Società Cooperativa In Crisi Con Cartelle Per Contributi Dei Soci Lavoratori E Il Conto Bloccato: Quale Procedura Suggerisce Uno Studio Legale?

Questa pagina raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che i presidenti, gli amministratori e i consulenti delle cooperative di lavoro ci pongono più spesso quando arrivano insieme tre problemi: una pila di cartelle o avvisi di addebito per contributi dei soci lavoratori, un pignoramento che ha bloccato il conto corrente e un bilancio che non regge più. Le risposte sono scritte come le daremmo a voce, in studio, ma con i riferimenti normativi e giurisprudenziali che servono per decidere.

Il quadro, in poche righe. I soci lavoratori di una cooperativa hanno, ai fini previdenziali, una posizione assimilata a quella dei dipendenti (legge 142/2001), e i contributi non versati vengono riscossi dall’INPS con l’avviso di addebito (art. 30 D.L. 78/2010) o, per i periodi più vecchi, con la cartella; la riscossione coattiva passa per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che può pignorare il conto direttamente presso la banca (art. 72-bis D.P.R. 602/1973). Sul fronte della crisi, la cooperativa ha una disciplina sua: l’art. 2545-terdecies c.c. la assoggetta alla liquidazione coatta amministrativa e, se svolge attività commerciale, anche alla liquidazione giudiziale; può accedere alla composizione negoziata e agli strumenti del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024).

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo intreccio? Perché il problema sta a cavallo di due mondi. La parte “debito INPS e pignoramento” richiede opposizioni e difesa contenziosa, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, può seguire fino all’ultimo grado; la parte “crisi della cooperativa” richiede la conoscenza degli strumenti di risanamento, che l’Avvocato pratica come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con il supporto dello staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che coordina in materia bancaria e tributaria.

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“Ma queste ‘cartelle’ dell’INPS sono vere cartelle o qualcos’altro?”

Nella maggior parte dei casi non sono cartelle, ma avvisi di addebito: e la differenza conta, perché cambia l’atto da impugnare, non il termine.

Dal 1° gennaio 2011 l’INPS non passa più per la cartella esattoriale per riscuotere i contributi: emette direttamente un avviso di addebito che ha già valore di titolo esecutivo (art. 30 D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010). L’avviso contiene l’intimazione a pagare entro sessanta giorni e, scaduto quel termine, l’INPS lo affida all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che procede con le azioni esecutive. Le vere “cartelle” per contributi, quindi, riguardano di solito periodi più vecchi, oppure contributi riscossi per conto di enti diversi.

Nella pratica, chi ci porta la documentazione dice “le cartelle INPS”, e va benissimo. Ma la prima cosa che facciamo è separare i documenti in tre gruppi:

  • avvisi di addebito INPS, con il periodo contributivo e la causale (omesso versamento, differenze da verifica ispettiva, sanzioni civili);
  • cartelle di pagamento di AdER, che possono contenere anche ruoli INPS più vecchi o carichi di altri enti (Erario, INAIL, Camera di commercio);
  • atti successivi: intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo, e soprattutto l’atto di pignoramento presso terzi notificato alla banca e alla cooperativa.

Per ciascun gruppo valgono regole diverse. Sull’avviso di addebito e sulla cartella per contributi, se si contesta il merito della pretesa (i contributi non erano dovuti, o erano dovuti in misura minore), si ricorre al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica (art. 24 D.Lgs. 46/1999, richiamato per l’avviso di addebito). Sugli atti successivi si ragiona invece con gli strumenti dell’esecuzione: opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, di cui parliamo più avanti.

Un dettaglio che sembra burocratico e non lo è: la data di notifica di ciascun atto va ricostruita con la relata o la ricevuta PEC. Le cooperative ricevono quasi tutto via PEC, e spesso la casella è gestita dal consulente del lavoro o da un ufficio amministrativo che nel frattempo è cambiato. Se l’avviso è arrivato su una PEC non più presidiata, la notifica può essere comunque valida: per questo l’estratto di ruolo e il controllo delle ricevute sono il punto di partenza obbligato.


“Perché l’INPS chiede i contributi alla cooperativa per i soci lavoratori? Non sono soci?”

Sono soci, ma ai fini previdenziali la cooperativa risponde dei loro contributi come un datore di lavoro.

La legge 142/2001 stabilisce che il socio lavoratore, oltre al rapporto associativo, instaura con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o in altra forma). Quando il rapporto è subordinato, e nelle cooperative di produzione e lavoro, di servizi e sociali è il caso più frequente, la cooperativa deve versare i contributi come qualsiasi datore di lavoro: la quota a proprio carico e la quota a carico del socio, che trattiene in busta paga.

Da qui nascono le pretese che troviamo più spesso negli avvisi di addebito:

  1. omesso versamento dei contributi dichiarati con i flussi Uniemens: la cooperativa ha denunciato le retribuzioni ma non ha pagato;
  2. differenze contributive emerse da una verifica ispettiva, per esempio sul rispetto dei minimi retributivi del contratto collettivo di riferimento o sull’inquadramento dei soci;
  3. sanzioni civili e somme aggiuntive collegate all’omissione o all’evasione.

La distinzione tra il primo e il secondo gruppo non è accademica. Nel primo caso il debito è, quasi sempre, certo nell’importo: la cooperativa stessa lo ha dichiarato e la contestazione nel merito ha poco spazio; la difesa si gioca su prescrizione, notifiche, sanzioni e soprattutto sulla gestione della crisi. Nel secondo caso, invece, esiste un vero contenzioso sul rapporto previdenziale, che va instaurato davanti al giudice del lavoro nei 40 giorni.

C’è poi una conseguenza pratica che i soci lavoratori conoscono bene: il mancato versamento dei contributi non toglie, di regola, l’accredito figurativo della contribuzione ai lavoratori subordinati, grazie al principio di automaticità delle prestazioni, ma nei limiti della prescrizione. Ne parliamo nella parte dedicata alle paure finali, perché è una delle domande che i soci fanno in assemblea.


“Il conto è bloccato: chi l’ha bloccato, e con quale atto?”

Quasi sempre è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un pignoramento presso la banca che non passa dal giudice.

L’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 consente all’agente della riscossione di notificare l’atto di pignoramento direttamente al terzo debitore, cioè alla banca, con l’ordine di pagare le somme dovute direttamente all’agente entro sessanta giorni. Non c’è un’udienza, non c’è un giudice dell’esecuzione che fissa una comparizione: la banca riceve l’atto, vincola le somme disponibili fino a concorrenza dell’importo indicato e, se nessuno interviene, alla scadenza le versa ad AdER.

Per una cooperativa di lavoro questo significa un problema immediato e concreto: il conto su cui arrivano i pagamenti dei committenti e da cui partono gli stipendi dei soci si ferma. Il rischio non è solo perdere il saldo: è non riuscire a pagare le retribuzioni del mese, con l’effetto domino di nuove omissioni contributive, nuovi avvisi, DURC irregolare e perdita delle commesse.

Prima di qualsiasi altra mossa, verifichiamo tre cose sull’atto di pignoramento:

  • quali carichi richiama: se tra gli avvisi o le cartelle presupposte ce ne sono di mai notificati, prescritti o già pagati, l’atto è attaccabile;
  • la notifica alla cooperativa, oltre che alla banca, perché da quella decorrono i termini per l’opposizione agli atti esecutivi;
  • il conteggio: interessi di mora, aggio e spese esposti devono corrispondere ai carichi richiamati.

Va detto con chiarezza: per una società cooperativa non operano i limiti di impignorabilità pensati per le persone fisiche (stipendi e pensioni accreditati sul conto). Il saldo del conto aziendale è pignorabile per intero, fino a concorrenza del credito. Le strade per sbloccarlo, come vedremo, sono altre: pagamento o rateizzazione, opposizione quando ci sono vizi reali, misure protettive quando la crisi è più ampia del singolo debito.


“Entro quando devo muovermi?”

Dipende dall’atto, e conviene averlo chiaro in una riga per ciascuno:

  • 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito o della cartella per contestare il merito dei contributi davanti al giudice del lavoro (art. 24 D.Lgs. 46/1999);
  • 20 giorni dalla notifica dell’atto esecutivo (pignoramento, intimazione) per l’opposizione agli atti esecutivi, quando si contestano vizi formali del procedimento (art. 617 c.p.c.);
  • senza un termine fisso di decadenza l’opposizione all’esecuzione, quando si contesta il diritto di procedere, per esempio per prescrizione maturata dopo la notifica dell’avviso (art. 615 c.p.c.), ma finché la banca non ha pagato, perché dopo il discorso si complica;
  • 60 giorni dalla notifica del pignoramento alla banca, che è il tempo entro cui la banca deve versare le somme ad AdER (art. 72-bis D.P.R. 602/1973).

Il termine che conta davvero, nella vita della cooperativa, è il quarto: entro quei sessanta giorni si decide se il saldo del conto andrà ad AdER o potrà ancora servire a pagare i soci. Gli altri tre sono termini processuali, ma è sul quarto che si misura l’urgenza.

Sulla sospensione feriale torneremo nell’ultima parte: qui basti dire che i procedimenti del Codice della crisi non la conoscono affatto, mentre per gli altri giudizi la regola è diversa e va applicata con attenzione.


“Da dove si comincia, il primo giorno?”

Si comincia con una fotografia completa, non con un ricorso. Il primo giorno in Studio facciamo tre cose, in quest’ordine.

Primo: l’estratto di ruolo e la posizione INPS. Chiediamo ad AdER la situazione debitoria completa della cooperativa e, sul cassetto previdenziale aziendale, la posizione contributiva con le note di rettifica e gli avvisi emessi. Spesso il debito “vero” è diverso da quello percepito: ci sono avvisi già prescritti, altri in parte pagati, altri ancora non affidati all’agente della riscossione e quindi gestibili direttamente con l’INPS.

Secondo: la data di ogni notifica. Per ogni avviso di addebito ricostruiamo quando è stato notificato e se i 40 giorni sono ancora aperti. Per il pignoramento ricostruiamo la notifica alla banca e alla cooperativa e calcoliamo il sessantesimo giorno.

Terzo: il quadro della crisi. Qui entra in gioco la parte aziendale, che lo Studio segue con i commercialisti dello staff. Ci servono il bilancio dell’ultimo esercizio, una situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dei debiti per categoria (soci lavoratori per retribuzioni, INPS, Erario, fornitori, banche), il portafoglio commesse e i flussi di cassa attesi nei prossimi sei mesi. Con questi dati si capisce se il problema è un debito contributivo isolato, che si risolve con una rateizzazione, o una crisi vera, che richiede uno strumento del Codice della crisi.

Perché non partire subito con l’opposizione? Perché l’opposizione funziona solo se c’è un vizio reale, e perché da sola non risolve la crisi: anche se si annulla un avviso, gli altri restano e il conto può essere pignorato di nuovo il mese dopo. L’opposizione è uno degli strumenti, non la strategia.

In molti casi, già dopo questa prima fotografia, emerge un dato che cambia l’impostazione: l’esistenza di una crisi più ampia del solo debito INPS. Quando ci sono anche debiti fiscali, verso fornitori e verso banche, e il conto bloccato impedisce di pagare gli stipendi, la domanda non è più “come sblocco questo pignoramento”, ma “come metto in sicurezza la cooperativa mentre trovo un accordo con tutti i creditori”. È lì che la composizione negoziata diventa la strada da valutare per prima.

La tabella più avanti riepiloga le fasi, gli atti, i termini e il soggetto davanti al quale si agisce: la richiamiamo nelle risposte che seguono.


“Posso ancora contestare gli avvisi se sono passati i 40 giorni?”

Sì, ma solo per ciò che è successo dopo la notifica, e soprattutto per la prescrizione.

Il termine di 40 giorni dell’art. 24 D.Lgs. 46/1999 riguarda la contestazione del merito: se lo lasci scadere, non puoi più sostenere che i contributi non erano dovuti, o erano dovuti in misura minore. Ma la scadenza dei 40 giorni non trasforma il credito in qualcosa di eterno. Su questo la giurisprudenza è netta da tempo.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, hanno chiarito che la mancata opposizione alla cartella non converte la prescrizione breve in quella decennale: la regola dell’art. 2953 c.c., che allunga a dieci anni la prescrizione dei diritti accertati con sentenza passata in giudicato, non si applica agli atti della riscossione. Per i contributi previdenziali, quindi, continua a valere la prescrizione di cinque anni prevista dall’art. 3, comma 9, della L. 335/1995, che decorre di nuovo da ogni atto interruttivo validamente notificato.

Che cosa significa, in pratica, per la cooperativa? Che se tra la notifica dell’avviso di addebito e il pignoramento sono passati più di cinque anni senza atti interruttivi validi (intimazioni, pignoramenti precedenti, richieste di rateizzazione che valgono come riconoscimento del debito), il credito è prescritto e il pignoramento può essere contestato con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). In questo senso si è espresso anche il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con la sentenza n. 4120/2023, che ha ritenuto proponibile l’opposizione per prescrizione maturata dopo la notifica pur in assenza di opposizione nei 40 giorni.

Due avvertenze, perché qui si commettono errori:

  • la richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione, perché vale come riconoscimento del debito: chi ha chiesto una dilazione nel 2022 e poi è decaduto non può contare sui cinque anni dall’avviso originario;
  • gli atti interruttivi vanno verificati uno per uno, con le relative notifiche: non basta che compaiano nell’estratto di ruolo.

C’è poi un profilo meno noto, che riguarda gli avvisi ancora aperti nei 40 giorni. La Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 19440 del 15 luglio 2025, ha ricordato che l’opposizione alla cartella per contributi apre un normale giudizio sul rapporto previdenziale: se l’iscrizione a ruolo è tardiva e il titolo cade, l’INPS può comunque chiedere nello stesso giudizio la condanna al pagamento dei contributi dovuti. Tradotto: vincere sul “titolo” non sempre significa liberarsi del debito. Per questo, prima di avviare un’opposizione nel merito, valutiamo se i contributi sono davvero non dovuti o se l’unico risultato sarebbe spostare il problema di qualche mese.


“Come si sblocca il conto, in concreto: pago, rateizzo o faccio opposizione?”

Le strade sono tre, e non si escludono. La scelta dipende da quanto vale il debito, da quanto è solida la contestazione e da quanto è profonda la crisi.

1. Rateizzazione con AdER. È la strada più rapida quando il debito contributivo è l’unico vero problema e la cooperativa ha flussi sufficienti a sostenere una rata. Con la riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024, che ha riscritto l’art. 19 D.P.R. 602/1973), per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026 la dilazione ordinaria arriva fino a 84 rate mensili per i debiti fino a 120.000 euro, su semplice dichiarazione della temporanea difficoltà, e fino a 120 rate quando la difficoltà è documentata o il debito è superiore; il numero massimo di rate “su dichiarazione” cresce negli anni successivi. Il punto delicato è l’effetto sul pignoramento già notificato: con l’accoglimento della rateizzazione l’agente non può avviare nuove azioni esecutive, ma per quelle già in corso la regola è che il pignoramento si arresta con il pagamento della prima rata, salvo che la banca abbia già reso dichiarazione positiva o le somme siano già state assegnate. Per questo la domanda di rateizzazione va presentata subito, non al cinquantanovesimo giorno.

2. Opposizione. Se ci sono vizi reali (avvisi mai notificati, prescrizione maturata, carichi già pagati), l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi consente di chiedere la sospensione dell’esecuzione. È lo strumento giusto quando una parte del debito non è dovuta, e spesso si combina con la rateizzazione della parte residua.

3. Misure protettive della composizione negoziata. Se il debito INPS è solo una parte di una crisi più ampia, la strada da valutare è l’accesso alla composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII) con la richiesta di misure protettive (art. 18 CCII). Ne parliamo nella risposta successiva.

Una precisazione sulla rateizzazione diretta con l’INPS: finché un avviso non è stato affidato ad AdER, la dilazione si chiede all’INPS e non all’agente della riscossione, con regole proprie. Nel caso di una cooperativa con il conto già pignorato, però, i carichi che hanno generato il pignoramento sono per definizione già affidati: la rateizzazione si chiede ad AdER.

Il pagamento integrale resta, ovviamente, la soluzione più semplice, ma nelle cooperative in crisi raramente è sostenibile; e pagare tutto il debito INPS svuotando la cassa, quando ci sono stipendi dei soci arretrati e debiti fiscali, può creare problemi peggiori di quelli che si risolvono, anche sul piano della parità di trattamento dei creditori se la crisi sfocia poi in una procedura.


“La composizione negoziata ferma davvero l’Agenzia delle Entrate-Riscossione?”

Sì: dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel registro delle imprese, i creditori, compreso l’agente della riscossione, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Ma ci sono limiti che bisogna conoscere.

Il meccanismo funziona così. La cooperativa presenta, sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, l’istanza di nomina dell’esperto (art. 17 CCII), con la documentazione richiesta: bilanci, situazione debitoria, certificati dei debiti fiscali e contributivi, piano di risanamento. Insieme all’istanza, o con atto successivo, chiede l’applicazione delle misure protettive (art. 18 CCII). Dalla pubblicazione della richiesta nel registro delle imprese scattano gli effetti protettivi; entro il giorno successivo l’impresa deve depositare in tribunale il ricorso per la conferma (art. 19 CCII), e il giudice, sentite le parti e l’esperto, conferma o revoca le misure e ne fissa la durata, tra un minimo di 15 e un massimo di 120 giorni, prorogabili.

Che cosa resta fuori? La circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla composizione negoziata, commentata su Ecnews, e la giurisprudenza di merito che vi è richiamata chiariscono che le misure protettive non bloccano l’attività di accertamento e di iscrizione a ruolo: il Tribunale di Trento, con provvedimento del 23 settembre 2022, ha ritenuto che l’iscrizione a ruolo resti possibile, e lo stesso Tribunale di Trento e il Tribunale di Gela, con provvedimento del 4 aprile 2024, hanno ammesso la notifica di cartelle e atti di pretesa, perché sono atti preparatori e non esecutivi. Quello che si ferma è l’esecuzione, cioè proprio il pignoramento del conto.

E il pignoramento già notificato alla banca? Le misure protettive si estendono anche alle esecuzioni già pendenti, che non possono proseguire. Resta invece una questione aperta, da verificare caso per caso, se nemmeno l’ordinanza di assegnazione renda intangibile il credito pignorato, con le somme accantonate su un conto vincolato a disposizione del giudice a tutela della parità di trattamento dei creditori: è un argomento da far valere anche quando il procedente è AdER.

Inoltre, con l’istanza di conferma si possono chiedere misure cautelari (art. 2, lett. q, e art. 19 CCII). Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 25 luglio 2022, ha disposto la sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi verso AdE, AdER e INPS, comprese le rateizzazioni in corso: una misura che, per una cooperativa che deve pagare gli stipendi correnti dei soci, può fare la differenza.

Il limite vero è un altro: la composizione negoziata non è un rifugio. Il tribunale conferma le misure solo se il risanamento appare ragionevolmente perseguibile e l’impresa collabora con l’esperto. Per una cooperativa che ha perso le commesse e non ha prospettive, le misure protettive servono a poco; per una che ha un portafoglio lavori e un problema di cassa, possono essere decisive.


“E se serve tagliare il debito con l’INPS, non solo dilazionarlo?”

Allora la rateizzazione non basta, e servono gli strumenti del Codice della crisi che ammettono la transazione contributiva.

Qui bisogna fare attenzione a una distinzione che molti trascurano. Nella composizione negoziata, il correttivo del 2024 ha introdotto la possibilità di un accordo transattivo con le Agenzie fiscali e con AdER durante le trattative (art. 23, comma 2-bis, CCII); ma, come rilevato anche nel commento di Ecnews alla circolare dell’Agenzia, questa transazione riguarda i debiti tributari e non i contributi INPS. Per falcidiare o dilazionare oltre i limiti ordinari i debiti verso gli enti previdenziali, gli strumenti sono:

  • gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII) con la transazione fiscale e contributiva dell’art. 63 CCII, che consente di proporre all’INPS il pagamento parziale o dilazionato, con l’attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • il concordato preventivo con il trattamento dei crediti fiscali e contributivi previsto dall’art. 88 CCII;
  • il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), accessibile solo dopo una composizione negoziata conclusa senza accordo, se le trattative sono state condotte secondo correttezza e buona fede.

Tutti questi strumenti presuppongono che la cooperativa sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale, cioè che svolga attività commerciale; per le cooperative non commerciali la strada è diversa, come diciamo più avanti.

La tabella che segue mette in fila le fasi tipiche di un caso come quello del titolo.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Contestazione del merito dei contributi Ricorso contro avviso di addebito o cartella 40 giorni dalla notifica (art. 24 D.Lgs. 46/1999) Giudice del lavoro
Vizi formali del pignoramento Opposizione agli atti esecutivi 20 giorni dalla notifica dell’atto (art. 617 c.p.c.) Giudice dell’esecuzione
Prescrizione o fatti estintivi successivi Opposizione all’esecuzione Nessun termine fisso, finché l’esecuzione è pendente (art. 615 c.p.c.) Giudice competente per materia
Pagamento della banca ad AdER Esecuzione dell’ordine del terzo 60 giorni dalla notifica alla banca (art. 72-bis D.P.R. 602/1973) Banca, su ordine di AdER
Dilazione del debito affidato Domanda di rateizzazione Prima possibile, prima che la banca paghi Agenzia delle Entrate-Riscossione
Protezione del patrimonio Istanza di composizione negoziata e misure protettive Ricorso per conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione (art. 19 CCII) Piattaforma CCIAA, poi Tribunale
Durata delle misure Decreto di conferma Da 15 a 120 giorni, prorogabili (art. 19 CCII) Tribunale
Falcidia o dilazione del debito INPS Accordo di ristrutturazione con transazione contributiva o concordato Secondo le scadenze del procedimento (artt. 57, 63, 88 CCII) Tribunale, INPS, AdER

“Una cooperativa piccola può usare il concordato minore o la liquidazione controllata, come un artigiano?”

No, se la cooperativa è soggetta alla liquidazione coatta amministrativa, e quasi tutte lo sono.

È una domanda che ci fanno spesso i presidenti di cooperative sotto le soglie dimensionali, convinti che “piccola impresa” significhi automaticamente “sovraindebitamento”. Non è così. Le procedure di sovraindebitamento del Codice della crisi (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) sono riservate ai debitori che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale né alla liquidazione coatta amministrativa. E l’art. 2545-terdecies c.c. assoggetta tutte le cooperative insolventi alla liquidazione coatta amministrativa, a prescindere dalle dimensioni.

La Cassazione lo ha ribadito con la sentenza della prima sezione n. 880 del 16 gennaio 2026, pronunciata ancora secondo la vecchia legge 3/2012: una cooperativa agricola, pur rientrando nella nozione di imprenditore agricolo, resta soggetta alla liquidazione coatta amministrativa e quindi non può accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, perché il divieto generale di accesso per i soggetti assoggettabili ad altre procedure concorsuali è un principio del sistema. La questione era stata rimessa alla pubblica udienza con l’ordinanza interlocutoria n. 14386 del 29 maggio 2025, segno che il tema era tutt’altro che scontato. La Corte ha anche richiamato la sentenza n. 93 del 2022 della Corte costituzionale, che descrive la cooperativa come impresa dell’economia sociale con un regime della crisi distinto da quello dell’impresa lucrativa.

Il principio, enunciato sotto la legge 3/2012, è coerente con l’art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della crisi, che definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o insolvenza dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa. Per la cooperativa piccola, quindi, gli strumenti realistici sono la composizione negoziata (aperta anche alle imprese sotto soglia) e, se la crisi è irreversibile, la liquidazione coatta amministrativa; non il concordato minore.


“Quindi la mia cooperativa rischia la liquidazione coatta e non il tribunale?”

Può rischiare l’una o l’altra, e la prima delle due che viene disposta esclude la seconda.

L’art. 2545-terdecies c.c. prevede che, in caso di insolvenza, l’autorità di vigilanza disponga la liquidazione coatta amministrativa; ma aggiunge che le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche alla liquidazione giudiziale, e che la dichiarazione dell’una preclude l’altra. È il cosiddetto criterio della prevenzione.

Quando una cooperativa svolge attività commerciale? La Cassazione ha costruito nel tempo una linea coerente, che vale anche oggi:

  • con la sentenza n. 6835 del 24 marzo 2014 ha affermato che non serve lo scopo di lucro soggettivo per qualificare commerciale l’impresa cooperativa: basta il lucro oggettivo, cioè la tendenziale copertura dei costi con i ricavi;
  • con l’ordinanza n. 14250 del 12 luglio 2016 ha precisato che anche la cooperativa che opera solo con i propri soci può essere assoggettata a fallimento, se l’attività è commerciale;
  • con l’ordinanza n. 25478 del 10 ottobre 2019 ha ribadito che il lucro oggettivo non è incompatibile con lo scopo mutualistico;
  • con la sentenza n. 29245 del 20 ottobre 2021 ha ritenuto fallibile una cooperativa sociale che gestiva servizi con criteri di economicità, chiarendo che l’accertamento spetta al giudice e che i pareri ministeriali non lo vincolano.

Per una cooperativa di produzione e lavoro o di servizi che lavora per committenti pubblici o privati, quindi, l’esposizione alla liquidazione giudiziale è concreta: può essere chiesta dall’INPS stesso, da AdER, dai soci lavoratori creditori di retribuzioni, dai fornitori. La liquidazione coatta, invece, è disposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’esito della vigilanza (revisioni, ispezioni).

Perché ne parliamo in un articolo sul conto bloccato? Perché il pignoramento del conto è spesso il segnale che la crisi sta diventando insolvenza, e chi la gestisce deve sapere che i creditori e l’autorità di vigilanza hanno strumenti per anticipare le scelte degli amministratori. Muoversi per primi, con uno strumento di regolazione della crisi, è il modo per conservare il controllo.


“E la rottamazione-quinquies? Siamo ancora in tempo per metterci dentro i contributi?”

No, se la cooperativa non ha presentato la domanda entro il 30 aprile 2026.

La definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) riguardava i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, tra cui i contributi INPS non versati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. La domanda andava presentata entro il 30 aprile 2026, con pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali, con le prime tre scadenze il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026 e interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.

Per una cooperativa che leggesse questa pagina a ottobre 2026, quindi, le situazioni sono due.

Se la domanda è stata presentata, il punto critico sono le rate: la scadenza del 30 novembre 2026 è vicina, e la decadenza dalla definizione agevolata fa rivivere il debito originario con sanzioni e interessi. Se la cooperativa sa già di non poter pagare le prossime rate, è meglio valutarlo ora, prima che la decadenza arrivi, e inserire il debito definito in un piano più ampio.

Se la domanda non è stata presentata, la rottamazione non è più disponibile, e i carichi successivi al 2023 ne erano comunque esclusi. Restano la rateizzazione ordinaria e gli strumenti del Codice della crisi.

Un’avvertenza pratica: molte cooperative hanno debiti contributivi “misti”, in parte da omesso versamento (rottamabili) e in parte da accertamento ispettivo (esclusi). Nel ricostruire la posizione distinguiamo sempre le due componenti, perché lo stesso avviso di addebito può contenerle entrambe.


“Lavoriamo in appalto: con il DURC irregolare perdiamo le commesse?”

Il rischio c’è, ed è spesso più grave del pignoramento stesso.

Le cooperative di servizi e di produzione e lavoro vivono di appalti e subappalti, pubblici e privati. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per partecipare alle gare, per ricevere i pagamenti dalle stazioni appaltanti e, in molti contratti privati, per essere pagati dal committente. Un debito contributivo scaduto e non regolarizzato rende il DURC irregolare; nei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene l’importo corrispondente e lo versa direttamente agli enti previdenziali (intervento sostitutivo previsto dal Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023).

Per la cooperativa con il conto pignorato, questo crea un circolo vizioso: il pignoramento blocca la cassa, la cassa non basta a pagare i contributi correnti, il DURC diventa irregolare, i pagamenti delle commesse vengono trattenuti o sospesi, e la cassa si riduce ancora.

Due regole pratiche:

  • la rateizzazione accolta, con i pagamenti regolari, consente di ottenere il DURC regolare: è uno dei motivi per cui, spesso, la domanda di dilazione va presentata anche quando si sta valutando un’opposizione su una parte del debito;
  • la priorità di cassa va data ai contributi correnti: continuare ad accumulare omissioni mentre si cerca di sistemare quelle vecchie è il modo più sicuro per perdere il DURC e, con esso, le commesse.

Su questo punto l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è solito sintetizzare così: «In una cooperativa di lavoro il debito contributivo non è un debito come gli altri: tocca i soci, il DURC e le commesse insieme. Per questo non lo trattiamo mai da solo, ma dentro un piano che tenga in piedi l’attività: è il lavoro che facciamo come Esperto Negoziatore e, quando serve, come difensore fino in Cassazione.»

Nella composizione negoziata, infine, l’esperto e il tribunale possono valutare misure che tengano conto della continuità delle commesse; ma resta fermo che i contributi maturati dopo l’accesso alla procedura vanno pagati regolarmente.


“Gli amministratori rischiano di pagare di tasca propria?”

Di regola il debito contributivo è della cooperativa, non degli amministratori; ma ci sono due eccezioni che vanno prese sul serio.

La cooperativa è una società con personalità giuridica: per i suoi debiti, compresi quelli verso l’INPS, risponde con il proprio patrimonio. L’avviso di addebito e il pignoramento sono intestati alla cooperativa, e gli amministratori non diventano debitori dell’INPS per il solo fatto di aver amministrato.

Le eccezioni sono due.

La prima è la responsabilità verso la società e i creditori (artt. 2392 e seguenti e 2476 c.c., richiamati per le cooperative secondo il modello adottato). Se la cooperativa finisce in liquidazione giudiziale o coatta, il curatore o il commissario liquidatore valuta se gli amministratori abbiano aggravato il dissesto, per esempio proseguendo l’attività accumulando debiti senza attivarsi per tempo. Il Codice della crisi chiede agli amministratori di dotarsi di assetti adeguati e di attivarsi senza indugio all’emergere della crisi (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII): chi si muove tempestivamente con uno strumento di regolazione della crisi si mette in una posizione molto più difendibile.

La seconda riguarda le ritenute previdenziali trattenute ai soci e non versate, ed è così importante che le dedichiamo la sezione “La domanda che nessuno fa”. Qui anticipiamo solo che non si tratta di un debito civile qualunque.

Nessuna rassicurazione generica, quindi: il patrimonio personale degli amministratori non è esposto per il solo debito INPS della cooperativa, ma lo diventa se la crisi viene gestita male o se le ritenute dei soci non vengono versate.


“I soci lavoratori perdono i contributi per la pensione?”

In linea di massima no, per i periodi non prescritti; il rischio vero nasce quando i contributi si prescrivono.

Per i lavoratori subordinati, e quindi per i soci lavoratori con rapporto subordinato, vale il principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.): le prestazioni previdenziali spettano anche se il datore non ha versato i contributi. Ma l’automaticità ha un limite che pochi conoscono: opera per i contributi non ancora prescritti. Una volta decorsi i cinque anni, l’INPS non può più riscuoterli e il lavoratore rischia di vedere un “buco” nell’estratto conto previdenziale.

In quel caso il socio ha due strade: chiedere alla cooperativa il risarcimento del danno per la perdita della contribuzione o, quando possibile, la costituzione di una rendita vitalizia che copra il periodo scoperto (art. 13 L. 1338/1962). Entrambe presuppongono che la cooperativa abbia ancora un patrimonio, o che esista una procedura concorsuale in cui insinuare il credito.

In una cooperativa in crisi questo profilo diventa un argomento di governo interno: i soci hanno interesse a che il debito contributivo venga gestito e pagato, anche se dilazionato, prima che si prescriva a loro danno. E l’assemblea che delibera sul percorso di risanamento deve saperlo.


“Rischiamo di chiudere?”

Il rischio esiste, ed è inutile negarlo: un conto pignorato in una cooperativa di lavoro è un sintomo serio. Ma chiudere non è un esito automatico.

La differenza la fanno tre fattori: le commesse, la cassa e i tempi.

  • Se le commesse ci sono e il problema è che i debiti pregressi assorbono la cassa corrente, gli strumenti per tenere in vita l’attività esistono: rateizzazione, misure protettive, transazione contributiva in un accordo di ristrutturazione o in un concordato.
  • Se la cassa permette almeno di pagare i costi correnti (stipendi e contributi del mese, fornitori essenziali), la cooperativa può reggere i tempi di una trattativa.
  • Se ci si muove prima che la banca paghi AdER e prima che un creditore presenti ricorso per la liquidazione giudiziale, si ha ancora la possibilità di scegliere lo strumento.

Il limite reale è altrettanto chiaro: se le commesse sono perse e non c’è una prospettiva di ripresa, nessuno strumento di risanamento è percorribile, e il compito degli amministratori diventa quello di gestire una liquidazione ordinata, limitando i danni per i soci e per sé stessi.


“Quanto tempo ho davvero? E ad agosto i termini si fermano?”

Ha il tempo che separa oggi dal sessantesimo giorno dalla notifica del pignoramento alla banca, meno i giorni necessari a preparare la domanda: di solito, poche settimane.

Per gli altri termini, va fatta una distinzione che spesso viene confusa. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale non si applica: l’art. 9, comma 1, CCII lo esclude espressamente, quindi i termini della composizione negoziata, della conferma delle misure protettive, degli accordi e del concordato corrono anche in agosto. Nel processo civile ordinario, tributario e amministrativo vale invece la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969); la stessa legge, però, esclude dalla sospensione alcune materie, tra cui le controversie di lavoro e di previdenza obbligatoria e le opposizioni all’esecuzione. Per il ricorso sui contributi davanti al giudice del lavoro e per le opposizioni al pignoramento, quindi, nei nostri calcoli non contiamo sulla pausa di agosto.

In pratica, per un caso come quello del titolo, l’orologio da guardare è uno solo: quello dei sessanta giorni dell’art. 72-bis.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Due simulazioni, costruite come esercizi dimostrativi: non sono casi reali dello Studio, servono a vedere come i termini e gli strumenti si combinano.

Simulazione 1: debito INPS isolato, conto pignorato.

  • Situazione: cooperativa di servizi con 34 soci lavoratori, avvisi di addebito per contributi non versati per 87.460,23 euro, relativi a periodi 2023-2025. L’ultimo avviso, per 11.904,17 euro, è notificato via PEC mercoledì 7 ottobre 2026. Il pignoramento presso la banca, per gli avvisi precedenti già affidati ad AdER, è notificato alla banca e alla cooperativa mercoledì 14 ottobre 2026. Saldo bloccato: 42.318,60 euro.
  • Termini: il ricorso nel merito contro l’ultimo avviso scade lunedì 16 novembre 2026 (quarantesimo giorno); l’opposizione agli atti esecutivi contro il pignoramento scade martedì 3 novembre 2026; il sessantesimo giorno per il pagamento della banca cade domenica 13 dicembre 2026, e prudenzialmente lo consideriamo spostato a lunedì 14 dicembre.
  • Analisi: dal controllo dell’estratto di ruolo risulta che un avviso del 2019 compreso nel pignoramento, per 6.212,40 euro, non è stato seguito da atti interruttivi notificati negli ultimi cinque anni.
  • Strategia: opposizione all’esecuzione per la parte prescritta, con richiesta di sospensione; domanda immediata di rateizzazione ad AdER per il residuo (sotto i 120.000 euro, con dichiarazione di temporanea difficoltà, fino a 84 rate); nessun ricorso nel merito sull’ultimo avviso, perché i contributi risultano dichiarati e dovuti, ma inserimento del suo importo nel piano di dilazione appena affidato.
  • Esito atteso: con il pagamento della prima rata, prima che la banca versi le somme, il pignoramento si arresta e il conto può tornare operativo; il DURC torna regolare finché le rate sono pagate. Se l’opposizione è accolta, il debito si riduce della parte prescritta.

Simulazione 2: crisi più ampia, composizione negoziata.

  • Situazione: cooperativa di produzione e lavoro, commerciale, con commesse per 1.180.000 euro nei prossimi dodici mesi. Debiti: INPS 214.780,55 euro, Erario 96.350,12 euro, fornitori 143.020 euro, soci per retribuzioni arretrate 58.400,90 euro. Il conto principale è pignorato da AdER per 131.190 euro; un fornitore ha notificato precetto.
  • Mosse: la cooperativa presenta istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive, pubblicata nel registro delle imprese mercoledì 4 novembre 2026; il ricorso per la conferma è depositato giovedì 5 novembre 2026, entro il giorno successivo alla pubblicazione. Con lo stesso ricorso chiede, come misura cautelare, che le somme pignorate restino accantonate e che siano sospesi i pagamenti dei debiti pregressi, per poter pagare stipendi e contributi correnti.
  • Durata: se il tribunale conferma le misure per la durata massima iniziale di 120 giorni dal deposito, la protezione arriva a venerdì 5 marzo 2027, prorogabile.
  • Piano: nelle trattative con l’esperto, la cooperativa propone ai fornitori un pagamento dilazionato con le entrate delle commesse, all’Erario un accordo transattivo ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII e, per il debito INPS, che non rientra in quella transazione, prepara un accordo di ristrutturazione con transazione contributiva ai sensi dell’art. 63 CCII, con l’attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
  • Esito alternativo: se le trattative non portano a un accordo, la cooperativa può valutare il concordato preventivo con trattamento dei crediti contributivi (art. 88 CCII) o, in condizioni di correttezza delle trattative, il concordato semplificato. Tutti i termini corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Tra i contributi non versati ci sono anche le ritenute che abbiamo trattenuto ai soci in busta paga?”

È la domanda che cambia la gravità del problema, e quasi nessuno la pone. Gli avvisi di addebito di una cooperativa di lavoro comprendono di solito due componenti: la quota a carico della cooperativa e la quota a carico dei soci lavoratori, che la cooperativa ha trattenuto dalle retribuzioni e avrebbe dovuto versare. La prima è un debito della cooperativa; la seconda è, in sostanza, denaro dei soci trattenuto e non riversato.

La legge tratta in modo diverso l’omesso versamento delle ritenute previdenziali. Secondo la disciplina dell’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983, come modificata dalla depenalizzazione del 2016, l’omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni oltre una soglia annua è reato, mentre sotto la soglia è punito con una sanzione amministrativa; la stessa norma prevede che il datore non sia punibile se versa le ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento. Chi risponde, in questi casi, è la persona fisica che aveva il potere di decidere i pagamenti: il legale rappresentante.

Che cosa significa per la cooperativa in crisi? Tre cose:

  • va calcolata subito la quota di ritenute contenuta in ciascun avviso, anno per anno, per capire se e per quali annualità la soglia è superata;
  • le contestazioni dell’INPS sull’omesso versamento delle ritenute vanno monitorate con la stessa attenzione dei pignoramenti, perché da esse decorre il termine di tre mesi per la non punibilità;
  • nei piani di rateizzazione o di risanamento, la priorità può essere data al versamento delle ritenute, quando le risorse non bastano per tutto.

La componente penale, quando c’è, viene seguita da un difensore penalista: lo Studio la segnala subito, perché incide sulle scelte di cassa e sull’ordine dei pagamenti, e perché un amministratore che non lo sa rischia di decidere male proprio sul punto più delicato.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce che abbiamo considerato per rispondere alle domande di questa pagina, con il principio riformulato e il motivo per cui interessa una cooperativa in crisi con debiti contributivi.

1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 880 del 16 gennaio 2026. La cooperativa agricola, soggetta alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c., non può accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento della L. 3/2012. Rilevanza: esclude per le cooperative la scorciatoia del concordato minore e della liquidazione controllata.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria n. 14386 del 29 maggio 2025. La Corte ha rimesso alla pubblica udienza la questione dell’accesso delle cooperative agricole al sovraindebitamento. Rilevanza: mostra che la questione era aperta prima della sentenza del 2026.

3. Corte costituzionale, sent. n. 93 del 2022. La cooperativa è impresa dell’economia sociale con un regime della crisi proprio, distinto da quello dell’impresa lucrativa. Rilevanza: fonda la legittimità del regime speciale della crisi delle cooperative.

4. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29245 del 20 ottobre 2021. La cooperativa sociale che svolge attività commerciale con criteri di economicità è assoggettabile a fallimento; l’accertamento spetta al giudice e i pareri ministeriali non lo vincolano. Rilevanza: le cooperative di servizi sono esposte alla liquidazione giudiziale su istanza dei creditori, INPS compreso.

5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25478 del 10 ottobre 2019. Il lucro oggettivo, cioè la proporzione tra costi e ricavi, è compatibile con lo scopo mutualistico; la cooperativa commerciale insolvente può essere dichiarata fallita. Rilevanza: conferma il doppio binario liquidazione coatta e liquidazione giudiziale.

6. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 14250 del 12 luglio 2016. Anche la cooperativa che opera solo con i propri soci può essere assoggettata a fallimento se l’attività è commerciale. Rilevanza: lavorare “per i soci” non mette al riparo la cooperativa di lavoro.

7. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6835 del 24 marzo 2014. Lo scopo di lucro soggettivo non è necessario per qualificare commerciale l’impresa cooperativa. Rilevanza: è la premessa per l’accesso della cooperativa al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione.

8. Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 23397 del 17 novembre 2016. La mancata opposizione alla cartella non converte la prescrizione breve in decennale, perché l’art. 2953 c.c. riguarda solo i titoli giudiziali. Rilevanza: i contributi restano soggetti alla prescrizione quinquennale anche dopo i 40 giorni.

9. Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 28594 del 6 novembre 2024 (nota da sintesi). Le pretese della riscossione per crediti INPS azionate dopo cinque anni di inerzia sono inefficaci. Rilevanza: sostiene l’opposizione all’esecuzione per prescrizione maturata dopo l’avviso.

10. Cass. civ., n. 9024 del 2024 (nota da sintesi). Il termine quinquennale non tollera deroghe e ricomincia a decorrere da ogni atto interruttivo validamente notificato. Rilevanza: impone la verifica puntuale degli atti interruttivi nell’estratto di ruolo.

11. Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 19440 del 15 luglio 2025 (nota dalla massima). L’opposizione alla cartella per contributi introduce un giudizio sul rapporto previdenziale: se il ruolo è tardivo, l’INPS può chiedere nello stesso giudizio la condanna al pagamento. Rilevanza: vincere sul titolo non sempre elimina il debito contributivo.

12. Trib. Roma, Sez. Lavoro, sent. n. 4120/2023 (nota da sintesi). La mancata opposizione nei 40 giorni non impedisce di far valere con l’opposizione all’esecuzione la prescrizione maturata dopo la notifica; il pignoramento è stato dichiarato inefficace. Rilevanza: esempio concreto di difesa del conto pignorato per crediti INPS prescritti.

13. Trib. Trento, provv. del 23 settembre 2022 (noto da sintesi). Le misure protettive della composizione negoziata non impediscono l’iscrizione a ruolo dei debiti né la notifica delle cartelle. Rilevanza: chiarisce che cosa la protezione ferma (l’esecuzione) e che cosa no.

14. Trib. Gela, provv. del 4 aprile 2024 (noto da sintesi). La notifica di cartelle e atti di pretesa erariale resta possibile in pendenza delle misure protettive, perché atto propedeutico. Rilevanza: conferma la distinzione tra atti preparatori ed esecutivi.

15. Trib. Catania, provv. del 25 luglio 2022 (noto da sintesi). In composizione negoziata è stata disposta, come misura cautelare, la sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi verso AdE, AdER e INPS, comprese le rateizzazioni in corso. Rilevanza: per una cooperativa consente di destinare la cassa a stipendi e contributi correnti.
A queste si aggiunge, a livello europeo, la sentenza della Corte di giustizia UE del 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti), richiamata dall’Agenzia delle Entrate per ammettere la falcidia dell’IVA quando la proposta garantisce un soddisfacimento non inferiore a quello della liquidazione: rilevante per la parte fiscale del piano della cooperativa.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che lo Studio mette in campo, in un caso come quello descritto nel titolo, senza promettere risultati ma con impegni precisi di lavoro.

  1. Ricostruiamo l’intera posizione debitoria: estratto di ruolo AdER, cassetto previdenziale INPS, avvisi di addebito, cartelle, intimazioni e pignoramenti, con la data di notifica di ciascun atto verificata sulle relate e sulle ricevute PEC.
  2. Calcoliamo tutti i termini aperti: i 40 giorni per il ricorso al giudice del lavoro, i 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, i 60 giorni dell’art. 72-bis per il pagamento della banca, con il controllo dei giorni festivi.
  3. Verifichiamo la prescrizione quinquennale di ogni carico, controllando uno per uno gli atti interruttivi e le eventuali domande di rateizzazione precedenti.
  4. Separiamo le componenti del debito: quota a carico della cooperativa, ritenute dei soci, sanzioni civili, omesso versamento e accertamento, per valutare rottamabilità, priorità di pagamento e profili di rilevanza penale da segnalare.
  5. Redigiamo e depositiamo le opposizioni (all’esecuzione, agli atti esecutivi, ricorso nel merito al giudice del lavoro) quando esistono vizi reali, con le istanze di sospensione.
  6. Prepariamo e presentiamo la domanda di rateizzazione ad AdER, coordinandone i tempi con il pignoramento in corso per arrestarlo prima che la banca paghi.
  7. Valutiamo con i commercialisti dello staff la sostenibilità della cooperativa: flussi di cassa, commesse, DURC, costi correnti dei soci lavoratori.
  8. Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive e cautelari, con il piano di risanamento e la documentazione richiesta dalla piattaforma.
  9. Costruiamo la proposta di transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione o nel concordato, con il coordinamento delle attestazioni necessarie.
  10. Seguiamo il contenzioso in ogni grado, dal giudice dell’esecuzione e dal giudice del lavoro fino alla Corte di cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per una cooperativa in crisi, la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata, le aspettative dell’esperto e del tribunale sulla conferma delle misure protettive, e il modo in cui si costruisce un piano di risanamento credibile davanti all’INPS e ad AdER. Accanto a questa, la qualifica di cassazionista garantisce che le opposizioni nate dal pignoramento possano essere seguite dallo stesso difensore fino all’ultimo grado, senza cambi di strategia.

Il lavoro è svolto da uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulle opposizioni e sugli strumenti della crisi, i secondi sulla situazione contabile, sui flussi e sulle attestazioni.


In sintesi

Tre messaggi da portare via da queste risposte.

Primo: il pignoramento del conto si affronta nei sessanta giorni, non dopo. Rateizzazione, opposizione per i vizi reali e misure protettive funzionano se attivate prima che la banca versi le somme ad AdER.

Secondo: la cooperativa ha un regime della crisi proprio. Niente concordato minore né liquidazione controllata se è soggetta alla liquidazione coatta; sì alla composizione negoziata e, se commerciale, agli accordi di ristrutturazione e al concordato con la transazione contributiva.

Terzo: le ritenute dei soci sono il punto più delicato, perché toccano la pensione dei soci e possono avere rilevanza penale per chi amministra.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la affronta con le due competenze che servono insieme: la difesa contenziosa contro gli atti della riscossione, che l’Avvocato può portare fino in Cassazione come cassazionista, e la gestione della crisi della cooperativa con gli strumenti del Codice, che pratica come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con lo staff di avvocati e commercialisti che coordina.

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