garantito;
- nel tuo piano entrano sia le cartelle sia il debito di garanzia; la cancellazione del fermo dipende sempre dal pagamento della quota destinata all’agente della riscossione.
Se tuo figlio presenta a sua volta una procedura, il suo piano non libera te: per l’esdebitazione nella liquidazione la regola è scritta (art. 278 c.6), e per il piano del consumatore gli effetti verso i garanti vanno verificati sul caso concreto.
Ex imprenditore oggi pensionato
Hai chiuso la ditta da anni, oggi sei in pensione e hai ancora cartelle IVA e contributi con fermo sull’auto di famiglia. Sei il caso misto più delicato: il reddito è da pensionato, ma i debiti sono d’impresa. La ristrutturazione dei debiti del consumatore per quei debiti è a rischio per la definizione di consumatore. La liquidazione controllata è spesso più coerente: se il debitore persona fisica chiede l’apertura, questa avviene solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire (art. 268 c.3). Se l’attivo non c’è, si valuta l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), che si concede una sola volta e richiede meritevolezza.
Dipendente che eredita le cartelle di un genitore
Le cartelle del genitore defunto passano agli eredi che hanno accettato l’eredità. Se il fermo era iscritto sull’auto del genitore e l’auto è entrata nell’eredità, il problema si trasferisce. Il debito ereditato non è un debito d’impresa tuo, ma può essere nato dall’impresa del genitore: la qualificazione va esaminata con attenzione. Prima di ogni procedura, verifica se l’eredità è stata accettata e in che forma: è una valutazione di diritto successorio che viene prima del sovraindebitamento.
Disoccupato con l’auto ferma e la ricerca di lavoro in corso
Hai perso il lavoro, hai cartelle con fermo sull’auto e un colloquio a trenta chilometri da casa. Sei a metà tra il dipendente e l’incapiente. Senza reddito, un piano di ristrutturazione è difficile da rendere fattibile, salvo l’apporto di un familiare. Se un reddito arriverà, il piano può essere costruito sul nuovo contratto, ma va depositato quando il reddito c’è, non prima. Se non c’è alcuna prospettiva di utilità per i creditori, la strada è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), concessa una sola volta e solo al debitore meritevole: in quel caso l’auto non è venduta e la sorte del fermo va esaminata con attenzione, perché la procedura non contiene una norma di cancellazione dei vincoli come l’art. 71 c.2.
Il confronto tra profili
Riassumiamo. La stessa domanda produce risposte diverse perché cambiano tre variabili: la natura del debito che sostiene il fermo, la destinazione dell’auto nel piano e la qualificazione del debitore. Il dipendente e il pensionato hanno nella ristrutturazione il loro strumento naturale, ma il fermo cade solo quando la quota destinata all’agente è stata pagata o quando l’auto è stata venduta con procedura competitiva. L’ex titolare di partita IVA deve prima chiedersi se è davvero consumatore per quei debiti. Chi ha il fermo per multe deve fare i conti con le sanzioni. La famiglia con un’auto cointestata deve ragionare su più debitori.
| Aspetto | Dipendente | Pensionato | Ex partita IVA / debiti misti | Multe e bollo | Auto cointestata / famiglia |
|---|---|---|---|---|---|
| Procedura più adatta | Ristrutturazione del consumatore | Ristrutturazione del consumatore | Spesso concordato minore o liquidazione controllata | Ristrutturazione, con attenzione alle sanzioni | Progetto unico art. 66 o piani coordinati |
| Strumentalità del veicolo (art. 86) | Non applicabile | Non applicabile | Possibile se l’attività prosegue | Non applicabile, salvo attività | Solo se un familiare è imprenditore o professionista |
| Misure protettive (art. 70 c.4) | Contro nuovi fermi e esecuzioni sullo stipendio | Contro esecuzioni sulla pensione | Solo nella procedura corretta | Contro nuovi fermi, anche degli enti locali | Su tutti i patrimoni coinvolti nel progetto |
| Come cade il fermo se tieni l’auto | Pagata la quota dell’agente, istanza di cancellazione | Come il dipendente | Dipende dallo strumento | Pagate le somme previste per le multe | Pagata la quota per i debiti alla base del fermo |
| Come cade se vendi l’auto | Ordine del giudice dopo vendita competitiva (art. 71 c.2) | Come il dipendente, spesso la soluzione migliore | Nella liquidazione, con la vendita | Come il dipendente | Serve il consenso o la partecipazione del cointestatario |
| Rischio principale | Circolare prima della cancellazione | Piano troppo lungo per una pensione fissa | Procedura sbagliata | Sanzioni non riducibili con certezza | Trasferimenti dell’auto a ridosso della crisi |
Come leggere la tabella. Le righe sulle misure protettive e sulla vendita sono le più stabili, perché poggiano su norme scritte (art. 70 c.4 e art. 71 c.1-2 CCII). La riga “come cade il fermo se tieni l’auto” è invece la più delicata: riflette la nostra lettura del sistema, in assenza di pronunce pubblicate che riguardino proprio il consumatore che conserva il veicolo. La riga sulle multe segnala una questione aperta, non una regola consolidata. Se ti riconosci in più colonne, torna alla sezione sui casi misti: le regole si sommano, e spesso prevale quella più restrittiva.
Le domande che valgono per tutti
Cosa succede se perdo il lavoro durante la procedura?
Se il piano è già omologato e la perdita del lavoro lo rende inattuabile, l’art. 72 c.2 prevede la revoca dell’omologa quando il piano non è possibile modificarlo. Il CCII non ha una norma espressa sulla modifica del piano dopo l’omologa. Revocata l’omologa, il debitore o un creditore possono chiedere la liquidazione controllata (art. 73). Il fermo, in questo scenario, resta iscritto. Avvisa subito l’OCC, che ogni sei mesi riferisce al giudice sullo stato dell’esecuzione (art. 71 c.1).
Posso usare l’auto mentre la procedura è in corso?
No, se il fermo è iscritto. Né la domanda, né il decreto di apertura, né le misure protettive tolgono il divieto di circolazione. Solo la cancellazione lo fa.
La rottamazione è un’alternativa?
La rottamazione-quinquies (L. 199/2025) aveva un termine per le domande fissato al 30 aprile 2026. Secondo le fonti di stampa esisteva un modello dedicato ai carichi coinvolti in procedure di sovraindebitamento. Per chi ha presentato la domanda nei termini, i rapporti tra definizione agevolata e piano vanno verificati sul testo della legge e sulle indicazioni dell’agente. Per chi non l’ha presentata, oggi la strada è la procedura.
Se il fermo è illegittimo, devo comunque metterlo nel piano?
Se la cartella è prescritta, mal notificata o già pagata, il fermo va contestato davanti al giudice competente: il giudice tributario per i crediti tributari, il giudice ordinario per gli altri. Il ricorso tributario ha i suoi termini e beneficia della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. La procedura di sovraindebitamento, invece, corre anche in agosto (art. 9 c.1 CCII). Le due strade possono convivere: il piano può tenere conto di un credito contestato.
L’agente della riscossione può opporsi all’omologa per tenere il fermo?
Può presentare osservazioni entro 20 giorni dalla comunicazione dell’OCC (art. 70 c.3) e contestare la convenienza del piano. Ma il giudice omologa comunque se il credito dell’agente è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 70 c.7). Il fermo, in sé, non aumenta il valore del credito: conta la natura del debito e il valore dei beni sui quali il credito ha privilegio. Se il creditore ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, non può contestare la convenienza (art. 69 c.2), ma questa regola riguarda tipicamente i finanziatori, non l’agente della riscossione.
E se il fermo è iscritto dopo il deposito della domanda?
È il caso in cui le misure protettive mostrano la loro utilità. Se il giudice ha disposto, su tua istanza, il divieto di azioni esecutive e cautelari e “altre misure idonee” a conservare il patrimonio (art. 70 c.4), un fermo iscritto dopo il decreto per un debito anteriore è contestabile come contrario alle misure. Se le misure non sono state chieste, la contestazione è più difficile: per questo l’istanza va scritta con cura fin dal primo deposito.
Quali sono i costi della procedura, a parte i debiti?
La procedura ha costi propri, che il piano deve coprire. Il principale è il compenso dell’OCC, liquidato dal giudice secondo il D.M. 202/2014, tenendo conto anche di eventuali accordi con il debitore e della diligenza dell’organismo (art. 71 c.4 e c.6). Si aggiungono le spese vive: contributo unificato e diritti, di cui conviene chiedere l’importo aggiornato alla cancelleria del tribunale, le spese della vendita competitiva se l’auto si vende, le spese per l’annotazione della cancellazione al PRA. La relazione dell’OCC deve contenere l’indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 c.2 lett. d): leggila con attenzione prima di firmare.
Dopo la cancellazione, il fermo può tornare?
Per i debiti regolati dal piano e pagati secondo il piano, no: quei debiti sono definiti. Per i debiti nuovi, successivi alla domanda, sì. Per questo, durante il piano, bisogna pagare regolarmente bollo e imposte correnti.
Le pronunce che contano, profilo per profilo
Una premessa di onestà. Sulla cancellazione del fermo amministrativo nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, con l’auto trattenuta dal debitore, non abbiamo trovato una pronuncia pubblicata con estremi verificabili. Le decisioni più vicine riguardano la liquidazione (del patrimonio con la legge 3/2012, controllata con il CCII) e la vendita del veicolo. Le riportiamo indicando la fonte e se ne abbiamo letto il testo, una massima o una sintesi. Diverse sono anteriori al 2023 e riguardano la legge 3/2012: le citiamo perché la formula “ogni altro vincolo” è passata nell’art. 71 c.2 CCII.
Per il dipendente (e per chiunque tenga l’auto)
1. Cass. SU ord. n. 15354/2015 (letta nella sintesi di EC News). Il fermo è una misura puramente afflittiva, che serve a indurre il debitore all’adempimento; non è un’alternativa all’esecuzione. Rilevanza: il fermo dipende dal credito. Se il credito è regolato e pagato secondo il piano omologato, il fermo perde la sua ragion d’essere. È l’argomento di fondo dell’istanza di cancellazione.
2. Cass. ord. n. 8118 del 27 marzo 2025 (sintesi lentepubblica.it, sezione non indicata). Un fermo di natura cautelare a garanzia di un credito presunto perde efficacia quando il credito è annullato dal giudice, anche con una sentenza di primo grado. Rilevanza: riguarda il fermo dei pagamenti della pubblica amministrazione (art. 69 R.D. 2440/1923), non quello dell’auto. Va usata solo per analogia, per sostenere che la misura segue le sorti del credito.
Per il pensionato (e per chi vende l’auto)
3. Trib. Torino decr. n. 90/2018 del 17 aprile 2018 (riportato da Diritto.it, articolo del 19 febbraio 2020). Il fermo amministrativo su un’autovettura rientra in “ogni altro vincolo” e può essere cancellato all’esito di una vendita competitiva con effetto purgativo. Rilevanza: è la base per chiedere al giudice, dopo la vendita dell’auto prevista dal piano, l’ordine di cancellazione dell’art. 71 c.2 CCII.
4. Trib. Rimini decr. 2 agosto 2019 (stessa fonte). La cancellazione non può essere ordinata prima che l’atto dispositivo sia compiuto. Rilevanza: la sequenza è vendita, poi istanza, poi ordine. Chiedere la cancellazione nel ricorso iniziale non basta.
5. Trib. Torino decr. collegiale su reclamo 24 aprile 2018 (stessa fonte). Nel caso di vendita privatistica il giudice non può ordinare la cancellazione; serve il consenso preventivo del creditore. Rilevanza: chi vende l’auto con fermo fuori dalle regole competitive non può contare sull’ordine del giudice.
6. Trib. Torino decr. 13 novembre 2019 (stessa fonte). Riassume i principi del tribunale: con vendita privatistica serve il consenso del creditore prelatizio; con vendita competitiva sotto controllo il giudice può ordinare la cancellazione, per la natura concorsuale delle procedure. Rilevanza: anticipa quello che oggi è scritto nell’art. 71 c.1 CCII.
Per l’ex titolare di partita IVA e per chi non può proporre un piano
7. Trib. Torino sent. n. 87/2026 (sintesi Eutekne del 7 aprile 2026, data della sentenza non indicata). Apertura di una liquidazione controllata su domanda del debitore; se il veicolo non viene liquidato, il fermo non può essere cancellato dal giudice delegato. Rilevanza: anche nella liquidazione, tenere l’auto significa tenere il fermo, finché il credito non è regolato.
8. Cass. I ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 (massima Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; la condotta del debitore si valuta nell’esdebitazione. Rilevanza: per chi non è consumatore per i debiti alla base del fermo, la liquidazione resta accessibile.
9. Cass. I ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it del 20 maggio 2026). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: anche nella via alternativa la documentazione sulle cartelle e sul fermo va preparata con cura.
Per chi ha il fermo per multe e bollo
10. Trib. Torino decr. 9 aprile 2026 (sintesi Eutekne del 25 aprile 2026, numero non disponibile). Nella liquidazione controllata, su segnalazione del liquidatore, la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Rilevanza: per contrasto, le sanzioni non accessorie (come le multe stradali) restano escluse dall’esdebitazione ai sensi dell’art. 278 c.7 lett. b).
11. Cass. SU n. 10672 dell’11 maggio 2009 (riportata da Studio Cataldi). Il preavviso di fermo relativo a un credito tributario è impugnabile davanti al giudice tributario, perché porta a conoscenza del contribuente la pretesa. Rilevanza: il fermo per bollo e imposte si contesta davanti al giudice tributario; quello per multe davanti al giudice ordinario. È una strada parallela alla procedura.
Per la famiglia e per chi ha cartelle comuni
12. Trib. Torino decr. n. 26/2018 del 1° febbraio 2018 (riportato da Diritto.it). Inammissibile una proposta che prevedeva una vendita privatistica e la cancellazione di ogni formalità pregiudizievole. Rilevanza: nessuna scorciatoia per “liberare” l’auto di famiglia fuori dalle regole competitive.
13. Cass. I ord. n. 11676 del 29 aprile 2026 (ItaliaOggi 18 luglio 2026). La moratoria fino a due anni dell’art. 67 c.4 non riduce i crediti privilegiati, ne sospende il pagamento; gli interessi continuano a maturare e il rimborso, anche rateale, deve iniziare alla scadenza della moratoria. Rilevanza: se il piano usa la moratoria per i crediti privilegiati dell’agente della riscossione, la cancellazione del fermo slitta in avanti di conseguenza.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua auto e per il tuo piano
Lo Studio Monardo lavora sul fermo e sulla procedura insieme, perché sono due facce dello stesso problema. Ecco cosa facciamo concretamente, profilo per profilo.
- Leggiamo l’estratto di ruolo e il preavviso di fermo, ricostruendo quali cartelle sostengono il fermo, a quale ente appartengono e se sono prescritte o mal notificate.
- Facciamo la visura PRA di tutti i veicoli del nucleo e verifichiamo intestatari, cointestatari e formalità iscritte.
- Per i dipendenti e i pensionati prepariamo l’istanza di misure protettive con la richiesta espressa di vietare nuove iscrizioni di fermo e di sospendere le esecuzioni su stipendio e pensione.
- Scriviamo nel piano la clausola di cancellazione del fermo, collegata al pagamento della quota destinata all’agente della riscossione o all’ente locale.
- Per chi vende l’auto organizziamo con l’OCC la vendita competitiva e depositiamo l’istanza di cancellazione dell’art. 71 c.2 dopo l’aggiudicazione.
- Per gli ex titolari di partita IVA separiamo i debiti per origine e verifichiamo se la ristrutturazione del consumatore è davvero lo strumento giusto o se servono concordato minore o liquidazione controllata.
- Per gli autonomi documentiamo la strumentalità del veicolo e, quando serve, la facciamo valere davanti al giudice competente per il fermo.
- Per chi ha multe e bollo verifichiamo verbali e avvisi e calcoliamo il rischio delle diverse impostazioni del piano sulle sanzioni.
- Per le famiglie valutiamo il progetto unico dell’art. 66 e coordiniamo le posizioni dei coniugi e dei coobbligati.
- Seguiamo l’esecuzione del piano raccogliendo le quietanze e chiedendo la cancellazione appena la quota prevista è pagata, con il supporto dell’OCC e, se necessario, del giudice.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questa guida pesa soprattutto la doppia veste di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: significa conoscere il punto di vista dell’organismo che deve attestare la fattibilità del piano e l’alternativa liquidatoria, e quindi costruire una proposta che regga la verifica. La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, se la contestazione del fermo o un reclamo lo richiedono. Per gli imprenditori minori, la qualifica di Esperto Negoziatore apre anche la strada della composizione negoziata.
Sul tuo caso lavorano insieme avvocati e commercialisti dello staff: i primi per la procedura e il contenzioso sul fermo, i secondi per la ricostruzione fiscale delle cartelle e dei redditi. Non promettiamo risultati: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia più adatta al tuo profilo.
In chiusura: prima il tuo profilo, poi le tue regole
Il fermo amministrativo sull’auto non si cancella “da solo” con la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il primo passo è capire il tuo profilo: dipendente, pensionato, ex partita IVA, debitore di multe, famiglia con l’auto in comune. Il secondo è agire secondo le tue regole: una clausola di cancellazione nel piano se tieni l’auto, una vendita competitiva se la lasci andare, uno strumento diverso se i tuoi debiti non sono da consumatore.
Lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia perché unisce le due competenze che il problema richiede. Da un lato quella dell’Avv. Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che conosce dall’interno la procedura. Dall’altro lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, che legge cartelle, ruoli e preavvisi di fermo.
📩 Vuoi sapere se il fermo sulla tua auto può essere cancellato e con quale piano? Scrivici oggi: i recapiti per raggiungere lo Studio ti aspettano al termine di questa pagina.