Il titolare di una piccola impresa o il professionista che sta preparando un concordato minore, prima o poi, si pone la stessa domanda davanti all’home banking: quel conto su cui arrivano i bonifici dei clienti, da cui partono gli stipendi, gli F24 e le rate del furgone, resterà aperto? E se la banca è anche uno dei creditori, cosa farà dei soldi che entrano dopo il deposito della domanda? La risposta breve è che il Codice della crisi non impone di chiudere il conto aziendale e, anzi, presuppone che l’attività continui; ma il conto sopravvive bene solo se viene “messo in sicurezza” nei tempi giusti, prima che la banca creditrice possa trattenere gli incassi. Il punto non è se il conto si possa mantenere, ma quale conto, presso quale banca e con quali regole in ciascuna fase.
Questo articolo ricostruisce, in ordine cronologico, che cosa accade al conto corrente aziendale dal momento in cui si decide di accedere al concordato minore fino all’esecuzione del piano omologato. Il principio che lo guida è semplice: chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Nel caso del conto bancario la differenza si misura in euro: gli incassi di una o due settimane, trattenuti dalla banca nel momento sbagliato, possono rendere infattibile un piano che sulla carta stava in piedi.
La timeline, in sintesi:
– mesi prima del deposito: la fotografia del conto, degli affidamenti e delle garanzie;
– le settimane prima del deposito: l’apertura di un conto presso una banca non creditrice e il reindirizzamento degli incassi;
– il giorno del deposito: gli effetti della domanda sui contratti bancari in corso;
– dal deposito al decreto di apertura: la zona grigia, in cui le misure protettive non ci sono ancora;
– il decreto di apertura: il blocco delle azioni esecutive e il divieto di nuove prelazioni;
– i 30 giorni del voto: la banca diventa un elettore;
– l’udienza e l’omologa: le contestazioni della banca e l’esito;
– gli anni dell’esecuzione: il conto come strumento del piano, sotto la vigilanza dell’OCC;
– la fine del piano: la chiusura dei vecchi rapporti e il ritorno alla normalità bancaria.
Lo Studio Monardo segue questo tema dall’interno della procedura: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dal lato dell’organismo che cosa viene chiesto al debitore sui conti, sugli estratti e sulle movimentazioni; e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è esattamente la competenza che serve quando il creditore principale è la banca che tiene il conto e il secondo è il Fisco che si paga con F24 da quello stesso conto.
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La mappa temporale: dove si trova il conto in ogni fase
Prima di entrare nel dettaglio serve un inquadramento in un solo paragrafo, perché la procedura in sé è già spiegata in altri articoli del sito. Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è lo strumento con cui l’imprenditore minore, il professionista, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa e gli altri debitori non fallibili in stato di sovraindebitamento, esclusi i consumatori, propongono ai creditori un pagamento anche parziale, con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (OCC); secondo l’art. 74 c.1 la proposta è ammessa quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, mentre fuori da questo caso serve un apporto di risorse esterne che aumenti in modo apprezzabile l’attivo (art. 74 c.2). I creditori votano, il giudice omologa e il piano si esegue. Per quanto non previsto, l’art. 74 c.4 rinvia alle norme del concordato preventivo “in quanto compatibili”: è questo rinvio che porta nel concordato minore le regole sui contratti pendenti e, con cautela, quelle sulla compensazione bancaria.
Il conto corrente attraversa tutte le fasi, ma in ognuna ha un ruolo diverso e un rischio diverso. La tabella che segue è la mappa dell’intero articolo: ogni riga corrisponde a una delle tappe sviluppate nelle sezioni successive.
| Tappa | Quando | Cosa succede al conto | Norma di riferimento | Rischio principale |
|---|---|---|---|---|
| 1. La fotografia | Da 6 a 2 mesi prima del deposito | Raccolta estratti, contratti, affidamenti, garanzie, RiBa e anticipi | Art. 75 c.1 CCII (documentazione) | Scoprire tardi patti di compensazione e fideiussioni |
| 2. Il conto “pulito” | Le 2-6 settimane prima del deposito | Apertura di un conto presso banca non creditrice, nuovo IBAN ai clienti | Regole contrattuali; art. 75 c.1 lett. d (atti straordinari) | Incassi che continuano ad arrivare sul conto in rosso |
| 3. Il deposito | Giorno 0 | I contratti bancari proseguono; la banca viene a sapere della domanda | Art. 74 c.4, artt. 94-bis e 97 CCII (in quanto compatibili) | Recesso dagli affidamenti, trattenute sugli incassi |
| 4. La zona grigia | Dal giorno 1 al decreto (spesso 2-8 settimane) | Nessuna misura protettiva ancora in vigore | Art. 78 c.1 CCII | Pignoramento presso la banca, incameramento delle RiBa |
| 5. Il decreto di apertura | Giorno X | Blocco di esecuzioni e cautelari, divieto di nuove prelazioni | Art. 78 c.2 lett. d e c.5 CCII | Atti straordinari non autorizzati inefficaci |
| 6. Il voto | Entro il termine assegnato (non oltre 30 giorni) | La banca aderisce, dissente o tace | Artt. 78 c.2 lett. c, 79 CCII | Silenzio-assenso, garanzie personali del titolare |
| 7. L’omologa | Udienza, spesso 2-4 mesi dopo l’apertura | Il giudice verifica fattibilità e convenienza | Art. 80 CCII | Contestazione della banca, diniego |
| 8. L’esecuzione | Anni del piano | Il conto diventa il canale dei pagamenti concordatari | Artt. 81-82 CCII | Pagamenti fuori piano, revoca |
| 9. La fine del piano | Dopo l’ultimo pagamento | Chiusura del vecchio rapporto, conservazione degli estratti, aggiornamento delle segnalazioni | Artt. 79 c.5 e 82 CCII | Azioni contro i garanti, contestazioni successive |
Due avvertenze valgono per tutta la timeline. La prima: i termini del concordato minore corrono anche in agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice; chi deposita a luglio non guadagna un mese. La seconda: le durate “reali” indicate nelle sezioni sono stime ricavate dai provvedimenti letti e dalla prassi, non termini di legge, e variano molto da tribunale a tribunale.
Da sei a due mesi prima del deposito: la fotografia del conto
Cosa succede
Siamo nella fase in cui l’imprenditore ha deciso, o sta decidendo, di rivolgersi all’OCC. Il conto corrente aziendale funziona ancora in modo apparentemente normale: entrano incassi, escono pagamenti, magari con un fido in utilizzo stabile al limite e qualche sconfinamento. È il momento in cui la banca, di solito, non sa ancora nulla della procedura, ma vede già i segnali: lo scoperto che non rientra, le rate del finanziamento pagate in ritardo, le RiBa insolute che tornano indietro, le segnalazioni in Centrale dei Rischi.
In questa fase il conto va trattato come un documento, prima ancora che come uno strumento. L’OCC chiederà gli estratti conto, e il piano dovrà indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi (art. 74 c.3). Un piano che non sa da quale conto arriveranno gli incassi e su quale conto si accumuleranno le somme destinate ai creditori non è un piano: è un auspicio.
La norma
L’art. 75 c.1 CCII elenca la documentazione da allegare alla domanda: il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti (lett. a); una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria (lett. b); l’elenco di tutti i creditori con cause di prelazione, somme dovute e domicilio digitale (lett. c); gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (lett. d); la documentazione su stipendi, pensioni, salari ed entrate proprie e della famiglia (lett. e). Gli estratti conto non sono citati per nome, ma sono indispensabili per ricostruire la lettera b) e la lettera c): il saldo debitore del conto è un credito della banca, il fido è un contratto, l’anticipo su fatture è un altro credito, il pegno su un deposito vincolato è una causa di prelazione.
I termini che si attivano
In questa fase non corre ancora nessun termine processuale. Corrono però i termini contrattuali: la banca può recedere dall’apertura di credito secondo il contratto e le regole del codice civile, può chiedere il rientro, può revocare le linee di anticipo. Corrono anche i termini delle eventuali esecuzioni già avviate da altri creditori, che possono arrivare a colpire il conto con un pignoramento presso terzi. Ogni settimana che passa senza un piano sul conto è una settimana in cui un creditore può pignorare le somme presso la banca, e nessuna misura protettiva lo impedisce prima del decreto di apertura.
Cosa può fare il debitore ora
Le opzioni, in questa fase, sono tutte preparatorie, ma decisive:
- Ricostruire tutti i rapporti con ogni banca: conti, fidi, anticipi su fatture, RiBa salvo buon fine, mutui chirografari e ipotecari, carte aziendali, leasing, garanzie del Fondo pubblico, fideiussioni del titolare o di familiari, pegni su conti o titoli.
- Leggere le clausole dei contratti di anticipo cercando il mandato all’incasso e il patto di compensazione: sono queste clausole che, secondo la giurisprudenza che vedremo, permettono alla banca di trattenere gli incassi anche dopo la domanda.
- Mappare i flussi: quali clienti pagano con bonifico, quali con RiBa, quali con POS, quali addebiti diretti (SDD) partono in automatico, in quale giorno del mese escono stipendi e F24.
- Individuare la banca “neutra”: un istituto con cui l’impresa non ha debiti, presso cui aprire il conto operativo.
È precluso, invece, ogni comportamento che possa apparire come sottrazione di attivo: svuotare il conto a favore di familiari, pagare per intero un solo fornitore “amico” lasciando fuori gli altri, chiudere l’attività. Su quest’ultimo punto la Cassazione è stata netta: Cass. Sez. I n. 20141 del 16/6/2026 ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Chi, per “tagliare i costi”, chiude la partita IVA e il conto aziendale prima di depositare, si chiude anche la porta del concordato minore.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è considerare il conto un dettaglio tecnico da sistemare dopo. Il titolare si concentra sui debiti fiscali e sui fornitori, e scopre solo a domanda depositata che il contratto di anticipo fatture prevede che la banca incameri le somme incassate a compensazione del suo credito. A quel punto i bonifici dei clienti, che il piano contava di usare per pagare stipendi e fornitori correnti, vanno a ridurre lo scoperto della banca, cioè a pagare un creditore anteriore fuori dal concorso. Il secondo errore è non dire tutto all’OCC: un conto dimenticato, un deposito titoli non dichiarato, un conto di un familiare usato per l’attività. L’art. 75 c.1 lett. b chiede una relazione “aggiornata” e completa: un conto che emerge dopo indebolisce la credibilità dell’intero piano.
Quanto dura realmente
La raccolta della documentazione bancaria richiede in genere da tre a otto settimane, perché le banche impiegano tempo a rilasciare copie dei contratti e dei piani di ammortamento, e perché gli estratti di più anni, per un’impresa con molte operazioni, sono centinaia di pagine. Conviene chiederli subito, per iscritto, con PEC: la richiesta documentata serve anche a dimostrare la diligenza del debitore.
Le settimane prima del deposito: il conto “pulito” presso una banca non creditrice
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. La domanda è quasi pronta, l’OCC sta lavorando alla relazione, e il calendario ora corre. È il momento della decisione che più di ogni altra risponde alla domanda del titolo: il conto aziendale si mantiene, ma quello operativo dovrebbe essere presso una banca che non sia creditrice dell’impresa. Il vecchio conto presso la banca creditrice non va chiuso con un gesto unilaterale (spesso non si può nemmeno, se è in rosso), ma va progressivamente svuotato di funzione: non più conto di incasso, ma conto “di regolamento” del debito pregresso.
In concreto si apre un nuovo rapporto presso un istituto neutro, si comunica ai clienti il nuovo IBAN per i pagamenti, si modificano le coordinate sulle fatture elettroniche, si spostano gli accrediti del POS, si trasferiscono le domiciliazioni delle utenze correnti, si predispone il pagamento degli stipendi dal nuovo conto. Non si fanno nuove presentazioni di RiBa o fatture all’anticipo presso la banca creditrice.
La norma
Non esiste una norma del CCII che obblighi il debitore ad aprire un nuovo conto prima del concordato minore, né una norma che lo vieti. L’apertura di un conto corrente è, per un’impresa, un atto di gestione ordinaria. La norma che conta è l’art. 75 c.1 lett. d, che chiede di indicare gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni: trasferire somme proprie da un conto a un altro, entrambi intestati all’impresa e dichiarati, non sottrae nulla ai creditori; trasferirle a terzi sì. La differenza va resa trasparente nella domanda, indicando il nuovo rapporto e i saldi.
Conta poi la disciplina della compensazione. Secondo il principio riassunto da EC News (7/3/2023) a commento di Cass. n. 825/2015 e di Cass. SU n. 775/1999, la compensazione in ambito concorsuale può operare anche quando liquidità ed esigibilità maturano dopo l’apertura, purché il fatto genetico del rapporto sia anteriore. Ne segue che più rapporti bancari “anteriori” restano in piedi con la banca creditrice, più occasioni ha la banca di compensare.
I termini che si attivano
Non ci sono termini processuali. C’è però un termine pratico, che è il più importante dell’intera timeline: il tempo necessario perché i clienti paghino davvero sul nuovo IBAN. Un cliente che ha già ricevuto la fattura con le vecchie coordinate pagherà sul vecchio conto; una RiBa già presentata all’incasso verrà incassata dalla banca creditrice alla sua scadenza. Per questo il cambio va fatto almeno un ciclo di fatturazione prima del deposito: per un’impresa con pagamenti a 60 giorni, idealmente due mesi prima.
Cosa può fare il debitore ora
- Aprire il conto operativo presso una banca non creditrice e comunicarlo all’OCC.
- Inviare a tutti i clienti una comunicazione formale del nuovo IBAN, preferibilmente via PEC o con la fattura successiva, chiedendo conferma.
- Sospendere le nuove presentazioni all’anticipo presso la banca creditrice, valutando con il consulente l’impatto sulla liquidità.
- Revocare gli addebiti diretti relativi a debiti pregressi (per esempio piani di rateizzazione con fornitori), lasciando attivi solo quelli dei servizi correnti, trasferiti sul nuovo conto.
- Tenere separati i flussi: il conto nuovo per la gestione corrente; il conto vecchio come fotografia del debito.
È precluso usare il nuovo conto per “nascondere” liquidità o per pagare selettivamente creditori anteriori. Il conto nuovo è parte del patrimonio dell’impresa e va dichiarato: l’OCC ne terrà conto nella relazione e i creditori lo vedranno.
Tre situazioni ricorrenti meritano un’attenzione specifica in questa fase.
Il professionista. Per l’avvocato, il commercialista, l’ingegnere o il medico libero professionista il “conto aziendale” è spesso il conto su cui confluiscono i compensi pagati dai clienti, versamenti alla cassa previdenziale, rimborsi spese e, talvolta, somme dei clienti da riversare a terzi. Prima del deposito va fatta una separazione rigorosa: le somme che appartengono ai clienti (per esempio importi incassati per loro conto) non sono patrimonio del professionista e non devono confondersi con il conto operativo, perché non sono destinabili ai creditori e la loro confusione crea problemi di responsabilità anche deontologica. Il decreto del Tribunale di Cremona del 23/2/2026 riguarda proprio una professionista in continuità: la procedura è stata aperta e le misure protettive hanno coperto i beni e i diritti con cui è esercitata l’attività, che per un professionista coincidono in larga parte con i crediti verso i clienti e il conto su cui vengono pagati.
L’imprenditore con molti incassi elettronici. Bar, negozi, artigiani con POS: gli accrediti del POS arrivano sul conto indicato nel contratto con il gestore del servizio di pagamento, che spesso è la stessa banca creditrice. Cambiare conto di accredito richiede una modifica contrattuale che può impiegare settimane. Se non viene fatta prima del deposito, ogni giorno di incassi al banco finisce sul conto in rosso. È una delle voci da controllare per prime, perché per un’attività al dettaglio vale la maggior parte degli incassi.
Le imposte correnti e gli F24. Il conto operativo deve consentire di pagare le imposte che maturano dopo il deposito, che non sono crediti concorsuali ma debiti della gestione corrente. Se il modello F24 è addebitato con delega sul conto della banca creditrice e quel conto è bloccato o in rosso oltre il fido, il pagamento può non andare a buon fine e generare un nuovo debito fiscale, questa volta successivo alla domanda e quindi fuori dal piano. Il passaggio delle deleghe di pagamento al conto nuovo va fatto insieme al cambio di IBAN, con il commercialista che segue la contabilità. Lo stesso vale per i contributi INPS correnti dei dipendenti e del titolare: un piano che prevede la continuità è credibile solo se il debito previdenziale nuovo non si forma.
In tutti e tre i casi la regola è la stessa: il conto operativo nuovo deve essere pronto e funzionante, con tutti i flussi già spostati, il giorno del deposito, non nelle settimane successive. È la condizione perché l’impresa possa continuare a lavorare durante la zona grigia, quando le misure protettive non ci sono ancora.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è aprire il conto nuovo presso un’altra filiale della stessa banca creditrice, o presso una banca dello stesso gruppo, pensando che “è un conto diverso”. Il rischio di compensazione e di trattenute si ripropone intero. Un secondo errore è aprire il conto nuovo intestato al coniuge o a un familiare e farci affluire gli incassi dell’impresa: è esattamente il comportamento che un creditore, in sede di voto o di omologa, presenterà come atto in frode, con conseguenze sull’ammissibilità e, in prospettiva, sulla revoca dell’omologazione.
Quanto dura realmente
L’apertura di un conto aziendale richiede da pochi giorni a qualche settimana, perché la banca nuova svolge le verifiche di adeguata verifica della clientela e può chiedere bilanci e Centrale dei Rischi. Un’impresa con segnalazioni a sofferenza può incontrare rifiuti: è un dato da mettere in conto e da affrontare per tempo, eventualmente con un conto di base o con istituti che operano con imprese in crisi, valutando le condizioni contrattuali.
Giorno 0: il deposito della domanda e i contratti bancari in corso
Cosa succede
Il giorno del deposito la domanda, con la relazione dell’OCC e tutti gli allegati, arriva al tribunale competente. Da questo momento la banca, se non lo sapeva, lo saprà presto: le comunicazioni dell’OCC, le informazioni commerciali, la pubblicità successiva nel registro delle imprese. Il conto vecchio presso la banca creditrice è ancora aperto, con il suo saldo negativo; il conto nuovo, se è stato aperto per tempo, sta già ricevendo la maggior parte degli incassi.
La domanda che il titolare si pone il giorno 0 è: la banca può chiudermi il conto perché ho chiesto il concordato?
La norma
Il concordato minore non ha una propria norma sui contratti pendenti: si applica il rinvio dell’art. 74 c.4 alle regole del concordato preventivo, in quanto compatibili. Due norme del concordato preventivo sono qui rilevanti.
La prima è l’art. 97 CCII, sui contratti pendenti (testo Brocardi aggiornato al 12/8/2026, modificato dal D.Lgs. 136/2024 nei commi 2, 4, 7, 10, 11 e 12). In sintesi: i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti proseguono durante il concordato e i patti contrari sono inefficaci (c.1); il debitore può chiedere la sospensione o lo scioglimento di uno o più contratti se la prosecuzione non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione, notificando l’istanza alla controparte (c.1); lo scioglimento si chiede solo dopo il deposito di piano e proposta (c.2); l’istanza quantifica l’indennizzo (c.3); la controparte può opporsi entro sette giorni dalla notifica (c.4); spetta un indennizzo pari al danno da mancato adempimento, di regola chirografario (cc. 9 e 11). Il comma 14 riguarda proprio i finanziamenti bancari: nel contratto di finanziamento bancario la riscossione diretta dai terzi debitori costituisce prestazione principale; in caso di scioglimento il finanziatore può riscuotere e trattenere quanto versato dai terzi fino al rimborso delle anticipazioni eseguite nei 120 giorni precedenti la domanda e fino alla notifica del provvedimento.
La seconda è l’art. 94-bis CCII (introdotto dal D.Lgs. 83/2022, comma 1 modificato dal D.Lgs. 136/2024): i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti in corso, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di concordato in continuità, del decreto di apertura o delle misure protettive; le clausole contrarie sono inefficaci. Il comma 2 aggiunge che i creditori destinatari delle misure protettive non possono, per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali, cioè quelli necessari per la continuazione della gestione corrente.
Applicare l’art. 94-bis al concordato minore è una lettura, non una regola scritta: l’art. 74 c.4 rinvia alle norme del concordato preventivo solo in quanto compatibili, e il 94-bis è pensato per il concordato in continuità con misure protettive ex art. 54. Ma il concordato minore, secondo l’art. 74 c.1, è per definizione uno strumento che consente di proseguire l’attività: l’argomento della compatibilità è forte, e lo Studio lo spende quando la banca pretende di chiudere il conto al solo annuncio della procedura.
I termini che si attivano
- Se il debitore chiede la sospensione o lo scioglimento di un contratto bancario (per esempio un contratto di anticipo che lo espone a trattenute), la banca ha sette giorni dalla notifica dell’istanza per opporsi (art. 97 c.4, applicato in quanto compatibile).
- Dal deposito, ai fini del concorso, si determina il perimetro dei crediti anteriori: tutto ciò che la banca vanta per causa precedente è credito concorsuale, da soddisfare secondo il piano.
- Nessuna sospensione feriale: art. 9 c.1 CCII.
Cosa può fare il debitore ora
- Contestare per iscritto ogni recesso o modifica unilaterale motivata soltanto dalla domanda, richiamando l’inefficacia dei patti contrari (art. 97 c.1) e, per lettura, l’art. 94-bis.
- Chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti di anticipo non funzionali al piano, quando il rischio è che la banca continui a incamerare incassi: è un’istanza che va motivata e corredata della quantificazione dell’indennizzo.
- Verificare che gli incassi successivi arrivino sul conto nuovo e, per quelli che arrivano comunque sul vecchio, documentarli uno per uno con data e causale: serviranno se si dovrà contestare la compensazione.
Sono precluse, dal deposito, le scelte che alterano la parità tra creditori: pagare fuori piano la banca per “tenerla buona”, per esempio coprendo lo scoperto con un versamento, significa pagare un creditore anteriore a danno degli altri.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è il “versamento di cortesia”: il titolare, temendo che la banca chiuda tutto, versa sul vecchio conto in rosso una somma per ridurre lo sconfinamento. Quel versamento non torna più indietro: va a ridurre un credito anteriore, e lo fa fuori dal piano, a danno degli altri creditori. Se il piano prevedeva per la banca il 22% del suo credito chirografario, ogni euro versato in quel momento è un euro pagato al 100%.
Quanto dura realmente
La reazione della banca al deposito non è immediata: di solito passano da pochi giorni a qualche settimana prima che l’ufficio crediti problematici prenda in carico la posizione. Questo intervallo è prezioso, ma non va sopravvalutato: le trattenute automatiche sugli incassi, quando il contratto le prevede, avvengono dal primo giorno, senza alcuna decisione umana.
Dal giorno 1 al decreto di apertura: la zona grigia del conto
Cosa succede
Da questo momento in poi il conto vive nella fase più pericolosa della timeline. La domanda è depositata, ma il giudice non ha ancora emesso il decreto di apertura e quindi le misure protettive non esistono ancora. Nel concordato minore, infatti, le misure non scattano automaticamente con il deposito: l’art. 78 c.2 lett. d le collega al decreto con cui il giudice dichiara aperta la procedura, su istanza del debitore.
In questo intervallo possono accadere tre cose al conto:
- un creditore notifica un pignoramento presso terzi alla banca: le somme presenti sul conto e quelle che vi affluiranno nei limiti di legge restano vincolate;
- la banca creditrice incamera gli incassi in forza di un mandato all’incasso con patto di compensazione;
- la banca recede dagli affidamenti e chiede il rientro immediato del saldo.
La norma
L’art. 78 c.1 CCII dispone che, se la domanda è ammissibile, il giudice dichiari aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e possa concedere al debitore fino a 15 giorni per integrazioni; se la domanda è inammissibile, il decreto è reclamabile entro 30 giorni davanti al tribunale. Fino al decreto, il debitore è esposto alle azioni individuali.
Sulla compensazione degli incassi, la Cassazione ha chiarito il quadro con riferimento alle anticipazioni bancarie. Cass. Sez. I, ord. n. 27219/2025 (massima Rv. 676408-01) afferma che, quando l’anticipazione bancaria è collegata a un mandato all’incasso con patto di compensazione inserito nel conto corrente, crediti e debiti reciproci nascono da un unico rapporto: non si applica la compensazione in senso stretto (art. 1241 c.c. e art. 56 l.fall.), ma la cosiddetta compensazione “impropria”, cioè il semplice accertamento contabile del dare e dell’avere, che il giudice può svolgere anche senza eccezione di parte. In tema di concordato preventivo, Cass. ord. n. 2556/2023 (nota dalla sintesi EC News) richiede di verificare se la convenzione contenga un patto che attribuisca alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse: solo in presenza di mandato all’incasso con quel patto la banca può compensare. Nella stessa linea App. Brescia, sent. n. 863 del 22/5/2023: non rileva che il credito della banca sia anteriore e il suo debito di restituzione posteriore alla domanda, perché il fatto genetico di entrambi va individuato nell’operazione unitaria anteriore.
Tradotto in termini di conto aziendale: se il contratto di anticipo contiene il patto di compensazione, le RiBa e le fatture già anticipate e incassate dopo il deposito possono essere trattenute dalla banca; se il patto manca, la banca deve restituire gli incassi. Diverso è il caso dei bonifici ordinari che arrivano sul conto in rosso senza alcun legame con un anticipo: qui il debito della banca di mettere a disposizione la somma nasce dopo la domanda, e la compensazione con il saldo anteriore è contestabile secondo le regole della compensazione concorsuale (art. 56 l.fall., oggi art. 155 CCII, richiamato per il concordato preventivo dall’art. 96 CCII). L’applicazione esatta di queste regole al concordato minore passa ancora per la clausola di compatibilità dell’art. 74 c.4.
I termini che si attivano
- Il giudice può assegnare fino a 15 giorni per integrazioni della domanda (art. 78 c.1): è un termine da rispettare con precisione, perché la mancata integrazione porta all’inammissibilità.
- Contro il decreto di inammissibilità: reclamo entro 30 giorni (art. 78 c.1), senza possibilità di modificare piano e proposta in sede di reclamo.
- I termini delle esecuzioni individuali in corso proseguono: il pignoramento presso la banca non si ferma da solo.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase la finestra difensiva è stretta e conta ogni giorno. Le opzioni concrete sono:
- Chiedere nella domanda stessa, in modo specifico, le misure protettive dell’art. 78 c.2 lett. d, indicando le esecuzioni pendenti, i pignoramenti presso terzi notificati alle banche e il pericolo concreto per la continuità.
- Depositare le integrazioni richieste in anticipo rispetto al termine, per non allungare la zona grigia.
- Contestare per iscritto alla banca le trattenute non coperte da patto di compensazione, chiedendo il riaccredito delle somme e riservando l’azione.
- Concentrare tutti gli incassi sul conto nuovo, che non è esposto alla compensazione da parte della banca creditrice.
È qui che si vede il senso di un’assistenza che unisce la procedura e il diritto bancario: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, legge il contratto di anticipo con gli occhi della banca e la domanda con gli occhi dell’OCC.
Sono precluse, invece, due strade: chiedere alla banca di “congelare” il debito con un accordo separato che la avvantaggi rispetto agli altri creditori, e prelevare in contanti le somme dal conto per sottrarle a un pignoramento imminente.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è depositare la domanda senza l’istanza di misure protettive, o con un’istanza generica, pensando che il giudice le conceda d’ufficio. Il testo dell’art. 78 c.2 lett. d le collega all’istanza del debitore. Un altro errore frequente è lasciare la domanda incompleta, confidando nei 15 giorni di integrazione: ogni settimana in più di zona grigia è una settimana in cui la banca incamera e i creditori pignorano.
Quanto dura realmente
Il tempo tra deposito e decreto di apertura dipende dal carico del tribunale e dalla completezza della domanda. Nella prassi si va da due a otto settimane, con punte più lunghe quando vengono chieste integrazioni. A titolo di esempio, il decreto di apertura di un concordato minore del Tribunale di Cremona del 23/2/2026 (R.G. 18/2026), relativo a una professionista in continuità, ha fissato l’udienza per la verifica del voto e l’eventuale omologa al 7/5/2026: circa due mesi e mezzo dopo l’apertura.
Il giorno del decreto di apertura: le misure protettive scattano
Cosa succede
Siamo al giorno del decreto. Il giudice dichiara aperta la procedura, dispone la pubblicazione, nomina eventualmente un commissario giudiziale e, su istanza del debitore, adotta le misure protettive. Da questo momento il conto aziendale entra in un regime diverso: i creditori anteriori, banca compresa, non possono più iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, né acquisire nuove prelazioni.
La norma
L’art. 78 c.2 CCII dispone che con il decreto il giudice: a) disponga la pubblicazione nel sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese; b) ordini la trascrizione se il piano prevede cessioni di immobili o mobili registrati; c) assegni ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per comunicare all’OCC, via PEC, l’adesione o la mancata adesione e le contestazioni; d) su istanza del debitore disponga, fino all’omologazione definitiva, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire diritti di prelazione, la sospensione delle prescrizioni, l’impedimento delle decadenze e il divieto di pronunciare la liquidazione controllata.
Il decreto del Tribunale di Cremona del 23/2/2026 citato sopra mostra come le misure vengono scritte in concreto: divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività, fino alla definitività dell’omologazione; divieto di acquisire prelazioni per i creditori con titolo o causa anteriore; sospensione delle prescrizioni e non verificarsi delle decadenze; divieto di pronunciare la liquidazione controllata. Lo stesso decreto non contiene prescrizioni specifiche sui conti correnti: il conto, dunque, non viene “chiuso” né “congelato” dal decreto, che si limita a proteggerlo dalle azioni individuali.
L’art. 78 c.2-bis prevede la nomina di un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC quando è disposta la sospensione generale delle esecuzioni e la nomina è necessaria, quando è proposto un concordato in continuità omologabile ai sensi dell’art. 112 c.2, o su richiesta del debitore. L’art. 78 c.5 aggiunge un limite che riguarda direttamente l’uso del conto: gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto.
I termini che si attivano
- Le misure operano fino all’omologazione definitiva (art. 78 c.2 lett. d).
- Parte il termine assegnato ai creditori per il voto, non superiore a 30 giorni dalla comunicazione dell’OCC.
- Dalla pubblicità del decreto, gli atti straordinari non autorizzati sono inefficaci verso i creditori anteriori.
Cosa può fare il debitore ora
- Comunicare il decreto alla banca creditrice e a ogni banca presso cui risultano pignoramenti, chiedendo di prendere atto del divieto di proseguire le esecuzioni.
- Depositare il decreto nelle procedure esecutive pendenti, chiedendo al giudice dell’esecuzione di prendere atto del divieto di proseguirle.
- Usare il conto per la gestione ordinaria senza timori: pagare fornitori correnti, stipendi, imposte correnti, rate dei contratti che proseguono.
- Chiedere l’autorizzazione del giudice per gli atti straordinari: per esempio l’estinzione anticipata di un finanziamento, la costituzione di un pegno sul conto a favore di un nuovo finanziatore, la vendita di un bene strumentale, un pagamento rilevante a un creditore anteriore ritenuto strategico.
È precluso alla banca, dopo il decreto, acquisire una nuova garanzia sul conto per il suo credito anteriore: un pegno “in extremis” su un deposito vincolato o una cessione di crediti a garanzia ottenuta in questa fase urta contro il divieto di acquisire prelazioni.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è credere che le misure protettive cancellino i vincoli già esistenti. Il decreto impedisce di proseguire le esecuzioni, ma il pignoramento già notificato alla banca non scompare: le somme già vincolate restano tali finché il giudice dell’esecuzione o, dopo l’omologa, il piano non ne regolano la sorte. Il debitore che conta di usare subito quelle somme per pagare gli stipendi rischia di scoprire che la banca non le libera senza un provvedimento. Il secondo errore è confondere l’ordinaria con la straordinaria amministrazione: pagare per intero un fornitore anteriore “perché senza di lui chiudo” non è un atto ordinario, ed è proprio il tipo di pagamento che va autorizzato o inserito nel piano.
Quanto dura realmente
Il decreto produce effetti dal deposito in cancelleria; la pubblicità nel registro delle imprese richiede di solito pochi giorni. La reazione delle banche al decreto è variabile: alcune ne prendono atto subito, altre attendono la comunicazione formale dell’OCC o del commissario. Conviene non aspettare e trasmettere il decreto con PEC lo stesso giorno in cui viene comunicato.
Entro 30 giorni dalla comunicazione: la banca vota
Cosa succede
Il calendario ora corre per i creditori. L’OCC comunica proposta e decreto a tutti, banca compresa, e da quel momento decorre il termine fissato dal giudice per l’adesione o il dissenso. La banca che tiene il conto aziendale smette di essere solo una controparte contrattuale e diventa un elettore, spesso con un peso rilevante: in un’impresa minore il debito bancario può valere da un quinto a metà del passivo.
La norma
L’art. 79 CCII regola la maggioranza:
– il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi; con più classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi (c.1);
– i privilegiati soddisfatti solo in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua (c.1);
– non votano i soggetti in conflitto e, tra gli altri, i cessionari di crediti da meno di un anno prima della domanda (c.2): una cartolarizzazione recente del credito bancario può quindi togliere il voto al cessionario;
– in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, il creditore si intende consenziente alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa (c.3);
– il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (c.5).
Quest’ultima regola è il punto più delicato per il titolare. Quasi sempre il conto aziendale con fido è assistito da una fideiussione personale del titolare, dei soci o di un familiare. L’omologa riduce il debito dell’impresa, ma la banca conserva per intero i suoi diritti verso il fideiussore, che può essere chiamato a pagare tutto il debito originario. Se il fideiussore è anch’egli in difficoltà, deve valutare una propria procedura, anche familiare ai sensi dell’art. 66 CCII.
Sul trattamento delle garanzie bancarie conta anche l’ordine delle prelazioni: Cass. Sez. I n. 28574 del 28/10/2025 ha affermato che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Se la banca ha un pegno su un deposito o un’ipoteca, la parte coperta dalla garanzia va trattata secondo l’art. 75 c.2 (pagamento anche non integrale, ma non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione) e il residuo vota come chirografo. L’art. 74 c.3 rende poi obbligatoria la formazione delle classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi: la banca garantita dal Fondo pubblico o da un confidi, ad esempio, è un caso da valutare con attenzione nella costruzione delle classi.
I termini che si attivano
- Il termine per il voto è perentorio per i creditori e non può superare i 30 giorni dalla comunicazione (art. 78 c.2 lett. c): la dichiarazione deve pervenire all’OCC via PEC entro la scadenza.
- Il termine corre anche ad agosto (art. 9 c.1 CCII).
- Se nel frattempo il debitore ha chiesto la sospensione o lo scioglimento di un contratto bancario, l’indennizzo spettante alla banca viene quantificato ai soli fini del voto secondo l’art. 97 c.10, in quanto compatibile.
Cosa può fare il debitore ora
- Spiegare alla banca, con dati, perché il piano le conviene rispetto alla liquidazione: il conto mantenuto aperto e la continuità generano flussi che, in liquidazione controllata, non esisterebbero.
- Verificare chi è oggi il titolare del credito: banca originaria, società di cartolarizzazione, servicer. Un errore sul destinatario della comunicazione può compromettere il calcolo del voto.
- Gestire il tema del fideiussore: valutare se il piano possa prevedere qualcosa per il garante (l’art. 79 c.5 fa salva una diversa previsione, la cui formula esatta va verificata), oppure se il garante debba attivare una propria procedura.
- Monitorare il conto nuovo perché i flussi siano coerenti con quanto il piano ha promesso: la banca, e l’OCC, guarderanno anche questo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è trattare la banca come un nemico da evitare. Il silenzio-assenso dell’art. 79 c.3 gioca a favore del debitore, ma un dissenso motivato di una banca con un credito pesante può bastare a far mancare la maggioranza. Il secondo errore, opposto, è promettere alla banca condizioni migliori fuori dal piano in cambio del voto: un accordo separato che avvantaggi un creditore è una violazione della parità di trattamento e un argomento per contestare l’omologa.
Quanto dura realmente
Il termine è quello fissato nel decreto, di solito i 30 giorni massimi. A questo si aggiungono i tempi della relazione finale dell’OCC sul voto. Nel decreto di Cremona già citato, tra apertura (23/2/2026) e udienza (7/5/2026) corrono circa dieci settimane, nelle quali il voto occupa il primo mese.
L’udienza e l’omologazione: due-quattro mesi dopo l’apertura
Cosa succede
Siamo all’udienza. Il voto si è chiuso, l’OCC ha riferito, e il giudice deve decidere se omologare. Il conto aziendale, in questa fase, è un elemento di prova: la continuità dell’attività dichiarata nel piano si vede dai movimenti del conto nuovo, dagli incassi regolari, dagli stipendi pagati, dalle imposte correnti versate. Un conto che dopo il deposito mostra incassi in calo, scoperti su linee nuove o pagamenti anomali indebolisce la fattibilità; un conto ordinato la sostiene.
La norma
L’art. 80 CCII prevede che, verificati ammissibilità, fattibilità e raggiungimento della maggioranza, in assenza di contestazioni il giudice omologhi con sentenza, disponendo adeguata pubblicità e, se necessario, la trascrizione (c.1), e dichiari chiusa la procedura (c.2). Se un creditore contesta la convenienza, il giudice, sentiti debitore e OCC, omologa se ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (c.3). Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o il suo aggravamento non può contestare la convenienza (c.4): per una banca che ha continuato ad accordare fidi a un’impresa già in evidente squilibrio, è un argomento da valutare con serietà, sulla base dei documenti.
Il comma 3 contiene anche la regola sul cosiddetto cram down fiscale e contributivo: il giudice omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione. Non vale per la banca, che resta un creditore ordinario. Per un esempio di applicazione nel concordato minore di un professionista si può vedere Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025, relativa a un avvocato, in cui il tribunale ha applicato il cram down nei confronti del Fisco (fonte: NT+ Diritto).
Se il giudice non omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80 c.5); il decreto è reclamabile ai sensi dell’art. 50 (art. 80 c.7). Per la sentenza di omologa, l’impugnazione segue l’art. 51 in forza dei rinvii degli artt. 65 c.2 e 74 c.4: è una lettura, perché l’art. 80 non richiama espressamente l’art. 51, che prevede il reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni.
I termini che si attivano
- Con l’omologa le misure protettive cessano nella loro funzione, perché sono legate all’omologazione definitiva: il patrimonio, conto compreso, è da quel momento regolato dal piano.
- Il reclamo contro la sentenza di omologa va proposto entro trenta giorni (art. 51 c.1, applicato per rinvio).
- In caso di diniego, l’inefficacia delle misure protettive è immediata: le esecuzioni sospese, compresi i pignoramenti presso la banca, possono riprendere.
Cosa può fare il debitore ora
- Presentarsi all’udienza con un estratto aggiornato del conto operativo, che documenti la continuità e la coerenza con il piano.
- Replicare alle contestazioni della banca con un confronto numerico tra quanto riceve con il piano e quanto riceverebbe in liquidazione, tenendo conto dei costi della procedura liquidatoria.
- Preparare il “piano B”: se l’omologa viene negata, decidere subito se chiedere la liquidazione controllata o reclamare, perché il conto, senza misure, torna aggredibile.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è arrivare all’udienza con un conto che racconta un’altra storia rispetto al piano: incassi dirottati su un conto personale, prelievi in contanti non spiegati, pagamenti a un creditore anteriore. Il giudice verifica la fattibilità anche alla luce di questi dati, e una banca dissenziente li userà per contestare la convenienza o per sostenere che ci sono atti in frode.
Quanto dura realmente
L’udienza viene di regola fissata qualche settimana dopo la scadenza del termine per il voto; la sentenza può arrivare all’udienza stessa o nelle settimane successive. Dal decreto di apertura all’omologa, nella prassi, passano spesso da due a quattro mesi, ma con contestazioni e rinvii si può superare il semestre.
Gli anni del piano: il conto come strumento dell’esecuzione
Cosa succede
Dopo l’omologa il conto aziendale diventa ciò che deve essere: lo strumento attraverso cui il piano si esegue. Gli incassi dell’attività affluiscono sul conto operativo; da lì escono le spese correnti e, alle scadenze del piano, le somme destinate ai creditori concorsuali. Molti OCC e molti piani prevedono un conto dedicato, separato da quello operativo, su cui accantonare le somme destinate ai creditori: non è un obbligo scritto nel Codice, ma rende la verifica semplice e protegge il debitore da contestazioni.
Il vecchio conto presso la banca creditrice, a questo punto, va regolato secondo il piano: il saldo passivo è un credito concorsuale che riceverà la percentuale prevista; il rapporto può essere chiuso, e i vincoli di eventuali pignoramenti vanno cancellati.
La norma
La fase esecutiva del concordato minore è regolata dagli artt. 81 e 82 CCII: il debitore esegue il piano, l’OCC vigila sull’adempimento, e il giudice interviene sulle difficoltà. Per il piano del consumatore l’art. 71 c.2 prevede espressamente che il giudice, verificata la conformità dell’atto al piano, autorizzi lo svincolo delle somme e ordini la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e degli altri vincoli; nel concordato minore lo stesso risultato va chiesto al giudice in base alla sentenza di omologa e alle norme sull’esecuzione. Se il debitore non adempie o il piano diventa inattuabile, si apre la strada della revoca dell’omologazione: la sentenza di revoca è reclamabile ai sensi dell’art. 51 (art. 82 c.5); dopo la revoca, l’art. 83 consente la conversione in liquidazione controllata.
Sul costo dell’OCC, che grava sul conto nel corso del piano, conta Cass. Sez. I n. 6865 del 14/3/2025: il compenso del gestore è prededucibile, ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Per il piano significa che le somme per pagare l’OCC vanno trovate nei flussi liberi del conto, non nel ricavato di un immobile gravato da ipoteca bancaria.
I termini che si attivano
- Le scadenze dei pagamenti previste dal piano sono il calendario vincolante del debitore: un ritardo prolungato è inadempimento, e l’inadempimento è causa di revoca.
- Le relazioni periodiche dell’OCC seguono le scadenze indicate nel piano o nel provvedimento.
- La domanda di revoca ha limiti temporali fissati dall’art. 82: va verificato il testo vigente del comma pertinente prima di calcolarli.
Cosa può fare il debitore ora
- Mantenere un conto dedicato ai pagamenti concordatari, con versamenti mensili programmati, anche quando la scadenza del piano è trimestrale o annuale.
- Chiedere lo svincolo delle somme ancora vincolate da pignoramenti anteriori e la cancellazione dei vincoli, depositando la sentenza di omologa.
- Comunicare all’OCC ogni variazione rilevante del conto: chiusura del vecchio rapporto, apertura di nuovi conti, finanziamenti nuovi.
- Segnalare subito le difficoltà, prima della scadenza mancata, per valutare con l’OCC i rimedi possibili.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è usare le somme accantonate per i creditori come riserva di liquidità per l’attività, contando di reintegrarle prima della scadenza. Basta un mese difficile per trasformare un prestito a se stessi in un inadempimento del piano. Il secondo errore è dimenticare il fideiussore: l’omologa non lo libera (art. 79 c.5), e la banca può agire contro di lui proprio mentre l’impresa paga regolarmente il piano.
Quanto dura realmente
La durata dipende dal piano: nel concordato minore non c’è un limite legale fisso, ma i piani in continuità per le piccole imprese durano di solito da tre a sette anni. Per tutto questo tempo il conto aziendale resta aperto e operativo, sotto la vigilanza dell’OCC: la risposta alla domanda del titolo, a questo punto, è un sì pieno.
La fine del piano: chiusura dei rapporti e ritorno alla normalità bancaria
Cosa succede
Quando l’ultimo pagamento previsto è stato eseguito, il debitore e l’OCC chiudono la fase esecutiva. Il conto aziendale resta quello dell’impresa risanata. Il vecchio rapporto presso la banca creditrice, se non è già stato chiuso, si chiude definitivamente: il residuo non soddisfatto del credito bancario non è più esigibile dall’impresa nei limiti di quanto previsto dal piano omologato.
La norma
Gli effetti dell’omologa riguardano il debitore: il credito della banca è ristrutturato secondo la proposta. Restano fermi i diritti della banca verso i garanti (art. 79 c.5). La pubblicità della sentenza nel registro delle imprese consente ai terzi, comprese altre banche, di conoscere l’esito della procedura.
I termini che si attivano
- Dopo l’esecuzione resta un periodo in cui l’omologa può ancora essere messa in discussione per i casi di frode o inadempimento previsti dall’art. 82: la documentazione del conto va conservata con cura.
- Le segnalazioni in Centrale dei Rischi seguono le regole di vigilanza: la loro correzione non è automatica e va chiesta alla banca segnalante quando il credito è stato regolato.
Cosa può fare il debitore ora
- Chiedere alla banca creditrice la dichiarazione di chiusura del rapporto e la conferma del trattamento del credito secondo il piano.
- Verificare le segnalazioni a proprio nome e a nome dell’impresa e chiederne l’aggiornamento.
- Ricostruire gradualmente il rapporto con il sistema bancario, partendo dal conto operativo che ha accompagnato l’impresa durante il piano.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è chiudere il conto dedicato e buttare gli estratti. Sono la prova dell’adempimento, e potrebbero servire in caso di contestazioni successive o di azioni contro i garanti, nelle quali il garante che ha pagato agirà in regresso.
Quanto dura realmente
La chiusura dei rapporti richiede di solito poche settimane. La normalizzazione dei rapporti bancari, invece, richiede tempo: è un percorso che va costruito, non un effetto della sentenza.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali dello Studio. Stessa impresa, stessi debiti, stesse date di deposito: cambia solo il momento in cui il titolare si occupa del conto.
Dati di partenza comuni. Impresa individuale di installazione impianti, impresa minore, debiti totali 287.430 €: banca creditrice (“Banca A”) 123.725 € (scoperto di conto 41.870 €, anticipi su fatture 18.640 € con mandato all’incasso e patto di compensazione, mutuo chirografario residuo 63.215 €, assistito da fideiussione del titolare e della moglie); Erario e agente della riscossione 96.310 €; INPS 22.480 €; fornitori 44.915 €. Incassi medi mensili 23.600 €, di cui circa 9.400 € con fatture già anticipate presso Banca A. Il piano prevede la continuità per cinque anni, con pagamento integrale delle spese di procedura e percentuali differenziate per classi.
Calendario 1: il titolare che agisce alle finestre giuste
- Lunedì 12/10/2026 – Conferimento dell’incarico all’OCC. Richiesta via PEC a Banca A dei contratti di conto, fido, anticipo e mutuo, e degli estratti degli ultimi tre anni.
- Lunedì 26/10/2026 – Apertura del conto operativo presso “Banca B”, non creditrice. Comunicazione del nuovo IBAN a tutti i clienti con PEC; nuove fatture emesse con le nuove coordinate; trasferimento del POS e degli stipendi. Stop alle nuove presentazioni all’anticipo presso Banca A.
- Dal 26/10 al 6/11/2026 – Sul conto di Banca A arrivano ancora 6.310 € di fatture anticipate in precedenza (Banca A le incamera in forza del patto) e 1.140 € di bonifici di clienti ritardatari. Sul conto di Banca B affluiscono 14.270 €.
- Lunedì 9/11/2026 – Deposito della domanda di concordato minore con istanza specifica di misure protettive ex art. 78 c.2 lett. d. Nella domanda sono indicati entrambi i conti con i saldi.
- Mercoledì 25/11/2026 – Decreto di apertura con misure protettive. Lo stesso giorno il decreto viene trasmesso via PEC a Banca A.
- Lunedì 30/11/2026 – L’OCC comunica proposta e decreto ai creditori. Il termine per il voto, fissato in 30 giorni, scade mercoledì 30/12/2026.
- Dicembre 2026 – Il conto di Banca B mostra incassi per 24.180 €; stipendi, F24 correnti e fornitori correnti pagati regolarmente.
- Mercoledì 30/12/2026 – Chiusura del voto: maggioranza raggiunta (Banca A dissenziente, Erario e INPS determinanti, voto favorevole dei fornitori).
- Giovedì 11/2/2027 – Udienza. Il conto operativo è prodotto come prova della continuità.
- Giovedì 18/2/2027 – Sentenza di omologa. Il primo versamento sul conto dedicato è programmato per marzo.
Esito: dal deposito al decreto, Banca A ha potuto trattenere solo le fatture già anticipate (6.310 €), coerenti con il patto di compensazione e già considerate nel piano. Gli incassi correnti sono rimasti all’impresa.
Calendario 2: il titolare che lascia correre
- Lunedì 12/10/2026 – Conferimento dell’incarico all’OCC. Nessuna attività sui conti.
- Lunedì 9/11/2026 – Deposito della domanda, senza istanza specifica di misure protettive e senza aver cambiato IBAN.
- Dal 9/11 al 4/12/2026 – Sul conto di Banca A affluiscono 21.340 € di incassi: 9.120 € da fatture anticipate (incamerate in forza del patto), 12.220 € da bonifici ordinari, che Banca A trattiene a riduzione dello scoperto.
- Lunedì 16/11/2026 – Banca A comunica il recesso dal fido e chiede il rientro. Gli stipendi di novembre non partono dal conto in rosso.
- Venerdì 20/11/2026 – Un fornitore, con decreto ingiuntivo esecutivo, notifica a Banca A un pignoramento presso terzi.
- Venerdì 4/12/2026 – Il giudice chiede integrazioni (la domanda non indica come sarà gestita la liquidità) e assegna 15 giorni.
- Gennaio 2027 – Il piano va riscritto: mancano oltre 21.000 € di liquidità prevista; i dipendenti sono in arretrato; la fattibilità è in discussione.
Esito: i 12.220 € di bonifici ordinari possono essere contestati, perché il debito di restituzione della banca è sorto dopo la domanda e non deriva da un anticipo con patto di compensazione; ma serve un’azione, e intanto la liquidità manca. I 9.120 € di fatture anticipate, invece, sono con buona probabilità persi per l’impresa, alla luce di Cass. 27219/2025 e App. Brescia 863/2023. La differenza tra i due calendari non dipende da un cavillo: dipende da due settimane di anticipo nel cambio dell’IBAN.
I binari paralleli: come cambia la timeline del conto con altri rimedi
Il concordato minore non è l’unico binario possibile, e la sorte del conto aziendale cambia sensibilmente a seconda della strada scelta o della deviazione che la procedura prende.
Binario 1: la composizione negoziata per l’impresa sotto soglia
L’imprenditore commerciale o agricolo che ha i requisiti di impresa minore e si trova in squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio (art. 25-quater c.1-2 CCII). Per il conto, la differenza principale è che l’art. 25-quater c.5 richiama, in quanto compatibili, l’art. 16 e l’art. 18 CCII. L’art. 16 c.5 prevede che l’accesso alla composizione negoziata e le trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito; l’art. 18 c.5 vieta ai creditori nei cui confronti operano le misure protettive, banche comprese, di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, e il c.5-bis aggiunge che dopo la conferma delle misure la banca non può mantenere la sospensione delle linee di credito, salvo ragioni di vigilanza prudenziale motivate. Sono tutele bancarie scritte, che nel concordato minore mancano e vanno ricostruite per rinvio. Se il problema principale è la banca e il conto, valutare prima la composizione negoziata è una scelta di calendario, non solo di strumento: l’art. 25-quater c.4 consente poi di proporre il concordato minore se le trattative non portano a un accordo.
Binario 2: il diniego dell’omologa e la liquidazione controllata
Se l’omologa viene negata, l’art. 80 c.5 prevede l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, l’apertura della liquidazione controllata. Qui il conto cambia natura: nella liquidazione controllata i beni del debitore sono amministrati dal liquidatore, e i flussi confluiscono nella procedura, salvo quanto il giudice lascia al debitore per il suo mantenimento (art. 268 c.4 lett. b). Per l’apertura della liquidazione controllata non serve la meritevolezza: Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi) ha affermato che l’apertura non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza, che rileva solo nella fase dell’esdebitazione. Per l’imprenditore che continua a lavorare, il conto operativo deve essere riorganizzato con il liquidatore.
Binario 3: lo scioglimento dei contratti bancari ex art. 97
All’interno del concordato minore, il debitore può chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti bancari non funzionali al piano (art. 97, in quanto compatibile). È un binario che modifica la timeline: l’istanza va notificata alla banca, che ha sette giorni per opporsi; lo scioglimento ha effetto dalla notifica del provvedimento autorizzativo. Il comma 14 dell’art. 97 tutela comunque la banca che ha anticipato crediti nei 120 giorni precedenti la domanda, consentendole di trattenere gli incassi fino al rimborso di quelle anticipazioni. Il binario serve soprattutto a interrompere un contratto che espone il conto a trattenute continue o a commissioni non sostenibili.
Binario 4: la procedura del fideiussore
Il titolare che ha garantito personalmente il fido aziendale resta esposto dopo l’omologa (art. 79 c.5). Se anche lui è sovraindebitato, può accedere a una procedura propria; se il garante è un familiare convivente o il debito ha un’origine comune, l’art. 66 CCII consente una domanda unica dei membri della stessa famiglia, con masse attive e passive distinte. È un binario che si apre in parallelo e che, coordinato con il concordato minore, evita che la banca, esclusa dal conto dell’impresa, si rivolga al conto personale del garante.
Le cinque finestre critiche per il conto aziendale
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La finestra della lettura dei contratti (da sei a due mesi prima del deposito). È qui che si scopre se il contratto di anticipo contiene mandato all’incasso e patto di compensazione. Chi lo scopre dopo il deposito ha già perso la possibilità di organizzare i flussi.
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La finestra del nuovo IBAN (almeno un ciclo di fatturazione prima del deposito). Il conto presso una banca non creditrice va aperto e comunicato ai clienti con anticipo sufficiente perché i pagamenti arrivino lì. Due settimane di ritardo possono valere decine di migliaia di euro.
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La finestra dell’istanza di misure protettive (il giorno del deposito). Le misure dell’art. 78 c.2 lett. d vanno chieste in modo specifico, indicando esecuzioni e pignoramenti presso banche. Senza istanza, il conto resta esposto fino all’omologa.
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La finestra delle integrazioni (fino a 15 giorni assegnati dal giudice). Ogni giorno di ritardo nella risposta allunga la zona grigia in cui la banca incamera e i creditori pignorano.
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La finestra della prima scadenza del piano (dopo l’omologa). Il primo pagamento concordatario è il test di credibilità: il conto dedicato deve contenere la somma alla data esatta. Un primo inadempimento apre la strada alla revoca.
Le domande sul tempo
Ho già depositato la domanda e non ho cambiato conto: posso ancora farlo?
Sì. Aprire un conto presso una banca non creditrice resta un atto di gestione ordinaria anche dopo il deposito, purché venga comunicato all’OCC e il trasferimento riguardi somme dell’impresa, non di terzi. Gli incassi già trattenuti dalla banca prima del cambio si valutano uno per uno: quelli legati a fatture anticipate con patto di compensazione sono difficilmente recuperabili; quelli derivanti da bonifici ordinari sono contestabili.
Sono passati dieci giorni dal deposito e il decreto non è arrivato: sono protetto?
No. Le misure protettive del concordato minore decorrono dal decreto che le dispone su istanza del debitore (art. 78 c.2 lett. d). Fino ad allora un creditore può ancora notificare un pignoramento presso la banca.
Il termine per il voto scade il 31 agosto: si sposta a settembre?
No. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale nei procedimenti disciplinati dal Codice. Se il termine cade di sabato o domenica, conviene comunque considerare che la dichiarazione via PEC può essere inviata anche in quei giorni.
Quanto tempo deve restare aperto il conto aziendale?
Per tutta la durata del piano, che nel concordato minore in continuità dura spesso da tre a sette anni. Il conto operativo è il canale dei pagamenti e la prova dell’esecuzione; il conto dedicato, se previsto, accompagna il piano fino all’ultima scadenza.
Dopo quanto tempo la banca può agire contro il mio fideiussore?
L’omologa non sospende né riduce i diritti della banca verso i garanti (art. 79 c.5). Durante la procedura le misure protettive riguardano il patrimonio del debitore, non quello del fideiussore: la banca può agire contro di lui in qualsiasi momento, nei termini del contratto di garanzia e delle regole sulla fideiussione.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna è indicato da quale fonte è stata letta in questa ricerca.
Tappa 1 – La fotografia del conto e la scelta di non chiudere l’attività
- Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026 (fonte: sintesi iusletter). Principio: è inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale già cancellato. Rilevanza: chiudere attività, partita IVA e conto aziendale prima del deposito può precludere lo strumento.
Tappa 2 – Il conto “pulito” e la compensazione nell’ambito concorsuale
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Cass. civ., SS.UU., n. 775/1999 (fonte: sintesi EC News 7/3/2023). Principio: la compensazione nella procedura concorsuale può operare anche se liquidità ed esigibilità maturano dopo l’apertura, se il fatto genetico è anteriore. Rilevanza: spiega perché tenere aperti rapporti attivi con la banca creditrice la favorisce.
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Cass. civ., n. 825/2015 (fonte: sintesi EC News 7/3/2023). Principio: conferma che la compensazione concorsuale deroga alla parità tra creditori quando il rapporto ha origine anteriore. Rilevanza: stessa linea, da considerare nella scelta della banca operativa.
Tappa 4 – La zona grigia: incassi e trattenute della banca
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27219/2025, Rv. 676408-01 (fonte: massima ufficiale pubblicata su foroeuropeo.it). Principio: se l’anticipazione è collegata a un mandato all’incasso con patto di compensazione inserito nel conto corrente, crediti e debiti reciproci derivano da un unico rapporto e opera la compensazione “impropria”, cioè un mero accertamento contabile, rilevabile dal giudice anche senza eccezione. Rilevanza: è la ragione per cui le fatture già anticipate restano alla banca anche dopo la domanda.
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Cass. civ., ord. n. 2556/2023 (fonte: sintesi EC News 7/3/2023; data e sezione non indicate nella fonte). Principio: nelle anticipazioni su ricevute bancarie regolate in conto, anteriori al concordato preventivo, va verificato se la convenzione attribuisca alla banca il diritto di incamerare le somme; solo con mandato all’incasso e patto di compensazione la banca può compensare. Rilevanza: impone la lettura del contratto prima del deposito.
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Cass. civ., n. 17999/2011 (fonte: sintesi EC News e richiamo in App. Brescia 863/2023). Principio: in presenza del patto, non opera la cristallizzazione dei crediti e il debitore non può pretendere che la banca riversi le somme riscosse anziché compensarle. Rilevanza: precedente su cui si fonda l’orientamento recente.
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App. Brescia, sent. n. 863 del 22/5/2023 (fonte: scheda dell’Osservatorio dell’Università di Brescia, massima redazionale). Principio: nel concordato preventivo la banca può compensare gli incassi successivi alla domanda con il credito da anticipazione solo se la convenzione contiene il patto di incameramento; il fatto genetico di entrambi i crediti è l’operazione unitaria anteriore. Rilevanza: applicazione concreta del principio al caso delle RiBa incassate dopo la domanda.
Tappa 5 – Il decreto di apertura e le misure protettive
- Trib. Cremona, decreto del 23/2/2026, R.G. 18/2026 (fonte: testo del decreto pubblicato sul sito del tribunale). Principio: nell’aprire il concordato minore di una professionista in continuità, il tribunale dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui è esercitata l’attività fino alla definitività dell’omologa, il divieto di nuove prelazioni per crediti anteriori, la sospensione delle prescrizioni e il divieto di pronunciare la liquidazione controllata; assegna 30 giorni per il voto e fissa l’udienza a circa dieci settimane. Rilevanza: mostra che il conto non viene chiuso né congelato dal decreto, ma protetto dalle azioni individuali.
Tappa 6 – Il voto e le garanzie della banca
- Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28/10/2025 (fonte: sintesi edotto). Principio: il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Rilevanza: la banca con pegno o ipoteca va collocata secondo la sua garanzia, e il residuo vota come chirografo.
Tappa 7 – L’omologa e il cram down
- Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025 (fonte: NT+ Diritto, in sintesi). Principio: nel concordato minore di un avvocato il tribunale ha applicato il cram down nei confronti del Fisco, con riferimento alla regola della priorità relativa. Rilevanza: per il professionista in continuità, il conto resta aperto e il dissenso fiscale non blocca l’omologa; il cram down non riguarda invece la banca.
Binario della liquidazione controllata
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (fonte: massima Brocardi). Principio: l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza, che rileva solo per l’esdebitazione. Rilevanza: se l’omologa viene negata, la conversione in liquidazione controllata resta percorribile, con conseguenze sulla gestione del conto.
Tappa 8 – L’esecuzione del piano e i costi che passano dal conto
- Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14/3/2025 (fonte: sintesi iusletter). Principio: il compenso del gestore della crisi è prededucibile, ma non può gravare sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: il piano deve prevedere che i costi della procedura siano pagati con i flussi liberi del conto operativo.
Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi: se sei mesi prima del deposito partiamo dai contratti; se la domanda è già depositata lavoriamo sulle trattenute e sulle misure protettive; se il piano è omologato lavoriamo sull’esecuzione e sui garanti.
- Analisi dei contratti bancari. Esaminiamo contratto di conto, fido, anticipo su fatture e RiBa, mutui e garanzie, per individuare mandati all’incasso, patti di compensazione e clausole di recesso.
- Mappa dei flussi del conto. Ricostruiamo con lo staff dei commercialisti incassi, addebiti diretti, POS, stipendi e F24, e indichiamo quali flussi spostare e con quale anticipo.
- Piano di migrazione verso il conto operativo. Predisponiamo il calendario del cambio di IBAN e i testi delle comunicazioni ai clienti, coordinandoli con la data di deposito.
- Domanda e istanza di misure protettive. Redigiamo l’istanza ex art. 78 c.2 lett. d indicando specificamente pignoramenti presso banche ed esecuzioni pendenti.
- Contestazione delle trattenute. Verifichiamo ogni incasso trattenuto dalla banca dopo il deposito e contestiamo per iscritto quelli non coperti da patto di compensazione.
- Istanze ex art. 97 CCII. Valutiamo e, se utile, predisponiamo l’istanza di sospensione o scioglimento dei contratti bancari non funzionali al piano, con la quantificazione dell’indennizzo.
- Gestione del voto della banca. Prepariamo il confronto numerico con l’alternativa liquidatoria e verifichiamo l’attuale titolare del credito ai fini del voto.
- Tutela del fideiussore. Analizziamo le garanzie del titolare e dei familiari e valutiamo una procedura parallela, anche familiare ex art. 66 CCII.
- Esecuzione del piano. Impostiamo il conto dedicato, le richieste di svincolo e cancellazione dei vincoli e le comunicazioni all’OCC.
- Impugnazioni. Seguiamo reclami contro il diniego, la sentenza di omologa o la revoca, fino al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come il conto aziendale nel concordato minore pesano in particolare due di queste competenze. La qualifica di Gestore della crisi e l’attività di fiduciario di un OCC significano conoscere dall’interno ciò che l’organismo verifica sui conti, sugli estratti e sui flussi, e quindi costruire la domanda in modo che superi quelle verifiche. Il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario consente di leggere i contratti di anticipo e le trattenute della banca con le categorie che la giurisprudenza usa per decidere se la compensazione è legittima. La qualifica di Esperto Negoziatore permette inoltre di valutare, prima del concordato minore, se la composizione negoziata per l’impresa sotto soglia offra al conto tutele bancarie migliori.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i flussi del conto, il piano e le contestazioni alla banca sono costruiti insieme, non da professionisti che non si parlano.
Chiusura: il conto non si salva da solo
La domanda del titolo ha una risposta positiva: il conto corrente aziendale si può mantenere durante il concordato minore, ed è anzi lo strumento attraverso cui l’attività prosegue e il piano si esegue. Ma la risposta è positiva solo se il conto operativo è presso una banca non creditrice, se i flussi sono stati spostati prima del deposito, se le misure protettive sono state chieste in modo specifico e se, dopo l’omologa, il conto dedicato rispetta le scadenze. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: nel caso del conto, si spreca nelle due settimane in cui gli incassi continuano ad arrivare alla banca sbagliata.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa materia perché unisce la prospettiva dell’OCC, data dalla qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e dall’attività di fiduciario di un organismo, alla competenza bancaria dello staff nazionale coordinato dall’Avv. Monardo: è l’incrocio che serve quando il creditore principale è la banca che tiene il conto.
📩 Prima che il prossimo incasso finisca sul conto sbagliato, scrivici: i contatti dello Studio Monardo ti aspettano al termine di questa guida.