Socio Di Una Snc Artigiana In Crisi Con Il Conto Personale Pignorato Per Debiti Della Società: Cosa Può Fare Subito Uno Studio Legale?

Questa pagina raccoglie le domande che i soci di piccole snc artigiane ci rivolgono più spesso quando aprono l’app della banca e trovano il conto personale bloccato: falegnamerie, officine, imprese edili a conduzione familiare, laboratori di pasticceria, impiantisti. Le domande sono scritte come ce le fanno a voce; le risposte sono complete, ma ciascuna si può leggere da sola.

Il quadro normativo, in breve. Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono dei debiti sociali in modo solidale e illimitato (art. 2291 c.c.), ma il creditore della società non può pretendere il pagamento dal singolo socio se non dopo aver escusso il patrimonio sociale (art. 2304 c.c.). Il pignoramento del conto corrente è un pignoramento presso terzi (artt. 543 ss. c.p.c.), con regole precise sul blocco delle somme e sui termini per opporsi. Se poi la società è in crisi, entrano in gioco gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo successivo al correttivo D.Lgs. 136/2024): composizione negoziata, concordato minore, liquidazione controllata, con effetti che in alcuni casi si estendono anche ai soci illimitatamente responsabili.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo problema? Perché il socio di snc con il conto pignorato si trova esattamente nel punto in cui si incrociano due materie: l’opposizione all’esecuzione e la gestione della crisi dell’impresa. Sulla prima l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come avvocato cassazionista, quindi con la possibilità di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado; sulla seconda opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, cioè proprio nelle procedure che una snc artigiana sotto soglia e i suoi soci possono usare.

📩 Se il suo conto è stato bloccato in questi giorni, non aspetti l’udienza: ci scriva adesso, i recapiti dello Studio sono riportati in fondo a questa pagina.


Il creditore della snc può davvero prendersi i soldi del mio conto personale?

Sì, può arrivarci, ma solo se rispetta un ordine preciso che spesso viene saltato.

La regola di partenza è l’art. 2291 c.c.: nella snc i soci rispondono dei debiti della società con tutto il loro patrimonio, in solido tra loro e con la società. Un patto che limiti questa responsabilità non vale verso i terzi. Quindi il conto personale, la casa, l’auto del socio non sono “al riparo” per il solo fatto che il debito è della società.

C’è però un filtro, ed è l’art. 2304 c.c.: i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo aver escusso il patrimonio sociale. È il cosiddetto beneficio di preventiva escussione. In pratica il creditore deve prima tentare di soddisfarsi sui beni della snc (attrezzature, furgoni, crediti verso i clienti, conti della società) e solo se questi non bastano può rivolgersi al socio.

La Cassazione ha chiarito più volte che questo beneficio opera sul piano dell’esecuzione, non su quello della cognizione: il creditore può ottenere una sentenza o un decreto anche contro il socio, per esempio per iscrivere un’ipoteca giudiziale, ma quando passa a pignorare deve rispettare l’ordine (Cass. Sez. III, ord. n. 22629 del 16/10/2020). E con l’ord. n. 33176 del 29/11/2023 la Sez. I ha ribadito che, se il socio solleva il beneficio, è il creditore a dover dimostrare che il patrimonio sociale è insufficiente, in tutto o in parte, salvo che l’incapienza risulti già in modo certo da altri elementi (per esempio perché la società è stata cancellata dal registro delle imprese).

Quindi la risposta onesta è doppia. Il creditore può arrivare al suo conto. Ma se ci è arrivato senza aver prima aggredito i beni della snc, o senza poter dimostrare che quei beni non bastavano, il pignoramento è contestabile. E c’è un’eccezione importante, che vediamo più avanti: se lei ha ricevuto personalmente un decreto ingiuntivo come socio e non lo ha opposto, il discorso cambia radicalmente.

Ma il creditore doveva avere un titolo anche contro di me, o basta quello contro la società?

Di regola basta il titolo contro la società, purché le venga notificato il precetto come socio.

È la domanda che sorprende di più. Molti soci pensano: “Io non ho mai ricevuto una causa, la sentenza è contro la snc, quindi a me non possono fare niente”. Non è così. La giurisprudenza di legittimità ritiene che il titolo esecutivo giudiziale ottenuto contro una società di persone sia sufficiente per procedere anche contro il socio illimitatamente responsabile. Lo ha ripetuto, per un socio accomandatario, Cass. Sez. III, ord. n. 21840 del 29/07/2025, precisando anche che gli eventuali errori della sentenza di condanna della società non si contestano con l’opposizione all’esecuzione, ma solo impugnando quella sentenza.

Questo però non significa che il creditore possa saltare i passaggi. Prima di pignorare il suo conto deve:

  • notificarle il titolo (se non le è già stato notificato) e il precetto intestato a lei come socio;
  • attendere il termine di almeno 10 giorni dal precetto (art. 480 c.p.c.);
  • avviare il pignoramento entro 90 giorni dalla notifica del precetto (art. 481 c.p.c.);
  • rispettare, come detto, la preventiva escussione del patrimonio sociale.

Diversa è la situazione in cui il creditore ha chiesto e ottenuto il titolo anche contro di lei personalmente, per esempio con un decreto ingiuntivo “contro la snc e i soci in solido”. In quel caso lei è destinatario diretto del titolo e il ventaglio delle difese si restringe molto, soprattutto se il decreto non è stato opposto nei 40 giorni.

Il primo documento da recuperare è quindi il titolo: chi è indicato come debitore, e se a lei è stato notificato in proprio. Da quel dettaglio dipende quasi tutto quello che si può fare dopo.

Entro quanto tempo devo muovermi?

I termini veri sono due, e uno dei due è molto breve: 20 giorni.

Contro il pignoramento del conto esistono due tipi di opposizione, con tempi diversi.

  1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si usa quando si contesta il diritto del creditore di procedere contro di lei, ed è lo strumento con cui si fa valere il beneficio di preventiva escussione, come ricorda anche Cass. Sez. III n. 27367 del 13/10/2025. A esecuzione iniziata, va proposta prima che sia disposta l’assegnazione delle somme; dopo è inammissibile, salvo fatti sopravvenuti o impossibilità di proporla prima non imputabile all’opponente.
  2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si usa per i vizi formali (notifiche, precetto irregolare, atto di pignoramento difettoso) e va proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto. La Cassazione (ord. n. 23671/2025) ha precisato che chi si oppone deve indicare e provare quando ha avuto conoscenza dell’atto, perché altrimenti il giudice non può verificare il rispetto del termine.

Una precisazione che chiude molti equivoci: in agosto questi termini non si fermano. La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969) non si applica al processo esecutivo e, di regola, alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 dell’ordinamento giudiziario). Vale invece, per esempio, per il termine di 40 giorni dell’opposizione a decreto ingiuntivo, che è un giudizio ordinario di cognizione, e nel processo tributario. E nei procedimenti regolati dal Codice della crisi (composizione negoziata, concordato minore, liquidazione controllata) la sospensione feriale è esclusa dall’art. 9 c.1 CCII: lì i termini corrono anche in agosto.

In concreto: se il pignoramento le è stato notificato oggi, ragioni come se avesse 20 giorni. Anche se la contestazione principale sarà quella dell’art. 615, preparare tutto nel termine breve evita di perdere i vizi formali.

Il pignoramento del conto blocca tutto il saldo?

No: la banca blocca il saldo fino all’importo del credito aumentato della metà, e alcune somme hanno limiti propri.

Quando l’atto di pignoramento arriva alla banca, l’istituto diventa “custode” delle somme. L’art. 546 c.p.c. stabilisce che il terzo resta obbligato nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà. Se il credito è di 10.000 euro, il vincolo si ferma a 15.000 euro: quello che eccede deve restare disponibile. Nella pratica le banche a volte bloccano più del dovuto, o bloccano anche conti diversi da quello indicato: è una delle prime cose che controlliamo.

Poi ci sono le somme protette. Se sul conto arrivano stipendio o pensione (capita spesso al socio che ha anche un lavoro dipendente part-time, o al socio anziano già pensionato), l’art. 545 c.8 c.p.c. distingue: le somme accreditate prima del pignoramento sono pignorabili solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale; quelle accreditate dopo seguono i limiti ordinari previsti per stipendi e pensioni. La Cassazione (sent. n. 47677/2022) ha spiegato che la data dell’accredito serve proprio a scegliere quale dei due regimi applicare. Con l’assegno sociale 2026 a 546,24 euro mensili (dato provvisorio della circolare INPS n. 153/2025), il triplo è 1.638,72 euro.

Il punto delicato, per il socio di una snc artigiana, è che spesso non riceve uno stipendio: preleva gli utili o fa girare sul conto personale gli incassi della ditta. Quelle somme non godono della protezione dell’art. 545. Per questo serve ricostruire la provenienza dei movimenti prima di decidere se chiedere la riduzione del vincolo.


Ho appena scoperto il blocco: qual è la prima cosa da fare, oggi?

Recuperare gli atti, non chiamare il creditore.

L’istinto è telefonare all’avvocato della controparte o alla banca per “chiarire”. È comprensibile, ma raramente utile nelle prime ore. Quello che serve, nell’ordine, è:

  1. L’atto di pignoramento presso terzi notificato a lei (la banca riceve la sua copia, lei la sua). Se non l’ha ricevuto, lo si richiede o si estrae dal fascicolo telematico una volta iscritto a ruolo.
  2. Il precetto e il titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, atto notarile) con le relative notifiche.
  3. La comunicazione della banca sul blocco, con l’indicazione delle somme vincolate e dei conti interessati.
  4. La situazione della snc: ultimo bilancio o situazione contabile, elenco dei beni (macchinari, automezzi), crediti verso clienti, saldo dei conti aziendali, eventuali altre esecuzioni già subite dalla società.
  5. Gli estratti conto personali degli ultimi mesi, per distinguere stipendi, pensioni, utili, incassi.

Con questi documenti si capisce in un pomeriggio di lavoro se il creditore ha un titolo valido contro di lei, se ha rispettato il beneficio di escussione, se ci sono vizi di notifica, se la banca ha bloccato troppo.

C’è un’altra cosa da fare subito: non spostare i soldi che restano. Svuotare altri conti o intestare beni a familiari, in questa fase, non salva il patrimonio: espone a revocatoria, in alcuni casi a conseguenze penali, e soprattutto brucia la credibilità che serve se poi si apre un tavolo con i creditori o si accede a una procedura della crisi.

Ultimo punto pratico: annoti la data esatta in cui ha saputo del pignoramento. Come detto sopra, la Cassazione chiede a chi si oppone di indicare e provare quel momento.

Come si fa valere concretamente il beneficio di escussione?

Con un ricorso al giudice dell’esecuzione, chiedendo anche di sospendere il pignoramento.

Quando il pignoramento è già iniziato, l’opposizione all’esecuzione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione (art. 615 c.2 c.p.c.). Nel ricorso si sostiene che il creditore non poteva agire contro il socio perché non ha escusso il patrimonio della snc, oppure non ha dimostrato che fosse insufficiente. Insieme si chiede la sospensione dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.): il giudice fissa un’udienza, sente le parti e decide se sospendere. Se sospende, il creditore non può ottenere l’assegnazione delle somme finché non si chiude il giudizio di merito.

Sulla prova, l’orientamento che conta è quello già visto: una volta che il socio solleva il beneficio, tocca al creditore dimostrare che il patrimonio sociale non basta (Cass. Sez. I ord. n. 33176/2023). Non è sufficiente un tentativo qualsiasi. Già Cass. Sez. Lav. n. 5136 del 03/03/2011 aveva escluso che il solo esito negativo di un pignoramento presso terzi dei crediti della società provasse con certezza l’incapienza del patrimonio sociale. Se la snc ha un furgone, un capannone in leasing con un valore di riscatto, crediti verso clienti documentati, il creditore che non li ha nemmeno guardati è in una posizione debole.

Attenzione però a un punto che i soci sottovalutano: indicare beni sociali che non esistono, o che sono già pignorati da altri, non serve e può ritorcersi contro. L’opposizione funziona se è costruita su dati veri: elenco dei beni, valori realistici, crediti esigibili. Per questo nello Studio la redigono insieme avvocati e commercialisti, partendo dalla contabilità della snc.

Dopo la fase sommaria, il giudice assegna un termine per iniziare o riassumere il giudizio di merito dell’opposizione. È una causa vera e propria, che può proseguire in appello e in Cassazione: chi la imposta bene dall’inizio non deve cambiare linea a metà strada.

Cosa succede all’udienza fissata nel pignoramento?

Il giudice verifica la dichiarazione della banca e, se nessuno si oppone, assegna le somme al creditore.

Nel pignoramento presso terzi l’atto indica un’udienza davanti al giudice dell’esecuzione del tribunale del luogo di residenza del debitore. Prima di quella data succedono alcune cose che vale la pena conoscere:

  • la banca rende la dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.), di solito via PEC al creditore, indicando i rapporti e le somme che ha bloccato;
  • il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura e, secondo l’art. 543 c.p.c. come riformato dalla riforma Cartabia, notificare al debitore e al terzo l’avviso di iscrizione a ruolo e depositarlo nel fascicolo entro la data dell’udienza: se non lo fa, gli obblighi del debitore e della banca cessano alla data dell’udienza. È un controllo che facciamo sempre, perché a volte il vincolo resta in piedi solo per inerzia;
  • all’udienza, se la dichiarazione è positiva e non ci sono opposizioni, il giudice emette l’ordinanza di assegnazione e la banca paga il creditore.

Ecco perché aspettare l’udienza “per spiegare al giudice” è un errore: l’udienza non è il luogo in cui si discute del beneficio di escussione se non è stata proposta un’opposizione. Dopo l’assegnazione, l’opposizione all’esecuzione diventa in linea di massima inammissibile, e resta solo l’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza, entro 20 giorni, per vizi propri di quel provvedimento. La Cassazione (Sez. III ord. n. 22107 del 31/07/2025) ricorda che i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, quando la legge non prevede un rimedio specifico, si impugnano proprio con l’opposizione agli atti esecutivi.

Posso chiedere di liberare il conto pagando una parte?

Sì, con la conversione del pignoramento: è una strada utile quando il debito è certo e l’obiettivo è sbloccare l’operatività.

L’art. 495 c.p.c. consente al debitore di chiedere che alle cose o ai crediti pignorati sia sostituita una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore procedente e agli intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese. L’istanza va depositata prima che sia disposta l’assegnazione, insieme a una somma non inferiore a un sesto dell’importo, e il giudice può concedere una rateizzazione. Con l’ordinanza di conversione il conto torna disponibile.

Quando conviene? Quando la contestazione sul beneficio di escussione è debole (per esempio perché la snc è davvero priva di beni) e il socio ha bisogno del conto per pagare fornitori o dipendenti della ditta. Quando invece l’opposizione è fondata, convertire significa rinunciare di fatto a far valere che il creditore doveva prima rivolgersi alla società.

Esistono anche altre strade, che valutiamo caso per caso:

  • la riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.) quando il valore bloccato è sproporzionato rispetto al credito;
  • un accordo con il creditore per lo svincolo parziale, documentato e depositato in udienza;
  • l’opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) se il conto è cointestato e la quota del cointestatario è stata bloccata come se fosse sua.

La tabella che segue mette in fila passaggi, termini e giudice competente, così da avere sotto gli occhi le scadenze di cui parliamo in questa pagina.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Prima dell’esecuzione Notifica titolo e precetto al socio Almeno 10 giorni prima del pignoramento; precetto efficace 90 giorni (artt. 480-481 c.p.c.) Ufficiale giudiziario / creditore
Precetto ricevuto Opposizione a precetto per vizi formali (art. 617 c.1) 20 giorni dalla notifica Tribunale (atto di citazione)
Precetto ricevuto Opposizione a precetto nel merito, compreso il beneficio di escussione (art. 615 c.1) Prima dell’inizio dell’esecuzione Giudice competente per materia o valore
Pignoramento del conto Blocco delle somme in banca Dalla notifica al terzo, fino al credito aumentato della metà (art. 546) Banca come custode
Pignoramento iniziato Opposizione all’esecuzione con istanza di sospensione (artt. 615 c.2 e 624) Prima dell’assegnazione Giudice dell’esecuzione (ricorso)
Pignoramento iniziato Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.2) 20 giorni dalla conoscenza dell’atto Giudice dell’esecuzione (ricorso)
Pignoramento iniziato Istanza di conversione (art. 495) Prima dell’assegnazione, con almeno un sesto Giudice dell’esecuzione
Udienza Ordinanza di assegnazione All’udienza indicata nell’atto Giudice dell’esecuzione
Decreto ingiuntivo al socio Opposizione a decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.) 40 giorni dalla notifica; sospensione feriale 1-31 agosto applicabile Giudice che ha emesso il decreto
Crisi della snc Istanza di misure protettive nella composizione negoziata (artt. 18-19 CCII) o divieto di azioni esecutive nel concordato minore (art. 78 c.2 lett. d CCII) Termini CCII, che corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII) Tribunale competente per la crisi

E se il decreto ingiuntivo era intestato anche a me e non l’ho opposto?

In questo caso il beneficio di escussione, di regola, non la protegge più.

È la situazione che la Cassazione ha esaminato con la sentenza Sez. III n. 27367 del 13/10/2025, ed è utile capirla bene perché è frequentissima. Un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo contro la snc e contro i soci, “in solido”. La società si oppone; i soci no. Dopo 40 giorni il decreto diventa definitivo nei confronti dei soci, mentre per la società la causa continua.

Il creditore precetta i soci. I giudici di merito avevano dato ragione ai soci: il creditore non aveva escusso il patrimonio sociale e, in più, doveva aspettare la fine della causa con la società. La Cassazione ha cassato quella decisione: quando il decreto ingiunge il pagamento alla snc e ai soci in via solidale, diretta e incondizionata, e i soci non lo oppongono, la fonte del loro obbligo diventa il titolo giudiziale definitivo, non più il semplice rapporto sociale. Il beneficio non opera, e la pendenza dell’opposizione della società non toglie efficacia esecutiva al titolo contro i soci. La Corte richiama anche i propri precedenti (Cass. n. 15376/2016, n. 15877/2019, n. 36942/2022) secondo cui il socio, a quel punto, non può più contestare l’esistenza o la misura del credito, né avvantaggiarsi di un eventuale esito favorevole alla società.

Il messaggio per chi riceve un decreto ingiuntivo “alla snc e ai soci” è chiaro: il termine di 40 giorni riguarda anche lei personalmente, e va valutato se opporsi in proprio, anche solo per conservare il beneficio di escussione. Ricordi che questo termine, essendo di un giudizio di cognizione ordinario, beneficia della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

Se il decreto è già definitivo, restano comunque da verificare la regolarità della notifica, i limiti di pignorabilità delle somme, l’eccesso di blocco, e soprattutto la possibilità di inserire il debito in uno strumento della crisi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, imposta questi casi su due binari paralleli: la difesa nell’esecuzione e la soluzione della crisi della snc, perché per il socio l’una senza l’altra raramente basta.

Sono uscito dalla snc due anni fa: possono ancora pignorarmi?

Dipende da quando è nato il debito e da come è stata resa pubblica la sua uscita.

Il socio che esce dalla snc (per recesso, esclusione, cessione della quota) resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui lo scioglimento del rapporto è stato portato a loro conoscenza con mezzi idonei (art. 2290 c.c.). Per i debiti nati dopo, se l’uscita è stata regolarmente iscritta nel registro delle imprese, non risponde più.

La Cassazione (Sez. II, ord. n. 30714 del 29/11/2024) ha ribadito che la responsabilità del socio è legata alla durata del rapporto sociale e cessa con lo scioglimento, purché sia stato reso noto ai terzi con mezzi idonei. Nella pratica questo significa due verifiche:

  • la data di nascita del debito: non la data della sentenza o del decreto, ma quella del contratto, della fornitura, del finanziamento, dell’imposta;
  • la data di iscrizione della modifica nel registro delle imprese (la visura storica della snc la riporta).

Se il debito è successivo alla pubblicità della sua uscita, l’opposizione all’esecuzione ha un fondamento solido: lei non è più debitore. Se è precedente, resta responsabile, ma conserva il beneficio di escussione come qualunque socio, salvo il caso del titolo definitivo emesso direttamente contro di lei.

C’è poi un profilo legato alla crisi: secondo l’art. 256 c.2 CCII, la liquidazione giudiziale dei soci non può essere dichiarata dopo un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, se sono state osservate le formalità di pubblicità, e comunque solo se l’insolvenza della società riguarda debiti esistenti alla data della cessazione. Per l’ex socio uscito da oltre un anno, quindi, il rischio di essere coinvolto in una liquidazione giudiziale della snc è escluso; resta quello delle singole esecuzioni per i debiti anteriori.

Il conto è cointestato con mia moglie: bloccano anche la sua parte?

La banca tende a bloccare tutto, ma la quota del cointestatario non risponde dei debiti della snc.

Il pignoramento colpisce solo i beni del debitore. Sul conto cointestato, in mancanza di prova diversa, si presume che le somme appartengano ai cointestatari in parti uguali. Questo significa che, salvo diversa dimostrazione, il creditore della snc può soddisfarsi sulla metà del saldo riferibile al socio, non sull’intero.

Nella prassi, però, la banca blocca spesso l’intero saldo, lasciando al giudice dell’esecuzione il compito di distinguere. Il coniuge cointestatario ha due strade:

  • far valere la propria quota con l’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.), che è il rimedio di chi, estraneo al debito, pretende la proprietà dei beni pignorati;
  • dimostrare che le somme, o una parte maggiore della metà, provengono da redditi suoi (stipendio, pensione, risparmi documentati), superando la presunzione di parità.

Per il socio stesso, invece, la cointestazione non cambia nulla sul piano del beneficio di escussione: se il creditore non ha prima aggredito il patrimonio della snc, l’opposizione all’esecuzione resta possibile esattamente come sul conto personale.

Una nota pratica: aprire in fretta un conto solo intestato al coniuge e spostarvi il saldo residuo è una tentazione forte, ma può essere letta come atto in frode ai creditori, oltre a creare problemi seri se poi la snc accede a una procedura della crisi, dove la trasparenza del patrimonio dei soci viene esaminata con attenzione dall’OCC e dal tribunale.

E se il creditore è il Fisco o l’agente della riscossione?

Le regole cambiano in parte: la cartella può essere notificata anche al socio, ma il beneficio di escussione non scompare.

Molte snc artigiane in crisi hanno debiti soprattutto verso l’Erario e l’INPS. Qui la Cassazione tributaria ha costruito un orientamento specifico: il beneficio di preventiva escussione opera solo nella fase esecutiva, e la cartella di pagamento non è un atto esecutivo, quindi può essere notificata al socio coobbligato (Cass. Sez. VI-5, ord. n. 49/2014, che conosciamo dalla massima pubblicata su Brocardi). Allo stesso tempo, Cass. Sez. V n. 4959 del 27/02/2017 ha ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo effettuata in violazione del beneficio, con vizio che si trasmette alla cartella.

Il quadro, quindi, è meno lineare di quello civile e richiede di leggere il singolo atto. In più, l’agente della riscossione pignora il conto con lo strumento dell’art. 72-bis D.P.R. 602/1973: la banca deve versare le somme entro un termine fissato dalla legge, senza udienza davanti al giudice. Le contestazioni seguono regole proprie: quelle che riguardano il tributo e la cartella vanno davanti al giudice tributario, quelle sugli atti esecutivi in senso stretto davanti al giudice ordinario, con i limiti dell’art. 57 D.P.R. 602/1973. A ottobre 2026 si applicano ancora il D.P.R. 602/1973 come modificato dal D.Lgs. 110/2024 e il D.Lgs. 546/1992 sul processo tributario: i nuovi testi unici sulla riscossione (D.Lgs. 33/2025) e sulla giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) sono applicabili dal 1° gennaio 2027.

Ricordi che nel processo tributario la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto si applica, a differenza delle opposizioni esecutive civili.

Sul piano della crisi, per i debiti fiscali e contributivi della snc il Codice prevede strumenti specifici: la transazione fiscale negli accordi e nel concordato e, nel concordato minore, la possibilità per il giudice di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante e la proposta è per loro più conveniente dell’alternativa liquidatoria (art. 80 c.3 CCII).


La snc è in crisi: se la società chiede una procedura, il mio conto è protetto?

Non automaticamente, ma la protezione del socio si può chiedere e in alcuni casi i tribunali l’hanno concessa.

È la domanda decisiva per il socio di una snc artigiana in crisi, perché il pignoramento del conto personale è spesso solo il primo di una serie. Gli strumenti del Codice della crisi offrono protezioni, ma vanno lette con precisione.

Nella composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII), l’imprenditore può chiedere misure protettive: dalla pubblicazione dell’istanza i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa (art. 18), e il tribunale le conferma con un procedimento che fissa anche la durata, da 30 a 120 giorni, con possibilità di proroga (art. 19). Il testo parla del patrimonio dell’imprenditore, non dei soci. Ma la giurisprudenza di merito ha ammesso l’estensione al socio illimitatamente responsabile quando il suo patrimonio serve concretamente al risanamento: il Tribunale di Venezia il 6/02/2023, in un piano che prevedeva la vendita anche di immobili dei soci; il Tribunale di Palermo con ordinanza del 4/04/2025, per un socio che apportava finanza personale quantificata e destinata ai creditori, con misure concesse per 120 giorni; di nuovo il Tribunale di Venezia con decreto del 26/06/2026, per un socio che metteva a disposizione un immobile come finanza esterna. Non è un automatismo: serve un piano in cui il patrimonio del socio abbia un ruolo dimostrabile.

Nel concordato minore (artt. 74 ss. CCII), che è lo strumento tipico dell’impresa artigiana sotto soglia, il giudice, su istanza del debitore, può disporre con il decreto di apertura il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva (art. 78 c.2 lett. d). E soprattutto, salvo patto contrario, il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili (art. 79 c.4): il debito sociale ristrutturato vale come tale anche verso di loro. Analogamente, nella liquidazione controllata l’esdebitazione della società ha efficacia per i soci illimitatamente responsabili (art. 278 c.5), e i requisiti di meritevolezza vanno verificati anche su di loro (art. 278 c.4).

Il limite reale è il tempo: queste procedure richiedono documenti, un piano, l’intervento dell’OCC o dell’esperto. Nel frattempo il pignoramento corre. Per questo le due cose vanno avviate insieme.

Rischio di perdere anche la casa?

Il rischio esiste se la snc non ha beni sufficienti, ma non è immediato e non è inevitabile.

Sarebbe scorretto dirle che la casa è al sicuro: nella snc la responsabilità del socio è illimitata, e un creditore che ha esaurito il patrimonio sociale, o che ha un titolo definitivo contro di lei, può arrivare anche all’immobile. Un’ipoteca giudiziale, poi, può essere iscritta anche prima, perché il beneficio di escussione non impedisce al creditore di ottenere un titolo contro il socio in sede di cognizione (Cass. ord. n. 22629/2020).

Ma ci sono tre ragioni per non farsi prendere dal panico:

  • il pignoramento immobiliare richiede tempo (precetto, pignoramento, perizia, vendita) e, per la prima casa, alcuni creditori incontrano limiti specifici: l’agente della riscossione, per esempio, non può espropriare l’unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale, salvo eccezioni previste dall’art. 76 D.P.R. 602/1973;
  • il beneficio di escussione vale anche per l’immobile: se la snc ha beni, il creditore deve prima rivolgersi a quelli;
  • gli strumenti della crisi possono includere la casa nel piano anziché lasciarla alle aste: nel concordato minore, per il debitore persona fisica in regola con le rate, l’art. 75 c.2-bis consente perfino di continuare a pagare il mutuo sull’abitazione principale alle condizioni previste.

Il pericolo vero non è il pignoramento in sé, ma l’inerzia: lasciare che più creditori aggrediscano separatamente il patrimonio dei soci, uno dopo l’altro, senza un piano che li metta tutti allo stesso tavolo.

E se nel frattempo la snc finisce in liquidazione giudiziale, coinvolgono anche me?

Sì: per legge la liquidazione giudiziale della snc si estende ai soci illimitatamente responsabili.

L’art. 256 c.1 CCII è netto: la sentenza che apre la liquidazione giudiziale della società in nome collettivo produce l’apertura della procedura anche nei confronti di ciascun socio illimitatamente responsabile. Prima di decidere il tribunale convoca i soci (art. 256 c.3), e contro la sentenza è ammesso reclamo (art. 256 c.6). La Cassazione applica l’estensione anche ai soci di società irregolari o di fatto (Sez. I, ord. n. 28650 del 7/11/2024) e ha chiarito che, se il fallimento della società era stato dichiarato con la vecchia legge fallimentare, l’estensione ai soci resta regolata da quella legge anche se chiesta dopo l’entrata in vigore del Codice (Cass. n. 24247/2025).

C’è però una buona notizia per molte snc artigiane: la liquidazione giudiziale riguarda solo le imprese sopra soglia. L’impresa minore (art. 2 c.1 lett. d CCII: attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro, debiti non superiori a 500.000 euro, con i parametri riferiti ai tre esercizi precedenti) non è soggetta a liquidazione giudiziale, ma alla liquidazione controllata, che si apre su domanda del debitore o, in caso di insolvenza, anche di un creditore, purché i debiti scaduti e non pagati non siano inferiori a 50.000 euro (art. 268 c.2).

Per il socio questo cambia molto: nella snc sotto soglia la via è il sovraindebitamento, con concordato minore della società che si estende ai soci (art. 79 c.4) e, se serve, procedure dei soci coordinate con quella della società. Va detto con chiarezza: non risulta ancora giurisprudenza consolidata sul coordinamento tra la procedura della snc e quella dei singoli soci nel sovraindebitamento, quindi ogni soluzione va costruita sul caso concreto.

Quanto tempo ho davvero prima che i soldi vadano al creditore?

Di solito qualche settimana, fino all’udienza indicata nel pignoramento: abbastanza per agire, non abbastanza per rimandare.

Il tempo utile è quello che separa la notifica del pignoramento dall’udienza in cui il giudice può assegnare le somme. Nella pratica dei tribunali si va da poche settimane a qualche mese, a seconda di quando il creditore ha fissato l’udienza nell’atto. In quell’intervallo le somme sono bloccate ma non ancora perse.

Dentro quella finestra, però, ci sono scadenze più strette:

  • 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, dalla conoscenza dell’atto;
  • prima dell’assegnazione per l’opposizione all’esecuzione e per la conversione;
  • nessuna pausa in agosto per le opposizioni esecutive e per le procedure del Codice della crisi.

E c’è un tempo che nessuno calcola: quello per preparare un’opposizione fondata. Ricostruire il patrimonio della snc, dimostrare che i beni ci sono, recuperare visure e notifiche richiede giorni di lavoro. Chi arriva in studio due giorni prima dell’udienza ha meno margini di chi arriva il giorno dopo la notifica.

Una rassicurazione fondata: se l’opposizione è proposta in tempo e il giudice sospende l’esecuzione, i soldi restano bloccati ma non passano al creditore fino alla decisione. Un limite reale: se il beneficio di escussione non è invocabile (titolo definitivo contro di lei, società senza beni), l’opposizione non è una scorciatoia, e la strada passa piuttosto per la conversione, l’accordo o gli strumenti della crisi.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Certo. Sono due ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come si calcolano blocchi e scadenze: non descrivono casi reali seguiti dallo Studio.

Ipotesi 1 – Sentenza solo contro la snc, conto del socio pignorato senza escussione.

  • Titolo: sentenza di condanna della snc (falegnameria con due soci) al pagamento di 9.712,00 euro a un fornitore di pannelli; con interessi e spese il precetto notificato al socio è di 11.386,40 euro.
  • Il creditore non ha tentato alcuna esecuzione sui beni della snc, che ha un furgone di proprietà e crediti verso clienti per 9.870,00 euro, documentati da fatture scadute da meno di 60 giorni.
  • Lunedì 12 ottobre 2026 il socio riceve l’atto di pignoramento presso la sua banca, con udienza fissata a lunedì 23 novembre 2026.
  • Il saldo del conto personale è di 18.742,35 euro. Il limite di blocco dell’art. 546 c.p.c. è 11.386,40 × 1,5 = 17.079,60 euro: la banca dovrebbe lasciare disponibili 1.662,75 euro. Se ha bloccato l’intero saldo, si chiede lo svincolo dell’eccedenza.
  • Termine per l’opposizione agli atti esecutivi: 20 giorni dal 12 ottobre portano a domenica 1° novembre, quindi slitta a lunedì 2 novembre 2026.
  • Lunedì 19 ottobre 2026 si deposita ricorso al giudice dell’esecuzione ex art. 615 c.2 c.p.c., facendo valere il beneficio di preventiva escussione (art. 2304 c.c.) e allegando l’elenco dei beni sociali, con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. Nello stesso ricorso si sollevano gli eventuali vizi formali, così da rispettare anche il termine dei 20 giorni.
  • Esito possibile: se il giudice ritiene che il creditore non abbia dimostrato l’insufficienza del patrimonio sociale (secondo l’impostazione di Cass. ord. n. 33176/2023), sospende l’esecuzione; le somme restano vincolate ma non vengono assegnate. Se invece il creditore prova che furgone e crediti sono già pignorati da altri o inesigibili, l’opposizione perde forza e diventa ragionevole valutare la conversione: un sesto di 11.386,40 euro è 1.897,73 euro, da depositare con l’istanza, con il resto rateizzabile se il giudice lo concede.

Ipotesi 2 – Decreto ingiuntivo alla snc e ai soci, crisi della società.

  • Una snc artigiana di impianti elettrici, sotto le soglie dell’impresa minore, ha debiti complessivi per 186.400 euro (fornitori, banca, Erario).
  • Lunedì 20 luglio 2026 riceve, insieme ai due soci, un decreto ingiuntivo di 27.318,90 euro “contro la snc e i soci in solido”.
  • Il termine di 40 giorni per l’opposizione beneficia della sospensione feriale: dal 21 al 31 luglio decorrono 11 giorni, poi il termine si ferma dal 1° al 31 agosto e riprende il 1° settembre per i 29 giorni residui. Scadenza: martedì 29 settembre 2026.
  • Scenario A: entro quella data la società e i soci si oppongono, contestando il credito e conservando per i soci il beneficio di escussione. Se il creditore pignora il conto di un socio prima di aver aggredito la snc, l’opposizione all’esecuzione è proponibile.
  • Scenario B: solo la società si oppone. Il decreto diventa definitivo per i soci e, secondo Cass. n. 27367/2025, il beneficio non opera: il creditore può pignorare subito i loro conti.
  • In parallelo, il 10 agosto 2026 la snc presenta istanza di accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive. Qui i termini non si sospendono in agosto (art. 9 c.1 CCII): l’istanza di conferma delle misure segue i tempi del Codice. Uno dei soci mette a disposizione del piano 42.500 euro ricavati dalla vendita di un box di sua proprietà. In un caso del genere si può chiedere che le misure si estendano anche al suo patrimonio personale, sulla linea dei Tribunali di Palermo (4/04/2025) e Venezia (26/06/2026): la richiesta è credibile perché quel denaro è quantificato e destinato ai creditori, e un pignoramento isolato lo sottrarrebbe al piano.

La differenza tra le due ipotesi è tutta nei documenti iniziali: chi è indicato nel titolo e se il termine dei 40 giorni è stato usato.

Ma c’è una domanda che dovrei fare e non faccio?

Sì, ed è questa: “Se alla fine pago io il debito della snc con i miei soldi, cosa ottengo e cosa rischio?”

Molti soci, per sbloccare il conto o per stanchezza, pagano il creditore con risparmi personali o facendo un prestito. È una scelta legittima, ma con conseguenze che quasi nessuno considera prima.

Cosa ottiene: il socio che paga un debito sociale ha diritto di regresso verso la società e, per le rispettive quote, verso gli altri soci, secondo le regole delle obbligazioni solidali (art. 1299 c.c.). In teoria, quindi, non ha “regalato” niente: ha un credito.

Cosa rischia: se la snc è in crisi, quel credito di regresso vale poco. Nella procedura della società il socio diventa uno dei tanti creditori, spesso con prospettive di recupero modeste. Verso gli altri soci, il regresso funziona solo se sono solvibili, e nelle snc familiari spesso non lo sono più di lui. In più, se il pagamento avviene mentre la snc sta per accedere a uno strumento della crisi, il fatto di aver soddisfatto un solo creditore con denaro che poteva servire al piano complica il quadro: quelle risorse, messe a disposizione di tutti, avrebbero potuto sostenere una proposta di concordato minore o un accordo nella composizione negoziata.

C’è anche un aspetto più sottile. Pagare un creditore non ferma gli altri. Se la snc ha dieci fornitori scaduti, il socio che salda il primo per liberare il conto potrebbe ritrovarsi lo stesso conto pignorato dal secondo un mese dopo.

La domanda giusta, quindi, non è “quanto devo pagare per liberare il conto”, ma “quale soluzione chiude il problema per tutti i debiti della snc, compresi quelli che non sono ancora arrivati”. A volte la risposta è comunque pagare, magari con una conversione; altre volte è usare quel denaro come finanza esterna per un piano che vincoli tutti i creditori, e che per effetto dell’art. 79 c.4 CCII produce effetti anche verso i soci.

Ma i giudici cosa dicono?

Ecco le pronunce che sostengono le risposte di questa pagina. Il principio è riformulato in parole nostre; accanto a ciascuna indichiamo perché conta per il socio di una snc con il conto pignorato. Dove la data della decisione cade in un giorno non lavorativo, la citiamo solo con numero e anno.

  1. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 27367 del 13/10/2025. Se il decreto ingiuntivo condanna la snc e i soci in via solidale, diretta e incondizionata, il socio che non lo oppone non può più invocare il beneficio di preventiva escussione: il suo obbligo nasce dal titolo definitivo, e l’opposizione della sola società non ne sospende l’efficacia. Rilevanza: è la pronuncia che rende decisivo il termine dei 40 giorni anche per il socio personalmente.

  2. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21840 del 29/07/2025. Il titolo esecutivo giudiziale contro una società di persone basta per procedere contro il socio illimitatamente responsabile (nel caso, un accomandatario); i vizi della condanna della società non si fanno valere con l’opposizione all’esecuzione. Rilevanza: spiega perché il socio può essere pignorato anche senza essere stato parte della causa.

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33176 del 29/11/2023. Il beneficio di escussione può essere fatto valere dal socio, e in tal caso spetta al creditore provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, salvo che risulti già in modo certo, per esempio per la cancellazione della società. Rilevanza: fissa l’onere della prova a carico del creditore nell’opposizione.

  4. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22629 del 16/10/2020. Il beneficio opera nella fase esecutiva: in cognizione il creditore può comunque ottenere un titolo contro il socio, utile per esempio per l’ipoteca giudiziale. Rilevanza: chiarisce che il beneficio non impedisce una causa o un decreto contro il socio.

  5. Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 5136 del 03/03/2011. L’esito negativo del pignoramento presso terzi dei crediti della società non dimostra con certezza che il patrimonio sociale sia incapiente, e quindi non legittima da solo l’esecuzione contro il socio. Rilevanza: è un precedente non recente ma ancora utile per contestare un’escussione solo apparente.

  6. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 30714 del 29/11/2024. La responsabilità del socio dura quanto il rapporto sociale e cessa con il suo scioglimento, purché questo sia stato reso noto ai terzi con mezzi idonei. Rilevanza: decisiva per il socio uscito dalla snc che viene pignorato per debiti successivi alla sua uscita.

  7. Cass. civ., Sez. V, sent. n. 4959 del 27/02/2017. In materia tributaria, l’iscrizione a ruolo effettuata in violazione del beneficio di escussione è illegittima e il vizio si trasmette alla cartella. Rilevanza: apre una via di contestazione per il socio raggiunto da cartelle per debiti fiscali della snc (insieme a Cass. ord. n. 49/2014, sulla notificabilità della cartella al socio).

  8. Cass. civ., ord. n. 23671/2025. Chi propone opposizione agli atti esecutivi deve indicare e provare il momento in cui ha avuto conoscenza dell’atto, altrimenti il giudice non può verificare il rispetto del termine di 20 giorni. Rilevanza: impone al socio di documentare subito la data in cui ha saputo del pignoramento.

  9. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22107 del 31/07/2025. I provvedimenti del giudice dell’esecuzione, se la legge non prevede un rimedio specifico, si impugnano con l’opposizione agli atti esecutivi. Rilevanza: è il rimedio contro l’ordinanza di assegnazione o contro un rigetto dell’istanza di riduzione del vincolo.

  10. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28650 del 7/11/2024. L’estensione della procedura concorsuale ai soci illimitatamente responsabili (ora art. 256 CCII) si applica anche ai soci di società irregolari; un patto interno non pubblicato che limiti la responsabilità non vale verso i creditori. Rilevanza: per la snc artigiana non regolarmente aggiornata nel registro delle imprese, il socio non può contare su accordi interni.

  11. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24247/2025. Se il fallimento della società è stato dichiarato con la legge fallimentare, l’estensione ai soci resta regolata da quella legge anche se chiesta dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi (art. 390 CCII). Rilevanza: per le snc già fallite prima del 15 luglio 2022, le regole sull’estensione ai soci sono quelle previgenti.

  12. Trib. Venezia, 6/02/2023; Trib. Palermo, Sez. IV, ord. 4/04/2025; Trib. Venezia, Sez. I, decr. 26/06/2026. Nella composizione negoziata le misure protettive possono essere estese al patrimonio del socio illimitatamente responsabile quando quel patrimonio è funzionale al piano di risanamento: immobili dei soci destinati alla vendita nel piano, finanza personale quantificata e destinata ai creditori, un immobile del socio offerto come finanza esterna. Rilevanza: è la base per chiedere che il conto del socio sia protetto insieme all’impresa, purché il suo patrimonio abbia un ruolo concreto nel piano.

A queste si aggiunge, sul conto corrente, Cass. n. 47677/2022: la data di accredito di stipendio o pensione determina quale regime di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c. si applica (triplo dell’assegno sociale per le somme già accreditate, limiti ordinari per quelle successive). Riguarda un caso penale, ma il principio sul conto corrente è utile anche al socio che riceve un reddito da lavoro o una pensione.

E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco cosa fa lo Studio Monardo quando un socio di snc artigiana arriva con il conto personale bloccato per debiti della società. Non promettiamo esiti: descriviamo il lavoro.

  1. Leggiamo titolo, precetto e atto di pignoramento e verifichiamo chi è indicato come debitore, se il socio è destinatario diretto del titolo, se le notifiche sono regolari e se i termini di 10 e 90 giorni del precetto sono stati rispettati.
  2. Calcoliamo subito le scadenze: il termine di 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, la data dell’udienza, il limite per l’opposizione all’esecuzione e per la conversione, senza contare alcuna sospensione in agosto dove la legge non la prevede.
  3. Verifichiamo il blocco in banca confrontando la dichiarazione del terzo con il limite del credito aumentato della metà e con i limiti dell’art. 545 c.p.c. sulle somme da stipendio o pensione, e chiediamo lo svincolo dell’eccedenza.
  4. Ricostruiamo il patrimonio della snc con i commercialisti dello staff (beni strumentali, automezzi, crediti verso clienti, conti aziendali) per documentare che il creditore non ha escusso beni esistenti.
  5. Redigiamo e depositiamo il ricorso in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., e seguiamo il giudizio di merito che ne segue.
  6. Controlliamo gli adempimenti del creditore nel pignoramento presso terzi, compresa la notifica e il deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo, la cui mancanza fa cessare gli obblighi del debitore e della banca.
  7. Valutiamo la conversione o un accordo di svincolo quando l’opposizione non ha basi sufficienti, quantificando la somma da depositare e la rateizzazione da chiedere.
  8. Esaminiamo la posizione del socio receduto con la visura storica e la data di nascita dei debiti, per stabilire se i debiti azionati sono successivi alla sua uscita.
  9. Analizziamo la crisi della snc e scegliamo lo strumento (composizione negoziata, concordato minore, liquidazione controllata) e, quando il patrimonio del socio entra nel piano, chiediamo l’estensione delle misure protettive o il divieto di azioni esecutive.
  10. Coordiniamo la difesa nell’esecuzione con la procedura della crisi, perché gli atti compiuti nell’una non danneggino l’altra.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è quella che consente di conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata e delle misure protettive, cioè gli strumenti con cui il patrimonio del socio può essere difeso insieme a quello della snc, e non solo pignoramento per pignoramento. Accanto a questa, la qualifica di cassazionista consente di seguire l’opposizione all’esecuzione dalla prima istanza fino alla Corte di cassazione con la stessa strategia e lo stesso difensore.

Il lavoro è svolto da avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sugli atti e sulle opposizioni, i secondi sulla contabilità della snc, sul piano e sui debiti fiscali e contributivi.

In sintesi, cosa mi porto a casa?

Tre messaggi, emersi dalle risposte di questa pagina.

Primo: il creditore della snc può arrivare al conto del socio, ma deve prima escutere il patrimonio della società e, se il socio lo contesta, dimostrare che non basta. Fa eccezione il socio che ha ricevuto in proprio un decreto ingiuntivo e non lo ha opposto.

Secondo: i termini sono brevi e in agosto non si fermano per le opposizioni esecutive e per le procedure del Codice della crisi (art. 9 c.1 CCII), mentre si sospendono dal 1° al 31 agosto nei giudizi ordinari di cognizione, come l’opposizione a decreto ingiuntivo, e nel processo tributario.

Terzo: se la snc è in crisi, difendere il conto da un solo creditore non basta: serve uno strumento che coinvolga tutti, e alcuni di questi strumenti producono effetti anche sui soci.

Lo Studio Monardo si occupa proprio di questo incrocio perché l’Avv. Monardo è avvocato cassazionista, e quindi può seguire le opposizioni fino all’ultimo grado, ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, cioè opera negli strumenti che una snc artigiana e i suoi soci possono usare per uscire dalla crisi.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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