La risposta breve è sì, ma con una precisazione che cambia tutto il calendario: a presentare il concordato minore non è “l’impresa familiare”, ma il suo titolare, cioè l’imprenditore individuale che ne risponde verso i terzi. Il coniuge, il convivente, i figli o i fratelli che lavorano nell’impresa non sono debitori dei fornitori, delle banche o del Fisco per il solo fatto di collaborare; possono però essere, allo stesso tempo, creditori del titolare per la loro quota di utili e incrementi, garanti dei suoi finanziamenti o proprietari dei beni che l’impresa usa. Ognuna di queste posizioni entra nella procedura in un momento preciso, con regole proprie su voto, classi, documenti e garanzie.
Questo articolo ricostruisce la procedura come una sequenza di date. Si parte dai mesi che precedono l’incarico all’Organismo di composizione della crisi (OCC), si passa per i 7 giorni delle comunicazioni fiscali, il deposito, il decreto di apertura, i 30 giorni del voto, l’omologazione, il reclamo e poi gli anni dell’esecuzione del piano. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nell’impresa familiare questo vale doppio, perché le scelte sbagliate dei familiari (una cancellazione della partita IVA anticipata, una garanzia escussa, un immobile venduto “per salvare il salvabile”) possono chiudere la porta del concordato prima ancora di aprirla.
La panoramica, in sintesi:
- prima del giorno 0: verifica della titolarità, delle soglie dell’impresa minore, dei rapporti con i familiari;
- giorno 0: incarico all’OCC;
- entro 7 giorni: l’OCC informa agente della riscossione e uffici fiscali, che rispondono entro 15 giorni;
- dal primo al terzo-quarto mese: proposta, piano, relazione dell’OCC, deposito;
- dopo il deposito: decreto di apertura, misure protettive, voto entro un termine non superiore a 30 giorni;
- dopo il voto: omologazione con sentenza, reclamo, esecuzione pluriennale.
Lo Studio Monardo segue proprio questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo che deve attestare il piano dell’imprenditore minore. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, decisivo quando il passivo dell’impresa familiare è fatto in gran parte di debiti con il Fisco, con l’INPS e con le banche garantite dai familiari.
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La mappa temporale: dove si colloca ogni familiare, giorno per giorno
Il concordato minore è lo strumento che il Codice della crisi (CCII) riserva ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore: imprenditore minore, professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa (art. 74 c.1, che rinvia all’art. 2 c.1 lett. c). La proposta deve consentire di proseguire l’attività oppure, se l’attività cessa, deve prevedere risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (art. 74 c.2). Questo è l’unico paragrafo di inquadramento generale: da qui in poi conta solo il caso dell’impresa familiare.
Nella cronologia che segue, i soggetti da tenere d’occhio sono tre: il titolare, che è il debitore e firma la domanda; i familiari partecipanti, che hanno diritti patrimoniali verso il titolare secondo l’art. 230-bis c.c.; i familiari terzi garanti, che hanno firmato fideiussioni o concesso ipoteche sui propri beni. Spesso la stessa persona riveste due o tre ruoli insieme.
| Tappa | Quando | Cosa accade | Norma chiave | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Da 3 a 6 mesi prima | Verifica titolarità, soglie, rapporti familiari | art. 2 c.1 lett. d CCII; art. 230-bis c.c. | H2 “Prima del giorno 0” |
| 2 | Giorno 0 | Incarico all’OCC del circondario | art. 76 c.1 CCII | H2 “Giorno 0” |
| 3 | Entro il giorno 7 / entro 15 giorni dalla ricezione | Comunicazioni dell’OCC a riscossione e uffici fiscali; risposta sul debito tributario | art. 76 c.4 CCII | H2 “Entro 7 giorni” |
| 4 | Dal giorno 15 al giorno 90 circa | Proposta, piano, classi, posizione dei familiari, relazione OCC | artt. 74 c.3, 75, 76 c.2 CCII | H2 “Dal giorno 15 al giorno 90” |
| 5 | Giorno del deposito | Domanda, allegati, istanza di misure protettive | artt. 75, 76 c.5, 77 CCII | H2 “Il giorno del deposito” |
| 6 | Qualche settimana dopo | Decreto di apertura o di inammissibilità (reclamo entro 30 giorni) | art. 78 c.1-2 CCII | H2 “Il decreto di apertura” |
| 7 | Termine non superiore a 30 giorni | Adesioni, dissensi, contestazioni; familiari esclusi dal voto | art. 78 c.2 lett. c; art. 79 CCII | H2 “I trenta giorni del voto” |
| 8 | Dopo la chiusura del voto | Omologazione con sentenza o diniego; reclamo | art. 80 CCII; art. 51 per rinvio | H2 “L’omologazione” |
| 9 | Da 3 a 7 anni circa | Esecuzione del piano, revoca, conversione | artt. 81-83 CCII | H2 “Gli anni del piano” |
Un avvertimento valido per tutte le tappe: i termini del concordato minore corrono anche in agosto. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice. Chi riceve il decreto di apertura il 20 luglio ha il termine per il voto che scade in agosto, senza alcuno slittamento al 1° settembre.
Prima del giorno 0: da sei a tre mesi prima, la verifica che decide se la porta è aperta
Cosa succede
Prima di qualunque incarico all’OCC c’è una fase silenziosa, che nessuna norma scandisce ma che decide la riuscita della procedura. Il titolare dell’impresa familiare raccoglie i documenti, li fa esaminare e scopre, spesso con sorpresa, che la sua impresa ha una struttura giuridica diversa da quella che immaginava.
Il primo nodo è la titolarità. L’impresa familiare non è una società e non ha soggettività autonoma: secondo la giurisprudenza di legittimità riportata nelle massime di Brocardi, appartiene al solo titolare anche quando alcuni beni sono di proprietà di un familiare (Cass. civ., Sez. I, n. 24560 del 2/12/2015), ed è incompatibile con la disciplina delle società (Cass. civ., Sez. Unite, n. 23676 del 6/11/2014). Conseguenza pratica: il debitore che accede al concordato minore è il titolare persona fisica, con tutto il suo patrimonio, compresi i beni personali non aziendali.
Il secondo nodo è il rischio della società di fatto. Se nei rapporti con i terzi i familiari si sono comportati come soci (conti cointestati usati per l’impresa, firme congiunte con i fornitori, presentazione come “soci”), il quadro cambia: la Cassazione ha affermato che, quando i rapporti esterni assumono connotati societari, si configura una società di fatto (Cass. civ., Sez. I, n. 3520 del 24/3/2000), mentre la semplice collaborazione o la partecipazione agli utili non bastano a estendere al familiare il fallimento del titolare (Cass. civ., Sez. I, n. 14580 del 16/6/2010). In una società di fatto il debitore sarebbe la società, e il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario (art. 79 c.4 CCII). Va quindi chiarito subito chi è il debitore, perché da questo dipendono la domanda, l’elenco dei creditori e il voto.
Il terzo nodo sono le soglie dell’impresa minore. Il titolare deve rientrare congiuntamente nei tre limiti dell’art. 2 c.1 lett. d CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività se più breve), debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, limite quest’ultimo non riferito al triennio. Il superamento è causa di inammissibilità (art. 77 CCII).
La norma
L’art. 230-bis c.c., nel testo vigente letto su Brocardi (aggiornato al 12/8/2026), riconosce al familiare che presta in modo continuativo la sua attività nella famiglia o nell’impresa il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, la partecipazione agli utili e ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda, avviamento compreso, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro. Sono familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo; con la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2024 la norma comprende anche il convivente di fatto. Le decisioni sulla gestione straordinaria e sulla cessazione dell’impresa sono adottate a maggioranza dai familiari partecipanti (art. 230-bis c.1).
I termini che si attivano
In questa fase non ci sono termini processuali, ma ce n’è uno sostanziale che pesa moltissimo: la cessazione dell’attività. Se il titolare cancella l’impresa prima di depositare la domanda, il concordato minore diventa inammissibile: lo ha affermato Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026 (segnalata da iusletter), con riferimento all’imprenditore individuale cancellato. La finestra si chiude con un adempimento amministrativo che molti titolari fanno credendo di “ridurre i costi”.
C’è poi il periodo dei cinque anni per gli atti di straordinaria amministrazione da elencare (art. 75 c.1 lett. d), e il limite dell’esdebitazione già ottenuta nei cinque anni precedenti o per due volte (art. 77).
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase il titolare è ancora libero di scegliere lo strumento. Può valutare la composizione negoziata per l’impresa sotto soglia (art. 25-quater CCII), che è una trattativa assistita da un esperto e non una procedura concorsuale; può preparare il concordato minore; può, se la continuità non è sostenibile, orientarsi verso la liquidazione controllata. Può anche ordinare i rapporti interni: mettere per iscritto la quota spettante a ciascun familiare, ricostruire i prelievi e il mantenimento già ricevuti, raccogliere le delibere sulle scelte straordinarie.
Proprio quest’ultimo punto merita attenzione. Poiché l’art. 230-bis c.1 attribuisce ai familiari partecipanti la decisione a maggioranza sulla gestione straordinaria e sulla cessazione, è prudente che la scelta di presentare un concordato minore (che incide su beni, utili e prosecuzione dell’attività) sia condivisa e documentata con una delibera dei familiari. Secondo una massima di legittimità (Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 10412 del 4/10/1995) la violazione delle regole interne genera obblighi risarcitori, non l’invalidità degli atti verso i terzi: la delibera non è quindi un requisito di ammissibilità del concordato, ma evita che un familiare dissenziente diventi, a procedura aperta, un creditore litigioso.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è vendere o intestare beni ai familiari “per proteggerli” nei mesi che precedono la domanda: la casa al figlio, il furgone al coniuge, il saldo del conto spostato sul conto del convivente. Questi atti vanno indicati tra quelli di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (art. 75 c.1 lett. d), l’OCC deve riferire sull’esistenza di atti in frode o impugnati dai creditori (art. 76 c.2 lett. c), e gli atti diretti a frodare i creditori rendono la domanda inammissibile (art. 77). Il secondo errore è la cancellazione anticipata dal registro delle imprese, di cui si è detto.
Quanto dura realmente
La fase preparatoria richiede di solito da uno a tre mesi, a seconda dello stato della contabilità. Nell’impresa familiare, dove le scritture sono spesso tenute in regime semplificato e i prelievi personali sono mescolati con i pagamenti aziendali, la ricostruzione dei rapporti con i familiari può allungare i tempi.
Giorno 0: l’incarico all’OCC e la fotografia dell’impresa familiare
Cosa succede
Siamo al giorno 0. Il titolare conferisce l’incarico a un OCC costituito nel circondario del tribunale competente; se nel circondario non c’è un OCC, le funzioni sono svolte da un professionista o da una società tra professionisti nominati dal presidente del tribunale o da un giudice delegato (art. 76 c.1 CCII, modificato dal D.Lgs. 136/2024). Da questo momento il gestore della crisi nominato dall’Organismo comincia a raccogliere dati, ad acquisire le banche dati pubbliche, a chiedere al debitore chiarimenti.
Nel caso dell’impresa familiare il gestore deve “fotografare” tre patrimoni che si intrecciano: quello aziendale del titolare, quello personale del titolare e quello dei familiari, che non entra nella procedura ma interessa per due ragioni. La prima: i familiari potrebbero aver ricevuto beni o somme dal titolare (atti da elencare e valutare). La seconda: i familiari potrebbero mettere risorse proprie al servizio del piano (finanza esterna).
La norma
L’art. 76 c.2 CCII elenca il contenuto della relazione particolareggiata dell’OCC: cause dell’indebitamento e diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni; ragioni dell’incapacità di adempiere; eventuale esistenza di atti in frode o impugnati dai creditori; completezza e attendibilità della documentazione, fattibilità del piano e convenienza rispetto alla liquidazione controllata; costi presumibili della procedura. L’art. 76 c.3 chiede all’OCC di indicare se il finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
I termini che si attivano
Il conferimento dell’incarico fa partire il primo termine di legge, che riguarda l’OCC e non il debitore: entro 7 giorni l’OCC deve informare l’agente della riscossione e gli uffici fiscali (art. 76 c.4), come si vedrà nella tappa successiva. Per il debitore non ci sono ancora termini perentori, ma c’è un dovere di collaborazione pieno.
Cosa può fare il debitore ora
Il titolare consegna all’OCC tutto ciò che descrive la vita dell’impresa familiare, non solo i bilanci. Concretamente:
- l’atto con cui l’impresa familiare è stata costituita o documentata ai fini fiscali, con l’indicazione dei familiari e delle quote;
- le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti (art. 75 c.1 lett. a), comprese quelle dei familiari collaboratori per la parte di reddito loro imputata;
- l’estratto del registro delle imprese, il cassetto fiscale, l’estratto di ruolo, la posizione INPS del titolare e dei collaboratori;
- i contratti di finanziamento, con le fideiussioni e le ipoteche concesse dai familiari;
- un prospetto dei prelievi e dei compensi corrisposti ai familiari negli ultimi anni.
La trasparenza sui rapporti familiari è la vera finestra difensiva del giorno 0. La Cassazione ha chiarito che nel concordato minore non esiste un autonomo requisito di meritevolezza, ma che l’accesso e la permanenza nella procedura presuppongono il corretto, completo e veritiero adempimento degli oneri informativi degli artt. 75, 76 e 77; una rappresentazione inattendibile delle cause dell’indebitamento pesa su ammissibilità e omologazione, e le valutazioni dell’OCC non sanano le omissioni del debitore (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14800 del 18/5/2026, massima Brocardi).
L’errore tipico di questa fase
Presentare all’OCC solo la parte “aziendale” e tacere i rapporti con i familiari: il debito verso il figlio per stipendi mai pagati, il prestito del suocero, l’ipoteca della moglie. Il gestore li scoprirà comunque, dalla Centrale rischi o dalle visure, e la scoperta tardiva incide sull’attendibilità che l’art. 76 c.2 lett. d gli chiede di valutare.
Quanto dura realmente
L’incarico è un atto di un giorno, ma l’avvio effettivo del lavoro dipende dall’organizzazione dell’OCC: tra la richiesta e la nomina del gestore possono passare da pochi giorni a qualche settimana. I compensi dell’OCC sono liquidati secondo il D.M. 202/2014; nell’impresa familiare l’art. 66 c.5 prevede, per la procedura familiare congiunta, che il compenso sia ripartito tra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno.
Entro 7 giorni: le comunicazioni fiscali e la fotografia del debito tributario
Cosa succede
A questo punto la procedura entra nella sua prima fase scandita dalla legge. Entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico l’OCC dà notizia dell’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale dell’istante; entro 15 giorni dalla ricezione questi uffici comunicano il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti (art. 76 c.4 CCII, testo vigente su Brocardi).
Per un’impresa familiare questa tappa è spesso decisiva, perché il debito fiscale e contributivo è la parte più pesante del passivo: IVA non versata, IRPEF del titolare, IRAP, contributi INPS del titolare e dei collaboratori familiari iscritti alla gestione artigiani o commercianti.
La norma
Oltre all’art. 76 c.4, rilevano tre regole. La prima: il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, gli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, con le eccezioni degli artt. 2749, 2788 e 2855 c.2-3 c.c. (art. 76 c.5). La seconda: il trattamento dei crediti tributari nel concordato minore non passa necessariamente da una transazione fiscale; la Cassazione ha affermato che il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità, quindi l’art. 88 CCII non si applica in automatico (Cass. n. 14555/2026, sintesi Fiscal Focus del 20/5/2026). La terza: il cram down fiscale e contributivo dell’art. 80 c.3, di cui si parlerà nella tappa dell’omologazione.
Una nota di contesto, utile per non sbagliare i riferimenti: a ottobre 2026 la riscossione è regolata dal D.P.R. 602/1973 come modificato dal D.Lgs. 110/2024; il testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) si applicherà dal 1° gennaio 2027.
I termini che si attivano
Il termine di 7 giorni è un dovere dell’OCC; quello di 15 giorni è un dovere degli uffici. Il loro superamento non rende inammissibile la domanda, ma un debito fiscale non comunicato in tempo rischia di emergere dopo, con un credito non previsto nel piano. Il calendario ora corre: 7 giorni più 15 dalla ricezione significa, in pratica, che a fine del primo mese il titolare dovrebbe avere la fotografia ufficiale del suo debito tributario.
Cosa può fare il debitore ora
Il titolare può e deve confrontare la risposta degli uffici con i propri dati: estratto di ruolo, avvisi bonari, accertamenti in corso. Nell’impresa familiare c’è un controllo in più: il reddito dell’impresa è stato in parte imputato ai collaboratori, che lo hanno dichiarato a proprio nome. Le imposte personali del familiare sulla quota di reddito a lui imputata sono debiti del familiare, non del titolare: non entrano nel concordato minore del titolare, ma possono giustificare una procedura propria del familiare, eventualmente coordinata con quella del titolare (art. 66 CCII).
Se ci sono avvisi di accertamento pendenti, il titolare valuta con il difensore tributario se e come impugnarli: il processo tributario segue regole proprie (D.Lgs. 546/1992, applicabile fino al 31/12/2026, dato che il testo unico della giustizia tributaria, D.Lgs. 175/2024, si applicherà dal 1° gennaio 2027) e lì la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto opera secondo la L. 742/1969.
L’errore tipico di questa fase
Pagare in questa fase singoli creditori “più aggressivi”, magari il fornitore che minaccia di interrompere le consegne, mentre il debito verso l’Erario resta scoperto. Prima del deposito non c’è un divieto formale, ma pagamenti preferenziali rilevanti saranno letti dall’OCC nella relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza. Un secondo errore è non accorgersi che parte dei contributi INPS riguarda i collaboratori familiari: anche se l’obbligo contributivo fa capo al titolare, la ricostruzione deve essere precisa, perché sono crediti privilegiati.
Quanto dura realmente
I 22 giorni teorici (7 + 15) diventano spesso un mese o un mese e mezzo, perché le risposte degli enti locali arrivano in ordine sparso. Nel frattempo il lavoro sugli altri creditori va avanti in parallelo.
Dal giorno 15 al giorno 90: proposta, piano e posizione di ogni familiare
Cosa succede
Da questo momento in poi il lavoro diventa costruzione. Il titolare, con l’OCC e i propri consulenti, scrive la proposta ai creditori e il piano. Nell’impresa familiare il piano deve dare una risposta esplicita a quattro domande che altrove non si pongono.
Prima domanda: l’impresa prosegue? Se sì, il concordato minore è ammissibile secondo l’art. 74 c.1 e la proposta si regge sui flussi futuri dell’attività; se no, servono risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile l’attivo (art. 74 c.2). Nell’impresa familiare la prosecuzione dipende spesso dal lavoro dei familiari: il piano deve dire chi continuerà a lavorare, con quale compenso o mantenimento, e con quali costi.
Seconda domanda: cosa spetta ai familiari partecipanti? Il diritto agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi matura, salvo patto di distribuzione periodica, alla cessazione dell’impresa o della collaborazione (Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 11921 del 22/10/1999, massima Brocardi); sui beni acquistati con utili non ripartiti il collaboratore ha un diritto di credito, non di proprietà (Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 15810 del 6/6/2024). Il diritto di partecipazione può essere liquidato in denaro alla cessazione della prestazione o in caso di alienazione dell’azienda, anche in più annualità (art. 230-bis c.4). Se l’impresa prosegue e il familiare continua a lavorare, il suo credito potrebbe non essere ancora esigibile; se il piano prevede la cessione dell’azienda o il familiare smette di collaborare, il credito diventa attuale e va inserito nell’elenco dei creditori.
Terza domanda: chi ha garantito cosa? Se un familiare ha prestato fideiussione o ha concesso ipoteca sulla propria casa a favore della banca del titolare, il creditore garantito da un terzo deve essere collocato in una classe apposita: la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (art. 74 c.3 CCII). E il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 79 c.5).
Quarta domanda: i familiari mettono risorse? Un familiare può impegnarsi a versare somme, a vendere un bene proprio, a rinunciare al proprio credito o a postergarlo. Sono apporti che migliorano la convenienza della proposta e, nel caso dell’art. 74 c.2, ne sono il presupposto.
La norma
La proposta ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi, può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma e la suddivisione in classi (art. 74 c.3). I crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC (art. 75 c.2). Quando c’è continuità, la proposta può prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate di un mutuo garantito da beni strumentali (art. 75 c.3). Il piano deve rispettare la graduazione dei privilegi: la Cassazione ha affermato che la violazione dell’ordine delle cause di prelazione rende la proposta inammissibile, con un vizio rilevabile anche d’ufficio prima dell’omologazione, e che la tassatività dei casi dell’art. 77 non lo impedisce (Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28/10/2025, massima Brocardi).
I termini che si attivano
Il piano stesso fissa i propri termini: durata dei pagamenti, date di vendita dei beni, scadenze dei versamenti dei familiari. Il Codice non impone una durata massima del concordato minore; nella prassi i piani di continuità si collocano spesso tra i tre e i sette anni, ma la durata è un elemento della fattibilità che l’OCC deve valutare.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra in cui si decide il trattamento dei familiari, e dopo il deposito non si torna indietro: in sede di reclamo contro l’inammissibilità piano e proposta non possono essere modificati (art. 78 c.1). Le scelte concrete:
- quantificare il credito di ciascun familiare con criteri verificabili: la quota si determina su quantità e qualità del lavoro (Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 1401 del 22/1/2021) e chi la chiede deve provare la consistenza del patrimonio e la quota astratta, anche con presunzioni (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12965 del 12/5/2023);
- decidere se il familiare rinuncia, posterga o riceve un trattamento come gli altri chirografari;
- collocare in classe autonoma i creditori garantiti dai familiari;
- prevedere, se il piano comporta la cessione dell’azienda, il coordinamento con il diritto di prelazione dei familiari partecipanti (art. 230-bis c.5) e con le procedure competitive di vendita.
Sul punto 2 serve una precisazione onesta. Se il credito del familiare partecipante goda di un privilegio generale, e quale, è una questione da verificare caso per caso: il piano non può presumerlo né escluderlo senza un’analisi, perché un errore di graduazione è proprio il vizio che Cass. 28574/2025 considera causa di inammissibilità.
L’errore tipico di questa fase
Gonfiare il credito dei familiari per “spostare” l’attivo verso la famiglia. È un errore doppio: i familiari, come si vedrà, non votano, quindi non aiutano a raggiungere la maggioranza; e un credito familiare sproporzionato è un indice di atto in frode che l’OCC deve segnalare. Il contrario è altrettanto pericoloso: dimenticare i crediti dei familiari, che poi emergono come pretese non previste.
Quanto dura realmente
Questa è la fase più lunga prima del deposito: in media due o tre mesi per un’impresa familiare con contabilità ordinata, di più se va ricostruito il conto dei prelievi o se c’è da ottenere una perizia sui beni. La relazione dell’OCC arriva in coda, perché deve valutare un piano già scritto.
Un esercizio di costruzione: come entrano i familiari nei numeri del piano
Ipotesi dimostrativa, con gli stessi dati delle simulazioni più avanti: falegnameria familiare, ricavi annui intorno a 168.000 euro, margine operativo atteso nei prossimi cinque anni di circa 31.400 euro l’anno al lordo delle imposte. Il titolare vive con la moglie, collaboratrice, e con il figlio maggiorenne, anch’egli collaboratore. La moglie vanta 14.200 euro di quota di utili e incrementi non distribuiti; il figlio ha prestato 6.000 euro per l’acquisto di un macchinario.
Prima scelta: quanto serve alla famiglia per vivere. Il piano deve indicare quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia (art. 75 c.1 lett. e). Nell’impresa familiare questa voce assorbe anche il diritto al mantenimento dei familiari collaboratori (art. 230-bis c.1). Ipotizziamo 1.950 euro al mese per i tre componenti, cioè 23.400 euro l’anno, dedotti dai flussi prima di calcolare la parte destinata ai creditori. Se il giudice ritiene la cifra non coerente con la fattibilità, chiederà chiarimenti: per questo conviene documentarla con le spese reali (affitto o mutuo, utenze, alimentazione, trasporti).
Seconda scelta: il trattamento dei crediti familiari. Tre soluzioni possibili:
- rinuncia: la moglie rinuncia ai 14.200 euro; il passivo si riduce e la convenienza per gli altri creditori migliora;
- postergazione: la moglie accetta di essere pagata solo dopo l’integrale esecuzione del piano verso gli altri creditori; il credito resta, ma non sottrae risorse;
- trattamento paritario: la moglie riceve la stessa percentuale dei chirografari. È la soluzione più esposta a contestazioni, perché i familiari non votano ma ricevono pagamenti.
Terza scelta: l’apporto del figlio. Il figlio si impegna a versare 9.600 euro in tre anni, cioè 266,67 euro al mese per 36 mesi, e a rinunciare alla restituzione dei 6.000 euro fino alla fine del piano. Nel concordato in continuità l’apporto non è un requisito (lo è solo nel caso dell’art. 74 c.2), ma aumenta l’attivo e rafforza la convenienza.
Il risultato, in cifre arrotondate: flussi destinabili ai creditori di circa 8.000 euro l’anno dall’attività (31.400 meno 23.400), più l’apporto del figlio (3.200 euro l’anno per tre anni), più la vendita di un furgone non indispensabile stimata in 11.700 euro. In cinque anni l’attivo del piano arriva a circa 61.300 euro, da distribuire secondo l’ordine delle prelazioni, prima ai privilegiati (con la percentuale non inferiore a quella della liquidazione, art. 75 c.2) e poi ai chirografari. Il numero non è un modello da copiare: serve a mostrare che nell’impresa familiare ogni voce del piano (mantenimento, crediti, apporti) è anche una scelta sui rapporti tra familiari.
| Ruolo del familiare | Entra nell’elenco dei creditori? | Vota? | Protetto dalle misure del titolare? | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Collaboratore con quota di utili | Sì, se il credito esiste o matura | No | Non è un debitore | art. 230-bis c.1 e c.4 c.c.; art. 79 c.2 CCII |
| Familiare che ha prestato denaro | Sì | No | Non è un debitore | art. 79 c.2 CCII |
| Familiare fideiussore | No come creditore (salvo regresso) | No | No: la banca può agire contro di lui | art. 79 c.5 CCII |
| Familiare che ha concesso ipoteca sulla sua casa | No | — | No: il bene è suo | art. 74 c.3 CCII (classe del creditore) |
| Familiare con debiti propri | Ha una propria procedura | Nella propria | Solo con una propria domanda | art. 66 CCII |
Il giorno del deposito: la domanda, gli allegati e la richiesta di protezione
Cosa succede
Siamo al giorno del deposito, che nella prassi cade tra il secondo e il quarto mese dall’incarico. La domanda di concordato minore del titolare viene depositata al tribunale competente tramite l’OCC (art. 76 c.1), con la relazione particolareggiata del gestore e tutti gli allegati dell’art. 75. Il procedimento si svolge davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 76 c.6).
La norma
L’art. 75 c.1 CCII chiede di allegare: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti o degli ultimi esercizi; b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; c) l’elenco di tutti i creditori con cause di prelazione, somme dovute e domicilio digitale; d) gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; e) la documentazione su stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento.
L’art. 77 CCII, nel testo vigente letto su Brocardi, rende inammissibile la domanda se mancano i documenti degli artt. 75 e 76, se il debitore supera le soglie dell’art. 2 c.1 lett. d, se è stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte, o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
I termini che si attivano
Il deposito fa scattare due effetti immediati. Il primo è la sospensione degli interessi ai soli effetti del concorso (art. 76 c.5), che non vale per i crediti con ipoteca, pegno o privilegio. Il secondo è la soglia temporale per la rilevanza degli atti: gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione dopo il decreto di apertura saranno inefficaci verso i creditori anteriori alla pubblicità del decreto (art. 78 c.5). Dal deposito, quindi, il titolare deve considerare “congelata” la gestione straordinaria.
Cosa può fare il debitore ora
Nella domanda il titolare può chiedere al giudice le misure protettive dell’art. 78 c.2 lett. d: divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati, sospensione delle prescrizioni, impedimento delle decadenze, divieto di pronunciare la liquidazione controllata, fino all’omologazione definitiva. La richiesta va fatta nella domanda: le misure non scattano da sole.
Per l’impresa familiare l’elenco dei creditori dell’art. 75 c.1 lett. c ha tre righe “sensibili”:
- i familiari creditori, con l’indicazione del titolo (quota di partecipazione, prestito, compensi arretrati) e dell’eventuale causa di prelazione;
- le banche garantite dai familiari, con l’indicazione della garanzia del terzo, perché va formata la classe obbligatoria (art. 74 c.3);
- l’INPS per i contributi dei collaboratori, distinti da quelli del titolare.
Il quadro delle entrate familiari dell’art. 75 c.1 lett. e è altrettanto importante: nell’impresa familiare il “mantenimento” non è solo quello del titolare, ma anche quello dei familiari che lavorano e vivono del reddito dell’impresa, cui l’art. 230-bis c.1 riconosce il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia. Il piano deve indicare quanto resta alla famiglia per vivere, e il giudice valuterà se la misura è coerente con la fattibilità.
L’errore tipico di questa fase
Depositare una domanda incompleta “per guadagnare tempo”, pensando di integrare dopo. Il giudice può concedere fino a 15 giorni per integrazioni (art. 78 c.1), ma se mancano i documenti degli artt. 75 e 76 la domanda è inammissibile (art. 77). Un altro errore: non chiedere le misure protettive quando c’è già un pignoramento presso terzi sul conto dell’impresa o un’esecuzione sull’immobile del titolare.
Quanto dura realmente
Il deposito telematico è un atto di un giorno. Il tempo che conta è quello che passa fino al decreto: dipende dal carico del tribunale e può andare da due o tre settimane a qualche mese.
Il decreto di apertura: da due settimane a due mesi dopo il deposito
Cosa succede
Il giudice esamina la domanda. Se la ritiene ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone che l’OCC comunichi proposta e decreto ai creditori (art. 78 c.1). Se la ritiene inammissibile, lo dichiara con decreto reclamabile entro 30 giorni davanti al tribunale, in camera di consiglio, secondo gli artt. 737 e 738 c.p.c.; nel reclamo piano e proposta non si modificano.
La norma
Con il decreto di apertura il giudice, secondo l’art. 78 c.2: a) dispone la pubblicazione nel sito del tribunale o del Ministero della giustizia e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese; b) ordina la trascrizione se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di immobili o mobili registrati; c) assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per far pervenire all’OCC, via PEC, la dichiarazione di adesione o mancata adesione e le eventuali contestazioni; d) su istanza del debitore, dispone le misure protettive. L’art. 78 c.2-bis prevede la nomina di un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC in alcuni casi, tra cui la richiesta del debitore o la sospensione generale delle esecuzioni quando la nomina è necessaria.
I termini che si attivano
Il decreto fa partire il termine per i creditori, che il giudice fissa caso per caso entro il limite di 30 giorni. Se il decreto è di inammissibilità, il termine di 30 giorni per il reclamo è perentorio e corre anche in agosto (art. 9 c.1). Contro il provvedimento di inammissibilità non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, perché non ha natura decisoria; sono invece ricorribili i provvedimenti resi in sede di reclamo sull’omologazione o sul diniego (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17481/2025, massima Brocardi).
Per l’impresa familiare la pubblicazione nel registro delle imprese ha una conseguenza pratica: fornitori, clienti e banche vengono a sapere della procedura. Il titolare deve prepararsi a gestire la comunicazione, soprattutto se i familiari hanno rapporti diretti con clienti e fornitori.
Cosa può fare il debitore ora
Cosa può fare il titolare in questa fase centrale? Tre cose concrete. La prima: verificare che le misure protettive concesse coprano tutte le azioni pendenti, compresa un’eventuale esecuzione sul bene di un familiare che però garantisce un debito del titolare: qui serve attenzione, perché le misure del concordato minore proteggono il patrimonio del debitore, non quello dei terzi garanti. La seconda: chiedere al giudice l’autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione indispensabili alla continuità (un nuovo contratto di fornitura rilevante, la sostituzione di un mezzo), perché senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 78 c.5). La terza: preparare i creditori al voto, spiegando la proposta.
Su questo passaggio l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, lavora dall’interno della logica dell’Organismo: verifica che la proposta trasmessa ai creditori sia comprensibile, che le classi siano corrette e che la posizione dei familiari sia dichiarata senza zone d’ombra.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che il familiare garante sia protetto dal decreto. Non lo è: la banca può agire contro il fideiussore o sull’immobile ipotecato del terzo, perché i diritti verso coobbligati e fideiussori restano salvi (art. 79 c.5) e le misure dell’art. 78 c.2 lett. d riguardano il debitore. Se il familiare non ha i mezzi per far fronte alla garanzia, deve valutare una propria procedura, eventualmente collegata a quella del titolare (art. 66 CCII).
Quanto dura realmente
Il decreto arriva nella maggior parte dei casi in alcune settimane; nei tribunali con molte procedure può servire qualche mese. Se il giudice chiede integrazioni, il calendario si allunga di non oltre 15 giorni per la risposta del debitore, più il tempo del nuovo esame.
I trenta giorni del voto: perché i familiari non votano e come si conta la maggioranza
Cosa succede
Il calendario ora corre per i creditori. Entro il termine fissato dal decreto, non superiore a 30 giorni, ciascun creditore comunica all’OCC via PEC se aderisce o no e le eventuali contestazioni, indicando un proprio indirizzo PEC (art. 78 c.2 lett. c e c.4). L’OCC raccoglie le dichiarazioni e verifica il raggiungimento della maggioranza.
La norma
Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se un solo creditore detiene la maggioranza, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi; con più classi, la maggioranza dei crediti va raggiunta anche nel maggior numero di classi; i privilegiati soddisfatti solo in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua (art. 79 c.1).
Il punto che riguarda direttamente l’impresa familiare è l’art. 79 c.2: non votano e non sono computati ai fini della maggioranza il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado, oltre alle società controllanti, controllate o sotto comune controllo, ai cessionari di crediti da meno di un anno e ai creditori in conflitto d’interessi. Tutti i familiari dell’art. 230-bis (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo, convivente) rientrano in questa esclusione.
L’art. 79 c.3 introduce il silenzio-assenso: in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa.
I termini che si attivano
Il termine per il voto è perentorio per i creditori: chi non risponde in tempo è considerato consenziente. Per il debitore la finestra è un’altra: è il periodo in cui può dialogare con i creditori, chiarire, rispondere alle contestazioni, senza però modificare unilateralmente la proposta già trasmessa.
Cosa può fare il debitore ora
Il titolare deve sapere fin dall’inizio che i crediti dei familiari non lo aiutano a raggiungere la maggioranza. Il coniuge creditore di 14.000 euro per la quota di utili non può votare a favore e non entra nel calcolo. La maggioranza si costruisce solo con i creditori “esterni”: banche, fornitori, Erario, INPS, altri enti.
Un esempio numerico, solo dimostrativo. Ipotesi: passivo esterno ammesso al voto di 219.178,50 euro così composto: parte non soddisfatta del credito privilegiato dell’Erario 52.970,50 euro (su 96.310 euro, offerto il 45%), parte non soddisfatta del credito INPS 16.748 euro (su 41.870 euro, offerto il 60%), banca garantita dalla fideiussione e dall’ipoteca della moglie 58.900 euro (chirografaria verso il titolare, in classe obbligatoria), banca chirografaria 72.450 euro, fornitori 18.110 euro. La moglie (14.200 euro di quota) e il figlio (6.000 euro di prestito) non votano. La maggioranza dei crediti è superata con oltre 109.589,25 euro di consensi.
Con tre classi (enti pubblici per la parte degradata 69.718,50 euro; banca garantita da terzi 58.900 euro; altri chirografari 90.560 euro) la proposta deve ottenere anche la maggioranza in almeno due classi su tre. Se la banca chirografaria aderisce, i fornitori e l’Erario tacciono (silenzio-assenso), mentre INPS e banca garantita votano contro, i consensi sono 143.530,50 euro: maggioranza dei crediti raggiunta, maggioranza in due classi su tre (enti pubblici, perché 52.970,50 euro supera la metà di 69.718,50 euro, e chirografari). Il concordato è approvato.
Se invece l’Erario vota espressamente contro, i consensi scendono a 90.560 euro e la maggioranza manca. Qui si apre la strada del cram down fiscale dell’art. 80 c.3, di cui si dirà nella tappa successiva.
Quando i familiari presentano domande collegate (procedura familiare dell’art. 66), le masse attive e passive restano distinte (art. 66 c.3). Secondo la rassegna di EC News (16/4/2024), Trib. Santa Maria Capua Vetere 16/2/2022 ha ritenuto che nel concordato le votazioni vadano svolte separatamente per ciascun debitore, con maggioranza verificata individualmente: il voto sul concordato del titolare non “trascina” quello del familiare.
L’errore tipico di questa fase
Contare sui familiari creditori per fare numero, o peggio far acquistare a un familiare il credito di un fornitore poco prima della domanda: il cessionario di crediti da meno di un anno prima della domanda non vota (art. 79 c.2), e comunque un parente non voterebbe. Un errore di segno opposto è non presidiare il silenzio dei creditori pubblici: il silenzio vale consenso, ma un dissenso espresso all’ultimo giorno cambia il risultato.
Quanto dura realmente
Il termine è al massimo di 30 giorni dal decreto, ma tra la comunicazione dell’OCC e la relazione finale sul voto passano di solito altre due o tre settimane.
L’omologazione: da uno a tre mesi dopo il voto, e i trenta giorni del reclamo
Cosa succede
Chiuso il voto, l’OCC riferisce al giudice. Il giudice verifica ammissibilità, fattibilità del piano e raggiungimento della maggioranza; in assenza di contestazioni omologa con sentenza, disponendo adeguata pubblicità e, se necessario, la trascrizione, e dichiara chiusa la procedura (art. 80 c.1-2).
La norma
Se un creditore o altro interessato contesta la convenienza, il giudice, sentiti debitore e OCC, omologa se ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80 c.3). La stessa norma prevede il cram down fiscale e contributivo: il giudice omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante per raggiungere la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione, anche sulla base della relazione dell’OCC. Un’applicazione è in Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025 (segnalata da NT+ Diritto), su un concordato minore con cram down sul Fisco e applicazione della regola della priorità relativa.
Il creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o il suo aggravamento non può contestare la convenienza (art. 80 c.4). Se il giudice non omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80 c.5); il decreto è reclamabile ai sensi dell’art. 50 (art. 80 c.7).
I termini che si attivano
Contro la sentenza di omologazione, l’art. 80 non contiene un rinvio espresso all’art. 51; la reclamabilità alla corte d’appello si ricava dai rinvii degli artt. 65 c.2 e 74 c.4 alle norme del concordato preventivo, in quanto compatibili. Per chi segue questa lettura, il reclamo si propone entro 30 giorni, che per le parti decorrono dalla notificazione telematica del provvedimento (art. 51 c.1 e c.3). Contro il decreto di diniego si segue invece l’art. 50, come dice l’art. 80 c.7. Anche qui l’art. 9 c.1 esclude la sospensione feriale.
Cosa può fare il debitore ora
Se un creditore contesta la convenienza, il titolare deve essere pronto a dimostrare, con la relazione dell’OCC e le stime dei beni, che nella liquidazione controllata quel creditore otterrebbe meno. Nell’impresa familiare questo confronto ha un elemento tipico: nella liquidazione l’attività cessa, e con essa il lavoro dei familiari che produce i flussi del piano. La convenienza della continuità poggia spesso proprio sul fatto che il valore dell’impresa familiare è fatto di lavoro e avviamento, che in una vendita forzata si disperdono.
Se il voto è mancato per il dissenso determinante del Fisco o dell’INPS, il titolare chiede l’omologa con cram down, documentando la convenienza per l’ente rispetto all’alternativa liquidatoria. Nel calcolo dell’alternativa va considerato anche il costo della procedura: la Cassazione ha precisato che il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati (Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14/3/2025, segnalata da iusletter).
L’errore tipico di questa fase
Trattare il diniego come la fine di tutto. Il diniego apre su istanza del debitore la liquidazione controllata: è una porta che il titolare può scegliere di aprire o di non aprire, valutando con calma se un nuovo piano sia proponibile o se il reclamo abbia margini. Un errore speculare è festeggiare l’omologa senza attendere il decorso dei termini di impugnazione.
Quanto dura realmente
Tra la fine del voto e la sentenza passano di solito da uno a tre mesi; con contestazioni e istruttoria sulla convenienza si può arrivare a quattro-sei mesi. Dalla domanda all’omologa, nell’insieme, il percorso richiede spesso tra i quattro e i nove mesi, con forti differenze tra tribunali.
Gli anni del piano: esecuzione, controlli, revoca e conversione
Cosa succede
Da questo momento in poi il concordato minore diventa un calendario di pagamenti. Il titolare esegue il piano: versa le rate ai creditori, vende i beni previsti, incassa e destina gli apporti dei familiari. L’OCC vigila sull’esecuzione secondo l’art. 81 CCII. La sentenza di omologa ha chiuso la procedura (art. 80 c.2), ma non ha chiuso i controlli.
La norma
L’omologazione può essere revocata con sentenza, reclamabile ai sensi dell’art. 51 (art. 82 c.5). In caso di revoca dell’omologazione, l’art. 83 consente la conversione in liquidazione controllata. Il concordato minore, salvo diversa previsione, lascia intatti i diritti dei creditori verso fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso (art. 79 c.5): l’omologa riduce il debito del titolare, non quello del familiare garante.
I termini che si attivano
I termini ora sono quelli del piano: scadenze delle rate, date entro cui vendere, scadenze dei mutui strumentali mantenuti (art. 75 c.3). Ogni scadenza del piano è, di fatto, un termine perentorio: l’inadempimento rilevante espone alla revoca.
Cosa può fare il debitore ora
Il titolare deve organizzare la contabilità dell’esecuzione separando i pagamenti del piano da quelli correnti: i nuovi debiti (imposte correnti, contributi correnti dei collaboratori, fornitori) vanno pagati regolarmente, perché nessuna procedura protegge dai debiti futuri. Se il piano prevede la vendita dell’azienda o di un ramo, deve gestire il diritto di prelazione dei familiari partecipanti (art. 230-bis c.5) e liquidare la loro partecipazione secondo quanto previsto nel piano.
Il momento della cessazione della collaborazione di un familiare va gestito con attenzione: quando un figlio o il coniuge smettono di lavorare nell’impresa, il loro diritto di partecipazione può essere liquidato in denaro (art. 230-bis c.4). Se quel credito non era previsto nel piano, si crea un debito nuovo che può compromettere la sostenibilità. Per questo il piano dovrebbe già regolare l’ipotesi.
L’errore tipico di questa fase
Smettere di pagare le imposte correnti per finanziare le rate del concordato. È il modo più rapido per arrivare all’inattuabilità del piano. Altro errore: la morte o l’uscita di scena del titolare non pianificata. Secondo una massima di legittimità, alla morte del titolare l’impresa familiare cessa, i beni entrano nell’asse ereditario e ai collaboratori spettano un diritto di credito e la prelazione (Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 7223 del 15/4/2004): un piano lungo dovrebbe prevedere cosa accade in quel caso.
Un esempio: il familiare che esce dall’impresa nel secondo anno del piano
Ipotesi dimostrativa. Piano omologato a marzo 2027, durata cinque anni. Nel secondo anno il figlio decide di lasciare la falegnameria per un lavoro dipendente. Due effetti si producono insieme.
Il primo riguarda i conti dell’impresa: viene meno il lavoro di un collaboratore e l’impresa deve sostituirlo, per esempio con un dipendente a tempo parziale che costa 14.800 euro l’anno. Il margine destinabile ai creditori scende di conseguenza. Il secondo riguarda il figlio come creditore: con la cessazione della collaborazione il suo diritto di partecipazione, se esistente, può essere liquidato in denaro, anche in più annualità fissate dall’accordo o dal giudice (art. 230-bis c.4).
Se il piano aveva previsto l’ipotesi (rinuncia o postergazione del credito del figlio in caso di uscita, apporto sostitutivo di un altro familiare, accantonamento), l’esecuzione prosegue. Se non l’aveva prevista, il titolare deve valutare subito con l’OCC se il piano resti eseguibile o se sia diventato inattuabile, perché l’inadempimento non gestito porta verso la revoca (art. 82) e la conversione (art. 83). La regola pratica è semplice: ogni familiare che lavora nell’impresa è una variabile del piano, e il piano deve dire cosa accade se quella variabile cambia.
Quanto dura realmente
I piani di continuità durano spesso dai tre ai sette anni. Gli anni centrali sono quelli più delicati, perché la prima fase di entusiasmo è passata e l’impresa deve reggere sia la gestione corrente sia le rate.
La stessa impresa familiare, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Stesso punto di partenza: titolare di un’impresa familiare artigiana (falegnameria), con la moglie e il figlio collaboratori; passivo complessivo di 307.840 euro, di cui 96.310 verso l’Erario, 41.870 verso l’INPS, 58.900 verso una banca garantita dalla fideiussione della moglie e da ipoteca sulla casa di proprietà esclusiva della moglie, 72.450 verso una seconda banca, 18.110 verso fornitori, 14.200 di quota di partecipazione della moglie, 6.000 di prestito del figlio. Ricavi annui intorno a 168.000 euro, attivo e debiti entro le soglie dell’impresa minore.
Calendario A: il titolare che agisce alle finestre giuste
- Lunedì 2 novembre 2026 (giorno 0): incarico all’OCC. Lo stesso giorno i familiari approvano per iscritto la scelta del concordato minore e la moglie dichiara il proprio credito e la disponibilità a postergarlo.
- Entro lunedì 9 novembre 2026 (giorno 7): l’OCC comunica l’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali.
- Martedì 24 novembre 2026: scade il termine di 15 giorni dalla ricezione per le risposte degli uffici; il debito tributario è fotografato.
- Dicembre 2026: piano e proposta. Classi: enti pubblici per la parte degradata, banca garantita da terzi (classe obbligatoria), altri chirografari. Continuità dell’attività con il lavoro dei familiari; il figlio si impegna a versare 9.600 euro in tre anni come apporto.
- Lunedì 11 gennaio 2027: deposito della domanda con istanza di misure protettive.
- Lunedì 25 gennaio 2027: decreto di apertura, pubblicazione anche nel registro delle imprese, misure protettive, termine di 30 giorni per il voto.
- Mercoledì 24 febbraio 2027: scade il termine per il voto. Esito come nell’esempio della tappa del voto: 143.530,50 euro di consensi su 219.178,50, maggioranza in due classi su tre.
- Venerdì 26 marzo 2027: sentenza di omologa.
- Lunedì 29 marzo 2027: notificazione telematica della sentenza alle parti; per chi segue la lettura dell’art. 51, il termine di 30 giorni per il reclamo scade mercoledì 28 aprile 2027.
- Lunedì 31 maggio 2027: prima rata del piano.
In questo calendario la moglie garante resta esposta verso la banca (art. 79 c.5), ma il piano ha previsto per quella banca un trattamento che riduce l’interesse a escutere la garanzia, e la moglie ha valutato con il proprio consulente una procedura personale in caso di escussione.
Calendario B: il titolare che lascia correre
- Martedì 15 dicembre 2026: la seconda banca notifica un pignoramento presso terzi sul conto dell’impresa. Il titolare non reagisce.
- Gennaio 2027: la prima banca escute la fideiussione della moglie e avvia l’esecuzione sulla sua casa.
- Lunedì 1° marzo 2027: convinto che “chiudere” riduca i costi, il titolare cancella l’impresa e chiude la partita IVA.
- Lunedì 15 marzo 2027: deposita una domanda di concordato minore.
- Lunedì 29 marzo 2027: decreto di inammissibilità. Secondo Cass. n. 20141/2026, il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato è inammissibile; inoltre senza attività non c’è continuità e manca un apporto esterno apprezzabile (art. 74 c.2).
- Mercoledì 28 aprile 2027: scade il termine di 30 giorni per il reclamo (art. 78 c.1), con poche prospettive.
- Dopo: la strada rimasta è la liquidazione controllata, con la cessione di tutti i beni liquidabili e la perdita dell’attività; nel frattempo la moglie affronta da sola l’esecuzione sulla casa.
Il confronto mostra che la differenza non sta nei numeri del passivo, identici, ma in tre date: quella dell’incarico all’OCC, quella della mancata reazione al pignoramento e quella della cancellazione.
| Data | Calendario A | Calendario B |
|---|---|---|
| novembre 2026 | Incarico OCC e delibera dei familiari | Nessuna iniziativa |
| dicembre 2026 | Piano e classi | Pignoramento sul conto |
| gennaio 2027 | Deposito e decreto di apertura | Escussione della garanzia della moglie |
| febbraio-marzo 2027 | Voto e omologa | Cancellazione e domanda inammissibile |
| aprile-maggio 2027 | Termine di reclamo e prima rata | Termine di reclamo e prospettiva di liquidazione |
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un’altra strada
Binario 1: la composizione negoziata prima del concordato
Il titolare di un’impresa familiare sotto soglia può chiedere la nomina di un esperto alla camera di commercio quando si trova in uno squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza e il risanamento è ragionevolmente perseguibile (art. 25-quater c.1 CCII). L’istanza va al segretario generale della camera di commercio e contiene, tra l’altro, l’attestazione di non avere depositato ricorso per concordato minore (art. 25-quater c.2). All’esito delle trattative, se non si trova un accordo, l’imprenditore può proporre la domanda di concordato minore (art. 25-quater c.4 lett. a). La timeline si allunga, ma il concordato arriva con creditori già coinvolti. Gli atti autorizzati dal tribunale durante la composizione negoziata conservano i loro effetti anche se poi interviene un concordato minore omologato (art. 25-quater c.6).
Binario 2: la procedura familiare
Se anche il coniuge o il figlio hanno debiti propri (per esempio come garanti, o per finanziamenti personali usati per l’impresa), l’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda se sono conviventi o se il sovraindebitamento ha un’origine comune. Se uno dei debitori non è consumatore, come il titolare dell’impresa familiare, non si applicano le norme sul piano del consumatore, salvo l’art. 67 c.5. Le masse restano distinte (art. 66 c.3); se le domande sono più d’una, il giudice coordina e la competenza è del giudice adito per primo (art. 66 c.4). La rassegna di EC News citata osserva che, quando un familiare è imprenditore, il piano del consumatore è escluso e la sede è il concordato minore. La timeline diventa unica, con un’unica OCC e un unico giudice, ma con voti separati per ciascun debitore.
Binario 3: la conversione in liquidazione controllata
Se il concordato non viene omologato, il giudice, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80 c.5); se l’omologazione viene revocata, si applica l’art. 83. Per entrare nella liquidazione controllata la meritevolezza non è richiesta (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025, massima Brocardi), ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza resta un requisito di ammissibilità con controllo sostanziale del giudice (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026, sintesi diritto.it). La condotta del debitore torna a pesare nella fase dell’esdebitazione. In questo binario l’impresa familiare, di regola, cessa; i familiari partecipanti diventano creditori per la loro quota e la fanno valere nel concorso. Per i familiari in liquidazione insieme al titolare, Trib. Verona 13/9/2023 (rassegna EC News) ha ammesso una liquidazione controllata unitaria per più sovraindebitati dello stesso nucleo, ferma la separatezza delle masse; oggi l’art. 66 c.1 vigente lo prevede espressamente.
Binario 4: l’opposizione nell’esecuzione individuale
Se il titolare è già sotto pignoramento, può difendersi nell’esecuzione con le opposizioni del codice di procedura civile. Attenzione: la sospensione feriale non si applica al processo esecutivo né, di regola, alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.). Il binario dell’opposizione non sostituisce il concordato: lo affianca fino a quando le misure protettive dell’art. 78 c.2 lett. d non bloccano le azioni esecutive.
Le 5 finestre critiche
- Prima della cancellazione: non chiudere l’impresa prima di aver deciso lo strumento. Una volta cancellato, il titolare perde l’accesso al concordato minore (Cass. n. 20141/2026).
- Il giorno 0: dichiarare all’OCC ogni rapporto con i familiari. Crediti, prestiti, garanzie, beni intestati: l’incompletezza degli oneri informativi pesa su ammissibilità e omologa (Cass. n. 14800/2026).
- Prima del deposito: fissare il trattamento dei familiari e formare la classe dei creditori garantiti da terzi. Dopo il deposito piano e proposta non si cambiano nel reclamo (art. 78 c.1) e la classe è obbligatoria (art. 74 c.3).
- Il giorno del deposito: chiedere le misure protettive. Senza istanza, pignoramenti ed esecuzioni proseguono (art. 78 c.2 lett. d).
- Dopo il voto: valutare subito il cram down o la conversione. Se il dissenso determinante è del Fisco o dell’INPS, l’omologa passa dalla prova della convenienza (art. 80 c.3); se manca, la liquidazione controllata si apre su istanza del debitore (art. 80 c.5).
Le domande sul tempo
Ho già chiuso la partita IVA da due mesi: posso ancora presentare il concordato minore?
Se l’impresa è stata cancellata, secondo Cass. n. 20141/2026 il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato è inammissibile. Restano altre strade del CCII, come la liquidazione controllata. Se invece è stata chiusa solo la posizione IVA ma l’impresa non è cancellata, la situazione va verificata sui documenti.
Mio figlio collabora da dieci anni e non ha mai preso utili: quando matura il suo credito?
Secondo la giurisprudenza di legittimità riportata da Brocardi, salvo patto di distribuzione periodica, il diritto matura alla cessazione dell’impresa o della collaborazione (Cass. n. 11921/1999). Se il piano prevede la continuità e il figlio continua a lavorare, il credito potrebbe non essere ancora esigibile; va comunque indicato e regolato nel piano.
Quanto dura in tutto, dall’incarico all’ultima rata?
La parte procedurale, dall’incarico all’OCC all’omologa, richiede in genere tra sei e dodici mesi, comprendendo la preparazione. L’esecuzione del piano dura quanto previsto dal piano stesso, spesso tra tre e sette anni.
Il decreto di apertura è arrivato il 20 luglio: il termine per il voto si ferma in agosto?
No. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice: il termine fissato dal giudice scade alla data indicata, anche se cade in agosto.
Ho ottenuto l’esdebitazione quattro anni fa per una precedente attività: devo aspettare?
Sì. L’art. 77 CCII rende inammissibile la domanda di concordato minore del debitore che è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, o che ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte. Il calcolo va fatto a ritroso dalla data del deposito: se l’esdebitazione risale a quattro anni e due mesi fa, mancano ancora dieci mesi. Nel frattempo si possono preparare la documentazione e il piano, e valutare se la composizione negoziata per le imprese sotto soglia (art. 25-quater) sia percorribile per gestire la crisi senza attendere. Anche in questo caso i rapporti con i familiari collaboratori vanno messi in ordine subito, perché sono la parte del fascicolo che richiede più tempo.
Il giudice mi ha dichiarato inammissibile la domanda da 25 giorni: posso ancora fare qualcosa?
Sì, se il termine di 30 giorni per il reclamo previsto dall’art. 78 c.1 non è ancora scaduto: il reclamo va depositato davanti al tribunale, in camera di consiglio, e in quella sede piano e proposta non si modificano. Con soli cinque giorni residui serve muoversi subito. In alternativa si può valutare una nuova domanda corretta, se il vizio è rimediabile.
La banca ha escusso la fideiussione di mia moglie dopo l’omologa del mio concordato: poteva farlo?
Sì. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori, salvo diversa previsione (art. 79 c.5). La moglie, se non riesce a pagare, può valutare una procedura propria.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Le massime di Brocardi sono state lette nella pagina dell’art. 230-bis c.c. e dell’art. 77 CCII; per le altre è indicata la fonte della sintesi.
Prima del giorno 0: titolarità e confini dell’impresa familiare
- Cass. civ., Sez. Unite, n. 23676 del 6/11/2014 (massima Brocardi). L’impresa familiare è incompatibile con la disciplina delle società. Rilevanza: chi presenta il concordato minore è il titolare, non un ente collettivo.
- Cass. civ., Sez. I, n. 24560 del 2/12/2015 (massima Brocardi). L’impresa familiare appartiene al solo titolare, anche se alcuni beni sono di un familiare. Rilevanza: individua il debitore e il patrimonio che entra nel piano.
- Cass. civ., Sez. I, n. 14580 del 16/6/2010 (massima Brocardi). Per estendere il fallimento al familiare serve l’accertamento di una società di fatto; collaborazione e partecipazione agli utili non bastano. Rilevanza: i familiari non diventano debitori della procedura del titolare per il solo fatto di collaborare.
- Cass. civ., Sez. I, n. 3520 del 24/3/2000 (massima Brocardi). Se i rapporti esterni assumono connotati societari si forma una società di fatto. Rilevanza: va escluso prima del deposito, perché cambierebbe il debitore e gli effetti sui soci (art. 79 c.4).
- Corte costituzionale, sent. n. 148/2024 (riportata da Brocardi sotto l’art. 230-bis). Il convivente di fatto rientra tra i familiari dell’impresa familiare. Rilevanza: il convivente può essere creditore per la sua partecipazione e, come convivente, non vota (art. 79 c.2).
- Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026 (sintesi iusletter). Inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: è la finestra temporale più importante per il titolare.
Dal giorno 15 al deposito: i crediti dei familiari e il piano
- Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 15810 del 6/6/2024 (massima Brocardi). Sui beni acquistati con utili non ripartiti il collaboratore ha un diritto di credito, non di proprietà. Rilevanza: quei beni restano nel patrimonio del titolare e il familiare è un creditore da inserire nell’elenco.
- Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12965 del 12/5/2023 (massima Brocardi). Chi chiede la quota deve provare la consistenza del patrimonio e la quota astratta, anche con presunzioni. Rilevanza: il credito del familiare nel piano va documentato, non solo dichiarato.
- Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28/10/2025 (massima Brocardi art. 77). La proposta deve rispettare la graduazione dei privilegi; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio. Rilevanza: impone prudenza nella collocazione dei crediti dei familiari e degli enti.
- Cass. n. 14555/2026 (sintesi Fiscal Focus 20/5/2026). La falcidia dei crediti tributari nel concordato minore non richiede necessariamente la transazione fiscale; l’art. 88 non si applica in automatico. Rilevanza: riguarda il debito fiscale tipico dell’impresa familiare.
Il deposito e il decreto: completezza e reclamo
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14800 del 18/5/2026 (massima Brocardi art. 77). Nessun autonomo requisito di meritevolezza, ma oneri informativi completi e veritieri; le valutazioni dell’OCC non sanano le omissioni. Rilevanza: i rapporti con i familiari vanno dichiarati per intero.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17481/2025 (massima Brocardi art. 77). Il provvedimento di inammissibilità non è ricorribile in Cassazione; lo sono i provvedimenti sul reclamo relativo all’omologa o al diniego. Rilevanza: chiarisce cosa si può impugnare e in quale fase.
Il voto: familiari e procedure collegate
- Trib. Santa Maria Capua Vetere, 16/2/2022 (rassegna EC News 16/4/2024, senza numero). Nelle procedure familiari le votazioni sono separate per ciascun debitore. Rilevanza: il voto sul concordato del titolare resta autonomo rispetto a quello dei familiari.
L’omologazione: cram down e costi
- Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025 (NT+ Diritto). Concordato minore omologato con cram down sul Fisco e applicazione della priorità relativa. Rilevanza: mostra come superare il dissenso determinante dell’Erario.
- Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14/3/2025 (sintesi iusletter). Il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: incide sul confronto con l’alternativa liquidatoria.
I binari paralleli: la conversione
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi art. 280). L’apertura della liquidazione controllata non si nega per mancanza di meritevolezza, che conta nell’esdebitazione. Rilevanza: riguarda il titolare che, dopo il diniego, chiede la conversione.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it). La relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità della liquidazione controllata, con controllo sostanziale. Rilevanza: anche nel binario della conversione la qualità della relazione è decisiva.
- Trib. Verona, 13/9/2023 (rassegna EC News, senza numero). Ammessa una liquidazione controllata unitaria di più membri dello stesso nucleo, con masse separate. Rilevanza: anticipa la soluzione oggi scritta nell’art. 66 c.1.
Gli anni del piano
- Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 7223 del 15/4/2004 (massima Brocardi). Alla morte del titolare l’impresa familiare cessa; ai collaboratori spettano un credito e la prelazione. Rilevanza: un piano pluriennale dovrebbe regolare questa eventualità.
Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi
Interveniamo nel punto del calendario in cui sei. Se sei prima del giorno 0, lavoriamo sulla verifica preliminare; se il decreto è già arrivato, lavoriamo sul voto; se il concordato è omologato, sull’esecuzione. Gli strumenti concreti:
- Verifichiamo la titolarità e la struttura dell’impresa familiare, escludendo con i documenti il rischio di una società di fatto e controllando le soglie dell’art. 2 c.1 lett. d CCII nei tre esercizi.
- Blocchiamo le mosse che chiudono la porta: valutiamo prima di ogni cancellazione, vendita o intestazione ai familiari se l’atto compromette il concordato.
- Ricostruiamo i crediti dei familiari partecipanti sulla base del lavoro prestato, degli utili non distribuiti e dei prelievi, e prepariamo la delibera dei familiari sulla scelta della procedura.
- Costruiamo le classi, a partire da quella obbligatoria per i creditori garantiti dai familiari, verificando l’ordine delle prelazioni.
- Analizziamo con lo staff tributario il debito verso Erario, agente della riscossione e INPS, confrontandolo con le risposte degli uffici previste dall’art. 76 c.4.
- Prepariamo la domanda con tutti gli allegati degli artt. 75 e 76 e l’istanza di misure protettive dell’art. 78 c.2 lett. d.
- Seguiamo la fase del voto: calcoliamo le maggioranze escludendo i familiari, presidiamo il silenzio-assenso e rispondiamo alle contestazioni.
- Sosteniamo l’omologa, anche con cram down fiscale e contributivo, documentando la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Valutiamo per i familiari garanti o indebitati una procedura propria o familiare (art. 66), coordinata con quella del titolare.
- Affianchiamo l’esecuzione del piano, controllando le scadenze e il pagamento dei debiti correnti, e valutiamo per tempo i rimedi se emergono difficoltà.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per l’impresa familiare pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: il concordato minore passa interamente dalla relazione dell’Organismo, e conoscere i criteri con cui il gestore valuta completezza, attendibilità, fattibilità e convenienza permette di preparare il fascicolo nel modo in cui sarà esaminato. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di valutare con il titolare se passare prima dalla composizione negoziata per le imprese sotto soglia.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza cambi di impostazione tra la domanda, il reclamo e il ricorso. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono contabilità, utili e prelievi dei familiari, gli avvocati costruiscono proposta, classi e difesa.
Chiusura
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Nell’impresa familiare lo spreco ha un volto preciso: la partita IVA chiusa troppo presto, il pignoramento lasciato correre, la garanzia del coniuge dimenticata, il credito del figlio mai messo per iscritto. Il concordato minore è accessibile al titolare, ma solo se le date giuste vengono rispettate e se i rapporti con i familiari sono chiari fin dal giorno 0.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, cioè opera nel sistema che istruisce e attesta il concordato minore; il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario serve a trattare i debiti con banche, Fisco e INPS, che nell’impresa familiare sono quasi sempre la parte più pesante del passivo, mentre la qualifica di Esperto Negoziatore copre la strada della composizione negoziata.
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