Come Si Gestiscono I Debiti Garantiti Dal Fondo Di Garanzia PMI Nella Composizione Negoziata?

Chi ha preso un finanziamento bancario con la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, spesso negli anni della pandemia, di solito non sa che il suo debito non è più “solo” verso la banca. Dietro c’è un garante pubblico. Quando la banca escute la garanzia, il garante paga e subentra al suo posto. Da quel momento il credito cambia natura: diventa pubblico, è assistito da privilegio e si riscuote con il ruolo, come una cartella. Nella composizione negoziata della crisi questo passaggio decide l’esito delle trattative. Un piano che sembra sostenibile con la banca chirografaria può diventare impossibile se, a metà percorso, una parte del passivo sale di grado e si mette davanti a fornitori e altri creditori.

La legge dice poco. L’art. 9 c.5 del D.Lgs. 123/1998 parla di privilegio sugli “interventi” pubblici. Le Disposizioni operative del Fondo regolano escussione e transazioni. Il Codice della crisi non dedica una sola riga espressa al Fondo. Per questo, su questo tema, contano più le decisioni dei giudici che la lettera della legge: quando nasce il privilegio, chi deve insinuarsi, se la banca vota, se l’escussione si può bloccare durante le trattative. Negli ultimi tre anni Cassazione e tribunali hanno dato risposte importanti, e a volte divergenti. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, tradotte in conseguenze pratiche per la tua impresa e per la strategia da tenere con banca e Fondo.

Lo Studio Monardo segue questo tema per ragioni precise. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dal lato di chi conduce le trattative, e quindi sa come vengono lette le posizioni delle banche garantite. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: il debito garantito dal Fondo è per metà un rapporto bancario e per metà un credito pubblico riscosso a ruolo. Servono entrambe le competenze nello stesso fascicolo.

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Le regole di partenza: cosa dice la legge sul garante pubblico

Prima di entrare nelle sentenze serve una mappa minima delle norme. Altri articoli del sito spiegano già cos’è la composizione negoziata. Qui basta un paragrafo. Si tratta di un percorso stragiudiziale e riservato (artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024). L’imprenditore in squilibrio chiede alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente. L’esperto lo affianca nelle trattative con i creditori per un incarico di 180 giorni, prorogabile (art. 17 c.7). Se serve, il tribunale conferma misure protettive o concede misure cautelari (artt. 18 e 19). Per l’impresa sotto soglia, cioè l’impresa minore, vale l’art. 25-quater, che richiama le regole generali “in quanto compatibili”.

Sul versante del Fondo le norme da tenere a mente sono quattro.

1. La fonte della garanzia. Il Fondo di garanzia per le PMI nasce dall’art. 2 c.100 lett. a) della L. 662/1996 ed è gestito da Mediocredito Centrale (MCC). Garantisce la banca, non l’impresa. Durante l’emergenza Covid il D.L. 23/2020 (art. 13) ne ha ampliato la copertura, spesso fino all’80% e oltre del finanziamento. La percentuale effettiva del tuo contratto va letta sul certificato di garanzia e sulla delibera del Fondo.

2. Il privilegio. L’art. 9 c.5 del D.Lgs. 123/1998 assiste di privilegio i crediti nascenti dagli interventi pubblici di sostegno alle imprese. L’art. 8-bis del D.L. 3/2015 (convertito dalla L. 33/2015) riguarda il recupero di questi crediti tramite iscrizione a ruolo e ne conferma la natura pubblica.

3. La riscossione. Dopo l’escussione il Fondo non manda una lettera di diffida. Chiede l’iscrizione a ruolo e il credito arriva come una cartella dell’Agente della riscossione, con le regole del D.P.R. 602/1973 nel testo modificato dal D.Lgs. 110/2024.

4. Le Disposizioni operative. Le regole tecniche del Fondo (approvate con decreto ministeriale e aggiornate nel tempo, da ultimo con interventi del 2022 e del 2023) disciplinano l’evento di rischio, l’escussione e le proposte di accordo transattivo. Secondo EC News (11/4/2023), una proposta a saldo e stralcio va presentata al Gestore tramite portale e deve offrire almeno il 15% del debito complessivo. Va valutata dalla banca e poi deliberata dal Consiglio di gestione. Dopo la delibera, la banca deve chiedere l’escussione entro 6 mesi, altrimenti perde la garanzia.

Sul versante del CCII contano invece le regole sulle banche nella composizione negoziata. L’accesso al percorso e le trattative non sono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, né di una diversa classificazione del credito (art. 16 c.5). Le misure protettive impediscono ai creditori, comprese banche, mandatari e cessionari, di acquisire prelazioni non concordate e di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Per i crediti anteriori impediscono anche di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o di revocarli unilateralmente (art. 18 c.5). Dopo la conferma delle misure, la banca non può mantenere la sospensione delle linee, salvo ragioni di vigilanza prudenziale motivate (art. 18 c.5-bis). Infine, quando la trattativa sfocia in un concordato, il CCII impone di indicare nel piano un fondo rischi per i crediti contestati, condizionali o garantiti da terzi (art. 87 c.1 lett. p-bis, introdotta dal D.Lgs. 136/2024).

Il punto critico è uno: le misure protettive colpiscono le azioni dei creditori contro l’impresa, ma l’escussione della garanzia è un rapporto tra banca e Fondo. L’impresa non ne è parte, eppure ne subisce le conseguenze. Da qui nascono quasi tutte le questioni che i giudici hanno dovuto risolvere.

Un’ultima avvertenza sui termini. Nei procedimenti disciplinati dal CCII la sospensione feriale non si applica (art. 9 c.1 CCII). Le istanze e i reclami legati alla composizione negoziata corrono quindi anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale resta invece applicabile nei giudizi civili ordinari di cognizione collegati, per esempio un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla banca (L. 742/1969).

Il principio ormai fermo: il credito del Fondo è autonomo, pubblico e privilegiato

La Suprema Corte ha costruito negli ultimi anni un orientamento compatto sulla natura del credito di rivalsa del Fondo. Lo si può riassumere in una frase: quando il Fondo paga la banca, non eredita semplicemente un credito privato, ma acquista un credito pubblico, distinto da quello originario e assistito da privilegio. Vediamo le pronunce chiave.

Il privilegio vale anche per le garanzie, non solo per i finanziamenti

La vicenda. Per anni si è discusso se l’art. 9 c.5 del D.Lgs. 123/1998 coprisse solo i finanziamenti pubblici erogati direttamente, poi revocati, o anche le garanzie prestate dallo Stato. Molti tribunali di merito, fino alla fine degli anni Dieci, erano scettici: il testo parla di “interventi” e di “revoca”, e una garanzia non si revoca come un contributo.

Il principio. Cass. n. 27360/2024 ha chiarito che il privilegio si applica a tutti gli interventi di sostegno pubblico alle attività produttive, comunque denominati. Cass. n. 9657/2024 ha aggiunto che il privilegio copre anche le garanzie e sorge con il pagamento del garante, senza bisogno di un provvedimento formale di revoca. Le due pronunce sono riportate in un contributo pubblicato su dirittobancario.it (ottobre 2025), letto in questa sessione in sintesi. Lo stesso contributo richiama un ampio filone di legittimità precedente, dal 2019 al 2023, nello stesso senso.

In pratica. Se la banca escute la garanzia, devi mettere in conto che una parte del tuo debito cambierà rango. Non si tratta di un rischio teorico o discutibile: è l’orientamento consolidato della Cassazione. Un piano di risanamento che tratta la banca garantita come un chirografario qualunque, senza considerare l’escussione, parte con un errore strutturale.

La surroga cambia la causa del credito

La vicenda. Dopo l’escussione MCC chiede l’iscrizione a ruolo. Il debitore impugna la cartella e solleva eccezioni sul finanziamento originario: interessi, condotta della banca, vizi del contratto.

Il principio. Secondo Cass. n. 15485/2024, l’escussione determina la surroga del Fondo e fa nascere un diritto privilegiato finalizzato al recupero di risorse pubbliche. La riscossione esattoriale del credito di MCC è legittima ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 46/1999. Cass. n. 32148/2024 precisa che con la surroga muta la causa del credito, che assume connotazione pubblicistica. Cass. Sez. III n. 5786 del 4/3/2025 ha poi affermato che le patologie del finanziamento non incidono direttamente sul credito pubblico, che sorge per legge con il pagamento: il legame di accessorietà con il rapporto bancario si interrompe. Anche queste pronunce sono note dalla sintesi del contributo su dirittobancario.it.

In pratica. Le contestazioni sul contratto bancario (usura, anatocismo, nullità per finanziamento a impresa già decotta) vanno coltivate verso la banca, possibilmente prima dell’escussione. Dopo il pagamento del Fondo, opporle alla cartella è molto più difficile, perché il credito pubblico ha una vita propria. È uno dei motivi per cui, nella composizione negoziata, conviene aprire subito la verifica del rapporto bancario e non rinviarla.

Il Fondo non è un coobbligato solidale

La vicenda. In un fallimento la banca era stata ammessa al passivo per l’intero finanziamento. Poi il Fondo aveva pagato la sua quota. Si poneva il problema di come trattare due creditori per lo stesso debito.

Il principio. Cass. Sez. I n. 30027 del 13/11/2025, nota da una relazione presentata alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti (giugno 2026), ha affermato che MCC non è un coobbligato solidale dell’impresa: garantisce la banca, non il debitore. Il credito del Fondo surrogato è autonomo e privilegiato ai sensi dell’art. 9 c.5 del D.Lgs. 123/1998. L’escussione estingue pro quota il credito della banca, e il curatore deve rettificare lo stato passivo di conseguenza.

In pratica. Dal punto di vista dell’impresa, il debito non raddoppia. Si spezza in due. Una quota resta alla banca, chirografaria (o con le garanzie reali che la banca aveva acquisito). Una quota passa al Fondo, privilegiata e riscuotibile a ruolo. Nella composizione negoziata devi quindi ragionare su due creditori distinti, con interessi, regole di decisione e tempi diversi.

Il quadro, riletto con l’ultima pronuncia del 2026

L’orientamento si è consolidato nel senso che il Fondo surrogato ha un credito proprio, ma non può duplicare il passivo. Cass. Sez. I n. 25083/2026, commentata da Iusletter il 21/10/2026, ha chiuso il cerchio sul piano procedurale. Il privilegio nasce dalla concessione della garanzia e dall’impossibilità di realizzare le finalità dell’intervento pubblico. L’escussione e il pagamento incidono solo sull’esigibilità, non sull’origine del credito. La disciplina concorsuale dei coobbligati solidali non si applica al Fondo. Ne derivano due strade. Se la banca non è ancora ammessa, il Fondo presenta una domanda autonoma in via privilegiata e la banca si insinua per la parte rimasta insoddisfatta. Se la banca è già ammessa, il Fondo chiede la surrogazione e il curatore sostituisce il credito chirografario della banca con quello privilegiato del Fondo, nei limiti di quanto pagato.

Il principio, calato nella pratica, significa che la posizione del Fondo nel passivo è ormai prevedibile. L’incertezza riguarda il momento e il modo in cui si arriva a quella posizione, non l’approdo. Lo vedremo nella pronuncia più recente dell’estate 2026, che ha precisato quando il privilegio può essere fatto valere.

Prima questione aperta: si può bloccare l’escussione della garanzia durante le trattative?

La questione

Il dubbio lo pone qualunque imprenditore che entra in composizione negoziata con un finanziamento garantito. “Ho chiesto le misure protettive. La banca non può pignorarmi. Ma può comunque chiedere al Fondo di pagare? E se il Fondo paga, mi ritrovo un creditore privilegiato che riscuote a ruolo mentre tratto?” La risposta della legge è nel silenzio. Le misure protettive dell’art. 18 riguardano azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa e l’acquisto di prelazioni. L’escussione, in senso stretto, non è nessuna di queste cose: è la richiesta della banca al garante. Per bloccarla serve quindi una misura cautelare ad hoc (art. 19 CCII), con i suoi presupposti: probabilità del diritto (fumus boni iuris) e pericolo nel ritardo (periculum in mora).

Cosa hanno deciso i giudici

L’orientamento favorevole all’inibitoria. Trib. Milano 4/9/2024, segnalato sia da EC News (14/7/2025) sia dal contributo su dirittobancario.it, ha ritenuto giustificata la cautela. Il ragionamento è concreto: l’escussione introdurrebbe nel passivo un debito privilegiato, maggiorato di penali, che sconvolgerebbe la base delle trattative. Il debitore sarebbe costretto a considerare nel piano il “super-privilegio” del Fondo, a costituire un fondo rischi e a distogliere la finanza destinata all’accordo con gli altri creditori. Nella stessa direzione si sono mossi, nel 2025, altri tribunali, segnalati dal contributo su dirittobancario.it. Trib. Torino, ord. n. 139 del 7/7/2025, ha inibito l’escussione delle garanzie di un soggetto che sosteneva finanziariamente il risanamento, valorizzando il nesso di funzionalità con le trattative. Trib. Piacenza 14/7/2025 ha concesso l’inibitoria nella composizione negoziata. Trib. Napoli, ord. 21/8/2025, ha vietato l’escussione delle garanzie del Fondo PMI, di SACE e di altri garanti per facilitare le trattative. Trib. Cuneo, ord. 22/1/2025, ha prorogato le misure cautelari valorizzando il rischio per il denaro pubblico e i costi di una procedura concorsuale alternativa. Queste ultime sono pronunce indicate come inedite: le conosciamo solo dalla sintesi del contributo.

L’orientamento restrittivo. Trib. Pordenone 26/2/2025, riportato da EC News (14/7/2025), ha rigettato l’istanza. La sola esistenza della garanzia non basta: serve un pericolo concreto, perché le Disposizioni operative del Fondo consentono sospensione e transazione anche durante l’escussione (Parte VI, sez. C.1.3, nel testo approvato con D.M. 2/8/2023). Più in generale, Trib. Salerno 22/2/2024 e Trib. Gorizia 19/3/2024 ricordano che la cautela non è mai automatica: fumus e periculum vanno dimostrati in relazione alle trattative specifiche.

Se c’è contrasto

Il contrasto è reale e riguarda il pericolo. Per il primo orientamento l’escussione pregiudica di per sé le trattative. Per il secondo il pregiudizio va provato in concreto, perché il sistema del Fondo prevede già strumenti di dialogo. EC News riferisce una lettura dottrinale che ritiene più convincente la tesi restrittiva per i piani che prevedono lo stralcio del finanziamento garantito: in quel caso l’escussione è “solo un tema di quando, non di se”. Per i piani in continuità senza stralcio, per esempio con semplice moratoria dei finanziamenti a medio-lungo termine, il pericolo può invece essere apprezzabile se la banca agisce in modo irragionevole per escutere.

L’assunzione prudenziale è questa: non costruire il piano contando sull’inibitoria. Chiedila quando hai elementi concreti per dimostrare che l’escussione farebbe saltare un accordo altrimenti raggiungibile. In mancanza di una pronuncia di legittimità, l’esito dipende dal tribunale e da come è motivata l’istanza.

Cosa significa per te

Se il tuo piano prevede di restituire integralmente il finanziamento garantito, magari con una moratoria o un allungamento, hai buoni argomenti per chiedere di bloccare l’escussione. Il pericolo è chiaro: un creditore che diventa privilegiato e riscuote a ruolo vanifica proprio la dilazione che stai negoziando. Se invece il piano prevede uno stralcio del debito garantito, i giudici più rigorosi ti diranno che l’escussione è inevitabile. In quel caso la strada è trattare con il Fondo con gli strumenti delle Disposizioni operative, non contro di esso.

La domanda da porti non è “posso fermare il Fondo?”, ma “il mio piano ha bisogno che il Fondo resti fermo, o ha bisogno che il Fondo partecipi all’accordo?”. La risposta cambia l’istanza da depositare, i documenti da allegare e il tono del confronto con la banca.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce come un esperto valuta il pericolo per le trattative: per questo l’istanza cautelare va scritta con i numeri del piano, non con formule generiche.

Un dettaglio operativo: le misure cautelari della composizione negoziata hanno una durata fissata dal giudice e vanno coordinate con la durata dell’incarico dell’esperto (180 giorni, prorogabili). Se le trattative si allungano, la proroga va chiesta in tempo. Il provvedimento del tribunale è reclamabile: il termine va controllato subito, perché anche in agosto corre (art. 9 c.1 CCII).

Seconda questione aperta: quando nasce il privilegio e come va trattata la banca nel piano

La questione

Chi prepara un accordo o un piano si chiede: “La banca garantita va trattata come un creditore privilegiato, visto che domani il Fondo pagherà e subentrerà con il privilegio? Oppure è ancora un chirografario?” La domanda non è accademica. Se la consideri privilegiata, devi riservarle risorse che altrimenti andrebbero ai fornitori o all’Erario. Se la consideri chirografaria e poi il Fondo escute, il piano diventa infedele. Tra il 2025 e il 2026 la Cassazione ha dato una risposta che sembra in tensione con l’orientamento sull’origine del privilegio, ma che in realtà la completa.

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. n. 24405 del 3/8/2026 (nota da ItaliaOggi del 7/8/2026, che non indica la sezione) ha esaminato un concordato preventivo in continuità. Il piano riconosceva alle banche garantite dal Fondo un trattamento migliore di quello dei crediti tributari privilegiati. La giustificazione era la “certezza” della futura escussione. La Corte ha respinto questa impostazione. Il privilegio spetta al Fondo e diventa operativo solo dopo il pagamento e la surrogazione: fino ad allora il credito resta della banca ed è chirografario. L’escussione non è automatica: può essere contestata per inosservanza delle regole operative, per tardività o per mancanza dei presupposti, e in alcuni casi la garanzia può essere revocata. Collocare l’Erario, che ha un privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c., sotto crediti bancari ancora chirografari viola la par condicio (art. 2741 c.c.). Nemmeno la regola della priorità relativa del concordato in continuità (art. 84 CCII) consente di invertire la gerarchia dei privilegi.

Cass. n. 2817/2026, riportata nella relazione presentata alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha affermato che i creditori bancari con garanzia del Fondo, per la quota non garantita e degradata, vanno collocati in una classe separata rispetto agli altri chirografari. Cass. 24405/2026 conferma che le banche garantite possono formare una classe autonoma ai sensi dell’art. 85 c.2 CCII, come creditori titolari di garanzie prestate da terzi, senza che questo anticipi alcuna prelazione.

I giudici di merito sul fondo rischi. Trib. Pistoia n. 80 dell’1/10/2025 ha ritenuto che l’art. 87 c.1 lett. p-bis CCII imponga un fondo rischi per l’intero importo garantito. Già prima del correttivo Trib. Nola 11/7/2023 aveva considerato carenza informativa, in un concordato preventivo, il mancato accantonamento per l’ipotesi di escussione. Trib. Rimini 25/3/2025, nel concordato semplificato dell’art. 25-sexies, e Trib. Modena 3/2/2025, nel concordato minore, hanno chiesto entrambi classe autonoma e fondo rischi per il credito bancario garantito non ancora escusso (sintesi del contributo su dirittobancario.it).

Sul diritto di voto. Trib. Treviso n. 3 del 10/1/2024 e Trib. Pescara n. 76 del 27/11/2025 hanno escluso la banca dal voto per la parte garantita, per evitare che lo stesso credito “valga due volte” (relazione FNC).

Se c’è contrasto

Il contrasto con Cass. 25083/2026 è più apparente che reale. Quella sentenza dice che il privilegio nasce, come origine, dalla concessione della garanzia. Cass. 24405/2026 dice che, finché la banca non è pagata, chi è creditore è la banca, e la banca è chirografaria. Le due affermazioni si conciliano così: il diritto del Fondo è già “in germe”, ma si può far valere con il suo rango solo quando il Fondo ha pagato e si è surrogato. Fino ad allora la protezione del futuro credito pubblico passa per il fondo rischi, non per un trattamento privilegiato anticipato della banca.

L’assunzione prudenziale: classe separata per le banche garantite, fondo rischi pari all’importo garantito, nessun trattamento migliore dell’Erario prima dell’escussione. È la soluzione che regge sia davanti al giudice sia davanti all’esperto.

Cosa significa per te

Nella composizione negoziata non c’è un voto né un’omologa, salvo che tu scelga un esito che li richiede. Ma l’esperto deve valutare se il risanamento è ragionevolmente perseguibile. I creditori, a loro volta, confrontano quello che offri con quello che otterrebbero in liquidazione. Se la tua proposta ignora l’escussione, l’esperto la giudicherà poco credibile. Se invece paghi in anticipo la banca come se fosse già privilegiata, gli altri creditori (Erario in testa) avranno buoni motivi per opporsi in un eventuale passaggio successivo davanti al tribunale.

Il prospetto da presentare all’esperto deve mostrare due scenari: garanzia non escussa e garanzia escussa, con i relativi riflessi su tutti gli altri creditori. È lo stesso metodo che il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23/4/2026 ha rafforzato, introducendo un paragrafo dedicato alla stima del valore di liquidazione del patrimonio (secondo la relazione FNC). L’esperto può chiederti questa stima già nelle prime fasi.

C’è un risvolto strategico. Una relazione presentata alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti (giugno 2026) propone un esempio di convenienza per lo stesso Fondo. Debito bancario di 1.000.000 €, garanzia all’80%, proposta di ristrutturazione al 30%. In questo scenario il Fondo perde 560.000 €. In liquidazione giudiziale, con un attivo di 250.000 €, il Fondo surrogato recupererebbe il 6% e perderebbe 750.000 €. La ristrutturazione è più conveniente anche per il garante pubblico, di 190.000 €. Questo è l’argomento che si porta al tavolo con il Gestore: non una richiesta di favore, ma il confronto con lo scenario alternativo. La convenienza va però dimostrata tenendo conto anche del patrimonio aggredibile degli eventuali fideiussori.

Terza questione aperta: chi tratta con il Fondo, e cosa succede se il Fondo non si muove

La questione

“Devo fare una proposta alla banca o al Fondo? Se la banca accetta lo stralcio, il Fondo è vincolato? E se il Fondo ha già pagato e non ha fatto nulla nella procedura?” Sono le domande pratiche di chi arriva alla fase dell’accordo. Le Disposizioni operative prevedono la proposta transattiva. La giurisprudenza ha chiarito invece che cosa accade al Fondo che resta inerte.

Cosa hanno deciso i giudici e cosa dicono le regole del Fondo

La proposta unica. Secondo EC News (11/4/2023), la proposta a saldo e stralcio parte dall’impresa. Va valutata positivamente dalla banca e, nelle operazioni riassicurate o controgarantite, anche dal finanziatore. Arriva poi al Gestore tramite portale e viene sottoposta al Consiglio di gestione. Deve indicare il credito complessivo, l’importo offerto (in valore e in percentuale), le modalità di pagamento, la perdita della banca e quella del Fondo. La presentazione interrompe i termini per l’escussione. La stessa fonte critica la prassi delle due proposte separate, una alla banca e una al Fondo dopo l’escussione. Una volta escussa la garanzia, il Fondo si surroga e la banca non ha più titolo per accettare o rifiutare per la parte pagata. La perdita del Fondo deve risultare dalla proposta unica.

Il Fondo inerte nel passivo. Due ordinanze della Cassazione, commentate da Iusletter (21/1/2026), mostrano il rovescio della medaglia. Nel caso deciso da Cass. Sez. I, ord. n. 28600 pubblicata il 29/10/2025, il curatore aveva rettificato il passivo dopo la surroga, mantenendo però il grado chirografario. MCC non aveva reagito davanti al giudice delegato. Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile: si era formato un giudicato endo-fallimentare e il Fondo non aveva interesse a impugnare una decisione che non aveva contestato. Con Cass. Sez. I, ord. interlocutoria n. 28602 pubblicata il 29/10/2025, la Corte ha rinviato un caso in cui MCC non si era insinuato, non aveva fatto opposizione e non si era costituito nel giudizio promosso dall’Agente della riscossione. La questione di principio era se e con quale strumento il Fondo possa insinuarsi in surroga quando la banca è già ammessa. La risposta, come visto, è arrivata con Cass. 25083/2026: domanda autonoma se la banca non è ammessa, surrogazione e rettifica se lo è.

La revoca dopo l’apertura della procedura. Cass. nn. 6567, 6570 e 6576 del 2025, citate nel contributo su dirittobancario.it, hanno ritenuto la revoca dell’intervento opponibile alla massa anche se intervenuta dopo il fallimento: il credito nasce privilegiato per legge.

Se c’è contrasto

Sul piano procedurale il contrasto è stato risolto dalla Cassazione nel 2026. Resta aperto un profilo segnalato da Iusletter: la domanda autonoma del Fondo rischia di essere inammissibile se presentata troppo tardi, e la surrogazione richiede comunque un accertamento in contraddittorio con gli altri creditori. Sul piano negoziale, invece, non esistono pronunce che dicano se un accordo con la sola banca vincoli il Fondo. La lettura prudente è negativa: il Fondo è vincolato solo da una delibera del proprio Consiglio di gestione.

L’assunzione prudenziale: nessuno stralcio sul debito garantito si considera chiuso finché non c’è la delibera del Consiglio di gestione del Fondo, comunicata per iscritto, con l’indicazione della perdita a carico del Fondo.

Cosa significa per te

Se tratti solo con la banca, rischi di pagare la percentuale concordata e di vederti poi arrivare una cartella per la quota pagata dal Fondo. L’accordo sul debito garantito si costruisce in tre: impresa, banca e Fondo, con la banca che veicola la proposta e il Fondo che delibera. L’esperto può facilitare il confronto, ma non sostituisce la procedura del Gestore.

Se il Fondo ha già pagato prima che tu entrassi in composizione negoziata, il tuo interlocutore per quella quota è il Fondo stesso. Il credito è iscritto o iscrivibile a ruolo. Nella composizione negoziata le misure protettive bloccano le azioni esecutive dei creditori sul patrimonio dell’impresa, compresa la riscossione coattiva su crediti anteriori, ma non estinguono la cartella. Devi verificare subito la data di notifica della cartella e lo stato della riscossione, per coordinare l’istanza di misure protettive con gli strumenti di difesa sulla cartella.

Un’ultima precisazione. Il credito del Fondo è pubblico, ma non è un tributo. La transazione fiscale della composizione negoziata (art. 23 c.2-bis CCII) riguarda tributi e accessori delle agenzie fiscali e, dopo il D.Lgs. 147/2026, degli enti territoriali: il credito di rivalsa del Fondo, per come lo leggiamo, ne resta fuori. Il canale per ridurlo è la proposta transattiva prevista dalle Disposizioni operative del Fondo.

La decisione più recente: Cassazione n. 25083 del 2026 e il posto del Fondo nel passivo

Il contesto

La pronuncia più recente e più utile per chi negozia è Cass. Sez. I n. 25083/2026, commentata da Iusletter il 21/10/2026 con un titolo che riassume il problema: “Fondo di garanzia: quale posto nel passivo?”. La vicenda nasce da un fallimento, quindi dal vecchio regime, ma i principi valgono anche per le procedure del CCII. La norma sulla surrogazione del vecchio art. 115 c.2 della legge fallimentare è oggi l’art. 230 c.2 CCII.

Le banche finanziatrici erano state ammesse al passivo in via chirografaria per i finanziamenti garantiti. Poi il Fondo aveva pagato. L’Agente della riscossione, per conto del Fondo, aveva chiesto l’ammissione in via privilegiata. Il giudice delegato l’aveva respinta. In sede di opposizione il Tribunale di Milano aveva ammesso il credito, ma solo come chirografario. La questione arrivata in Cassazione era doppia: il credito del Fondo è privilegiato? E con quale strumento il Fondo deve far valere il suo diritto se la banca è già nel passivo per lo stesso debito?

La motivazione in parole semplici

La Corte parte dalla natura del credito. Il diritto del Fondo al recupero è distinto da quello contrattuale della banca: non è lo stesso credito passato di mano, ma un credito nuovo, di natura pubblica. Il privilegio non nasce dal pagamento in sé. Nasce dalla concessione della garanzia e dal fatto che il dissesto dell’impresa impedisce di realizzare le finalità dell’intervento pubblico. Escussione e pagamento rendono il credito esigibile, ma non ne sono l’origine.

Poi la Corte risolve il problema della duplicazione. Lo stesso finanziamento non può generare due crediti pieni nel passivo, uno della banca e uno del Fondo. Le regole sui coobbligati solidali, che permetterebbero a più soggetti di concorrere per lo stesso debito, non si applicano al Fondo, perché il Fondo non è un coobbligato dell’impresa: è il garante della banca. Ne derivano due percorsi diversi:

Situazione della banca Cosa deve fare il Fondo Cosa resta alla banca
Non ancora ammessa al passivo Domanda autonoma di ammissione in via privilegiata Diritto di insinuarsi per la parte rimasta insoddisfatta
Già ammessa al passivo Richiesta di surrogazione; il curatore rettifica lo stato passivo Credito ridotto della quota pagata dal Fondo

Nel secondo caso il curatore sostituisce il credito chirografario della banca con quello privilegiato del Fondo, nei limiti dell’importo pagato. Anche gli strumenti di impugnazione dipendono dal percorso. Iusletter segnala due rischi residui: la domanda autonoma può essere dichiarata inammissibile se ultra-tardiva, e la rettifica per surrogazione richiede un accertamento del privilegio in contraddittorio con gli altri creditori.

Cosa cambia rispetto a prima

Prima di questa sentenza le ordinanze del 2025 (Cass. 28600 e 28602) avevano lasciato aperta la questione del “come”. Il risultato erano prassi difformi: curatori che rettificavano mantenendo il grado chirografario, Fondi che non reagivano, giudicati endo-concorsuali che cristallizzavano un grado sbagliato. Oggi il percorso è definito, e questo rende il rischio “escussione” più calcolabile per chi deve scrivere un piano.

Collegata a Cass. 24405/2026, la sentenza disegna un quadro coerente. Prima dell’escussione la banca è chirografaria e il Fondo è protetto da un accantonamento. Dopo l’escussione il Fondo prende il posto della banca per la quota pagata, con privilegio, e la banca resta per il residuo. Per l’imprenditore in composizione negoziata questo significa che lo scenario “Fondo escusso” non è un’ipotesi remota da relegare in nota, ma uno dei due scenari principali, con regole ormai chiare su chi incassa cosa.

C’è un effetto meno evidente. Se le trattative falliscono e si apre una liquidazione, il Fondo surrogato verrà pagato prima dei chirografari e, secondo l’esempio della relazione FNC, prima dei privilegi dell’art. 2752 c.c. (il grado esatto rispetto agli altri privilegi va verificato caso per caso). Trib. Arezzo n. 48 del 4/7/2025, citato nella stessa relazione, lo ha detto in modo netto: l’escussione trasforma crediti chirografari in privilegiati, riducendo la soddisfazione dei privilegiati di grado inferiore e dei chirografari. Il valore di liquidazione, cioè la soglia minima che ogni accordo deve superare, cambia quindi a seconda dell’escussione. Gli altri creditori lo sanno, e lo useranno nel confronto.

Tre ipotesi di calcolo alla luce delle pronunce

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia. Non riproducono casi seguiti dallo Studio.

Ipotesi 1: stralcio concordato con banca e Fondo

Dati. Srl artigiana, finanziamento con garanzia del Fondo all’80%. Debito complessivo residuo, tra capitale, rate insolute e interessi di mora, alla data della proposta: 186.400 €. Istanza di accesso alla composizione negoziata depositata mercoledì 4/11/2026. Il piano prevede uno stralcio del 22%, pagato con le risorse di un nuovo socio.

Sviluppo. La proposta è unica e transita dalla banca al Gestore del Fondo. Offre il 22%, cioè 41.008 €, sopra la soglia minima del 15% riportata da EC News. Il residuo non pagato è di 145.392 €. La quota a carico del Fondo è l’80% del non pagato: 116.313,60 €. La perdita della banca è il 20%: 29.078,40 €. La proposta deve indicare tutte e tre le cifre. La banca la valuta positivamente. Il Consiglio di gestione delibera e l’accordo si perfeziona venerdì 29/1/2027. La banca deve chiedere l’escussione entro 6 mesi, cioè entro giovedì 29/7/2027, altrimenti perde la garanzia.

Esito. Alla luce di Cass. 30027/2025, con il pagamento del Fondo il credito della banca si estingue pro quota. Il punto da verificare è che la delibera del Fondo copra la perdita indicata. Senza quella delibera, il Fondo che paga la banca acquisterebbe un credito di rivalsa privilegiato e riscuotibile a ruolo (Cass. 15485/2024) per 116.313,60 €, e lo stralcio ottenuto dalla banca non basterebbe a chiudere la posizione. Per questo il documento da conservare è la comunicazione scritta della delibera, non la sola lettera della banca.

Ipotesi 2: moratoria senza stralcio e richiesta di inibitoria

Dati. Spa industriale, finanziamento garantito di 312.750 € residui, garanzia all’80% (250.200 €). L’impresa ha saltato due rate. La banca ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine e ha annunciato la richiesta di escussione. Il piano prevede il rimborso integrale con una moratoria di 18 mesi e un allungamento del piano di ammortamento, sostenuti da nuove commesse documentate. Istanza di accesso pubblicata mercoledì 4/11/2026, ricorso per la conferma delle misure protettive e per una misura cautelare di inibitoria depositato lunedì 9/11/2026.

Sviluppo. La misura protettiva, da sola, impedisce alla banca di agire esecutivamente sul patrimonio, ma non le impedisce di chiedere al Fondo il pagamento. Senza inibitoria, l’escussione porterebbe nel passivo un creditore privilegiato di 250.200 €, che riscuote a ruolo, nel mezzo di una trattativa costruita sulla dilazione. È lo schema che Trib. Milano 4/9/2024 ha ritenuto meritevole di cautela. Il ricorso documenta: le nuove commesse, il piano di tesoreria, l’assenza di stralcio, l’effetto dell’escussione sugli altri creditori. Viene richiamato anche il limite dell’art. 18 c.5-bis: dopo la conferma delle misure la banca non può tenere sospese le linee di credito senza ragioni prudenziali motivate.

Esito. In un tribunale che segue l’orientamento di Trib. Pordenone 26/2/2025, il giudice potrebbe ritenere sufficienti le possibilità di sospensione e transazione previste dalle Disposizioni operative del Fondo e rigettare l’inibitoria. La differenza la fa la prova del pericolo concreto: un piano senza stralcio, che l’escussione renderebbe impossibile, è l’ipotesi in cui la cautela ha più possibilità. In ogni caso il termine per un eventuale reclamo corre anche se la decisione arriva in agosto (art. 9 c.1 CCII).

Ipotesi 3: trattative chiuse senza accordo e concordato dell’impresa minore

Dati. Srl sotto soglia (debiti complessivi 487.300 €, entro il limite di 500.000 € dell’art. 2 c.1 lett. d CCII; attivo e ricavi dei tre esercizi precedenti nei limiti di legge). Composizione negoziata avviata con istanza al segretario generale della Camera di commercio (art. 25-quater c.2). La banca non ha ancora escusso la garanzia: credito residuo 163.850 €, garantito all’80% (131.080 €). Erario con privilegio ex art. 2752 c.c.: 58.420 €. Attivo realizzabile stimato: 214.700 €. Spese prededucibili: 21.360 €. Lavoratori con privilegio ex art. 2751-bis c.c.: 34.910 €.

Sviluppo. Le trattative non portano a un accordo. L’impresa valuta il concordato minore (art. 25-quater c.4 lett. a) o il concordato semplificato (art. 25-quater c.4 lett. c, art. 25-sexies). Se la relazione finale dell’esperto è comunicata mercoledì 3/3/2027, i 60 giorni dell’art. 25-sexies c.1 per il concordato semplificato scadrebbero domenica 2/5/2027. Il termine slitta quindi a lunedì 3/5/2027. In entrambi i casi, alla luce di Trib. Modena 3/2/2025 (concordato minore) e Trib. Rimini 25/3/2025 (concordato semplificato), la banca garantita va in una classe separata e va previsto un fondo rischi per l’importo garantito (Trib. Pistoia n. 80/2025). Dopo prededuzioni e lavoratori restano 158.430 €. Se si accantona l’intero importo garantito (131.080 €) a favore del possibile credito privilegiato del Fondo, all’Erario restano 27.350 €, pari al 46,8% del suo credito.

Esito. Cass. 24405/2026 vieta di pagare la banca ancora chirografaria meglio dell’Erario. Il fondo rischi resta vincolato e viene assegnato al Fondo solo se e quando il Fondo paga e si surroga. Se la garanzia non venisse escussa, o fosse revocata, l’accantonamento si libererebbe: 31.070 € completerebbero il pagamento dell’Erario e 100.010 € andrebbero ai chirografari, secondo il piano. Il piano deve prevedere entrambe le destinazioni in modo esplicito, altrimenti rischia una censura di fattibilità.

Le pronunce citate, in un colpo d’occhio

La tabella riepiloga tutte le decisioni richiamate in questa analisi. Indichiamo la fonte da cui le abbiamo lette: in questa materia molte pronunce di merito sono inedite e note solo da rassegne. Quando una data cadeva in un giorno festivo, o le fonti non concordavano sul giorno, abbiamo indicato solo numero e anno, oppure abbiamo rinunciato a citare la decisione. Una prima lettura della tabella mostra tre linee. La Cassazione ha definito natura e collocazione del credito del Fondo. I tribunali sono divisi sull’inibitoria dell’escussione. Sulla redazione dei piani prevale ormai la combinazione “classe separata più fondo rischi”. La colonna “rilevanza pratica” traduce ciascuna decisione nella domanda che ti devi porre durante le trattative.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Cass. n. 27360/2024 Ambito del privilegio Copre tutti gli interventi pubblici di sostegno, comunque denominati Il privilegio del Fondo non è discutibile in astratto
Cass. n. 9657/2024 Privilegio sulle garanzie Vale anche per le garanzie e sorge senza revoca formale L’escussione cambia il rango del debito
Cass. n. 15485/2024 Riscossione Legittima la riscossione a ruolo del credito surrogato Dopo l’escussione arriva una cartella
Cass. n. 32148/2024 Causa del credito Con la surroga il credito assume natura pubblicistica Le eccezioni bancarie vanno fatte prima
Cass. Sez. III n. 5786 del 4/3/2025 Vizi del finanziamento Le patologie del contratto non toccano il credito pubblico Verifica il rapporto bancario all’inizio
Cass. nn. 6567, 6570 e 6576/2025 Revoca dopo la procedura La revoca è opponibile alla massa anche se successiva Il privilegio regge anche se la revoca è tardiva
Cass. Sez. I, ord. n. 28600 pubbl. 29/10/2025 Fondo inerte Senza reazione alla rettifica in chirografo si forma il giudicato Il grado si gioca nei tempi della procedura
Cass. Sez. I, ord. interl. n. 28602 pubbl. 29/10/2025 Legittimazione del Fondo Rinvio sulla modalità di insinuazione in surroga Questione poi risolta nel 2026
Cass. Sez. I n. 30027 del 13/11/2025 Natura del Fondo Non è coobbligato; l’escussione estingue pro quota il credito della banca Due creditori distinti nel tuo passivo
Cass. n. 2817/2026 Classi Banche garantite in classe separata per la quota degradata Il piano va strutturato per classi
Cass. n. 24405 del 3/8/2026 Rango prima dell’escussione Nessun privilegio anticipato alla banca; fondo rischi Non pagare la banca meglio dell’Erario
Cass. Sez. I n. 25083/2026 Posto nel passivo Domanda autonoma o surrogazione con rettifica Rischio escussione calcolabile
Trib. Treviso n. 3 del 10/1/2024 Voto Banca esclusa dal voto per la parte garantita Incide sulle maggioranze
Trib. Pescara n. 76 del 27/11/2025 Voto Stesso principio Conferma recente
Trib. Arezzo n. 48 del 4/7/2025 Valore di liquidazione L’escussione riduce la quota di privilegiati inferiori e chirografari Cambia la soglia minima dell’accordo
Trib. Pistoia n. 80 dell’1/10/2025 Fondo rischi Accantonamento per l’intero importo garantito Riserva di risorse nel piano
Trib. Nola 11/7/2023 Informativa Senza fondo rischi il piano è carente Trasparenza verso i creditori
Trib. Rimini 25/3/2025 Concordato semplificato Classe autonoma e fondo rischi Esito post-trattative
Trib. Modena 3/2/2025 Concordato minore Classe separata e fondo rischi Impresa sotto soglia
Trib. Milano 4/9/2024 Inibitoria Cautela concessa: l’escussione altera il passivo Utile nei piani senza stralcio
Trib. Torino ord. n. 139 del 7/7/2025 Inibitoria Nesso di funzionalità con le trattative Garanzie di chi finanzia il risanamento
Trib. Piacenza 14/7/2025 Inibitoria Concessa nella composizione negoziata Orientamento favorevole
Trib. Napoli ord. 21/8/2025 Inibitoria Divieto di escussione di garanzie pubbliche Orientamento favorevole
Trib. Cuneo ord. 22/1/2025 Proroga cautele Rilievo del rischio per il denaro pubblico Argomento per la proroga
Trib. Pordenone 26/2/2025 Inibitoria Rigetto: serve un pericolo concreto Orientamento restrittivo
Trib. Salerno 22/2/2024; Trib. Gorizia 19/3/2024 Presupposti La cautela non è automatica Prova di fumus e periculum

I principi da portare al tavolo delle trattative

Dalle decisioni esaminate si ricavano alcune regole operative. Non sostituiscono l’esame del singolo contratto, ma fissano i punti fermi da cui partire.

  • Il credito di rivalsa del Fondo è autonomo, pubblico e privilegiato: non è il credito della banca passato di mano (Cass. 30027/2025, Cass. 32148/2024).
  • Il privilegio copre le garanzie e non richiede una revoca formale: l’escussione basta a far cambiare rango alla quota pagata (Cass. 9657/2024, Cass. 27360/2024).
  • Dopo l’escussione arriva una cartella: la riscossione a ruolo è legittima e le eccezioni sul contratto bancario perdono forza (Cass. 15485/2024, Cass. 5786/2025).
  • Prima dell’escussione la banca resta chirografaria: nessun piano può anticiparle un privilegio a danno dell’Erario (Cass. 24405/2026).
  • Le banche garantite vanno in classe separata e serve un fondo rischi per l’importo garantito, se l’esito delle trattative è un concordato (Cass. 2817/2026, Trib. Pistoia 80/2025, Trib. Modena e Rimini 2025).
  • La banca non vota per la quota coperta dal Fondo, secondo la giurisprudenza di merito più recente (Trib. Treviso 3/2024, Trib. Pescara 76/2025).
  • Il Fondo deve attivarsi nella procedura con lo strumento giusto: domanda autonoma o surrogazione con rettifica. Se resta inerte, il grado può cristallizzarsi (Cass. 25083/2026, Cass. 28600/2025).
  • L’inibitoria dell’escussione è possibile ma non automatica: ha più possibilità nei piani senza stralcio e con un pericolo concreto per le trattative (Trib. Milano 4/9/2024 contro Trib. Pordenone 26/2/2025).
  • Lo stralcio sul debito garantito si chiude solo con la delibera del Consiglio di gestione del Fondo, su una proposta unica che indica anche la perdita del Fondo.
  • Il valore di liquidazione cambia con l’escussione, e ogni proposta va confrontata con quello scenario (Trib. Arezzo 48/2025). È anche l’argomento per mostrare al Fondo che l’accordo conviene a lui.
  • I termini delle procedure del CCII corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII): la sospensione feriale vale solo nelle cause ordinarie collegate, come l’opposizione a un decreto ingiuntivo.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se entro in composizione negoziata, la banca può ancora escutere la garanzia del Fondo?

Sì, salvo che il tribunale conceda una misura cautelare che lo vieti. Le misure protettive dell’art. 18 impediscono alla banca di agire sul tuo patrimonio, non di chiedere il pagamento al garante. Trib. Milano 4/9/2024 e altri tribunali nel 2025 hanno concesso l’inibitoria. Trib. Pordenone 26/2/2025 l’ha negata in mancanza di un pericolo concreto. Serve un’istanza motivata con i numeri del piano.

Se il Fondo ha già pagato la banca, con chi devo trattare?

Per la quota pagata il tuo creditore è il Fondo, che si è surrogato con privilegio (Cass. 30027/2025, Cass. 25083/2026). La banca resta creditrice solo per la parte non coperta. La proposta a saldo e stralcio passa comunque per il Gestore del Fondo, secondo le Disposizioni operative, e richiede una delibera del Consiglio di gestione.

Posso contestare la cartella del Fondo sostenendo che il finanziamento era usurario?

È difficile. Secondo Cass. 5786/2025 le patologie del finanziamento non incidono direttamente sul credito pubblico, che nasce per legge con il pagamento. Le contestazioni sul rapporto bancario vanno sollevate verso la banca, possibilmente prima dell’escussione e comunque con un’analisi tecnica del contratto. Verifichiamo invece sempre i vizi propri della cartella e della procedura di riscossione.

Nel mio piano posso pagare per prima la banca garantita, visto che tanto il Fondo subentrerà?

No. Cass. 24405/2026 ha escluso che si possa anticipare alla banca un privilegio che spetterà solo al Fondo dopo il pagamento. La strada corretta è una classe separata per le banche garantite (Cass. 2817/2026) e un fondo rischi per l’importo garantito (art. 87 c.1 lett. p-bis CCII, Trib. Pistoia 80/2025).

Se sono un’impresa minore cambia qualcosa?

L’istanza va al segretario generale della Camera di commercio (art. 25-quater c.2) e le misure protettive e cautelari si applicano “in quanto compatibili” (art. 25-quater c.5). Non abbiamo trovato pronunce specifiche sul Fondo nelle composizioni negoziate delle imprese minori. Se le trattative falliscono e si passa al concordato minore, Trib. Modena 3/2/2025 chiede classe separata e fondo rischi per la banca garantita.

Cosa può fare lo Studio Monardo sul tuo debito garantito dal Fondo

Applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo con strumenti precisi. Non promettiamo risultati: costruiamo la strategia e la difendiamo in ogni sede.

  1. Ricostruiamo la posizione di garanzia: acquisiamo contratto di finanziamento, certificato di garanzia, percentuale coperta, stato delle rate e comunicazioni della banca. Verifichiamo se l’evento di rischio è già stato comunicato al Fondo.
  2. Verifichiamo il rapporto bancario prima dell’escussione: con i commercialisti dello staff analizziamo tassi, condizioni e istruttoria del finanziamento, perché dopo la surroga le eccezioni contrattuali perdono forza (Cass. 5786/2025).
  3. Costruiamo i due scenari per l’esperto: garanzia non escussa e garanzia escussa, con il valore di liquidazione aggiornato e l’effetto su Erario, lavoratori e fornitori, secondo il metodo del decreto dirigenziale del 23/4/2026.
  4. Valutiamo e redigiamo l’istanza cautelare di inibitoria quando il piano non prevede stralcio e l’escussione metterebbe a rischio le trattative, richiamando la giurisprudenza favorevole e confrontandoci con quella restrittiva.
  5. Prepariamo la proposta transattiva unica per banca e Fondo, con l’indicazione del credito complessivo, dell’importo offerto, della perdita della banca e di quella del Fondo, nel rispetto della soglia minima prevista dalle Disposizioni operative.
  6. Seguiamo l’iter fino alla delibera del Consiglio di gestione e controlliamo che l’accordo indichi in modo espresso la perdita a carico del Fondo, così da evitare una cartella successiva sulla quota pagata.
  7. Gestiamo la cartella del Fondo già notificata: verifichiamo notifica, termini e vizi propri della riscossione e coordiniamo le misure protettive con la difesa sulla cartella.
  8. Strutturiamo il piano di concordato, se le trattative falliscono: classe separata per le banche garantite, fondo rischi per l’importo garantito, rispetto della gerarchia dei privilegi (Cass. 24405/2026, Cass. 2817/2026).
  9. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli sulle misure cautelari, sulla collocazione del credito o sulle classi, rispettando termini che corrono anche in agosto.
  10. Coordiniamo la posizione dei fideiussori personali, spesso soci o amministratori, perché la convenienza dell’accordo per il Fondo si misura anche sul patrimonio dei garanti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione di cassazionista. Gli orientamenti analizzati sono nati quasi tutti davanti alla Suprema Corte, e molte questioni (inibitoria, voto, rapporto tra privilegio ed Erario) sono ancora aperte. Lo stesso difensore che imposta la trattativa può seguire il reclamo, l’opposizione e, se necessario, il ricorso in Cassazione, con un’unica strategia dall’inizio alla fine. Accanto all’Avvocato lavora uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i commercialisti costruiscono i prospetti di liquidazione e il piano di tesoreria, gli avvocati traducono quei numeri in istanze, proposte e impugnazioni. La competenza di Esperto Negoziatore aiuta a leggere la trattativa con gli occhi di chi la deve valutare.

In conclusione

I debiti garantiti dal Fondo di garanzia PMI sono il punto in cui una composizione negoziata si regge o si inceppa. La giurisprudenza 2024-2026 ha fissato regole chiare sulla natura pubblica e privilegiata del credito surrogato. Ha precisato che il privilegio non si anticipa alla banca e ha definito come il Fondo entra nel passivo. Resta invece aperto, e affidato ai singoli tribunali, il tema dell’inibitoria all’escussione. Chi entra in trattativa con un finanziamento garantito deve decidere subito se il proprio piano ha bisogno che il Fondo resti fermo o che partecipi all’accordo.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa scelta perché le competenze richieste sono proprio quelle certificate dell’Avvocato. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata. Come coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario segue sia il rapporto con la banca sia il credito pubblico riscosso a ruolo. Come cassazionista può difendere la strategia fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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