La notizia arriva quasi sempre nello stesso modo: una e-mail dell’amministratore locale della controllata, una comunicazione della banca estera, una pubblicazione nel registro delle insolvenze di un altro Stato. Da quel momento la società italiana capogruppo, già in tensione finanziaria, scopre che una parte del suo gruppo non è più sotto il suo controllo. Un giudice straniero ha aperto una procedura, un amministratore nominato da quel giudice ha preso in mano i beni della controllata e, molto spesso, il primo creditore e il primo potenziale avversario di quell’amministratore è proprio la madre italiana.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. In una crisi transfrontaliera questo principio pesa il doppio, perché i calendari sono almeno due: quello della procedura estera, scandito dalla legge dello Stato di apertura, e quello della capogruppo italiana, scandito dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024) e dal codice civile.
La cronologia che ricostruiamo in questo articolo segue otto passaggi. Il giorno zero è l’apertura della procedura sulla controllata. Entro dieci giorni la capogruppo deve fotografare le proprie esposizioni. Entro trenta giorni si decide se contestare la giurisdizione straniera o accettarla. Nella stessa finestra si deposita la domanda di insinuazione del credito infragruppo. Dal secondo al sesto mese si gioca la partita delle azioni dell’amministratore estero contro la capogruppo e del coordinamento tra procedure. In parallelo, la capogruppo sceglie il proprio strumento di regolazione della crisi. Tra il sesto e il diciottesimo mese arrivano la liquidazione all’estero, il riconoscimento delle decisioni e la chiusura.
Lo Studio Monardo segue questo tipo di vicende perché tiene insieme le competenze che una crisi di gruppo richiede contemporaneamente. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la qualifica che consente di leggere la crisi della capogruppo con gli strumenti della composizione negoziata e degli accordi con i creditori, proprio mentre all’estero corre un’altra procedura. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando le esposizioni sono garanzie bancarie, finanziamenti infragruppo e partecipazioni da svalutare, e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per i contenziosi sulla giurisdizione che arrivano fino all’ultimo grado.
📩 Il calendario della procedura estera è già partito: contattaci ora, tutti i riferimenti dello Studio sono in fondo a questa pagina.
La mappa temporale: due procedure, due orologi
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene fissare la mappa. Il punto di partenza è una distinzione che cambia tutto: la procedura sulla controllata è stata aperta in uno Stato membro dell’Unione europea (Danimarca esclusa) oppure in uno Stato terzo, come il Regno Unito dopo la Brexit, la Svizzera o gli Stati Uniti? Nel primo caso si applica il Regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza, con riconoscimento automatico, regole uniformi sulla legge applicabile e un sistema di cooperazione tra amministratori e giudici. Nel secondo caso il riferimento è la legge 218/1995 di diritto internazionale privato, con le sue regole sul riconoscimento delle sentenze straniere, e la cooperazione dipende dagli strumenti dell’altro Stato.
La seconda distinzione riguarda la natura della procedura estera: principale (aperta dove la controllata ha il centro degli interessi principali, il cosiddetto COMI) oppure secondaria o territoriale (aperta dove ha soltanto una dipendenza). Da questa qualificazione dipendono l’estensione degli effetti e le possibilità di intervento della capogruppo.
Ecco la mappa delle tappe che svilupperemo.
| Tappa | Quando | Cosa accade | Norma di riferimento | Termine o finestra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Apertura della procedura sulla controllata e verifica della sua natura | Reg. UE 2015/848, artt. 3, 19, 20, 24; L. 218/1995, artt. 64-67 | Effetti immediati dall’apertura |
| 2 | Giorni 1-10 | Fotografia delle esposizioni della capogruppo, obblighi degli organi sociali | Art. 2086 c.c.; artt. 3, 25-octies CCII | Nessun termine di legge, ma urgenza assoluta |
| 3 | Giorni 10-30 | Contestazione o accettazione della giurisdizione estera; eventuale procedura in Italia | Reg. UE 2015/848, artt. 3, 5, 34-38; artt. 11, 26, 27 CCII | Termini della legge dello Stato di apertura |
| 4 | Entro il termine fissato all’estero (mai meno di 30 giorni dalla pubblicazione per i creditori esteri) | Insinuazione del credito infragruppo | Reg. UE 2015/848, artt. 53-55 | Termine della lex concursus |
| 5 | Mesi 2-6 | Azioni dell’amministratore estero contro la capogruppo: revocatorie, responsabilità, restituzioni | Reg. UE 2015/848, artt. 6, 7, 16; art. 2497 c.c.; artt. 290-292 CCII | Prescrizioni e decadenze variabili |
| 6 | Mesi 1-6 (in parallelo) | Scelta dello strumento di regolazione della crisi della capogruppo | Artt. 12-25-undecies, 57, 64-bis, 84, 284 ss. CCII | Misure protettive 15-120 giorni, massimo complessivo 240 |
| 7 | Mesi 2-12 | Cooperazione e coordinamento tra le procedure del gruppo | Reg. UE 2015/848, artt. 56-77 | 30 giorni per le obiezioni alla procedura di coordinamento |
| 8 | Mesi 6-36 | Liquidazione all’estero, riconoscimento delle decisioni, chiusura e contenzioso residuo | Reg. UE 2015/848, artt. 21, 32; artt. 51, 166 CCII | Reclamo CCII 30 giorni; sospensione feriale esclusa nei procedimenti CCII |
Una precisazione vale per l’intera cronologia. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi i termini corrono anche in agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale. Nel processo civile ordinario di cognizione (per esempio un giudizio di responsabilità promosso davanti al tribunale italiano o un’opposizione a decreto ingiuntivo della banca garantita), nel processo tributario e in quello amministrativo vale invece la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla legge 742/1969. Per la procedura estera conta la legge di quello Stato. Confondere questi piani è il modo più rapido per perdere un termine.
Giorno 0: l’apertura della procedura sulla controllata
Cosa succede
Il giudice straniero apre la procedura e nomina un amministratore (insolvency practitioner, curatore, Insolvenzverwalter, mandataire o liquidateur, a seconda dell’ordinamento). Da quel momento la controllata perde, del tutto o in parte, la disponibilità dei propri beni. Gli amministratori nominati dalla capogruppo vengono esautorati o affiancati. I contratti infragruppo restano formalmente in vita ma passano sotto la gestione di un soggetto che risponde ai creditori della controllata, non al gruppo.
Per la capogruppo italiana l’effetto immediato è triplice. Primo: perde il controllo di un pezzo del gruppo, con conseguenze sul bilancio consolidato e sulla valutazione della partecipazione. Secondo: diventa creditrice della controllata per finanziamenti, forniture, servizi, royalty, cash pooling. Terzo: diventa potenziale bersaglio dell’amministratore estero, che esaminerà ogni flusso di denaro verso la madre negli anni precedenti.
La norma
Se lo Stato di apertura è un Paese UE, l’art. 19 del Regolamento 2015/848 stabilisce che la decisione di apertura è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui produce effetti nello Stato di apertura. Non serve alcun procedimento di riconoscimento in Italia. L’art. 20 attribuisce alla procedura principale effetti universali sui beni del debitore ovunque si trovino, salve le eccezioni del Regolamento (diritti reali dei terzi, compensazione, riserva di proprietà, contratti su immobili, rapporti di lavoro e altre). L’art. 21 consente all’amministratore della procedura principale di esercitare in Italia i poteri che gli attribuisce la legge dello Stato di apertura, finché qui non venga aperta un’altra procedura o adottato un provvedimento conservativo contrario.
L’art. 24 impone agli Stati membri di tenere registri delle insolvenze con le informazioni essenziali: data di apertura, giudice, tipo di procedura, amministratore, termine per insinuare i crediti. È lì che va letto il calendario.
Se la procedura è stata aperta in uno Stato extra UE, il Regolamento non si applica. Il riconoscimento in Italia passa per gli artt. 64 e seguenti della legge 218/1995: riconoscimento automatico quando ricorrono i requisiti di legge, oppure procedimento giudiziale davanti alla Corte d’appello quando il riconoscimento è contestato o occorre procedere ad esecuzione. La vicenda di un gruppo con capogruppo di diritto inglese e stabilimento a Bologna lo mostra bene: secondo la ricostruzione pubblicata su dirittobancario.it, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 16 gennaio 2024, ha dichiarato efficace in Italia la decisione dell’High Court di Londra che aveva disposto la liquidazione della società inglese, mentre il Tribunale di Bologna, con decisione del 23 gennaio 2024, apriva in Italia la liquidazione giudiziale della stessa società ritenendo il COMI radicato in Italia. La vicenda si è poi composta con un protocollo di coordinamento tra le procedure.
I termini che si attivano
Il giorno zero non fa scattare termini a carico della capogruppo in base alla legge italiana. Fa scattare però i termini della legge straniera: quello per contestare l’apertura, quello per insinuare i crediti, quelli per esercitare eventuali diritti di separazione o di rivendica su beni di proprietà della capogruppo presso la controllata (macchinari in comodato, merci in conto deposito, stampi, software). Il termine per insinuare il credito decorre in genere dalla pubblicazione e va letto subito nel registro delle insolvenze dello Stato di apertura.
Sul piano delle notifiche, quando sarà la capogruppo o un suo creditore ad attivare procedure verso soggetti esteri, la Cassazione ha di recente chiarito un aspetto pratico. Secondo la massima riportata da unijuris.it, Cass. civ., Sez. I, n. 21444 del 24 giugno 2026 ha ritenuto valido l’atto del procedimento prefallimentare notificato per posta a un destinatario con sede in un altro Stato UE, se spedito nel rispetto della legge di quello Stato, anche quando il plico è tornato indietro per compiuta giacenza (la fonte segnala una possibile incoerenza lessicale nella massima, che va verificata sul testo integrale).
Cosa può fare la capogruppo ora
In questa fase la capogruppo può, e deve, fare tre verifiche. La prima finestra difensiva è la qualificazione della procedura: principale o secondaria, UE o extra UE. Se la procedura è principale e aperta in un Paese UE, gli effetti sono già operanti in Italia. Se è secondaria, gli effetti si limitano ai beni situati nello Stato di apertura e la questione del COMI resta aperta. Se è extra UE, la capogruppo deve chiedersi se e quando l’amministratore estero chiederà il riconoscimento in Italia, e se esistono le condizioni per opporvisi.
La seconda verifica riguarda i beni della capogruppo che si trovano presso la controllata. Il Regolamento protegge i diritti reali dei terzi su beni situati in un altro Stato al momento dell’apertura (art. 8) e la riserva di proprietà (art. 10). Ma la protezione va esercitata, documentata e comunicata, altrimenti quei beni finiscono nell’inventario della procedura.
La terza verifica è contrattuale: quali contratti della capogruppo contengono clausole di cross default o di change of control collegate all’insolvenza di una controllata? Un finanziamento bancario con clausola di inadempimento incrociato può diventare esigibile il giorno stesso dell’apertura.
Ciò che è precluso, già dal giorno zero, è l’autotutela: ritirare merce dai magazzini della controllata, compensare unilateralmente crediti e debiti fuori dai limiti dell’art. 9 del Regolamento, farsi pagare fatture con i conti della controllata. Ogni mossa di questo tipo, dopo l’apertura, diventa materiale per l’amministratore estero.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è leggere l’apertura come un fatto che riguarda soltanto la controllata. Gli amministratori della capogruppo aspettano notizie dall’estero, confidano nel management locale, rinviano la convocazione del consiglio. Nel frattempo all’estero il termine per contestare la giurisdizione scorre, la banca italiana riceve la segnalazione e valuta il recesso, i revisori chiedono chiarimenti sulla continuità aziendale.
Quanto dura realmente
La fase del giorno zero, in senso stretto, dura poche ore: l’apertura produce effetti subito. Ma la raccolta delle informazioni essenziali, cioè la decisione di apertura, la sua traduzione, l’estratto del registro, l’identità dell’amministratore e i termini, richiede di norma da tre a sette giorni lavorativi, a seconda della lingua e della trasparenza del registro estero. Quei giorni vanno contati come già spesi.
Dal giorno 1 al giorno 10: la fotografia delle esposizioni della capogruppo
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase, tutta interna alla capogruppo. Il consiglio di amministrazione deve capire quanto pesa il default della controllata sulla propria situazione. Le esposizioni tipiche sono cinque: il credito per finanziamenti infragruppo e cash pooling; i crediti commerciali; le garanzie personali rilasciate alle banche della controllata (fideiussioni, garanzie autonome, lettere di patronage cosiddette forti); il valore della partecipazione iscritta in bilancio; le passività potenziali verso l’amministratore estero, cioè restituzioni di pagamenti ricevuti e azioni di responsabilità.
Accanto a queste ci sono le esposizioni indirette: la perdita di un fornitore o di un cliente infragruppo, la perdita di un mercato, l’interruzione della catena produttiva se la controllata produceva componenti per la madre.
La norma
L’art. 2086, secondo comma, c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche alla rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’art. 3 CCII declina gli stessi obblighi e individua i segnali di allarme. L’art. 25-octies CCII attribuisce all’organo di controllo societario il dovere di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata.
Sul piano civilistico, la capogruppo che esercita attività di direzione e coordinamento è soggetta agli obblighi di pubblicità dell’art. 2497-bis c.c. e alla responsabilità dell’art. 2497 c.c. verso soci e creditori della controllata, se ha agito nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Sul punto la Cassazione ha precisato che il terzo comma dell’art. 2497 c.c., secondo cui il socio e il creditore possono agire contro la holding solo se non sono stati soddisfatti dalla controllata, non crea una responsabilità aggiuntiva e sussidiaria, ma costituisce una condizione di ammissibilità della stessa azione diretta (Cass. civ., Sez. I, n. 12254 del 12 giugno 2015, nella sintesi pubblicata da dirittobancario.it). La stessa pronuncia ribadisce che il collegamento tra contratti infragruppo non cancella l’autonomia giuridica e patrimoniale delle singole società: non si possono imputare alla capogruppo atti riferibili alle partecipate solo perché da essa voluti o coordinati.
I termini che si attivano
Non esiste un termine di legge in giorni per questa fotografia. Esiste però un dovere di tempestività che diventa misurabile a posteriori: se la capogruppo arriva alla crisi conclamata senza aver reagito, gli amministratori rispondono del ritardo. Inoltre, le garanzie bancarie spesso prevedono termini brevi di pagamento a prima richiesta (tipicamente pochi giorni lavorativi dalla richiesta della banca), e le clausole di cross default prevedono finestre di rimedio contrattuali. Le finestre contrattuali di rimedio previste nei finanziamenti sono termini da trattare come perentori: scaduti quelli, la banca può dichiarare la decadenza dal beneficio del termine.
Cosa può fare la capogruppo ora
In questa fase le opzioni sono molte, e sono quasi tutte stragiudiziali.
Può ricostruire la propria tesoreria a tredici settimane, includendo lo scenario peggiore: escussione integrale delle garanzie e azzeramento del credito infragruppo.
Può aprire subito un tavolo con le banche garantite, prima che arrivi la richiesta di pagamento, per negoziare un accordo di moratoria. È più facile ottenere una moratoria proponendola che subirla.
Può svolgere il test pratico di risanamento disponibile sulla piattaforma telematica nazionale prevista per la composizione negoziata, per capire se la propria crisi è reversibile.
Può predisporre l’istanza di nomina dell’esperto e, se ricorrono i presupposti, la richiesta di misure protettive. La finestra difensiva più efficace è proprio questa: chiedere la composizione negoziata e le misure protettive prima che le banche escutano le garanzie.
Può infine raccogliere tutta la documentazione dei rapporti infragruppo degli ultimi cinque anni: contratti, delibere, fatture, estratti del cash pooling, transfer pricing. Sarà la base sia per insinuarsi all’estero sia per difendersi dalle future contestazioni.
Ciò che è sconsigliabile in questa fase è ogni operazione straordinaria improvvisata: cessioni di rami d’azienda a società collegate, rimborsi di finanziamenti soci, pagamenti preferenziali a fornitori strategici. In caso di successiva liquidazione giudiziale della capogruppo, questi atti verrebbero letti con la lente delle revocatorie e delle responsabilità.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è svalutare la partecipazione e il credito infragruppo in bilancio senza trarne le conseguenze. Se la perdita intacca il capitale sociale oltre le soglie degli artt. 2446-2447 c.c. (o 2482-bis e 2482-ter per le s.r.l.), scattano obblighi precisi di convocazione dell’assemblea. Il Codice della crisi consente in alcuni casi di sospendere questi obblighi durante le trattative della composizione negoziata, ma la sospensione va dichiarata e motivata, non presunta.
Un secondo errore è il silenzio verso l’organo di controllo e il revisore. Il collegio sindacale che apprende la notizia dalla stampa è un collegio che, per tutelarsi, segnala per iscritto e mette a verbale. Meglio coinvolgerlo dal primo giorno.
Quanto dura realmente
Per un gruppo di dimensioni medie la fotografia completa richiede in genere dieci-quindici giorni di lavoro intenso di avvocati e commercialisti. Il rischio è che si allunghi a un mese o più se la documentazione dei rapporti infragruppo è dispersa o tenuta dal management della controllata, che non è più sotto il controllo della capogruppo. Da questo momento in poi, ogni documento che la capogruppo non ha già in casa dovrà essere chiesto all’amministratore estero, che non ha alcun obbligo di consegnarlo in tempi brevi.
Dal giorno 10 al giorno 30: contestare la giurisdizione o accettarla
Cosa succede
Il calendario ora corre su una domanda decisiva: il giudice straniero era davvero competente ad aprire la procedura principale? La risposta dipende dal COMI della controllata, cioè dal luogo in cui essa gestisce i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Nei gruppi accade spesso che la controllata estera sia, nei fatti, gestita dall’Italia: il consiglio si riunisce a Milano, la tesoreria è accentrata presso la madre, i contratti sono negoziati dal management italiano, i fornitori trattano con interlocutori italiani. In questi casi il COMI potrebbe trovarsi in Italia, e la procedura principale dovrebbe essere italiana.
La scelta strategica non è ovvia. Contestare la giurisdizione può servire a portare la procedura in Italia, dove la capogruppo conosce le regole e dove la procedura della controllata potrebbe essere coordinata con quella della madre. Ma può anche esporre la capogruppo a un’accusa scomoda: se il COMI della controllata era in Italia, significa che la madre la gestiva direttamente, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità da direzione e coordinamento.
La norma
L’art. 3, paragrafo 1, del Regolamento 2015/848 attribuisce la competenza ad aprire la procedura principale ai giudici dello Stato membro in cui si trova il COMI e, per società e persone giuridiche, presume che il COMI coincida con la sede legale, salvo prova contraria. La presunzione si applica solo se la sede legale non è stata trasferita in un altro Stato membro nei tre mesi precedenti la domanda di apertura. L’art. 3, paragrafo 2, consente di aprire una procedura secondaria nello Stato in cui il debitore ha una dipendenza. L’art. 4 impone al giudice di verificare d’ufficio la propria competenza. L’art. 5 consente al debitore e a qualsiasi creditore di impugnare davanti a un giudice la decisione di apertura della procedura principale per motivi di competenza internazionale.
Sul versante italiano, l’art. 11 CCII radica la giurisdizione italiana quando il debitore ha in Italia il COMI o una dipendenza; l’art. 26 CCII consente di aprire in Italia gli strumenti di regolazione della crisi e la liquidazione giudiziale nei confronti dell’imprenditore che ha all’estero il centro degli interessi principali ma possiede in Italia una dipendenza, salvo quanto previsto dal diritto dell’Unione e dalle convenzioni internazionali; l’art. 27 CCII individua il tribunale competente e le presunzioni sul COMI.
La giurisprudenza sul COMI è ricca e coerente. La Corte di giustizia, nella causa C-341/04 (2 maggio 2006), ha affermato che il COMI va individuato sulla base di elementi oggettivi e verificabili dai terzi. Nella causa C-396/09 (20 ottobre 2011) ha precisato che la presunzione a favore della sede statutaria cede solo se l’amministrazione e gli interessi sono gestiti, in modo riconoscibile dai terzi, in un altro Stato. Nella causa C-191/10 (15 dicembre 2011), secondo la sintesi pubblicata da dirittobancario.it, l’onere di superare la presunzione grava su chi la contesta. La causa C-723/20 (22 marzo 2022) conferma che i principi elaborati restano validi per interpretare l’art. 3 del Regolamento 2015/848.
In Italia le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2243 del 6 febbraio 2015, hanno chiarito che per superare la presunzione serve dimostrare che il luogo effettivo di direzione, controllo e gestione non coincide con la sede legale. Le Sezioni Unite n. 27686/2018 hanno fornito un catalogo di indici utili a dimostrare che la sede formale non corrisponde al COMI reale. Cass. n. 7900/2020 ha precisato che occorre dimostrare che il centro direttivo, dove operano i dirigenti e si tiene la contabilità, si trova altrove, mentre è irrilevante che l’attività produttiva si svolga fuori dalla sede legale. Le Sezioni Unite n. 28981 del 17 dicembre 2020 hanno affermato che la presunzione opera solo se la sede non è stata trasferita nei tre mesi precedenti la domanda, che anche in caso di trasferimento può essere superata con la prova che l’attività principale continua a svolgersi altrove, e che l’accertamento del COMI è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Le Sezioni Unite n. 10356/2021 hanno ribadito la competenza del giudice dello Stato del COMI con la presunzione di coincidenza con la sede legale. Più di recente, Cass. n. 21865/2025 ha sottolineato che la presunzione è relativa, perché se fosse assoluta la definizione stessa di COMI sarebbe inutile, e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31727 del 4 dicembre 2025 ha precisato che chi vuole superare la presunzione deve provare due cose: che gli interessi sono gestiti abitualmente altrove e che questa collocazione è riconoscibile dai terzi. Senza la seconda prova, resta il criterio formale della sede.
I termini che si attivano
Il termine per impugnare la decisione di apertura ai sensi dell’art. 5 del Regolamento è fissato dalla legge dello Stato di apertura, non dal diritto italiano. Può essere molto breve. Per questo, nelle prime quarantotto ore, va identificato con un professionista di quello Stato. Il termine per contestare la competenza internazionale del giudice straniero è un termine della lex concursus estera e va trattato come perentorio: una volta scaduto, l’apertura si consolida.
Se invece la capogruppo, o un creditore, ritiene che il COMI della controllata sia in Italia e vuole chiedere al tribunale italiano l’apertura di una procedura principale, deve fare i conti con il principio di priorità: in ambito UE, la prima decisione di apertura emessa da un giudice competente va riconosciuta dagli altri Stati. Il giudice italiano non può semplicemente ignorarla. La strada è l’impugnazione nello Stato di apertura, non una procedura concorrente in Italia.
Se la controllata ha in Italia solo una dipendenza, resta possibile chiedere al tribunale italiano l’apertura di una procedura secondaria (art. 3, par. 2, e artt. 34 ss. del Regolamento). L’amministratore della procedura principale può però evitarla assumendo l’impegno previsto dall’art. 36, con cui garantisce ai creditori locali il trattamento che avrebbero avuto in una procedura secondaria.
Se lo Stato di apertura è extra UE, la logica cambia: non c’è riconoscimento automatico secondo il Regolamento, e la questione della giurisdizione si gioca anche in Italia, al momento in cui l’amministratore estero chieda il riconoscimento o agisca su beni italiani. La vicenda bolognese del 2024 dimostra che possono coesistere una procedura straniera riconosciuta e una procedura italiana aperta sullo stesso debitore.
Cosa può fare la capogruppo ora
La finestra difensiva sulla giurisdizione si apre e si chiude in pochi giorni: va decisa entro la prima settimana, non al trentesimo giorno. Le opzioni sono tre.
Accettare la giurisdizione estera, se il COMI era effettivamente nello Stato di apertura o se la procedura estera è comunque più efficiente. In questo caso la capogruppo si concentra sull’insinuazione e sulla cooperazione.
Impugnare la decisione di apertura nello Stato estero, se gli indici dimostrano un COMI italiano riconoscibile dai terzi. Prima di farlo, va misurato l’effetto boomerang: gli stessi indici che provano il COMI in Italia possono essere usati per sostenere una direzione unitaria abusiva.
Chiedere una procedura secondaria in Italia, se la controllata ha qui una dipendenza con beni e creditori locali. È una mossa utile soprattutto quando la capogruppo stessa è creditrice privilegiata o quando i beni italiani della controllata hanno un valore che rischierebbe di disperdersi.
Quando la crisi attraversa un confine, la prima difesa della capogruppo è leggere insieme diritto concorsuale, diritto societario e numeri del gruppo: è il lavoro che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, coordina con lo staff di avvocati e commercialisti dello Studio.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è contestare la giurisdizione per riflesso, con l’idea che “in Italia sarà più facile”, senza aver valutato le conseguenze sulla responsabilità della capogruppo. Il secondo errore è l’opposto: non contestarla mai, anche quando la procedura estera è stata aperta su iniziativa di un creditore aggressivo in uno Stato dove la controllata aveva poco più di una casella postale.
Quanto dura realmente
La decisione strategica richiede una o due settimane. Il giudizio di impugnazione all’estero può durare mesi. La giurisprudenza italiana sul COMI mostra che le controversie di giurisdizione arrivano spesso fino alle Sezioni Unite: dal ricorso alla decisione di legittimità possono trascorrere uno o due anni. Nel frattempo, la procedura estera va avanti.
Entro il termine fissato all’estero: l’insinuazione del credito infragruppo
Cosa succede
Sono passate due, tre, quattro settimane dall’apertura. La capogruppo deve depositare nella procedura estera la domanda di ammissione dei propri crediti: finanziamenti, saldo del cash pooling, fatture commerciali, royalty, servizi di direzione, eventuali crediti di regresso per garanzie già pagate alle banche della controllata. È un atto apparentemente burocratico, ma è il primo atto con cui la capogruppo si presenta alla procedura estera, e l’amministratore lo leggerà con attenzione.
La norma
L’art. 53 del Regolamento 2015/848 consente a ogni creditore estero di insinuare i propri crediti con qualsiasi mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura; non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato solo per l’insinuazione. L’art. 54 impone all’amministratore o al giudice di informare senza indugio i creditori esteri noti, con un modulo standard che indica i termini e le conseguenze della loro inosservanza. L’art. 55 disciplina la procedura di insinuazione: il creditore può usare il modulo standard europeo, deve indicare natura, importo, data di sorgenza del credito, eventuali privilegi o garanzie, e allegare la documentazione. Per i creditori esteri il termine di insinuazione non può essere inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione della decisione di apertura nel registro delle insolvenze dello Stato di apertura. Il giudice o l’amministratore possono chiedere una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato di apertura.
La legge applicabile al rango dei crediti è la lex concursus (art. 7, par. 2, lett. i, del Regolamento). Molti ordinamenti europei, come il nostro, prevedono regimi di postergazione dei finanziamenti dei soci o della capogruppo. In Italia lo fanno l’art. 2467 c.c. per le s.r.l., l’art. 2497-quinquies c.c. per i finanziamenti nell’ambito della direzione e coordinamento, e l’art. 292 CCII, che nelle procedure di gruppo postergano il rimborso dei finanziamenti infragruppo e prevedono la restituzione dei rimborsi effettuati nell’anno anteriore alla domanda, salvo le eccezioni di legge. Ma se la procedura è tedesca, francese o spagnola, conta la legge di quello Stato.
Fuori dall’Unione, l’insinuazione segue esclusivamente le regole locali, senza i moduli standard e senza le garanzie minime del Regolamento.
I termini che si attivano
Il termine di insinuazione è fissato dalla legge dello Stato di apertura e indicato nel registro e nella comunicazione dell’art. 54. Alcuni ordinamenti ammettono insinuazioni tardive con limitazioni (per esempio, partecipazione soltanto ai riparti successivi o costi a carico del creditore tardivo). Il termine di insinuazione è il termine più concreto di tutta la cronologia: va calendarizzato il giorno stesso della pubblicazione e rispettato con margine.
Cosa può fare la capogruppo ora
La capogruppo deve decidere cosa insinuare e come qualificarlo. Insinuare un credito per finanziamenti come se fosse un credito commerciale ordinario espone a una contestazione immediata e a una postergazione. Insinuarlo con una documentazione lacunosa invita l’amministratore a indagare. La finestra difensiva qui è la qualità documentale: un’insinuazione completa, coerente con il bilancio e con il transfer pricing, riduce lo spazio per contestazioni future.
Se la capogruppo ha garantito i debiti bancari della controllata e non ha ancora pagato, deve valutare se e come insinuare il credito di regresso futuro, secondo le regole dello Stato di apertura sui crediti condizionali.
Se la capogruppo vanta anche debiti verso la controllata, deve valutare la compensazione: l’art. 9 del Regolamento la fa salva quando è consentita dalla legge applicabile al credito della controllata, ma l’amministratore potrà contestarla con le azioni di inefficacia previste dalla lex concursus.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è delegare l’insinuazione all’ufficio amministrativo, che compila il modulo come un semplice estratto conto. Il secondo errore è insinuare tutto, compresi crediti che in realtà sono apporti di capitale mascherati: l’amministratore li riqualificherà, e la capogruppo avrà fornito di sua mano la prova della sottocapitalizzazione della controllata.
Quanto dura realmente
La preparazione della domanda richiede in genere una o due settimane. La verifica dei crediti all’estero, invece, ha tempi molto diversi: da pochi mesi a oltre un anno, a seconda dello Stato e della complessità del passivo. Nel frattempo la capogruppo non incasserà nulla, e la svalutazione in bilancio dovrà riflettere l’incertezza sul rango.
Dal mese 2 al mese 6: le azioni dell’amministratore estero contro la capogruppo
Cosa succede
Sono passati due mesi dall’apertura. L’amministratore estero ha ricostruito i flussi finanziari della controllata e ha individuato i pagamenti verso la capogruppo negli anni precedenti: rimborsi di finanziamenti, dividendi, management fee, prezzi di trasferimento che ritiene anomali, cessioni di beni a valori inferiori al mercato. Arrivano le prime lettere: richieste di documenti, poi diffide, poi gli atti di citazione.
Le azioni tipiche sono quattro. Le azioni revocatorie o di inefficacia dei pagamenti e degli atti pregiudizievoli. Le azioni di restituzione di dividendi o distribuzioni illegittime. Le azioni di responsabilità contro la capogruppo per l’attività di direzione e coordinamento e contro gli amministratori della controllata (che spesso sono dirigenti della madre). Le azioni di riqualificazione dei finanziamenti.
La norma
La lex concursus stabilisce quali atti sono inefficaci o annullabili (art. 7, par. 2, lett. m, del Regolamento). L’art. 16 offre però alla capogruppo una difesa specifica: l’atto non è attaccabile se chi ne ha beneficiato prova che è soggetto alla legge di uno Stato diverso da quello di apertura e che quella legge non consente, nella specie, di impugnarlo con alcun mezzo. Se il contratto di finanziamento infragruppo è regolato dalla legge italiana, la capogruppo potrà sostenere che, secondo la legge italiana, il rimborso non era revocabile, per esempio perché fuori dai periodi sospetti dell’art. 166 CCII (un anno per gli atti anormali, sei mesi per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e gli atti a titolo oneroso, salvo i casi speciali) o per le esenzioni del comma 3 dello stesso articolo.
Sulla relazione tra la norma europea di salvaguardia e il diritto internazionale privato italiano, Cass. n. 27768 del 17 ottobre 2025, nella sintesi riportata da unijuris.it, ha affermato un rapporto di complementarità tra l’art. 13 del Regolamento 1346/2000 (oggi art. 16 del Regolamento 2015/848) e l’art. 14 della legge 218/1995 sulla conoscenza della legge straniera, precisando che la norma europea va interpretata in modo restrittivo. Per la capogruppo significa che l’eccezione dell’art. 16 va costruita con cura, con la prova piena del contenuto della legge applicabile e della non impugnabilità dell’atto in quel caso concreto.
L’art. 6 del Regolamento attribuisce ai giudici dello Stato di apertura la competenza sulle azioni che derivano direttamente dalla procedura e vi si inseriscono strettamente, come le revocatorie. La capogruppo italiana può quindi essere citata davanti al giudice straniero. Se però l’azione è connessa a un’azione civile contro lo stesso convenuto, l’amministratore può portarle entrambe davanti al giudice del domicilio del convenuto, se competente secondo il Regolamento (UE) 1215/2012.
Sul fronte della responsabilità, l’art. 2497 c.c. e la sua applicazione alla capogruppo italiana di una controllata estera pongono problemi di legge applicabile che vanno affrontati caso per caso. Sul piano interno, la Cassazione ha precisato che il socio della controllata può agire contro la capogruppo senza dover prima chiedere il risarcimento alla controllata, perché il codice non prevede un beneficio di preventiva escussione, pur restando necessario che il pregiudizio non sia stato soddisfatto dalla controllata (Cass. civ., Sez. I, n. 29139/2017, nella sintesi pubblicata da NT+ Fisco). L’art. 291 CCII, nelle procedure italiane di gruppo, attribuisce al curatore la legittimazione a promuovere le azioni di responsabilità dell’art. 2497 c.c. e la denuncia dell’art. 2409 c.c.; l’art. 290 CCII disciplina le revocatorie degli atti infragruppo che hanno spostato risorse a favore di un’altra impresa del gruppo in pregiudizio dei creditori.
I termini che si attivano
Le azioni dell’amministratore estero sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza della legge applicabile. Le difese della capogruppo, una volta citata, sono soggette ai termini processuali del giudice adito. Se il giudizio si svolge in Italia davanti al tribunale ordinario, valgono i termini del codice di procedura civile riformato e la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto della legge 742/1969. Se la capogruppo viene citata in Italia, il termine per costituirsi e sollevare eccezioni preliminari (difetto di giurisdizione, art. 16 del Regolamento, prescrizione) va calcolato a ritroso dall’udienza indicata nell’atto ed è un termine di decadenza.
Se invece la revocatoria o l’azione di responsabilità è promossa dal curatore di una procedura italiana regolata dal Codice della crisi, conviene muovere dall’art. 9, comma 1, CCII, che esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice: i termini di quei procedimenti corrono anche in agosto.
Cosa può fare la capogruppo ora
La finestra difensiva in questa fase è la trattativa preventiva con l’amministratore estero. Molte azioni restitutorie si chiudono con transazioni approvate dagli organi della procedura, spesso intrecciate con l’insinuazione: la capogruppo rinuncia a una parte del proprio credito o ne accetta la postergazione, l’amministratore rinuncia all’azione. La transazione va però costruita guardando anche alla capogruppo: se la madre è a sua volta in crisi, ogni rinuncia diminuisce l’attivo dei suoi creditori e deve essere coerente con il piano di risanamento.
La capogruppo può inoltre preparare per tempo la propria difesa sulla legge applicabile, con pareri sul diritto italiano e, se occorre, sulla legge dello Stato di apertura. Può verificare le coperture assicurative D&O degli amministratori, che spesso coprono anche i dirigenti distaccati presso la controllata. Può infine valutare se la trattativa con l’amministratore estero possa entrare nella composizione negoziata della capogruppo, come uno dei tavoli seguiti dall’esperto.
Ciò che è precluso è ignorare le richieste documentali: in molti ordinamenti il rifiuto di collaborare è un indizio a carico, e in alcuni consente all’amministratore di chiedere al giudice ordini di esibizione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è rispondere alle prime lettere dell’amministratore estero con toni difensivi o, peggio, con ammissioni scritte del management italiano (“la controllata era di fatto gestita da noi”). Ogni frase scritta in questa fase sarà prodotta in giudizio. Le risposte vanno coordinate da chi conosce sia il diritto concorsuale sia la strategia complessiva del gruppo.
Quanto dura realmente
La fase delle diffide dura in genere da due a sei mesi. Le azioni giudiziali, una volta avviate, durano anni: un giudizio di revocatoria o di responsabilità all’estero, con prove documentali e consulenze, raramente si chiude in meno di due o tre anni nei gradi di merito. È proprio questa durata a rendere frequenti le transazioni.
Dal mese 1 al mese 6, in parallelo: lo strumento di regolazione della crisi della capogruppo
Cosa succede
Mentre all’estero la procedura della controllata segue il suo corso, la capogruppo italiana deve decidere come affrontare la propria crisi. Il default della controllata ha aperto una voragine: il credito infragruppo è da svalutare, le garanzie bancarie stanno per essere escusse, il fatturato infragruppo è sparito, la banca italiana ha sospeso le linee. La capogruppo non è ancora insolvente, ma è in crisi nel senso dell’art. 2 CCII: lo squilibrio economico-finanziario rende probabile l’insolvenza nei successivi dodici mesi.
È qui che si colloca la scelta dello strumento. Le opzioni principali sono quattro: la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e il concordato preventivo. Per le imprese sotto soglia, il concordato minore. Nessuna di queste strade è giusta in astratto: la scelta dipende dal peso della controllata estera sul piano, dalla posizione delle banche garantite, dal rischio di azioni restitutorie e dalla presenza di debiti fiscali e contributivi.
La norma
La composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII) consente all’imprenditore in condizioni di squilibrio di chiedere la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori. L’art. 18 CCII consente di chiedere, con l’istanza di nomina o con istanza successiva, l’applicazione di misure protettive: dalla pubblicazione nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. L’art. 19 CCII impone all’imprenditore di depositare ricorso al tribunale per la conferma delle misure entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza; il tribunale fissa l’udienza e conferma o revoca le misure, stabilendone la durata tra 15 e 120 giorni, prorogabile su richiesta ma con un limite massimo complessivo di 240 giorni.
L’art. 25 CCII disciplina la composizione negoziata di gruppo per le imprese appartenenti a un gruppo con centro degli interessi principali in Italia. L’art. 284 CCII consente alle imprese del gruppo con COMI in Italia di proporre un concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o un piano attestato unitario. La controllata estera già sottoposta a procedura nel suo Stato resta, di regola, fuori dagli strumenti unitari di gruppo del Codice: il piano della capogruppo deve trattarla come una variabile esterna.
Gli accordi di ristrutturazione dell’art. 57 CCII richiedono l’adesione di creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; quelli agevolati dell’art. 60 il 30%, a determinate condizioni; quelli a efficacia estesa dell’art. 61 consentono di vincolare i creditori non aderenti di una categoria omogenea. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’art. 64-bis consente di derogare alla graduazione delle cause di prelazione con il consenso di tutte le classi. Il concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII) può essere in continuità o liquidatorio. Per i debiti fiscali e contributivi, la transazione fiscale e contributiva degli artt. 63 e 88 CCII consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato.
Un punto da verificare con attenzione riguarda l’efficacia transfrontaliera dello strumento italiano. Il Regolamento 2015/848 si applica alle procedure elencate nel suo Allegato A. Se la capogruppo sceglie uno strumento incluso nell’Allegato, i suoi effetti (per esempio la sospensione delle azioni dei creditori) sono riconosciuti negli altri Stati membri; se lo strumento non vi figura, gli effetti all’estero dipendono dalla legge di ciascuno Stato. Prima di depositare, va controllato il testo aggiornato dell’Allegato.
I termini che si attivano
Il ricorso per la conferma delle misure protettive va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese: se il termine viene mancato, le misure perdono efficacia. La durata della composizione negoziata è di 180 giorni dall’accettazione dell’esperto, salvo le proroghe consentite. Nella domanda di concordato con riserva dell’art. 44 CCII il tribunale concede un termine tra 30 e 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, prorogabile in presenza di giustificati motivi fino a ulteriori 60 giorni, se non è pendente un ricorso per liquidazione giudiziale.
Tutti questi termini appartengono a procedimenti disciplinati dal Codice della crisi. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, CCII, la sospensione feriale non si applica: una scadenza che cade il 12 agosto resta il 12 agosto.
Cosa può fare la capogruppo ora
La capogruppo può scegliere lo strumento in base alla fotografia della seconda tappa. Se le banche garantite sono poche e collaborative, e il problema è di liquidità temporanea, un accordo di ristrutturazione o un piano attestato possono bastare. Se le banche sono molte o divise, la composizione negoziata con misure protettive crea il tempo per trattare. Se la crisi è già prossima all’insolvenza, il concordato preventivo in continuità consente di proteggere il patrimonio con gli effetti protettivi dell’art. 54 CCII e di vincolare i dissenzienti.
La finestra difensiva in questa tappa è anticipare l’escussione delle garanzie: misure protettive chieste prima della richiesta di pagamento della banca bloccano le azioni esecutive e consentono di negoziare il debito di garanzia insieme al resto del passivo.
Il piano può persino trasformare la crisi della controllata in un’opportunità: se l’amministratore estero mette in vendita l’azienda della controllata, la capogruppo, o un veicolo del gruppo, può partecipare alla procedura competitiva per riacquistare gli asset strategici (marchi, linee produttive, clienti) a valori di liquidazione, sempre nel rispetto delle regole di quella procedura e con le risorse che il piano della capogruppo consente di destinarvi.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è attendere l’esito della procedura estera prima di scegliere lo strumento. È un’attesa comprensibile, perché l’esito estero condiziona il piano. Ma è un’attesa che costa: nel frattempo le banche agiscono, il fisco iscrive a ruolo, i fornitori chiedono garanzie, e la crisi della capogruppo diventa insolvenza. Il piano può essere costruito su scenari alternativi, e l’esperto della composizione negoziata è proprio il soggetto che aiuta a gestire l’incertezza.
Quanto dura realmente
La composizione negoziata dura in media alcuni mesi; le misure protettive, quando concesse, coprono di regola da due a quattro mesi, con possibili proroghe. Un accordo di ristrutturazione richiede da tre a sei mesi tra trattative e omologazione. Un concordato preventivo in continuità richiede in genere da sei a dodici mesi dalla domanda all’omologazione, con tempi variabili da tribunale a tribunale.
Dal mese 2 al mese 12: cooperazione e coordinamento tra le procedure del gruppo
Cosa succede
Siamo al terzo, quarto mese. Le procedure del gruppo sono almeno due: quella estera della controllata e, se la capogruppo ha scelto uno strumento concorsuale, quella italiana. A volte sono di più, perché anche altre controllate sono entrate in procedura in altri Stati. Si pone il problema del coordinamento: vendere gli asset del gruppo in un unico lotto vale più che venderli separatamente; un piano di risanamento della capogruppo può presupporre che la controllata estera continui a fornire componenti per qualche mese; la verifica dei crediti infragruppo incrociati richiede scambi di informazioni.
La norma
Il capo V del Regolamento 2015/848 (artt. 56-77) disciplina l’insolvenza dei gruppi di società. Gli artt. 56-58 impongono la cooperazione e la comunicazione tra gli amministratori delle procedure riguardanti società dello stesso gruppo, tra i giudici e tra amministratori e giudici, nella misura in cui sia compatibile con le norme applicabili e non comporti conflitti di interesse. L’art. 60 attribuisce all’amministratore di una procedura del gruppo poteri incisivi nelle altre procedure: essere sentito, chiedere la sospensione dei provvedimenti di liquidazione dei beni quando è stato proposto un piano di ristrutturazione per il gruppo (per un periodo fino a tre mesi, prorogabile per un massimo complessivo di sei mesi), chiedere l’apertura di una procedura di coordinamento di gruppo.
La procedura di coordinamento di gruppo (artt. 61-77) può essere chiesta da un amministratore davanti a qualsiasi giudice competente per la procedura di una società del gruppo. Il giudice adito notifica la domanda agli amministratori delle altre procedure (art. 63). Ogni amministratore può obiettare all’inclusione della propria procedura entro trenta giorni dal ricevimento della notifica (art. 64); se obietta, la sua procedura non è inclusa (art. 65). Il coordinatore propone raccomandazioni e un piano di coordinamento di gruppo, che non sono vincolanti; l’amministratore che non li segue deve però motivare (art. 70). Il coordinatore può chiedere la sospensione, fino a sei mesi, di qualsiasi procedura relativa a una società del gruppo, se necessaria per l’attuazione del piano (art. 72).
Nella procedura italiana, l’art. 288 CCII disciplina il coordinamento delle procedure separate di imprese del gruppo, e l’art. 289 gli obblighi informativi. Sul piano pratico, la vicenda bolognese del 2024 mostra lo strumento più usato: il protocollo di cooperazione. Secondo la ricostruzione pubblicata su dirittobancario.it, dopo la convocazione di un’udienza di coordinamento da parte del giudice delegato, le procedure hanno sottoscritto un protocollo che prevedeva una vendita congiunta degli asset e la riconciliazione del passivo delle due procedure.
I termini che si attivano
Il termine di trenta giorni per le obiezioni alla procedura di coordinamento decorre dal ricevimento della notifica. Gli altri termini (sospensioni, durata del coordinamento) sono fissati dal giudice. Se la capogruppo non è in procedura, non è parte di questi meccanismi: partecipa come creditrice e socia della controllata, attraverso gli organi della procedura estera, e può proporre all’amministratore estero accordi di collaborazione su base contrattuale.
Cosa può fare la capogruppo ora
Se la capogruppo è a sua volta in una procedura compresa nel Regolamento, la finestra decisiva è la richiesta di sospensione delle vendite della controllata estera prevista dall’art. 60, finché il piano di gruppo non è stato valutato. È lo strumento che impedisce all’amministratore estero di smembrare asset che il piano della capogruppo prevede di riacquistare o di utilizzare.
Se la capogruppo è fuori procedura (per esempio in composizione negoziata o in trattativa stragiudiziale), può comunque proporre all’amministratore estero un protocollo: scambio di informazioni, prosecuzione temporanea delle forniture infragruppo, vendita coordinata degli asset, riconciliazione dei crediti reciproci. L’amministratore estero ha spesso interesse a firmarlo, perché il valore degli asset della controllata dipende dalla prosecuzione dei rapporti con il gruppo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è trattare l’amministratore estero come un nemico. È un interlocutore con interessi diversi, ma non necessariamente opposti: vuole massimizzare il ricavato per i creditori della controllata, e la capogruppo è spesso il miglior acquirente o il miglior partner industriale possibile. Un secondo errore è firmare protocolli senza verificarne la coerenza con il piano della capogruppo: un impegno a fornire servizi alla controllata a prezzi di favore può pregiudicare i creditori italiani.
Quanto dura realmente
La procedura di coordinamento di gruppo prevista dal Regolamento è poco utilizzata nella pratica; il coordinamento avviene più spesso tramite protocolli negoziati. Nella vicenda bolognese, secondo la fonte citata, il protocollo è stato firmato dopo quasi un anno di negoziati. È un tempo realistico per gruppi con asset significativi in più Stati.
Dal mese 6 al mese 36: liquidazione all’estero, riconoscimento delle decisioni e chiusura
Cosa succede
Il calendario ora corre verso la fase finale. All’estero l’amministratore vende i beni della controllata, verifica il passivo, distribuisce il ricavato. In Italia, se la controllata aveva beni (un immobile, un deposito, crediti verso clienti italiani), l’amministratore estero agisce direttamente per acquisirli. La capogruppo riceve, se ammessa, un riparto, o scopre che il suo credito è stato postergato e non riceverà nulla. Le azioni restitutorie, se non transatte, proseguono nei tribunali. Per la capogruppo inizia la fase dell’esecuzione del proprio piano.
La norma
L’art. 21 del Regolamento consente all’amministratore della procedura principale di esercitare in Italia i propri poteri, ma impone il rispetto della legge italiana, in particolare per le modalità di liquidazione dei beni. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 18 aprile 2023 commentata su ecnews.it, ha ritenuto che il curatore di una procedura principale svedese non dovesse chiedere la nomina di un curatore italiano per vendere un immobile situato in Italia: lo spossessamento prodotto dall’apertura della procedura svedese gli consentiva di promuovere l’espropriazione immobiliare, con la domanda riqualificata in istanza di vendita e senza necessità della preventiva notifica di titolo esecutivo e precetto. La stessa fonte richiama la sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2010, causa C-444/07, secondo cui, dopo l’apertura della procedura principale, le autorità di un altro Stato membro non possono avviare procedure esecutive sui beni del debitore situati nel proprio territorio se la legge della procedura principale non lo consente.
Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura della procedura sono riconosciute ed eseguite in Italia secondo l’art. 32 del Regolamento; il riconoscimento può essere rifiutato solo per contrarietà manifesta all’ordine pubblico (art. 33). Per le procedure extra UE, la decisione straniera va riconosciuta secondo la legge 218/1995.
Se la capogruppo è in una procedura italiana, valgono i rimedi del Codice: il reclamo contro la sentenza di omologazione o di apertura della liquidazione giudiziale (art. 51 CCII), le impugnazioni dello stato passivo nella liquidazione giudiziale (artt. 206-207 CCII), il ricorso per cassazione.
I termini che si attivano
Il reclamo dell’art. 51 CCII si propone entro trenta giorni, e trattandosi di procedimento disciplinato dal Codice il termine corre anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII). Le opposizioni allo stato passivo della liquidazione giudiziale seguono la stessa regola. Le cause ordinarie di cognizione davanti al tribunale italiano (per esempio un’azione di responsabilità o di accertamento promossa al di fuori del Codice) restano soggette alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Le esecuzioni forzate e le relative opposizioni, invece, non beneficiano della sospensione feriale (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 dell’ordinamento giudiziario).
Cosa può fare la capogruppo ora
In questa fase la capogruppo può contestare il proprio stato passivo nella procedura estera, secondo la legge di quello Stato, se il credito è stato escluso o postergato senza fondamento. Può difendersi in Italia dalle iniziative dell’amministratore estero sui beni italiani, verificando che egli rispetti la legge italiana sulla liquidazione, come impone l’art. 21, par. 3, del Regolamento. Può partecipare alle vendite estere. Può infine consolidare le transazioni raggiunte, facendole approvare dagli organi delle procedure coinvolte.
La finestra difensiva in questa tappa è la verifica dei riparti e dello stato passivo estero: è l’ultimo momento in cui la capogruppo può recuperare valore dal proprio credito.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è considerare chiusa la vicenda della controllata quando la capogruppo ha ottenuto l’omologazione del proprio piano. La procedura estera può durare più a lungo e produrre effetti successivi: un’azione restitutoria tardiva, una richiesta di riconoscimento in Italia, una distribuzione che cambia i numeri del piano. Il piano della capogruppo deve prevedere un fondo rischi e una clausola di aggiornamento.
Quanto dura realmente
Le procedure di liquidazione di società con attivi significativi durano spesso da due a cinque anni, a seconda dello Stato e del contenzioso. Le controversie sulla giurisdizione e sul COMI possono richiedere uno o due anni in più fino alla decisione di legittimità. Per la capogruppo, il periodo critico è il primo anno; il resto è gestione del contenzioso e del piano.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Partono dagli stessi dati e divergono solo per le scelte della capogruppo.
Dati comuni. Capogruppo italiana, s.p.a. con sede a Bologna. Controllata al 100% con sede in Germania, sottoposta a procedura principale di insolvenza aperta martedì 3 novembre 2026 e pubblicata nel registro delle insolvenze lo stesso giorno. Esposizioni della capogruppo: credito per finanziamento infragruppo 1.284.600 €; crediti commerciali 418.930 €; fideiussione a favore della banca della controllata 2.317.450 €; pagamenti ricevuti dalla controllata nei nove mesi precedenti 612.380 €. La capogruppo ha un debito bancario proprio di 3.748.200 € e un patrimonio netto che, dopo la svalutazione della partecipazione e del credito infragruppo, si riduce di oltre un terzo.
Calendario A: la capogruppo che agisce alle finestre giuste
| Data | Giorno | Atto | Effetto |
|---|---|---|---|
| Mar 3 novembre 2026 | 0 | Apertura della procedura in Germania | Effetti immediati in Italia (art. 19 Reg.) |
| Gio 5 novembre 2026 | 2 | Estratto del registro e traduzione; nomina di un corrispondente in Germania | Termini locali identificati |
| Mar 10 novembre 2026 | 7 | CdA con collegio sindacale; tesoreria a 13 settimane; decisione di non contestare il COMI (sede, management e contabilità in Germania) | Scelta strategica motivata e verbalizzata |
| Ven 13 novembre 2026 | 10 | Istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive | Avvio della composizione negoziata |
| Lun 16 novembre 2026 | 13 | Pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese (ipotesi) | Da qui il divieto di azioni esecutive e cautelari |
| Mar 17 novembre 2026 | 14 | Ricorso al tribunale per la conferma delle misure | Termine dell’art. 19 CCII rispettato (giorno successivo alla pubblicazione) |
| Lun 23 novembre 2026 | 20 | Insinuazione nella procedura tedesca di 1.703.530 € (finanziamento + crediti commerciali), con qualificazione separata delle due voci | Domanda depositata prima del termine minimo di 30 giorni, che scade giovedì 3 dicembre 2026 |
| Ven 27 novembre 2026 | 24 | Udienza di conferma (entro 10 giorni dal deposito del ricorso) | Misure confermate (ipotesi: fino a venerdì 26 marzo 2027) |
| Lun 14 dicembre 2026 | 41 | Incontro con l’amministratore tedesco: proposta transattiva sui 612.380 € con postergazione volontaria di parte del credito | Trattativa aperta, nessuna citazione |
| Mar 12 gennaio 2027 | 70 | Accordo di moratoria con la banca beneficiaria della fideiussione, nell’ambito delle trattative con l’esperto | Escussione sospesa |
| Ven 26 marzo 2027 | 143 | Scadenza delle misure protettive | Trattative mature, nessuna proroga necessaria |
| Mar 4 maggio 2027 | 182 | Deposito degli accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII) con le banche che rappresentano oltre il 60% dei crediti | Avvio del giudizio di omologazione |
Esito del calendario A: la capogruppo arriva all’omologazione con il debito di garanzia ristrutturato, una transazione in corso con l’amministratore estero e la continuità aziendale preservata. L’esito non è garantito, ma le scelte sono state compiute quando erano ancora disponibili.
Calendario B: la capogruppo che lascia correre
| Data | Giorno | Atto | Effetto |
|---|---|---|---|
| Mar 3 novembre 2026 | 0 | Apertura della procedura in Germania | Effetti immediati in Italia |
| Novembre 2026 | 0-30 | Nessuna iniziativa: si attendono notizie dal management locale | Termini esteri che scorrono |
| Ven 4 dicembre 2026 | 31 | Insinuazione depositata dopo il termine (ipotesi: termine fissato al minimo, 3 dicembre) | Credito trattato come tardivo secondo la legge tedesca, con le limitazioni previste |
| Lun 21 dicembre 2026 | 48 | La banca escute la fideiussione per 2.317.450 € | Debito immediatamente esigibile |
| Mar 12 gennaio 2027 | 70 | Notifica di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo | Termine di opposizione di 40 giorni |
| Mer 3 febbraio 2027 | 92 | Citazione dell’amministratore tedesco per la restituzione di 612.380 € | Contenzioso all’estero |
| Lun 15 febbraio 2027 | 104 | Pignoramento presso terzi sui conti della capogruppo | Tesoreria bloccata |
| Lun 22 febbraio 2027 | 111 | Ultimo giorno per l’opposizione a decreto ingiuntivo (il quarantesimo giorno cade domenica 21) | Opposizione depositata, ma senza effetto sul pignoramento già eseguito |
| Lun 12 aprile 2027 | 160 | Ricorso della banca per l’apertura della liquidazione giudiziale | Rischio di insolvenza conclamata |
| Mar 1 giugno 2027 | 210 | Domanda di concordato con riserva (art. 44 CCII) | Protezione tardiva, con un patrimonio già eroso |
Esito del calendario B: la capogruppo arriva al concordato con la tesoreria bloccata, un contenzioso all’estero e una banca che ha già chiesto la liquidazione giudiziale. Le stesse opzioni del calendario A esistono ancora in parte, ma a condizioni peggiori e con meno consenso dei creditori.
Due osservazioni sul tempo. La prima: nel calendario B, se il quarantesimo giorno per l’opposizione a decreto ingiuntivo fosse caduto in agosto, la sospensione feriale della legge 742/1969 avrebbe spostato la scadenza, perché si tratta di un giudizio ordinario di cognizione; il pignoramento presso terzi e le relative opposizioni, invece, non si sospendono. La seconda: se nel calendario A il termine per una memoria nel giudizio di omologazione fosse caduto in agosto, sarebbe rimasto fermo, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale nei procedimenti del Codice.
I binari paralleli: come cambia la cronologia quando la capogruppo attiva un rimedio
La cronologia descritta finora è quella di base. Ma la capogruppo non è spettatrice: ogni rimedio che attiva crea un binario parallelo, con termini e tempi propri, che modifica la linea principale.
Primo binario: la composizione negoziata con misure protettive. Se la capogruppo deposita l’istanza nei primi dieci-quindici giorni, la cronologia italiana si sdoppia. Da un lato procede il calendario della procedura estera, che la composizione negoziata non ferma: l’amministratore tedesco, francese o spagnolo continua a verificare i crediti e a valutare le azioni. Dall’altro si apre un periodo protetto, da 15 a 120 giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di 240, durante il quale le banche garantite non possono avviare esecuzioni sul patrimonio della capogruppo. È il binario che consente di trattare il debito di garanzia prima che diventi un pignoramento. La sua efficacia contro creditori esteri della capogruppo dipende però dal riconoscimento all’estero dello strumento, che va verificato prima.
Secondo binario: gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Se la capogruppo ha già una maggioranza bancaria favorevole, può saltare la composizione negoziata o usarla come anticamera. Dalla domanda all’omologazione passano in genere da tre a sei mesi. Durante il giudizio di omologazione possono essere chieste misure protettive e cautelari ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII. Il vantaggio rispetto al primo binario è la stabilità: l’accordo omologato vincola i creditori aderenti (e, con gli accordi a efficacia estesa, anche alcuni non aderenti) e protegge gli atti esecutivi dalle revocatorie in caso di successiva liquidazione giudiziale.
Terzo binario: il concordato preventivo in continuità. È il binario più lungo ma anche il più protettivo. Dalla pubblicazione della domanda, anche con riserva, si producono gli effetti protettivi; il piano può prevedere la ristrutturazione del debito di garanzia, la transazione fiscale e contributiva, la partecipazione alla procedura di vendita estera degli asset della controllata. Il tempo medio fino all’omologazione è di sei-dodici mesi. Se la capogruppo sceglie questo binario quando è ancora in crisi e non in insolvenza, ha più margini di trattativa; se lo sceglie tardi, come nel calendario B, lo strumento resta disponibile ma le condizioni sono peggiori.
Quarto binario: la procedura secondaria in Italia della controllata. Se la controllata ha in Italia una dipendenza con beni e creditori, la capogruppo (come creditrice) o altri creditori possono chiedere al tribunale italiano l’apertura di una procedura secondaria. È un binario che cambia la geografia del caso: i beni italiani della controllata vengono amministrati da un curatore italiano, secondo la legge italiana, e i creditori italiani concorrono su quei beni con le regole del Codice. L’amministratore della procedura principale può però evitare la secondaria assumendo l’impegno dell’art. 36 del Regolamento, e il giudice italiano, su sua richiesta, può sospendere l’apertura per un periodo limitato se sono in corso trattative.
Quinto binario: l’impugnazione della giurisdizione estera. Se la capogruppo o un creditore impugnano l’apertura della procedura principale all’estero, la cronologia si complica: la procedura estera prosegue, salvo diversa decisione del giudice dell’impugnazione, e si apre un contenzioso con tempi di mesi o anni. È il binario più rischioso, perché il suo esito è incerto e perché, come si è visto, la prova di un COMI italiano della controllata può tornare utile anche a chi voglia sostenere una gestione unitaria pregiudizievole da parte della capogruppo.
Sesto binario: la transazione con l’amministratore estero. Non ha un nome nel Codice né nel Regolamento, ma nella pratica è il binario che più spesso accorcia la cronologia. La capogruppo rinuncia a parte del proprio credito, ne accetta la postergazione, oppure versa un importo a saldo delle pretese restitutorie; l’amministratore rinuncia alle azioni e, magari, accetta di proseguire per qualche mese i rapporti di fornitura. La transazione va approvata dagli organi della procedura estera e deve essere coerente con il piano della capogruppo. Se la capogruppo è in composizione negoziata, la transazione può essere uno dei contratti conclusi con l’assistenza dell’esperto; se è in concordato, va autorizzata secondo le regole del Codice.
Questi binari non si escludono. La combinazione più frequente, per una capogruppo ancora in crisi reversibile, è composizione negoziata più transazione con l’amministratore estero, con sbocco finale in un accordo di ristrutturazione. La combinazione più frequente per una capogruppo già prossima all’insolvenza è concordato preventivo in continuità più partecipazione alla vendita estera degli asset strategici.
Le 5 finestre critiche
Nell’intera cronologia ci sono cinque momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito.
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La prima settimana dall’apertura: qualificare la procedura estera e leggere i termini nel registro delle insolvenze. Senza questa lettura, ogni decisione successiva si basa su supposizioni. È la settimana in cui si decide se l’apertura è riconosciuta automaticamente (Regolamento UE) o va riconosciuta secondo la legge 218/1995, se la procedura è principale o secondaria, quanto tempo resta per impugnarla.
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I primi dieci giorni: chiedere la composizione negoziata e le misure protettive prima dell’escussione delle garanzie. È la finestra che separa il calendario A dal calendario B. Dopo la richiesta di pagamento della banca, ogni giorno di ritardo aumenta il rischio di un decreto ingiuntivo e di un pignoramento.
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Il termine dell’impugnazione dell’apertura all’estero: decidere se contestare la giurisdizione. La decisione va presa con calma ma entro un tempo breve, misurando l’effetto boomerang sulla responsabilità della capogruppo. Scaduto il termine, l’apertura si consolida.
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Il termine di insinuazione: depositare una domanda completa e correttamente qualificata. Il termine non può essere inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione per i creditori esteri, ma può essere anche di poco superiore. Un’insinuazione tardiva o mal documentata pesa sul riparto e sulle future contestazioni.
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La prima lettera dell’amministratore estero: rispondere con una strategia, non con un’ammissione. È il momento in cui si decide se la vicenda si chiuderà con una transazione o con anni di contenzioso transfrontaliero. Ogni parola scritta dalla capogruppo in quella risposta sarà letta dal giudice.
Le domande sul tempo
Sono passati quaranta giorni dall’apertura della procedura sulla controllata: posso ancora insinuare il credito? Dipende dal termine fissato nello Stato di apertura. Il Regolamento garantisce ai creditori esteri almeno trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle insolvenze, ma il termine concreto può essere più lungo. Se è già scaduto, molti ordinamenti consentono l’insinuazione tardiva con limitazioni (per esempio la partecipazione ai soli riparti successivi). Va verificato subito con il registro estero e con un corrispondente locale.
La banca mi ha chiesto il pagamento della fideiussione da due settimane: è tardi per le misure protettive? Non necessariamente. Le misure protettive, dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, impediscono di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Se la banca non ha ancora pignorato, le misure possono ancora bloccarla; se ha già pignorato, la questione diventa più complessa e va valutata con il tribunale. Ricorda che il ricorso per la conferma va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione.
I termini della composizione negoziata o del concordato si fermano ad agosto? No. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, CCII, la sospensione feriale non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi: i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione si applica invece ai giudizi civili ordinari di cognizione, al processo tributario e a quello amministrativo; non si applica alle esecuzioni forzate e alle relative opposizioni.
Quanto dura in tutto la vicenda, dalla notizia dell’apertura alla chiusura? Per la capogruppo il periodo critico è il primo anno: in quel periodo si decidono strumento, transazioni e sorte delle garanzie. La procedura estera della controllata può durare da due a cinque anni, a seconda dello Stato e del contenzioso, e le eventuali controversie sulla giurisdizione possono aggiungere uno o due anni fino alla decisione di legittimità.
L’amministratore estero può aggredire beni della controllata in Italia senza passare da un giudice italiano? Se la procedura è principale e aperta in un Paese UE, l’amministratore può esercitare in Italia i poteri che gli attribuisce la legge dello Stato di apertura, ma deve rispettare la legge italiana sulle modalità di liquidazione (art. 21 del Regolamento). Il Tribunale di Bergamo, nella sentenza del 18 aprile 2023, ha ammesso l’espropriazione immobiliare promossa dal curatore svedese senza nomina di un curatore italiano. Se la procedura è extra UE, serve il riconoscimento secondo la legge 218/1995.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. Per ciascuna indichiamo gli estremi come riportati dalla fonte consultata, il principio riformulato e la rilevanza per la capogruppo.
Tappa 1 – Apertura e riconoscimento della procedura estera
- Corte d’appello di Bologna, sentenza 16 gennaio 2024 (ricostruzione pubblicata su dirittobancario.it). Ha dichiarato efficace in Italia la decisione con cui l’High Court di Londra aveva disposto la liquidazione di una società di diritto inglese a capo di un gruppo con stabilimento a Bologna. Rilevanza: mostra come si riconosce in Italia una procedura aperta in uno Stato extra UE dopo la Brexit.
- Tribunale di Bologna, decisione 23 gennaio 2024 (stessa fonte). Ha aperto la liquidazione giudiziale della medesima società inglese ritenendo il COMI radicato in Italia. Rilevanza: dimostra che, fuori dal Regolamento UE, possono coesistere una procedura straniera e una procedura italiana sullo stesso debitore, da coordinare con protocolli.
- Cass. civ., Sez. I, n. 21444 del 24 giugno 2026 (massima pubblicata da unijuris.it). La notifica postale di un atto del procedimento prefallimentare a un destinatario con sede in altro Stato UE è valida se rispetta la legge di quello Stato, anche se il plico ritorna per compiuta giacenza. Rilevanza: riguarda gli atti che la capogruppo o i suoi creditori indirizzano a società del gruppo con sede all’estero.
Tappa 3 – Giurisdizione e COMI
- Corte di giustizia UE, 2 maggio 2006, causa C-341/04 (richiamata da ecnews.it e dirittobancario.it). Il COMI va individuato con elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Rilevanza: è il parametro per decidere se contestare la giurisdizione del giudice straniero.
- Corte di giustizia UE, 20 ottobre 2011, causa C-396/09 (sintesi di dirittobancario.it). La presunzione a favore della sede statutaria cede solo se amministrazione e interessi sono gestiti altrove in modo riconoscibile dai terzi. Rilevanza: chiarisce quali prove servono alla capogruppo che voglia portare in Italia la procedura.
- Corte di giustizia UE, 15 dicembre 2011, causa C-191/10 (sintesi di dirittobancario.it). L’onere di superare la presunzione grava su chi la contesta. Rilevanza: la capogruppo che impugna l’apertura deve fornire essa stessa la prova del diverso COMI.
- Corte di giustizia UE, 22 marzo 2022, causa C-723/20 (sintesi di dirittobancario.it). I principi elaborati sul COMI restano validi per interpretare l’art. 3 del Regolamento 2015/848. Rilevanza: conferma la continuità della giurisprudenza europea dopo il nuovo Regolamento.
- Cass. civ., Sezioni Unite, n. 2243 del 6 febbraio 2015 (sintesi di dirittobancario.it). Per superare la presunzione occorre provare che il luogo effettivo di direzione, controllo e gestione non coincide con la sede legale. Rilevanza: fissa il contenuto della prova contraria.
- Cass. civ., Sezioni Unite, n. 27686/2018 (richiamata da ecnews.it). Ha individuato un catalogo di indici utili a dimostrare che la sede formale non corrisponde al COMI reale. Rilevanza: è l’elenco di controllo per valutare la forza di un’eventuale contestazione.
- Cass. n. 7900/2020 (sintesi di dirittobancario.it). Conta il luogo in cui operano i dirigenti e si tiene la contabilità; è irrilevante che l’attività produttiva si svolga fuori dalla sede legale. Rilevanza: nei gruppi, la presenza di stabilimenti in un altro Stato non basta a spostare il COMI.
- Cass. civ., Sezioni Unite, n. 28981 del 17 dicembre 2020 (commento pubblicato su ecnews.it). La presunzione opera solo se la sede non è stata trasferita nei tre mesi precedenti la domanda; anche in caso di trasferimento può essere vinta con la prova che l’attività prosegue altrove; l’accertamento del COMI è un giudizio di fatto del giudice di merito. Rilevanza: è decisiva quando la controllata ha spostato la sede poco prima della crisi, e indica che la partita del COMI si vince nei gradi di merito.
- Cass. civ., Sezioni Unite, n. 10356/2021 (sintesi di dirittobancario.it). Con il Regolamento 2015/848 la competenza spetta al giudice dello Stato del COMI, presunto coincidente con la sede legale salvo trasferimento. Rilevanza: conferma la regola di partenza per qualsiasi strategia sulla giurisdizione.
- Cass. n. 21865/2025 (richiamata da ecnews.it). La presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale è relativa, altrimenti la definizione stessa di COMI sarebbe inutile. Rilevanza: apre lo spazio alla prova contraria.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31727 del 4 dicembre 2025 (commento pubblicato su ecnews.it). Chi vuole superare la presunzione deve provare sia la gestione abituale degli interessi altrove sia la sua riconoscibilità da parte dei terzi; in mancanza, resta il criterio formale. Rilevanza: è la pronuncia più recente sul tema e alza l’asticella della prova per chi contesta la giurisdizione.
Tappa 5 – Azioni dell’amministratore estero contro la capogruppo
- Cass. n. 27768 del 17 ottobre 2025 (sintesi pubblicata da unijuris.it). In materia di revocatoria transfrontaliera, l’art. 13 del Regolamento 1346/2000 e l’art. 14 della legge 218/1995 sono complementari, e la norma europea di salvaguardia va interpretata restrittivamente. Rilevanza: la difesa dell’art. 16 del Regolamento 2015/848 contro le revocatorie va provata in modo rigoroso.
- Cass. civ., Sez. I, n. 12254 del 12 giugno 2015 (sintesi di dirittobancario.it). Il terzo comma dell’art. 2497 c.c. pone una condizione di ammissibilità dell’azione contro la holding e non una responsabilità aggiuntiva; il collegamento tra contratti infragruppo non supera l’autonomia patrimoniale delle società del gruppo. Rilevanza: delimita le pretese contro la capogruppo per gli atti della controllata.
- Cass. civ., Sez. I, n. 29139/2017 (sintesi pubblicata da NT+ Fisco). Il socio della controllata può agire contro la capogruppo senza preventiva escussione della controllata. Rilevanza: chiarisce che l’azione contro la holding non deve attendere l’esito della procedura sulla controllata.
Tappa 8 – Liquidazione dei beni situati in Italia
- Corte di giustizia UE, 21 gennaio 2010, causa C-444/07 (richiamata da ecnews.it). Dopo l’apertura della procedura principale, le autorità di un altro Stato membro non possono avviare esecuzioni sui beni del debitore situati nel loro territorio se la legge della procedura principale non lo consente. Rilevanza: i creditori italiani della controllata, compresa la capogruppo, non possono aggirare la procedura estera con esecuzioni individuali in Italia.
- Tribunale di Bergamo, sentenza 18 aprile 2023 (commento pubblicato su ecnews.it). Il curatore della procedura principale svedese può promuovere in Italia l’espropriazione di un immobile del debitore senza chiedere la nomina di un curatore italiano, grazie allo spossessamento già prodotto dalla procedura estera. Rilevanza: mostra con quale rapidità l’amministratore estero può aggredire i beni italiani della controllata.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene alla tappa in cui la capogruppo si trova. Se siamo nei primi giorni dall’apertura, lavoriamo sulla qualificazione e sui termini; se siamo oltre il termine di insinuazione, lavoriamo sulla tardiva e sulla difesa; se è già arrivata la richiesta della banca, la priorità sono le misure protettive.
- Lettura della procedura estera. Esaminiamo la decisione di apertura e l’estratto del registro delle insolvenze, qualifichiamo la procedura (principale o secondaria, UE o extra UE) e costruiamo il calendario dei termini locali con il corrispondente nello Stato di apertura.
- Mappa delle esposizioni. Con i commercialisti dello staff ricostruiamo crediti infragruppo, garanzie, flussi degli ultimi anni, effetti sul bilancio e sul patrimonio netto, e verifichiamo gli obblighi degli artt. 2446-2447 o 2482-bis e 2482-ter c.c.
- Valutazione della giurisdizione. Confrontiamo gli indici del COMI con la giurisprudenza europea e di legittimità e misuriamo l’effetto della contestazione sulla posizione della capogruppo.
- Insinuazione del credito. Prepariamo la domanda con qualificazione separata delle voci e documentazione coerente con bilancio e transfer pricing, nei termini della procedura estera.
- Composizione negoziata e misure protettive. Predisponiamo l’istanza sulla piattaforma, la richiesta di misure protettive e il ricorso per la conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione.
- Trattativa con le banche garantite. Negoziamo moratorie e ristrutturazione del debito di garanzia, anche nella forma degli accordi di ristrutturazione o del piano soggetto a omologazione.
- Difesa dalle azioni dell’amministratore estero. Rispondiamo alle diffide, costruiamo l’eccezione dell’art. 16 del Regolamento e le difese sull’art. 2497 c.c., e valutiamo la transazione.
- Coordinamento e protocolli. Proponiamo all’amministratore estero protocolli di cooperazione e, se la capogruppo è in procedura, attiviamo gli strumenti degli artt. 56-77 del Regolamento.
- Strumento finale della capogruppo. Costruiamo con i commercialisti il piano (accordo, piano di ristrutturazione, concordato in continuità), inclusa la transazione fiscale e contributiva quando serve.
- Contenzioso fino all’ultimo grado. Seguiamo reclami, opposizioni e giudizi sulla giurisdizione fino al ricorso per cassazione, con la stessa linea difensiva dall’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una crisi di gruppo con una procedura estera, la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata consente di usarla come cornice per tutte le trattative, con le banche, con il fisco e con l’amministratore estero, nei tempi stretti che la cronologia impone. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore e la stessa linea, che è essenziale nelle controversie sul COMI destinate ad arrivare in legittimità. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i numeri del piano e le difese giuridiche nascono insieme.
Chiusura
Il tempo è la risorsa più preziosa della società in crisi, e la più sprecata. Quando un giudice straniero apre una procedura su una controllata, la capogruppo italiana ha davanti a sé due calendari che corrono insieme, e nessuno dei due aspetta. La differenza tra il calendario A e il calendario B non è il diritto applicabile, che è lo stesso, ma il giorno in cui si prendono le decisioni.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché unisce le competenze che una crisi di gruppo transfrontaliera richiede contemporaneamente: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di gestire la crisi della capogruppo con gli strumenti del Codice; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, per garanzie, finanziamenti e transazione fiscale; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, per le controversie sulla giurisdizione che arrivano fino all’ultimo grado. Non promettiamo esiti: analizziamo, verifichiamo, costruiamo la strategia tappa per tappa.
📩 Ogni giorno che passa chiude una finestra: scrivici oggi stesso, i recapiti per raggiungere lo Studio sono riportati al termine di questa pagina.
