Hai ottenuto l’esdebitazione, il tribunale ha dichiarato inesigibili i debiti rimasti insoddisfatti e adesso ti serve un prestito: per un’auto usata indispensabile per il lavoro, per una caldaia da sostituire, per un piccolo mutuo, per una dilazione con la cessione del quinto. Ti stai chiedendo se devi dire alla banca o alla finanziaria che sei stato esdebitato, se puoi tacerlo, se la banca lo saprà comunque e che cosa rischi se non lo scrivi nel modulo. Questo non è un articolo da leggere e mettere da parte: è un piano da eseguire, mossa per mossa, prima di firmare qualunque richiesta di credito. Alla fine saprai cosa sei obbligato a dichiarare, cosa puoi scegliere di dire, come dirlo con i documenti giusti e come evitare che il nuovo finanziamento diventi il primo passo verso un nuovo sovraindebitamento, questa volta senza più una via d’uscita.
La risposta breve è questa: la legge non ti impone un obbligo generale di annunciare spontaneamente l’esdebitazione a chiunque ti presti denaro, ma ogni volta che il finanziatore ti fa una domanda precisa sulla tua storia debitoria o sulle procedure a cui sei stato sottoposto devi rispondere in modo vero e completo. Mentire o nascondere in modo malizioso espone il contratto all’annullamento, ti espone al risarcimento e, nei casi più gravi, a conseguenze penali; e soprattutto ti toglie le difese che il Codice della crisi riconosce a chi in futuro dovesse trovarsi di nuovo in difficoltà.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la domanda sta esattamente a cavallo tra due mondi che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo frequenta per competenza certificata: da un lato il sovraindebitamento e l’esdebitazione, che conosce dall’interno come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC; dall’altro il credito bancario e la valutazione del merito creditizio, materia del diritto bancario in cui coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale. Chi ti aiuta a chiedere un nuovo finanziamento dopo l’esdebitazione deve sapere leggere sia il decreto del tribunale sia il modulo della banca.
📩 Prima di firmare la richiesta di prestito, scrivici: i recapiti per raggiungere subito lo Studio sono riportati in fondo a questa pagina.
La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire
Prima di procedere, assicurati di sapere con esattezza in che punto ti trovi. Non tutti gli esdebitati sono nella stessa posizione: c’è chi ha ottenuto l’esdebitazione dopo una liquidazione controllata ormai chiusa, chi l’ha ottenuta mentre la liquidazione è ancora aperta (perché sono decorsi tre anni dall’apertura), chi è stato esdebitato come incapiente e si trova ancora nel triennio di osservazione, chi ha un decreto appena comunicato e ancora reclamabile. In due righe di inquadramento, e non di più: l’esdebitazione è la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti dopo una liquidazione giudiziale o controllata (art. 278 CCII), che nella liquidazione controllata opera alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale (art. 282 CCII), mentre il debitore persona fisica meritevole e incapiente può ottenerla una sola volta anche senza offrire nulla ai creditori (art. 283 CCII). Tutto il resto di questo articolo riguarda una sola cosa: che cosa fare con quel decreto quando chiedi credito.
Rispondi a queste quattro domande di auto-verifica.
Domanda 1: il tuo decreto è definitivo? Il decreto che dichiara l’esdebitazione nella liquidazione controllata è comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore, che possono proporre reclamo nelle forme dell’art. 124 CCII entro trenta giorni (art. 282 c.3). Lo stesso termine di trenta giorni vale per il decreto che concede l’esdebitazione all’incapiente (art. 283 c.8). Se il termine non è ancora scaduto, o se un creditore ha reclamato, la tua esdebitazione non è ancora stabile e non puoi presentarla a una banca come un fatto acquisito. Ricorda che questi termini corrono anche in agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini nei procedimenti disciplinati dal Codice.
Domanda 2: la procedura da cui deriva l’esdebitazione è chiusa? L’art. 282 c.1 consente l’esdebitazione anche prima della chiusura, decorsi tre anni dall’apertura, e il c.2-bis precisa che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie. Se la liquidazione controllata è ancora aperta, hai ancora un liquidatore, un giudice delegato e obblighi di collaborazione: chiedere un finanziamento in questa fase richiede cautele in più.
Domanda 3: sei un esdebitato incapiente nel triennio? Se l’esdebitazione ti è stata concessa ai sensi dell’art. 283 CCII, per tre anni dal decreto l’OCC vigila sulle utilità sopravvenute e tu devi depositare la dichiarazione periodica indicata nel decreto, a pena di revoca. La legge dice espressamente che i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono considerate utilità (art. 283 c.1). Ma un nuovo debito, per chi ha già usato l’unica esdebitazione dell’incapiente, è un rischio che va pesato con attenzione particolare.
Domanda 4: il modulo che ti chiede la banca contiene domande sulla tua storia debitoria? Leggi il modulo prima di compilarlo. Se trovi domande come “ha in corso o ha avuto procedure concorsuali o di sovraindebitamento?”, “ha debiti verso altri intermediari?”, “ha subito pignoramenti?”, “ci sono eventi pregiudizievoli a suo carico?”, la scelta se dichiarare o no non c’è più: devi rispondere, e devi rispondere il vero.
Con queste risposte, usa la tabella di orientamento.
| Se la tua situazione è questa | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Decreto comunicato da meno di 30 giorni o reclamo pendente | Mossa 1 | Devi prima sapere se l’esdebitazione è stabile e che cosa copre |
| Decreto definitivo, liquidazione chiusa, nessuna richiesta ancora presentata | Mossa 2 | Devi sapere che cosa vedono già le banche prima di parlare con loro |
| Hai già in mano il modulo o la proposta della banca | Mossa 3 | Devi capire dove nasce, nel tuo caso, l’obbligo di dichiarare |
| Hai già compilato un modulo omettendo l’esdebitazione o rispondendo “no” | Mossa 4 (e scenario di deviazione n. 2) | Va valutata subito una rettifica prima della firma o dell’erogazione |
| Liquidazione controllata ancora aperta | Mossa 6 | Servono cautele verso il liquidatore e la procedura |
| Esdebitato incapiente nel triennio dell’art. 283 | Mossa 6, poi Mossa 5 | Il nuovo debito non è un’utilità, ma un secondo sovraindebitamento non avrebbe la stessa via d’uscita |
| La banca ha rifiutato il finanziamento | Mossa 7 | Hai diritti di informazione, di spiegazione e di contestazione delle segnalazioni |
| Hai ottenuto il finanziamento e vuoi proteggerti per il futuro | Mossa 8 | Le prove di ciò che hai dichiarato contano se un giorno servirà un’altra procedura |
Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Ogni mossa che segue è autonoma, ma l’ordine conta: chi parla con la banca prima di aver letto il proprio decreto e i propri dati di Centrale Rischi e dei sistemi di informazioni creditizie rischia di dichiarare cose imprecise, e una dichiarazione imprecisa è quasi peggio di un silenzio.
Un’ultima avvertenza di diagnosi. La domanda del titolo ha una risposta giuridica e una risposta pratica, e non coincidono sempre. La risposta giuridica è quella che abbiamo anticipato: niente obbligo generale di autodenuncia, obbligo pieno di verità quando ti viene chiesto. La risposta pratica è che, nella grande maggioranza dei casi, la banca o la finanziaria verrà comunque a conoscenza della tua storia, perché consulterà la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e almeno un sistema di informazioni creditizie privato, e perché il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia (art. 282 c.1). Il vero tema, quindi, raramente è “come nasconderlo”: è come presentarlo in modo che non ti chiuda la porta e che ti protegga se le cose andassero male.
Mossa 1 – Recupera il decreto e leggi esattamente che cosa ti ha liberato
Obiettivo della mossa: sapere con precisione quali debiti sono stati dichiarati inesigibili, quali sono rimasti in piedi e se il provvedimento è stabile, perché tutto ciò che dichiarerai alla banca deve partire da questo documento e non da un ricordo.
Quando va fatta
Subito, e comunque prima di qualunque contatto con un finanziatore. Se il decreto ti è stato appena comunicato, segna sul calendario il trentesimo giorno dalla comunicazione: è il termine per il reclamo dei creditori ammessi e del debitore, sia nella liquidazione controllata (art. 282 c.3) sia nell’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 c.8). Questo termine non si sospende in agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti del Codice: se il decreto ti è stato comunicato lunedì 20/7/2026, il termine scade mercoledì 19/8/2026, non a settembre. Finché il termine pende, non presentare la tua esdebitazione come definitiva.
Come si esegue
Il primo passo è procurarti tre documenti:
- il decreto di esdebitazione con l’attestazione della data di comunicazione (te lo fornisce il tuo legale, l’OCC o il liquidatore; in alternativa lo trovi nel fascicolo telematico della procedura);
- la certificazione di mancato reclamo o, se un reclamo c’è stato, il provvedimento che lo ha deciso;
- lo stato passivo della liquidazione controllata, cioè l’elenco dei creditori ammessi con i relativi importi, oppure, per l’incapiente, l’elenco dei creditori allegato alla domanda (art. 283 c.3 lett. a).
Poi leggi il decreto con una matita in mano e verifica quattro cose.
Primo: la base normativa. Il decreto è stato pronunciato ai sensi dell’art. 282 (liquidazione controllata) o dell’art. 283 (incapiente)? La differenza è decisiva: nel secondo caso hai un triennio di vigilanza davanti (art. 283 c.1 e c.9), una dichiarazione periodica da depositare (c.7) e hai già consumato l’unica esdebitazione dell’incapiente, che la legge concede “solo per una volta”.
Secondo: i debiti esclusi. L’art. 278 c.7 CCII esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari (lett. a) e i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti (lett. b). Se tra i tuoi debiti c’erano assegni di mantenimento arretrati, un risarcimento per un incidente o una multa non accessoria a un debito estinto, quei debiti sono ancora tuoi. Per l’incapiente, la questione se le esclusioni dell’art. 278 c.7 si applichino anche all’esdebitazione dell’art. 283 è aperta: c’è chi le applica (l’art. 278 sta nelle disposizioni generali del capo sull’esdebitazione e l’art. 283 non lo deroga) e chi ritiene che non operino (perché l’art. 278 c.1 parla dei crediti rimasti insoddisfatti “nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”). La scelta prudente è considerare a rischio quei debiti. Quando la banca ti chiederà “ha debiti in corso?”, questi debiti vanno indicati.
Terzo: i creditori che non hanno partecipato al concorso. Secondo l’art. 278 c.2, verso i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Se un tuo vecchio creditore non si era insinuato, può ancora pretendere quella percentuale. Su questa regola è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale: con l’ord. 104/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano e le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª serie speciale n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente. Per oggi la regola è vigente: tienine conto quando dichiari la tua situazione debitoria.
Quarto: i garanti. L’art. 278 c.6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Se tua moglie, tuo padre o un socio avevano firmato una fideiussione sui tuoi vecchi debiti, la tua esdebitazione non li ha liberati. Questo è rilevante se il nuovo finanziamento prevede che proprio quella persona ti faccia da garante o da cointestataria: la sua posizione nei sistemi creditizi potrebbe essere compromessa proprio dai tuoi vecchi debiti.
La base giuridica
Artt. 278, 282 e 283 CCII nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024; art. 9 c.1 CCII per l’esclusione della sospensione feriale. La Cassazione ha chiarito che gli artt. 278 ss. presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata e che chi era stato dichiarato fallito prima del 15/7/2022 resta regolato dalla legge fallimentare anche per l’esdebitazione (Cass. Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025, nota da massima). Se la tua esdebitazione nasce da un vecchio fallimento o da una liquidazione del patrimonio della L. 3/2012, le regole applicabili possono essere diverse: verifica il regime prima di descriverlo alla banca.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che il decreto non si trova o che hai solo una copia senza data di comunicazione. Non improvvisare: chiedi al liquidatore o all’OCC la copia con l’attestazione, oppure fai estrarre copia dal fascicolo. Un altro imprevisto frequente: scopri che un creditore ha proposto reclamo. In questo caso non chiedere finanziamenti finché il reclamo non è deciso, perché qualunque dichiarazione che faresti (“sono stato esdebitato”) sarebbe incompleta. Se il decreto è stato pubblicato sul sito del tribunale, la banca potrebbe vederlo prima di te: un motivo in più per avere il quadro chiaro.
Check di completamento
- Hai il decreto con la data di comunicazione e sai se è decorso il termine di trenta giorni senza reclami.
- Hai un elenco scritto dei debiti esclusi o ancora esigibili (mantenimento, risarcimenti, sanzioni non accessorie, quota dei creditori non insinuati).
- Sai se nella tua storia ci sono garanti o coobbligati ancora esposti.
Mossa 2 – Controlla che cosa vedono già le banche di te
Obiettivo della mossa: conoscere esattamente le informazioni sul tuo conto che il finanziatore troverà consultando la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e i sistemi di informazioni creditizie privati, per non dichiarare nulla che sia smentito dalle banche dati e per correggere in anticipo gli errori.
Quando va fatta
Prima di presentare la richiesta, idealmente quattro-sei settimane prima. Le risposte dei gestori e degli intermediari non sono immediate: per i sistemi di informazioni creditizie il codice di condotta prevede un mese per rispondere alle richieste dell’interessato, prorogabile di altri due mesi in caso di particolare complessità o numerose richieste (art. 9 c.1 del codice, secondo il vademecum CRIF del dicembre 2019); per i reclami all’intermediario sulla Centrale dei Rischi la Banca d’Italia indica una risposta entro 60 giorni.
Come si esegue
Il primo passo è distinguere le due banche dati, perché funzionano in modo diverso.
La Centrale dei Rischi (CR) della Banca d’Italia. È un archivio pubblico alimentato dagli intermediari vigilati. Secondo le FAQ della Banca d’Italia, la segnalazione scatta per crediti o garanzie pari o superiori a 30.000 euro, ma per le sofferenze la soglia è di 250 euro; la segnalazione in sé non significa essere un “cattivo pagatore” e un ritardo, da solo, non basta per la classificazione a sofferenza. Due regole ti riguardano direttamente:
- gli intermediari possono consultare i dati al massimo per gli ultimi 36 mesi disponibili;
- le informazioni storiche non sono cancellate e restano negli archivi della CR anche dopo l’estinzione del debito; l’intermediario smette di segnalare il debito nel mese in cui è stato pagato o si è estinto.
Tradotto per il tuo caso: se le tue vecchie sofferenze sono state segnalate fino a una certa data, una banca che consulta oggi la CR vede i 36 mesi precedenti. Chi ha avuto sofferenze segnalate fino a due anni fa le troverà ancora visibili per circa un altro anno. L’esdebitazione non cancella la storia, ma da quando il debito non è più segnalato quella storia invecchia e prima o poi esce dalla finestra di consultazione.
I sistemi di informazioni creditizie privati (SIC). Sono gestiti da soggetti privati (CRIF, Experian, CTC e altri) e, come precisa la stessa Banca d’Italia, non sono soggetti alla sua supervisione: ci si rivolge direttamente ai gestori. Sono regolati dal codice di condotta approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 12 settembre 2019. I tempi di conservazione, secondo il vademecum ufficiale pubblicato da CRIF, sono questi:
| Informazione | Per quanto resta nel SIC |
|---|---|
| Richiesta di finanziamento | 180 giorni dalla presentazione, se l’istruttoria lo richiede; 90 giorni dalla comunicazione al SIC dell’esito di rifiuto o rinuncia |
| Ritardi sanati fino a due rate o due mesi | 12 mesi dalla registrazione della regolarizzazione, se non ci sono altri ritardi |
| Ritardi sanati superiori a due rate o due mesi | 24 mesi dalla registrazione della regolarizzazione, alle stesse condizioni |
| Dati negativi non regolarizzati (morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) | 36 mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto o dall’ultimo aggiornamento necessario per altre vicende rilevanti; in ogni caso massimo 60 mesi dalla scadenza contrattuale |
| Rapporti estinti con estinzione di ogni obbligazione (dati positivi) | 60 mesi dalla cessazione o scadenza del contratto |
Il vademecum non contiene regole specifiche per le procedure di sovraindebitamento o per l’esdebitazione: come venga registrato l’esito di un debito dichiarato inesigibile dipende da come l’intermediario partecipante aggiorna il dato. Per questo è indispensabile vedere con i tuoi occhi che cosa c’è scritto.
Ecco come procedi in concreto:
- chiedi la tua posizione in Centrale dei Rischi alla Banca d’Italia attraverso i canali indicati sul suo sito (servizi al cittadino, accesso alla CR);
- esercita il diritto di accesso presso ciascun SIC (almeno CRIF, Experian e CTC), chiedendo copia dei dati che ti riguardano;
- confronta le segnalazioni con lo stato passivo e con il decreto: per ogni rapporto annota l’importo segnalato, lo stato (sofferenza, passaggio a perdita, cessione), l’ultima data di aggiornamento e la data di scadenza contrattuale;
- calcola la data di uscita di ogni dato negativo applicando la tabella: ti servirà per decidere se chiedere il finanziamento adesso o fra qualche mese.
Se trovi errori (un debito già ceduto e ancora segnalato dal cedente, un importo diverso, una segnalazione che continua dopo che il rapporto è stato passato a perdita, una sofferenza mai preceduta da una valutazione reale della tua situazione), chiedi la correzione all’intermediario che ha fatto la segnalazione: secondo le FAQ della Banca d’Italia, le correzioni in CR si chiedono direttamente all’intermediario, e in caso di contestazione puoi presentare reclamo e poi ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (con un contributo di 20 euro, restituito se la decisione è favorevole).
La base giuridica
Per la CR: art. 53 TUB e istruzioni della Banca d’Italia (Circolare n. 139/1991 e aggiornamenti); art. 125 c.3 TUB per il preavviso al consumatore. Per i SIC: Regolamento (UE) 2016/679 e codice di condotta approvato dal Garante il 12/9/2019. Sulla legittimità delle segnalazioni l’ABF ha precisato due punti utili: il preavviso dell’art. 125 c.3 TUB è un obbligo di trasparenza e non un presupposto di legittimità della segnalazione, sicché la sua mancanza può fondare solo un risarcimento (ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4519 del 10/5/2023); la segnalazione a sofferenza è giustificata da un inadempimento prolungato e documentato, mentre dopo il passaggio a perdita non risultano più segnalazioni, coerentemente con le istruzioni di vigilanza (ABF Torino, decisione n. 1101 del 29/1/2025). Nella decisione di coordinamento è richiamata anche Cass. Sez. III n. 3130 del 9/2/2021, secondo cui la segnalazione in CR non è consentita per il solo fatto dell’inadempimento del debitore, ma richiede una valutazione della sua situazione complessiva.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: il SIC risponde tardi o in modo incompleto. Non presentare la richiesta di finanziamento al buio: rinvia di qualche settimana. Secondo imprevisto: scopri una segnalazione negativa ancora “aperta” su un debito che il decreto ha reso inesigibile. Non pensare di risolverlo con una telefonata: scrivi all’intermediario, allega il decreto e chiedi l’aggiornamento della posizione. Tieni presente che la segnalazione storica, se corretta quando è stata fatta, non diventa illegittima per effetto dell’esdebitazione: quello che puoi chiedere è che il dato attuale sia esatto.
Check di completamento
- Hai il prospetto CR e le risposte di almeno tre SIC.
- Per ogni dato negativo hai annotato la data di uscita prevista.
- Hai inviato le richieste di correzione per gli errori evidenti e conservato le ricevute.
Mossa 3 – Leggi il modulo della banca e trova dove nasce, nel tuo caso, l’obbligo di dichiarare
Obiettivo della mossa: individuare in quali punti della richiesta di finanziamento e del contratto ti viene chiesto, espressamente o implicitamente, di dichiarare la tua storia debitoria, perché è lì, e non in una norma generale, che nasce il tuo dovere di parlare.
Quando va fatta
Appena ricevi il modulo di richiesta, il questionario o la bozza del contratto, e prima di firmare qualsiasi cosa. Se la richiesta avviene online, salva o stampa ogni schermata con le domande e le tue risposte: una volta inviata, potresti non poterla più vedere.
Come si esegue
Il primo passo è capire il quadro giuridico, perché da lì dipende tutto. Nel diritto civile italiano non esiste un obbligo generale di informare la controparte sulla propria situazione economica, salvo che lo preveda la legge o il contratto: è un principio affermato da tempo dalla Cassazione (Cass. Sez. I, sent. n. 8295 dell’11/10/1994, nota da massima) e confermato dall’orientamento secondo cui il silenzio e la reticenza, da soli, non bastano a invalidare un contratto se non sono inseriti in un comportamento preordinato con malizia a ingannare (Cass. Sez. II, ord. n. 11605 dell’11/4/2022, nota da massima). Ma attenzione: questo principio ti protegge solo finché nessuno ti chiede nulla. Nel credito ai consumatori, oggi, nessuno ti presta denaro senza chiederti qualcosa.
L’art. 124-bis TUB, come riscritto dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 (G.U. n. 6 del 9/1/2026), che ha recepito la direttiva (UE) 2023/2225 sul credito ai consumatori, impone al finanziatore una valutazione “approfondita” del merito creditizio, condotta anche nell’interesse del consumatore, basata su informazioni necessarie e proporzionate alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito; queste informazioni possono provenire da fonti interne o esterne, compreso il consumatore stesso, e, ove necessario, dalla consultazione di una banca dati pertinente, e devono essere verificate (c.1 e c.1-bis). La nuova disciplina si applica dal 20 novembre 2026 e, secondo le fonti consultate, ai contratti già stipulati resta applicabile il testo previgente. In pratica: la banca ha il dovere di chiederti informazioni sulla tua situazione e tu, se rispondi, hai il dovere di rispondere il vero.
Ora prendi il modulo e cerca, una per una, queste sezioni:
- Il questionario sulla situazione finanziaria. Di solito chiede reddito, spese fisse, altri finanziamenti in corso, rate mensili. Qui devi indicare anche i debiti che l’esdebitazione non ha toccato (mantenimento, risarcimenti, sanzioni non accessorie, eventuali quote dei creditori non insinuati: mossa 1).
- Le domande sugli “eventi pregiudizievoli” o sulle “procedure”. Formule tipiche: “è stato o è sottoposto a procedure concorsuali, di composizione della crisi o di sovraindebitamento?”, “ha subito protesti, pignoramenti, ipoteche giudiziali?”. Se la domanda c’è, la risposta deve essere vera. Attenzione ai tempi verbali: “è sottoposto” riguarda il presente (rilevante se la liquidazione controllata è ancora aperta); “è stato sottoposto” o “ha avuto” riguarda il passato e include la tua procedura chiusa.
- Le dichiarazioni prestampate in calce. Molti moduli contengono frasi come “dichiaro di non avere in corso procedure esecutive o concorsuali” o “dichiaro che le informazioni fornite sono complete e veritiere”. Firmare una dichiarazione prestampata falsa equivale a renderla tu: non firmare finché non l’hai letta e, se serve, corretta o integrata.
- Le clausole del contratto. Cerca le “dichiarazioni e garanzie” del cliente, le clausole sulla decadenza dal beneficio del termine e sulla risoluzione: spesso prevedono che la falsità delle informazioni fornite sia causa di risoluzione o di decadenza. Ricorda anche la regola generale dell’art. 1186 c.c.: il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie date.
- La cessione del quinto e la delegazione di pagamento. In questi prodotti il datore di lavoro o l’ente pensionistico entra nel rapporto e spesso deve certificare l’assenza di vincoli sullo stipendio o sulla pensione. Se nella tua liquidazione controllata erano stati fissati limiti sul tuo reddito (art. 268 c.4 lett. b) e la procedura è ancora aperta, il certificato dello stipendio potrebbe riportarlo.
La base giuridica
Art. 124-bis TUB (testo del D.Lgs. 212/2025) sul merito creditizio; artt. 1337 e 1338 c.c. sulla buona fede nelle trattative; artt. 1439 e 1440 c.c. sul dolo; art. 1186 c.c. sulla decadenza dal termine. L’art. 124-bis, nella parte riportata dalle fonti consultate, regola gli obblighi del finanziatore e non contiene una norma sulle conseguenze delle informazioni false fornite dal consumatore: queste conseguenze si ricavano dalle regole generali del codice civile (mossa 4).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: il modulo contiene una domanda ambigua (“ha avuto problemi di rimborso?”) oppure una dichiarazione prestampata che non corrisponde alla tua situazione (“dichiaro di non essere mai stato sottoposto a procedure concorsuali”). Non firmare e non barrare a caso: chiedi per iscritto al consulente o alla filiale di integrare la dichiarazione con una nota (la vediamo nella mossa 4). Se la piattaforma online non consente note, usa il canale di assistenza o la PEC per inviare la precisazione prima dell’invio definitivo, e conservane la ricevuta.
Check di completamento
- Hai individuato tutte le domande e le dichiarazioni del modulo che riguardano la tua storia debitoria.
- Per ciascuna sai qual è la risposta vera, alla luce del decreto e dei tuoi dati CR e SIC.
- Hai copia (anche fotografica) del modulo e delle schermate prima dell’invio.
Mossa 4 – Scegli come dichiarare: la nota di trasparenza e i rischi dell’omissione
Obiettivo della mossa: rispondere alle domande del finanziatore in modo vero e completo e presentare l’esdebitazione con i documenti che la rendono comprensibile, evitando sia la reticenza maliziosa sia la falsa dichiarazione, che sono le due condotte che trasformano un contratto valido in un contratto annullabile.
Quando va fatta
Al momento della compilazione del modulo e, in ogni caso, prima della firma del contratto e dell’erogazione del denaro. Se hai già inviato la richiesta con una risposta sbagliata, la mossa va fatta subito, prima che il finanziamento sia erogato (scenario di deviazione n. 2).
Come si esegue
Il primo passo è capire che cosa rischi davvero, perché solo così la scelta diventa chiara.
Rischio civile: annullamento del contratto. Secondo l’art. 1439 c.c. il dolo è causa di annullamento quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato. La Cassazione ha ribadito che raggiri, menzogne e reticenza maliziosa annullano il contratto quando inducono in errore e determinano il consenso (Cass. Sez. II, ord. n. 28291 del 4/11/2024, nota da massima). Se rispondi “no” alla domanda “è stato sottoposto a procedure di sovraindebitamento?” e la banca dimostra che, conoscendo la verità, non ti avrebbe prestato il denaro, il contratto è annullabile: dovresti restituire subito il capitale ricevuto, non più a rate. L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni (art. 1442 c.c.).
Rischio civile: risarcimento. Anche se il raggiro non è stato determinante (la banca ti avrebbe comunque finanziato, ma a condizioni diverse), resta il dolo incidente dell’art. 1440 c.c.: il contratto è valido, ma chi ha agito in mala fede risponde dei danni. La Cassazione distingue proprio questo: il dolo determinante, che richiede un’effettiva efficacia causale sul consenso, porta all’annullamento; quello incidente, che incide solo sulle condizioni, porta al risarcimento (Cass. Sez. II, ord. n. 17988 dell’1/7/2024; Cass. Sez. I, ord. n. 27145 del 21/10/2024, entrambe note da massima).
Rischio contrattuale: decadenza e risoluzione. Le clausole sulle dichiarazioni del cliente (mossa 3) di solito collegano alla falsità delle informazioni la risoluzione del contratto o la decadenza dal beneficio del termine, con obbligo di restituzione immediata.
Rischio penale. Una falsa dichiarazione resa per ottenere un finanziamento, soprattutto se accompagnata da documenti alterati, può avere rilievo penale. Non entriamo qui nel dettaglio delle fattispecie, che vanno valutate caso per caso con un difensore penale: basta sapere che il rischio esiste e che non vale mai la pena di correrlo.
Rischio sul futuro: la perdita delle difese del Codice della crisi. È il rischio meno visibile e il più grave, e lo vediamo nella mossa 5 e nella mossa 8: chi ha ottenuto un finanziamento mentendo sulla propria storia difficilmente potrà sostenere, in una futura procedura, che il finanziatore ha concesso credito senza valutare il suo merito creditizio, e rischia che il nuovo indebitamento sia letto come frutto di colpa grave o di malafede.
Il secondo passo è distinguere tre situazioni.
Situazione A: il modulo chiede espressamente. Rispondi il vero, senza minimizzare e senza drammatizzare. “Sì, sono stato sottoposto a liquidazione controllata presso il Tribunale di …, chiusa con decreto di esdebitazione del …, definitivo dal …”. Allega la nota di trasparenza (sotto).
Situazione B: il modulo non chiede nulla di specifico, ma ti chiede di dichiarare “debiti e impegni in corso”. L’esdebitazione riguarda debiti che non sono più esigibili: non sei tenuto a indicarli come debiti in corso. Devi però indicare quelli ancora esigibili (debiti esclusi, quote dovute ai creditori non insinuati, eventuali debiti nati dopo la procedura). Valuta comunque la nota di trasparenza: la banca vedrà la tua storia in CR e nei SIC, e un’esdebitazione spiegata da te pesa meno di un’esdebitazione scoperta dalla banca.
Situazione C: il modulo non chiede nulla e non c’è alcuna dichiarazione prestampata. In linea di principio puoi tacere, perché non c’è un obbligo generale di informare sulla propria situazione economica (Cass. 8295/1994) e il silenzio non è dolo se non è inserito in un comportamento malizioso (Cass. 11605/2022; Cass. Sez. I, ord. n. 30505 del 3/11/2023, secondo cui il dolo omissivo si valuta in base alle circostanze e alle condizioni della controparte). Ma la situazione C, nel credito ai consumatori del 2026, è quasi teorica: il finanziatore ha l’obbligo di valutare il tuo merito creditizio e di raccogliere informazioni, anche da te. Se ti fa domande a voce, la risposta resta una dichiarazione: falla mettere per iscritto.
Il terzo passo è preparare la nota di trasparenza: una pagina, non di più, da allegare alla richiesta. Ecco che cosa contiene:
- i fatti essenziali: tipo di procedura, tribunale, data di apertura e di chiusura, data del decreto di esdebitazione e della sua definitività;
- le cause dell’indebitamento in una frase (perdita del lavoro, malattia, separazione, crisi dell’attività), coerenti con quanto risulta dalla relazione dell’OCC;
- che cosa resta: i debiti esclusi o ancora esigibili, con importo e piano di pagamento;
- la situazione attuale: reddito netto documentato, composizione del nucleo, spese fisse, assenza di nuovi ritardi;
- lo scopo del finanziamento e il perché della rata richiesta, con un calcolo semplice di sostenibilità (mossa 5).
Allega solo i documenti necessari: il decreto (eventualmente con oscuramento dei dati dei creditori), l’ultima busta paga o la dichiarazione dei redditi, il prospetto CR. Non allegare l’intero fascicolo della procedura: la banca deve ricevere informazioni necessarie e proporzionate, come vuole l’art. 124-bis c.1-bis, non un archivio.
Qui pesa l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: la nota di trasparenza deve essere coerente, parola per parola, con quanto il tribunale e l’OCC hanno già accertato, perché ogni discrepanza tra la tua versione e quella del decreto viene letta dal finanziatore come un segnale di inaffidabilità.
La base giuridica
Artt. 1337, 1439, 1440 e 1442 c.c.; art. 124-bis TUB; art. 282 c.1 CCII, che prevede la pubblicazione del decreto di esdebitazione del consumatore o del professionista in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia, rendendo l’informazione accessibile.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il consulente della finanziaria che ti suggerisce di “non scrivere niente, tanto non lo vedono”. Non seguirlo: la dichiarazione la firmi tu, non lui, e le conseguenze dell’annullamento e del risarcimento ricadono su di te. Se il consulente insiste, invia la nota di trasparenza via PEC alla sede del finanziatore. Secondo imprevisto: la banca, letta la nota, ti chiede garanzie aggiuntive (un fideiussore, un coobbligato). Prima di accettare, verifica la posizione del garante proposto: se aveva garantito i tuoi vecchi debiti, l’art. 278 c.6 ha fatto salvi i diritti dei creditori nei suoi confronti e potrebbe essere lui stesso segnalato.
Check di completamento
- Ogni domanda del modulo ha una risposta vera e documentabile.
- La nota di trasparenza è coerente con il decreto e con la relazione dell’OCC.
- Hai la prova di che cosa hai dichiarato (copia firmata, PEC, schermate).
Mossa 5 – Verifica che il nuovo debito sia sostenibile, perché una seconda via d’uscita potrebbe non esserci
Obiettivo della mossa: misurare la rata del nuovo finanziamento sul tuo reddito reale e capire quali porte il Codice della crisi ti chiude se il nuovo debito dovesse portarti di nuovo in difficoltà, così da chiedere solo il credito che puoi effettivamente rimborsare.
Quando va fatta
Prima di scegliere l’importo e la durata del finanziamento, quindi prima della richiesta. Ripetila se la banca ti propone un importo o una durata diversi da quelli richiesti.
Come si esegue
Il primo passo è fare il calcolo che la banca farà su di te, ma con onestà maggiore. Prendi il tuo reddito netto mensile medio degli ultimi dodici mesi; sottrai le spese fisse incomprimibili (affitto o rata del mutuo, utenze, trasporti per il lavoro, spese per i figli); sottrai le rate dei debiti ancora esigibili (mossa 1); il residuo è il margine massimo entro cui la nuova rata deve stare, lasciando un cuscinetto per gli imprevisti. Il Codice della crisi offre un parametro utile per misurare il “dignitoso tenore di vita”: l’art. 68 c.3, quando chiede all’OCC di indicare se il finanziatore ha valutato il merito creditizio in relazione al reddito disponibile, ritiene idonea una quantificazione del necessario per vivere non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE del nucleo familiare. Con l’assegno sociale 2026 (valore provvisorio indicato dalla circolare INPS n. 153 del 19/12/2025: 546,24 euro al mese, 7.101,12 euro all’anno) e il parametro di una famiglia di tre persone (2,04), il minimo vitale annuo è di circa 14.486 euro, cioè circa 1.207 euro al mese su dodici mensilità. Se dopo aver tolto la nuova rata ti resta meno di questo importo, il finanziamento non è sostenibile.
Il secondo passo è conoscere le porte che si chiudono. Leggile con attenzione, perché sono la vera ragione per cui la domanda del titolo non è solo burocratica.
- Esdebitazione dell’incapiente: una sola volta. L’art. 283 c.1 consente l’esdebitazione del debitore incapiente “solo per una volta”. Se l’hai già ottenuta, non potrai ottenerla di nuovo. La Cassazione ha applicato con rigore la logica di questi limiti: il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, non può invocare l’esdebitazione dell’art. 283 per la stessa esposizione debitoria (Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025).
- Esdebitazione dopo liquidazione: limiti di tempo e di numero. L’art. 280 CCII, richiamato dall’art. 282 c.2, esclude l’esdebitazione per chi ne ha beneficiato nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione (lett. d) e per chi ne ha già beneficiato due volte (lett. e).
- Piano del consumatore: cinque anni e due volte. L’art. 69 c.1 esclude dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, o ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
- Meritevolezza. L’esdebitazione nella liquidazione controllata opera solo se il debitore non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2) e se non ha fatto ricorso abusivo al credito (art. 280 lett. b). La Cassazione ha chiarito che negligenza e imprudenza del debitore non impediscono l’apertura della liquidazione controllata, ma contano proprio nella fase dell’esdebitazione (Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025, nota da massima; nello stesso senso Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026, nota da sintesi, che richiede comunque una relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore). Chi, appena esdebitato, si indebita di nuovo oltre le proprie possibilità, magari tacendo la propria storia, offre a un futuro tribunale l’argomento più semplice per negare una seconda esdebitazione.
Il terzo passo è scegliere, a parità di bisogno, il prodotto meno rischioso: importo più basso, durata coerente con la vita del bene acquistato, rata fissa, nessuna polizza accessoria non necessaria. Se il bisogno è un bene strumentale al lavoro, valuta se esistono alternative (noleggio, acquisto dilazionato senza interessi, aiuto familiare documentato).
La base giuridica
Artt. 68 c.3, 69 c.1, 280, 282 c.2 e 283 c.1 CCII; art. 124-bis TUB per l’obbligo del finanziatore di valutare il merito creditizio anche nell’interesse del consumatore. Sulla scarsa consistenza del patrimonio la Cassazione ha precisato che, di per sé, non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, perché l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo della soddisfazione parziale dei creditori (Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024, nota da massima): conta la condotta, non il risultato, ed è proprio la condotta nell’assumere nuovi debiti che sarà valutata.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che la banca ti approvi un importo più alto di quello che hai calcolato come sostenibile (“tanto il sistema la approva”). Non accettarlo: l’approvazione della banca non sostituisce il tuo calcolo. Secondo imprevisto: il bisogno è urgente (la caldaia rotta a dicembre) e non hai tempo per fare tutto. In questo caso riduci l’importo al minimo indispensabile e fai comunque la nota di trasparenza: la fretta non giustifica una dichiarazione incompleta.
Check di completamento
- La nuova rata lascia un residuo mensile non inferiore al minimo vitale calcolato per il tuo nucleo.
- Sai se hai già consumato l’esdebitazione dell’incapiente o se rientri nei cinque anni dell’art. 280 lett. d e dell’art. 69 c.1.
- Hai scelto importo e durata pensando allo scenario peggiore, non a quello migliore.
Mossa 6 – Se la procedura è ancora aperta o sei nel triennio dell’incapiente, coordina il finanziamento con la procedura
Obiettivo della mossa: evitare che il nuovo finanziamento interferisca con la liquidazione controllata ancora aperta o con la vigilanza triennale dell’OCC, e dichiarare il finanziamento a chi deve saperlo, oltre che alla banca.
Quando va fatta
Prima della richiesta di finanziamento, se ti trovi in una di queste due situazioni: liquidazione controllata non ancora chiusa, anche se l’esdebitazione è già stata dichiarata decorsi tre anni dall’apertura; esdebitazione dell’incapiente concessa da meno di tre anni.
Come si esegue
Caso 1: liquidazione controllata ancora aperta. Il primo passo è ricordare che l’esdebitazione dichiarata prima della chiusura non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (art. 282 c.2-bis). La procedura continua: il liquidatore può ancora vendere beni, coltivare azioni, distribuire somme. Inoltre, secondo l’art. 272 c.3 e c.3-bis CCII, la procedura resta aperta, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura, e i beni sopravvenuti vi sono acquisiti fino all’esdebitazione; e l’art. 268 c.4 lett. b esclude dalla liquidazione stipendi e redditi solo nei limiti fissati dal giudice per il mantenimento tuo e della famiglia. Ecco come procedi:
- informa il liquidatore per iscritto che intendi chiedere un finanziamento, indicando importo, scopo e rata: l’art. 280 lett. c, richiamato dall’art. 282 c.2, condiziona l’esdebitazione al fatto di non aver ostacolato la procedura e di aver fornito agli organi tutte le informazioni utili;
- verifica con il liquidatore che la rata non incida sulla quota di reddito destinata alla procedura secondo il provvedimento del giudice;
- rispondi alla banca indicando che la procedura è ancora aperta, se il modulo chiede di procedure “in corso”: anche con l’esdebitazione già dichiarata, la procedura è pendente;
- non dare in garanzia beni che potrebbero ricadere nella liquidazione.
Caso 2: esdebitazione dell’incapiente nel triennio. L’art. 283 c.1 stabilisce che resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni del c.9, se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori, e precisa che i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono considerati utilità. Quindi il denaro che ricevi in prestito non può essere aggredito dai vecchi creditori come “utilità sopravvenuta”. Ma restano tre cautele:
- la dichiarazione periodica: il decreto indica il termine entro cui devi depositare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca (art. 283 c.7). Il testo dice che la dichiarazione è dovuta “ove positiva”, ma molti decreti la chiedono comunque ogni anno: depositala sempre e, se hai ottenuto un finanziamento, menzionalo indicando che non costituisce utilità ai sensi del c.1. È una trasparenza che non ti costa nulla e ti protegge;
- la vigilanza dell’OCC: per tre anni dal deposito del decreto l’OCC verifica l’esistenza di utilità ulteriori e, se le riscontra, con autorizzazione del giudice lo comunica ai creditori, che possono agire esecutivamente su quelle utilità (art. 283 c.9). Un finanziamento usato per acquistare un bene non rende quel bene un finanziamento: se compri un’auto con il prestito, l’auto è un bene tuo. Il punto è delicato e va valutato prima dell’acquisto;
- la sostenibilità: per l’incapiente il margine di reddito è per definizione minimo (art. 283 c.2). Un nuovo debito che non riesci a rimborsare ti riporterebbe nel sovraindebitamento senza la possibilità di una seconda esdebitazione da incapiente.
La base giuridica
Artt. 268 c.4, 272 c.3 e c.3-bis, 280 lett. c, 282 c.2 e c.2-bis, 283 c.1, c.7 e c.9 CCII. Sulla soglia minima delle utilità che fanno tornare esigibile il debito, il testo vigente dell’art. 283, dopo il D.Lgs. 136/2024, non contiene più la percentuale del dieci per cento prevista nella versione originaria: parla di “utile soddisfacimento dei creditori”. Alcuni decreti di merito usano ancora la vecchia formula: non farti confondere.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che il liquidatore non risponda in tempo utile. Invia comunque la comunicazione via PEC e conservane la ricevuta: avrai adempiuto al tuo dovere di informazione. Secondo imprevisto: hai già ottenuto un finanziamento nel triennio e non lo hai menzionato nella dichiarazione periodica. Integra la dichiarazione alla prima occasione utile, con una nota che chiarisca la natura del finanziamento.
Check di completamento
- Se la procedura è aperta: il liquidatore è stato informato per iscritto e la rata è compatibile con il provvedimento sul reddito.
- Se sei nel triennio: conosci la scadenza della prossima dichiarazione e sai come indicarvi il finanziamento.
- In entrambi i casi la risposta alla banca sulle procedure “in corso” è coerente con la realtà.
Mossa 7 – Gestisci la risposta della banca, compreso il rifiuto
Obiettivo della mossa: reagire in modo corretto all’esito della richiesta, usando i diritti di informazione e di riesame che la nuova disciplina del credito ai consumatori ti riconosce e correggendo le segnalazioni inesatte, senza moltiplicare richieste che restano registrate nei SIC.
Quando va fatta
Appena ricevi l’esito. Se è un rifiuto, agisci entro poche settimane: la richiesta rifiutata resta nei SIC per 90 giorni dalla comunicazione dell’esito, secondo il codice di condotta, e una raffica di nuove richieste nello stesso periodo peggiora il tuo profilo.
Come si esegue
Se il finanziamento è concesso. Leggi il contratto definitivo e verifica che le tue dichiarazioni (mossa 4) vi siano riportate correttamente o allegate. Conserva il documento di sintesi, il modulo informativo europeo e tutte le comunicazioni.
Se il finanziamento è rifiutato. Il primo passo è non presentare subito un’altra richiesta altrove. Poi:
- chiedi le ragioni del rifiuto. La direttiva (UE) 2023/2225 prevede che il creditore informi senza indugio il consumatore del rifiuto e, se del caso, lo indirizzi ai servizi di consulenza sul debito (art. 18 par. 9), e che, se il rifiuto si basa sulla consultazione di una banca dati, il consumatore sia informato gratuitamente del risultato, degli estremi della banca dati e delle categorie di dati considerate (art. 19 par. 6). Il nuovo art. 124-bis TUB riconosce al consumatore il diritto di chiedere una spiegazione chiara della valutazione, di esprimere la propria opinione e di chiedere il riesame della valutazione e della decisione, diritto particolarmente rilevante in caso di diniego (c.2-sexies), e il diritto all’intervento umano quando la valutazione è automatizzata (c.2-bis);
- se il rifiuto si basa su dati errati, chiedi la rettifica all’intermediario che li ha segnalati (mossa 2) e, se non ottieni risposta, presenta reclamo e poi ricorso all’ABF;
- se il rifiuto si basa su dati corretti (la tua storia è reale e ancora visibile), usa la tabella dei tempi di conservazione per scegliere quando ripresentare la richiesta, e presentala con la nota di trasparenza;
- chiedi il riesame umano se il rifiuto è stato automatico e la tua situazione attuale (reddito stabile, nessun ritardo dopo l’esdebitazione) non è stata considerata.
La base giuridica
Art. 124-bis TUB (D.Lgs. 212/2025), c.2-bis e c.2-sexies; direttiva (UE) 2023/2225, artt. 18 e 19; codice di condotta dei SIC (provvedimento del Garante del 12/9/2019) per la conservazione delle richieste; art. 125 c.3 TUB e istruzioni della Banca d’Italia sulla CR. Ricorda che, secondo la Corte di cassazione, la segnalazione a sofferenza richiede una valutazione della situazione complessiva del debitore e non il solo inadempimento (Cass. Sez. III n. 3130 del 9/2/2021, richiamata dall’ABF): è il parametro con cui contestare segnalazioni fatte in modo automatico.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il rifiuto senza motivazione, comunicato con una formula standard. Rispondi per iscritto chiedendo la spiegazione e il riesame ai sensi dell’art. 124-bis c.2-sexies, se la richiesta ricade nella nuova disciplina; per le richieste anteriori all’applicazione della riforma chiedi comunque, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati, quali banche dati sono state consultate. Secondo imprevisto: la banca ti propone un finanziamento più caro “perché sei stato esdebitato”. Non è di per sé illegittimo: il prezzo del credito riflette il rischio. Valuta se il costo complessivo è sostenibile (mossa 5) e confronta più offerte, senza però presentare più richieste formali nello stesso momento.
Check di completamento
- Hai una risposta scritta del finanziatore, positiva o negativa, con le ragioni del rifiuto se c’è stato.
- Gli eventuali errori nelle banche dati sono stati contestati per iscritto.
- Hai fissato la data della prossima richiesta in base ai tempi di conservazione, non all’impazienza.
Mossa 8 – Conserva le prove e proteggi il tuo futuro
Obiettivo della mossa: costruire un archivio delle dichiarazioni rese e delle valutazioni fatte dal finanziatore, perché se un giorno dovessi ricorrere di nuovo a una procedura del Codice della crisi quel fascicolo sarà la tua prima difesa.
Quando va fatta
Dal giorno della firma, e per tutta la durata del finanziamento. Aggiorna l’archivio ogni anno.
Come si esegue
Il primo passo è capire perché l’archivio serve. Se in futuro dovessi chiedere l’accesso a una nuova procedura, l’OCC dovrà indicare nella relazione se il soggetto finanziatore, nel concedere il finanziamento, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile (art. 68 c.3, e per l’incapiente art. 283 c.5). L’art. 69 c.2 impedisce al creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB, di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. La Cassazione ha precisato che questo creditore può comunque contestare i requisiti di legittimità del piano, perché l’art. 69 c.2 gli vieta solo di contestarne la convenienza (Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025, nota da massima). Ma tutto questo funziona solo se il finanziatore conosceva la tua situazione: se hai dichiarato la verità e la banca ti ha finanziato lo stesso oltre le tue possibilità, la responsabilità del finanziatore emerge; se hai mentito, la responsabilità torna tutta su di te.
Ecco che cosa conservi:
- il modulo di richiesta compilato e firmato, con le schermate se la richiesta era online;
- la nota di trasparenza e la prova dell’invio (PEC, ricevuta di consegna, protocollo di filiale);
- il contratto, il documento di sintesi e il modulo informativo europeo;
- le buste paga e le dichiarazioni dei redditi consegnate alla banca;
- il prospetto CR e le risposte dei SIC ottenute prima della richiesta;
- le comunicazioni con il liquidatore o con l’OCC (mossa 6);
- le dichiarazioni periodiche depositate se sei nel triennio dell’incapiente.
Il secondo passo è monitorare. Ogni anno chiedi di nuovo la posizione CR e quella dei SIC: verifichi che il nuovo finanziamento sia segnalato correttamente e che i vecchi dati negativi escano alle scadenze previste. Al primo segnale di difficoltà nel pagare le rate, non aspettare il terzo insoluto: contatta il finanziatore per una rimodulazione e, se la situazione è seria, fatti assistere subito.
Il terzo passo riguarda la famiglia. Se un familiare ti ha fatto da garante sui vecchi debiti, ricorda che l’esdebitazione non lo ha liberato (art. 278 c.6) e che, se anche lui è in difficoltà, può valutare una propria procedura, eventualmente familiare (art. 66 CCII), in cui le masse attive e passive restano distinte.
La base giuridica
Artt. 66, 68 c.3, 69 c.2, 278 c.6, 283 c.5 CCII; art. 124-bis TUB.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è aver perso i documenti della richiesta. Chiedi al finanziatore copia della documentazione precontrattuale e contrattuale e, se serve, esercita il diritto di accesso ai dati personali. Secondo imprevisto: a distanza di anni la banca contesta di non essere stata informata della tua esdebitazione. Se hai la nota di trasparenza con la prova dell’invio, la contestazione cade; se non l’hai, la tua posizione dipende da ciò che risulta dal modulo.
Check di completamento
- Hai un fascicolo, cartaceo o digitale, con tutti i documenti elencati.
- Hai fissato una data annuale per controllare CR e SIC.
- Sai a chi rivolgerti al primo segnale di difficoltà, senza aspettare l’accumulo di rate insolute.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati realistici ma non riferite a casi reali. Servono a mostrare come la stessa situazione di partenza porti a esiti molto diversi a seconda dell’ordine e della tempestività delle mosse.
Simulazione 1 – Lo stesso decreto, tre modi di chiedere il prestito
Situazione di partenza. Consumatore, nucleo di tre persone, reddito netto medio di 1.640 euro al mese su dodici mensilità. Liquidazione controllata chiusa; decreto di esdebitazione ex art. 282 CCII comunicato lunedì 14/9/2026. Termine per il reclamo di trenta giorni: scade mercoledì 14/10/2026. Debiti esclusi ancora esigibili: arretrati di mantenimento per 2.760 euro, che paga con 115 euro al mese. Ha bisogno di un’auto usata per raggiungere il posto di lavoro: chiede 9.870 euro in 48 mesi, con una rata ipotetica di 236,40 euro. Il modulo della finanziaria contiene la domanda: “È stato sottoposto a procedure concorsuali o di sovraindebitamento?”.
Calcolo di sostenibilità (mossa 5). Minimo vitale con l’assegno sociale 2026 e parametro 2,04: 7.101,12 × 2,04 = 14.486,28 euro annui, cioè 1.207,19 euro al mese. Reddito 1.640 − mantenimento 115 − nuova rata 236,40 = 1.288,60 euro. Il residuo supera il minimo vitale di 81,41 euro: il finanziamento è sostenibile, ma con un margine stretto. Una durata di 60 mesi abbasserebbe la rata e allargherebbe il margine.
Variante A – Chi segue il piano. Attende la scadenza del 14/10/2026, ottiene venerdì 16/10/2026 l’attestazione che non sono stati proposti reclami, chiede la posizione CR e l’accesso ai SIC, corregge una segnalazione non aggiornata e presenta la richiesta mercoledì 25/11/2026, quando la nuova disciplina dell’art. 124-bis TUB è già applicabile. Risponde “sì” alla domanda sulle procedure e allega la nota di trasparenza con il decreto definitivo, il calcolo della rata e la prova del pagamento regolare del mantenimento. La finanziaria può decidere di concedere il credito o no; ma se lo concede, il contratto è solido; se lo rifiuta, il consumatore può chiedere la spiegazione e il riesame (c.2-sexies) e sa quando ripresentare la domanda.
Variante B – Chi ha fretta. Presenta la richiesta mercoledì 30/9/2026, con il termine di reclamo ancora aperto, e scrive “sono stato esdebitato”. La dichiarazione è vera solo in parte: il decreto non è ancora stabile. Se un creditore proponesse reclamo e il decreto venisse modificato, la dichiarazione resa alla finanziaria si rivelerebbe inesatta. In più, la richiesta resta registrata nel SIC: se viene rifiutata, per 90 giorni dalla comunicazione del rifiuto ogni altro finanziatore la vedrà.
Variante C – Chi risponde “no”. Ottiene il finanziamento. Dopo quattordici mesi perde il lavoro, salta tre rate e la finanziaria, ricostruendo la posizione, trova il decreto pubblicato e i dati storici. Può chiedere l’annullamento del contratto per dolo (art. 1439 c.c.) se dimostra che, conoscendo la verità, non avrebbe finanziato: in quel caso il capitale residuo, circa 7.000 euro, è dovuto subito e non più a rate. Se il consumatore dovesse chiedere una nuova procedura, l’OCC dovrebbe riferire su come il finanziatore ha valutato il merito creditizio (art. 68 c.3), ma la valutazione sarebbe stata falsata dalla sua stessa risposta; e l’esdebitazione recente lo esporrebbe ai limiti dell’art. 69 c.1 e dell’art. 280 lett. d.
Simulazione 2 – Quando i dati negativi escono dalla finestra delle banche
Situazione di partenza. Professionista esdebitato con decreto definitivo. Nel SIC risulta un prestito personale in sofferenza con scadenza contrattuale venerdì 28/6/2024; in CR la vecchia esposizione risulta segnalata fino alla data contabile di fine maggio 2024, poi non più segnalata. Ha bisogno di 14.300 euro per rinnovare l’attrezzatura dello studio.
Calcolo dei tempi. Secondo il codice di condotta dei SIC, il dato negativo non regolarizzato resta 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento necessario: nell’ipotesi più favorevole, fino a lunedì 28/6/2027; nel caso peggiore, mai oltre 60 mesi dalla scadenza contrattuale, cioè giovedì 28/6/2029. In CR gli intermediari consultano al massimo gli ultimi 36 mesi disponibili: la segnalazione di maggio 2024 resta visibile all’incirca fino a metà 2027.
Esito se chiede subito (ottobre 2026). La banca vede la sofferenza in CR e nel SIC. Con la nota di trasparenza può comprendere che quel debito è stato dichiarato inesigibile e che dopo l’esdebitazione non ci sono stati nuovi ritardi; senza la nota, vede solo una sofferenza. Se rifiuta, la richiesta resta nel SIC per 90 giorni dalla comunicazione.
Esito se chiede dopo l’estate 2027. Se il gestore conferma che il dato è uscito alla scadenza dei 36 mesi, la banca non lo vede più nel SIC e la CR non mostra più la vecchia sofferenza nella finestra di consultazione. Ma attenzione: se il modulo chiede “è mai stato sottoposto a procedure di sovraindebitamento?”, la risposta resta “sì”. L’uscita dei dati dalle banche dati non cancella il dovere di rispondere il vero.
Simulazione 3 – L’incapiente e la caldaia
Situazione di partenza. Debitore incapiente esdebitato con decreto ex art. 283 CCII di lunedì 12/1/2026. Il triennio di vigilanza si chiude venerdì 12/1/2029. Il decreto fissa la dichiarazione annuale entro il 15 gennaio di ogni anno: la prima scade venerdì 15/1/2027. Nucleo di due persone, reddito annuo netto di 13.900 euro; la soglia del c.2 con l’assegno sociale 2026 (546,24 × 13 × 1,5 × 1,57) è di 16.723,14 euro. Lunedì 14/12/2026 la caldaia si rompe; il preventivo è di 3.480 euro, finanziabile in 24 rate da circa 155 euro.
Variante A. Chiede il finanziamento dichiarando la propria esdebitazione e il triennio in corso; il venditore della caldaia offre una dilazione senza interessi in 24 rate. Nella dichiarazione del 15/1/2027 indica il finanziamento precisando che, secondo l’art. 283 c.1, non costituisce utilità. L’OCC non ha nulla da segnalare ai creditori.
Variante B. Per pagare la caldaia e “già che c’è” anche altre spese, chiede due prestiti per complessivi 11.300 euro, non li menziona nella dichiarazione e dopo otto mesi non riesce più a pagare. Il denaro dei prestiti non è un’utilità che i vecchi creditori possano aggredire, ma il nuovo debito è suo per intero e l’esdebitazione dell’incapiente non è più disponibile, perché la legge la concede una sola volta (art. 283 c.1). Davanti al nuovo sovraindebitamento gli restano strade più strette, e ogni giudice valuterà come si è comportato dopo il primo decreto.
Simulazione 4 – Liquidazione ancora aperta
Situazione di partenza. Liquidazione controllata aperta venerdì 14/4/2023; esdebitazione dichiarata con decreto di lunedì 15/6/2026, decorsi tre anni dall’apertura; la procedura resta aperta perché è ancora pendente la vendita di una quota di un immobile ereditato. Il debitore chiede 6.150 euro per spese mediche non coperte.
Variante A. Lunedì 26/10/2026 informa via PEC il liquidatore, indicando importo e rata; risponde alla banca che una procedura è ancora “in corso”, allegando il decreto di esdebitazione e una breve nota del liquidatore sullo stato della vendita. La banca valuta con un quadro completo; il debitore ha rispettato l’obbligo di collaborazione dell’art. 280 lett. c.
Variante B. Non informa nessuno, dichiara alla banca di non avere procedure in corso e offre in garanzia proprio la quota in vendita. Quando il liquidatore lo scopre, la dichiarazione alla banca risulta falsa e la condotta può essere segnalata al tribunale: l’esdebitazione già dichiarata non ha effetti sulle operazioni liquidatorie (art. 282 c.2-bis), e un comportamento che ostacola la procedura è proprio ciò che l’art. 280 lett. c considera ostativo.
Il piano in una pagina
Ecco la pagina da stampare e tenere accanto al modulo della banca.
Il primo passo è sempre il decreto: senza sapere se è definitivo e che cosa copre, ogni dichiarazione è a rischio. Il secondo è vedere i tuoi dati come li vede la banca: Centrale dei Rischi e sistemi di informazioni creditizie, con le date di uscita di ogni dato negativo. Il terzo è leggere il modulo, perché è lì che nasce il tuo obbligo di dichiarare: niente obbligo generale di autodenuncia, ma obbligo pieno di verità quando ti viene chiesto. Il quarto è dichiarare bene, con una nota di trasparenza coerente con il decreto. Il quinto è chiedere solo il credito che puoi rimborsare, ricordando che l’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta e che dopo un’esdebitazione scattano i limiti di cinque anni e di due volte. Il sesto, se la procedura è aperta o sei nel triennio dell’incapiente, è informare il liquidatore o l’OCC. Il settimo è gestire l’esito, usando i diritti di spiegazione e di riesame. L’ottavo è conservare tutto.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Decreto | Sapere se l’esdebitazione è stabile e che cosa copre | 30 giorni dalla comunicazione per il reclamo (artt. 282 c.3, 283 c.8), anche in agosto (art. 9 c.1 CCII) | Dichiarazioni incomplete o inesatte; debiti esclusi non indicati |
| 2. CR e SIC | Conoscere ciò che vede la banca e correggere gli errori | 4-6 settimane prima della richiesta; risposta SIC entro un mese, prorogabile di due | Rifiuto basato su dati errati; dichiarazioni smentite dalle banche dati |
| 3. Modulo | Individuare dove nasce l’obbligo di dichiarare | Prima della firma o dell’invio online | Firmare dichiarazioni prestampate false |
| 4. Dichiarazione | Rispondere il vero con una nota di trasparenza | Prima della firma e dell’erogazione | Annullamento per dolo, risarcimento, decadenza dal termine, possibili profili penali |
| 5. Sostenibilità | Chiedere solo il credito rimborsabile | Prima di scegliere importo e durata | Nuovo sovraindebitamento senza la stessa via d’uscita (artt. 69 c.1, 280 lett. d-e, 283 c.1) |
| 6. Procedura aperta o triennio | Coordinarsi con liquidatore od OCC | Prima della richiesta; dichiarazione annuale nel termine del decreto | Ostacolo alla procedura (art. 280 lett. c); revoca per omessa dichiarazione (art. 283 c.7) |
| 7. Esito | Ottenere spiegazioni, riesame, rettifiche | Subito dopo l’esito; richiesta rifiutata visibile 90 giorni | Moltiplicare rifiuti registrati nei SIC |
| 8. Archivio | Conservare la prova di ciò che hai dichiarato | Dalla firma e per tutta la durata, controllo annuale | Perdere le difese verso il finanziatore in una futura procedura (artt. 68 c.3, 69 c.2) |
Gli scenari di deviazione
Anche il piano migliore incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.
Deviazione 1 – La controparte accelera: “firmi oggi, l’offerta scade stasera”
Ti propongono un finanziamento “pre-approvato”, magari al telefono o in un negozio, con firma digitale immediata. Il modulo è breve e la domanda sulle procedure è sepolta tra le dichiarazioni prestampate. Piano B: non firmare in giornata. Chiedi di ricevere la documentazione precontrattuale e il modulo completo via email; leggilo con la mossa 3; se l’offerta “scade”, scade: un finanziamento che non lascia il tempo di leggere le dichiarazioni che firmi è un finanziamento da evitare. Se hai bisogno davvero di quel bene, chiedi una dilazione al venditore senza intermediazione finanziaria. Ricorda inoltre che nel credito ai consumatori esiste il diritto di recesso entro il termine di legge dalla conclusione del contratto: verificane i tempi nel contratto che ti viene proposto, ma non usarlo come scusa per firmare senza leggere.
Deviazione 2 – Hai già inviato la richiesta con una risposta sbagliata
È lo scenario più delicato. Hai risposto “no” alla domanda sulle procedure, o hai firmato una dichiarazione prestampata che non corrisponde alla tua situazione. Piano B, se il finanziamento non è ancora stato erogato: invia subito, via PEC o con un mezzo tracciabile, una rettifica della dichiarazione con la nota di trasparenza, chiedendo che la richiesta sia rivalutata sulla base delle informazioni corrette. Potresti ricevere un rifiuto: è un costo molto minore di un contratto annullabile. Piano B, se il finanziamento è già stato erogato: non agire d’impulso e non smettere di pagare. Fai valutare la situazione da un legale prima di qualunque comunicazione: il contenuto e il momento di una rettifica, le clausole del contratto, l’eventuale rilievo penale della dichiarazione resa (che va esaminato con un difensore penale) richiedono una strategia, non un’email scritta di notte. Nel frattempo continua a pagare regolarmente: un contratto pagato con puntualità riduce sia l’interesse del finanziatore a contestarlo sia il danno che potrebbe lamentare.
Deviazione 3 – Il documento è irreperibile
Non trovi il decreto, non sai se è stato reclamato, la tua vecchia procedura era una liquidazione del patrimonio della L. 3/2012 o derivava da un fallimento, e non sai come descriverla. Piano B: chiedi copia al liquidatore o all’OCC che ha seguito la procedura, oppure fai estrarre copia dal fascicolo della cancelleria. Se la procedura era della L. 3/2012 o della legge fallimentare, non descriverla alla banca con le categorie del Codice della crisi: la Cassazione ha chiarito che le esdebitazioni chieste da chi era stato dichiarato fallito prima del 15/7/2022 restano regolate dalla legge fallimentare, e lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012 (Cass. 14835/2025). Nella nota di trasparenza scrivi semplicemente il nome esatto della procedura, il tribunale e le date: è la descrizione più sicura. Finché non hai il documento, rinvia la richiesta: un’informazione imprecisa su una procedura concorsuale è un argomento per il finanziatore, non per te.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso fare la mossa 4 prima della mossa 2, cioè preparare la nota di trasparenza senza aver visto i miei dati CR e SIC?
Puoi prepararne una bozza, ma non inviarla. La nota deve essere coerente con ciò che la banca troverà: se scrivi che “non ci sono più segnalazioni” e il SIC mostra ancora una sofferenza, la tua credibilità ne soffre. Prima i dati, poi la nota.
Il modulo chiede solo dei “finanziamenti in corso”. Devo indicare i vecchi debiti esdebitati?
No: i debiti dichiarati inesigibili non sono finanziamenti in corso. Devi però indicare i debiti ancora esigibili (debiti esclusi dall’art. 278 c.7, eventuali quote dei creditori non insinuati secondo l’art. 278 c.2, debiti nati dopo la procedura). E valuta comunque la nota di trasparenza, perché la storia emergerà dalle banche dati.
Dopo quanti anni posso smettere di dichiarare l’esdebitazione?
Dipende dalla domanda. Se il modulo chiede “ha procedure in corso?”, dopo la chiusura la risposta è no. Se chiede “è mai stato sottoposto a procedure?”, la risposta resta sì per sempre, anche quando i dati sono usciti da CR e SIC. Non esiste una scadenza della verità.
Mia moglie chiede il prestito a suo nome: deve dichiarare la mia esdebitazione?
Deve rispondere il vero alle domande che riguardano lei e il nucleo familiare. Se il modulo chiede le entrate e le spese del nucleo, deve indicare anche i debiti che tu stai ancora pagando (per esempio un mantenimento escluso dall’esdebitazione). Se era tua garante sui vecchi debiti, ricorda che l’esdebitazione non l’ha liberata (art. 278 c.6): la sua posizione nelle banche dati potrebbe essere già compromessa.
Posso chiedere un mutuo per la casa dopo l’esdebitazione?
Sì, la legge non lo vieta. In pratica la banca valuterà con particolare attenzione la storia creditizia e il rapporto tra rata e reddito. Segui le stesse mosse, con una cautela in più sulla sostenibilità (mossa 5): un mutuo dura decenni e un nuovo sovraindebitamento con la casa ipotecata ti esporrebbe a una procedura molto più pesante.
La cessione del quinto è più “sicura” perché la rata è trattenuta in busta paga?
Per la banca sì, per te non necessariamente: la rata è sottratta prima che tu riceva lo stipendio e riduce il reddito disponibile per tutta la durata. Fai il calcolo della mossa 5 sul netto dopo la trattenuta. E se la tua liquidazione controllata è ancora aperta, verifica con il liquidatore che la trattenuta non interferisca con la quota di reddito destinata alla procedura (mossa 6).
La giurisprudenza che sostiene il piano
Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Per ciascuna sono indicati gli estremi come riportati dalle fonti lette, il principio riformulato e la rilevanza per il tema. Quando la fonte è una massima o una sintesi, è indicato.
A sostegno della mossa 1 (leggere il decreto)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025 (nota da massima). L’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15/7/2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012; gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: prima di descrivere la tua esdebitazione alla banca devi sapere quale disciplina l’ha regolata.
- Corte cost., ord. n. 104/2026. Sulla questione di legittimità dell’art. 278 c.2 CCII (creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso), la Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano per un vizio di notifica ai creditori ammessi, senza esaminare il merito; le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026 e la questione è di nuovo pendente. Rilevanza: la quota dovuta ai creditori non insinuati è oggi esigibile e va considerata quando dichiari i debiti residui.
A sostegno della mossa 2 e della mossa 7 (banche dati e segnalazioni)
- ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4519 del 10/5/2023. Il preavviso dell’art. 125 c.3 TUB prima della segnalazione in CR è un obbligo di trasparenza e non un presupposto di legittimità della segnalazione; la sua violazione può fondare solo una pretesa risarcitoria. Rilevanza: per contestare una vecchia segnalazione non basta lamentare il mancato preavviso; serve dimostrare che mancava il presupposto sostanziale.
- ABF Torino, decisione n. 1101 del 29/1/2025. La segnalazione a sofferenza è giustificata da un inadempimento prolungato e documentato; la mancata prova del preavviso non la rende illegittima; dopo il passaggio a perdita non risultano più segnalazioni. Rilevanza: aiuta a capire quali segnalazioni storiche sono destinate a restare e quali possono essere contestate.
- Cass. civ., Sez. III, n. 3130 del 9/2/2021 (richiamata nella decisione ABF n. 4519/2023). La segnalazione in Centrale dei Rischi non è consentita per il solo fatto dell’inadempimento, ma richiede una valutazione della situazione complessiva del debitore. Rilevanza: è il parametro per contestare segnalazioni automatiche o non aggiornate.
A sostegno della mossa 3 e della mossa 4 (obbligo di dichiarare e conseguenze della reticenza)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8295 dell’11/10/1994 (nota da massima). Non esiste un obbligo generale di informare la controparte sulla propria situazione economica, salvo che lo preveda la legge o il contratto. Rilevanza: è la base della risposta al titolo: niente obbligo di autodenuncia spontanea, ma obbligo quando la legge o il contratto (il modulo) lo chiedono.
- Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11605 dell’11/4/2022 (nota da massima). Il dolo omissivo rileva solo se inserito in un comportamento preordinato con malizia; silenzio e reticenza, da soli, non invalidano il contratto. Rilevanza: tacere quando nessuno chiede non è, di per sé, dolo; tacere in modo preordinato a ingannare lo è.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30505 del 3/11/2023 (nota da massima). Il dolo, commissivo od omissivo, si valuta in base alle circostanze concrete e alle condizioni della controparte. Rilevanza: con un finanziatore professionale che deve valutare il merito creditizio, il peso del silenzio dipende da ciò che ti è stato chiesto e da ciò che la banca poteva verificare.
- Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28291 del 4/11/2024 (nota da massima). Raggiri, menzogne e reticenza maliziosa annullano il contratto se inducono in errore e determinano il consenso. Rilevanza: una risposta falsa alla domanda sulle procedure, se determinante, espone il finanziamento all’annullamento.
- Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17988 dell’1/7/2024 (nota da massima). Va distinto il dolo determinante, che richiede un’effettiva efficacia causale sul consenso, dal dolo incidente; un raggiro che incide solo sulle condizioni economiche non annulla il contratto. Rilevanza: anche quando la banca ti avrebbe comunque finanziato, la falsità può avere conseguenze.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27145 del 21/10/2024 (nota da massima). Il dolo incidente non invalida il contratto ma può dar luogo al risarcimento del danno. Rilevanza: la falsa dichiarazione che ha ottenuto condizioni migliori espone al risarcimento.
A sostegno della mossa 5 e della mossa 6 (sostenibilità e limiti alle nuove esdebitazioni)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale). Il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria; il ricorso straordinario contro il decreto di diniego, emesso senza contraddittorio, è inammissibile perché la domanda può essere riproposta (sulla ricorribilità esiste un contrasto con Cass. n. 13228/2026). Rilevanza: i limiti all’accesso ripetuto all’esdebitazione sono applicati con rigore; un nuovo debito insostenibile non trova necessariamente una seconda via d’uscita.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (nota da massima). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; negligenza e imprudenza del debitore contano nella successiva fase dell’esdebitazione. Rilevanza: il modo in cui contrai nuovi debiti dopo il primo decreto sarà valutato proprio quando chiederai un’altra esdebitazione.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (nota da sintesi). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice; la condotta del debitore conta in sede di esdebitazione. Rilevanza: le cause e la diligenza nell’assumere i nuovi debiti finiranno nella relazione dell’OCC.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (nota da massima). La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: conta la condotta, compresa la condotta nell’assumere credito, non l’entità della soddisfazione dei creditori.
A sostegno della mossa 8 (archivio e difese future)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (nota da massima). Il creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o ha violato l’art. 124-bis TUB può fare opposizione e reclamo in sede di omologa del piano del consumatore per contestarne i requisiti di legittimità; l’art. 69 c.2 gli vieta solo di contestarne la convenienza. Rilevanza: la responsabilità del finanziatore nella concessione del credito ha conseguenze concrete in una futura procedura, ma solo se il finanziatore conosceva la tua situazione: per questo devi conservare la prova di ciò che hai dichiarato.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo nuovo finanziamento dopo l’esdebitazione
Lo Studio affianca chi è stato esdebitato nel passaggio più delicato: tornare al credito senza ricadere nel sovraindebitamento e senza esporsi a contestazioni. Ecco che cosa facciamo concretamente.
- Esaminiamo il decreto di esdebitazione e verifichiamo base normativa (art. 282 o 283 CCII, oppure regime della legge fallimentare o della L. 3/2012), data di comunicazione, decorso del termine di reclamo e definitività.
- Ricostruiamo i debiti rimasti esigibili: debiti esclusi dall’art. 278 c.7, quote dei creditori non insinuati secondo l’art. 278 c.2, debiti sorti dopo la procedura, posizione dei garanti.
- Acquisiamo e leggiamo la tua posizione in Centrale dei Rischi e nei SIC, calcoliamo le date di uscita di ogni dato negativo e individuiamo le segnalazioni inesatte o non aggiornate.
- Redigiamo le richieste di rettifica agli intermediari segnalanti e, se necessario, i reclami e i ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario.
- Analizziamo il modulo di richiesta e la bozza del contratto prima della firma, individuando le domande e le dichiarazioni prestampate che riguardano la tua storia debitoria.
- Scriviamo con te la nota di trasparenza, coerente con il decreto e con la relazione dell’OCC, e selezioniamo i documenti da allegare nella misura necessaria e proporzionata.
- Verifichiamo la sostenibilità del finanziamento con i commercialisti dello staff, confrontando rata, reddito e minimo vitale del nucleo secondo i parametri del Codice della crisi.
- Coordiniamo il finanziamento con la procedura ancora aperta o con il triennio dell’incapiente: comunicazioni al liquidatore, dichiarazioni periodiche ex art. 283 c.7, rapporti con l’OCC.
- Gestiamo il rifiuto: richieste di spiegazione e di riesame ai sensi del nuovo art. 124-bis TUB, accesso ai dati delle banche dati consultate, strategia per la ripresentazione.
- Valutiamo le dichiarazioni già rese quando la richiesta è stata inviata con risposte inesatte, e costruiamo la strategia di rettifica, coinvolgendo un difensore penale quando i profili lo richiedono.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema contano soprattutto due competenze. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno come si costruiscono le relazioni sulle cause dell’indebitamento e sul merito creditizio, cioè i documenti che un futuro tribunale leggerà se il nuovo debito dovesse diventare un problema. Come coordinatore dello staff di diritto bancario, segue la parte del rapporto con la banca: banche dati, segnalazioni, contratto e valutazione del merito creditizio.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, spese e sostenibilità, gli avvocati curano dichiarazioni, contratti e contestazioni. E se la questione dovesse arrivare in giudizio, contro una segnalazione illegittima o contro una contestazione del finanziatore, la stessa linea difensiva può essere seguita dallo stesso difensore dal primo grado fino alla Corte di cassazione. Non promettiamo che la banca ti concederà il finanziamento: ci impegniamo a fare in modo che la tua richiesta sia vera, completa, documentata e sostenibile.
Chiusura
Tornare a chiedere credito dopo l’esdebitazione è legittimo e spesso necessario. Ma il nuovo finanziamento è anche il momento in cui si decide se l’esdebitazione resterà un nuovo inizio o diventerà la prima tappa di un secondo sovraindebitamento. La regola da portare con te è semplice: non devi annunciare a nessuno la tua esdebitazione se nessuno te lo chiede, ma ogni risposta che dai al finanziatore deve essere vera, completa e documentata, perché è proprio quella risposta che domani potrà proteggerti o condannarti.
Lo Studio Monardo segue questo passaggio con le competenze che servono: quelle di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, per leggere il tuo decreto e prevedere come sarà letta la tua condotta in futuro, e quelle del coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, per affrontare la banca, le banche dati e il contratto con le stesse regole che il finanziatore deve rispettare.
📩 Hai già il modulo della banca davanti o una richiesta da rettificare? Contatta ora lo Studio Monardo: tutti i riferimenti sono indicati in fondo a questa pagina.