Impresa In Crisi Con La Segnalazione Del Collegio Sindacale: Cosa Deve Fare Subito L’organo Amministrativo Con Uno Studio Legale?

La PEC del collegio sindacale è arrivata. Dentro c’è una parola che nessun amministratore vorrebbe leggere riferita alla propria società: crisi. I sindaci ti scrivono che, a loro giudizio, ci sono i presupposti per chiedere la composizione negoziata, e ti danno un termine per riferire su cosa intendi fare. Da quel momento ogni giorno conta, e conta in un modo preciso: ogni scelta che fai o che rinvii lascia una traccia scritta che domani potrà essere letta da un tribunale, da un curatore, da un socio arrabbiato o da un creditore.

Questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire. Ti promettiamo una cosa sola: alla fine avrai in mano otto mosse in sequenza, ciascuna con il suo obiettivo, il suo termine, la sua base giuridica e il controllo da fare prima di passare alla successiva, così che la risposta al collegio sindacale diventi l’inizio di un percorso di risanamento e non il primo documento di un futuro fascicolo di responsabilità. Il piano è scritto per chi siede nell’organo amministrativo: amministratore unico, consiglio di amministrazione, amministratori delegati di S.r.l. e S.p.A. che hanno un collegio sindacale, un sindaco unico o un revisore legale.

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la segnalazione dell’organo di controllo prevista dall’art. 25-octies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) ha come sbocco naturale la composizione negoziata della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce quel percorso dall’interno, sa cosa si aspetta l’esperto, cosa guarda la Camera di commercio, cosa chiede il tribunale quando si domandano le misure protettive. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che conta quando la segnalazione degenera in denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. o in azione di responsabilità, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavora sui numeri (flussi di cassa, debito tributario e bancario) mentre la parte legale costruisce la risposta.

📩 Hai ricevuto la segnalazione e il termine sta già correndo? Scrivici adesso: i contatti dello Studio sono riportati in fondo a questa pagina, e ti basta un messaggio per mettere in fila le prime mosse.

La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Non tutte le segnalazioni sono uguali e non tutti gli organi amministrativi partono dallo stesso punto. Rispondi con sincerità alle quattro domande che seguono: ti servono per capire se devi partire dalla prima mossa o se puoi (o devi) saltare direttamente più avanti.

Domanda 1: la segnalazione che hai ricevuto è davvero una segnalazione ex art. 25-octies?

Prendi la PEC o la lettera e verifica tre elementi. Il primo: proviene dall’organo di controllo nella sua interezza (il collegio sindacale con delibera collegiale, o il sindaco unico) oppure dal revisore legale, e non da un singolo sindaco che ti scrive a titolo personale. Il secondo: è scritta e motivata, cioè spiega perché i sindaci ritengono che la società sia in crisi o in insolvenza. Il terzo: indica un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale tu devi riferire sulle iniziative intraprese.

Se tutti e tre gli elementi ci sono, sei davanti alla segnalazione formale prevista dall’art. 25-octies, comma 1, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024: il collegio ti dice che sussistono i presupposti dell’art. 2, comma 1, lettere a) o b), CCII (crisi o insolvenza) per presentare l’istanza di composizione negoziata dell’art. 17. Se invece hai ricevuto una semplice richiesta di informazioni, un verbale di verifica periodica con rilievi o una mail informale, non sei ancora nella fase della segnalazione, ma sei molto vicino: tratta quel documento come un preavviso e parti comunque dalla mossa 1.

Domanda 2: quanto tempo ti resta davvero?

Guarda la data di ricezione della PEC e il termine assegnato. Se ti restano più di quindici giorni, hai il tempo di eseguire le mosse da 1 a 5 in ordine. Se ti restano meno di dieci giorni, devi comprimere le mosse 1 e 2 in pochissimi giorni e arrivare alla mossa 5 (la risposta scritta) con un documento anche provvisorio ma serio, che indichi un cronoprogramma. Se il termine è già scaduto senza risposta, sei in deviazione: vai subito alla sezione sugli scenari di deviazione e poi riparti dalla mossa 1, sapendo che il collegio potrebbe già star valutando passi ulteriori.

Domanda 3: la crisi è ancora “crisi” o è già insolvenza?

L’art. 2, comma 1, lett. a), CCII definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’insolvenza, alla lett. b), è lo stato in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La differenza non è accademica. Se sei in crisi, hai davanti tutto il ventaglio degli strumenti, a partire dalla composizione negoziata. Se sei già in insolvenza, la composizione negoziata resta possibile solo se il risanamento è ragionevolmente perseguibile, e devi gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Se l’insolvenza è irreversibile, il tema non è più salvare l’impresa ma scegliere lo strumento che riduce il danno e protegge l’organo amministrativo da responsabilità ulteriori.

Domanda 4: il capitale sociale è stato intaccato dalle perdite?

Controlla l’ultima situazione contabile. Se le perdite hanno ridotto il capitale di oltre un terzo, scattano gli obblighi degli artt. 2446 c.c. (S.p.A.) o 2482-bis c.c. (S.r.l.). Se il capitale è sceso sotto il minimo legale, gli artt. 2447 e 2482-ter c.c. impongono la convocazione senza indugio dell’assemblea per ricapitalizzare o trasformare, e la mancata adozione di quei provvedimenti integra la causa di scioglimento dell’art. 2484, n. 4, c.c. Da quel momento l’organo amministrativo può compiere solo atti di gestione conservativa (art. 2486 c.c.). Se sei in questa situazione, il tempo per decidere si accorcia ancora: ogni atto non conservativo compiuto dopo la causa di scioglimento può diventare danno risarcibile.

La tabella di orientamento

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa… Perché
Segnalazione formale appena ricevuta, termine ampio (oltre 15 giorni) Mossa 1 Hai il tempo di eseguire il piano in ordine
Segnalazione formale, termine breve (meno di 10 giorni) Mossa 1 compressa, poi subito Mossa 5 con risposta interlocutoria Devi riferire nel termine anche con un cronoprogramma
Termine già scaduto senza risposta Scenari di deviazione, poi Mossa 1 Il collegio può valutare la denuncia al tribunale
Rilievi informali del collegio, nessuna segnalazione formale Mossa 2 e Mossa 3 Hai margine per prevenire la segnalazione
Perdite oltre un terzo o sotto il minimo legale Mossa 2 con priorità alla verifica patrimoniale, poi Mossa 4 Cambiano poteri e responsabilità dell’organo amministrativo
Creditori che hanno già avviato azioni esecutive o istanze di liquidazione Mossa 4 e Mossa 6 in parallelo Servono subito valutazioni sulle misure protettive
Insolvenza irreversibile, nessuna prospettiva di risanamento Mossa 2, Mossa 4 e Mossa 8 La priorità è scegliere lo strumento e proteggere l’organo

Non passare oltre finché non hai collocato la tua società in una delle righe della tabella. Se ti sembra di stare in due righe insieme, scegli quella più urgente: nella gestione della crisi l’errore di sottovalutare costa sempre di più dell’errore di anticipare.

Mossa 1: protocolla la segnalazione e convoca subito l’organo amministrativo con il legale

Obiettivo della mossa: trasformare la PEC dei sindaci in una decisione collegiale documentata, presa nel giro di pochi giorni, che dimostri che l’organo amministrativo ha preso sul serio la segnalazione e ha organizzato la risposta con un professionista.

Quando va fatta

Subito. La regola pratica è: entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della PEC l’organo amministrativo deve essersi riunito, o l’amministratore unico deve aver formalizzato per iscritto le prime determinazioni. Il termine di legge che conta è quello indicato dai sindaci, non superiore a trenta giorni, entro cui devi riferire (art. 25-octies, comma 1, CCII). Ma se arrivi alla riunione del consiglio il ventesimo giorno, il tempo per fare le verifiche delle mosse 2 e 3 è già bruciato.

Attenzione a un punto che crea confusione. Il termine assegnato dal collegio non è un termine processuale: non è soggetto alla sospensione feriale. E se poi la società accede a uno dei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi (misure protettive, accordi, concordato), anche lì i termini corrono pure in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per quei procedimenti. La sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969 vale invece per il giudizio civile ordinario di cognizione, per il processo tributario e per quello amministrativo: per esempio, se un fornitore ti notifica un decreto ingiuntivo, il termine per l’opposizione si sospende in agosto; non si sospendono, invece, i termini del processo esecutivo né, di regola, quelli delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi.

Come si esegue

Il primo passo è protocollare la segnalazione: registra data e ora di ricezione della PEC, salva la ricevuta di consegna, conserva l’allegato in un fascicolo dedicato. Sembra burocrazia, ma è la base di tutta la cronologia che dovrai ricostruire.

Il secondo passo è convocare il consiglio di amministrazione con ordine del giorno esplicito: “Esame della segnalazione dell’organo di controllo ai sensi dell’art. 25-octies CCII ricevuta il [data]; determinazioni conseguenti; conferimento di incarichi professionali”. Se sei amministratore unico, redigi una determina scritta con lo stesso contenuto. Invita i sindaci alla riunione: la loro partecipazione è prevista dall’art. 2405 c.c. per le S.p.A. e, comunque, coinvolgerli fin dall’inizio cambia il clima del rapporto.

Il terzo passo è conferire l’incarico al legale e, contestualmente, al consulente contabile o all’advisor finanziario. La segnalazione dei sindaci è un documento giuridico che produce effetti giuridici (sulla loro responsabilità, sulla tua, sulla possibilità di accedere agli strumenti della crisi): affrontarla solo con il commercialista che tiene la contabilità significa guardare metà del problema. Lo Studio, in questa fase, legge la segnalazione con te, individua i rilievi che richiedono una risposta documentale e quelli che richiedono una decisione strategica, e costruisce con il consiglio il cronoprogramma interno.

Il quarto passo è nominare un referente interno: una persona (di solito il CFO o il responsabile amministrativo) che raccoglie i documenti delle mosse 2 e 3 e risponde delle scadenze.

Il quinto passo è informare il collegio, per iscritto e subito, che la segnalazione è stata ricevuta, che l’organo amministrativo si è riunito e che è stato avviato un percorso di verifica con professionisti incaricati, con l’indicazione che la risposta compiuta arriverà entro il termine assegnato. È una comunicazione di poche righe ma ha un valore enorme: certifica che non stai ignorando la segnalazione.

La base giuridica

La mossa si fonda su tre norme. L’art. 25-octies, comma 1, CCII, che impone ai sindaci la segnalazione scritta e motivata e all’organo amministrativo di riferire entro il congruo termine sulle iniziative intraprese. L’art. 2086, comma 2, c.c., che impone all’imprenditore che operi in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. E l’art. 2381 c.c. sui doveri del consiglio e degli organi delegati, che impone di agire in modo informato.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il consiglio diviso: un consigliere ritiene che la segnalazione sia esagerata e vuole “aspettare il bilancio”, un altro vuole agire subito. In questo caso fai verbalizzare con precisione le posizioni di ciascuno. Il consigliere che vuole agire deve far risultare il proprio dissenso motivato: è ciò che, ai sensi dell’art. 2392, comma 3, c.c., può esonerarlo da responsabilità solidale. Lo Studio, se incaricato, redige un parere sintetico da allegare al verbale che spiega al consiglio quali sono i rischi dell’inerzia: spesso è sufficiente a ricomporre la maggioranza.

Altro imprevisto: la PEC è finita in una casella non presidiata e te ne accorgi dopo dieci giorni. Non fingere di averla ricevuta più tardi: la ricevuta di consegna fa fede. Prendi atto della data reale, comunica al collegio cosa è successo e chiedi, se necessario, un breve differimento motivato del termine, che il collegio può concedere.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 2 verifica che: (1) esista un verbale o una determina scritta che dà atto della ricezione della segnalazione e delle prime decisioni; (2) siano stati conferiti per iscritto gli incarichi al legale e al consulente contabile; (3) il collegio abbia ricevuto la tua comunicazione di presa in carico con la data entro cui arriverà la risposta compiuta.

Mossa 2: fai la fotografia vera della società, flussi di cassa a dodici mesi e segnali di allarme

Obiettivo della mossa: stabilire con numeri verificabili se la società è in crisi, in insolvenza reversibile o in insolvenza irreversibile, perché da questa diagnosi dipendono lo strumento da scegliere e i doveri dell’organo amministrativo.

Quando va fatta

Tra il terzo e il quindicesimo giorno dalla ricezione della segnalazione, in parallelo con la mossa 3. Se il termine assegnato dai sindaci è più breve, comprimi questa fase ma non saltarla: una risposta al collegio senza numeri è una risposta che il collegio considererà inadeguata.

Come si esegue

Il primo passo è costruire il piano di tesoreria a dodici mesi. È esattamente l’orizzonte usato dall’art. 2, comma 1, lett. a), CCII per definire la crisi: se i flussi di cassa prospettici dei prossimi dodici mesi non bastano a pagare le obbligazioni che scadono nello stesso periodo, la crisi c’è. Il piano di tesoreria va fatto mese per mese, con entrate attese (incassi da clienti, al netto di quelli a rischio), uscite certe (stipendi, contributi, imposte, rate di finanziamento, fornitori strategici) e uscite differibili.

Il secondo passo è misurare i segnali di allarme dell’art. 3, comma 4, CCII. La norma indica come segnali, tra gli altri: l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni nei confronti di banche e intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, se rappresentano almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; l’esistenza di esposizioni debitorie verso i creditori pubblici qualificati nei termini dell’art. 25-novies. Fai una tabella: segnale per segnale, presente o assente, con il dato numerico.

Il terzo passo è raccogliere la posizione verso i creditori pubblici: certificato dei debiti tributari, situazione contributiva INPS, estratto di ruolo o situazione debitoria presso l’agente della riscossione. Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies CCII) arrivano anche all’organo di controllo: se il collegio ti ha scritto, potrebbe averlo fatto anche perché ha ricevuto una di quelle comunicazioni.

Il quarto passo è acquisire la Centrale dei rischi della Banca d’Italia e le comunicazioni delle banche. L’art. 25-decies CCII impone alle banche e agli intermediari finanziari di dare notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti, delle variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti comunicate al cliente.

Il quinto passo è redigere una situazione patrimoniale aggiornata, il più vicina possibile alla data corrente, per verificare il patrimonio netto e le eventuali perdite di capitale (domanda 4 della diagnosi).

Il sesto passo è compilare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla piattaforma telematica nazionale della composizione negoziata. Il test misura il rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito: è uno strumento di autodiagnosi gratuito che lo stesso legislatore mette a disposizione, e che l’esperto negoziatore guarderà se deciderai di accedere alla composizione negoziata.

La base giuridica

Art. 2, comma 1, lett. a) e b), CCII (definizioni di crisi e insolvenza); art. 3, commi 3 e 4, CCII (misure e assetti, segnali di allarme); artt. 25-novies e 25-decies CCII (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati e delle banche); art. 2086, comma 2, c.c.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che i numeri non ci siano: la contabilità è in ritardo di mesi, il piano di tesoreria non è mai stato fatto, nessuno sa quanti debiti scaduti verso fornitori esistono davvero. Questo è un problema doppio. È un problema pratico, perché senza numeri non puoi decidere. Ed è un problema giuridico, perché l’assenza di dati affidabili è già, di per sé, il segno di un assetto amministrativo e contabile inadeguato, cioè della violazione dell’art. 2086 c.c. La giurisprudenza di merito, come vedrai nella sezione dedicata, qualifica da anni l’inadeguatezza degli assetti come grave irregolarità che può giustificare la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.

In questa situazione, la soluzione non è nascondere il problema al collegio, ma dichiararlo nella risposta e accompagnarlo con un piano di recupero in tempi brevi (mossa 3). Lo staff di commercialisti che lavora con lo Studio, in questi casi, ricostruisce a ritroso i dati essenziali (scadenziario fornitori, debiti tributari e previdenziali, esposizione bancaria) in modo da arrivare comunque alla mossa 5 con una fotografia attendibile, anche se non perfetta.

Altro imprevisto: i numeri ci sono, ma raccontano un’insolvenza già conclamata. Non è una ragione per fermarsi. È la ragione per anticipare la mossa 4 e la mossa 8, e per passare a una gestione orientata al prevalente interesse dei creditori.

Check di completamento

Prima di passare oltre verifica che: (1) esista un piano di tesoreria a dodici mesi firmato da chi lo ha redatto; (2) esista una tabella dei segnali di allarme dell’art. 3, comma 4, CCII con i dati numerici; (3) sia stata accertata la situazione del patrimonio netto rispetto al capitale sociale.

Mossa 3: verifica e correggi gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Obiettivo della mossa: dimostrare con atti concreti che la società dispone, o si sta dotando in tempi certi, di un assetto adeguato alla sua natura e dimensione, perché è su questo terreno che si gioca la responsabilità personale dell’organo amministrativo.

Quando va fatta

In parallelo con la mossa 2, tra il terzo e il ventesimo giorno. Le misure correttive più semplici (piano di tesoreria periodico, scadenziario, report mensile al consiglio) vanno adottate subito, prima della risposta al collegio, così che nella risposta tu possa indicarle come già in essere e non come promesse.

Come si esegue

Il primo passo è fare un inventario onesto dell’esistente. Domande da porsi: esiste un organigramma con funzioni e deleghe chiare? Esiste un sistema di budget e di controllo di gestione? Il consiglio riceve con cadenza almeno trimestrale una reportistica economico-finanziaria? Esiste uno scadenziario dei debiti fiscali e contributivi? Esiste una procedura che, al superamento di certe soglie di scaduto, porta il problema in consiglio?

Il secondo passo è individuare le carenze e scrivere un piano di adeguamento degli assetti con responsabile e data per ciascuna azione. Non serve un documento di cento pagine: serve un documento che dica cosa si fa, chi lo fa e quando.

Il terzo passo è deliberare l’adozione delle misure più urgenti. Tipicamente: l’adozione di un piano di tesoreria a tredici settimane aggiornato ogni settimana; un report mensile al consiglio e al collegio sulla posizione finanziaria netta, sullo scaduto fornitori e sul debito tributario e contributivo; l’attribuzione formale a un dirigente o a un consigliere della funzione di monitoraggio; la verifica periodica del test pratico.

Il quarto passo è parametrare le misure alla dimensione dell’impresa. Qui la giurisprudenza aiuta, perché ha chiarito che l’adeguatezza degli assetti non si misura con un modello unico: dipende dal tipo di attività e dalle dimensioni. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 21 settembre 2023, ha ritenuto adeguati gli assetti di una società dopo averne esaminato attività, struttura organizzativa e procedure di controllo, e ha ricondotto a una scelta gestionale insindacabile la decisione di non tenere scorte di magazzino oltre quelle necessarie. Per una piccola S.r.l. con dieci dipendenti, quindi, non ti verrà chiesto il sistema di controllo di una multinazionale; ti verrà chiesto un sistema proporzionato, che funzioni davvero e che sia documentato.

Su questo punto l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, lavora con lo staff di commercialisti dello Studio perché gli assetti siano costruiti in modo che reggano sia davanti all’esperto della composizione negoziata sia davanti al giudice di un’eventuale azione di responsabilità.

La base giuridica

Art. 2086, comma 2, c.c.; art. 3, commi 2 e 3, CCII, che specificano che le misure e gli assetti devono consentire di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi, ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata e per effettuare il test pratico; art. 2381, comma 5, c.c. (gli organi delegati curano che l’assetto sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa) e comma 3 (il consiglio valuta l’adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute); art. 2403 c.c. (il collegio vigila sull’adeguatezza dell’assetto).

La scelta concreta di come organizzare l’impresa resta un atto di gestione. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2172 del 24 gennaio 2023, ha confermato che le scelte organizzative rientrano nel merito gestorio: il giudice controlla che l’amministratore abbia agito con diligenza e in modo razionale e informato, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministratore (la cosiddetta business judgment rule). È una tutela importante, ma vale solo se hai scelto: l’omissione totale, l’assenza di qualsiasi assetto, non è una scelta e non è protetta.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che il collegio consideri insufficiente il piano di adeguamento. In questo caso non ti limitare a rivendicare la discrezionalità gestoria: chiedi un incontro con i sindaci, illustra il piano voce per voce, recepisci le osservazioni ragionevoli e documenta ciò che non condividi con motivazioni tecniche. La business judgment rule protegge la scelta informata e motivata, non la scelta fatta per ostinazione.

Altro imprevisto: la società non ha le risorse per dotarsi di un controller o di un software di pianificazione. Anche qui la proporzionalità aiuta: un foglio di calcolo ben costruito, aggiornato ogni settimana e portato in consiglio ogni mese è un assetto più adeguato di un software costoso che nessuno usa. Ricorda però che, secondo la giurisprudenza di merito, la violazione dell’obbligo di dotarsi di assetti adeguati è tanto più grave quando la società non è ancora in crisi, perché in quel momento ha le risorse per farlo (Trib. Cagliari, 19 gennaio 2022; Trib. Catanzaro, 6 febbraio 2024): se oggi sei in difficoltà, il giudice guarderà anche a cosa hai fatto ieri.

Check di completamento

Prima di passare oltre verifica che: (1) esista un piano di adeguamento degli assetti con azioni, responsabili e date; (2) almeno le misure urgenti (tesoreria a breve, report periodico, funzione di monitoraggio) siano state deliberate e avviate; (3) il collegio sia stato informato del piano o sia in calendario un incontro per illustrarlo.

Mossa 4: scegli lo strumento giusto per la tua crisi e deliberalo

Obiettivo della mossa: decidere, con una delibera motivata e sulla base dei dati delle mosse 2 e 3, quale strada intraprendere per superare la crisi, perché l’art. 2086 c.c. non ti chiede solo di accorgerti della crisi, ma di attivarti senza indugio per adottare uno strumento.

Quando va fatta

Entro il ventesimo giorno dalla ricezione della segnalazione, se il termine assegnato è di trenta giorni. La decisione deve essere presa prima della risposta al collegio, così che la risposta possa indicare un’iniziativa concreta e non una generica intenzione di “valutare”.

Come si esegue

Il primo passo è mettere sul tavolo le opzioni realistiche. Per una società in crisi le strade principali sono:

  • la composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII): un percorso stragiudiziale e riservato, con un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio che agevola le trattative con i creditori, con la possibilità di chiedere misure protettive del patrimonio. È lo sbocco indicato dalla stessa segnalazione dell’art. 25-octies, che parla proprio dei presupposti per l’istanza dell’art. 17;
  • il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): un piano redatto dall’impresa, attestato da un professionista indipendente, che non richiede l’intervento del tribunale e rende non revocabili gli atti esecutivi del piano;
  • gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII): accordi con i creditori che rappresentano una determinata percentuale dei crediti, omologati dal tribunale;
  • il concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII), in continuità o liquidatorio;
  • il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII);
  • nei casi di insolvenza irreversibile, la presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio, o, per le imprese minori che non superano le soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, la liquidazione controllata.

Accanto a questi strumenti, la transazione fiscale e contributiva (artt. 63 e 88 CCII) consente, negli accordi di ristrutturazione e nel concordato, di proporre il pagamento parziale o dilazionato del debito tributario e contributivo.

Il secondo passo è incrociare le opzioni con la diagnosi. Se la crisi è reversibile e i creditori principali sono pochi (due o tre banche, un paio di fornitori strategici, l’Erario), la composizione negoziata è spesso la strada naturale: ti dà un luogo di trattativa, un esperto terzo, la possibilità di misure protettive e, se le trattative vanno a buon fine, una pluralità di esiti (contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo con l’attestazione, accordi di ristrutturazione). Se la crisi è già insolvenza ma esiste un’impresa sana dentro una struttura debitoria insostenibile, si valuta il concordato in continuità. Se non esiste prospettiva di continuità, si sceglie lo strumento liquidatorio che massimizza il valore per i creditori.

Il terzo passo è la delibera. Ai sensi dell’art. 120-bis CCII, l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi è deciso dagli amministratori, unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano; la decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese. Gli amministratori devono poi informare i soci dell’avvenuta decisione e riferire periodicamente sull’andamento. Per la composizione negoziata, che non è uno strumento di regolazione in senso stretto, la decisione resta comunque dell’organo amministrativo, che la assume con una delibera motivata.

La base giuridica

Art. 2086, comma 2, c.c. (dovere di attivarsi senza indugio); art. 2, comma 1, lett. m-bis), CCII (definizione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza); artt. 12 e 17 CCII (composizione negoziata e istanza); artt. 56, 57, 60, 61, 64-bis, 84 CCII (strumenti di regolazione); art. 120-bis CCII (competenza degli amministratori per le società).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il socio di maggioranza che si oppone alla scelta: non vuole che la società “finisca in tribunale” o non vuole perdere il controllo. Qui devi tenere ferma una distinzione. La decisione sull’accesso agli strumenti di regolazione spetta agli amministratori (art. 120-bis CCII), e l’amministratore che non si attiva perché il socio non vuole risponde personalmente delle conseguenze. Spiega al socio, con un parere scritto se serve, che la composizione negoziata è riservata, che l’imprenditore conserva la gestione e che le alternative all’inerzia sono quasi sempre peggiori anche per lui. Se il conflitto non si ricompone, verbalizza la tua posizione e valuta con il legale se è il caso di rassegnare le dimissioni, sapendo che le dimissioni non cancellano la responsabilità per ciò che è accaduto prima.

Altro imprevisto: lo strumento scelto richiede tempi lunghi (per esempio un concordato con un piano complesso) e il collegio pretende una risposta entro trenta giorni. Non devi avere il piano finito entro trenta giorni: devi avere preso la decisione, avere incaricato i professionisti e avere un cronoprogramma. Quello è ciò che il collegio deve poter verificare.

Check di completamento

Prima di passare oltre verifica che: (1) esista una delibera dell’organo amministrativo che indica lo strumento scelto e le ragioni, con richiamo ai dati delle mosse 2 e 3; (2) se lo strumento è di regolazione della crisi, sia stato fissato l’appuntamento con il notaio per il verbale dell’art. 120-bis CCII; (3) siano stati individuati i professionisti necessari (attestatore, advisor, legale) e i tempi di ciascuno.

Mossa 5: rispondi per iscritto al collegio sindacale entro il termine assegnato

Obiettivo della mossa: consegnare all’organo di controllo, entro il termine non superiore a trenta giorni che ti ha assegnato, una risposta scritta, documentata e verificabile che riferisca sulle iniziative intraprese, così da chiudere il primo ciclo della segnalazione e prevenire passi più gravi.

Quando va fatta

Entro il termine indicato nella segnalazione. Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, non affidarti allo slittamento: è un termine assegnato da un organo societario, non un termine processuale, e conviene comunque rispettarlo inviando la risposta il giorno lavorativo precedente. Se non riesci a completare la risposta, invia entro il termine una risposta interlocutoria completa di cronoprogramma e chiedi formalmente un breve differimento per la parte documentale.

Come si esegue

Il primo passo è decidere il formato: una relazione scritta firmata dal presidente del consiglio di amministrazione o dall’amministratore unico, trasmessa con PEC, che richiama la delibera della mossa 4.

Il secondo passo è costruire il contenuto. Una risposta efficace contiene almeno sette parti:

  1. la data di ricezione della segnalazione e le iniziative immediatamente assunte (mossa 1);
  2. la valutazione dell’organo amministrativo sulla situazione della società, con i dati del piano di tesoreria e dei segnali di allarme (mossa 2), indicando se l’organo amministrativo condivide o meno la valutazione di crisi o insolvenza dei sindaci e perché;
  3. le misure di adeguamento degli assetti già adottate e quelle programmate (mossa 3);
  4. lo strumento scelto per superare la crisi e le ragioni della scelta (mossa 4);
  5. il cronoprogramma delle attività successive, con date;
  6. l’impegno a fornire al collegio un aggiornamento periodico (per esempio ogni quindici giorni) e a coinvolgerlo nelle riunioni rilevanti;
  7. l’elenco dei documenti allegati o messi a disposizione.

Il terzo passo è far rivedere la risposta dal legale prima dell’invio. Non per “addolcirla”: per evitare due errori opposti. Il primo è l’ammissione eccessiva e non verificata (scrivere “la società è insolvente da mesi” quando i dati dicono altro), che può tornarti contro in un’azione di responsabilità o in una futura procedura. Il secondo è la negazione di comodo (“non c’è nessuna crisi”) contraddetta dai numeri, che il collegio non potrà accettare e che lo spingerà verso la denuncia al tribunale.

Il quarto passo è chiedere al collegio un incontro di verifica entro qualche giorno dalla risposta. È il modo migliore per sapere se la risposta è stata considerata adeguata.

La base giuridica

Art. 25-octies, comma 1, CCII: la segnalazione contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. La norma non dice cosa accade in caso di risposta mancante o inadeguata, ma il comma 2 lega la responsabilità dei sindaci (art. 2407 c.c.) alla tempestività della segnalazione e alla successiva vigilanza: un collegio che riceve una risposta inadeguata e non reagisce rischia in proprio, ed è per questo che reagirà. Gli strumenti a sua disposizione sono la convocazione dell’assemblea in caso di omissione degli amministratori o di fatti censurabili di rilevante gravità con necessità di provvedere con urgenza (art. 2406 c.c.) e la denuncia al tribunale per gravi irregolarità (art. 2409, ultimo comma, c.c., applicabile anche alle S.r.l. per effetto dell’art. 2477 c.c.).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il collegio che giudica la risposta inadeguata e annuncia la convocazione dell’assemblea o la denuncia al tribunale. In questo caso non andare allo scontro: chiedi per iscritto quali sono i punti che il collegio considera insufficienti e rispondi punto per punto entro pochi giorni. Se il collegio deposita comunque il ricorso ex art. 2409 c.c., l’organo amministrativo ha la possibilità di difendersi nel procedimento camerale e, soprattutto, di dimostrare di aver già avviato un percorso di risanamento serio. La giurisprudenza ha chiarito che il procedimento dell’art. 2409 c.c. ha funzione cautelare e rimediale, non sanzionatoria, e che richiede l’attualità delle irregolarità e un pregiudizio potenziale al patrimonio sociale (Trib. Brescia, sez. impresa, 23 ottobre 2024): se nel frattempo hai corretto gli assetti e attivato uno strumento, il presupposto dell’attualità si indebolisce.

Check di completamento

Prima di passare oltre verifica che: (1) la risposta sia stata inviata con PEC entro il termine e ne sia conservata la ricevuta di consegna; (2) la risposta contenga dati, decisioni e un cronoprogramma, e non solo intenzioni; (3) sia stato fissato o richiesto un incontro di verifica con il collegio.

Mossa 6: deposita l’istanza di composizione negoziata e, se serve, chiedi le misure protettive

Obiettivo della mossa: aprire formalmente il percorso di composizione negoziata sulla piattaforma telematica nazionale, ottenere la nomina dell’esperto e, quando i creditori premono, mettere il patrimonio al riparo da azioni esecutive e cautelari con le misure protettive confermate dal tribunale.

Quando va fatta

Subito dopo la delibera della mossa 4, se lo strumento scelto è la composizione negoziata. Non aspettare la risposta del collegio per depositare: l’ideale è che nella risposta della mossa 5 tu possa già indicare la data di deposito dell’istanza. Se esistono creditori che hanno avviato o minacciano azioni esecutive, la tempistica si accorcia ancora: le misure protettive operano dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, e ogni giorno perso è un giorno in cui un pignoramento può colpire conti o beni strategici.

Ricorda la regola già vista: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, compreso quello di conferma delle misure protettive davanti al tribunale, la sospensione feriale non si applica (art. 9, comma 1, CCII). Se la crisi esplode a luglio, non contare sulla pausa di agosto: i termini corrono.

Come si esegue

Il primo passo è preparare la documentazione dell’istanza dell’art. 17 CCII. Ti serviranno, in sostanza: i bilanci degli ultimi esercizi (o, se non approvati, le dichiarazioni fiscali e le situazioni contabili), una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, un elenco dei creditori con l’indicazione dei crediti scaduti e a scadere e dei diritti reali e personali di garanzia, un progetto di piano di risanamento con le iniziative industriali che intendi adottare, le certificazioni dei debiti tributari, contributivi e verso l’agente della riscossione, l’estratto della Centrale dei rischi, le dichiarazioni previste dalla norma sulla pendenza di ricorsi per l’accesso a strumenti di regolazione. L’elenco esatto va controllato sul testo vigente dell’art. 17 al momento del deposito: lo Studio prepara la checklist aggiornata e la verifica con te documento per documento.

Il secondo passo è il deposito sulla piattaforma telematica nazionale accessibile tramite il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio. L’istanza è rivolta al segretario generale della Camera di commercio del capoluogo di regione competente; una commissione nomina l’esperto, che deve essere indipendente.

Il terzo passo è valutare le misure protettive (artt. 18 e 19 CCII). Se le chiedi con l’istanza di nomina dell’esperto o con istanza successiva, dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Per mantenere le misure devi depositare un ricorso al tribunale competente nei tempi strettissimi previsti dall’art. 19 CCII: se il ricorso non viene depositato nel termine, le misure perdono efficacia. Il tribunale fissa l’udienza, sente le parti e l’esperto e conferma o revoca le misure, stabilendone la durata entro i limiti di legge.

Il quarto passo, se ricorrono le condizioni, è inserire nell’istanza la dichiarazione che consente di beneficiare della sospensione degli obblighi in materia di riduzione del capitale per perdite (art. 20 CCII): dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive e fino alla conclusione delle trattative non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale. Per una società con il patrimonio netto eroso è un effetto decisivo, perché consente di gestire la crisi senza l’urgenza di una ricapitalizzazione impossibile.

Il quinto passo è preparare la comunicazione ai creditori principali, in particolare alle banche. L’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore, ma la banca va gestita: una comunicazione tempestiva, con il nome dell’esperto e il calendario delle trattative, previene reazioni istintive.

La base giuridica

Artt. 12, 13, 17, 18, 19, 20 e 25-octies CCII. Le misure protettive sono disciplinate dagli artt. 18 e 19; la sospensione degli obblighi sul capitale dall’art. 20; la piattaforma telematica nazionale dall’art. 13. L’esclusione della sospensione feriale per i procedimenti del Codice dall’art. 9, comma 1.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il creditore che, saputo della composizione negoziata, accelera e notifica un pignoramento prima della pubblicazione dell’istanza. Le misure protettive non hanno effetto retroattivo: proteggono dalla pubblicazione in poi. Per questo i tempi della mossa 6 vanno coordinati con il legale, che valuta caso per caso se depositare subito un’istanza essenziale e integrare la documentazione in seguito, e quali difese esperire contro l’azione già avviata.

Altro imprevisto: il tribunale non conferma le misure, o le conferma solo in parte, perché ritiene che non ci siano concrete prospettive di risanamento o che la documentazione sia carente. In questo caso le trattative possono proseguire anche senza misure, e l’esperto può aiutarti a ottenere moratorie consensuali con i singoli creditori. Il ricorso va preparato con cura proprio per evitare questo esito: lo Studio costruisce il ricorso sul progetto di piano e sui dati delle mosse 2 e 3, e prepara la difesa all’udienza.

Check di completamento

Prima di passare oltre verifica che: (1) l’istanza sia stata depositata sulla piattaforma e l’esperto abbia accettato l’incarico; (2) se hai chiesto le misure protettive, il ricorso al tribunale sia stato depositato nel termine dell’art. 19 CCII e l’udienza sia stata fissata; (3) il collegio sindacale sia stato informato del deposito e dei suoi effetti.

Mossa 7: gestisci l’impresa durante il percorso, insieme all’esperto e sotto la vigilanza del collegio

Obiettivo della mossa: continuare a far funzionare l’impresa nel periodo delle trattative senza compiere atti che pregiudichino i creditori o le prospettive di risanamento, mantenendo con l’esperto e con il collegio sindacale un flusso informativo costante e documentato.

Quando va fatta

Per tutta la durata del percorso scelto. Nella composizione negoziata l’incarico dell’esperto ha una durata limitata (in linea generale centottanta giorni dall’accettazione, con possibilità di prosecuzione nei casi previsti dalla legge): è un tempo breve per un risanamento, e va usato bene fin dal primo giorno. Durante le trattative, l’art. 25-octies, comma 1, CCII stabilisce espressamente che resta fermo il dovere di vigilanza del collegio sindacale previsto dall’art. 2403 c.c.: il collegio non esce di scena dopo la segnalazione, ma continua a guardare.

Come si esegue

Il primo passo è organizzare il calendario degli incontri con l’esperto. L’esperto convoca l’imprenditore senza indugio per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, se in carica. Preparati a quel primo incontro come a un esame: l’esperto vorrà vedere il piano di tesoreria, il progetto di piano e la tabella dei segnali di allarme. Coinvolgi il collegio nelle riunioni rilevanti, o almeno informalo prima e dopo.

Il secondo passo è distinguere tra ordinaria e straordinaria amministrazione. Durante la composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (art. 21 CCII). Quando però l’impresa è in stato di crisi, la gestione deve evitare pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività; quando è in stato di insolvenza ma esistono concrete prospettive di risanamento, la gestione deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori. Inoltre, l’imprenditore informa preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo; se l’atto viene compiuto ugualmente, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Tutto questo significa che ogni pagamento importante, ogni vendita di asset, ogni nuova garanzia va prima discusso con l’esperto e con il legale.

Il terzo passo è tenere un registro delle decisioni: un documento semplice, aggiornato a ogni riunione del consiglio, che elenca le decisioni prese, la motivazione, l’eventuale parere dell’esperto e del collegio. È la tua assicurazione sul futuro: se un giorno qualcuno contesterà una scelta, potrai mostrare quando è stata presa, su quali informazioni e con quali pareri.

Il quarto passo è gestire i rapporti con i lavoratori. Se il piano di risanamento incide sull’occupazione, la legge prevede obblighi di informazione e consultazione con le rappresentanze sindacali nei casi indicati: il legale verifica se ricorrono e come assolverli senza compromettere la riservatezza delle trattative.

Il quinto passo è valutare le misure premiali. Il Codice prevede, per l’imprenditore che accede alla composizione negoziata, alcuni benefici in materia di interessi e sanzioni sui debiti tributari e di rateazione delle somme dovute, alle condizioni previste dalla norma: lo staff di commercialisti verifica quali si applicano al caso concreto e li integra nel piano.

Il sesto passo è preparare l’esito. Le trattative possono concludersi con un contratto con uno o più creditori che, secondo la relazione dell’esperto, sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; con una convenzione di moratoria; con un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto con gli effetti del piano attestato; oppure con la scelta di uno strumento di regolazione della crisi (accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo, concordato semplificato per la cessione dei beni). Il concordato semplificato è accessibile solo all’esito di una composizione negoziata non riuscita, quando l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che non sono praticabili soluzioni alternative.

La base giuridica

Artt. 16, 17, 21, 23, 25-octies, comma 1, e 25-sexies CCII; art. 2403 c.c. sul dovere di vigilanza del collegio sindacale. Sul piano dei principi, la tenuta della documentazione delle decisioni è anche ciò che rende applicabile la business judgment rule, come ricordato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 2172 del 24 gennaio 2023: la scelta gestionale non è sindacabile nel merito se è stata assunta in modo diligente, informato e razionale, e il registro delle decisioni è la prova di tutto questo.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il fornitore strategico che pretende il pagamento integrale dello scaduto per continuare le forniture. Pagare un creditore e non gli altri è proprio il tipo di atto che va comunicato preventivamente all’esperto. Spesso esiste una soluzione intermedia (pagamento delle nuove forniture alla consegna, congelamento dello scaduto all’interno dell’accordo complessivo): discutila con l’esperto prima di decidere.

Altro imprevisto: l’esperto conclude che non esiste una concreta prospettiva di risanamento e archivia. Non è la fine del percorso giuridico: a quel punto devi tornare alla mossa 4 e scegliere lo strumento di regolazione adatto, senza perdere tempo, perché la gestione ora si colloca in una fase in cui ogni ritardo può aggravare il dissesto.

Terzo imprevisto: il collegio sindacale, durante le trattative, rileva una nuova irregolarità e minaccia di nuovo la denuncia al tribunale. Qui l’equilibrio è delicato. Il ricorso ex art. 2409 c.c. e la composizione negoziata possono interferire, perché un’ispezione giudiziaria durante le trattative rischia di comprometterle. La risposta migliore resta la stessa: trasparenza, informazione tempestiva, correzione delle irregolarità segnalate e coinvolgimento dell’esperto, che può rappresentare al collegio lo stato delle trattative.

Check di completamento

Prima di passare oltre verifica che: (1) esista un calendario di incontri con l’esperto e un flusso informativo periodico verso il collegio; (2) ogni atto di straordinaria amministrazione e ogni pagamento non coerente con le trattative sia stato preventivamente comunicato per iscritto all’esperto; (3) il registro delle decisioni sia aggiornato a ogni riunione del consiglio.

Mossa 8: metti in sicurezza la posizione personale degli amministratori

Obiettivo della mossa: ridurre il rischio di responsabilità personale degli amministratori verso la società, i soci e i creditori, documentando che ogni scelta successiva alla segnalazione è stata tempestiva, informata e coerente con gli obblighi di legge.

Quando va fatta

Dall’inizio alla fine del percorso, ma con un momento di verifica dedicato subito dopo la risposta al collegio (mossa 5) e un secondo momento quando il percorso si conclude, positivamente o no. Ricorda che le azioni di responsabilità sono azioni civili ordinarie: se un giorno saranno intentate, nel relativo giudizio i termini processuali sono soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969, a differenza dei procedimenti del Codice della crisi, per i quali l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione.

Come si esegue

Il primo passo è verificare se si è verificata una causa di scioglimento (art. 2484 c.c.), in particolare quella per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale non seguita dai provvedimenti degli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Se si è verificata, e non sei in uno dei casi in cui l’art. 20 CCII ne sospende l’operatività, l’art. 2486 c.c. limita i poteri dell’organo amministrativo alla gestione ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che, quando è accertata la responsabilità degli amministratori, il danno risarcibile si presume pari, salvo prova di un diverso ammontare, alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica (o alla data di apertura della procedura) e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti e da sostenere per la liquidazione. È il criterio che rende così costosa l’inerzia: ogni mese di gestione non conservativa dopo la causa di scioglimento si traduce, quasi automaticamente, in una voce di danno.

Il secondo passo è verificare la regolarità della propria posizione di amministratore: deleghe, poteri, nomine, pubblicità nel registro delle imprese. Se il consiglio ha amministratori delegati, gli amministratori non esecutivi devono essere in grado di dimostrare di aver chiesto e ricevuto informazioni adeguate (art. 2381, comma 6, c.c.).

Il terzo passo è la cura dei verbali. Ogni delibera successiva alla segnalazione deve indicare: le informazioni su cui si è deciso, i pareri dei professionisti, la posizione del collegio e dell’esperto, le ragioni della scelta. Un verbale che dice solo “il consiglio delibera all’unanimità di proseguire” è un verbale inutile.

Il quarto passo è verificare la copertura assicurativa della responsabilità degli amministratori, se esiste: molte polizze prevedono obblighi di comunicazione della circostanza che può dare origine a una richiesta di risarcimento, e la segnalazione del collegio può essere una di quelle circostanze.

Il quinto passo è valutare i profili penali con un difensore penale. Nella fase della crisi alcune condotte (pagamenti preferenziali, distrazioni, operazioni dolose che aggravano il dissesto) possono rilevare ai fini dei reati previsti dal Codice della crisi in caso di successiva liquidazione giudiziale. Sulla portata delle tutele penali collegate agli atti compiuti nell’ambito della composizione negoziata, la lettura della norma è controversa: va verificata sul testo vigente e con il difensore penale, prima di compiere atti che potrebbero esporre a rischio.

Il sesto passo riguarda i rapporti con i sindaci. La riforma dell’art. 2407 c.c. introdotta dalla L. 35/2025, in vigore dal 12 aprile 2025, ha limitato la responsabilità risarcitoria dei sindaci, fuori dei casi di dolo, a un multiplo del compenso annuo percepito, secondo scaglioni. La Cassazione, con la sentenza n. 1390 e l’ordinanza n. 1392 del 22 gennaio 2026, ha chiarito che la nuova regola non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Perché ti interessa come amministratore? Perché nei giudizi di responsabilità sindaci e amministratori sono spesso convenuti insieme e in solido: un limite alla responsabilità dei sindaci può spostare sugli amministratori una parte maggiore del peso economico delle richieste. È una ragione in più per costruire una posizione documentale solida.

La base giuridica

Artt. 2381, 2392, 2393, 2394, 2476, 2484, 2485 e 2486 c.c.; art. 20 CCII; art. 2407 c.c. nel testo modificato dalla L. 35/2025.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’amministratore che si accorge, a percorso avviato, che la causa di scioglimento si era verificata già da mesi e che nel frattempo sono stati compiuti atti non conservativi. Non nasconderlo: documenta la data in cui ne hai avuto conoscenza, convoca l’assemblea, adotta subito i provvedimenti dell’art. 2485 c.c. (accertamento della causa di scioglimento e relativi adempimenti) oppure valuta con il legale se l’accesso a uno strumento della crisi con le dichiarazioni dell’art. 20 CCII consenta di gestire diversamente la situazione da quel momento in poi. Ogni giorno di ulteriore inerzia aumenta il danno presunto.

Altro imprevisto: un socio di minoranza o un creditore annuncia un’azione di responsabilità. Prima di qualsiasi risposta, consegna al legale il fascicolo completo delle mosse 1-7: è da lì che si costruisce la difesa.

Check di completamento

Prima di considerare chiuso il piano verifica che: (1) sia stata accertata per iscritto l’esistenza o l’assenza di una causa di scioglimento e la relativa data; (2) tutti i verbali successivi alla segnalazione contengano le informazioni, i pareri e le motivazioni; (3) sia stata verificata la copertura assicurativa e siano stati valutati i profili penali con un difensore.

Il piano alla prova dei numeri

Le quattro simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Partono tutte dalla stessa situazione e mostrano come cambia l’esito a seconda di quando e come l’organo amministrativo esegue le mosse.

Situazione di partenza comune. S.r.l. manifatturiera con 23 dipendenti e collegio sindacale. Fatturato annuo 4.870.000 euro. Debiti scaduti verso fornitori da oltre novanta giorni per 612.400 euro, superiori ai debiti verso fornitori non scaduti (548.900 euro). Esposizione bancaria complessiva 1.932.700 euro, di cui 141.300 euro di sconfinamento oltre l’affidamento da più di sessanta giorni. Debito tributario e contributivo 387.650 euro. Capitale sociale 100.000 euro; patrimonio netto, alla situazione al 30 settembre 2026, pari a 58.420 euro (perdite superiori a un terzo del capitale, ma capitale non sotto il minimo legale). Il collegio sindacale invia la segnalazione ex art. 25-octies CCII con PEC ricevuta lunedì 26 ottobre 2026, assegnando trenta giorni: il termine scade mercoledì 25 novembre 2026.

Verifica rapida dei segnali dell’art. 3, comma 4, CCII: i debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni superano quelli non scaduti (612.400 contro 548.900 euro): segnale presente. Lo sconfinamento bancario oltre sessanta giorni è pari a circa il 7,3% dell’esposizione complessiva (141.300 su 1.932.700 euro), quindi supera la soglia del 5%: segnale presente.

Simulazione A: chi esegue il piano in ordine e nei tempi

  • Giovedì 29 ottobre 2026 (terzo giorno): il consiglio si riunisce con il legale, protocolla la segnalazione, conferisce gli incarichi, informa il collegio (mossa 1).
  • Entro giovedì 5 novembre: piano di tesoreria a dodici mesi completato. Mostra un fabbisogno scoperto di 486.300 euro concentrato nei primi sei mesi (mossa 2). Test pratico compilato: il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi annui indica che il risanamento è ragionevolmente perseguibile.
  • Entro martedì 10 novembre: piano di adeguamento degli assetti deliberato, con tesoreria settimanale e report mensile al collegio (mossa 3).
  • Lunedì 16 novembre: delibera di accesso alla composizione negoziata (mossa 4). Il ventesimo giorno dalla ricezione sarebbe stato domenica 15 novembre: il consiglio si riunisce il primo giorno lavorativo successivo.
  • Venerdì 20 novembre: deposito dell’istanza con richiesta di misure protettive e dichiarazione ai fini dell’art. 20 CCII (mossa 6); il ricorso al tribunale viene preparato in parallelo per essere depositato nel termine dell’art. 19.
  • Lunedì 23 novembre: risposta scritta al collegio, due giorni prima della scadenza, con allegati i documenti e la ricevuta di deposito dell’istanza (mossa 5).

Esito: il collegio prende atto, la sua vigilanza prosegue durante le trattative, non ci sono i presupposti per una denuncia al tribunale. Le perdite oltre un terzo non generano l’urgenza degli adempimenti assembleari, perché dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive opera la sospensione dell’art. 20 CCII. Le banche ricevono la comunicazione con il nome dell’esperto e i fornitori strategici vengono coinvolti nelle trattative.

Simulazione B: chi risponde nei termini ma senza numeri

Stessa situazione. L’amministratore unico, convinto che “il collegio esagera”, risponde il 24 novembre con una lettera di una pagina: la società ha ordini in portafoglio, si prevede un miglioramento nel primo trimestre 2027, si valuteranno le opportune iniziative. Nessun piano di tesoreria, nessuna delibera sugli strumenti, nessuna misura sugli assetti.

Esito: il collegio considera la risposta inadeguata. Per tutelarsi (la tempestività della segnalazione e la successiva vigilanza rilevano ai fini della sua responsabilità, art. 25-octies, comma 2, CCII) chiede chiarimenti scritti, poi convoca l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c. e valuta il ricorso ex art. 2409 c.c. La giurisprudenza di merito ha più volte riconosciuto che l’inadeguatezza degli assetti può costituire grave irregolarità di gestione: nel frattempo, tre fornitori depositano ricorsi per decreto ingiuntivo per complessivi 214.700 euro. L’amministratore arriva alla composizione negoziata a gennaio 2027, con meno credibilità davanti all’esperto e con alcune azioni già in corso.

Simulazione C: chi non risponde

Stessa situazione. Il termine del 25 novembre passa senza risposta.

Esito: il collegio deposita il ricorso ex art. 2409 c.c. per gravi irregolarità, rappresentando l’assenza di assetti, l’omessa risposta alla segnalazione e i segnali di allarme. Il tribunale può disporre l’ispezione dell’amministrazione e, nei casi più gravi, revocare l’amministratore e nominare un amministratore giudiziario. Nel frattempo, la segnalazione inviata dai sindaci il 26 ottobre diventa il primo documento di un eventuale futuro giudizio di responsabilità: dimostra che dal 26 ottobre 2026 l’amministratore era stato formalmente avvertito della crisi e dei segnali di allarme, e che non ha fatto nulla. Confronta questo esito con la simulazione A: stessa società, stessi debiti, stessa PEC. La differenza non sta nei numeri della crisi, ma nei trenta giorni successivi alla segnalazione. Chi li usa per organizzarsi, misurare e decidere entra nella composizione negoziata con un esperto al fianco e il collegio come interlocutore; chi li lascia passare si ritrova con un ispettore nominato dal tribunale, i creditori che agiscono uno per uno e una cronologia scritta che documenta l’inerzia.

Simulazione D: chi arriva tardi con la causa di scioglimento già verificata

Variante: la situazione al 30 settembre 2026 mostra un patrimonio netto negativo di 37.180 euro. Il capitale è azzerato: si è verificata la causa di scioglimento dell’art. 2484, n. 4, c.c., salvo che l’assemblea ricapitalizzi o trasformi. L’amministratore non convoca l’assemblea e prosegue l’attività come prima per altri cinque mesi, fino a fine febbraio 2027, maturando ulteriori perdite per 263.900 euro.

Esito: se la società finisce in liquidazione giudiziale e viene accertata la responsabilità, il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura e quello alla data della causa di scioglimento, detratti i costi della liquidazione (art. 2486, comma 3, c.c.). Nell’esempio, i 263.900 euro di ulteriori perdite diventano la base di partenza della richiesta risarcitoria. Se invece l’amministratore avesse depositato a novembre 2026 un’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive e dichiarazione ai fini dell’art. 20 CCII, dalla pubblicazione dell’istanza la causa di scioglimento per perdita del capitale non avrebbe operato fino alla conclusione delle trattative, e la gestione si sarebbe svolta sotto la guida dell’esperto e la vigilanza del collegio.

Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania fino alla chiusura del percorso. Il principio è semplice: la segnalazione dei sindaci non è un’accusa, è un conto alla rovescia, e l’organo amministrativo che lo usa per agire trasforma un rischio in un’opportunità di risanamento protetto.

Le prime tre mosse si eseguono in parallelo nei primi quindici-venti giorni: organizzazione, numeri, assetti. La quarta è la decisione, che deve arrivare prima della risposta. La quinta è la risposta scritta, entro il termine. La sesta è l’apertura formale del percorso, che idealmente precede o accompagna la risposta. La settima e l’ottava durano per tutto il percorso e lo proteggono.

Mossa Obiettivo Termine indicativo Rischio se saltata
1. Protocollo e convocazione Decisione collegiale documentata, incarichi conferiti Entro 3 giorni lavorativi dalla PEC Il termine si consuma senza organizzazione; il collegio non vede reazione
2. Fotografia della società Diagnosi: crisi, insolvenza reversibile o irreversibile Entro 10-15 giorni Risposta senza numeri, scelta dello strumento sbagliata
3. Assetti adeguati Misure organizzative proporzionate, adottate e documentate Entro 15-20 giorni (misure urgenti subito) Grave irregolarità ex art. 2409 c.c.; responsabilità ex art. 2086 c.c.
4. Scelta dello strumento Delibera motivata sullo strumento per superare la crisi Entro 20 giorni Violazione del dovere di attivarsi senza indugio
5. Risposta al collegio Riferire sulle iniziative intraprese Entro il termine assegnato (max 30 giorni) Convocazione dell’assemblea, denuncia al tribunale
6. Istanza e misure protettive Esperto nominato, patrimonio protetto, obblighi sul capitale sospesi Subito dopo la delibera; ricorso nel termine dell’art. 19 CCII Pignoramenti, perdita delle misure, causa di scioglimento operante
7. Gestione durante il percorso Nessun atto pregiudizievole, informazione costante Per tutta la durata (in genere 180 giorni) Dissenso dell’esperto iscritto, revoca delle misure, responsabilità
8. Posizione degli amministratori Verbali, causa di scioglimento, assicurazione, profili penali Dall’inizio alla fine Danno presunto ex art. 2486 c.c., azioni di responsabilità

Ricorda infine che i termini dei procedimenti del Codice della crisi non si fermano in agosto (art. 9, comma 1, CCII), mentre si fermano dal 1° al 31 agosto quelli del giudizio civile ordinario, tributario e amministrativo.

Gli scenari di deviazione

Il piano funziona quando tutto va secondo le previsioni. Ma nella crisi d’impresa raramente tutto va secondo le previsioni. Ecco i tre imprevisti più frequenti e il piano B per ciascuno.

Deviazione 1: un creditore accelera e notifica un pignoramento prima che tu abbia depositato l’istanza

È lo scenario più temuto: un istituto di credito o un fornitore importante, venuto a sapere della situazione, notifica un atto di precetto e poi un pignoramento presso terzi sui conti correnti o sui crediti verso i clienti. A quel punto la cassa disponibile si blocca e la mossa 2 diventa ancora più drammatica.

Il piano B. Primo: verifica con il legale lo stato dell’esecuzione e i termini delle eventuali opposizioni. Ricorda che i termini del processo esecutivo e, di regola, delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi non si sospendono in agosto. Secondo: accelera il deposito dell’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive, anche con la documentazione essenziale, perché dalla pubblicazione nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio o sui beni e diritti con cui si esercita l’attività d’impresa. Terzo: deposita il ricorso al tribunale nel termine strettissimo dell’art. 19 CCII, rappresentando l’urgenza. Quarto: informa il collegio di ciò che sta accadendo e di cosa stai facendo: è un fatto che il collegio deve conoscere e che, se lo apprende da altri, legge come un’omissione.

Deviazione 2: il termine della segnalazione è scaduto senza risposta

Magari per una PEC non letta, una malattia dell’amministratore unico, un consiglio che non ha raggiunto il numero legale. Il termine assegnato dal collegio è passato e tu non hai riferito.

Il piano B. Primo: invia subito, anche lo stesso giorno in cui te ne accorgi, una comunicazione al collegio che spieghi cosa è accaduto e indichi una data ravvicinata (non più di sette-dieci giorni) per la risposta compiuta. Secondo: chiedi un incontro con i sindaci. Terzo: esegui le mosse 1-4 in forma compressa, con l’aiuto dei professionisti, e rispetta la nuova data che hai indicato: un secondo ritardo non sarebbe giustificabile. Quarto: se il collegio ha già depositato il ricorso ex art. 2409 c.c., costituisciti nel procedimento con il legale e documenta tutto ciò che hai fatto dopo la scadenza. La giurisprudenza ha chiarito che il procedimento ha funzione rimediale e richiede l’attualità delle irregolarità (Trib. Brescia, sez. impresa, 23 ottobre 2024): se nel frattempo hai corretto la gestione, il quadro è diverso da quello descritto nel ricorso. Ricorda però che il tribunale può anche disporre un’ispezione per verificarlo, e che la mancanza di assetti adeguati è stata ritenuta, da numerose pronunce di merito, sufficiente a giustificare i provvedimenti dell’art. 2409 c.c.

Deviazione 3: i documenti necessari non si trovano o non esistono

Bilanci non approvati, contabilità in ritardo, certificazioni dei debiti tributari non ancora richieste, elenco creditori incompleto. Senza questi documenti non puoi depositare un’istanza credibile e non puoi rispondere al collegio con i numeri.

Il piano B. Primo: richiedi subito le certificazioni ai soggetti pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS, agente della riscossione) e l’estratto della Centrale dei rischi: hanno tempi tecnici e prima parti, prima arrivano. Secondo: incarica lo staff contabile di ricostruire una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata con il miglior grado di approssimazione possibile, dichiarandone i limiti. Terzo: nella risposta al collegio, dichiara con trasparenza le carenze documentali e indica il piano per colmarle, con date: la trasparenza sulla carenza è già un primo segno di adeguamento degli assetti. Quarto: valuta con il legale se depositare l’istanza di composizione negoziata con la documentazione disponibile e integrarla successivamente, tenendo conto che una documentazione carente può pesare sulla conferma delle misure protettive.

Le domande di chi sta eseguendo

Posso fare la mossa 6 prima della mossa 5, cioè depositare l’istanza di composizione negoziata prima di rispondere al collegio?
Sì, ed è spesso la soluzione migliore. La risposta al collegio deve riferire sulle iniziative intraprese: se l’iniziativa è già stata intrapresa, la risposta è più forte. Prima del deposito, però, la delibera della mossa 4 deve esserci, e il collegio va comunque informato.

Se non condivido la valutazione del collegio, devo comunque attivare la composizione negoziata?
No. La segnalazione è un atto dei sindaci, non un ordine. Se i dati delle mosse 2 e 3 dimostrano che la società non è in crisi nel senso dell’art. 2, comma 1, lett. a), CCII, puoi rispondere motivando il dissenso con numeri e documenti. Quello che non puoi fare è rispondere in modo generico o non rispondere: il dissenso va argomentato, e va accompagnato dalle misure di monitoraggio che consentano al collegio di verificare nel tempo che la tua valutazione è corretta.

Il collegio può revocarmi?
No, il collegio non revoca gli amministratori. Può però convocare l’assemblea nei casi dell’art. 2406 c.c. e denunciare i fatti al tribunale ex art. 2409 c.c.; il tribunale, nei casi più gravi, può revocare gli amministratori e nominare un amministratore giudiziario. Anche un socio può attivarsi: il Tribunale di Venezia, con decreto del 26 agosto 2025, ha ammesso che, in presenza di carenze organizzative che espongono l’impresa a rischi, anche il socio possa chiedere la nomina di un ispettore ex art. 2409 c.c.

La composizione negoziata è pubblica? I clienti lo sapranno?
Il percorso è riservato. Diventa visibile nel registro delle imprese quando chiedi le misure protettive, perché l’istanza viene pubblicata. È una scelta da valutare con il legale: le misure proteggono il patrimonio, ma rendono noto il percorso. In molti casi conviene chiederle comunque, preparando una comunicazione ai partner commerciali.

Se mi dimetto adesso, sono al sicuro?
No. Le dimissioni non cancellano la responsabilità per ciò che hai fatto o omesso prima, e dimettersi nel pieno della crisi senza aver avviato alcuna iniziativa può essere letto come abbandono. Se intendi dimetterti, fallo dopo aver documentato la situazione, aver informato il collegio e aver messo il consiglio in condizione di proseguire.

Agosto ferma tutto?
Dipende dal procedimento. Nei procedimenti del Codice della crisi, comprese le misure protettive, gli accordi e il concordato, i termini corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII). Nel giudizio civile ordinario (per esempio l’opposizione a un decreto ingiuntivo di un fornitore), nel processo tributario e in quello amministrativo vale invece la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969. Non si sospendono i termini del processo esecutivo e, di regola, delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono state selezionate perché sostengono, una per una, le mosse del piano. Per ciascuna trovi gli estremi come riportati nelle fonti consultate, il principio riformulato e il motivo per cui conta nel tuo caso.

A sostegno delle mosse 2 e 3: gli assetti adeguati come dovere e come terreno di responsabilità

  1. Cass. civ., n. 36365/2021. La Corte ha ricondotto all’art. 2086, comma 2, c.c. l’obbligo, gravante anche sull’imprenditore collettivo, di organizzare i mezzi dell’impresa in funzione della sua continuità. Rilevanza: è il fondamento del dovere che il collegio ti contesta quando segnala la crisi.

  2. Corte d’appello di Venezia, 29 novembre 2022. Ha ritenuto che la mancata dotazione di assetti adeguati possa bastare, da sola, a giustificare i provvedimenti dell’art. 2409 c.c. Rilevanza: spiega perché la mossa 3 non è facoltativa.

  3. Corte d’appello di Catania, 2 maggio 2023. Si colloca nello stesso filone, riconoscendo nella violazione dell’obbligo di assetti adeguati una grave irregolarità di gestione rilevante ai fini della denuncia al tribunale. Rilevanza: conferma che l’orientamento è condiviso anche in sede di reclamo.

  4. Trib. Cagliari, sez. impresa, 19 gennaio 2022. Ha sottolineato che la violazione è più grave quando la società non è in crisi, perché dispone delle risorse per organizzarsi. Rilevanza: il giudice guarda anche a cosa hai fatto prima della segnalazione.

  5. Trib. Catania, sez. impresa, 8 febbraio 2023. Ha considerato la mancata predisposizione di assetti adeguati una grave irregolarità sufficiente per revocare gli amministratori e nominare un amministratore giudiziario. Rilevanza: mostra l’esito più grave dello scenario di inerzia.

  6. Trib. Catanzaro, sez. impresa, 6 febbraio 2024. Ha qualificato l’assenza di assetti come grave irregolarità gestoria, perché impedisce di cogliere per tempo i segnali della crisi. Rilevanza: collega direttamente gli assetti alla rilevazione tempestiva che la segnalazione dei sindaci presuppone.

  7. Trib. Milano, sez. impresa, decreto 29 febbraio 2024. Ha ritenuto che l’omessa predisposizione di assetti adeguati costituisca grave irregolarità denunciabile, idonea a giustificare la revoca di amministratori e controllori. Rilevanza: la responsabilità può investire anche il collegio, il che spiega l’insistenza dei sindaci sulla tua risposta.

A sostegno della mossa 4: attivarsi, non solo accorgersi

  1. Trib. Milano, sez. impresa, ordinanza 18 ottobre 2019. Ha ritenuto che l’amministratore che rileva la crisi ma non adotta rimedi adeguati violi l’art. 2086, comma 2, c.c., e che la sola ricerca di finanza esterna o la valutazione della cessione di rami d’azienda non bastino senza un piano preciso di ristrutturazione; ne è seguita la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario. Rilevanza: è la ragione per cui la mossa 4 richiede una delibera su uno strumento concreto e non una generica intenzione.

A sostegno delle mosse 3 e 7: la discrezionalità gestoria e i suoi limiti

  1. Cass. civ., ord. n. 2172 del 24 gennaio 2023. Ha confermato che le scelte organizzative appartengono al merito gestorio, sindacabile solo sotto il profilo della diligenza e della razionalità informata. Rilevanza: protegge le scelte documentate delle mosse 3 e 7, non le omissioni.

  2. Trib. Roma, sez. impresa, 15 settembre 2020. Ha assimilato l’omessa predisposizione di assetti alla mala gestio, ma entro i limiti della business judgment rule: non risponde l’amministratore che, con valutazione ex ante, ha adottato misure ragionevoli. Rilevanza: l’adeguatezza si giudica con gli occhi del momento in cui hai deciso.

  3. Trib. Venezia, sez. impresa, decreto 21 settembre 2023. Ha valutato l’adeguatezza degli assetti in rapporto all’attività e alla dimensione dell’impresa, giudicando insindacabile una scelta gestionale coerente con il modello di business. Rilevanza: sostiene la proporzionalità delle misure della mossa 3.

A sostegno delle mosse 5 e 8 e degli scenari di deviazione: il procedimento ex art. 2409 c.c. e la responsabilità dei sindaci

  1. Trib. Brescia, sez. impresa, 23 ottobre 2024. Ha ribadito la natura cautelare e non sanzionatoria della denuncia ex art. 2409 c.c., che richiede irregolarità attuali e potenzialmente dannose per il patrimonio sociale. Rilevanza: agire subito dopo la segnalazione indebolisce il presupposto dell’attualità.

  2. Trib. Venezia, decreto 26 agosto 2025. Ha ammesso che anche il socio, in presenza di carenze organizzative che espongono l’impresa a rischi, possa chiedere la nomina di un ispettore ex art. 2409 c.c. Rilevanza: la segnalazione dei sindaci non è l’unico fronte; i soci possono attivarsi sugli stessi fatti.

  3. Cass. civ., sent. n. 1390 e ord. n. 1392 del 22 gennaio 2026. Hanno escluso l’applicazione retroattiva del limite alla responsabilità dei sindaci introdotto nell’art. 2407, comma 2, c.c. dalla L. 35/2025. Rilevanza: chiarisce il quadro di responsabilità in cui il collegio decide come reagire alla tua risposta e in cui amministratori e sindaci possono trovarsi convenuti insieme.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando arriva la segnalazione del collegio sindacale, lo Studio Monardo lavora accanto all’organo amministrativo dalla prima riunione fino alla chiusura del percorso, con avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Leggiamo la segnalazione con il consiglio entro pochi giorni dalla ricezione, individuando i rilievi che richiedono documenti e quelli che richiedono decisioni, e costruiamo il cronoprogramma interno fino alla scadenza del termine.
  2. Redigiamo i verbali e le delibere dell’organo amministrativo (presa in carico, scelta dello strumento, adeguamento degli assetti), con l’indicazione delle informazioni e dei pareri su cui si basano.
  3. Coordiniamo con lo staff di commercialisti il piano di tesoreria a dodici mesi, la tabella dei segnali di allarme dell’art. 3 CCII e il test pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento.
  4. Verifichiamo gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e predisponiamo il piano di adeguamento proporzionato alla dimensione della società, con azioni, responsabili e date.
  5. Scriviamo con te la risposta al collegio sindacale, controllando che contenga dati, decisioni e cronoprogramma, ed evitando sia le ammissioni non verificate sia le negazioni contraddette dai numeri.
  6. Prepariamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica nazionale, con la checklist documentale aggiornata al testo vigente dell’art. 17 CCII.
  7. Redigiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive e difendiamo la società all’udienza, verificando i termini dell’art. 19 CCII, che non si sospendono in agosto.
  8. Affianchiamo l’organo amministrativo negli incontri con l’esperto, nella comunicazione preventiva degli atti di straordinaria amministrazione e nelle trattative con banche, fornitori ed Erario, compresa la valutazione della transazione fiscale e contributiva.
  9. Valutiamo la causa di scioglimento e i rischi dell’art. 2486 c.c., e impostiamo la documentazione che serve a difendere la posizione degli amministratori.
  10. Difendiamo la società e gli amministratori nel procedimento ex art. 2409 c.c. e nelle eventuali azioni di responsabilità, con la stessa linea strategica dal primo grado fino alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi riceve una segnalazione ex art. 25-octies CCII, la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno il percorso che la segnalazione indica come sbocco, sapere come l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento e cosa si aspetta dall’imprenditore nel primo incontro. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia: se la segnalazione sfocia in un ricorso ex art. 2409 c.c. o in un giudizio di responsabilità, la stessa linea difensiva può essere seguita fino all’ultimo grado. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, con competenze nazionali in diritto bancario e tributario, lavora sui due fronti che più spesso determinano la crisi: l’esposizione verso le banche e il debito verso l’Erario e gli enti previdenziali. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire con te la strategia più solida per la tua società.

Chiusura

La segnalazione del collegio sindacale è il momento in cui la legge smette di chiederti di prevedere la crisi e comincia a chiederti di reagire. Hai un termine, non superiore a trenta giorni, e otto mosse da eseguire: organizzarti, misurare, correggere, decidere, rispondere, aprire il percorso, gestirlo, proteggerti. Ogni mossa fatta nei termini è un’opzione di risanamento che resta aperta; ogni mossa rimandata è un pezzo di responsabilità che passa sulle spalle dell’organo amministrativo.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa fase: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno la composizione negoziata a cui la segnalazione rinvia; come avvocato cassazionista può seguire l’eventuale contenzioso con la stessa strategia in ogni grado; e con lo staff di avvocati e commercialisti trasforma i numeri della società in decisioni documentate.

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