Pochi temi della crisi d’impresa generano tanto passaparola quanto quello dei gruppi di piccole società. Il motivo è comprensibile: chi ha costruito nel tempo due, tre o quattro società (una che possiede l’immobile, una che produce, una che vende, magari una che gestisce il personale) ragiona come un unico imprenditore. Le banche, del resto, lo hanno trattato così per anni: un fido alla società operativa, garantito dalla società immobiliare; un mutuo alla immobiliare, garantito dalla operativa e dai soci; una fideiussione omnibus che lega tutto a tutti. Quando arriva la crisi, la domanda viene naturale: «Se le società sono legate tra loro, posso salvarle tutte con una sola procedura? E chi la gestisce?».
Attorno a questa domanda circolano risposte rassicuranti e risposte catastrofiche, quasi sempre sbagliate per un dettaglio decisivo. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo vigente a ottobre 2026 dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024) dedica ai gruppi un intero titolo, il Titolo VI (artt. 284-292), e una norma specifica per la composizione negoziata (art. 25). Ma quelle regole hanno condizioni precise, e alcune non valgono affatto per le società più piccole. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si perde il momento giusto, si sceglie lo strumento che il tribunale dichiarerà inammissibile, si lascia che una banca escuta la garanzia della società sana mentre si lavora sul piano di quella malata.
In questa guida verifichiamo, uno per uno, i miti più diffusi:
- «Un gruppo si salva con un’unica procedura, come se fosse un’unica impresa».
- «Basta avere gli stessi soci per essere un gruppo».
- «Anche le piccole società possono fare il concordato di gruppo».
- «Se la società principale entra in procedura, le garanzie incrociate si bloccano da sole».
- «Le garanzie date a una società sorella sono sempre un regalo che il curatore cancella».
- «I soldi messi dalla capogruppo nelle controllate si recuperano per primi».
- «Uno studio legale non può gestire una crisi di gruppo: servono i grandi advisor».
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la crisi di un gruppo di piccole società sta esattamente all’incrocio tra due mondi che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce per abilitazione: la composizione negoziata e gli strumenti della crisi d’impresa, per i quali è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e il sovraindebitamento delle imprese minori, per il quale è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Le garanzie bancarie incrociate, poi, sono materia del suo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario.
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Mito n. 1: «Un gruppo si salva con un’unica procedura, come se fosse un’unica impresa»
Il mito
«Le mie società sono un gruppo: presento una sola domanda, un solo piano, e i creditori di tutte votano insieme su un’unica proposta.»
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità c’è, ed è recente. Prima del Codice della crisi, la vecchia legge fallimentare non conosceva il gruppo: ogni società andava per conto suo, e la giurisprudenza aveva respinto i tentativi di procedure unitarie. Il Codice ha cambiato le cose: l’art. 284 CCII consente oggi a più imprese dello stesso gruppo, in crisi o insolventi e con il centro degli interessi principali in Italia, di presentare con un unico ricorso la domanda di concordato preventivo, con un piano unitario oppure con piani reciprocamente collegati e coordinati. Lo stesso vale, al comma 2, per la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61). Per la composizione negoziata, l’art. 25 CCII prevede un’istanza unica e un esperto unico. Il messaggio arrivato al pubblico è stato: «finalmente il gruppo si salva tutto insieme».
La realtà
In realtà la norma dice qualcosa di molto più preciso. Il ricorso è unico, il procedimento è coordinato, il piano può essere unitario, ma le masse attive e passive di ciascuna società restano separate: lo stabilisce espressamente l’art. 284, comma 3, CCII. Il patrimonio della società immobiliare resta dei suoi creditori; quello della società commerciale resta dei suoi. Non esiste una “cassa comune” del gruppo.
Le conseguenze pratiche sono tre.
Prima: ogni società ha la sua proposta e i suoi creditori. Il voto si esprime società per società. È la ragione per cui la dottrina (lo ricorda ad esempio un contributo pubblicato su EC News) esclude una proposta unica di gruppo che fonda i creditori di tutte le società in un solo corpo votante.
Seconda: il piano unitario va giustificato. L’art. 284, comma 4, chiede che la domanda spieghi perché il piano unitario o i piani collegati sono più convenienti di piani separati, quantificando il beneficio per i creditori di ciascuna impresa, e che descriva la struttura del gruppo (vincoli partecipativi o contrattuali, registro in cui è stata eseguita la pubblicità della direzione e coordinamento ex art. 2497-bis c.c., bilancio consolidato se redatto).
Terza: serve un’attestazione. Il comma 5 richiede che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati, la fattibilità dei piani, la maggiore convenienza e la quantificazione del beneficio. E i piani devono consentire il risanamento dell’esposizione di ciascuna impresa, non solo del gruppo nel suo complesso.
L’art. 285 completa il quadro: il piano di gruppo può prevedere che alcune società vengano liquidate e altre continuino, e può prevedere trasferimenti di risorse infragruppo, ma solo se un professionista indipendente attesta che sono necessari alla continuità, coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori e tengono conto dei vantaggi compensativi. I creditori dissenzienti possono opporsi all’omologazione se ritengono che quelle operazioni li danneggino, e il tribunale omologa solo se ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società (art. 285, commi 3 e 4).
La prova
La separazione delle masse non è un’invenzione del Codice: già la Cassazione, con la sentenza n. 20559/2015, aveva indicato l’autonomia delle masse attive e passive delle società proponenti come condizione essenziale, escludendo che la loro confusione potesse reggere una proposta concordataria riferita a soggetti distinti. Il legislatore del 2019 ha accolto il gruppo, ma ha conservato quel principio scrivendolo nell’art. 284, comma 3.
C’è anche un riscontro concreto di come lavora oggi un concordato di gruppo: il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 21 febbraio 2024 (noto da una sintesi pubblicata su dirittobancario.it), ha esaminato una proposta di gruppo in continuità presentata da tre imprese in cui, per una delle società, la proposta non aveva ottenuto il voto favorevole di tutte le classi. Le ricorrenti hanno dovuto chiedere l’omologazione “trasversale” ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII. Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio questo: anche dentro un piano di gruppo, ogni società affronta il proprio voto e le proprie regole di omologazione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi imposta il risanamento pensando a una “massa unica” costruisce un piano che sposta liberamente risorse dalla società più solida a quella più debole senza giustificarlo. I creditori della società solida si opporranno, e la legge dà loro lo strumento per farlo. Il risultato tipico è un piano che non supera il vaglio di fattibilità o che viene omologato solo per alcune società, lasciando le altre scoperte. In un gruppo di piccole società, dove le risorse sono poche, questo errore può far perdere l’unica finestra utile.
Mito n. 2: «Basta avere gli stessi soci per essere un gruppo»
Il mito
«Io sono socio di tutte e tre le società, le gestisco tutte io: quindi sono un gruppo e posso usare le regole sui gruppi.»
Perché ci credono in tanti
Nel linguaggio comune “gruppo” significa semplicemente “insieme di società che fanno capo alla stessa persona o alla stessa famiglia”. Le banche stesse, quando valutano il rischio, parlano di “gruppo economico” o di “gruppo di clienti connessi” e cumulano le esposizioni. Il commercialista, nel bilancio, segnala le “parti correlate”. Tutto concorre a far pensare che, se le società sono riconducibili alle stesse persone, il diritto della crisi le tratti come un gruppo.
La realtà
Il Codice della crisi usa una definizione tecnica. Secondo l’art. 2, comma 1, lettera h), CCII, il gruppo di imprese è l’insieme delle società, imprese ed enti che, ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto. La norma contiene anche presunzioni legate al consolidamento dei bilanci e al controllo diretto, indiretto o congiunto.
Avere gli stessi soci, quindi, è un indizio, non una prova. Ciò che conta è che una società (o una persona) eserciti effettivamente un’attività di direzione unitaria sulle altre, e che questa direzione sia, di regola, pubblicizzata nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2497-bis c.c. Non a caso l’art. 284, comma 4, e l’art. 25 CCII chiedono di indicare proprio il registro in cui è stata effettuata quella pubblicità.
Nella pratica dei gruppi di piccole società si incontrano tre situazioni.
- Gruppo “verticale” vero: una holding o una società capofila possiede le partecipazioni delle altre e ne decide le strategie; la direzione e coordinamento risulta dal registro delle imprese. Qui le regole del Titolo VI e dell’art. 25 si applicano senza troppi dubbi, salvo i limiti dimensionali di cui parleremo al mito n. 3.
- Società “sorelle” con soci comuni persone fisiche: nessuna società controlla l’altra; le controlla tutte la stessa persona o la stessa famiglia. Qui la qualificazione come gruppo dipende dalla prova della direzione unitaria esercitata dalla persona fisica, che la lettera h) ammette espressamente, ma che va documentata.
- Aggregazioni contrattuali o di fatto: reti di imprese, consorzi, società che si scambiano beni e garanzie senza alcun rapporto di controllo. Qui, di regola, non c’è gruppo nel senso del Codice.
La prova
La Cassazione, con la sentenza n. 19014 del 31 luglio 2017 (Sez. I), ha chiarito che il concordato di gruppo presuppone che una delle società proponenti eserciti la direzione e il coordinamento sulle altre: il gruppo rilevante è quello societario riconosciuto dagli artt. 2497 ss. c.c., e società legate da forme diverse di aggregazione non possono proporre un concordato unitario. Nel caso deciso, una società in nome collettivo e un GEIE collegati soltanto da conferimenti e accolli di debiti si erano visti negare l’ammissibilità. La pronuncia è anteriore al Codice, ma il Codice ha scelto lo stesso criterio, scrivendolo nella definizione dell’art. 2, lettera h).
Cosa rischia chi ci crede
Chi deposita un ricorso unico per società che non sono un gruppo nel senso tecnico rischia una declaratoria di inammissibilità e, nel frattempo, consuma tempo prezioso, magari mentre un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale di una delle società. Rischia anche l’errore opposto: non accorgersi che le società sono un gruppo, e quindi trascurare gli obblighi informativi verso gli organi della procedura (l’art. 289 CCII impone di dare conto dei rapporti con le altre imprese del gruppo) e le regole speciali su revocatorie e finanziamenti infragruppo (artt. 290 e 292), che valgono anche quando ogni società segue una procedura autonoma.
Mito n. 3: «Anche le piccole società possono fare il concordato di gruppo»
Il mito
«Le regole sui gruppi valgono per tutti: anche le mie tre piccole S.r.l. possono presentare un concordato di gruppo o una liquidazione unica.»
Perché ci credono in tanti
Il Titolo VI del Codice parla genericamente di “imprese” del gruppo, senza ripetere a ogni articolo le soglie dimensionali. E molte guide divulgative presentano il concordato di gruppo come una possibilità aperta a chiunque abbia più società collegate. Chi legge l’art. 284 isolatamente può non accorgersi che rinvia agli strumenti “ordinari” (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione), che hanno propri presupposti soggettivi.
La realtà
Vero, ma solo a metà. Il Codice distingue l’impresa “minore” da quella che non lo è. Secondo l’art. 2, comma 1, lettera d), CCII è impresa minore quella che, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività se più breve), ha avuto congiuntamente: un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. Basta superare uno dei tre limiti per uscire dalla categoria.
Per l’impresa minore gli strumenti sono quelli del sovraindebitamento: concordato minore (art. 74 CCII) e liquidazione controllata (art. 268 CCII), oltre alla composizione negoziata nella versione dell’art. 25-quater. Il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione (tranne che per l’impresa agricola) e la liquidazione giudiziale sono invece strumenti per le imprese sopra soglia.
Da qui la correzione essenziale: le procedure unitarie del Titolo VI (concordato di gruppo, accordi di gruppo, liquidazione giudiziale di gruppo) sono costruite sugli strumenti delle imprese sopra soglia, e il Codice non prevede un “concordato minore di gruppo” né una “liquidazione controllata di gruppo”. L’unica procedura familiare congiunta prevista nel sovraindebitamento è quella dell’art. 66 CCII, che riguarda i membri della stessa famiglia, non le società di un gruppo.
Questo non significa che il gruppo di piccole società sia senza strumenti. Significa che il coordinamento va costruito in un altro modo:
- Composizione negoziata: l’art. 25-quater, comma 5, richiama tra le norme applicabili all’impresa sotto soglia anche l’art. 25, quello sulla composizione negoziata di gruppo, “in quanto compatibili”. È quindi sostenibile un percorso coordinato con un esperto unico, ma il punto della compatibilità (ad esempio sulla Camera di commercio competente e sulla documentazione) non risulta ancora chiarito da pronunce note e va valutato caso per caso.
- Procedure separate ma sincronizzate: ciascuna società deposita il proprio concordato minore o la propria domanda di liquidazione controllata, ma con piani che si richiamano, tempi allineati e un’unica regia nella raccolta dei dati e nel dialogo con i creditori comuni (in primo luogo le banche che hanno le garanzie incrociate).
- Gruppi “misti”: quando una società supera le soglie (ad esempio la capofila con debiti oltre 500.000 euro) e le altre no, la capofila accede agli strumenti ordinari e le altre a quelli del sovraindebitamento. Se una società minore possa entrare nel piano unitario di gruppo della capofila è una questione su cui il testo non dà una risposta espressa e su cui non risultano pronunce consolidate: va trattata come questione aperta.
La prova
La prova qui è nel testo di legge: l’art. 2, comma 1, lettera d), per le soglie; l’art. 74, comma 1, che riserva il concordato minore ai debitori dell’art. 2, comma 1, lettera c), esclusi i consumatori; l’art. 25-quater, commi 4 e 5, che elenca gli sbocchi della composizione negoziata per l’impresa sotto soglia (contratto con i creditori, accordo con i contenuti dell’art. 62, accordo con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5, concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato e, solo per l’agricola, accordi di ristrutturazione) e richiama l’art. 25 “in quanto compatibili”. Lo conferma la ricostruzione pubblicata su EC News il 31 luglio 2026, che dedica allo stesso tempo spazio alla composizione negoziata di gruppo e a quella delle imprese sotto soglia, trattandole come discipline distinte.
Cosa rischia chi ci crede
Chi deposita un concordato preventivo di gruppo per società sotto soglia si espone a una pronuncia di inammissibilità per difetto del presupposto soggettivo. Peggio: se nel frattempo ha lasciato scadere le misure protettive della composizione negoziata o ha rinunciato a un percorso di sovraindebitamento ben costruito, si ritrova senza scudo. Il rischio opposto è altrettanto concreto: credere che, non esistendo un “concordato minore di gruppo”, non ci sia nulla da fare, e lasciare che ogni società affondi per conto suo trascinando le altre con le garanzie.
Mito n. 4: «Se la società principale entra in procedura, le garanzie incrociate si bloccano da sole»
Il mito
«Appena la società capofila deposita la domanda, la banca non può più escutere le fideiussioni delle altre società né dei soci.»
Perché ci credono in tanti
Perché il deposito della domanda produce davvero effetti protettivi, e sono effetti forti: divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, divieto di acquisire prelazioni, sospensione delle prescrizioni. Chi ha visto bloccarsi un pignoramento contro la società in procedura tende a pensare che lo stesso scudo copra tutto ciò che le sta intorno, comprese le società sorelle e i soci che hanno firmato le garanzie.
La realtà
Le misure protettive proteggono il patrimonio del debitore che le chiede. Il garante è un soggetto diverso: la sua obbligazione è autonoma, e la regola generale del Codice è che gli strumenti di regolazione della crisi non pregiudicano i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Lo dice, per il concordato minore, l’art. 79, comma 5, CCII (salvo diversa previsione); lo ripete, per l’esdebitazione, l’art. 278, comma 6. Quindi, se la società A è in procedura e la società B ha garantito i debiti di A, la banca può, in linea di principio, rivolgersi a B.
La protezione dei garanti non è automatica: va chiesta, motivata e ottenuta dal giudice, e i tribunali la concedono o la negano in base alle allegazioni concrete. Vanno ricordati anche i termini: nella composizione negoziata le misure protettive si chiedono con l’istanza e vanno confermate dal tribunale; durano fino a 120 giorni, prorogabili fino a un massimo complessivo di 240. Nei procedimenti disciplinati dal Codice, inoltre, i termini corrono anche ad agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale, salvo diversa previsione. La sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969 vale invece nelle cause civili ordinarie, per esempio un’opposizione a decreto ingiuntivo o un’opposizione all’esecuzione promossa da una delle società fuori da qualsiasi procedura concorsuale.
Quando il garante è a sua volta una società del gruppo in crisi, la strada più lineare è che anche quella società chieda la protezione per sé: nella composizione negoziata di gruppo, con l’istanza unica dell’art. 25; nelle procedure separate, con istanze coordinate. Quando il garante è un socio persona fisica, la protezione “di riflesso” è molto più difficile da ottenere.
«In un gruppo con garanzie incrociate la vera domanda non è “quale procedura”, ma “chi garantisce chi, e per quanto”: finché questa mappa non è chiara, ogni scudo chiesto al tribunale rischia di coprire la società sbagliata.» – Avv. Giuseppe Angelo Monardo
La prova
Due provvedimenti di merito mostrano bene il confine.
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 17 aprile 2025 (R.G. 1037/2025 V.G.), in una composizione negoziata chiesta anche ai sensi dell’art. 25 CCII, ha confermato le misure protettive per 120 giorni e le ha estese ai terzi garanti, perché coobbligati solidali per le stesse posizioni debitorie: le azioni esecutive del creditore colpivano contemporaneamente le società e i garanti, compromettendo la manovra di risanamento. Il giudice ha quindi sospeso anche le esecuzioni pendenti contro i garanti.
Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 12 agosto 2026 (noto da un commento pubblicato su EC News il 30 settembre 2026), ha invece negato l’inibitoria dell’escussione delle garanzie personali da parte delle banche: in assenza di allegazioni diverse, l’escussione è “neutra”, perché il garante si sostituisce al creditore senza pregiudicare né il piano né gli altri creditori; non era stata allegata alcuna disponibilità dei garanti a mettere i propri beni al servizio del piano; e la misura avrebbe potuto avvantaggiare in modo irreversibile i creditori personali dei garanti a scapito di quelli delle società. Per la garanzia pubblica (MCC) lo stesso provvedimento ha osservato che l’escussione non è neutra, perché il regresso del garante pubblico è privilegiato, ma ha ritenuto che le trattative possano coinvolgerlo attraverso la banca garantita. Si noti la data: un provvedimento di metà agosto, coerente con l’art. 9, comma 1, CCII.
Cosa rischia chi ci crede
Chi confida nell’effetto automatico lascia scoperte proprio le società che reggono il gruppo. La banca escute la fideiussione della società immobiliare, pignora l’immobile, e il piano della società operativa, che su quell’immobile contava (per esempio come sede o come garanzia di un nuovo finanziamento), perde il suo presupposto. Nei gruppi di piccole società l’effetto domino delle garanzie è il rischio numero uno, e va gestito chiedendo misure mirate, con allegazioni puntuali sul perché l’escussione danneggerebbe il risanamento.
Mito n. 5: «Le garanzie date a una società sorella sono sempre un regalo che il curatore cancella»
Il mito
«La fideiussione che la mia società ha dato alla consorella è un atto gratuito: se le cose vanno male, il curatore la fa saltare e la banca resta a mani vuote.» (Oppure, nella versione opposta: «Quella garanzia è intoccabile, l’ho firmata anni fa».)
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è che la garanzia infragruppo è un atto delicato. La società che garantisce si assume un rischio per un debito altrui, spesso senza ricevere un corrispettivo esplicito. Il diritto concorsuale guarda con sospetto agli atti gratuiti e a quelli compiuti in prossimità dell’insolvenza, e il Codice ha una norma specifica sugli atti tra imprese del gruppo (art. 290 CCII, “Azioni di inefficacia tra imprese del gruppo”). Di qui l’idea che ogni garanzia infragruppo sia destinata a cadere. La versione opposta nasce invece dal fatto che, passato molto tempo, le azioni revocatorie normalmente non si possono più esercitare.
La realtà
Le cose stanno in mezzo, e dipendono da tre variabili: quando la garanzia è stata data, per quale debito (già scaduto o no) e quale vantaggio ne ha tratto la società garante.
Sul vantaggio, il diritto societario riconosce i cosiddetti vantaggi compensativi: l’art. 2497 c.c. esclude la responsabilità della capogruppo quando il danno a una controllata è compensato dal risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento. Una garanzia che consente alla società sorella di ottenere il finanziamento con cui paga i fornitori comuni, o acquista beni che poi usa anche la garante, non è necessariamente un regalo. Il Codice recepisce questa logica anche nel piano di gruppo: l’art. 285, comma 2, ammette trasferimenti di risorse infragruppo se un professionista indipendente attesta che tengono conto dei vantaggi compensativi.
Sui tempi e sul debito garantito, vale la disciplina delle azioni revocatorie: le garanzie costituite per debiti già scaduti rientrano tra gli atti revocabili se compiuti nel periodo sospetto. L’art. 290 CCII consente poi al curatore di agire con particolare forza sugli atti tra società del gruppo, con un periodo di riferimento più lungo di quello ordinario; il testo esatto della norma (periodi e presunzioni) va verificato sulla fonte ufficiale prima di applicarlo al singolo caso. Nelle procedure delle imprese minori, infine, le azioni del liquidatore nella liquidazione controllata hanno regole proprie.
La correzione essenziale è questa: la garanzia infragruppo non è né automaticamente inefficace né automaticamente al sicuro; va esaminata nella sua storia (data, debito garantito, contropartita) prima di costruirci sopra un piano.
La prova
La Cassazione, con la sentenza n. 3450 dell’11 febbraio 2025 (Sez. I), ha affermato, in tema di revocatoria di garanzie, che quando la garanzia viene costituita dopo che il debito è rimasto inadempiuto alla sua scadenza originaria, il debito va considerato scaduto, anche se contestualmente le parti hanno pattuito una rateizzazione o una dilazione concessa proprio in vista della garanzia: garanzia e dilazione sono legate da un unico nesso funzionale e vanno valutate insieme. La pronuncia riguarda la legge fallimentare, ma il principio è prezioso per i gruppi: la classica operazione “la banca riscadenza il debito della società A e in cambio ottiene la fideiussione della società B” è esattamente lo schema che quella sentenza considera.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede che la garanzia cadrà da sé non negozia con la banca e si ritrova la società garante escussa e poi, magari, in procedura a sua volta. Chi crede che la garanzia sia intoccabile sottovaluta il rischio che, se una società del gruppo finisce in liquidazione giudiziale, il curatore aggredisca proprio quegli atti, con effetti a catena sulle altre. In entrambi i casi il piano di risanamento parte da un dato falso.
Mito n. 6: «I soldi messi dalla capogruppo nelle controllate si recuperano per primi»
Il mito
«Ho finanziato le controllate con i soldi della capogruppo e con i miei: quando si ristruttura, quei crediti tornano indietro prima degli altri, o almeno insieme agli altri.»
Perché ci credono in tanti
Perché sul piano contabile quei finanziamenti sono crediti a tutti gli effetti, iscritti in bilancio, spesso documentati da contratti. E perché chi li ha erogati li vive come il denaro che ha “salvato” la società nei momenti difficili: sembra giusto che venga restituito per primo.
La realtà
Il codice civile dice il contrario. L’art. 2467 c.c. (per i finanziamenti dei soci di S.r.l.) e l’art. 2497-quinquies c.c. (per i finanziamenti erogati da chi esercita la direzione e coordinamento o da altre società a essa soggette) prevedono la postergazione: il rimborso è subordinato alla soddisfazione degli altri creditori quando il finanziamento è stato concesso in un momento di squilibrio. L’art. 292 CCII coordina questa regola con le procedure del Codice.
Il Codice prevede però un’eccezione importante per chi si muove per tempo. Nella composizione negoziata di gruppo, i finanziamenti erogati in favore di controllate o di società sottoposte a comune controllo dopo la presentazione dell’istanza non sono soggetti alla postergazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., a condizione che l’imprenditore abbia informato preventivamente l’esperto e che questi non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese (art. 25 CCII, come ricostruito da EC News del 31 luglio 2026).
La correzione essenziale: il denaro immesso nel gruppo prima della crisi tende a passare in coda; quello immesso dentro la composizione negoziata, con la trasparenza verso l’esperto, può essere protetto.
C’è poi un effetto collaterale che i soci spesso ignorano: nel concordato minore di una società del gruppo, le società controllanti, controllate o sotto comune controllo non votano e non sono computate ai fini delle maggioranze (art. 79, comma 2, CCII). La capogruppo creditrice, dunque, non può usare il proprio credito per far passare la proposta della controllata.
La prova
Il testo dell’art. 79, comma 2, CCII è chiaro sull’esclusione dal voto. Sul peso del credito postergato nelle procedure del sovraindebitamento è utile la Cassazione n. 17508/2025, che ha ritenuto computabile anche il credito postergato del socio ai fini della soglia di 50.000 euro richiesta al creditore che chiede la liquidazione controllata (art. 268, comma 2, CCII): il credito postergato non scompare, ma viene soddisfatto dopo gli altri. Per i finanziamenti nuovi in composizione negoziata, la prova è il testo dell’art. 25 CCII nella ricostruzione citata.
Cosa rischia chi ci crede
Chi costruisce il piano presupponendo di restituire i finanziamenti dei soci o della capogruppo in parallelo agli altri creditori presenta una proposta che viola l’ordine delle cause di prelazione e della postergazione. Nel sovraindebitamento la Cassazione (n. 28574 del 28 ottobre 2025, nota da sintesi) ha ricordato che anche il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Il rischio, quindi, è l’inammissibilità o la mancata omologazione. Il rischio speculare è non finanziare affatto le controllate per paura della postergazione, quando invece l’art. 25 offre un canale protetto.
Mito n. 7: «Uno studio legale non può gestire una crisi di gruppo: servono i grandi advisor»
Il mito
«La procedura di gruppo è roba da multinazionali: con tre piccole società nessuno studio legale può seguirla, o la segue una grande società di consulenza o niente.»
Perché ci credono in tanti
Perché i concordati di gruppo di cui si legge sui giornali riguardano davvero grandi gruppi industriali, con decine di società, piani milionari, banche d’affari e advisor finanziari. E perché il Codice, in effetti, richiede figure diverse dall’avvocato del debitore: un professionista indipendente che attesti il piano, un esperto nominato dalla Camera di commercio nella composizione negoziata, un commissario giudiziale nel concordato preventivo, l’OCC nel sovraindebitamento. Chi legge questo elenco conclude che lo studio legale, da solo, non basta.
La realtà
Bisogna distinguere due domande che il passaparola confonde.
Chi “gestisce” la procedura? In senso tecnico, nessuno studio legale. La procedura è diretta dal tribunale e dagli organi che la legge prevede: l’esperto indipendente nella composizione negoziata (nominato dal segretario generale della Camera di commercio per l’impresa sotto soglia, art. 25-quater, comma 2), il commissario giudiziale nel concordato preventivo, l’OCC (Organismo di composizione della crisi) nel concordato minore e nella liquidazione controllata, il liquidatore nella liquidazione controllata. Questi soggetti devono essere indipendenti dal debitore. Ne segue una regola di correttezza che vale anche per lo Studio Monardo: il professionista che assiste le società debitrici non può essere, nella stessa vicenda, l’esperto o il gestore della crisi di quelle società.
Chi assiste le società del gruppo in tutto questo? Qui la risposta è sì: è il lavoro dell’avvocato, insieme al commercialista. Nella crisi di un gruppo di piccole società l’assistenza del debitore comprende attività molto concrete: verificare se le società sono un gruppo in senso tecnico (mito n. 2) e se sono imprese minori (mito n. 3); ricostruire la mappa delle garanzie incrociate e delle posizioni bancarie; scegliere lo strumento per ciascuna società e il modo di coordinarli; predisporre le istanze e i ricorsi; chiedere misure protettive e cautelari mirate, anche a favore dei garanti quando ve ne sono i presupposti (mito n. 4); dialogare con le banche e con l’Erario, anche attraverso la transazione fiscale quando applicabile; difendere le società nelle cause e nelle esecuzioni che corrono parallelamente.
La correzione essenziale: uno studio legale non sostituisce gli organi della procedura, ma può assistere tutte le società del gruppo in una strategia unica, a condizione di gestire con attenzione i conflitti d’interesse tra società che sono, al tempo stesso, debitrici e garanti l’una dell’altra. Questo punto è decisivo: quando la società A ha un credito di regresso verso la società B per una garanzia escussa, gli interessi delle due non coincidono del tutto. Va dichiarato, valutato e, se necessario, risolto con una suddivisione degli incarichi.
Nei gruppi di piccole società, infine, la dimensione gioca a favore di un’assistenza integrata: le società sono poche, le banche sono quasi sempre le stesse, i soci sono spesso anche garanti personali. Una regia unica avvocato più commercialista è spesso più efficace di una pluralità di consulenti che lavorano ciascuno su una società.
La prova
La prova sta nella struttura stessa del Codice: l’art. 25 CCII per la composizione negoziata di gruppo, l’art. 284 per il concordato di gruppo, l’art. 25-quater per l’impresa sotto soglia, che non pongono alcuna riserva a favore di specifiche categorie di consulenti, ma impongono figure indipendenti (esperto, attestatore, OCC) accanto ai consulenti del debitore. Sul piano procedurale, la Cassazione con l’ordinanza n. 28576/2025 (nota da sintesi) ha ritenuto la relazione dell’OCC requisito di ammissibilità della liquidazione controllata: una conferma che, nelle procedure delle imprese minori, il lavoro del consulente del debitore e quello dell’organo indipendente sono distinti e non fungibili.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa di non poter affrontare la crisi del gruppo senza un grande advisor spesso non la affronta affatto, o la affronta tardi, quando una banca ha già chiesto la liquidazione giudiziale della società sopra soglia. A quel punto i tempi si riducono drasticamente: la Cassazione (ord. n. 13912 del 13 maggio 2026, Sez. I) ha chiarito che il termine per depositare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione, quando la liquidazione giudiziale è chiesta da un terzo, si consuma con la prima udienza, anche se il giudice poi rinvia. Chi, all’opposto, affida ogni società a un consulente diverso rischia piani incoerenti tra loro, misure protettive chieste per alcune società e non per altre, e una gestione delle garanzie incrociate che nessuno governa.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con dati inventati, non casi seguiti dallo Studio. Servono a mostrare cosa succede quando si agisce sulla base dei miti appena esaminati.
Ipotesi 1 – Il gruppo “misto” e la domanda unica (miti 1 e 3). Società A (capofila commerciale, debiti 612.400 €, quindi sopra soglia), società B (immobiliare, attivo 287.650 €, ricavi 41.300 €, debiti 187.350 €) e società C (servizi, debiti 94.820 €). A ha garantito il mutuo di B per 143.000 €; B e C hanno garantito il fido di A per 260.000 €. Convinto che “il gruppo si salva tutto insieme”, l’amministratore prepara un unico concordato preventivo di gruppo con una sola proposta e una sola percentuale per tutti i creditori.
– Sequenza reale: B e C, se rispettano tutte le soglie dell’art. 2, lett. d), sono imprese minori e non hanno accesso al concordato preventivo; anche per A la proposta “unica” urta contro la separazione delle masse (art. 284, c.3).
– Strada corretta: A valuta il concordato preventivo o un accordo; B e C valutano concordato minore o composizione negoziata ex art. 25-quater; le tre proposte si coordinano sul trattamento della banca garantita, tenendo conto che il credito di regresso di A verso B non vota nel concordato minore di B (art. 79, c.2).
Ipotesi 2 – La fideiussione lasciata scoperta (mito 4). Il 28 luglio 2026 (martedì) A presenta istanza di composizione negoziata e chiede le misure protettive solo per sé; l’istanza viene pubblicata il 29 luglio. Le misure, se confermate, durano 120 giorni: fino al 26 novembre 2026 (giovedì), prorogabili fino a 240 complessivi (26 marzo 2027, venerdì). La banca, che vanta 260.000 € verso A, intima il pagamento a B e C come garanti.
– Sequenza reale: le misure di A non coprono B e C. Ad agosto non si ferma nulla: per i procedimenti del Codice la sospensione feriale è esclusa (art. 9, c.1). La banca, invece, se agisce contro B con un decreto ingiuntivo, si muove in un giudizio civile ordinario, dove il termine di 40 giorni per l’opposizione beneficia della sospensione dal 1° al 31 agosto.
– Strada corretta: istanza di gruppo ex art. 25 (o istanze coordinate) con richiesta di misure anche per B e C, documentando perché l’escussione comprometterebbe il piano, sul modello del provvedimento di Brescia del 17 aprile 2025 e tenendo presente il limite indicato da Verona il 12 agosto 2026.
Ipotesi 3 – Il concordato minore di C e il voto della capogruppo (miti 6 e 3). C propone un concordato minore: creditori ammessi al voto per 94.820 €, di cui 31.540 € vantati da A per finanziamenti dei soci erogati nel 2025. L’OCC comunica proposta e decreto ai creditori lunedì 3 agosto 2026; il giudice ha assegnato 30 giorni per le adesioni.
– Sequenza reale: il termine scade mercoledì 2 settembre 2026, senza alcuna sospensione per agosto (art. 9, c.1). Il credito di A (31.540 €) non vota e non si computa (art. 79, c.2); la maggioranza si calcola sui restanti 63.280 €, quindi servono adesioni per oltre 31.640 €. I creditori che tacciono si considerano consenzienti (art. 79, c.3).
– Il credito di A, se postergato ai sensi dell’art. 2467 o 2497-quinquies c.c., va soddisfatto dopo gli altri: una proposta che lo paga in parallelo ai chirografari rischia di non essere omologata.
Ipotesi 4 – La liquidazione giudiziale chiesta dalla banca (mito 7). Un creditore deposita ricorso per la liquidazione giudiziale di A; la prima udienza è fissata martedì 27 ottobre 2026. L’amministratore, convinto di dover prima trovare un grande advisor, rimanda.
– Sequenza reale: secondo Cass. ord. 13912/2026 il termine per chiedere l’accesso a uno strumento di regolazione si consuma con la prima udienza; un rinvio non lo riapre. Se A non deposita entro quella data, perde la possibilità di contrapporre il proprio strumento alla domanda del creditore, con effetti a cascata sulle garanzie di B e C.
Il fondo di verità
Ogni mito esaminato nasce da un frammento vero. Ricomposti nel quadro corretto, quei frammenti danno indicazioni utili.
È vero che il Codice tratta il gruppo come una realtà economica unitaria. L’art. 284 consente il ricorso unico, l’art. 25 l’istanza unica e l’esperto unico, l’art. 285 ammette piani in cui alcune società si liquidano e altre continuano, l’art. 289 impone obblighi di informazione e collaborazione tra le procedure delle diverse società. Il passaparola ha solo dimenticato che l’unità riguarda il procedimento e il piano, non i patrimoni.
È vero che i soci comuni contano. La definizione dell’art. 2, lett. h), ammette che la direzione e coordinamento sia esercitata anche da una persona fisica. Il socio che dirige effettivamente tutte le società può far emergere un gruppo; ma quella direzione va provata e, di norma, pubblicizzata.
È vero che le piccole società hanno strumenti dedicati. L’art. 25-quater porta la composizione negoziata anche alle imprese sotto soglia e richiama, in quanto compatibile, l’art. 25 sul gruppo. Il concordato minore e la liquidazione controllata sono strumenti efficaci per la singola società. Il punto mancante è soltanto il “concordato minore di gruppo”, che la legge non prevede.
È vero che il deposito della domanda protegge. Le misure protettive esistono e, come mostra l’ordinanza di Brescia del 17 aprile 2025, possono essere estese ai garanti coobbligati quando le esecuzioni contro di loro compromettono il risanamento. Il passaparola ha dimenticato che l’estensione va chiesta e motivata, e che altri tribunali, come Verona il 12 agosto 2026, la negano se l’escussione appare neutra per il piano.
È vero che le garanzie infragruppo sono atti a rischio. L’art. 290 CCII esiste e la Cassazione (n. 3450/2025) guarda con attenzione alle garanzie date per debiti già scaduti. Ma i vantaggi compensativi (art. 2497 c.c., art. 285, c.2, CCII) possono giustificare l’operazione.
È vero che i finanziamenti dei soci sono crediti. Non spariscono: la Cassazione n. 17508/2025 li conta perfino per la soglia di accesso alla liquidazione controllata chiesta dal creditore. Ma vengono pagati dopo gli altri, salvo i finanziamenti nuovi in composizione negoziata con informativa all’esperto.
È vero che servono figure indipendenti. Esperto, attestatore, OCC, commissario: nessuno di loro è il consulente del debitore. Ma proprio per questo il debitore ha bisogno di un’assistenza propria che coordini il lavoro su tutte le società.
Mito e realtà a confronto
La tabella riassume, per ciascun mito, la correzione essenziale. È uno strumento di orientamento: ogni riga va poi verificata sui dati reali delle società, perché in un gruppo il dettaglio di una singola garanzia o di una singola soglia può cambiare lo strumento da scegliere.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Un gruppo si salva con un’unica procedura e un’unica massa | Il ricorso può essere unico (art. 284 CCII), ma le masse attive e passive restano separate e ogni società vota la propria proposta |
| Basta avere gli stessi soci per essere un gruppo | Serve la direzione e coordinamento (art. 2, lett. h, CCII; artt. 2497 ss. c.c.); Cass. 19014/2017 |
| Anche le piccole società fanno il concordato di gruppo | Le imprese minori (art. 2, lett. d) usano concordato minore, liquidazione controllata e composizione negoziata ex art. 25-quater; non esiste un concordato minore di gruppo |
| Con la domanda della capofila le garanzie si bloccano da sole | I diritti verso garanti e coobbligati restano salvi (art. 79, c.5; art. 278, c.6); l’estensione delle misure ai garanti va chiesta e motivata (Brescia 17/4/2025 sì; Verona 12/8/2026 no) |
| Le garanzie infragruppo sono sempre un regalo che il curatore cancella | Dipende da data, debito garantito e vantaggi compensativi (art. 2497 c.c., artt. 285 e 290 CCII; Cass. 3450/2025) |
| I finanziamenti della capogruppo si recuperano per primi | Di regola sono postergati (artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., art. 292 CCII); eccezione per i finanziamenti nuovi in composizione negoziata di gruppo (art. 25) |
| Uno studio legale non può gestire una crisi di gruppo | Gli organi della procedura sono indipendenti; lo studio assiste tutte le società con una strategia unica, gestendo i conflitti d’interesse |
| Ad agosto i termini della procedura si fermano | Nei procedimenti del Codice no (art. 9, c.1, CCII); la sospensione 1-31 agosto vale per il processo civile ordinario, tributario e amministrativo (L. 742/1969) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che posso presentare una sola domanda per tutte le mie società?
Dipende. Se le società sono un gruppo nel senso dell’art. 2, lett. h), e accedono agli strumenti ordinari (concordato preventivo o accordi di ristrutturazione), sì: l’art. 284 consente il ricorso unico. Se sono imprese minori, il Codice non prevede un concordato minore di gruppo: si possono coordinare procedure separate e, nella composizione negoziata, valutare il percorso di gruppo dell’art. 25 nei limiti di compatibilità richiamati dall’art. 25-quater, comma 5.
Quindi è vero che la banca può escutere la fideiussione della società sana mentre l’altra è in composizione negoziata?
Sì, in linea di principio. Le misure protettive tutelano il patrimonio di chi le chiede. Per proteggere le società garanti occorre che anch’esse chiedano le misure (istanza di gruppo o istanze coordinate) oppure che il giudice estenda le misure ai garanti, cosa che avviene solo se si dimostra che l’escussione compromette il risanamento.
Quindi è vero che ad agosto ho tempo per pensarci?
No, se il termine riguarda un procedimento del Codice. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale: adesioni al concordato minore, reclami, termini delle misure protettive corrono anche ad agosto. La sospensione dal 1° al 31 agosto vale invece per le cause civili ordinarie (ad esempio l’opposizione a un decreto ingiuntivo chiesto contro una delle società fuori da qualsiasi procedura), per il processo tributario e per quello amministrativo.
Quindi è vero che la capogruppo, creditrice delle controllate, può far approvare il loro concordato minore?
No. L’art. 79, comma 2, CCII esclude dal voto e dal calcolo delle maggioranze le società controllanti, controllate o sotto comune controllo. Il credito della capogruppo resta, ma non pesa sul voto e, se postergato, si soddisfa dopo gli altri.
Quindi è vero che lo stesso professionista può essere il mio consulente e l’esperto della mia composizione negoziata?
No. L’esperto, l’attestatore e l’OCC devono essere indipendenti dal debitore. Il consulente delle società le assiste e ne cura gli atti; l’esperto agevola le trattative in posizione terza.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i riferimenti citati nell’articolo, con il principio riformulato e il mito a cui si collegano. Dove la fonte consultata riporta solo una sintesi o non indica il numero del provvedimento, lo segnaliamo.
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19014 del 31 luglio 2017. Il concordato di gruppo richiede che una delle società proponenti eserciti direzione e coordinamento sulle altre; aggregazioni diverse (nel caso, una s.n.c. e un GEIE legati da conferimenti e accolli) non bastano. Smonta il mito n. 2: i soci o i rapporti economici comuni non creano, da soli, un gruppo.
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Cass. n. 20559/2015. L’autonomia delle masse attive e passive delle società è condizione essenziale; la loro confusione impedisce una proposta concordataria riferita a soggetti distinti (citata nella motivazione di Cass. 19014/2017 e nel commento Brocardi all’art. 284). Ridimensiona il mito n. 1: il principio sopravvive nell’art. 284, c.3, CCII.
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Trib. Napoli, provv. del 21 febbraio 2024 (numero non indicato nella fonte; sintesi dirittobancario.it). In un concordato di gruppo in continuità di tre imprese, la mancata approvazione di tutte le classi per una delle società ha reso necessaria l’omologazione trasversale ex art. 112, c.2, CCII, ammessa in presenza dei requisiti di legge. Ridimensiona il mito n. 1: ogni società affronta il proprio voto.
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Trib. Brescia, ord. del 17 aprile 2025, R.G. 1037/2025 V.G. In composizione negoziata, misure protettive confermate per 120 giorni ed estese ai terzi garanti coobbligati solidali, con sospensione delle esecuzioni contro di loro, perché funzionali al risanamento. Ridimensiona il mito n. 4: l’estensione ai garanti è possibile, ma su richiesta e con motivazione.
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Trib. Verona, provv. del 12 agosto 2026 (numero non indicato; commento EC News del 30/9/2026). Negata l’inibitoria dell’escussione delle garanzie personali da parte delle banche: in assenza di allegazioni contrarie l’escussione è neutra per il piano e la misura potrebbe avvantaggiare in modo irreversibile i creditori personali dei garanti; diversa la valutazione sulla garanzia pubblica, il cui regresso è privilegiato. Smonta il mito n. 4 nella versione “protezione automatica”.
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3450 dell’11 febbraio 2025. Una garanzia costituita dopo l’inadempimento del debito alla scadenza originaria si considera data per debito scaduto, anche se accompagnata da una dilazione concessa in vista della garanzia: le due pattuizioni vanno lette insieme. Ridimensiona il mito n. 5: lo schema “riscadenzamento in cambio di fideiussione della società sorella” va esaminato con attenzione.
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Cass. n. 17508/2025. Il credito postergato del socio si computa ai fini della soglia di 50.000 euro per la domanda di liquidazione controllata proposta dal creditore (art. 268, c.2, CCII). Ridimensiona il mito n. 6: il credito postergato esiste, ma segue gli altri nel pagamento.
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Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025 (nota da sintesi). Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Smonta il mito n. 6: non si può pagare il finanziamento postergato in parallelo agli altri creditori.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13912 del 13 maggio 2026. Quando la liquidazione giudiziale è chiesta da un terzo, il termine per depositare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione si consuma con la prima udienza, anche in caso di rinvio. Smonta il mito n. 7 nella sua conseguenza pratica: aspettare costa la possibilità di scegliere lo strumento.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025 (nota da sintesi). La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della liquidazione controllata. Collegata al mito n. 7: nelle procedure delle imprese minori l’organo indipendente ha un ruolo proprio, distinto da quello del consulente del debitore.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025 (nota da sintesi). Per accedere alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza. Collegata al mito n. 3: per la piccola società del gruppo ormai senza prospettive, la liquidazione controllata resta accessibile.
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Cass. civ., Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024 (su rinvio pregiudiziale). Il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata. Collegata ai miti n. 3 e 4: se la società immobiliare del gruppo ha concesso ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario, la banca conserva strumenti forti anche nella procedura della piccola società.
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Trib. Milano, decr. del 21 maggio 2025 (sintesi iusletter). Nell’accordo di transazione fiscale raggiunto durante la composizione negoziata il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la sua convenienza. Collegata al mito n. 7: il dialogo con l’Erario per ciascuna società del gruppo è un’attività di assistenza del debitore, non un compito del tribunale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, società per società e garanzia per garanzia. Questi sono gli strumenti con cui lavoriamo:
- Verifichiamo se le tue società sono un gruppo in senso tecnico: esaminiamo partecipazioni, visure, pubblicità della direzione e coordinamento ex art. 2497-bis c.c. e bilanci, per stabilire se si applicano gli artt. 25 e 284 ss. CCII.
- Accertiamo, per ciascuna società, se è impresa minore: con i commercialisti dello staff ricostruiamo attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi rispetto alle soglie dell’art. 2, lett. d), CCII.
- Ricostruiamo la mappa delle garanzie incrociate: fideiussioni, ipoteche, pegni, garanzie pubbliche, con data di costituzione, debito garantito, eventuali riscadenzamenti contestuali e rischio di revocatoria.
- Scegliamo lo strumento per ogni società e il modo di coordinarli: composizione negoziata di gruppo o coordinata, concordato preventivo o accordi per chi è sopra soglia, concordato minore o liquidazione controllata per chi è sotto soglia.
- Prepariamo istanze e ricorsi e chiediamo misure protettive mirate, documentando quando e perché l’escussione delle garanzie di una società sorella o di un socio comprometterebbe il risanamento.
- Contestiamo nelle sedi opportune le iniziative dei creditori che corrono in parallelo: precetti, pignoramenti, decreti ingiuntivi contro le società garanti, con attenzione ai diversi regimi dei termini (art. 9 CCII nei procedimenti del Codice, sospensione 1-31 agosto nel processo civile ordinario).
- Esaminiamo i finanziamenti infragruppo e dei soci, per capire quali sono postergati e per impostare, se serve nuova finanza, il canale protetto della composizione negoziata con informativa preventiva all’esperto.
- Curiamo il dialogo con le banche comuni a più società e con l’Erario, valutando la transazione fiscale dove applicabile.
- Segnaliamo e gestiamo i conflitti d’interesse tra le società assistite, perché una società garante con credito di regresso non ha sempre gli stessi interessi della debitrice principale.
- Seguiamo i contenziosi fino all’ultimo grado, mantenendo la stessa linea dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata, comprese le regole sul gruppo dell’art. 25 e quelle sulle imprese sotto soglia dell’art. 25-quater, permette di preparare istanze e piani nella forma che l’esperto e il tribunale si aspettano. Altrettanto utile, per le società minori del gruppo, l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC, che consente di impostare concordati minori e liquidazioni controllate sapendo cosa l’Organismo dovrà verificare. Resta fermo che, quando lo Studio assiste le società debitrici, l’Avvocato non svolge nella stessa vicenda il ruolo di esperto o di gestore.
Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso gruppo: i numeri delle società e le garanzie bancarie si leggono a quattro mani, e la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione evita che ogni società o ogni grado di giudizio riparta da zero.
Chiusura
La crisi di un gruppo di piccole società con garanzie incrociate non si risolve con le formule che circolano: né con l’idea di un’unica massa da salvare, né con la rassegnazione di chi pensa che nulla sia possibile senza grandi strutture. Si risolve verificando, prima di ogni altra mossa, che cosa sono davvero le società (gruppo o no, minori o no), chi garantisce chi, e quale strumento è disponibile per ciascuna. L’informazione corretta è la prima difesa, soprattutto quando i termini corrono anche ad agosto e una sola udienza può decidere quale strada resta aperta.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché unisce le due competenze che la crisi di un gruppo di piccole società richiede contemporaneamente: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata e gli strumenti ordinari, e quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC per il concordato minore e la liquidazione controllata delle società sotto soglia, con il supporto dello staff bancario e tributario sulle garanzie incrociate.
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