Dopo L’esdebitazione L’Agenzia Delle Entrate Può Compensare I Rimborsi Fiscali Con I Vecchi Debiti?

Il decreto di esdebitazione rende inesigibili i debiti fiscali rimasti insoddisfatti, ma non li toglie da solo dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della riscossione: chi lo dimentica rischia di vedersi “mangiare” il rimborso IRPEF da un debito che la legge ha già spento.

La risposta breve alla domanda del titolo è questa: sui debiti coperti dall’esdebitazione, l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione non possono pretendere una compensazione forzata con i rimborsi che spettano al contribuente dopo il decreto. L’art. 278 c.1 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) stabilisce che l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione controllata o giudiziale; e la compensazione, per il codice civile, presuppone debiti reciproci ugualmente liquidi ed esigibili (art. 1243 c.c.). Un credito che il Fisco non può più esigere non può essere usato per “trattenere” un rimborso.

La risposta lunga, però, è piena di eccezioni. Ci sono debiti fiscali che l’esdebitazione non tocca. Ci sono rimborsi che appartengono ancora alla procedura. C’è il caso dell’Agenzia che non ha partecipato al concorso. E c’è il caso del debitore incapiente, che per tre anni resta esposto se arrivano utilità rilevanti. Soprattutto, ci sono errori pratici che si ripetono quasi sempre allo stesso modo. Eccoli, dal più frequente al più insidioso:

  1. Credere che il decreto di esdebitazione cancelli da solo le cartelle e non comunicarlo all’Agenzia e all’Agente della riscossione.
  2. Accettare, o lasciar cadere nel silenzio, la proposta di compensazione su debiti già esdebitati.
  3. Pensare che “tutti” i debiti fiscali siano spariti, senza distinguere debiti anteriori, posteriori ed esclusi.
  4. Considerare “propri” i rimborsi maturati prima o durante la liquidazione controllata.
  5. Lasciar scadere i termini per reagire alla trattenuta del rimborso, o sbagliare strada e giudice.
  6. Dimenticare i due punti deboli dell’esdebitazione: il creditore che non ha partecipato al concorso e il triennio dell’incapiente.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo incrocio tra esdebitazione e riscossione? Perché il problema sta esattamente a cavallo tra due competenze certificate dell’Avvocato: da un lato quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, che consente di leggere il decreto di esdebitazione dall’interno della procedura che lo ha prodotto; dall’altro il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che conosce le regole della compensazione dei rimborsi, i ruoli e le procedure dell’Agente della riscossione. È qui, nel passaggio dal tribunale all’ufficio fiscale, che si perdono soldi.

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Un solo paragrafo di inquadramento, perché sul sito esistono già guide generali sull’istituto: l’esdebitazione del sovraindebitato persona fisica arriva, nella liquidazione controllata, alla chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore (art. 282 c.1 CCII); per il debitore incapiente, che non ha nulla da offrire, arriva con il decreto dell’art. 283 CCII, una sola volta nella vita e con un periodo di osservazione di tre anni. In entrambi i casi l’effetto è lo stesso: i debiti rimasti insoddisfatti diventano inesigibili, con le esclusioni dell’art. 278 c.7. Da qui in avanti parliamo solo di rimborsi fiscali e compensazioni.

Errore n. 1 – Pensare che il decreto “spenga” le cartelle da solo

L’errore

Il decreto di esdebitazione è stato pronunciato, il reclamo non è arrivato, il debitore tira un sospiro di sollievo e mette il fascicolo nel cassetto. Sei mesi dopo presenta il 730 con un rimborso di qualche centinaio di euro e, al posto dell’accredito, riceve dall’Agente della riscossione una proposta di compensazione con cartelle di cinque anni prima. Oppure prova a usare un credito in F24 e scopre che il sistema lo blocca per la presenza di ruoli scaduti.

Perché è un errore

L’esdebitazione opera sul piano del diritto: rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti (art. 278 c.1 CCII). Ma l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione lavorano su archivi informatici: la cartella resta “aperta” nell’estratto di ruolo finché qualcuno non chiede e ottiene il discarico o lo sgravio, o finché l’ufficio non annota il decreto. L’art. 282 c.1 prevede che il decreto per il consumatore o il professionista sia pubblicato nell’area web del tribunale o del Ministero della giustizia e che, per chi è iscritto, sia iscritto nel registro delle imprese; l’art. 282 c.3 ne prevede la comunicazione ai creditori ammessi al passivo. Nessuna norma, però, prevede che l’Agente della riscossione aggiorni automaticamente i ruoli di tutti gli enti impositori.

Il controllo che precede i rimborsi è automatico. L’art. 28-ter del D.P.R. 602/1973, nel testo riscritto dal D.Lgs. 110/2024 e pubblicato su Brocardi con aggiornamento al 23/5/2026, prevede che per i rimborsi superiori a 500 euro, interessi compresi, l’Agenzia delle Entrate verifichi se il beneficiario è inadempiente rispetto a cartelle notificate e, in caso positivo, lo segnali all’Agente della riscossione, che notifica una proposta di compensazione. Il sistema non sa che quelle cartelle sono state travolte dall’esdebitazione, se nessuno glielo ha detto.

Le conseguenze

La prima conseguenza è il ritardo: dopo la segnalazione l’Agente sospende l’azione di recupero e assegna al contribuente sessanta giorni per rispondere (art. 28-ter c.2). Per tutto questo tempo il rimborso resta fermo. La seconda è il rischio di una compensazione accettata per errore (lo vediamo nell’errore n. 2). La terza è la paralisi delle compensazioni volontarie in F24: le regole sul blocco delle compensazioni in presenza di ruoli scaduti, modificate più volte tra il 2024 e il 2026, scattano sulla base dei dati di ruolo, non della sentenza o del decreto del tribunale.

La conseguenza più grave è perdere il rimborso senza averne colpa giuridica: il debito è inesigibile, ma la somma finisce comunque a copertura di una cartella che non andava pagata. Recuperarla dopo è possibile, ma richiede un’istanza, tempi lunghi e talvolta un giudizio.

Cosa fare invece

Appena il decreto di esdebitazione non è più reclamabile, va trasmesso all’Agenzia delle Entrate (ufficio territoriale competente) e all’Agente della riscossione con una richiesta formale di discarico dei carichi esdebitati, allegando il decreto, l’attestazione della sua definitività e l’elenco delle cartelle interessate. Il termine per il reclamo è di 30 giorni dalla comunicazione, nelle forme dell’art. 124 CCII (art. 282 c.3 per la liquidazione controllata; art. 283 c.8 per l’incapiente). Questi termini corrono anche in agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice.

In pratica la richiesta va inviata via PEC e deve contenere:

  • gli estremi del decreto (tribunale, numero di procedura, data, data di comunicazione);
  • l’elenco delle cartelle e degli avvisi, con numero, ente impositore e importo, ricavato dall’estratto di ruolo;
  • l’indicazione dei carichi che erano stati ammessi al passivo della liquidazione e di quelli eventualmente non insinuati (vedi errore n. 6);
  • la richiesta espressa di non procedere a compensazioni ai sensi dell’art. 28-ter e di non mantenere fermi amministrativi, ipoteche o altri vincoli legati a quei carichi.

Conviene poi richiedere un nuovo estratto di ruolo dopo qualche settimana per controllare che l’aggiornamento sia avvenuto. Il liquidatore, nella relazione finale e nella segnalazione dell’art. 282 c.1, ha già ricostruito i debiti: quel lavoro va riutilizzato.

Il dettaglio che pochi conoscono

I debiti fiscali hanno spesso più “titolari” diversi: l’Agenzia delle Entrate come ente impositore, l’Agente della riscossione come soggetto che gestisce il ruolo, i Comuni per IMU e TARI, l’INPS per i contributi, le Regioni per il bollo auto. Ognuno di loro ha i propri archivi. La comunicazione del decreto inviata a un solo ufficio non basta: va indirizzata a tutti gli enti i cui crediti risultano nell’estratto di ruolo e nello stato passivo. Il fatto che l’Agente della riscossione abbia ricevuto il decreto non significa che il Comune, che riscuote direttamente l’IMU con ingiunzioni proprie, ne sia stato informato.

C’è poi un aspetto temporale. Il controllo dell’art. 28-ter scatta “in sede di erogazione” del rimborso, cioè mesi dopo la dichiarazione. Se il decreto arriva a maggio e il 730 è stato presentato a giugno, il rimborso sarà erogato e controllato quando l’archivio potrebbe non essere ancora aggiornato. Il tempismo della comunicazione conta più della sua forma.

Errore n. 2 – Accettare la compensazione, o lasciar passare i sessanta giorni in silenzio

L’errore

Arriva la lettera dell’Agente della riscossione: “Le proponiamo di compensare il rimborso di 1.284 euro con il debito iscritto a ruolo”. Il contribuente pensa che non ci sia alternativa, firma e rispedisce l’adesione. Oppure non risponde affatto, convinto che il silenzio equivalga a un rifiuto innocuo.

Perché è un errore

La compensazione dell’art. 28-ter è costruita come una proposta: il comma 2 parla di proposta di compensazione notificata al debitore, il comma 3 disciplina l’accettazione, il comma 4 il rifiuto o la mancata risposta. Non è un’imposizione unilaterale. E soprattutto il presupposto della proposta è l’esistenza di un debito iscritto a ruolo che l’Agente può riscuotere. Dopo l’esdebitazione quel debito, se rientra tra quelli insoddisfatti nella liquidazione, è inesigibile (art. 278 c.1 CCII): manca la base della compensazione, perché l’art. 1243 c.c. richiede debiti “ugualmente liquidi ed esigibili”.

Accettare significa invece prestare il consenso a usare il proprio rimborso per pagare un debito che non si doveva più pagare. Una parte della dottrina qualifica il debito esdebitato come obbligazione naturale: se si accoglie questa lettura, chi paga spontaneamente non può ripetere quanto ha pagato (art. 2034 c.c.). La qualificazione è discussa e non abbiamo letto pronunce di legittimità che la risolvano; ma il rischio pratico è evidente: un’adesione firmata è una prova scritta di volontà difficile da smontare.

Le conseguenze

Con l’accettazione l’Agente movimenta le somme e le riversa a copertura del ruolo, entro il limite del debito (art. 28-ter c.3). Il rimborso si estingue e il debito esdebitato viene “pagato” per la parte compensata. La conseguenza più grave è che il contribuente perde il rimborso e, insieme, la possibilità di contestare quel pagamento, almeno nella forma semplice dell’istanza di restituzione.

La mancata risposta ha effetti diversi a seconda del regime applicabile. Nel testo riscritto dal D.Lgs. 110/2024, in caso di rifiuto o di mancata risposta tempestiva la sospensione cessa e le somme restano a disposizione dell’Agente fino al 31 dicembre dell’anno successivo, per l’avvio dell’azione esecutiva (art. 28-ter c.4). Ma questo nuovo testo, secondo l’art. 16 c.5 del D.Lgs. 110/2024 come riportato da Brocardi, si applica dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento del Ministro dell’economia previsto dal comma 6; e a giugno 2026, secondo informazionefiscale.it, quel decreto non era stato emanato e restavano applicabili le regole in vigore dal 2006, per le quali, se il contribuente rifiuta, la sospensione cessa e il rimborso può essere pagato. Lo stato del regolamento va controllato alla data in cui si riceve la proposta.

Cosa fare invece

Alla proposta di compensazione su debiti esdebitati si risponde sempre, per iscritto ed entro i sessanta giorni, rifiutandola e allegando il decreto di esdebitazione con la prova della sua definitività. Nella risposta conviene:

  • indicare una per una le cartelle oggetto della proposta e collocarle tra i debiti anteriori all’apertura della liquidazione;
  • precisare che erano state ammesse al passivo (o che il credito era comunque anteriore), richiamando l’art. 278 c.1 e, per i creditori non insinuati, l’art. 278 c.2;
  • chiedere il discarico dei carichi e l’erogazione del rimborso;
  • diffidare l’Agente dall’avviare azioni esecutive sulle somme, perché il debito è inesigibile.

Come si scrive, in concreto, il rifiuto? L’esperienza insegna che le risposte efficaci sono brevi e documentate, non lunghe e polemiche. Una struttura che funziona è questa:

  1. Oggetto: “Rifiuto della proposta di compensazione ex art. 28-ter D.P.R. 602/1973 n. … notificata il … – carichi esdebitati con decreto del Tribunale di … del …”.
  2. Premessa in fatto: data di apertura della liquidazione controllata (o data del decreto dell’art. 283), numero della procedura, data del decreto di esdebitazione, data di comunicazione, assenza di reclamo nei 30 giorni.
  3. Tabella dei carichi: per ogni cartella, numero, ente, periodo d’imposta, importo, collocazione (anteriore ammesso, anteriore non insinuato, posteriore, escluso).
  4. Diritto: art. 278 c.1 CCII (inesigibilità), art. 1243 c.c. (esigibilità come presupposto della compensazione), art. 278 c.2 per i non insinuati.
  5. Richieste: rifiuto della compensazione sui carichi esdebitati, discarico, erogazione del rimborso, diffida da azioni esecutive, eventuale adesione limitata ai carichi esigibili indicati.
  6. Allegati: decreto, attestazione o prova della mancata proposizione del reclamo, estratto di ruolo, stato passivo esecutivo o estratto del riparto.

È qui che molti compromettono la propria posizione: inviano una risposta senza allegati, oppure allegano solo il decreto senza l’elenco dei carichi. L’ufficio che riceve un documento generico non sa a quali cartelle applicarlo e tende a lasciare tutto com’è. Una risposta che permette all’operatore di “spuntare” le cartelle una per una ha molte più probabilità di produrre il discarico.

Il termine di sessanta giorni è un termine amministrativo, non processuale: la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto, L. 742/1969) non si applica. Se la proposta arriva a luglio, la scadenza cade comunque a settembre senza slittamenti per le ferie.

Il dettaglio che pochi conoscono

La proposta di compensazione può riguardare solo una parte dei carichi elencati. Accade spesso che nello stesso estratto di ruolo convivano debiti anteriori all’apertura, e quindi esdebitati, e debiti sorti dopo (per esempio IRPEF dovuta sui redditi percepiti durante la procedura) o debiti esclusi dall’esdebitazione (errore n. 3). In questi casi il rifiuto “in blocco” può essere sbagliato quanto l’accettazione in blocco: si rifiuta la compensazione sui carichi esdebitati e si valuta, con i conti alla mano, se convenga accettarla sui carichi ancora dovuti, perché quei debiti restano esigibili e prima o poi saranno riscossi con interessi e aggi. Una risposta ben costruita distingue cartella per cartella.

Errore n. 3 – Credere che “tutti” i debiti fiscali siano spariti

L’errore

“Il giudice mi ha esdebitato, quindi con il Fisco ho chiuso.” È la frase che si sente più spesso. Poi l’Agente della riscossione propone di compensare il rimborso con una cartella per IRPEF dell’anno in cui la liquidazione era già aperta, o con le multe stradali di un’auto venduta, e il contribuente non capisce perché.

Perché è un errore

L’esdebitazione riguarda i crediti rimasti insoddisfatti nella procedura (art. 278 c.1), cioè i debiti per causa anteriore all’apertura della liquidazione. Non riguarda:

  • i debiti sorti dopo l’apertura: IRPEF, addizionali, IMU, TARI, bollo auto maturati durante la liquidazione o dopo il decreto. Il debitore in liquidazione controllata continua a percepire reddito e a dichiararlo; le imposte su quel reddito sono debiti nuovi;
  • gli obblighi di mantenimento e alimentari (art. 278 c.7 lett. a);
  • i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti (art. 278 c.7 lett. b).

L’ultima voce è quella che interessa di più chi parla di Fisco. Le sanzioni tributarie collegate a un’imposta non pagata (per esempio quelle per omesso versamento) sono, in linea di principio, accessorie al debito d’imposta: se questo viene esdebitato, la sanzione lo segue. È la lettura adottata da Trib. Torino con decreto del 9/4/2026, noto dalla sintesi pubblicata su Eutekne il 25/4/2026: in una liquidazione controllata, su segnalazione del liquidatore, la sanzione tributaria accessoria è stata ricondotta nell’esdebitazione perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Restano fuori, invece, le sanzioni amministrative pecuniarie “autonome”, come quelle per violazioni del codice della strada riscosse a ruolo dall’Agente.

Le conseguenze

Su questi debiti l’Agenzia e l’Agente possono legittimamente compensare il rimborso, perché i crediti sono esigibili e la reciprocità c’è. La conseguenza più grave è contestare in blocco una compensazione corretta, perdere tempo e magari accumulare interessi e sanzioni sui debiti che erano davvero dovuti. In casi estremi, chi dichiara in un’istanza che “tutti” i debiti sono esdebitati quando non lo sono espone un’informazione inesatta a un ufficio pubblico, con un danno alla propria credibilità nel contenzioso successivo.

Cosa fare invece

Prima di rispondere a qualsiasi proposta di compensazione, l’estratto di ruolo va riclassificato in tre colonne: debiti anteriori esdebitati, debiti posteriori, debiti esclusi dall’art. 278 c.7. Il criterio è la data del fatto che ha originato il debito (il periodo d’imposta, la data della violazione), non la data di notifica della cartella. Una cartella notificata nel 2025 per IRPEF 2021 riguarda un debito anteriore se la liquidazione è stata aperta nel 2023; una cartella notificata nel 2024 per IRPEF 2023 riguarda un debito che va diviso, per competenza, tra il periodo anteriore e quello successivo all’apertura.

Per le sanzioni, la domanda da farsi è: questa sanzione dipende da un’imposta esdebitata? Se sì, segue l’esdebitazione (orientamento di Trib. Torino 9/4/2026, da usare con la cautela dovuta a una pronuncia di merito nota solo da sintesi). Se no, resta dovuta.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’IRPEF dell’anno di apertura va spezzata in due. Se la liquidazione controllata è stata aperta il 14 marzo, il reddito percepito dal 1° gennaio al 14 marzo genera un’imposta che, per la parte riferibile a quel periodo, è anteriore all’apertura; il reddito successivo genera imposta posteriore. Nella pratica l’Agenzia tende a considerare l’intero periodo d’imposta come un’unica obbligazione che sorge alla fine dell’anno, mentre il debitore ha interesse a sostenere la ripartizione. La questione non è risolta da norme specifiche del CCII per la liquidazione controllata e va impostata già nello stato passivo, quando il liquidatore valuta le domande dell’ente impositore. Chi la lascia aperta fino al momento del rimborso si trova a discuterla nelle condizioni peggiori.

Il punto che sfugge quasi sempre è che la domanda del titolo cambia volto se, invece dell’esdebitazione dopo una liquidazione, il debitore ha ottenuto l’omologazione di un piano di ristrutturazione del consumatore o di un concordato minore. In quei casi l’effetto sui debiti fiscali non deriva dall’art. 278, ma dal piano omologato: il credito dell’Agenzia è ridotto e riscadenzato secondo quanto previsto nel piano, e l’ufficio può pretendere solo le somme e le rate previste. Una compensazione del rimborso con l’intero debito originario sarebbe contraria al piano; una compensazione con una rata del piano già scaduta e non pagata, invece, è un tema diverso e va valutato. E se l’omologazione viene revocata per inadempimento o per atti in frode (art. 72 CCII per il consumatore), la protezione viene meno. Chi ha un piano omologato non deve applicare meccanicamente le regole dell’esdebitazione: deve leggere il proprio piano.

Un secondo dettaglio: i contributi previdenziali dei professionisti e degli artigiani, riscossi a ruolo, seguono lo stesso criterio temporale. Il contributo minimo dell’anno successivo all’apertura è un debito nuovo e su di esso l’ente può compensare.

Errore n. 4 – Considerare “propri” i rimborsi maturati prima o durante la liquidazione

L’errore

La liquidazione controllata è aperta da un anno. Il debitore presenta la dichiarazione dei redditi per l’anno precedente all’apertura, scopre di avere un credito IRPEF di oltre duemila euro per spese mediche e detrazioni non sfruttate e indica nella dichiarazione il proprio conto corrente personale per l’accredito, senza dirlo al liquidatore. Oppure, dopo il decreto di esdebitazione, riceve un rimborso relativo a un vecchio periodo d’imposta e lo considera un “regalo” della procedura chiusa.

Perché è un errore

La liquidazione controllata riguarda i beni del debitore (art. 268 c.1 CCII), compresi i crediti che il debitore vanta verso terzi alla data di apertura. Un credito d’imposta relativo a un periodo anteriore all’apertura è un credito già esistente nel patrimonio del debitore a quella data, anche se viene liquidato dopo: appartiene quindi all’attivo della procedura. Inoltre, l’art. 272 c.3 dispone che la procedura resti aperta, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura, e il c.3-bis estende l’acquisizione dei beni sopravvenuti fino all’esdebitazione. Restano fuori dalla liquidazione solo i beni elencati nell’art. 268 c.4 (crediti impignorabili, quanto occorre al mantenimento nei limiti fissati dal giudice, beni del fondo patrimoniale salvo l’art. 170 c.c., cose impignorabili).

Su questi crediti anteriori, durante la procedura, l’Agenzia potrebbe anche compensare legittimamente con i propri crediti anteriori. Nella liquidazione giudiziale lo prevede l’art. 155 CCII: i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore i propri crediti verso di lui, anche non scaduti prima dell’apertura. La Cassazione richiede però che entrambe le posizioni siano anteriori: Cass. Sez. V, ord. n. 36400 del 13/12/2022 (massima Brocardi) ha negato all’Erario la compensazione tra un proprio credito tributario anteriore al fallimento e un credito IRES maturato dalla massa durante la procedura, perché mancava l’identità delle parti e la compensazione di debiti anteriori è già un privilegio rispetto alla falcidia concorsuale. Nella stessa direzione Cass. n. 7512 del 21/3/2025, che conferma Cass. n. 3096/2019 e n. 14620/2019 (nota dalla sintesi di ecnews del 10/7/2025): il credito IVA sorto prima del fallimento non si compensa con l’IVA a debito della procedura.

Per la liquidazione controllata il quadro è meno lineare: l’art. 270 c.5 rinvia, in quanto compatibili, agli artt. 142, 143, 150 e 151, ma non all’art. 155. Cass. n. 28573/2025 ha applicato comunque alla liquidazione controllata la regola dell’art. 154 c.2 sulla scadenza dei crediti all’apertura, segno che la Corte ricostruisce gli effetti per i creditori anche oltre i rinvii espressi. Se l’art. 155 si applichi alla liquidazione controllata è una questione aperta; chi difende il debitore deve conoscerla e chi rappresenta l’Agenzia la solleverà.

Le conseguenze

Il debitore che incassa per sé un rimborso dell’attivo sottrae un bene alla procedura. La conseguenza più grave è il diniego dell’esdebitazione: l’art. 282 c.2 richiede le condizioni dell’art. 280, tra cui quella di non aver ostacolato la procedura e di aver fornito agli organi tutte le informazioni utili e i documenti necessari (lett. c), oltre all’assenza di colpa grave, malafede o frode. Se l’esdebitazione è già stata concessa, l’omessa informazione può essere usata dai creditori nel reclamo di 30 giorni previsto dall’art. 282 c.3.

Per l’incapiente il rischio è diverso ma non minore: il decreto dell’art. 283 indica il termine entro cui presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca (c.7). Un rimborso rilevante non dichiarato è proprio il tipo di dato che l’OCC verifica nel triennio (c.9).

Cosa fare invece

Ogni rimborso fiscale che riguarda un periodo anteriore all’apertura, o che matura durante la procedura, va segnalato subito al liquidatore, che decide se incassarlo sul conto della procedura o se rientra nella quota lasciata al debitore per il mantenimento. In pratica:

  • nella prima dichiarazione presentata dopo l’apertura si concorda con il liquidatore l’IBAN da indicare per l’accredito dei rimborsi anteriori;
  • si conserva la ricevuta della comunicazione al liquidatore;
  • per i rimborsi già incassati per errore, si versano spontaneamente sul conto della procedura e lo si documenta.

Qui entra in gioco la doppia competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conoscere dall’interno il modo in cui OCC e liquidatore ricostruiscono l’attivo permette di impostare la gestione dei rimborsi prima che diventi un problema di meritevolezza.

Il dettaglio che pochi conoscono

I rimborsi relativi al periodo successivo all’apertura non sono automaticamente “liberi”. Se derivano da ritenute operate sullo stipendio o sulla pensione durante la procedura, si tratta di somme che sarebbero state reddito: il giudice, nel fissare con il decreto di apertura i limiti di quanto resta al debitore per il mantenimento (art. 268 c.4 lett. b), ha già deciso quale parte del reddito va alla procedura. Il rimborso segue, in linea di massima, la stessa regola: la quota eccedente i limiti è attivo sopravvenuto. È il liquidatore, e in caso di dubbio il giudice delegato, a stabilirlo, non il debitore. Dopo il decreto di esdebitazione, invece, i rimborsi relativi ai periodi successivi alla chiusura appartengono al debitore e su di essi non possono pesare i debiti esdebitati.

Errore n. 5 – Lasciar scadere i termini, o scegliere la strada sbagliata

L’errore

Il rimborso non arriva. Il contribuente aspetta, telefona al numero verde, scrive una mail ordinaria. Passano i mesi. Nel frattempo l’Agente della riscossione, che ha ritenuto rifiutata la proposta di compensazione, notifica un pignoramento presso terzi sullo stipendio per le stesse cartelle esdebitate. Il debitore pensa di avere tempo “fino a settembre” perché è agosto.

Perché è un errore

Le strade per reagire sono diverse e hanno termini e giudici diversi:

  • contro il decreto di esdebitazione: reclamo entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124 CCII (art. 282 c.3; art. 283 c.8). È la strada dell’Agenzia, se vuole contestare il beneficio; per il debitore conta perché, finché il termine non è scaduto, il decreto non è definitivo. Nessuna sospensione feriale (art. 9 c.1 CCII);
  • contro la trattenuta del rimborso o il silenzio dell’Agenzia sull’istanza di rimborso: ricorso alla Corte di giustizia tributaria contro il rifiuto espresso o tacito, secondo il D.Lgs. 546/1992, che a ottobre 2026 è ancora vigente (il testo unico della giustizia tributaria, D.Lgs. 175/2024, è applicabile dal 1° gennaio 2027). Nel processo tributario la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto si applica (L. 742/1969);
  • contro un’azione esecutiva su debiti esdebitati: opposizione all’esecuzione, con le regole del processo esecutivo, nel quale la sospensione feriale non si applica (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.).

Le conseguenze

La conseguenza più grave è vedersi pignorare stipendio, pensione o conto per un debito inesigibile e non reagire in tempo, lasciando che le somme vengano assegnate al creditore. Recuperarle dopo l’assegnazione è molto più difficile che bloccarle prima. Sul piano tributario, chi non impugna il rifiuto espresso del rimborso nei termini rischia che quel rifiuto diventi definitivo; per alcune categorie di rimborsi esistono termini di decadenza specifici (per esempio per i versamenti diretti, art. 38 D.P.R. 602/1973) da controllare caso per caso.

C’è poi il fronte della meritevolezza. Secondo iusletter (2/7/2026), la bozza della Parte II della circolare dell’Agenzia delle Entrate su sovraindebitamento ed esdebitazione, messa in consultazione con osservazioni entro il 24/7/2026, dà atto di due orientamenti giurisprudenziali sui debiti tributari non pagati e chiede agli uffici, quando ricevono la notizia di un decreto di esdebitazione, di verificare assenza di frode, di dolo o colpa grave e il legame temporale e causale tra incapacità di pagare e formazione del debito. In altre parole: l’ufficio che riceve il decreto può decidere di reclamarlo. Trib. Treviso 31/3/2026 (noto da sintesi Unijuris) ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte con debito erariale prevalente; Trib. Urbino 9/12/2025 (stessa fonte) ha valorizzato l’assenza di malafede, frode o colpa grave invece della misura della soddisfazione dei creditori.

Cosa fare invece

Ogni comunicazione con l’Agenzia e con l’Agente della riscossione va fatta per PEC o con atti formali, con date certe, e ogni atto ricevuto va subito classificato: proposta di compensazione (60 giorni, termine amministrativo), diniego di rimborso (termini del processo tributario), atto esecutivo (termini del processo esecutivo, senza pausa estiva). In concreto:

  • istanza di rimborso con allegato il decreto di esdebitazione e la prova della definitività;
  • in caso di diniego o di silenzio, valutazione del ricorso alla Corte di giustizia tributaria;
  • in caso di pignoramento su debiti esdebitati, opposizione all’esecuzione con richiesta di sospensione;
  • durante i 30 giorni del reclamo, preparazione della difesa sulla meritevolezza nel caso in cui l’Agenzia lo proponga.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il decreto di esdebitazione non chiude sempre la partita in Cassazione. Sulla ricorribilità per cassazione dei decreti emessi sul reclamo in materia di esdebitazione esiste un contrasto tra Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 e Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026. Finché il contrasto non è composto, chi ha ottenuto l’esdebitazione deve sapere che l’Agenzia potrebbe tentare anche quella strada, e chi l’ha vista negare deve valutarla con attenzione. Per il debitore la conseguenza pratica è una sola: non considerare chiusa la questione fiscale prima di avere la certezza che il decreto sia definitivo, e conservare la prova della data di comunicazione.

Un ultimo aspetto riguarda i tempi interni degli uffici. Tra la comunicazione del decreto e l’effettivo aggiornamento dell’estratto di ruolo possono passare settimane o mesi, e nel frattempo il sistema continua a generare segnalazioni automatiche. Chi riceve una seconda proposta di compensazione dopo aver già inviato il decreto non deve pensare che la prima risposta sia stata inutile: deve rispondere di nuovo, richiamando la PEC precedente con data e numero di protocollo, e chiedere espressamente la presa in carico del discarico. La prova di aver informato l’ufficio prima di ogni nuova compensazione è l’elemento che, in un eventuale contenzioso, separa il contribuente diligente da quello che ha lasciato correre. Lo stesso vale per i tributi locali riscossi direttamente dai Comuni o dai loro concessionari con accertamenti esecutivi o ingiunzioni: ogni ente va informato separatamente, e ogni nuovo atto ricevuto va confrontato con l’elenco dei debiti esdebitati prima di decidere se pagare, rispondere o impugnare.

Errore n. 6 – Dimenticare il creditore che non ha partecipato al concorso e il triennio dell’incapiente

L’errore

Durante la liquidazione l’Agenzia delle Entrate non presenta domanda di ammissione per un accertamento notificato dopo l’apertura, relativo a un anno precedente. Il debitore pensa che quel debito sia stato “cancellato” più degli altri, proprio perché il Fisco non si è nemmeno fatto vivo. Oppure, nel caso dell’incapiente, il debitore riceve nel secondo anno dopo il decreto un rimborso consistente e lo ritiene intoccabile.

Perché è un errore

L’art. 278 c.2 CCII stabilisce che, nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Il creditore anteriore che non si è insinuato può quindi pretendere ancora quella percentuale, e su quella parte il credito è esigibile: la compensazione con un rimborso successivo diventa possibile.

La norma è contestata. Trib. Verona e Trib. Milano hanno sollevato questione di legittimità costituzionale; con l’ord. 104/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai due Tribunali per un vizio di notifica alle parti, e le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026: la questione è di nuovo pendente. A ottobre 2026 la regola del comma 2 è vigente.

Per l’incapiente il discorso è diverso. L’art. 283 c.1 concede l’esdebitazione una sola volta, ma resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni del comma 9, se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori; i finanziamenti non sono utilità. Il comma 9 affida all’OCC la vigilanza per tre anni e prevede che, se emergono utilità ulteriori, l’OCC lo comunichi ai creditori previa autorizzazione del giudice, e che i creditori possano iniziare azioni esecutive e cautelari su quelle utilità. Il testo vigente, dopo il D.Lgs. 136/2024, non fissa più la soglia del dieci per cento prevista dalla versione precedente.

Le conseguenze

Nel caso del creditore non insinuato, la conseguenza più grave è contestare l’intera compensazione e scoprire in giudizio che una parte era dovuta, con spese a proprio carico. Nel caso dell’incapiente, un rimborso rilevante che si aggiunge ad altre entrate può concorrere a formare un’utilità sopravvenuta: l’Agenzia, come gli altri creditori, potrebbe agire esecutivamente su di essa dopo l’autorizzazione del giudice; e la mancata dichiarazione annuale espone alla revoca (art. 283 c.7).

C’è poi un caso particolare. Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 ha stabilito che il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall., non può invocare l’esdebitazione dell’art. 283 CCII per gli stessi debiti del fallimento; e Cass. Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025 ha chiarito che l’istanza di esdebitazione di chi era fallito prima del 15/7/2022 resta regolata dalla legge fallimentare. Per chi viene da quelle procedure il ragionamento sulla compensazione va fatto con regole diverse da quelle del CCII.

Cosa fare invece

Prima di rispondere all’Agenzia, si verifica nello stato passivo se ciascun credito fiscale era stato ammesso; per quelli non insinuati, si calcola la percentuale ricevuta dai creditori di pari grado e si limita la contestazione alla parte eccedente. Per l’incapiente:

  • si deposita ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute nel termine fissato dal decreto, anche quando è negativa (il testo dell’art. 283 c.7 la richiede “ove positiva”, ma molti decreti la chiedono comunque ogni anno);
  • si indicano i rimborsi fiscali ricevuti e si spiega perché rientrano nel reddito ordinario e non sono utilità ulteriori rispetto al comma 2;
  • si conserva la documentazione del reddito annuo per dimostrare che resta entro la soglia dell’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (art. 283 c.2).

Il dettaglio che pochi conoscono

Un rimborso fiscale ordinario, derivante dalle detrazioni sul proprio reddito da lavoro o pensione, difficilmente costituisce da solo un’utilità “ulteriore” nel senso dell’art. 283 c.1, perché è parte del reddito già considerato nel calcolo del comma 2. Diverso è il caso del rimborso di imposte versate su redditi straordinari, di crediti d’imposta ceduti o di somme che arrivano tutte insieme dopo un contenzioso vinto. La differenza tra rimborso ordinario e utilità sopravvenuta va spiegata nella dichiarazione annuale con numeri e documenti, non affermata. L’OCC, che vigila nel triennio, deve poter verificare da solo il calcolo.

Quanto costa sbagliare: tre simulazioni sui rimborsi

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati inventati, non casi seguiti dallo Studio. Servono a mostrare come cambia il risultato a seconda della mossa.

Simulazione 1 – Rimborso posteriore, debiti esdebitati.
Ipotesi: liquidazione controllata aperta il 14/3/2023; debiti a ruolo anteriori ammessi al passivo 38.640,17 €; decreto di esdebitazione del 22/5/2026, comunicato il 22/6/2026; nessun reclamo entro il 22/7/2026. Rimborso IRPEF da 730/2026 (redditi 2025, successivi all’apertura): 1.284,00 €. L’Agente della riscossione notifica la proposta di compensazione il 10/9/2026; i sessanta giorni scadono il 9/11/2026 (lunedì).

  • Chi accetta: perde 1.284,00 €, che vanno a ridurre un debito inesigibile; il debito residuo non è “più esdebitato” di prima, ma il rimborso è andato.
  • Chi non risponde: nel regime del 2006 la sospensione cessa e il rimborso può essere pagato, ma il fascicolo resta aperto e la proposta si ripresenterà al rimborso successivo; nel regime del D.Lgs. 110/2024, una volta operativo, le somme resterebbero a disposizione dell’Agente fino al 31/12/2027 per un’azione esecutiva che, su debiti esdebitati, sarebbe contestabile.
  • Chi rifiuta per PEC entro il 9/11/2026 con il decreto e chiede il discarico: ottiene il blocco della compensazione e pone le basi per l’aggiornamento definitivo dei ruoli. Differenza tra la prima e l’ultima mossa: 1.284,00 € oggi, più i rimborsi degli anni futuri.

Simulazione 2 – Estratto di ruolo misto.
Ipotesi: stessa procedura. Nell’estratto di ruolo risultano: 31.906,44 € di carichi anteriori ammessi e esdebitati; 1.146,80 € di sanzioni per violazioni del codice della strada (sanzioni amministrative non accessorie, art. 278 c.7 lett. b); 2.418,35 € di IRPEF 2024, debito posteriore all’apertura. Rimborso: 2.973,00 €. Proposta notificata il 14/7/2026; i sessanta giorni scadono il 12/9/2026, sabato, e la scadenza slitta a lunedì 14/9/2026; per prudenza conviene comunque inviare la PEC entro venerdì 11/9/2026. Ad agosto il termine non si sospende.

  • Debiti legittimamente compensabili: 1.146,80 + 2.418,35 = 3.565,15 €, più del rimborso.
  • Chi rifiuta tutto contestando l’esdebitazione: ha ragione sui 31.906,44 €, ma non sui 3.565,15 €; il rimborso può essere erogato, ma i debiti esigibili restano e maturano interessi; l’Agente può riscuoterli con gli strumenti ordinari.
  • Chi accetta tutto: il risultato economico sul rimborso è lo stesso (2.973,00 € compensati), ma con un’adesione generica che potrebbe essere letta come riconoscimento anche dei carichi esdebitati.
  • Chi rifiuta sui carichi esdebitati e accetta sui carichi esigibili: chiude 2.973,00 € di debiti realmente dovuti, resta con 592,15 € di IRPEF 2024 da pagare e ottiene una presa di posizione scritta sui 31.906,44 €. È l’unica risposta che non perde nulla e non riconosce nulla di non dovuto.

Simulazione 3 – Creditore non insinuato.
Ipotesi: accertamento IRPEF 2021 di 9.480,00 € notificato dopo l’apertura; l’Agenzia non presenta domanda di ammissione. I creditori chirografari di pari grado ricevono nel riparto il 6,3%. In base all’art. 278 c.2, l’esdebitazione opera per la parte eccedente: resta esigibile 9.480,00 × 6,3% = 597,24 €. Rimborso successivo al decreto: 1.730,00 €.

  • Chi contesta l’intera compensazione: rischia di soccombere sulla quota di 597,24 € e di sostenere le spese di un contenzioso.
  • Chi accetta l’intera compensazione: perde 1.730,00 €, cioè 1.132,76 € in più del dovuto.
  • Chi limita la compensazione a 597,24 € e chiede il pagamento di 1.132,76 €: rispetta il testo vigente, salvo l’esito della questione pendente davanti alla Corte costituzionale. Se la Corte dovesse dichiarare illegittimo il comma 2, anche quei 597,24 € potrebbero essere rimessi in discussione: per questo, nella risposta, conviene riservarsi espressamente ogni diritto.

La mappa degli errori

Gli errori sui rimborsi dopo l’esdebitazione non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono già durante la liquidazione, quando si decide come gestire i crediti d’imposta e come impostare lo stato passivo; altri nei giorni successivi al decreto, quando bisogna comunicarlo agli uffici; altri ancora mesi dopo, quando arriva la proposta di compensazione o un atto esecutivo. La tabella collega ciascun errore al momento in cui si commette, alla conseguenza tipica e alla possibilità di rimediare.

Errore Momento in cui si commette Conseguenza tipica Rimedio possibile
Non comunicare il decreto agli enti Subito dopo la definitività del decreto Proposte di compensazione, blocco F24, rimborsi sospesi Sì: comunicazione e istanza di discarico in qualsiasi momento
Accettare la compensazione su debiti esdebitati Entro i 60 giorni dalla proposta Rimborso perso a copertura di un debito inesigibile Parziale: istanza di restituzione, esito incerto
Non distinguere debiti anteriori, posteriori ed esclusi Alla risposta alla proposta Contestazioni infondate o accettazioni eccessive Sì, se si corregge prima della decisione dell’ufficio
Trattenere rimborsi dell’attivo Durante la liquidazione Diniego dell’esdebitazione o reclamo dei creditori Parziale: versamento spontaneo alla procedura e spiegazioni
Lasciar scadere i termini o sbagliare strada Dopo il diniego o all’atto esecutivo Diniego definitivo, somme assegnate al creditore No, se il termine è perentorio e scaduto; parziale negli altri casi
Ignorare art. 278 c.2 e triennio dell’incapiente Durante e dopo il decreto Compensazioni o azioni legittime, revoca per dichiarazione omessa Parziale: dipende da dichiarazioni e calcoli

La checklist preventiva

Da stampare e conservare insieme al decreto. Prima di rispondere all’Agenzia delle Entrate o all’Agente della riscossione, verifica di aver fatto ognuna di queste cose:

  • [ ] Ho una copia del decreto di esdebitazione con la data di comunicazione e la prova che nei 30 giorni non è stato proposto reclamo (art. 282 c.3 o art. 283 c.8).
  • [ ] Ho inviato il decreto per PEC all’Agenzia delle Entrate, all’Agente della riscossione e agli altri enti impositori presenti nell’estratto di ruolo (Comune, Regione, INPS, casse professionali).
  • [ ] Ho chiesto per iscritto il discarico dei carichi esdebitati e la rinuncia alle compensazioni dell’art. 28-ter.
  • [ ] Ho scaricato un estratto di ruolo aggiornato dopo la comunicazione e l’ho confrontato con lo stato passivo.
  • [ ] Ho diviso i debiti in tre gruppi: anteriori esdebitati, posteriori all’apertura, esclusi dall’art. 278 c.7.
  • [ ] Per l’IRPEF dell’anno di apertura ho verificato come è stata trattata nello stato passivo.
  • [ ] Per ogni credito fiscale non insinuato ho calcolato la percentuale ricevuta dai creditori di pari grado (art. 278 c.2).
  • [ ] Ho segnalato al liquidatore ogni rimborso relativo a periodi anteriori all’apertura o maturato durante la procedura.
  • [ ] Se sono incapiente, ho annotato il termine annuale per la dichiarazione sulle utilità sopravvenute e conservo i documenti dei redditi (art. 283 c.7 e c.9).
  • [ ] Ho segnato in agenda la scadenza dei 60 giorni per rispondere alla proposta, sapendo che ad agosto non si ferma.
  • [ ] Ho annotato che il processo tributario segue la sospensione feriale (1-31 agosto), mentre reclamo CCII e opposizioni esecutive no.
  • [ ] Ho verificato se il regolamento del Ministero dell’economia che rende operativo il nuovo art. 28-ter è stato adottato alla data in cui ricevo la proposta.

E se l’errore l’ho già fatto?

Non tutto è perduto, e conviene distinguere caso per caso.

Se non hai comunicato il decreto, il rimedio c’è sempre: la comunicazione e l’istanza di discarico si possono inviare in qualsiasi momento. Il decreto non “scade”. Ciò che si perde con il ritardo sono i rimborsi già sospesi o compensati nel frattempo, per i quali servono le strade sotto descritte.

Se hai accettato una compensazione su debiti esdebitati, la via d’uscita è un’istanza di restituzione all’Agente della riscossione e all’Agenzia, sostenendo che la compensazione ha riguardato un credito inesigibile e che l’adesione è stata data per errore sulla situazione giuridica. È una strada in salita: l’accettazione è un atto volontario e, se si qualifica il debito esdebitato come obbligazione naturale, l’art. 2034 c.c. esclude la ripetizione di quanto prestato spontaneamente. Le possibilità migliori ci sono quando l’adesione è avvenuta prima della definitività del decreto, o quando la proposta non indicava in modo chiaro i carichi compensati, perché in quel caso è più difficile parlare di pagamento consapevole.

Se non hai risposto alla proposta, il danno dipende dal regime applicabile. Con le regole del 2006 la sospensione cessa e il rimborso può essere pagato: il problema si ripresenterà, ma il rimborso non è perso. Con il regime del D.Lgs. 110/2024, quando sarà operativo, le somme restano a disposizione dell’Agente fino al 31 dicembre dell’anno successivo per l’azione esecutiva: resta possibile comunicare subito il decreto e diffidare l’Agente, e, se l’azione esecutiva parte, opporsi.

Se hai incassato un rimborso che spettava alla procedura, la mossa giusta è versarlo spontaneamente al liquidatore e spiegare per iscritto come è avvenuto. Un errore riconosciuto e sanato prima che lo scoprano altri pesa molto meno, nel giudizio sulla meritevolezza, di un’omissione scoperta dai creditori. Se il decreto è già stato emesso e il reclamo è già scaduto, la questione non può più incidere sul beneficio attraverso quella strada; resta però il dovere di restituire alla procedura ciò che le spettava, finché la procedura è aperta.

Se hai lasciato scadere i termini, occorre distinguere. Il termine di 30 giorni per il reclamo contro il decreto è perentorio e corre anche in agosto (art. 9 c.1 CCII): una volta scaduto, il decreto è stabile, e questo di regola è un vantaggio per il debitore. Il termine per impugnare un diniego espresso di rimborso, se scaduto, rende definitivo il diniego; ma se il diniego non c’è stato e c’è solo silenzio, il ricorso contro il rifiuto tacito resta proponibile finché il diritto al rimborso non è prescritto o decaduto. Per gli atti esecutivi, se le somme non sono ancora state assegnate, l’opposizione può ancora essere proposta; se sono state assegnate, la strada diventa un’azione di ripetizione, più lunga e incerta.

Se l’Agenzia non si era insinuata e hai contestato tutto, puoi ancora ridimensionare la tua posizione riconoscendo la quota dell’art. 278 c.2 prima della decisione: è un modo per limitare spese e tempi.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho firmato l’adesione alla compensazione due mesi dopo il decreto. È finita?”
Non necessariamente, ma la strada è stretta. Si può presentare un’istanza di restituzione sostenendo che la compensazione ha riguardato debiti inesigibili. Pesa molto come era scritta la proposta: se elencava i carichi senza distinguere tra anteriori e posteriori, o se tra quei carichi c’erano debiti già esdebitati che l’Agente non poteva più riscuotere, ci sono argomenti da spendere.

“Il mio rimborso è bloccato da mesi e nessuno mi risponde. Posso andare dal giudice?”
Sì. Contro il rifiuto, anche tacito, del rimborso si può ricorrere alla Corte di giustizia tributaria secondo il D.Lgs. 546/1992. Prima conviene un’istanza formale con il decreto allegato: serve anche a far decorrere i tempi del silenzio.

“Le multe stradali sono sparite con l’esdebitazione?”
In linea generale no: sono sanzioni amministrative pecuniarie che non dipendono da un debito estinto e rientrano nell’esclusione dell’art. 278 c.7 lett. b. Su di esse una compensazione con il rimborso è legittima.

“Le sanzioni sulle imposte non pagate restano?”
Se sono accessorie a un’imposta esdebitata, l’orientamento di Trib. Torino 9/4/2026 le fa rientrare nell’esdebitazione. È una pronuncia di merito nota da sintesi: va invocata, ma senza darla per scontata.

“Sono incapiente e quest’anno ho un rimborso di 900 euro. Devo dichiararlo?”
Va indicato nella dichiarazione annuale sulle utilità e spiegato. Un rimborso ordinario sul proprio reddito difficilmente è un’utilità ulteriore rispetto al comma 2 dell’art. 283, ma è l’OCC a verificarlo: meglio fornirgli gli elementi che lasciarglieli scoprire.

“L’Agenzia non si era insinuata nella liquidazione. Il suo credito è sparito?”
Non del tutto. Per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278 c.2). Su quella quota l’Agenzia può ancora chiedere il pagamento e compensare. La norma è all’esame della Corte costituzionale, ma oggi è vigente.

“Il rimborso riguarda il 2022, ma la liquidazione è stata aperta nel 2023 e ormai è chiusa con l’esdebitazione. A chi spetta?”
Il credito esisteva già all’apertura, quindi era un bene della procedura. Se la procedura è chiusa e il rimborso arriva dopo, bisogna verificare con il liquidatore e, se necessario, con il tribunale come trattarlo: non è automatico che resti al debitore, né che l’Agenzia possa compensarlo con i debiti esdebitati.

“La proposta è arrivata a luglio e io ero in vacanza ad agosto. I sessanta giorni si sospendono?”
No. È un termine amministrativo e la sospensione feriale vale per i termini processuali. Va rispettato anche se cade a settembre e include tutto agosto.

Le decisioni che contano: cosa è successo a chi ha sbagliato davanti ai giudici

I riferimenti che seguono sono stati letti in questa ricerca nelle fonti indicate. Per ciascuno: estremi, principio riformulato, perché conta per i rimborsi dopo l’esdebitazione.

  1. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 36400 del 13/12/2022 (massima Brocardi, art. 155 CCII). Principio: la compensazione nelle procedure concorsuali richiede che entrambe le posizioni siano anteriori all’apertura; l’Erario non può compensare un proprio credito anteriore con un credito d’imposta maturato dalla procedura. Rilevanza: è la base per sostenere che i rimborsi maturati dopo l’apertura non possono essere assorbiti dai debiti anteriori.

  2. Cass. n. 7512 del 21/3/2025 (sintesi ecnews 10/7/2025), conforme a Cass. n. 3096/2019 e n. 14620/2019. Principio: il credito IVA anteriore al fallimento e il debito IVA della procedura restano posizioni distinte e non si compensano, anche con la stessa partita IVA. Rilevanza: conferma la separazione tra “prima” e “dopo” l’apertura, che governa anche la lettura delle compensazioni dopo l’esdebitazione.

  3. Cass. n. 28573/2025 (massima Brocardi). Principio: alla liquidazione controllata si applica la regola dell’art. 154 c.2 sulla scadenza dei crediti all’apertura, pur in assenza di rinvio espresso. Rilevanza: apre la discussione sull’applicazione, per analogia, della compensazione concorsuale dell’art. 155 anche nella liquidazione controllata.

  4. Trib. Torino, decreto 9/4/2026 (sintesi Eutekne 25/4/2026; numero non disponibile). Principio: la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione della liquidazione controllata perché segue l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: limita le compensazioni possibili alle sole sanzioni “autonome”.

  5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale sul sito della Cassazione). Principio: l’incapiente già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall. non può invocare l’art. 283 CCII per gli stessi debiti; il ricorso straordinario contro il diniego emesso senza contraddittorio è inammissibile perché la domanda è riproponibile. Rilevanza: chi viene da un fallimento deve verificare prima quale esdebitazione ha, se ne ha una.

  6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025 (massima Brocardi e passaggi riportati in Cass. 30108/2025). Principio: chi era stato dichiarato fallito prima del 15/7/2022 resta soggetto alla legge fallimentare anche se chiede l’esdebitazione dopo quella data. Rilevanza: cambia le regole applicabili anche alla lettura degli effetti sui debiti fiscali.

  7. Cass. civ., Sez. I, n. 1469 del 22/1/2026 (sintesi Unijuris). Principio: i falliti restano regolati dalla legge fallimentare; il termine annuale dell’art. 143 l.fall. è compatibile con il diritto dell’Unione solo a certe condizioni. Rilevanza: per i vecchi falliti con debiti fiscali, la strada e i termini sono quelli della legge fallimentare.

  8. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi). Principio: l’apertura della liquidazione controllata non si nega per mancanza di meritevolezza; negligenza e imprudenza contano nella fase di esdebitazione. Rilevanza: è in quella fase che l’Agenzia può far valere la condotta fiscale del debitore.

  9. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it 20/5/2026). Principio: la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità della liquidazione controllata, ma la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione. Rilevanza: conferma che la storia fiscale del debitore va documentata bene fin dall’inizio.

  10. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima Brocardi). Principio: la scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non contiene un requisito oggettivo di soddisfazione minima. Rilevanza: un riparto basso al Fisco non è di per sé motivo di diniego.

  11. Trib. Treviso 31/3/2026 e Trib. Urbino 9/12/2025 (sintesi Unijuris). Principi: per Treviso l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave; per Urbino conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la percentuale pagata ai creditori. Rilevanza: sono i due orientamenti che, secondo la bozza di circolare dell’Agenzia, gli uffici devono considerare quando ricevono un decreto di esdebitazione.

  12. Corte cost., ord. n. 104/2026. Principio: restituzione degli atti a Trib. Verona e Trib. Milano sulla questione dell’art. 278 c.2, senza esame del merito; le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026 e la questione è di nuovo pendente. Rilevanza: la quota esigibile dai creditori non insinuati, compreso il Fisco, è oggi dovuta ma potrebbe essere rimessa in discussione.

  13. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026, in contrasto con la n. 30108/2025 sulla ricorribilità per cassazione dei decreti in materia di esdebitazione. Rilevanza: la stabilità del decreto, e quindi l’inesigibilità dei debiti fiscali, va valutata anche alla luce di questo contrasto.

Come lavora lo Studio Monardo sui rimborsi dopo l’esdebitazione

Lo Studio lavora su due piani: prevenire l’errore prima che si consumi e, quando è già avvenuto, verificare cosa si può ancora recuperare. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo l’estratto di ruolo cartella per cartella e lo confrontiamo con lo stato passivo della liquidazione, per stabilire quali carichi sono esdebitati, quali sono posteriori e quali sono esclusi dall’art. 278 c.7.
  2. Prepariamo e inviamo la comunicazione del decreto a tutti gli enti impositori e all’Agente della riscossione, con istanza di discarico e diffida dalle compensazioni dell’art. 28-ter.
  3. Rispondiamo alle proposte di compensazione entro i sessanta giorni, rifiutando sui carichi esdebitati e valutando con il cliente se accettare sui carichi realmente dovuti.
  4. Calcoliamo la quota dell’art. 278 c.2 per i crediti fiscali non insinuati, sulla base del riparto, e la usiamo per limitare la compensazione alla parte effettivamente esigibile.
  5. Coordiniamo con il liquidatore la gestione dei rimborsi anteriori e di quelli maturati durante la procedura, così che il debitore non rischi contestazioni sulla meritevolezza.
  6. Per il debitore incapiente impostiamo la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute, con i calcoli del comma 2 dell’art. 283 e la spiegazione di ogni rimborso ricevuto.
  7. Prepariamo la difesa sulla meritevolezza nel caso in cui l’Agenzia proponga reclamo contro il decreto entro i 30 giorni dell’art. 282 c.3 o dell’art. 283 c.8.
  8. Quando il rimborso è stato trattenuto, verifichiamo se c’è spazio per un’istanza di restituzione e, in caso di diniego o silenzio, valutiamo il ricorso alla Corte di giustizia tributaria.
  9. Quando parte un’azione esecutiva su debiti esdebitati, prepariamo l’opposizione all’esecuzione con richiesta di sospensione, rispettando i tempi del processo esecutivo, che non conosce la pausa di agosto.
  10. Quando il termine è scaduto o l’adesione è stata firmata, verifichiamo se esistono vie residue (vizi della proposta, carichi non individuati, adesione anteriore alla definitività del decreto) prima di dire al cliente che non c’è nulla da fare.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista conta qui in modo concreto: quando l’errore va riparato nei gradi successivi, per esempio sul contrasto tra Cass. 30108/2025 e Cass. 13228/2026 sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione o in un contenzioso tributario sul rimborso trattenuto, la stessa linea difensiva può essere portata dall’analisi iniziale fino alla Corte di cassazione, senza cambi di difensore e senza perdere la memoria del fascicolo.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono dichiarazioni, crediti d’imposta e ruoli, gli avvocati costruiscono la strategia davanti al tribunale della procedura, alla Corte di giustizia tributaria e al giudice dell’esecuzione.

In chiusura

La domanda del titolo ha una risposta chiara sul piano dei principi: l’esdebitazione rende inesigibili i debiti rimasti insoddisfatti e l’Agenzia delle Entrate non può usarli per trattenere i rimborsi successivi. Ma la risposta pratica dipende da dettagli che si giocano in poche settimane: la comunicazione del decreto, la risposta entro sessanta giorni, la distinzione tra debiti anteriori, posteriori ed esclusi, la gestione dei rimborsi dell’attivo, la quota dei creditori non insinuati e il triennio dell’incapiente.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo passaggio perché unisce le competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC, che permettono di leggere il decreto e la procedura dall’interno, al coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, che conosce ruoli, rimborsi e compensazioni, e alla qualifica di cassazionista per portare la difesa fino all’ultimo grado quando serve.

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