Il Silenzio Del Creditore Vale Come Voto Favorevole Nel Concordato Minore?

La risposta breve è sì: nel concordato minore il creditore che non risponde entro il termine viene contato tra i consenzienti. Ma la risposta breve è anche la più pericolosa, perché il silenzio diventa consenso soltanto alla fine di una sequenza precisa di atti, ciascuno con la sua data, e basta che un anello della catena salti perché quel “sì” presunto si sgretoli davanti al giudice. L’art. 79, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) stabilisce che, in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. Tre elementi, tre date da verificare: una comunicazione regolare, un termine assegnato e scaduto, una proposta identica a quella su cui si conta il voto.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Nel concordato minore questo principio vale doppio, perché il silenzio lavora a favore del debitore solo se il calendario è stato rispettato al giorno.

La ricostruzione che segue procede come un’inchiesta, in ordine di tempo: il deposito della domanda con l’elenco dei creditori e i loro indirizzi digitali; il decreto di apertura che fissa il termine per il voto; la comunicazione della proposta da parte dell’OCC, cioè il giorno in cui il silenzio comincia a “contare”; i trenta giorni in cui banche, fornitori, Agenzia delle Entrate e INPS decidono se parlare o tacere; le eventuali modifiche della proposta in corsa; la scadenza, il giorno in cui il silenzio diventa consenso; il calcolo delle maggioranze e, infine, l’omologa, con il meccanismo che consente al giudice di superare il “no” espresso del Fisco e degli enti previdenziali.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè dell’organismo che materialmente trasmette la proposta, raccoglie le adesioni via PEC e redige la relazione sull’esito del voto. Conoscere dall’interno il lavoro dell’OCC significa sapere in quali punti la comunicazione può incepparsi e quindi in quali punti un silenzio può non valere come consenso.

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La mappa temporale: dal deposito al conteggio dei voti

Prima di entrare nelle singole tappe, conviene avere sotto gli occhi il calendario intero. Il concordato minore è una procedura relativamente compatta, ma la fase del voto è quella in cui i giorni pesano di più: un termine computato male, una PEC finita all’indirizzo sbagliato, una proposta modificata e trasmessa solo a qualcuno possono cambiare l’esito più di qualunque argomento giuridico.

La tabella riassume le tappe nell’ordine in cui si susseguono e indica la sezione in cui ciascuna viene sviluppata. I termini indicati come “di legge” sono quelli che si ricavano dagli artt. 75, 78, 79 e 80 CCII nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024; i tempi “reali” sono ricostruiti sui provvedimenti di merito pubblicati dai tribunali e richiamati più avanti, e vanno presi come ordini di grandezza, non come promesse.

Tappa Cosa accade Termine di legge Tempo reale osservato Sezione
Giorno 0 Deposito della domanda tramite OCC, con elenco creditori e domicilio digitale (art. 75 c.1 lett. c) — Dipende dalla preparazione documentale Giorno 0
Giorni 1-30 circa Decreto di apertura: pubblicità, termine per il voto, eventuali misure protettive (art. 78 c.1-2) Eventuale integrazione fino a 15 giorni Da due a cinque settimane dal deposito Dal giorno 1
Giorno C L’OCC comunica proposta e decreto ai creditori (art. 78 c.1) — Pochi giorni dopo il decreto Il giorno della comunicazione
Da C a C+30 Adesioni, dissensi e contestazioni via PEC all’OCC (art. 78 c.2 lett. c) Non superiore a 30 giorni Molti voti arrivano negli ultimi giorni Dal primo al trentesimo giorno
Stessa finestra Voto di Agenzia delle Entrate, Riscossione, INPS Stesso termine Spesso il voto pubblico arriva a ridosso della scadenza Fisco e INPS
Eventuale Proposta modificata: nuova comunicazione e nuovo termine Fissato dal giudice Nei casi pubblicati, circa due mesi in più Se la proposta cambia
C+31 Il silenzio si converte in consenso (art. 79 c.3) Automatico — Il giorno dopo la scadenza
Dopo la scadenza Relazione sull’esito del voto e calcolo delle maggioranze (art. 79 c.1-2) — Pochi giorni Il calcolo
Omologa Verifica di ammissibilità, fattibilità, maggioranza; eventuale cram down (art. 80) — Settimane o pochi mesi Verso l’omologa

Una precisazione di metodo. Le date “C” e “C+30” sono volutamente indicate con una lettera: il termine per il voto decorre dalla comunicazione, non dal deposito e non dal decreto. È il primo dettaglio che separa un silenzio utile da un silenzio inservibile.

Una seconda precisazione riguarda il modo di leggere la tabella. Le tappe non hanno tutte lo stesso peso. Le prime tre, dal deposito alla comunicazione, sono quelle in cui il debitore ha il massimo controllo e il minimo di visibilità: tutto sembra ancora tecnico, nessun creditore ha ancora parlato, eppure è lì che si costruisce la spendibilità di ogni futuro silenzio. Le tappe centrali, i trenta giorni del voto e la posizione degli enti pubblici, sono quelle in cui il controllo si riduce e la visibilità aumenta: arrivano le prime PEC, si capisce chi è contrario, si capisce se l’Agenzia delle Entrate o l’INPS parleranno. Le ultime tappe, dalla scadenza all’omologa, sono quelle in cui il calendario è ormai scritto e il debitore può solo verificare che i numeri siano stati contati correttamente e difenderli davanti al giudice. Chi interviene solo nell’ultima fase trova un conteggio già consolidato; chi interviene nella prima decide come quel conteggio verrà fatto.

Giorno 0: il deposito della domanda e l’elenco dei creditori con il loro domicilio digitale

Cosa succede

Il calendario del voto non comincia il giorno in cui l’OCC trasmette la proposta. Comincia molto prima, sulla scrivania del debitore e del gestore, quando si compila l’elenco dei creditori da allegare alla domanda. È un documento che sembra burocratico e che invece decide, con settimane di anticipo, se il silenzio di ciascun creditore potrà essere contato.

Il debitore che chiede il concordato minore è, per definizione di legge, un soggetto sovraindebitato diverso dal consumatore: il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. L’art. 74 CCII consente la proposta quando permette di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale; fuori da questa ipotesi, solo se sono previste risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile l’attivo disponibile.

La norma

L’art. 75, comma 1, CCII elenca i documenti da allegare. Tra questi, alla lettera c), c’è l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle cause di prelazione, delle somme dovute e del domicilio digitale. Non è un’aggiunta formale. Il domicilio digitale è l’indirizzo al quale l’OCC trasmetterà la proposta e dal quale, di regola, il creditore riceverà il decreto con il termine per votare. Se l’indirizzo è sbagliato, vecchio, inesistente o riferito a un ufficio che non ha competenza su quel credito, la comunicazione rischia di non raggiungere chi deve decidere.

I termini che si attivano

Al deposito non scatta ancora alcun termine per i creditori. Scatta però, per il debitore, il controllo del giudice sull’ammissibilità: se la domanda è incompleta il giudice, secondo l’art. 78, comma 1, CCII, può concedere fino a 15 giorni per integrazioni. Un elenco creditori lacunoso è una delle ragioni più frequenti di richiesta di integrazione, e ogni integrazione sposta in avanti l’intero calendario.

Cosa può fare il debitore ora

È la finestra più sottovalutata dell’intera procedura: correggere gli indirizzi prima che la proposta parta costa pochi giorni, correggerli dopo può costare il voto. In concreto il debitore, con il gestore, può:

  • verificare per ogni creditore professionale o societario l’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, non quello stampato su una vecchia fattura;
  • per le banche, distinguere tra la sede che ha erogato il credito e l’eventuale società che lo ha acquistato o lo gestisce, perché il voto spetta al titolare del credito;
  • per l’Agenzia delle Entrate, individuare l’ufficio territorialmente competente sul debito, perché, come si vedrà, è quell’ufficio a esprimere il voto;
  • per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tenere presente che il carico affidato alla Riscossione ha un titolare (l’ente impositore) e una quota di oneri propria dell’agente;
  • per l’INPS, individuare la sede competente per i contributi in questione;
  • per i creditori persone fisiche senza PEC, segnalare il problema al gestore in modo che la modalità di comunicazione venga concordata e documentata.

Ciò che non si può fare in questa fase è “scegliere” i creditori da coinvolgere. L’elenco deve contenerli tutti, compresi quelli che non votano per legge, come i parenti o le società collegate indicate dall’art. 79, comma 2: questi non saranno computati nelle maggioranze, ma vanno comunque indicati.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è copiare l’elenco dalla contabilità senza aggiornarlo. Un credito ceduto da una banca a un fondo, un fornitore che ha cambiato denominazione, un ufficio delle Entrate accorpato: ciascuno di questi casi produce una comunicazione indirizzata a un soggetto che non è più il titolare del credito o che non ha il potere di votare. Il silenzio di chi non doveva ricevere la proposta non è il silenzio del creditore.

Quanto dura realmente

Tra la decisione di accedere al concordato minore e il deposito passano spesso settimane, assorbite dalla raccolta di bilanci, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti e dalla relazione dell’OCC. La verifica degli indirizzi dei creditori, se fatta con metodo, occupa pochi giorni. Nei provvedimenti pubblicati il tempo tra deposito e decreto di apertura oscilla tra poche settimane e un paio di mesi: nella sentenza del Tribunale di Messina n. 8/2026 il ricorso risulta depositato il 23 dicembre 2025 e il decreto di apertura porta la data del 14 gennaio 2026.

Dal giorno 1: il decreto di apertura e il termine assegnato ai creditori

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il giudice esamina la domanda e, se la ritiene ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto. È il provvedimento che dà al voto la sua cornice: fissa quanto tempo avranno i creditori per pronunciarsi e dispone che l’OCC comunichi loro proposta e decreto.

La norma

L’art. 78 CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, disciplina il decreto di apertura. Secondo il comma 1, se la domanda è ammissibile il giudice dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone che l’OCC comunichi proposta e decreto ai creditori. Il comma 2 elenca il contenuto del decreto: la pubblicazione nel sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese; l’eventuale trascrizione se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di immobili o mobili registrati; e, alla lettera c), l’assegnazione ai creditori di un termine non superiore a 30 giorni entro il quale far pervenire all’OCC, a mezzo PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni. La lettera d) consente, su istanza del debitore, le misure protettive fino all’omologazione definitiva: divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, divieto di acquisire prelazioni, sospensione delle prescrizioni, impedimento delle decadenze, divieto di pronunciare la liquidazione controllata.

Il comma 2-bis prevede la nomina di un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC quando è disposta la sospensione generale delle esecuzioni e la nomina è necessaria, quando è proposto un concordato in continuità omologabile ai sensi dell’art. 112, comma 2, o su richiesta del debitore. Nella sentenza di Messina, per esempio, la raccolta dei voti e la relazione finale risultano affidate a un commissario.

Se invece la domanda è inammissibile, il decreto è reclamabile entro 30 giorni davanti al tribunale in camera di consiglio, e nel reclamo piano e proposta non possono essere modificati.

I termini che si attivano

Il decreto non fa ancora decorrere il termine per il voto nei confronti del singolo creditore: lo “assegna”. Il termine diventa concreto quando il creditore riceve la comunicazione. Nella sentenza del Tribunale di Venezia n. 174/2025 il termine è descritto proprio così: 30 giorni dalla comunicazione della proposta. Il decreto può anche fissare una data di scadenza unica; quando lo fa, quella data va letta insieme alla data effettiva in cui ciascun creditore ha ricevuto la PEC.

Il termine per il voto è un termine massimo: il giudice può assegnarne uno più breve, mai uno superiore a 30 giorni. Il debitore deve leggere il decreto parola per parola per capire quale termine è stato fissato e da quando decorre.

Cosa può fare il debitore ora

Tra il decreto e la comunicazione c’è una finestra breve ma decisiva per sistemare ciò che non va. Il debitore può:

  • chiedere, se non lo ha già fatto, le misure protettive della lettera d), che terranno ferme le esecuzioni durante il voto;
  • verificare con il gestore che l’elenco dei destinatari della comunicazione coincida con l’elenco dei creditori del ricorso, aggiornato con le eventuali integrazioni;
  • controllare che la proposta da trasmettere sia la versione definitiva depositata e non una bozza;
  • se nel frattempo è emerso un errore negli indirizzi, segnalarlo per iscritto all’OCC prima dell’invio.

È invece precluso, in questa fase, contestare il decreto di apertura: la legge lo dichiara non soggetto a reclamo.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è considerare il decreto come il traguardo e “aspettare”. Il decreto è l’inizio della corsa: dal giorno successivo l’OCC si attiva, e qualunque correzione sull’elenco o sulla proposta diventa più complicata. Un secondo errore frequente è trascurare la pubblicità: per l’imprenditore il decreto va anche al registro delle imprese, e la data di questa pubblicità ha effetti propri, perché secondo l’art. 78, comma 5, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori alla pubblicità.

Quanto dura realmente

Tra il deposito e il decreto possono passare da due a cinque settimane quando la domanda è completa, di più quando servono integrazioni. Tra il decreto e la comunicazione, nella prassi, passano pochi giorni: l’OCC ha interesse a far partire il termine il prima possibile. Nella sentenza di Venezia la comunicazione risulta effettuata il 5 agosto 2025.

Il giorno della comunicazione: la proposta parte, e con lei il silenzio

Cosa succede

Siamo al giorno C. L’OCC (o il commissario) trasmette a ciascun creditore la proposta e il decreto di apertura. Da questo momento ogni creditore sa che cosa gli viene offerto, in quanto tempo, con quale garanzia, e sa entro quale termine deve dire se è d’accordo o no. È il momento in cui il silenzio comincia a produrre effetti giuridici.

La norma

La comunicazione è disposta dall’art. 78, comma 1, CCII. L’art. 79, comma 3, ne è il riflesso: il consenso tacito si forma sulla proposta “nei termini in cui è stata trasmessa”. Questa formula è il cuore dell’intera questione del silenzio. Significa che il creditore silente consente esattamente a ciò che ha ricevuto, non a ciò che il debitore ha depositato in seguito, né a ciò che il debitore pensa di avergli proposto.

L’art. 78, comma 4, aggiunge che il creditore, con la dichiarazione, indica un indirizzo PEC ai sensi dell’art. 10 CCII, al quale ricevere le successive comunicazioni.

La formula “nei termini in cui gli è stata trasmessa” produce almeno tre conseguenze pratiche, che conviene tenere separate.

La prima riguarda il contenuto economico. Il creditore silente acconsente alla percentuale, ai tempi e alle modalità di pagamento indicati nel documento che ha ricevuto. Se il debitore, dopo la trasmissione, deposita un’integrazione che riduce i pagamenti o allunga le scadenze, il silenzio non copre quella riduzione. Viceversa, un miglioramento non comunicato non può essere invocato per sostenere che il creditore avrebbe comunque acconsentito: il consenso tacito non si estende a ciò che il creditore non ha visto.

La seconda riguarda la collocazione del credito. La proposta trasmessa indica, per ciascun creditore, in quale classe è inserito, quale quota è considerata privilegiata e quale degradata a chirografo, quale trattamento è riservato a ciascuna parte. Il silenzio si forma su quella collocazione. Se in sede di conteggio il credito viene spostato in un’altra classe o rideterminato nell’importo, il consenso tacito va riletto alla luce della modifica.

La terza riguarda gli allegati. Una proposta trasmessa senza il piano, o con un piano incompleto, mette il creditore nella condizione di consentire a un testo che non gli consente di valutare la convenienza. Non è detto che questo renda inutilizzabile il silenzio, ma offre al creditore un argomento in sede di omologa. Una comunicazione completa è il presupposto perché il silenzio sia davvero un consenso informato, e non un’assenza di risposta.

I termini che si attivano

Con la comunicazione regolarmente ricevuta parte, per quel creditore, il termine assegnato dal decreto. Il calcolo pratico segue le regole generali dei termini processuali: non si conta il giorno di partenza, si conta quello di scadenza, e se la scadenza cade di sabato, domenica o festivo la prudenza suggerisce di considerarla prorogata al primo giorno non festivo successivo. Esempio: proposta ricevuta mercoledì 4 novembre 2026, termine di 30 giorni, scadenza venerdì 4 dicembre 2026.

La data che conta è quella in cui la PEC risulta consegnata al creditore, non quella in cui l’OCC l’ha spedita. Le due date di solito coincidono; quando non coincidono, perché la casella del destinatario era piena o l’indirizzo errato, il termine per quel creditore non è partito.

Sulla sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto conviene essere molto prudenti. Il caso deciso dal Tribunale di Venezia lo mostra bene: la proposta era stata comunicata il 5 agosto 2025 con termine di 30 giorni; un voto negativo, datato 26 agosto ma trasmesso il 10 settembre, è stato considerato tardivo e quindi non valido. In quella vicenda, dunque, il termine non è stato trattato come sospeso ad agosto. Chi deve votare, o chi deve organizzare il voto, ha tutto l’interesse a ragionare come se agosto contasse per intero.

Cosa può fare il debitore ora

Il giorno della comunicazione è il primo momento in cui il debitore può verificare che il silenzio futuro sarà spendibile. Le azioni utili sono tre:

  • chiedere all’OCC copia delle ricevute di accettazione e di consegna di ogni PEC, creditore per creditore;
  • incrociare le ricevute con l’elenco dei creditori e individuare subito le mancate consegne;
  • controllare che il file allegato alla PEC sia la proposta definitiva, completa di piano e di decreto.

Se una PEC non è stata consegnata, la soluzione è una nuova trasmissione all’indirizzo corretto: per quel creditore il termine decorrerà dalla nuova consegna. È tempo che si perde, ma è tempo che salva il conteggio.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è dare per scontato che “l’OCC ha mandato tutto”. L’OCC trasmette agli indirizzi che risultano dall’elenco; se l’elenco era sbagliato, sbaglia anche la trasmissione. Il secondo errore, più sottile, riguarda il contenuto: se alla PEC è allegata una versione della proposta diversa da quella depositata, il consenso tacito si forma su quella versione. Il giudice, nel verificare la maggioranza, guarda a ciò che è stato trasmesso.

C’è poi un errore che commettono i creditori. Molti uffici ricevono decine di comunicazioni di procedure da sovraindebitamento e le archiviano senza leggerle, convinti che “se non votiamo non succede niente”. Nel concordato minore succede: il credito viene contato come favorevole.

Quanto dura realmente

La trasmissione in sé richiede un giorno. La verifica delle ricevute e l’eventuale ritrasmissione possono richiedere da tre a dieci giorni. È un tempo che vale la pena spendere subito: scoprire una mancata consegna a votazione chiusa significa, nel migliore dei casi, riaprire il termine per quel creditore; nel peggiore, trovarsi con una maggioranza costruita su un consenso che non può essere imputato a nessuno.

Dal primo al trentesimo giorno: chi vota, come vota, che cosa vale

Cosa succede

Il calendario ora corre. Per trenta giorni, o per il minor termine fissato dal decreto, i creditori leggono la proposta, la confrontano con ciò che otterrebbero in una liquidazione controllata, chiedono chiarimenti, a volte trattano. Alcuni votano subito, molti votano negli ultimi giorni, una parte non vota affatto.

La norma

L’art. 78, comma 2, lettera c), CCII indica che cosa i creditori devono far pervenire all’OCC: la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni, a mezzo PEC. La forma telematica certificata non è un dettaglio. Un documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e della Fondazione nazionale commercialisti del 29 aprile 2026, ripreso dalla stampa specializzata, ricorda che adesione o dissenso sono validi solo se inviati all’OCC via PEC e che, diversamente, il voto si considera non espresso. Nella sentenza di Venezia il termine è descritto come termine per inviare adesioni, dissensi o contestazioni all’OCC via PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

L’art. 79, comma 2, indica chi non vota e non è computato: il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado, le società controllanti, controllate o sotto comune controllo, i cessionari o aggiudicatari di crediti da meno di un anno prima della domanda, i creditori in conflitto d’interessi.

I termini che si attivano

Il termine assegnato dal decreto è l’unico termine per votare: un voto che arriva all’OCC il giorno dopo la scadenza non è un voto valido. È esattamente quanto accaduto nella vicenda decisa dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 174/2025: il voto contrario di una banca, giunto oltre i 30 giorni dalla comunicazione e per giunta tramite e-mail, è stato ritenuto non valido dall’OCC.

Il calcolo pratico: con comunicazione consegnata giovedì 5 novembre 2026, il trentesimo giorno è sabato 5 dicembre 2026; prudenzialmente il creditore dovrebbe votare entro venerdì 4 dicembre, mentre il debitore che conta i silenzi dovrebbe attendere almeno lunedì 7 dicembre prima di considerarli definitivi.

Cosa può fare il debitore ora

Durante il termine il debitore può ancora incidere sul voto, ma solo con strumenti trasparenti. Le opzioni realistiche sono:

  • rispondere con documenti alle richieste di chiarimento dei creditori, sempre tramite l’OCC o con copia all’OCC;
  • illustrare, numeri alla mano, il confronto tra quanto offerto e quanto il creditore otterrebbe in una liquidazione controllata, che è il parametro su cui il giudice valuterà eventuali contestazioni;
  • valutare, con il gestore, se una modifica della proposta sia utile, sapendo che una modifica sostanziale riapre la partita per tutti (se ne parla più avanti);
  • verificare che i creditori esclusi dal voto dall’art. 79, comma 2, siano effettivamente esclusi dal calcolo.

Ciò che il debitore non può fare è sollecitare un creditore a “non rispondere” in cambio di qualcosa che non compare nella proposta: un vantaggio extra rispetto alla proposta trasmessa altererebbe la parità di trattamento e il consenso, espresso o tacito, si formerebbe su un’offerta diversa da quella reale.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico del creditore è votare nella forma sbagliata: una lettera raccomandata, una e-mail ordinaria, una telefonata al gestore. L’errore tipico del debitore è confondere il “no” informale con un dissenso formale e viceversa: un funzionario di banca che al telefono dice “non siamo d’accordo” non ha votato; se poi l’istituto non manda alcuna PEC entro il termine, il suo credito verrà contato come favorevole. Il debitore deve sapere che quel “no” detto a voce, senza PEC, non è un voto contrario, ma deve anche prevedere che quel creditore potrebbe sollevare la questione in sede di omologa.

Quanto dura realmente

Il termine è al massimo di 30 giorni. Nella prassi i voti espressi arrivano in gran parte nell’ultima settimana. Nella vicenda di Messina l’Agenzia delle Entrate ha votato favorevolmente con PEC del 9 aprile 2026, a quattro giorni dalla scadenza fissata per il 13 aprile.

Nella stessa finestra: Agenzia delle Entrate, Riscossione e INPS davanti alla proposta

Cosa succede

Il Fisco e gli enti previdenziali sono, nella maggior parte dei concordati minori, i creditori più pesanti. Spesso da soli rappresentano una quota rilevantissima dei crediti ammessi al voto: nella vicenda di Messina l’Agenzia delle Entrate era titolare del 98% dei crediti votanti; in quella di Venezia del 53,07%. Il loro silenzio, o il loro voto espresso, decide quasi sempre il risultato.

La norma

L’art. 79, comma 3, CCII non distingue tra creditori privati e pubblici. Il silenzio dell’Agenzia delle Entrate vale come quello di una banca o di un fornitore. Lo ha detto la Corte di cassazione con la sentenza n. 14555 del 2026, nella ricostruzione pubblicata dalla stampa specializzata: nel concordato minore il silenzio oltre i termini vale come assenso, il dissenso dell’Agenzia delle Entrate è valido se espresso dall’ufficio titolare del credito senza bisogno del parere della direzione regionale, e la corte d’appello aveva sbagliato ad applicare il meccanismo del silenzio-assenso al parere regionale. Secondo la stessa pronuncia, nel concordato minore non è necessaria la proposta di transazione fiscale prevista per il concordato preventivo: il Fisco vota come gli altri creditori.

L’art. 80, comma 3, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede poi il cosiddetto cram down fiscale e contributivo: il giudice omologa anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante per raggiungere la maggioranza dell’art. 79, comma 1, e la proposta è conveniente per tali creditori rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione dell’OCC.

I termini che si attivano

Il termine per il Fisco e per l’INPS è lo stesso degli altri creditori. Non esiste un termine più lungo per gli enti pubblici, né una procedura di parere interno che sospenda il termine: la Cassazione, nella sentenza ricordata, ha escluso che il mancato parere della direzione regionale possa influire sulla validità del voto espresso dall’ufficio competente. Ciò che conta è che una PEC dell’ufficio titolare del credito arrivi all’OCC entro la scadenza.

Cosa può fare il debitore ora

Qui la posizione degli enti va letta con attenzione, perché si scompone in tre figure diverse.

La prima è l’Agenzia delle Entrate come ente impositore. È l’ufficio titolare del credito a votare. Se vota a favore, il voto si conta; se tace, il credito si conta come favorevole; se vota contro, il debitore deve verificare se la sua adesione sarebbe stata determinante e, in tal caso, preparare la strada al cram down dell’art. 80, comma 3.

La seconda è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nel caso deciso dal Tribunale di Messina con la sentenza n. 8/2026 la Riscossione aveva dichiarato con PEC di agire solo per le proprie competenze e per gli oneri di riscossione, rimettendo la decisione all’ente impositore; il tribunale ha ricavato il suo consenso dal silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3, e comunque dall’adesione al parere dell’ente impositore. Nel caso deciso dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 174/2025 la Riscossione non ha votato ed è stata considerata consenziente per silenzio.

La terza è l’INPS, che l’art. 80, comma 3, include tra gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Le regole sono le stesse: il suo silenzio vale consenso, il suo dissenso espresso può essere superato con il cram down se ne ricorrono le condizioni. Nelle sentenze esaminate per questa ricostruzione l’INPS compare tra i destinatari dei pagamenti o tra gli enti che hanno dato riscontro nella fase iniziale, ma non risulta un suo voto espresso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, coordina uno staff che lavora anche in diritto tributario: è la combinazione che serve quando il voto decisivo è quello del Fisco.

Nella pratica, durante il termine il debitore può:

  • far pervenire all’ufficio competente delle Entrate e alla sede INPS, tramite l’OCC, la documentazione che dimostra la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione;
  • verificare se i crediti tributari e contributivi sono stati correttamente suddivisi tra quota privilegiata e quota degradata a chirografo, perché l’ente può votare diversamente sulle due parti, come ha fatto l’Agenzia delle Entrate nella vicenda di Venezia;
  • se l’ente annuncia un dissenso, chiedere al gestore di predisporre fin d’ora, nella relazione, il confronto analitico con l’alternativa liquidatoria.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più diffuso è pensare che il Fisco “non vota mai” e che quindi il suo credito sarà sempre contato come favorevole. In molte procedure è così, ma non in tutte: a Venezia l’Agenzia ha espresso un dissenso parziale, a Messina un voto favorevole espresso. E il caso deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 14555 del 2026 nasce proprio da un voto contrario del Fisco che ha impedito la maggioranza. Il secondo errore è contare sul cram down come rete di sicurezza universale: secondo la stessa pronuncia, se il Fisco è l’unico creditore il giudice non può omologare forzosamente il concordato.

Quanto dura realmente

Gli enti pubblici votano di rado nei primi giorni. La loro istruttoria interna richiede tempo e il voto, quando arriva, arriva spesso vicino alla scadenza. Per il debitore questo significa una sola cosa: fino all’ultimo giorno del termine non è possibile sapere se il credito più pesante sarà contato come silenzio o come voto espresso.

Se la proposta cambia in corsa: nuova versione, nuova comunicazione, nuovo termine

Cosa succede

Non sempre la proposta che parte il giorno C è quella che arriva all’omologa. Può accadere che, dopo i primi riscontri, il debitore o il gestore si accorgano che la maggioranza non c’è e decidano di migliorare l’offerta: più risorse, tempi più brevi, un apporto esterno. Da questo momento in poi il calendario si sdoppia: c’è la proposta originaria, su cui si sono formati i primi voti e i primi silenzi, e c’è la proposta migliorata, che deve ancora essere votata.

La norma

Il CCII non dedica al concordato minore una norma analitica sulla modifica della proposta durante il voto. L’art. 74, comma 4, rinvia, per quanto non previsto, alle disposizioni sul concordato preventivo in quanto compatibili. Ma la regola decisiva resta quella dell’art. 79, comma 3: il consenso tacito si forma sulla proposta nei termini in cui è stata trasmessa. Un silenzio maturato sulla versione A non può essere speso come consenso alla versione B.

I termini che si attivano

Il caso deciso dal Tribunale di Messina con la sentenza n. 8/2026 offre una cronologia esemplare. Decreto di apertura del 14 gennaio 2026 con scadenza per il voto all’11 febbraio 2026. Il 10 febbraio, a un giorno dalla scadenza, il giudice dispone che il commissario presenti una proposta migliorativa entro 30 giorni e la comunichi nei 10 giorni successivi, fissando una nuova scadenza per il voto al 13 aprile 2026. La proposta migliorativa viene depositata il 10 marzo e comunicata l’11 marzo 2026 a tutti i creditori, compresi quelli che non avevano votato. La relazione sul voto viene depositata il 15 aprile, la sentenza di omologa pubblicata il 17 aprile 2026.

Il dettaglio della comunicazione a tutti, compresi i non votanti, è quello che rende spendibile il silenzio. Chi non aveva votato sulla prima proposta viene messo in condizione di conoscere la seconda; se tace anche su questa, il suo consenso tacito si forma sulla versione migliorata.

Cosa può fare il debitore ora

Se la proposta va modificata, la finestra utile è prima della scadenza del primo termine, non dopo. Le opzioni sono:

  • chiedere al giudice, tramite l’OCC o il commissario, un provvedimento che fissi tempi per il deposito della nuova proposta, per la sua comunicazione e per il nuovo voto;
  • pretendere che la nuova versione sia trasmessa a tutti i creditori, non solo a chi aveva votato contro;
  • chiarire nella comunicazione come saranno trattati i voti già espressi sulla versione originaria, perché un creditore che aveva aderito potrebbe voler confermare o rivedere il proprio voto;
  • far ripartire il conteggio dei giorni dalla nuova consegna, verificando di nuovo le ricevute PEC.

È invece precluso, o quantomeno molto rischioso, modificare la proposta “a trattativa privata” con il solo creditore dissenziente: si ottiene forse un voto favorevole, ma si incrina il consenso tacito di tutti gli altri, che hanno taciuto su un’offerta diversa.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è inviare la nuova proposta soltanto alla banca o all’ente che aveva annunciato il voto contrario. Il ragionamento sembra efficiente: gli altri tacevano già, quindi il loro consenso è acquisito. Ma il loro consenso è acquisito sulla proposta originaria. Se la versione migliorata altera i rapporti tra i creditori, per esempio concentrando le risorse aggiuntive su una classe, il giudice può trovarsi davanti a una maggioranza composta in parte da consensi espressi sulla versione B e in parte da silenzi sulla versione A. È una maggioranza difficile da difendere.

Quanto dura realmente

Nel caso di Messina la modifica ha allungato la fase del voto di circa due mesi, dall’11 febbraio al 13 aprile 2026. È un ordine di grandezza realistico: un mese per preparare la nuova proposta, qualche giorno per comunicarla, un nuovo termine per votare.

Il giorno dopo la scadenza: il silenzio diventa consenso

Cosa succede

Siamo al giorno C+31. Il termine è scaduto. Da questo momento in poi chi non ha fatto pervenire all’OCC una dichiarazione via PEC viene considerato consenziente. Non serve un atto, non serve una dichiarazione del giudice: la conversione avviene per effetto della legge.

La norma

L’art. 79, comma 3, CCII lo dice in modo netto: in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. Il documento CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026, nella sintesi pubblicata dalla stampa, riassume il principio con una frase efficace: il creditore che non vota ha comunque prestato il proprio assenso.

I termini che si attivano

Dal giorno successivo alla scadenza nessun creditore può più votare validamente: né per aderire, né per dissentire. Il voto tardivo non vale. Nella vicenda decisa dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 174/2025 il voto negativo di una banca, trasmesso oltre il termine, è stato ritenuto non valido.

Qui sta il paradosso del silenzio-assenso: un creditore che manda il proprio “no” con un giorno di ritardo rischia di essere trattato come un creditore che ha taciuto. Il punto merita cautela, perché la conseguenza esatta del voto tardivo dipende da come l’OCC e il giudice lo qualificano nel caso concreto; ma il rischio, per il creditore distratto, è evidente.

Cosa può fare il debitore ora

Subito dopo la scadenza il debitore deve passare dalla fase del convincimento a quella della verifica. Le azioni utili sono:

  • chiedere all’OCC il prospetto dei voti pervenuti con data e ora di ricezione di ciascuna PEC;
  • confrontare il prospetto con l’elenco dei creditori e con le ricevute di consegna della proposta, per distinguere i silenzi “pieni” (comunicazione consegnata, nessuna risposta) dai silenzi “vuoti” (comunicazione mai consegnata);
  • segnalare all’OCC le dichiarazioni arrivate fuori termine o in forma non certificata, perché siano qualificate correttamente;
  • verificare che nessun creditore escluso dall’art. 79, comma 2, sia stato contato.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è contare come consenso anche il silenzio di chi non ha mai ricevuto la proposta. È un errore che nasce dalla fretta di chiudere il conteggio: il creditore non ha risposto, quindi è favorevole. Ma l’art. 79, comma 3, presuppone che la proposta sia stata trasmessa. Se la comunicazione non è mai arrivata, il silenzio non è un silenzio “qualificato”: è semplicemente assenza di informazione. Contarlo come consenso espone la maggioranza a una contestazione in sede di omologa, e il creditore pretermesso avrà buoni argomenti per sostenere di non aver mai potuto esprimersi.

Quanto dura realmente

La conversione è istantanea. Ciò che richiede tempo è la ricostruzione documentale dei silenzi: con un elenco di dieci o quindici creditori bastano un paio di giorni; con elenchi più lunghi, o con creditori che hanno cambiato indirizzo, serve di più.

Nei giorni successivi: la relazione sui voti e il calcolo delle maggioranze

Cosa succede

Chiuso il termine, l’OCC o il commissario mette in fila i numeri. Ogni credito ammesso al voto viene collocato in una di tre colonne: adesioni espresse, dissensi espressi, silenzi. Le adesioni e i silenzi si sommano; i dissensi restano da soli. Poi si verifica se la somma delle prime due colonne supera la metà dei crediti ammessi al voto e, se ci sono classi, se la maggioranza è raggiunta anche nel maggior numero di classi. Nella sentenza di Messina la relazione del commissario sul voto risulta depositata il 15 aprile 2026, due giorni dopo la scadenza del 13 aprile.

La norma

L’art. 79, comma 1, CCII stabilisce che il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Aggiunge due correttivi. Primo: se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Secondo: quando la proposta prevede più classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. Infine, i creditori privilegiati soddisfatti solo in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

L’art. 74, comma 3, ricorda che la suddivisione in classi è facoltativa in generale, ma obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

I termini che si attivano

In questa fase non ci sono termini perentori per il debitore. C’è però una sequenza logica da rispettare, che è anche il modo più sicuro per controllare il lavoro dell’OCC:

  1. si individuano i crediti ammessi al voto, togliendo quelli dei soggetti esclusi dall’art. 79, comma 2;
  2. si scompongono i crediti privilegiati soddisfatti solo in parte, collocando la quota degradata tra i chirografari;
  3. si attribuisce a ogni credito il suo “segno”: adesione espressa, dissenso espresso, silenzio;
  4. si sommano adesioni e silenzi e si confrontano con la metà dei crediti ammessi;
  5. se c’è un creditore che da solo supera la metà, si verifica anche la maggioranza per teste dei voti espressi;
  6. se ci sono classi, si ripete il calcolo per ciascuna classe.

Il silenzio entra nel numeratore come se fosse un’adesione: è questo il punto in cui il meccanismo dell’art. 79, comma 3, diventa aritmetica.

Sulla maggioranza per teste “dei voti espressi” c’è una questione delicata: se il creditore che tace è considerato consenziente, il suo silenzio è un voto espresso ai fini del conteggio per teste? La lettera della norma parla di voti espressi, e la risposta più prudente è considerare il problema caso per caso con il gestore, perché le conseguenze sul risultato possono essere decisive quando un solo creditore pesa più della metà, come l’Agenzia delle Entrate nella vicenda di Messina.

Cosa può fare il debitore ora

La relazione sui voti è l’ultimo documento che il debitore può ancora far correggere prima che arrivi sul tavolo del giudice. In concreto:

  • rifare il conteggio in parallelo, con un foglio di calcolo, partendo dagli stessi dati dell’OCC;
  • verificare la corretta collocazione delle quote degradate dei crediti privilegiati, dove si annidano molti errori;
  • controllare classe per classe: nella vicenda di Venezia, per esempio, nella classe dei privilegiati degradati i voti favorevoli risultavano al 61,26% e i contrari al 38,74%, mentre nella classe chirografaria della Riscossione il consenso era al 100%;
  • segnalare per iscritto all’OCC eventuali discrepanze tra il testo della relazione e le tabelle allegate.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è una relazione internamente incoerente. Sembra un caso di scuola, eppure accade: nella sentenza di Venezia, nella sintesi del testo pubblicato, la posizione di alcuni creditori appare descritta in modo non del tutto allineato tra la parte narrativa e la tabella dei voti, con un creditore indicato come silente nel testo e come favorevole nella tabella. Il tribunale ha comunque omologato, ma una relazione di questo tipo offre spazio a contestazioni che una relazione ordinata non offrirebbe. Un secondo errore è dimenticare la regola sui privilegiati degradati: se la quota chirografaria di un credito privilegiato non viene computata, la base di calcolo è sbagliata e la percentuale anche.

Quanto dura realmente

La redazione della relazione richiede in genere da due a dieci giorni dalla scadenza del termine. Nel caso di Messina sono bastati due giorni; in procedure con molti creditori o con classi articolate i tempi si allungano.

Verso l’omologa: contestazioni, convenienza e cram down fiscale e contributivo

Cosa succede

Da questo momento in poi la parola passa al giudice. Con la relazione sui voti in mano, il tribunale verifica tre cose: che la proposta sia ammissibile, che il piano sia fattibile, che la maggioranza dell’art. 79, comma 1, sia stata raggiunta. Se ci sono contestazioni le esamina; se il Fisco o l’INPS hanno votato contro e il loro voto è stato determinante, valuta se applicare il cram down.

La norma

L’art. 80 CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, scandisce il passaggio. Secondo il comma 1, verificati ammissibilità, fattibilità e raggiungimento della maggioranza, in assenza di contestazioni il giudice omologa con sentenza, disponendo adeguata pubblicità e, se necessario, la trascrizione; con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura (comma 2). Il comma 3 regola le contestazioni sulla convenienza: se un creditore o altro interessato contesta la convenienza, il giudice, sentiti debitore e OCC, omologa se ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Lo stesso comma contiene il cram down fiscale e contributivo già ricordato. Il comma 4 impedisce al creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o il suo aggravamento di contestare la convenienza. Il comma 5 prevede che, se non omologa, il giudice dichiari con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apra la liquidazione controllata. Il comma 7 rende il decreto reclamabile ai sensi dell’art. 50.

I termini che si attivano

Le contestazioni devono essere proposte nel termine assegnato per il voto, insieme alla dichiarazione di adesione o di mancata adesione, perché è l’art. 78, comma 2, lettera c), a collocarle in quella finestra. Il creditore che ha taciuto per tutto il termine ha prestato il proprio consenso tacito e difficilmente potrà poi presentarsi in udienza a sostenere che la proposta non era conveniente.

Se il giudice nega l’omologa, il decreto è reclamabile ai sensi dell’art. 50 CCII: il debitore deve verificare il termine nel testo vigente e calcolarlo con cura dalla comunicazione del decreto.

Cosa può fare il debitore ora

Se il Fisco o l’INPS hanno votato contro, la finestra per il cram down si gioca tutta sulla relazione dell’OCC. Il debitore può:

  • chiedere espressamente al giudice l’applicazione dell’art. 80, comma 3, indicando perché l’adesione dell’ente era determinante;
  • far emergere nella relazione dell’OCC il confronto puntuale con l’alternativa liquidatoria per i crediti tributari e contributivi;
  • rispondere alle obiezioni dell’ente con dati, non con affermazioni.

La sentenza del Tribunale di Venezia n. 174/2025 offre un esempio concreto. L’Agenzia delle Entrate aveva dichiarato di non aderire per la parte di credito degradata a chirografo e per quella chirografaria per natura. Il debitore ha chiesto il cram down; il tribunale ha omologato perché l’adesione dell’amministrazione finanziaria era determinante e la proposta risultava conveniente rispetto alla liquidazione controllata. Ha ritenuto non irrisoria una percentuale offerta al Fisco di circa il 12% e ha precisato che il giudizio di convenienza non si estende a sindacare la percentuale offerta, salvo che sia irrisoria. Anche il Tribunale di Roma, sezione XIV, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025, ha applicato il cram down nei confronti del Fisco in un concordato minore proposto da un professionista, richiamando la regola della priorità relativa.

C’è un limite che il debitore deve conoscere fin dall’inizio. Secondo la Cassazione n. 14555 del 2026, nella ricostruzione pubblicata, se il Fisco è l’unico creditore il giudice non può omologare forzosamente il concordato. E, più in generale, il consenso, espresso o tacito, non sana i vizi di legalità della proposta: la Cassazione, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha ribadito che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Il silenzio dei creditori approva la proposta, non la rende conforme alla legge se non lo è.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è chiedere il cram down quando non serve, o non chiederlo quando serve. Non serve quando il Fisco ha taciuto: il suo silenzio è già consenso e il suo credito è già nel numeratore. Serve quando il Fisco ha votato contro e senza il suo credito la maggioranza non c’è. Un secondo errore è presentare al giudice una relazione che afferma la convenienza senza dimostrarla: l’art. 80, comma 3, richiede che la proposta sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, e la valutazione si regge sui numeri della relazione dell’OCC.

Quanto dura realmente

Quando non ci sono contestazioni, i tempi tra la relazione sui voti e la sentenza possono essere brevissimi: a Messina due giorni, dal 15 al 17 aprile 2026. A Venezia, con un cram down da esaminare, la sentenza risulta emessa il 27 ottobre 2025 e pubblicata il 30 ottobre 2025, a meno di tre mesi dalla comunicazione della proposta del 5 agosto. Con opposizioni articolate o integrazioni istruttorie i tempi si allungano di settimane o di mesi.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sugli artt. 78, 79 e 80 CCII, non casi reali. Partono dallo stesso concordato minore e arrivano a esiti opposti per il solo modo in cui viene gestito il calendario.

Dati di partenza comuni. Imprenditore minore titolare di un’attività di ristorazione. Crediti ammessi al voto: 187.640,37 €, così ripartiti:

Creditore Credito ammesso al voto
Agenzia delle Entrate (ufficio competente) 61.214,88 €
INPS 38.906,55 €
Agenzia delle Entrate-Riscossione (oneri propri) 2.117,40 €
Banca (chirografo) 47.380,19 €
Fornitore A 21.904,62 €
Fornitore B 9.611,03 €
Società di leasing (quota degradata) 6.505,70 €
Totale 187.640,37 €

Maggioranza richiesta: oltre 93.820,19 €. Nessun creditore supera da solo la metà. Decreto di apertura: lunedì 26 ottobre 2026, termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Calendario A: il debitore che presidia ogni data

  • Lunedì 26 ottobre 2026: decreto di apertura. Il debitore, con il gestore, ricontrolla subito gli indirizzi PEC dell’elenco.
  • Mercoledì 4 novembre 2026: l’OCC trasmette proposta e decreto a tutti i creditori.
  • Giovedì 5 novembre 2026: verifica delle ricevute. La PEC al fornitore B risulta non consegnata: l’indirizzo era quello di una vecchia ragione sociale.
  • Lunedì 9 novembre 2026: nuova trasmissione al fornitore B all’indirizzo corretto. Per lui il termine decorre da qui e scade mercoledì 9 dicembre 2026.
  • Venerdì 20 novembre 2026: la banca vota contro via PEC (47.380,19 €).
  • Giovedì 3 dicembre 2026: l’INPS, che aveva ricevuto tramite l’OCC il prospetto di confronto con la liquidazione, vota a favore (38.906,55 €).
  • Venerdì 4 dicembre 2026: scade il termine per tutti tranne il fornitore B. La società di leasing vota contro (6.505,70 €). Agenzia delle Entrate, Riscossione e fornitore A tacciono.
  • Mercoledì 9 dicembre 2026: scade il termine del fornitore B, che tace.
  • Venerdì 11 dicembre 2026: relazione sui voti.

Conteggio: favorevoli espressi o taciti 133.754,48 € (INPS, Agenzia delle Entrate, Riscossione, fornitore A, fornitore B), pari al 71,28%; contrari 53.885,89 €, pari al 28,72%. Maggioranza raggiunta senza bisogno di cram down, con ogni silenzio documentato da una ricevuta di consegna.

Calendario B: il debitore che lascia correre

  • Lunedì 26 ottobre 2026: decreto di apertura. Nessun controllo sugli indirizzi.
  • Mercoledì 4 novembre 2026: l’OCC trasmette la proposta. La PEC al fornitore B non viene consegnata, ma nessuno se ne accorge.
  • Venerdì 20 novembre 2026: la banca vota contro. Il debitore, invece di chiedere una modifica formale, invia alla sola banca una lettera in cui promette un pagamento aggiuntivo non previsto nella proposta. La banca non cambia voto.
  • Giovedì 3 dicembre 2026: l’Agenzia delle Entrate vota contro via PEC (61.214,88 €).
  • Venerdì 4 dicembre 2026: scade il termine. La società di leasing vota contro; INPS, Riscossione e fornitore A tacciono.
  • Venerdì 11 dicembre 2026: relazione sui voti.

Conteggio: contrari 115.100,77 €, pari al 61,34%. Favorevoli, contando anche il fornitore B, 72.539,60 €, pari al 38,66%; senza il fornitore B, il cui silenzio non può essere imputato perché la proposta non gli è mai arrivata, 62.928,57 €, pari al 33,54%. Maggioranza mancata. Resta il cram down dell’art. 80, comma 3: l’adesione dell’Agenzia sarebbe stata determinante (con i suoi 61.214,88 € i favorevoli salirebbero oltre la metà), ma la relazione dell’OCC non contiene un confronto analitico con la liquidazione per i crediti tributari, e la lettera inviata alla sola banca offre al Fisco un argomento sulla parità di trattamento. Lo stesso concordato, con gli stessi numeri, rischia il diniego per scelte fatte in giorni precisi del calendario.

Vale la pena fermarsi su un dettaglio del calendario B che spesso passa inosservato. La lettera inviata alla sola banca, con la promessa di un pagamento extra, non ha prodotto alcun voto favorevole; ma anche se lo avesse prodotto, il voto della banca si sarebbe formato su un’offerta diversa da quella trasmessa agli altri creditori. Gli altri, tacendo, avrebbero acconsentito alla proposta originaria; la banca, votando, a una proposta “privata”. È esattamente la situazione che la formula dell’art. 79, comma 3, rende fragile: il consenso tacito si forma sulla proposta nei termini in cui è stata trasmessa, e la proposta deve essere la stessa per tutti i creditori che si trovano nella stessa posizione.

C’è poi il caso del fornitore B. Nel calendario A, la ritrasmissione del 9 novembre gli ha dato un termine proprio, fino al 9 dicembre, e il suo silenzio è diventato consenso solo quel giorno. Il debitore attento ha atteso quella data prima di chiudere il conteggio. Nel calendario B, invece, il fornitore B non ha mai ricevuto la proposta: contarlo tra i favorevoli significherebbe trasformare in consenso una mancata notizia. Anche se, in astratto, i suoi 9.611,03 € non avrebbero cambiato l’esito, in una procedura con margini più stretti quella differenza può valere l’omologa.

Il confronto parla da solo. Il giorno 5 novembre, nel calendario A, il debitore scopre la PEC non consegnata e la ripara; nel calendario B quel giorno passa senza controlli. Il giorno 20 novembre il debitore A lascia che la banca voti contro e lavora sull’INPS con dati verificabili; il debitore B tenta una scorciatoia con un solo creditore. Il giorno 3 dicembre, a parità di proposta, l’ente pubblico che ha ricevuto un prospetto di convenienza vota a favore o tace; quello lasciato senza dati vota contro.

I binari paralleli: come cambia la timeline quando il debitore attiva un rimedio

La sequenza descritta finora è quella lineare: comunicazione, voto, silenzio, conteggio, omologa. Ma il calendario può deviare su binari paralleli, ciascuno con tempi propri.

Primo binario: la proposta migliorativa. È il caso di Messina. Se durante il termine emerge che la maggioranza non sarà raggiunta, il debitore può chiedere di presentare una proposta migliorata. Il giudice fissa i tempi: deposito della nuova proposta, comunicazione a tutti i creditori, nuovo termine per il voto. La timeline si allunga, ma il silenzio torna a lavorare sulla nuova versione. È il rimedio più efficace quando il problema è economico (offerta insufficiente) e non formale.

Secondo binario: la ritrasmissione ai creditori non raggiunti. Se la comunicazione non è arrivata a uno o più creditori, la soluzione è trasmettere di nuovo e far decorrere per loro un nuovo termine. La timeline generale non cambia, ma il conteggio definitivo slitta fino alla scadenza dell’ultimo termine individuale. È un rimedio che costa pochi giorni e che, nel calendario A, ha salvato il voto del fornitore B.

Terzo binario: la richiesta di cram down. Se il Fisco o l’INPS votano contro e il loro voto è determinante, il debitore chiede al giudice di omologare comunque ai sensi dell’art. 80, comma 3. La timeline si sposta sulla fase dell’omologa, che diventa più lunga perché il giudice deve valutare la convenienza; il caso di Venezia mostra che la decisione può comunque arrivare in tempi contenuti quando la relazione dell’OCC è solida.

Quarto binario: la risposta alle contestazioni. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice, sentiti debitore e OCC, decide confrontando il trattamento offerto con l’alternativa liquidatoria. Il debitore deve prepararsi a un piccolo contraddittorio, con memorie e documenti. Se il contestatore è un creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento, l’art. 80, comma 4, gli preclude la contestazione sulla convenienza: individuare subito questa situazione può accorciare molto la fase.

Quinto binario: il diniego e la conversione. Se la maggioranza non c’è e il cram down non è possibile, il giudice nega l’omologa, dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5). Il decreto è reclamabile ai sensi dell’art. 50. È il binario che si vuole evitare, ma che va conosciuto in anticipo: la liquidazione controllata è anche il termine di paragone di ogni giudizio di convenienza, e sapere che cosa accadrebbe ai creditori in quello scenario è il miglior argomento per convincerli prima.

Sesto binario: la revoca delle misure protettive. Durante il voto le misure protettive dell’art. 78, comma 2, lettera d), tengono ferme le esecuzioni. Ma non sono intoccabili: un creditore che ritiene di subire un pregiudizio, o che sospetta atti in frode, può attivarsi. In questo caso la timeline del voto prosegue, ma in parallelo si apre una fase in cui il debitore deve difendere la protezione del patrimonio. Il rischio pratico è che un creditore dissenziente, invece di limitarsi a votare contro, provi a riprendere l’esecuzione individuale: il debitore deve sapere che la sua difesa passa dalla corretta tenuta degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, perché quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori alla pubblicità del decreto.

Settimo binario: il creditore che dichiara di “rimettersi”. È la situazione vista a Messina con la Riscossione, che ha dichiarato di agire solo per le proprie competenze e di rimettere la decisione all’ente impositore. Formalmente non è né un’adesione né un dissenso. Il tribunale lo ha trattato come consenso, per effetto del silenzio-assenso o per adesione al voto dell’ente impositore. Il debitore deve sapere che dichiarazioni di questo tipo vanno lette insieme al voto del soggetto a cui il creditore si rimette: se quel soggetto vota contro, la qualificazione della dichiarazione “di rimessione” può diventare controversa, e conviene affrontarla subito nella relazione sui voti.

Un’avvertenza vale per tutti i binari: ogni deviazione rimette in gioco la regola dell’art. 79, comma 3. Se la proposta cambia, il silenzio va ricostruito sulla nuova versione; se la comunicazione viene ripetuta, il termine va ricalcolato da capo per chi la riceve; se il giudice fissa nuove date, sono quelle a contare.

Le cinque finestre critiche

  1. Prima del deposito: la verifica degli indirizzi digitali. È il momento in cui si decide, con settimane di anticipo, se il silenzio di ciascun creditore potrà essere contato. Un indirizzo errato oggi è un silenzio inutilizzabile domani.

  2. Il giorno dopo la comunicazione: il controllo delle ricevute di consegna. Ogni PEC non consegnata va scoperta subito e ritrasmessa. Per quel creditore il termine riparte dalla nuova consegna; scoprirlo a votazione chiusa costa molto di più.

  3. Durante il termine: il lavoro sui creditori pubblici. Agenzia delle Entrate e INPS votano, quando votano, a ridosso della scadenza. Far arrivare in tempo all’ufficio titolare del credito il confronto con la liquidazione controllata è ciò che può trasformare un dissenso in silenzio o in adesione.

  4. Prima della scadenza: la decisione sulla proposta migliorativa. Se la maggioranza non c’è, la modifica va chiesta e comunicata a tutti, compresi i non votanti, con un nuovo termine. Una modifica comunicata a un solo creditore incrina il consenso tacito di tutti gli altri.

  5. Dopo la scadenza: il riscontro della relazione sui voti. Rifare il conteggio, controllare le quote degradate, distinguere i silenzi documentati da quelli che non lo sono e, se il Fisco ha votato contro, impostare la richiesta di cram down con numeri verificabili.

Le domande sul tempo

Il termine per votare è scaduto ieri e il creditore non ha risposto: il suo credito è già contato come favorevole?
Sì, se la proposta gli era stata regolarmente trasmessa e il termine assegnato dal decreto è effettivamente decorso. L’art. 79, comma 3, CCII produce la conversione del silenzio in consenso senza bisogno di altri atti. Resta da verificare la ricevuta di consegna della PEC: senza di essa il silenzio non è imputabile. Se la PEC risulta consegnata ma il creditore ha un termine individuale diverso, perché la proposta gli è stata ritrasmessa in un secondo momento, il suo silenzio diventa consenso solo alla scadenza di quel termine personale.

Sono passati 32 giorni dalla comunicazione: un creditore può ancora votare contro?
Con un termine di 30 giorni, no. Il voto tardivo non è valido, come mostra la vicenda decisa dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 174/2025. Il creditore che ha mancato il termine può solo verificare se la comunicazione ricevuta fosse regolare e se la proposta trasmessa coincida con quella portata all’omologa.

La proposta è stata modificata a metà del termine: da quando corre il nuovo termine?
Dalla comunicazione della nuova proposta, nei tempi fissati dal giudice. Nel caso di Messina la proposta migliorativa è stata comunicata l’11 marzo 2026 con nuova scadenza al 13 aprile 2026. Il silenzio maturato sulla prima versione non vale come consenso alla seconda.

Agosto sospende il termine per il voto?
La sospensione feriale riguarda il periodo dal 1° al 31 agosto, ma non conviene contarci. Nel caso di Venezia, con proposta comunicata il 5 agosto 2025 e termine di 30 giorni, un voto inviato il 10 settembre è stato ritenuto tardivo. Prudenza vuole che creditori e debitori calcolino il termine come se agosto contasse per intero.

Quanto dura in tutto la fase che va dalla comunicazione alla sentenza?
Nei casi esaminati, da poco più di un mese a circa tre mesi. A Venezia la comunicazione è del 5 agosto 2025 e la sentenza è stata pubblicata il 30 ottobre 2025; a Messina il primo decreto è del 14 gennaio 2026 e la sentenza, dopo una proposta migliorativa, del 17 aprile 2026.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati e, per le decisioni conosciute attraverso la stampa specializzata, riportati nei limiti di quanto risulta dalla fonte.

Tappa della comunicazione e del termine: il voto fuori tempo.
Tribunale di Venezia, I sezione civile, sentenza n. 174/2025, pubblicata il 30 ottobre 2025. Principio: il termine di 30 giorni per far pervenire all’OCC adesioni, dissensi e contestazioni decorre dalla comunicazione della proposta; il voto trasmesso oltre quel termine, e per di più con e-mail ordinaria, non è valido. Rilevanza: mostra che il calendario del voto è rigido e che una proposta comunicata ai primi di agosto è stata trattata con un termine scaduto a inizio settembre.

Tappa della finestra di voto: la forma della dichiarazione.
Il documento CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026 sul concordato minore, nella sintesi pubblicata dalla stampa specializzata, non è una pronuncia ma un riferimento utile: ricorda che adesione o dissenso sono validi solo se inviati all’OCC via PEC e che il creditore che non vota presta comunque il proprio assenso. Rilevanza: chiarisce che il “no” detto a voce o mandato in forma non certificata non è un voto contrario.

Tappa del voto del Fisco: chi vota per l’Agenzia delle Entrate.
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 14555 del 2026. Principio: nel concordato minore il dissenso dell’Agenzia delle Entrate è valido se espresso dall’ufficio titolare del credito, senza necessità del previo parere della direzione regionale; il silenzio oltre il termine vale come assenso; non è necessaria la transazione fiscale prevista per il concordato preventivo e il Fisco vota come gli altri creditori; se il Fisco è l’unico creditore il giudice non può omologare forzosamente. Rilevanza: è la pronuncia di vertice più vicina al tema del silenzio e stabilisce che non c’è un regime speciale del voto pubblico nel concordato minore.

Tappa del voto della Riscossione: il rinvio all’ente impositore.
Tribunale di Messina, II sezione civile, sentenza n. 8/2026, pubblicata il 17 aprile 2026. Principio: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che dichiara di agire solo per le proprie competenze e per gli oneri di riscossione, rimettendo la decisione all’ente impositore, si considera consenziente in forza del silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3, CCII o comunque per adesione al voto dell’ente impositore. Rilevanza: chiarisce come si conta la posizione della Riscossione, che spesso non vota.

Tappa della proposta modificata: la comunicazione a tutti.
Tribunale di Messina, sentenza n. 8/2026, già citata. Principio: quando il giudice dispone la presentazione di una proposta migliorativa, questa va comunicata a tutti i creditori, compresi i non votanti, con un nuovo termine per il voto. Rilevanza: è l’applicazione concreta della regola per cui il silenzio vale sulla proposta “nei termini in cui è stata trasmessa”.

Tappa del calcolo: il silenzio della Riscossione e il dissenso parziale del Fisco.
Tribunale di Venezia, sentenza n. 174/2025, già citata. Principio: la Riscossione che non vota si considera consenziente ai sensi dell’art. 79, comma 3; l’Agenzia delle Entrate può esprimere un dissenso limitato alla quota degradata a chirografo e alla quota chirografaria per natura; il calcolo si sviluppa classe per classe. Rilevanza: mostra la scomposizione dei crediti pubblici nel conteggio.

Tappa dell’omologa: il cram down sul Fisco.
Tribunale di Venezia, sentenza n. 174/2025, già citata. Principio: il giudice omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria se questa era determinante per la maggioranza e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione controllata; il giudizio di convenienza non si estende a sindacare la percentuale offerta, salvo che sia irrisoria, e un’offerta di circa il 12% non lo è. Rilevanza: il cram down entra in gioco quando il Fisco parla e dice no, non quando tace.

Tappa dell’omologa: il cram down per il professionista.
Tribunale di Roma, sezione XIV, sentenza n. 753 del 22 settembre 2025. Principio: nel concordato minore di un professionista il giudice può superare il dissenso del Fisco con il cram down, nel rispetto della regola della priorità relativa. Rilevanza: conferma l’applicazione del meccanismo anche fuori dall’impresa in senso stretto.

Tappa dell’omologa: il limite di legalità.
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Rilevanza: il consenso dei creditori, anche quello tacito, approva la proposta ma non ne sana l’eventuale contrasto con le regole sulle cause di prelazione.

Cosa può fare lo Studio Monardo nella tappa in cui ti trovi

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei prima del deposito, lavoriamo sull’elenco dei creditori; se sei nel termine per il voto, lavoriamo sui creditori decisivi; se il termine è scaduto, lavoriamo sul conteggio e sull’omologa.

  1. Verifica degli indirizzi digitali prima del deposito. Controlliamo, creditore per creditore, il domicilio digitale da indicare nell’elenco dell’art. 75, comma 1, lettera c), individuando il titolare effettivo del credito e l’ufficio competente per Entrate e INPS.
  2. Controllo della proposta da trasmettere. Confrontiamo la versione depositata con quella che l’OCC allegherà alla comunicazione, perché il consenso tacito si formerà su quest’ultima.
  3. Audit delle ricevute PEC. Il giorno dopo la comunicazione raccogliamo le ricevute di consegna, individuiamo le mancate consegne e chiediamo la ritrasmissione con il ricalcolo del termine individuale.
  4. Calendario dei termini. Calcoliamo per ogni creditore la scadenza effettiva, con attenzione a sabati, festivi e mese di agosto.
  5. Dossier di convenienza per Fisco e INPS. Prepariamo, con i commercialisti dello staff, il confronto tra proposta e liquidazione controllata da far pervenire tramite l’OCC all’ufficio titolare del credito.
  6. Gestione della proposta migliorativa. Se la maggioranza non c’è, impostiamo la richiesta al giudice e verifichiamo che la nuova versione arrivi a tutti i creditori, compresi i non votanti.
  7. Riconteggio indipendente dei voti. Rifacciamo il calcolo dell’art. 79 su adesioni, dissensi e silenzi, classe per classe, verificando quote degradate ed esclusioni.
  8. Istanza di cram down. Quando il dissenso di Entrate o INPS è determinante, redigiamo l’istanza ai sensi dell’art. 80, comma 3, ancorata ai numeri della relazione.
  9. Difesa nelle contestazioni sulla convenienza. Rispondiamo alle opposizioni dei creditori con memorie e documenti, valutando anche le preclusioni dell’art. 80, comma 4.
  10. Reclamo e gradi successivi. Se l’omologa viene negata, valutiamo il reclamo ai sensi dell’art. 50 e la prosecuzione fino in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel tema del silenzio-assenso pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC significano conoscere le procedure dal lato di chi trasmette la proposta, raccoglie le PEC e redige la relazione sul voto: è da quel lato che si vedono gli errori di comunicazione che rendono un silenzio inservibile. La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dalla preparazione dell’elenco dei creditori fino all’eventuale ricorso in Cassazione, con la stessa linea difensiva e lo stesso difensore. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i primi sulla regolarità della procedura e sulle contestazioni, i secondi sulla quantificazione dei crediti tributari e contributivi e sul confronto con la liquidazione controllata.

L’ultima data utile

Il silenzio del creditore vale come voto favorevole nel concordato minore, ma vale solo a condizioni precise: che la proposta gli sia stata trasmessa davvero, che sia la stessa su cui si conta il voto, che il termine assegnato sia scaduto. Ognuna di queste condizioni ha una data, e ogni data può essere presidiata oppure lasciata scorrere. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: nel concordato minore lo si spreca soprattutto prima e subito dopo la comunicazione della proposta, quando correggere un indirizzo o ritrasmettere una PEC costa pochi giorni.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il passaggio in cui il silenzio dei creditori viene raccolto e contato; e perché, come cassazionista, può seguire la stessa strategia dall’elenco dei creditori fino all’ultimo grado di giudizio.

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