Società Di Vigilanza In Crisi Con Il Contratto Collettivo Rinnovato E Costi Del Personale Insostenibili: Quale Strategia Costruisce Uno Studio Legale?

Chi guida un istituto di vigilanza privata o una società di servizi fiduciari lo sa bene: il costo del personale non è una voce del bilancio, è quasi tutto il bilancio. Quando il contratto collettivo viene rinnovato e le tranche di aumento arrivano una dopo l’altra, mentre i prezzi pagati da banche, supermercati, ospedali, enti pubblici e condomini restano quelli firmati anni prima, il margine si consuma in pochi mesi. È in questo momento che nei corridoi delle associazioni di categoria, nelle chat tra imprenditori e perfino negli uffici del personale cominciano a circolare “soluzioni” che sembrano di buon senso: passare a un contratto più economico, chiedere in automatico la revisione prezzi, smettere per qualche mese di versare i contributi, aprire una composizione negoziata convinti che blocchi tutto, contare sul fatto che “tanto paga il committente”.

Sono convinzioni comprensibili, perché ciascuna nasce da un frammento di verità. Ma agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: in un settore regolato come la vigilanza, dove la licenza prefettizia, la regolarità contributiva e la partecipazione alle gare dipendono dal rispetto puntuale delle regole sul lavoro, un passo falso non si limita a peggiorare i conti, ma può far perdere le commesse che tengono in piedi l’impresa.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse:

  1. “Con il contratto rinnovato troppo caro posso tornare alle vecchie tabelle o passare a un contratto più economico.”
  2. “Se applico il contratto firmato dai sindacati maggiori, nessun giudice può contestarmi la retribuzione.”
  3. “Negli appalti pubblici l’aumento del contratto collettivo lo paga in automatico la stazione appaltante con la revisione prezzi.”
  4. “Con i committenti privati il prezzo è fisso e non si può rinegoziare nulla.”
  5. “Se non riesco a pagare i dipendenti, tanto risponde il committente: il problema non è mio.”
  6. “La composizione negoziata blocca tutto, anche le pretese dei dipendenti e dell’INPS.”
  7. “Contributi e ritenute non versati si sistemano dopo con il concordato: intanto conviene usarli come cassa.”

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la crisi di un istituto di vigilanza nasce da un problema di lavoro e di contratti, ma si risolve quasi sempre con gli strumenti della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dall’interno la composizione negoziata in cui si rinegoziano contratti e debiti; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando la crisi passa da contributi, ritenute e debiti fiscali; ed è avvocato cassazionista, il che consente di difendere l’impresa nelle cause con lavoratori, committenti e stazioni appaltanti fino all’ultimo grado.

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Mito n. 1: “Il contratto rinnovato costa troppo, torno alle vecchie tabelle o passo a un contratto più economico”

Il mito

“Se il nuovo contratto collettivo è insostenibile, posso continuare a pagare i minimi vecchi finché la situazione non migliora, oppure applicare da domani un contratto firmato da altre sigle, che costa meno.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste. In Italia non esiste una legge che renda il contratto collettivo vincolante per tutti i datori di lavoro in modo automatico: l’art. 39 della Costituzione, nella parte sull’efficacia generale dei contratti, non è mai stato attuato. Ne deriva che, in teoria, il datore di lavoro che non aderisce ad alcuna associazione firmataria non è obbligato a recepire un determinato contratto. Nel settore della vigilanza, poi, convivono più contratti: accanto a quello sottoscritto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs con le associazioni datoriali Anivip, Assiv, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi, esistono contratti firmati da altre organizzazioni (le cronache di settore riportano, ad esempio, il rinnovo di un contratto Anpit-Cisal per la vigilanza). Chi vede circolare tabelle diverse pensa di poter scegliere quella più conveniente come si sceglie un fornitore.

C’è poi un secondo equivoco: l’idea che un aumento “a tranche” si possa rimandare. Secondo le sintesi pubblicate dell’accordo economico del 16 febbraio 2024, che ha aggiornato il contratto con decorrenza dal 1° giugno 2023 e scadenza al 31 dicembre 2026, l’aumento per le guardie giurate di IV livello è distribuito in più rate (25 euro a giugno 2024, 35 euro a giugno 2025, 30 euro a dicembre 2025, 50 euro ad aprile 2026, 60 euro a dicembre 2026). Proprio la rateizzazione dà l’impressione che si tratti di somme “negoziabili” con i singoli dipendenti.

La realtà

Il datore di lavoro che applica un contratto collettivo, per adesione all’associazione firmataria o anche solo per comportamento concludente (lo richiama nelle lettere di assunzione, ne applica istituti e tabelle), resta vincolato a tutto il contratto, comprese le tranche successive: non può applicarne solo la parte che gli conviene, né sospendere unilateralmente gli aumenti. Le tranche già previste dall’accordo sono crediti retributivi che maturano alla scadenza indicata; ogni mese di mancato adeguamento genera differenze retributive che i lavoratori possono rivendicare, con rivalutazione e interessi, e su cui l’INPS calcola i contributi dovuti.

Il cambio di contratto non è vietato in assoluto, ma è un’operazione seria. Recedere da un contratto collettivo richiede di rispettarne la scadenza e le regole di disdetta; uscire dall’associazione datoriale non cancella gli obblighi assunti con i contratti individuali che rinviano a quel contratto; e soprattutto il nuovo trattamento deve superare il controllo di adeguatezza della retribuzione previsto dall’art. 36 della Costituzione, di cui parleremo nel mito successivo. Nel settore degli appalti pubblici c’è un vincolo ulteriore: l’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 impone di applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative e strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto; l’operatore può indicare un contratto diverso solo se garantisce ai lavoratori le stesse tutele, e la stazione appaltante ne verifica l’equivalenza. Il correttivo (D.Lgs. 209/2024) ha disciplinato in modo più dettagliato i criteri di questa equivalenza.

C’è anche un aspetto di calendario che il passaparola trascura: il contratto in vigore scade il 31 dicembre 2026. A ottobre 2026 si sta per aprire la stagione del rinnovo successivo. Chi oggi ragiona solo su come “evitare” l’ultima tranche si prepara male al negoziato che determinerà i costi dei prossimi anni.

La prova

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 9255/2024, ha letto l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 alla luce di un principio di tutela rafforzata dei lavoratori negli appalti: l’equivalenza tra contratti diversi non è una formalità, ma una garanzia sostanziale. Sullo stesso versante, le sentenze n. 6652/2023 e n. 453/2024 della stessa Sezione hanno chiarito che la verifica di congruità del costo del lavoro non si ferma al contratto usato nel calcolo progettuale, ma si estende anche all’esecuzione: ciò che conta è il trattamento effettivamente garantito ai lavoratori durante l’appalto.

Cosa rischia chi ci crede

Chi congela le tranche o cambia contratto “a sorpresa” rischia, nell’ordine: ricorsi per decreto ingiuntivo da parte dei dipendenti sulle differenze retributive; accertamenti ispettivi con recupero dei contributi sulle somme non pagate e sanzioni; contestazioni dei committenti pubblici in fase esecutiva, perché il trattamento effettivo non corrisponde più a quello dichiarato in gara; vertenze sindacali che si traducono in scioperi in servizi delicati. In un istituto con alcune centinaia di guardie, sommando arretrati, contributi e sanzioni, il “risparmio” ottenuto in sei mesi può trasformarsi in un debito che supera di molto la tranche che si voleva evitare. La strada corretta non è disapplicare il contratto, ma ricostruire la sostenibilità dell’impresa con gli strumenti previsti per questo: rinegoziazione dei prezzi, riorganizzazione dei servizi, accordi sindacali e, se necessario, strumenti di regolazione della crisi.

Mito n. 2: “Se applico il contratto dei sindacati maggiori, nessun giudice può toccare la retribuzione”

Il mito

“Pago esattamente i minimi del contratto collettivo firmato da Cgil, Cisl e Uil: sono al riparo da qualsiasi causa sulla retribuzione.”

Perché ci credono in tanti

Per decenni la giurisprudenza ha usato i minimi dei contratti collettivi come metro principale della “retribuzione sufficiente”. Il giudice, chiamato a stabilire se un salario rispetta l’art. 36 della Costituzione, prendeva come riferimento il contratto di categoria. È naturale che un imprenditore concluda: se rispetto quel metro, ho fatto tutto ciò che la legge mi chiede. Questo ragionamento è ancora valido nella grande maggioranza dei settori: il contratto collettivo firmato dalle organizzazioni più rappresentative resta il punto di partenza.

La realtà

Il contratto collettivo è il parametro di partenza, non uno scudo assoluto: il giudice può discostarsene, anche d’ufficio e con adeguata motivazione, quando il trattamento previsto non garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente. Il settore della vigilanza è proprio quello in cui questo principio è stato affermato con più forza, a proposito dei servizi fiduciari (portierato, controllo accessi, vigilanza non armata), dove i minimi erano rimasti per anni molto bassi.

La Cassazione ha precisato alcuni passaggi che chi gestisce un istituto deve conoscere. Il giudice può utilizzare come confronto i trattamenti previsti da contratti di settori affini o per mansioni analoghe; può servirsi di indicatori economici e statistici, ma non deve fermarsi alla sola soglia di povertà calcolata dall’Istat, perché la retribuzione deve consentire anche una vita dignitosa, inclusa la partecipazione alla vita sociale e culturale (la Corte richiama in proposito la Direttiva UE 2022/2041 sui salari minimi adeguati). Quanto all’onere della prova, il lavoratore deve dimostrare la prestazione svolta, la retribuzione ricevuta e i criteri di confronto, ma non deve provare l’insufficienza del salario: questa valutazione spetta al giudice.

Il rinnovo del febbraio 2024 ha recepito in parte questa spinta: secondo le sintesi dell’accordo, il livello D dei servizi fiduciari passa da 1.114,29 euro (gennaio 2024) a 1.300,00 euro (dicembre 2026) di paga base conglobata, con la quattordicesima mensilità introdotta dal 2024; per i primi nove mesi di anzianità gli addetti ai servizi di sicurezza sono inquadrati al livello E. Questo non elimina il rischio per il passato: le cause sulle differenze maturate negli anni precedenti al rinnovo restano possibili, nei limiti della prescrizione.

La prova

La sentenza che chiude la questione è Cass. civ., Sez. lavoro, 2 ottobre 2023, n. 27711. Il caso riguardava proprio un vigilante di un supermercato, dipendente di una cooperativa, retribuito secondo il contratto dei servizi fiduciari. La Cassazione ha ritenuto errata la decisione d’appello che aveva escluso ogni verifica per il solo fatto che esisteva un contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative, e ha affermato che anche un rinvio di legge alla contrattazione collettiva va letto in modo conforme agli artt. 36 e 39 della Costituzione, senza diventare un rinvio “in bianco”.

Cosa rischia chi ci crede

L’impresa che si sente al sicuro non accantona nulla per il contenzioso e non valuta l’esposizione per gli anni passati. Quando arrivano le cause (spesso numerose e simili, promosse con l’assistenza di un sindacato), l’impatto si somma ai costi del rinnovo. Nei servizi resi in appalto, inoltre, il lavoratore può coinvolgere il committente per la responsabilità solidale, con ricadute sul rapporto commerciale. Una mappatura preventiva del rischio retributivo serve proprio a decidere se transigere, come e con quali risorse, e a inserire quel debito potenziale nel piano di risanamento, invece di scoprirlo quando i decreti ingiuntivi sono già esecutivi.

Mito n. 3: “Negli appalti pubblici il rinnovo del contratto lo paga in automatico la stazione appaltante”

Il mito

“Il nuovo contratto collettivo è un fatto che non dipende da me: con la revisione prezzi la stazione appaltante deve adeguare il corrispettivo a ogni tranche di aumento.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui c’è un fondo di verità robusto. Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) rende obbligatorie le clausole di revisione prezzi: secondo l’art. 60, comma 1, i documenti di gara iniziali devono contenerle in tutte le procedure di affidamento. E per i servizi l’art. 60, comma 3, prevede che tra gli indici utilizzati ci siano anche gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, cioè proprio quelli che si muovono quando un contratto collettivo viene rinnovato. Molti imprenditori ne deducono che ogni aumento contrattuale verrà “girato” al committente pubblico.

La realtà

La revisione prezzi scatta solo al superamento di soglie precise, copre solo una parte dell’eccedenza e non serve a coprire aumenti retributivi già noti quando l’impresa ha presentato l’offerta. Secondo l’art. 60, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 209/2024, per servizi e forniture la clausola opera quando la variazione del costo supera il 5% dell’importo complessivo e riconosce l’80% della parte eccedente quella soglia (per i lavori le soglie sono diverse: 3% e 90%). Il comma 2-bis consente, solo per servizi e forniture, di prevedere anche meccanismi ordinari di adeguamento legati a un indice di inflazione concordato, e gli aumenti ottenuti con questi meccanismi non si contano ai fini della soglia. Le risorse per pagare la revisione sono individuate dal comma 5 (accantonamenti per imprevisti, economie da ribasso, somme disponibili di altri interventi conclusi).

Il punto che il passaparola ha perso per strada è la prevedibilità. Il rinnovo periodico dei contratti collettivi è considerato una normale evenienza della vita d’impresa: chi partecipa a una gara deve valutare il costo del lavoro tenendo conto delle tranche già firmate e delle tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro, aggiornate periodicamente ai sensi dell’art. 41, comma 13, del Codice. Se le tranche erano note al momento dell’offerta, la revisione prezzi non è lo strumento per recuperarle. Ciò non significa che la strada sia chiusa: la revisione resta dovuta quando gli indici superano davvero la soglia rispetto ai valori di riferimento; per i contratti aggiudicati prima dell’accordo del febbraio 2024 il ragionamento è diverso; e il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale dell’art. 9 del Codice consente di chiedere la rinegoziazione quando sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea.

Sul piano processuale, le controversie con la stazione appaltante seguono regole proprie. Se si contesta un atto di gara (ad esempio un bando che fissa una base d’asta incongrua rispetto ai nuovi minimi) il termine per il ricorso al TAR nel rito degli appalti è breve; nel processo amministrativo vale la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969). Le domande di pagamento della revisione maturata in esecuzione, invece, vanno valutate caso per caso quanto a giurisdizione e termini.

La prova

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 6638/2025, ha affermato che l’aumento del costo del personale derivante dal rinnovo periodico dei contratti collettivi di settore non è un evento imprevedibile e che il meccanismo revisionale non può essere usato per coprire aumenti retributivi già conosciuti al momento del bando e dell’offerta: farlo snaturerebbe l’istituto e sarebbe incompatibile con l’obbligo di valutare il costo della manodopera prima di formulare il ribasso. Sulla stessa linea l’ANAC, con la deliberazione n. 347/2025, ha negato l’adeguamento richiesto da un consorzio per tabelle ministeriali già previste da un decreto del Ministero del lavoro anteriore al bando.

Cosa rischia chi ci crede

L’impresa che formula offerte con forti ribassi contando sulla revisione futura si trova con un contratto in perdita per tutta la sua durata, senza strumenti per uscirne: chiedere la risoluzione o abbandonare il servizio espone a penali, escussione della garanzia definitiva e segnalazioni che pesano sulle gare successive. Chi invece conosce i limiti della revisione può agire su tre leve corrette: calcolare con precisione se e da quando gli indici superano la soglia del 5%; documentare le circostanze davvero imprevedibili per chiedere la rinegoziazione ai sensi dell’art. 9; e, nelle nuove gare, impostare l’offerta e le giustificazioni del costo del lavoro tenendo conto del rinnovo che si aprirà dopo la scadenza del 31 dicembre 2026.

Mito n. 4: “Con i committenti privati il prezzo è fisso, non si può rinegoziare nulla”

Il mito

“Banche, catene commerciali e condomini hanno firmato un contratto a prezzo fisso: se il costo del personale aumenta, è un problema solo mio e non posso chiedere niente.”

Perché ci credono in tanti

Il principio generale è vero: i contratti si rispettano (art. 1372 c.c.) e il prezzo concordato non si modifica per volontà di una sola parte. Inoltre molti contratti di vigilanza con clienti privati contengono clausole di prezzo “fisso e invariabile” o rinunce espresse alla revisione, firmate senza troppa attenzione quando il mercato era stabile. A questo si aggiunge il timore commerciale: chiedere un aumento al cliente più importante sembra il modo più rapido per perderlo a favore di un concorrente.

La realtà

Il prezzo fisso è la regola, ma il codice civile e gli strumenti della crisi d’impresa offrono vie concrete per riaprire la trattativa: la revisione dell’appalto privato, la risoluzione per eccessiva onerosità, le clausole di adeguamento già presenti nel contratto e, soprattutto, la rinegoziazione assistita dall’esperto nella composizione negoziata. Il servizio di vigilanza reso in modo continuativo è generalmente qualificato come appalto di servizi o somministrazione di servizi, e a esso si applicano, se non derogate validamente, le regole sull’appalto: l’art. 1664 c.c. consente di chiedere la revisione del prezzo quando, per circostanze imprevedibili, il costo della manodopera o dei materiali aumenta in misura superiore a un decimo del prezzo complessivo, e la revisione è accordata per la differenza che eccede il decimo. L’art. 1467 c.c. consente di chiedere la risoluzione del contratto a esecuzione continuata quando la prestazione diventa eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili; l’altra parte può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni.

Le stesse cautele sulla prevedibilità valgono anche qui: un rinnovo contrattuale firmato prima della stipula del contratto con il cliente difficilmente sarà considerato imprevedibile. Ma molti contratti di vigilanza hanno durate lunghe, rinnovi taciti e clausole di adeguamento all’indice dei prezzi al consumo mai applicate: rileggerli uno per uno spesso rivela margini che l’impresa non ha mai esercitato.

La leva più efficace, quando la crisi è già in corso, è la composizione negoziata. Nel procedimento, secondo l’art. 17, comma 5, del CCII l’esperto può invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto di circostanze sopravvenute. Non è un obbligo per il cliente di accettare, ma una trattativa condotta da un terzo indipendente, con dati verificati, ha un peso molto diverso da una lettera di richiesta di aumento. E l’art. 18, comma 5, impedisce ai creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo mancato pagamento di crediti anteriori.

Per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta la rinegoziazione dei contratti con i committenti come parte di un piano di risanamento documentato, e non come una richiesta isolata di aumento.

La prova

Qui la prova è anzitutto normativa: gli artt. 1664 e 1467 c.c. e l’art. 17, comma 5, CCII. La giurisprudenza amministrativa sopra richiamata (Cons. Stato, Sez. V, n. 6638/2025) offre un criterio utile anche nei rapporti privati: la richiesta di adeguamento è credibile solo se riguarda costi che non si potevano prevedere quando il prezzo è stato fissato. Per questo la prima operazione è ricostruire la cronologia: data del contratto con il cliente, data degli accordi sindacali, entità dei rincari successivi.

Cosa rischia chi ci crede

Chi si rassegna al prezzo fisso continua a erogare servizi in perdita, consuma la liquidità destinata a stipendi e contributi e arriva alla crisi conclamata con contratti ancora più sbilanciati. Chi, al contrario, sospende il servizio o riduce unilateralmente le ore per “costringere” il cliente a trattare si espone a risoluzione per inadempimento, penali e risarcimento del danno. Tra questi due errori c’è una via ordinata: individuare i contratti più squilibrati, valutare clausole e tempi, e portarli al tavolo con strumenti giuridici precisi.

Mito n. 5: “Se non pago i dipendenti, tanto risponde il committente”

Il mito

“Anche se l’istituto non riesce a pagare stipendi e contributi, i lavoratori sono tutelati: per legge paga il committente, quindi posso dare la precedenza ai fornitori e alle banche.”

Perché ci credono in tanti

La responsabilità solidale negli appalti esiste davvero ed è una delle tutele più forti per i lavoratori del settore. L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l’appaltatore, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e dei contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione del contratto. Nelle vertenze del settore, sindacati e avvocati dei lavoratori chiamano spesso in causa banche e catene della grande distribuzione per cui le guardie prestavano servizio. Da qui l’idea, diffusa anche tra gli imprenditori, che il problema “si sposti” automaticamente su qualcun altro.

La realtà

La responsabilità solidale protegge il lavoratore, non l’impresa inadempiente: il committente che paga ha diritto di rivalersi sull’istituto di vigilanza, e quasi sempre reagisce risolvendo il contratto, trattenendo i pagamenti e cercando un nuovo fornitore. Il risultato, per l’impresa in crisi, è doppio: il debito verso i lavoratori non sparisce, cambia solo creditore; e la commessa, cioè la fonte di ricavi che avrebbe consentito di pagare, si perde.

La tutela ha poi confini precisi. Riguarda i “trattamenti retributivi” e i contributi, non qualunque somma; è soggetta al termine di due anni dalla cessazione dell’appalto, decorso il quale il lavoratore non può più agire contro il committente; non si applica al committente persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale (pensiamo al singolo cliente privato). Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni il meccanismo è diverso: il Codice dei contratti prevede l’intervento sostitutivo della stazione appaltante, che in caso di inadempienze retributive o contributive dell’appaltatore trattiene le somme dai pagamenti e le versa direttamente ai lavoratori o agli enti previdenziali. Anche in questo caso il risultato è che l’impresa vede ridursi gli incassi proprio quando ne ha più bisogno.

C’è infine il tema del cambio appalto, molto sentito nella vigilanza. Quando un istituto perde un servizio e subentra un concorrente, la clausola sociale del contratto collettivo o del bando può prevedere il passaggio del personale. L’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 276/2003 chiarisce che l’acquisizione del personale da parte del nuovo appaltatore dotato di propria organizzazione, in forza di legge, contratto collettivo o clausola dell’appalto, non costituisce di per sé trasferimento d’azienda. Ma il passaggio non cancella i debiti già maturati dall’istituto uscente verso quei lavoratori: arretrati, ferie non godute, TFR restano a suo carico.

La prova

Cass. civ., Sez. lavoro, 21 gennaio 2025, n. 1450 ha ribadito che l’espressione “trattamenti retributivi” dell’art. 29 va interpretata in senso rigoroso, e ha escluso che vi rientri l’indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, che ha natura mista; la Corte ha distinto questa formula da quella più ampia del vecchio Codice degli appalti (art. 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006, “trattamenti economici e normativi”), applicabile ai contratti pubblici più datati. La pronuncia conferma che la solidarietà ha un perimetro definito, da verificare voce per voce.

Cosa rischia chi ci crede

Chi “scarica” i lavoratori sul committente rischia di perdere il cliente, di subire un’azione di regresso con decreto ingiuntivo, di vedere trattenuti i pagamenti dalle pubbliche amministrazioni e di trovarsi con DURC irregolare, che blocca nuove gare. In più, la scelta di pagare alcuni creditori lasciando indietro i lavoratori diventa un elemento valutato negativamente in qualunque successivo strumento di regolazione della crisi. Il debito verso i dipendenti va gestito per primo e in modo trasparente, perché è quello che condiziona tutti gli altri.

Mito n. 6: “La composizione negoziata blocca tutto, anche dipendenti e INPS”

Il mito

“Appena depositata l’istanza di composizione negoziata con le misure protettive, nessuno può più chiedermi nulla: né i dipendenti, né l’INPS, né il Fisco.”

Perché ci credono in tanti

La composizione negoziata della crisi, oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024), offre davvero una protezione importante. Con la pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’attività (art. 18 CCII); fino alla conclusione delle trattative non può essere aperta la liquidazione giudiziale né accertato lo stato di insolvenza, salvo revoca delle misure. Per un istituto con conti pignorati o banche che minacciano di revocare gli affidamenti, è una boccata d’ossigeno reale.

La realtà

Le misure protettive non toccano i diritti di credito dei lavoratori, che l’art. 18 CCII esclude espressamente; non sospendono i pagamenti, che restano possibili; e non impediscono di per sé ai dipendenti di agire per gli stipendi non pagati. Per un’impresa di vigilanza, dove i lavoratori sono di gran lunga il primo creditore, questo dato cambia l’intera strategia: la composizione negoziata serve a trattare con banche, fornitori, Fisco e committenti, mentre il rapporto con il personale va gestito con un percorso parallelo (accordi sindacali, eventuali ammortizzatori sociali, piani di rientro degli arretrati).

Quanto agli enti, il discorso va distinto. L’art. 23, comma 2-bis, CCII consente nella composizione negoziata una transazione fiscale con agenzie fiscali e agente della riscossione (e, dopo il D.Lgs. 147/2026, anche con gli enti territoriali), per il pagamento parziale o dilazionato dei tributi; l’accordo produce effetti dal deposito in tribunale, che ne controlla la regolarità ma non ne valuta la convenienza, e non è previsto il cram down, cioè l’approvazione forzosa contro la volontà dell’amministrazione. I contributi INPS non rientrano in questo strumento: la transazione sui crediti contributivi è prevista negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII) e nel concordato preventivo (art. 88 CCII).

Le misure, inoltre, hanno una durata limitata: il tribunale, investito del ricorso per la conferma, fissa l’udienza entro dieci giorni e stabilisce una durata tra 30 e 120 giorni, prorogabile senza superare complessivamente 240 giorni (art. 19 CCII). E poiché si tratta di un procedimento disciplinato dal Codice, i termini corrono anche in agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti regolati dal Codice. Infine, nelle imprese con più di quindici dipendenti, l’art. 4, comma 3, CCII impone di informare per iscritto le rappresentanze sindacali delle determinazioni rilevanti assunte durante le trattative che incidono sui rapporti di lavoro: in un istituto di vigilanza è praticamente sempre il caso.

La prova

Il quadro è scritto negli artt. 18 e 19 CCII. Sul piano giurisprudenziale, Trib. Milano, decreto 21 maggio 2025, ha precisato che nell’accordo di transazione fiscale della composizione negoziata il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, senza sindacarne la convenienza; e Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025 ha ritenuto inammissibile un’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato: lo strumento non può essere usato come rifugio in sequenza per guadagnare tempo.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore convinto che “si blocca tutto” smette di pagare gli stipendi e si ritrova con decreti ingiuntivi dei dipendenti, scioperi, perdita di personale qualificato (le guardie giurate con decreto di nomina sono una risorsa non sostituibile da un giorno all’altro) e, nei casi peggiori, con la revoca delle misure perché il comportamento non è coerente con le trattative. Usata correttamente, invece, la composizione negoziata è lo strumento più adatto a un istituto ancora vitale: l’esperto aiuta a rinegoziare i contratti con i committenti, a trattare con le banche e a costruire un piano credibile anche per i sindacati.

Mito n. 7: “Contributi e ritenute non versati si sistemano dopo con il concordato”

Il mito

“Per qualche mese uso come cassa i contributi INPS e le ritenute dei dipendenti: tanto, se le cose vanno male, con il concordato si paga una percentuale.”

Perché ci credono in tanti

È il mito più pericoloso, perché parte da una norma vera. Il CCII consente effettivamente di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari e contributivi: la transazione fiscale e contributiva è disciplinata dall’art. 63 per gli accordi di ristrutturazione e dall’art. 88 per il concordato preventivo, e in presenza di determinate condizioni il tribunale può omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione o dell’ente previdenziale, quando la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, ha ulteriormente modificato gli artt. 63, 64-bis e 88 (il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale va controllato sui singoli punti). Chi legge queste notizie pensa che il debito contributivo sia “trattabile” come qualunque altro.

La realtà

La possibilità di una transazione contributiva in un futuro concordato non rende lecito, oggi, l’omesso versamento: le ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti e non versate possono avere rilievo penale, e il debito contributivo genera subito conseguenze amministrative che per un istituto di vigilanza sono letali. Il primo effetto è il DURC irregolare. Senza regolarità contributiva l’impresa non può ricevere i pagamenti delle pubbliche amministrazioni senza l’intervento sostitutivo (le somme vengono trattenute e girate agli enti), rischia l’esclusione dalle gare per gravi violazioni contributive secondo gli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, e perde credibilità con i committenti privati che chiedono il DURC prima di ogni pagamento.

Il secondo effetto riguarda la stessa praticabilità del concordato. La transazione contributiva non è automatica: richiede un piano, l’attestazione di un professionista indipendente, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione. I contributi INPS sono assistiti da privilegio: in un’impresa labour intensive, dove l’attivo è modesto (pochi immobili, veicoli, impianti di centrale operativa), la percentuale offerta ai creditori privilegiati deve comunque essere giustificata con numeri solidi. Nel frattempo, il debito cresce di sanzioni civili e interessi.

Il terzo effetto è penale, e qui serve chiarezza senza allarmismi: le condotte di omesso versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, al superamento delle soglie previste, sono reati; il CCII non le rende lecite. Le valutazioni su questi profili, comprese le eventuali cause di non punibilità legate al pagamento, vanno fatte con il difensore penale, coordinato con chi segue la crisi.

La prova

La prova, in questo caso, è nel testo delle norme: gli artt. 63 e 88 CCII condizionano la transazione a requisiti precisi e a un controllo del tribunale; il Codice dei contratti (artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023) collega la regolarità contributiva alla partecipazione alle gare. E il quadro delle tutele dei lavoratori negli appalti, che il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 9255/2024) legge come tutela rafforzata, conferma che il rispetto degli obblighi verso il personale non è una variabile su cui “fare cassa”.

Cosa rischia chi ci crede

Chi finanzia la crisi con i contributi la aggrava: perde gare e incassi pubblici, accumula sanzioni, si espone a responsabilità personali e arriva al concordato con un passivo privilegiato più alto e meno risorse per pagarlo. La strada corretta è opposta: emergere presto, rateizzare finché è possibile, e se i numeri non reggono usare la composizione negoziata o un accordo di ristrutturazione quando l’impresa è ancora in grado di pagare gli stipendi correnti.

Il mito alla prova dei numeri: tre ipotesi dimostrative

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, non casi seguiti dallo Studio. Servono a mostrare la sequenza reale che si innesca quando si agisce credendo a uno dei miti.

Ipotesi A: congelare le ultime due tranche (mito n. 1). Un istituto impiega 137 guardie giurate di IV livello. Secondo le sintesi dell’accordo del 16 febbraio 2024, la tranche di aprile 2026 vale 50 euro e quella di dicembre 2026 vale 60 euro: da dicembre 2026 l’aumento mensile per ogni guardia rispetto a marzo 2026 è di 110 euro. Costo lordo aggiuntivo per mensilità: 137 × 110 = 15.070 euro. Ipotizzando per semplicità oneri riflessi del 30%, il costo aziendale sale a circa 19.591 euro per mensilità. L’imprenditore decide di non applicare le tranche da aprile 2026. A ottobre 2026 gli arretrati per la sola tranche di aprile (7 mensilità, da aprile a ottobre) ammontano a 137 × 50 × 7 = 47.950 euro lordi, ai quali si aggiungono contributi, rivalutazione e interessi. Basta che un gruppo di lavoratori depositi ricorsi per decreto ingiuntivo per trasformare questo debito in titoli esecutivi; e poiché si tratta di crediti di lavoro, una successiva istanza di misure protettive non li bloccherebbe. Nelle cause di lavoro, inoltre, non vale la sospensione feriale dei termini (art. 3 L. 742/1969): il calendario non concede pause.

Ipotesi B: la revisione prezzi “automatica” (mito n. 3). Un contratto pubblico di vigilanza armata ha un importo complessivo di 2.374.800 euro. L’impresa, aggiudicataria con un’offerta formulata dopo la firma dell’accordo del febbraio 2024, chiede di recuperare tutte le tranche. Ma le tranche erano note all’offerta: su quella parte la richiesta è destinata a essere respinta (Cons. Stato, Sez. V, n. 6638/2025). Supponiamo invece che, per effetto di variazioni ulteriori e non previste, gli indici previsti dal contratto registrino una variazione del costo del servizio del 7,4%. In via semplificata (le modalità di calcolo vanno lette nella clausola e nell’allegato del Codice che disciplina l’applicazione delle clausole), l’eccedenza sulla soglia del 5% è del 2,4%; l’80% di tale eccedenza corrisponde all’1,92% dell’importo, cioè circa 45.596 euro. È una somma utile ma molto lontana dal “rimborso integrale” che l’imprenditore si aspettava: chi aveva costruito l’offerta contando su quel rimborso resta in perdita.

Ipotesi C: la composizione negoziata usata come “scudo totale” (mito n. 6). Un istituto con 214 dipendenti, tre conti correnti pignorati da un fornitore di veicoli blindati e stipendi di settembre non pagati presenta l’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive lunedì 5 ottobre 2026. Contestualmente alla pubblicazione dell’accettazione dell’esperto deve chiedere al tribunale la conferma delle misure; il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni e, ipotizziamo, conferma le misure per 120 giorni. I pignoramenti del fornitore non possono proseguire, ma i dipendenti restano liberi di agire per gli stipendi: se l’impresa non paga nemmeno ottobre, entro fine novembre arrivano i primi decreti ingiuntivi. Se invece l’impresa usa i primi trenta giorni per firmare con i sindacati un piano di pagamento degli arretrati (ad esempio in quattro rate mensili da lunedì 30 novembre 2026 a lunedì 1° marzo 2027), sostenuto dalla liquidità liberata dalla sospensione delle rate bancarie concordata nelle trattative e dalla rinegoziazione dei due contratti di vigilanza più squilibrati, la protezione diventa uno strumento di risanamento. Ricordiamo che i termini dei procedimenti del CCII corrono anche in agosto (art. 9, comma 1).

Il fondo di verità: cosa resta in piedi dei sette miti

Ogni mito che abbiamo esaminato contiene un frammento corretto. Ricomposti nel quadro normativo esatto, quei frammenti diventano la base di una strategia.

È vero che il contratto collettivo non è una legge: ma chi lo applica resta vincolato a tutte le sue clausole, e negli appalti pubblici l’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 impone il contratto delle organizzazioni comparativamente più rappresentative o un contratto con tutele equivalenti. La leva corretta non è “uscire” dal contratto, ma usare gli spazi che il sistema offre: accordi aziendali sull’organizzazione dei turni, sulle ore e sulle modalità di erogazione dei servizi, negoziati con le rappresentanze sindacali, che possono ridurre il costo complessivo senza toccare i minimi.

È vero che il contratto collettivo è il parametro principale del giudice: ma, come insegna Cass. 27711/2023, non è uno scudo assoluto. Per l’impresa il frammento utile è un altro: rispettare puntualmente i minimi del contratto rinnovato riduce drasticamente il rischio di contenzioso per il futuro e consente di concentrarsi sul pregresso.

È vero che la revisione prezzi è obbligatoria negli appalti pubblici: ma scatta solo oltre il 5% per i servizi e riconosce l’80% dell’eccedenza. Il frammento utile è che la revisione esiste e va chiesta con calcoli precisi, e che l’art. 9 del Codice consente di chiedere la rinegoziazione per circostanze davvero straordinarie.

È vero che il prezzo concordato con i clienti privati vincola: ma l’art. 1664 c.c., l’art. 1467 c.c. e la rinegoziazione assistita dall’esperto nella composizione negoziata (art. 17, comma 5, CCII) aprono spazi concreti, soprattutto nei contratti di lunga durata.

È vero che il committente risponde in solido: ma la tutela è del lavoratore. Per l’impresa il frammento utile è la consapevolezza che i committenti più strutturati monitorano la regolarità retributiva e contributiva dei fornitori: presentarsi con un piano credibile prima che emergano inadempimenti protegge le commesse.

È vero che la composizione negoziata protegge: ma non dai crediti dei lavoratori, e solo per un tempo limitato. Il frammento utile è che protegge da banche e fornitori proprio mentre si costruisce il piano, impedisce ai creditori di risolvere i contratti per inadempimenti pregressi e permette di trattare anche il debito fiscale con la transazione dell’art. 23, comma 2-bis.

È vero che i contributi si possono transigere: ma solo negli accordi di ristrutturazione e nel concordato, con condizioni rigorose e un controllo del tribunale. Il frammento utile è che anche un debito contributivo elevato non condanna necessariamente l’impresa alla liquidazione, purché venga trattato per tempo con lo strumento giusto.

Un’ultima precisazione sui costi della procedura, spesso sopravvalutati o sottovalutati. Nella composizione negoziata il compenso dell’esperto è determinato dall’art. 25-ter CCII in proporzione all’attivo, con un minimo di 4.000 euro e un massimo di 400.000 euro, maggiorazioni e riduzioni legate al numero dei creditori e all’esito delle trattative; è prededucibile e, in mancanza di accordo, è liquidato dagli organi previsti dalla legge (Trib. Milano, 5 novembre 2024, n. 9567, ha chiarito che l’accordo tra le parti prevale e che il provvedimento di liquidazione vale come titolo per il recupero). A questi si aggiungono i diritti di segreteria della Camera di commercio e, negli strumenti giudiziali, il contributo unificato, i compensi dell’attestatore e del commissario giudiziale.

Mito vs realtà in tabella

La tabella che segue mette a confronto, una riga per ciascuna convinzione, ciò che si sente dire e ciò che dicono davvero norme e giurisprudenza. È pensata per essere letta in un minuto, prima di prendere decisioni sul personale o sui contratti con i committenti; ogni riga rinvia al paragrafo in cui il tema è sviluppato con le relative fonti. Ricordiamo che i termini dei procedimenti del CCII corrono anche ad agosto (art. 9, comma 1), mentre nel processo civile ordinario di cognizione, in quello tributario e in quello amministrativo vale la sospensione dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969), che invece non si applica alle cause di lavoro e, di regola, alle opposizioni esecutive.

Il mito Come stanno le cose
Posso congelare le tranche o passare a un contratto più economico Chi applica un contratto collettivo è vincolato a tutte le sue clausole; negli appalti pubblici serve il contratto delle organizzazioni più rappresentative o un contratto con tutele equivalenti (art. 11 D.Lgs. 36/2023)
Con il contratto dei sindacati maggiori sono al sicuro Il giudice può discostarsi dai minimi se violano l’art. 36 Cost. (Cass. 27711/2023, caso di vigilanza nei servizi fiduciari)
La revisione prezzi copre ogni rinnovo Per i servizi scatta oltre il 5% e riconosce l’80% dell’eccedenza; non copre aumenti già noti all’offerta (Cons. Stato V 6638/2025; ANAC 347/2025)
Con i privati il prezzo è intoccabile Revisione ex art. 1664 c.c. oltre un decimo per circostanze imprevedibili, eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c., rinegoziazione nella composizione negoziata (art. 17 c.5 CCII)
Se non pago i dipendenti paga il committente Il committente paga e si rivale; la solidarietà ha confini precisi e un termine di due anni (art. 29 D.Lgs. 276/2003; Cass. 1450/2025)
La composizione negoziata blocca tutto Le misure protettive escludono i crediti dei lavoratori e durano al massimo 240 giorni (artt. 18-19 CCII); i contributi INPS non rientrano nella transazione dell’art. 23 c.2-bis
I contributi non versati si sistemano col concordato La transazione contributiva (artt. 63 e 88 CCII) ha requisiti rigorosi; nel frattempo DURC irregolare, intervento sostitutivo, esclusione dalle gare e possibili profili penali

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso ridurre l’orario o il numero di guardie per contenere i costi del rinnovo?
Dipende. La riorganizzazione dei servizi è una scelta imprenditoriale legittima, ma va fatta nel rispetto del contratto collettivo, degli obblighi verso i committenti (che spesso fissano ore e presidi minimi) e delle procedure sindacali e di legge in caso di riduzioni di personale. Nelle imprese con più di quindici dipendenti che hanno avviato la composizione negoziata, l’art. 4, comma 3, CCII impone anche di informare per iscritto le rappresentanze sindacali delle determinazioni rilevanti.

Quindi è vero che la composizione negoziata mi permette di non pagare gli arretrati dei dipendenti?
No. L’art. 18 CCII esclude i crediti dei lavoratori dalle misure protettive. Gli arretrati si gestiscono con accordi di pagamento, eventualmente sostenuti dalla liquidità liberata nelle trattative con banche e fornitori; in un concordato preventivo i crediti di lavoro hanno un trattamento privilegiato che va rispettato.

Quindi è vero che posso chiedere al committente pubblico un adeguamento per il rinnovo?
Dipende. Se l’aumento era già noto quando hai presentato l’offerta, la revisione prezzi non lo copre (Cons. Stato, Sez. V, n. 6638/2025). Se invece gli indici del contratto superano la soglia del 5%, la revisione è dovuta nella misura dell’80% dell’eccedenza (art. 60 D.Lgs. 36/2023); e per circostanze davvero straordinarie si può chiedere la rinegoziazione ai sensi dell’art. 9.

Quindi è vero che, se la composizione negoziata fallisce, l’impresa è finita?
No. Al termine delle trattative si può arrivare a un contratto con uno o più creditori, a una convenzione di moratoria, a un accordo di ristrutturazione, a un piano di risanamento o a un concordato preventivo; e se l’esperto attesta che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede ma le soluzioni non sono praticabili, l’imprenditore può proporre entro sessanta giorni il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), che non richiede il voto dei creditori (App. Roma n. 4154/2024). È una strada liquidatoria, ma consente spesso di cedere i rami d’azienda ancora sani salvaguardando i posti di lavoro.

Quindi è vero che i termini si fermano ad agosto?
Dipende dal procedimento. Nei procedimenti del CCII no: la sospensione feriale è esclusa dall’art. 9, comma 1. Nelle cause di lavoro nemmeno (art. 3 L. 742/1969). Vale invece dal 1° al 31 agosto nel giudizio civile ordinario di cognizione, ad esempio nell’opposizione a un decreto ingiuntivo chiesto da un fornitore, nel processo tributario e nel processo amministrativo, compreso il contenzioso sulle gare (salva la fase cautelare). Non vale, di regola, per le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi.

Le sentenze che smontano i miti

Raccogliamo qui i riferimenti utilizzati nell’articolo, ciascuno collegato alla convinzione che smentisce o ridimensiona. Indichiamo per trasparenza il tipo di fonte consultata.

  1. Cass. civ., Sez. lavoro, 2 ottobre 2023, n. 27711 (sintesi ampia letta su EC News). Principio: il giudice parte dal contratto collettivo, ma può discostarsene con motivazione, anche d’ufficio, quando la retribuzione non è proporzionata e sufficiente; può usare come confronto contratti di settori affini e indicatori economici, senza fermarsi alla soglia di povertà Istat. Rilevanza: smonta il mito n. 2; il caso riguardava un vigilante inquadrato nei servizi fiduciari.

  2. Cons. Stato, Sez. V, n. 6638/2025 (riportata nella deliberazione ANAC n. 347/2025 e in una sintesi di codiceappalti.it). Principio: il rinnovo periodico dei contratti collettivi è una normale evenienza e non un evento imprevedibile; la revisione prezzi non copre aumenti retributivi già noti al momento del bando e dell’offerta. Rilevanza: mito n. 3 e, per analogia, mito n. 4.

  3. ANAC, deliberazione n. 347/2025 (sintesi letta su segretaricomunalivighenzi.it). Principio: la revisione non opera automaticamente; gli incrementi da rinnovi programmati o da tabelle ministeriali già previste prima del bando dovevano essere considerati nell’offerta. Rilevanza: mito n. 3. È un atto dell’Autorità, non una sentenza, ma orienta le stazioni appaltanti.

  4. Cons. Stato, Sez. V, n. 9255/2024 (citata nella sintesi di codiceappalti.it). Principio: l’art. 11, comma 3, D.Lgs. 36/2023 esprime una tutela rafforzata dei lavoratori negli appalti. Rilevanza: miti n. 1 e n. 7.

  5. Cons. Stato, Sez. V, n. 453/2024 (citata nella stessa sintesi). Principio: la verifica di congruità del costo del lavoro non si ferma al contratto usato nel calcolo progettuale ma si estende all’esecuzione. Rilevanza: mito n. 1, per chi pensa di cambiare contratto durante l’appalto.

  6. Cons. Stato, Sez. V, n. 6652/2023 (citata nella stessa sintesi, sullo stesso punto della precedente). Rilevanza: conferma che ciò che conta è il trattamento effettivamente garantito durante l’esecuzione.

  7. Cass. civ., Sez. lavoro, 21 gennaio 2025, n. 1450 (sintesi letta su studiocerbone.com). Principio: i “trattamenti retributivi” dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 vanno intesi in senso rigoroso; l’indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti non vi rientra, a differenza della formula più ampia del vecchio art. 118 D.Lgs. 163/2006. Rilevanza: mito n. 5.

  8. Trib. Milano, decreto 21 maggio 2025 (sintesi iusletter). Principio: sull’accordo di transazione fiscale nella composizione negoziata il giudice controlla la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la convenienza. Rilevanza: mito n. 6, per distinguere ciò che la composizione negoziata può fare sul debito fiscale.

  9. Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025 (sintesi EC News). Principio: è inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre è pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Rilevanza: mito n. 6, contro l’uso degli strumenti della crisi come rifugi in sequenza.

  10. Trib. Milano, 5 novembre 2024, n. 9567 (massima). Principio: nella liquidazione del compenso dell’esperto prevale l’accordo tra le parti; il provvedimento di liquidazione vale come prova scritta e titolo per il recupero. Rilevanza: chiarisce i costi reali della composizione negoziata, spesso usati come argomento per non attivarla.

  11. App. Roma, n. 4154/2024 (massima). Principio: nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio non è previsto il voto dei creditori. Rilevanza: domanda di verifica sul “dopo” della composizione negoziata.

A queste pronunce si aggiungono i testi normativi che chiudono le questioni da soli: art. 60 D.Lgs. 36/2023 (soglie della revisione), artt. 18 e 19 CCII (perimetro e durata delle misure protettive), art. 29 D.Lgs. 276/2003 (solidarietà del committente), artt. 1664 e 1467 c.c. (revisione ed eccessiva onerosità nei contratti privati), art. 9, comma 1, CCII (niente sospensione feriale nei procedimenti del Codice).

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo trasformiamo in una strategia. Ecco cosa facciamo concretamente per un istituto di vigilanza o una società di servizi fiduciari in difficoltà dopo il rinnovo del contratto collettivo.

  1. Ricostruiamo il costo reale del rinnovo: con i commercialisti dello staff incrociamo tabelle, tranche, inquadramenti e organici per stimare l’impatto mese per mese fino alla scadenza del 31 dicembre 2026 e oltre.

  2. Mappiamo il rischio retributivo pregresso: verifichiamo inquadramenti, livelli e minimi applicati negli anni passati, soprattutto nei servizi fiduciari, per misurare l’esposizione a cause fondate sull’art. 36 Cost. e valutare eventuali conciliazioni.

  3. Esaminiamo i contratti con i committenti pubblici: controlliamo clausole di revisione, indici, date dell’offerta e degli accordi sindacali, calcoliamo se e quando la soglia del 5% è superata e predisponiamo le istanze di revisione o di rinegoziazione ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 36/2023.

  4. Rileggiamo i contratti con i clienti privati: individuiamo clausole di adeguamento non applicate, rinunce alla revisione, durate e scadenze, e valutiamo l’uso degli artt. 1664 e 1467 c.c.

  5. Valutiamo e attiviamo la composizione negoziata: prepariamo l’istanza, i documenti e il ricorso per la conferma delle misure protettive, tenendo conto che i termini corrono anche ad agosto (art. 9, comma 1, CCII).

  6. Impostiamo la rinegoziazione assistita: costruiamo i dati e le proposte da portare al tavolo con committenti, banche e fornitori, perché l’esperto possa invitare le parti a rideterminare i contratti divenuti eccessivamente onerosi.

  7. Gestiamo il fronte fiscale e contributivo: valutiamo rateizzazioni, transazione fiscale nella composizione negoziata e, se serve, la transazione fiscale e contributiva in un accordo di ristrutturazione o in un concordato (artt. 63 e 88 CCII), coordinandoci con il difensore penale quando emergono omessi versamenti.

  8. Affianchiamo l’impresa con lavoratori e sindacati: predisponiamo le informative dell’art. 4, comma 3, CCII e lavoriamo, con il consulente del lavoro dell’azienda, ai piani di rientro degli arretrati e agli accordi organizzativi.

  9. Difendiamo l’impresa nel contenzioso: decreti ingiuntivi, azioni di regresso dei committenti, opposizioni esecutive, ricorsi al TAR sulle gare, con attenzione ai diversi regimi della sospensione feriale.

  10. Prepariamo l’uscita se il risanamento non è possibile: valutiamo concordato preventivo, concordato semplificato e cessione dei rami d’azienda ancora sani, con l’obiettivo di preservare valore e posti di lavoro.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un istituto di vigilanza in crisi, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più: significa conoscere dall’interno come lavora l’esperto, quali dati chiede, come si costruisce un piano credibile e come si conduce una trattativa con committenti, banche ed enti. È questa esperienza che consente di preparare l’impresa al percorso prima di depositare l’istanza, evitando gli errori che portano alla revoca delle misure o all’archiviazione.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la composizione negoziata e la rinegoziazione dei contratti è lo stesso difensore che, se necessario, segue il contenzioso in ogni grado. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso caso, perché in un’impresa labour intensive il diritto del lavoro, i contratti pubblici, il fisco e la crisi d’impresa sono facce dello stesso problema.

Chiusura

Nella vigilanza privata i miti sulla crisi si diffondono velocemente perché ognuno contiene una parte di verità: il contratto collettivo non è una legge, la revisione prezzi esiste, la composizione negoziata protegge, i contributi si possono transigere. Ma presi da soli, senza le condizioni che la legge prevede, quei frammenti spingono verso scelte che peggiorano la situazione proprio quando l’impresa avrebbe più bisogno di lucidità. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere che cosa la legge consente davvero permette di scegliere in tempo lo strumento adatto, prima che le commesse e il personale si perdano.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio tra crisi d’impresa e contratti di servizi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno il percorso di rinegoziazione con committenti e creditori; coordina uno staff nazionale in diritto bancario e tributario per il fronte fiscale e contributivo; ed è avvocato cassazionista, per difendere l’impresa in ogni grado del contenzioso con lavoratori, clienti e stazioni appaltanti.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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