Srl In Crisi Con L’udienza Per La Liquidazione Giudiziale Già Fissata: Cosa Può Fare Subito Uno Studio Legale?

Quando a una società a responsabilità limitata arriva via PEC il ricorso di un creditore, o del pubblico ministero, con il decreto che fissa l’udienza davanti al tribunale in composizione collegiale, la sensazione degli amministratori è quasi sempre la stessa: ormai è tardi. In realtà, nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024) il tempo che separa la notifica del ricorso dall’udienza è uno spazio di difesa vero, ma è uno spazio stretto. E su questo terreno, più che la lettera della legge, contano le decisioni dei giudici: sono loro ad aver stabilito quando una domanda di concordato “con riserva” ferma davvero la liquidazione giudiziale e quando invece è considerata un espediente dilatorio, se la composizione negoziata si può ancora attivare, entro quali termini si impugna la sentenza di apertura e con quali motivi.

Questa analisi raccoglie le pronunce di Cassazione e di merito, degli anni dal 2021 al 2026, che una Srl con l’udienza già fissata deve conoscere. La promessa è semplice: ogni decisione viene tradotta in una conseguenza pratica per chi amministra la società, con i termini che corrono e le mosse che si possono fare prima, durante e dopo l’udienza.

Lo Studio Monardo si occupa proprio di questo snodo per una ragione precisa, legata alle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. È Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dall’interno la composizione negoziata e le misure protettive che possono bloccare la sentenza di apertura; è avvocato cassazionista, e il procedimento di liquidazione giudiziale si gioca spesso su reclamo in Corte d’appello e ricorso in Cassazione con termini di trenta giorni; coordina infine uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario, indispensabile quando i debiti che hanno originato il ricorso sono fiscali, contributivi o bancari e bisogna ricostruire in pochi giorni la reale situazione patrimoniale della società.

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Le regole di legge su cui i giudici sono chiamati a decidere

Prima di entrare nella giurisprudenza serve un quadro minimo delle norme, perché le pronunce che vedremo interpretano proprio questi passaggi.

Chi può chiedere la liquidazione giudiziale. Il ricorso può essere proposto da uno o più creditori, dal pubblico ministero, da chi ha funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa e dallo stesso debitore (art. 37 CCII). Il ricorso del creditore viene notificato alla società all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese e il tribunale fissa con decreto l’udienza di comparizione (artt. 40 e 41 CCII). La Srl deve depositare i bilanci e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata: è un adempimento che spesso viene trascurato e che invece pesa sulla valutazione dell’insolvenza.

Il presupposto: l’insolvenza. La liquidazione giudiziale si apre se l’impresa non è “minore” e si trova in stato di insolvenza, cioè non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 e art. 121 CCII). È “minore” l’impresa che nei tre esercizi precedenti ha avuto congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro: in quel caso non c’è liquidazione giudiziale ma, semmai, liquidazione controllata. La prova di essere impresa minore grava sulla società, e va data con documenti.

La soglia di 30.000 euro. Il tribunale non apre la liquidazione giudiziale se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a 30.000 euro (art. 49, comma 5, CCII).

La priorità degli strumenti di regolazione. L’art. 7 CCII stabilisce la trattazione unitaria delle domande: se accanto al ricorso per liquidazione giudiziale c’è una domanda della società di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), il tribunale la esamina in via prioritaria, purché ricorrano le condizioni previste dalla norma (in sostanza: la domanda non deve essere manifestamente inammissibile e il piano non deve essere manifestamente inadatto).

La domanda “con riserva”. Con l’art. 44 CCII la società può depositare una domanda con la documentazione essenziale e riservarsi di presentare proposta e piano entro un termine fissato dal tribunale, compreso tra trenta e sessanta giorni. Il termine può essere prorogato fino a ulteriori sessanta giorni solo in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale: per una Srl già convocata, dunque, il tempo massimo è di regola sessanta giorni, non centoventi.

Chi decide nella Srl. Per le società la decisione di accedere a uno strumento di regolazione è di competenza esclusiva degli amministratori e deve risultare da verbale redatto da notaio (art. 120-bis CCII). Non serve una delibera dei soci, che vanno però informati.

La composizione negoziata. È il percorso stragiudiziale con l’esperto nominato dalla Camera di commercio (artt. 12 e ss. CCII). Se la società chiede le misure protettive, dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e fino alla conclusione delle trattative non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (art. 18, comma 4, CCII), salvo revoca da parte del tribunale. Il ricorso per la conferma va depositato contestualmente e il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni; la durata delle misure è fissata tra 30 e 120 giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di 240 giorni (art. 19 CCII).

Le impugnazioni. Contro la sentenza di apertura si propone reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni, decorrenti per le parti dalla notificazione telematica eseguita dall’ufficio e, per gli altri interessati, dall’iscrizione nel registro delle imprese; il reclamo non sospende l’efficacia della sentenza, salvo l’art. 52 CCII; contro la decisione della Corte d’appello il ricorso per cassazione va proposto entro trenta giorni dalla notificazione (art. 51, commi 1, 3, 4 e 13, CCII).

Agosto non salva nessuno. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice: i termini del procedimento di liquidazione giudiziale, del reclamo e del ricorso in Cassazione corrono anche dal 1° al 31 agosto. Diverso è il caso dei giudizi ordinari collegati (per esempio l’opposizione a decreto ingiuntivo contro il titolo del creditore istante), del processo tributario e di quello amministrativo, dove continua a valere la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969. Confondere i due regimi è uno degli errori più costosi che si possano commettere.

L’orientamento consolidato: lo strumento di regolazione blocca la liquidazione solo se è serio

La Suprema Corte ha chiarito da tempo, già sotto la legge fallimentare, un principio che il Codice della crisi ha poi tradotto in norma con l’art. 7: la domanda del debitore di accedere a uno strumento concordatario ha la precedenza sul ricorso del creditore, ma non è un lasciapassare automatico. L’orientamento si è consolidato attraverso alcune pronunce chiave, che conviene leggere insieme.

Cass. n. 8982 del 31 marzo 2021: la domanda dilatoria è inammissibile

La vicenda è tipica. Una società aveva già tentato senza successo un accordo di ristrutturazione e poi un concordato preventivo, dichiarato inammissibile per mancata approvazione dei creditori. Con l’istanza di fallimento pendente, presentava una nuova domanda di concordato “in bianco”. Il tribunale dichiarava inammissibile la domanda e, nello stesso momento, il fallimento. La società ricorreva in Cassazione sostenendo, tra l’altro, che finché il procedimento concordatario era aperto non si poteva decidere sull’istanza di fallimento e che occorreva una nuova convocazione.

La Corte ha respinto le censure. La domanda di concordato, anche con riserva, proposta non per regolare la crisi ma per rinviare la dichiarazione di insolvenza costituisce abuso del processo ed è inammissibile. Ha aggiunto che, se il debitore è già stato sentito nel procedimento prefallimentare, non serve una nuova audizione dopo il giudizio di inammissibilità, perché ha già avuto modo di difendersi.

Il principio, calato nella pratica, significa che una Srl con l’udienza fissata non può limitarsi a depositare una domanda con riserva “di facciata” la sera prima dell’udienza, magari dopo aver già consumato altri tentativi. Il tribunale guarda alla storia della crisi e alla credibilità della domanda, e può decidere tutto nella stessa udienza. Chi intende usare l’art. 44 CCII deve arrivare con almeno un’idea di piano documentabile.

La lettura del Codice: l’abuso resta un’ipotesi circoscritta

L’orientamento non va però letto in senso opposto, come se ogni domanda presentata in pendenza di ricorso fosse sospetta. La Corte d’appello di Napoli, con una decisione del 24 febbraio 2026 (la fonte consultata non ne riporta il numero), ha respinto il reclamo dell’Amministrazione finanziaria contro l’omologazione di un concordato in continuità indiretta proposto da una società che aveva accumulato forti debiti tributari e contributivi. La Corte ha osservato che il Codice della crisi non prevede un giudizio di meritevolezza del debitore e che l’abuso del diritto o del processo è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità in ipotesi circoscritte, quelle di proposte presentate al solo fine di ritardare inutilmente la dichiarazione di insolvenza. L’omissione sistematica dei versamenti fiscali, da sola, non integra abuso se i creditori sono stati messi in condizione di valutare la convenienza della proposta con piena informazione.

In altre parole, se la tua Srl ha debiti verso il Fisco e l’INPS che hanno portato al ricorso, questo non ti preclude il concordato: conta la trasparenza del piano e la sua sostenibilità, non il passato. Va detto che la decisione è stata criticata in dottrina proprio per il rischio di premiare l’inadempimento fiscale, quindi l’assunzione prudenziale è non fare affidamento su un orientamento ancora discusso e curare in modo particolare la disclosure.

App. Firenze n. 2088 del 17 dicembre 2024: la priorità dell’art. 7 si difende anche col reclamo

Qui la vicenda è speculare. Una società aveva depositato una domanda con riserva ex art. 44 CCII; il tribunale l’aveva dichiarata inammissibile in via preliminare, ritenendo carente la documentazione, e aveva aperto la liquidazione giudiziale. La Corte d’appello ha accolto il reclamo. Ha affermato che il giudice può effettivamente dichiarare in via preliminare l’inammissibilità della domanda con riserva e che il decreto di rigetto del termine non è impugnabile in via autonoma; ma i motivi sull’ammissibilità della domanda ex art. 44 si possono far valere con il reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Nel merito, la Corte ha ritenuto che le carenze rispetto all’art. 39, comma 3, CCII fossero mere irregolarità, ha revocato la liquidazione e ha disposto che la domanda fosse esaminata prioritariamente secondo l’art. 7, con ritorno alla fase concordataria.

Il principio, calato nella pratica, significa che un rigetto “formalistico” della domanda con riserva non chiude la partita: se la documentazione depositata era sostanzialmente sufficiente, la sentenza di apertura si può aggredire in Corte d’appello entro trenta giorni, chiedendo il ritorno alla fase dello strumento. Ma significa anche che la documentazione minima dell’art. 39, comma 3 (bilanci, elenco dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione, e gli altri documenti previsti) va depositata con cura fin dall’inizio.

Cass. n. 31856/2025: con un concordato già pendente la composizione negoziata non serve a fermare la liquidazione

Il terzo tassello riguarda il rapporto tra i diversi strumenti. Secondo la sintesi della pronuncia letta, l’istanza di composizione negoziata presentata quando è già pendente una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, è inammissibile e non produce effetti impeditivi rispetto alla dichiarazione di liquidazione giudiziale. La regola trova base nell’art. 25-quinquies CCII, che limita la presentazione dell’istanza di composizione negoziata in pendenza di procedimenti introdotti dal debitore per l’accesso agli strumenti di regolazione.

Tradotto in concreto: l’ordine delle mosse conta. Una Srl che ha già depositato una domanda con riserva non può “cambiare cavallo” e rifugiarsi nella composizione negoziata per ottenere le misure protettive dell’art. 18. La scelta tra percorso stragiudiziale e percorso concorsuale va fatta prima, con una valutazione tecnica e non sull’onda dell’urgenza.

Questione aperta n. 1: siamo davvero insolventi, o possiamo contestarlo all’udienza?

La questione

Il dubbio dell’amministratore è il più naturale: “Abbiamo debiti scaduti, ma abbiamo anche crediti da incassare, un immobile, commesse in corso. Possiamo convincere il tribunale che non siamo insolventi?”. E, se la liquidazione viene aperta, fino a che punto si può discutere la valutazione dell’insolvenza in Corte d’appello e in Cassazione?

Cosa hanno deciso i giudici

Sul primo grado di giudizio la risposta è nella logica stessa del procedimento: l’insolvenza è un giudizio di fatto, che il tribunale forma sulla base dei bilanci, della situazione patrimoniale aggiornata, dei debiti scaduti, delle procedure esecutive e delle informazioni acquisite. È qui che la difesa deve investire.

Sui gradi successivi la giurisprudenza di legittimità più recente pone limiti netti. Con l’ordinanza della Sez. I n. 8644 del 7 aprile 2026, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza sul reclamo perché il vizio di omesso esame (art. 360, n. 5, c.p.c.) non indicava in modo specifico il fatto storico decisivo trascurato dal giudice. Non basta criticare la valutazione dello stato di insolvenza, né prospettare scenari futuri favorevoli: in Cassazione si porta un fatto preciso, documentato e decisivo che il giudice di merito non ha esaminato.

La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 436 del 10 marzo 2025, ha poi chiarito un profilo che interessa le società con un concordato alle spalle. Una debitrice aveva ottenuto anni prima l’omologazione di un concordato rimasto sostanzialmente inattuato; il tribunale aveva respinto il ricorso per liquidazione giudiziale osservando che il creditore non aveva chiesto la risoluzione del concordato. La Corte d’appello ha accolto il reclamo: la mancata risoluzione del concordato non impedisce di per sé l’apertura della liquidazione giudiziale, perché ciò che conta è l’attualità dello stato di insolvenza, e il creditore anteriore può agire nei limiti indicati dall’art. 119, comma 7, CCII. La decisione richiama le Sezioni Unite n. 4696/2022, secondo cui l’imprenditore può essere dichiarato insolvente anche dopo l’omologazione del concordato, se l’insolvenza permane o si ripresenta.

Se c’è contrasto

Su questi punti non emerge un vero contrasto: la linea è quella di un controllo pieno sull’insolvenza nei gradi di merito (tribunale e Corte d’appello) e di un controllo molto ristretto in Cassazione. L’assunzione prudenziale è considerare l’udienza davanti al tribunale e, al massimo, il reclamo in Corte d’appello come le sedi in cui la valutazione dell’insolvenza si può davvero ribaltare.

Cosa significa per te

Significa che la memoria difensiva e il fascicolo documentale da depositare prima dell’udienza non sono un adempimento formale. Servono: la situazione patrimoniale aggiornata alla data più recente possibile; lo scadenziario dei debiti con evidenza di quelli contestati, rateizzati o oggetto di accordo; la prova degli incassi attesi (contratti, fatture accettate, SAL); le eventuali proposte di finanza esterna dei soci; la prova del mancato superamento delle soglie dell’impresa minore, se ricorre. Chi si presenta all’udienza senza numeri lascia al tribunale soltanto i numeri del creditore.

Occorre anche verificare se i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti superano davvero i 30.000 euro dell’art. 49, comma 5: crediti contestati in un giudizio pendente, importi già pagati o compensabili possono cambiare il risultato. E se la società ha già un concordato omologato, il fatto che nessuno ne abbia chiesto la risoluzione non è uno scudo, come insegna App. Firenze n. 436/2025.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: “In questi procedimenti la partita si vince o si perde sui documenti depositati in primo grado; in Cassazione si arriva solo con un fatto preciso che il giudice ha ignorato, mai con una diversa lettura dei bilanci”.

Questione aperta n. 2: concordato con riserva o composizione negoziata, quale mossa ferma davvero l’udienza?

La questione

Questa è la domanda che gli amministratori pongono nelle prime ore dopo la notifica: “Che cosa possiamo depositare per evitare che il tribunale apra la liquidazione alla prossima udienza?”. Le strade sono due, e si escludono a vicenda nell’ordine sbagliato: la domanda di accesso a uno strumento di regolazione (tipicamente il concordato preventivo con riserva ex art. 44 CCII, oppure gli accordi di ristrutturazione) e la composizione negoziata con richiesta di misure protettive.

Cosa hanno deciso i giudici

Sul versante della composizione negoziata, il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 17 aprile 2025 (R.G. 1037/2025) resa nel procedimento ex art. 19 CCII, ha confermato le misure protettive richieste da due società per 120 giorni dalla pubblicazione dell’istanza, estendendole a due garanti. Le misure inibivano, tra l’altro, l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari, l’acquisizione di prelazioni non concordate e la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza. La conferma è stata fondata sul parere favorevole dell’esperto e su un piano con linee operative concrete (gestione temporanea dell’azienda, cessione di asset, accordo con il creditore procedente, ricerca di finanziatori).

Sul versante dei rapporti tra strumenti, abbiamo già visto Cass. n. 31856/2025: con una domanda di concordato pendente, anche con riserva, l’istanza di composizione negoziata è inammissibile e non impedisce la dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Sul versante del concordato, infine, la Cassazione n. 8982/2021 ricorda che la domanda dilatoria è inammissibile, mentre App. Firenze n. 2088/2024 dimostra che la domanda seria, anche se documentata in modo imperfetto, deve essere esaminata con priorità.

Se c’è contrasto

Non si registra un contrasto sulle regole, ma una tensione pratica: la composizione negoziata, con le misure protettive dell’art. 18, comma 4, CCII, produce l’effetto di impedire la sentenza dal giorno della pubblicazione dell’istanza, ma è un percorso che richiede la ragionevole perseguibilità del risanamento e un esperto che lo confermi; il concordato con riserva ottiene la trattazione prioritaria dell’art. 7, ma in pendenza di ricorsi per liquidazione giudiziale il termine non è prorogabile oltre i sessanta giorni e il tribunale vaglia subito la serietà della domanda. L’assunzione prudenziale è scegliere la composizione negoziata quando l’impresa ha ancora una continuità aziendale credibile e tempo per trattare, e la domanda con riserva quando servono subito una cornice concorsuale e la prospettiva di un piano da sottoporre al voto dei creditori.

Cosa significa per te

In pratica, nei giorni tra la notifica del ricorso e l’udienza la Srl deve decidere in modo informato:

  • se il debito che ha originato il ricorso è isolato e la società è in grado di pagarlo o di trovare un accordo con il creditore istante, la strada più rapida può essere la definizione con lui, documentando il pagamento e verificando che non vi siano altri creditori intervenuti o una richiesta del pubblico ministero che terrebbero in vita il procedimento;
  • se la crisi è diffusa ma l’azienda ha valore, la composizione negoziata con misure protettive può impedire la sentenza e aprire un tavolo con banche, Fisco e fornitori, anche in vista di una transazione fiscale;
  • se servono la falcidia dei crediti e il voto dei creditori, la domanda con riserva va preparata con la documentazione dell’art. 39, comma 3, CCII e con un verbale notarile degli amministratori (art. 120-bis CCII).

L’ordine delle mosse non si può invertire: depositata la domanda con riserva, la porta della composizione negoziata è chiusa.

Questione aperta n. 3: la liquidazione è stata aperta, quali impugnazioni restano e con quali termini?

La questione

Se l’udienza va male e il tribunale pronuncia la sentenza di apertura, il dubbio diventa: “Possiamo ancora difenderci? Entro quando? E se nel frattempo c’era un concordato in corso, che fine fa?”.

Cosa hanno deciso i giudici

La giurisprudenza di legittimità del 2025-2026 ha sistemato diversi tasselli procedurali.

Con l’ordinanza della Sez. I n. 26510 del 1° ottobre 2025, la Cassazione ha stabilito che il provvedimento che definisce il reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è ricorribile in Cassazione anche se è intitolato “decreto”, purché ne abbia contenuto ed effetti di sentenza secondo l’art. 51, comma 11, CCII. Conta la sostanza, non l’etichetta.

Con la sentenza della Sez. I n. 26690 del 3 ottobre 2025, la Corte ha precisato che il termine di trenta giorni per il ricorso in Cassazione previsto dall’art. 51, comma 13, CCII vale anche quando è la Corte d’appello, accogliendo il reclamo del creditore, ad aprire la liquidazione giudiziale. Una Srl che in primo grado aveva “vinto” e si vede aprire la liquidazione in appello non dispone dei termini ordinari del codice di procedura civile.

Con la sentenza della Sez. I n. 27909 del 20 ottobre 2025, la Corte ha però indicato un’eccezione a favore della parte rimasta contumace: nel giudizio di revocazione, se alla parte contumace non è stata eseguita la notifica o la comunicazione integrale del provvedimento, il termine breve non decorre e si applica il termine lungo dell’art. 327 c.p.c.

Con l’ordinanza della Sez. I n. 19607 del 16 luglio 2025, infine, la Cassazione ha affermato che la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale rende inammissibili le impugnazioni autonome contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e improcedibile il separato giudizio di omologazione, perché tutte le contestazioni confluiscono nel reclamo ex art. 51 CCII contro la sentenza di apertura.

Se c’è contrasto

Su questi aspetti l’orientamento è uniforme e rigoroso. L’assunzione prudenziale è calcolare ogni termine come se fosse di trenta giorni, decorrente dalla notificazione telematica eseguita dalla cancelleria, e senza alcuna sospensione in agosto per effetto dell’art. 9, comma 1, CCII. Le eccezioni favorevoli, come quella della parte contumace, vanno considerate solo come rimedio estremo e mai come strategia.

Cosa significa per te

Significa che la PEC della società deve essere presidiata ogni giorno, perché è da lì che decorre il termine per le parti. Significa che tutte le censure (sull’insolvenza, sulla soglia dei 30.000 euro, sulla qualità di impresa minore, sull’inammissibilità della domanda di concordato) vanno concentrate nel reclamo, che è l’unico contenitore utile: separare le impugnazioni è un errore che la Cassazione sanziona con l’inammissibilità. E significa che il reclamo non sospende di per sé gli effetti della sentenza: il curatore entra in possesso dei beni, gli amministratori perdono la gestione. Se si vuole fermare la liquidazione nelle more, va chiesta in modo motivato la sospensione ai sensi dell’art. 52 CCII.

C’è anche un rischio personale per chi amministra: con l’ordinanza della Sez. I n. 28483 del 27 ottobre 2025 la Cassazione ha ricordato che, quando la procura alle liti è conferita in mala fede, il giudice dell’impugnazione può condannare il legale rappresentante in solido con la società alle spese e a un ulteriore importo pari al contributo unificato. Impugnare va bene; impugnare in modo pretestuoso, solo per guadagnare tempo, può costare anche al legale rappresentante personalmente.

La decisione più recente: Cass. n. 22960/2026 e il vaglio del piano già in fase di ammissione

Il contesto

L’ordinanza della Prima Sezione civile n. 22960/2026, pubblicata il 9 luglio 2026, nasce da una vicenda che interessa da vicino ogni Srl che pensa di rispondere al ricorso per liquidazione giudiziale con un concordato in continuità. Una società aveva proposto un concordato preventivo fondato su una continuità “indiretta”: l’azienda sarebbe passata a un terzo che aveva presentato un’offerta di acquisto, validata da una procedura competitiva. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta; la Corte d’appello, in sede di reclamo ai sensi dell’art. 47, comma 5, CCII, aveva confermato. Il nodo era il “valore di liquidazione”, cioè quanto avrebbero ricevuto i creditori se l’azienda fosse stata liquidata: per i giudici di merito andava calcolato con una stima “atomistica” dei singoli beni, mentre la società sosteneva che l’offerta del terzo dovesse entrare nel calcolo e che, comunque, la verifica spettasse alla fase di omologazione.

La motivazione in linguaggio piano

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, per una ragione processuale che conviene ricordare: il decreto che, in sede di reclamo, conferma l’inammissibilità della proposta di concordato senza aprire la liquidazione giudiziale è definitivo ma non decisorio, e quindi non si può portare in Cassazione con il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. Il principio era già stato affermato da Cass. n. 31176 del 28 novembre 2025, richiamata nell’ordinanza. Ha inoltre negato al commissario giudiziale la qualità di parte nel giudizio di legittimità.

Nonostante l’inammissibilità, la Corte ha enunciato un principio di diritto nell’interesse della legge (art. 363 c.p.c.), ed è questa la parte più utile. Il controllo del tribunale sull’ammissibilità del concordato è un controllo di legalità sostanziale, che si estende anche al modo in cui il debitore ha determinato il valore di liquidazione. E, quando la continuità è indiretta e poggia sull’offerta di acquisto di un terzo, è illegittimo escludere dal valore di liquidazione il valore economico di quell’offerta, sostituendolo con una stima inferiore basata sulla vendita frazionata dei beni. Il valore di liquidazione, spiega la Corte, serve a informare i creditori in vista del voto e costituisce un parametro di legittimità quando si applica la regola della priorità relativa.

Cosa cambia rispetto a prima

Per una Srl con l’udienza fissata le conseguenze sono due, di segno opposto.

La prima è un avvertimento: il tribunale non rinvia all’omologazione la verifica dei numeri; già in fase di ammissione può controllare come è stato costruito il confronto con la liquidazione. Un piano depositato in fretta, con un valore di liquidazione sottostimato per far apparire più convenienti le percentuali offerte, rischia l’inammissibilità e, a quel punto, la liquidazione giudiziale sul ricorso pendente. E se la Corte d’appello conferma l’inammissibilità senza aprire la liquidazione, non c’è un ulteriore grado in Cassazione.

La seconda è un’opportunità: se la società ha già un acquirente o un affittuario per l’azienda, l’offerta va valorizzata correttamente. Non si può “abbattere” artificiosamente il valore di liquidazione, ma nemmeno il tribunale può ignorare il valore che il mercato ha già espresso. Avere un’offerta concreta, meglio se passata attraverso una procedura competitiva, rafforza la serietà della domanda agli occhi del tribunale e la rende più difficile da qualificare come dilatoria.

Rispetto alla stagione della legge fallimentare, in cui il giudizio sull’abuso si concentrava sulla finalità dilatoria della domanda (Cass. n. 8982/2021), la linea che emerge nel 2026 sposta l’attenzione sulla qualità tecnica del piano: oggi il rischio non è solo essere considerati “furbi”, ma essere considerati inadeguati sul piano della costruzione economica.

Un cenno meritano anche gli accordi di ristrutturazione, che restano una via percorribile per la Srl convocata quando si può raggiungere l’adesione dei creditori che rappresentano la percentuale richiesta dei crediti. Con l’ordinanza della Sez. I n. 5948 del 16 marzo 2026, la Cassazione ha stabilito che il reclamo contro l’omologazione degli accordi di ristrutturazione spetta solo a chi ha partecipato al giudizio di omologazione proponendo opposizione ai sensi dell’art. 48, comma 4, CCII, con esclusione dei creditori non costituiti, compresi INPS e Agenzia delle Entrate, salvo che lamentino un vizio procedurale che ne abbia impedito la partecipazione. È un dato che stabilizza l’accordo omologato e che va tenuto presente quando si tratta con gli enti pubblici.

I principi applicati ai casi reali

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali dello Studio. Servono a mostrare come i principi visti si traducono in date e scelte concrete. Data di riferimento: ottobre 2026.

Ipotesi 1 – Debiti scaduti vicini alla soglia e composizione negoziata

Una Srl di distribuzione alimentare riceve via PEC il 21 ottobre 2026 (mercoledì) il ricorso di un fornitore per un credito di 18.470 euro, con decreto che fissa l’udienza all’11 novembre 2026 (mercoledì). Dagli atti risultano altri debiti scaduti verso due fornitori per 10.260 euro, per un totale di 28.730 euro. Una rata di un finanziamento bancario da 4.115 euro è contestata in un giudizio civile pendente.

Applicazione dei principi: la prima verifica è sull’art. 49, comma 5, CCII. Se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria restano sotto i 30.000 euro, la liquidazione non può essere aperta; ma basta che il creditore produca o che emerga un altro debito scaduto di 1.270 euro per superare la soglia. Prudenzialmente, la società pianifica anche la seconda linea: deposita entro pochi giorni l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive. Se l’istanza viene pubblicata il 26 ottobre 2026 (lunedì), da quella data opera il divieto di pronunciare la sentenza di apertura (art. 18, comma 4, CCII); il ricorso per la conferma va depositato contestualmente e il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni, cioè entro il 5 novembre 2026 (giovedì). Se il tribunale conferma le misure per la durata massima di 120 giorni, queste coprono fino al 23 febbraio 2027 (martedì), con possibile proroga fino a un totale di 240 giorni, cioè fino al 23 giugno 2027 (mercoledì). Come nel caso deciso dal Tribunale di Brescia il 17 aprile 2025, la conferma dipenderà dal parere dell’esperto e dalla concretezza del piano. Nessuna domanda di concordato con riserva deve essere depositata prima: altrimenti, alla luce di Cass. n. 31856/2025, la composizione negoziata sarebbe inammissibile.

Ipotesi 2 – Concordato con riserva in pendenza di ricorso

Una Srl metalmeccanica con 1.284.600 euro di debiti, di cui 612.300 tributari e contributivi, è convocata per un ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Gli amministratori, con verbale notarile ex art. 120-bis CCII, depositano il 4 novembre 2026 (mercoledì) la domanda di concordato con riserva, con bilanci, elenco dei creditori e la documentazione dell’art. 39, comma 3, CCII. Il tribunale concede il termine massimo di sessanta giorni: la scadenza cadrebbe il 3 gennaio 2027, domenica, e slitta quindi al 4 gennaio 2027 (lunedì). Se il tribunale avesse concesso trenta giorni, la scadenza sarebbe il 4 dicembre 2026 (venerdì). Poiché pende un ricorso per liquidazione giudiziale, non è possibile chiedere la proroga di ulteriori sessanta giorni.

Applicazione dei principi: la domanda viene trattata con priorità (art. 7 CCII) solo se seria. La presenza di forti debiti fiscali non è di per sé indice di abuso (App. Napoli 24 febbraio 2026), ma il piano dovrà contenere un valore di liquidazione costruito correttamente, includendo eventuali offerte per l’azienda (Cass. n. 22960/2026), e una proposta di transazione fiscale. Se il tribunale dichiarasse inammissibile la domanda per carenze documentali solo formali e aprisse la liquidazione, la società potrebbe far valere l’errore con il reclamo ex art. 51 CCII (App. Firenze n. 2088/2024). Nel computo dei termini non si tiene conto di alcuna sospensione per le festività, e nemmeno ad agosto vi sarebbe sospensione (art. 9, comma 1, CCII).

Ipotesi 3 – Sentenza di apertura e reclamo

Una Srl edile vede aperta la liquidazione giudiziale con sentenza notificata telematicamente dalla cancelleria il 20 novembre 2026 (venerdì). Il termine di trenta giorni per il reclamo scade il 20 dicembre 2026, domenica, e slitta al 21 dicembre 2026 (lunedì). Nel reclamo la società deve concentrare tutte le censure: errata valutazione dell’insolvenza, calcolo della soglia di 30.000 euro, eventuale qualità di impresa minore (attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi precedenti), vizi del procedimento. Se aveva una domanda di concordato respinta, le contestazioni su quel rigetto confluiscono nello stesso reclamo (Cass. ord. n. 19607/2025). Contro la decisione della Corte d’appello, il ricorso per cassazione andrà proposto entro trenta giorni dalla notificazione e dovrà indicare un fatto storico decisivo non esaminato, non una diversa lettura dei bilanci (Cass. ord. n. 8644/2026).

Diversa, e da non confondere, è la posizione di un eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso contro il credito del ricorrente: quel processo civile ordinario soggiace alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969, mentre il reclamo contro la sentenza di apertura no.

Il quadro delle pronunce in tabella

La tabella che segue raccoglie tutti i provvedimenti richiamati in questa analisi. Per ciascuno è indicata la questione decisa, il principio riformulato in una riga e la ricaduta pratica per una Srl con l’udienza per la liquidazione giudiziale già fissata. Le pronunce di merito non hanno l’autorità della Cassazione, ma mostrano come i tribunali e le Corti d’appello applicano oggi il Codice; dove la fonte consultata non riportava il numero del provvedimento, lo abbiamo segnalato. Si tenga conto che la giurisprudenza su questi temi evolve rapidamente: un orientamento valido oggi può essere precisato già nei prossimi mesi, ed è per questo che ogni strategia va ricontrollata al momento dell’incarico.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Cass. n. 8982 del 31/3/2021 Concordato in bianco in pendenza di istanza di fallimento La domanda proposta solo per ritardare la dichiarazione di insolvenza è abuso del processo La domanda con riserva va depositata con un progetto credibile
Cass. n. 31856/2025 Composizione negoziata con concordato già pendente L’istanza è inammissibile e non impedisce la liquidazione giudiziale Scegliere prima tra composizione negoziata e concordato
App. Firenze n. 2088 del 17/12/2024 Inammissibilità preliminare della domanda ex art. 44 Le censure si fanno valere con il reclamo contro la sentenza di apertura Possibile revoca della liquidazione e ritorno alla fase concordataria
App. Napoli 24/2/2026 (numero non indicato nella fonte) Abuso del concordato con forti debiti fiscali Non c’è giudizio di meritevolezza; abuso solo in ipotesi dilatorie I debiti tributari non precludono il concordato se c’è piena disclosure
App. Firenze n. 436 del 10/3/2025 Liquidazione dopo concordato omologato inattuato Conta l’insolvenza attuale, non la mancata risoluzione Un concordato omologato non è uno scudo permanente
Cass. SS.UU. n. 4696/2022 (richiamata da App. Firenze n. 436/2025) Insolvenza dopo l’omologazione Si può dichiarare l’insolvenza se permane o si ripresenta Come sopra
Trib. Brescia 17/4/2025 (R.G. 1037/2025) Conferma delle misure protettive Misure confermate per 120 giorni con divieto di sentenza di apertura La composizione negoziata può fermare l’udienza
Cass. ord. n. 8644 del 7/4/2026 Ricorso in Cassazione sull’insolvenza Serve un fatto storico decisivo, non critiche generiche o scenari futuri La difesa sui numeri si fa nel merito
Cass. ord. n. 26510 del 1/10/2025 Forma del provvedimento sul reclamo È ricorribile anche se intitolato decreto Conta la sostanza dell’atto
Cass. n. 26690 del 3/10/2025 Termine per il ricorso in Cassazione Trenta giorni anche se la liquidazione è aperta in appello Nessun termine ordinario c.p.c.
Cass. n. 27909 del 20/10/2025 Revocazione e parte contumace Senza notifica integrale si applica il termine lungo art. 327 c.p.c. Rimedio estremo per chi non si è costituito
Cass. ord. n. 19607 del 16/7/2025 Diniego di omologazione e liquidazione sopravvenuta Tutto confluisce nel reclamo ex art. 51 CCII Mai impugnazioni separate
Cass. ord. n. 28483 del 27/10/2025 Procura conferita in mala fede Condanna del legale rappresentante in solido alle spese Rischio personale per impugnazioni pretestuose
Cass. ord. n. 22960/2026 (pubbl. 9/7/2026) Valore di liquidazione nel concordato in continuità indiretta Il vaglio di ammissibilità è di legalità sostanziale e include l’offerta del terzo Il piano va costruito bene già per l’ammissione
Cass. n. 31176 del 28/11/2025 (richiamata da Cass. n. 22960/2026) Ricorribilità del decreto che conferma l’inammissibilità Decreto definitivo ma non decisorio, non ricorribile ex art. 111 Cost. Nessun terzo grado se la liquidazione non è aperta
Cass. ord. n. 5948 del 16/3/2026 Reclamo contro l’omologazione degli accordi Legittimato solo chi si è opposto nel giudizio di omologazione Stabilità degli accordi anche verso INPS e Fisco

La sintesi operativa

Dalla giurisprudenza esaminata si ricavano alcune regole di comportamento che una Srl convocata per la liquidazione giudiziale dovrebbe tenere presenti fin dal giorno della notifica.

  • Il tempo tra la notifica e l’udienza è il momento decisivo: i termini corrono anche in agosto, per l’art. 9, comma 1, CCII.
  • Prima di tutto si verificano i presupposti: insolvenza attuale, qualità di impresa minore, soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti.
  • La difesa sull’insolvenza si costruisce con documenti aggiornati da depositare in tribunale; in Cassazione serve un fatto decisivo non esaminato (Cass. n. 8644/2026).
  • La domanda di concordato con riserva gode della priorità dell’art. 7 CCII solo se è seria; quella meramente dilatoria è inammissibile (Cass. n. 8982/2021).
  • Con un ricorso per liquidazione pendente il termine della domanda con riserva non supera, di regola, i sessanta giorni.
  • La composizione negoziata con misure protettive impedisce la sentenza di apertura dalla pubblicazione dell’istanza, ma non si può attivare se è già pendente una domanda di concordato (Cass. n. 31856/2025).
  • Nella Srl la decisione spetta agli amministratori con verbale notarile (art. 120-bis CCII): non serve attendere l’assemblea.
  • I debiti fiscali e contributivi non precludono di per sé il concordato, se la disclosure è completa (App. Napoli 24/2/2026).
  • Il valore di liquidazione va costruito con rigore e deve includere le offerte concrete sull’azienda (Cass. n. 22960/2026).
  • Un rigetto formalistico della domanda con riserva si contesta con il reclamo contro la sentenza di apertura (App. Firenze n. 2088/2024).
  • Reclamo entro trenta giorni dalla notificazione telematica, e tutte le censure nello stesso atto (Cass. n. 19607/2025).
  • Il reclamo non sospende la sentenza: la sospensione va chiesta espressamente ai sensi dell’art. 52 CCII.
  • Un concordato omologato e inattuato non mette al riparo dalla liquidazione (App. Firenze n. 436/2025).

Le domande sul “quindi, in pratica?”

Se pago il creditore che ha presentato il ricorso, il procedimento si chiude?
Pagare il creditore istante è spesso la via più rapida, ma non sempre risolutiva. Se nel procedimento sono intervenuti altri creditori o il pubblico ministero ha formulato una propria richiesta, il tribunale può comunque valutare l’insolvenza. Inoltre, alla luce dell’orientamento che guarda all’attualità dell’insolvenza (App. Firenze n. 436/2025 e SS.UU. n. 4696/2022), se emergono altri debiti scaduti oltre i 30.000 euro il pagamento di un solo creditore non basta. Va documentato e accompagnato da una fotografia aggiornata dei debiti.

Possiamo depositare la domanda con riserva il giorno prima dell’udienza?
Si può, ma è rischioso. Il tribunale può valutarne subito l’inammissibilità e decidere nella stessa udienza, senza nuova convocazione, se la società è già stata sentita (Cass. n. 8982/2021). La domanda deve essere corredata della documentazione dell’art. 39, comma 3, CCII e sostenuta da un’ipotesi di piano verificabile.

Conviene di più la composizione negoziata o il concordato?
Dipende dallo stato dell’azienda. La composizione negoziata, con le misure protettive confermate (Trib. Brescia 17/4/2025), protegge l’impresa e lascia gli amministratori alla gestione mentre si tratta; il concordato offre la falcidia dei crediti e il voto dei creditori. Una cosa è certa: chi deposita prima il concordato con riserva non può poi ripiegare sulla composizione negoziata (Cass. n. 31856/2025).

Ad agosto i termini del reclamo si fermano?
No. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti del Codice. Una sentenza di apertura notificata a fine luglio va reclamata entro trenta giorni anche se cadono interamente in agosto. La sospensione dal 1° al 31 agosto riguarda invece gli eventuali giudizi civili ordinari collegati, il processo tributario e quello amministrativo.

Se la Corte d’appello conferma l’inammissibilità del nostro concordato, possiamo andare in Cassazione?
Se la Corte d’appello si limita a confermare l’inammissibilità senza aprire la liquidazione, il decreto non è ricorribile in Cassazione (Cass. n. 22960/2026 e Cass. n. 31176/2025). Se invece la liquidazione viene aperta, la sentenza si impugna con reclamo e poi con ricorso in Cassazione entro trenta giorni, anche quando il provvedimento è intitolato “decreto” (Cass. n. 26510/2025 e n. 26690/2025).

Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua Srl prima e dopo l’udienza

Gli orientamenti appena esaminati non restano teoria: li applichiamo al fascicolo della tua società, dal giorno della notifica del ricorso fino, se necessario, al giudizio di Cassazione. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Leggiamo il ricorso e il decreto di convocazione nel giorno stesso, verifichiamo la regolarità della notifica via PEC, il rispetto del termine tra notifica e udienza e calcoliamo tutte le scadenze, ricordando che nel procedimento non c’è sospensione feriale.
  2. Verifichiamo i presupposti della liquidazione giudiziale: con i commercialisti dello staff ricostruiamo attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi per accertare se la Srl sia impresa minore, e calcoliamo i debiti scaduti e non pagati rispetto alla soglia di 30.000 euro.
  3. Prepariamo la memoria difensiva e il fascicolo documentale: situazione patrimoniale aggiornata, scadenziario dei debiti, crediti esigibili, contratti in corso, prove di finanza esterna, per contestare l’insolvenza con numeri e non con dichiarazioni.
  4. Valutiamo la definizione con il creditore istante, verificando prima se vi siano altri creditori intervenuti o richieste del pubblico ministero che terrebbero in vita il procedimento.
  5. Impostiamo la composizione negoziata con misure protettive, curando l’istanza, il ricorso per la conferma ex art. 19 CCII e il rapporto con l’esperto, quando l’azienda ha prospettive di risanamento.
  6. Prepariamo la domanda di concordato con riserva o di accordi di ristrutturazione, con il verbale notarile degli amministratori ex art. 120-bis CCII e la documentazione dell’art. 39, comma 3, CCII, costruendo un’ipotesi di piano che regga al vaglio di serietà del tribunale.
  7. Costruiamo con i commercialisti il valore di liquidazione e la proposta di transazione fiscale e contributiva, valorizzando correttamente le offerte sull’azienda secondo i principi di Cass. n. 22960/2026.
  8. Partecipiamo all’udienza davanti al collegio, sostenendo la trattazione prioritaria dello strumento di regolazione ai sensi dell’art. 7 CCII.
  9. Redigiamo il reclamo ex art. 51 CCII entro trenta giorni, concentrando in un solo atto tutte le censure e chiedendo, quando ne ricorrono i presupposti, la sospensione degli effetti della sentenza ex art. 52 CCII.
  10. Seguiamo il ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione, selezionando il fatto decisivo non esaminato e valutando con franchezza se il ricorso abbia basi serie, per evitare impugnazioni pretestuose.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un procedimento di liquidazione giudiziale la qualifica di cassazionista fa la differenza: la linea difensiva impostata nella memoria per l’udienza è la stessa che sosteniamo nel reclamo in Corte d’appello e, se serve, davanti alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa strategia. Non c’è un cambio di avvocato a metà percorso, né la necessità di ricostruire da capo il fascicolo quando i termini sono di trenta giorni. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: i primi presidiano termini, eccezioni e impugnazioni, i secondi ricostruiscono bilanci, debiti fiscali e contributivi e la sostenibilità del piano. L’esperienza di Esperto Negoziatore consente poi di valutare con cognizione se la composizione negoziata sia davvero praticabile per la tua Srl. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida consentita dagli atti.

Prima che il collegio decida

Una Srl con l’udienza per la liquidazione giudiziale già fissata ha ancora margini di difesa, ma la giurisprudenza recente indica con chiarezza che quei margini premiano chi si muove presto e con documenti, e puniscono chi improvvisa domande dilatorie o sbaglia l’ordine delle mosse. Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo passaggio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce composizione negoziata e misure protettive, ed è avvocato cassazionista, in grado di seguire il procedimento fino all’ultimo grado; lo affianca uno staff di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario, essenziale quando la crisi nasce da debiti con banche, Fisco ed enti previdenziali. Prima dell’udienza c’è ancora tempo per scegliere la strada giusta; dopo la sentenza restano trenta giorni, anche in agosto.

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