Un padre che versa 40.000 euro sul conto della srl del figlio per pagare i fornitori. Una sorella che anticipa gli stipendi di dicembre alla ditta del fratello. Una moglie che, socia al 30%, mette i suoi risparmi nella società “giusto per qualche mese”. Nessun contratto, nessuna scadenza, nessun interesse pattuito: tra familiari ci si fida. Poi l’impresa entra in crisi, i soldi non tornano, e chi ha prestato si ritrova a fare i conti con un groviglio di voci: “senza carta scritta non hai niente in mano”, “il bonifico basta e avanza”, “tra parenti è un regalo”, “fatti ridare tutto prima che fallisca”.
È comprensibile che su questo tema circoli tanta disinformazione. Il prestito familiare all’impresa sta all’incrocio tra il diritto dei contratti (il mutuo), il diritto delle società (la postergazione dei finanziamenti dei soci), il diritto delle prove (bonifici, scritture contabili, testimoni, data certa) e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (composizione negoziata, concordato, liquidazione giudiziale). Ogni passaparola prende un pezzo di verità da uno di questi mondi e lo applica dove non vale. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi si fa restituire il denaro in fretta può doverlo ridare al curatore; chi aspetta convinto che “tra parenti non scade nulla” può trovarsi con le prove disperse e il credito contestato.
In questo articolo mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse:
- senza contratto scritto il prestito non si può recuperare;
- il bonifico con la causale “prestito” è una prova sufficiente;
- tra familiari il prestito si presume un regalo, senza interessi e senza scadenza;
- il familiare socio viene rimborsato come qualunque altro creditore;
- conviene farsi restituire tutto subito, prima che arrivi la procedura;
- in liquidazione giudiziale basta mandare al curatore gli estratti conto;
- composizione negoziata e concordato cancellano il debito verso il familiare.
Perché Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché il recupero di un prestito familiare a un’impresa in crisi richiede due competenze insieme: quella del contenzioso, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo segue da avvocato cassazionista, fino all’ultimo grado di giudizio se serve, e quella degli strumenti della crisi, che conosce dall’interno come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come Gestore della crisi da sovraindebitamento. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti permette poi di leggere i bilanci della società per capire come il prestito è stato contabilizzato: un dettaglio che, come vedremo, può decidere la partita.
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Mito n. 1 – «Senza un contratto scritto quei soldi sono persi»
IL MITO: «Se non hai fatto firmare niente, legalmente quei soldi non esistono: non potrai mai chiederli indietro.»
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità c’è, ed è importante. Nella vita quotidiana tutti sentiamo ripetere che “conta solo quello che è scritto”, e in molti settori è proprio così: il contratto preliminare di compravendita immobiliare, la donazione, la fideiussione omnibus bancaria, molti atti societari richiedono una forma precisa. Chi ha visto un notaio rifiutare un atto per un vizio di forma, o una banca pretendere dieci firme, generalizza: “senza firma non c’è contratto”. In più, chi ha prestato denaro a un familiare si accorge, quando le cose vanno male, che è difficile dimostrare cosa si erano detti a voce. La difficoltà di prova viene confusa con l’inesistenza del diritto.
La realtà
Il prestito di denaro, in termini giuridici, è un contratto di mutuo (art. 1813 c.c.): una parte consegna all’altra una somma e l’altra si obbliga a restituirne altrettanta. Il codice civile non richiede per il mutuo alcuna forma scritta: il contratto nasce con la consegna del denaro e con l’accordo sulla restituzione, anche solo verbale o desumibile dai comportamenti. Non serve né il notaio né la scrittura privata. Un prestito fatto da un familiare a una società, a una ditta individuale o a una snc è un mutuo valido anche se nessuno ha firmato nulla.
Il problema, quindi, non è la validità ma la prova. Chi chiede la restituzione deve dimostrare due cose: che il denaro è stato consegnato e che è stato consegnato con l’obbligo di restituirlo (art. 2697 c.c.). Per farlo la legge mette a disposizione strumenti diversi dalla scrittura firmata:
- i documenti bancari (bonifici, assegni, estratti conto), che provano la consegna;
- le scritture contabili e il bilancio dell’impresa: l’art. 2709 c.c. stabilisce che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore. Se la società ha iscritto la somma tra i debiti (“debiti verso soci per finanziamenti”, “debiti verso altri finanziatori”), quella registrazione è un elemento molto forte contro di lei;
- e-mail, messaggi, PEC, verbali di assemblea in cui l’amministratore parla del prestito e della sua restituzione;
- i testimoni: l’art. 2721 c.c. limita la prova testimoniale dei contratti di valore elevato, ma consente al giudice di ammetterla oltre il limite tenendo conto della qualità delle parti e della natura del contratto. E l’art. 2724 n. 2 c.c. la ammette quando il contraente si è trovato nell’impossibilità morale di procurarsi una prova scritta: il rapporto familiare è proprio una delle situazioni tipiche in cui chiedere un contratto firmato sarebbe stato percepito come un’offesa;
- le presunzioni, cioè fatti noti da cui il giudice ricava fatti ignoti (art. 2729 c.c.): pagamenti parziali già ricevuti, rate restituite in passato, richieste di dilazione dell’amministratore.
La correzione essenziale: senza contratto il prestito non è perso, ma va ricostruito con le prove giuste e prima che quelle prove si disperdano.
La prova
La Cassazione lo ha ribadito più volte con l’ordinanza della Sez. II civile n. 27372/2021 e con l’ordinanza della Sez. VI civile n. 17410/2020: chi agisce per la restituzione di una somma data a mutuo deve dimostrare sia la consegna sia il titolo che obbliga a restituirla. La Corte non dice che serve un contratto scritto: dice che serve la prova del titolo, con qualunque mezzo ammesso dall’ordinamento. Sul fronte opposto, l’art. 2709 c.c. rende le scritture contabili dell’impresa una prova contro l’impresa stessa.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che senza contratto non ci sia nulla da fare rinuncia in partenza, oppure aspetta anni prima di muoversi. Nel frattempo l’amministratore cambia, i bilanci vengono rielaborati, le e-mail si perdono, i testimoni dimenticano. E il credito, pur non essendo “perso” in partenza, rischia di diventarlo davvero per un’altra via: la prescrizione ordinaria di dieci anni (art. 2946 c.c.), che corre dal momento in cui la restituzione poteva essere chiesta. Se poi l’impresa arriva in liquidazione giudiziale, la mancanza di documenti con data certa diventa un ostacolo serio davanti al curatore (lo vedremo al mito n. 6). Paradossalmente, è proprio chi si arrende al mito a rendere il mito vero.
Mito n. 2 – «Il bonifico con causale “prestito” è già una prova completa»
IL MITO: «Ho scritto “prestito” nella causale del bonifico: quella è la prova, nessun giudice può dire il contrario.»
Perché ci credono in tanti
È il rovescio del mito precedente, e nasce da un consiglio in sé corretto: “quando presti soldi, fallo con bonifico e scrivi la causale”. Il consiglio è buono, perché il bonifico è tracciato, ha una data certa e identifica chi paga e chi riceve. Il passaparola, però, lo ha trasformato in una garanzia assoluta: “se c’è la causale, il prestito è provato”. Contribuisce anche la familiarità con i bonifici fiscali, dove la causale ha effettivamente un ruolo decisivo (per le detrazioni edilizie, ad esempio). Chi conosce quelle regole pensa che la causale abbia lo stesso peso anche nei rapporti privati.
La realtà
Il bonifico prova con sicurezza una cosa: il trasferimento del denaro, con la sua data e i suoi importi. Non prova da solo che il denaro sia stato dato in prestito, cioè con l’obbligo di restituzione. La causale è scritta da chi paga, da solo, senza che chi riceve la sottoscriva o la accetti: per questo, da sola, non dimostra un accordo di mutuo. Se la società destinataria contesta il titolo (“era un apporto a fondo perduto”, “era un regalo al figlio”, “era il pagamento di una fornitura”, “era un versamento in conto capitale”), il familiare dovrà dimostrare che l’accordo era proprio di restituzione.
Questo non significa che la causale sia inutile. È un indizio, e se si somma ad altri elementi può diventare decisivo:
- la contabilizzazione della somma da parte della società tra i debiti, e non tra le riserve di patrimonio netto;
- la nota integrativa del bilancio che descrive il finanziamento;
- le restituzioni parziali già eseguite dalla società (chi restituisce una parte riconosce implicitamente il debito);
- le comunicazioni dell’amministratore che chiedono tempo per rimborsare;
- l’assenza di qualunque rapporto commerciale che possa spiegare il pagamento diversamente.
Una causale come “prestito infruttifero a Alfa srl, restituzione entro il 2027” è molto più utile di “giroconto” o “aiuto”, ma resta comunque una dichiarazione unilaterale. Ciò che chiude il cerchio è la condotta della società che riceve.
La prova
La Cassazione, con l’ordinanza della Sez. VI civile n. 3119/2022, ha chiarito che la causale del bonifico è una dichiarazione unilaterale non recettizia e, da sola, non prova l’esistenza di un contratto di mutuo. L’ordinanza della Sez. VI civile n. 17410/2020 aggiunge un passaggio importante per chi presta a un familiare: se chi ha ricevuto contesta il titolo, l’onere di provarlo resta su chi ha dato il denaro, e il fatto che il convenuto indichi un titolo diverso (per esempio la donazione) non inverte l’onere della prova.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si sente al sicuro con la sola causale tende a non raccogliere nient’altro. Quando la società, magari gestita ormai da un altro familiare con cui i rapporti si sono guastati, o da un curatore che non conosce la storia, contesta la natura del versamento, il creditore si accorge di avere in mano mezza prova. Il rischio concreto è un decreto ingiuntivo respinto o revocato in sede di opposizione, oppure un’ammissione al passivo negata. E più tempo passa, più è difficile recuperare le prove complementari. Il momento giusto per costruire il fascicolo è quando l’impresa è ancora “in bonis” e l’amministratore è ancora disposto a riconoscere il debito per iscritto.
Mito n. 3 – «Tra parenti si presume il regalo: niente interessi e nessuna scadenza»
IL MITO: «Tra familiari un prestito senza carte è considerato una donazione; e anche se fosse un prestito, non si possono chiedere interessi e non c’è mai una scadenza.»
Perché ci credono in tanti
Qui il fondo di verità è doppio. Da un lato, nella realtà familiare molti trasferimenti di denaro sono davvero liberalità: il genitore che aiuta il figlio ad avviare l’attività spesso non si aspetta di riavere nulla, e lo dice. Dall’altro, i prestiti tra parenti sono quasi sempre gratuiti nelle intenzioni, e quasi mai hanno una data di restituzione. Da qui il salto logico: se di solito è così, allora la legge presume che sia così.
La realtà
La legge non presume la donazione tra familiari. Chi riceve il denaro e sostiene che si trattava di un regalo deve, a sua volta, offrire elementi a sostegno; e la donazione di somme non modiche richiede, di regola, la forma dell’atto pubblico (art. 782 c.c.). Quando poi il destinatario è una società, l’idea della donazione diventa ancora meno naturale: una srl non è “il figlio”, è un soggetto distinto con i suoi creditori, i suoi bilanci e i suoi soci. Il versamento può essere un prestito, un apporto di capitale o, più raramente, una liberalità; ma va qualificato sui fatti, non presunto.
Sugli interessi, il mito è addirittura rovesciato rispetto alla norma. L’art. 1815 c.c. stabilisce che, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. In altre parole, il mutuo si presume fruttifero: se nulla è stato pattuito, si applica il tasso legale, che dal 1° gennaio 2026 è dell’1,6% annuo. Certo, tra familiari può emergere dalle circostanze che il prestito era gratuito, e in quel caso gli interessi corrispettivi non spettano; ma restano dovuti gli interessi moratori dalla costituzione in mora, cioè dalla richiesta formale di pagamento.
Sulla scadenza: se le parti non hanno fissato un termine, l’art. 1817 c.c. prevede che sia il giudice a fissarlo, tenuto conto delle circostanze. Nel frattempo il familiare non è prigioniero dell’attesa: può chiedere la restituzione e, se la società non paga, agire in giudizio. In concreto, la mancata pattuizione di un termine non impedisce il recupero, ma richiede di formalizzare la richiesta con una diffida che costituisca in mora la società.
Infine la prescrizione: il passaparola dice che tra parenti non si prescrive nulla. È vero solo in parte. L’art. 2941 n. 1 c.c. sospende la prescrizione tra coniugi, ma la sospensione riguarda i rapporti tra le persone fisiche coniugate; il credito verso una società, anche se amministrata dal marito o dal figlio, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 c.c.), salvo interruzioni con atti di costituzione in mora (art. 2943 c.c.) o riconoscimenti del debito.
La prova
Le già citate ordinanze della Cassazione n. 17410/2020 e n. 27372/2021 chiudono la questione sul piano dell’onere probatorio: chi ha dato il denaro deve provare il titolo della restituzione, ma l’allegazione di un titolo diverso, come la liberalità, da parte di chi ha ricevuto non sposta l’onere su di lui né si trasforma automaticamente in una presunzione di donazione. Il resto sta nel testo degli artt. 1815, 1817 e 2941 c.c.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che tra parenti “si presuma il regalo” non chiede nulla per anni, per non incrinare i rapporti, e così lascia che la società iscriva il versamento a riserva invece che a debito, o che l’amministratore lo descriva come “apporto a fondo perduto” nella nota integrativa. Chi pensa che non ci siano interessi rinuncia a una somma che, su prestiti di decine di migliaia di euro e su più anni, non è trascurabile. Chi pensa che non ci sia prescrizione rischia, dopo dieci anni di silenzio, di trovarsi di fronte a un’eccezione fondata. Una semplice diffida via PEC, ripetuta quando serve, avrebbe evitato tutti e tre gli errori.
Mito n. 4 – «Se sono anche socio, vengo pagato come tutti gli altri creditori»
IL MITO: «Sono socia della srl e ho prestato denaro alla società: sono una creditrice come la banca o i fornitori, e ho diritto di essere rimborsata insieme a loro.»
Perché ci credono in tanti
Il ragionamento è lineare: il socio che presta denaro non conferisce capitale, fa un prestito; un prestito genera un credito; i crediti si pagano. In effetti, nel bilancio il finanziamento soci compare tra i debiti, non nel patrimonio netto. E finché l’impresa va bene, nessuno contesta i rimborsi. Il mito nasce dal confondere la situazione “normale” con quella di crisi, nella quale entra in gioco una regola specifica del diritto societario.
La realtà
L’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, quando il finanziamento è stato concesso in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento di capitale (comma 2). La norma nasce per le srl, ma la giurisprudenza la applica anche alle società per azioni a base sociale ristretta e, attraverso l’art. 2497-quinquies c.c., ai finanziamenti infragruppo.
“Postergato” significa che il socio viene pagato dopo tutti gli altri creditori. Nelle procedure concorsuali, dove raramente c’è abbastanza per pagare per intero i chirografari, essere postergati equivale spesso a non ricevere nulla. Ma la postergazione non è automatica: dipende dalla situazione della società al momento del prestito e, secondo la Cassazione più recente, anche dal persistere dello squilibrio al momento in cui il rimborso viene chiesto.
Tre precisazioni che il passaparola trascura:
- la postergazione riguarda il socio, non il familiare in quanto tale. Il fratello o il genitore che non hanno quote non sono, in linea di principio, soggetti all’art. 2467 c.c.; va però valutato con attenzione se il prestito fosse sostanzialmente riferibile a un socio (per esempio un versamento fatto materialmente dal genitore ma per conto del figlio socio), perché la qualificazione segue la sostanza;
- la postergazione opera anche fuori dalle procedure concorsuali: la società in difficoltà può legittimamente rifiutare il rimborso al socio finché lo squilibrio persiste;
- non tutti i versamenti dei soci sono finanziamenti: se il denaro è stato versato “in conto capitale” o “in conto futuro aumento di capitale”, non c’è un credito alla restituzione, salvo che si verifichino le condizioni per la sua nascita (ad esempio la mancata delibera dell’aumento nel termine previsto).
La prova
La Cassazione, Sez. I civile, con la pronuncia n. 18680 dell’8 luglio 2025 ha precisato che il giudice deve verificare lo squilibrio sia al momento dell’erogazione sia al momento della richiesta di restituzione: il finanziamento è postergato quando sostituisce il capitale di rischio e la postergazione opera se quella condizione persiste quando si chiede il rimborso. La Sez. I, con la pronuncia n. 15196 del 30 maggio 2024, ha affermato che la postergazione opera anche al di fuori della procedura concorsuale, e la pronuncia n. 14056 del 7 luglio 2025 l’ha estesa alle s.p.a. a base sociale ristretta. Per la Cass. n. 12994/2019 la postergazione rende il credito del socio temporaneamente e legalmente inesigibile durante la vita della società.
«Quando un familiare ha prestato denaro all’impresa senza contratto, la prima domanda non è “quanto mi devono”, ma “a che titolo ho versato e com’era la società in quel momento”: da lì dipende se il credito è pieno, postergato o addirittura inesistente.» È l’impostazione con cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, imposta ogni recupero di questo tipo.
Cosa rischia chi ci crede
Il familiare-socio convinto di essere un creditore come gli altri rischia due cose. La prima è di fare causa alla società e vedersi opporre la postergazione, con spese di giudizio a proprio carico. La seconda, più insidiosa, è di farsi rimborsare in un momento di squilibrio, convinto di averne diritto, e di dover poi restituire tutto al curatore (mito n. 5), con l’amministratore che l’ha pagato esposto a responsabilità. La verifica dei bilanci dell’anno del prestito è il passo che permette di capire in anticipo da che parte si sta.
Mito n. 5 – «Conviene farsi restituire tutto subito, prima che arrivi la procedura»
IL MITO: «Se l’impresa sta per saltare, la cosa più furba è farsi ridare i soldi adesso: una volta incassati, nessuno può toglierli.»
Perché ci credono in tanti
Perché in parte è l’istinto naturale di chiunque abbia un credito verso un debitore in difficoltà: chi arriva prima, prende. Nell’esecuzione individuale, del resto, la regola è proprio questa: il creditore più rapido pignora per primo. E tra familiari il pagamento è facilissimo da ottenere: basta che il figlio amministratore faccia un bonifico. Il mito nasce dall’idea che un pagamento “dovuto” non possa essere messo in discussione.
La realtà
Nel codice della crisi, i pagamenti eseguiti dall’impresa nel periodo che precede l’apertura della liquidazione giudiziale possono essere resi inefficaci, e la somma deve essere restituita alla procedura. Le norme da considerare sono diverse, a seconda della posizione del familiare:
- se il familiare è socio e il finanziamento è postergato, l’art. 164, comma 2, CCII stabilisce che sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci eseguiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura o nell’anno anteriore. Non serve che il curatore provi che il socio conosceva lo stato di crisi;
- se il familiare non è socio, il curatore può comunque agire con la revocatoria fallimentare dell’art. 166 CCII per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nei sei mesi anteriori al deposito della domanda, dimostrando che il creditore conosceva lo stato di insolvenza. Tra familiari, e ancor di più quando il familiare frequenta l’azienda o ne conosce i conti, questa conoscenza è spesso facile da provare;
- se il rimborso avviene con modalità anomale (cessione di beni, compensazioni, pagamento con mezzi non normali), i periodi e le presunzioni sono più sfavorevoli per chi ha ricevuto.
A questo si aggiunge il profilo penale per chi paga: l’amministratore che, in vista della crisi, rimborsa un familiare preferendolo agli altri creditori può esporsi all’accusa di bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3, CCII) e, se il credito non esisteva o non era esigibile, perfino di bancarotta distrattiva. Il familiare che ha incassato, nei casi più gravi, rischia il concorso.
La prova
La Corte d’Appello di Firenze, Sez. II, con la sentenza n. 1729 del 15 ottobre 2024 ha affrontato proprio il rimborso di un finanziamento postergato: secondo la Corte la somma non si recupera con la ripetizione di indebito, perché il credito del socio esiste ma è temporaneamente inesigibile, bensì con l’azione dell’art. 164 CCII, mentre l’amministratore che ha violato il divieto può rispondere per mala gestio. Sul versante penale, la Cass. pen. Sez. V n. 26767/2026 del 16 luglio 2026 ha ritenuto distrattiva la restituzione a un socio che non era titolare del credito, anche quando avviene per compensazione e senza uscita di denaro; la Cass. pen. Sez. V n. 39139/2023 del 23 giugno 2023 ha considerato a rischio di distrazione la restituzione di versamenti in conto futuro aumento di capitale prima che il diritto al rimborso sia sorto. All’opposto, la Cass. pen. Sez. V n. 31401/2026, depositata il 14 agosto 2026, ha annullato una condanna che aveva trascurato la difesa basata su un finanziamento soci iscritto nei bilanci storici, chiedendo al giudice di verificarne origine, natura ed effettività: segno che la documentazione contabile del prestito protegge anche chi è stato rimborsato.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si fa restituire tutto in fretta rischia di dover ridare l’intera somma al curatore, magari anni dopo, quando l’ha già spesa; e di dover poi insinuarsi al passivo per il credito “rinato”, spesso in posizione postergata. Il familiare amministratore che ha eseguito il pagamento rischia un procedimento penale. È il caso tipico in cui la mossa istintiva produce il danno più grave. Il recupero, quando l’impresa è già in difficoltà, va pianificato con criteri che reggano alla verifica del curatore: tempi, importi, garanzie e documenti.
Mito n. 6 – «In liquidazione giudiziale basta mandare al curatore gli estratti conto»
IL MITO: «Se la società fallisce, mando al curatore gli estratti conto con i bonifici e una dichiarazione firmata da mio figlio che conferma il prestito: sarò ammesso al passivo senza problemi.»
Perché ci credono in tanti
Perché sembra ragionevole: il curatore rappresenta la società, e la società sa benissimo di aver ricevuto quei soldi. In più, chi ha seguito procedure di recupero “in bonis” sa che spesso basta una dichiarazione del debitore per ottenere un decreto ingiuntivo. Il mito trasferisce nella procedura concorsuale una logica che lì non funziona più.
La realtà
Con l’apertura della liquidazione giudiziale il curatore non è un semplice rappresentante della società: agisce nell’interesse della massa dei creditori ed è considerato terzo rispetto ai rapporti che l’impresa aveva con i singoli. Questo ha una conseguenza precisa: le scritture private prodotte per dimostrare il credito sono opponibili al curatore solo se hanno data certa anteriore all’apertura della procedura, secondo l’art. 2704 c.c. Una dichiarazione firmata dal figlio amministratore, senza PEC, senza registrazione, senza timbro postale, senza un fatto che ne fissi la data, può essere stata scritta il giorno prima del deposito della domanda: e per questo non vale contro la massa.
La procedura di accertamento del passivo, poi, ha regole e termini propri (artt. 200 e seguenti CCII). Il curatore comunica ai creditori l’apertura della procedura; la domanda di ammissione va depositata in via telematica almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo (art. 201 CCII), con l’indicazione della somma, del titolo e degli eventuali diritti di prelazione, e con i documenti di prova. Le domande depositate dopo quel termine sono tardive e soggette a limiti (art. 208 CCII).
Due punti spesso trascurati:
- i termini delle procedure del codice della crisi non si sospendono ad agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude per questi procedimenti la sospensione feriale. Se il termine per insinuarsi cade a metà agosto, va rispettato;
- il curatore verifica la natura del credito: se il familiare era socio, valuterà la postergazione; se il versamento era registrato a riserva di patrimonio netto, potrà contestare che si tratti di un credito; se ci sono stati rimborsi nell’anno anteriore, potrà chiederne la restituzione.
Cosa ha valore davanti al curatore? I bonifici, che hanno data certa per definizione; le scritture contabili e i bilanci depositati al registro delle imprese, che sono documenti pubblici con data certa; le PEC; i verbali di assemblea trascritti nei libri sociali vidimati; gli atti con firma autenticata o registrati. Ciò che si costruisce “dopo” non serve.
La prova
La Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza n. 27974 del 30 ottobre 2024 ha ribadito che la documentazione posta a fondamento di un credito insinuato al passivo, se priva di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c., non è opponibile alla curatela e non costituisce prova idonea nei suoi confronti. Il testo dell’art. 9, comma 1, CCII, che esclude la sospensione feriale per i procedimenti del codice, completa il quadro.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si presenta al curatore con documenti senza data certa rischia l’esclusione dallo stato passivo, e dovrà proporre opposizione con un giudizio dall’esito incerto. Chi conta sulla sospensione estiva rischia di depositare una domanda tardiva. Chi non sa che il curatore valuterà la postergazione rischia di fare affidamento su un riparto che non arriverà mai. La documentazione utile davanti al curatore si costruisce prima della procedura, non dopo.
Mito n. 7 – «Composizione negoziata e concordato cancellano il debito verso il familiare»
IL MITO: «Se l’impresa chiede la composizione negoziata o il concordato, i debiti verso i parenti vengono azzerati per primi: tanto vale rinunciare.»
Oppure, nella versione opposta: «Con la composizione negoziata il familiare viene pagato per primo, perché è lui che ha tenuto in piedi l’azienda.»
Perché ci credono in tanti
Le due versioni del mito nascono da frammenti reali. È vero che negli strumenti della crisi i creditori spesso ricevono meno di quanto spetterebbe loro, e che i finanziamenti dei soci, se postergati, stanno in fondo alla fila. Ed è vero che il codice della crisi prevede dei vantaggi per chi finanzia l’impresa durante il risanamento. Il passaparola, però, mescola situazioni molto diverse: il prestito già erogato in passato, quello erogato durante le trattative, quello del socio e quello del parente non socio.
La realtà
Nessuno strumento della crisi cancella automaticamente il credito del familiare: ne cambia le modalità di pagamento, secondo regole che dipendono dallo strumento e dalla posizione del creditore.
- Composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII): è un percorso stragiudiziale guidato da un esperto indipendente. Non impone tagli: l’imprenditore negozia con i creditori, e il familiare, come ogni creditore, è libero di accettare o rifiutare proposte. Se l’imprenditore chiede le misure protettive (art. 18 CCII), il familiare non potrà avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa per la loro durata. Il codice prevede inoltre che il tribunale possa autorizzare l’impresa a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili (art. 22 CCII): il vantaggio riguarda però i nuovi finanziamenti autorizzati, non quelli vecchi.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): il familiare che non aderisce deve essere pagato per intero nei termini previsti dalla norma; chi aderisce accetta le condizioni negoziate.
- Concordato preventivo: il piano può prevedere il pagamento parziale dei creditori chirografari, suddivisi in classi; i finanziamenti dei soci postergati seguono la loro posizione. Per i finanziamenti dei soci erogati in funzione o in esecuzione di un concordato o di un accordo omologato, l’art. 102 CCII consente, entro limiti precisi, la prededuzione in deroga all’art. 2467 c.c.
- Liquidazione giudiziale: si applica il concorso con le regole viste al mito n. 6.
Per il familiare non socio, quindi, il credito resta un credito chirografario come quello di un fornitore: partecipa alle trattative, vota nelle procedure in cui è previsto il voto, riceve quanto previsto dal piano omologato. Per il familiare socio, la postergazione pesa, ma va dimostrata nei suoi presupposti.
Va ricordata infine la differenza sui tempi: nei procedimenti disciplinati dal codice della crisi i termini corrono anche ad agosto (art. 9, comma 1, CCII); nei giudizi civili ordinari collegati al recupero, per esempio l’opposizione al decreto ingiuntivo, vale invece la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969.
La prova
Il quadro si ricava dal testo degli artt. 18, 22, 57 e 102 CCII e, per il socio, dalla giurisprudenza sulla postergazione già richiamata (Cass. n. 18680/2025 e n. 15196/2024), che ne subordina l’operatività alla sussistenza e al persistere dello squilibrio. La Cass. Sez. VI n. 17421/2020 del 20 agosto 2020 ha chiarito che successivi versamenti in conto capitale non cancellano retroattivamente lo squilibrio originario.
Cosa rischia chi ci crede
Chi rinuncia pensando che “tanto il concordato azzera tutto” lascia sul tavolo somme che il piano avrebbe pagato, anche se in percentuale. Chi, al contrario, conta su un trattamento privilegiato perché “ha salvato l’azienda” può votare a favore di un piano che lo paga meno di quanto otterrebbe altrimenti. In entrambi i casi l’errore si evita leggendo la proposta con chi sa calcolare quanto spetterebbe al familiare nelle alternative concrete.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili ma non riferiti a casi reali. Servono a mostrare cosa succede davvero a chi agisce credendo a uno dei miti, e cosa cambia con una gestione corretta.
Ipotesi 1 – Il fratello non socio che “non aveva niente di scritto”. Un fratello, senza quote nella società, versa alla Beta srl 37.800 € con tre bonifici nel 2024 (12.500 €, 15.000 € e 10.300 €), causale “prestito”. Nessun contratto, nessuna scadenza. Nel 2026 la società è in difficoltà e non restituisce nulla. Convinto del mito n. 1, il fratello aspetta. Ecco invece la sequenza possibile con un’impostazione corretta:
- verifica documentale: il bilancio 2024 depositato al registro delle imprese riporta “debiti verso altri finanziatori” per 37.800 €; esistono due e-mail dell’amministratore che chiedono tempo per restituire;
- diffida via PEC del 2 novembre 2026 con richiesta di pagamento entro 15 giorni: la PEC costituisce in mora la società e interrompe la prescrizione;
- ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 23 novembre 2026, fondato su bonifici, estratto del bilancio (le scritture contabili fanno prova contro l’impresa, art. 2709 c.c.) e corrispondenza;
- decreto notificato il 14 dicembre 2026: i 40 giorni per l’opposizione scadono il 23 gennaio 2027, che è un sabato, e quindi slittano a lunedì 25 gennaio 2027.
Sugli interessi: se non emerge la volontà di un prestito gratuito, al tasso legale 2026 dell’1,6% il capitale produce 604,80 € l’anno; in ogni caso decorrono gli interessi moratori dalla diffida. Se il decreto fosse stato notificato il 15 luglio 2027, l’opposizione, che è un giudizio ordinario di cognizione, beneficerebbe della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: 16 giorni a luglio, poi i restanti 24 da settembre, con scadenza venerdì 24 settembre 2027. Se invece, prima del pignoramento, la società accede alla composizione negoziata con misure protettive, il fratello non potrà avviare l’esecuzione per la loro durata, ma potrà sedersi al tavolo delle trattative con un titolo in mano.
Ipotesi 2 – La madre socia che “si è fatta ridare i soldi in tempo”. La madre, socia al 30% della Gamma srl, presta alla società 52.300 € nel 2023. Il 16 marzo 2026, mentre la società è già in forte squilibrio, il figlio amministratore le rimborsa 18.900 €. Il 6 ottobre 2026 un fornitore deposita il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, che viene dichiarata con sentenza del 14 dicembre 2026. Sequenza reale:
- il rimborso del 16 marzo 2026 cade nell’anno anteriore al deposito della domanda: il curatore chiede alla madre la restituzione di 18.900 € ai sensi dell’art. 164, comma 2, CCII, senza dover provare che lei conoscesse lo stato di crisi;
- la madre può insinuare al passivo l’intero credito di 52.300 €, ma il curatore lo ammette come postergato se nel 2023 la società era già squilibrata;
- se l’attivo consente di pagare i chirografari al 22% e non avanza nulla, la madre non riceve nulla: ha restituito 18.900 € e non recupera niente del capitale.
Scenario alternativo: se l’analisi dei bilanci 2022-2023 dimostra che al momento del prestito l’indebitamento era equilibrato rispetto al patrimonio netto, la postergazione non opera e il credito è chirografario: al 22%, 52.300 € danno 11.506 €. La differenza tra zero e 11.506 € dipende interamente dalla ricostruzione contabile del momento dell’erogazione.
Ipotesi 3 – Il figlio che “aveva la dichiarazione firmata”. Un figlio non socio presta alla ditta del padre, costituita in Delta srl, 24.650 €: 18.650 € con bonifico e 6.000 € in contanti. Quando la società entra in liquidazione giudiziale, presenta al curatore gli estratti conto e una dichiarazione del padre amministratore, senza data certa, che riconosce l’intero debito. L’udienza di verifica è fissata al 25 febbraio 2027: la domanda va depositata entro il 26 gennaio 2027, e il termine correrebbe anche se cadesse in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale. Esito probabile:
- i 18.650 € tracciati con bonifico, se il bilancio li registra tra i debiti, possono essere ammessi in via chirografaria;
- i 6.000 € in contanti, privi di traccia, e la dichiarazione priva di data certa non sono opponibili al curatore: per quella parte l’ammissione viene negata;
- con un riparto ipotetico al 14%, il figlio incassa 2.611 €. Una ricognizione di debito inviata via PEC quando la società era ancora in bonis avrebbe almeno messo la dichiarazione al riparo dalla contestazione sulla data.
Il fondo di verità
Nessuno dei sette miti è inventato dal nulla. Ognuno nasce da un frammento corretto, staccato dal suo contesto. Rimetterli al loro posto aiuta a capire cosa fare.
È vero che il contratto scritto conta: non per la validità del mutuo, ma per la prova. Un documento firmato da entrambe le parti, meglio se con data certa, rende il recupero molto più semplice. Chi presta oggi a un’impresa di famiglia fa bene a formalizzare l’accordo; chi non l’ha fatto non ha perso il credito, ma deve ricostruirlo.
È vero che il bonifico è lo strumento giusto: tracciato, datato, opponibile ai terzi. Non basta da solo a dimostrare il titolo, ma è la base di qualunque prova del prestito. I contanti, al contrario, sono quasi sempre una perdita secca sul piano probatorio.
È vero che tra familiari molti trasferimenti sono gratuiti: il genitore che aiuta il figlio non chiede interessi. Ma la gratuità va dimostrata da chi la invoca, e in mancanza il mutuo si presume fruttifero (art. 1815 c.c.). E una società non è un figlio: verso una srl la donazione è un’ipotesi che va provata, non presunta.
È vero che il socio che finanzia la propria società rischia la postergazione: l’art. 2467 c.c. esiste proprio per evitare che i soci scarichino il rischio d’impresa sui creditori. Ma la postergazione ha presupposti precisi, legati allo squilibrio della società al momento del prestito e al suo persistere, e non si applica al familiare non socio.
È vero che nell’esecuzione individuale chi arriva prima prende: ma il codice della crisi corregge questa regola nel periodo che precede la procedura, con l’inefficacia dei rimborsi ai soci e con la revocatoria dei pagamenti a chi conosceva l’insolvenza.
È vero che il curatore rappresenta l’impresa: ma, rispetto ai creditori, agisce come terzo, e per questo pretende prove con data certa.
È vero, infine, che gli strumenti della crisi riducono spesso il pagamento dei creditori: ma non cancellano il credito, e il familiare, come ogni creditore, ha diritti di informazione, di voto e di partecipazione alle trattative. Nella composizione negoziata il familiare che è anche finanziatore può avere un ruolo importante nel risanamento: una rinuncia parziale, una conversione in capitale o una moratoria possono essere scelte consapevoli, a condizione di farle sapendo cosa si concede in cambio di cosa.
Ricomposti nel quadro giusto, questi frammenti dicono una cosa sola: il prestito familiare all’impresa in crisi si recupera nella misura in cui è documentato, qualificato correttamente e gestito con i tempi giusti rispetto alla procedura.
Mito vs realtà in tabella
Per chi vuole avere il quadro in un colpo d’occhio, la tabella che segue mette a confronto le sette convinzioni con ciò che prevedono le norme e la giurisprudenza. La seconda colonna non è una formula valida per tutti i casi: indica la regola di partenza, che va sempre verificata sui documenti concreti, sulla forma giuridica dell’impresa (ditta individuale, società di persone, srl, spa) e sulla posizione del familiare (socio o non socio, amministratore o estraneo alla gestione). In particolare, le righe sulla postergazione e sulla revocatoria cambiano molto a seconda della data del prestito, della data dei rimborsi e della data di deposito della domanda di apertura della procedura.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Senza contratto scritto il prestito è perso | Il mutuo non richiede forma scritta; serve provare consegna e obbligo di restituzione con bonifici, scritture contabili (art. 2709 c.c.), e-mail, testimoni (artt. 2721 e 2724 c.c.), presunzioni |
| Il bonifico con causale “prestito” basta | La causale è una dichiarazione unilaterale: prova il trasferimento, non da sola il titolo (Cass. n. 3119/2022) |
| Tra parenti si presume il regalo, niente interessi e niente scadenza | Nessuna presunzione di donazione; il mutuo si presume fruttifero (art. 1815 c.c.); il termine, se manca, lo fissa il giudice (art. 1817 c.c.); il credito verso la società si prescrive in 10 anni |
| Il familiare socio è un creditore come gli altri | Se il prestito è stato dato in situazione di squilibrio, il rimborso è postergato (art. 2467 c.c.), anche fuori dalla procedura (Cass. n. 15196/2024) |
| Meglio farsi restituire tutto subito | I rimborsi ai soci nell’anno anteriore sono inefficaci (art. 164 CCII); gli altri pagamenti sono revocabili (art. 166 CCII); rischio penale per chi paga |
| Al curatore bastano gli estratti conto e una dichiarazione | Il curatore è terzo: i documenti senza data certa non gli sono opponibili (Cass. n. 27974/2024); i termini CCII corrono anche ad agosto (art. 9 c. 1 CCII) |
| Composizione negoziata e concordato azzerano il credito | Nessuna cancellazione automatica: cambiano modalità e misura del pagamento secondo lo strumento; misure protettive bloccano temporaneamente le azioni esecutive (art. 18 CCII) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che posso chiedere un decreto ingiuntivo anche senza contratto?
Dipende dalla documentazione. Il decreto ingiuntivo richiede una prova scritta del credito (art. 633 c.p.c.), ma “prova scritta” non significa contratto firmato: possono bastare i bonifici insieme alle scritture contabili della società che registrano il debito, a e-mail o PEC dell’amministratore che riconoscono il prestito, a un verbale di assemblea. Se la documentazione è debole, si procede con un giudizio ordinario in cui si possono chiedere testimoni.
Quindi è vero che, se la società entra in composizione negoziata, non posso fare nulla?
No. Le misure protettive, se richieste e confermate, impediscono di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa per la loro durata, ma non impediscono di far valere il credito nelle trattative, di chiedere informazioni sul piano, di valutare le proposte dell’imprenditore e di rifiutarle se non convengono. E non impediscono di continuare a raccogliere le prove del prestito.
Quindi è vero che, se sono socio, il mio credito non vale nulla?
No, ma va verificato. La postergazione opera solo se, al momento del prestito, la società era in eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, e se lo squilibrio persiste quando si chiede il rimborso (Cass. n. 18680/2025). Se quei presupposti mancano, il socio è un creditore chirografario come gli altri.
Quindi è vero che posso farmi rilasciare oggi una dichiarazione di debito dalla società?
Sì, con due avvertenze. La ricognizione di debito (art. 1988 c.c.) è utile perché dispensa il creditore dal provare il rapporto fondamentale, salvo prova contraria, e interrompe la prescrizione; ma per valere contro un futuro curatore deve avere data certa (PEC, registrazione, autentica). E non deve accompagnarsi a pagamenti o garanzie concessi in favore del familiare quando l’impresa è già insolvente, che sarebbero esposti a revocatoria e a profili penali.
Quindi è vero che ad agosto i termini sono sospesi?
Dipende dal procedimento. Nel giudizio civile ordinario, compresa l’opposizione a decreto ingiuntivo, vale la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969. Nei procedimenti disciplinati dal codice della crisi, come l’insinuazione al passivo, la sospensione è esclusa dall’art. 9, comma 1, CCII: i termini corrono anche in agosto. La sospensione non si applica neppure al processo esecutivo e, di regola, alle opposizioni esecutive.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo, ciascuno collegato alla convinzione che smentisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in parole nostre a partire dalle sintesi e massime consultate.
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Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27372/2021 – Chi chiede la restituzione di una somma data a mutuo deve provare sia la consegna del denaro sia il titolo da cui nasce l’obbligo di restituirlo. Rilevanza: smonta il mito n. 1 nella parte in cui confonde prova e forma: serve la prova del titolo, non un contratto scritto.
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Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 17410/2020 – La sola dazione di denaro non è sufficiente quando chi l’ha ricevuta contesta il titolo; l’onere resta su chi ha dato il denaro, e l’indicazione di un titolo diverso da parte del convenuto non lo inverte. Rilevanza: miti n. 2 e n. 3; tra familiari, chi ha prestato deve prepararsi a dimostrare l’accordo di restituzione, ma nessuna presunzione di regalo gioca automaticamente contro di lui.
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Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 3119/2022 – La causale del bonifico è una dichiarazione unilaterale del disponente e, da sola, non dimostra l’esistenza di un mutuo. Rilevanza: smentisce il mito n. 2 sul “bonifico-prova completa”.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27974 del 30 ottobre 2024 – I documenti posti a fondamento di un credito insinuato al passivo, se privi di data certa ex art. 2704 c.c., non sono opponibili alla curatela e non provano il credito nei suoi confronti. Rilevanza: smonta il mito n. 6 sulla “dichiarazione firmata” da mandare al curatore.
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Cass. civ., Sez. I, n. 18680 dell’8 luglio 2025 – La postergazione del finanziamento del socio richiede di verificare lo squilibrio sia al momento dell’erogazione sia al momento della richiesta di rimborso: deve trattarsi di un finanziamento che sostituisce capitale di rischio e la condizione deve persistere. Rilevanza: ridimensiona il mito n. 4 in entrambe le direzioni: il socio non è un creditore come gli altri, ma la postergazione non è automatica.
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Cass. civ., Sez. I, n. 15196 del 30 maggio 2024 – La postergazione dei finanziamenti dei soci opera anche al di fuori della procedura concorsuale. Rilevanza: mito n. 4; la società in bonis ma squilibrata può rifiutare il rimborso al socio.
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Cass. civ. n. 14056 del 7 luglio 2025 – La disciplina della postergazione si applica anche alle società per azioni a base sociale ristretta. Rilevanza: mito n. 4; il familiare socio di una piccola spa a gestione familiare non sfugge alla regola per la sola forma societaria.
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Cass. civ. n. 12994/2019 – Durante la vita della società la postergazione funziona come una condizione di inesigibilità legale e temporanea del credito del socio. Rilevanza: miti n. 4 e n. 5; spiega perché il rimborso anticipato è “indebito” rispetto ai creditori.
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Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 17421/2020 del 20 agosto 2020 – Lo squilibrio rilevante ai fini dell’art. 2467 c.c. va valutato al momento del finanziamento; versamenti in conto capitale successivi non hanno effetto retroattivo. Rilevanza: mito n. 7 e ipotesi 2; la data dell’erogazione e i bilanci di quel periodo sono il cuore della difesa del socio.
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App. Firenze, Sez. II, n. 1729 del 15 ottobre 2024 – Il rimborso di un finanziamento postergato non si recupera con la ripetizione di indebito ma con l’azione dell’art. 164 CCII; l’amministratore che lo ha eseguito può rispondere del danno. Rilevanza: smonta il mito n. 5: il denaro incassato “in tempo” torna alla procedura.
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Cass. pen., Sez. V, n. 26767/2026 del 16 luglio 2026 – La restituzione a un socio che non è titolare del credito è distrattiva, anche se realizzata per compensazione senza uscita di denaro; può concorrere il socio che ne beneficia consapevolmente. Rilevanza: mito n. 5, profilo penale del rimborso al familiare.
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Cass. pen., Sez. V, n. 39139/2023 del 23 giugno 2023 – La restituzione di versamenti in conto futuro aumento di capitale può integrare distrazione quando il diritto al rimborso non è ancora sorto. Rilevanza: miti n. 4 e n. 5; la qualificazione del versamento cambia tutto.
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Cass. pen., Sez. V, n. 31401/2026, depositata il 14 agosto 2026 – Il giudice non può qualificare come illecito il pagamento al socio trascurando la difesa fondata su un finanziamento iscritto nei bilanci storici: deve verificarne origine, natura ed effettività. Rilevanza: fondo di verità dei miti n. 1 e n. 2; un prestito documentato in contabilità è una tutela anche per chi lo ha ricevuto indietro.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui documenti. Ecco, concretamente, gli strumenti con cui lo Studio affronta il recupero di un prestito familiare a un’impresa in crisi.
- Ricostruiamo il fascicolo probatorio: raccogliamo bonifici, assegni, estratti conto, e-mail, messaggi e verbali, e li ordiniamo per dimostrare sia la consegna sia l’obbligo di restituzione.
- Analizziamo i bilanci della società con lo staff di commercialisti: verifichiamo come il prestito è stato contabilizzato (debito o riserva), cosa dice la nota integrativa e quale era il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto al momento del versamento.
- Accertiamo se si applica la postergazione: per il familiare socio, verifichiamo i presupposti dell’art. 2467 c.c. al momento dell’erogazione e al momento della richiesta, e contestiamo la postergazione quando quei presupposti mancano.
- Mettiamo in sicurezza il credito con atti a data certa: inviamo la diffida via PEC che costituisce in mora e interrompe la prescrizione, e valutiamo se richiedere alla società una ricognizione di debito con data certa, senza pagamenti o garanzie esposti a revocatoria.
- Scegliamo lo strumento giudiziale adatto: ricorso per decreto ingiuntivo quando la prova scritta è sufficiente, giudizio ordinario con prova testimoniale quando serve, sequestro conservativo quando c’è il rischio concreto che il patrimonio venga disperso.
- Valutiamo i rimborsi già ricevuti: verifichiamo se pagamenti incassati nei mesi precedenti sono esposti all’art. 164 o all’art. 166 CCII e prepariamo la difesa nei confronti del curatore.
- Rappresentiamo il familiare nella composizione negoziata: partecipiamo alle trattative, chiediamo le informazioni sul piano, valutiamo le proposte di dilazione, di stralcio o di conversione del credito, e verifichiamo l’impatto delle misure protettive.
- Esaminiamo il piano di concordato o l’accordo di ristrutturazione: calcoliamo quanto spetterebbe al familiare nelle alternative concrete e lo assistiamo nel voto o nell’opposizione all’omologazione.
- Curiamo l’insinuazione al passivo in liquidazione giudiziale: rispettiamo i termini dell’art. 201 CCII, che corrono anche in agosto, selezioniamo i documenti opponibili al curatore e, se il credito viene escluso o declassato, proponiamo opposizione allo stato passivo.
- Coordiniamo i profili penali e fiscali: segnaliamo i rischi legati ai rimborsi e alle compensazioni, e con i commercialisti verifichiamo i riflessi fiscali delle rinunce al credito o delle conversioni in capitale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno come si svolgono le trattative della composizione negoziata, come vengono valutate le proposte ai creditori e come si leggono i piani di risanamento permette di capire in anticipo quale spazio reale ha il familiare creditore e quando conviene negoziare invece che agire. Se l’impresa è individuale o la crisi coinvolge anche il patrimonio personale, entrano in gioco le competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la ricostruzione del credito è lo stesso difensore che lo sostiene in tutti i gradi, senza passaggi di mano. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché in questa materia la risposta giuridica dipende quasi sempre da una lettura contabile.
In chiusura
Il prestito fatto a un’impresa di famiglia senza contratto non è una partita persa in partenza, ma neppure un credito che si riscuote da solo. Tra mutuo senza forma, prova del titolo, postergazione del socio, revocatorie e regole del concorso, ogni passo sbagliato ha un prezzo. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere cosa dice davvero la legge permette di raccogliere le prove giuste, di non farsi rimborsare nel modo sbagliato e di presentarsi al curatore o al tavolo delle trattative con un credito che regge.
Studio Monardo si occupa di questa materia perché unisce, nella stessa persona e nello stesso staff, le due competenze che servono: il contenzioso fino all’ultimo grado, seguito dall’Avv. Monardo come avvocato cassazionista, e la conoscenza degli strumenti della crisi che deriva dalla qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, affiancata dall’analisi dei bilanci con i commercialisti dello staff.
📩 Prima che la società apra una procedura o che le prove si disperdano, mettiti in contatto con noi: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questo articolo.
