La scena è quasi sempre la stessa. Anni fa la società ha stipulato una polizza fideiussoria per partecipare a un appalto, ottenere un rimborso IVA, rateizzare oneri di urbanizzazione o garantire un fornitore. Poi è arrivata la crisi. L’ente o il creditore garantito ha escusso la polizza, la compagnia ha pagato, e adesso sul tavolo dell’amministratore c’è una lettera di rivalsa: restituire tutto, subito, con interessi e spese. A volte la lettera arriva anche ai soci che, al momento della stipula, avevano firmato una controgaranzia personale con la compagnia.
In questa pagina abbiamo raccolto le domande che imprenditori, amministratori e soci ci fanno più spesso su questo problema. Le abbiamo riportate così come ci vengono poste, con risposte complete. Il quadro normativo, in breve, è questo. Il diritto della compagnia di riavere ciò che ha pagato nasce dagli artt. 1949 e 1950 del codice civile (surrogazione e regresso). Quanto può contestare la società dipende da come è costruita la polizza: fideiussione accessoria o contratto autonomo di garanzia. Se poi l’impresa è in crisi, la rivalsa si scontra con le regole del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024): misure protettive, concordato, accordi di ristrutturazione.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché la rivalsa della compagnia sta esattamente all’incrocio di due competenze certificate dell’Avvocato. La prima è il ruolo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che serve quando la rivalsa va inserita in una composizione negoziata o in un piano. La seconda è la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire l’opposizione al decreto ingiuntivo della compagnia in tutti i gradi, fino all’ultimo. Accanto a queste, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario legge la polizza, le controgaranzie e i flussi di cassa con un solo metodo.
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La compagnia ha pagato l’ente e adesso vuole i soldi da noi: ma può farlo davvero?
Sì, in linea di principio può: chi ha pagato un debito altrui come garante ha diritto di riaverlo dal debitore garantito. Ma tra il “può” e il “deve avere tutto e subito” c’è molto spazio.
La polizza fideiussoria è un contratto con tre protagonisti. La società (il “contraente”) chiede alla compagnia di garantire una sua obbligazione verso un terzo (il “beneficiario”: una stazione appaltante, l’Agenzia delle Entrate, un Comune, un fornitore). La compagnia si impegna a pagare il beneficiario se la società non adempie. In cambio incassa un premio. Quando il beneficiario escute la garanzia e la compagnia paga, il debito della società non scompare: cambia creditore.
Il codice civile dà alla compagnia due strade, spesso usate insieme:
- il regresso (art. 1950 c.c.): il garante che ha pagato agisce contro il debitore principale per il capitale versato, gli interessi e le spese, con gli interessi legali dal giorno del pagamento;
- la surrogazione (art. 1949 c.c.): il garante subentra nei diritti che il beneficiario aveva verso la società, comprese le garanzie e, in certi casi, i privilegi.
Quasi tutte le polizze, poi, contengono nelle condizioni generali una clausola di rivalsa contrattuale: il contraente si obbliga a rimborsare “a semplice richiesta” quanto la compagnia ha pagato, spesso rinunciando a sollevare eccezioni prima di aver pagato.
La Cassazione ha ribadito di recente che il diritto di regresso resiste anche quando il rapporto garantito viene meno dopo il pagamento: il garante autonomo che ha pagato non può farsi restituire la somma dal beneficiario, ma conserva il regresso verso il debitore (Cass., Sez. III, ord. n. 865 del 13 gennaio 2025). In pratica, la compagnia non resta quasi mai a mani vuote.
Il punto che interessa alla società in crisi, però, è un altro. Il diritto della compagnia esiste, ma va verificato in tre aspetti: quanto (l’importo pagato era davvero dovuto?), come (con quali strumenti la compagnia può riscuotere) e quando (cosa succede se la società è già dentro una procedura della crisi). Le risposte che seguono servono a questo.
Che differenza fa se la nostra polizza è una fideiussione o una garanzia “a prima richiesta”?
È la differenza più importante di tutte, perché decide che cosa la compagnia poteva, e doveva, contestare all’ente prima di pagare.
Le Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 3947 del 18 febbraio 2010) hanno fissato un criterio che la giurisprudenza continua a seguire. Se la polizza contiene la clausola di pagamento “a prima richiesta” e quella “senza eccezioni”, di regola si tratta di un contratto autonomo di garanzia. La compagnia paga a richiesta del beneficiario, senza poter discutere se il debito della società esista davvero. Se queste clausole mancano, o ne compare una sola, la polizza resta una fideiussione accessoria. In quel caso la compagnia può opporre all’ente le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre la società (art. 1945 c.c.).
La Cassazione lo ha ribadito: per parlare di garanzia autonoma servono entrambe le clausole insieme (Cass., Sez. I, ord. n. 5478 del 29 febbraio 2024). Nello stesso senso si è espressa la Corte d’Appello di Ancona (Sez. I, sent. n. 1039 del 3 luglio 2024), secondo cui la sola formula “a prima richiesta” non basta.
Perché alla società in crisi importa tanto? Per due motivi pratici.
- Se la polizza era una fideiussione accessoria e la compagnia ha pagato senza sollevare eccezioni fondate, la società può contestare la rivalsa nella parte in cui l’ente non aveva diritto a quella somma. Esempio: penali non dovute, lavori già eseguiti, un credito IVA poi riconosciuto.
- Se la polizza era una garanzia autonoma, il margine si riduce, ma non sparisce. Resta l’escussione abusiva o fraudolenta (la cosiddetta exceptio doli). Restano le eccezioni sulla nullità del contratto base per contrarietà a norme imperative, che la Cassazione ha ammesso anche nella garanzia autonoma (Cass., Sez. I, ord. n. 9071 del 31 marzo 2023). E resta la verifica dell’importo.
Negli appalti pubblici il tema è ancora più delicato. Gli schemi-tipo ministeriali delle garanzie non sempre richiamano le eccezioni dell’art. 1945 c.c., e i giudici di merito non danno letture uniformi. Il Tribunale di Torino (sent. n. 4235 del 31 ottobre 2022) ha qualificato come fideiussione una cauzione definitiva priva della formula “senza eccezioni”. La qualificazione non si presume: si legge il testo della polizza, clausola per clausola.
Chi deve pagare: solo la società o anche i soci che hanno firmato con la compagnia?
Dipende da cosa hanno firmato i soci. Nella maggior parte dei casi la compagnia ha preteso una controgaranzia personale, e allora i soci sono esposti quanto la società.
È prassi comune. Prima di emettere una polizza a favore di una PMI, la compagnia chiede che uno o più soci, o l’amministratore, firmino un “atto di coobbligazione”, una “manleva” o una fideiussione a favore della compagnia stessa. È la cosiddetta fideiussione di regresso: il socio garantisce alla compagnia che, se questa dovrà pagare e la società non la rimborserà, ci penserà lui. La Cassazione ha considerato meritevole di tutela anche la clausola che estende al primo garante l’azione di rilievo (cioè la tutela preventiva, prima ancora di pagare) contro il fideiussore di regresso (Cass., Sez. III, ord. n. 17820 del 26 agosto 2020).
Tre situazioni ricorrenti:
- Soci che non hanno firmato nulla con la compagnia. In una società di capitali non rispondono personalmente: la rivalsa riguarda solo il patrimonio sociale.
- Soci coobbligati o controgaranti. La compagnia può rivolgersi a loro direttamente, spesso nello stesso decreto ingiuntivo. Le eccezioni che possono sollevare dipendono dal testo dell’atto firmato. Molti atti di coobbligazione contengono a loro volta rinunce alle eccezioni.
- Più soci che hanno firmato atti separati. Se uno di loro paga tutto, potrà rivalersi sugli altri solo se le garanzie erano davvero congiunte. Quando più fideiussioni sono prestate separatamente e senza reciproca consapevolezza, l’applicabilità del regresso tra cofideiussori dell’art. 1954 c.c. è dubbia: va verificata sul testo degli atti firmati.
Sapere chi ha firmato cosa cambia la strategia dell’intera crisi. Uno strumento che protegge la società, come la composizione negoziata, non protegge automaticamente i soci garanti, come vedremo più avanti.
Entro quando la compagnia può chiederci i soldi, e entro quando dobbiamo muoverci noi?
La compagnia ha tempi lunghi; la società, una volta arrivato un atto giudiziario, ha tempi molto brevi.
Dal lato della compagnia, il diritto di regresso nasce con il pagamento al beneficiario e si prescrive, secondo l’impostazione prevalente, nel termine ordinario di dieci anni. Molte compagnie, però, non aspettano. Inviano subito una diffida e, se non ottengono risposta, chiedono un decreto ingiuntivo sulla base della quietanza di pagamento e del contratto di polizza.
Dal lato della società, i termini che contano davvero sono questi:
- 40 giorni dalla notifica per opporsi al decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.). È un giudizio civile ordinario di cognizione, quindi vale la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969);
- 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), se si contestano la regolarità formale del precetto o del pignoramento. Qui la sospensione feriale non si applica: il processo esecutivo e le relative opposizioni corrono anche ad agosto;
- i termini dei procedimenti del Codice della crisi, se la società sceglie una composizione negoziata, un concordato o un accordo. Per l’art. 9, comma 1, CCII la sospensione feriale è esclusa: quei termini corrono anche in agosto.
Le due regole non vanno confuse. Una società che riceve il decreto ingiuntivo il 21 luglio beneficia della sospensione di agosto per l’opposizione. Se però nello stesso periodo sta preparando il ricorso per la conferma delle misure protettive, per quel ricorso agosto non esiste.
C’è poi un termine che riguarda il rapporto a monte: la decadenza di sei mesi dell’art. 1957 c.c., che vincola il beneficiario rispetto al garante. Nelle polizze per appalti e rimborsi fiscali è quasi sempre derogata per contratto. Va comunque controllata, perché se il beneficiario era decaduto e la compagnia ha pagato lo stesso, la rivalsa può diventare contestabile.
Ci è arrivata la lettera di rivalsa: cosa facciamo nei primi giorni?
Prima di tutto non firmate nulla e non rispondete d’impulso. La lettera di rivalsa è una richiesta stragiudiziale: di per sé non pignora niente e non fa partire termini perentori. È il momento migliore per fare le verifiche che, più avanti, potrebbero non essere più possibili.
In concreto, nella prima settimana servono quattro cose.
Primo: ricostruire il fascicolo della polizza. Contratto di polizza con le condizioni generali, appendici, eventuali atti di coobbligazione dei soci, corrispondenza con il beneficiario, atto di escussione, quietanza di pagamento della compagnia. Molte società in crisi hanno perso parte di questa documentazione, ad esempio dopo un cambio di amministratore o di commercialista. Va richiesta formalmente alla compagnia e al broker.
Secondo: confrontare quanto pagato dalla compagnia con quanto era davvero dovuto al beneficiario. Se l’ente ha escusso per l’intero massimale ma il debito reale era minore, la differenza è il primo terreno di discussione.
Terzo: verificare se la compagnia vi ha avvisati prima di pagare. L’art. 1952 c.c. tutela il debitore principale: se il garante paga senza avvisarlo, il debitore può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore. E se anche il debitore aveva già pagato, non deve rimborsare il garante. Molte polizze riducono questa tutela con clausole di rinuncia, che vanno lette con attenzione, anche per capire se sono state approvate specificamente per iscritto come richiede l’art. 1341 c.c. per le clausole che limitano la facoltà di opporre eccezioni.
Quarto: inquadrare la rivalsa nella situazione finanziaria complessiva. Una rivalsa da 40.000 € in una società con un debito complessivo di 2 milioni è una cosa. La stessa rivalsa, quando è il primo segnale di una crisi che sta per esplodere, è un’altra. La risposta alla compagnia va decisa dopo aver capito se la società ha bisogno di uno strumento della crisi, non prima.
Se la contestazione ha basi solide, si risponde per iscritto indicando le ragioni. Se il debito è sostanzialmente dovuto ma non sostenibile in un’unica soluzione, si apre una trattativa per un piano di rientro, tenendo presente che ogni riconoscimento di debito scritto interrompe la prescrizione e rafforza la posizione della compagnia in un eventuale giudizio. Se la crisi è già seria, la trattativa con la compagnia diventa uno dei tavoli della composizione negoziata.
Possiamo contestare il pagamento che la compagnia ha fatto all’ente?
Sì, in tre casi precisi. Fuori da questi casi, la contestazione rischia di essere solo un modo per perdere tempo, e il tempo in una crisi costa.
Caso 1: la polizza era una fideiussione accessoria e l’ente non aveva diritto alla somma. La compagnia poteva opporre le eccezioni della società (art. 1945 c.c.). Se non l’ha fatto, e soprattutto se non ha avvisato la società (art. 1952 c.c.), la rivalsa si può contestare per la parte non dovuta. Tipico l’appalto: la stazione appaltante escute la garanzia definitiva per un inadempimento contestato, mentre la società aveva già documentato l’esecuzione delle opere o vantava crediti in compensazione.
Caso 2: la polizza era una garanzia autonoma, ma l’escussione era abusiva. Il garante autonomo non può discutere il rapporto sottostante. Può però, e in certi casi deve, rifiutare il pagamento quando la richiesta del beneficiario è manifestamente abusiva o fraudolenta, in base a prove liquide. Se la compagnia ha pagato davanti a un abuso evidente, documentato e a lei noto, la società può sostenere che quel pagamento non le è opponibile. È una strada stretta, che richiede prove forti.
Caso 3: il contratto garantito era nullo per contrasto con norme imperative. Anche nella garanzia autonoma, la Cassazione ha ammesso le eccezioni fondate sulla nullità, anche parziale, del contratto base (Cass., Sez. I, ord. n. 9071 del 31 marzo 2023). È un argomento che ricorre soprattutto quando la polizza garantisce rapporti bancari o finanziari.
Attenzione a un punto che sorprende molti imprenditori. Anche quando la contestazione è fondata, la società potrebbe dover prima rimborsare la compagnia e poi agire contro l’ente. È l’effetto delle clausole “solve et repete” presenti in molte polizze e del principio ribadito da Cass. n. 865/2025: il garante autonomo che ha pagato conserva il regresso verso il debitore anche se il rapporto principale viene meno dopo. In questi casi la vera partita si gioca contro il beneficiario, con un’azione di ripetizione o di accertamento del credito. La Cassazione ha riconosciuto che chi ha pagato può agire contro il creditore per indebito oggettivo quando il pagamento non era dovuto (Cass. n. 13418/2022).
Per questo, prima di contestare, conviene porsi una domanda strategica: chi è il vero avversario? A volte è la compagnia. Molto più spesso è l’ente che ha escusso, e la compagnia è solo il passaggio intermedio.
Ci hanno notificato un decreto ingiuntivo: come ci si oppone?
Con un atto di citazione in opposizione notificato entro 40 giorni, davanti al giudice che ha emesso il decreto. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, nello stesso atto si chiede la sospensione dell’esecutorietà.
Le compagnie ottengono spesso il decreto ingiuntivo producendo la polizza, la richiesta di escussione e la quietanza di pagamento. Talvolta chiedono la provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.): in quel caso il decreto consente di notificare subito il precetto e procedere al pignoramento. L’opposizione apre un giudizio ordinario in cui la compagnia, pur essendo formalmente convenuta, deve provare il proprio credito. La società fa valere le eccezioni viste sopra.
Ecco la sequenza, con i termini.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Stragiudiziale | Lettera di rivalsa della compagnia | Nessun termine perentorio | — |
| Monitoria | Notifica del decreto ingiuntivo | 40 giorni per opporsi (art. 641 c.p.c.), con sospensione feriale 1-31 agosto | Giudice che ha emesso il decreto |
| Opposizione | Atto di citazione in opposizione e istanza di sospensione (art. 649 c.p.c.) | Entro i 40 giorni | Tribunale o giudice di pace competente |
| Esecutiva | Precetto | Almeno 10 giorni prima del pignoramento; opposizione agli atti entro 20 giorni, senza sospensione feriale | Giudice dell’esecuzione o del merito |
| Esecutiva | Pignoramento di conti, crediti, beni | Opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni (art. 617 c.p.c.), senza sospensione feriale | Giudice dell’esecuzione |
| Crisi | Istanza di composizione negoziata con misure protettive | Ricorso per la conferma nei termini strettissimi dell’art. 19 CCII; nessuna sospensione feriale (art. 9 c.1 CCII) | Tribunale delle imprese competente |
| Crisi | Domanda di concordato o accordo, anche con riserva | Termini del CCII; nessuna sospensione feriale | Tribunale competente |
Due avvertenze. La prima: chi lascia scadere i 40 giorni si trova davanti a un decreto definitivo, e le eccezioni sul rapporto diventano molto difficili da recuperare. La seconda: l’opposizione non è un modo per guadagnare tempo a ogni costo. Un’opposizione infondata espone a condanna alle spese e, nei casi più gravi, al risarcimento per lite temeraria. Va proposta se ci sono ragioni vere oppure, più spesso, se serve a contenere l’importo mentre la società costruisce una soluzione della crisi.
Serve la mediazione prima di andare dal giudice?
No, secondo la Cassazione la mediazione obbligatoria non è condizione di procedibilità per le cause sul regresso del garante dopo l’escussione di una polizza fideiussoria.
È una domanda che ci viene fatta spesso, perché la legge sulla mediazione (D.Lgs. 28/2010) prevede il tentativo obbligatorio per le controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari. La Cassazione (Sez. III, ord. n. 1791 del 24 gennaio 2025) ha escluso che la polizza fideiussoria rientri in quelle categorie. Non è un contratto assicurativo in senso proprio, perché la sua funzione è di garanzia. Non è nemmeno un contratto bancario o finanziario, perché non è disciplinata dal Testo unico bancario né da quello finanziario. Di conseguenza l’opposizione al decreto ingiuntivo non può essere dichiarata improcedibile per mancata mediazione.
La pronuncia si riferisce al testo dell’art. 5 precedente alla riforma Cartabia, che ha riordinato la norma senza però cambiare l’elenco delle materie su questo punto. Il ragionamento della Corte resta quindi utilizzabile. Su questo aspetto è comunque prudente verificare l’orientamento del tribunale in cui pende la causa.
Che la mediazione non sia obbligatoria non vuol dire che sia inutile. Per una società in crisi, un tavolo di trattativa strutturato con la compagnia può essere più prezioso di una sentenza. Ma se la crisi è conclamata, il tavolo adatto non è quasi mai la mediazione. È la composizione negoziata, dove l’esperto facilita il dialogo con tutti i creditori insieme, compagnia compresa.
E se la compagnia passa al pignoramento o iscrive ipoteca?
Si reagisce su due piani: si contesta l’atto esecutivo se è viziato e, soprattutto, si valuta se è il momento di uno strumento della crisi che blocchi le azioni.
Con un decreto provvisoriamente esecutivo, o divenuto definitivo, la compagnia può notificare il precetto e poi pignorare i conti correnti, i crediti verso clienti (ad esempio i SAL di un appalto) o i beni della società. Può anche iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili. Per un’impresa in crisi il pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti è spesso il colpo più pesante: blocca la liquidità proprio quando serve per pagare dipendenti e fornitori strategici.
Gli strumenti di difesa nel processo esecutivo sono quelli ordinari: opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se si contesta il diritto di procedere, e opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni se si contestano vizi formali. Ricordiamolo ancora: queste opposizioni non beneficiano della sospensione feriale. Un pignoramento notificato il 5 agosto va affrontato in agosto.
La tutela più incisiva, però, viene dal Codice della crisi. Con la pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di composizione negoziata contenente la richiesta di misure protettive (art. 18 CCII), i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore. Non possono nemmeno iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Le misure vanno poi confermate dal tribunale. Effetti analoghi si ottengono con la domanda di accesso a un concordato o a un accordo di ristrutturazione accompagnata dalla richiesta di misure protettive (art. 54 CCII).
Va però scelto il momento giusto. Le misure protettive non cancellano il debito verso la compagnia: lo congelano. Servono a dare all’impresa lo spazio per trattare. Se non c’è un progetto di risanamento credibile dietro, il tribunale può non confermarle o revocarle, e la compagnia riprende da dove si era fermata.
Siamo in composizione negoziata: la compagnia può comunque chiederci la rivalsa?
Può chiederla, può anche ottenere un decreto ingiuntivo, ma finché le misure protettive sono efficaci non può pignorare i beni dell’impresa né iscrivere ipoteche non concordate.
La composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII) è il percorso stragiudiziale in cui l’imprenditore, affiancato da un esperto indipendente, tratta con i creditori per superare la crisi. La compagnia che ha pagato la fideiussione diventa a tutti gli effetti un creditore della società, e per di più un creditore spesso aggressivo, perché il suo credito nasce già documentato. Con le misure protettive dell’art. 18 CCII, però, le sue azioni esecutive e cautelari sul patrimonio d’impresa restano bloccate.
C’è anche un effetto meno noto, che riguarda le polizze ancora in corso. L’art. 18 CCII stabilisce che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, solo perché non sono stati pagati i loro crediti anteriori, rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore. Per una società che lavora con gli appalti e ha altre garanzie attive con la stessa compagnia, è un punto importante. Va però letto bene: la norma non obbliga la compagnia a emettere polizze nuove. Impedisce soltanto di usare il vecchio debito come leva sui contratti già in essere.
Tre limiti da conoscere subito:
- le misure protettive riguardano il patrimonio dell’impresa, non quello dei soci garanti. Se i soci hanno firmato un atto di coobbligazione con la compagnia, questa può agire contro di loro, salvo che il tribunale, su richiesta, estenda determinate misure o che i soci attivino a loro volta strumenti propri;
- le misure hanno una durata limitata. Il tribunale le conferma per un periodo determinato, prorogabile entro i limiti massimi fissati dal Codice. Dopo, se la trattativa non ha prodotto un esito, la compagnia riprende le azioni;
- la trattativa deve essere seria. L’art. 16 CCII impone a imprenditore e creditori doveri di correttezza, buona fede e riservatezza. Una composizione negoziata usata solo per guadagnare tempo contro la compagnia viene archiviata, e le misure cadono.
Nel concreto, la compagnia diventa uno dei creditori con cui l’esperto facilita un accordo. Gli esiti possibili sono un piano di rientro dilazionato, una riduzione dell’importo, una sistemazione inserita in un accordo più ampio oppure, se la trattativa fallisce, l’ingresso in un concordato. Il vantaggio della composizione negoziata è che la rivalsa non si discute isolatamente, ma dentro un piano che tiene conto di tutti i debiti e della continuità aziendale.
Con un concordato o un accordo di ristrutturazione la rivalsa della compagnia viene tagliata?
Sì, il credito di rivalsa della compagnia verso la società può essere falcidiato come gli altri crediti chirografari. Non vengono però liberati i soci che hanno garantito la compagnia.
Partiamo da quando nasce il credito. Prima di pagare il beneficiario, la compagnia non è ancora creditrice della società: lo è il beneficiario. La Cassazione ha precisato che nel concordato preventivo il fideiussore del debitore non ha diritto di voto e può solo intervenire, proprio perché prima del pagamento non è creditore (Cass., Sez. I, n. 22382 del 6 settembre 2019). Se invece la compagnia paga dopo l’apertura della procedura, il suo credito di regresso resta comunque concorsuale, perché trova causa in un rapporto anteriore. In materia fallimentare la Cassazione lo ha affermato escludendo perfino la necessità dell’ammissione con riserva (Cass., Sez. 6-1, ord. n. 17413 del 13 luglio 2017).
In pratica:
- nel concordato preventivo la rivalsa entra nella classe dei chirografari (salvo privilegi acquisiti per surrogazione, di cui parliamo nella risposta seguente) e subisce la percentuale prevista dal piano omologato;
- negli accordi di ristrutturazione la compagnia può aderire, negoziando condizioni specifiche, oppure restare estranea. In quel caso va pagata integralmente nei termini previsti dal Codice, salvo gli accordi a efficacia estesa;
- nella liquidazione giudiziale la rivalsa si insinua al passivo come gli altri crediti.
Il punto dolente riguarda i soci. L’art. 117 CCII stabilisce che i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Un concordato omologato con il 25% ai chirografari, quindi, riduce il debito della società verso la compagnia, ma non quello dei soci che hanno firmato la controgaranzia: per la differenza la compagnia può rivolgersi a loro. Lo stesso vale per i creditori non aderenti a un accordo a efficacia estesa (art. 59, comma 2, CCII).
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento, imposta questi casi con un piano unico: la posizione della società e quella dei soci garanti si studiano insieme, perché una soluzione che salva l’impresa e lascia scoperti i soci non è una soluzione.
La compagnia può prendersi anche il privilegio dell’ente che ha pagato?
In molti casi sì: con la surrogazione la compagnia subentra nei diritti del beneficiario, e tra questi possono esserci garanzie e cause di prelazione. È uno degli aspetti più sottovalutati, e nelle procedure della crisi pesa molto.
L’art. 1949 c.c. stabilisce che il fideiussore che ha pagato è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore. Il principio generale della surrogazione legale (art. 1203 c.c.) va nello stesso senso. Se il beneficiario aveva un’ipoteca, un pegno o un privilegio, la compagnia può pretendere di esercitarli al suo posto.
Il caso più frequente nelle società in crisi riguarda le garanzie prestate a favore dell’Erario, ad esempio per i rimborsi IVA (art. 38-bis D.P.R. 633/1972), o di enti pubblici per contributi e finanziamenti agevolati. Se l’ente aveva un privilegio, la compagnia surrogata può chiedere di essere collocata in privilegio nel concordato o nella liquidazione giudiziale. In un caso relativo ai crediti di SACE per finanziamenti pubblici revocati, la Cassazione ha ritenuto che ai fini del privilegio non conti qualificare la pretesa come regresso o come surroga (Cass., Sez. III, n. 11122 del 10 giugno 2020).
Per la società in crisi la distinzione cambia il piano in modo radicale. Un credito chirografario di 127.000 € può essere soddisfatto al 20%; lo stesso credito, se privilegiato, va soddisfatto per intero, o comunque in misura non inferiore a quanto ricaverebbe dalla liquidazione dei beni su cui cade il privilegio. Per questo, quando la compagnia chiede la collocazione privilegiata, va verificato:
- se il privilegio del beneficiario esisteva davvero e su quali beni;
- se la compagnia ha pagato l’intero credito garantito (la surrogazione parziale ha regole proprie);
- se il privilegio è trasmissibile al surrogato o è legato alla qualità soggettiva dell’ente;
- come trattare quel credito nella classazione e se sia possibile un trattamento dilazionato o parziale nei limiti consentiti dal Codice.
Su alcuni di questi punti la giurisprudenza non è uniforme, soprattutto per i privilegi tributari. Va valutato caso per caso, con il commercialista che ricostruisce l’origine del credito garantito.
La compagnia ci chiede soldi o garanzie prima ancora di aver pagato: può farlo?
Sì, il codice glielo consente in alcuni casi, e le polizze spesso ampliano questa facoltà. È il cosiddetto “rilievo”.
L’art. 1953 c.c. permette al fideiussore di agire contro il debitore, ancora prima di pagare, per ottenere la liberazione o una garanzia, in situazioni tipiche. Tra queste: quando è stato convenuto in giudizio per il pagamento, quando il debitore è diventato insolvente, quando il debito è scaduto. Molte condizioni generali di polizza ne fanno una clausola contrattuale più ampia. Basta una richiesta di escussione del beneficiario, o anche un semplice peggioramento della situazione patrimoniale del contraente, perché la compagnia chieda di costituire un deposito cauzionale pari al massimale o di “liberarla” dalla garanzia.
Per una società già in tensione, la richiesta di rilievo è un segnale da non ignorare, per due ragioni.
La prima: costituire un deposito a favore di un solo creditore, quando la crisi è già evidente, è un’operazione delicata. Sottrae liquidità alla massa e, se poi si apre una liquidazione giudiziale, può essere esposta ad azioni revocatorie. In una composizione negoziata, gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative vanno segnalati all’esperto. Non si fanno d’impulso.
La seconda: la richiesta di rilievo è spesso il segno che il beneficiario si sta muovendo. È il momento di capire se l’escussione è fondata e, se non lo è, di attivarsi subito: con il beneficiario, con la compagnia (avvisandola formalmente delle eccezioni, perché le possa opporre se la polizza è accessoria) e, nei casi più gravi di escussione manifestamente abusiva, con il giudice.
Anche qui c’è un collegamento con i soci. Se l’atto di coobbligazione lo prevede, la compagnia può chiedere il rilievo anche ai soci controgaranti, e la Cassazione ha ritenuto valida questa estensione (Cass. n. 17820/2020, già ricordata).
Rischiamo di perdere l’azienda per una polizza?
Di regola no: una singola rivalsa raramente basta da sola a far chiudere un’impresa. Può però essere la scintilla che fa precipitare una crisi che c’era già. Ed è qui che bisogna essere onesti.
Il rischio concreto non sta nella rivalsa in sé, ma in quello che può innescare: un pignoramento sui crediti verso i clienti che blocca la cassa, la revoca degli affidamenti da parte di una banca che vede la segnalazione, la difficoltà di ottenere nuove polizze per partecipare alle gare. Per un’impresa che vive di appalti, l’impossibilità di ottenere garanzie equivale spesso all’impossibilità di lavorare.
C’è anche un rischio procedurale. La compagnia, come qualunque creditore, può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale se ne ricorrono i presupposti. Un dettaglio interessante: in passato la Cassazione ha escluso che il fideiussore escusso fosse legittimato a chiedere il fallimento del debitore principale (Cass. n. 25317/2020). La portata di quel principio va però verificata rispetto alla posizione della compagnia che ha già pagato ed è diventata creditrice in proprio.
La rassicurazione fondata è questa: se la società ha ancora un’attività con prospettive, il Codice della crisi offre strumenti che mettono la rivalsa dentro un piano, con protezione dalle azioni esecutive. Il limite reale è altrettanto chiaro: questi strumenti funzionano se usati in tempo. Una società che si muove quando ha già i conti pignorati e la liquidazione giudiziale chiesta da tre creditori ha molte meno possibilità di una che si muove alla prima lettera di rivalsa.
E noi soci rischiamo la casa?
Se avete firmato un atto di coobbligazione o una fideiussione a favore della compagnia, sì, il vostro patrimonio personale è esposto. Se non l’avete firmato, in una società di capitali no.
Qui la risposta deve essere senza giri di parole, perché è la domanda che pesa di più. Il socio controgarante risponde con tutto il suo patrimonio presente e futuro (art. 2740 c.c.), casa compresa, nei limiti dell’importo garantito. La compagnia può ottenere contro di lui un decreto ingiuntivo, iscrivere ipoteca giudiziale e procedere all’espropriazione.
Ci sono però alcune difese da valutare.
- Le eccezioni sull’atto firmato. Va controllato se l’atto è valido, se il massimale è determinato, se le clausole di rinuncia alle eccezioni sono state approvate specificamente per iscritto, se il socio garantiva quel rapporto o un altro.
- La liberazione per fatto del creditore (art. 1955 c.c.). Se la compagnia, con il suo comportamento, ha fatto perdere al socio la possibilità di surrogarsi in diritti utili, il socio può essere liberato. Per la Cassazione, però, non basta l’inerzia né una maggiore difficoltà di recupero: serve un pregiudizio giuridico (Cass., Sez. III, ord. n. 6685 del 13 marzo 2024; Cass., Sez. III, ord. n. 4175 del 19 febbraio 2020).
- Gli strumenti del sovraindebitamento. Il socio persona fisica che non riesce a far fronte all’esposizione può valutare il concordato minore o la liquidazione controllata, con la possibilità di arrivare all’esdebitazione. Il profilo soggettivo (consumatore o no, imprenditore o no) va esaminato caso per caso.
Il limite reale: il concordato della società non libera i soci garanti (art. 117 CCII). Ecco perché la posizione dei soci va pianificata insieme a quella della società, fin dall’inizio.
Se non paghiamo, la compagnia ci chiude le altre polizze e non lavoriamo più?
Sulle polizze già emesse il margine della compagnia è limitato; su quelle nuove, la compagnia è libera di non emetterle. È una distinzione che conviene avere chiara.
Le polizze in corso sono contratti pendenti. Al di fuori delle procedure, la compagnia deve rispettarne le condizioni: una garanzia già rilasciata a favore di una stazione appaltante non si revoca a piacimento, anche perché il beneficiario fa affidamento su di essa. Con le misure protettive della composizione negoziata, come visto, la compagnia non può risolvere o modificare in danno i contratti pendenti solo per il mancato pagamento dei crediti anteriori. Una tutela simile, per i contratti pendenti, opera anche nel concordato preventivo.
Le polizze nuove sono un altro discorso. Nessuna norma obbliga una compagnia a garantire una società che ha un debito di rivalsa insoluto. Questo è il vero costo nascosto della rivalsa non gestita. Una soluzione negoziata con la compagnia, anche dentro una composizione negoziata, serve spesso più a recuperare la capacità di ottenere garanzie che a risparmiare sull’importo. Nei piani di risanamento per imprese che lavorano con gli appalti, la disponibilità di nuove garanzie, dalla stessa compagnia o da altre, va prevista esplicitamente.
Quanto tempo abbiamo davvero?
Dalla lettera di rivalsa al pignoramento possono passare poche settimane. Il tempo utile per scegliere con calma è quello che precede il decreto ingiuntivo.
Una sequenza realistica, quando la compagnia è determinata: diffida con termine di 15 giorni, ricorso per decreto ingiuntivo, emissione in alcune settimane, notifica, 40 giorni per l’opposizione (con la sospensione di agosto), precetto, pignoramento. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, il precetto può arrivare insieme al decreto.
Nei procedimenti del Codice della crisi, invece, nessuna pausa estiva: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale, e i termini corrono anche ad agosto.
La risposta onesta è: meno di quanto pensate, ma abbastanza per fare le cose bene, se si comincia subito.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Ecco due simulazioni. Sono ipotesi dimostrative, con dati inventati, non casi reali seguiti dallo Studio.
Simulazione 1: garanzia definitiva di un appalto, decreto ingiuntivo e termini.
Ipotesi: società di costruzioni con garanzia definitiva di 38.760 € a favore di un Comune (art. 117 D.Lgs. 36/2023). Il Comune escute la garanzia giovedì 3 settembre 2026, contestando ritardi e applicando penali per 11.240 €. La compagnia paga l’intero importo venerdì 18 settembre 2026 senza avvisare la società. Invia diffida per 38.760 € più 412,50 € di spese, poi ottiene un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, notificato martedì 6 ottobre 2026.
- Termine per l’opposizione: 40 giorni dalla notifica, cioè domenica 15 novembre 2026, che slitta a lunedì 16 novembre 2026.
- Verifica del testo: la polizza contiene la clausola “a prima richiesta” ma non la rinuncia alle eccezioni. Ci sono argomenti per qualificarla come fideiussione accessoria (Cass. n. 5478/2024).
- La compagnia non ha avvisato la società prima di pagare (art. 1952 c.c.), e la società aveva documentazione sulle sospensioni dei lavori ordinate dal Comune.
- Strategia: opposizione al decreto per contestare la quota relativa alle penali (11.240 €) e, in parallelo, azione nei confronti del Comune sulle penali. Sulla parte residua, 27.520 €, si propone un piano di rientro, per non compromettere la possibilità di ottenere nuove polizze.
- Variante: se il decreto fosse stato notificato martedì 21 luglio 2026, il conteggio avrebbe usato la sospensione feriale. Dieci giorni dal 22 al 31 luglio, stop dal 1° al 31 agosto, i restanti 30 giorni da settembre: scadenza mercoledì 30 settembre 2026.
Esito dimostrativo: il giudizio verte su 11.240 €, mentre il resto viene gestito con un accordo. La società mantiene il rapporto con la compagnia.
Simulazione 2: garanzia per rimborso IVA, crisi conclamata e soci controgaranti.
Ipotesi: società commerciale con debiti complessivi di 1.384.900 €. Anni prima ha ottenuto un rimborso IVA garantito da una polizza di 127.430 €. Dopo un controllo, l’Agenzia delle Entrate contesta il rimborso ed escute la garanzia; la compagnia paga lunedì 14 settembre 2026. La compagnia chiede la rivalsa alla società e ai due soci, che avevano firmato un atto di coobbligazione. La società pubblica l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive giovedì 1° ottobre 2026 e deposita il ricorso per la conferma nei termini dell’art. 19 CCII.
- Effetto sulla società: dalla pubblicazione la compagnia non può pignorare i conti né iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili aziendali (art. 18 CCII). I termini corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII), ma qui il problema non si pone.
- Effetto sui soci: le misure non li coprono. La compagnia notifica a entrambi un decreto ingiuntivo per 127.430 €.
- Verifica sul privilegio: la compagnia sostiene di essere surrogata nella posizione dell’Erario. Va verificato se e in che misura il privilegio si trasmetta. La differenza, in un piano, è tra pagare 127.430 € per intero o, ad esempio, il 22% (28.034,60 €) come chirografario.
- Strategia: nelle trattative si propone alla compagnia un accordo che riguardi sia la società sia i soci. Pagamento dilazionato di una quota concordata da parte della società, in cambio della rinuncia ad agire contro i soci per la differenza. In parallelo, per i soci si valuta l’opposizione ai decreti sul testo dell’atto di coobbligazione.
- Se la trattativa fallisce: la società valuta un concordato preventivo, nel quale la compagnia vota per la sua rivalsa, ormai sorta. I soci, per la differenza, valutano gli strumenti del sovraindebitamento.
Esito dimostrativo: la rivalsa diventa una voce del piano, invece di essere l’evento che apre la liquidazione.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Quante altre polizze abbiamo in giro, e chi le può escutere domani?”
Quando arriva la prima rivalsa, l’attenzione si concentra su quella. È comprensibile. Ma nelle società che lavorano con appalti, rimborsi fiscali, concessioni o forniture garantite, le polizze attive sono quasi sempre più di una, a volte con compagnie diverse. Se la crisi è conclamata, i beneficiari delle altre garanzie hanno buone ragioni per escuterle. Ogni escussione genera una nuova rivalsa, e spesso un nuovo decreto ingiuntivo contro la società e i soci.
Per questo il primo lavoro serio è un censimento delle garanzie: per ciascuna, beneficiario, massimale, scadenza, rapporto garantito, stato di esecuzione, presenza di coobbligazioni dei soci, clausole di svincolo. Il censimento risponde a tre domande:
- qual è l’esposizione potenziale totale, non solo quella già esplosa. È il numero che deve entrare nel piano di risanamento e nel test di ragionevole perseguibilità del risanamento;
- quali garanzie si possono far svincolare perché il rapporto garantito si è già esaurito (lavori collaudati, rimborso definitivamente riconosciuto, fornitura conclusa). Spesso basta una richiesta documentata al beneficiario per ottenere lo svincolo e azzerare un rischio;
- quali escussioni sarebbero contestabili già adesso. Conviene preparare le eccezioni e trasmetterle per tempo alla compagnia, in modo che, se la polizza è accessoria, la compagnia le possa e le debba opporre al beneficiario.
Questa domanda nessuno la fa perché la rivalsa sembra un problema “passato”: l’ente ha già incassato, la compagnia ha già pagato. In realtà la rivalsa che avete davanti è spesso la prima di una serie, e la crisi si gestisce meglio se le prossime si vedono arrivare.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce che contano su questo tema, con il principio riformulato e il motivo per cui interessano a una società in crisi alle prese con la rivalsa di una compagnia.
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Cass., Sez. Un., n. 3947 del 18 febbraio 2010. Principio: le clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni” inserite nella garanzia la qualificano, di regola, come contratto autonomo, distinto dalla fideiussione accessoria. Rilevanza: è il punto di partenza per capire quali eccezioni la compagnia doveva opporre al beneficiario e quali la società può far valere nella rivalsa.
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Cass., Sez. I, ord. n. 5478 del 29 febbraio 2024. Principio: per qualificare la garanzia come autonoma devono esserci entrambe le clausole, pagamento a prima richiesta e rinuncia alle eccezioni. Rilevanza: molte polizze ne contengono una sola, e questo apre spazio alle eccezioni accessorie.
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App. Ancona, Sez. I, sent. n. 1039 del 3 luglio 2024. Principio: la sola formula “a prima richiesta” non trasforma la fideiussione in garanzia autonoma. Rilevanza: conferma nel merito l’indirizzo che consente di contestare escussioni pagate senza opporre le eccezioni.
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Cass., Sez. I, ord. n. 9071 del 31 marzo 2023. Principio: anche il garante autonomo può sollevare eccezioni fondate sulla nullità, anche parziale, del contratto base per contrasto con norme imperative. Rilevanza: è uno dei margini di difesa che restano anche quando la polizza è una garanzia autonoma.
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Cass., Sez. III, ord. n. 865 del 13 gennaio 2025. Principio: il garante autonomo che ha pagato non può chiedere la restituzione al beneficiario se la causa del rapporto principale viene meno dopo, ma conserva il regresso verso il debitore. Rilevanza: spiega perché spesso la società deve prima regolare la rivalsa e poi agire contro l’ente.
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Cass., Sez. III, ord. n. 1791 del 24 gennaio 2025. Principio: le cause sul regresso del garante dopo l’escussione di una polizza fideiussoria non sono soggette a mediazione obbligatoria, perché la polizza non è un contratto assicurativo, bancario o finanziario ai fini della legge sulla mediazione. Rilevanza: evita eccezioni di improcedibilità nell’opposizione al decreto ingiuntivo.
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Cass., Sez. III, ord. n. 17820 del 26 agosto 2020. Principio: è meritevole di tutela la clausola che estende al primo fideiussore l’azione di rilievo nei confronti del fideiussore di regresso. Rilevanza: riguarda direttamente i soci controgaranti, ai quali la compagnia può chiedere garanzie anche prima di pagare.
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Cass., Sez. I, n. 22382 del 6 settembre 2019. Principio: nel concordato preventivo il fideiussore del debitore non vota, perché prima del pagamento non è creditore, e può solo intervenire. Rilevanza: definisce quando la compagnia diventa una creditrice che pesa nelle maggioranze.
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Cass., Sez. 6-1, ord. n. 17413 del 13 luglio 2017. Principio: il credito di regresso del fideiussore che paga dopo il fallimento del debitore è concorsuale, senza bisogno di ammissione con riserva. Rilevanza: la rivalsa della compagnia che paga a procedura aperta segue le regole del concorso e la falcidia.
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Cass., Sez. III, n. 11122 del 10 giugno 2020. Principio: per riconoscere il privilegio sui crediti relativi a finanziamenti pubblici non conta se la pretesa del garante pubblico sia qualificata come regresso o come surroga. Rilevanza: è un riferimento per discutere della collocazione privilegiata della compagnia che subentra nei diritti di un ente.
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Cass., Sez. III, ord. n. 6685 del 13 marzo 2024 e Cass., Sez. III, ord. n. 4175 del 19 febbraio 2020. Principio: il fatto del creditore libera il fideiussore solo se provoca un pregiudizio giuridico; l’inerzia o la maggiore difficoltà di recupero non bastano. Rilevanza: delimita la difesa dei soci controgaranti che vogliono essere liberati.
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Trib. Torino, sent. n. 4235 del 31 ottobre 2022. Principio: la cauzione definitiva di un appalto priva della formula “senza eccezioni” è una fideiussione, e il garante può opporre le eccezioni del debitore. Rilevanza: è direttamente utile per le imprese di costruzioni che subiscono la rivalsa dopo un’escussione contestata.
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Cass. n. 13418/2022 e Cass. n. 25317/2020. Principi: chi ha pagato come garante può agire contro il creditore per indebito oggettivo se il pagamento non era dovuto; il fideiussore escusso non è stato ritenuto legittimato a chiedere il fallimento del debitore principale. Rilevanza: la prima apre l’azione di recupero verso l’ente; la seconda va considerata, con cautela, quando si valuta il rischio di un’istanza di liquidazione giudiziale.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo quando una società in crisi riceve la rivalsa di una compagnia assicurativa.
- Ricostruiamo il fascicolo della polizza: chiediamo formalmente a compagnia e broker contratto, condizioni generali, appendici, atti di coobbligazione, atto di escussione e quietanza.
- Qualifichiamo la polizza clausola per clausola, per stabilire se è una fideiussione accessoria o una garanzia autonoma e quali eccezioni la compagnia poteva opporre.
- Confrontiamo l’importo pagato con il debito reale verso il beneficiario, insieme ai commercialisti dello staff, isolando penali, interessi e voci contestabili.
- Verifichiamo l’avviso preventivo e le clausole di rinuncia (artt. 1952 e 1341 c.c.), per capire quali difese restano opponibili alla compagnia.
- Redigiamo e notifichiamo l’opposizione al decreto ingiuntivo entro i 40 giorni, con l’istanza di sospensione dell’esecutorietà quando ne ricorrono i presupposti.
- Proponiamo le opposizioni esecutive contro precetti e pignoramenti viziati, rispettando termini che non conoscono la pausa di agosto.
- Facciamo il censimento di tutte le garanzie attive e chiediamo lo svincolo di quelle relative a rapporti già esauriti.
- Valutiamo e impostiamo lo strumento della crisi adatto: composizione negoziata con misure protettive, accordo di ristrutturazione, concordato, con la rivalsa inserita nel piano.
- Contestiamo le pretese di privilegio da surrogazione quando la compagnia chiede di essere collocata al posto dell’ente, verificando l’esistenza e la trasmissibilità della prelazione.
- Studiamo la posizione dei soci controgaranti e costruiamo per loro la difesa sull’atto firmato o, se necessario, il percorso di sovraindebitamento coordinato con quello della società.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. Chi conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata sa come la rivalsa di una compagnia vada presentata all’esperto e agli altri creditori. Sa anche quali misure protettive chiedere e come costruire una proposta credibile per la compagnia, che di solito è uno dei creditori più organizzati al tavolo.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta l’opposizione al decreto ingiuntivo è lo stesso che, se serve, la porta fino all’ultimo grado, senza cambi di linea. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo: la qualificazione giuridica della polizza e la ricostruzione contabile del credito garantito procedono insieme, perché nella rivalsa l’una senza l’altra non basta.
Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare ogni documento, verificare ogni termine e costruire la strategia più solida che il caso consente.
In sintesi
Dalle risposte emergono tre messaggi.
Il primo: la rivalsa della compagnia è un diritto reale, ma non è mai automaticamente “tutto e subito”. La qualificazione della polizza, l’avviso preventivo, l’importo effettivamente dovuto all’ente e le clausole firmate decidono quanto si può contestare.
Il secondo: i termini sono diversi a seconda del terreno. L’opposizione al decreto ingiuntivo gode della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Le opposizioni esecutive e i procedimenti del Codice della crisi no (art. 9 c.1 CCII).
Il terzo: società e soci garanti vanno difesi con un unico piano. Il concordato e gli accordi riducono il debito della società, ma non liberano chi ha firmato la controgaranzia.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché richiede proprio le competenze certificate dell’Avvocato. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, sa inserire la rivalsa in una composizione negoziata o in un piano. Come avvocato cassazionista, può seguire l’opposizione in ogni grado. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, può tutelare anche i soci persone fisiche esposti con il proprio patrimonio.
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