Quando l’Agenzia delle Entrate riprende a tassazione le perdite su crediti di una società già in difficoltà, la partita raramente si perde sul diritto: si perde sugli errori commessi prima dell’accertamento e nei sessanta giorni successivi. La perdita era spesso reale, il cliente insolvente esisteva davvero, i soldi non sono mai entrati in cassa. Eppure l’avviso arriva, la maggiore IRES si somma alle sanzioni e agli interessi, e un debito tributario nuovo si innesta su una tesoreria che già non regge. Chi ha visto molte di queste contestazioni sa che il copione si ripete: deduzioni fatte nell’anno sbagliato, fascicoli probatori vuoti, transazioni con i clienti mai motivate per iscritto, termini lasciati correre, crisi gestita su un binario e contenzioso su un altro.
Gli errori che ricorrono più spesso, e che questa guida esamina uno per uno, sono sei:
- Dedurre la perdita nell’esercizio “comodo” invece che in quello di competenza.
- Dedurre senza aver costruito la prova degli elementi certi e precisi.
- Chiudere il credito con transazioni, note di credito o rinunce senza documentarne le ragioni economiche.
- Sottovalutare il contraddittorio preventivo e lasciar scadere i termini di difesa (confondendo, magari, il calendario tributario con quello della crisi d’impresa).
- Difendersi solo sul “se” della perdita e dimenticare le difese su sanzioni, doppia imposizione e rilievo penale.
- Gestire l’accertamento come un problema separato dalla crisi, senza agganciarlo agli strumenti del Codice della crisi.
Lo Studio Monardo lavora su questo tema perché la contestazione delle perdite su crediti in un’impresa in crisi sta esattamente all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di affrontare insieme, con avvocati e commercialisti, la prova contabile della perdita e la difesa nel processo tributario. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) permette di leggere la pretesa fiscale dentro il percorso di risanamento, dalla composizione negoziata alla transazione fiscale. E l’abilitazione di avvocato cassazionista garantisce che la linea difensiva impostata davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado possa essere portata, senza cambi di difensore, fino al giudizio di legittimità, dove su questa materia si decide spesso il principio.
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Errore n. 1 – Dedurre la perdita nell’anno “comodo” invece che in quello di competenza
L’errore
Una società di distribuzione ha un credito di 187.340 euro verso un cliente per cui il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale nel 2021. Nel 2021 e nel 2022 i conti sono in utile modesto, e l’amministratore preferisce aspettare. Nel 2023, anno in cui il bilancio mostra un risultato più alto, la perdita viene spesata per intero, con l’idea di “usarla quando serve”. Due anni dopo arriva la contestazione: componente negativo imputato a un esercizio diverso da quello di competenza.
Perché è un errore
Il reddito d’impresa si determina per competenza (art. 109 TUIR), e le perdite su crediti non fanno eccezione. L’art. 101, comma 5, TUIR stabilisce che la perdita è deducibile se risulta da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale, a un accordo di ristrutturazione omologato, a un piano attestato iscritto nel registro delle imprese o a una procedura estera equivalente; il debitore si considera assoggettato dalla data della sentenza o del decreto che apre la procedura (sentenza dichiarativa, decreto di ammissione al concordato, decreto di omologazione dell’accordo, decreto di liquidazione coatta o di amministrazione straordinaria; per i piani attestati, dall’iscrizione nel registro delle imprese). Da quel momento la certezza “per legge” della perdita c’è, e con essa il collegamento all’esercizio.
L’esperienza insegna che molti amministratori leggono la deduzione come una facoltà da esercitare quando conviene. La giurisprudenza di legittimità ha detto da tempo il contrario: con l’apertura della procedura concorsuale si realizzano i requisiti di certezza dell’an e del quantum, e la perdita non può essere imputata a un’annualità diversa, perché altrimenti il periodo d’imposta della deduzione dipenderebbe dalla convenienza del contribuente (Cass., Sez. V, 7 maggio 2020, n. 8587, che richiama come orientamento consolidato Cass. 21 aprile 2011, n. 9218, Cass. 23 dicembre 2014, n. 27296 e Cass. 15 gennaio 2019, n. 775).
Le conseguenze
L’Ufficio riprende la deduzione nell’anno in cui è stata fatta. Su 187.340 euro, all’aliquota IRES del 24%, la maggiore imposta è di 44.961,60 euro, cui si aggiungono interessi e sanzione per infedele dichiarazione. Il rischio più grave è che la stessa perdita finisca per non essere dedotta in nessun anno: ripresa nell’esercizio sbagliato e ormai non più deducibile in quello giusto, se l’accertamento su quest’ultimo è decaduto o se la dichiarazione relativa non è più integrabile. Per una società in crisi, quel doppio danno significa un debito tributario che entra nel passivo del piano di risanamento con tutto il suo peso.
Cosa fare invece
Prima di imputare la perdita, va ricostruita la data esatta dell’evento che ne fonda la certezza (sentenza, decreto, iscrizione del piano, elementi certi e precisi) e va verificato se la legge consente, per quella specifica categoria, di dedurre anche in un esercizio successivo. Se la deduzione è già stata fatta in un anno diverso e la contestazione è arrivata, la difesa deve impostarsi su due piani: dimostrare, ove possibile, che nell’anno di deduzione la perdita era ancora legittimamente imputabile; in subordine, chiedere che venga riconosciuta nell’anno corretto, attivando gli strumenti per evitare che la stessa imposta venga pagata due volte.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il principio di stretta competenza elaborato su fatti degli anni Duemila (la sentenza n. 8587/2020 riguardava il periodo d’imposta 2004) va letto alla luce del comma 5-bis dell’art. 101 TUIR, introdotto dal D.Lgs. 147/2015: per le perdite da procedure concorsuali e strumenti assimilati, e per i crediti di modesto importo, la deduzione è ammessa anche in un periodo d’imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi, purché non oltre l’esercizio in cui, secondo i principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. Per gli esercizi successivi al 2015, dunque, l'”anno comodo” non è automaticamente un anno sbagliato: tutto dipende da quando il credito andava cancellato in bilancio. È un argomento che l’avviso di accertamento spesso non considera e che va sollevato fin dal contraddittorio.
C’è poi un secondo punto. L’art. 101, comma 5, TUIR richiama ancora la legge fallimentare (fallimento, piano attestato dell’art. 67 l.f.), mentre dal 15 luglio 2022 le procedure sono quelle del Codice della crisi. La lettura coordinata con le norme di raccordo del CCII porta a equiparare la liquidazione giudiziale al fallimento; ma per gli strumenti nuovi (concordato semplificato, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato minore) il richiamo espresso manca, e la delega fiscale (art. 9 della L. 111/2023) ne prevede l’estensione rinviandola a un decreto attuativo. Fino a quando quel decreto non interviene, quando il debitore è in uno di questi strumenti la deduzione “automatica” non è garantita, e conviene costruire comunque la prova degli elementi certi e precisi.
Errore n. 2 – Dedurre senza aver costruito la prova degli elementi certi e precisi
L’errore
Una società metalmeccanica ha venti clienti che non pagano da oltre un anno. L’ufficio amministrativo manda solleciti via e-mail, qualche diffida, poi si ferma. A fine esercizio il commercialista, su indicazione dell’amministratore, spesa 312.000 euro di perdite su crediti con la motivazione “crediti inesigibili”. In verifica, alla richiesta di documentazione, la società produce le fatture, gli estratti conto e le e-mail di sollecito. Nient’altro.
Perché è un errore
Fuori dai casi di procedura concorsuale e di crediti di modesto importo, la perdita è deducibile solo se risulta da elementi certi e precisi (art. 101, comma 5, TUIR). Il mancato pagamento, da solo, non è un elemento di certezza: è il presupposto da cui parte qualunque recupero. La Cassazione, con l’ordinanza 8 gennaio 2025, n. 303, ha ribadito che spetta al contribuente provare i fatti costitutivi della deducibilità: non basta dimostrare che il debitore non ha pagato spontaneamente, occorre dimostrare l’impossibilità di recuperare il credito anche in via coattiva, e la perdita deve risultare certa e definitiva nell’anno in cui viene dedotta. Una perdita che dipende dalla scelta del creditore di non esercitare i propri diritti non ha rilevanza fiscale.
Le conseguenze
È qui che molti compromettono la propria posizione. La ripresa è integrale, perché l’onere della prova è a carico di chi deduce: in quel caso, la Corte ha confermato la decisione d’appello (CTR Veneto, n. 1455/2019) che aveva ritenuto assenti gli elementi certi e precisi, ribaltando l’annullamento dell’avviso ottenuto in primo grado, con condanna del contribuente alle spese. La conseguenza più grave è che un fascicolo probatorio povero non si ricostruisce in giudizio: le azioni di recupero non intraprese all’epoca non possono essere inventate dopo, e la perdita resta indeducibile anche se economicamente reale.
Cosa fare invece
Ogni perdita “fuori procedura” deve essere accompagnata, nel momento in cui viene dedotta, da un dossier che dimostri il tentativo serio di recupero e la sua inutilità o antieconomicità. In concreto: diffide formali con prova di ricezione; decreto ingiuntivo o altra azione giudiziale; esiti delle ricerche patrimoniali sul debitore (visure immobiliari, registro imprese, eventuali pignoramenti negativi o verbali di pignoramento infruttuoso); pareri legali sul grado di recuperabilità; corrispondenza che documenti la cessazione dell’attività o l’irreperibilità del debitore. Se il credito è piccolo, va valutata la soglia di legge (vedi sotto). Se è grande, il costo del recupero va confrontato con l’importo, e il confronto va messo per iscritto.
Attenzione però a non cadere nell’eccesso opposto. La stessa Cassazione ha chiarito che per la deducibilità non è necessario aver promosso una procedura per ottenere la dichiarazione giudiziale d’insolvenza del debitore (Cass., Sez. V, 17 gennaio 2022, n. 1147): la legge chiede elementi certi e precisi, non il fallimento del cliente. La prova si può raggiungere anche per altre vie, purché documentali e riferibili all’esercizio della deduzione.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 101, comma 5, TUIR contiene una presunzione legale di “certezza” per i crediti di modesto importo: si considerano sussistenti gli elementi certi e precisi quando il credito non supera 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro) e 2.500 euro per le altre, ed è scaduto da almeno sei mesi. La stessa norma considera sussistenti gli elementi certi e precisi in caso di cancellazione del credito dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili, quando la cancellazione deriva da eventi estintivi. Questi automatismi valgono credito per credito, non per cliente: frazionare artificiosamente un credito unitario per stare sotto soglia è proprio ciò che l’Ufficio va a cercare. Allo stesso modo, la cancellazione contabile deve corrispondere a un evento reale (cessione pro soluto, prescrizione, transazione), non a una scelta valutativa: la mera svalutazione resta soggetta ai limiti dell’art. 106 TUIR.
Sul punto della prescrizione conviene essere prudenti. In una risposta a interpello del 2019 (n. 197 del 18 giugno 2019) l’Agenzia ha sostenuto che la deducibilità della perdita su crediti prescritti può essere contestata quando emerge una “volontà liberale” del creditore che ha lasciato maturare la prescrizione; la tesi è criticata in dottrina, ma è la posizione che gli Uffici adottano in verifica. Un credito lasciato prescrivere senza alcuna azione è, agli occhi del verificatore, un credito rinunciato.
Errore n. 3 – Chiudere il credito con transazioni, note di credito o rinunce senza documentarne le ragioni
L’errore
Il principale cliente di una società di servizi, a sua volta in difficoltà, propone di chiudere un credito di 96.500 euro pagando 41.000 euro subito. L’amministratore accetta, firma un accordo di due righe e il commercialista registra 55.500 euro di perdita. In un altro caso, una società emette note di credito per 63.800 euro a favore di un cliente “per sconti commerciali” dopo che il cliente ha contestato alcune forniture, ma la contestazione non è documentata da nessuna parte. In un terzo caso ancora, la capogruppo paga come fideiussore i debiti di una controllata entrata in procedura concorsuale e deduce come perdita il credito di regresso.
Perché è un errore
Non è la transazione in sé a essere sbagliata: è la mancanza di prova delle ragioni. La Cassazione ha affermato che la scelta, anche antieconomica, di transigere con il cliente non rende di per sé indeducibile la perdita che ne deriva (Cass., Sez. V, ord. 28 marzo 2024, n. 8445): il giudice non può sostituire la propria valutazione di convenienza a quella dell’imprenditore. Ma quando la perdita nasce da note di credito, il contribuente deve spiegare perché le ha emesse, e deve provare l’inerenza del credito all’attività d’impresa, cioè che la deduzione si riferisce a un ricavo già tassato e poi divenuto inesigibile (Cass., Sez. V, 29 novembre 2021, n. 37174).
Nel caso della fideiussione infragruppo la Corte è stata ancora più netta: con l’ordinanza n. 3878 del 2025 ha qualificato la perdita del credito di regresso secondo il regime delle sopravvenienze passive dell’art. 101, comma 4, TUIR, che richiede una corrispondente componente attiva tassata in un precedente esercizio, con in più i presupposti del comma 5. Poiché il credito di regresso non aveva mai avuto rilevanza reddituale, la somma pagata è stata trattata come un apporto a fondo perduto alla controllata, quindi indeducibile. L’impostazione è discussa in dottrina, ma è un precedente che l’Ufficio utilizza.
Le conseguenze
La transazione non motivata viene riqualificata come atto di liberalità o come scelta estranea all’impresa, con ripresa integrale della perdita e, nei casi infragruppo, con il rischio di riqualificazioni ancora più pesanti. In una società in crisi, le transazioni con clienti in difficoltà sono frequenti, perché la tesoreria ha bisogno di incassare subito: proprio per questo l’Ufficio le guarda con attenzione, e la sola esistenza dell’accordo non basta a reggere la deduzione.
Cosa fare invece
Ogni accordo che riduce un credito deve essere accompagnato da una relazione interna che ricostruisca la situazione del debitore, i costi e i tempi del recupero alternativo, il valore attuale di ciò che si sarebbe ottenuto agendo e la ragione per cui l’incasso immediato era preferibile. Le note di credito devono rinviare a un fatto documentato (contestazione scritta, verbale di non conformità, perizia sulla merce, accordo di revisione del prezzo). Le operazioni infragruppo vanno impostate in anticipo con il commercialista, valutando se la garanzia rispondeva a un interesse proprio dell’impresa garante e come quel ritorno economico può essere dimostrato.
Per la società in crisi c’è un’ulteriore cautela: se l’impresa sta negoziando con i propri creditori, le transazioni attive che concede ai propri clienti devono essere coerenti con il piano. Un esperto o un attestatore che vede crediti abbandonati senza spiegazione si pone le stesse domande del verificatore fiscale.
Lo stesso ragionamento vale per la cessione dei crediti. Una società in crisi che ha bisogno di liquidità cede spesso pacchetti di crediti deteriorati pro soluto a un prezzo inferiore al valore nominale: la cessione è un evento estintivo che comporta la cancellazione del credito dal bilancio e, di regola, fonda la deducibilità della differenza. Ma se il cessionario è una parte correlata, se il prezzo non è sostenuto da una valutazione e se, dopo la cessione, il cessionario incassa somme ben superiori al prezzo pagato, l’Ufficio tende a leggere l’operazione come uno spostamento di reddito. Una perizia sul valore di realizzo, la prova di una trattativa con più potenziali acquirenti e la verifica dell’assenza di legami con il cessionario sono le tre cautele che rendono la cessione difendibile. In un percorso di composizione negoziata, inoltre, le cessioni di crediti rientrano tra gli atti che l’imprenditore deve gestire con attenzione e trasparenza verso l’esperto, perché possono incidere sulla massa disponibile per i creditori.
Il dettaglio che pochi conoscono
Quando il debitore aderisce a uno strumento negoziale della crisi, le regole cambiano. Per gli accordi e i contratti conclusi nella composizione negoziata, l’art. 25-bis, comma 5, CCII estende le regole sulle perdite su crediti dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese; per l’accordo di ristrutturazione omologato il riferimento temporale è il decreto di omologazione, per il piano attestato l’iscrizione nel registro. Una transazione firmata con un cliente che sta dentro uno di questi percorsi, e ricondotta formalmente allo strumento, ha una base di deducibilità molto più solida di una transazione “privata” firmata il giorno prima. Verificare lo stato del debitore nel registro delle imprese prima di firmare è un controllo che costa pochi minuti e che può spostare l’esito di un futuro accertamento.
Errore n. 4 – Sottovalutare il contraddittorio e lasciar scadere i termini di difesa
L’errore
Una società edile in composizione negoziata riceve, a fine giugno, lo schema di atto con cui l’Ufficio annuncia la ripresa di 228.700 euro di perdite su crediti. L’amministratore, assorbito dalle trattative con le banche, lo lascia sulla scrivania: “risponderemo con il ricorso”. L’avviso arriva a metà luglio. Qualcuno in azienda ricorda che “in agosto i termini sono sospesi”, qualcun altro che “nella composizione negoziata le scadenze corrono anche d’estate”. Nessuno controlla, e il calcolo dei sessanta giorni viene fatto a spanne.
Perché è un errore
Dal 2024 l’art. 6-bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000, inserito dal D.Lgs. 219/2023) prevede, per gli atti impugnabili, un contraddittorio informato ed effettivo: l’Ufficio comunica lo schema di atto e il contribuente ha un termine per formulare osservazioni, di regola non inferiore a sessanta giorni; l’atto definitivo non può essere adottato prima della scadenza di quel termine e deve tener conto delle osservazioni, motivando su quelle non accolte. Saltare questa fase significa rinunciare al momento in cui la prova documentale (il dossier di cui all’errore n. 2) può ancora convincere l’Ufficio senza processo.
Una volta notificato l’avviso, il ricorso va proposto entro sessanta giorni (D.Lgs. 546/1992, tuttora vigente; il testo unico della giustizia tributaria, D.Lgs. 175/2024, si applicherà dal 1° gennaio 2027 per effetto del D.L. 200/2025, convertito dalla L. 26/2026). La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) sospende il termine per novanta giorni. E il termine per il ricorso tributario è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969, che si applica al processo civile, tributario e amministrativo.
Le conseguenze
Il ricorso tardivo è inammissibile e l’avviso diventa definitivo: la perdita, magari perfettamente deducibile, resta ripresa a tassazione, e la riscossione procede sull’intero importo con sanzioni e interessi. Per un’impresa in composizione negoziata o in un percorso di concordato, un debito tributario definitivo pesa in modo diverso da un debito contestato: entra nel piano come pretesa certa, e l’unico spazio residuo diventa la trattativa sulla transazione fiscale.
Cosa fare invece
Lo schema di atto va trattato come il primo atto del contenzioso: si risponde nel termine, con memoria e documenti, e si valuta subito se chiedere l’adesione. Quanto al calendario, occorre distinguere con precisione due mondi che in un’impresa in crisi convivono:
- nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi (composizione negoziata, misure protettive, concordato, accordi, liquidazione giudiziale) la sospensione feriale non si applica: lo stabilisce l’art. 9, comma 1, CCII, e i termini corrono anche in agosto;
- nel processo tributario, invece, il termine per impugnare l’avviso sulle perdite su crediti si sospende dal 1° al 31 agosto, come in ogni processo civile, tributario e amministrativo.
Confondere i due calendari è uno degli errori più costosi: chi applica la sospensione feriale a un termine della procedura concorsuale arriva tardi; chi la ignora nel tributario non sbaglia, ma rinuncia a giorni utili per preparare il ricorso.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, coordina in questi casi un unico calendario delle scadenze in cui i termini tributari e quelli della procedura di crisi sono annotati separatamente, ciascuno con la propria regola di calcolo.
Il dettaglio che pochi conoscono
Molti imprenditori ricordano ancora il “reclamo-mediazione” come passaggio obbligato per le liti di valore contenuto. Quel filtro è stato abrogato dalla riforma del processo tributario (D.Lgs. 220/2023) per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024: oggi il ricorso va direttamente depositato alla Corte di giustizia tributaria, e la conciliazione resta uno strumento da attivare nel corso del giudizio. Aspettare un “reclamo” che non esiste più significa perdere settimane preziose. Inoltre, l’avviso di accertamento è esecutivo: decorso il termine per il ricorso, la riscossione può partire senza cartella. Nel ricorso va quindi valutata subito l’istanza di sospensione cautelare, soprattutto quando l’impresa sta negoziando con i creditori e un pignoramento fiscale comprometterebbe la trattativa; e, in parallelo, va verificato se le misure protettive della composizione negoziata o della procedura possono offrire una tutela dalle azioni esecutive.
Errore n. 5 – Difendersi solo sul “se” della perdita, dimenticando sanzioni, doppia imposizione e rilievo penale
L’errore
L’impresa presenta un ricorso tutto concentrato su un punto: “la perdita era reale”. Non contesta la misura della sanzione, non chiede che la perdita sia riconosciuta almeno nell’anno corretto, non verifica se le somme in gioco superano le soglie penali, non valuta l’adesione parziale. Il giudice, accertato che la deduzione era stata fatta nell’anno sbagliato, conferma l’avviso. Fine della partita.
Perché è un errore
Il ricorso tributario è un atto a contenuto vincolato: i motivi che non vengono proposti nel ricorso, di regola, non possono essere aggiunti dopo. Un’impugnazione costruita su un solo motivo “tutto o niente” espone al rischio di perdere tutto. Nella contestazione delle perdite su crediti esistono invece diversi livelli di difesa, ciascuno con una base normativa autonoma:
- il merito della deducibilità (elementi certi e precisi, procedura concorsuale, soglie, cancellazione contabile: art. 101, comma 5 e 5-bis, TUIR);
- la competenza, cioè l’anno corretto di imputazione, con la richiesta che la perdita sia comunque riconosciuta nel periodo giusto (art. 109 TUIR e divieto di doppia imposizione dell’art. 163 TUIR);
- le sanzioni: dopo il D.Lgs. 87/2024, la sanzione per infedele dichiarazione è del 70% della maggiore imposta per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, e la legge prevede una riduzione quando la violazione riguarda soltanto l’imputazione temporale di componenti di reddito, con una sanzione in misura fissa se dall’errore non deriva un danno per l’Erario;
- il rilievo penale: l’art. 4 del D.Lgs. 74/2000 punisce la dichiarazione infedele solo oltre soglie precise (imposta evasa superiore a 100.000 euro e elementi sottratti superiori al 10% di quelli indicati o comunque a 2 milioni) e, soprattutto, esclude la rilevanza penale delle violazioni dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza e delle valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono meno del 10% da quelle corrette.
Le conseguenze
Chi si difende su un solo motivo rischia di pagare l’imposta due volte (nell’anno ripreso e, non avendo dedotto, in quello corretto), la sanzione piena invece di quella ridotta, e di non avere argomenti se il fascicolo arriva in Procura. Nelle società in crisi, poi, c’è un effetto indiretto: una sanzione elevata gonfia il debito tributario che dovrà essere trattato nel piano, e la parte sanzionatoria è proprio quella su cui la transazione fiscale offre di solito più margini; arrivare a quella trattativa con una sanzione già ridotta in via difensiva cambia i numeri dell’intera proposta.
Cosa fare invece
Il ricorso va costruito per motivi graduati: in via principale la deducibilità nell’anno dedotto; in subordine il riconoscimento nell’anno di competenza; in ulteriore subordine la riduzione della sanzione per errore di sola imputazione temporale o la sua disapplicazione per obiettiva incertezza normativa. L’obiettiva incertezza, in una materia in cui l’art. 101 TUIR richiama ancora la legge fallimentare e gli strumenti del Codice della crisi non sono tutti espressamente coordinati, è un argomento serio, non di stile. Sul versante penale, prima ancora di rispondere all’Ufficio, va fatta una verifica delle soglie, perché ogni dichiarazione resa in contraddittorio può essere valutata anche in quella sede.
Il dettaglio che pochi conoscono
La Cassazione ha chiarito che, per i debitori assoggettati a procedura concorsuale, gli elementi certi e precisi sussistono per legge e il creditore non è tenuto a provare il mancato realizzo del credito (Cass., Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 9784); e che la svalutazione integrale del credito in bilancio non costituisce di per sé condotta elusiva (Cass., Sez. V, 16 novembre 2021, n. 34483). Due principi che, combinati, consentono di spostare il baricentro della difesa: se il debitore era in procedura, la discussione non è più sulla prova della perdita, ma solo sull’anno di imputazione, e su quel terreno le difese sanzionatorie e penali diventano decisive. Molti ricorsi, invece, sprecano pagine per dimostrare una perdita che la legge già presume.
Errore n. 6 – Gestire l’accertamento come un problema separato dalla crisi
L’errore
Una società di trasporti ha avviato la composizione negoziata e sta trattando con banche e fornitori. Il contenzioso sulle perdite su crediti contestate (un rilievo da 142.900 euro di imposta, più sanzioni) è seguito da un altro professionista, che non parla con l’esperto né con l’advisor. Il piano viene costruito senza considerare la pretesa fiscale, oppure considerandola per intero come se fosse già definitiva. In entrambi i casi il piano è sbagliato.
Perché è un errore
Il Codice della crisi offre strumenti pensati proprio per trattare i debiti tributari, compresi quelli contestati: nella composizione negoziata le trattative possono coinvolgere l’Amministrazione finanziaria e, con il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024), sono state ampliate le possibilità di definire il debito fiscale anche in questo percorso; negli accordi di ristrutturazione la transazione fiscale è regolata dall’art. 63 CCII, nel concordato preventivo dall’art. 88 CCII. Le misure protettive (artt. 18 e 54 CCII) incidono sulle azioni esecutive dei creditori, inclusi quelli pubblici, nei limiti previsti. Un debito tributario contestato è, per il piano, un rischio da quantificare: né zero né cento.
C’è poi il rovescio della medaglia, che riguarda la società in crisi come debitrice: quando è lei a ottenere riduzioni dei propri debiti attraverso uno strumento del Codice, la sopravvenienza attiva che ne deriva non è sempre tassata. Il D.Lgs. 186/2025, in vigore dal 13 dicembre 2025, ha introdotto nell’art. 88, comma 4-ter, TUIR una norma di interpretazione autentica: per il concordato nella liquidazione giudiziale, il concordato minore liquidatorio e il concordato semplificato liquidatorio la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva; per il concordato minore in continuità, l’accordo di ristrutturazione omologato, il piano attestato pubblicato nel registro delle imprese e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l’esclusione è parziale, per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo e gli altri attributi fiscali indicati dalla norma. Le perdite fiscali, dunque, sono una risorsa che il piano consuma.
Le conseguenze
Separare contenzioso e crisi produce piani irrealistici, trattative con il Fisco condotte senza conoscere la forza della propria difesa, e scelte processuali (rinunce, adesioni, conciliazioni) che contraddicono la strategia di risanamento. Un caso tipico: si accetta l’adesione sulle perdite su crediti per “chiudere in fretta”, pagando, quando le stesse perdite fiscali che si sarebbero potute recuperare con il riconoscimento della deduzione nell’anno corretto servivano ad assorbire la sopravvenienza attiva della ristrutturazione.
Cosa fare invece
La pretesa fiscale contestata va inserita nel piano con una valutazione ragionata del rischio, aggiornata a ogni passaggio del contenzioso, e ogni decisione processuale va presa insieme a chi segue la crisi. Se la contestazione è fondata in tutto o in parte, la definizione può avvenire dentro lo strumento di crisi, dove la transazione fiscale consente un trattamento del debito tributario che il solo contenzioso non offre. Se è infondata, la difesa va portata avanti e il piano deve prevedere un accantonamento prudente. In entrambi i casi, chi negozia con banche e fornitori deve sapere come sta andando il ricorso.
Sul piano operativo, questo significa alcune scelte precise. Nella composizione negoziata, l’imprenditore deve fornire all’esperto un quadro aggiornato dei debiti tributari, compresi quelli contestati e non ancora definitivi, perché l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento anche alla luce di quelle passività. Nella costruzione di un accordo di ristrutturazione o di un concordato, la pretesa va indicata con il suo importo nominale e con la stima del rischio di soccombenza, e la proposta di transazione fiscale deve tenere conto del fatto che una parte del debito potrebbe essere annullata dal giudice tributario. Quando la definizione in adesione o la conciliazione giudiziale diventano convenienti, la loro tempistica va scelta in funzione del calendario della procedura: definire prima del deposito del piano può semplificare la proposta; definire dopo può consentire di far confluire la pretesa nella transazione con un trattamento migliore. Non esiste una regola valida per tutti i casi: esiste un metodo, che consiste nel decidere ogni passo del contenzioso guardando al piano, e ogni passo del piano guardando al contenzioso.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le due prospettive (la società come creditrice che ha dedotto perdite sui propri clienti e la società come debitrice che chiede ai propri creditori di ridurre i loro crediti) si incontrano in un punto: le perdite fiscali. Ogni euro di perdita su crediti riconosciuto in giudizio alimenta perdite fiscali che, per le ristrutturazioni soggette all’esclusione parziale dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, assorbono la sopravvenienza attiva; ogni euro ripreso dall’Ufficio, al contrario, riduce quella capacità di assorbimento. Per questo la difesa sulle perdite su crediti in un’impresa in crisi non è una lite isolata: è un tassello della fattibilità del piano. Va tenuto presente anche il versante IVA: quando il cliente insolvente entra in procedura, la società creditrice può emettere nota di variazione in diminuzione secondo l’art. 26 del D.P.R. 633/1972, e i tempi di quella nota vanno coordinati con la deduzione ai fini delle imposte dirette, perché l’Ufficio confronta le due date.
Gli errori in cifre: tre simulazioni sullo stesso tipo di contestazione
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con importi plausibili e date coerenti con i termini di legge. Non descrivono casi reali dello Studio e non tengono conto di interessi e variabili specifiche (aliquote agevolate, perdite pregresse, regimi particolari), che in una pratica reale vanno sempre calcolati.
Simulazione 1 – Il costo dell’anno sbagliato
Dati di partenza. Credito di 187.340 euro verso un cliente per il quale la liquidazione giudiziale è stata aperta nel 2021. La società deduce l’intera perdita nella dichiarazione 2023. L’Ufficio contesta che la perdita andava imputata al 2021.
Calcolo della pretesa.
– Maggiore IRES 2023: 187.340 × 24% = 44.961,60 euro.
– Sanzione per infedele dichiarazione al 70%: 44.961,60 × 70% = 31.473,12 euro.
– Sanzione ridotta di un terzo per errore di sola imputazione temporale (se ne ricorrono i presupposti): 20.982,08 euro.
Scenario A – difesa su un solo motivo (“la perdita era reale”). Se il giudice riconosce che l’imputazione al 2023 non era consentita, conferma l’avviso: la società paga 44.961,60 euro di imposta più la sanzione piena e gli interessi, e la perdita rischia di non trovare spazio nel 2021 se per quell’anno non è più possibile intervenire.
Scenario B – difesa per motivi graduati. In via principale si sostiene che, per effetto dell’art. 101, comma 5-bis, TUIR, la deduzione nel 2023 era ammessa perché il credito, secondo i principi contabili applicati, non doveva ancora essere cancellato dal bilancio. In subordine si chiede il riconoscimento della perdita nel 2021 e l’applicazione della sanzione ridotta (o fissa, se non vi è danno per l’Erario, ad esempio perché nel 2021 la deduzione avrebbe prodotto lo stesso risparmio d’imposta). La differenza tra i due scenari può valere, nell’ipotesi peggiore, l’intera sanzione e una parte significativa dell’imposta.
Simulazione 2 – Il calendario: sospensione feriale sì, sospensione feriale no
Dati di partenza. Avviso di accertamento sulle perdite su crediti notificato martedì 14 luglio 2026 a una società che ha in corso la composizione negoziata, con misure protettive confermate.
Termine per il ricorso tributario. I sessanta giorni si contano escludendo il giorno della notifica: dal 15 al 31 luglio decorrono 17 giorni; dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso (L. 742/1969); i 43 giorni residui decorrono dal 1° settembre. Scadenza: martedì 13 ottobre 2026. Chi non considera la sospensione feriale calcola come scadenza il 12 settembre 2026, un sabato, con slittamento a lunedì 14 settembre: non sbaglia per eccesso, ma si priva di un mese utile per costruire il fascicolo.
Termini della procedura di crisi. Nello stesso periodo, qualunque termine del procedimento di composizione negoziata o del procedimento sulle misure protettive (ad esempio un termine assegnato dal tribunale per depositare documenti o per il contraddittorio sulla conferma delle misure) corre anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. Applicare a quei termini la logica del ricorso tributario significa arrivare in ritardo nella sede in cui si decide la sopravvivenza dell’impresa.
Variante con adesione. Un secondo avviso, sulla stessa materia, è notificato martedì 10 marzo 2026. Senza adesione, i sessanta giorni scadrebbero sabato 9 maggio 2026, con slittamento a lunedì 11 maggio. Se la società presenta istanza di accertamento con adesione, al termine si aggiungono novanta giorni di sospensione: dal 10 marzo al 31 luglio decorrono 143 giorni; restano 7 giorni, che, per effetto della sospensione feriale, decorrono dal 1° settembre. Scadenza indicativa: lunedì 7 settembre 2026. Il cumulo tra la sospensione per adesione e quella feriale è un punto da verificare sempre sul caso concreto, contando a ritroso con margine di sicurezza.
Simulazione 3 – Chiudere subito o difendersi: l’impatto sul piano
Dati di partenza. Contestazione su perdite su crediti “fuori procedura” per 312.000 euro, maggiore IRES di 74.880 euro, sanzione al 70% di 52.416 euro. La società ha un dossier probatorio solido solo per una parte dei crediti, pari a 198.400 euro (decreti ingiuntivi notificati, pignoramenti negativi, irreperibilità documentata); per i restanti 113.600 euro ha soltanto solleciti.
Strada 1 – adesione integrale. Si definisce tutto: imposta 74.880 euro, sanzione ridotta a un terzo del minimo (52.416 ÷ 3 = 17.472 euro), interessi. Totale indicativo oltre 92.000 euro, da pagare o rateizzare, che entra nel piano come debito certo.
Strada 2 – adesione parziale e difesa sul resto. In contraddittorio si documentano i 198.400 euro e si chiede l’annullamento della ripresa su quella parte; si definisce in adesione solo la quota sui 113.600 euro, per la quale la prova è debole: imposta 27.264 euro, sanzione ridotta 6.361,60 euro. Se l’Ufficio non accoglie la parte documentata, quella quota si porta in giudizio.
Strada 3 – nessuna adesione, ricorso integrale. Si contesta tutto. Il rischio è che il giudice, in linea con l’ordinanza n. 303/2025, confermi la ripresa sulla parte non documentata con sanzione piena, e che il contenzioso sulla parte documentata duri anni, rimanendo nel piano come passività incerta.
La strategia che tiene insieme fisco e crisi, in un’ipotesi come questa, è di norma la seconda: si chiude ciò che non si può difendere, si difende ciò che è provato, e il residuo contestato viene trattato nel piano con un accantonamento prudente o, se l’impresa accede a uno strumento che lo consente, nella transazione fiscale. Le cifre, naturalmente, vanno ricalcolate con le aliquote e gli interessi effettivi del caso concreto.
La mappa degli errori
Gli errori descritti non nascono tutti nello stesso momento. Alcuni si commettono anni prima dell’accertamento, quando si chiude il bilancio; altri nei giorni in cui arriva lo schema d’atto; altri ancora quando si sceglie come difendersi. Capire in quale fase ci si trova serve a capire quanto margine resta. La tabella riassume, per ciascun errore, il momento in cui si commette, la conseguenza tipica e la possibilità concreta di rimediare. Il rimedio è “sì” quando esiste ancora uno strumento pieno; “parziale” quando si può limitare il danno ma non annullarlo; “no” quando la preclusione è definitiva, salvo strumenti eccezionali.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Deduzione nell’anno “comodo” | Chiusura del bilancio e dichiarazione | Ripresa nell’anno dedotto, rischio di doppia imposizione | Parziale: difesa sul comma 5-bis, richiesta di riconoscimento nell’anno corretto, integrativa se i termini sono aperti |
| Assenza di elementi certi e precisi | Gestione del recupero e chiusura del bilancio | Ripresa integrale della perdita | Parziale: si può recuperare prova esistente ma non documentata; non si possono creare azioni mai fatte |
| Transazioni e note di credito non motivate | Firma dell’accordo o emissione della nota | Riqualificazione come liberalità o atto estraneo all’impresa | Parziale: ricostruzione documentale delle ragioni economiche |
| Contraddittorio ignorato e termini persi | Ricezione dello schema d’atto e dell’avviso | Avviso definitivo, ricorso inammissibile | No per il ricorso tardivo; sì per autotutela in casi limitati; sì per la gestione del debito nella crisi |
| Difesa su un solo motivo | Redazione del ricorso | Conferma integrale, sanzione piena | Parziale: motivi nuovi preclusi, ma in appello si possono valorizzare le difese già proposte |
| Accertamento separato dalla crisi | Costruzione del piano e scelte processuali | Piano irrealistico, adesioni controproducenti | Sì: si può riallineare la strategia finché il piano non è depositato o omologato |
La checklist preventiva: prima di agire, verifica che…
Questa lista è pensata per essere usata in due momenti: quando la società chiude il bilancio e decide quali perdite dedurre, e quando riceve uno schema di atto o un avviso. Ogni voce è un’azione concreta da spuntare.
- [ ] Hai individuato, per ogni credito spesato, l’evento che ne fonda la certezza (sentenza o decreto di apertura della procedura, omologazione, iscrizione del piano, prescrizione, cessione, transazione) e la sua data esatta.
- [ ] Hai verificato se la legge consente di dedurre anche in un esercizio successivo (comma 5-bis) e fino a quale esercizio, alla luce dei principi contabili applicati dalla società.
- [ ] Hai controllato lo stato del debitore nel registro delle imprese prima di dedurre e prima di firmare transazioni: procedure aperte, composizione negoziata, accordi, piani iscritti.
- [ ] Hai separato i crediti “di modesto importo” (fino a 2.500 euro, o 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione, scaduti da almeno sei mesi) e hai verificato che non siano frazioni di un credito unitario.
- [ ] Hai raccolto, per i crediti fuori procedura, la prova delle azioni di recupero: diffide con prova di ricezione, decreti ingiuntivi, verbali di pignoramento negativo, visure, documentazione della cessazione o dell’irreperibilità del debitore.
- [ ] Hai fatto mettere per iscritto le ragioni di ogni transazione o nota di credito: valore del credito, prospettive di recupero, costi e tempi alternativi, vantaggio dell’incasso immediato.
- [ ] Hai coordinato la data della nota di variazione IVA con quella della deduzione ai fini delle imposte dirette.
- [ ] Hai annotato la data di notifica dello schema d’atto e il termine per le osservazioni, preparando una memoria con documenti entro la scadenza.
- [ ] Hai calcolato il termine per il ricorso tenendo conto della sospensione feriale 1-31 agosto e, separatamente, i termini della procedura di crisi, che non si sospendono (art. 9, comma 1, CCII).
- [ ] Hai verificato le soglie penali dell’art. 4 D.Lgs. 74/2000 sulle annualità contestate, prima di rendere dichiarazioni all’Ufficio.
- [ ] Hai informato chi segue la crisi (esperto, advisor, attestatore) della contestazione e del suo stato, per inserirla nel piano con una stima del rischio.
- [ ] Hai valutato se l’avviso esecutivo richiede un’istanza di sospensione o se le misure protettive coprono le azioni di riscossione.
Se anche una sola di queste voci resta senza spunta, conviene fermarsi e fare il punto prima di muovere il passo successivo. La lista va conservata nel fascicolo di ogni esercizio: in caso di verifica, dimostrare di aver seguito un metodo coerente anno dopo anno è già, di per sé, un elemento che rafforza la credibilità delle scelte fatte in bilancio.
E se l’errore l’ho già fatto?
Il punto che sfugge quasi sempre è che “errore fatto” non significa “partita chiusa”. Molto dipende da quale errore è stato commesso e da quanto tempo è passato. Conviene distinguere i casi con onestà, senza illudere e senza drammatizzare.
Se hai dedotto nell’anno sbagliato e l’accertamento non è ancora arrivato, la prima verifica riguarda i termini. Il potere di accertamento sulle imposte dirette si esercita, di regola, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43 D.P.R. 600/1973). Finché i termini sono aperti, la dichiarazione dell’anno corretto può essere corretta con una dichiarazione integrativa a favore (D.P.R. 322/1998), e la dichiarazione dell’anno sbagliato può essere rettificata spontaneamente con il ravvedimento operoso, che riduce le sanzioni in misura tanto maggiore quanto prima si interviene. In un’impresa in crisi, tuttavia, il ravvedimento comporta un esborso: va valutato insieme al piano.
Se è arrivato lo schema d’atto, la via d’uscita principale è il contraddittorio: memoria, documenti, eventuale istanza di adesione. È il momento in cui la prova che non era stata “messa in ordine” può ancora essere presentata, purché esista: decreti ingiuntivi notificati ma non archiviati con la pratica, verbali di pignoramento custoditi dall’avvocato del recupero, corrispondenza con il curatore del cliente fallito. Ciò che non si può fare è creare a posteriori prove di azioni mai intraprese.
Se è arrivato l’avviso e il termine per il ricorso non è scaduto, restano il ricorso con motivi graduati, l’istanza di sospensione cautelare e, in corso di causa, la conciliazione. La conciliazione, in particolare, consente una riduzione delle sanzioni e può essere raggiunta anche in appello, il che la rende uno strumento utile quando, nel frattempo, la situazione della crisi si è chiarita.
Se il termine è scaduto e l’avviso è definitivo, il ricorso non è più proponibile. Le vie residue sono più strette: l’autotutela, oggi disciplinata dallo Statuto del contribuente, che l’Ufficio deve esercitare obbligatoriamente solo nei casi di manifesta illegittimità tassativamente previsti (errore di persona, errore di calcolo, errore sull’individuazione del tributo, errore materiale, mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente sanata) e facoltativamente negli altri; e, sul piano della crisi, il trattamento del debito nella transazione fiscale. Un debito tributario definitivo può essere oggetto di proposta di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII) e nel concordato preventivo (art. 88 CCII), con le regole di trattamento e di convenienza previste per i crediti erariali. Qui il lavoro si sposta dalla difesa alla negoziazione.
Se il ricorso è stato proposto su un solo motivo, non si possono aggiungere motivi nuovi oltre i limiti consentiti dal processo tributario. Tuttavia, in appello e in Cassazione si possono valorizzare le difese già proposte e le questioni rilevabili d’ufficio; e l’errore sulla sanzione, se dipende da una norma sopravvenuta più favorevole, può trovare spazio per effetto del principio del favor rei applicabile alle sanzioni tributarie. È il terreno sul quale la continuità della difesa fino al giudizio di legittimità diventa decisiva.
Se il piano di risanamento è stato costruito ignorando la pretesa, si può ancora intervenire finché il piano non è depositato o, a seconda dello strumento, finché è consentito modificarlo: si quantifica il rischio, si prevede un accantonamento e si coinvolge l’Amministrazione finanziaria nella trattativa. Dopo l’omologazione, i margini si riducono molto.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho dedotto la perdita tre anni dopo il fallimento del cliente: è automaticamente sbagliato?”
No. Per gli esercizi successivi al 2015 l’art. 101, comma 5-bis, TUIR ammette la deduzione delle perdite da procedura concorsuale anche in un periodo successivo, purché non oltre quello in cui il credito andava cancellato dal bilancio secondo i principi contabili. Bisogna verificare che cosa dicevano, anno per anno, i principi applicati dalla società e come è stato trattato il credito in bilancio.
“Il cliente non paga da due anni e ho mandato venti solleciti: posso dedurre?”
Fuori dai crediti di modesto importo e dalle procedure concorsuali, i solleciti da soli non bastano. La Cassazione (ord. n. 303/2025) chiede la prova dell’impossibilità del recupero anche coattivo. Prima di dedurre, conviene avviare o documentare almeno un’azione seria di recupero, oppure dimostrare per iscritto che il recupero sarebbe stato inutile o antieconomico.
“Ho fatto una transazione chiaramente svantaggiosa: l’Ufficio può dire che era una liberalità?”
Può provarci, ma l’antieconomicità della transazione non basta a renderla indeducibile (Cass. ord. n. 8445/2024). Decisivo è dimostrare le ragioni d’impresa della scelta: la situazione del cliente, il rischio di non incassare nulla, il bisogno di liquidità della società. Se quelle ragioni non sono documentate, vanno ricostruite subito, con atti dell’epoca.
“Ho lasciato scadere i sessanta giorni: è finita?”
Per il ricorso sì, salvo che il termine sia stato calcolato male (ad esempio dimenticando la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto o la sospensione per l’istanza di adesione): rifare il conto è la prima cosa da fare. Se il termine è davvero scaduto, restano l’autotutela nei casi previsti e, per l’impresa in crisi, il trattamento del debito nella transazione fiscale.
“Sono in composizione negoziata: anche i termini del ricorso tributario non si sospendono ad agosto?”
No, sono due piani diversi. La sospensione feriale è esclusa per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi (art. 9, comma 1, CCII), ma il ricorso contro l’avviso di accertamento appartiene al processo tributario, dove la sospensione dal 1° al 31 agosto si applica. Vanno tenuti due calendari distinti.
“Rischio una denuncia penale per le perdite dedotte?”
Dipende dalle soglie e dalla natura dell’errore. L’art. 4 del D.Lgs. 74/2000 richiede un’imposta evasa superiore a 100.000 euro e il superamento di ulteriori soglie sugli elementi sottratti; inoltre esclude la rilevanza penale delle violazioni dei soli criteri di competenza. Un errore sull’anno di imputazione, di per sé, non è un reato. Una perdita del tutto inesistente è un discorso diverso.
“Il mio cliente è in concordato semplificato o in un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: posso dedurre come se fosse fallito?”
Qui la risposta onesta è che il punto è incerto. L’art. 101, comma 5, TUIR richiama ancora gli istituti della legge fallimentare e non menziona espressamente tutti gli strumenti del Codice della crisi; la delega fiscale ne prevede il coordinamento, ma l’attuazione su questo punto è rinviata. In attesa di una norma chiara, la soluzione prudente è dedurre solo dopo aver documentato comunque gli elementi certi e precisi (ad esempio la percentuale di soddisfazione prevista dal piano omologato per i creditori chirografari), così da non dipendere da un automatismo che l’Ufficio potrebbe non riconoscere. Se la contestazione è già arrivata, l’incertezza normativa diventa un argomento a favore della disapplicazione delle sanzioni.
Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi li ha commessi
I riferimenti che seguono sono stati verificati su fonti consultate per questo articolo; per ciascuno si indica in parole nostre il principio e il motivo per cui conta in una strategia difensiva. Dove la fonte non riporta la data completa o la sezione, sono indicati solo gli estremi disponibili.
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Cass., ord. 8 gennaio 2025, n. 303 – Errore: dedurre senza prova del recupero impossibile. Il contribuente deve provare i fatti costitutivi della deducibilità: non basta il mancato pagamento spontaneo, serve la prova dell’impossibilità di recuperare il credito anche con azioni legali, e la perdita deve essere certa nell’anno in cui è dedotta. Rilevanza: è il precedente più recente che l’Ufficio oppone quando il fascicolo contiene solo solleciti.
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CTR Veneto, n. 1455/2019 (decisione d’appello confermata dall’ordinanza n. 303/2025) – Errore: affidarsi alla vittoria in primo grado. Il giudice d’appello ha ritenuto mancanti gli elementi certi e precisi e ha ribaltato l’annullamento dell’avviso ottenuto in primo grado. Rilevanza: mostra che un fascicolo debole può reggere in primo grado e cadere dopo; la prova va costruita per tutti i gradi.
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Cass., Sez. V, 7 maggio 2020, n. 8587 – Errore: dedurre in un anno diverso da quello del fallimento del debitore. L’apertura della procedura concorsuale realizza la certezza dell’an e del quantum e collega la perdita a quell’esercizio; diversamente l’anno di deduzione dipenderebbe dalla convenienza del contribuente. Rilevanza: è il principio che l’Ufficio invoca contro l'”anno comodo”; per i periodi successivi al 2015 va però coordinato con il comma 5-bis.
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Cass. 21 aprile 2011, n. 9218 – richiamata dalla n. 8587/2020 come parte dell’orientamento consolidato sull’imputazione della perdita all’esercizio di apertura della procedura. Rilevanza: conferma che il tema della competenza è risalente e stabile nella giurisprudenza di legittimità.
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Cass. 23 dicembre 2014, n. 27296 – anch’essa richiamata dalla n. 8587/2020 nello stesso filone. Rilevanza: utile per ricostruire la continuità dell’orientamento quando si discute se la regola sia stata attenuata dal legislatore del 2015.
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Cass. 15 gennaio 2019, n. 775 – terzo precedente richiamato dalla n. 8587/2020 a sostegno dello stesso principio. Rilevanza: insieme alle due precedenti, delimita il perimetro dell’argomento avversario, che la difesa deve affrontare e non ignorare.
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Cass., Sez. V, ord. 28 marzo 2024, n. 8445 – Errore temuto: aver concluso una transazione svantaggiosa. La scelta antieconomica di transigere con il cliente non rende indeducibile la perdita su crediti che ne deriva. Rilevanza: tutela la discrezionalità imprenditoriale, purché le ragioni della transazione siano ricostruibili.
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Cass., Sez. V, 29 novembre 2021, n. 37174 – Errore: note di credito senza spiegazione. Quando la perdita deriva dall’emissione di note di credito, il contribuente deve spiegare le ragioni della scelta e provare l’inerenza del credito, cioè il suo collegamento con ricavi già tassati. Rilevanza: indica esattamente che cosa deve contenere il fascicolo di ogni nota di credito.
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Cass., ord. n. 3878/2025 – Errore: dedurre il credito di regresso verso una controllata in procedura. La perdita del credito di regresso derivante dall’escussione di una fideiussione infragruppo segue il regime delle sopravvenienze passive e richiede una precedente componente attiva tassata; in mancanza, la somma è stata trattata come versamento a fondo perduto, indeducibile. Rilevanza: nei gruppi in crisi, dove le garanzie infragruppo sono frequenti, impone di impostare le operazioni con largo anticipo.
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Cass., Sez. V, 17 gennaio 2022, n. 1147 – Errore opposto: credere che serva il fallimento del debitore. Per dedurre non è necessario aver promosso una procedura per la dichiarazione giudiziale d’insolvenza del debitore. Rilevanza: evita azioni inutili e costose e sposta l’attenzione sulla qualità della prova.
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Cass., Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 9784 – Errore difensivo: sprecare il ricorso a provare ciò che la legge presume. Per i debitori assoggettati a procedura concorsuale gli elementi certi e precisi sussistono per legge e il creditore non deve provare il mancato realizzo; resta la prova dell’inerenza. Rilevanza: consente di concentrare la difesa sulla competenza e sulle sanzioni.
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Cass., Sez. V, 16 novembre 2021, n. 34483 – La svalutazione integrale del credito in bilancio non costituisce di per sé elusione. Rilevanza: argomento utile quando l’Ufficio contesta come abusiva la scelta contabile, fermo che la svalutazione resta soggetta ai propri limiti di deducibilità.
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Trib. Milano, 24 ottobre 2024 – richiamato nella dottrina sul D.Lgs. 186/2025 per avere ammesso finalità anche liquidatorie nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Rilevanza: segnala l’incertezza sul regime fiscale delle sopravvenienze per questo strumento, da considerare quando la società in crisi sceglie la via della ristrutturazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio lavora con un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando il termine o l’occasione sono già passati, verificare quali rimedi restano davvero disponibili. In concreto:
- Ricostruiamo la cronologia di ogni credito spesato, incrociando bilanci, dichiarazioni e registro delle imprese del debitore, per stabilire l’anno di competenza e l’eventuale spazio offerto dal comma 5-bis dell’art. 101 TUIR.
- Costruiamo il fascicolo degli elementi certi e precisi insieme ai commercialisti dello staff: raccogliamo decreti ingiuntivi, verbali di pignoramento, visure, corrispondenza con curatori e liquidatori, e li ordiniamo per esercizio.
- Esaminiamo transazioni e note di credito già concluse, ricostruendo con documenti dell’epoca le ragioni economiche che le sostengono, e predisponiamo per quelle future una relazione di supporto da conservare agli atti.
- Redigiamo le osservazioni sullo schema di atto nel termine del contraddittorio preventivo, con produzione documentale mirata ai rilievi dell’Ufficio.
- Valutiamo e conduciamo l’accertamento con adesione, anche parziale, distinguendo i crediti difendibili da quelli per cui la definizione conviene.
- Teniamo un calendario unico con due regole di calcolo: termini tributari soggetti alla sospensione dal 1° al 31 agosto e termini della procedura di crisi che, per l’art. 9, comma 1, CCII, corrono anche in agosto.
- Redigiamo il ricorso per motivi graduati (deducibilità, competenza, sanzioni, obiettiva incertezza) e chiediamo, quando serve, la sospensione dell’avviso esecutivo.
- Verifichiamo preliminarmente le soglie penali dell’art. 4 D.Lgs. 74/2000 e l’incidenza delle esclusioni previste per gli errori di competenza, prima che la società renda dichiarazioni.
- Inseriamo la pretesa contestata nel percorso di crisi: stima del rischio nel piano, interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria nella composizione negoziata, proposta di transazione fiscale negli accordi (art. 63 CCII) o nel concordato (art. 88 CCII).
- Quando il termine è scaduto, verifichiamo se sussistono i presupposti per l’autotutela, per una diversa lettura del calcolo dei termini o per il trattamento del debito definitivo nello strumento di crisi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ha un peso particolare in questa materia: molte contestazioni sulle perdite su crediti si decidono su un principio di diritto (competenza, onere della prova, inerenza), e quando un errore commesso nei gradi di merito va riparato, è nel giudizio di legittimità che si gioca l’ultima possibilità. Per questo lo Studio imposta fin dalle osservazioni allo schema d’atto una linea difensiva pensata per reggere in tutti i gradi, con lo stesso difensore e la stessa strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla difesa e sugli strumenti della crisi, i secondi sulla ricostruzione contabile della perdita e sugli effetti fiscali del piano. Nessun risultato può essere garantito in anticipo; ciò che lo Studio garantisce è un metodo di lavoro che riduce lo spazio per gli errori descritti in questa guida.
Chiusura
Una contestazione delle perdite su crediti, in una società già in crisi, non è soltanto una lite fiscale: è un debito che può cambiare la fattibilità del piano di risanamento. La strategia corretta mette in fila tre cose: la prova della perdita e del suo anno di competenza, la gestione rigorosa dei termini (con il calendario tributario e quello della crisi tenuti separati), e l’inserimento della pretesa negli strumenti del Codice della crisi quando serve.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono tutti i lati del problema: il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per la prova contabile e il processo tributario, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) per collegare la pretesa fiscale alla composizione negoziata e alla transazione fiscale, e il patrocinio in Cassazione per portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
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