Azienda In Crisi Con Il Fondo Di Garanzia INPS Che Paga Il TFR E Poi Si Rivale: Quale Strategia Costruisce Uno Studio Legale?

Sul Fondo di garanzia INPS per il trattamento di fine rapporto circolano, tra imprenditori in difficoltà, consulenti del lavoro e perfino tra gli stessi dipendenti, convinzioni sorprendentemente resistenti. La più diffusa è anche la più pericolosa: «se il TFR lo paga l’INPS, per l’azienda il problema è chiuso». È comprensibile crederci. Il lavoratore riceve il suo denaro, la tensione in azienda cala, e dall’esterno sembra che lo Stato si sia fatto carico del debito. In realtà il Fondo paga al posto del datore di lavoro, non per conto suo: subito dopo entra nella posizione del lavoratore e diventa un creditore dell’impresa, con lo stesso privilegio che spettava al dipendente.

Su questo tema la disinformazione nasce da tre fattori. Il primo è la frammentazione delle regole: la legge 297/1982 (art. 2), il D.Lgs. 80/1992 per le ultime tre mensilità, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato fino al D.Lgs. 136/2024), l’art. 47 della L. 428/1990 sul trasferimento d’azienda e le circolari INPS, l’ultima delle quali di sistema è la n. 70 del 26 luglio 2023. Il secondo è il cambio di regime: molte informazioni che girano sono rimaste ferme alla legge fallimentare. Il terzo è la giurisprudenza recentissima della Cassazione, che tra il 2024 e il 2025 ha precisato punti che il passaparola dà ancora per scontati nel senso opposto.

Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: un piano di concordato costruito sull’idea che il credito dell’INPS surrogato sia “uno dei tanti” rischia di non stare in piedi; una cessione d’azienda impostata male può lasciare il TFR sulle spalle sbagliate; una scadenza lasciata correre ad agosto, credendo nella pausa estiva, può costare l’impugnazione dello stato passivo.

In questa guida verifichiamo, uno per uno, sette miti:

  1. «Quando paga il Fondo INPS, il debito per il TFR si estingue».
  2. «Il Fondo interviene appena l’azienda entra in crisi, anche con la composizione negoziata».
  3. «Il credito dell’INPS surrogato si tratta nel concordato come un credito qualsiasi».
  4. «Basta declassare il TFR nel piano: il Fondo paga comunque tutto e la rivalsa si ridimensiona».
  5. «Con la cessione dell’azienda il TFR passa al compratore, oppure resta al venditore e lo copre sempre il Fondo».
  6. «Se il lavoratore è ammesso al passivo, l’INPS deve pagare senza discutere».
  7. «Il TFR versato al Fondo di Tesoreria o alla previdenza complementare segue le stesse regole».

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la rivalsa dell’INPS sul TFR non è un problema di diritto del lavoro isolato: è un capitolo del piano di risanamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: due competenze certificate che riguardano esattamente la scelta dello strumento (composizione negoziata, concordato, accordi, procedure minori) nel quale il credito surrogato dell’INPS va collocato e gestito. Il fatto di essere avvocato cassazionista consente inoltre di seguire l’eventuale contenzioso con l’Istituto fino all’ultimo grado.

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Mito n. 1 – «Quando paga il Fondo INPS, il debito per il TFR si estingue»

Il mito

«Se il TFR ai dipendenti lo versa il Fondo di garanzia, l’azienda non deve più nulla a nessuno».

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità c’è, ed è importante. Dal punto di vista del lavoratore, il Fondo di garanzia è davvero una soluzione: è stato istituito proprio per proteggerlo dal rischio che il datore di lavoro, quando il TFR diventa esigibile, non sia in condizione di pagarlo. La Cassazione lo ripete da anni: il diritto del lavoratore verso il Fondo è un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo verso il datore. È un rapporto tra lavoratore e INPS.

Da qui il salto logico: se il lavoratore è soddisfatto, il credito non c’è più. Un ragionamento che sembra filare, e che spesso viene rafforzato dal fatto che, per l’imprenditore, il contributo dello 0,20% versato ogni mese all’INPS per il Fondo assomiglia a un premio assicurativo. «Ho pagato l’assicurazione, l’assicurazione paga»: il passaparola si ferma qui.

La realtà

La legge costruisce il meccanismo in modo opposto. Il Fondo, una volta pagato il lavoratore, si surroga di diritto nella sua posizione: subentra nel credito e nel privilegio che il dipendente vantava sul patrimonio del datore di lavoro. La circolare INPS n. 70/2023, nel riassumere la disciplina dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi, richiama espressamente il privilegio degli artt. 2751-bis e 2776 c.c., cioè il privilegio generale sui mobili riconosciuto ai crediti di lavoro, compreso il TFR, e la sua estensione sussidiaria agli immobili.

Tradotto in termini aziendali: il debito per il TFR non scompare, cambia titolare. Prima era dovuto a dieci, venti, cinquanta lavoratori; dopo il pagamento del Fondo è dovuto, per le somme erogate, a un solo creditore, l’INPS, che è un creditore strutturato, con uffici legali, che si insinua nelle procedure e che vota nei concordati.

La stessa logica emerge dalla Cassazione. Nella sentenza n. 29754/2025 della Sezione Lavoro la Corte ragiona proprio in termini di “diritto di surroga dell’ente” e richiama l’art. 1916, comma 3, c.c., la norma sulla surrogazione dell’assicuratore: il Fondo opera come un garante che, pagato il creditore, ne prende il posto verso il debitore. E nella sentenza n. 11198/2024, a proposito dei contributi di previdenza complementare omessi, la Corte ribadisce che il Fondo di garanzia è “surrogato di diritto” al lavoratore per quanto ha versato.

Anche il paragone con l’assicurazione va preso sul serio, ma fino in fondo: nelle assicurazioni contro i danni l’assicuratore che paga si rivale sul responsabile. Il datore di lavoro, rispetto al Fondo, è il responsabile del danno, non l’assicurato.

La prova

L’impianto è chiuso da tre elementi verificati: la circolare INPS n. 70 del 26 luglio 2023 (privilegio ex artt. 2751-bis e 2776 c.c. collegato all’intervento del Fondo); Cass., Sez. Lav., n. 29754 dell’11 novembre 2025, che inquadra il rapporto con richiamo all’art. 1916 c.c. e alla surroga dell’ente; Cass., Sez. Lav., n. 11198 del 26 aprile 2024, sulla surrogazione di diritto del Fondo.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore che dà per estinto il debito commette tre errori a catena. Primo: non lo inserisce correttamente nel piano di risanamento, che risulta sottostimato. Secondo: sottovaluta il peso di un creditore privilegiato in più al tavolo del concordato o degli accordi. Terzo, nel caso dell’impresa individuale o della società di persone, dimentica che il patrimonio personale dell’imprenditore o dei soci illimitatamente responsabili resta esposto all’azione dell’Istituto finché il debito non viene regolato o non interviene un’esdebitazione.

C’è poi un errore di comunicazione interna: dire ai dipendenti “tranquilli, tanto paga l’INPS” senza aver verificato i presupposti significa creare aspettative che il Fondo, come vedremo nei miti successivi, potrebbe non soddisfare. E un lavoratore deluso diventa un creditore che agisce in proprio.

Mito n. 2 – «Il Fondo interviene appena l’azienda entra in crisi, anche con la composizione negoziata»

Il mito

«Basta che l’azienda sia in crisi, o che abbia avviato la composizione negoziata, e i dipendenti possono chiedere il TFR al Fondo INPS».

Perché ci credono in tanti

Perché “crisi” è diventata una parola-ombrello. Il Codice della crisi ha moltiplicato gli strumenti: composizione negoziata, piani attestati, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo, concordato semplificato, liquidazione giudiziale, procedure di sovraindebitamento. Dall’esterno sembra tutto uno stesso contenitore, e l’idea che “una procedura qualsiasi” faccia scattare la garanzia è intuitiva. In più, nella composizione negoziata compare spesso un Esperto nominato dalla Camera di commercio: la presenza di un soggetto terzo dà l’impressione di una procedura ufficiale a tutti gli effetti.

La realtà

Il Fondo interviene solo quando ricorrono presupposti tassativi: cessazione del rapporto di lavoro, insolvenza del datore e apertura di una procedura che dà titolo, oppure, per i datori non soggetti alle procedure maggiori, un’esecuzione forzata rimasta infruttuosa.

La circolare INPS n. 70/2023 distingue con precisione.

Per i datori assoggettabili alle procedure concorsuali i requisiti sono tre: cessazione del rapporto; apertura di una procedura concorsuale; credito insoluto accertato nello stato passivo. Danno titolo la liquidazione giudiziale (ex fallimento), il concordato preventivo (ma solo se il debitore è insolvente, e in questo caso la circolare richiama l’art. 368, comma 4, lett. d, CCII), il concordato semplificato dell’art. 25-sexies CCII, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria.

Non danno titolo, invece, gli accordi che chiudono la composizione negoziata ai sensi dell’art. 23 CCII. La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale, riservato, assistito da un Esperto: non c’è uno stato passivo, non c’è un accertamento giudiziale dei crediti, e l’impresa resta in bonis.

Per i datori non soggetti alle procedure (perché sotto le soglie dell’impresa minore dell’art. 2, comma 1, lett. d, CCII, oppure perché i debiti scaduti non superano i 30.000 euro che l’art. 49, comma 5, CCII pone come soglia per aprire la liquidazione giudiziale) servono: cessazione del rapporto, inapplicabilità delle procedure, titolo giudiziale che accerti il credito e insufficienza del patrimonio dimostrata con un’esecuzione forzata. La circolare precisa che il lavoratore deve provare l’esito negativo del pignoramento mobiliare nei luoghi pertinenti alla forma giuridica del datore, che il pignoramento immobiliare non è richiesto sotto i 5.000 euro lordi e che, se più dipendenti chiedono l’intervento, può bastare l’esito infruttuoso di un solo pignoramento.

Il Codice ha aggiunto un caso legato al sovraindebitamento: la liquidazione controllata (art. 268 CCII) dà titolo all’intervento; nel concordato minore, secondo la circolare, il voto favorevole del lavoratore esclude l’intervento, salvo che il concordato sia omologato nonostante il suo voto contrario.

C’è poi il presupposto che il passaparola ignora del tutto: l’insolvenza deve esistere nel momento in cui il TFR diventa esigibile. La Cassazione (Sez. Lav., n. 4897/2021, richiamata dalle pronunce del 2024 e 2025) spiega che il Fondo copre il rischio di insolvenza del datore al momento dell’esigibilità del TFR, non qualunque inadempimento.

La prova

Circolare INPS n. 70/2023, par. 5.1 e 5.2; Cass., Sez. Lav., n. 1860 del 27 gennaio 2025, secondo cui il Fondo interviene solo se il datore è insolvente e lo è al momento della cessazione del rapporto, con condizioni tassative fissate dall’art. 2 L. 297/1982 in attuazione della Direttiva 80/987/CEE; Cass., Sez. Lav., ord. n. 23562 del 3 settembre 2024.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio, per l’impresa che sta negoziando con l’Esperto, è doppio. Da un lato i dipendenti cessati, convinti di poter “andare all’INPS”, scoprono che la domanda non è accoglibile e si rivolgono al giudice del lavoro per un decreto ingiuntivo: proprio ciò che la composizione negoziata cerca di evitare. Le misure protettive dell’art. 18 CCII, se richieste e confermate, impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell’impresa, ma non trasformano la composizione in una procedura che apre le porte del Fondo. Dall’altro lato, l’imprenditore che pianifica la composizione contando su un intervento del Fondo per alleggerire la tesoreria costruisce un piano finanziario sbagliato in partenza.

La conseguenza strategica è chiara: nella composizione negoziata il TFR dei dipendenti cessati resta un debito che l’impresa deve trattare direttamente, con i lavoratori e, se opportuno, con le rappresentanze sindacali, nell’ambito delle trattative. Il Fondo entrerà in scena soltanto se il percorso sfocia in uno degli strumenti che danno titolo, come il concordato semplificato o la liquidazione giudiziale.

Mito n. 3 – «Il credito dell’INPS surrogato si tratta nel concordato come un credito qualsiasi»

Il mito

«Una volta che l’INPS ha pagato il TFR, nel concordato preventivo diventa un creditore come gli altri e si può proporgli una percentuale come ai fornitori».

Perché ci credono in tanti

Due frammenti di verità alimentano questa idea. Il primo: nel concordato preventivo i creditori privilegiati possono, a determinate condizioni, non essere pagati per intero. Il secondo: con l’INPS esiste uno strumento specifico di negoziazione, la transazione fiscale e contributiva dell’art. 88 CCII, che consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei crediti contributivi. Mettendo insieme i due frammenti, il passaparola conclude che “con l’INPS si tratta sempre”.

La realtà

Il credito che l’INPS acquista con la surroga non è un credito chirografario: porta con sé il privilegio del lavoratore, collocato tra i privilegi generali mobiliari dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., ai primi posti nell’ordine delle prelazioni. La circolare n. 70/2023 collega proprio a questo privilegio, e alla sua corretta indicazione nella domanda, la stessa possibilità di intervento del Fondo.

Nel concordato preventivo i creditori privilegiati vanno soddisfatti secondo le regole del Codice: il piano può prevedere un pagamento non integrale solo nei limiti di ciò che il creditore ricaverebbe dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, secondo la valutazione di un professionista indipendente (art. 84, comma 5, CCII), mentre la parte incapiente viene trattata come chirografaria. Nel concordato in continuità, inoltre, il Codice dedica un’attenzione particolare ai crediti di lavoro assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., ai quali riserva tempi di pagamento ristretti. Per questi passaggi l’impostazione del piano va sempre condotta sul testo vigente degli artt. 84, 86 e 109 CCII, perché le regole di distribuzione del valore sono state riscritte dal D.Lgs. 83/2022 e ritoccate dal D.Lgs. 136/2024.

Quanto alla transazione contributiva dell’art. 88 CCII, il punto che il passaparola ha perso per strada è questo: la norma riguarda i crediti degli enti previdenziali per contributi e accessori. Il credito per TFR che l’INPS acquista in surroga nasce come credito retributivo del lavoratore, e la sua riconducibilità all’art. 88 non può essere data per scontata. È un profilo da verificare caso per caso con l’Istituto e da motivare nel piano; costruire l’intera proposta sull’idea che rientri automaticamente nella transazione contributiva è una scommessa.

Infine, l’INPS surrogato è creditore e, come tale, nel concordato vota per la parte del credito eventualmente degradata a chirografo, oppure, nel concordato in continuità, nella classe in cui viene collocato, secondo le regole sul voto dei privilegiati non soddisfatti integralmente. Un creditore di peso, con un credito che spesso rappresenta una quota rilevante del passivo privilegiato di un’impresa labour intensive.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, imposta il trattamento del credito surrogato dell’INPS partendo dalla sua reale collocazione, non da quella che farebbe comodo al piano.

La prova

Circolare INPS n. 70/2023 (privilegio ex artt. 2751-bis e 2776 c.c.); Cass., Sez. Lav., n. 29754/2025, che collega l’intervento del Fondo alla quantificazione del credito operata nel concordato omologato e riconosce all’ente un diritto di surroga che il piano può pregiudicare, con le conseguenze viste nel mito successivo; Cass. n. 32446/2022, richiamata dalla stessa sentenza, secondo cui l’obbligazione del Fondo coincide nella misura con quella del datore di lavoro.

Cosa rischia chi ci crede

Un piano che tratta il credito surrogato come chirografario senza una valutazione di incapienza dei beni rischia contestazioni dell’INPS in sede di voto, opposizione all’omologazione e, nei casi più gravi, l’inammissibilità o la non omologabilità della proposta. E poiché nel concordato liquidatorio e nel concordato in continuità le regole di distribuzione sono diverse, un errore di impostazione su questo credito può far saltare gli equilibri dell’intero piano. Meglio saperlo prima del deposito che scoprirlo in udienza.

Mito n. 4 – «Basta declassare il TFR nel piano: il Fondo paga comunque tutto e la rivalsa si ridimensiona»

Il mito

«Se nel concordato degradiamo il TFR a chirografo, i lavoratori prendono comunque tutto dal Fondo e l’INPS, surrogandosi, si ritrova con un credito chirografario falcidiato».

Perché ci credono in tanti

È un mito “tecnico”, circolato soprattutto tra chi conosce bene la legge fallimentare. Il ragionamento ha una sua eleganza: il Fondo è obbligato verso il lavoratore in via autonoma; il piano può falcidiare il credito; quindi il lavoratore incassa per intero dal Fondo e l’INPS eredita un credito ridotto. Il fondo di verità c’è: la Cassazione ha davvero affermato che il declassamento non impedisce al lavoratore di ottenere la prestazione.

La realtà

La Cassazione, con la sentenza n. 29754/2025, ha chiarito due principi che vanno letti insieme: il Fondo paga anche se il TFR è stato degradato al chirografo, ma paga nella misura del credito come quantificato nel concordato omologato; e se il declassamento ha pregiudicato la surroga, l’INPS può far valere la responsabilità del lavoratore ai sensi dell’art. 1916, comma 3, c.c.

Il primo principio smonta la metà più attraente del mito. Il Fondo interviene per la misura del credito “consacrata” nell’omologa: se il piano riconosce al lavoratore, ad esempio, il 40% del TFR, il Fondo è tenuto per quella misura, non per il 100%. La Corte collega la soluzione al fatto che l’art. 2 L. 297/1982 lega l’intervento all’accertamento del credito in sede di procedura, come già affermato da Cass. n. 2397/2025.

Il secondo principio smonta l’altra metà. Il lavoratore che accetta il declassamento e pregiudica così la surroga dell’ente non perde la prestazione, ma si espone a un’azione dell’INPS. Il risultato pratico è che la falcidia del TFR non viene “assorbita” dal sistema: ricade sui lavoratori, direttamente o attraverso l’azione dell’Istituto.

C’è un ulteriore livello che il mito ignora e che emerge dalla circolare n. 70/2023: nel concordato preventivo, quando il debitore è insolvente, la circolare richiama l’art. 368, comma 4, lett. d, CCII e indica che il TFR è dovuto per intero. È un profilo da coordinare con il principio della Cassazione, formatasi su vicende regolate in parte dalla disciplina previgente: l’impostazione del piano va calibrata sul regime applicabile alla singola procedura.

La prova

Cass., Sez. Lav., n. 29754 dell’11 novembre 2025, con i due principi di diritto riportati; Cass. n. 2397/2025, richiamata dalla stessa pronuncia, sul nesso tra intervento del Fondo e accertamento del credito in sede concorsuale o esecutiva.

Cosa rischia chi ci crede

Chi costruisce il piano su questo mito rischia l’effetto opposto a quello cercato: lavoratori che ricevono dal Fondo molto meno di quanto si aspettavano, che votano contro o contestano l’omologazione, che si rivolgono ai sindacati e, a valle, un contenzioso con l’INPS che coinvolge proprio i dipendenti. Per un’impresa in continuità, che ha bisogno del capitale umano per risanarsi, è il peggior scenario possibile. Il declassamento del TFR non è una scorciatoia per ridurre la rivalsa dell’INPS: è una scelta che sposta il sacrificio sui lavoratori e va motivata, attestata e spiegata.

Mito n. 5 – «Con la cessione dell’azienda il TFR passa al compratore, oppure resta al venditore e lo copre sempre il Fondo»

Il mito

Il mito circola in due versioni speculari. «Se vendo l’azienda, il TFR dei dipendenti se lo prende chi compra»; oppure: «Con un accordo sindacale lasciamo il TFR al venditore in crisi e lo paga il Fondo INPS».

Perché ci credono in tanti

Entrambe le versioni hanno un fondamento. L’art. 2112 c.c. prevede che, nel trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continui con il cessionario e che cedente e cessionario siano obbligati in solido per i crediti del lavoratore al momento del trasferimento. E l’art. 47 della L. 428/1990 consente, nelle imprese in crisi, accordi sindacali che derogano a queste tutele. Il passaparola prende un pezzo dell’una e un pezzo dell’altra norma.

La realtà

La sorte del TFR nella cessione dipende dalla procedura in cui avviene e dal momento in cui il TFR diventa esigibile; gli accordi privati e sindacali non vincolano l’INPS.

Con il Codice della crisi è stato introdotto il comma 5-bis dell’art. 47 L. 428/1990 (art. 368, comma 4, CCII). La circolare n. 70/2023 ne riassume gli effetti: se il cedente è in liquidazione giudiziale, in concordato liquidatorio o in liquidazione coatta amministrativa senza continuazione dell’attività, la data del trasferimento vale come cessazione del rapporto, il TFR diventa esigibile verso il cedente e il Fondo interviene per i lavoratori passati al cessionario, senza solidarietà del cessionario per i crediti verso il cedente. Nel concordato in continuità e nell’amministrazione straordinaria con ristrutturazione non è invece prevista una deroga alla solidarietà. Con cedente in bonis, il TFR resta a carico del cessionario, salvo la sua insolvenza.

Per le procedure aperte prima del Codice la Cassazione ha tenuto una linea rigorosa. Con l’ordinanza n. 30746 del 21 novembre 2025 ha affermato che il rapporto previdenziale con l’INPS è autonomo e che l’accordo sindacale di deroga riguarda solo lavoratore, cedente e cessionario: non è opponibile all’Istituto. Se il rapporto è proseguito con il cessionario, il TFR non è esigibile verso il cedente e il Fondo non può intervenire, perché l’insolvente non è più il datore di lavoro. Nello stesso senso Cass. n. 1860/2025, Cass. ord. n. 23562/2024 e Cass. n. 16740/2024. Tutte queste pronunce precisano che il nuovo comma 5-bis non è retroattivo (si veda anche Cass. n. 31620/2024).

La prova

Circolare INPS n. 70/2023, par. 5.1.A; Cass., Sez. Lav., ord. n. 30746 del 21 novembre 2025; Cass., Sez. Lav., n. 1860 del 27 gennaio 2025; Cass., Sez. Lav., ord. n. 23562 del 3 settembre 2024; Cass., Sez. Lav., n. 16740 del 17 giugno 2024; Cass., Sez. I, n. 5376 del 27 febbraio 2020, sul TFR che diventa esigibile solo con la cessazione definitiva del rapporto.

Cosa rischia chi ci crede

L’impresa che cede un ramo in concordato con continuità convinta che il TFR “resti al Fondo” lascia al cessionario un debito solidale non previsto: l’acquirente se ne accorge, chiede garanzie o riduce il prezzo, e l’operazione salta. L’impresa che invece vende fuori da qualunque procedura, contando su un accordo sindacale, scopre che il Fondo non interverrà finché il rapporto prosegue con il cessionario. La cessione d’azienda è lo strumento in cui la gestione del TFR richiede più precisione: scegliere la procedura giusta cambia chi paga, quando e con quale rivalsa.

Mito n. 6 – «Se il lavoratore è ammesso al passivo, l’INPS deve pagare senza discutere»

Il mito

«Lo stato passivo è un provvedimento del giudice: se il TFR è stato ammesso, l’INPS non può che pagare».

Perché ci credono in tanti

Perché lo stato passivo è davvero un passaggio necessario: la circolare n. 70/2023 indica l’accertamento del credito nello stato passivo tra i requisiti dell’intervento del Fondo. E la Cassazione, in passato, ha affermato che lo stato passivo definitivo impedisce all’INPS di sollevare eccezioni interne al rapporto di lavoro, come quelle sul calcolo del TFR. Da “requisito necessario” a “requisito sufficiente” il passo, nel passaparola, è stato breve.

La realtà

Lo stato passivo vincola l’INPS sull’esistenza e sull’importo del credito di lavoro, ma non sui presupposti dell’intervento del Fondo: l’Istituto può sempre contestare che ricorrano le condizioni della propria obbligazione previdenziale.

Lo ha ribadito Cass., Sez. Lav., ord. n. 23562/2024: le risultanze dello stato passivo non vincolano l’INPS sugli elementi interni alla fattispecie previdenziale, e l’ammissione al passivo del cedente può risultare irrilevante e inopponibile all’Istituto. Così anche Cass. n. 1860/2025 e Cass. n. 37789/2022, che richiama il divieto di impiegare le risorse del Fondo al di fuori della sua finalità (art. 2, comma 8, L. 297/1982).

Per l’impresa questo principio ha un rovescio importante: anche il credito che l’INPS fa valere in surroga va verificato. L’Istituto si insinua per le somme pagate, e gli importi, la decorrenza degli accessori e la collocazione vanno controllati come per qualunque altro creditore. L’impresa e il professionista che la assiste nel concordato o il curatore nella liquidazione giudiziale hanno interesse a riscontrare che il credito surrogato corrisponda esattamente a quanto ammesso a favore del lavoratore e poi pagato.

Attenzione ai termini. L’insinuazione, l’opposizione allo stato passivo e le impugnazioni nella liquidazione giudiziale sono procedimenti regolati dal Codice della crisi: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale, quindi i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione dell’art. 1 L. 742/1969 resta invece applicabile nei giudizi civili ordinari di cognizione; le controversie di lavoro e previdenza, come quelle tra lavoratore e INPS sul Fondo, sono escluse dalla sospensione per effetto dell’art. 3 della stessa legge.

La prova

Cass., Sez. Lav., ord. n. 23562 del 3 settembre 2024; Cass., Sez. Lav., n. 1860 del 27 gennaio 2025; Cass., Sez. Lav., n. 37789 del 27 dicembre 2022; Cass. n. 17643/2020, richiamata dalla n. 1860/2025, sul diritto verso il Fondo come credito previdenziale distinto da quello retributivo.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore che rassicura i dipendenti sulla base della sola ammissione al passivo rischia di trovarsi con lavoratori respinti dall’INPS e pronti a rivolgersi a lui, o ai soci, per ciò che il Fondo non ha coperto. Il curatore o il commissario che non verifica l’insinuazione dell’INPS rischia di ammettere un credito privilegiato non corretto, a danno degli altri creditori. In entrambi i casi la conseguenza nasce dallo stesso errore: considerare automatico ciò che la legge ha costruito come condizionato.

Mito n. 7 – «Il TFR versato al Fondo di Tesoreria o alla previdenza complementare segue le stesse regole»

Il mito

«Che il TFR sia rimasto in azienda, sia andato al Fondo di Tesoreria INPS o a un fondo pensione, se l’azienda non paga interviene il Fondo di garanzia allo stesso modo».

Perché ci credono in tanti

Perché per il lavoratore è sempre “il suo TFR”. E perché, per l’impresa con almeno cinquanta dipendenti, il TFR non destinato alla previdenza complementare va versato al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS (art. 1, commi 755 ss., L. 296/2006): l’Istituto è comunque coinvolto, e sembra naturale che le regole coincidano.

La realtà

Le tre ipotesi hanno regole diverse, e su quella del Fondo di Tesoreria la Cassazione ha un contrasto aperto, rimesso al Primo Presidente per le Sezioni Unite.

Per il TFR destinato alla previdenza complementare, la circolare n. 70/2023 precisa che la destinazione esclude l’intervento del Fondo di garanzia dell’art. 2 L. 297/1982; i contributi omessi sono coperti dal diverso meccanismo dell’art. 5 D.Lgs. 80/1992. Cass., Sez. Lav., n. 11198/2024 ha precisato che il TFR destinato alla previdenza complementare ha natura retributiva finché non viene versato, che il Fondo di garanzia è surrogato di diritto al lavoratore per l’equivalente dei contributi omessi, e che il presupposto resta l’insolvenza del datore tenuto al versamento.

Per il TFR dovuto al Fondo di Tesoreria la circolare consente al lavoratore di chiedere l’ammissione al passivo per le quote non versate, con intervento del Fondo di garanzia per la parte non esposta. Ma la natura di queste quote è controversa: secondo un orientamento (Cass. n. 25035/2023) si tratta di una prestazione previdenziale, con il Fondo di Tesoreria unico obbligato; secondo l’altro (Cass. n. 10082/2025) le quote non versate restano crediti retributivi del lavoratore verso il datore. Con l’ordinanza interlocutoria n. 25175/2025 la Sezione Lavoro ha rimesso la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, osservando che dalla qualificazione dipendono la legittimazione all’insinuazione, la surrogazione dell’INPS con il relativo privilegio e il regime di prescrizione.

La prova

Circolare INPS n. 70/2023, par. 8; Cass., Sez. Lav., n. 11198 del 26 aprile 2024; Cass., Sez. Lav., ord. interlocutoria n. 25175/2025, con il quadro del contrasto tra Cass. n. 25035/2023 e Cass. n. 10082/2025.

Cosa rischia chi ci crede

Per l’impresa sopra i cinquanta dipendenti, che non ha versato le quote al Fondo di Tesoreria, il quadro del passivo cambia a seconda della tesi che prevarrà: in un caso il debito è verso l’INPS a titolo contributivo, nell’altro verso i lavoratori a titolo retributivo, con un INPS che si surroga solo dopo aver pagato. Costruire il piano di risanamento ignorando questa incertezza significa rischiare una doppia contabilizzazione o, al contrario, un buco. La strategia corretta è predisporre il piano in modo che regga sotto entrambe le letture, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati realistici, non casi reali. Servono a vedere che cosa accade concretamente quando si agisce credendo a uno dei miti.

Simulazione 1 – Il TFR declassato nel concordato (miti 3 e 4)

Ipotesi: S.r.l. manifatturiera con 14 dipendenti cessati, TFR complessivo non pagato 186.430 €. Il piano di concordato liquidatorio stima in 61.270 € il valore di realizzo dei beni mobili su cui grava il privilegio generale dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., con un attestatore che certifica l’incapienza per la differenza. I chirografari ricevono il 12%.

  • Parte capiente del TFR: 61.270 €, pagata come privilegiata.
  • Parte incapiente: 186.430 − 61.270 = 125.160 €, degradata a chirografo.
  • Pagamento sulla parte degradata: 125.160 × 12% = 15.019,20 €.
  • Credito riconosciuto ai lavoratori nel concordato: 61.270 + 15.019,20 = 76.289,20 €, pari al 40,92% del TFR.

Chi credeva al mito n. 4 si aspettava che i lavoratori incassassero dal Fondo l’intero importo di 186.430 € e che l’INPS si trovasse in mano un credito chirografario falcidiato. Applicando il principio di Cass. n. 29754/2025, invece, il Fondo interviene nella misura del credito come quantificato nell’omologa: i lavoratori rischiano di restare scoperti per 110.140,80 €. E se il declassamento ha pregiudicato la surroga dell’ente, l’INPS può agire nei loro confronti ai sensi dell’art. 1916, comma 3, c.c. A ciò si aggiunge l’indicazione della circolare n. 70/2023 sul TFR dovuto per intero nel concordato del debitore insolvente (art. 368, comma 4, lett. d, CCII): un ulteriore elemento di incertezza da sciogliere prima del deposito, non dopo. La lezione numerica è semplice: un piano che “risparmia” 110.000 € sul TFR non li risparmia affatto, li sposta su lavoratori che voteranno e potranno contestare.

Simulazione 2 – Il termine che corre ad agosto (mito 6)

Ipotesi: impresa in liquidazione giudiziale; l’INPS si è insinuato in surroga per 73.948,60 €, ma la ricostruzione dell’impresa e del curatore rileva che 8.214,35 € si riferiscono a un dipendente il cui rapporto era proseguito con un cessionario. Lo stato passivo viene dichiarato esecutivo e comunicato mercoledì 15 luglio 2026.

Il termine di trenta giorni per l’opposizione o l’impugnazione dello stato passivo (artt. 206 e 207 CCII) scade venerdì 14 agosto 2026. Chi crede che “ad agosto i tribunali si fermano” e conta sulla sospensione feriale fissa la scadenza a metà settembre, e perde il rimedio: nei procedimenti del Codice della crisi l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale. Diverso sarebbe un giudizio civile ordinario di cognizione, in cui la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969 opera; non così, invece, nelle controversie di lavoro e di previdenza, escluse dall’art. 3 della stessa legge.

Simulazione 3 – La cessione del ramo d’azienda (mito 5)

Ipotesi: impresa di servizi con un ramo di 9 dipendenti e TFR maturato di 97.315 €. Un acquirente è interessato al ramo.

  • Scenario A, cessione nella liquidazione giudiziale: la data del trasferimento vale come cessazione del rapporto, il TFR di 97.315 € diventa esigibile verso il cedente, il Fondo interviene e il cessionario non risponde in solido (art. 47, comma 5-bis, L. 428/1990, introdotto dall’art. 368, comma 4, CCII). L’INPS si surroga per 97.315 € nel passivo della liquidazione giudiziale, con privilegio.
  • Scenario B, cessione nel concordato in continuità indiretta: non opera la deroga alla solidarietà; il cessionario risponde in solido per il TFR maturato e il Fondo non interviene finché il rapporto prosegue senza insolvenza del datore. L’acquirente lo sa, e chiede uno sconto sul prezzo di almeno 97.315 € o garanzie equivalenti.
  • Scenario C, cessione in bonis con accordo sindacale, fuori da ogni procedura: l’accordo non è opponibile all’INPS (Cass. ord. n. 30746/2025) e, se il rapporto prosegue col cessionario, il Fondo non interviene per il TFR maturato presso il cedente.

Chi credeva al mito n. 5 nella versione “lo copre sempre il Fondo” avrebbe scelto lo scenario B o C per conservare l’attività, scoprendo solo dopo che il debito restava interamente nel perimetro dell’operazione.

Simulazione 4 – L’impresa minore e l’esecuzione infruttuosa (mito 2)

Ipotesi: ditta individuale sotto le soglie dell’impresa minore, due dipendenti cessati con TFR non pagato per complessivi 23.870 €. I lavoratori ottengono un decreto ingiuntivo e notificano il titolo; il pignoramento mobiliare presso la sede dà esito negativo. Il credito di ciascun lavoratore supera i 5.000 € lordi, quindi, secondo la circolare n. 70/2023, va verificata anche la condizione relativa al patrimonio immobiliare.

Esauriti i presupposti, il Fondo paga e l’INPS si surroga per 23.870 €. Il titolare, convinto che la vicenda sia chiusa, non lo inserisce nel quadro dei debiti. Mesi dopo l’Istituto agisce sul suo patrimonio personale, perché nella ditta individuale non c’è separazione tra patrimonio dell’impresa e dell’imprenditore. Qui lo strumento corretto è un percorso di sovraindebitamento: con la liquidazione controllata (art. 268 CCII) i lavoratori ancora insoddisfatti hanno titolo all’intervento del Fondo; con il concordato minore occorre tener conto che, secondo la circolare, il voto favorevole del lavoratore esclude l’intervento del Fondo, salvo omologazione nonostante il suo voto contrario.

Il fondo di verità

Nessuno dei sette miti è nato dal nulla. Ognuno è un frammento vero staccato dal suo contesto. Rimetterli al loro posto è il primo lavoro di una strategia seria.

È vero che il Fondo di garanzia protegge il lavoratore e che il suo diritto verso l’INPS è autonomo rispetto al rapporto di lavoro: lo afferma una giurisprudenza costante, da ultimo Cass. ord. n. 30746/2025. Ma questa autonomia vale in due direzioni: protegge il lavoratore e, allo stesso tempo, permette all’INPS di contestare i presupposti del proprio intervento e di surrogarsi nel credito una volta pagato. L’autonomia del rapporto previdenziale non cancella il rapporto di lavoro: lo affianca.

È vero che la crisi d’impresa oggi si affronta con molti strumenti. Ma soltanto alcuni di essi aprono le porte del Fondo: la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo del debitore insolvente, il concordato semplificato, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, la liquidazione controllata. La composizione negoziata, che resta lo strumento più adatto per prevenire l’insolvenza, non ne fa parte. Questo non è un difetto della composizione: è la conseguenza del fatto che l’impresa che negozia non è ancora, o non è più, insolvente.

È vero che nel concordato preventivo i privilegiati possono non essere pagati per intero. Ma solo nei limiti dell’incapienza dei beni su cui grava la prelazione, accertata da un professionista indipendente, e con le specifiche cautele che il Codice riserva ai crediti di lavoro. Ed è vero che la Cassazione ha confermato che il declassamento del TFR non fa perdere al lavoratore la prestazione: ma la misura della prestazione segue quella del concordato e l’INPS conserva un rimedio verso chi ha pregiudicato la surroga.

È vero che l’art. 2112 c.c. fa proseguire il rapporto con il cessionario e che l’art. 47 L. 428/1990 consente deroghe nelle crisi. Ma dal 2022 il comma 5-bis disciplina in modo specifico il caso della cessione nella liquidazione giudiziale e nel concordato liquidatorio, mentre per le vicende anteriori la Cassazione considera gli accordi di deroga inopponibili all’INPS.

È vero che lo stato passivo è il titolo che apre l’intervento del Fondo. Ma non vincola l’Istituto sui presupposti della prestazione previdenziale.

Ed è vero, infine, che per il lavoratore il TFR è sempre lo stesso diritto. Ma la sua destinazione, in azienda, al Fondo di Tesoreria o a un fondo pensione, determina regole diverse sull’intervento del Fondo e sulla surroga, con una questione ancora aperta davanti alle Sezioni Unite.

C’è infine un frammento di verità che riguarda i tempi. È vero che nel processo civile ordinario esiste una pausa estiva: la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969. Ma il Codice della crisi ha scelto la strada opposta per i propri procedimenti, con l’art. 9, comma 1, che esclude la sospensione feriale; e anche le controversie di lavoro e previdenza ne restano fuori per effetto dell’art. 3 della stessa legge del 1969. Per chi gestisce il TFR in una procedura concorsuale, quindi, agosto è un mese come gli altri: le scadenze per insinuarsi, per contestare lo stato passivo o per impugnare un provvedimento vanno calcolate senza alcuna sospensione, e conviene annotarle in agenda già al momento della comunicazione.

Il quadro corretto, ricomposto, è questo: il Fondo di garanzia non elimina il debito per il TFR, lo trasforma in un credito privilegiato dell’INPS, e la strategia dell’impresa in crisi deve scegliere lo strumento, il trattamento nel piano e la struttura delle eventuali cessioni tenendo conto fin dall’inizio di questo creditore.

Mito e realtà a confronto

La tabella riassume, per ciascuna convinzione analizzata, la versione corretta. È utile soprattutto come promemoria nelle riunioni con il consulente del lavoro e con il commercialista, quando si impostano il piano di risanamento e la comunicazione ai dipendenti. Ogni riga rinvia a una norma o a una pronuncia esaminata nel corpo dell’articolo, e nessuna delle correzioni dipende da interpretazioni minoritarie, salvo l’ultima, sulla quale si attendono le Sezioni Unite.

Il mito Come stanno le cose
1. Se paga il Fondo, il debito per il TFR si estingue Il Fondo si surroga nel credito e nel privilegio del lavoratore (artt. 2751-bis e 2776 c.c.; circ. INPS 70/2023; Cass. 29754/2025 e 11198/2024)
2. Il Fondo interviene con qualsiasi strumento di crisi, anche la composizione negoziata Servono cessazione del rapporto, insolvenza e procedura che dà titolo o esecuzione infruttuosa; gli accordi dell’art. 23 CCII non danno titolo (circ. 70/2023; Cass. 1860/2025)
3. Il credito surrogato si tratta come un chirografo È privilegiato ex art. 2751-bis n. 1 c.c.; la falcidia è possibile solo per incapienza attestata (art. 84 c. 5 CCII); la riconducibilità all’art. 88 CCII va verificata
4. Declassando il TFR, il Fondo paga tutto e la rivalsa si riduce Il Fondo paga nella misura fissata dall’omologa e l’INPS può agire verso il lavoratore che ha pregiudicato la surroga (Cass. 29754/2025)
5. Con la cessione il TFR va al compratore o lo paga sempre il Fondo Dipende dalla procedura: deroga alla solidarietà solo in liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio e LCA senza continuazione (art. 47 c. 5-bis L. 428/1990); gli accordi di deroga non vincolano l’INPS (Cass. 30746/2025)
6. L’ammissione al passivo obbliga l’INPS a pagare Lo stato passivo non vincola l’INPS sui presupposti dell’intervento (Cass. 23562/2024 e 1860/2025)
7. TFR in azienda, al Fondo di Tesoreria o al fondo pensione: stesse regole Regole diverse; per il Fondo di Tesoreria contrasto rimesso per le Sezioni Unite (Cass. ord. interl. 25175/2025)

Quindi è vero che…?

Quindi è vero che l’INPS, dopo aver pagato il TFR, può chiedere i soldi all’azienda?
Sì. Il Fondo si surroga di diritto nel credito del lavoratore e nel relativo privilegio. Se l’impresa è in liquidazione giudiziale, l’INPS si insinua al passivo; se è in concordato, partecipa come creditore; se è un’impresa minore o in bonis, agisce come qualunque creditore munito di titolo. Per l’imprenditore individuale e per i soci illimitatamente responsabili il rischio riguarda anche il patrimonio personale.

Quindi è vero che con la composizione negoziata i dipendenti non possono chiedere il TFR al Fondo?
Sì, finché la composizione non sfocia in uno strumento che dà titolo. Gli accordi conclusi nella composizione negoziata ai sensi dell’art. 23 CCII non sono tra i presupposti dell’intervento secondo la circolare n. 70/2023. Il TFR va quindi gestito direttamente nelle trattative; se la composizione si chiude con un concordato semplificato o con la liquidazione giudiziale, il Fondo potrà intervenire.

Quindi è vero che nel concordato il TFR deve essere sempre pagato al 100%?
Dipende. Il privilegio può essere soddisfatto in misura non integrale solo per la parte incapiente rispetto al valore dei beni, attestata da un professionista indipendente; il Codice riserva poi regole specifiche ai crediti di lavoro, soprattutto nel concordato in continuità. La circolare INPS n. 70/2023, per il concordato del debitore insolvente, indica che il TFR è dovuto per intero. La scelta va impostata sul regime della singola procedura, sapendo che una falcidia del TFR ricade sui lavoratori (Cass. n. 29754/2025).

Quindi è vero che se vendo l’azienda nella liquidazione giudiziale il compratore non risponde del TFR?
Sì, per i crediti maturati verso il cedente, nei casi previsti dall’art. 47, comma 5-bis, L. 428/1990. Nella liquidazione giudiziale, nel concordato liquidatorio e nella liquidazione coatta amministrativa senza continuazione dell’attività, il trasferimento vale come cessazione del rapporto e il Fondo interviene; il cessionario non risponde in solido per i crediti verso il cedente. La regola non vale nel concordato in continuità.

Quindi è vero che ad agosto i termini per contestare il credito dell’INPS nello stato passivo si fermano?
No. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice: il termine per l’opposizione allo stato passivo corre anche dal 1° al 31 agosto.

Le sentenze che smontano i miti

Di seguito le pronunce utilizzate, con il principio riformulato e il mito che ciascuna demolisce o ridimensiona.

  1. Cass., Sez. Lav., n. 29754 dell’11 novembre 2025. Il declassamento al chirografo del TFR accettato nel concordato omologato non esclude la prestazione del Fondo, ma l’ente può far valere la responsabilità del lavoratore che ne ha pregiudicato la surroga (art. 1916, comma 3, c.c.); la falcidia concordataria determina la misura della prestazione. Smonta i miti 1, 3 e 4: la surroga esiste, e la falcidia del TFR non è neutra.

  2. Cass., Sez. Lav., ord. n. 30746 del 21 novembre 2025. Il rapporto previdenziale con l’INPS è autonomo: l’accordo sindacale di deroga alla solidarietà del cessionario non è opponibile all’Istituto, e il Fondo non interviene se il TFR non è esigibile perché il rapporto è proseguito col cessionario. Ridimensiona il mito 5.

  3. Cass., Sez. Lav., n. 1860 del 27 gennaio 2025. Il Fondo interviene solo se il datore è insolvente al momento della cessazione del rapporto; le condizioni sono tassative; lo stato passivo non vincola l’INPS sui presupposti; le modifiche del Codice della crisi non si applicano alle procedure anteriori. Smonta i miti 2, 5 e 6.

  4. Cass., Sez. Lav., ord. n. 23562 del 3 settembre 2024. Il diritto verso il Fondo è un credito previdenziale distinto dal credito retributivo; le risultanze dello stato passivo non vincolano l’INPS sugli elementi della fattispecie previdenziale; le pattuizioni private che escludono la solidarietà del cessionario sono irrilevanti per il Fondo. Smonta i miti 5 e 6.

  5. Cass., Sez. Lav., n. 11198 del 26 aprile 2024. Il TFR destinato alla previdenza complementare conserva natura retributiva finché non è versato; il Fondo di garanzia è surrogato di diritto al lavoratore per i contributi omessi; il presupposto resta l’insolvenza del datore tenuto al versamento. Rilevante per i miti 1 e 7.

  6. Cass., Sez. Lav., n. 16740 del 17 giugno 2024. L’accordo sindacale ex art. 47, comma 5, L. 428/1990 incide sui rapporti di lavoro, non sul rapporto previdenziale. Conferma la correzione del mito 5.

  7. Cass., Sez. Lav., ord. interlocutoria n. 25175/2025. Rimette al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione della natura delle quote di TFR dovute al Fondo di Tesoreria, da cui dipendono insinuazione, surrogazione dell’INPS e privilegio. Ridimensiona il mito 7.

  8. Cass. n. 25035/2023 e Cass. n. 10082/2025. Rappresentano le due tesi in contrasto sulle quote del Fondo di Tesoreria: prestazione previdenziale con il Fondo di Tesoreria unico obbligato, secondo la prima; credito retributivo verso il datore, secondo la seconda. Documentano l’incertezza che il mito 7 ignora.

  9. Cass. n. 2397/2025. Collega l’intervento del Fondo all’insolvenza del datore e all’accertamento dell’esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o di procedura esecutiva (principio riportato da Cass. n. 29754/2025). Sostiene la correzione del mito 4.

  10. Cass. n. 31620/2024. Il comma 5-bis dell’art. 47 L. 428/1990, introdotto dall’art. 368, comma 4, CCII, è norma sopravvenuta, non retroattiva, e riguarda la cessione d’azienda (principio riportato da Cass. n. 29754/2025). Utile per il mito 5: le regole nuove valgono per le procedure regolate dal Codice.

  11. Cass., Sez. Lav., n. 37789 del 27 dicembre 2022. L’INPS può contestare i presupposti dell’intervento del Fondo; estendere l’intervento contrasta con il divieto di impiegarne le risorse fuori dalla finalità istituzionale (art. 2, comma 8, L. 297/1982). Smonta il mito 6.

  12. Cass., Sez. Lav., n. 6842 del 7 marzo 2023. Gli accordi derogatori all’art. 2112 c.c. non vincolano il Fondo. Rafforza la correzione del mito 5.

  13. Cass., Sez. Lav., n. 4897 del 23 febbraio 2021. La funzione del Fondo è proteggere il lavoratore dal rischio di insolvenza del datore nel momento in cui il TFR diventa esigibile, non da qualunque inadempimento. Smonta il mito 2.

  14. Cass., Sez. I, n. 5376 del 27 febbraio 2020. Il TFR matura progressivamente ma diventa esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto; se la cessione precede la procedura del cedente, il credito resta fuori dal concorso. Spiega perché, nel mito 5, il momento della cessione è decisivo.

  15. Cass. n. 32446/2022. L’obbligazione del Fondo coincide nella misura con quella del datore di lavoro (principio riportato da Cass. n. 29754/2025). Spiega perché la quantificazione del credito nella procedura condiziona sia la prestazione sia la successiva surroga.

Sono state consultate anche la circolare INPS n. 70 del 26 luglio 2023, che sostituisce le circolari n. 74/2008 e n. 32/2010, e Cass. n. 17643/2020, richiamata dalla sentenza n. 1860/2025 sulla natura previdenziale del diritto verso il Fondo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo traduciamo in una strategia. Ecco gli strumenti concreti con cui lo Studio lavora su un’impresa in crisi esposta alla rivalsa dell’INPS per il TFR.

  1. Ricostruiamo la mappa del TFR: per ogni dipendente cessato e in forza verifichiamo importo maturato, destinazione (in azienda, Fondo di Tesoreria, previdenza complementare), data di esigibilità e presenza di ultime mensilità non pagate.
  2. Accertiamo se e quando il Fondo può intervenire, confrontando la situazione dell’impresa con i presupposti della circolare INPS n. 70/2023 e con la giurisprudenza sull’insolvenza al momento della cessazione.
  3. Quantifichiamo il credito surrogato dell’INPS già sorto o prevedibile, con il relativo privilegio, e lo inseriamo nel piano di risanamento al suo grado effettivo.
  4. Scegliamo lo strumento di regolazione della crisi: composizione negoziata, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato semplificato o preventivo, procedure minori di sovraindebitamento, valutando per ciascuno l’effetto sul TFR e sulla rivalsa dell’Istituto.
  5. Impostiamo il trattamento del credito privilegiato nel piano, con il professionista attestatore e i commercialisti dello staff, verificando capienza, eventuale degradazione e conseguenze per i lavoratori alla luce di Cass. n. 29754/2025.
  6. Verifichiamo con l’INPS la percorribilità della transazione contributiva dell’art. 88 CCII per i crediti dell’Istituto e la collocazione del credito surrogato, evitando di fondare la proposta su presupposti non condivisi.
  7. Strutturiamo le cessioni d’azienda o di ramo nella procedura che produce l’effetto voluto sulla solidarietà del cessionario (art. 47, comma 5-bis, L. 428/1990), coordinando gli accordi sindacali.
  8. Controlliamo le insinuazioni dell’INPS e, se necessario, contestiamo nello stato passivo gli importi non corretti, rispettando termini che corrono anche ad agosto (art. 9, comma 1, CCII).
  9. Proteggiamo il patrimonio personale dell’imprenditore individuale e dei soci illimitatamente responsabili valutando gli strumenti di sovraindebitamento e l’esdebitazione, quando ne ricorrono i presupposti.
  10. Seguiamo il contenzioso con l’Istituto fino in Cassazione, mantenendo la stessa linea dalla prima analisi all’ultimo grado di giudizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è la più pertinente a questo tema: la composizione negoziata è proprio la fase in cui l’impresa può affrontare il debito per il TFR prima che si trasformi in un credito privilegiato dell’INPS, e in cui va deciso se e quando passare a uno strumento che apra le porte del Fondo di garanzia. Conoscere dall’interno il funzionamento delle trattative assistite consente di impostare per tempo il dialogo con lavoratori, sindacati e Istituto.

La continuità della strategia è garantita dallo stesso difensore dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, e lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i profili giuridici del TFR e della surroga si intrecciano con i numeri del piano, con le attestazioni e con la posizione contributiva, e vanno governati da una squadra sola.

In chiusura

Il Fondo di garanzia INPS è una tutela preziosa per i lavoratori, ma per l’impresa in crisi è anche l’ingresso di un creditore privilegiato in più. Tutti i miti esaminati condividono lo stesso errore di fondo: guardano solo al momento in cui il lavoratore viene pagato e dimenticano ciò che accade dopo. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere quando il Fondo interviene, con quale misura, e come l’INPS si surroga permette di scegliere lo strumento giusto e di impostare un piano che regga.

Lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia perché la rivalsa dell’INPS sul TFR si gestisce dentro gli strumenti della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e da avvocato cassazionista può seguire l’eventuale contenzioso con l’Istituto fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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