Una holding vive dei dividendi delle sue controllate. Quando l’Agenzia delle Entrate contesta proprio quei dividendi, il problema non resta confinato alla dichiarazione dei redditi: tocca i conti di tutto il gruppo, i rapporti con le banche che hanno finanziato le acquisizioni, la capacità di far fronte ai debiti già in scadenza. La contestazione può avere tre forme tipiche: la presunzione che la controllata abbia distribuito alla holding utili “in nero” scoperti con un accertamento sulla stessa controllata; la tassazione integrale di dividendi provenienti da una partecipata estera a fiscalità privilegiata; il disconoscimento dell’esenzione per abuso del diritto. In tutti e tre i casi l’importo preteso può moltiplicarsi rispetto all’imposta versata, perché si passa da una tassazione sul 5% del dividendo a una tassazione sul 100%, con l’aggiunta di sanzioni e interessi.
Il rischio principale è il tempo: l’avviso di accertamento diventa esecutivo se non si impugna entro 60 giorni dalla notifica, e a quel punto un debito tributario non ancora definito può far precipitare una holding già in tensione finanziaria verso l’insolvenza.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente dell’intersezione tra queste due materie. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che lavora sull’impugnazione dell’accertamento e sulla ricostruzione dei flussi infragruppo; è inoltre Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno gli strumenti con cui un debito fiscale contestato può essere gestito dentro un percorso di risanamento. Da avvocato cassazionista, segue la difesa tributaria anche nel giudizio di legittimità.
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Inquadramento normativo: come viene tassato il dividendo infragruppo e dove nasce la contestazione
Sul piano normativo il punto di partenza è l’art. 89 del TUIR (D.P.R. 917/1986). I dividendi percepiti da una società soggetta a IRES concorrono a formare il reddito solo per il 5% del loro ammontare, e sono tassati nell’esercizio in cui vengono percepiti (principio di cassa). Il restante 95% è escluso. La ratio è evitare la doppia imposizione economica: l’utile è già stato tassato in capo alla controllata, e tassarlo di nuovo per intero in capo alla holding significherebbe colpire due volte la stessa ricchezza prima che arrivi alle persone fisiche.
Va precisato che questo regime ha attraversato nel 2026 una fase di incertezza. La Legge di bilancio 2026 aveva subordinato l’esclusione del 95% a requisiti dimensionali (partecipazione diretta almeno del 5% del capitale oppure valore fiscale non inferiore a 500.000 euro). Il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, all’art. 11 (“Ripristino regime esclusione dividendi e regime Pex”), ha eliminato quei requisiti con effetto dal 1° gennaio 2026, senza soluzione di continuità; il decreto è stato convertito dalla L. 88/2026. È inoltre già stato approvato il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), applicabile dal 1° gennaio 2027, che recepisce l’esclusione al 95% senza soglie minime. Per gli accertamenti notificati oggi, che riguardano annualità passate, resta comunque decisivo il testo dell’art. 89 vigente nel periodo d’imposta contestato.
La contestazione dell’Agenzia, in concreto, si innesta su tre fattispecie distinte.
1. Utili extracontabili della controllata presunti distribuiti alla holding. Se la controllata subisce un accertamento per maggiori ricavi non dichiarati o per costi indeducibili, nelle società a ristretta base partecipativa la giurisprudenza ammette la presunzione che quel maggior reddito sia stato distribuito ai soci in proporzione alle quote. La holding socia riceve così un proprio avviso, che recupera a tassazione un “dividendo occulto” mai transitato nei suoi conti. Si tratta di una presunzione di creazione giurisprudenziale, non di una norma espressa.
2. Dividendi provenienti da partecipate in Stati o regimi a fiscalità privilegiata. L’art. 89, comma 3, TUIR esclude il beneficio del 95% per gli utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in regimi a fiscalità privilegiata individuati dall’art. 47-bis TUIR (per le partecipate controllate, livello di tassazione effettiva inferiore al 50% di quello italiano; per le non controllate, livello nominale inferiore al 50%). Il dividendo torna tassabile per intero, salvo che il socio dimostri le esimenti previste dalla legge, anche con interpello.
3. Abuso del diritto. L’art. 10-bis della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) consente all’Amministrazione di disconoscere i vantaggi fiscali ottenuti con operazioni prive di sostanza economica che realizzano vantaggi indebiti. Nel mondo delle holding la contestazione tipica riguarda l’interposizione di una società di partecipazione al solo scopo di far “parcheggiare” i dividendi al regime del 5%, rinviando la tassazione in capo ai soci persone fisiche. L’atto di indirizzo del Vice Ministro dell’Economia del 27 febbraio 2025, n. 7, ha chiarito che il differimento di imposta rileva come vantaggio indebito solo se si traduce in un rinvio sine die o significativamente posticipato, e che l’abuso è clausola residuale, applicabile solo in assenza di violazione di specifiche norme.
La distinzione tra queste tre ipotesi non è accademica. Un esempio concreto la chiarisce. Una holding detiene l’80% di una S.r.l. operativa. Nel primo caso l’Agenzia accerta 187.430 euro di ricavi non dichiarati alla S.r.l. e imputa alla holding l’80% come utile distribuito: la difesa si gioca anzitutto sull’accertamento a monte e sulla prova contraria. Nel secondo caso la holding ha incassato dividendi da una partecipata estera e l’Agenzia ne contesta la provenienza da un regime privilegiato: la difesa si gioca sui livelli di tassazione e sulle esimenti dell’art. 47-bis. Nel terzo caso nulla è nascosto, ma si contesta la struttura stessa del gruppo: la difesa si gioca sulle ragioni economiche extrafiscali e sul rispetto delle garanzie procedurali dell’art. 10-bis. Tre avvisi con lo stesso oggetto apparente, tre difese diverse.
Un ultimo elemento di inquadramento riguarda il momento impositivo. Poiché i dividendi concorrono al reddito della holding nell’esercizio in cui sono percepiti, un errore frequente negli avvisi è l’imputazione al periodo d’imposta sbagliato: per esempio, dividendi deliberati in un anno ma incassati nel successivo, oppure utili extracontabili della controllata riferiti a un esercizio e presunti distribuiti nello stesso esercizio senza alcuna verifica. L’individuazione del periodo corretto incide sia sulla quantificazione sia sulla tempestività dell’accertamento, perché ogni periodo d’imposta ha il proprio termine di decadenza.
Esiste poi una quarta situazione, speculare: la holding è estera e riceve dividendi da una controllata italiana. Qui l’accertamento colpisce la controllata come sostituto d’imposta, per non aver applicato la ritenuta dell’art. 27 D.P.R. 600/1973 o per aver applicato l’esenzione della direttiva madre-figlia (art. 27-bis). Ne parliamo tra i casi particolari.
Requisiti e termini: le condizioni che decidono l’esito
In termini operativi, prima di qualsiasi strategia occorre verificare se ricorrono le condizioni che l’Agenzia pone a fondamento dell’avviso. Le esaminiamo una per una.
Condizione 1 – Un accertamento valido a monte (ipotesi degli utili extracontabili). La presunzione di distribuzione presuppone che il maggior reddito della controllata sia stato legittimamente accertato. Se l’avviso alla controllata è viziato o viene annullato, la base della pretesa verso la holding si indebolisce o cade. La giurisprudenza riconosce al giudicato favorevole alla società un effetto riflesso nel giudizio del socio, quando la difesa del socio non si fonda su eccezioni personali.
Condizione 2 – La ristretta base partecipativa. Non basta che i soci siano pochi. Secondo la Cassazione, il dato numerico deve tradursi in un dato qualitativo: la presumibile complicità e il reciproco controllo tra i soci. In un gruppo con una holding al 100% il requisito è di fatto scontato; con una compagine di quattro o cinque soci, alcuni dei quali estranei alla gestione, l’analisi cambia.
Condizione 3 – L’assenza di prova contraria. La holding può superare la presunzione dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti (perché accantonati o reinvestiti) oppure, secondo l’orientamento oggi prevalente, la propria estraneità alla gestione della controllata. Per una holding che esercita direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.) quest’ultima strada è stretta, ma non sempre preclusa: si pensi alla partecipazione di minoranza o alla holding meramente finanziaria che non esprime gli amministratori.
Condizione 4 – La qualificazione del regime estero (ipotesi della fiscalità privilegiata). Occorre verificare il livello di tassazione della partecipata secondo i criteri dell’art. 47-bis TUIR, distinguendo partecipazioni di controllo (tassazione effettiva) e non di controllo (tassazione nominale), e ricostruire se e quali esimenti siano dimostrabili con documenti.
Condizione 5 – Le garanzie procedurali. Dal 2024 l’art. 6-bis della L. 212/2000 (introdotto dal D.Lgs. 219/2023) impone, per la generalità degli atti impugnabili, un contraddittorio preventivo: l’Ufficio comunica uno schema d’atto e concede un termine non inferiore a 60 giorni per osservazioni. Per l’abuso del diritto l’art. 10-bis prevede inoltre una specifica richiesta di chiarimenti, con 60 giorni per rispondere, e impone che l’avviso sia specificamente motivato a pena di nullità.
Condizione 6 – Il rispetto dei termini di decadenza dell’accertamento. L’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43 D.P.R. 600/1973). Un avviso tardivo è nullo.
Va precisato che sui termini processuali opera la sospensione feriale. Nel processo tributario, come nel processo civile ordinario e amministrativo, i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno (L. 742/1969): il periodo non si conta e il termine riprende a decorrere dal 1° settembre. Questa regola non vale invece per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale, e i termini di quei procedimenti corrono anche in agosto. Una holding che impugna l’avviso e contemporaneamente ha in corso una composizione negoziata o un concordato deve quindi tenere due calendari distinti.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Osservazioni sullo schema d’atto (art. 6-bis L. 212/2000) | Comunicazione dello schema d’atto | Non inferiore a 60 giorni, fissato dall’Ufficio | Si perde la possibilità di incidere sull’atto prima che venga emesso |
| Risposta alla richiesta di chiarimenti per abuso (art. 10-bis L. 212/2000) | Notifica della richiesta | 60 giorni | L’Ufficio procede senza le giustificazioni del contribuente |
| Ricorso contro l’avviso di accertamento | Notifica dell’avviso | 60 giorni, perentorio, sospeso dal 1° al 31 agosto | L’avviso diventa definitivo ed esecutivo |
| Istanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) | Notifica dell’avviso, entro il termine per il ricorso | Sospende il termine per ricorrere per 90 giorni | Se non si presenta, il termine per il ricorso resta di 60 giorni |
| Appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado | Notifica della sentenza (o pubblicazione, se non notificata) | 60 giorni dalla notifica; termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione | Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado |
| Termini dei procedimenti CCII (composizione negoziata, concordato) | Variabile secondo l’atto | Non soggetti a sospensione feriale (art. 9 c.1 CCII) | Decadenze e inammissibilità anche se maturate in agosto |
Il termine più critico è quello dei 60 giorni per il ricorso: una volta scaduto, nessun argomento di merito, per quanto fondato, potrà più essere fatto valere contro quell’avviso.
Procedura passo-passo: dalla notifica dello schema d’atto alla sentenza
La disciplina prevede una sequenza precisa. La riportiamo nell’ordine in cui i passaggi si presentano a una holding.
1. Ricezione dello schema d’atto. L’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate (di norma la Direzione provinciale o, per i grandi contribuenti, la Direzione regionale) comunica alla holding lo schema dell’avviso. È il primo momento utile. Nelle osservazioni si contestano i presupposti: la validità dell’accertamento sulla controllata, la ristretta base, la ricostruzione della quota, il regime estero, le ragioni economiche. Un errore frequente è considerare lo schema d’atto come una formalità e rispondere con poche righe: le osservazioni sono la prima difesa documentata e l’avviso finale dovrà confrontarsi con esse.
2. Valutazione dell’accertamento con adesione. La holding può chiedere il contraddittorio per l’adesione (D.Lgs. 218/1997). L’istanza presentata dopo la notifica dell’avviso sospende il termine per il ricorso per 90 giorni. L’adesione consente di rideterminare la pretesa e di ottenere la riduzione delle sanzioni prevista dalla legge, con pagamento anche rateale. Per una holding in crisi l’adesione va però valutata con attenzione: l’importo definito diventa un debito certo da pagare alle scadenze, e il mancato pagamento di una rata comporta conseguenze pesanti. Se il debito non è sostenibile, la scelta va coordinata con lo strumento di regolazione della crisi.
3. Redazione e notifica del ricorso. Il ricorso si propone davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto. Le regole del processo tributario, contenute nel D.Lgs. 546/1992, sono state riordinate nel testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), la cui operatività è stata rinviata al 1° gennaio 2027: per gli atti notificati oggi si applica ancora il D.Lgs. 546/1992. Il ricorso è notificato all’ente impositore in via telematica, e poi depositato presso la Corte entro il termine previsto. Il contenuto necessario comprende: l’indicazione della Corte, del ricorrente e del suo legale rappresentante, dell’ufficio resistente, dell’atto impugnato, dei fatti e dei motivi, delle conclusioni. Per le controversie di valore superiore alla soglia di legge è necessaria la difesa tecnica.
4. I motivi del ricorso. In un accertamento sui dividendi i motivi vanno costruiti su più livelli:
– vizi procedurali (contraddittorio preventivo omesso o svolto in modo meramente apparente; mancata richiesta di chiarimenti nell’abuso; motivazione carente o per relationem a un atto della controllata non allegato né conosciuto);
– decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento;
– infondatezza dell’accertamento a monte sulla controllata, con richiesta di sospensione del giudizio della holding in attesa di quello della società, o di trattazione coordinata;
– prova contraria alla presunzione di distribuzione;
– erronea quantificazione (quota di partecipazione, periodo d’imposta di percezione, applicazione del regime del 95%);
– errata qualificazione del regime estero e sussistenza delle esimenti;
– illegittimità delle sanzioni, anche alla luce delle modifiche del D.Lgs. 87/2024 per le violazioni successive alla sua entrata in vigore.
5. L’istanza di sospensione cautelare. Con il ricorso, o con atto separato, si può chiedere alla Corte di sospendere l’esecuzione dell’atto, dimostrando la fondatezza dei motivi e il danno grave e irreparabile. Per una holding in crisi la sospensione cautelare è spesso decisiva: il danno grave si documenta con il piano di tesoreria, con i covenant bancari e con l’effetto che una riscossione immediata avrebbe sulla continuità del gruppo. In mancanza di sospensione, dopo la proposizione del ricorso è dovuta in via provvisoria una frazione delle imposte accertate (un terzo, secondo l’art. 15 D.P.R. 602/1973), e dopo una sentenza sfavorevole le frazioni successive.
6. L’istruzione e l’udienza. Dal 2022 il giudice tributario può ammettere la testimonianza scritta, e la legge pone espressamente a carico dell’Amministrazione la prova in giudizio delle violazioni contestate (art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, introdotto dalla L. 130/2022). La Cassazione ha però precisato che questa norma vale per i giudizi iniziati dopo il 16 settembre 2022 e che non ha cancellato le presunzioni: chi beneficia di una presunzione assolve il proprio onere provando il fatto noto, e spetta poi al contribuente la prova contraria.
7. Sentenza e gradi successivi. Contro la sentenza di primo grado si propone appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado; contro la sentenza d’appello, ricorso per cassazione per i soli motivi di legittimità. È in questa fase che la coerenza della linea difensiva, impostata fin dalle osservazioni allo schema d’atto, mostra il suo valore.
8. Il coordinamento con la crisi. In parallelo al contenzioso, se la holding è in crisi o in squilibrio, si valuta l’accesso alla composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII). L’imprenditore può chiedere misure protettive (artt. 18-19 CCII) che impediscono ai creditori, per i crediti anteriori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari; durante le trattative può proporre all’Agenzia delle Entrate e all’agente della riscossione una transazione fiscale (art. 23, comma 2-bis, CCII). Se la composizione negoziata non basta, gli accordi di ristrutturazione (con transazione ex art. 63 CCII) e il concordato preventivo (con trattamento dei crediti tributari ex art. 88 CCII) permettono di inserire anche il debito tributario contestato in un piano. Il D.Lgs. 147/2026 (GU n. 185 dell’11/8/2026) ha modificato gli artt. 23 c.2-bis, 63, 64-bis, 88 e 245 CCII ed esteso la transazione fiscale ai tributi degli enti territoriali; il testo pubblicato va controllato caso per caso. Un’avvertenza decisiva: gli strumenti della crisi non sospendono il termine per impugnare l’avviso, che va comunque rispettato; contenzioso e risanamento devono procedere insieme.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo e applicazione
Le due simulazioni che seguono sono esempi di calcolo con dati di fantasia, costruiti per mostrare l’ordine di grandezza della pretesa e il funzionamento dei termini. Non descrivono casi reali dello Studio. Per semplicità si usa l’aliquota IRES ordinaria del 24% e si ignorano interessi e IRAP.
Esempio 1 – Utili extracontabili della controllata imputati alla holding.
Dati di partenza: la holding Alfa detiene l’80% della controllata Beta S.r.l. Per il periodo d’imposta 2021 l’Agenzia accerta a Beta maggiori ricavi non dichiarati per 187.430 euro. Con un avviso distinto, notificato mercoledì 14 ottobre 2026, imputa ad Alfa l’80% di quella somma come utile presuntivamente distribuito: 149.944 euro.
Sviluppo del calcolo:
– se l’utile presunto viene trattato come dividendo con il regime dell’art. 89 TUIR, l’imponibile è il 5%, cioè 7.497,20 euro, e l’IRES è di 1.799,33 euro;
– se l’Ufficio lo tassa per intero, l’IRES sale a 35.986,56 euro;
– la differenza è di 34.187,23 euro, sulla quale si calcolerebbe la sanzione per infedele dichiarazione (70% per le violazioni a cui si applica il D.Lgs. 87/2024): 23.931,06 euro.
Termini: il ricorso va notificato entro 60 giorni dal 14 ottobre 2026. Il sessantesimo giorno cade domenica 13 dicembre 2026, quindi il termine slitta a lunedì 14 dicembre 2026. Se Alfa presenta istanza di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni: 150 giorni dalla notifica portano a sabato 13 marzo 2027, con slittamento a lunedì 15 marzo 2027. In questo esempio la sospensione feriale non interviene.
Esito dell’applicazione: la prima verifica riguarda l’avviso a Beta. Se Beta lo impugna e ottiene l’annullamento, l’avviso ad Alfa perde il suo presupposto. In parallelo Alfa contesta la quantificazione (applicazione del regime del 95% invece della tassazione integrale) e, se ne ricorrono i presupposti, offre prova contraria. La differenza tra le due quantificazioni, oltre 34.000 euro di sola imposta, mostra perché il punto sulla qualificazione non vada mai trascurato. Va precisato che la tassazione del dividendo occulto con il regime del 95% è un tema difensivo da argomentare, non un esito garantito.
Esempio 2 – Dividendi da partecipata in regime privilegiato e holding in crisi.
Dati di partenza: la holding Gamma ha incassato nel 2022 dividendi per 312.760 euro da una controllata estera. Gamma li ha dichiarati al 5% (imponibile 15.638 euro, IRES 3.753,12 euro). L’Agenzia ritiene che la controllata sia soggetta a un livello di tassazione effettiva inferiore al 50% di quello italiano e che non sia stata dimostrata alcuna esimente: recupera la tassazione integrale, cioè IRES per 75.062,40 euro. La maggiore imposta è di 71.309,28 euro; la sanzione al 70% è di 49.916,50 euro. Totale, interessi esclusi: 121.225,78 euro. Gamma ha già un finanziamento bancario in ammortamento e un piano di tesoreria che non regge un esborso di questa entità.
Termini: l’avviso è notificato giovedì 15 luglio 2027. Dal 16 al 31 luglio decorrono 16 giorni; dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso; i 44 giorni residui decorrono dal 1° settembre e portano a giovedì 14 ottobre 2027, ultimo giorno per notificare il ricorso. Se però Gamma ha depositato l’istanza di composizione negoziata e chiesto misure protettive, i termini di quel procedimento corrono anche ad agosto (art. 9, comma 1, CCII): per esempio, le scadenze legate alla conferma delle misure e alle trattative non si fermano.
Esito dell’applicazione: sul fronte tributario Gamma ricostruisce la tassazione effettiva della controllata con i bilanci e le dichiarazioni locali, verificando se il test del 50% è stato applicato correttamente, e documenta le esimenti disponibili. Sul fronte della crisi, il debito contestato viene indicato nel piano come debito potenziale; durante le trattative si valuta una proposta di transazione fiscale all’Agenzia, che deve essere corredata dalla relazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Le misure protettive, se concesse, impediscono le azioni esecutive per i crediti anteriori; non impediscono invece all’Ufficio di notificare l’avviso, né sostituiscono il ricorso.
Casi particolari: quando la regola generale non basta
Holding estera che riceve dividendi da una controllata italiana. In questo caso il destinatario dell’avviso è spesso la controllata italiana, chiamata a rispondere della ritenuta non applicata. L’esenzione della direttiva madre-figlia (art. 27-bis D.P.R. 600/1973) viene negata con l’argomento che la holding estera è un mero schermo. Con l’ordinanza n. 17347 del 1° giugno 2026 la Sezione tributaria della Cassazione, secondo la sintesi pubblicata da Edotto, ha affermato che il diniego per abuso richiede la prova di elementi oggettivi e soggettivi concreti a carico dell’Amministrazione, che il beneficiario effettivo non è un requisito autonomo dell’esenzione ma un indice di abuso da valutare con gli altri, e che una società madre dedita alla sola gestione di partecipazioni non è artificiosa per questo solo fatto. Per una controllata italiana in crisi, l’avviso sulla ritenuta è un debito proprio e va gestito come tale, anche negli strumenti della crisi.
Holding e controllate nel consolidato fiscale nazionale. Se la holding è consolidante (artt. 117 ss. TUIR), la rettifica del reddito di una consolidata ricade anche sul reddito complessivo di gruppo, e la legge prevede la responsabilità della consolidante per le maggiori imposte accertate (art. 127 TUIR). In questo scenario l’accertamento su una controllata diventa un debito della holding per una via diversa dalla presunzione di distribuzione, e la difesa va coordinata tra tutte le società coinvolte, che hanno interessi non sempre coincidenti.
Socio di minoranza estraneo alla gestione. Quando la holding detiene una quota non di controllo e non esprime amministratori, la presunzione di distribuzione è più debole. La Cassazione ammette la prova contraria fondata sulla totale estraneità del socio alla gestione, purché rigorosa: verbali assembleari, assenza di cariche, assenza di flussi finanziari non giustificati tra le società.
Costi indeducibili e non ricavi occulti. Se l’accertamento a monte riguarda il disconoscimento di costi che la controllata ha effettivamente sostenuto, la tesi difensiva secondo cui non esiste alcuna ricchezza da distribuire ha un fondamento logico, perché quei soldi sono usciti dalla società. La giurisprudenza più recente tende però ad applicare la presunzione anche in questo caso: l’argomento va quindi sostenuto con la prova che le somme sono andate a terzi e non ai soci.
Contestazione per abuso del diritto sulla struttura del gruppo. Qui l’Ufficio non sostiene che manchino ricavi o che il regime estero sia privilegiato: sostiene che la holding sia stata interposta senza ragioni economiche apprezzabili, al solo scopo di beneficiare dell’esclusione del 95% e rinviare la tassazione in capo ai soci persone fisiche. La difesa si fonda su tre elementi. Il primo è procedurale: senza la richiesta di chiarimenti e senza una motivazione specifica sulla condotta abusiva, sulle norme aggirate e sulle ragioni per cui i vantaggi sarebbero indebiti, l’avviso è nullo per espressa previsione dell’art. 10-bis. Il secondo è sostanziale: la holding che coordina le controllate, accentra la tesoreria, finanzia gli investimenti e garantisce i debiti bancari del gruppo ha una sostanza economica documentabile. Il terzo è interpretativo: l’atto di indirizzo MEF n. 7 del 27 febbraio 2025 considera il differimento d’imposta un vantaggio indebito solo se sine die o significativamente posticipato, e qualifica l’abuso come clausola residuale. Per una holding in crisi, che trattiene i dividendi per ripagare i finanziamenti delle acquisizioni, la ragione extrafiscale del trattenimento è spesso scritta nei contratti di finanziamento stessi.
Holding in liquidazione o già in procedura. Se nei confronti della holding è aperta una liquidazione giudiziale, legittimato a stare in giudizio per i rapporti patrimoniali è il curatore, e il credito tributario, anche contestato, va insinuato al passivo. Se la holding è in concordato preventivo, il trattamento del credito tributario segue l’art. 88 CCII.
La crisi del gruppo. Quando la crisi riguarda più società del gruppo, il CCII consente di presentare un unico ricorso per il concordato o gli accordi di gruppo (artt. 284 ss. CCII). L’accertamento sui dividendi, che per definizione coinvolge controllante e controllata, si presta a una gestione unitaria: la stessa pretesa tributaria non va pagata o transatta due volte.
Nel lavoro dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, la difesa contro l’accertamento sui dividendi e il piano di risanamento della holding sono impostati come un unico progetto, con lo staff tributario che lavora sugli stessi numeri del piano.
Domande frequenti
L’Agenzia può tassare la mia holding per utili che la controllata non ha mai distribuito?
Sì, nelle società a ristretta base partecipativa la Cassazione ammette la presunzione che il maggior reddito accertato alla società sia stato distribuito ai soci, anche se i soci sono società di capitali. Non è però una presunzione assoluta. La holding può dimostrare che le somme sono state accantonate o reinvestite, o la propria estraneità alla gestione, e soprattutto può contestare l’accertamento a monte sulla controllata: se quello cade, la pretesa verso la holding perde il suo presupposto. La prova contraria deve essere precisa e documentata.
Il dividendo occulto si tassa al 5% o al 100%?
È uno dei punti più rilevanti della difesa. L’art. 89 TUIR esclude il 95% dei dividendi percepiti da società IRES. Se l’Ufficio qualifica la somma come utile distribuito, la holding può argomentare che deve valere lo stesso regime previsto per gli utili. La questione va però esaminata sull’avviso concreto, sulla motivazione dell’Ufficio e sul periodo d’imposta, perché la differenza di imposta può essere di venti volte. Non va mai data per scontata la quantificazione dell’Ufficio.
Se presento l’istanza di composizione negoziata, l’avviso di accertamento si blocca?
No. Le misure protettive della composizione negoziata impediscono ai creditori, per i crediti anteriori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, ma non impediscono all’Agenzia di notificare l’avviso e non sospendono il termine di 60 giorni per impugnarlo. La holding deve quindi presentare il ricorso nei termini e, in parallelo, gestire il debito contestato nelle trattative, eventualmente con una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII.
L’avviso mi è stato notificato a luglio: il termine per il ricorso si ferma ad agosto?
Sì, per il ricorso tributario il periodo dal 1° al 31 agosto non si conta (L. 742/1969). Se l’avviso è notificato il 15 luglio, il termine di 60 giorni scade a metà ottobre. Attenzione però: se nello stesso periodo la holding ha in corso un procedimento del Codice della crisi, quei termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale. Due calendari diversi per la stessa impresa.
La controllata ha già fatto adesione sul proprio accertamento: la holding è obbligata ad accettare?
No. L’adesione della controllata definisce il suo rapporto tributario, non quello della holding, che ha ricevuto un avviso distinto e può impugnarlo. Va però considerato che l’adesione della società rende più difficile contestare l’esistenza del maggior reddito a monte; la difesa della holding si concentrerà allora sulla prova contraria alla distribuzione e sulla quantificazione. Prima che la controllata aderisca è opportuno valutare l’effetto sull’intero gruppo.
Una contestazione per abuso del diritto sui dividendi può avere conseguenze penali per gli amministratori della holding?
L’art. 10-bis della L. 212/2000 stabilisce che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, mentre restano applicabili le sanzioni amministrative. Diverso è il caso in cui l’Ufficio non contesti un abuso ma un’evasione vera e propria, per esempio ricavi occultati dalla controllata: lì le soglie dei reati dichiarativi vanno verificate sulla singola società e sul singolo periodo d’imposta. Per questo la qualificazione giuridica scelta dall’Ufficio va letta con attenzione fin dallo schema d’atto.
Posso inserire un debito fiscale ancora contestato in un concordato o in un accordo?
Sì. Gli strumenti di regolazione della crisi consentono di considerare anche i debiti contestati, prevedendone il trattamento nel piano e gli accantonamenti necessari nel caso in cui il contenzioso si concluda sfavorevolmente. Nel concordato preventivo il trattamento dei crediti tributari segue l’art. 88 CCII; negli accordi di ristrutturazione l’art. 63 CCII. Il D.Lgs. 147/2026 ha modificato entrambe le norme: la proposta va costruita sul testo vigente al momento del deposito.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono sono state selezionate tra quelle pubblicate da fonti specializzate e lette in sintesi o nella ricostruzione di contributi dottrinali. Il principio è riformulato in parole nostre.
1. Cass., Sez. tributaria, ord. n. 17347 del 1° giugno 2026. Principio: per negare l’esenzione madre-figlia sui dividendi l’Amministrazione deve provare l’abuso con elementi concreti; il beneficiario effettivo è un indice, non un requisito autonomo; la holding di sola gestione di partecipazioni non è per ciò solo artificiosa. Rilevanza: è il riferimento più recente sui dividendi infragruppo transfrontalieri e sull’onere della prova dell’abuso (fonte: sintesi Edotto).
2. Cass., ord. n. 15274 del 9 giugno 2025. Principio: la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è neutralizzata dalla presenza di soci società di capitali, perché conta la sostanza; la ristretta base deve avere un valore qualitativo (complicità tra i soci), non solo numerico; la presunzione opera anche quando sono disconosciuti costi. Rilevanza: è la pronuncia che più direttamente riguarda la holding socia (fonte: sintesi Studio Pizzano).
3. Cass., ord. n. 2464/2025. Principio: il socio che dimostra in modo preciso e rigoroso la propria assoluta estraneità alla gestione e alla vita della società fa venir meno il fondamento della presunzione. Rilevanza: apre la strada alla prova contraria della holding non di controllo (fonte: sintesi Studio Pizzano).
4. Cass., Sez. V, ord. n. 15991 del 7 giugno 2024. Principio: il socio meramente formale, estraneo alla gestione, è ammesso a fornire la prova contraria alla presunzione di distribuzione. Rilevanza: conferma l’orientamento che amplia le difese del socio rispetto alla sola prova dell’accantonamento o reinvestimento (fonte: rassegna in Rivista di Diritto Tributario, febbraio 2025).
5. Cass., Sez. V, ord. n. 18764 del 9 luglio 2024. Principio: la prova contraria può consistere nella totale estraneità del socio alla gestione; l’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 non ha modificato le regole sull’onere della prova in presenza di presunzioni. Rilevanza: chiarisce che la riforma del 2022 non elimina la presunzione, ma non la rende neppure inattaccabile (fonte: rassegna in Rivista di Diritto Tributario).
6. Cass., Sez. V, sent. n. 21158 del 29 luglio 2024. Principio: anche il socio amministratore può superare la presunzione dimostrando che l’utile è stato sottratto da un gestore di fatto. Rilevanza: utile nei gruppi in cui la gestione effettiva della controllata è in mano a soggetti diversi dagli organi formali (fonte: rassegna in Rivista di Diritto Tributario).
7. Cass., Sez. V, ord. n. 20816 del 25 luglio 2024. Principio: la regola sull’onere della prova introdotta dalla riforma del 2022 si applica ai giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022. Rilevanza: per le holding con contenziosi pendenti da prima di quella data, la regola non è invocabile (fonte: rassegna in Rivista di Diritto Tributario).
8. Cass., Sez. V, ord. n. 31882 del 28 ottobre 2022. Principio: la presunzione si fonda sul fatto noto della ristretta base sociale; provato questo, spetta al contribuente la prova contraria. Rilevanza: spiega perché la difesa della holding non può limitarsi a negare la distribuzione (fonte: rassegna in Rivista di Diritto Tributario).
9. Cass., ord. n. 33978 del 17 novembre 2022. Principio: il giudicato formatosi sulla società produce effetti nel giudizio del socio quando la difesa del socio non si fonda su eccezioni personali; la validità dell’avviso alla società è presupposto della presunzione. Rilevanza: rende strategica la difesa della controllata (fonte: rassegna in Rivista di Diritto Tributario).
10. Cass., ord. n. 13839 del 3 maggio 2022. Principio: il giudicato sull’accertamento societario ha un effetto riflesso nei giudizi relativi ai soci. Rilevanza: conferma il legame tra i due contenziosi e la necessità di coordinarli (fonte: rassegna in Rivista di Diritto Tributario).
11. Cass., n. 3568 del 6 febbraio 2023. Principio: l’avviso sul reddito della società va notificato solo alla società, e i soci non sono legittimati a impugnarlo. Rilevanza: la holding non può difendersi direttamente contro l’avviso alla controllata; deve agire attraverso la controllata stessa, che controlla (fonte: rassegna in Rivista di Diritto Tributario).
12. Trib. Milano, decr. 21 maggio 2025. Principio: nell’accordo di transazione fiscale concluso durante la composizione negoziata, il tribunale verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la sua convenienza. Rilevanza: chiarisce il ruolo del giudice quando la holding chiude con il Fisco un accordo nelle trattative (fonte: sintesi Iusletter).
Due osservazioni completano il quadro. La prima: gran parte della giurisprudenza sulla ristretta base è nata su soci persone fisiche, e la sua applicazione alle holding richiede di valorizzare le differenze, a partire dal regime di tassazione degli utili in capo a una società IRES. La seconda: le pronunce sulla prova contraria sono numerose ma molto legate al caso concreto, e la differenza la fanno i documenti prodotti fin dalla fase del contraddittorio.
Cosa può fare lo Studio Monardo
In termini operativi, quando una holding in crisi ci sottopone un accertamento sui dividendi delle controllate, lo Studio lavora su questi strumenti:
- Analizziamo lo schema d’atto e l’avviso per individuare vizi di motivazione, di contraddittorio preventivo (art. 6-bis L. 212/2000) e, nei casi di abuso, di mancata richiesta di chiarimenti (art. 10-bis).
- Verifichiamo i termini di decadenza dell’accertamento e il calendario processuale, distinguendo i termini tributari soggetti a sospensione feriale da quelli del CCII che corrono anche in agosto.
- Esaminiamo l’accertamento sulla controllata e impostiamo la difesa della società, perché l’annullamento a monte ha effetti riflessi sulla posizione della holding.
- Ricostruiamo i flussi infragruppo con lo staff dei commercialisti per offrire la prova contraria alla presunzione di distribuzione: accantonamenti, reinvestimenti, destinazione delle somme a terzi.
- Ricalcoliamo la pretesa contestando la quantificazione dell’Ufficio, a partire dall’applicazione del regime del 95% dell’art. 89 TUIR e dal periodo d’imposta di percezione.
- Ricostruiamo il livello di tassazione della partecipata estera e documentiamo le esimenti dell’art. 47-bis TUIR quando la contestazione riguarda regimi privilegiati.
- Valutiamo l’accertamento con adesione confrontandone l’esito con la sostenibilità finanziaria della holding, per evitare di trasformare una pretesa contestata in un debito certo che il piano non regge.
- Predisponiamo il ricorso e l’istanza di sospensione cautelare, documentando il danno grave con il piano di tesoreria e i rapporti bancari del gruppo.
- Impostiamo il percorso di crisi: istanza di composizione negoziata, richiesta di misure protettive, proposta di transazione fiscale ex art. 23 c.2-bis CCII o, se necessario, accordi di ristrutturazione e concordato con il trattamento dei crediti tributari ex artt. 63 e 88 CCII.
- Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado fino al ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema: chi conosce il funzionamento della composizione negoziata dal lato dell’esperto sa come un debito tributario contestato viene letto nel test di risanamento, quali informazioni servono per una proposta di transazione fiscale credibile e come si dialoga con l’Agenzia durante le trattative. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea in ogni grado. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i numeri del gruppo, gli avvocati li trasformano in motivi di ricorso e in proposta ai creditori.
Lo Studio non promette l’annullamento dell’avviso né l’adesione dell’Agenzia a una transazione: si impegna a verificare ogni profilo, a costruire la difesa documentale più solida e a coordinarla con il piano di risanamento.
Chiusura
In sintesi: l’accertamento sui dividendi delle controllate può moltiplicare il debito fiscale della holding, ma raramente è inattaccabile. La difesa parte dalle osservazioni allo schema d’atto, passa per l’accertamento a monte sulla controllata e per la quantificazione corretta della pretesa, e richiede il rispetto rigoroso del termine di 60 giorni per il ricorso. Se la holding è in crisi, il contenzioso va coordinato fin dall’inizio con gli strumenti del CCII, ricordando che i loro termini non conoscono la pausa di agosto.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché unisce due competenze certificate che raramente si trovano insieme: il coordinamento di uno staff nazionale in diritto tributario, che serve per smontare l’accertamento, e la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che serve per gestire il debito fiscale dentro un piano di risanamento. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione assicura che la stessa strategia possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.
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