Le Fideiussioni Prestate Per La Società Del Figlio Rientrano Nell’esdebitazione Dell’incapiente?

Il genitore che anni fa ha firmato una fideiussione in banca “per dare una mano” alla società del figlio di solito scopre il problema tutto in una volta: la società non paga più, la banca revoca i fidi e chiede il conto al garante, che magari vive di una pensione e non ha nulla da offrire. La domanda che ci viene posta è sempre la stessa: quel debito, che non è nato da una spesa mia ma da una garanzia per l’impresa di mio figlio, posso cancellarlo con l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente prevista dall’art. 283 del Codice della crisi?

La risposta breve è sì: il debito da fideiussione è un debito personale del garante e rientra nell’esdebitazione dell’incapiente, che non distingue tra debiti propri e debiti di garanzia. Ma la risposta utile è più lunga, perché la banca non resta a guardare. Ha un piano di gioco preciso, che parte dall’escussione della garanzia e arriva fino alla vigilanza sui tre anni successivi al decreto. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: questo articolo ricostruisce la partita dal punto di vista del creditore, per mostrare dove il suo margine si restringe e dove il genitore garante può giocare d’anticipo.

Lo Studio Monardo segue proprio questo incrocio tra garanzie bancarie e sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno l’istruttoria che porta al decreto di esdebitazione dell’incapiente. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, la materia in cui si decide se la fideiussione è valida, nulla in parte o ormai inefficace per decadenza della banca. Le due competenze servono insieme: prima si riduce o si contesta il debito di garanzia, poi si chiede che quello che resta venga cancellato.

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Chi hai di fronte: la banca che ha in mano la tua firma

Per capire le mosse della controparte bisogna partire da come ragiona. La banca che ha concesso credito alla società del figlio (un fido di conto corrente, un finanziamento chirografario, un anticipo fatture, magari un leasing tramite una società collegata) ha chiesto la fideiussione del genitore per una ragione semplice: la società da sola non bastava. Il genitore, nella logica della banca, è un secondo patrimonio da aggredire se il primo non paga. Spesso la garanzia è una fideiussione “omnibus”, cioè copre tutti i debiti presenti e futuri della società fino a un importo massimo, e contiene clausole standard: pagamento “a prima richiesta”, rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c., sopravvivenza della garanzia anche se il rapporto principale è invalido.

Dal suo punto di vista, conviene escutere il garante appena la società smette di pagare, perché il tempo lavora contro di lei: la società perde valore, il magazzino si svuota, i beni vengono sequestrati da altri creditori. Il genitore, invece, ha di solito un reddito fisso (pensione o stipendio) e talvolta una casa: beni che si possono pignorare con procedure note e a costo contenuto.

Ma la banca è un attore economico razionale, non un persecutore. Fa i conti. Se il garante ha una pensione modesta, nessun immobile e un’età avanzata, il valore atteso del recupero su di lui è basso: pochi euro al mese di pensione pignorata, spese legali da anticipare, anni di attesa. In questi casi la banca preferisce spesso cedere il credito a un fondo o a un servicer specializzato nei crediti deteriorati, oppure tenere aperta la posizione contro il garante solo come leva per trattare con il figlio o con la società. Questo è il primo dato strategico: il creditore aggredisce davvero il genitore garante quando vede un patrimonio da prendere; quando non lo vede, la sua convenienza si sposta verso la trattativa o la cessione del credito.

C’è poi un secondo elemento che la banca valuta, e che spesso il garante ignora. Il debito del genitore non è isolato: dietro ci sono la società del figlio (debitore principale), il figlio stesso (quasi sempre cofideiussore), a volte l’altro genitore o il coniuge del figlio. La banca ha più “tasche” in cui pescare e sceglie quella più capiente. L’art. 278 c.6 del Codice della crisi le garantisce che, anche se uno dei garanti ottiene l’esdebitazione, restano salvi i suoi diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Quindi, per la banca, l’esdebitazione del genitore non è una catastrofe: perde una tasca, ma non le altre.

Infine, la banca sa che il terreno della fideiussione è minato. Dal 2021 la giurisprudenza sulle clausole dello schema ABI, sulla decadenza dell’art. 1957 c.c. e sulla liberazione del garante dell’art. 1956 c.c. le ha imposto oneri precisi. Una banca accorta sa che, se il garante contesta, deve dimostrare di avere agito nei tempi e di avere rispettato gli obblighi di correttezza. Per questo, quando il garante si muove con un’eccezione documentata, la sua convenienza a portare la causa fino in fondo diminuisce. La chiave di lettura di tutto ciò che segue è la convenienza del creditore: ogni contromossa del genitore garante deve rendere meno conveniente per la banca insistere su di lui.

Un’ultima premessa di inquadramento, in un solo paragrafo. L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024) è riservata alla persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. Si chiede tramite l’OCC, una sola volta nella vita, con l’elenco dei creditori, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e la documentazione delle entrate del nucleo. Il giudice valuta la meritevolezza e concede il beneficio con decreto, escludendolo in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Per i tre anni successivi, se sopravvengono utilità ulteriori, i creditori possono agire su di esse. Non serve essere consumatori: basta essere persona fisica. Ed è proprio questo il punto che rende l’art. 283 la strada naturale per il genitore garante, come vedremo.

Prima mossa: l’escussione della garanzia e la richiesta di pagamento al genitore

La mossa

La prima cosa che il creditore farà è chiudere il rapporto con la società del figlio: revoca degli affidamenti, decadenza dal beneficio del termine sui finanziamenti, intimazione di rientro. Subito dopo, o nello stesso giorno, invia al genitore garante una lettera raccomandata o una PEC con cui lo “escute”: gli comunica l’importo dovuto dalla società e gli chiede di pagarlo entro pochi giorni, richiamando la clausola di pagamento “a prima richiesta” contenuta nella fideiussione. La base è il contratto di fideiussione (artt. 1936 ss. c.c.): il fideiussore si obbliga personalmente verso il creditore a garantire l’adempimento dell’obbligazione altrui, e se la garanzia è solidale (come è quasi sempre in banca) il creditore può chiedere tutto al garante senza escutere prima la società.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

La lettera costa poco e produce due effetti utili alla banca. Il primo è psicologico: il genitore, spaventato, spesso firma un piano di rientro o riconosce il debito, rafforzando la posizione della banca. Il secondo è giuridico: con la richiesta al garante la banca cerca di mettersi al riparo dalla decadenza dell’art. 1957 c.c., che libera il fideiussore se il creditore non propone le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. La banca preferisce non spingere oltre la lettera quando il garante è palesemente nullatenente: in quel caso le basta “tenere in vita” la garanzia per poi cedere il credito o usarla come leva.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge le impone regole precise.

Primo limite: l’art. 1957 c.c. obbliga il creditore ad agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, altrimenti il fideiussore è liberato. Per anni la Cassazione si è divisa su cosa basti come “istanza”: secondo un orientamento serviva sempre un’azione giudiziale (Cass. Sez. III n. 20648 del 24/7/2024), secondo un altro bastava una richiesta stragiudiziale quando la fideiussione prevede il pagamento “a semplice richiesta scritta” (Cass. Sez. III n. 5179 del 27/2/2025). Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24825 del 28/8/2026, hanno chiarito che, con la clausola di pagamento “a prima richiesta”, è sufficiente un’istanza stragiudiziale tempestiva. Il che significa: se la fideiussione non contiene quella clausola, o se la deroga all’art. 1957 è nulla, la banca deve aver agito in giudizio entro sei mesi, e se non lo ha fatto il genitore è liberato.

Secondo limite: le clausole che riproducono lo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia nel 2005 (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’art. 1957 c.c.) possono essere nulle. Le Sezioni Unite del 2021 (n. 41994 del 30/12/2021) hanno affermato la nullità parziale delle fideiussioni “a valle” dell’intesa, limitata alle clausole riproduttive di quelle censurate. Le Sezioni Unite del 2026 hanno però precisato che la sola riproduzione delle clausole non comporta una nullità automatica: per le fideiussioni omnibus successive al 2005 e per quelle specifiche serve provare la standardizzazione e gli effetti restrittivi, e la banca può dimostrare di avere trattato la garanzia individualmente. Il garante deve allegare con precisione la corrispondenza delle clausole a quelle censurate (Cass. Sez. I n. 32192 del 12/12/2024) e, per le garanzie stipulate anni dopo il 2005, il provvedimento della Banca d’Italia da solo non basta a provare che l’intesa fosse ancora in atto (Cass. Sez. I n. 30383 del 25/11/2024).

Terzo limite: il fideiussore per obbligazioni future è liberato se la banca, senza la sua autorizzazione, ha fatto nuovo credito alla società pur conoscendo il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali (art. 1956 c.c.). È il caso tipico della banca che continua ad aumentare il fido alla società del figlio quando i bilanci sono già in perdita, contando sul patrimonio del genitore. La Cassazione (ord. n. 9073/2025, nella sintesi di EC News del 2/9/2025) ha ricordato che l’onere della prova grava sul fideiussore, ma che va considerato l’andamento complessivo del rapporto e la diligenza qualificata del banchiere; la banca che continua a erogare omettendo di informare il garante dell’aggravamento del rischio viola i doveri di correttezza e buona fede e può risponderne.

Quarto limite: la fideiussione per debiti futuri deve indicare un importo massimo garantito (art. 1938 c.c.). Oltre quel tetto la banca non può chiedere nulla al genitore, anche se l’esposizione della società è maggiore.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è non firmare nulla e non riconoscere il debito finché la fideiussione non è stata letta da chi sa cercarne i vizi. Il genitore deve recuperare il contratto di garanzia (con la data, l’importo massimo, le clausole), le comunicazioni della banca alla società (revoca dei fidi, decadenza dal termine), gli estratti conto della società negli ultimi anni e la data in cui la banca ha agito contro la società. Con questi documenti si verifica: se i sei mesi dell’art. 1957 sono decorsi senza un’istanza valida; se le clausole ABI sono presenti e possono essere contestate; se la banca ha aumentato il credito alla società quando era già in difficoltà; se l’importo chiesto supera il massimale.

Perché questo conta per l’esdebitazione? Perché il debito da fideiussione entra nell’elenco dei creditori della domanda ex art. 283 c.3 lett. a). Se una parte di quel debito è contestabile, il genitore deve indicarlo come credito contestato, e l’OCC ne terrà conto nella relazione. Un debito ridotto o contestato rende più agevole dimostrare che l’indebitamento non è nato da colpa grave e indebolisce la posizione della banca nel successivo contraddittorio. Inoltre, se la garanzia è caduta per decadenza o per liberazione, la banca non è più creditrice del genitore e non avrà titolo per fare osservazioni sulla sua esdebitazione.

Le pronunce che ti proteggono

Le Sezioni Unite n. 24825/2026 hanno fissato una regola chiara sull’istanza dell’art. 1957 c.c. nelle garanzie “a prima richiesta” e sui requisiti della nullità antitrust. Le Sezioni Unite n. 41994/2021 restano la base della nullità parziale delle clausole riproduttive dello schema ABI. Cass. n. 32192/2024 e n. 30383/2024 indicano cosa deve allegare e provare il garante. Cass. ord. n. 9073/2025 conferma che la banca che continua a finanziare una società in difficoltà, contando sul garante, si espone alla liberazione del fideiussore e a una responsabilità per violazione della buona fede.

Seconda mossa: il decreto ingiuntivo contro il genitore e l’aggressione della pensione

La mossa

Se il genitore non paga entro il termine della lettera, la mossa successiva è il ricorso per decreto ingiuntivo contro il garante (e di regola anche contro la società e il figlio). La banca lo fonda sul contratto di fideiussione e sugli estratti conto della società certificati ai sensi dell’art. 50 del Testo unico bancario. Spesso chiede la provvisoria esecuzione. Con il decreto in mano, la banca notifica il precetto e procede al pignoramento: della pensione presso l’INPS, del conto corrente del genitore, dell’eventuale quota della casa. Può anche iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili del garante.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene ottenere un titolo esecutivo il prima possibile, perché il titolo cristallizza il credito e fa decorrere una prescrizione lunga. Inoltre il pignoramento della pensione, anche se rende poco al mese, è una procedura a costo basso e a rendimento sicuro: l’INPS trattiene la quota pignorabile e la versa alla banca ogni mese. Per una banca, qualche centinaio di euro al mese per anni non è un recupero disprezzabile, soprattutto se il credito è già stato svalutato in bilancio.

La banca preferisce non procedere quando il garante ha solo una pensione vicina al minimo, per la quale la quota pignorabile è quasi nulla, o quando prevede un’opposizione fondata che le farebbe sostenere le spese di un giudizio di cognizione con esito incerto.

I suoi limiti

La pensione si pignora solo nei limiti dell’art. 545 c.p.c.: una parte resta sempre al pensionato come minimo vitale, e solo l’eccedenza può essere pignorata nella misura prevista dalla legge (gli importi esatti vanno verificati sull’anno di riferimento). Contro il decreto ingiuntivo il genitore ha 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.): è un giudizio di cognizione, quindi in questo caso si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969). Diverso è il discorso per le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi contro il pignoramento: lì la sospensione feriale, di regola, non si applica (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.), così come non si applica ai procedimenti del Codice della crisi (art. 9 c.1 CCII).

Nel giudizio di opposizione la banca deve provare il credito verso la società e la validità della garanzia; il garante può sollevare tutte le eccezioni viste nella prima mossa (decadenza ex art. 1957, liberazione ex art. 1956, nullità delle clausole ABI, superamento del massimale). Il garante può anche contestare la propria qualità di consumatore ai fini delle clausole vessatorie e del foro competente: la Cassazione ha chiarito che i requisiti soggettivi si valutano sul contratto di fideiussione, non su quello principale (Cass. SU ord. n. 5868 del 27/2/2023, nella sintesi della rivista Giureta), e che non c’è un automatismo tra la qualità del debitore principale e quella del garante (Cass. n. 25459 del 30/8/2023). Il genitore che non ha quote né cariche nella società del figlio ha buone ragioni per essere trattato come consumatore; quello che ha quote rilevanti o è stato amministratore, molto meno (Cass. n. 28932/2025; Cass. n. 25612/2025).

La tua contromossa

La contromossa dipende dal momento. Se il decreto ingiuntivo non è ancora stato notificato, la strada più efficiente è spesso depositare subito, tramite l’OCC, la domanda di esdebitazione dell’incapiente, insieme alla contestazione della garanzia: il debito verso la banca va indicato con la riserva delle eccezioni. Se il decreto è già stato notificato, non lasciare scadere i 40 giorni: l’opposizione serve a conservare le eccezioni sulla fideiussione, che altrimenti si consolidano nel giudicato. Un decreto ingiuntivo non opposto rende definitivo l’importo, e nell’esdebitazione quell’importo entra senza sconti.

Una volta ottenuto il decreto di esdebitazione, i crediti verso il genitore diventano inesigibili. L’art. 283 non contiene una regola espressa sulla sorte dei pignoramenti in corso: la lettura che riteniamo corretta è che, con il decreto, venga meno il diritto della banca di procedere esecutivamente sui beni e redditi del genitore (salve le utilità sopravvenute del comma 9), e che questo si faccia valere nell’esecuzione con un’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. o con un’istanza al giudice dell’esecuzione. È una ricostruzione da verificare caso per caso con il giudice dell’esecuzione competente.

Attenzione a una trappola che la banca conosce bene. Secondo la sintesi pubblicata da iusletter il 27/5/2026, nel caso deciso da Cass. Sez. I ord. n. 13228 del 7/5/2026 lo stipendio del debitore era già pignorato con un’ordinanza di assegnazione che assicurava un’utilità al creditore, l’esdebitazione concessa in primo grado era stata revocata in sede di reclamo e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Un’altra rassegna (EC News del 4/9/2026) ne descrive in modo diverso la vicenda e il principio. Il messaggio pratico, comunque, è prudente: se la pensione è già pignorata con assegnazione, la banca sosterrà che il genitore offre già un’utilità e quindi non è incapiente. La contromossa è dimostrare con numeri precisi che la quota trattenuta incide sul mantenimento del nucleo e che il reddito, dedotte le spese, resta sotto la soglia del comma 2.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. SU n. 5868/2023 e Cass. n. 25459/2023 tengono separata la posizione del garante da quella della società. Cass. n. 25612/2025 e n. 28932/2025 indicano quando il garante perde la qualità di consumatore (partecipazione significativa, ruolo di amministratore, collegamento funzionale con l’impresa): un dato che per l’art. 283 non è decisivo, ma che conta nel giudizio di opposizione e nella scelta della procedura.

Terza mossa: la caccia al patrimonio e la revocatoria degli atti a favore del figlio

La mossa

Quando la banca scopre che il genitore non ha più la casa, o che l’ha messa in un fondo patrimoniale, o che negli ultimi anni ha donato denaro o immobili al figlio, la sua mossa è l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) per far dichiarare quegli atti inefficaci nei propri confronti. In alternativa, per gli atti a titolo gratuito più recenti, può usare lo strumento più rapido dell’art. 2929-bis c.c., che consente di pignorare il bene come se l’atto non ci fosse, se il pignoramento è trascritto entro un anno dall’atto.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Nella logica della banca, la donazione dal padre al figlio fatta mentre la società andava male è il segnale di una sottrazione di patrimonio. Revocare quell’atto le restituisce un bene aggredibile e, nello stesso tempo, le dà un argomento potente contro l’esdebitazione: chi ha svuotato il proprio patrimonio quando sapeva di essere garante di una società in crisi non è meritevole. La banca rinuncia alla revocatoria quando il bene trasferito vale poco, quando sono passati più di cinque anni dall’atto (la prescrizione dell’azione è quinquennale, art. 2903 c.c.) o quando l’atto è chiaramente giustificato (per esempio un trasferimento in sede di separazione con un corrispettivo reale).

I suoi limiti

La banca deve dimostrare il pregiudizio alle sue ragioni e, per gli atti a titolo oneroso, la consapevolezza del terzo. Per gli atti anteriori al sorgere del credito, deve provare anche la dolosa preordinazione. Per la fideiussione, la giurisprudenza tende a considerare il credito sorto già al momento della prestazione della garanzia, quindi gli atti successivi alla firma sono di regola “posteriori”: è un punto su cui la banca ha un vantaggio e che il garante deve conoscere.

Nella procedura di esdebitazione, la legge prende in considerazione questi atti in modo preciso. La domanda ex art. 283 deve contenere l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (c.3 lett. b) e la relazione dell’OCC deve indicare gli atti impugnati dai creditori (c.4 lett. c). Il giudice valuta la meritevolezza anche alla luce di questi atti. Ma la legge esclude il beneficio solo per frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (c.7): un atto dispositivo non è automaticamente ostativo, va valutato nel suo contesto.

La tua contromossa

La contromossa chiave è la trasparenza totale: dichiarare tutti gli atti degli ultimi cinque anni, spiegarne la ragione con documenti, e valutare prima della domanda se conviene “riportare” il bene nel patrimonio. Nascondere una donazione al figlio è l’errore più grave: l’OCC la troverà nelle visure, la banca la segnalerà, e il giudice potrà leggerla come frode. Al contrario, una donazione dichiarata, di valore modesto, fatta molti anni prima che la società entrasse in crisi, con una motivazione documentata (per esempio l’aiuto per l’acquisto della prima casa del figlio quando la società era in utile) pesa molto meno.

Se invece l’atto è recente e rilevante, occorre valutare con onestà se l’art. 283 sia la procedura giusta. Un genitore che ha donato al figlio un immobile da 140.000 euro un anno prima della crisi difficilmente può presentarsi come “incapiente”: la banca ha un’azione revocatoria con buone probabilità di successo, e quindi esiste un’utilità potenziale per i creditori. In questi casi lo Studio valuta l’alternativa della liquidazione controllata (artt. 268 ss.), nella quale l’azione revocatoria la esercita il liquidatore a beneficio di tutti, oppure un accordo con la banca che tenga conto del valore dell’immobile.

C’è poi il caso del fondo patrimoniale. I beni del fondo non entrano nella liquidazione controllata salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c. (art. 268 c.4 lett. c), ma questo non li rende invisibili nell’esdebitazione dell’incapiente: se il genitore ha costituito il fondo dopo aver firmato la garanzia, la banca può chiederne la revoca e sostenere che quei beni sono un’utilità disponibile. Il fondo patrimoniale costituito dopo la fideiussione è uno dei primi bersagli della banca e uno dei primi temi da affrontare con l’OCC.

Le pronunce che ti proteggono

Sul piano della meritevolezza, la valutazione resta legata alla condotta concreta e alla formazione del debito. Trib. Urbino 9/12/2025 (nota da sintesi Unijuris) ha valorizzato l’assenza di malafede, frode o colpa grave e non la misura della soddisfazione dei creditori. Trib. Ancona 28/12/2023 (sintesi EC News del 20/2/2024), che vedremo meglio nella quinta mossa, ha escluso la colpa grave di un familiare garante proprio in relazione a una fideiussione per la società di famiglia.

Quarta mossa: la domanda di liquidazione controllata contro il genitore garante

La mossa

È una mossa che molti garanti non si aspettano. Invece di pignorare la pensione, la banca deposita contro il genitore una domanda di liquidazione controllata dei beni (art. 268 c.2 CCII). La legge glielo consente quando il debitore è insolvente e i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria superano 50.000 euro, anche se sono già in corso esecuzioni individuali. Il debito da fideiussione per la società del figlio supera spesso questa soglia con facilità: un fido di 80.000 euro e un finanziamento di 60.000 bastano.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene quando sospetta che il garante abbia beni nascosti, crediti da recuperare o atti da revocare, e vuole che sia un liquidatore nominato dal tribunale a cercarli. Conviene anche per un’altra ragione: con la liquidazione controllata aperta su domanda del creditore, la banca anticipa e in parte governa la partita, invece di subire una domanda di esdebitazione dell’incapiente presentata dal genitore. La banca preferisce non farla quando il patrimonio del garante è palesemente vuoto, perché la procedura ha costi (compensi del liquidatore e dell’OCC, spese di pubblicità) che finirebbero per gravare su un attivo inesistente.

I suoi limiti

Il legislatore ha previsto un argine preciso. Se il creditore chiede la liquidazione controllata di una persona fisica, la procedura non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, nemmeno con azioni giudiziarie (art. 268 c.3). Il debitore deve sollevare questa eccezione entro la prima udienza, allegando i documenti dell’art. 283 c.3 (elenco dei creditori, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, documentazione delle entrate del nucleo). Se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni.

È un limite molto forte, ma ha due condizioni: va eccepito in tempo e va documentato. La giurisprudenza di merito ha chiarito che l’incapienza è un’eccezione del debitore, non un elemento che il tribunale rileva da solo (Trib. Reggio Calabria n. 12/2025); e che, se non c’è alcuna utilità per i creditori, la liquidazione non si apre (Trib. Chieti 10/6/2025). Sul carattere della prima udienza come termine da non mancare, la Cassazione si è pronunciata con rigore in tema di liquidazione giudiziale (Cass. Sez. I ord. n. 13912 del 13/5/2026, sul termine dell’art. 40 c.10 che si consuma con la prima udienza anche in caso di rinvio): non è la stessa norma, ma per analogia il messaggio è chiaro, la prima udienza è il momento in cui si gioca l’eccezione di incapienza, non dopo.

C’è un secondo limite, più sottile. Se la banca sostiene che il genitore ha un’utilità acquisibile “anche mediante azioni giudiziarie”, deve indicarla: per esempio la revocatoria di una donazione al figlio, oppure l’azione di regresso del garante contro la società del figlio. Su quest’ultimo punto la banca ha un argomento formale, perché il fideiussore che paga ha regresso contro il debitore principale (art. 1950 c.c.); ma se la società è insolvente o cancellata, quel credito non ha valore economico, e l’OCC lo attesterà.

La tua contromossa

La contromossa chiave è avere l’attestazione dell’OCC pronta prima che la banca si muova, o al più tardi per la prima udienza. Il genitore che, ricevuta la lettera di escussione, si rivolge subito all’OCC e prepara la documentazione dell’art. 283 c.3 è in grado di rispondere alla domanda di liquidazione controllata con l’eccezione dell’art. 268 c.3 e, contestualmente o subito dopo, di depositare la propria domanda di esdebitazione. In questo modo la mossa della banca si trasforma nell’occasione per anticipare il percorso.

Se invece l’attivo esiste (una quota di casa, un’auto di valore, una polizza riscattabile), la contromossa è diversa: si valuta se convenga lasciare aprire la liquidazione controllata, che si chiude con l’esdebitazione di diritto dopo tre anni dall’apertura o alla chiusura (art. 282), oppure proporre un piano. La liquidazione controllata non è necessariamente una sconfitta: è una procedura che, al termine, porta comunque alla liberazione dai debiti residui, compresi quelli da fideiussione, se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e il debitore non ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2).

Le pronunce che ti proteggono

Trib. Reggio Calabria n. 12/2025 e Trib. Chieti 10/6/2025 delimitano l’apertura della liquidazione controllata su domanda del creditore quando il debitore è privo di attivo. La Cassazione ha poi chiarito che per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, che conta in sede di esdebitazione (Cass. Sez. I ord. n. 22074 del 31/7/2025; Cass. Sez. I ord. n. 11603 del 28/4/2026, nella sintesi di diritto.it): un dato che la banca può usare per ottenere l’apertura, ma che sposta tutta la discussione sulla condotta del garante al momento dell’esdebitazione.

Quinta mossa: le osservazioni e il reclamo contro il decreto di esdebitazione

La mossa

Se il genitore deposita la domanda ex art. 283 e il giudice concede l’esdebitazione, la banca ha ancora una carta: il reclamo. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, che possono proporre reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124 CCII (art. 283 c.8). Già nella fase davanti al giudice, la banca può far pervenire le proprie osservazioni, perché va garantito il contraddittorio con i creditori: Trib. Verona 12/1/2026 (noto da sintesi Unijuris) ha affermato che l’incapiente può presentare personalmente la domanda, ma che il contraddittorio con i creditori va assicurato.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, il reclamo conviene quando il credito è alto e il garante ha prospettive di reddito o di patrimonio (un’eredità attesa, una pensione destinata ad aumentare, un immobile in comproprietà). Gli argomenti che la banca usa sono tre, sempre gli stessi.

Il primo: colpa grave nella formazione dell’indebitamento. “Un pensionato con 1.200 euro al mese che garantisce 250.000 euro di debiti altrui è gravemente imprudente”. Il secondo: non incapienza. “Il garante ha un reddito, o una quota di immobile, o un credito di regresso, quindi può offrire qualcosa”. Il terzo: difetti della domanda. “Mancano atti di straordinaria amministrazione, l’elenco dei creditori è incompleto, la documentazione non è attendibile”.

La banca preferisce non reclamare quando l’istruttoria dell’OCC è solida e documentata, quando la relazione evidenzia che la banca stessa non ha valutato il merito creditizio del garante, e quando il reddito del nucleo è chiaramente sotto la soglia: in quei casi il reclamo le costa spese e ha poche probabilità di successo.

I suoi limiti

La colpa grave va riferita alla formazione dell’indebitamento, non alla semplice sproporzione tra garanzia e reddito. Un caso molto vicino al nostro, con i ruoli invertiti, è stato deciso da Trib. Ancona 28/12/2023 (nella sintesi di EC News del 20/2/2024): il figlio aveva garantito i debiti della società dei genitori, la banca lo aveva escusso per oltre un milione di euro e il figlio aveva chiesto la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il tribunale ha escluso la colpa grave, anche se il debito era molto superiore alle sue capacità, osservando che il debito era stato generato dalla società e attribuendo una responsabilità prevalente alla banca, che non aveva valutato correttamente il merito creditizio. Il commento di EC News condivide la conclusione ma osserva che l’art. 124-bis TUB riguarda i contratti di credito e non la fideiussione, e indica come base della responsabilità della banca l’art. 1943 c.c. La decisione riguarda il piano del consumatore, non l’art. 283, ma il criterio sulla colpa grave del familiare garante è lo stesso che il giudice applica nella valutazione di meritevolezza dell’incapiente (c.7).

Secondo limite: nell’esdebitazione dell’incapiente la relazione dell’OCC deve indicare se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio del debitore (art. 283 c.5). Per la banca che ha accettato la firma di un pensionato su una fideiussione omnibus da centinaia di migliaia di euro, questa è una domanda scomoda: se la banca non ha mai chiesto al genitore redditi e patrimonio, o li conosceva e li sapeva insufficienti, la sua tesi della colpa grave del garante si indebolisce. Resta discusso se la verifica del merito creditizio riguardi in senso tecnico anche il garante; ma l’OCC può comunque riferire come la banca ha valutato la posizione del fideiussore.

Terzo limite: per l’esdebitazione dell’incapiente non serve essere consumatori. L’art. 283 parla di debitore persona fisica meritevole. La Cassazione ha negato l’accesso al piano del consumatore al fideiussore socio di maggioranza e già amministratore delle società garantite (Cass. Sez. I n. 29746 dell’11/11/2025), perché la garanzia era funzionale all’attività d’impresa. Ma questa limitazione non tocca l’art. 283: anche il genitore che fosse socio della società del figlio, e quindi non consumatore, può accedere all’esdebitazione dell’incapiente. La banca che, per abitudine, solleva l’eccezione “non è consumatore” sbaglia bersaglio.

Quarto limite, sul reclamo: il termine è di trenta giorni e, trattandosi di un procedimento del Codice della crisi, corre anche in agosto, perché la sospensione feriale non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice (art. 9 c.1 CCII). Lo stesso vale per il genitore se è lui a dover reclamare contro un diniego. Sulla possibilità di impugnare poi in Cassazione il provvedimento sul reclamo esiste un contrasto: Cass. Sez. I ord. n. 30108 del 14/11/2025, in un caso di diniego dell’art. 283, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, mentre Cass. Sez. I ord. n. 13228 del 7/5/2026 è indicata dalle rassegne come in contrasto. Finché il punto non è risolto, il terreno decisivo è quello del primo grado e del reclamo.

La tua contromossa

La contromossa chiave è costruire la domanda in modo che le tre obiezioni della banca trovino già la risposta scritta nella relazione dell’OCC.

Contro la colpa grave: documentare quando e perché la garanzia è stata firmata (la società era in utile, la banca l’aveva chiesta come condizione per un fido, il genitore non aveva ruoli nella società), che cosa sapeva il genitore della situazione della società negli anni successivi, se la banca lo ha mai informato dell’aumento dei fidi. Allegare i bilanci della società all’epoca della firma è spesso decisivo.

Contro la non incapienza: fare il calcolo del comma 2 con precisione. Per un nucleo di due persone, con l’assegno sociale 2026 (546,24 euro al mese, 7.101,12 euro all’anno, importo provvisorio della circolare INPS n. 153 del 19/12/2025), la soglia è di 16.723,14 euro annui (7.101,12 × 1,5 × 1,57). Sul modo di applicarla esistono due letture: secondo la citazione del testo vigente nel decreto di Trib. Alessandria 11/2/2026, il reddito va confrontato con la soglia dopo aver dedotto spese di produzione e spese reali di mantenimento; secondo la lettura legata al testo previgente, la soglia stessa misura il mantenimento. La relazione deve dare conto di entrambe e mostrare che il genitore rientra almeno in quella adottata dal tribunale competente.

Contro i difetti della domanda: elenco completo dei creditori, compresi quelli potenziali. Qui c’è una particolarità del garante: nell’elenco vanno indicati anche il figlio e gli altri cofideiussori come possibili creditori in via di regresso, perché se uno di loro paga la banca potrebbe agire contro il genitore per la sua quota (art. 1954 c.c.). Omettere i creditori ha conseguenze: per quelli che non hanno partecipato al concorso, l’art. 278 c.2 limita l’esdebitazione alla parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Va detto però che la regola è oggi sotto esame: la Corte costituzionale, con l’ord. 104/2026, ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano, e le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente. Nell’incapiente, dove un vero concorso non c’è, l’applicazione della norma è poi tutta da verificare. La soluzione prudente è una sola: elencare tutti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta la domanda dell’incapiente partendo dalle obiezioni che la banca solleverà, perché conosce dall’interno l’istruttoria che il giudice leggerà.

Le pronunce che ti proteggono

Trib. Ancona 28/12/2023 sul familiare garante senza colpa grave; Cass. n. 29746/2025 per capire perché la qualità di consumatore conta nel piano ma non nell’art. 283; Trib. Verona 12/1/2026 sul contraddittorio; Trib. Alessandria 11/2/2026 e Trib. Milano decr. 23/2/2026 (che per un nucleo di quattro persone indica una soglia di 25.840,95 euro calcolata con l’assegno sociale 2025) sul calcolo del comma 2; Cass. n. 30108/2025 e n. 13228/2026 sul contrasto in tema di ricorribilità.

Sesta mossa: la vigilanza sui tre anni e l’attacco agli altri coobbligati

La mossa

Ottenuto il decreto, la partita con il genitore non è del tutto finita. Per i tre anni successivi l’OCC vigila sulla tempestività della dichiarazione annuale e verifica se sopravvengono utilità ulteriori (art. 283 c.9); se le trova, con l’autorizzazione del giudice lo comunica ai creditori, che possono avviare azioni esecutive e cautelari su quelle utilità. La banca, quindi, resta in attesa: un’eredità, una vincita, la vendita di un bene ricevuto, un aumento rilevante del reddito. Nello stesso tempo, la banca sposta la pressione sugli altri obbligati: la società del figlio (se ancora esiste), il figlio come cofideiussore, eventuali altri garanti. È il suo diritto, perché l’art. 278 c.6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene monitorare il genitore esdebitato perché il costo è quasi nullo: è l’OCC a vigilare, e la banca deve solo attendere la comunicazione. Conviene anche insistere sul figlio, che è più giovane, ha un reddito da lavoro e un orizzonte temporale lungo. La banca preferisce invece chiudere la posizione quando la società del figlio è fallita o in liquidazione giudiziale e il figlio stesso ha avviato una procedura di sovraindebitamento: a quel punto cede il credito o lo stralcia.

I suoi limiti

Le utilità che riaprono l’azione dei creditori devono essere “ulteriori” rispetto a quanto indicato nel comma 2 e tali da consentire l’utile soddisfacimento dei creditori (art. 283 c.1). Il testo previgente fissava una soglia del dieci per cento dei crediti; il testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024 non la riporta più, e parla di utile soddisfacimento. Inoltre i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono considerate utilità: se il figlio presta denaro al genitore, la banca non può aggredirlo. E le azioni dei creditori sono possibili solo “sulle predette utilità”, non sull’intero patrimonio del genitore.

Quanto all’art. 278 c.6, la lettura che riteniamo corretta è che, pur collocato nelle disposizioni generali sull’esdebitazione, si applichi anche all’incapiente, che non prevede deroghe; Trib. Rovereto decr. 15/12/2025 (R.G. 1/2025) ha applicato all’incapiente le esclusioni dell’art. 278 c.7 lett. b), un indizio a favore della lettura per cui le disposizioni generali dell’art. 278 valgono anche nell’art. 283 (sul punto non c’è una pronuncia di legittimità). Ne deriva un effetto in due direzioni. Da un lato la banca conserva le sue azioni verso la società del figlio e verso il figlio garante. Dall’altro, l’esdebitazione del genitore non estingue il debito della società né quello del figlio: è una liberazione personale, che non si estende agli altri. Il figlio non può dire alla banca “mio padre è esdebitato, quindi lo sono anch’io”.

La tua contromossa

Tre contromosse, una per ciascun fronte.

Sul genitore: depositare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute nel termine fissato dal decreto, anche quando è negativa. Il testo del c.7 sembra richiederla solo “ove positiva”, ma molti decreti la chiedono comunque ogni anno e la mancata presentazione è causa di revoca: depositarla sempre elimina il rischio. Se si prevede un’eredità nel triennio, valutare in anticipo con lo Studio le conseguenze, compresa la possibilità di accettare con beneficio d’inventario o di rinunciare, con piena consapevolezza degli effetti verso i creditori e i coeredi (la rinuncia all’eredità può essere a sua volta impugnata dai creditori: va pesata con attenzione).

Sul figlio: la sua posizione va gestita separatamente. Il figlio garante della propria società non sarà quasi mai un consumatore (Cass. n. 29746/2025; Cass. ord. n. 429 del 10/1/2023, nella sintesi Giureta: la fideiussione è atto strumentale quando il garante partecipa alla gestione), quindi le sue strade sono il concordato minore, la liquidazione controllata o, se incapiente anche lui, l’art. 283. Il Codice consente la procedura familiare quando i membri della stessa famiglia sono conviventi o il sovraindebitamento ha un’origine comune (art. 66 c.1): padre e figlio garanti dello stesso debito sono un esempio di origine comune. Le masse attive e passive restano distinte (art. 66 c.3).

Sul regresso: se il figlio paga la banca, potrebbe chiedere al padre la sua quota. Per questo il figlio, come cofideiussore, va inserito tra i creditori potenziali nella domanda del padre, così che anche il suo eventuale credito di regresso, nato da una causa anteriore, rientri nel perimetro dell’esdebitazione. È una lettura che si fonda sul principio per cui l’esdebitazione rende inesigibili i crediti per causa anteriore rimasti insoddisfatti; non abbiamo trovato pronunce specifiche sul punto e va gestita con prudenza.

Le pronunce che ti proteggono

Trib. Rovereto decr. 15/12/2025 sostiene il collegamento tra art. 278 e art. 283. Cass. n. 29746/2025 e Cass. n. 429/2023 aiutano a scegliere la procedura per il figlio. Cass. n. 30108/2025 ricorda un limite che la banca può sollevare: il debitore già dichiarato fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, non può poi invocare l’art. 283 per la stessa esposizione debitoria. Se il genitore era stato in passato titolare di un’impresa fallita, questo va verificato prima di depositare la domanda.

La partita giocata: tre simulazioni mossa contro mossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati realistici, non casi reali dello Studio.

Ipotesi 1: il genitore pensionato senza casa. Padre di 72 anni, pensione di 1.240,00 € al mese per 13 mensilità (16.120,00 € annui), moglie con pensione di 590,00 € per 13 mensilità (7.670,00 €). Nucleo di due persone, reddito complessivo 23.790,00 €. In affitto. Nel 2019 ha firmato una fideiussione omnibus con massimale di 250.000 € per la S.r.l. del figlio, senza quote né cariche. Esposizione chiesta dalla banca: fido di conto corrente 96.380,52 € e finanziamento chirografario 71.214,40 €, totale 167.594,92 €; inoltre una fideiussione per un leasing di 38.770,00 € e un saldo di carta di credito personale di 2.340,00 €. Totale debiti: 208.704,92 €.

La banca escute il 14 aprile 2026 e notifica il decreto ingiuntivo il 9 giugno 2026. Il termine di 40 giorni per l’opposizione scade il 19 luglio 2026 (domenica, quindi lunedì 20 luglio): il genitore si oppone il 16 luglio, contestando la decadenza ex art. 1957 c.c. Nel frattempo deposita tramite l’OCC la domanda ex art. 283. Calcolo del comma 2: soglia per due persone 16.723,14 €. Se le spese reali di mantenimento (affitto 7.800 €, utenze, alimentazione, spese sanitarie) sono pari a 15.100 €, il reddito residuo è 8.690 € e, nella lettura adottata da Trib. Alessandria, resta sotto la soglia. Nella lettura alternativa, il reddito di 23.790 € supera la soglia di 7.066,86 €, e la banca sosterrà che quella differenza è un’utilità. La relazione dell’OCC dovrà quindi spiegare quale lettura applica il tribunale e documentare le spese.

Per la banca, a questo punto, la convenienza a proseguire si riduce: deve sostenere il giudizio di opposizione sul 1957, presentare osservazioni nell’esdebitazione e, in caso di decreto favorevole al genitore, reclamare entro 30 giorni. Spesso preferisce concentrarsi sul figlio.

Ipotesi 2: la decadenza della banca. La banca revoca i fidi alla S.r.l. e intima il rientro con lettera ricevuta il 2 febbraio 2026; l’obbligazione principale scade in quella data. La banca scrive al genitore il 16 marzo 2026 e deposita il ricorso per ingiunzione contro la società solo il 15 settembre 2026, oltre i sei mesi. Se la fideiussione contiene la clausola di pagamento “a prima richiesta”, secondo le Sezioni Unite n. 24825/2026 la lettera stragiudiziale del 16 marzo basta a impedire la decadenza. Se la clausola non c’è, o se la deroga all’art. 1957 risulta nulla perché riproduce lo schema ABI e il garante ne prova i presupposti, il genitore è liberato per la parte di debito garantita da quella fideiussione. Nella domanda di esdebitazione quel credito va indicato come contestato, e la banca, se la decadenza viene accertata, perde la qualità di creditrice.

Ipotesi 3: la banca chiede la liquidazione controllata e poi reclama. Il debito verso la banca supera 50.000 €. La banca deposita la domanda di liquidazione controllata contro il genitore; la prima udienza è fissata al 30 novembre 2026. Il genitore, alla prima udienza, eccepisce l’art. 268 c.3 depositando i documenti dell’art. 283 c.3 e chiede il termine per l’attestazione dell’OCC: il giudice gli concede un termine che non può superare 60 giorni. L’OCC attesta l’assenza di attivo acquisibile; la liquidazione non si apre. Il genitore deposita la domanda ex art. 283; il decreto di esdebitazione viene comunicato il 7 dicembre 2026. Il termine di 30 giorni per il reclamo della banca scadrebbe il 6 gennaio 2027, giorno festivo, e slitta quindi al 7 gennaio 2027. Se nel 2028 il genitore eredita un terzo di un immobile della sorella, stimato 45.000 €, l’OCC lo verifica e, con l’autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori, che potranno agire solo su quella quota, purché consenta l’utile soddisfacimento dei creditori.

Quando all’avversario conviene trattare

C’è un aspetto che quasi nessuno spiega ai garanti: la banca tratta volentieri, ma solo in certi momenti della partita. Riconoscerli vale quanto conoscere la legge.

Il primo momento è subito dopo l’escussione, quando la banca deve decidere se svalutare il credito. In questa fase la banca ha bisogno di sapere se il garante ha patrimonio. Una proposta di saldo e stralcio presentata con documenti (pensione, assenza di immobili, età) può essere accolta, perché le evita le spese del decreto ingiuntivo e del pignoramento. Un genitore che offre, per esempio, 9.000 € pagati con l’aiuto di un familiare (che non è un’utilità del garante, ma un apporto esterno) a fronte di 167.594,92 € può trovare ascolto, soprattutto se la banca ha ancora la società e il figlio da escutere.

Il secondo momento è quando il garante solleva un’eccezione seria sulla fideiussione. Una contestazione documentata sul 1957 o sulle clausole ABI cambia la convenienza della banca: il rischio di perdere tutto in giudizio la spinge verso un accordo. Dopo le Sezioni Unite n. 24825/2026 le banche hanno un quadro più chiaro, ma per le fideiussioni senza clausola “a prima richiesta” o con istanze tardive il rischio resta alto.

Il terzo momento è quando la domanda di esdebitazione dell’incapiente è stata depositata con una relazione solida dell’OCC. A quel punto la banca sa che il decreto è probabile e che, una volta concesso, il suo credito verso il genitore sarà inesigibile salvo utilità sopravvenute. In questa fase la banca può preferire un accordo che le assicuri qualcosa subito, invece di ricorrere a un reclamo con esito incerto. Anche il servicer o il fondo che ha acquistato il credito ragionano così: hanno pagato il credito una frazione del nominale e un incasso certo e immediato vale per loro più di una lunga procedura.

Il quarto momento è la trattativa globale con la famiglia. Quando la banca ha davanti padre e figlio, entrambi garanti, e la società in crisi, la soluzione più efficiente per lei è spesso un unico accordo: un importo pagato dal figlio (che ha reddito) a saldo di tutte le posizioni, con liberazione del padre. È qui che lo staff dello Studio, con la lettura economica dei commercialisti, può costruire una proposta credibile per la banca, basata sul confronto con quanto la banca otterrebbe dalle procedure.

Quando invece la banca non tratta? Quando vede un patrimonio aggredibile (casa intestata al genitore, donazioni revocabili) o quando il garante si è già esposto con un riconoscimento di debito o un piano di rientro non rispettato. Per questo la regola è non firmare nulla senza aver prima valutato la posizione.

La partita in tabella

La tabella riassume le sei mosse della banca, i vincoli che la legge le impone e la contromossa del genitore garante, con la finestra utile per giocarla.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del genitore garante Finestra utile
Escussione della fideiussione Art. 1957 c.c.: istanza entro 6 mesi dalla scadenza; SU 24825/2026 sulla clausola “a prima richiesta”; art. 1956 c.c.; massimale art. 1938 c.c. Non riconoscere il debito; verifica di decadenza, liberazione, clausole ABI Subito dopo la lettera di escussione
Decreto ingiuntivo e pignoramento della pensione Opposizione entro 40 giorni (art. 641 c.p.c.); limiti dell’art. 545 c.p.c. Opposizione per conservare le eccezioni; domanda ex art. 283 40 giorni dalla notifica (sospensione feriale 1-31 agosto per l’opposizione)
Revocatoria di donazioni o fondo patrimoniale Art. 2901 c.c., prescrizione 5 anni (art. 2903); art. 2929-bis c.c. entro 1 anno dall’atto Dichiarare tutti gli atti degli ultimi 5 anni con motivazioni; valutare la procedura giusta Prima del deposito della domanda
Domanda di liquidazione controllata Art. 268 c.2: debiti scaduti oltre 50.000 € e insolvenza; art. 268 c.3 Eccezione di incapienza con attestazione OCC Entro la prima udienza (fino a 60 giorni per l’attestazione)
Osservazioni e reclamo contro l’esdebitazione Art. 283 c.7 (solo frode, dolo, colpa grave); c.5 merito creditizio; reclamo 30 giorni (c.8) Relazione OCC che risponde in anticipo alle obiezioni; calcolo del comma 2 Dal deposito della domanda a 30 giorni dalla comunicazione del decreto (anche in agosto, art. 9 c.1 CCII)
Vigilanza triennale e azione verso il figlio Art. 283 c.1 e c.9: utilità ulteriori, no finanziamenti; art. 278 c.6 Dichiarazione annuale sempre depositata; gestione separata della posizione del figlio (art. 66) Tre anni dal decreto

Le domande di chi è sotto attacco

La banca può chiedermi tutto anche se la società di mio figlio esiste ancora?
Sì, se la fideiussione è solidale, come quasi sempre accade in banca. Il creditore può rivolgersi al garante senza escutere prima la società, salvo il beneficio di preventiva escussione, che va pattuito espressamente (art. 1944 c.c.). Restano però le eccezioni sul 1957, sul 1956 e sul massimale.

Se ottengo l’esdebitazione, mio figlio è liberato?
No. L’esdebitazione libera solo chi la ottiene. La banca conserva i suoi diritti verso la società e verso il figlio come cofideiussore (art. 278 c.6). Il figlio deve valutare una propria procedura, eventualmente familiare (art. 66).

Devo essere consumatore per chiedere l’esdebitazione dell’incapiente?
No. L’art. 283 richiede una persona fisica meritevole senza utilità da offrire. La qualità di consumatore conta per il piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67), non per l’incapiente. Anche il genitore che ha una quota nella società del figlio può accedervi.

La banca può dire che sono stato imprudente a firmare?
Può dirlo, ma deve dimostrare la colpa grave nella formazione dell’indebitamento. La semplice sproporzione tra garanzia e reddito non basta: conta come è nata la garanzia, che cosa sapevi della società e come la banca ha valutato la tua posizione (Trib. Ancona 28/12/2023, sintesi EC News).

Se la pensione è già pignorata, posso comunque chiedere l’esdebitazione?
Sì, ma è il punto in cui la banca attaccherà di più. Sosterrà che il pignoramento le dà già un’utilità. Bisogna dimostrare, con i numeri del comma 2, che il reddito del nucleo, dedotte le spese, resta sotto la soglia (si veda la sintesi iusletter su Cass. n. 13228/2026).

I termini si fermano ad agosto?
Dipende dal procedimento. L’opposizione al decreto ingiuntivo è un giudizio di cognizione e beneficia della sospensione dal 1° al 31 agosto. I termini dei procedimenti del Codice della crisi, compreso il reclamo contro il decreto di esdebitazione, corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII). Le opposizioni esecutive, di regola, non si sospendono.

I paletti fissati dai giudici

Raccogliamo qui le pronunce citate, organizzate per la mossa del creditore che ciascuna limita. Per ognuna indichiamo la fonte da cui l’abbiamo letta.

Contro l’escussione (prima mossa)

  1. Cass. SU n. 24825 del 28/8/2026 (testo pubblicato dalla Corte di cassazione e rassegna su dirittobancario.it del 4/9/2026). Con la clausola “a prima richiesta” basta un’istanza stragiudiziale tempestiva a evitare la decadenza dell’art. 1957 c.c.; la sola riproduzione delle clausole ABI non determina una nullità automatica per le fideiussioni omnibus successive al 2005 e per quelle specifiche. Rilevanza: fissa il perimetro delle eccezioni del genitore garante.
  2. Cass. SU n. 41994 del 30/12/2021 (rassegna dirittobancario.it). Nullità parziale delle fideiussioni “a valle” dell’intesa ABI, limitata alle clausole riproduttive. Rilevanza: base della contestazione delle clausole di sopravvivenza e di deroga al 1957.
  3. Cass. Sez. III n. 20648 del 24/7/2024 e Cass. Sez. III n. 5179 del 27/2/2025 (rassegna dirittobancario.it). I due orientamenti, rispettivamente per l’istanza giudiziale e per quella stragiudiziale, che le Sezioni Unite hanno composto. Rilevanza: spiegano perché la presenza o l’assenza della clausola “a prima richiesta” cambia l’esito.
  4. Cass. Sez. I n. 32192 del 12/12/2024 (rassegna dirittobancario.it). Il garante deve allegare e provare l’esatta corrispondenza delle clausole a quelle censurate. Rilevanza: la contestazione va costruita con precisione, non in modo generico.
  5. Cass. Sez. I n. 30383 del 25/11/2024 (rassegna dirittobancario.it). Il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 non prova da solo la persistenza dell’intesa negli anni successivi. Rilevanza: per una fideiussione firmata nel 2019 serve una prova ulteriore.
  6. Cass. ord. n. 9073/2025 (sintesi EC News del 2/9/2025). Presupposti della liberazione del fideiussore per obbligazioni future ex art. 1956 c.c., onere della prova a carico del garante, rilievo della diligenza qualificata della banca e possibile responsabilità per violazione della buona fede. Rilevanza: colpisce la banca che ha continuato a finanziare la società in crisi contando sul genitore.

Contro il decreto ingiuntivo e sulla qualità del garante (seconda e quinta mossa)

  1. Cass. SU ord. n. 5868 del 27/2/2023 (sintesi della rivista Giureta, 2026). I requisiti soggettivi si valutano sulle parti del contratto di fideiussione, non su quelle del contratto principale. Rilevanza: il genitore estraneo alla società può essere consumatore anche se la debitrice è un’impresa.
  2. Cass. n. 25459 del 30/8/2023 (sintesi Giureta). Supera l’automatismo tra la qualifica del debitore principale e quella del garante. Rilevanza: stessa direzione della precedente.
  3. Cass. Sez. I sent. n. 29746 dell’11/11/2025 (commenti di diritto.it del 18/12/2025 e del 18/2/2026). Il fideiussore socio di maggioranza ed ex amministratore delle società garantite non è consumatore; la valutazione si fa al momento dell’assunzione del debito e l’onere della prova grava sul debitore. Rilevanza: il piano del consumatore può essere precluso, l’art. 283 no.
  4. Cass. n. 25612/2025 e Cass. n. 28932/2025 (sintesi Giureta). Collegamenti funzionali con la società, entità della partecipazione e qualità di amministratore escludono la qualità di consumatore. Rilevanza: aiutano a distinguere il genitore estraneo da quello coinvolto nella società.
  5. Cass. ord. n. 429 del 10/1/2023 (sintesi Giureta e diritto.it). La fideiussione è atto strumentale all’attività del debitore quando il garante partecipa alla gestione. Rilevanza: riguarda soprattutto la posizione del figlio.
  6. Corte di giustizia UE, C-74/15 del 19/11/2015 e C-534/15 del 14/9/2016 (richiamate da diritto.it e Giureta). La qualità di consumatore del garante si valuta sul nesso con l’attività professionale del garante stesso. Rilevanza: fondamento europeo della tutela del genitore estraneo all’impresa.

Contro la liquidazione controllata (quarta mossa)

  1. Trib. Reggio Calabria n. 12/2025 e Trib. Chieti 10/6/2025 (giurisprudenza di merito). L’incapienza va eccepita dal debitore; senza utilità per i creditori la liquidazione non si apre. Rilevanza: l’eccezione dell’art. 268 c.3 funziona, se proposta in tempo.
  2. Cass. Sez. I ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi) e Cass. Sez. I ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it). La meritevolezza non è richiesta per aprire la liquidazione controllata; conta nell’esdebitazione. Rilevanza: sposta la discussione sulla condotta del garante alla fase finale.

Contro il reclamo e sulla meritevolezza (quinta mossa)

  1. Trib. Ancona 28/12/2023 (sintesi EC News del 20/2/2024, numero non indicato). Il familiare garante della società di famiglia, escusso per oltre un milione, non ha agito con colpa grave; responsabilità prevalente della banca per la mancata valutazione del merito creditizio. Rilevanza: è il precedente più vicino al caso del genitore garante, pur riguardando il piano del consumatore.
  2. Trib. Verona 12/1/2026 e Trib. Urbino 9/12/2025 (sintesi Unijuris). L’incapiente può depositare personalmente, ma va garantito il contraddittorio; conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione. Rilevanza: delimitano il terreno delle osservazioni della banca.
  3. Trib. Alessandria 11/2/2026 e Trib. Milano decr. 23/2/2026 (decreti di merito). Applicazione della soglia del comma 2 dell’art. 283. Rilevanza: guida al calcolo dell’incapienza.
  4. Cass. Sez. I ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale pubblicato dalla Corte di cassazione) e Cass. Sez. I ord. n. 13228 del 7/5/2026 (sintesi iusletter ed EC News, discordanti). Contrasto sulla ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti sull’art. 283; la prima esclude anche l’incapiente già fallito per la stessa esposizione. Rilevanza: il primo grado e il reclamo sono decisivi.

Sulla vigilanza e sui coobbligati (sesta mossa)

  1. Trib. Rovereto decr. 15/12/2025, R.G. 1/2025 (decreto di merito). Applica all’incapiente le esclusioni dell’art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: sostiene la lettura per cui le disposizioni generali dell’art. 278, tra cui il c.6 sui garanti, valgono anche per l’incapiente.
  2. Corte cost. ord. 104/2026. Restituzione degli atti sull’art. 278 c.2 ai Tribunali di Verona e Milano; ordinanze ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026, questione di nuovo pendente. Rilevanza: ragione in più per elencare tutti i creditori, compresi i cofideiussori.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dalla banca, intercettiamo i vizi dei suoi atti, presidiamo le scadenze che deve rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la sua convenienza si sposta. In concreto:

  1. Leggiamo la fideiussione clausola per clausola: verifichiamo data, massimale, clausola “a prima richiesta”, deroga all’art. 1957 c.c., clausole di reviviscenza e sopravvivenza confrontandole con lo schema ABI.
  2. Ricostruiamo la cronologia del rapporto della società del figlio: dalla revoca dei fidi alla prima istanza della banca, per accertare se i sei mesi dell’art. 1957 sono decorsi.
  3. Analizziamo gli estratti conto della società con i commercialisti dello staff, per individuare nuovi affidamenti concessi quando la società era già in difficoltà (art. 1956 c.c.).
  4. Redigiamo l’opposizione al decreto ingiuntivo nei 40 giorni, conservando tutte le eccezioni sulla garanzia.
  5. Prepariamo il fascicolo per l’OCC: elenco completo dei creditori con i cofideiussori come creditori potenziali in regresso, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi, entrate del nucleo.
  6. Calcoliamo la soglia del comma 2 dell’art. 283 per il nucleo, con entrambe le letture, documentando le spese reali di mantenimento.
  7. Costruiamo la risposta alle obiezioni della banca su colpa grave, merito creditizio e utilità, perché sia già nella relazione dell’OCC.
  8. Presidiamo la prima udienza se la banca chiede la liquidazione controllata, sollevando l’eccezione dell’art. 268 c.3.
  9. Gestiamo il reclamo contro il decreto, in difesa o in attacco, nei 30 giorni dell’art. 283 c.8, e seguiamo il triennio di vigilanza con la dichiarazione annuale.
  10. Valutiamo la posizione del figlio e, se utile, una procedura familiare (art. 66), aprendo una trattativa unica con la banca.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una partita come questa pesano soprattutto due competenze. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce l’istruttoria che porta al decreto dell’incapiente e sa quali documenti il giudice si aspetta. Come cassazionista, garantisce la continuità della strategia dal primo atto fino all’ultimo grado: la stessa linea difensiva dall’opposizione al decreto ingiuntivo al reclamo, fino all’eventuale giudizio di legittimità. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti legge il caso anche sul piano economico, perché la convenienza della banca a trattare o a insistere è materia da commercialista quanto da avvocato. E se la società del figlio è ancora in attività, la competenza di Esperto Negoziatore permette di valutare anche la composizione negoziata per l’impresa, che può ridurre l’esposizione garantita dal genitore.

In chiusura

La fideiussione firmata per la società di un figlio è un debito vero, ma non è un debito eterno. Rientra nell’esdebitazione dell’incapiente come ogni altro debito personale, purché il genitore sia persona fisica meritevole e non abbia utilità da offrire. Quello che cambia l’esito è il modo in cui si gioca la partita con la banca: le eccezioni sulla garanzia sollevate in tempo, la documentazione completa per l’OCC, l’eccezione di incapienza alla prima udienza, la risposta preparata alle obiezioni sulla colpa grave. Nella partita con il creditore non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché unisce le due competenze che servono: la lettura bancaria della fideiussione, con lo staff che l’Avvocato coordina in diritto bancario, e la conoscenza della procedura di esdebitazione dall’interno, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC.

📩 La banca ha già scritto a te o a tuo figlio? Non aspettare la prossima mossa: trovi i recapiti dello Studio Monardo qui sotto, in fondo all’articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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