L’IMU E La TARI Arretrate Si Possono Ridurre Con La Ristrutturazione Dei Debiti Del Consumatore?

Questa pagina segue il formato delle domande e risposte. Abbiamo raccolto le domande che ci fanno più spesso le persone con IMU e TARI arretrate quando valutano la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Le abbiamo scritte con le parole che si usano davvero (“il Comune può bloccare tutto?”, “la TARI della casa dove vivo si taglia?”) e a ciascuna diamo una risposta completa. La domanda del titolo merita una risposta onesta: sì, l’IMU e la TARI arretrate possono entrare nel piano ed essere ridotte, ma l’imposta vera e propria si riduce solo nella misura consentita dal confronto con la liquidazione. Le sanzioni, invece, si possono tagliare molto di più.

Il quadro normativo in breve. La ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinata dagli artt. 67-73 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), nel testo modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Il piano ha contenuto libero e può prevedere il pagamento parziale dei crediti. Per i crediti privilegiati, però, l’art. 67 c.4 fissa un limite: devono ricevere almeno quanto otterrebbero da una liquidazione. I crediti del Comune per IMU e TARI godono del privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2752 c.4 del codice civile, che viene dopo quello dello Stato. Da questo intreccio dipende quanto si può davvero tagliare.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema. Un piano che tocca i tributi comunali va costruito su due piani insieme: la procedura di sovraindebitamento e la verifica tecnica del debito tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il lavoro dell’Organismo che deve attestare il trattamento dei crediti del Comune. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che esamina avvisi di accertamento, cartelle e ingiunzioni prima che entrino nell’elenco dei creditori.

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Blocco A – Le basi

“Ma l’IMU e la TARI non sono tasse? Le tasse non si toccano…”

Si toccano, e il Codice della crisi non fa eccezioni per i tributi locali nella ristrutturazione del consumatore. È il dubbio più diffuso, ed è comprensibile: per anni si è pensato che il Fisco fosse un creditore intoccabile. Oggi non è così.

L’art. 67 c.1 CCII dice che il piano del consumatore ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti. La norma non mette da parte i crediti tributari e non chiede, per il consumatore, la “transazione fiscale” prevista per altri strumenti. I tributi locali entrano quindi nel piano come qualsiasi altro credito, con le regole di trattamento che derivano dal loro rango.

Il rango è il punto decisivo. L’IMU e la TARI non sono debiti chirografari, cioè senza garanzia. Sono crediti assistiti da un privilegio generale sui beni mobili del debitore. Lo prevede l’art. 2752 c.4 c.c., che attribuisce lo stesso privilegio dei tributi statali, ma “subordinatamente a quello dello Stato”, ai tributi dei Comuni e delle Province previsti dalla legge per la finanza locale. L’art. 13 c.13 del D.L. 201/2011 ha precisato che quel rinvio vale per tutte le norme che disciplinano i singoli tributi locali. La Cassazione, già per l’ICI che ha preceduto l’IMU, aveva riconosciuto il privilegio con un’interpretazione estensiva (Cass. SU n. 11930/2010).

Per i crediti privilegiati vale l’art. 67 c.4 CCII. Si possono pagare in misura non integrale, ma non meno di quanto il Comune ricaverebbe da una liquidazione dei beni. Questo confronto lo attesta l’OCC, l’Organismo di composizione della crisi.

Ricapitolando:
– l’imposta IMU o TARI (con gli interessi che seguono il privilegio) si riduce solo fino alla soglia dell'”alternativa liquidatoria”;
– le sanzioni non sono coperte dal privilegio dei tributi locali e diventano crediti chirografari, che si possono ridurre molto di più (lo vediamo nella risposta successiva);
– i tempi di pagamento si possono allungare, anche con una moratoria fino a due anni per i privilegiati.

La risposta al titolo, quindi, è sì. Ma l’entità della riduzione non si sceglie a tavolino: dipende dai beni che lei possiede e da chi viene prima del Comune nella fila dei creditori.

“Anche le multe sull’IMU, cioè le sanzioni, vanno pagate per intero?”

No. Le sanzioni sui tributi locali non sono privilegiate e nel piano vengono trattate come debiti comuni, quindi si possono ridurre con la stessa percentuale offerta ai creditori chirografari.

È uno dei punti più utili per chi ha anni di IMU o TARI non versate. Spesso, infatti, sanzioni e accessori pesano quasi un terzo dell’avviso. La Cassazione ha chiarito che il privilegio dell’art. 2752 c.c. non si estende alle sanzioni per il mancato o irregolare versamento dei tributi locali. Il privilegio è una norma eccezionale: si può leggere in senso estensivo, ma non si può applicare per analogia a voci che la legge non indica (Cass. n. 33729/2024). Lo stesso principio è stato applicato in concreto nella ristrutturazione di un consumatore dal Tribunale di Forlì (sent. n. 93/2025). Il giudice ha diviso il credito IMU del Comune: la parte d’imposta in privilegio, mentre la parte per aggi e sanzioni è stata collocata in chirografo.

Per i tributi dello Stato il discorso è diverso. Per le imposte sui redditi la Cassazione ha esteso il privilegio anche ad alcune sanzioni (Cass. I n. 28016 del 21/10/2025). È proprio questa differenza a rendere le sanzioni comunali la voce più comprimibile del suo debito verso il Comune.

In pratica, quando l’OCC prepara l’elenco dei creditori che la legge chiede di allegare (art. 67 c.2 lett. a), ogni avviso del Comune va scomposto in tre voci:
1. imposta;
2. interessi;
3. sanzioni e altri accessori, come aggi e spese di notifica.

Le prime due seguono il privilegio. Gli interessi seguono la sorte del capitale entro i limiti dell’art. 2749 c.c., un punto da verificare voce per voce. La terza voce va tra i chirografari.

Un’avvertenza. Se il piano viene omologato ed eseguito, la parte di sanzioni non pagata non è più dovuta. Se invece il piano non viene omologato, le sanzioni restano dovute per intero. La scomposizione non è un dettaglio contabile: decide quanto si risparmia davvero.

“Chi può usare la ristrutturazione per i debiti con il Comune? Io ho anche una partita IVA chiusa…”

Può usarla il consumatore, cioè la persona fisica che ha contratto i debiti per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale. La definizione è nell’art. 2 c.1 lett. e) CCII, modificata dal correttivo del 2024. Oggi il consumatore accede agli strumenti di regolazione della crisi per i debiti contratti in tale qualità.

L’IMU sulla casa di famiglia o sulla seconda casa ereditata e la TARI dell’abitazione sono, in genere, debiti “da consumatore”. Sorgono infatti dal possesso o dall’uso di immobili privati, non da un’attività economica. Non contano le dimensioni del debito: possono entrare nel piano 1.800 euro di TARI come 25.000 euro di IMU su più immobili.

La situazione cambia in alcuni casi:
– l’IMU sul capannone o sul negozio di un’attività, anche cessata, è legata all’impresa. Se quel debito pesa in modo significativo, lo strumento corretto può essere il concordato minore (art. 74 CCII) e non la ristrutturazione del consumatore;
– la TARI dello studio professionale è un debito professionale, non da consumatore;
– le situazioni miste (casa privata più locale commerciale) vanno valutate caso per caso. Va capito quale strumento è ammissibile e se conviene tenere separati i debiti.

Ci sono poi requisiti che non dipendono dal tipo di debito. Servono lo stato di sovraindebitamento (art. 2 c.1 lett. c) e l’assenza delle condizioni ostative dell’art. 69 c.1: esdebitazione ottenuta nei cinque anni precedenti o già due volte, oppure sovraindebitamento causato con colpa grave, malafede o frode.

Su quest’ultimo punto, chi ha smesso di pagare l’IMU per anni deve prepararsi. Il giudice guarderà perché non è stata pagata. Il caso di chi ha perso il lavoro e ha dovuto scegliere tra la spesa e il bollettino è molto diverso da quello di chi ha ignorato gli avvisi pur avendo i mezzi. La relazione dell’OCC deve descrivere le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore (art. 68 c.2 lett. a), e va costruita su documenti.

“Entro quando devo muovermi? Il Comune mi ha già mandato l’ingiunzione…”

Non c’è una scadenza per depositare la domanda. C’è però una corsa contro il tempo per proteggere stipendio e conto dalle azioni esecutive del Comune.

Il Comune può riscuotere i tributi in diversi modi:
– in proprio, con l’avviso di accertamento esecutivo previsto dalla L. 160/2019 (art. 1 c.792), che diventa titolo per l’esecuzione senza bisogno di una cartella;
– tramite un concessionario della riscossione;
– tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la cartella di pagamento.

In tutti questi casi, scaduti i termini, il creditore può pignorare lo stipendio, la pensione o il conto corrente.

La ristrutturazione non ha un termine di decadenza: si può chiedere finché c’è sovraindebitamento. Le misure protettive, però, non scattano da sole. L’art. 70 c.4 CCII prevede che il giudice, su istanza del debitore e con il decreto che apre la procedura, possa sospendere le esecuzioni che pregiudicano la fattibilità del piano e vietarne di nuove. Fino a quel decreto il Comune può agire.

C’è poi un aspetto difensivo da non trascurare. Ricevere un avviso o un’ingiunzione apre anche i termini per contestarlo davanti al giudice tributario. Prima di mettere un debito nel piano, conviene sapere se è davvero dovuto. Lo vediamo nel Blocco C, a proposito di prescrizione e decadenza.

Infine, un chiarimento sui termini estivi. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale non si applica (art. 9 c.1 CCII): i termini della procedura corrono anche dal 1° al 31 agosto. Neppure i termini delle esecuzioni e delle opposizioni esecutive si fermano in agosto (art. 3 L. 742/1969). La sospensione dal 1° al 31 agosto vale invece per il ricorso tributario contro l’avviso del Comune.


Blocco B – La procedura

“Concretamente, come fa il Comune a sapere che sto chiedendo la ristrutturazione?”

Lo informa l’OCC, entro sette giorni dall’incarico. Il Comune ha poi quindici giorni per comunicare quanto gli è dovuto.

È una delle regole meno conosciute e più utili. L’art. 68 c.4 CCII stabilisce che l’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, “anche degli enti locali”. Questi uffici, entro quindici giorni, devono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

In pratica, l’ufficio tributi del Comune riceve una PEC dall’Organismo e deve rispondere con l’estratto della posizione: annualità IMU e TARI non versate, avvisi notificati, importi affidati ad AdER o al concessionario, accertamenti in corso.

Questa comunicazione serve a lei più che al Comune, per tre motivi:
– fa emergere anche ciò che lei non sa, come annualità non ancora accertate o avvisi notificati a un vecchio indirizzo. Nel piano devono finire tutti i debiti, non solo quelli che si ricordano;
– permette di confrontare le cifre del Comune con i bollettini pagati. Capita di trovare annualità saldate e non registrate, oppure accertamenti su immobili già venduti;
– fissa una base documentale certa per l’elenco dei creditori, che l’OCC deve valutare per completezza e attendibilità (art. 68 c.2 lett. c).

Se il Comune non risponde nei quindici giorni, la procedura va avanti. Il debito verrà ricostruito con i documenti in possesso del debitore e con le visure disponibili, come l’estratto di ruolo di AdER per i carichi affidati all’agente. La mancata risposta non cancella il debito: se nel piano manca un tributo che il Comune poteva far valere, il problema si ripresenterà.

La tabella che segue riassume i passaggi principali e i termini.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Incarico all’OCC Conferimento dell’incarico e raccolta documenti Nessun termine di legge OCC del circondario del tribunale (art. 68 c.1)
Avviso al Comune PEC dell’OCC a ufficio tributi, AdER, concessionario Entro 7 giorni dall’incarico (art. 68 c.4) OCC → enti impositori
Risposta del Comune Comunicazione del debito accertato e degli accertamenti pendenti Entro 15 giorni (art. 68 c.4) Ente impositore → OCC
Deposito Domanda, piano, relazione dell’OCC, eventuale istanza di misure protettive Quando la documentazione è completa Tribunale in composizione monocratica (art. 67 c.6)
Integrazioni Correzioni o documenti chiesti dal giudice Fino a 15 giorni (art. 70 c.1) Giudice
Apertura Decreto di pubblicazione ed eventuali misure protettive Senza termine fisso Giudice (art. 70 c.1 e c.4)
Comunicazione ai creditori L’OCC trasmette piano e decreto al Comune e agli altri creditori Entro 30 giorni dal decreto (art. 70 c.1) OCC → creditori
Osservazioni Il Comune può inviare osservazioni via PEC Entro 20 giorni dalla comunicazione (art. 70 c.3) Comune → OCC
Relazione dell’OCC Riferisce al giudice e propone eventuali modifiche Entro 10 giorni dalla scadenza delle osservazioni (art. 70 c.6) OCC → giudice
Omologazione Sentenza che omologa e chiude la procedura Dopo la relazione Giudice (art. 70 c.7)
Esecuzione Pagamenti al Comune secondo il piano; relazioni semestrali Per tutta la durata del piano (art. 71 c.1) Debitore, sotto la vigilanza dell’OCC

Tutti questi termini corrono anche in agosto, per l’art. 9 c.1 CCII.

“Il Comune deve votare il mio piano? E se dice di no?”

No, il Comune non vota. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non esiste una votazione dei creditori: decide il giudice.

È la differenza più importante rispetto al concordato minore, dove i creditori votano e il Comune pesa con il suo credito (art. 79 CCII). Nella procedura del consumatore il Comune, come ogni creditore, ha due strumenti:
1. le osservazioni da inviare all’OCC entro venti giorni dalla comunicazione del piano (art. 70 c.3);
2. la contestazione della convenienza in sede di omologazione.

Se il Comune contesta la convenienza, l’art. 70 c.7 dà al giudice un criterio preciso. Il piano si omologa comunque se il credito dell’opponente può essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Non conta che il Comune “preferisca” essere pagato per intero. Conta se, in una liquidazione, otterrebbe di più. Il Tribunale di Forlì (sent. n. 93/2025) ha applicato proprio questo criterio. Ha respinto le opposizioni di due creditori e ha confrontato il piano con lo scenario della liquidazione controllata, non con la prosecuzione delle singole esecuzioni. Lo stesso approccio si ritrova nella sentenza del Tribunale di Brindisi del 16 gennaio 2026 (R.G. 132/2025), che ha omologato un piano nonostante la contestazione di un creditore garantito.

Un chiarimento sulle novità recenti. Il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso la transazione fiscale e il cosiddetto cram down anche ai tributi di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Riguarda però la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione e i concordati delle imprese. Secondo le fonti che abbiamo consultato non tocca la ristrutturazione del consumatore. Per il consumatore il Comune non aveva un potere di veto nemmeno prima, perché nella sua procedura non si vota.

Il Comune non può bloccare il piano dicendo semplicemente “no”. Può però contestare numeri sbagliati: un’alternativa liquidatoria sottostimata, beni non dichiarati, redditi omessi. Per questo il piano deve reggere a una verifica puntuale.

“Cosa devo portare all’OCC per l’IMU e la TARI?”

Tutto ciò che permette di ricostruire, anno per anno e immobile per immobile, quanto si deve e perché. L’art. 67 c.2 CCII elenca i documenti generali della domanda: elenco dei creditori con le cause di prelazione, patrimonio, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, entrate del nucleo familiare con le spese di mantenimento. Per i tributi comunali servono documenti specifici, che è bene raccogliere subito.

Per l’IMU:
– visure catastali storiche degli immobili posseduti negli anni d’imposta interessati, comprese le quote ereditate;
– atti di provenienza: successione, compravendita, eventuale decreto di trasferimento in caso di vendita all’asta;
– certificato di residenza storico, per verificare dove era l’abitazione principale. L’abitazione principale è esclusa dall’IMU, salvo le categorie di lusso (art. 1 c.740 L. 160/2019);
– avvisi di accertamento ricevuti, con le relate di notifica;
– F24 pagati, anche parzialmente;
– eventuali dichiarazioni IMU presentate.

Per la TARI:
– avvisi di pagamento e solleciti, con le relate;
– contratti di locazione o comodato, per dimostrare quando si è iniziato o smesso di occupare i locali;
– denunce di inizio, variazione o cessazione presentate all’ufficio tributi;
– prospetto della composizione del nucleo familiare negli anni interessati, che incide sul calcolo.

Per la riscossione:
– cartelle di AdER o ingiunzioni del concessionario;
– estratto di ruolo o situazione debitoria aggiornata;
– eventuali piani di rateizzazione già concessi dal Comune e non rispettati.

Questi documenti hanno tre usi. Il primo è il confronto con quanto comunicherà il Comune ex art. 68 c.4. Il secondo è la verifica di prescrizione, decadenza ed errori di accertamento. Il terzo è la scomposizione di ogni credito in imposta, interessi e sanzioni, da cui dipende il trattamento nel piano.

Una domanda incompleta rallenta tutto: il giudice può concedere fino a quindici giorni per le integrazioni (art. 70 c.1), ma un debito comunale “dimenticato” resta un rischio anche dopo l’omologa.

“Come si stabilisce quanto pagare al Comune? Chi decide la percentuale?”

La percentuale la propone il debitore con il piano. L’OCC ne attesta la correttezza e il giudice la controlla. Il riferimento obbligato è quanto il Comune prenderebbe in una liquidazione dei suoi beni.

Il ragionamento si fa in quattro passaggi.

Primo: quale sarebbe l’attivo in liquidazione? Si sommano i beni che un liquidatore potrebbe vendere: auto, conto corrente, quote di immobili, polizze riscattabili. A questi si aggiunge la parte di stipendio o pensione che verrebbe acquisita per circa tre anni, cioè la parte eccedente quanto il giudice lascia per il mantenimento (art. 268 c.4 lett. b). Il Tribunale di Forlì, nella sentenza già citata, ha calcolato così l’alternativa: prelievi dallo stipendio per tre anni, riscatto della polizza, auto di modesto valore, al netto dei costi di vendita e dei compensi di liquidatore e OCC.

Secondo: chi viene prima del Comune? Il privilegio del Comune opera “subordinatamente a quello dello Stato” (art. 2752 c.4 c.c.). Se lei ha debiti per IRPEF o IVA, anch’essi privilegiati, l’Erario si soddisfa prima sui beni mobili. Il Comune prende ciò che resta. Prima di tutti vengono le spese della procedura.

Terzo: su quali beni opera il privilegio? Il privilegio dei tributi locali è “generale sui mobili”. Si esercita sul ricavato dei beni mobili, cioè denaro, crediti, stipendio acquisito, veicoli. Non è un’ipoteca sulla casa. Se e in quale misura il Comune possa rifarsi sul ricavato degli immobili, in via sussidiaria, va verificato caso per caso sulle norme del codice civile sull’ordine dei privilegi. Questa verifica, nei piani che costruiamo, non si salta mai.

Quarto: il piano offre almeno quel risultato? Se in liquidazione il Comune prenderebbe il 100% dell’imposta, il piano deve offrire il 100% dell’imposta, anche dilazionato. Se prenderebbe il 15%, il piano può offrire il 15% o poco più.

L’OCC attesta il risultato (art. 67 c.4). Il giudice lo verifica in sede di omologa, soprattutto se c’è una contestazione (art. 70 c.7).

Da qui viene la risposta onesta al titolo. Chi ha pochi beni, redditi modesti e debiti erariali privilegiati davanti al Comune può ottenere tagli importanti anche sull’imposta. Chi ha un patrimonio mobiliare capiente rispetto al debito comunale potrà soprattutto dilazionare l’imposta e tagliare le sanzioni. Le simulazioni più avanti mostrano entrambi i casi con i numeri.

“Posso pagare il Comune a rate lunghe, anche dopo anni?”

Sì. Il piano può dilazionare il pagamento dei tributi comunali e può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione per i crediti privilegiati, con il pagamento degli interessi legali.

La moratoria è prevista dall’art. 67 c.4 CCII nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024. La Cassazione ne ha chiarito la portata. La moratoria non riduce il credito privilegiato, ne sospende il pagamento. Gli interessi continuano a maturare nel biennio. Il credito non deve essere saldato entro i due anni, ma il rimborso, anche a rate, deve cominciare alla scadenza della moratoria (Cass. I ord. n. 11676 del 29/4/2026).

Nella pratica la moratoria serve quando nei primi anni il reddito è assorbito da altre voci: le spese della procedura, una cessione del quinto che si sta riducendo, un mutuo sulla prima casa che si continua a pagare (art. 67 c.5). Spostare i pagamenti al Comune più avanti può rendere il piano sostenibile senza aumentare la rata complessiva.

Quanto alla durata del piano, la legge non fissa un tetto. La Cassazione, già con la vecchia L. 3/2012, ha ritenuto omologabile un piano del consumatore anche con una dilazione superiore a cinque o sette anni, perché in mancanza di un limite di legge la convenienza va valutata in concreto (Cass. ord. n. 27544 del 28/10/2019). Ha anche ammesso la dilazione dei crediti con prelazione oltre l’anno, come elemento da valutare sulla convenienza e non sulla fattibilità giuridica (Cass. n. 17391 del 20/8/2020; più di recente Cass. ord. n. 4622 del 21/2/2024). Il Tribunale di Brindisi, nella sentenza del 16 gennaio 2026, ha omologato un piano di oltre quattordici anni. Ha ritenuto la durata compatibile con l’età del debitore e l’ha considerata un tema di convenienza, non di ammissibilità.

La dilazione ha un costo nascosto: se la si allunga troppo, il valore attuale di quanto riceve il Comune scende. Un piano che paga il 100% dell’imposta in dieci anni può valere, per il creditore, meno di una liquidazione che paga l’80% in tre. Il confronto con l’alternativa liquidatoria va fatto tenendo conto anche dei tempi. Un piano a sessanta o settantadue mesi, con rate ragionate, è di solito più solido di uno a quindici anni.


Blocco C – I casi particolari

“E se il debito col Comune è prescritto o l’accertamento è arrivato tardi?”

Allora non va pagato, né per intero né in percentuale. Va escluso dal piano o contestato, e questo vale più di qualsiasi falcidia. Chi entra in una ristrutturazione con un elenco di debiti preso “così com’è” rischia di offrire soldi su crediti che non esistono più.

Le verifiche da fare sono tre.

Decadenza dall’accertamento. Per i tributi locali l’avviso di accertamento va notificato, di regola, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento o la dichiarazione dovevano essere fatti (art. 1 c.161 L. 296/2006). Un avviso IMU 2019 notificato nel 2025 merita un controllo attento.

Prescrizione della riscossione. Per i tributi locali periodici come IMU e TARI si applica, secondo l’orientamento prevalente, la prescrizione quinquennale. Va controllato se è stata interrotta da atti successivi validamente notificati: ingiunzioni, cartelle, solleciti con valore interruttivo, intimazioni.

Errori di merito. Capita spesso di trovare:
– IMU pretesa sull’abitazione principale, esclusa dall’art. 1 c.740 L. 160/2019 salvo le categorie A/1, A/8 e A/9;
– IMU su un immobile già venduto o assegnato all’ex coniuge;
– TARI calcolata su un nucleo familiare più numeroso di quello reale;
– TARI per locali lasciati da tempo con regolare denuncia di cessazione.

La contestazione si fa davanti al giudice tributario, nei termini del ricorso. Per questi termini la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto vale, a differenza della procedura di sovraindebitamento. Se gli atti sono definitivi, perché non impugnati a suo tempo, le difese si restringono. Restano però possibili quelle sulla prescrizione maturata dopo l’ultimo atto.

Nel piano, un credito contestato si indica come tale. Si può prevedere un accantonamento prudenziale, da liberare se la contestazione va a buon fine. In sede di omologa il giudice deve risolvere le contestazioni (art. 70 c.7).

Ogni euro di tributo locale prescritto o non dovuto che si toglie dall’elenco è un euro che non pesa sulla rata. Per questo, nei fascicoli che seguiamo, la verifica tributaria viene sempre prima della costruzione della proposta. È il punto in cui le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo lavorano insieme: come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario esamina gli atti del Comune, e come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC li traduce nel trattamento corretto all’interno del piano.

“La TARI è intestata a me ma in casa viviamo in tre: anche i miei familiari rischiano?”

Sì, potrebbero, e il piano omologato per lei non li libera automaticamente. Per la TARI la legge prevede che, se più persone possiedono o detengono gli stessi locali, siano tenute in solido all’unica obbligazione tributaria (L. 147/2013, art. 1 c.642). Il Comune, quindi, può chiedere il pagamento a ciascuno dei detentori.

Qui serve una regola del Codice della crisi da tenere presente. Restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso: lo dice espressamente l’art. 278 c.6 CCII per l’esdebitazione, e lo stesso principio è previsto per il concordato minore (art. 79 c.5). Nella ristrutturazione del consumatore il piano omologato vincola il Comune nei confronti del debitore che ha presentato la domanda. Non cancella però la posizione dei coobbligati solidali che non sono parte della procedura.

In concreto, le strade sono due:
– la procedura familiare dell’art. 66 CCII, se i membri della stessa famiglia sono tutti sovraindebitati o hanno debiti di origine comune. Permette di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, con un unico OCC e costi più contenuti. La TARI solidale entra così nel piano di tutti;
– il pagamento integrale della TARI dentro il piano del solo intestatario, quando il familiare coobbligato ha redditi o beni che il Comune potrebbe aggredire. Pagare il 100% della TARI, dilazionata, e tagliare altre voci può essere la scelta più prudente per non spostare il problema su un figlio o sul coniuge.

Per l’IMU la situazione è diversa. Ogni contitolare risponde in proporzione alla propria quota e ai mesi di possesso, perché ciascuno è soggetto passivo per la propria parte. Se lei ha il 50% di una casa ereditata con un fratello, nel piano entra la sua metà del debito IMU. Quella del fratello resta a suo carico.

“Io sono un professionista, ho l’IMU sullo studio e la TARI del locale: vale lo stesso discorso?”

No: per i debiti legati all’attività professionale lo strumento di riferimento è il concordato minore, dove le regole sui tributi sono in parte diverse.

La ristrutturazione dei debiti è riservata al consumatore. L’IMU sull’immobile dello studio e la TARI del locale professionale sono debiti contratti nell’esercizio dell’attività, non come consumatore (art. 2 c.1 lett. e CCII). Per il professionista o l’imprenditore minore in sovraindebitamento lo strumento è il concordato minore (art. 74 CCII). Lì i creditori votano, il Comune partecipa al voto con il suo credito e il silenzio vale come assenso (art. 79 c.3). Il giudice può superare il mancato voto dell’amministrazione finanziaria con il cram down dell’art. 80 c.3, se la proposta è più conveniente della liquidazione.

Nel concordato minore la falcidia dei tributi non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale. Il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo se compatibile, quindi l’art. 88 CCII non si applica in automatico (Cass. n. 14555/2026, in tema di crediti tributari nel concordato minore). Resta fermo che i privilegiati vanno pagati almeno quanto otterrebbero in liquidazione (art. 75 c.2).

Una novità di agosto 2026 merita attenzione. Il D.Lgs. 147/2026 ha esteso la transazione fiscale ai tributi degli enti territoriali e ha modificato, tra gli altri, gli artt. 63 e 88 CCII. Quanto questa modifica incida sul concordato minore, attraverso il rinvio alle norme del concordato preventivo, è un tema nuovo: lo verifichiamo sul testo pubblicato in Gazzetta prima di impostare la proposta.

Se lei ha sia debiti privati (la TARI di casa, l’IMU sulla seconda casa) sia debiti professionali, va scelto lo strumento che li regola tutti in modo ammissibile. Mescolare debiti professionali significativi in un piano “da consumatore” espone al rischio di inammissibilità.

“Il Comune mi aveva già concesso una rateizzazione, poi ho smesso di pagare. Cosa succede?”

Il debito residuo della rateizzazione decaduta entra nel piano come qualsiasi altro credito del Comune, con il suo privilegio e le sue sanzioni. Il piano omologato sostituisce le rateizzazioni precedenti per i debiti anteriori.

La L. 160/2019 (art. 1 c.796-801) consente ai Comuni di concedere la rateizzazione degli importi accertati fino a 72 rate, con regole fissate in buona parte dal regolamento comunale. Il Comune conserva questa facoltà anche quando affida la riscossione coattiva all’agente della riscossione: lo ha chiarito il MEF con la risoluzione n. 3/DF del 17/4/2020. Quando si salta un certo numero di rate, il regolamento prevede di norma la decadenza dal beneficio e il residuo diventa esigibile in un’unica soluzione.

Arrivati alla ristrutturazione, si ragiona così:
– il residuo va ricostruito sottraendo le rate pagate e imputandole correttamente a imposta, interessi e sanzioni. Le imputazioni del Comune non sempre favoriscono il contribuente;
– la rateizzazione decaduta non è un ostacolo alla procedura. Al contrario, documenta un tentativo di pagare, utile per la valutazione della diligenza nella relazione dell’OCC (art. 68 c.2 lett. a);
– la definizione agevolata locale va confrontata con il piano. Con la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) i Comuni possono adottare, con un proprio regolamento, forme di definizione agevolata delle loro entrate. Se il suo Comune l’ha fatto, va valutato se la “rottamazione” locale, che di solito abbatte sanzioni e interessi ma chiede l’imposta per intero, sia più o meno conveniente del trattamento nel piano.

Quando il Comune è l’unico creditore importante, la definizione agevolata o una nuova rateizzazione possono bastare, senza aprire una procedura. Quando invece i debiti comunali sono una parte di un sovraindebitamento più ampio, la rottamazione locale risolve solo una voce. Il piano, invece, regola tutti i debiti insieme e mette sotto protezione stipendio e conto.


Blocco D – Le paure finali

“Se metto l’IMU nel piano rischio di perdere la casa dove vivo?”

No, se il piano è costruito bene. La ristrutturazione dei debiti del consumatore non richiede di vendere la casa e i crediti IMU del Comune non sono garantiti da ipoteca sull’abitazione.

Due precisazioni rassicuranti. La prima: sulla casa dove lei ha la residenza e la dimora abituale, l’IMU di regola non è dovuta, salvo che sia di categoria A/1, A/8 o A/9 (art. 1 c.740 L. 160/2019). Gli arretrati IMU riguardano quasi sempre altri immobili: seconda casa, quote ereditate, terreni, pertinenze oltre il limite. La seconda: il privilegio del Comune è generale sui mobili, non è un’ipoteca sulla casa.

Il piano è libero (art. 67 c.1). Si può prevedere di pagare con il reddito e conservare tutti gli immobili, oppure di vendere solo quelli non necessari, come una seconda casa gravata da IMU che costa più di quanto rende. Le vendite previste dal piano si fanno con procedure competitive, sotto il controllo dell’OCC, sulla base di stime condivise (art. 71 c.1).

C’è però un limite reale da non nascondere. Se lei possiede immobili liberi e di valore, quei beni entrano nel calcolo dell’alternativa liquidatoria. Più alto è quel valore, più il piano deve offrire ai creditori. Se il mutuo sulla prima casa è in regola, il piano può prevedere di continuare a pagarne le rate alla scadenza (art. 67 c.5). La casa resta. In cambio, i creditori devono ricevere almeno quanto otterrebbero vendendo ciò che si potrebbe vendere.

Il rischio concreto di perdere la casa nasce semmai dal non fare nulla. Il Comune, o AdER per suo conto, può procedere con le azioni esecutive. Gli altri creditori possono fare lo stesso, e magari sono proprio loro ad avere un’ipoteca. Il piano serve anche a fermare questa sequenza.

“Se dopo l’omologa non riesco a pagare una rata al Comune, perdo tutto?”

Non si perde tutto per una rata, ma l’inadempimento serio del piano può portare alla revoca dell’omologazione, ed è un rischio reale.

L’art. 72 c.2 CCII prevede la revoca dell’omologazione in caso di inadempimento degli obblighi del piano, o quando il piano è diventato inattuabile e non si può modificare. La revoca la chiedono un creditore (anche il Comune), l’OCC, il pubblico ministero o qualsiasi interessato. Dopo la revoca, su istanza del debitore o di un creditore, si può aprire la liquidazione controllata se ne ricorrono le condizioni (art. 73).

Ci sono però dei filtri prima di arrivare a quel punto:
– l’OCC vigila e risolve le difficoltà. Durante l’esecuzione l’OCC riferisce ogni sei mesi al giudice e può sottoporgli i problemi (art. 71 c.1). Un ritardo segnalato subito, con una causa documentata come la malattia o la perdita del lavoro, si gestisce in modo diverso da un abbandono silenzioso;
– il giudice concede un termine. Se a fine piano risulta che non è stato eseguito per intero, il giudice indica gli atti necessari e assegna un termine, anche prorogabile, prima di revocare (art. 71 c.5);
– la revoca ha un limite di tempo. La domanda non si può proporre oltre sei mesi dal deposito della relazione finale (art. 72 c.4).

La difesa migliore è a monte: un piano con una rata sostenibile, calcolata sul reddito reale e sulle spese di mantenimento vere, regge meglio degli imprevisti. Per questo sconsigliamo piani “al limite”, che promettono al Comune il massimo con rate che lasciano il debitore senza margine.

“Quanto tempo ci vuole per avere una risposta e smettere di temere il pignoramento?”

Dall’incarico all’OCC all’omologazione servono di solito alcuni mesi. La protezione dalle esecuzioni, però, può arrivare prima, con il decreto di apertura.

I tempi della legge sono quelli della tabella del Blocco B: sette giorni per avvisare il Comune, quindici per la sua risposta, trenta per comunicare il piano dopo il decreto, venti per le osservazioni, dieci per la relazione dell’OCC. A questi si aggiungono due tempi che la legge non fissa e che variano molto: quello per raccogliere i documenti e quello del tribunale per i suoi decreti.

I termini della procedura corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII): l’estate non è un periodo morto.

Per la paura del pignoramento conta il decreto di apertura. Con quel decreto, su istanza del debitore, il giudice può sospendere le esecuzioni in corso che pregiudicano il piano e vietare di iniziarne di nuove (art. 70 c.4). Da quel momento il Comune, AdER o il concessionario non possono, di regola, aggredire stipendio e conto per i debiti anteriori.

Un limite onesto: le misure non sono automatiche e non sono irrevocabili. Il giudice può non concederle se non le ritiene necessarie. I creditori possono chiederne la revoca, e il giudice può revocarle anche d’ufficio in caso di atti in frode (art. 70 c.5). Se il piano non viene omologato, le misure perdono efficacia (art. 70 c.10).

C’è poi l’effetto sugli interessi. Il deposito della domanda sospende, ai soli fini del concorso, gli interessi sui crediti chirografari, ma non su quelli privilegiati (art. 68 c.5). Sull’imposta IMU e TARI privilegiata gli interessi continuano quindi a correre nei limiti di legge, mentre sulle sanzioni chirografarie si fermano. Anche per questo conviene non perdere tempo.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Ecco due ipotesi dimostrative, con numeri realistici. Non sono casi reali dello Studio: servono a mostrare come si ragiona. Le cifre per spese della procedura e quote di reddito sono stime d’esempio, che cambiano da caso a caso.

Simulazione 1 – Dipendente senza immobili, Comune “capiente” in liquidazione

Situazione di partenza. Il debitore è un dipendente con 1.780 € netti al mese, in affitto. Ha un’auto del valore di 2.900 €, che al netto dei costi di vendita varrebbe circa 2.400 €. Debiti verso il Comune per un appartamento perso all’asta nel 2025 (il ricavato è andato tutto alla banca):
– IMU 2021-2024: imposta 4.312,60 €, interessi 287,15 €, sanzioni 1.293,78 €;
– TARI: imposta 2.186,40 €, sanzioni 437,28 €.

Altri debiti chirografari: finanziaria 38.640,00 €, carta revolving 6.915,00 €. Nessun debito con l’Erario.

Scomposizione. Credito privilegiato del Comune (imposte e interessi): 6.786,15 €. Sanzioni in chirografo: 1.731,06 €. Totale chirografari: 47.286,06 €.

Alternativa liquidatoria. Auto 2.400 € più quota di stipendio acquisibile per tre anni (230 € × 36 = 8.280 €), quindi 10.680 €. Meno spese della procedura stimate in 2.900 € fa 7.780 €. Il Comune, unico privilegiato, prenderebbe il 100% dei suoi 6.786,15 €. Ai chirografari resterebbero 993,85 €, cioè il 2,10%.

Piano. Rata di 260 € per 72 mesi, cioè 18.720 €. Tolte le spese della procedura (2.900 €) restano 15.820 €. Al Comune va il 100% dell’imposta e degli interessi (6.786,15 €). Il piano può collocare questi pagamenti dopo una moratoria fino a due anni, con interessi legali (art. 67 c.4). Ai chirografari restano 9.033,85 €, cioè il 19,10%: molto più del 2,10% della liquidazione.

Esito sui tributi comunali. Sull’imposta non c’è taglio, ma c’è la dilazione e c’è la protezione dalle esecuzioni. Le sanzioni (1.731,06 €) vengono pagate al 19,10%, cioè 330,71 €: circa 1.400 € di sanzioni in meno. In questo caso la risposta al titolo è “sì, ma solo sulle sanzioni”.

Simulazione 2 – Pensionato con debiti erariali, Comune “incapiente” in liquidazione

Situazione di partenza. Il debitore è un pensionato con 1.410 € al mese. Ha un’auto vecchia (1.200 € netti) e nessun immobile, perché la casa su cui maturava l’IMU è stata venduta anni fa per chiudere il mutuo. Debiti:
– AdER per IRPEF degli anni in cui aveva un reddito da locazione: 14.870,00 € di imposta, privilegio dello Stato;
– Comune: IMU 3.954,30 € e TARI 1.877,90 € di imposta, cioè 5.832,20 € privilegiati, più 1.148,00 € di sanzioni;
– finanziarie: 27.300,00 €.

Alternativa liquidatoria. Quota di pensione acquisibile per tre anni (150 € × 36 = 5.400 €) più auto 1.200 €, quindi 6.600 €. Meno spese della procedura (2.350 €) fa 4.250 €. Questa somma va tutta allo Stato, che precede il Comune (art. 2752 c.4 c.c.): l’Erario prenderebbe il 28,58%. Il Comune prenderebbe zero.

Piano. Rata di 180 € per 60 mesi, cioè 10.800 €. Tolte le spese (2.350 €) restano 8.450 €. Il piano propone:
– Stato al 34%, cioè 5.055,80 €, più di quanto prenderebbe in liquidazione;
– Comune al 18% dell’imposta, cioè 1.049,80 €;
– chirografari, comprese le sanzioni comunali (28.448,00 €), all’8,24%, cioè 2.344,40 €.

Si è scelto di rispettare l’ordine delle prelazioni (Stato, poi Comune, poi chirografari) come impostazione prudente.

Esito sui tributi comunali. Il Comune riceve in tutto 1.144,41 € (1.049,80 € sull’imposta più 94,61 € sulle sanzioni) su 6.980,20 € pretesi: circa il 16,4%. È comunque più di quanto otterrebbe in liquidazione, cioè nulla. Qui la risposta al titolo è “sì, anche sull’imposta”, e in misura consistente.

Una nota sulle date, valida per entrambe le ipotesi. Se l’incarico all’OCC è conferito venerdì 2 ottobre 2026, l’avviso al Comune va inviato entro venerdì 9 ottobre. Il Comune ha quindici giorni, che scadono sabato 24 ottobre e slittano a lunedì 26 ottobre 2026. Se l’OCC comunica il piano ai creditori lunedì 14 dicembre 2026, i venti giorni per le osservazioni scadono domenica 3 gennaio 2027 e slittano a lunedì 4 gennaio. L’OCC deve poi riferire al giudice entro i dieci giorni successivi, cioè entro giovedì 14 gennaio 2027.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“E l’IMU e la TARI che maturano mentre la procedura è in corso e mentre pago il piano?”

Quasi tutti chiedono degli arretrati. Quasi nessuno chiede dei tributi futuri, che invece sono la causa più frequente dei piani che vanno in crisi.

Il piano regola i debiti anteriori alla domanda. La TARI dell’anno in corso e degli anni successivi, e l’IMU sugli immobili che si continuano a possedere, sono debiti nuovi: vanno pagati per intero, alle scadenze ordinarie, fuori dal piano. Non si possono ridurre e non sono coperti dalle misure protettive, che riguardano i crediti anteriori.

Questo ha tre conseguenze pratiche.

La prima riguarda la rata. Nel calcolo del reddito disponibile vanno messi tra le spese correnti anche la TARI annuale e, se ci sono immobili diversi dall’abitazione principale, l’IMU di acconto e saldo. Un piano che non ne tiene conto sovrastima la capacità di pagamento.

La seconda riguarda la tenuta del piano. Se lei non paga la TARI corrente, il Comune non può contestarle l’inadempimento del piano per quel debito, perché è un debito nuovo. Può però riscuoterlo con gli strumenti ordinari, fino al pignoramento di stipendio o conto. A quel punto la rata per i creditori del piano si riduce e il piano rischia di diventare inattuabile (art. 72 c.2).

La terza riguarda gli immobili. Un immobile che costa ogni anno IMU, spese condominiali e manutenzione, senza produrre reddito, va valutato con attenzione. Conservarlo può essere una scelta affettiva comprensibile. Sul piano economico, però, prevederne la vendita nel piano con una procedura competitiva (art. 71 c.1) a volte libera risorse per i creditori e ferma una nuova fonte di arretrati.

Prima di chiedere quanto si può tagliare del passato, chieda quanto potrà permettersi di pagare dei tributi futuri: il piano regge solo se regge anche questo.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce che abbiamo esaminato per questo articolo, con il principio riformulato e il motivo per cui contano nel suo caso. Per ciascuna indichiamo se abbiamo letto il testo integrale o solo una massima o una sintesi.

1. Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 11930 del 17/5/2010 (massima letta su Brocardi, art. 2752 c.c.). Il credito per l’ICI è assistito dal privilegio generale mobiliare dei tributi locali, anche se l’imposta non compariva nel vecchio testo unico per la finanza locale. Il rinvio alla “legge per la finanza locale” si legge infatti in senso estensivo. Rilevanza: è il fondamento del rango privilegiato anche dell’IMU, che ha sostituito l’ICI, insieme all’art. 13 c.13 D.L. 201/2011.

2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5297 del 5/3/2009 (massima letta su Brocardi). La TIA, il prelievo sui rifiuti che ha preceduto TARES e TARI, può godere del privilegio perché resta nell’ambito della finanza locale. Rilevanza: conferma che anche i prelievi comunali sui rifiuti rientrano nell’orbita dell’art. 2752 c.4 c.c. Per la TARI la qualificazione va comunque verificata sull’atto del Comune.

3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33286 del 19/12/2024 (massima letta su Brocardi). Il rinvio dell’art. 2752 c.c. alla legge per la finanza locale va interpretato in modo estensivo, e il privilegio assiste anche tributi non elencati in modo espresso. Rilevanza: conferma che oggi l’interpretazione estensiva del privilegio dei tributi territoriali è consolidata.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33061 del 18/12/2025 (massima letta su Brocardi). Stesso principio, ribadito alla fine del 2025, con riferimento ai tributi regionali. Rilevanza: è la conferma più recente dell’orientamento. Per chi costruisce un piano significa che il credito d’imposta del Comune va trattato come privilegiato, e non si può contare su una sua “degradazione” automatica.

5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33729/2024 (massima letta su Brocardi; data non indicata perché cade di sabato). Il privilegio non si estende alle sanzioni per mancato o irregolare versamento dei tributi locali: la norma è eccezionale e non si applica per analogia. Rilevanza: è la pronuncia chiave per ridurre gli arretrati IMU e TARI. Le sanzioni vanno in chirografo e si tagliano con la percentuale dei creditori comuni.

6. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28016 del 21/10/2025 (massima letta su Brocardi). Per le imposte sui redditi il privilegio dello Stato copre anche alcune sanzioni fiscali, senza bisogno di un nesso di accessorietà con il tributo. Rilevanza: spiega perché le sanzioni erariali possono pesare più di quelle comunali nel confronto tra i creditori privilegiati.

7. Trib. Forlì, sent. n. 93/2025, pubblicata il 22/8/2025 (testo integrale letto). Omologazione di un piano del consumatore di quattro anni, con opposizioni di creditori respinte. Il credito IMU del Comune è stato diviso: imposta in privilegio generale mobiliare, aggi e sanzioni in chirografo. La convenienza è stata misurata sulla liquidazione controllata, considerando tre anni di prelievi dallo stipendio, la polizza riscattabile e l’auto, al netto dei costi. Rilevanza: è un esempio concreto e recente di trattamento dell’IMU in una ristrutturazione del consumatore, con il metodo di calcolo dell’alternativa liquidatoria.

8. Trib. Brindisi, sent. del 16/1/2026, R.G. 132/2025 (testo integrale letto). Omologazione di un piano del consumatore di oltre quattordici anni, con un creditore ipotecario soddisfatto all’85% nonostante la sua contestazione. La durata è stata considerata un tema di convenienza, non di ammissibilità. Rilevanza: mostra come il giudice applica l’art. 67 c.4 e l’art. 70 c.7 ai creditori privilegiati che contestano il piano. Il ragionamento vale anche per il Comune.

9. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11676 del 29/4/2026 (sintesi ItaliaOggi). La moratoria fino a due anni dell’art. 67 c.4 non riduce i crediti privilegiati ma ne sospende il pagamento. Gli interessi maturano nel biennio e il rimborso, anche rateale, deve iniziare alla scadenza. Rilevanza: è lo strumento per dilazionare l’IMU e la TARI privilegiate quando non si possono ridurre.

10. Cass. civ., ord. n. 4622 del 21/2/2024 (massima letta nella rassegna dell’Osservatorio del Centro Studi Giuridici di Terni-Università di Perugia). Il piano del consumatore ha natura negoziale e mira a evitare procedure demolitorie. Un pagamento oltre l’anno è ammissibile, ma i privilegiati devono potersi esprimere sulla convenienza. Rilevanza: pronuncia sul regime della L. 3/2012, utile per dire che la dilazione dei tributi locali privilegiati è legittima. Nel CCII l'”esprimersi” del Comune passa per osservazioni e contestazioni.

11. Cass. civ., ord. n. 27544 del 28/10/2019 (massima letta nella stessa rassegna). Il piano del consumatore è omologabile anche con una durata superiore a cinque o sette anni, perché manca un termine massimo di legge. Rilevanza: consente piani più lunghi quando il pagamento integrale dell’imposta comunale richiede tempo.

12. Cass. civ., n. 17391 del 20/8/2020 (massima letta nella stessa rassegna). La dilazione dei crediti con prelazione oltre l’anno incide sulla convenienza, non sulla fattibilità giuridica. Rilevanza: per il Comune che si oppone a una dilazione, la questione si risolve sul confronto con la liquidazione, non con un “no” pregiudiziale.

13. Cass. n. 14555/2026 (principio riportato da Fiscal Focus del 20/5/2026, data non indicata perché cade di sabato). Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente la transazione fiscale, perché il rinvio al concordato preventivo opera solo se compatibile. Rilevanza: riguarda il professionista o l’imprenditore minore con IMU e TARI legate all’attività (Blocco C).

14. Trib. Torino, decreto del 9/4/2026 (sintesi Eutekne del 25/4/2026; numero non disponibile, da usare con cautela). In una liquidazione controllata, la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278 c.7 lett. b CCII). Rilevanza: se il piano fallisce e si passa alla liquidazione controllata (art. 73), le sanzioni IMU e TARI accessorie al tributo non dovrebbero restare dovute dopo l’esdebitazione.

In sintesi: la giurisprudenza riconosce al Comune un privilegio solido sull’imposta, ma gli nega il privilegio sulle sanzioni, e misura la convenienza del piano sempre sulla liquidazione. Su questi tre punti si costruisce la proposta.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco cosa fa lo Studio Monardo quando un consumatore arriva con IMU e TARI arretrate dentro un sovraindebitamento più ampio. Ci impegniamo sui mezzi: nessun risultato è garantito in anticipo.

  1. Ricostruiamo la posizione verso il Comune anno per anno e immobile per immobile, incrociando visure catastali storiche, residenze, F24 pagati e avvisi ricevuti.
  2. Verifichiamo decadenza e prescrizione di ogni avviso IMU e TARI e delle cartelle o ingiunzioni successive, e individuiamo i crediti da escludere o contestare.
  3. Valutiamo il ricorso tributario quando l’atto è ancora impugnabile o quando ci sono errori evidenti, come l’IMU sull’abitazione principale o la TARI su locali lasciati.
  4. Scomponiamo ogni credito in imposta, interessi e sanzioni, collocando le sanzioni comunali in chirografo secondo la giurisprudenza citata.
  5. Calcoliamo l’alternativa liquidatoria con i beni reali, le quote di reddito acquisibili, i costi della procedura e l’ordine dei privilegi tra Stato e Comune.
  6. Costruiamo la proposta: percentuali, eventuale moratoria fino a due anni, durata e rata sostenibile, tenendo conto anche dei tributi futuri.
  7. Confrontiamo il piano con le alternative: definizione agevolata del Comune, se adottata, rateizzazione ordinaria, procedura familiare dell’art. 66, concordato minore per i debiti professionali.
  8. Prepariamo e depositiamo l’istanza di misure protettive (art. 70 c.4) per sospendere le esecuzioni del Comune, di AdER o del concessionario su stipendio, pensione e conto.
  9. Rispondiamo alle osservazioni e alle contestazioni del Comune e degli altri creditori, con i dati dell’alternativa liquidatoria.
  10. Seguiamo l’esecuzione del piano insieme all’OCC e interveniamo subito se un imprevisto mette a rischio i pagamenti, prima che si arrivi alla revoca.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema contano soprattutto due competenze. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono di impostare il piano come lo leggerà l’Organismo che deve attestare il trattamento del Comune: la scomposizione dei crediti, l’alternativa liquidatoria, la sostenibilità della rata. Il coordinamento dello staff tributario permette di controllare la fondatezza degli avvisi IMU e TARI prima di decidere quanto offrire.

Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, dall’analisi tributaria al calcolo del reddito disponibile. E se servono un reclamo contro un decreto di inammissibilità, un’impugnazione della sentenza di omologa o un ricorso tributario fino all’ultimo grado, la strategia resta la stessa e nelle stesse mani, fino alla Cassazione.


In chiusura: i tre messaggi da ricordare

Il primo: l’IMU e la TARI arretrate entrano nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e non hanno un trattamento “intoccabile”. Il Comune non vota e non ha diritto di veto: può fare osservazioni e contestare la convenienza, e il giudice decide confrontando il piano con la liquidazione.

Il secondo: l’imposta si riduce solo fino a quanto il Comune otterrebbe in liquidazione; le sanzioni, che non sono privilegiate, si riducono molto di più. Quanto si risparmia dipende dai beni che lei possiede, dai debiti con lo Stato che vengono prima del Comune e dalla verifica di prescrizione e decadenza.

Il terzo: il piano regge solo se regge anche il futuro. La TARI e l’IMU che maturano dopo la domanda vanno pagate per intero e vanno messe nel conto prima di fissare la rata.

Lo Studio Monardo si occupa di questi casi perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono entrambi i lati del problema. Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce il procedimento di ristrutturazione dall’interno. Come coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, verifica se i debiti verso il Comune sono davvero dovuti.

📩 Prima che il Comune o l’agente della riscossione agiscano su stipendio o conto, contatta lo Studio: i riferimenti per una prima valutazione del tuo caso sono qui sotto, alla fine della pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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