Hai eseguito lavori in più rispetto al progetto, li ha chiesti il direttore dei lavori, magari li ha visti e approvati a voce il responsabile del procedimento, e oggi l’ente dice che quelle varianti “non risultano”, “non sono state autorizzate” o “rientrano nel prezzo a corpo”. Nel frattempo hai pagato fornitori, operai, noli e materiali, la banca ti chiede di rientrare e la cassa non regge. Non esiste una sola risposta a questo problema: quello che puoi ottenere dipende da chi sei, da quale contratto hai firmato e da cosa hai fatto (o non hai fatto) mentre eseguivi le opere.
Qualche esempio lampo rende l’idea. L’appaltatore che ha iscritto in contabilità riserve tempestive e motivate può pretendere il corrispettivo delle varianti e attivare l’accordo bonario. Quello che non ha mai firmato con riserva il registro di contabilità rischia la decadenza, ma può ancora sostenere che le opere erano lavori extracontrattuali, sottratti al meccanismo delle riserve. L’impresa che ha lavorato su semplice ordine verbale di un funzionario comunale si muove su un terreno diverso: l’azione di arricchimento senza causa, con un indennizzo che non coincide con il prezzo. Il subappaltatore ha un problema ancora diverso, perché il suo interlocutore contrattuale non è l’ente ma l’appaltatore. E se la società è già in composizione negoziata o in concordato, quel credito verso la PA diventa una voce decisiva del piano.
In questa guida trovi: le regole comuni a tutti; sei profili (appaltatore con contratto regolato dal D.Lgs. 36/2023; impresa con contratto “vecchio regime”; impresa che ha eseguito varianti senza atto formale; subappaltatore e mandante di raggruppamento; fornitore di servizi e forniture; società già dentro uno strumento della crisi); tre simulazioni numeriche; i casi misti; una tabella di confronto; le domande trasversali; la giurisprudenza ordinata per profilo; cosa fa concretamente lo Studio.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo intreccio? Perché qui convivono due materie che di solito vengono trattate da professionisti diversi: il contenzioso contrattuale con la pubblica amministrazione, che spesso arriva fino alla Corte di cassazione (e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, quindi può seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado), e la gestione della crisi dell’impresa che quel credito non riesce a incassare, per la quale l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il credito non riconosciuto si traduce in tensioni con le banche e con il Fisco.
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Le regole che valgono per tutti, prima di guardare il tuo caso
Prima di entrare nei profili, conviene fissare una volta sola la cornice comune. I profili che seguono vi rimandano continuamente.
Che cos’è una variante e che cosa non lo è
La distinzione da cui dipende quasi tutto è quella tra variante in corso d’opera e lavoro extracontrattuale. La Corte di cassazione l’ha ribadita con l’ordinanza della Sezione I civile n. 11491 del 29 aprile 2024, richiamando precedenti conformi (Cass. n. 25800 del 5 settembre 2023 e Cass. n. 9767 del 12 maggio 2016). Il principio, riformulato: sono varianti le opere nuove non previste dal progetto ma necessarie per eseguire l’opera a regola d’arte o comunque comprese nel piano dell’opera originaria; sono invece lavori extracontrattuali quelli che hanno una loro individualità distinta, anche se collegati all’opera, oppure che ne alterano la consistenza in misura eccedente i limiti di legge. Le varianti l’appaltatore, in linea di principio, è tenuto a eseguirle; i lavori extracontrattuali dovrebbero invece formare oggetto di un nuovo contratto.
Perché la distinzione è così importante per te? Perché il regime delle riserve, cioè l’onere di contestare per iscritto in contabilità, a pena di decadenza, ogni pretesa di maggior compenso, è pensato per le vicende interne al contratto. Nella vicenda decisa dall’ordinanza 11491/2024 il corrispettivo era passato da circa 460.000 euro a oltre 2,4 milioni: la Corte ha ritenuto che, di fronte a un vero stravolgimento dell’oggetto, non si potesse applicare la clausola sulle riserve e che l’ente avrebbe dovuto stipulare un contratto integrativo per remunerare le opere in più.
Il potere del committente pubblico non è illimitato
Sempre la Cassazione (ord. 11491/2024, richiamando Cass. n. 5848 del 22 febbraio 2022) ricorda che la facoltà del committente di ordinare opere che modificano l’oggetto originario deve essere esercitata secondo correttezza e buona fede e nel rispetto del dovere di cooperare all’adempimento dell’appaltatore (art. 1206 c.c.). È un argomento che pesa: un ente che chiede lavori aggiuntivi e poi si rifiuta di formalizzarli non può trincerarsi dietro le proprie omissioni.
Le norme del Codice dei contratti pubblici
Per i contratti affidati con procedure avviate dal 1° luglio 2023 si applica il D.Lgs. 36/2023, modificato dal correttivo D.Lgs. 209/2024. Le modifiche dei contratti durante l’esecuzione, comprese le varianti in corso d’opera, sono disciplinate dall’art. 120; il cosiddetto “quinto d’obbligo”, cioè la possibilità per la stazione appaltante di imporre aumenti o diminuzioni fino a un quinto dell’importo alle stesse condizioni del contratto, è previsto dallo stesso articolo. La contabilità dei lavori, la direzione dei lavori e le riserve sono regolate dall’allegato II.14. Gli strumenti alternativi al giudizio sono: l’accordo bonario (artt. 210 e 211), la transazione (art. 212), l’arbitrato (art. 213) e il collegio consultivo tecnico (artt. 215-219), obbligatorio per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee.
Per i contratti affidati prima, restano applicabili le regole precedenti: il D.Lgs. 50/2016 (art. 106 sulle modifiche, art. 205 sull’accordo bonario, art. 208 sulla transazione) o, per i contratti ancora più risalenti, il D.Lgs. 163/2006 con il D.P.R. 207/2010.
Chi decide: il giudice ordinario, di regola
Le controversie sulla fase di esecuzione del contratto, quando l’ente agisce come parte contrattuale e non esercita poteri autoritativi, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario: si discute di un rapporto paritetico, di adempimento e di corrispettivi. Le scelte autoritative a monte (aggiudicazione, esclusioni) restano invece al giudice amministrativo. Per l’impresa significa che la domanda di pagamento delle varianti si propone, salvo clausola arbitrale valida, davanti al tribunale civile, eventualmente anche con ricorso per decreto ingiuntivo se il credito risulta da documenti idonei (stati di avanzamento, certificati di pagamento, verbali di nuovi prezzi sottoscritti).
I tempi: prescrizione, decadenze e sospensione feriale
Il credito contrattuale verso la PA si prescrive, di regola, in dieci anni (art. 2946 c.c.); lo stesso termine vale per l’azione di arricchimento. Ma i termini che contano davvero sono molto più brevi: quelli per iscrivere e motivare le riserve in contabilità, che sono decadenziali e si misurano in giorni.
Sospensione feriale: nel processo civile ordinario di cognizione, nel processo amministrativo e in quello tributario i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno (L. 742/1969). Non si sospendono invece i termini contrattuali e contabili (le riserve vanno iscritte anche ad agosto) e non si sospendono i termini dei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi: l’art. 9, comma 1, CCII esclude espressamente la sospensione feriale per quei procedimenti, quindi se la tua società è in composizione negoziata, concordato o liquidazione giudiziale, i termini corrono anche in agosto.
Il ritardo nei pagamenti
Quando la PA paga in ritardo un corrispettivo dovuto, si applicano gli interessi moratori del D.Lgs. 231/2002 (tasso di riferimento della BCE maggiorato di otto punti percentuali), oltre al risarcimento dei costi di recupero previsto dallo stesso decreto. Il Codice dei contratti, all’art. 125, fissa i tempi di emissione dei certificati di pagamento e di pagamento degli stati di avanzamento. Gli interessi decorrono però solo su somme liquide ed esigibili: finché la variante non è riconosciuta, il primo obiettivo è proprio rendere il credito certo.
Dove si inserisce la crisi d’impresa
Una società che vanta crediti non pagati dalla PA e ha debiti scaduti verso altri creditori può accedere alla composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII), chiedendo misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive; può proporre un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo in continuità. L’art. 95 CCII consente, a determinate condizioni e con le attestazioni previste, di continuare i contratti pubblici in corso anche durante il concordato. Il credito per varianti, una volta reso esigibile, è una risorsa del piano; finché è contestato, va valutato con prudenza dall’attestatore e dall’esperto.
Le prove che decidono la partita
In tutte queste controversie la prova vale più dell’argomento. Le carte che servono sono quasi sempre le stesse: gli ordini di servizio firmati dal direttore dei lavori; il giornale dei lavori, dove si annotano le lavorazioni giornaliere; i libretti delle misure; il registro di contabilità con le firme (con o senza riserva); i verbali di concordamento dei nuovi prezzi; le perizie di variante e gli atti di sottomissione; la corrispondenza PEC con il RUP; le fotografie datate; le fatture dei fornitori e i rapportini della manodopera. Un’impresa in crisi tende a trascurare l’archivio di cantiere perché è concentrata sull’emergenza finanziaria: è un errore che costa caro, perché senza quelle carte il credito si svaluta, nel contenzioso e nel piano. La prima attività utile, per qualunque profilo, è mettere in sicurezza la documentazione, anche quella in possesso del direttore tecnico di cantiere o di collaboratori che potrebbero lasciare l’impresa.
Che cosa si può ottenere, in concreto, con l’assistenza legale
Per rispondere alla domanda del titolo senza giri di parole: l’assistenza legale non “crea” il credito, ma può trasformare una pretesa incerta in una somma esigibile, oppure stabilire con onestà quanto quella pretesa vale davvero. I risultati possibili, a seconda del profilo e delle carte, sono: il riconoscimento delle varianti in contabilità e il loro pagamento nei SAL successivi; una proposta di accordo bonario o una transazione con l’ente; una determinazione del collegio consultivo tecnico; un decreto ingiuntivo per la parte già liquida; una sentenza di condanna al pagamento del corrispettivo o, se manca il contratto scritto, di un indennizzo da arricchimento; il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell’ente locale; il pagamento diretto per il subappaltatore; gli interessi moratori sui ritardi. Sul fronte della crisi, il risultato è guadagnare tempo e protezione: misure protettive contro le azioni esecutive dei creditori, un piano che rappresenti il credito in modo credibile, una transazione fiscale dove necessaria. Nessuno di questi esiti è garantito: dipendono dai documenti, dai termini rispettati e dalla posizione dell’ente. Ciò che si può garantire è il metodo: una verifica completa delle carte, una scelta motivata dello strumento e la coerenza tra contenzioso e piano di risanamento.
Profilo 1 – Sei l’appaltatore di lavori pubblici con un contratto regolato dal D.Lgs. 36/2023
La tua situazione
Hai vinto una gara bandita dopo il 1° luglio 2023. Durante i lavori il direttore dei lavori ha emesso ordini di servizio per opere non previste: un consolidamento del terreno emerso dopo gli scavi, un cambio di materiale imposto da nuove prescrizioni della Soprintendenza, un ampliamento chiesto dall’amministrazione. Alcune di queste modifiche sono state formalizzate con una perizia di variante e un atto di sottomissione; altre no. Oggi lo stato di avanzamento non le contabilizza, o le contabilizza a prezzi che non coprono i tuoi costi.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei dentro un sistema di contabilità dei lavori in cui ogni pretesa economica deve passare per le riserve. L’allegato II.14 al Codice disciplina il registro di contabilità, gli ordini di servizio e le riserve: le riserve vanno iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto dell’appalto idoneo a riceverle successivo all’insorgenza o alla conoscenza del fatto che le determina, e vanno poi confermate nel conto finale. Devono essere quantificate e motivate, entro un termine breve (nella disciplina della contabilità dei lavori, quindici giorni per esplicitarle). Se non firmi con riserva, l’ente sosterrà che hai accettato le quantità e i prezzi registrati.
Hai però strumenti che i contratti più vecchi non avevano, o avevano in forma più debole:
- l’art. 120 distingue le modifiche ammesse (previste nei documenti di gara, varianti per circostanze impreviste e imprevedibili, lavori supplementari divenuti necessari, modifiche non sostanziali) e fissa i limiti oltre i quali serve una nuova procedura;
- il collegio consultivo tecnico (obbligatorio sopra soglia europea per i lavori) può essere investito delle controversie e delle dispute tecniche anche durante l’esecuzione, con determinazioni che, salvo diversa volontà delle parti, possono assumere valore di lodo contrattuale;
- l’accordo bonario (art. 210) si attiva quando le riserve iscritte superano una certa percentuale dell’importo contrattuale: il RUP valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve e può arrivare a una proposta che, se accettata, chiude la controversia con un verbale di accordo;
- la revisione dei prezzi (art. 60), che però riguarda le variazioni di costo oltre la soglia prevista e non va confusa con il compenso per opere in più.
I numeri
Facciamo un conto. Contratto di 1.874.300 euro a misura. Il direttore dei lavori ordina un consolidamento non previsto per 214.650 euro (prezzi da nuovo concordamento) e, successivamente, opere di finitura aggiuntive per 98.420 euro. Totale delle opere in più: 313.070 euro, pari al 16,7% dell’importo. La soglia del quinto (20%) è pari a 374.860 euro: siamo dentro il quinto d’obbligo, quindi l’ente può imporre le opere alle condizioni contrattuali, ma deve pagarle. Se i nuovi prezzi non sono stati concordati, l’appaltatore deve iscrivere riserva sul primo atto contabile utile indicando le somme pretese, altrimenti l’ente applicherà prezzi desunti dal contratto o dai prezzari, con un compenso che potrebbe essere inferiore di decine di migliaia di euro.
Se le riserve iscritte arrivano, poniamo, a 240.000 euro, cioè oltre il 12% dell’importo contrattuale, la procedura di accordo bonario diventa uno strumento concreto: verifica sul tuo contratto la soglia percentuale applicabile, che il Codice fissa in una forbice tra il 5 e il 15% dell’importo.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è la decadenza dalle riserve. Un registro firmato “senza riserva” dopo un ordine di servizio che ti impone opere in più è la prova che l’ente userà per primo. Il secondo rischio è la confusione tra variante e revisione prezzi: chiedere la revisione per un’opera nuova significa porsi sul terreno sbagliato. Il terzo è tecnico: se la variante ha superato i limiti dell’art. 120, l’ente potrebbe sostenere che la modifica era illegittima e che il contratto andava rinegoziato o rimesso a gara; in questo caso il tuo argomento è che l’ordine è venuto dall’ente, e che il potere del committente va esercitato in buona fede (Cass. ord. 11491/2024).
Le mosse giuste
- Ricostruisci la catena documentale: ordini di servizio, verbali di sopralluogo, comunicazioni PEC del direttore dei lavori e del RUP, perizie, verbali di concordamento nuovi prezzi.
- Verifica lo stato delle riserve: dove sono state iscritte, quando, con quali importi, se sono state esplicate nei termini. Se il lavoro è ancora in corso, si iscrivono subito quelle mancanti sul primo atto utile.
- Investi il collegio consultivo tecnico, se costituito, o sollecitane la costituzione: è la via più rapida per una determinazione tecnica che non richiede anni.
- Attiva l’accordo bonario se le riserve superano la soglia: la proposta del RUP o dell’esperto è un’occasione per incassare in tempi accettabili.
- Proteggi la cassa nel frattempo: se ci sono azioni esecutive in arrivo, valuta la composizione negoziata e le misure protettive.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, imposta la difesa sulle riserve tenendo già presente l’eventuale giudizio di legittimità e, in parallelo, la tenuta finanziaria dell’impresa.
Giurisprudenza dedicata
L’ordinanza Cass. n. 11491/2024 è il riferimento per distinguere varianti e lavori extracontrattuali e per escludere l’applicazione delle clausole sulle riserve quando l’oggetto del contratto è stravolto. Va letta insieme a Cass. n. 25800/2023 e n. 9767/2016, che la Corte richiama come orientamento consolidato.
Il collegio consultivo tecnico in pratica
Per chi è nella tua posizione il collegio consultivo tecnico merita un approfondimento, perché è lo strumento più sottovalutato. È composto da tecnici e giuristi esperti nominati dalle parti (con un presidente scelto d’intesa o, in mancanza, designato secondo le regole del Codice) e interviene durante l’esecuzione, senza attendere il collaudo. Le sue determinazioni, se le parti non hanno escluso questa efficacia, hanno natura di lodo contrattuale; quando l’ente si discosta da una determinazione del collegio, la sua scelta va motivata e la condotta può rilevare anche sotto il profilo della responsabilità. Per un’impresa in tensione finanziaria il vantaggio è il tempo: una determinazione in poche settimane, su una questione come la qualificazione di un’opera o la congruità di un nuovo prezzo, sblocca il pagamento molto prima di una sentenza. I costi del collegio (compensi dei componenti) sono ripartiti tra le parti secondo le regole del Codice e vanno messi in conto. La regola pratica è semplice: se il tuo contratto supera la soglia europea e il collegio non è stato costituito, chiedine la costituzione per iscritto; se è costituito, sottoponigli la questione delle varianti prima che maturino altri ritardi nei pagamenti.
Quando conviene agire subito e quando aspettare il collaudo
Molte imprese si chiedono se agire durante i lavori o attendere la fine. Le riserve vanno iscritte subito, sempre. L’azione giudiziaria, invece, di regola si colloca dopo il collaudo o dopo il rigetto delle riserve, salvo i casi in cui la posta è già liquida (certificati di pagamento emessi e non pagati) o in cui l’ente ha già respinto definitivamente la pretesa. Agire troppo presto espone a eccezioni di improponibilità o di prematurità; agire troppo tardi lascia la società senza cassa. La scelta va fatta guardando insieme il contratto e il bilancio.
Profilo 2 – La tua impresa ha un contratto “vecchio regime” (D.Lgs. 50/2016 o D.Lgs. 163/2006)
La tua situazione
I lavori sono iniziati anni fa, magari sono anche finiti. Il collaudo è stato emesso con riserve respinte, oppure non è mai arrivato. Il contenzioso c’è già, o sta per partire. Nel frattempo la società ha accumulato debiti con fornitori e banche, sperando che quel credito arrivasse prima.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione la regola di partenza è semplice: si applica la disciplina vigente al momento dell’avvio della procedura di affidamento, non il nuovo Codice. Per i contratti del D.Lgs. 50/2016 le modifiche sono regolate dall’art. 106, l’accordo bonario dall’art. 205, la transazione dall’art. 208; per quelli del D.Lgs. 163/2006 valgono l’art. 132 sulle varianti, l’art. 240 sull’accordo bonario e il regolamento D.P.R. 207/2010 per la contabilità e le riserve; per i contratti ancora più antichi restano rilevanti il R.D. 350/1895 e il D.M. 145/2000 (capitolato generale), quest’ultimo con l’art. 31 sulla forma e il contenuto delle riserve.
Il punto chiave, però, non cambia: le riserve tempestive restano il presupposto del compenso per le pretese interne al contratto, mentre i lavori extracontrattuali possono sfuggire a quel regime. È esattamente ciò che è accaduto nel caso deciso da Cass. 11491/2024, relativo a un contratto antecedente al Codice del 2016, nel quale la Corte d’appello aveva ritenuto operante la clausola sulle riserve contenuta in un atto di sottomissione: la Cassazione ha cassato con rinvio perché, di fronte a un aumento del corrispettivo di oltre cinque volte, quella clausola non poteva governare opere che andavano oltre l’oggetto del contratto.
I numeri
Contratto 2018, importo 726.900 euro. Varianti formalizzate con atto di sottomissione per 118.300 euro; ulteriori opere ordinate dalla direzione lavori, mai formalizzate, per 342.750 euro. Totale opere aggiuntive: 461.050 euro, pari al 63% dell’importo originario, ben oltre il quinto. Qui la linea difensiva si biforca:
- per i 118.300 euro coperti da atto di sottomissione, la pretesa è contrattuale e segue le riserve iscritte;
- per i 342.750 euro, se si dimostra che le opere hanno individualità autonoma o hanno stravolto il contratto, si può sostenere che si tratta di lavori extracontrattuali, da remunerare al di fuori del regime delle riserve; in subordine, si valuta l’azione di arricchimento (profilo 3), con le sue regole sull’indennizzo.
Sul piano dei tempi: se il collaudo è stato approvato nel 2023 e l’ente non ha pagato le riserve, il termine di prescrizione decennale non è il problema; il problema è la cassa della tua società oggi.
I rischi specifici
Il rischio principale è che il contenzioso duri più dell’impresa. Un giudizio di primo grado, l’appello e il ricorso per cassazione possono richiedere molti anni; nel frattempo i creditori agiscono. Altri rischi: la clausola compromissoria del contratto (che può portare la lite in arbitrato, con costi della procedura arbitrale da preventivare); il collaudo che, se non contestato, consolida la contabilità; eventuali transazioni firmate in passato con rinunce generiche.
Le mosse giuste
- Fai una mappa delle pretese, separando quelle coperte da riserve, quelle coperte da atti di sottomissione e quelle prive di titolo formale.
- Verifica se il contratto contiene clausola arbitrale e se è ancora operativa.
- Valuta la transazione (art. 208 D.Lgs. 50/2016): con un ente che riconosce almeno una parte del debito, può valere più di una sentenza tra otto anni.
- Usa i documenti per un decreto ingiuntivo sulla parte del credito già liquida (certificati di pagamento emessi e non pagati), lasciando la parte contestata al giudizio ordinario.
- Collega il contenzioso alla gestione della crisi: il credito contestato va rappresentato correttamente nel piano, senza sopravvalutarlo.
Giurisprudenza dedicata
Oltre a Cass. 11491/2024, va ricordato Cass. n. 5848/2022, richiamata dalla stessa ordinanza, sull’obbligo del committente di esercitare in buona fede la facoltà di disporre opere che modificano l’oggetto originario: è l’argomento che consente di contestare l’ente che ha chiesto i lavori e poi si è sottratto alla loro formalizzazione.
Il collaudo come momento della verità
Per il tuo profilo il collaudo, o il certificato di regolare esecuzione, è il passaggio in cui l’ente prende posizione definitiva sulle riserve. Il collaudatore esamina le riserve confermate nel conto finale ed esprime il proprio parere; l’amministrazione decide poi con l’approvazione degli atti di collaudo. Se le riserve vengono respinte, la strada si sposta sull’accordo bonario (se ancora utile), sulla transazione o sul giudizio. Il conto finale va firmato con conferma delle riserve: una firma “pulita” del conto finale viene di regola interpretata come accettazione e rinuncia alle pretese non confermate. Se sei in un contratto antico e il collaudo non è mai arrivato, la mancata conclusione del collaudo nei termini previsti è essa stessa un inadempimento dell’ente, che può essere fatto valere.
Profilo 3 – Hai eseguito varianti su ordine verbale, senza alcun atto formale dell’ente
La tua situazione
Il cantiere era aperto, il sindaco o il dirigente dell’ufficio tecnico ti ha chiesto di “sistemare anche” un muro di contenimento, una rete fognaria, un tratto di strada non compreso nel progetto. Tu l’hai fatto, convinto che poi sarebbe arrivata una delibera, una determina, un impegno di spesa. Non è arrivato nulla. Oggi l’ente dice che quelle opere non sono mai state ordinate, che manca il contratto scritto e manca la copertura finanziaria.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ma più di quanto temi. Il punto di partenza è severo: i contratti della pubblica amministrazione richiedono la forma scritta a pena di nullità (artt. 16 e 17 del R.D. 2440/1923, principio generale costantemente ribadito). Senza contratto scritto, non hai diritto al corrispettivo contrattuale.
Ma resta l’azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.). Su questo punto il 2026 ha portato una novità decisiva: le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11513 del 28 aprile 2026, decidendo la questione rimessa dalla Terza Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 1284/2025, hanno affermato che la nullità del contratto della PA per difetto di forma scritta non impedisce la domanda di arricchimento; la preclude solo la nullità per illiceità (contrarietà all’ordine pubblico, frode alla legge). Le Sezioni Unite hanno anche precisato due limiti che ti riguardano direttamente:
- l’azione è sussidiaria rispetto alla ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.) ed è proponibile quando la restituzione in natura della prestazione non è possibile per carenza originaria dei suoi presupposti (come per un’opera incorporata nel suolo pubblico);
- l’indennizzo non coincide con il corrispettivo: è pari alla minor somma tra l’arricchimento dell’ente e la tua perdita patrimoniale, con esclusione del profitto d’impresa, delle spese generali e degli accessori, e con possibile valutazione equitativa (art. 1226 c.c.).
Le Sezioni Unite si inseriscono in un percorso già tracciato: le Sezioni Unite n. 10798/2015 avevano superato l’orientamento che richiedeva il riconoscimento dell’utilità dell’opera da parte dell’ente, e le Sezioni Unite n. 33954/2023 avevano ridefinito la sussidiarietà dell’azione (art. 2042 c.c.).
Per gli enti locali c’è un ulteriore tassello: l’art. 191 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) stabilisce che, se la spesa è stata ordinata senza impegno contabile e copertura, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato e l’amministratore o il funzionario che l’ha consentita; l’art. 194 consente all’ente di riconoscere il debito fuori bilancio per acquisizioni di beni e servizi senza impegno, nei limiti dell’utilità e dell’arricchimento. La strada del riconoscimento del debito fuori bilancio va sempre sollecitata formalmente, perché è la via più breve per essere pagati.
I numeri
Opere ordinate a voce: 87.640 euro a prezzi di contratto. Di questi: costo dei materiali 31.200 euro, manodopera 28.950 euro, noli 9.870 euro, spese generali 10.420 euro, utile d’impresa 7.200 euro. Applicando il principio delle Sezioni Unite 11513/2026, la perdita patrimoniale documentabile è pari ai costi vivi, cioè 70.020 euro (materiali, manodopera, noli); spese generali e utile, 17.620 euro complessivi, restano fuori. Se il valore dell’opera per l’ente (l’arricchimento) fosse stimato, per esempio, in 76.000 euro, l’indennizzo sarebbe la minor somma: 70.020 euro, oltre agli interessi legali dalla domanda. Se invece l’ente riconosce il debito fuori bilancio, la cifra riconosciuta seguirà gli stessi criteri di utilità e arricchimento.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è perdere il margine: anche vincendo, otterrai il costo, non il prezzo. Altri rischi: non riuscire a provare i costi effettivi (servono fatture, buste paga, rapportini di cantiere, giornale dei lavori); trovarsi davanti a un ente che sostiene che l’opera è inutile o che non l’ha mai accettata; dover agire contro il funzionario (art. 191 TUEL) invece che contro l’ente, con un debitore persona fisica di solvibilità incerta.
Le mosse giuste
- Documenta i costi uno per uno, separandoli dalle spese generali e dall’utile: è la base dell’indennizzo.
- Raccogli le prove dell’ordine: testimoni, messaggi, verbali, foto datate, comunicazioni anche informali del funzionario.
- Diffida l’ente a riconoscere il debito (art. 194 TUEL per gli enti locali) prima di agire in giudizio.
- Valuta la domanda di arricchimento, in via principale o subordinata, sapendo che il risultato economico sarà inferiore al corrispettivo.
- Ricalibra il piano della società: un credito che vale il 70-80% del previsto cambia i numeri della crisi.
Giurisprudenza dedicata
Il riferimento è Cass. SS.UU. n. 11513/2026, preceduta da Cass. ord. n. 1284/2025 (rimessione) e, per la ricostruzione dell’orientamento precedente sulla rilevanza delle nullità formali, da Cass. n. 7178/2024, che aveva già escluso che le nullità formali dei contratti pubblici impedissero l’azione di arricchimento. La vicenda decisa dalle Sezioni Unite non riguardava un appalto ma una fornitura idrica: i principi sulla nullità formale, sulla sussidiarietà e sulla misura dell’indennizzo hanno però portata generale.
La responsabilità del funzionario e il rapporto con l’ente
Un aspetto che spaventa le imprese di questo profilo è l’art. 191 TUEL, che, per le spese ordinate senza impegno, colloca il rapporto obbligatorio in capo all’amministratore o al funzionario che le ha consentite. In pratica l’impresa si trova davanti a due possibili debitori: l’ente, attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio o l’azione di arricchimento, e la persona fisica che ha disposto l’opera. Le Sezioni Unite del 2026 hanno richiamato, nella loro motivazione, l’ambito dell’art. 191 e la necessità dell’impegno contabile e della copertura finanziaria. La scelta su chi convenire, e in che ordine, è strategica: dipende dalla documentazione dell’ordine, dalla solvibilità del funzionario, dall’atteggiamento dell’ente verso il riconoscimento del debito. In molti casi la diffida congiunta, indirizzata all’ente e al funzionario, spinge l’amministrazione ad avviare la procedura dell’art. 194, che è l’unica via per un pagamento senza giudizio.
Per gli enti diversi dai Comuni (aziende sanitarie, enti regionali, società pubbliche) le regole contabili cambiano, ma il principio della forma scritta resta e l’azione di arricchimento, nei limiti fissati dalle Sezioni Unite, è lo strumento di chiusura.
Il problema della prova nel giudizio di arricchimento
Nel giudizio di arricchimento l’impresa deve provare tre cose: di aver eseguito l’opera, i costi sostenuti (l’impoverimento) e il vantaggio conseguito dall’ente (l’arricchimento). La consulenza tecnica d’ufficio diventa centrale: il consulente stima il valore dell’opera e verifica i costi. Arrivare al giudizio con una contabilità di cantiere ordinata, con fatture riferibili all’opera specifica e con il costo della manodopera ricostruito sulle presenze effettive cambia l’esito. Al contrario, fatture generiche e costi “a forfait” vengono di solito ridotti o esclusi.
Profilo 4 – Sei il subappaltatore o la mandante di un raggruppamento
La tua situazione
Le varianti le hai eseguite tu, materialmente, ma il contratto con la stazione appaltante l’ha firmato l’appaltatore principale o la capogruppo del raggruppamento temporaneo. Ora la PA non riconosce le varianti all’appaltatore, e l’appaltatore non paga te, dicendo che “aspetta i soldi dall’ente”. Spesso, a quel punto, l’appaltatore stesso è in crisi.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: tu non hai un rapporto contrattuale diretto con l’ente, se sei subappaltatore. Il tuo debitore è l’appaltatore. L’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 prevede però, in determinati casi, il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante (tra cui la micro e piccola impresa, l’inadempimento dell’appaltatore e la richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente): verificalo nel tuo contratto e negli atti di gara, perché è la leva più potente che hai.
Se invece sei mandante di un raggruppamento, il rapporto con l’ente passa per la capogruppo mandataria, che ha la rappresentanza esclusiva anche processuale nei confronti della stazione appaltante; le riserve devono essere iscritte dalla mandataria. Il tuo problema è garantire che la capogruppo le iscriva e le coltivi, e regolare i rapporti interni.
Infine, se l’appaltatore entra in una procedura della crisi, la tua posizione cambia ancora: in concordato preventivo il tuo credito anteriore partecipa al concorso secondo le regole del piano; se il contratto pubblico prosegue ai sensi dell’art. 95 CCII, la gestione dei subappalti e dei pagamenti diretti diventa un tema da presidiare con l’impresa e con il commissario.
I numeri
Subappalto di opere strutturali per 356.800 euro. Su ordine dell’appaltatore (che a sua volta riceveva ordini dalla direzione lavori) esegui opere in più per 61.450 euro. L’appaltatore ti ha pagato 289.000 euro e trattiene 129.250 euro (67.800 di saldo del contratto originario + 61.450 di varianti). Se il contratto di subappalto prevede il pagamento diretto, la quota di 67.800 euro risultante da SAL approvati può essere richiesta alla stazione appaltante; le varianti, finché l’ente non le riconosce all’appaltatore, restano un credito verso l’appaltatore, non verso l’ente. Se il tuo contratto di subappalto non subordina il tuo pagamento all’incasso dall’ente (clausola “pay when paid”), puoi chiedere un decreto ingiuntivo all’appaltatore anche sulle varianti, purché tu provi l’ordine.
I rischi specifici
Il rischio principale è restare schiacciato tra un ente che non riconosce le varianti e un appaltatore che si dichiara in crisi. Altri rischi: clausole contrattuali che ti impongono di iscrivere riserve tramite l’appaltatore entro termini brevissimi; mancanza di ordini scritti dell’appaltatore; misure protettive chieste dall’appaltatore in composizione negoziata, che bloccano le tue azioni esecutive per il periodo concesso.
Le mosse giuste
- Chiedi per iscritto all’appaltatore se ha iscritto le riserve anche per le tue lavorazioni e chiedine copia.
- Verifica i presupposti del pagamento diretto e, se ci sono, comunicalo formalmente alla stazione appaltante.
- Agisci contro l’appaltatore sulla parte liquida, valutando il decreto ingiuntivo.
- Monitora il registro delle imprese e le procedure della crisi: se l’appaltatore deposita una domanda, i tempi per insinuarti o per partecipare alle trattative si accorciano e, nei procedimenti del CCII, corrono anche ad agosto (art. 9, comma 1).
- Se sei mandante, formalizza un regolamento interno che obblighi la capogruppo a coltivare le riserve e a riversarti le somme incassate.
Giurisprudenza dedicata
Per questo profilo le pronunce selezionate riguardano il rapporto tra appaltatore ed ente; i principi di Cass. 11491/2024 sulla distinzione tra varianti e lavori extracontrattuali si applicano però anche al rapporto di subappalto, quando l’appaltatore ti chiede opere che vanno oltre l’oggetto del tuo contratto.
Il subappalto “a cascata” e le clausole che ti penalizzano
Molti contratti di subappalto contengono clausole che spostano su di te tutto il rischio delle varianti: rinuncia a qualunque compenso per opere aggiuntive non riconosciute dall’ente, obbligo di comunicare le pretese all’appaltatore in termini più brevi di quelli previsti per le riserve, subordinazione del pagamento all’incasso. Queste clausole vanno lette con attenzione: alcune sono valide, altre possono essere contestate quando svuotano l’equilibrio del contratto o contrastano con le norme del Codice sul subappalto, che garantiscono al subappaltatore gli stessi standard qualitativi e prestazionali e un trattamento economico coerente con quello del contratto principale. Il Codice prevede inoltre che l’appaltatore e il subappaltatore siano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del subappalto: è una regola che ti espone, ma che conferma anche il tuo ruolo diretto nell’esecuzione.
Per la mandante di un raggruppamento il punto delicato è il rapporto interno: chi iscrive le riserve, con quali tempi, come si ripartiscono le somme incassate e chi sopporta i costi del contenzioso. Un accordo scritto tra le imprese del raggruppamento, sottoscritto prima che il problema esploda, evita molte liti.
Profilo 5 – Sei un fornitore di servizi o forniture con prestazioni aggiuntive
La tua situazione
Gestisci la manutenzione di un patrimonio immobiliare, un servizio di pulizia, un global service, la fornitura di apparecchiature. L’ente ti ha chiesto interventi o quantità oltre il contratto: più edifici, più ore, più pezzi. Hai eseguito, fatturato, e l’ente non paga o respinge le fatture tramite il sistema di interscambio, dicendo che l’importo “eccede il contratto”.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione il meccanismo delle riserve è meno rigido che nei lavori: l’accordo bonario per servizi e forniture è disciplinato dall’art. 211 del D.Lgs. 36/2023, che rinvia, in quanto compatibili, alle regole dei lavori; il collegio consultivo tecnico non è obbligatorio, ma può essere costituito anche per servizi e forniture. Le modifiche del contratto restano governate dall’art. 120, con il quinto d’obbligo. La regola più importante per te è che la prestazione aggiuntiva deve risultare da un atto dell’ente: un ordinativo, una richiesta del direttore dell’esecuzione, una mail del RUP. Senza quell’atto, ricadi nel profilo 3.
La fattura elettronica emessa verso la PA richiede l’indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e, quando previsto, del codice unico di progetto (CUP): se la prestazione aggiuntiva non è coperta da impegno e dal CIG del contratto, la fattura può essere respinta per ragioni formali. Non è un rifiuto nel merito: è un segnale che l’ente non ha formalizzato la modifica.
I numeri
Contratto triennale di manutenzione per 412.600 euro, cioè 137.533 euro circa all’anno. Nel secondo anno l’ente aggiunge tre plessi scolastici: costo delle prestazioni aggiuntive 46.380 euro. Il quinto d’obbligo sull’intero contratto vale 82.520 euro: le prestazioni aggiuntive vi rientrano e l’ente poteva imporle alle stesse condizioni, ma deve pagarle. Sulle fatture non pagate, decorsi i termini di pagamento (di regola trenta giorni, fino a sessanta nei casi ammessi dal D.Lgs. 231/2002), maturano interessi moratori. Ipotizzando, a fini dimostrativi, un tasso di riferimento BCE del 2,15%, il tasso moratorio sarebbe 10,15% annuo: su 46.380 euro, sei mesi di ritardo valgono circa 2.354 euro di interessi, oltre all’importo forfettario di 40 euro per ciascuna fattura a titolo di costi di recupero. Il tasso effettivo va verificato sul semestre di riferimento.
I rischi specifici
Il rischio principale è eseguire prestazioni che l’ente non ha mai formalizzato, scivolando dall’azione contrattuale a quella di arricchimento, con perdita dell’utile. Altri rischi: superare il quinto senza una modifica contrattuale, con l’ente che contesta la legittimità dell’estensione; contestazioni sulla qualità del servizio usate per compensare il debito con penali.
Le mosse giuste
- Pretendi un ordine scritto prima di ogni prestazione aggiuntiva; se c’è già stato solo un ordine verbale, chiedi conferma via PEC.
- Verifica il conteggio del quinto sull’intero valore del contratto e la presenza di opzioni previste dagli atti di gara.
- Diffida e metti in mora: la diffida fa decorrere interessi e prepara il decreto ingiuntivo.
- Chiedi l’accordo bonario (art. 211) se la controversia è economica e documentata.
- Valuta la certificazione del credito sulla piattaforma dei crediti commerciali per la parte riconosciuta, così da renderlo utilizzabile per anticipazioni o compensazioni nei limiti previsti.
Giurisprudenza dedicata
I principi di Cass. 11491/2024 sul potere del committente, da esercitare secondo correttezza e buona fede, valgono anche per servizi e forniture; per le prestazioni non coperte da contratto scritto, la regola sull’indennizzo è quella di Cass. SS.UU. 11513/2026.
La piattaforma dei crediti commerciali e la certificazione
Per chi è nella tua posizione, un passaggio pratico spesso trascurato è la certificazione del credito sulla piattaforma per i crediti commerciali della PA. La certificazione rende il credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell’ente che lo certifica e lo rende più facilmente cedibile o anticipabile. Riguarda però solo la parte riconosciuta: le prestazioni aggiuntive contestate non vengono certificate. Per questo la strategia corretta è spesso doppia: certificare e smobilizzare la parte non contestata, così da dare ossigeno alla cassa, e coltivare la parte contestata con gli strumenti contrattuali (accordo bonario, transazione) o giudiziali. Va verificato anche se l’ente ha rispettato i tempi di pagamento: i ritardi, oltre agli interessi, sono un argomento negoziale.
Profilo 6 – La tua società è già dentro uno strumento della crisi d’impresa
La tua situazione
Il credito per varianti non pagato è stato la goccia. La società ha già nominato un esperto in composizione negoziata, oppure ha depositato una domanda di concordato con riserva, oppure sta trattando un accordo di ristrutturazione con le banche. Il credito verso la PA è una delle poste più grandi dell’attivo, ma è contestato.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. In composizione negoziata puoi chiedere misure protettive (artt. 18 e 19 CCII) che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni dell’impresa; puoi chiedere misure cautelari per preservare l’attività. Nei procedimenti disciplinati dal Codice i termini non si sospendono in agosto (art. 9, comma 1, CCII): i termini per la conferma delle misure protettive o per il deposito degli atti nel concordato corrono anche d’estate, mentre il giudizio civile contro l’ente per le varianti resta soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
In concordato preventivo in continuità, l’art. 95 CCII consente la prosecuzione dei contratti pubblici in corso, previa attestazione del professionista indipendente sulla conformità al piano e sulla ragionevole capacità di adempimento, e prevede la possibilità di partecipare a nuove gare alle condizioni stabilite. Il credito verso la PA può essere ceduto, dato in garanzia o utilizzato per il soddisfacimento dei creditori secondo il piano; il contenzioso per le varianti può proseguire, ma il professionista attestatore dovrà valutarne con prudenza le probabilità di incasso.
I numeri
Società con debiti per 2.317.400 euro (banche 1.180.000, fornitori 694.300, erario 443.100). Crediti verso PA contestati per varianti: 612.900 euro. Crediti verso PA non contestati ma non pagati: 187.300 euro. In un piano prudente, il credito contestato non può essere iscritto per intero: se l’analisi legale stima ragionevole un esito transattivo nella fascia 55-65%, l’attestatore potrebbe assumere, per esempio, 337.000 euro (55%) con un orizzonte di incasso di 18-24 mesi. Il credito non contestato, se certificato, può essere smobilizzato prima. Con la transazione fiscale (art. 63 CCII negli accordi di ristrutturazione, art. 88 CCII nel concordato) si interviene anche sulla parte erariale.
I rischi specifici
Il rischio principale è costruire il piano su un credito che non arriverà: se il piano fallisce, la conseguenza può essere l’apertura della liquidazione giudiziale. Altri rischi: misure protettive che non coprono l’ente pubblico debitore (che anzi è tuo debitore, non creditore); compensazioni opposte dall’ente con penali o con debiti per contributi e tributi.
Le mosse giuste
- Fai stimare il credito per varianti da chi conosce il contenzioso, non solo dall’aziendalista: probabilità, tempi, costi della procedura.
- Separa il credito liquido da quello contestato e chiedi la certificazione del primo.
- Valuta la transazione con l’ente (art. 212 D.Lgs. 36/2023 o norma corrispondente del vecchio regime) come pilastro del piano.
- Coordina i termini: quelli del CCII corrono ad agosto, quelli del giudizio civile no.
- Informa l’esperto o il commissario di ogni sviluppo del contenzioso: un esito sfavorevole va gestito subito nel piano.
Giurisprudenza dedicata
Le pronunce della Cassazione citate negli altri profili (in particolare Cass. 11491/2024 e Cass. SS.UU. 11513/2026) sono decisive anche qui, perché determinano il valore realistico del credito da iscrivere nel piano: un credito contrattuale per varianti riconosciute vale il prezzo; un credito da arricchimento vale il costo.
Il dialogo con l’esperto e con i creditori
Nella composizione negoziata l’esperto non decide il contenzioso con l’ente, ma deve capire quanto vale il credito per valutare le prospettive di risanamento. È qui che una relazione legale chiara, che spieghi la natura delle pretese (varianti con riserve, lavori extracontrattuali, arricchimento), gli argomenti a favore e contro, i tempi attesi e le possibili soluzioni transattive, fa la differenza. Una banca che vede un credito verso la PA stimato con prudenza, accompagnato da un percorso credibile di incasso, è più disposta a concedere moratorie o a rinegoziare. Al contrario, un piano che iscrive il credito al valore nominale perde credibilità alla prima domanda. Anche il rapporto con l’ente cambia: una pubblica amministrazione che sa che l’impresa è in composizione negoziata può avere interesse a chiudere con una transazione, per evitare che l’opera resti incompiuta o che il contratto debba essere riaffidato. In questa fase la riservatezza delle trattative e la gestione delle informazioni verso l’ente vanno calibrate con attenzione, perché l’ente è al tempo stesso debitore e committente.
Se il piano non regge
Se le trattative falliscono, l’impresa può ancora accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o agli altri strumenti del Codice. Il credito verso la PA resterà un’attività da realizzare: il liquidatore o il curatore proseguirà il contenzioso, con i tempi della giustizia civile (e con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto nel giudizio di cognizione contro l’ente), mentre i termini del procedimento concorsuale non si sospendono in agosto. Tenere separati i due calendari evita errori che, in una crisi, non si possono recuperare.
Tre imprese, tre varianti, tre esiti: i conti alla mano
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con importi realistici: non sono casi seguiti dallo Studio. Mettono a confronto lo stesso problema (varianti eseguite e non riconosciute) applicato a tre profili diversi.
Ipotesi A – Appaltatore con contratto D.Lgs. 36/2023 e riserve tempestive
Contratto di lavori a misura: 1.263.900 euro. Il 26 ottobre 2026 (lunedì) il direttore dei lavori emette un ordine di servizio per un drenaggio non previsto. Il 9 novembre 2026 (lunedì) il registro di contabilità viene presentato all’appaltatore per la firma: l’impresa firma con riserva, indicando la pretesa di 148.760 euro. Il termine di quindici giorni per esplicare la riserva scade il 24 novembre 2026 (martedì): l’impresa deposita la quantificazione analitica il 20 novembre. Nei mesi successivi la direzione dei lavori ordina ulteriori opere, oggetto di due nuove riserve per 37.940 e 21.115 euro. Totale riserve: 207.815 euro, pari al 16,4% dell’importo contrattuale.
Esito possibile: superata la soglia di legge, il RUP avvia l’accordo bonario. Ipotizziamo una proposta di 154.300 euro (74% delle riserve), accettata dall’impresa. Il verbale di accordo ha natura transattiva e le somme vanno pagate nei termini previsti; in caso di ritardo maturano interessi. Se la proposta non viene accettata, l’impresa conserva la possibilità di agire davanti al giudice ordinario, ma il tempo di incasso si allunga di anni. In questo scenario il punto di forza è uno solo: le riserve sono state iscritte e motivate in tempo.
Ipotesi B – Impresa che ha eseguito opere su ordine verbale per un Comune
Opere aggiuntive di sistemazione di un parcheggio, mai deliberate: valore a prezzi di mercato 64.870 euro. Costi documentati: materiali 23.410 euro, manodopera 19.640 euro, noli 6.115 euro; spese generali 9.300 euro; utile 6.405 euro. L’impresa diffida il Comune a riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 TUEL; il Comune non risponde entro il termine indicato nella diffida.
Esito possibile: l’impresa propone domanda di arricchimento senza causa davanti al tribunale civile. Applicando i principi delle Sezioni Unite n. 11513/2026, l’indennizzo massimo coincide con la perdita patrimoniale, cioè la somma dei costi vivi: 49.165 euro. Spese generali e utile, 15.705 euro, restano esclusi. Se il giudice stima l’arricchimento del Comune in un importo inferiore, poniamo 45.000 euro, l’indennizzo sarà 45.000 euro, perché si applica la minor somma tra arricchimento e impoverimento. Nel giudizio di cognizione i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto. Differenza rispetto al corrispettivo pieno: tra 15.705 e 19.870 euro in meno.
Ipotesi C – Società in composizione negoziata con credito contestato verso un ente
Debiti scaduti: 1.486.200 euro. Crediti verso un’azienda sanitaria per varianti a un contratto di lavori: 398.640 euro, oggetto di riserve respinte in sede di collaudo. L’impresa accede alla composizione negoziata e chiede misure protettive per bloccare due pignoramenti presso terzi avviati da fornitori. I termini per gli adempimenti del procedimento corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).
Esito possibile: parallelamente alle trattative con banche e fornitori, l’impresa propone all’ente una transazione ai sensi dell’art. 212 D.Lgs. 36/2023 (o della norma del regime applicabile al contratto). Ipotizziamo un accordo a 251.140 euro (63%) con pagamento in due tranche. Con questa somma l’impresa offre ai fornitori il 58% del credito entro dodici mesi e rinegozia il debito bancario. Senza transazione, la stima prudente del credito contestato nel piano scenderebbe sotto il 50% e l’orizzonte di incasso si sposterebbe a più anni, rendendo molto più difficile un accordo con i creditori.
Cosa insegnano le tre ipotesi
Nella prima ipotesi l’impresa incassa il prezzo (anche se scontato) perché ha seguito le regole contabili. Nella seconda incassa il costo, non il prezzo, perché manca il contratto scritto. Nella terza il credito diventa uno strumento negoziale dentro la crisi, e la sua valutazione realistica è ciò che rende credibile il piano.
Quando appartieni a più profili insieme
Molte imprese non stanno in un solo profilo. Ecco come si combinano le regole nei casi più frequenti.
Appaltatore con varianti formalizzate e varianti “di fatto”
È la situazione più comune. Una parte delle opere aggiuntive è coperta da perizia di variante e atto di sottomissione, un’altra è stata ordinata dal direttore dei lavori senza atto formale, un’altra ancora è stata chiesta a voce dal RUP. Le regole si applicano per strati: per la parte formalizzata vale il profilo 1 o 2, con le riserve; per la parte ordinata con ordine di servizio vale comunque il regime contabile, perché l’ordine di servizio è un atto del contratto; per la parte ordinata a voce si apre la questione della forma scritta e, quindi, il profilo 3. Ogni euro va attribuito allo strato giusto, perché la stessa somma può valere il prezzo pieno in uno strato e solo il costo in un altro.
Mandataria di un raggruppamento che esegue anche lavori in proprio
La capogruppo iscrive le riserve per tutto il raggruppamento, ma deve poi ripartire le somme secondo le quote di esecuzione. Se la capogruppo è in crisi, le mandanti hanno interesse a vigilare che le riserve vengano coltivate e che le somme incassate siano riversate. Se una mandante è in composizione negoziata, le misure protettive riguardano il suo patrimonio, non le somme che l’ente deve al raggruppamento: la questione va regolata nel contratto di mandato e nelle trattative.
Fornitore di servizi che esegue anche piccoli lavori
Molti contratti di global service comprendono una parte di manutenzione straordinaria che ha natura di lavori. Le prestazioni aggiuntive di servizio seguono l’art. 211 per l’accordo bonario; quelle di lavori seguono il regime dei lavori, con le relative riserve. Confondere le due parti può costare la decadenza.
Subappaltatore di un appaltatore in concordato
Il subappaltatore che ha eseguito varianti per un appaltatore poi entrato in concordato preventivo ha due problemi: il credito anteriore entra nel concorso, e le opere eseguite dopo la domanda, se il contratto prosegue ai sensi dell’art. 95 CCII, devono essere pagate secondo le regole della continuità. Il pagamento diretto da parte della stazione appaltante, se previsto, può diventare un elemento del piano del concordato e va discusso con il commissario giudiziale. Le scadenze del procedimento concorsuale corrono anche in agosto.
Impresa che ha un contratto “vecchio” e chiede la composizione negoziata oggi
Il contratto resta regolato dal D.Lgs. 50/2016 o dal D.Lgs. 163/2006; la crisi è regolata dal CCII nel testo vigente, comprese le modifiche del D.Lgs. 136/2024. Il credito per varianti va valutato secondo le regole del vecchio regime, ma usato secondo le regole del nuovo. Due calendari, due insiemi di norme, un’unica strategia.
Impresa individuale o piccola società agricola che esegue lavori per un ente
Capita che piccoli imprenditori, anche agricoli, eseguano opere per un Comune (manutenzione del verde, sgombero neve, piccoli movimenti terra) con affidamenti diretti e ordini informali. Se l’impresa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale perché sotto le soglie dimensionali, o è un’impresa agricola, gli strumenti della crisi non sono la composizione negoziata in senso stretto o il concordato preventivo, ma quelli del sovraindebitamento: concordato minore, liquidazione controllata. In questi casi l’interlocutore è l’Organismo di Composizione della Crisi e il credito verso l’ente, una volta stimato secondo le regole viste (prezzo se c’è contratto, costo se manca), entra nella proposta ai creditori. La composizione negoziata è comunque accessibile anche all’impresa sotto soglia, con regole adattate. Anche qui i termini dei procedimenti del Codice corrono in agosto, mentre l’eventuale giudizio contro l’ente resta soggetto alla sospensione feriale.
Il confronto tra i sei profili
La tabella che segue riassume, per ciascun profilo, le regole e i rischi chiave descritti sopra. Serve come promemoria; i dettagli sono nelle sezioni dedicate.
| Aspetto | 1. Appaltatore D.Lgs. 36/2023 | 2. Contratto vecchio regime | 3. Varianti senza atto formale | 4. Subappaltatore / mandante | 5. Servizi e forniture | 6. Società in procedura della crisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norma di riferimento | Art. 120, all. II.14, artt. 210, 212, 215-219 | Art. 106, 205, 208 D.Lgs. 50/2016 o D.Lgs. 163/2006 | Art. 2041 c.c., artt. 191 e 194 TUEL | Art. 119 D.Lgs. 36/2023, contratto di subappalto | Artt. 120 e 211 D.Lgs. 36/2023, D.Lgs. 231/2002 | Artt. 12 ss., 63, 88, 95 CCII |
| Cosa si può ottenere | Corrispettivo delle varianti | Corrispettivo o compenso per lavori extracontrattuali | Indennizzo pari alla minor somma tra arricchimento e perdita | Pagamento dall’appaltatore o pagamento diretto | Corrispettivo e interessi moratori | Uso del credito nel piano, transazione con l’ente |
| Onere chiave | Riserve tempestive e motivate | Riserve e prova dello stravolgimento | Prova dei costi e dell’ordine | Prova dell’ordine dell’appaltatore | Ordine scritto dell’ente | Valutazione prudente del credito |
| Rischio principale | Decadenza dalle riserve | Durata del contenzioso | Perdita dell’utile | Restare tra ente e appaltatore | Scivolare nell’arricchimento | Piano fondato su un credito che non arriva |
| Strumento rapido | Collegio consultivo tecnico, accordo bonario | Transazione, decreto ingiuntivo sulla parte liquida | Riconoscimento del debito fuori bilancio | Decreto ingiuntivo, pagamento diretto | Diffida, accordo bonario, certificazione | Misure protettive, transazione |
| Sospensione feriale 1-31 agosto | Sì nel giudizio civile; no per riserve | Sì nel giudizio civile | Sì nel giudizio civile | Sì nel giudizio civile | Sì nel giudizio civile | No nei procedimenti CCII (art. 9, c. 1) |
Le domande che valgono per tutti i profili
“Posso sospendere i lavori finché la PA non riconosce le varianti?”
La sospensione unilaterale dei lavori è molto rischiosa: l’appaltatore che si ferma senza titolo si espone a penali e alla risoluzione per inadempimento. Il Codice disciplina le sospensioni disposte dal direttore dei lavori o dal RUP e le conseguenze delle sospensioni illegittime, che danno diritto all’appaltatore di iscrivere riserve per i danni. La strada corretta è contestare per iscritto, iscrivere riserva e, se il problema è finanziario, valutare gli strumenti della crisi. Un’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) è sostenibile solo in casi gravi e va valutata con estrema cautela.
“Se la mia società entra in crisi durante il contenzioso, perdo il credito?”
No. Il credito resta della società e, in caso di liquidazione giudiziale, viene coltivato dal curatore. In concordato o negli accordi, il credito fa parte dell’attivo del piano. Quello che cambia è chi decide come gestirlo e con quali tempi: nei procedimenti del CCII i termini non sono sospesi in agosto, mentre il giudizio civile contro l’ente continua a seguire la sospensione feriale.
“Conviene cedere il credito a una società di factoring?”
Il credito riconosciuto e certificato è cedibile, con le formalità richieste per le cessioni di crediti verso la PA (notifica all’ente e, per i contratti pubblici, regole specifiche di efficacia). Un credito contestato per varianti è difficilmente cedibile a condizioni accettabili: il cessionario applicherà uno sconto molto alto. Prima si rende certo il credito, poi si valuta la cessione.
“La PA può compensare il mio credito con le penali?”
L’ente può applicare penali per ritardo nei limiti previsti dal contratto e dal Codice e detrarle dal corrispettivo; può opporre in compensazione crediti certi. Le penali applicate in modo illegittimo vanno contestate con riserva. Spesso il ritardo che giustificherebbe la penale è stato causato proprio dalle varianti ordinate dall’ente: è un argomento da sviluppare nelle riserve.
“Il decreto ingiuntivo contro la PA è una strada percorribile?”
Sì, quando il credito risulta da prova scritta: certificati di pagamento emessi, stati di avanzamento approvati, verbali di accordo bonario non eseguiti, fatture relative a prestazioni ordinate per iscritto e non contestate. Contro il decreto l’ente può proporre opposizione entro quaranta giorni dalla notifica; il giudizio di opposizione è un ordinario giudizio di cognizione, nel quale i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto. Il decreto ingiuntivo non è invece lo strumento adatto per le varianti contestate prive di riconoscimento: lì serve un giudizio ordinario, con istruttoria e consulenza tecnica. Ottenuto un titolo esecutivo, l’esecuzione contro la PA segue regole proprie, tra cui il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996 per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, e i limiti di pignorabilità delle somme destinate a finalità pubbliche.
“Se ho firmato un atto di sottomissione con rinuncia a ogni pretesa, è tutto perduto?”
Non necessariamente. Le rinunce vanno interpretate secondo le regole generali sui contratti (artt. 1362 ss. c.c.) e non si estendono, di regola, a pretese che non erano conosciute o conoscibili al momento della firma. Inoltre, come mostra Cass. 11491/2024, una clausola contenuta in un atto di sottomissione non può governare opere che vanno oltre l’oggetto del contratto. Occorre leggere con attenzione il testo dell’atto, il momento in cui è stato firmato e le opere a cui si riferisce.
“Se passo da un profilo all’altro durante la procedura, cosa succede?”
Accade per esempio quando un subappaltatore diventa, per subentro, esecutore diretto, o quando un’impresa sana entra in composizione negoziata. Le regole del contratto restano quelle originarie; cambiano le regole che governano l’uso del credito e la protezione del patrimonio. Il punto è non perdere i termini del regime precedente mentre si entra nel nuovo.
Le pronunce da conoscere, ordinate per profilo
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati nell’articolo, con il principio riformulato e la ragione per cui contano. Gli estremi sono riportati come risultano dalle fonti consultate.
Per gli appaltatori (profili 1 e 2)
- Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11491. Principio: le opere che hanno individualità autonoma o alterano l’opera oltre i limiti di legge sono lavori extracontrattuali, da remunerare con un nuovo contratto; di fronte a uno stravolgimento dell’oggetto non opera la clausola sulle riserve. Il potere del committente va esercitato secondo buona fede. Rilevanza: è la pronuncia cardine per chi non ha iscritto riserve su opere che vanno oltre il contratto.
- Cass. civ., ord. 5 settembre 2023, n. 25800. Richiamata dall’ordinanza 11491/2024 come precedente conforme sulla distinzione tra varianti e lavori extracontrattuali. Rilevanza: conferma la stabilità dell’orientamento.
- Cass. civ., 12 maggio 2016, n. 9767. Anch’essa richiamata come precedente sulla stessa distinzione. Rilevanza: mostra che il principio è consolidato da quasi un decennio e si applica anche ai contratti del vecchio regime.
- Cass. civ., 22 febbraio 2022, n. 5848. Richiamata per l’obbligo del committente di esercitare con correttezza e buona fede la facoltà di disporre opere che modificano l’oggetto originario, cooperando all’adempimento dell’appaltatore. Rilevanza: è l’argomento contro l’ente che chiede opere e poi non le formalizza.
Per chi ha eseguito senza contratto scritto (profili 3 e 5)
- Cass. civ., Sez. Un., 28 aprile 2026, n. 11513. Principio: la nullità del contratto della PA per difetto di forma scritta non preclude l’azione di arricchimento senza causa, che è esclusa solo dalla nullità per illiceità; l’azione è sussidiaria rispetto alla ripetizione dell’indebito; l’indennizzo è pari alla minor somma tra arricchimento e perdita, senza utile d’impresa né spese generali; l’azione spetta anche alla PA impoverita. Rilevanza: fissa la misura di ciò che l’impresa può ottenere quando manca il contratto.
- Cass. civ., Sez. III, ord. interlocutoria n. 1284/2025. Ha rimesso alle Sezioni Unite le questioni sulla compatibilità tra nullità formale del contratto pubblico e azione di arricchimento, sulla legittimazione della PA e sul rapporto con la ripetizione dell’indebito. Rilevanza: spiega da dove nasce l’intervento del 2026.
- Cass. civ., n. 7178/2024. Secondo la ricostruzione dottrinale consultata, aveva escluso che le nullità formali dei contratti pubblici rientrassero tra le violazioni di norme imperative ostative all’azione di arricchimento. Rilevanza: anticipa la soluzione poi accolta dalle Sezioni Unite.
- Cass. civ., Sez. Un., n. 10798/2015. Richiamata dalle Sezioni Unite del 2026 per aver superato l’orientamento che subordinava l’azione di arricchimento contro la PA al riconoscimento dell’utilità della prestazione. Rilevanza: l’impresa non deve più dimostrare che l’ente ha “riconosciuto” l’utilità dell’opera.
- Cass. civ., Sez. Un., n. 33954/2023. Richiamata come base della decisione del 2026 sul principio di sussidiarietà dell’art. 2042 c.c. Rilevanza: chiarisce quando l’azione di arricchimento è proponibile in presenza di altre azioni.
- Cass. civ., Sez. Un., n. 14828/2012. Richiamata per la funzione della ripetizione dell’indebito come rimedio restitutorio principale in caso di contratto nullo. Rilevanza: spiega perché l’azione di arricchimento è residuale.
- Cass. civ., Sez. Un., n. 23385/2008. Richiamata dalle Sezioni Unite del 2026 in tema di indennizzo da arricchimento con esclusione del lucro cessante. Rilevanza: conferma che l’indennizzo non comprende il mancato guadagno.
Per le imprese in crisi e per i subappaltatori (profili 4 e 6)
Per questi profili non abbiamo selezionato pronunce specifiche: le decisioni sopra elencate determinano il valore del credito che l’impresa in crisi può iscrivere nel piano e che il subappaltatore può pretendere dall’appaltatore. Sul piano procedurale, il riferimento è il testo dell’art. 9, comma 1, CCII sull’esclusione della sospensione feriale nei procedimenti del Codice.
Cosa fa concretamente lo Studio Monardo per la tua impresa
Ecco gli strumenti che lo Studio mette in campo, declinati per profilo dove serve. Sono impegni di attività, non promesse di risultato.
- Ricostruiamo il fascicolo dell’appalto: ordini di servizio, registro di contabilità, SAL, verbali di nuovi prezzi, perizie, PEC, per stabilire quali varianti sono formalizzate e quali no.
- Verifichiamo le riserve (profili 1 e 2): data di iscrizione, motivazione, quantificazione, conferma nel conto finale, e prepariamo le riserve ancora possibili sul primo atto utile.
- Qualifichiamo giuridicamente le opere: variante interna al contratto o lavoro extracontrattuale, secondo i criteri di Cass. 11491/2024, perché da questo dipende se il regime delle riserve è opponibile.
- Prepariamo e coltiviamo l’accordo bonario, la transazione o il ricorso al collegio consultivo tecnico, scegliendo lo strumento più rapido per il caso concreto.
- Per chi ha lavorato senza contratto scritto (profilo 3), costruiamo con i commercialisti dello staff la prova analitica dei costi e impostiamo la diffida di riconoscimento del debito fuori bilancio e, se necessario, la domanda di arricchimento.
- Per i subappaltatori e le mandanti (profilo 4), verifichiamo i presupposti del pagamento diretto, predisponiamo le comunicazioni alla stazione appaltante e agiamo contro l’appaltatore sulla parte liquida.
- Per i fornitori di servizi (profilo 5), calcoliamo il quinto d’obbligo, gli interessi moratori del D.Lgs. 231/2002 e predisponiamo diffide e ricorsi per decreto ingiuntivo.
- Proteggiamo la società dai creditori mentre il credito verso la PA è in discussione, valutando la composizione negoziata e le misure protettive.
- Inseriamo il credito nel piano (profilo 6) con una stima legale motivata di probabilità e tempi di incasso, coordinata con l’esperto, l’attestatore e gli advisor.
- Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, dal tribunale alla Corte di cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per le imprese che hanno un credito non riconosciuto dalla PA e debiti che premono, pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata, le misure protettive e il modo in cui un credito contestato viene letto da chi deve valutare la sostenibilità del piano. A questa si affianca la qualifica di cassazionista, che consente di seguire la controversia con l’ente senza cambi di difensore fino all’ultimo grado. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sul contratto e sul contenzioso, i secondi sulla contabilità di cantiere, sulla prova dei costi, sui rapporti con banche ed erario.
Prima capire chi sei, poi agire con le tue regole
Il primo passo è capire a quale profilo appartieni, o a quali profili insieme; il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle di un’altra impresa. Un appaltatore con riserve tempestive, un’impresa che ha lavorato su ordine verbale, un subappaltatore e una società già in composizione negoziata possono avere lo stesso problema (la PA non riconosce le varianti) e strade completamente diverse per risolverlo. Il prezzo pieno, il solo costo, il pagamento diretto, la transazione dentro il piano: cambia tutto. E cambia anche il calendario: le riserve non aspettano, i termini del Codice della crisi corrono pure ad agosto, il giudizio civile contro l’ente segue invece la sospensione feriale.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché unisce le due competenze che il problema richiede insieme: la difesa nel contenzioso contrattuale con la PA, seguita dall’Avv. Monardo come avvocato cassazionista fino all’ultimo grado, e la gestione della crisi dell’impresa che quel credito non incassa, con la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e lo staff di avvocati e commercialisti che ne affianca il lavoro.
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