Azienda Di Famiglia In Crisi Con Debiti Della Società E Dei Soci Insieme: Come Coordina Uno Studio Legale Le Procedure?

Nelle imprese di famiglia i debiti raramente restano dove sono nati. La banca finanzia la società, ma chiede la fideiussione al padre, alla madre e al figlio che amministra. Il fornitore agisce contro la SNC e, subito dopo, contro i soci. Il mutuo sulla casa di famiglia finisce nello stesso fascicolo dei debiti aziendali. Il risultato è un unico problema economico che la legge tratta come tre o quattro problemi giuridici distinti: la società, i soci illimitatamente responsabili, i familiari garanti, a volte una seconda società del gruppo.

Il rischio principale è affrontare questi fronti uno alla volta, con procedure scollegate: la società si protegge, ma i creditori aggrediscono i soci e i garanti; oppure il socio avvia una procedura personale che contraddice il piano della società. I termini corrono in parallelo e, nei procedimenti regolati dal Codice della crisi, corrono anche in agosto.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché richiede insieme due abilitazioni che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda la società e le sue trattative con i creditori, e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, che riguarda le persone fisiche: soci, garanti, familiari. Coordinare le procedure significa tenere sullo stesso tavolo queste due prospettive.

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Il quadro normativo: masse distinte, responsabilità che si intrecciano

Sul piano normativo, il punto di partenza è una regola che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”, nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024) ripete in più punti: ogni debitore ha la propria massa attiva e la propria massa passiva, anche quando le procedure sono trattate insieme. Lo dicono l’art. 66, comma 3, per le procedure familiari di sovraindebitamento e l’art. 284, comma 3, per le procedure unitarie di gruppo. Coordinare non significa fondere i patrimoni. Significa far viaggiare in modo coerente procedure che restano giuridicamente separate.

La responsabilità dei soci dipende dal tipo di società:

  • nella SNC tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), con il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.);
  • nella SAS rispondono illimitatamente gli accomandatari, mentre gli accomandanti rispondono nei limiti della quota (art. 2313 c.c.);
  • nella SRL e nella SPA per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462 c.c. per la SRL). Il socio diventa debitore solo se ha firmato garanzie personali, tipicamente fideiussioni bancarie.

Questa distinzione decide quali strumenti si possono usare. Per le società di persone il CCII prevede un meccanismo di estensione: la sentenza che apre la liquidazione giudiziale della società apre la procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 256, comma 1). Per gli ex soci l’estensione è possibile solo entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, se le formalità pubblicitarie sono state osservate e se l’insolvenza riguarda debiti già esistenti in quel momento (art. 256, comma 2).

Va precisato che il socio, come persona fisica, ha anche una sua posizione autonoma. L’art. 2, comma 1, lett. e), CCII considera consumatore anche il socio di una società di persone per i debiti estranei a quelli sociali. Per i debiti sociali, e per le fideiussioni prestate a favore della società, il discorso cambia: la Cassazione (Sez. I, n. 29746 dell’11 novembre 2025, nota da una sintesi di diritto.it) ha escluso la qualifica di consumatore quando la garanzia è funzionale all’attività d’impresa e il garante ha un interesse diretto o indiretto nella società.

Gli strumenti di coordinamento previsti dal Codice sono essenzialmente quattro:

  1. le procedure familiari (art. 66 CCII): i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di sovraindebitamento se sono conviventi o se il sovraindebitamento ha un’origine comune;
  2. le procedure unitarie di gruppo (artt. 284 e seguenti CCII): più imprese dello stesso gruppo possono chiedere con un unico ricorso il concordato preventivo o l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, con un piano unitario o con piani collegati;
  3. l’estensione della procedura ai soci (art. 256 CCII) e, in senso opposto, l’estensione ai soci degli effetti del concordato della società (per il concordato minore l’art. 79, comma 4, CCII);
  4. le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata e negli strumenti di regolazione della crisi (artt. 18, 19 e 54 CCII), che i tribunali in alcuni casi estendono al patrimonio dei soci e dei garanti.

Un esempio concreto aiuta a distinguere. Due fratelli sono soci di una SNC che gestisce un’officina e sono anche soci di una SRL immobiliare che possiede il capannone. Le due società non formano un “gruppo” in senso tecnico se nessuna esercita direzione e coordinamento sull’altra. La Cassazione, sotto la legge fallimentare, aveva già negato un concordato congiunto tra una SNC e un GEIE legati solo da conferimenti di beni e accolli di debiti (Cass., Sez. I, n. 19014 del 31 luglio 2017). Il CCII ha recepito l’impostazione: il gruppo si definisce sul modello della direzione e coordinamento (art. 2, comma 1, lett. h). In quel caso il coordinamento tra SNC e SRL non passa dall’art. 284, ma da piani separati costruiti in modo coerente.

Condizioni di accesso e scadenze che corrono in parallelo

In termini operativi, prima di scegliere gli strumenti bisogna verificare cinque condizioni, una per una.

Primo: la natura e la dimensione di ciascuna impresa. Se la società supera le soglie dell’impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII), le strade sono quelle “maggiori”: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo, liquidazione giudiziale. Se è un’impresa minore, accanto alla composizione negoziata si aprono il concordato minore e la liquidazione controllata.

Secondo: la responsabilità dei soci. Per la SNC e per l’accomandatario della SAS la liquidazione giudiziale della società si estende a loro. Per la SRL i soci restano fuori, salvo le garanzie personali. Chi è uscito dalla società da meno di un anno non è al sicuro (art. 256, comma 2).

Terzo: il rapporto familiare. L’art. 66, comma 2, CCII considera membri della stessa famiglia il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto. Serve inoltre la convivenza oppure un’origine comune del sovraindebitamento. In un’azienda di famiglia l’origine comune è spesso documentabile: le fideiussioni nascono dagli stessi finanziamenti.

Quarto: il gruppo. Per la procedura unitaria servono imprese dello stesso gruppo, con il centro degli interessi principali in Italia, in stato di crisi o di insolvenza (art. 284, comma 1). La domanda deve spiegare perché un piano unitario è più conveniente di piani autonomi e quantificare il beneficio per i creditori di ciascuna impresa (art. 284, comma 4).

Quinto: la condotta passata. Nelle procedure delle persone fisiche la condotta pesa soprattutto al momento dell’esdebitazione. Per le società e gli enti, le condizioni dell’art. 280 devono sussistere anche in capo ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti (art. 278, comma 4). L’esdebitazione della società vale anche per i soci illimitatamente responsabili (art. 278, comma 5).

Sulle scadenze occorre una distinzione netta. Nei procedimenti disciplinati dal CCII la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9, comma 1): i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto. Nel processo civile ordinario, invece, vale la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969: riguarda per esempio l’opposizione a decreto ingiuntivo. Non vale invece per il processo esecutivo né, di regola, per le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 dell’ordinamento giudiziario): se un socio si oppone a un precetto o a un pignoramento, agosto non ferma i termini. La sospensione vale invece per il processo tributario e per quello amministrativo. In un’azienda di famiglia è normale avere aperti contemporaneamente procedimenti dei due tipi.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e contro l’estensione ai soci (artt. 51 e 256, comma 6, CCII): 30 giorni Notificazione della sentenza (per gli altri interessati, iscrizione nel registro delle imprese) Perentorio, senza sospensione feriale (art. 9 CCII) La sentenza diventa definitiva
Estensione della liquidazione giudiziale all’ex socio (art. 256, comma 2, CCII): 1 anno Scioglimento del rapporto sociale o cessazione della responsabilità illimitata, se pubblicizzati Termine di decadenza per l’estensione Decorso l’anno l’ex socio non può più essere coinvolto per estensione
Opposizione a decreto ingiuntivo contro società e soci (art. 641 c.p.c.): 40 giorni Notificazione del decreto Perentorio, con sospensione 1-31 agosto Il decreto diventa esecutivo e definitivo
Pagamento del precetto (art. 480 c.p.c.): almeno 10 giorni Notificazione del precetto Termine dilatorio per l’avvio dell’esecuzione Il creditore può pignorare
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): 20 giorni Compimento o conoscenza dell’atto Perentorio, con sospensione 1-31 agosto Il vizio formale non può più essere fatto valere
Osservazioni dei creditori sull’esdebitazione (artt. 281 e 282 CCII): 15 giorni Comunicazione dell’istanza da parte del curatore o del liquidatore Perentorio, senza sospensione feriale Il tribunale decide senza quelle osservazioni
Reclamo contro il decreto di esdebitazione (artt. 281, comma 4, e 282, comma 3, CCII): 30 giorni Comunicazione del decreto Perentorio, senza sospensione feriale Il decreto si consolida
Fideiussione e art. 1957 c.c.: 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, se non derogato Scadenza del debito garantito Decadenza (derogabile per contratto) Il garante può eccepire la liberazione

Il termine più critico è il reclamo di 30 giorni contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale ed estende la procedura ai soci: non si sospende in agosto e, scaduto, chiude la discussione sui presupposti. Sulla fideiussione va ricordato che le Sezioni Unite (n. 24825/2026, pubblicata il 28 agosto 2026) hanno escluso la nullità automatica delle clausole che riproducono lo schema ABI. Hanno anche chiarito che, con la clausola “a prima richiesta”, per rispettare l’art. 1957 c.c. basta un’istanza stragiudiziale nei termini.

Come si coordinano le procedure: la sequenza operativa

La disciplina non contiene una regola unica di coordinamento tra procedura della società e procedure dei soci. Va costruita caso per caso con gli strumenti indicati sopra. La sequenza che segue descrive il metodo che lo Studio applica, con indicazione di chi agisce, davanti a quale organo e con quale atto.

1. Mappatura unitaria dei debiti (prima di qualsiasi deposito). Si costruisce un unico prospetto in cui ogni debito è attribuito al suo titolare: società, singolo socio, garante, eventuale seconda società. Per ogni posizione si annotano il creditore, il titolo, le garanzie reali e personali, gli atti esecutivi già avviati e le scadenze processuali. È la base di tutto: senza questa mappa non si capisce chi deve accedere a quale procedura.

2. Scelta dello strumento per la società. Se la società è in crisi ma ha ancora prospettive di continuità, la strada naturale è spesso la composizione negoziata: l’imprenditore presenta l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale, viene nominato un esperto indipendente e si apre una fase di trattative con i creditori. Se servono strumenti con effetti vincolanti si valutano gli accordi di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o il concordato preventivo; per l’impresa minore, il concordato minore. Se l’attività non è recuperabile, si ragiona sulla liquidazione, valutando con attenzione l’effetto di estensione ai soci.

3. Protezione del patrimonio dei soci e dei garanti. Le misure protettive tipiche (art. 18 CCII nella composizione negoziata, art. 54 negli strumenti di regolazione) proteggono il patrimonio del debitore che le chiede. Per i soci e i garanti serve una richiesta specifica al tribunale. La giurisprudenza di merito l’ha accolta in vari casi quando il patrimonio del socio o del garante è funzionale al piano. Il Tribunale di Vicenza (19 giugno 2025) e il Tribunale di Bologna (22 settembre 2025) l’hanno qualificata come misura cautelare atipica e non come misura protettiva in senso stretto. La domanda va quindi motivata sul piano: che cosa apporta il socio, perché un’aggressione individuale lo vanificherebbe.

4. Procedura delle persone fisiche. Per i debiti personali dei soci di SRL, per le fideiussioni e per i debiti dei familiari si valuta la procedura familiare dell’art. 66 CCII: unica domanda presentata tramite l’OCC al tribunale competente, masse distinte, compenso dell’OCC ripartito tra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno (art. 66, comma 5). Se uno dei debitori non è un consumatore, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non è utilizzabile per la domanda congiunta (art. 66, comma 1), e si passa al concordato minore o alla liquidazione controllata. Dopo il correttivo la liquidazione controllata congiunta è ammessa anche se un familiare è incapiente, purché almeno per uno dei debitori ci sia attivo da distribuire.

5. Allineamento dei contenuti dei piani. Il piano della società e quello dei soci devono raccontare la stessa storia. Se il socio mette a disposizione della società un immobile o nuova finanza, il suo piano personale non può destinare lo stesso bene ai creditori personali. Se la proposta concordataria della società prevede effetti verso i soci illimitatamente responsabili, la posizione personale di questi va calibrata di conseguenza. Per il concordato minore l’art. 79, comma 4, CCII dispone che, salvo patto contrario, il concordato della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. Restano salvi, salvo diversa previsione, i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 79, comma 5).

6. Competenza e coordinamento tra giudici. Quando più domande di sovraindebitamento riguardano membri della stessa famiglia, il giudice adotta i provvedimenti necessari per coordinarle ed è competente il giudice adito per primo (art. 66, comma 4). Per le procedure di gruppo la competenza è regolata dall’art. 286 CCII. Il primo deposito determina quindi dove si svolgerà il resto: la scelta va fatta consapevolmente.

7. Gestione dei contenziosi ordinari in corso. Le misure protettive bloccano le azioni esecutive e cautelari, non i giudizi di cognizione. Un decreto ingiuntivo notificato ai soci va opposto nei 40 giorni anche se la società è in composizione negoziata. Se pende un pignoramento sulla casa del socio, si valuta l’opposizione all’esecuzione, per esempio facendo valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c.

8. Esdebitazione coordinata. Alla fine del percorso conta che tutti i membri della famiglia possano chiudere i debiti. Se la società ottiene l’esdebitazione, l’effetto si estende ai soci illimitatamente responsabili (art. 278, comma 5), ma i fideiussori restano esposti (art. 278, comma 6). Per questo la posizione dei garanti va trattata nella stessa strategia e non dopo.

Primo errore frequente: depositare per prima la procedura personale di un socio, senza aver deciso la strategia della società. Il primo deposito fissa il giudice competente per le procedure familiari e rende pubblici dati patrimoniali che possono condizionare le trattative della società. Secondo errore: confidare nelle misure protettive della società per proteggere la casa del socio o del garante. Senza un’istanza specifica e motivata il loro patrimonio resta aggredibile.

Sul contenuto degli atti, la domanda di procedura unitaria di gruppo deve illustrare le ragioni di maggiore convenienza del piano unitario, quantificare il beneficio per i creditori di ciascuna impresa e fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo, con il bilancio consolidato se redatto. Il professionista indipendente deve attestare veridicità dei dati, fattibilità, maggiore convenienza e quantificazione del beneficio (art. 284, commi 4 e 5). La domanda familiare di sovraindebitamento deve invece contenere per ciascun membro l’elenco dei creditori, il patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate del nucleo familiare, con la relazione dell’OCC.

Esempi di calcolo e di applicazione

I due esempi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Non descrivono casi reali dello Studio.

Esempio 1 — SNC in composizione negoziata e decreto ingiuntivo ai soci.

Dati di partenza:

  • SNC di due fratelli, debiti sociali complessivi: 487.320 €;
  • di cui verso la banca A: 163.870 €, garantiti anche dalla fideiussione della moglie di uno dei soci (estranea alla società);
  • attivo della SNC: magazzino e attrezzature stimati 118.640 €;
  • attivo personale del socio 1: quota della casa coniugale, valore della quota 92.300 €;
  • attivo personale del socio 2: nessun immobile, reddito netto annuo 21.480 €.

Sequenza:

  • 7 settembre 2026: la SNC presenta l’istanza di composizione negoziata e chiede le misure protettive;
  • 14 settembre 2026 (lunedì): la banca A notifica decreto ingiuntivo alla SNC, ai due soci e alla garante per 163.870 €;
  • termine di opposizione di 40 giorni: scade sabato 24 ottobre 2026 e slitta a lunedì 26 ottobre 2026. Il giudizio è ordinario: se il decreto fosse stato notificato a luglio, il termine si sarebbe sospeso dal 1° al 31 agosto.

Analisi:

  • le misure protettive della SNC non impediscono il decreto ingiuntivo, che è un giudizio di cognizione: l’opposizione va depositata comunque, per la società e per i soci;
  • contro un pignoramento della quota della casa del socio 1, che vale 92.300 €, le misure della società non bastano: si chiede al tribunale di estenderle al patrimonio del socio, spiegando che lui si impegna ad apportare al piano 40.000 € ottenuti con un finanziamento familiare;
  • la posizione della garante, che risponde per 163.870 € senza essere socia, va inserita nelle trattative con la banca. In alternativa si valuta per lei un percorso di sovraindebitamento, tenendo conto che la qualifica di consumatore va verificata alla luce di Cass. 29746/2025.

Esito: la protezione richiesta copre società e socio 1; l’opposizione al decreto è depositata il 26 ottobre 2026; la trattativa con la banca A riguarda insieme debito sociale e garanzia.

Esempio 2 — liquidazione giudiziale della SNC ed ex socio.

Dati di partenza:

  • SNC con debiti per 612.950 €;
  • la sentenza che apre la liquidazione giudiziale della società e dei due soci attuali è depositata mercoledì 5 agosto 2026 e notificata ai soci giovedì 6 agosto 2026;
  • un terzo fratello è uscito dalla società con recesso iscritto nel registro delle imprese il 18 novembre 2025;
  • alla data del recesso i debiti sociali già esistenti ammontavano a 431.760 €, pari al 70,44% del totale (431.760 / 612.950).

Calcolo dei termini:

  • reclamo dei soci contro la sentenza (art. 51 CCII): 30 giorni dalla notificazione, con nessuna sospensione feriale (art. 9, comma 1, CCII). Il trentesimo giorno è sabato 5 settembre 2026: il termine slitta a lunedì 7 settembre 2026. Chi conta i giorni come se agosto fosse sospeso arriva a inizio ottobre e trova il termine scaduto da settimane;
  • estensione all’ex socio (art. 256, comma 2): possibile fino al 18 novembre 2026. L’insolvenza riguarda in buona parte debiti già esistenti al momento del recesso (431.760 €), quindi il requisito è soddisfatto. Il curatore o un creditore possono chiedere l’estensione; il tribunale deve prima convocare l’ex socio (art. 256, comma 3).

Analisi:

  • per i due soci in liquidazione si lavora sul reclamo entro il 7 settembre e sull’esdebitazione futura, con attenzione ai requisiti dell’art. 280;
  • per l’ex socio si verificano subito la data e la regolarità della pubblicità del recesso, e si ricostruisce quali debiti erano già sorti alla data di uscita.

Esito: due termini corrono in parallelo, il 7 settembre e il 18 novembre 2026, e nessuno dei due si ferma in agosto.

Esempio 3 — riparto del compenso dell’OCC in una procedura familiare.

Dati di partenza: liquidazione controllata congiunta ex art. 66 CCII di tre familiari, tutti garanti di una SRL ormai cancellata.

  • attivo del familiare A: 62.400 €;
  • attivo del familiare B: 18.700 €;
  • familiare C: incapiente;
  • attivo complessivo: 81.100 €.

Calcolo (art. 66, comma 5): A sostiene il 76,94% del compenso dell’OCC (62.400 / 81.100), B il 23,06% (18.700 / 81.100), C nulla. Le masse restano distinte: i creditori personali di B non si soddisfano sull’attivo di A.

Situazioni che escono dalla regola generale

La SRL di famiglia con soci garanti. Qui l’art. 256 non opera: la liquidazione giudiziale della SRL non si estende ai soci. Il problema diventa la fideiussione. Se la società chiude con un concordato o un accordo, i creditori conservano di regola i diritti verso i garanti (per il concordato minore lo dice l’art. 79, comma 5; per l’esdebitazione l’art. 278, comma 6). Il socio garante deve quindi avere una propria strategia, coordinata con quella della società, oppure ottenere nelle trattative una liberazione espressa. La Cassazione (n. 29746/2025) ha confermato la revoca dell’omologazione di un piano del consumatore presentato da una socia di maggioranza con ruoli amministrativi, perché le fideiussioni erano legate all’attività d’impresa.

La società irregolare o di fatto tra familiari. Molte attività di famiglia funzionano senza un atto costitutivo chiaro: il padre è titolare formale, ma moglie e figli partecipano alla gestione e agli utili. Il rischio è l’emersione di una società di fatto, con estensione della liquidazione a soggetti che si consideravano estranei. L’art. 256, comma 5, consente l’estensione quando l’impresa individuale risulta riferibile a una società di cui l’imprenditore è socio illimitatamente responsabile. La Cassazione (n. 28650 del 7 novembre 2024) ha applicato la norma ai soci di una società irregolare, anche in accomandita semplice: senza iscrizione nel registro delle imprese la responsabilità illimitata non si limita, nemmeno con clausole non pubblicizzate. Un precedente più risalente (Cass., Sez. I, n. 24633 del 13 settembre 2021) richiede che la società di fatto sia accertata come apparente oppure come occulta, perché le due situazioni sono alternative.

Il fallimento dichiarato prima del 15 luglio 2022. Se la società o i soci sono già passati per una procedura aperta sotto la legge fallimentare, continua ad applicarsi quella legge. La Cassazione lo ha affermato per l’estensione del fallimento ai soci chiesta dopo l’entrata in vigore del CCII (n. 24247/2025) e per l’esdebitazione (n. 14835 del 3 giugno 2025). Ha inoltre escluso che il fallito possa poi usare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per gli stessi debiti (n. 30108 del 14 novembre 2025). Per una famiglia che ha già avuto un fallimento la mappa dei debiti va quindi divisa anche per regime normativo.

Più società della famiglia, ma nessun gruppo. Se nessuna società dirige e coordina le altre, l’art. 284 non è utilizzabile. Si possono comunque costruire piani autonomi ma coerenti: per esempio la società immobiliare concede in locazione il capannone all’operativa con un canone sostenibile, e i due piani lo prevedono in modo speculare.

L’accomandatario con debiti personali. Il Tribunale di Vicenza (19 giugno 2025) ha esteso il divieto di azioni esecutive e cautelari al patrimonio del socio accomandatario, anche per i suoi debiti personali, perché contribuiva in modo significativo con finanza esterna. Di segno opposto il Tribunale di Brindisi (3 marzo 2025), che ha escluso l’estensione delle misure protettive al semplice fideiussore. L’orientamento non è uniforme: l’esito dipende dalla motivazione della domanda e dal tribunale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, imposta questi casi su un’unica mappa dei debiti di società, soci e familiari, perché la posizione di ciascuno dipende da quella degli altri.

Il socio che vuole restare fuori. Accade che un socio, magari un figlio che lavora altrove, non voglia essere coinvolto. Nella SNC la sua responsabilità esiste comunque. Il recesso, per proteggerlo, deve essere pubblicizzato e produce effetto solo dopo un anno ai fini dell’estensione (art. 256, comma 2), e solo per i debiti sorti dopo. Un’uscita affrettata a crisi conclamata non risolve il problema.

I debiti fiscali e contributivi della società e dei soci. Nelle imprese familiari il Fisco è spesso il primo creditore. Per le società di persone i debiti tributari della società si riflettono sui soci illimitatamente responsabili, che possono ricevere cartelle e azioni di riscossione dopo l’escussione della società. A ottobre 2026 la riscossione resta regolata dal D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. 110/2024; il testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) si applicherà dal 1° gennaio 2027. In termini operativi, il trattamento dei crediti erariali e previdenziali va inserito nello strumento scelto per la società: la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo, oppure il trattamento dei crediti tributari nel concordato minore. Per i soci serve un trattamento coordinato nelle rispettive procedure. Un accordo raggiunto solo dalla società lascia aperto il fronte dei soci, se non è costruito anche per loro. I termini del contenzioso tributario seguono le regole del processo tributario, con la sospensione dal 1° al 31 agosto.

Domande frequenti

I debiti della SNC di famiglia diventano automaticamente debiti miei?
Se sei socio di una SNC, rispondi delle obbligazioni sociali con il tuo patrimonio, in modo illimitato e solidale (art. 2291 c.c.). Hai però il beneficio della preventiva escussione: il creditore deve prima tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società (art. 2304 c.c.), e puoi farlo valere con un’opposizione. Se la società va in liquidazione giudiziale, la procedura si estende anche a te (art. 256 CCII). Nella SRL invece rispondi solo se hai firmato garanzie.

Mio padre è in composizione negoziata con l’azienda: la mia casa, data in garanzia, è protetta?
No, non automaticamente. Le misure protettive riguardano il patrimonio dell’impresa che le chiede. Per estenderle al patrimonio di un garante o di un socio serve una domanda specifica al tribunale, motivata con il ruolo di quel patrimonio nel piano di risanamento. Il Tribunale di Brescia (17 aprile 2025) l’ha accolta per i terzi garanti, il Tribunale di Brindisi (3 marzo 2025) l’ha negata per il semplice fideiussore. Va chiesta subito, con un piano credibile alle spalle.

Io e mia moglie abbiamo garantito i debiti della società: possiamo fare un’unica procedura?
Sì, se siete conviventi o se il sovraindebitamento ha un’origine comune, potete presentare un’unica domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento (art. 66 CCII). I vostri patrimoni e i vostri debiti restano separati e il compenso dell’OCC si ripartisce in proporzione all’attivo di ciascuno. Se uno di voi non è un consumatore, e il fideiussore di un’impresa di famiglia spesso non lo è, la domanda congiunta non può usare il piano del consumatore.

Sono uscito dalla società di famiglia otto mesi fa: possono coinvolgermi nella liquidazione?
Sì, se la società è una società di persone e tu eri socio illimitatamente responsabile. L’estensione all’ex socio è possibile entro un anno dalla cessazione del rapporto, purché il recesso sia stato pubblicizzato e l’insolvenza riguardi, anche in parte, debiti già esistenti alla data della tua uscita (art. 256, comma 2, CCII). Prima di decidere il tribunale ti convoca. Dopo un anno il rischio di estensione cade, ma non cade la tua responsabilità civile per i debiti anteriori.

Il concordato della società libera anche noi soci?
Per i soci illimitatamente responsabili, di regola sì. Nel concordato minore l’art. 79, comma 4, CCII prevede che, salvo patto contrario, il concordato della società produca effetti anche per loro. Lo stesso principio vale per l’esdebitazione (art. 278, comma 5). Restano invece esposti i fideiussori e i coobbligati: chi ha firmato una garanzia personale rimane obbligato verso la banca, salvo accordi diversi.

Ad agosto i termini sono sospesi?
Dipende dal procedimento. Nei procedimenti regolati dal Codice della crisi la sospensione feriale è esclusa (art. 9, comma 1, CCII): reclami, osservazioni ed esdebitazione corrono anche dal 1° al 31 agosto. Nel processo civile ordinario, per esempio nell’opposizione a decreto ingiuntivo, si applica la sospensione dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969); lo stesso vale nel processo tributario e in quello amministrativo. In un’azienda di famiglia possono convivere procedimenti dei due tipi, e ognuno va contato con la sua regola.

Le decisioni che orientano il coordinamento

La raccolta che segue riunisce le pronunce richiamate nell’articolo e alcune altre utili al tema. Per ciascuna sono indicati gli estremi riportati dalla fonte, il principio in sintesi e la rilevanza per l’azienda di famiglia.

Sulla struttura delle procedure e sul gruppo

  1. Cass., Sez. I, n. 19014 del 31 luglio 2017. Il concordato di gruppo richiede che una società eserciti direzione e coordinamento sulle altre e che le masse restino distinte. Una SNC e un GEIE legati solo da conferimenti e accolli non formano un gruppo. Rilevanza: le società di famiglia collegate solo da rapporti di fatto non accedono alla procedura unitaria. L’impostazione è recepita dagli artt. 2, comma 1, lett. h), e 284 CCII.

  2. Cass., Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026 (massima Brocardi, art. 66). Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il provvedimento sull’omologazione, di accoglimento o di rigetto, ha forma di sentenza ed è reclamabile alla Corte d’appello ex art. 51 CCII. Rilevanza: nelle procedure familiari il rimedio contro il diniego va proposto al giudice giusto e nel termine giusto.

Sui soci illimitatamente responsabili

  1. Cass., Sez. I, ord. n. 24247/2025 (massima Brocardi, art. 256). Se il fallimento della società è stato dichiarato sotto la legge fallimentare, anche l’estensione ai soci chiesta dopo l’entrata in vigore del CCII resta regolata dalla legge fallimentare (art. 390 CCII). Rilevanza: per le famiglie con procedure “vecchie” il regime applicabile cambia.

  2. Cass., Sez. I, ord. n. 28650 del 7 novembre 2024 (massima Brocardi, art. 256). L’estensione si applica ai soci di società irregolare, anche in accomandita; una limitazione di responsabilità non pubblicizzata non conta. Rilevanza: le società di famiglia non iscritte espongono tutti i partecipanti.

  3. Cass., Sez. I, n. 24633 del 13 settembre 2021 (massima Brocardi, art. 256). Per l’estensione serve accertare una società di fatto apparente oppure occulta: le due situazioni sono alternative e non si sommano sulla stessa persona. Rilevanza: delimita la prova necessaria per coinvolgere i familiari che collaborano.

  4. Cass., ord. n. 15359 del 31 maggio 2023 (letta in una riproduzione web, sezione non indicata dalla fonte). Nel fallimento in estensione del socio di SNC, tra i creditori concorsuali rientrano anche quelli della società; le cause ostative all’esdebitazione sono tassative. Rilevanza: il socio esteso chiude anche i debiti sociali, se ottiene il beneficio.

Sulle persone fisiche, i garanti e l’esdebitazione

  1. Cass., Sez. I, n. 29746 dell’11 novembre 2025 (sintesi diritto.it). Il fideiussore non è professionista per il solo fatto di garantire un’impresa, ma non è consumatore se la garanzia è funzionale all’attività d’impresa e ha un interesse nella società. L’onere della prova è del debitore. Rilevanza: decide quale procedura può usare il socio garante.

  2. Cass., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025 (massima Brocardi). L’esdebitazione chiesta dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare. Rilevanza: va considerata nei piani di chi ha un passato concorsuale.

  3. Cass., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 (testo integrale letto). L’ex fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione non può chiedere quella dell’incapiente (art. 283 CCII) per gli stessi debiti. Rilevanza: limita le soluzioni per i soci già falliti.

  4. Cass., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 e ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (massima Brocardi e sintesi diritto.it). L’apertura della liquidazione controllata non richiede un giudizio di meritevolezza; la condotta del debitore conta nella fase di esdebitazione. Per la seconda, la relazione dell’OCC su cause e diligenza resta un requisito di ammissibilità. Rilevanza: il socio o il garante può accedere alla liquidazione anche se la crisi nasce da scelte aziendali discutibili.

  5. Trib. Genova, decreto 24 settembre 2026, liquidazione controllata R.G. 11/2025 (testo letto). La procedura di una SRL è stata chiusa senza esdebitazione per distrazioni e contabilità assente (art. 280, lett. b). Rilevanza: la contabilità della società condiziona il risultato finale anche per chi la gestisce.

  6. Cass., Sez. Un., n. 24825/2026 (pubblicata il 28 agosto 2026, PDF ufficiale letto). Le fideiussioni conformi allo schema ABI non sono nulle per la sola riproduzione delle clausole; con la clausola “a prima richiesta” basta un’istanza stragiudiziale nei termini dell’art. 1957 c.c. Rilevanza: orienta la difesa dei familiari garanti.

Sull’estensione delle misure protettive e cautelari a soci e garanti (giurisprudenza di merito nota da rassegne: ecnews del 5 novembre 2025 e iusletter)

  1. Trib. Bologna, 22 settembre 2025. L’estensione della protezione al patrimonio del socio illimitatamente responsabile ha natura cautelare; l’esperto deve vigilare che non diventi un abuso a danno dei creditori.

  2. Trib. Vicenza, 19 giugno 2025. Divieto di azioni esecutive e cautelari esteso al patrimonio dell’accomandatario, anche per debiti personali, perché apporta finanza esterna significativa; misura cautelare atipica (art. 2, lett. q, CCII).

  3. Trib. Brescia, 17 aprile 2025. Misure protettive ex art. 19 CCII estese ai terzi garanti, perché le azioni contemporanee contro garanti e debitore avrebbero vanificato il risanamento; rilevante il parere favorevole dell’esperto.

  4. Trib. Brindisi, 3 marzo 2025. Orientamento contrario: le misure protettive tutelano il patrimonio dell’impresa e non si estendono al semplice fideiussore.

  5. Trib. Torino, 1° febbraio 2024. Misure ex art. 54, commi 2 e 4, CCII estese al patrimonio degli ex soci illimitatamente responsabili che si impegnano ad apportare risorse al concordato.

  6. Trib. Torino, 22 dicembre 2023. Il divieto di azioni esecutive e cautelari può riguardare il socio illimitatamente responsabile, ma non l’accertamento della sua insolvenza o l’apertura della sua liquidazione.

Completano il quadro, nella stessa rassegna, Trib. Mantova 28 giugno 2024 e Trib. Venezia 6 febbraio 2023, favorevoli all’estensione a garanti e soci. Il dato complessivo è chiaro: la protezione del patrimonio familiare nella crisi della società si ottiene con una domanda motivata sul piano, non per effetto automatico della procedura della società.

Cosa fa lo Studio Monardo per l’impresa familiare e i suoi soci

Lo Studio affronta il caso come un unico dossier con più procedure. Gli strumenti concreti sono questi.

  1. Costruiamo la mappa unitaria dei debiti: attribuiamo ogni posizione a società, socio, garante o seconda società, con titolo, garanzie, azioni in corso e scadenze.
  2. Verifichiamo la responsabilità di ciascun familiare: tipo di società, qualità di socio, recessi e loro pubblicità, fideiussioni firmate, rischio di società di fatto.
  3. Scegliamo lo strumento per la società: composizione negoziata, accordi, piano di ristrutturazione, concordato preventivo o minore, liquidazione, confrontandone gli effetti sui soci.
  4. Chiediamo l’estensione delle misure protettive o cautelari al patrimonio dei soci e dei garanti, motivandola con il contributo di ciascuno al piano.
  5. Predisponiamo la procedura familiare ex art. 66 CCII con l’OCC, curando la distinzione delle masse e la ripartizione dei costi della procedura.
  6. Allineiamo i piani: verifichiamo che beni e flussi destinati alla società non siano promessi anche ai creditori personali, e viceversa.
  7. Difendiamo i soci nei giudizi ordinari: opposizioni a decreto ingiuntivo, opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, eccezione di preventiva escussione, contestazione delle fideiussioni.
  8. Proponiamo i reclami contro le sentenze di apertura e di estensione, e contro i provvedimenti sull’omologazione, nei termini del CCII che non si sospendono in agosto.
  9. Trattiamo con le banche la posizione congiunta di società e garanti, puntando dove possibile a liberazioni espresse dei familiari.
  10. Prepariamo l’esdebitazione di società, soci e familiari, verificando in anticipo le condizioni degli artt. 278, 280 e 282.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesano due abilitazioni insieme. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato conosce dall’interno la composizione negoziata: come si costruisce un piano credibile e come si motiva la richiesta di protezione che coinvolge soci e garanti. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, conosce le procedure delle persone fisiche in cui finiscono i soci e i familiari.

La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Questo conta nei reclami contro l’estensione e nelle questioni sulla qualifica di consumatore del garante. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono bilanci, flussi e debiti fiscali; gli avvocati costruiscono gli atti e difendono nei giudizi.

In sintesi

In un’azienda di famiglia in crisi i debiti della società e dei soci vanno trattati come un unico problema con più procedure. Ogni debitore conserva la propria massa. Le procedure si coordinano con la mappa unitaria dei debiti, la scelta dello strumento giusto per la società, la richiesta motivata di protezione per soci e garanti, la procedura familiare per le persone fisiche e piani coerenti tra loro. I termini del Codice della crisi non si fermano in agosto, quelli del processo ordinario sì: vanno contati separatamente.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché unisce le due competenze che il problema richiede. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, sul versante della società. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, sul versante dei soci e dei familiari. La qualifica di cassazionista assicura la difesa fino all’ultimo grado.

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