Che cosa conviene fare, adesso, se la tua società benefit attraversa una fase di tensione finanziaria e l’Agenzia delle Entrate contesta la deduzione delle erogazioni liberali che avevi portato in dichiarazione? La domanda è più insidiosa di quanto sembri, perché in una società benefit il confine tra “liberalità” e “costo sostenuto per il beneficio comune” è spesso sottile, e l’Amministrazione tende a spostarlo a proprio favore. Non esiste una risposta valida per tutte le società benefit, ed è proprio questo il punto: la strada giusta dipende da quanto è fondata la contestazione, da quanta liquidità resta in cassa e da quanto pesa il debito fiscale sul totale delle passività.
Le strade realmente percorribili sono tre: chiudere la partita con l’Agenzia in via deflattiva (contraddittorio, adesione, acquiescenza), impugnare l’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria, oppure portare il debito fiscale, contestato o già definito, dentro uno strumento di regolazione della crisi d’impresa. Ognuna ha un costo diverso in termini di tempo, rischio e liquidità, e nessuna è una trappola in sé: lo diventa solo se scelta nel momento sbagliato o per l’impresa sbagliata.
Lo Studio Monardo segue questo tipo di situazioni perché tiene insieme le due metà del problema. Sul versante fiscale, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale in diritto tributario e bancario, ed è avvocato cassazionista, quindi può difendere la stessa linea dal contraddittorio con l’ufficio fino alla Corte di cassazione. Sul versante della crisi, è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: conosce dall’interno gli strumenti in cui un debito tributario può essere trattato, rateizzato o ridotto.
📩 Se hai appena ricevuto un questionario, uno schema di atto o un avviso di accertamento sulle erogazioni dedotte, contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questo articolo.
Il quadro di partenza: perché le erogazioni di una società benefit finiscono sotto la lente
La società benefit è disciplinata dall’art. 1, commi 376-384, della L. 28 dicembre 2015, n. 208. È una normale società lucrativa (S.r.l., S.p.A., società di persone, cooperativa) che, oltre allo scopo di dividere utili, persegue una o più finalità di beneficio comune indicate nell’oggetto sociale, e le gestisce “in modo responsabile, sostenibile e trasparente” nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente. Gli amministratori devono bilanciare l’interesse dei soci con quello dei portatori di interesse e, ogni anno, allegare al bilancio una relazione sul perseguimento del beneficio comune, misurato con uno standard di valutazione esterno.
Dal punto di vista tributario, tuttavia, la qualifica di società benefit non crea un regime fiscale speciale: il reddito si determina secondo le regole ordinarie del reddito d’impresa. È qui che nasce il problema. Le somme che la società destina al beneficio comune possono essere inquadrate in tre modi diversi, con conseguenze molto distanti tra loro:
- costi inerenti all’attività (art. 109, comma 5, TUIR), integralmente deducibili se documentati e collegati all’impresa, anche in via indiretta o prospettica;
- erogazioni liberali deducibili solo entro limiti quantitativi e soggettivi precisi, previsti dall’art. 100 TUIR (ad esempio la lett. a del comma 2, per le persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, entro il 2% del reddito d’impresa dichiarato) oppure dall’art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), per le erogazioni a favore di enti del Terzo settore, entro il 10% del reddito complessivo dichiarato con riporto dell’eccedenza nei periodi successivi;
- liberalità non deducibili, perché fuori dai casi tipizzati o prive dei requisiti.
La contestazione tipica dell’ufficio segue uno di tre binari. Il primo è la riqualificazione: la società ha dedotto come costo inerente quella che per l’Agenzia è una liberalità, e quindi la deduzione va ricondotta nei limiti percentuali. Il secondo è il difetto dei requisiti del beneficiario: l’ente destinatario non era iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore, oppure non svolgeva in concreto l’attività dichiarata. Il terzo è il difetto di prova: mancano la tracciabilità del pagamento, la documentazione della destinazione o il collegamento con il progetto di beneficio comune descritto nella relazione annuale.
La relazione annuale, va detto, è un’arma a doppio taglio. Da un lato documenta il legame tra la spesa e l’oggetto sociale, e può essere decisiva per sostenere l’inerenza. Dall’altro, se descrive le stesse somme come “donazioni” o “contributi a fondo perduto”, offre all’ufficio un argomento pronto per la riqualificazione.
Le spese che più spesso vengono contestate
Nella pratica, le somme che una società benefit destina al beneficio comune si presentano in forme ricorrenti, e ciascuna porta con sé un grado diverso di esposizione alla contestazione.
La prima forma è il contributo in denaro a un ente non profit, senza alcuna controprestazione. È la più vicina alla liberalità in senso stretto: la deduzione regge solo se rientra in una delle norme agevolative e se l’ente possiede i requisiti soggettivi richiesti (iscrizione al RUNTS per l’art. 83 del Codice del Terzo settore, finalità esclusive e attività effettiva per l’art. 100 TUIR). Il punto debole è quasi sempre la prova dell’attività svolta dal beneficiario.
La seconda forma è il finanziamento di un progetto realizzato insieme all’ente, con convenzione, cronoprogramma e rendicontazione. Qui il confine si sposta: se il progetto genera per la società benefici anche indiretti (formazione di futuri dipendenti, sviluppo di un prodotto, radicamento commerciale su un territorio, misurazione dell’impatto richiesta dalla legge), si può sostenere che si tratti di un costo inerente all’attività, integralmente deducibile. Il rovescio della medaglia è che l’ufficio guarderà alla sostanza: una convenzione generica, senza obblighi reali per l’ente, viene facilmente letta come una liberalità vestita da contratto.
La terza forma è la cessione gratuita di beni o servizi (prodotti, ore di lavoro del personale, uso di locali). Ha regole proprie anche ai fini IVA, e la contestazione può riguardare insieme la deduzione del costo e il trattamento dell’operazione.
La quarta forma è la spesa diretta per finalità di beneficio comune sostenuta senza intermediari: interventi ambientali, iniziative per i dipendenti, programmi per la comunità. Qui l’art. 100, comma 1, TUIR prevede limiti per le spese a favore dei dipendenti destinate a finalità di utilità sociale, mentre le spese che migliorano processi e prodotti sono costi ordinari. L’elemento dirimente, in tutte e quattro le ipotesi, è la coerenza tra il documento contabile, il contratto e la descrizione contenuta nella relazione di impatto.
Sul piano procedurale, dal 2024 quasi ogni atto impositivo è preceduto dal contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6-bis della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), introdotto dal D.Lgs. 219/2023 e ritoccato dal correttivo D.Lgs. 81/2025: l’ufficio notifica uno schema di atto e concede un termine non inferiore a 60 giorni per osservazioni, prima del quale l’avviso non può essere emesso. L’avviso di accertamento è poi immediatamente esecutivo decorso il termine per ricorrere, e la riscossione passa all’Agente della riscossione secondo il D.P.R. 602/1973 come modificato dal D.Lgs. 110/2024 (il testo unico versamenti e riscossione, D.Lgs. 33/2025, sarà applicabile dal 1° gennaio 2027).
L’ultimo elemento del quadro è la crisi. Una società benefit che fatica a pagare fornitori, banche e imposte correnti non può ragionare sulla contestazione fiscale come farebbe un’impresa in salute: il tempo, la liquidità e il rischio di un pignoramento da parte dell’Agente della riscossione diventano variabili decisive. Gli amministratori, inoltre, hanno il dovere di istituire assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII) e di attivarsi per uno degli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza quando ne ricorrono i presupposti. Il debito fiscale da accertamento non è un problema separato dalla crisi: ne è spesso il detonatore.
Opzione 1 – Chiudere la partita con l’Agenzia: contraddittorio, accertamento con adesione, acquiescenza
In cosa consiste
È la strada che cerca un accordo con l’ufficio prima o subito dopo l’emissione dell’atto. Gli strumenti sono tre, utilizzabili in sequenza:
- le osservazioni nel contraddittorio preventivo (art. 6-bis L. 212/2000), con cui si contesta lo schema d’atto prima che diventi avviso;
- l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), che produce un atto concordato con riduzione delle sanzioni a un terzo e pagamento anche rateale;
- l’acquiescenza, cioè la rinuncia al ricorso con pagamento delle somme entro il termine per impugnare, sempre con sanzioni ridotte.
L’istanza di adesione presentata dopo la notifica dell’avviso sospende per 90 giorni il termine per ricorrere; se presentata dopo lo schema d’atto, si innesta nel contraddittorio. In entrambi i casi, il confronto avviene davanti all’ufficio, senza giudice.
Quando ha senso
Tre scenari concreti, a titolo esemplificativo:
- la società ha dedotto integralmente come costi di progetto alcune somme versate a un’associazione locale, e una parte di quelle somme è effettivamente documentabile come spesa di beneficio comune (materiali, personale distaccato, servizi fatturati), mentre un’altra parte è una pura donazione: c’è spazio per una riqualificazione parziale negoziata;
- l’ente beneficiario era iscritto al RUNTS solo da un certo momento in poi, e la contestazione riguarda per intero un periodo d’imposta in cui l’iscrizione esisteva per una parte dell’anno: si può discutere la quantificazione;
- la pretesa è modesta rispetto ai debiti complessivi, e la priorità della società è eliminare l’incertezza per presentare un piano credibile a banche e fornitori.
Il profilo ideale di questa opzione è la società benefit con una contestazione in parte fondata, documentazione solida su almeno una quota delle somme e un bisogno immediato di certezza e di rateizzazione.
Come si esegue, in sintesi
Nel contraddittorio si depositano osservazioni scritte con la documentazione: statuto e oggetto sociale con le finalità di beneficio comune, relazioni annuali, contratti o convenzioni con gli enti, prova dei bonifici, rendicontazioni dell’ente sulle attività svolte con le somme ricevute, eventuale iscrizione al RUNTS. Su questa base si costruisce la proposta di adesione: quali somme vanno riconosciute come costi inerenti, quali restano liberalità deducibili nei limiti, quali sono indeducibili. L’atto di adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata; il resto può essere dilazionato secondo l’art. 8 del D.Lgs. 218/1997.
Vantaggi
A fronte di questo percorso si ottengono sanzioni ridotte a un terzo, una pretesa spesso rideterminata al ribasso, tempi rapidi (settimane, non anni) e un debito certo, che può essere inserito in un piano di risanamento con un valore definito. Per una società in crisi, quest’ultimo aspetto non è secondario: un creditore fiscale con un credito incerto e contestato complica qualsiasi trattativa con gli altri creditori.
Un altro vantaggio riguarda il versante penale. L’art. 4 del D.Lgs. 74/2000, che punisce la dichiarazione infedele oltre determinate soglie, esclude dal calcolo la non inerenza e la non deducibilità di elementi passivi reali: una contestazione sulla deducibilità di erogazioni effettivamente pagate, di regola, resta sul terreno amministrativo. Chiudere in adesione elimina comunque ogni residuo margine di discussione.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è evidente. L’adesione è definitiva: l’atto non è impugnabile e la pretesa concordata non può essere ridiscussa. Se la contestazione era in larga parte infondata, si paga qualcosa che un giudice avrebbe potuto annullare. Inoltre la rateizzazione dell’adesione, se una rata non viene pagata, porta all’iscrizione a ruolo del residuo con sanzioni maggiorate: per una società con flussi di cassa incerti, il rischio di decadenza va soppesato con attenzione.
C’è poi un limite strutturale: l’ufficio non ha alcun potere di “fare sconti” fuori dalle regole. Se la norma di agevolazione non è applicabile (per esempio perché l’ente non aveva i requisiti), l’adesione può incidere sulla quantificazione, non sul principio.
Infine, c’è il tema della documentazione non prodotta. Se la società non ha risposto a un questionario o a un invito, rischia che i documenti esibiti dopo siano dichiarati inutilizzabili ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 137 del 28 luglio 2025, ha però letto questa preclusione in senso restrittivo e costituzionalmente orientato, il che lascia margini anche a chi ha risposto in ritardo.
Pronunce a supporto
La Cassazione, con la sentenza n. 15248/2024, ha chiarito che la deducibilità delle erogazioni ex art. 100, comma 2, lett. a), TUIR è una deroga al principio di inerenza e richiede che il beneficiario svolga effettivamente un’attività diretta alle finalità di legge, con onere della prova a carico del contribuente: un principio che, nel contraddittorio, impone di presentarsi con la prova dell’attività svolta dall’ente, non solo con il suo statuto. L’ordinanza n. 1239/2025 conferma che l’inerenza è un giudizio qualitativo e che spetta al contribuente provare esistenza, natura e destinazione del costo.
Opzione 2 – Impugnare l’avviso davanti alla Corte di giustizia tributaria
In cosa consiste
È la strada del contenzioso: il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado contro l’avviso di accertamento, oggi regolato dal D.Lgs. 546/1992: il testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), che ne raccoglie la disciplina, sarà applicabile dal 1° gennaio 2027 (D.L. 200/2025, convertito dalla L. 26/2026). Il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, con deposito telematico nei 30 giorni successivi. Nel processo tributario si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969): un avviso notificato a luglio vede quindi slittare la scadenza. Il reclamo-mediazione obbligatorio per le liti minori è stato abrogato dal 2024.
Con il ricorso, o con atto separato, si può chiedere la sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto, se ricorrono il fumus (la fondatezza apparente del ricorso) e il periculum (un danno grave e irreparabile). Per una società benefit in crisi, il periculum è spesso documentabile con i dati di cassa e con il rischio concreto di blocco dell’operatività.
Quando ha senso
Tre scenari concreti:
- l’Agenzia ha riqualificato come liberalità l’intero costo di un progetto che è invece strettamente legato all’oggetto sociale (per esempio una società benefit attiva nella formazione che finanzia borse di studio collegate ai propri corsi e al proprio reclutamento): la questione è giuridica e si presta al giudizio;
- l’avviso è stato emesso senza rispettare il contraddittorio preventivo o prima della scadenza del termine di 60 giorni, oppure è motivato in modo generico rispetto alle osservazioni presentate;
- la contestazione riguarda importi rilevanti, tali che anche la sola riduzione a un terzo delle sanzioni non rende sostenibile il pagamento.
Il profilo ideale di questa opzione è la società benefit con argomenti giuridici forti sull’inerenza o vizi procedurali evidenti, e con una situazione finanziaria che consente di sopportare la riscossione provvisoria o di ottenere la sospensione.
Come si esegue, in sintesi
Il ricorso individua i motivi: vizi formali e procedurali (contraddittorio, motivazione, termini di decadenza), poi il merito (natura del costo, inerenza, requisiti del beneficiario, quantificazione). Si allega la documentazione già prodotta all’ufficio e quella ulteriore. Si valuta l’istanza cautelare. In pendenza del giudizio di primo grado l’Agenzia può riscuotere in via provvisoria una frazione delle imposte accertate; dopo una sentenza sfavorevole la quota esigibile aumenta. Il giudizio di primo grado dura in media da alcuni mesi a oltre un anno; segue l’appello e, per le sole questioni di diritto, il ricorso per cassazione.
Per una società in crisi, l’istanza cautelare merita una cura particolare. Il giudice valuta il periculum su dati concreti: l’ammontare della riscossione provvisoria rispetto alla liquidità disponibile, l’effetto di un eventuale pignoramento presso terzi sui crediti verso clienti, il rischio per i contratti in corso e per i posti di lavoro. Un’istanza sostenuta da un prospetto di cassa a tre o sei mesi, da un estratto dei debiti scaduti e da una sintesi del progetto di risanamento ha una consistenza diversa da una richiesta generica. Va soppesato, d’altra parte, che documentare la crisi davanti al giudice tributario significa renderla nota anche all’ufficio: la scelta va coordinata con l’eventuale strategia concorsuale, in modo che i numeri presentati nelle due sedi siano gli stessi.
Un ulteriore aspetto riguarda la qualificazione delle somme davanti al giudice. Il contribuente può sostenere in via principale che si tratta di costi inerenti e, in via subordinata, che si tratta di liberalità deducibili almeno nei limiti percentuali dell’art. 100 TUIR o dell’art. 83 del Codice del Terzo settore, se ne ricorrono i requisiti. Questa costruzione per gradi evita che una tesi troppo ambiziosa porti a perdere anche la deduzione parziale che la legge comunque riconoscerebbe.
All’interno del processo resta aperta la conciliazione giudiziale, che consente di chiudere la lite con sanzioni ridotte: il contenzioso, quindi, non preclude in via definitiva un accordo.
Vantaggi
Il primo vantaggio è la possibilità di annullamento totale, che l’adesione non offre. Il secondo è l’effetto sul tempo: tra ricorso, eventuale sospensione e durata del giudizio, la società può guadagnare mesi preziosi per mettere in sicurezza la continuità. Il terzo riguarda la giurisprudenza sull’inerenza, che si è assestata su un criterio qualitativo: il costo è deducibile se collegato all’attività d’impresa anche in modo indiretto o prospettico, senza che l’ufficio possa sindacarne l’utilità economica. Per una società benefit, il cui oggetto sociale comprende per legge il beneficio comune, l’argomento ha una forza particolare.
Rischi e svantaggi
A fronte di questo vantaggio, i rischi sono reali. Se il ricorso viene respinto, le sanzioni restano piene (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la dichiarazione infedele è sanzionata con il 70% della maggiore imposta, secondo la revisione del D.Lgs. 87/2024), maturano interessi e si aggiungono le spese di lite. Il contenzioso richiede inoltre una documentazione completa: la giurisprudenza pone l’onere della prova dell’inerenza e dei requisiti dell’agevolazione sul contribuente, e la sola previsione statutaria del beneficio comune non basta.
C’è poi il tema della riscossione in pendenza di giudizio: senza sospensione, la frazione provvisoria diventa esigibile e, se non pagata, può portare a misure cautelari ed esecutive dell’Agente della riscossione. Per una società già in tensione finanziaria, è un rischio da quantificare prima, non dopo.
Sul piano dei vizi procedurali, infine, va ricordato che per i tributi armonizzati, come l’IVA, la violazione del contraddittorio produce nullità solo se il contribuente dimostra quali argomenti avrebbe speso (la cosiddetta prova di resistenza, elaborata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015); il nuovo art. 6-bis ha generalizzato il contraddittorio, ma la qualità delle argomentazioni concrete resta decisiva.
Pronunce a supporto
Cass., ord. n. 30036 del 13 novembre 2025 ribadisce, in materia di sponsorizzazioni a enti sportivi dilettantistici, che anche quando la legge presume l’inerenza il contribuente deve provare l’effettiva realizzazione della prestazione promozionale; Cass. n. 11324/2022 conferma il criterio qualitativo dell’inerenza, anche indiretta o potenziale. Cass., ord. n. 26553 del 2 ottobre 2025 ricorda invece l’altra faccia: sulle spese di rappresentanza e sugli omaggi, senza prova della destinazione la deduzione cade. Sono le due coordinate tra cui si muove il ricorso di una società benefit.
Opzione 3 – Portare il debito fiscale dentro uno strumento della crisi d’impresa
In cosa consiste
Quando il debito tributario, accertato o in corso di accertamento, si somma a un’esposizione complessiva che la società non riesce più a sostenere, la questione smette di essere solo fiscale. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024) offre strumenti in cui i debiti tributari possono essere dilazionati o ridotti:
- la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII), con l’assistenza di un esperto indipendente, misure protettive del patrimonio (art. 18) e, dopo la riforma del 2024, la possibilità di una transazione con l’Agenzia delle Entrate (art. 23, comma 2-bis) e di una rateazione dei debiti tributari a condizioni agevolate (art. 25-bis);
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale (artt. 57 e 63 CCII), con la possibilità di omologazione anche senza adesione dell’Erario quando ricorrono le condizioni dell’art. 63, comma 2-bis;
- il concordato preventivo con trattamento dei crediti tributari (art. 88 CCII);
- per le realtà minori sotto soglia, il concordato minore e gli altri strumenti del sovraindebitamento.
I crediti tributari oggetto di contestazione possono essere considerati nel piano, anche se non ancora definitivi: il piano deve però prevedere un accantonamento o un trattamento coerente con il rischio di soccombenza.
Quando ha senso
Tre scenari concreti:
- la contestazione sulle erogazioni è solo una parte di un debito fiscale più ampio (IVA non versata, ritenute, rate di vecchie rottamazioni decadute) e l’esposizione complessiva non è sostenibile con i flussi attuali;
- l’Agente della riscossione ha già avviato o sta per avviare misure esecutive su conti e crediti verso clienti, mettendo a rischio la continuità del progetto di beneficio comune;
- esiste una prospettiva concreta di risanamento (contratti in essere, un investitore interessato a una società con missione sociale, una riorganizzazione dei costi), ma serve tempo e protezione.
Il profilo ideale di questa opzione è la società benefit in crisi reale, con un debito fiscale significativo sul totale delle passività e una continuità aziendale che vale più della liquidazione.
Come si esegue, in sintesi
Nella composizione negoziata la società presenta l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale, con il progetto di piano e la documentazione richiesta; viene nominato l’esperto; si possono chiedere le misure protettive, che il tribunale conferma o meno. Le trattative coinvolgono anche l’Agenzia. Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo, la proposta di transazione fiscale è depositata presso gli uffici competenti con la relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
Un punto va chiarito con precisione: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale non si applica (art. 9, comma 1, CCII). I termini di questi procedimenti corrono anche dal 1° al 31 agosto. È una differenza netta rispetto al processo tributario dell’Opzione 2, dove invece la sospensione di agosto opera: chi coordina le due strade in parallelo deve tenere due calendari distinti.
Il ruolo degli amministratori e le segnalazioni dell’Erario
C’è un profilo che una società benefit non può trascurare. Gli amministratori, già tenuti per legge a bilanciare l’interesse dei soci con quello dei portatori di interesse, devono anche dotare la società di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086 c.c.; art. 3 CCII). Un accertamento di importo significativo, sommato a ritardi nei versamenti, è proprio uno dei segnali che quegli assetti devono intercettare. Il Codice prevede inoltre che i creditori pubblici qualificati, tra cui l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione, inviino segnalazioni all’impresa e all’organo di controllo al superamento di determinate soglie di debito scaduto (art. 25-novies CCII): la segnalazione invita l’impresa a valutare l’accesso alla composizione negoziata.
Il rovescio della medaglia è chiaro: ignorare questi segnali e concentrarsi solo sulla lite fiscale espone gli amministratori a contestazioni di responsabilità, se la crisi si aggrava. Attivare per tempo uno strumento della crisi, anche solo per valutarne la praticabilità con l’esperto, è una scelta di gestione che la legge considera con favore. Per una società benefit, la tempestività nella gestione della crisi è anche una forma di responsabilità verso i portatori di interesse che lo statuto le impone di tutelare.
Vantaggi
Il primo vantaggio è la visione d’insieme: il debito fiscale non viene affrontato isolatamente, ma insieme a banche, fornitori e lavoratori. Il secondo è la protezione: le misure protettive impediscono, nei limiti di legge, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Il terzo è la possibilità di stralcio, che nessuna delle prime due opzioni offre, salvo l’annullamento giudiziale: nella transazione fiscale l’Erario può essere pagato in misura parziale o dilazionata, purché il trattamento non sia deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è la complessità. Servono un piano attendibile, un’attestazione, dati contabili aggiornati e una governance capace di sostenere la procedura. I tempi di predisposizione non sono brevi, e la procedura impone trasparenza totale verso creditori ed esperto. Il fallimento delle trattative, inoltre, lascia la società in una posizione nota a tutti i creditori.
Sul piano giurisprudenziale, l’omologazione forzosa contro il voto dell’Erario non è un automatismo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026, ha confermato il diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione in cui l’intesa con gli altri creditori era meramente simbolica e serviva solo a imporre all’Erario una falcidia: lo strumento non può trasformarsi in una “transazione fiscale forzosa”. Per una società benefit, questo significa che la crisi deve essere affrontata con un piano che coinvolga davvero tutti i creditori, non solo il Fisco.
Pronunce a supporto
Il Tribunale di Roma, con decreto del 9 maggio 2023, ha valorizzato l’omologazione forzosa come strumento per perseguire il preminente interesse concorsuale quando gli uffici resistono a una proposta conveniente; il Tribunale di Piacenza, con decreto del 26 novembre 2024, si è occupato dell’effetto di cristallizzazione del debito tributario complessivo derivante dalla transazione fiscale in un concordato omologato. Sono provvedimenti di merito, letti in sintesi, che indicano la direzione ma non un automatismo.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia, e non riproducono casi seguiti dallo Studio. I calcoli sono semplificati (non includono interessi e aggiornamenti) per rendere leggibile il confronto.
Dati di partenza comuni. Una S.r.l. società benefit ha dichiarato per il 2023 un reddito d’impresa di 412.600 €. Ha dedotto integralmente 63.480 € versati a un’associazione che gestisce un progetto di inclusione lavorativa collegato al proprio oggetto sociale. Di questi, 41.900 € corrispondono a servizi documentati (formazione, tutoraggio, materiali fatturati); 21.580 € sono contributi senza controprestazione. L’associazione non era iscritta al RUNTS. L’Agenzia notifica lo schema d’atto mercoledì 9 settembre 2026 e contesta l’intera deduzione. La società ha debiti complessivi per 1.284.700 €, di cui 318.450 € tributari già scaduti, e una liquidità che copre a malapena tre mesi di stipendi.
La pretesa dell’ufficio. Maggiore imponibile 63.480 € → IRES al 24% = 15.235,20 €. Sanzione per dichiarazione infedele al 70% (violazione commessa con la dichiarazione presentata nell’autunno 2024, dopo il 1° settembre 2024) = 10.664,64 €. Totale, al netto di interessi: 25.899,84 €.
Simulazione 1 – Opzione 1, adesione con riqualificazione parziale
Il termine per le osservazioni allo schema d’atto è di almeno 60 giorni: dal 9 settembre si arriva all’8 novembre 2026, che è domenica, quindi la scadenza utile slitta a lunedì 9 novembre 2026. La società deposita le osservazioni con contratti, fatture dell’associazione e rendicontazione delle attività. In contraddittorio, e poi in adesione, l’ufficio riconosce come costi inerenti i 41.900 € di servizi documentati e mantiene la contestazione sui 21.580 €.
- Maggiore IRES: 21.580 × 24% = 5.179,20 €
- Sanzione piena al 70%: 3.625,44 €; ridotta a un terzo in adesione: 1.208,48 €
- Totale dovuto: 6.387,68 €, pagabile in rate trimestrali
Risparmio rispetto alla pretesa iniziale: 19.512,16 €. Il debito è certo e rateizzato; il rischio residuo è la decadenza dalla dilazione se salta una rata.
Simulazione 2 – Opzione 2, ricorso dopo l’avviso
Per rendere leggibile il calcolo dei termini, si ipotizza in questa variante che lo schema d’atto fosse stato notificato a inizio luglio 2026, che le osservazioni non siano state accolte e che l’avviso arrivi, decorsi i 60 giorni, mercoledì 14 ottobre 2026. Il termine di 60 giorni scade domenica 13 dicembre 2026 e slitta a lunedì 14 dicembre 2026. Se la società presenta istanza di adesione, il termine è sospeso per 90 giorni: 150 giorni dalla notifica portano a sabato 13 marzo 2027, quindi a lunedì 15 marzo 2027.
Se il ricorso è accolto integralmente, il debito si azzera. Se è accolto in parte (riconoscimento dei 41.900 €), restano 5.179,20 € di imposta e 3.625,44 € di sanzione piena, per un totale di 8.804,64 € oltre interessi e possibili spese, cioè 2.416,96 € in più rispetto all’adesione. Se è respinto, resta l’intera pretesa di 25.899,84 € oltre interessi. Il contributo unificato tributario, commisurato al solo tributo di 15.235,20 €, è di 120 € secondo lo scaglione previsto dal D.P.R. 115/2002.
La scelta del ricorso, in questa ipotesi, è una scommessa: un guadagno massimo di 6.387,68 € (se vinta per intero) contro un rischio di 19.512,16 € in più (se persa per intero). Pesa molto la forza della documentazione sui 21.580 € di contributi, che la sentenza n. 15248/2024 rende difficili da difendere se l’ente non aveva i requisiti.
Simulazione 3 – Opzione 3, composizione negoziata con tutto il debito fiscale
Con 318.450 € di debiti tributari già scaduti, più la pretesa sulle erogazioni, la contestazione da 25.899,84 € pesa per circa l’8% del debito fiscale totale. La società presenta istanza di composizione negoziata a ottobre 2026 e chiede le misure protettive. La contestazione sulle erogazioni può essere definita in adesione all’interno del percorso (Opzione 1 e Opzione 3 non si escludono), e il debito che ne risulta confluisce nel piano. Per i debiti tributari scaduti si valuta la rateazione agevolata prevista per la composizione negoziata o, se le trattative portano a un accordo, la transazione fiscale.
In questa ipotesi i termini della procedura corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII), mentre l’eventuale contenzioso tributario parallelo resta soggetto alla sospensione feriale. L’elemento dirimente non è il singolo avviso, ma la sostenibilità dell’intero debito fiscale: se manca, la sola difesa sull’accertamento sposta il problema senza risolverlo.
Simulazione 4 – La combinazione ordinata nel tempo
Stessi dati di partenza, ma con una sequenza diversa. Entro lunedì 9 novembre 2026 la società deposita le osservazioni allo schema d’atto, separando le tre componenti: 41.900 € di servizi documentati, 21.580 € di contributi puri, e la richiesta subordinata di riconoscere almeno una deduzione parziale se l’ente risultasse avere i requisiti per una delle norme agevolative. Nello stesso periodo, la società avvia la composizione negoziata per l’intero debito di 1.284.700 € e chiede le misure protettive.
Se l’ufficio accoglie la riqualificazione parziale, la società definisce in adesione a 6.387,68 € e inserisce la rateizzazione nel piano presentato all’esperto, che diventa così più credibile agli occhi di banche e fornitori. Se invece l’ufficio emette l’avviso sull’intera pretesa, la società impugna entro il termine, chiede la sospensione cautelare producendo gli stessi dati di cassa presentati nella composizione negoziata e accantona nel piano l’intero importo contestato di 25.899,84 €, che si libererà in caso di esito favorevole.
In entrambi i rami, i 318.450 € di debiti tributari già scaduti sono trattati nella sede concorsuale, con la rateazione o la transazione fiscale. Il vantaggio della combinazione è che la lite sulle erogazioni smette di condizionare l’intero risanamento; lo svantaggio è un carico organizzativo maggiore e la necessità di gestire due calendari, uno con la sospensione di agosto e uno senza.
Il confronto in tabella
La tabella mette in fila le tre opzioni sulle variabili che contano per una società benefit in crisi. I costi indicati sono solo quelli previsti dalla legge per la procedura; restano fuori i compensi dei professionisti. Per il contenzioso, il contributo unificato dipende dal valore del tributo; per la composizione negoziata, il costo principale è il compenso dell’esperto, determinato secondo i criteri del Codice della crisi; per accordi e concordato si aggiungono le spese di attestazione e, per il concordato, quelle degli organi della procedura.
La lettura va fatta in orizzontale: nessuna colonna vince su tutte le righe, e il peso di ciascuna riga cambia da società a società.
| Criterio | Opzione 1 – Adesione / contraddittorio | Opzione 2 – Ricorso tributario | Opzione 3 – Strumento della crisi |
|---|---|---|---|
| Tempi | Settimane o pochi mesi | Da mesi a anni (tre gradi possibili) | Mesi per la preparazione e la trattativa |
| Complessità | Medio-bassa: documentazione e negoziazione | Media: ricorso, prove, eventuale cautelare | Alta: piano, esperto o attestatore, trattativa con tutti i creditori |
| Esito negativo | Nessun esito “negativo” in senso proprio, ma pretesa pagata anche se in parte infondata | Sanzioni piene, interessi, spese di lite | Trattative fallite, società esposta ai creditori; per accordi e concordato, diniego di omologazione |
| Effetti sulla riscossione | Debito certo e rateizzato; rischio decadenza | Riscossione provvisoria salvo sospensione cautelare | Misure protettive nei limiti di legge; rateazione o falcidia del debito fiscale |
| Reversibilità | Nessuna: l’adesione è definitiva | Possibile conciliazione in corso di causa | Possibile passaggio da uno strumento all’altro entro i limiti del CCII |
| Sospensione feriale | Non rilevante per il contraddittorio; il termine di ricorso sospeso durante l’adesione | Sì, 1-31 agosto (L. 742/1969) | No: art. 9, comma 1, CCII |
| Costi di legge | Nessun costo di giustizia | Contributo unificato a scaglioni sul valore del tributo | Compenso dell’esperto o dell’attestatore; costi degli organi nel concordato |
I criteri per scegliere
La decisione non si prende guardando solo l’avviso di accertamento. I criteri che seguono vanno letti insieme, perché spesso indicano direzioni diverse.
Primo criterio: la qualità della prova sulle singole somme. Se la società è in grado di dimostrare, voce per voce, che una parte delle erogazioni ha finanziato attività collegate all’oggetto sociale e al beneficio comune (contratti, fatture, rendiconti dell’ente, relazione annuale coerente), generalmente c’è spazio sia per l’adesione sia per il ricorso; se invece la documentazione si limita al bonifico e allo statuto dell’ente, il ricorso diventa più rischioso, alla luce del principio per cui l’agevolazione richiede l’effettivo svolgimento dell’attività da parte del beneficiario.
Secondo criterio: la natura del vizio. Se l’atto presenta vizi procedurali evidenti (contraddittorio omesso, emissione prima del termine, motivazione che ignora le osservazioni), il ricorso acquista peso. Se il vizio è solo di merito e la questione è controversa, l’adesione può offrire un risultato prevedibile a fronte dell’incertezza del giudizio.
Terzo criterio: il rapporto tra la pretesa e il debito complessivo. Se la contestazione sulle erogazioni è la sola esposizione fiscale e la società è in grado di sostenerla, generalmente basta lavorare sulle Opzioni 1 e 2. Se invece è una parte di un debito fiscale e bancario più ampio, e la società non riesce a pagare con regolarità, la questione va portata dentro uno strumento della crisi, anche mantenendo la difesa tributaria in parallelo.
Quarto criterio: la liquidità nei prossimi sei mesi. Una società che non può sopportare la riscossione provvisoria deve valutare con attenzione la probabilità di ottenere la sospensione cautelare; se è bassa, il contenzioso senza protezione può accelerare la crisi. A fronte di questo rischio, la composizione negoziata offre misure protettive, ma richiede un piano credibile.
Quinto criterio: l’interesse alla missione e alla reputazione. Una società benefit ha un patrimonio reputazionale legato al beneficio comune; un contenzioso lungo sull’effettività delle proprie erogazioni può avere un rilievo pubblico, mentre una chiusura negoziata riduce l’esposizione. Il rovescio della medaglia è che rinunciare a difendere un’impostazione corretta può creare un precedente per gli anni successivi, che l’ufficio potrebbe contestare con la stessa logica.
Questi criteri non producono una risposta automatica. Una società con prova forte, vizi procedurali e liquidità sufficiente tenderà al ricorso; una con prova parziale e bisogno di certezza all’adesione; una con debito fiscale insostenibile a uno strumento della crisi, eventualmente combinato con l’adesione. In molti casi la soluzione migliore è una combinazione ordinata nel tempo.
“In una società benefit la contestazione sulle erogazioni non si vince né si perde sullo statuto: si decide sulla prova di ciò che le somme hanno davvero finanziato e sulla tenuta finanziaria dell’impresa nei mesi in cui la lite resta aperta” – Avv. Giuseppe Angelo Monardo.
Le domande di chi è indeciso
Posso presentare osservazioni nel contraddittorio e poi, se non vanno bene, fare ricorso?
Sì. Le osservazioni nel contraddittorio non precludono il ricorso, e anzi ne costituiscono spesso la base: l’avviso deve motivare sulle osservazioni non accolte. Va soppesato, però, che ciò che si scrive nel contraddittorio resta agli atti, quindi le osservazioni vanno costruite pensando anche al giudizio.
Se scelgo l’adesione e poi scopro che avrei vinto in giudizio?
L’adesione è definitiva e non si può impugnare. Il rischio esiste ed è il prezzo della certezza. Per questo la scelta va fatta dopo una valutazione realistica della prova disponibile e della giurisprudenza, non solo per stanchezza o paura della riscossione.
Posso avviare la composizione negoziata se ho un ricorso tributario in corso?
Sì. I due percorsi possono convivere: il contenzioso prosegue davanti al giudice tributario, mentre il piano tiene conto del credito contestato con un accantonamento prudente. La differenza è nei calendari: il processo tributario conosce la sospensione feriale di agosto, la composizione negoziata no (art. 9, comma 1, CCII).
Le misure protettive bloccano anche l’Agente della riscossione?
Le misure protettive impediscono, nei limiti previsti dal Codice della crisi, l’avvio e la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori, inclusi quelli pubblici. Non cancellano il debito e non sospendono di per sé l’accertamento: proteggono il patrimonio mentre si tratta. Vanno confermate dal tribunale e hanno una durata limitata.
Pagare subito con l’acquiescenza è sempre la scelta più prudente?
Non necessariamente. L’acquiescenza riduce le sanzioni ed evita la lite, ma richiede di pagare entro il termine per il ricorso, salvo rateizzazione, e di accettare per intero la ricostruzione dell’ufficio. Per una società benefit in crisi, impegnare liquidità su una pretesa in parte contestabile può sottrarre risorse proprio nel momento in cui servono per la continuità. A fronte di questo, l’adesione consente di discutere la quantificazione. Il confronto va fatto sui numeri, non sull’istinto.
Perdere la qualifica di società benefit cambierebbe la contestazione?
La qualifica non incide direttamente sulla determinazione del reddito, quindi la contestazione resterebbe la stessa. Incide però sul contesto: l’oggetto sociale con le finalità di beneficio comune e la relazione annuale sono gli elementi che permettono di sostenere l’inerenza di certe spese. Rinunciarvi indebolirebbe la difesa per gli anni futuri. Inoltre, la società benefit che non persegue in concreto il beneficio comune dichiarato si espone alle verifiche dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole, come prevede la stessa L. 208/2015.
E se le trattative falliscono?
La società può accedere ad altri strumenti (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nei casi previsti) o tornare alla gestione ordinaria del debito. Il fallimento delle trattative non comporta automaticamente l’apertura della liquidazione giudiziale, ma lascia la società più esposta. Per questo il piano va preparato con realismo fin dall’inizio.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette in questa sessione. Per alcune è stata consultata solo una sintesi o una massima, come indicato. Sono raggruppate secondo l’opzione che contribuiscono a illuminare.
Sulla deducibilità delle erogazioni e sull’inerenza (Opzioni 1 e 2)
-
Cass. n. 15248/2024. La deducibilità delle erogazioni liberali ex art. 100, comma 2, lett. a), TUIR è una norma agevolativa che deroga al principio di inerenza; non basta che le finalità siano previste nello statuto dell’ente, occorre che il beneficiario svolga concretamente un’attività diretta a quelle finalità, anche senza una corrispondenza immediata tra singola erogazione e singolo impiego; la prova spetta al contribuente. Nel caso, l’ente era riconducibile alla famiglia che controllava la società e aveva investito le somme in strumenti finanziari. Rilevanza: è il parametro con cui verrà valutata qualsiasi erogazione di una società benefit a un ente collegato. (Fonte: sintesi Eutekne.)
-
Cass. n. 1239/2025. L’inerenza è un giudizio qualitativo, non utilitaristico o quantitativo; il contribuente deve provare esistenza, natura, giustificazione e destinazione produttiva del costo. Rilevanza: delimita il terreno su cui una società benefit può sostenere che una spesa per il beneficio comune è un costo d’impresa e non una liberalità. (Fonte: sintesi.)
-
Cass. n. 11324/2022. I costi sono deducibili se collegati all’attività d’impresa anche in via indiretta, potenziale o prospettica, senza un sindacato sull’utilità o sui vantaggi conseguiti. Rilevanza: è l’argomento principale per difendere la deducibilità integrale delle spese di progetto collegate all’oggetto sociale. (Fonte: sintesi.)
-
Cass., Sez. trib., ord. n. 30036 del 13 novembre 2025. Le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche godono di una presunzione assoluta di inerenza ex art. 90, comma 8, L. 289/2002, ma il contribuente deve comunque provare che l’attività promozionale è stata effettivamente svolta. Rilevanza: anche quando la legge favorisce una spesa, l’effettività va dimostrata; vale a maggior ragione per le erogazioni di una società benefit. (Fonte: sintesi.)
-
Cass. n. 4612/2023. Richiamata come espressione dell’orientamento consolidato sulla presunzione assoluta di inerenza delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche. Rilevanza: aiuta a distinguere, nella strategia, le spese inquadrabili come sponsorizzazione da quelle che restano liberalità. (Fonte: sintesi.)
-
Cass. ord. n. 26553 del 2 ottobre 2025. Sulle spese di rappresentanza e sugli omaggi, il contribuente deve provare la destinazione promozionale dei beni e i destinatari; in mancanza la deduzione è negata e la sanzione confermata. Rilevanza: segnala il rischio opposto, quello di una documentazione insufficiente sulla destinazione finale delle somme. (Fonte: sintesi.)
Sul procedimento e sul contraddittorio (Opzioni 1 e 2)
-
Cass., Sez. Un., n. 18184 del 29 luglio 2013. L’atto emesso prima della scadenza del termine dilatorio previsto per il contraddittorio dall’art. 12, comma 7, dello Statuto è illegittimo. Rilevanza: principio da cui discende la regola, oggi generalizzata dall’art. 6-bis, per cui l’avviso non può precedere la fine del termine concesso per le osservazioni. (Fonte: sintesi in rivista.)
-
Cass., Sez. Un., n. 24823 del 9 dicembre 2015. Distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati e introduzione della prova di resistenza per far valere la violazione del contraddittorio. Rilevanza: nel ricorso conta indicare gli argomenti concreti che l’ufficio non ha potuto considerare. (Fonte: sintesi in rivista.)
-
Corte cost., sent. n. 137 del 28 luglio 2025. Interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata della preclusione di utilizzo dei documenti non esibiti in sede di accesso o questionario (art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973). Rilevanza: riapre margini per produrre documenti sulle erogazioni anche dopo una risposta incompleta. (Fonte: sintesi in rivista.)
Sugli strumenti della crisi (Opzione 3)
-
Cass., Sez. I, ord. n. 4365 del 26 febbraio 2026. L’omologazione forzosa ex art. 63, comma 2-bis, CCII non è ammessa quando l’accordo con gli altri creditori è simbolico e serve solo a imporre una falcidia all’Erario; l’accertamento dell’uso distorto è riservato al giudice di merito. Rilevanza: il debito fiscale da accertamento non può essere l’unico oggetto reale di un accordo di ristrutturazione. (Fonte: sintesi Iusletter.)
-
Trib. Roma, decreto 9 maggio 2023. L’omologazione forzosa serve a perseguire il preminente interesse concorsuale superando resistenze degli uffici a proposte di transazione fiscale convenienti. Rilevanza: mostra la funzione dello strumento, da leggere insieme al limite fissato nel 2026. (Fonte: abstract.)
-
Trib. Piacenza, decreto 26 novembre 2024. Riguarda l’effetto di cristallizzazione del debito tributario complessivo derivante dalla transazione fiscale in un concordato preventivo omologato. Rilevanza: per una società con accertamenti in corso, indica la necessità di censire tutto il debito fiscale prima di proporre la transazione. (Fonte: abstract.)
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando una società benefit in crisi riceve una contestazione sulle erogazioni dedotte, lo Studio lavora su entrambi i fronti, fiscale e concorsuale, con un’unica regia. In concreto:
- Analizziamo l’atto ricevuto (questionario, schema d’atto o avviso) e calcoliamo subito i termini: osservazioni, adesione, ricorso, con la distinzione tra termini soggetti a sospensione feriale e termini del Codice della crisi.
- Ricostruiamo, voce per voce, le erogazioni dedotte: per ciascuna somma verifichiamo contratti, fatture, rendiconti dell’ente, iscrizione al RUNTS, coerenza con l’oggetto sociale e con la relazione annuale di impatto.
- Qualifichiamo ogni somma come costo inerente, liberalità deducibile nei limiti o liberalità indeducibile, insieme ai commercialisti dello staff, e quantifichiamo la pretesa realisticamente sostenibile dall’ufficio.
- Redigiamo le osservazioni nel contraddittorio preventivo, costruite già in vista dell’eventuale giudizio.
- Conduciamo l’accertamento con adesione, proponendo la riqualificazione delle somme documentate e valutando la sostenibilità della rateizzazione rispetto ai flussi di cassa.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando la prova disponibile con la giurisprudenza su inerenza ed erogazioni.
- Predisponiamo il ricorso e l’istanza di sospensione cautelare, documentando il danno grave e irreparabile con i dati finanziari della società.
- Esaminiamo l’intera esposizione fiscale e bancaria per capire se la contestazione è un episodio isolato o parte di una crisi da affrontare con la composizione negoziata, un accordo di ristrutturazione o un concordato.
- Prepariamo l’accesso alla composizione negoziata o agli altri strumenti del CCII, con la proposta di trattamento dei debiti tributari e il coordinamento con il contenzioso eventualmente pendente.
- Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, fino alla Corte di cassazione, senza cambio di difensore né di linea.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La leva più rilevante, in questa materia, è la continuità di strategia fino in Cassazione. Le scelte fatte oggi, nel contraddittorio con l’ufficio, diventano gli argomenti del ricorso domani e, per le questioni di diritto come l’inerenza delle spese di beneficio comune, possono arrivare davanti alla Suprema Corte: essere seguiti dallo stesso avvocato cassazionista dalla prima osservazione all’ultimo grado evita contraddizioni tra le fasi e dispersione delle prove. Allo stesso modo, l’abilitazione come Esperto Negoziatore consente di valutare fin dall’inizio se e quando la difesa tributaria debba essere coordinata con uno strumento della crisi. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo, così che la qualificazione fiscale delle somme e il piano di risanamento parlino la stessa lingua.
Chiusura
Una contestazione sulle erogazioni liberali dedotte, per una società benefit in crisi, non è soltanto una questione di aliquote e sanzioni. Tocca la coerenza tra missione e contabilità, il rapporto con l’Erario e la sostenibilità complessiva dell’impresa. Le tre strade, chiusura negoziata, ricorso, strumento della crisi, hanno vantaggi e rischi concreti, e spesso si combinano tra loro nel tempo. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, sanzioni e, a volte, la continuità stessa dell’impresa.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché unisce competenze certificate su entrambi i fronti: l’Avv. Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto tributario e bancario, per difendere la qualificazione delle erogazioni dal contraddittorio fino in Cassazione; ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per inserire il debito fiscale in un percorso di risanamento quando la sola difesa non basta.
📩 Prima che scada il termine per le osservazioni o per il ricorso, scrivici: i recapiti per raggiungere lo Studio Monardo sono indicati al termine di questa pagina.