L’imprenditore Minore Può Rinunciare Alla Composizione Negoziata In Corso?

L’imprenditore minore che ha già un esperto nominato dalla camera di commercio, magari con le misure protettive pubblicate nel registro delle imprese, può davvero fare marcia indietro e chiudere la composizione negoziata prima che le trattative finiscano? La risposta breve è sì: il percorso è volontario e il Codice della crisi lo dà per scontato quando, all’art. 17 c.9, regola i tempi per presentare una nuova istanza dopo un’archiviazione «chiesta dall’imprenditore». La risposta completa è più articolata, perché la rinuncia non è mai neutra. Cambia la durata delle protezioni del patrimonio, il momento in cui i creditori possono tornare a pignorare, la possibilità di ripresentare l’istanza, il compenso dell’esperto e soprattutto l’accesso agli strumenti successivi: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa rinuncia può essere la mossa giusta per un’impresa e un errore costoso per un’altra.

Le strade praticabili sono in sostanza tre: proseguire le trattative fino alla loro conclusione naturale; rinunciare e chiedere l’archiviazione, riservandosi di ripartire più avanti; uscire dalla composizione per entrare in un altro strumento del Codice. Ciascuna va soppesata con dati alla mano.

Lo Studio Monardo segue proprio questo bivio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce la composizione negoziata dal lato di chi conduce le trattative, ed è anche Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: le competenze che servono quando l’impresa minore lascia la composizione per un concordato minore o una liquidazione controllata. Il confronto tra le opzioni, per questo tipo di impresa, si gioca esattamente sul confine tra queste due materie.

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Il punto da cui partono tutte e tre le strade

Per inquadrare il problema basta un paragrafo. L’impresa minore è quella che, secondo l’art. 2 c.1 lett. d) CCII, nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve) ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €, ricavi annui non superiori a 200.000 € e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 €. Per questa impresa la composizione negoziata ha una disciplina propria, l’art. 25-quater CCII: l’istanza si presenta al segretario generale della camera di commercio della sede legale, è lui a nominare l’esperto, e le regole generali degli artt. 12 e seguenti si applicano solo nei limiti del richiamo del comma 5 e «in quanto compatibili».

Il dettaglio che conta per la rinuncia sta proprio in quel richiamo. L’art. 25-quater c.5 rinvia all’art. 17 nei commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sono quindi applicabili all’impresa minore:

  • la durata dell’incarico dell’esperto, 180 giorni dall’accettazione, prorogabili per non più di altri 180 se lo chiedono l’imprenditore o le parti e l’esperto è d’accordo, o se sono pendenti ricorsi al tribunale o misure protettive e cautelari (art. 17 c.7);
  • la relazione finale dell’esperto al termine dell’incarico, caricata in piattaforma e comunicata alle parti e, se ci sono misure, al giudice, che ne dichiara cessati gli effetti; poi l’archiviazione (art. 17 c.8);
  • il termine per una nuova istanza: dopo l’archiviazione non prima di un anno; se l’archiviazione è chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, il termine scende a quattro mesi, per una sola volta (art. 17 c.9).

Il comma 9 è la chiave di lettura dell’intera questione. Il legislatore non scrive una norma sulla «rinuncia», ma prevede espressamente che sia l’imprenditore a chiedere l’archiviazione e premia chi lo fa presto. Nella prassi delle camere di commercio la rinuncia si traduce quindi in una richiesta di archiviazione caricata sulla piattaforma telematica nazionale, comunicata all’esperto, che chiude l’incarico con la relazione finale. Anche le rassegne divulgative indicano la rinuncia dell’imprenditore tra le cause di archiviazione, accanto all’assenza di prospettive di risanamento e al fallimento delle trattative.

L’altro elemento comune alle tre strade sono le misure protettive. Se l’imprenditore le ha chieste (art. 18 c.1), dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori interessati non possono acquisire prelazioni non concordate né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni dell’impresa; le prescrizioni restano sospese e le decadenze non maturano (art. 18 c.3). La stessa norma precisa che i pagamenti non sono inibiti, e il c.1 esclude dalle misure i crediti dei lavoratori. Le misure durano quanto stabilito dal tribunale con l’ordinanza di conferma, tra 30 e 120 giorni, prorogabili fino a un massimo complessivo di 240 giorni (art. 19 c.4 e c.5).

Per l’impresa minore questi articoli valgono «in quanto compatibili», e già questo apre margini di incertezza: l’art. 18 c.4, ad esempio, parla del divieto di aprire la liquidazione giudiziale, procedura a cui l’impresa minore non è soggetta; se e come il divieto si estenda alla liquidazione controllata chiesta da un creditore (art. 268 c.2, possibile solo per un debitore insolvente e con almeno 50.000 € di debiti scaduti e non pagati) è una lettura che va verificata davanti al tribunale competente.

Infine, un dato di calendario che vale per tutte le opzioni: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale non si applica (art. 9 c.1 CCII). Il ricorso per la conferma delle misure, i 60 giorni per il concordato semplificato, le udienze sul concordato minore: tutti i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale resta invece nei giudizi civili ordinari di cognizione collegati (un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un fornitore, ad esempio), nel processo tributario e in quello amministrativo, secondo la L. 742/1969; non vale per le esecuzioni né, di regola, per le opposizioni esecutive.

Prima strada: restare nelle trattative fino alla loro conclusione

In cosa consiste

Proseguire significa lasciare che l’incarico dell’esperto arrivi al suo esito naturale, con uno dei risultati che l’art. 25-quater c.3 e c.4 mette a disposizione dell’impresa minore. Se le trattative individuano una soluzione, le parti possono concludere un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale, un accordo con il contenuto dell’art. 62 (convenzione di moratoria), oppure un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori aderenti ed esperto che produce gli effetti dell’art. 25-bis c.5; con la firma l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi. In alternativa, sempre a conclusione del percorso, l’imprenditore può proporre il concordato minore, chiedere la liquidazione controllata, proporre il concordato semplificato dell’art. 25-sexies oppure, per la sola impresa agricola, un accordo di ristrutturazione.

Dentro questa strada c’è anche una variante poco considerata: restare nella composizione rinunciando però alle sole misure protettive. L’art. 19 c.6 consente all’imprenditore, a uno o più creditori o all’esperto di chiedere al giudice, in qualunque momento, la revoca o l’abbreviazione delle misure quando non assicurano il buon esito delle trattative o sono sproporzionate. È una soluzione utile quando la protezione erga omnes irrigidisce le banche o un fornitore strategico e si preferisce negoziare senza lo scudo, conservando però l’esperto e il tavolo.

Quando ha senso

Tre scenari tipici.

  1. Le trattative hanno un interlocutore vero. La banca principale ha chiesto una situazione patrimoniale aggiornata, un fornitore ha accettato una rateizzazione in bozza, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato il debito. Abbandonare a metà significherebbe buttare il lavoro svolto proprio quando le controparti sono sedute.
  2. L’impresa è sotto esecuzione e le misure sono confermate. Se un pignoramento presso terzi sul conto corrente è stato bloccato dalle misure, rinunciare ora lo farebbe ripartire nel giro di pochi giorni. Restare dà tempo per trattare anche con quel creditore.
  3. Si punta a un’uscita che richiede una relazione finale favorevole. Il concordato semplificato (art. 25-sexies c.1, richiamato dall’art. 25-quater c.4 lett. c e c.5) si può proporre entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale solo se l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili. Chi rinuncia troppo presto rischia di non arrivare a quella dichiarazione.

Come si esegue, in sintesi

L’imprenditore continua a partecipare agli incontri, aggiorna la piattaforma, informa preventivamente e per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative (art. 21, richiamato dall’art. 25-quater c.5), chiede se necessario la proroga delle misure con il parere dell’esperto (art. 19 c.5) e, alla scadenza dei 180 giorni, valuta con l’esperto se chiedere la proroga dell’incarico (art. 17 c.7). Se si arriva a un accordo, lo si firma; se le trattative falliscono, si attende la relazione finale e si decide lo strumento successivo.

Vantaggi motivati

  • Protezione del patrimonio fino alla chiusura del percorso, entro il tetto dei 240 giorni. Il massimario della CCIAA di Prato-Pistoia riporta una pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia del 7/10/2025 secondo cui il divieto legato alle misure dura fino al termine del percorso (conclusione delle trattative o archiviazione) e non è agganciato a un termine fisso.
  • Accesso pieno agli esiti dell’art. 25-quater, compreso il concordato semplificato, che non richiede il voto dei creditori.
  • Nessuna preclusione temporale: una composizione chiusa con accordo non genera il problema del termine di un anno per una nuova istanza, salvo che l’accordo poi salti (e in quel caso la prassi giudiziaria, come si vedrà, guarda con sospetto a una seconda protezione per la stessa crisi).
  • Atti autorizzati al sicuro: gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 conservano i propri effetti anche se poi interviene un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o un concordato semplificato omologato (art. 25-quater c.6).

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è il tempo e il denaro. Restare significa sostenere il compenso dell’esperto calcolato per intero sugli scaglioni dell’art. 25-ter (minimo 4.000 €, con le maggiorazioni o riduzioni previste), oltre ai compensi dei consulenti dell’impresa, mentre la crisi magari peggiora. Se l’esperto si convince che non ci sono concrete prospettive di risanamento, può comunque chiudere: l’art. 17 c.5 prevede che, in mancanza di prospettive, l’esperto ne dia notizia e il segretario generale disponga l’archiviazione entro cinque giorni lavorativi. Il giudice, inoltre, può revocare le misure se il piano si rivela inconsistente: il Tribunale di Lecco (2/1/2023, nel massimario Prato-Pistoia) ha negato la conferma in presenza di insolvenza irreversibile, e il Tribunale di Bergamo (15/3/2022) ha escluso che la sola liquidazione possa essere l’esito di una conferma delle misure. Per chi ha in mente un piano solo liquidatorio, insomma, restare nella composizione con le misure può non reggere.

Il profilo ideale di questa prima strada è l’impresa minore con margini operativi ancora positivi, interlocutori disponibili al tavolo e un piano di continuità credibile, anche se ancora incompleto.

Seconda strada: rinunciare e chiedere l’archiviazione

In cosa consiste

È la rinuncia vera e propria: l’imprenditore comunica all’esperto e alla camera di commercio che non intende proseguire e chiede l’archiviazione. La base normativa è il già citato art. 17 c.9, applicabile all’impresa minore per il richiamo dell’art. 25-quater c.5. L’esperto chiude l’incarico con la relazione finale (art. 17 c.8), la comunica alle parti e, se pendono misure, al giudice, che ne dichiara cessati gli effetti; il segretario generale archivia. Se l’istanza di misure era pubblicata nel registro delle imprese, anche l’archiviazione viene iscritta.

Sul piano degli effetti, l’art. 19 c.6 stabilisce che il giudice provvede in ogni caso sulle misure dopo l’archiviazione. Da quel momento, per l’art. 19 c.8, viene meno anche il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore. Le azioni esecutive sospese riprendono il loro corso, le prescrizioni ricominciano a decorrere, le banche tornano libere di valutare le linee di credito secondo le regole contrattuali, non più vincolate dall’art. 18 c.5 e c.5-bis.

Sulla natura dell’archiviazione, le rassegne divulgative la descrivono come atto amministrativo della camera di commercio, non giurisdizionale; ne deriva che eventuali contestazioni non passano per il giudice civile ordinario. È un tema che di rado interessa chi rinuncia volontariamente, ma diventa rilevante se l’archiviazione arriva per decisione dell’esperto e non dell’imprenditore.

Quando ha senso

  1. L’istanza è stata presentata troppo presto o male. Documenti incompleti, situazione patrimoniale non aggiornata, elenco dei creditori impreciso: la composizione parte in salita e l’esperto lo segnala nei primi incontri. Ritirarsi entro i due mesi dall’accettazione consente di ripresentare l’istanza dopo quattro mesi invece che dopo un anno, con un fascicolo solido.
  2. La crisi si è risolta da sola o con risorse esterne. Un socio ha messo liquidità, un credito incagliato è stato incassato, un contratto importante è stato rinnovato. Proseguire avrebbe solo il costo del compenso dell’esperto.
  3. Il tavolo è morto e la protezione non serve più. Nessun creditore aggressivo, nessuna esecuzione in corso, trattative senza interlocutori: chiudere riduce i costi e lascia libere tutte le strade future, compresa una nuova composizione meglio preparata.

Come si esegue, in sintesi

Si comunica la decisione all’esperto e la si formalizza sulla piattaforma telematica nazionale; si verifica con l’esperto il contenuto della relazione finale; se pendono misure confermate, si segue l’iter davanti al giudice che ne dichiara cessati gli effetti; si definisce il compenso dell’esperto, che per l’impresa minore è liquidato dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato (art. 25-quater c.7). Prima di depositare la richiesta conviene fissare per iscritto la data di accettazione dell’incarico, perché da lì si calcolano i due mesi dell’art. 17 c.9.

Prima di inviare la richiesta, nella pratica, conviene avere sul tavolo un fascicolo minimo, che serve sia a misurare le conseguenze della rinuncia sia a preparare un’eventuale ripartenza:

  • la ricevuta di accettazione dell’esperto e la data di pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, per il calcolo dei due mesi e dei giorni di protezione già consumati;
  • l’ordinanza del tribunale sulle misure (durata, eventuali limitazioni a singoli creditori, eventuali proroghe), perché da essa dipende quante esecuzioni sono davvero ferme;
  • l’elenco aggiornato delle azioni pendenti: pignoramenti, decreti ingiuntivi notificati e non ancora definitivi, atti di precetto, iscrizioni ipotecarie richieste;
  • il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria presso l’Agente della riscossione, il certificato dei debiti contributivi e l’estratto della Centrale dei rischi già caricati per l’istanza (art. 17 c.3, richiamato dall’art. 25-quater c.2), da aggiornare se la composizione è durata qualche mese;
  • i verbali o le note degli incontri con l’esperto e con i creditori, utili a verificare che la relazione finale descriva correttamente lo stato delle trattative;
  • le eventuali autorizzazioni ottenute ai sensi dell’art. 22, i cui effetti resistono nei passaggi successivi indicati dall’art. 25-quater c.6.

Con questi documenti la rinuncia smette di essere un salto nel buio e diventa una decisione misurabile: quante azioni ripartono, in quanto tempo, con quale esposizione.

Vantaggi motivati

  • Contenimento dei costi. L’art. 25-ter c.8 prevede un compenso compreso tra 500 e 5.000 € quando l’imprenditore non compare o l’esperto non procede: è la fascia pensata per le chiusure precoci, anche se la sua applicabilità a una rinuncia dopo alcuni incontri va valutata sulle attività effettivamente svolte. Negli altri casi il compenso segue gli scaglioni, con la possibilità di acconti (art. 25-ter c.13) e con prededuzione (c.12).
  • Ripartenza più rapida se la rinuncia è tempestiva: quattro mesi invece di un anno, ma solo una volta.
  • Libertà di manovra: l’impresa non è più vincolata agli obblighi informativi verso l’esperto e può riorganizzarsi senza il controllo esterno.

Rischi e svantaggi onesti

Il primo rischio è immediato: con l’archiviazione le misure protettive cessano e i creditori che erano fermi possono riprendere le esecuzioni, iscrivere ipoteche, chiedere sequestri. Chi rinuncia con un pignoramento sospeso deve avere un piano per quel pignoramento il giorno dopo.

Il secondo rischio riguarda il futuro. Una seconda composizione sulla stessa crisi non restituisce la protezione già consumata. Il Tribunale di Monza, Sez. III, con decreto del 17/3/2026 (R.G. 8353/2025 V.G., commentato da Iusletter il 22/7/2026), ha ritenuto che il tetto di 240 giorni delle misure protettive e cautelari sia complessivo: se la crisi è la stessa e quei giorni sono già stati fruiti, una nuova istanza non li fa ripartire; il debitore ha l’onere di dimostrare, con dati quantificati, che si tratta di una crisi nuova. Il commento richiama nello stesso senso il Tribunale di Bologna, Sez. IV, 19/5/2025. Il caso di Monza riguardava una società ben sopra le soglie dell’impresa minore, ma il principio si fonda sull’art. 19 c.5, richiamato anche per le imprese sotto soglia.

Il terzo rischio è procedurale: ripartire non significa riprendere da dove si era rimasti. Il Tribunale di Trani (5/9/2022) e il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (7/11/2024), nelle massime raccolte dalla CCIAA di Prato-Pistoia, hanno ritenuto che, dopo un rigetto per motivi di rito o una inammissibilità ex art. 19 c.3, si debba ripercorrere l’intero iter, amministrativo e giudiziale.

Il quarto rischio è il più sottovalutato: la rinuncia anticipata può togliere di mezzo il concordato semplificato, che presuppone una relazione finale in cui l’esperto attesta correttezza e buona fede delle trattative e impraticabilità delle soluzioni. Una relazione redatta dopo poche settimane, su richiesta dell’imprenditore, difficilmente potrà contenere quella valutazione.

Il profilo ideale della rinuncia con archiviazione è l’impresa minore senza esecuzioni pendenti, con una crisi in via di soluzione o con un’istanza da rifare meglio, che decide entro i due mesi dall’accettazione dell’esperto.

Terza strada: lasciare la composizione per un altro strumento

In cosa consiste

Qui la rinuncia non è fine a sé stessa: è il passaggio a uno strumento diverso, che per l’impresa minore è indicato dall’art. 25-quater c.4: concordato minore (art. 74), liquidazione controllata (art. 268), concordato semplificato (art. 25-sexies) e, per la sola impresa agricola, accordo di ristrutturazione. Il concordato minore e la liquidazione controllata passano per l’Organismo di composizione della crisi (OCC) e per il tribunale; il concordato semplificato si propone direttamente al tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale, con il piano di liquidazione e i documenti dell’art. 39.

Va soppesato con attenzione il rapporto inverso, regolato dall’art. 25-quinquies: l’istanza di composizione negoziata non può essere presentata mentre è pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione, anche con riserva (art. 44 c.1 lett. a), una proposta di concordato minore (art. 74) o un ricorso ex art. 54 c.3, e non può essere presentata se, nei quattro mesi precedenti, l’imprenditore ha rinunciato a una di quelle domande. Il passaggio dalla composizione al concordato minore è dunque consentito; il ritorno indietro, invece, è bloccato finché il concordato pende e per quattro mesi dopo la rinuncia. Non a caso, nella stessa istanza di composizione l’impresa minore dichiara di non aver depositato ricorso ai sensi dell’art. 74 (art. 25-quater c.2).

Quando ha senso

  1. Serve una falcidia che i creditori non firmerebbero mai uno per uno. Il concordato minore si approva a maggioranza dei crediti ammessi al voto, con il silenzio-assenso (art. 79 c.1 e c.3), e consente al giudice di omologare anche senza l’adesione del Fisco o degli enti previdenziali quando questa è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione (art. 80 c.3). Nessun accordo della composizione vincola i dissenzienti allo stesso modo.
  2. L’attività non è più sostenibile. Se non c’è continuità, la liquidazione controllata (art. 268) porta all’esdebitazione della persona fisica, di diritto dopo tre anni dall’apertura (art. 282 c.1). Per l’imprenditore individuale è spesso la strada che chiude davvero il problema.
  3. C’è un acquirente o una risorsa esterna da proteggere. Il concordato minore liquidatorio è ammesso solo con apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (art. 74 c.2); il concordato semplificato è pensato proprio per liquidare il patrimonio dopo trattative fallite.

Come si esegue, in sintesi

Per il concordato minore si incarica un OCC del circondario, si prepara la proposta con i documenti dell’art. 75 (bilanci e scritture dei tre anni, relazione aggiornata, elenco dei creditori con prelazioni e domicilio digitale, atti di straordinaria amministrazione dei cinque anni, entrate della famiglia) e si chiedono le misure dell’art. 78 c.2 lett. d. Per la liquidazione controllata il debitore persona fisica deve ottenere dall’OCC l’attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire (art. 268 c.3). Nel frattempo si chiude la composizione con l’esperto, coordinando le date per non lasciare buchi di protezione.

Il coordinamento è la parte delicata. L’OCC, dopo il conferimento dell’incarico, deve ricevere la documentazione, ricostruire il passivo, verificare il patrimonio e scrivere la propria relazione; solo dopo il deposito della proposta il giudice può aprire la procedura e disporre, su istanza del debitore, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (art. 78 c.2 lett. d). Se la composizione viene archiviata il giorno in cui si incarica l’OCC, i creditori hanno davanti settimane libere. Se invece la composizione resta aperta mentre l’OCC lavora, le misure (se ancora efficaci e nei limiti dei 240 giorni) coprono almeno una parte di quel periodo. Lo stesso ragionamento vale per la liquidazione controllata, dove l’attestazione dell’OCC sulla possibilità di acquisire attivo è condizione per l’apertura su domanda del debitore persona fisica (art. 268 c.3). Non c’è una regola che imponga di chiudere la composizione prima di depositare il concordato minore: l’art. 25-quater c.4 elenca il concordato minore tra le scelte alternative dell’imprenditore, e il divieto dell’art. 25-quinquies opera nella direzione opposta. Il modo concreto di gestire la sovrapposizione va però concordato con l’esperto e verificato con il tribunale competente.

Vantaggi motivati

  • Effetti vincolanti per tutti i creditori, anche dissenzienti, una volta omologato il concordato minore.
  • Esdebitazione per la persona fisica al termine della liquidazione controllata.
  • Atti autorizzati salvi: per l’art. 25-quater c.6 quelli compiuti con l’autorizzazione del tribunale durante la composizione restano efficaci nel concordato minore omologato, nella liquidazione controllata e nel concordato semplificato omologato.

Rischi e svantaggi onesti

Il primo rischio è il vuoto di protezione tra la cessazione delle misure della composizione e quelle del nuovo strumento: se l’archiviazione arriva prima che il giudice del concordato minore emetta il decreto di apertura con le misure dell’art. 78, un creditore può muoversi. Il secondo rischio riguarda la forma dell’impresa: la Cassazione (Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026, segnalata da Iusletter) ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato; chi, dopo la rinuncia, chiude la partita IVA pensando di semplificarsi la vita può perdere proprio lo strumento che gli serviva. Il terzo è di tempistica: la Cassazione (n. 31856/2025, commentata da EC News il 27/1/2026, nel regime del D.L. 118/2021) ha affermato che un concordato rinunciato resta pendente fino alla dichiarazione di improcedibilità, sicché un’istanza di composizione presentata il giorno dopo la rinuncia era inammissibile; oggi l’art. 25-quinquies rende la preclusione ancora più esplicita, con i quattro mesi. Chi pensa di «provare» il concordato minore e poi tornare alla composizione deve sapere che la porta, per un periodo, resta chiusa. Infine, il concordato semplificato resta precluso se la relazione finale non contiene le dichiarazioni richieste dall’art. 25-sexies c.1.

Il profilo ideale della terza strada è l’impresa minore con debiti fiscali e bancari rilevanti, creditori divisi, e un’idea chiara dello strumento successivo già prima di chiudere la composizione.

Le tre strade messe alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi seguiti dallo Studio. I dati di partenza sono gli stessi per tutte.

Dati comuni. Ditta individuale di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, impresa minore: attivo medio degli ultimi tre esercizi 186.400 €, ricavi dell’ultimo anno 171.250 €, debiti complessivi 214.730 €. I creditori sono nove: una banca per 88.900 € (saldo di conto anticipi e mutuo chirografario), con un pignoramento presso terzi già notificato su un credito verso un cliente; l’Agente della riscossione per 61.380 € di cartelle; sette fornitori per 64.450 €, uno dei quali con decreto ingiuntivo notificato. L’esperto accetta l’incarico lunedì 2 marzo 2026; l’istanza di misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese martedì 3 marzo; il ricorso per la conferma è depositato mercoledì 4 marzo, il giorno successivo, come richiede l’art. 19 c.1; all’udienza del 18 marzo il tribunale conferma le misure per 120 giorni, quindi fino a giovedì 16 luglio 2026. Il limite massimo complessivo di 240 giorni, se calcolato dalla stessa data, cadrebbe venerdì 13 novembre 2026.

Simulazione 1: rinuncia entro i due mesi. Il 28 aprile 2026 (martedì) l’imprenditore, dopo due incontri, si accorge che la situazione patrimoniale depositata è superata: un cliente ha pagato 23.600 € e il fabbisogno dei sei mesi è cambiato. Chiede l’archiviazione. I due mesi dall’accettazione scadono il 2 maggio, quindi la richiesta è tempestiva. Ipotizzando l’archiviazione martedì 5 maggio 2026, il giudice dichiara cessati gli effetti delle misure: la banca può riprendere il pignoramento presso terzi, il fornitore con decreto ingiuntivo può iscrivere ipoteca giudiziale sui beni dell’impresa, perché il divieto di acquisire prelazioni non concordate viene meno (art. 19 c.8). Per l’art. 17 c.9 la nuova istanza potrà essere presentata decorsi quattro mesi: il termine cade sabato 5 settembre 2026, quindi in concreto da lunedì 7 settembre. Il compenso dell’esperto sarà liquidato dal segretario generale della camera di commercio (art. 25-quater c.7) tenendo conto dell’attività svolta; la fascia tra 500 e 5.000 € dell’art. 25-ter c.8 è il riferimento più vicino, ma la sua applicazione a una rinuncia dopo due incontri è una valutazione del segretario generale, non un automatismo.

Simulazione 2: rinuncia dopo i due mesi. Stessi dati, ma l’imprenditore decide di uscire martedì 21 luglio 2026, dopo che le misure sono già scadute il 16 luglio senza proroga. L’archiviazione arriva martedì 28 luglio. Il beneficio della riduzione a quattro mesi non c’è più: una nuova istanza non prima di mercoledì 28 luglio 2027. Se nel frattempo la crisi peggiora, l’unica alternativa negoziale rapida è il concordato minore tramite OCC. Il compenso dell’esperto segue gli scaglioni dell’art. 25-ter c.1, applicati alla media dell’attivo degli ultimi tre bilanci (c.9): 4%-6% sui primi 100.000 € (da 4.000 a 6.000 €) e 1%-1,5% sui successivi 86.400 € (da 864 a 1.296 €), cioè un range indicativo tra 4.864 e 7.296 €, senza maggiorazioni né riduzioni per numero di creditori, perché nove creditori non rientrano né nella riduzione del 40% (fino a cinque) né nella maggiorazione del 25% (da 21 a 50). L’ordine dei calcoli non è chiarito dalla norma: è una lettura, da verificare con la liquidazione concreta.

Simulazione 3: proseguire fino alla relazione finale e uscire con un altro strumento. Le trattative proseguono; il tribunale proroga le misure. I 180 giorni dall’accettazione scadono sabato 29 agosto 2026: l’esperto chiude l’incarico e la relazione finale è comunicata lunedì 31 agosto. Agosto non sospende nulla (art. 9 c.1). Se la relazione attesta correttezza e buona fede e impraticabilità delle soluzioni, l’imprenditore può proporre il concordato semplificato entro venerdì 30 ottobre 2026 (60 giorni dalla comunicazione), senza voto dei creditori. Se invece sceglie il concordato minore, deve incaricare un OCC e depositare la proposta, ad esempio mercoledì 14 ottobre 2026: tra il 31 agosto e il decreto di apertura con le misure dell’art. 78 c.2 lett. d la banca è libera di agire, e quelle sei settimane vanno coperte preparando prima i documenti dell’art. 75. Con la proposta di concordato minore, ipotizziamo un pagamento del 38% ai chirografari in quattro anni con la continuità dell’attività: la maggioranza si forma sui crediti ammessi al voto, e il silenzio vale adesione.

Variante della simulazione 3: rinuncia anche al concordato minore. Se l’imprenditore rinuncia al concordato minore lunedì 14 dicembre 2026 per tornare a negoziare in composizione, l’art. 25-quinquies impedisce la nuova istanza nei quattro mesi successivi: non prima di mercoledì 14 aprile 2027. E il concordato rinunciato, secondo l’orientamento richiamato da Cass. n. 31856/2025, resta pendente fino alla dichiarazione di improcedibilità.

Il dato che emerge dai numeri è che la rinuncia costa poco se arriva presto e senza esecuzioni in corso, e costa molto se arriva tardi o lascia scoperto un pignoramento.

Il confronto a colpo d’occhio

La tabella riassume le tre strade sulle voci che, nella pratica, decidono la scelta. I costi indicati sono solo quelli previsti dalla legge per la procedura (esperto, OCC, diritti di segreteria della camera di commercio, contributo unificato dove dovuto): i compensi dei consulenti dell’impresa sono una voce a parte e qui non si considerano. I diritti di segreteria della camera di commercio per la composizione negoziata sono stati fissati con il D.M. 10/3/2022 in 252 € a pratica: è un dato da verificare sulla tabella in vigore presso la camera di commercio competente.

Voce Proseguire le trattative Rinunciare e archiviare Passare a un altro strumento
Tempi Fino a 180 giorni, più eventuali 180 (art. 17 c.7) Archiviazione in pochi giorni dalla richiesta Dipende dallo strumento: concordato minore e liquidazione controllata con OCC e tribunale; semplificato entro 60 giorni dalla relazione finale
Complessità Media: incontri, aggiornamenti in piattaforma, informative all’esperto (art. 21) Bassa: richiesta, relazione finale, eventuale declaratoria del giudice Alta: nuovo fascicolo (art. 75 o art. 39), relazione dell’OCC, udienze
Costi di legge Compenso dell’esperto per intero secondo l’art. 25-ter, minimo 4.000 € Compenso ridotto in base all’attività; fascia 500-5.000 € dell’art. 25-ter c.8 nei casi previsti Compenso dell’esperto per l’attività svolta + compenso dell’OCC o degli organi del nuovo strumento
Effetti su esecuzioni Bloccate se le misure sono confermate, fino a 240 giorni complessivi Riprendono dopo l’archiviazione; cade il divieto di nuove prelazioni (art. 19 c.8) Nuova protezione solo dal decreto del nuovo strumento (es. art. 78 c.2 lett. d): rischio di vuoto
Rischi in caso di esito negativo Archiviazione disposta dall’esperto; revoca delle misure se il piano è inconsistente Seconda composizione senza nuovi giorni di protezione per la stessa crisi Diniego dell’omologa; per il concordato minore, su istanza del debitore, liquidazione controllata (art. 80 c.5)
Reversibilità Alta: si può chiedere l’archiviazione in ogni momento Media: nuova istanza dopo quattro mesi (una volta) o un anno (art. 17 c.9) Bassa: ritorno alla composizione impedito durante la pendenza e per quattro mesi dopo la rinuncia (art. 25-quinquies)

Letta per righe, la tabella mostra che nessuna strada domina sulle altre: quella più reversibile è anche quella che costa di più, quella più rapida è quella che espone di più alle esecuzioni, quella più incisiva sul debito è quella da cui è più difficile tornare indietro.

Come orientarsi tra le tre strade

La scelta non si fa con una regola generale, ma con alcune domande precise sulla situazione dell’impresa.

Primo criterio: ci sono esecuzioni o garanzie in arrivo? Se la tua impresa ha un pignoramento sospeso dalle misure, o un creditore con decreto ingiuntivo pronto a iscrivere ipoteca, la rinuncia pura espone subito il patrimonio. In questi casi, in genere, la scelta si gioca tra proseguire (anche solo il tempo necessario a preparare lo strumento successivo) e passare direttamente a un concordato minore con richiesta di misure. Se invece non ci sono azioni in corso, il costo della rinuncia si riduce sensibilmente.

Secondo criterio: quanto tempo è passato dall’accettazione dell’esperto? La soglia dei due mesi dell’art. 17 c.9 è l’elemento dirimente per chi pensa di ripartire. Entro i due mesi la rinuncia lascia aperta una seconda composizione dopo quattro mesi; oltre, il termine è di un anno. Ma anche dentro i due mesi va tenuto presente che, per la stessa crisi, i giorni di protezione già consumati non tornano, come ha ritenuto il Tribunale di Monza nel decreto del 17/3/2026.

Terzo criterio: l’attività può continuare? Se c’è continuità e un piano credibile, la composizione e il concordato minore in continuità sono gli strumenti naturali. Se l’attività è destinata a chiudere, la composizione con misure rischia di non reggere (le massime di Bergamo, Lecco e di altri tribunali sui piani solo liquidatori vanno in questa direzione) e le strade realistiche sono il concordato semplificato, che però presuppone una relazione finale favorevole, o la liquidazione controllata con esdebitazione.

Quarto criterio: quanto pesa il debito fiscale? Con 61.380 € di cartelle su 214.730 €, l’Agente della riscossione ha un peso decisivo. Nella composizione l’impresa minore può proporre accordi con gli enti fiscali, ma il cram down non esiste; nel concordato minore il giudice può omologare anche senza l’adesione del Fisco se ricorrono le condizioni dell’art. 80 c.3. Se il Fisco è determinante e non collabora, il passaggio al concordato minore pesa più della prosecuzione.

Quinto criterio: la forma dell’impresa resterà la stessa? Chi intende chiudere la partita IVA dopo la rinuncia deve sapere che, per la Cassazione (n. 20141/2026), il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato è inammissibile: la cancellazione va decisa dopo aver scelto lo strumento, non prima.

Questi criteri spesso puntano in direzioni diverse, ed è normale: il peso di ciascuno dipende dai numeri dell’impresa e dalla posizione dei singoli creditori. Un’impresa senza esecuzioni, entro i due mesi e con una crisi che si sta riassorbendo trova nella rinuncia una soluzione economica e ordinata; la stessa impresa, con un pignoramento sospeso sul principale credito verso clienti, rischia invece di perdere proprio la liquidità che le serviva per pagare i fornitori. Un’impresa con un piano di continuità e un debito fiscale determinante ha buone ragioni per spostarsi sul concordato minore; se però il piano non è ancora scritto, uscire dalla composizione prima di averlo pronto significa restare senza protezione e senza proposta. Il punto di equilibrio va cercato caso per caso, mettendo a confronto le tre strade sugli stessi numeri, come nelle simulazioni.

«Per un imprenditore minore la domanda non è se si possa rinunciare alla composizione negoziata, ma che cosa resta in piedi il giorno dopo: protezioni, termini, strumenti alternativi. È lì che si decide se la rinuncia è una scelta o un errore.» — Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Le domande di chi non ha ancora deciso

Posso cambiare idea dopo aver chiesto l’archiviazione? Finché il segretario generale non ha disposto l’archiviazione, la richiesta può in pratica essere ritirata d’intesa con l’esperto; dopo, la composizione è chiusa e si può solo presentare una nuova istanza nei termini dell’art. 17 c.9. Non esiste una «riapertura» della vecchia pratica.

Se rinuncio, perdo le somme che ho già pagato ai creditori durante le trattative? I pagamenti durante la composizione non sono vietati (art. 18 c.3). Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 mantengono gli effetti nei successivi strumenti elencati dall’art. 25-quater c.6. Per i pagamenti non autorizzati la tenuta dipende dalle regole dello strumento successivo; va ricordato che l’art. 25-quater c.5 richiama dell’art. 24 solo i commi 3 e 4, quindi le regole generali di protezione degli atti della composizione non si trasferiscono integralmente all’impresa minore. Per i profili penali, eventualmente collegati agli atti compiuti, la valutazione va fatta con il difensore penale.

E se l’esperto non è d’accordo con la mia rinuncia? L’esperto non può obbligare l’imprenditore a proseguire. Può però scrivere nella relazione finale come si sono svolte le trattative, e quella relazione pesa nei passaggi successivi: davanti al giudice delle misure, nel concordato semplificato, perfino nella valutazione dell’OCC sulla diligenza del debitore.

Posso rinunciare solo alle misure protettive e continuare a trattare? Sì: l’art. 19 c.6 prevede che il giudice, anche su istanza dell’imprenditore, revochi o abbrevi le misure. È una soluzione da valutare quando la protezione generalizzata irrigidisce le banche; il rovescio è che le esecuzioni possono ripartire mentre le trattative continuano.

E se scelgo la strada sbagliata? Le conseguenze più serie sono due: il vuoto di protezione tra una procedura e l’altra e le preclusioni temporali (un anno dall’archiviazione, quattro mesi dalla rinuncia al concordato minore). Sono rimediabili, ma costano tempo, e nel frattempo i creditori agiscono. Per questo la scelta va fatta prima di firmare la richiesta di archiviazione, non dopo.

La rinuncia alla composizione pregiudica una futura esdebitazione? Non direttamente: la rinuncia non è tra le condizioni ostative previste per l’esdebitazione. Va però soppesato che, nella liquidazione controllata, l’esdebitazione della persona fisica richiede che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e che ricorrano le condizioni dell’art. 280 (art. 282 c.2). Il comportamento tenuto durante la composizione, così come descritto nella relazione finale dell’esperto, può entrare nel quadro che il tribunale valuterà. Una rinuncia motivata e documentata ha un peso ben diverso da un abbandono improvviso con atti dispositivi non comunicati all’esperto.

Devo informare i creditori della rinuncia? L’archiviazione viene iscritta nel registro delle imprese se era pubblicata l’istanza di misure, e la relazione finale è comunicata alle parti (art. 17 c.8): i creditori coinvolti nelle trattative lo sapranno comunque. Nella pratica è spesso utile accompagnare la rinuncia con una comunicazione ai creditori principali che spieghi che cosa l’impresa intende fare dopo, soprattutto se è in preparazione un concordato minore: un creditore che sa che una proposta sta arrivando ha meno ragioni di correre a pignorare, anche se nessuna comunicazione può impedirgli di farlo.

I termini corrono anche ad agosto? Sì. Per l’art. 9 c.1 CCII la sospensione feriale non si applica ai procedimenti regolati dal Codice: un’udienza sulle misure, i 60 giorni per il concordato semplificato o i termini del concordato minore corrono anche dal 1° al 31 agosto.

Le pronunce che aiutano a pesare la scelta

Le pronunce che seguono sono state verificate su rassegne e massimari; salvo diversa indicazione sono note da massima o sintesi, non dal testo integrale. Molte sono pronunce di merito senza numero, come accade per gran parte della giurisprudenza sulla composizione negoziata. Nessuna riguarda specificamente l’art. 25-quater: i principi vanno quindi letti tenendo conto che, per l’impresa minore, le norme generali si applicano in quanto compatibili.

Su chi prosegue le trattative

  1. Trib. Reggio Emilia, 7/10/2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Il divieto collegato alle misure dura fino al termine del percorso, cioè fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, e non è legato a un termine fisso stabilito dal primo giudice. Rilevanza: conferma che la protezione segue la vita della composizione e quindi cessa con la rinuncia.
  2. Trib. Lecco, 2/1/2023 (stesso massimario). L’insolvenza irreversibile, intesa come assenza di prospettive di risanamento, impedisce la conferma delle misure. Rilevanza: chi prosegue senza un piano credibile rischia di perdere comunque la protezione.
  3. Trib. Bergamo, 15/3/2022 (stesso massimario). La sola liquidazione non può essere l’esito di una conferma delle misure, perché è l’esito del fallimento delle trattative. Rilevanza: per un’impresa minore destinata a chiudere, restare nella composizione con le misure ha basi fragili.
  4. Cass. Sez. I, sent. n. 241 del 5/1/2026 (massima Brocardi, art. 19). Il diniego della conferma delle misure va impugnato con il reclamo cautelare nel termine di quindici giorni (art. 669-terdecies c.p.c., richiamato dall’art. 19 c.7); la riserva del tribunale sull’istanza di fallimento non impedisce al debitore di difendersi, ma non gli dà diritto a un rinvio. Rilevanza: anche chi prosegue deve presidiare i termini del procedimento sulle misure.
  5. Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025 (massima Brocardi, artt. 18 e 19). Il debitore non ha un diritto pieno al rinvio della decisione per attivare procedure alternative o reclamare contro la revoca delle misure. Rilevanza: il passaggio da uno strumento all’altro va preparato prima, non chiesto come rinvio.

Su chi rinuncia e pensa di ripartire

  1. Trib. Monza, Sez. III, decr. 17/3/2026, R.G. 8353/2025 V.G. (commento Iusletter 22/7/2026). Il limite di 240 giorni delle misure è complessivo: una nuova composizione sulla stessa crisi non restituisce i giorni già fruiti; serve la prova, quantificata, di una crisi diversa. Rilevanza: la ripartenza dopo la rinuncia non equivale a una nuova protezione.
  2. Trib. Bologna, Sez. IV, n. 1780 del 19/5/2025 (richiamata nello stesso commento Iusletter come orientamento analogo e segnalata da diritto.it). Rilevanza: rafforza la lettura del tetto complessivo delle misure in caso di nuova istanza.
  3. Trib. Trani, 5/9/2022 e Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7/11/2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Dopo un rigetto per motivi di rito, o dopo l’inammissibilità ex art. 19 c.3, si deve ripercorrere l’intero iter, amministrativo e giudiziale, senza poter riproporre il solo ricorso. Rilevanza: chi ripresenta l’istanza dopo l’archiviazione riparte da zero.
  4. Trib. Milano, n. 9567 del 5/11/2024 (massimari CCIAA). Nella liquidazione del compenso dell’esperto prevale l’accordo tra le parti e il provvedimento di liquidazione vale come prova scritta per il decreto ingiuntivo. Rilevanza: il compenso dell’esperto resta dovuto anche in caso di rinuncia e va definito con chiarezza al momento dell’uscita (per l’impresa minore lo liquida il segretario generale, art. 25-quater c.7).

Su chi passa a un altro strumento

  1. Cass. n. 31856/2025 (commento EC News 27/1/2026; regime del D.L. 118/2021). Un concordato rinunciato resta pendente fino alla dichiarazione di improcedibilità; l’istanza di composizione presentata il giorno dopo la rinuncia era inammissibile, e il tribunale investito dell’istanza di fallimento può accertarlo incidentalmente. Rilevanza: anticipa la logica dell’attuale art. 25-quinquies, che vieta la composizione per quattro mesi dopo la rinuncia a un concordato minore.
  2. Cass. Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026 (Iusletter). È inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: chi rinuncia alla composizione e chiude l’impresa può perdere il concordato minore.
  3. Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025. Per aprire la liquidazione controllata non è richiesto il requisito della meritevolezza. Rilevanza: per l’impresa minore che lascia la composizione senza prospettive di continuità, la liquidazione controllata resta accessibile anche quando la storia del debito non è lineare; la meritevolezza tornerà in gioco solo in sede di esdebitazione (art. 282 c.2).

Un’avvertenza: queste pronunce orientano, non decidono il caso. La giurisprudenza sulla rinuncia in senso stretto è quasi assente; le indicazioni si ricavano da pronunce su misure protettive, ripresentazione delle istanze e passaggi tra procedure.

Cosa fa lo Studio Monardo quando un imprenditore minore valuta la rinuncia

Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché la scelta tra le tre strade è insieme giuridica e contabile. In concreto:

  1. Ricostruiamo la cronologia della composizione: data di accettazione dell’esperto, pubblicazione dell’istanza, ordinanza sulle misure e loro scadenza, per stabilire se la rinuncia rientra nei due mesi dell’art. 17 c.9.
  2. Mappiamo le esecuzioni sospese e le azioni pronte a partire, creditore per creditore, per capire che cosa succede il giorno dopo l’archiviazione (pignoramenti, ipoteche giudiziali, sequestri).
  3. Verifichiamo i requisiti dell’impresa minore sui bilanci o sulle dichiarazioni dei tre esercizi, perché da essi dipende quale disciplina si applica e quali strumenti sono disponibili.
  4. Valutiamo quale delle tre strade regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando la prosecuzione, la rinuncia e il passaggio a concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato con gli stessi numeri.
  5. Prepariamo prima i documenti dello strumento successivo (art. 75 per il concordato minore, art. 39 per il concordato semplificato, attestazione dell’art. 268 c.3 per la liquidazione controllata), per ridurre il vuoto di protezione.
  6. Coordiniamo i tempi con l’esperto e con l’OCC, così che la chiusura della composizione e l’apertura del nuovo strumento siano il più vicine possibile.
  7. Gestiamo il procedimento sulle misure protettive, compresa l’eventuale richiesta di revoca o abbreviazione dell’art. 19 c.6 e i reclami nei termini del rito cautelare.
  8. Verifichiamo la liquidazione del compenso dell’esperto secondo l’art. 25-ter e l’art. 25-quater c.7, controllando base di calcolo, scaglioni e attività svolta.
  9. Esaminiamo con i commercialisti la posizione fiscale e previdenziale, perché il peso dell’Agente della riscossione decide spesso tra accordo negoziato e concordato minore con cram down.
  10. Seguiamo il contenzioso collegato, dalle opposizioni ai decreti ingiuntivi alle opposizioni esecutive, fino all’eventuale giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesano in particolare due di queste competenze. La qualifica di Esperto Negoziatore dà la conoscenza diretta di come si svolgono gli incontri, di che cosa l’esperto scrive nella relazione finale e di quando una rinuncia è percepita come scelta ragionata o come abbandono. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità di strategia fino in Cassazione: la decisione presa oggi sulla rinuncia può essere discussa domani in un reclamo sulle misure, in un giudizio sull’omologa del concordato minore o in un ricorso di legittimità, e l’impresa non deve cambiare difensore né linea quando la partita si sposta di grado. Lo Studio si impegna sui mezzi, non sui risultati: analizza, verifica e costruisce la strategia, senza promettere un esito che dipende dal giudice e dai creditori.

In conclusione

Sì, l’imprenditore minore può rinunciare alla composizione negoziata in corso: il Codice lo presuppone e ne disciplina le conseguenze. Ma la domanda giusta non è se si possa, bensì quale delle tre strade, proseguire, rinunciare con archiviazione o passare a un altro strumento, lasci l’impresa in una posizione migliore il giorno dopo. I due mesi dall’accettazione dell’esperto, le esecuzioni sospese, il peso del debito fiscale, la continuità dell’attività e la forma dell’impresa sono gli elementi che spostano l’equilibrio. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, protezioni e diritti che non sempre si recuperano.

Lo Studio Monardo segue questo passaggio con le competenze che servono su entrambi i lati del confine: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata, e quelle di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC per il concordato minore e la liquidazione controllata in cui l’impresa minore entra quando lascia il tavolo delle trattative. È su quel passaggio, e non sulla composizione o sul concordato minore presi separatamente, che si gioca l’esito della rinuncia.

📩 Se stai pensando di uscire dalla composizione negoziata, scrivici prima di firmare la richiesta di archiviazione: i recapiti dello Studio sono qui sotto, al termine della pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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