Come si calcola, in concreto, se una transazione fiscale conviene all’Erario più della liquidazione dell’azienda, e quindi se il tribunale potrà approvarla anche quando l’Agenzia delle Entrate dice di no? È la domanda che si pone l’imprenditore che ha accumulato imposte non versate, sanzioni e interessi, e che vuole sapere se esiste una strada diversa dalla chiusura. La risposta onesta comincia da un’ammissione: non esiste un calcolo valido per tutte le aziende, e non esiste nemmeno uno strumento migliore in assoluto; esiste il confronto tra due scenari costruiti sui numeri di quella singola impresa, ed è proprio questo il punto. Lo stesso debito di 400.000 euro può rendere la transazione molto conveniente per il Fisco in un’azienda con un immobile libero da ipoteche e del tutto inutile in un’azienda che, liquidata, non pagherebbe all’Erario un solo euro.
C’è poi un secondo livello che spesso si trascura. La legge chiede di dimostrare la convenienza per il creditore pubblico, ma l’imprenditore deve verificare anche la convenienza per sé: quanto costa la procedura, quanti anni durano i pagamenti, cosa succede alle garanzie personali dei soci, quale rischio si corre se il piano non regge. Va soppesato tutto, non solo la percentuale offerta.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crocevia tra diritto della crisi e diritto tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: due competenze certificate che corrispondono alle due metà del problema, cioè la scelta dello strumento di regolazione della crisi e la ricostruzione del debito fiscale da proporre in transazione. A questo si aggiunge l’abilitazione di avvocato cassazionista, che permette di difendere la stessa impostazione anche se l’omologazione viene contestata nei gradi successivi.
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Da dove parte ogni confronto: il debito fiscale, la crisi e il termine di paragone
Prima di mettere a confronto le strade, conviene fissare gli elementi comuni a tutte. Il primo riguarda la natura del debito. Nella transazione fiscale non entra un generico “debito con il Fisco”, ma un insieme di voci diverse, ciascuna con una propria collocazione: le imposte (IVA, ritenute, imposte sui redditi, IRAP), le sanzioni, gli interessi, gli aggi e gli oneri di riscossione, i contributi previdenziali e i premi assicurativi. Le norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo sostituito dal D.Lgs. 136/2024 e ulteriormente ritoccato dal D.Lgs. 147/2026) consentono di proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi, relativi accessori, contributi e premi. Il D.Lgs. 147/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 e in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso la transazione anche ai tributi di regioni, province, città metropolitane e comuni e ha modificato, tra gli altri, gli articoli 63 e 88 del Codice: chi aveva studiato la materia prima dell’estate 2026 deve quindi riaggiornare i propri riferimenti.
Il secondo elemento comune è il termine di paragone. In tutti gli strumenti che consentono al tribunale di superare il dissenso del Fisco, la legge chiede di confrontare la proposta con l’esito che il creditore pubblico otterrebbe se l’impresa venisse liquidata. Per una società commerciale sopra le soglie dell’impresa minore il confronto è con la liquidazione giudiziale; per l’impresa minore il riferimento è l’alternativa liquidatoria, che in concreto coincide con la liquidazione controllata. Il punto decisivo è che non si confronta la proposta con il debito nominale (quanto il Fisco “dovrebbe” avere), ma con quanto il Fisco riuscirebbe davvero a incassare, quando e con quali costi.
Il terzo elemento è la distinzione tra due parametri che la legge tiene separati. Nei piani liquidatori il professionista indipendente deve attestare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale; nei piani in continuità aziendale deve attestare la non deteriorità del trattamento rispetto alla liquidazione. La differenza non è lessicale: nel primo caso la proposta deve offrire qualcosa in più; nel secondo basta che non offra di meno. È una distinzione che l’art. 63 c.1 CCII (accordi di ristrutturazione) e l’art. 88 c.2 CCII (concordato preventivo) formulano in modo parallelo.
Il quarto elemento riguarda i tempi. Tutte le strade che si confronteranno sono “procedimenti disciplinati dal Codice”: per essi l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini, che quindi corrono anche dal 1° al 31 agosto. Diverso è il caso degli eventuali ricorsi tributari pendenti contro avvisi di accertamento o cartelle, che restano soggetti alle regole del processo tributario e alla sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969. Chi gestisce insieme una transazione e un contenzioso tributario deve tenere due calendari diversi.
Infine, la transazione fiscale non è uno strumento autonomo: vive dentro una procedura. Esiste anche una transazione nella composizione negoziata (art. 23 c.2-bis CCII), utile quando le trattative con l’esperto sono già avviate; ma lì l’accordo con l’Agenzia produce effetti dal deposito e il giudice verifica la regolarità della documentazione, non la convenienza, e soprattutto non esiste un meccanismo per superare il dissenso del Fisco. Per questo, quando la domanda è “il tribunale può imporre la transazione all’Erario?”, le strade realmente percorribili si riducono a tre: l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, il concordato preventivo con transazione fiscale e, per l’impresa minore, il concordato minore. Ciascuna ha un proprio modo di “fare i conti” con la liquidazione.
Prima strada: l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale (art. 63 CCII)
In cosa consiste
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII) è un accordo tra l’imprenditore e una parte qualificata dei creditori, omologato dal tribunale. Durante le trattative l’imprenditore può proporre all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle dogane, agli enti territoriali e agli enti previdenziali il pagamento parziale o dilazionato dei crediti pubblici sorti fino alla data di presentazione della proposta (art. 63 c.1). La proposta, con la documentazione e una dichiarazione sostitutiva del debitore sulla completezza dei dati, si deposita presso gli uffici indicati dall’art. 88 c.5; l’adesione si esprime con la sottoscrizione dell’organo competente e il termine per aderire è di 90 giorni, con proroghe se la proposta viene modificata (art. 63 c.2). Dopo l’adesione o la scadenza del termine si deposita la domanda di omologazione, avvisando gli enti via PEC: da quella ricezione decorre il termine per l’opposizione previsto dall’art. 48 c.4 (art. 63 c.3).
Il cuore del confronto con la liquidazione sta nei commi 4 e 5. Secondo il testo vigente pubblicato da Brocardi, il tribunale può omologare anche senza l’adesione dell’ente, e perfino contro il suo voto contrario, quando quell’adesione è determinante per raggiungere le percentuali richieste e ricorrono insieme quattro condizioni: l’accordo non ha carattere liquidatorio; gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto dei crediti complessivi; il soddisfacimento dell’ente non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; il soddisfacimento è almeno pari al 50% del credito di ciascun ente, esclusi sanzioni e interessi. Se gli altri aderenti sono meno di un quarto, o mancano del tutto, l’omologazione forzosa resta possibile solo con un soddisfacimento di almeno il 60% e una dilazione non superiore a dieci anni (art. 63 c.5).
Il comma 6 chiude due porte: il meccanismo non si applica se nei cinque anni precedenti il debitore ha già concluso una transazione della stessa natura poi risolta di diritto, oppure se il debito pubblico rappresenta una quota molto alta dell’indebitamento (pari o superiore all’80%) e deriva prevalentemente da omessi versamenti o da violazioni commesse con artifici. Il comma 8 prevede la risoluzione di diritto della transazione se il debitore non paga integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze.
Quando ha senso
Tre scenari tipici. Il primo: un’impresa in continuità con un’esposizione bancaria rilevante, dove le banche sono disposte ad aderire e il debito fiscale, pur significativo, non è la componente dominante. Il secondo: una società che ha già un accordo sostanzialmente chiuso con i principali creditori privati e alla quale manca solo il “pezzo” del Fisco per arrivare al 60%. Il terzo: un’impresa che vuole evitare la maggiore invasività del concordato (commissario giudiziale, voto di tutti i creditori, pubblicità più ampia) e può permettersi di pagare integralmente i creditori estranei all’accordo nei tempi dell’art. 57.
Il profilo ideale di questa strada è l’impresa in continuità che ha già il consenso delle banche o dei grandi fornitori, con un debito fiscale composto in buona parte da imposte e in misura minore da omessi versamenti, capace di offrire all’Erario almeno la metà del tributo senza sanzioni e interessi.
Come si esegue in sintesi
Si ricostruisce il debito pubblico (estratti di ruolo, cassetto fiscale, avvisi non ancora iscritti a ruolo, dichiarazioni presentate e non pagate); si costruisce il piano; il professionista indipendente attesta la veridicità dei dati, la fattibilità e la non deteriorità per l’ente rispetto alla liquidazione giudiziale; si deposita la proposta presso gli uffici competenti; si raccolgono le adesioni dei creditori privati; trascorsi i 90 giorni si chiede l’omologazione.
Vantaggi motivati
A fronte di un percorso più leggero del concordato, l’accordo consente di negoziare separatamente con ciascun creditore privato e lascia fuori dalla procedura chi non vi partecipa. La soglia di convenienza, in continuità, è la non deteriorità: basta dimostrare che l’Erario non riceve meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione. Inoltre il calcolo del 50% si fa sul solo tributo, senza sanzioni e interessi, il che rende la soglia meno pesante di quanto sembri a prima vista.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è che le condizioni sono cumulative e rigide. Se l’accordo è liquidatorio, l’omologazione forzosa è esclusa. Se il debito fiscale è quasi tutto il debito dell’impresa e nasce da omessi versamenti, la porta del comma 6 si chiude. Soprattutto, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che l’accordo deve essere un vero accordo: Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5918 del 16 marzo 2026 ha ritenuto inammissibile, nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione di una mera transazione fiscale su un unico credito in assenza di un accordo preesistente con altri creditori; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4365 del 26 febbraio 2026 ha qualificato come uso distorto dell’istituto le operazioni strumentali soltanto ad azzerare il debito fiscale, senza una reale ristrutturazione che coinvolga altri creditori. Nella stessa direzione si era già mossa la Corte d’Appello di Roma (decreto n. 2304/2024), che aveva dichiarato inammissibile un accordo coincidente, nella sostanza, con una transazione fiscale imposta all’Erario, perché le rinunce unilaterali di soci e creditori non costituivano un accordo omologabile.
Va considerato anche un aspetto processuale: secondo Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5948 del 16 marzo 2026, il reclamo contro l’omologazione spetta solo a chi è stato parte formale del giudizio attraverso l’opposizione dell’art. 48 c.4; l’ente pubblico che non si è opposto ne resta escluso, salvo vizi che gli abbiano impedito di partecipare. Per l’impresa è un elemento di stabilità; per l’ente è un onere di attivarsi subito.
Seconda strada: il concordato preventivo con transazione fiscale (art. 88 CCII)
In cosa consiste
Nel concordato preventivo il trattamento dei crediti tributari e contributivi è disciplinato dall’art. 88 CCII. Il piano può prevedere il pagamento parziale o dilazionato di tributi, accessori, contributi e premi, ma deve garantire un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, tenendo conto della collocazione preferenziale del credito e del valore dei beni su cui grava la prelazione, come indicato dal professionista indipendente (c.1). Per i crediti privilegiati, percentuali, tempi e garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori di grado inferiore o con posizione omogenea; per la parte chirografaria non è ammesso un trattamento inferiore a quello più favorevole riservato agli altri chirografari. Nel concordato in continuità restano ferme le condizioni dell’art. 84 c.6 e 7.
L’attestazione cambia oggetto a seconda del tipo di concordato (c.2): nel liquidatorio riguarda la convenienza, nella continuità la non deteriorità. Anche il superamento del dissenso del Fisco si sdoppia. Nel concordato liquidatorio (c.3) il tribunale omologa senza l’adesione dell’amministrazione, anche con voto contrario, quando l’adesione è determinante per le maggioranze dell’art. 109 c.1 e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale, anche sulla base della relazione del professionista. Nel concordato in continuità (c.4) si applicano le condizioni dell’art. 112 c.2 e il tribunale può omologare se la proposta non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando l’adesione pubblica è determinante per la maggioranza delle classi o per la stessa maggioranza calcolata escludendo determinate classi.
La proposta va depositata presso gli uffici indicati dal c.5 (per l’Agenzia delle Entrate, la Direzione provinciale o regionale competente; per gli enti previdenziali, la Direzione provinciale), con le dichiarazioni fiscali non ancora controllate e le integrative. Entro trenta giorni l’agente della riscossione certifica il debito a ruolo e gli altri uffici liquidano i tributi e notificano gli avvisi. Il voto dell’agente della riscossione riguarda i soli oneri di riscossione (c.7).
Quando ha senso
Primo scenario: un’impresa con molti creditori dispersi (fornitori, piccoli finanziatori), per cui raccogliere adesioni individuali è impraticabile e serve il voto a maggioranza. Secondo scenario: un debito fiscale che supera la quota consentita dall’art. 63 c.6 o che deriva in prevalenza da omessi versamenti, situazione in cui l’accordo di ristrutturazione non permetterebbe il cram down. Terzo scenario: un’impresa che intende liquidare il patrimonio in modo ordinato o cedere l’azienda e che, proprio perché il piano è liquidatorio, non potrebbe usare la transazione forzosa negli accordi.
Il profilo ideale di questa strada è l’impresa con una platea ampia di creditori, oppure con un debito fiscale prevalente rispetto al resto del passivo, che ha bisogno del voto a maggioranza e di una cornice di protezione più robusta, ed è disposta ad accettare la vigilanza del commissario giudiziale.
Come si esegue in sintesi
La domanda può essere depositata anche con riserva; il piano, la proposta e l’attestazione vanno depositati nel termine concesso dal tribunale. La proposta di transazione va trasmessa agli uffici fiscali e previdenziali; dopo la nomina del commissario giudiziale copia degli atti gli viene inviata per le sue verifiche. I creditori votano, il Fisco compreso (con la direzione competente e, se è una direzione provinciale, con il parere conforme della direzione regionale), e il tribunale decide sull’omologazione.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la possibilità di superare il dissenso del Fisco anche in un piano liquidatorio, purché la proposta sia conveniente. La Cassazione ha chiarito il perimetro di questo controllo: secondo Cass. civ., Sez. I, n. 10723 del 22 aprile 2026, nel cram down fiscale del concordato liquidatorio il tribunale deve verificare solo la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza subordinare l’omologazione a un giudizio di meritevolezza fondato sulle condotte pregresse del debitore; queste rilevano soltanto se incidono sulla completezza e trasparenza delle informazioni ai creditori. Per l’imprenditore che ha alle spalle anni di omessi versamenti è un’indicazione rilevante: il passato non preclude di per sé la strada, ma i numeri devono reggere.
Rischi e svantaggi
A fronte di questo vantaggio, il concordato è una procedura più pesante: costi della procedura più alti (commissario giudiziale, attestatore, spese di pubblicità), tempi più lunghi, esposizione pubblica maggiore. Nel concordato in continuità il rapporto tra transazione fiscale e regole di approvazione dell’art. 112 c.2 non è ancora del tutto assestato. Con l’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026, pubblicata il 21 maggio 2026, la Prima Sezione della Cassazione, ragionando sul testo anteriore al D.Lgs. 136/2024, ha proposto in via provvisoria tre principi: che la disciplina dell’adesione forzosa della transazione fiscale non si applichi alle forme di approvazione del concordato in continuità previste dall’art. 112 c.2; che per l’omologazione a maggioranza delle classi serva almeno una classe di creditori privilegiati parzialmente soddisfatti e “in the money” sul valore eccedente la liquidazione; che la finanza esterna, nel concordato in continuità, sia distribuibile liberamente e non rientri in quel valore eccedente. La Corte ha poi rinviato alla Corte di Giustizia UE una questione sulla Direttiva (UE) 2019/1023 e ha sospeso la decisione. Chi oggi costruisce un concordato in continuità con cram down fiscale deve quindi progettare il piano in modo che regga sia nella lettura più rigorosa sia in quella più favorevole.
Terza strada: il concordato minore per l’impresa sotto soglia (artt. 74-80 CCII)
In cosa consiste
L’impresa minore, cioè quella che nei tre esercizi precedenti presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro (art. 2 c.1 lett. d CCII), non accede al concordato preventivo né agli accordi di ristrutturazione, ma può proporre un concordato minore (art. 74). La proposta ha contenuto libero, può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti e la suddivisione in classi; i crediti privilegiati possono essere pagati non integralmente purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, con riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC (art. 75 c.2).
Il trattamento dei debiti fiscali segue regole proprie. Cass. n. 14555/2026 ha affermato che nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede la proposta di transazione fiscale dell’art. 88, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità. Il superamento del dissenso del Fisco è previsto dall’art. 80 c.3: il giudice omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando l’adesione è determinante per la maggioranza dell’art. 79 c.1 e, anche sulla base della relazione dell’OCC, la proposta è conveniente per tali creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.
Quando ha senso
Primo scenario: un’impresa individuale o una piccola società con debiti fiscali e previdenziali rilevanti in proporzione al passivo, che può proseguire l’attività. Secondo scenario: un’impresa che non ha prospettive di continuità ma può contare su un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile l’attivo (art. 74 c.2). Terzo scenario: un’impresa che ha già tentato la composizione negoziata come impresa sotto soglia (art. 25-quater) senza chiudere un accordo e che può proporre la domanda di concordato minore come sbocco previsto dal comma 4 di quella norma.
Il profilo ideale di questa strada è l’impresa minore in grado di proseguire l’attività, con flussi futuri sufficienti a offrire all’Erario più di quanto incasserebbe in una liquidazione controllata, e con una massa di debiti che non supera le soglie di legge.
Come si esegue in sintesi
La domanda si presenta tramite l’OCC con la documentazione dell’art. 75; il giudice, se è ammissibile, apre la procedura, dispone la pubblicità e assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per esprimersi (art. 78). Il silenzio vale come consenso nei termini della proposta trasmessa (art. 79 c.3). Su istanza del debitore, il giudice può vietare azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva.
Vantaggi motivati
Il concordato minore è più snello e meno costoso del concordato preventivo; la regola del silenzio-assenso vale per tutti i creditori, anche per il creditore pubblico che non risponde nel termine; il cram down fiscale si basa sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, valutata anche sulla relazione dell’OCC. Il Tribunale di Roma, Sez. XIV, sent. n. 753 del 22 settembre 2025 ha omologato un concordato minore di un professionista con cram down sul Fisco, applicando la regola della priorità relativa.
Rischi e svantaggi
L’altra faccia è che la strada è riservata a chi rientra nelle soglie e richiede comunque il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione: Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025 ha ribadito che il concordato minore deve rispettare quell’ordine, il che incide direttamente sulla percentuale minima offribile ai crediti tributari privilegiati quando ci sono creditori di grado superiore. Se il concordato non viene omologato, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80 c.5).
Come si costruisce l’alternativa liquidatoria: il metodo prima dei numeri
Prima di applicare i numeri alle tre strade, è utile chiarire come si costruisce il termine di paragone, perché è lì che si decide quasi sempre la partita. Il calcolo non consiste nel prendere il valore contabile dei beni e dividerlo per i debiti. Si articola, in sostanza, in cinque passaggi, che l’attestatore deve rendere verificabili e che lo Studio ricostruisce insieme ai commercialisti dello staff.
Primo passaggio: il valore di realizzo dell’attivo in liquidazione. I beni non si vendono al valore di bilancio, né al valore di mercato in condizioni normali, ma al valore che si può ragionevolmente ottenere in una vendita forzata, con i ribassi tipici delle aste. Un capannone stimato 520.000 euro può realizzarne molto meno dopo più tentativi di vendita; un magazzino di prodotti specifici può valere una frazione del costo; i crediti verso clienti vanno depurati di quelli inesigibili o contestati. In questa voce entrano anche le azioni che solo il curatore potrebbe esercitare (revocatorie, azioni di responsabilità verso gli amministratori), stimate per il loro valore realistico al netto di costi e tempi.
Secondo passaggio: i costi della procedura. Il compenso del curatore, le spese di custodia e di vendita, le spese legali della procedura, il contributo unificato (che per la liquidazione giudiziale risulta pari a 851 euro) e gli altri crediti prededucibili vanno dedotti dall’attivo prima di qualsiasi distribuzione.
Terzo passaggio: la graduazione dei crediti. L’attivo netto si distribuisce secondo l’ordine delle prelazioni: prima i creditori ipotecari e pignoratizi sul ricavato dei beni gravati, poi i privilegiati generali secondo l’ordine del codice civile (con i crediti dei lavoratori e dei professionisti dell’art. 2751-bis c.c. in posizione molto alta), poi i chirografari. I crediti tributari e contributivi hanno privilegi di grado diverso a seconda della voce: per questo il calcolo va fatto voce per voce e ente per ente, non sul totale del debito fiscale. Sanzioni e interessi possono avere una collocazione diversa da quella del tributo, e questo va verificato in ogni singolo caso.
Quarto passaggio: il fattore tempo. Mille euro incassati tra cinque anni valgono meno di mille euro incassati oggi. Una liquidazione giudiziale di un’impresa con immobili può richiedere diversi anni prima del riparto; un piano di transazione distribuisce i pagamenti nel tempo. Il confronto corretto attualizza entrambi i flussi a un tasso dichiarato, in modo che il giudice possa ripercorrere il ragionamento.
Quinto passaggio: il rischio di esecuzione. Un piano che promette il 55% in otto anni vale meno, per il creditore, di una promessa identica garantita da un immobile o da un terzo. Il professionista deve spiegare perché il flusso promesso è attendibile; il tribunale valuterà la fattibilità.
Il punto da non dimenticare è che il confronto si fa sul singolo creditore pubblico: l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’ente locale. Una proposta può essere conveniente per l’Erario e deteriore per l’INPS, o il contrario, se i privilegi sono diversi.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, non casi seguiti dallo Studio. Il tasso di attualizzazione del 3% annuo e le stime di realizzo sono ipotesi di lavoro: in un caso reale li fissa e li motiva l’attestatore.
Simulazione A: la stessa società, due strade
Dati di partenza. Una s.r.l. manifatturiera in crisi, sopra le soglie dell’impresa minore, ha debiti per 1.326.850 euro così ripartiti: Erario 412.380 euro (imposte 298.640, sanzioni e interessi 113.740); INPS 63.270 euro; banca 597.410 euro (di cui 310.000 garantiti da ipoteca sul capannone e 287.410 chirografari); fornitori 194.860 euro; lavoratori per TFR e retribuzioni 58.930 euro.
L’alternativa liquidatoria. Nell’ipotesi formulata, in liquidazione giudiziale il capannone realizzerebbe 364.000 euro (con 310.000 che vanno alla banca ipotecaria e 54.000 che restano disponibili), il deposito non ipotecato 132.600 euro, il magazzino 38.700 euro, i crediti verso clienti 62.400 euro, la cassa 17.300 euro. L’attivo libero è quindi di 305.000 euro; dedotti costi della procedura stimati in 48.900 euro restano 256.100 euro. Si pagano prima i lavoratori (58.930 euro: restano 197.170), poi l’INPS (63.270 euro: restano 133.900), poi l’Erario sulle imposte privilegiate, che riceve 133.900 euro, cioè il 44,8% delle imposte; nell’ipotesi, sanzioni e interessi collocati in chirografo non ricevono nulla. Sul totale del debito fiscale l’Erario recupera il 32,5%. Con un riparto stimato a quattro anni e un tasso del 3%, il valore attuale di quell’incasso è di circa 118.970 euro.
Con l’accordo di ristrutturazione (prima strada). La società prosegue l’attività e propone all’Erario il 55% delle imposte, cioè 164.252 euro, in otto rate annuali da 20.531,50 euro; sanzioni e interessi stralciati. La banca (597.410 euro) e una parte dei fornitori (151.300 euro) aderiscono: in totale 748.710 euro, pari al 56,4% dei crediti, sotto la soglia del 60%. Con l’adesione dell’Erario si arriverebbe all’87,5%: l’adesione pubblica è determinante. Gli altri aderenti superano il quarto dei crediti (soglia: 331.713 euro). Il 50% delle imposte, esclusi sanzioni e interessi, è 149.320 euro: la proposta lo supera. Il valore attuale delle otto rate al 3% è di circa 144.125 euro, contro 118.970 euro della liquidazione: la proposta non è deteriore, anzi è migliore. Se il debito fiscale non supera l’80% del passivo (qui è circa il 31%) e non c’è una transazione risolta nei cinque anni precedenti, le condizioni dell’art. 63 c.4 risultano rispettate sulla carta. L’INPS, che non aderisce, va pagato come creditore estraneo nei tempi dell’art. 57.
Con il concordato in continuità (seconda strada). La stessa società propone all’Erario il 48% delle imposte privilegiate (143.347 euro) in cinque anni, più il 5% di sanzioni e interessi collocati in chirografo (5.687 euro). Il valore attuale della parte privilegiata è di circa 131.298 euro; sommando la quota chirografaria si arriva a circa 136.985 euro, sempre sopra i 118.970 euro della liquidazione: il trattamento non è deteriore. Ma il controllo non finisce qui: bisogna verificare che i creditori di grado inferiore all’Erario non ricevano un trattamento migliore (art. 88 c.1), rispettare le condizioni dell’art. 84 c.6 e 7 e superare il vaglio dell’art. 112 c.2, con le incertezze segnalate dall’ordinanza interlocutoria 15593/2026.
Esito comparato. Con questi numeri entrambe le strade superano il test di convenienza o non deteriorità. L’elemento dirimente non è la percentuale, ma la struttura del passivo: se banca e fornitori sono disposti a firmare, l’accordo è più rapido e meno invasivo; se l’adesione dei fornitori non arriva e gli altri aderenti scendono sotto il quarto dei crediti, servirebbe offrire almeno il 60% con dilazione non superiore a dieci anni, e allora il concordato potrebbe diventare la scelta più sostenibile.
Simulazione B: la stessa proposta sul calendario
Dati. La proposta di transazione per l’accordo di ristrutturazione viene depositata presso gli uffici competenti lunedì 9 novembre 2026. Il termine di 90 giorni per l’adesione (art. 63 c.2) scadrebbe domenica 7 febbraio 2027; per prudenza si considera come primo giorno utile lunedì 8 febbraio 2027, e solo dopo si deposita la domanda di omologazione, con avviso PEC agli enti da cui decorre il termine di opposizione.
Se invece si percorre il concordato preventivo, depositando la proposta agli uffici lo stesso 9 novembre 2026, l’agente della riscossione deve certificare il debito e gli uffici devono liquidare i tributi entro trenta giorni, cioè entro mercoledì 9 dicembre 2026 (art. 88 c.5). Da quel momento la società conosce con precisione il debito su cui il commissario e i creditori ragioneranno.
Nota sui termini. In nessuno dei due percorsi il mese di agosto sospende i termini, perché si tratta di procedimenti disciplinati dal Codice (art. 9 c.1 CCII). Se nel frattempo la società ha un ricorso tributario pendente contro un avviso di accertamento, i termini di quel giudizio restano invece sospesi dal 1° al 31 agosto secondo la L. 742/1969.
Simulazione C: l’impresa minore, concordato minore contro liquidazione controllata
Le soglie dell’art. 2 c.1 lett. d escludono la società della simulazione A dal concordato minore. Per mostrare come funziona la terza strada serve quindi un’impresa diversa.
Dati. Una ditta individuale di installazione impianti, con ricavi di 187.000 euro e debiti per 438.700 euro: Erario 196.450 euro (imposte 141.300, sanzioni e interessi 55.150), INPS 38.920 euro, banca chirografaria 121.600 euro, fornitori 81.730 euro.
Alternativa liquidatoria. In liquidazione controllata attrezzature e automezzi realizzerebbero 41.800 euro, i crediti verso clienti 27.300 euro, la cassa 9.900 euro: totale 79.000 euro; dedotti costi della procedura stimati in 14.200 euro restano 64.800 euro. L’INPS, privilegiato di grado superiore nell’ipotesi, assorbe 38.920 euro; all’Erario restano 25.880 euro, cioè il 18,3% delle imposte. Con riparto a tre anni e tasso del 3%, il valore attuale è di circa 23.684 euro.
Concordato minore in continuità. La ditta propone, con i flussi dell’attività in cinque anni, il pagamento integrale dell’INPS, il 30% delle imposte (42.390 euro, rate annuali di 8.478 euro) e il 4% di sanzioni e interessi (2.206 euro). Il valore attuale dell’offerta all’Erario è di circa 41.030 euro, ben sopra i 23.684 euro della liquidazione. Aderiscono la banca (121.600) e una parte dei fornitori (52.400): 174.000 euro, il 39,7% dei crediti. L’INPS vota contro. Senza l’Erario la maggioranza non c’è; con l’Erario sì: l’adesione è determinante e la proposta è conveniente, quindi il giudice può omologare ai sensi dell’art. 80 c.3. Se l’Erario non rispondesse affatto nel termine assegnato, varrebbe la regola del silenzio-assenso dell’art. 79 c.3.
Il confronto in tabella
La tabella riassume gli elementi che, nella pratica, pesano di più nel confronto. I costi indicati sono solo quelli della procedura; non comprendono i compensi dei professionisti di parte, che dipendono dal caso. Va letta insieme alle sezioni precedenti: una riga favorevole a una strada può essere neutralizzata da una condizione che, nel caso concreto, quella strada non soddisfa. Il dato che più spesso sposta la scelta è la riga sulle condizioni del superamento del dissenso: è lì che un’impresa scopre se una strada è percorribile o soltanto teorica.
| Criterio | Accordo di ristrutturazione con transazione (art. 63) | Concordato preventivo con transazione (art. 88) | Concordato minore (artt. 74-80) |
|---|---|---|---|
| Chi può accedere | Imprenditore sopra le soglie dell’impresa minore (per l’impresa agricola anche sotto soglia) | Imprenditore sopra le soglie dell’impresa minore | Impresa minore, professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa (esclusi i consumatori) |
| Parametro di confronto con la liquidazione | Non deteriorità rispetto alla liquidazione giudiziale (cram down solo se l’accordo non è liquidatorio) | Convenienza (liquidatorio) o non deteriorità (continuità) rispetto alla liquidazione giudiziale | Convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla relazione dell’OCC |
| Soglie minime per superare il dissenso | Almeno 50% del tributo (esclusi sanzioni e interessi) con altri aderenti per almeno un quarto; altrimenti 60% e dilazione massima dieci anni | Nessuna percentuale fissa per il Fisco; adesione determinante per le maggioranze e condizioni degli artt. 84, 109 e 112 | Nessuna percentuale fissa; adesione determinante per la maggioranza dell’art. 79 |
| Tempi | Più rapidi: 90 giorni per l’adesione, poi omologazione | Più lunghi: deposito, eventuale riserva, voto, omologazione | Intermedi: termine per le adesioni non superiore a 30 giorni |
| Complessità | Media: trattative individuali, attestazione | Alta: commissario, classi, voto di tutti i creditori | Media: gestione tramite OCC |
| Rischi in caso di esito negativo | Diniego dell’omologa; rischio di istanza di liquidazione giudiziale dei creditori | Diniego dell’omologa e possibile apertura della liquidazione giudiziale | Diniego e, su istanza del debitore, apertura della liquidazione controllata |
| Effetti sulle esecuzioni | Misure protettive solo se richieste | Misure protettive dal deposito della domanda, se richieste | Divieto di azioni esecutive su istanza, fino all’omologazione definitiva |
| Reversibilità | Il debitore può ripiegare sul concordato | Si può modificare la proposta prima del voto | Si può modificare entro i limiti procedurali; il diniego porta alla liquidazione controllata se chiesta |
| Esclusioni specifiche | Transazione risolta nei cinque anni precedenti; debito pubblico pari o superiore all’80% e da omessi versamenti o artifici | Nessuna esclusione analoga a quella dell’art. 63 c.6 | Superamento delle soglie dell’impresa minore |
| Costi della procedura | Attestatore, eventuali misure protettive, contributo unificato | Commissario giudiziale, attestatore, pubblicità, contributo unificato | Compenso dell’OCC (D.M. 202/2014), eventuale commissario, spese di pubblicità |
I criteri per scegliere
Non esiste una risposta unica, ma esistono criteri che orientano. Ciascuno va letto in combinazione con gli altri.
Primo criterio: la dimensione dell’impresa. Se l’impresa rientra congiuntamente nelle tre soglie dell’art. 2 c.1 lett. d, generalmente la strada praticabile è il concordato minore; se le supera anche per una sola soglia in uno dei tre esercizi, si ragiona su accordo o concordato preventivo. È il primo controllo, e spesso si scopre che un’impresa che si credeva “piccola” supera la soglia dei debiti proprio a causa delle sanzioni e degli interessi accumulati.
Secondo criterio: il peso e l’origine del debito fiscale. Se il debito pubblico è inferiore all’80% del passivo, o comunque non nasce in prevalenza da omessi versamenti o da violazioni con artifici, l’accordo di ristrutturazione con cram down resta disponibile. Se invece la quota è molto alta e l’origine è quella, l’art. 63 c.6 esclude il meccanismo, e la valutazione si sposta sul concordato.
Terzo criterio: il consenso dei creditori privati. Se banche e grandi fornitori sono disposti a firmare e rappresentano almeno un quarto dei crediti, l’accordo è la strada meno invasiva. Se il consenso è frammentato o difficile da raccogliere, il voto a maggioranza del concordato può essere l’unico modo per vincolare tutti. Va soppesato anche il rischio opposto: un accordo costruito intorno al solo Fisco, senza un vero coinvolgimento di altri creditori, è esposto alla censura di uso distorto (Cass. 4365/2026) o di inammissibilità (Cass. 5918/2026).
Quarto criterio: continuità o liquidazione. Se l’impresa può proseguire, il parametro è la non deteriorità, che è meno esigente della convenienza; se il piano è liquidatorio, il cram down negli accordi è escluso e resta il concordato liquidatorio, dove però la proposta deve essere conveniente e devono essere rispettate le condizioni sulle risorse esterne dell’art. 84.
Quinto criterio: la qualità dell’alternativa liquidatoria. Se il patrimonio è consistente e libero da garanzie, il Fisco in liquidazione incasserebbe molto, e la proposta deve essere alta; se il patrimonio è modesto o assorbito dai creditori di grado superiore, anche una percentuale contenuta può risultare conveniente. È il criterio che spiega perché due aziende con lo stesso debito ottengono risultati diversi: l’elemento dirimente è quanto vale l’azienda chiusa, non quanto deve.
Accanto a questi cinque, c’è un criterio che non compare nelle norme ma pesa nella scelta: la sostenibilità del piano nel tempo. Una transazione omologata e poi risolta per mancato pagamento entro sessanta giorni dalle scadenze (art. 63 c.8) lascia l’impresa in una posizione peggiore di quella di partenza e le preclude, per cinque anni, un nuovo cram down negli accordi.
“Il confronto con la liquidazione non è un adempimento formale: è il punto su cui il giudice decide se l’Erario deve accettare la proposta anche contro la propria volontà. Per questo va costruito voce per voce, con stime che reggano anche alla prova di una contestazione” — Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà percorso?
In parte sì. Se le trattative per l’accordo non portano le adesioni necessarie, l’impresa può depositare una domanda di concordato. Il passaggio inverso è più delicato e dipende dallo stato della procedura. Il rischio da considerare è che, nel frattempo, un creditore depositi un’istanza di liquidazione giudiziale: per questo il calendario va gestito sin dall’inizio, ricordando che i termini dei procedimenti del Codice corrono anche ad agosto.
E se l’Agenzia delle Entrate non risponde?
Negli accordi di ristrutturazione, scaduti i 90 giorni senza adesione, si può comunque chiedere l’omologazione e far valere il cram down se ricorrono le condizioni. Nel concordato minore il silenzio nel termine assegnato vale come consenso (art. 79 c.3). Nel concordato preventivo il voto si esprime secondo le regole della procedura; conviene verificare caso per caso come viene computato il mancato voto, perché le regole dipendono dal tipo di concordato.
Se il Fisco si oppone all’omologazione, cosa succede?
Il tribunale decide sulla base della documentazione e dell’attestazione: se l’adesione era determinante e le condizioni ci sono, può omologare anche contro il voto contrario. L’ente che si è opposto può reclamare; quello che non si è opposto, secondo Cass. 5948/2026, di regola non può farlo. È per questo che l’attestazione deve essere solida già al momento del deposito.
Il mio passato fiscale (omessi versamenti, avvisi di accertamento) mi preclude la transazione?
Nel concordato liquidatorio, secondo Cass. 10723/2026, il tribunale non può negare l’omologazione per mancanza di meritevolezza, salvo che le condotte pregresse incidano sulla trasparenza delle informazioni. Negli accordi di ristrutturazione, invece, l’origine del debito conta in modo diretto: se il debito pubblico è pari o superiore all’80% e deriva prevalentemente da omessi versamenti o artifici, il cram down è escluso (art. 63 c.6). Restano poi i profili penali tributari, che vanno valutati separatamente con il difensore penale.
Se scelgo la strada sbagliata, perdo tutto?
Non necessariamente, ma si perde tempo, e nella crisi il tempo è un costo. Un diniego di omologazione fa venir meno le misure protettive e può aprire la porta alla liquidazione; una transazione risolta preclude per cinque anni un nuovo cram down negli accordi. Sbagliare strada costa soprattutto in termini di opzioni che si chiudono.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo la strada che ciascuna illumina. Per ciascuna sono indicati estremi, principio riformulato e rilevanza per il confronto con la liquidazione.
Sull’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5918 del 16 marzo 2026. Principio: il superamento del dissenso del creditore pubblico presuppone che esista un accordo con altri creditori; la sola transazione fiscale su un unico credito, senza un accordo preesistente, non è omologabile. La massima riguarda il regime anteriore al D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: chi pensa all’accordo come a un modo per “imporre” la transazione al Fisco deve prima costruire un vero accordo con banche o fornitori; il confronto con la liquidazione non basta da solo.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4365 del 26 febbraio 2026. Principio: si configura un uso distorto dello strumento quando le operazioni servono soltanto ad azzerare il debito fiscale, senza una reale ristrutturazione che coinvolga altri creditori; l’accertamento spetta al giudice di merito. Rilevanza: il piano deve mostrare una ristrutturazione effettiva; il calcolo di convenienza non può nascondere un’operazione costruita solo contro l’Erario.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5948 del 16 marzo 2026. Principio: legittimato al reclamo contro l’omologazione è solo chi è stato parte del giudizio con l’opposizione dell’art. 48 c.4; l’ente pubblico che non si è opposto ne resta escluso, salvo vizi che gli abbiano impedito di partecipare. Rilevanza: la stabilità dell’omologazione dipende anche da come l’ente si comporta nel primo grado; per l’impresa è utile curare la regolarità delle comunicazioni PEC previste dall’art. 63 c.3.
Corte d’Appello di Roma, Sez. I, decreto n. 2304/2024. Principio: è inammissibile l’omologazione di un accordo che coincide nella sostanza con una transazione fiscale imposta all’Erario, perché le rinunce unilaterali di soci e creditori non costituiscono un accordo; la proposta deve rispecchiare la situazione reale dell’impresa e le informazioni devono essere complete e veritiere. Pronuncia resa sull’art. 182-bis della legge fallimentare, letta in sintesi. Rilevanza: anticipa la linea poi seguita dalla Cassazione nel 2026 e conferma che la completezza informativa è parte integrante del giudizio di convenienza.
Sul concordato preventivo con transazione fiscale
Cass. civ., Sez. I, n. 10723 del 22 aprile 2026. Principio: nel concordato liquidatorio con cram down fiscale, come disciplinato dopo il D.Lgs. 136/2024, il tribunale verifica soltanto se la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale; la meritevolezza del debitore non è un presupposto e le condotte pregresse rilevano solo se compromettono la completezza e la trasparenza delle informazioni ai creditori. Rilevanza: è la pronuncia che più direttamente risponde alla domanda del titolo, perché individua nel calcolo di convenienza l’oggetto centrale del controllo giudiziale.
Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria n. 15593/2026, pubblicata il 21 maggio 2026. Principi proposti in via provvisoria, sul testo anteriore al D.Lgs. 136/2024: la disciplina dell’adesione forzosa della transazione fiscale non si applica alle forme di approvazione del concordato in continuità dell’art. 112 c.2; per l’omologazione a maggioranza delle classi serve almeno una classe di privilegiati parzialmente soddisfatti e in posizione utile rispetto al valore eccedente la liquidazione; la finanza esterna nel concordato in continuità è liberamente distribuibile. La Corte ha rinviato alla Corte di Giustizia UE una questione sulla Direttiva (UE) 2019/1023 e ha sospeso la decisione. Rilevanza: segnala che nel concordato in continuità il calcolo del “valore eccedente la liquidazione” e la composizione delle classi sono decisivi, e che il quadro non è ancora definitivo.
Sul concordato minore
Cass. n. 14555/2026. Principio: nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede la proposta di transazione fiscale dell’art. 88, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera nei limiti della compatibilità. Rilevanza: per l’impresa minore il confronto con la liquidazione segue le regole proprie degli artt. 75 e 80, senza il procedimento previsto per il concordato preventivo.
Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: nel calcolo dell’offerta all’Erario bisogna considerare i creditori di grado superiore (lavoratori, enti previdenziali, a seconda dei casi): la percentuale al Fisco non può essere fissata ignorando la graduazione.
Tribunale di Roma, Sez. XIV, sent. n. 753 del 22 settembre 2025. Principio: omologato un concordato minore di un professionista con superamento del dissenso del Fisco, applicando la regola della priorità relativa. Pronuncia nota da una sintesi giornalistica. Rilevanza: mostra che il cram down dell’art. 80 c.3 è concretamente applicato dai tribunali di merito anche quando il creditore pubblico vota contro.
Sulla transazione nella composizione negoziata
Tribunale di Milano, decreto del 21 maggio 2025. Principio: nella transazione fiscale conclusa durante la composizione negoziata (art. 23 c.2-bis), il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la convenienza. Pronuncia nota da una sintesi. Rilevanza: chiarisce la differenza tra la transazione “concordata” nella composizione negoziata, dove il calcolo di convenienza serve a convincere l’Agenzia, e quella “imposta” negli strumenti con cram down, dove serve a convincere il giudice.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio su una transazione fiscale non consiste nello scegliere lo strumento “più conveniente” in astratto, ma nel costruire i due scenari sui numeri reali dell’impresa e nel verificare quale delle strade regge davanti al tribunale. In concreto:
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Ricostruiamo l’intero debito pubblico voce per voce: estratti di ruolo, cassetto fiscale, avvisi non ancora iscritti a ruolo, dichiarazioni presentate e non pagate, posizione contributiva; separiamo tributo, sanzioni, interessi e oneri di riscossione, perché ciascuna voce ha una collocazione diversa nel confronto.
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Verifichiamo le soglie dell’impresa minore sui bilanci dei tre esercizi precedenti, per stabilire se la strada è il concordato minore o se si ragiona su accordo e concordato preventivo.
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Costruiamo l’alternativa liquidatoria insieme ai commercialisti dello staff: valori di realizzo, costi della procedura, graduazione dei crediti, tempi di riparto, attualizzazione, con ipotesi dichiarate e verificabili.
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Controlliamo le cause di esclusione dell’art. 63 c.6: transazioni risolte nei cinque anni precedenti, incidenza del debito pubblico sul passivo, origine del debito.
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Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando la proposta con le condizioni di ciascuna strada e con gli orientamenti della Cassazione del 2025-2026.
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Impostiamo la trattativa con i creditori privati, perché l’accordo sia un accordo vero e non una transazione fiscale travestita, alla luce di Cass. 5918/2026 e 4365/2026.
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Prepariamo la proposta di transazione e la sua trasmissione agli uffici competenti (direzioni provinciali o regionali, enti previdenziali, enti territoriali dopo il D.Lgs. 147/2026), con il calendario dei termini di 90 e 30 giorni.
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Lavoriamo con l’attestatore o con l’OCC perché la relazione renda ripercorribili i calcoli di convenienza o di non deteriorità.
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Coordiniamo la transazione con il contenzioso tributario pendente, tenendo distinti i termini del Codice della crisi, che corrono anche ad agosto, da quelli del processo tributario, sospesi dal 1° al 31 agosto.
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Difendiamo l’omologazione nei gradi successivi, se il creditore pubblico la contesta con reclamo e poi in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una scelta comparativa come questa, la leva che pesa di più è la continuità di strategia fino in Cassazione: la strada scelta oggi, con i calcoli che la sostengono, va difesa domani se l’Agenzia delle Entrate reclama contro l’omologazione, e poi davanti alla Suprema Corte, senza cambiare mani e senza cambiare impostazione. A questa si affianca la qualifica di Esperto Negoziatore, che consente di conoscere dall’interno la composizione negoziata e il suo sbocco negli strumenti con transazione fiscale, e quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC, rilevante quando l’impresa è sotto soglia e la strada è il concordato minore. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sul percorso processuale, i secondi sulla ricostruzione contabile e fiscale.
Il conto da fare prima di scegliere
Il calcolo di convenienza rispetto alla liquidazione non è un numero da inserire in fondo al piano: è la base su cui il giudice decide se l’Erario può essere vincolato a una proposta che non ha accettato, ed è anche la base su cui l’imprenditore decide se quella proposta è sostenibile. Ogni strada lo declina in modo diverso: non deteriorità e soglie fisse negli accordi, convenienza o non deteriorità con le regole delle classi nel concordato, convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria nel concordato minore. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, misure protettive e possibilità che non si riaprono.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché unisce le due competenze che il problema richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per la scelta e la conduzione dello strumento, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, per la ricostruzione del debito fiscale e del confronto con la liquidazione; l’abilitazione di avvocato cassazionista consente di sostenere la stessa impostazione fino all’ultimo grado.
📩 Prima che i creditori facciano la prima mossa, scrivici: tutti i contatti dello Studio Monardo sono indicati al termine di questo articolo.
