Impresa In Crisi Con Un Appalto Pubblico In Corso E La Composizione Negoziata Da Avviare: Come Interviene Uno Studio Legale?

Un’impresa che esegue un appalto pubblico e, nello stesso momento, accumula debiti verso fornitori, banche, Erario e INPS si trova davanti a un problema doppio. Da un lato deve continuare i lavori, il servizio o la fornitura, perché ogni ritardo può tradursi in penali, contestazioni e, nei casi più gravi, nella risoluzione del contratto. Dall’altro deve mettere ordine nei debiti prima che i creditori aggrediscano i conti correnti e i crediti verso la stazione appaltante, che spesso sono l’unica vera fonte di liquidità dell’azienda.

La composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024), è spesso lo strumento più adatto a questa situazione: è riservata, non comporta lo spossessamento e consente di chiedere misure protettive. Ma va avviata con metodo. Il rischio principale è che un’istanza presentata senza coordinarla con il contratto pubblico in corso, con il DURC e con la regolarità fiscale finisca per bloccare i pagamenti dei SAL, compromettere la partecipazione alle gare successive o esporre l’impresa a una risoluzione per inadempimento che nessuna misura protettiva può impedire. I termini, inoltre, corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio tra crisi d’impresa e contratti pubblici. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il funzionamento delle trattative, il ruolo dell’esperto e il vaglio del tribunale sulle misure protettive. In quanto coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, segue insieme ai commercialisti dello Studio la parte fiscale e contributiva che, negli appalti, decide l’ammissione alle gare e il pagamento dei corrispettivi.

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Il quadro normativo: crisi, composizione negoziata e contratto pubblico

La composizione negoziata in sintesi

Sul piano normativo, la composizione negoziata è un percorso stragiudiziale assistito. L’art. 12 CCII consente all’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza di chiedere la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La composizione negoziata è, in termini essenziali, una trattativa con i creditori guidata da un esperto terzo, nella quale l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa e può ottenere, su richiesta, misure che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari.

L’istanza si presenta sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio (art. 17 CCII). L’esperto viene nominato da una commissione costituita presso la Camera di commercio del capoluogo di regione; una volta accettato l’incarico, convoca l’imprenditore e i creditori e valuta se esistono concrete prospettive di risanamento.

Va precisato che l’imprenditore, durante le trattative, conserva la gestione ordinaria e straordinaria (art. 21 CCII). Deve però informare per iscritto l’esperto prima di compiere atti di straordinaria amministrazione o pagamenti non coerenti con le trattative, e, se l’impresa risulta già insolvente ma con concrete prospettive di risanamento, deve gestirla nel prevalente interesse dei creditori.

Le misure protettive e il loro effetto sui contratti

La disciplina prevede che l’imprenditore possa chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con richiesta successiva, l’applicazione di misure protettive (art. 18 CCII). Dal giorno della pubblicazione della richiesta nel registro delle imprese, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Le misure devono poi essere confermate dal tribunale con il procedimento dell’art. 19 CCII.

Per chi esegue un appalto pubblico è decisivo l’art. 18, comma 5, CCII: i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Il Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023, ha chiarito che questo effetto è automatico e non richiede un provvedimento specifico del giudice.

Il versante del Codice dei contratti pubblici

Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, come modificato dal correttivo D.Lgs. 209/2024) regola la crisi dell’operatore economico in tre punti:

  • l’art. 94, comma 5, lett. d), che prevede l’esclusione automatica dell’operatore sottoposto a liquidazione giudiziale, in liquidazione coatta o in concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo quanto previsto dall’art. 95 CCII; l’esclusione non opera se, entro l’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti autorizzativi previsti da quelle norme;
  • l’art. 94, comma 6, e l’art. 95, comma 2, che collegano l’esclusione alle violazioni gravi degli obblighi di pagamento di imposte, tasse e contributi, rispettivamente definitivamente e non definitivamente accertate, secondo le soglie dell’Allegato II.10;
  • l’art. 124, che disciplina la sorte del contratto in corso in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, con il rinvio, per il concordato, ai commi 1 e 2 dell’art. 95 CCII.

La distinzione con il concordato preventivo: un esempio

La differenza tra composizione negoziata e concordato preventivo è il punto su cui si costruisce l’intera strategia. La composizione negoziata non compare nell’elenco dell’art. 94, comma 5, lett. d): non è liquidazione giudiziale, non è liquidazione coatta, non è concordato preventivo e non è un procedimento per l’accesso a tali procedure. Il concordato preventivo, invece, è espressamente richiamato.

Un esempio concreto. L’impresa Alfa, che esegue la manutenzione stradale per una Provincia, presenta istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive. Il contratto in corso prosegue secondo le regole ordinarie; Alfa può partecipare a una nuova gara senza autorizzazioni del tribunale, purché mantenga i requisiti generali (in particolare la regolarità fiscale e contributiva). Se invece Alfa depositasse una domanda di concordato preventivo, anche con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII, la partecipazione alle gare richiederebbe l’autorizzazione del tribunale prevista dall’art. 95, comma 3, CCII, e la prosecuzione dei contratti in corso l’attestazione del professionista indipendente prevista dall’art. 95, comma 2, CCII.

In termini operativi, quindi, la scelta dello strumento non è neutra: la composizione negoziata lascia l’impresa sul mercato degli appalti con minori vincoli, ma non la protegge dalle conseguenze della perdita dei requisiti generali né dall’inadempimento del contratto.

Requisiti e termini da rispettare

Le condizioni per accedere alla composizione negoziata

Le condizioni di applicabilità vanno verificate una per una prima di presentare l’istanza:

  1. Qualità soggettiva: l’istanza può essere presentata dall’imprenditore commerciale o agricolo, iscritto nel registro delle imprese. Un’impresa di costruzioni, una cooperativa di servizi o una società di forniture rientrano normalmente nella categoria.
  2. Presupposto oggettivo: serve uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza (art. 12 CCII). Lo stato di crisi è definito dall’art. 2 CCII come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
  3. Ragionevole perseguibilità del risanamento: l’esperto la valuta all’inizio e durante le trattative. Una prospettiva di risanamento meramente liquidatoria non basta per ottenere la conferma delle misure protettive: lo ha affermato il Trib. Verona, 10 giugno 2025, secondo la sintesi del massimario della Camera di commercio di Pistoia-Prato.
  4. Documentazione: con l’istanza vanno caricati sulla piattaforma, tra l’altro, i bilanci degli ultimi esercizi, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, un progetto di piano di risanamento con le iniziative industriali, l’elenco dei creditori, i certificati sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi e l’estratto della Centrale dei rischi (art. 17, comma 3, CCII).

Le condizioni per restare in gara e per incassare

Sul versante degli appalti, le condizioni sono diverse e si sommano a quelle del CCII:

  1. Regolarità contributiva (DURC): l’irregolarità non regolarizzata incide sia sui pagamenti in corso di esecuzione sia sulla partecipazione alle gare. In fase di esecuzione, il Codice dei contratti prevede che la stazione appaltante, in presenza di un DURC irregolare, trattenga l’importo corrispondente all’inadempienza e lo versi direttamente agli enti previdenziali (intervento sostitutivo).
  2. Regolarità fiscale: le violazioni gravi definitivamente accertate comportano l’esclusione automatica (art. 94, comma 6); quelle non definitivamente accertate possono portare a un’esclusione non automatica (art. 95, comma 2), secondo le soglie dell’Allegato II.10, da verificare sul testo vigente dell’allegato per l’importo che rende grave una violazione non definitiva.
  3. Pagamento o impegno vincolante prima del termine per l’offerta: l’esclusione per violazioni fiscali e contributive non opera se l’operatore ha pagato o si è impegnato in modo vincolante a pagare quanto dovuto, compresi interessi e sanzioni, oppure se il debito è estinto, purché ciò avvenga prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
  4. Corretta esecuzione del contratto in corso: le misure protettive non coprono l’inadempimento delle prestazioni. Se i lavori si fermano o la fornitura non viene consegnata, la stazione appaltante può contestare il grave inadempimento e attivare la risoluzione ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 36/2023.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Deposito del ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive Entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese (art. 19, comma 1, CCII) Perentorio Le misure protettive perdono efficacia e la pubblicazione viene cancellata
Durata delle misure protettive confermate Fissata dal giudice tra 15 e 120 giorni (art. 19 CCII) Fissato dal giudice Alla scadenza i creditori riacquistano la libertà di agire
Proroga delle misure protettive Su richiesta, entro la durata massima complessiva di 240 giorni Limite massimo inderogabile Oltre il limite nessuna proroga è possibile
Durata dell’incarico dell’esperto 180 giorni dall’accettazione, prorogabili nei casi previsti dall’art. 17, comma 7, CCII Ordinatorio, con effetto di conclusione dell’incarico L’incarico si considera concluso se non è stata individuata una soluzione
Pagamento o impegno vincolante per debiti fiscali e contributivi Prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art. 94, comma 6, D.Lgs. 36/2023) Perentorio ai fini della gara Esclusione dalla procedura di affidamento
Autorizzazione alla partecipazione in caso di concordato Entro l’aggiudicazione (art. 94, comma 5, lett. d) Perentorio, con valutazione della stazione appaltante se tardiva ma utile alla stipula Esclusione dalla gara
Ricorso al TAR contro l’esclusione o l’aggiudicazione 30 giorni dalla comunicazione (art. 120 c.p.a.) Perentorio, soggetto a sospensione feriale 1-31 agosto Inammissibilità del ricorso

Il termine più critico è quello per il deposito del ricorso di conferma delle misure protettive: il giorno successivo alla pubblicazione, senza sospensione feriale. Il Trib. Genova, 13 marzo 2023, lo ha qualificato come perentorio, ammettendo al più una domanda subordinata di concessione delle misure con efficacia soltanto per il futuro.

Due regimi diversi per la sospensione feriale

Va precisato un aspetto che genera frequenti errori. Nei procedimenti disciplinati dal CCII, compreso il procedimento di conferma delle misure protettive, i termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale. Il Trib. Brescia, 5 agosto 2022, ha affermato inoltre che la sospensione feriale non incide sulla durata delle misure protettive.

Nel processo amministrativo, invece, cioè nel ricorso al TAR contro l’esclusione da una gara, contro l’aggiudicazione a un concorrente o contro altri provvedimenti autoritativi della stazione appaltante, vale la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969 e richiamata dal codice del processo amministrativo, salvo che per i procedimenti cautelari. Lo stesso vale per un eventuale giudizio civile ordinario di cognizione e per il processo tributario. L’impresa che gestisce in parallelo una composizione negoziata e un contenzioso sulla gara deve quindi tenere due calendari distinti.

La procedura passo per passo

Fase 1 – Diagnosi preliminare (prima dell’istanza)

  1. Mappatura dei contratti pubblici in corso. Lo Studio raccoglie, per ciascun appalto, il contratto, il capitolato, lo stato di avanzamento lavori, i SAL emessi e non pagati, le riserve iscritte, le penali applicate o minacciate, le garanzie definitive rilasciate e i subappalti autorizzati.
  2. Mappatura dei debiti per categoria. Si distinguono i debiti verso fornitori e subappaltatori, verso banche e società di leasing, verso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, verso INPS e INAIL. Per i debiti fiscali e contributivi si distingue tra quelli definitivamente accertati e quelli ancora contestabili.
  3. Verifica dei requisiti generali per le gare future. Si controlla se l’impresa rientra nelle soglie dell’Allegato II.10 e se il DURC è regolare o regolarizzabile.
  4. Test di risanabilità. I commercialisti dello Studio elaborano, con l’imprenditore, il test pratico disponibile sulla piattaforma e un primo piano di cassa che includa i flussi attesi dai contratti pubblici.

Fase 2 – Istanza sulla piattaforma

  1. Predisposizione e caricamento dell’istanza. L’imprenditore, con l’assistenza dello Studio, presenta l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale, allegando la documentazione richiesta dall’art. 17 CCII. Nella relazione sul piano si dà conto in modo specifico dei contratti pubblici: margini residui, tempi di incasso, rischio di penali.
  2. Richiesta di misure protettive. Se necessaria, la richiesta va formulata con l’istanza. Va valutato con attenzione se chiederle nei confronti di tutti i creditori o solo di alcune categorie: la legge consente di limitarle a determinati creditori o iniziative. Il Trib. Bologna, 23 settembre 2025, ha ritenuto possibile limitare nel tempo l’effetto protettivo per alcune categorie di creditori, quando l’estensione piena arrecherebbe loro un pregiudizio sproporzionato.

Fase 3 – Ricorso al tribunale per la conferma

  1. Deposito del ricorso. Il ricorso si deposita presso il tribunale competente, individuato in base alla sede principale dell’impresa (il centro degli interessi principali), entro il giorno successivo alla pubblicazione. Al ricorso si allegano i documenti già caricati sulla piattaforma, l’accettazione dell’esperto e l’elenco dei creditori nei cui confronti si chiedono le misure. Il ricorso va preparato prima della pubblicazione, non dopo: chi lo scrive il giorno della pubblicazione rischia di perdere la protezione per un vizio formale.
  2. Udienza e decisione. Il tribunale fissa l’udienza, sente le parti e l’esperto e decide con ordinanza se confermare, modificare o revocare le misure, stabilendone la durata. Il Trib. Salerno, 13 febbraio 2023, ha negato la conferma in presenza di un’insolvenza irreversibile priva di concrete prospettive di risanamento; per questo il ricorso deve dimostrare, con numeri, che i contratti pubblici in corso sostengono il piano.
  3. Misure cautelari ulteriori. Se le misure protettive tipiche non bastano, l’imprenditore può chiedere al tribunale provvedimenti cautelari atipici. La giurisprudenza è però prudente: il Trib. Milano, 22 novembre 2023, ha escluso che le misure cautelari possano replicare quelle protettive per eludere il loro limite massimo di durata.

Fase 4 – Le trattative e la gestione del contratto pubblico

  1. Comunicazioni con la stazione appaltante. La composizione negoziata è riservata, ma la pubblicazione delle misure protettive nel registro delle imprese la rende conoscibile. Lo Studio valuta caso per caso se e come informare il RUP e il direttore dei lavori, per prevenire reazioni non giustificate, come la sospensione dei pagamenti dei SAL in assenza dei presupposti di legge.
  2. Pagamenti della pubblica amministrazione. Il Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023, ha ritenuto che, durante il divieto di azioni esecutive, non operi la verifica di inadempimenti prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni: la PA deve quindi pagare regolarmente i propri debiti verso l’impresa. Resta fermo, per il DURC irregolare, l’intervento sostitutivo previsto dal Codice dei contratti.
  3. Fornitori e subappaltatori strategici. Le misure protettive impediscono ai creditori di risolvere i contratti pendenti per il mancato pagamento di crediti anteriori, ma non li obbligano a lavorare senza essere pagati per le prestazioni successive. Il Trib. Milano, 19 giugno 2025, ha escluso che si possano inibire ai creditori i rimedi contrattuali per il mancato pagamento dei debiti correnti. Il piano di cassa deve quindi garantire il pagamento puntuale delle forniture nuove.
  4. Atti straordinari e autorizzazioni. Se il risanamento passa per finanziamenti nuovi o per la cessione di un ramo d’azienda che comprende il contratto pubblico, servono le autorizzazioni del tribunale previste dall’art. 22 CCII e, per il subentro nel contratto, il rispetto delle regole del Codice dei contratti sulla modifica soggettiva dell’esecutore.

Fase 5 – Esiti

  1. Conclusione delle trattative. L’art. 23 CCII individua gli sbocchi possibili: contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto, piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o altri strumenti di regolazione della crisi.
  2. Riflessi sull’appalto. Ogni sbocco ha effetti diversi sul contratto pubblico. Se l’esito è la domanda di concordato preventivo, si attiva l’art. 95 CCII: serve l’attestazione del professionista indipendente per proseguire i contratti in corso e l’autorizzazione del tribunale per partecipare alle nuove gare. Su questo passaggio l’impresa non può improvvisare: la relazione va preparata durante le trattative, non dopo.

Gli errori più frequenti

In termini operativi, gli errori che si riscontrano più spesso sono quattro: presentare l’istanza senza avere già pronto il ricorso di conferma; chiedere misure protettive contro tutti i creditori senza considerare l’effetto sulla relazione con i fornitori strategici del cantiere; trascurare il DURC, contando erroneamente sul fatto che le misure protettive impediscano l’intervento sostitutivo; sospendere le lavorazioni in attesa delle trattative, esponendosi alla risoluzione per grave inadempimento.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come si applicano termini e soglie. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Esempio di calcolo n. 1 – Calendario delle misure protettive

Ipotesi: impresa di costruzioni con un contratto di lavori pubblici di 1.847.300 euro, eseguito al 58%. Debiti scaduti: 412.660,35 euro verso fornitori, 296.118,90 euro verso banche, 23.418,77 euro verso INPS, 61.904,12 euro verso l’Erario. Un fornitore ha notificato un precetto di 38.715,40 euro e minaccia il pignoramento presso terzi dei crediti verso la stazione appaltante.

  • L’esperto accetta l’incarico mercoledì 4 novembre 2026.
  • L’istanza con la richiesta di misure protettive e l’accettazione dell’esperto sono pubblicate nel registro delle imprese giovedì 5 novembre 2026. Da quel giorno il fornitore non può avviare il pignoramento.
  • Il ricorso per la conferma va depositato entro venerdì 6 novembre 2026. Se non viene depositato, le misure cessano e il fornitore torna libero di pignorare.
  • Il tribunale fissa l’udienza per lunedì 16 novembre 2026 e conferma le misure per 120 giorni dalla pubblicazione: la scadenza è venerdì 5 marzo 2027.
  • L’incarico dell’esperto, di 180 giorni dall’accettazione, scade lunedì 3 maggio 2027, salvo proroga.
  • Se servisse prorogare le misure oltre il 5 marzo 2027, la durata complessiva non potrebbe comunque superare 240 giorni dalla pubblicazione.

Sul fronte dell’appalto: il SAL n. 6, di 186.240,55 euro, matura a dicembre 2026. Con DURC irregolare per 23.418,77 euro, la stazione appaltante tratterrà quell’importo e lo verserà a INPS. L’incasso netto atteso, al lordo di altre ritenute contrattuali, è di 162.821,78 euro. Il piano di cassa va costruito su questo dato, non sull’importo lordo del SAL.

Esempio di calcolo n. 2 – Partecipazione a una nuova gara

Ipotesi: la stessa impresa vuole partecipare a una gara per lavori di 318.400 euro, con termine per le offerte martedì 17 novembre 2026. Ha una cartella definitiva, non impugnata e non rateizzata, di 7.912,40 euro e un avviso di accertamento impugnato di 41.730,18 euro.

  • Cartella definitiva: si tratta di un debito definitivamente accertato. Lo Studio verifica se supera la soglia di gravità richiamata dall’Allegato II.10; se la supera, l’impresa è esposta all’esclusione automatica dell’art. 94, comma 6. Il rimedio è pagare oppure ottenere una rateizzazione, con un impegno vincolante, entro martedì 17 novembre 2026. Una rateizzazione ottenuta il 18 novembre non sana la posizione per quella gara.
  • Accertamento impugnato: è una violazione non definitivamente accertata. Lo Studio confronta l’importo di 41.730,18 euro con la soglia di gravità fissata dall’Allegato II.10 per le violazioni non definitive, verificata sul testo vigente. Se la soglia è superata, la stazione appaltante può valutare l’esclusione non automatica ai sensi dell’art. 95, comma 2, motivandola. L’impresa può ridurre il rischio con un impegno vincolante al pagamento o con una definizione della lite prima del termine per l’offerta.
  • Composizione negoziata in corso: di per sé non è causa di esclusione, perché non rientra nell’art. 94, comma 5, lett. d). Nel DGUE e nelle dichiarazioni di gara l’impresa deve però rappresentare correttamente la propria situazione. Il Consiglio di Stato, nell’Adunanza plenaria n. 9 del 27 maggio 2021, ha affermato che l’omessa comunicazione di una domanda di concordato va valutata dalla stazione appaltante come possibile condotta reticente, senza automatismi: un principio che invita a una comunicazione trasparente anche della composizione negoziata, quando rilevante.

Il risultato pratico: la composizione negoziata non impedisce la gara, ma la cartella di 7.912,40 euro deve essere gestita entro il 17 novembre 2026, perché quel termine non è coperto da alcuna misura protettiva.

Casi particolari

L’appalto in raggruppamento temporaneo di imprese

Quando l’impresa in crisi è componente di un raggruppamento temporaneo (RTI), la situazione si complica. La composizione negoziata, come detto, non è causa di esclusione automatica, ma la crisi di un componente incide sulla capacità del raggruppamento di eseguire la propria quota. Se lo sbocco delle trattative è un concordato preventivo, l’art. 95, comma 5, CCII consente all’impresa in concordato di partecipare in raggruppamento purché nessuna delle altre imprese raggruppate sia assoggettata a una procedura concorsuale; il testo vigente, modificato dal D.Lgs. 36/2023, non ripete più il divieto di assumere la qualità di mandataria che era previsto in precedenza. Nel caso del Cons. Stato, Sez. V, 6 ottobre 2023, n. 8715, che riguardava proprio un costituendo raggruppamento escluso, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR, ritenendo sufficiente che l’autorizzazione giudiziale intervenga entro l’aggiudicazione, senza che l’impresa debba già essere ammessa al concordato con continuità. In pratica, lo Studio verifica il regolamento interno del raggruppamento, le quote di esecuzione e le clausole che disciplinano la crisi di un componente, e si coordina con le imprese partner per evitare che la crisi di una diventi un problema per tutte.

L’escussione della garanzia definitiva

L’appaltatore ha rilasciato una garanzia definitiva, di regola una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa. Se la stazione appaltante contesta un inadempimento e chiede l’escussione, il garante paga e poi si rivale sull’impresa, spesso con una richiesta immediata di rimborso. Le misure protettive tipiche riguardano le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio dell’impresa, non l’escussione della garanzia da parte della stazione appaltante. La giurisprudenza di merito ha però ammesso, in alcuni casi, misure cautelari che vietano temporaneamente l’escussione di garanzie: il Trib. Vicenza, 23 luglio 2025, secondo la sintesi del massimario camerale, ha ritenuto ammissibile il divieto temporaneo di escutere garanzie, compresa quella pubblica del Fondo di garanzia per le PMI, per preservare la liquidità del risanamento. Si tratta di un orientamento da valutare caso per caso: un’inibitoria che incida sulla garanzia di un contratto pubblico tocca l’interesse della stazione appaltante alla corretta esecuzione e non può essere data per scontata.

La revoca degli affidamenti bancari collegati all’appalto

Molte imprese finanziano l’esecuzione dell’appalto con anticipi su fatture o su contratti, smobilizzando i crediti verso la stazione appaltante. Se la banca, appresa la notizia della composizione negoziata, revoca gli affidamenti, il cantiere rischia di fermarsi. L’art. 16 CCII richiede alle banche di partecipare alle trattative in modo attivo e informato e prevede che l’accesso alla composizione negoziata non costituisca di per sé causa di revoca o sospensione degli affidamenti. Il Trib. Verona, 22 gennaio 2024, ha ritenuto che la banca possa revocare o sospendere gli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto, e che in caso di violazione il giudice possa ordinare l’esecuzione del contratto. Lo stesso tribunale, con decisione dell’11 dicembre 2025, ha però respinto misure cautelari che incidevano sul regolamento dei contratti pendenti, come la sospensione delle rate dei finanziamenti, salvo casi eccezionali. Lo Studio valuta con lo staff bancario la tenuta delle linee di credito prima di avviare la procedura, per non perdere proprio quelle che finanziano l’appalto.

Il DURC e il piano di rientro contributivo

Un’impresa che vuole continuare a incassare i SAL e a partecipare alle gare deve avere il DURC regolare. Il Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025, secondo il massimario camerale, ha ritenuto inammissibile un ordine al rilascio del DURC rivolto all’ente previdenziale, ammettendo invece un accertamento interinale dei presupposti quando il piano è plausibile e prevede il pagamento integrale del credito previdenziale, anche in forma rateale. In termini operativi, il percorso più sicuro resta la rateizzazione dei contributi con l’ente, che consente di ottenere un DURC regolare, da negoziare in parallelo alle trattative. Va ricordato che la sospensione dei pagamenti verso Agenzia delle Entrate e INPS non è una misura protettiva tipica, ma al più una misura cautelare atipica: così il Trib. Catania, 14 giugno 2022.

Le controversie con la stazione appaltante in corso d’opera

Riserve non riconosciute, varianti contestate, revisione dei prezzi: spesso la crisi dell’appaltatore nasce proprio da crediti che la stazione appaltante non paga. Il Codice dei contratti offre strumenti stragiudiziali come l’accordo bonario (artt. 210-211), la transazione (art. 212) e il collegio consultivo tecnico (artt. 215-219), obbligatorio per i lavori di importo superiore alle soglie di legge. Il TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11 novembre 2024, n. 1582, ha qualificato il rapporto tra collegio e parti come mandato fiduciario, con giurisdizione del giudice ordinario sugli atti di nomina e revoca dei componenti. Lo Studio coordina questi strumenti con il piano di risanamento: un credito riconosciuto dalla stazione appaltante può essere la chiave dell’accordo con i creditori.

Come osserva lo Studio, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, porta nella gestione della crisi dell’appaltatore la doppia prospettiva di chi conosce le trattative dall’interno e di chi può difendere l’impresa nel contenzioso fino in Cassazione.

Domande frequenti

Se avvio la composizione negoziata, la stazione appaltante può risolvere il contratto?

Non per il solo fatto dell’avvio della composizione negoziata. Il Codice dei contratti non la considera causa di risoluzione e, se sono attive le misure protettive, l’art. 18, comma 5, CCII impedisce ai creditori di risolvere i contratti pendenti per il mancato pagamento di crediti anteriori. La stazione appaltante, però, conserva tutti i poteri legati all’esecuzione: se i lavori si fermano, se le prestazioni non sono conformi o se i ritardi diventano gravi, può contestare l’inadempimento e risolvere il contratto ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 36/2023. Per questo la continuità del cantiere è la prima priorità.

Posso partecipare a nuove gare durante le trattative?

Sì. La composizione negoziata non rientra tra le cause di esclusione automatica dell’art. 94, comma 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023, che riguarda liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo. Non serve, quindi, l’autorizzazione del tribunale prevista per il concordato. Restano invece pienamente applicabili gli altri requisiti generali, in particolare la regolarità fiscale e contributiva. Prima di ogni offerta occorre verificare la posizione con l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli enti previdenziali, e regolarizzarla entro il termine per l’offerta.

Il fornitore che ha già notificato il precetto può pignorare i crediti verso il Comune?

Dalla pubblicazione della richiesta di misure protettive nel registro delle imprese, i creditori interessati non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell’impresa, compresi i crediti verso la stazione appaltante. La protezione, però, regge solo se il ricorso di conferma viene depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione e se il tribunale conferma le misure. Se il pignoramento è stato già notificato prima della pubblicazione, la procedura esecutiva non può proseguire per la durata delle misure, ma occorre verificare lo stato degli atti e comunicarlo al giudice dell’esecuzione.

Le misure protettive bloccano la trattenuta per il DURC irregolare?

No. L’intervento sostitutivo della stazione appaltante, che trattiene dai pagamenti l’importo dovuto agli enti previdenziali, è un meccanismo previsto dal Codice dei contratti per la fase di esecuzione e non è un’azione esecutiva del creditore. Il Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025, ha ritenuto inammissibile un ordine al rilascio del DURC. La soluzione praticabile è negoziare una rateizzazione con l’ente previdenziale che consenta di regolarizzare la posizione, oppure prevedere nel piano il pagamento integrale dei contributi.

Ad agosto i termini della composizione negoziata si fermano?

No. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi: il ricorso di conferma delle misure protettive va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione anche se questa avviene in agosto, e la durata delle misure decorre senza interruzioni, come ha confermato il Trib. Brescia, 5 agosto 2022. La sospensione dal 1° al 31 agosto vale invece per i termini del ricorso al TAR contro un’esclusione o un’aggiudicazione, salvo per i procedimenti cautelari.

Caso limite: la composizione negoziata fallisce e l’impresa deposita un concordato dopo aver vinto la gara. Cosa succede?

Se la domanda di concordato preventivo viene depositata dopo l’aggiudicazione, l’art. 124, comma 5, D.Lgs. 36/2023 richiede che la stipula del contratto sia autorizzata dal tribunale ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 4, CCII, previo deposito della relazione del professionista indipendente sulla ragionevole capacità di adempiere. Il Cons. Stato, Sez. V, 10 maggio 2023, n. 4728, ha ammesso che un’autorizzazione tardiva, ma utile per la stipula, possa avere efficacia sanante, rimettendo la valutazione alla stazione appaltante. È uno scenario da preparare in anticipo, durante le trattative.

Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono sono state raccolte da rassegne e massimari consultati durante la redazione. Per le decisioni dei tribunali in materia di composizione negoziata, la fonte è il massimario della Camera di commercio di Pistoia-Prato aggiornato al 2026, di cui è stata letta la sintesi; per le pronunce del Consiglio di Stato, le rassegne di giurisprudenza amministrativa che ne riportano estremi e principi. I principi sono riformulati.

Crisi dell’operatore economico e gare pubbliche

  1. Cons. Stato, Ad. plen., 27 maggio 2021, n. 9. La domanda di concordato in bianco o con riserva non determina, di per sé, l’esclusione dalla gara; l’autorizzazione del tribunale deve intervenire entro l’aggiudicazione, e l’omessa comunicazione della domanda va valutata senza automatismi come possibile condotta reticente. Rilevanza: è il punto di riferimento per l’impresa che passa dalla composizione negoziata al concordato.
  2. Cons. Stato, Sez. V, 6 ottobre 2023, n. 8715. L’esclusione non opera se, entro l’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti autorizzativi previsti dall’art. 186-bis l. fall. e dall’art. 95 CCII; non è necessario che l’impresa sia già ammessa al concordato con continuità. La sentenza riconosce che l’art. 94, comma 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023 ha recepito questi principi. Rilevanza: chiarisce la tempistica nel nuovo Codice.
  3. Cons. Stato, Sez. V, 10 maggio 2023, n. 4728. Un’autorizzazione giudiziale intervenuta dopo l’aggiudicazione, ma in tempo per la stipula, può avere efficacia integrativa o sanante, da valutare in concreto da parte della stazione appaltante. Rilevanza: margine di recupero quando i tempi del tribunale non coincidono con quelli della gara.

Misure protettive e contratti pendenti

  1. Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023. L’art. 18, comma 5, CCII produce effetti automatici: i creditori protetti non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti né risolverli per il mancato pagamento di debiti anteriori. Rilevanza: tutela i rapporti con fornitori e subappaltatori del cantiere.
  2. Trib. Milano, 19 giugno 2025. Non si possono inibire ai creditori i rimedi contrattuali per il mancato pagamento dei debiti correnti, perché la buona fede impone l’adempimento delle obbligazioni maturate durante le trattative. Rilevanza: il piano di cassa deve coprire le forniture nuove.
  3. Trib. Verona, 11 dicembre 2025. Vanno di regola respinte le misure cautelari che incidono sul regolamento dei contratti pendenti, come la sospensione delle rate dei finanziamenti. Rilevanza: limiti all’uso delle misure cautelari per alleggerire la pressione bancaria.
  4. Trib. Verona, 22 gennaio 2024. La banca può revocare o sospendere gli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto; in caso contrario il giudice può ordinare l’esecuzione del contratto. Rilevanza: protezione delle linee di credito che finanziano l’appalto.
  5. Trib. Vicenza, 23 luglio 2025. È ammissibile il divieto temporaneo di escutere garanzie, anche pubbliche, per preservare la liquidità destinata al risanamento. Rilevanza: possibile tutela, da valutare con cautela, rispetto alle garanzie collegate all’appalto.

Pubblica amministrazione, Erario ed enti previdenziali

  1. Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023. Durante il divieto di azioni esecutive non opera la verifica di inadempimenti dell’art. 48-bis per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, che devono pagare regolarmente i propri debiti verso l’impresa. Rilevanza: tutela diretta dei corrispettivi dell’appalto.
  2. Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025. È inammissibile l’ordine di rilascio del DURC; è ammissibile un accertamento interinale dei presupposti se il piano è plausibile e prevede il pagamento integrale dei contributi, anche rateale. Rilevanza: limita le aspettative sul DURC e indirizza verso la rateizzazione.
  3. Trib. Catania, 14 giugno 2022. La sospensione dei pagamenti verso Agenzia delle Entrate e INPS non è una misura protettiva tipica, ma al più cautelare atipica. Rilevanza: i debiti fiscali e contributivi vanno gestiti con strumenti propri.

Termini e presupposti della protezione

  1. Trib. Genova, 13 marzo 2023. Il termine per il deposito del ricorso di conferma è perentorio; è possibile una domanda subordinata di concessione delle misure, con efficacia solo per il futuro. Rilevanza: conferma la priorità assoluta del deposito tempestivo.
  2. Trib. Brescia, 5 agosto 2022. La sospensione feriale non si applica alla durata delle misure protettive. Rilevanza: coerente con l’art. 9, comma 1, CCII.
  3. Trib. Salerno, 13 febbraio 2023. La conferma va negata in presenza di insolvenza irreversibile e in assenza di una concreta prospettiva di risanamento. Rilevanza: il ricorso deve dimostrare la sostenibilità del piano fondato sui contratti pubblici.
  4. Trib. Bologna, 23 settembre 2025. L’effetto protettivo può essere limitato nel tempo per alcune categorie di creditori, se altrimenti arrecherebbe un pregiudizio sproporzionato. Rilevanza: consente di calibrare le misure per non compromettere i rapporti con i fornitori del cantiere.
  5. Trib. Reggio Emilia, 7 ottobre 2025. Il divieto di pronunciare la liquidazione giudiziale dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, non fino a un termine fisso stabilito dal giudice. Rilevanza: stabilità della protezione durante le trattative.

Strumenti stragiudiziali dell’appalto

  1. TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11 novembre 2024, n. 1582. Il rapporto tra il collegio consultivo tecnico e le parti ha natura di mandato fiduciario e gli atti di nomina e revoca dei componenti di parte sono privatistici, con giurisdizione del giudice ordinario. Rilevanza: utile per gestire le controversie in corso d’opera che incidono sulla crisi.

Va precisato che le decisioni dei tribunali sulla composizione negoziata sono pronunce di merito, spesso rese in procedimenti sommari: orientano, ma non vincolano altri giudici. Le pronunce del Consiglio di Stato sul concordato riguardano in parte la disciplina previgente (art. 186-bis l. fall.), i cui principi sono stati però recepiti dal Codice del 2023.

Cosa può fare lo Studio Monardo per l’impresa appaltatrice in crisi

Lo Studio interviene con strumenti precisi, ciascuno collegato a una fase della procedura:

  1. Analizziamo i contratti pubblici in corso: capitolati, SAL, riserve, penali, garanzie definitive e subappalti, per stimare il margine residuo e i rischi di risoluzione.
  2. Verifichiamo i requisiti generali dell’impresa rispetto agli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023 e all’Allegato II.10, prima di ogni nuova offerta.
  3. Costruiamo, con i commercialisti dello staff, il piano di cassa e il progetto di piano di risanamento da caricare sulla piattaforma, integrando i flussi attesi dagli appalti.
  4. Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e la richiesta di misure protettive, calibrandola sui creditori che minacciano davvero la continuità del cantiere.
  5. Depositiamo il ricorso di conferma delle misure protettive nel termine di legge, preparato prima della pubblicazione, e assistiamo l’impresa all’udienza.
  6. Chiediamo, quando ricorrono i presupposti, misure cautelari per tutelare le linee di credito o la liquidità del risanamento.
  7. Negoziamo con banche, fornitori, Erario ed enti previdenziali, anche per rateizzazioni che consentano di regolarizzare DURC e posizione fiscale nei tempi delle gare.
  8. Gestiamo i rapporti con la stazione appaltante: comunicazioni al RUP, contestazioni di penali, riserve, accordo bonario e collegio consultivo tecnico.
  9. Prepariamo lo sbocco delle trattative: accordi ex art. 23 CCII, piano attestato, accordi di ristrutturazione o concordato, con l’attestazione e l’autorizzazione previste dall’art. 95 CCII quando servono.
  10. Impugniamo davanti al TAR esclusioni e aggiudicazioni illegittime, e difendiamo l’impresa nel contenzioso civile, fino ai gradi superiori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema la qualifica decisiva è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: chi ha svolto quel ruolo sa quali informazioni l’esperto si aspetta, come leggere la ragionevole perseguibilità del risanamento e come presentare ai creditori un piano credibile. A essa si affianca la qualifica di avvocato cassazionista, che assicura continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea nel caso in cui la crisi sfoci in contenziosi civili. Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che seguono lo stesso fascicolo: i profili fiscali e contributivi, decisivi per l’ammissione alle gare, vengono trattati insieme a quelli contrattuali e concorsuali. Lo Studio non promette esiti: si impegna ad analizzare, verificare e costruire la strategia più adatta al caso concreto.

In chiusura

Per un’impresa che esegue un appalto pubblico, la composizione negoziata è uno strumento utile perché non comporta l’esclusione automatica dalle gare e protegge, con le misure dell’art. 18 CCII, i crediti verso la stazione appaltante e i contratti pendenti. La protezione, però, ha confini precisi: non copre l’inadempimento del contratto, non impedisce l’intervento sostitutivo per il DURC irregolare e non sana la posizione fiscale dopo il termine per l’offerta. I termini del CCII corrono anche in agosto, quelli del processo amministrativo no: due calendari che vanno gestiti insieme.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff nazionale in diritto bancario e tributario: due competenze certificate che coprono le trattative con i creditori e la regolarità fiscale e contributiva da cui dipende la vita dell’appalto. La qualifica di cassazionista garantisce che la stessa linea possa essere sostenuta in ogni sede.

📩 Prima di presentare l’istanza o la prossima offerta, fai esaminare il tuo caso dallo Studio: tutti i contatti sono indicati al termine di questo articolo.

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