Questa pagina raccoglie le domande che riceviamo più spesso da chi ha appena ottenuto l’esdebitazione, o la sta per chiedere, e si trova davanti a una parola che sembra scritta apposta per non farsi capire: “inesigibili”. Le risposte sono complete e si possono leggere anche una per volta, saltando a quella che interessa.
Il punto di partenza è l’art. 278, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), nel testo vigente a ottobre 2026: l’esdebitazione “consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti” in una liquidazione giudiziale o in una liquidazione controllata. Il legislatore non ha scritto “estinzione”. Ha scelto una formula diversa, e da quella scelta dipendono effetti molto concreti: cosa succede se arriva un precetto, se il debito è stato venduto, se c’è un fideiussore, se un creditore non si era mai presentato nella procedura. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha toccato gli artt. 279-282, ma non l’art. 278, che resta quello da cui partire.
Perché ne scriviamo noi? Perché questo tema sta esattamente a metà tra due mestieri che lo Studio Monardo svolge entrambi. Da un lato c’è la procedura che porta all’esdebitazione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno la liquidazione controllata e il decreto che dichiara inesigibili i crediti. Dall’altro c’è il momento in cui l’inesigibilità va fatta valere contro un creditore che non si arrende: lì servono le opposizioni all’esecuzione, e la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
📩 Hai in mano un decreto di esdebitazione e un creditore che bussa ancora? Scrivici adesso: i contatti dello Studio sono riportati in fondo a questa pagina.
Ho ottenuto l’esdebitazione: vuol dire che i miei debiti non esistono più?
No, non nel senso tecnico della parola: il debito continua a esistere, ma il creditore non può più pretenderlo da lei.
È la prima cosa da capire, e capirla bene evita molte delusioni e altrettanti errori. Nel linguaggio comune “liberarsi dai debiti” fa pensare a un colpo di spugna: il debito sparisce, come se non fosse mai nato. La legge invece usa due espressioni affiancate. La prima, “liberazione dai debiti”, descrive il risultato pratico per lei. La seconda, “inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti”, descrive il meccanismo giuridico con cui quel risultato si produce.
Inesigibile significa letteralmente “che non si può esigere”. Il credito non viene cancellato dal mondo del diritto; viene privato della sua arma principale, cioè la possibilità di essere preteso dal debitore, in giudizio e fuori. Il creditore non può più ottenere da lei un pagamento con le buone (diffide, solleciti) né con le cattive (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento).
Questa ricostruzione non è un’interpretazione isolata. Un autorevole commento pubblicato su Giustizia Insieme (D. Vattermoli, 2019) osserva che l’esdebitazione non estingue il rapporto obbligatorio, che sopravvive al beneficio, e che il giudice si limita a dichiarare inesigibili i crediti non soddisfatti. Anche uno studio più recente (S. Bosa, “Esdebitazione e vincoli solidali”, Il diritto degli affari, 2025) sostiene che l’inesigibilità riguarda il momento dell’esercizio del diritto, non la sua esistenza, e che per questo è in linea di massima incompatibile con l’estinzione dell’obbligazione.
Perché il legislatore ha scelto questa strada più complicata? Perché il debito deve sopravvivere per altre persone: il fideiussore, il coobbligato, chi ha prestato una garanzia. Se il debito si estinguesse, cadrebbero con esso, per le regole generali, anche le garanzie. Mantenendolo in vita ma rendendolo inesigibile solo verso il debitore esdebitato, la legge protegge lei senza azzerare le tutele del creditore verso terzi. Ne parliamo più avanti, nelle domande sui garanti.
Per lei, in concreto, il risultato è comunque forte: sul suo patrimonio presente e futuro i creditori concorsuali rimasti insoddisfatti non possono più contare. Ma “inesigibile” non è “inesistente”, e la differenza emerge nelle situazioni che vediamo nelle risposte successive.
Che differenza c’è tra un debito inesigibile, uno estinto e uno prescritto?
Sono tre situazioni diverse: l’estinto non c’è più, il prescritto si estingue ma solo se qualcuno solleva la prescrizione, l’inesigibile resta in vita ma non può essere preteso dal debitore esdebitato.
Partiamo dall’estinzione. Un debito si estingue quando viene pagato, quando il creditore lo rimette, quando si compensa con un controcredito, quando si nova in un’altra obbligazione. In tutti questi casi il rapporto finisce, e con esso finiscono, di regola, le garanzie accessorie: un debito che non c’è più non può essere garantito.
La prescrizione è più sottile. Il diritto si estingue se il creditore non lo esercita per il tempo fissato dalla legge, ma il giudice non può rilevarla da solo: deve essere il debitore a eccepirla. E se il debitore paga spontaneamente un debito prescritto, non può poi chiedere indietro i soldi (art. 2940 c.c.). È un istituto legato all’inerzia del creditore: il tempo passa, il creditore tace, la legge smette di proteggerlo.
L’inesigibilità da esdebitazione non nasce dall’inerzia di nessuno. Nasce da un provvedimento del tribunale che, alla fine o dopo tre anni di una procedura liquidatoria, accerta che lei ha messo a disposizione dei creditori quello che aveva, che ha collaborato e che non ha tenuto condotte che la legge considera ostative (art. 280 CCII; per la liquidazione controllata anche l’art. 282, comma 2). Il creditore magari si è attivato, si è insinuato al passivo, ha partecipato ai riparti: ha preso quello che c’era, e per il resto la legge gli chiude la strada verso di lei.
| Situazione | Il debito esiste ancora? | Il creditore può agire contro il debitore? | Le garanzie di terzi restano? | Chi deve farla valere |
|---|---|---|---|---|
| Debito estinto (pagamento, remissione, compensazione) | No | No | Di regola no | Il debitore, provando il fatto estintivo |
| Debito prescritto | Si estingue, ma solo se la prescrizione viene eccepita | No, se il debitore eccepisce la prescrizione | Dipende dalle regole del singolo istituto | Il debitore, con eccezione espressa |
| Credito inesigibile dopo esdebitazione | Sì, il rapporto sopravvive | No, verso il debitore esdebitato | Sì, per l’art. 278, comma 6, CCII | Il debitore, opponendo il decreto di esdebitazione |
La colonna più importante è l’ultima. In tutti e tre i casi la protezione non scatta da sola dentro un’eventuale causa o esecuzione: va fatta valere. Lo vediamo nel dettaglio quando parliamo di precetto e pignoramento.
Se un giorno pago lo stesso un vecchio creditore, posso farmi restituire i soldi?
Secondo la lettura dottrinale più diffusa, no: se paga spontaneamente un credito reso inesigibile, quel pagamento non si può ripetere.
Qui conviene essere precisi su cosa sappiamo e cosa no. Il CCII non contiene una norma che dica espressamente “il pagamento del debito esdebitato non è ripetibile”. La soluzione arriva dalla dottrina, che ha ragionato proprio sulla scelta legislativa di non estinguere il debito. Se il debito sopravvive ma non si può più esigere, allora assomiglia molto a quella che il codice civile chiama obbligazione naturale (art. 2034 c.c.): un dovere che il diritto non consente di imporre con la forza, ma che, se viene adempiuto volontariamente da una persona capace, giustifica il pagamento e ne impedisce la restituzione.
Il commento di Vattermoli già citato parla, più precisamente, di un’obbligazione naturale “atipica” e sopravvenuta, con punti di contatto con il pagamento del debito prescritto previsto dall’art. 2940 c.c. Ne trae la conseguenza che l’adempimento spontaneo non è ripetibile. Lo studio di Bosa del 2025 preferisce paragonare l’effetto, sul piano operativo, a un patto con cui il creditore si impegna a non chiedere. Le due letture arrivano a un punto comune: il debito è lì, solo non si può pretendere.
Due parole decidono tutto: “spontaneo” e “capace”. Spontaneo vuol dire che lei ha pagato per scelta, sapendo di non esservi obbligato. Non è spontaneo il pagamento strappato con una minaccia di pignoramento che il creditore non poteva più fare, né quello effettuato perché le avevano fatto credere che il debito fosse ancora esigibile, né le somme prelevate da un pignoramento eseguito nonostante l’esdebitazione. In questi casi la discussione cambia completamente, e la restituzione torna a essere un tema da valutare con i documenti in mano.
C’è poi un risvolto pratico che pochi considerano. Un piccolo pagamento “di cortesia” a un vecchio creditore, magari per chiudere un rapporto personale, non fa rivivere il debito residuo: l’inesigibilità resta per la parte non pagata. Ma ogni pagamento, anche minimo, va fatto per iscritto e con una causale che chiarisca che si tratta di un atto volontario, perché una ricevuta ambigua può diventare l’appiglio per sostenere un riconoscimento di debito. Prima di firmare qualunque “piano di rientro” proposto dopo l’esdebitazione, è bene farlo leggere a qualcuno.
Da quando i crediti diventano inesigibili, e quali debiti restano fuori?
L’inesigibilità vale da quando l’esdebitazione è dichiarata, e riguarda i crediti rimasti insoddisfatti nella procedura, con alcune esclusioni precise.
Sul “quando”, l’art. 279, comma 1, CCII fissa la regola generale: il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione oppure alla chiusura, se arriva prima. Per la liquidazione controllata l’art. 282, comma 1, precisa che l’esdebitazione opera dopo il provvedimento di chiusura o, prima, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata dal tribunale con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Per la liquidazione giudiziale l’art. 281 prevede che il tribunale, su istanza del debitore, dichiari inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti, insieme al decreto di chiusura o decorsi almeno tre anni dall’apertura.
Sul “cosa”, l’art. 278, comma 1, parla di crediti “rimasti insoddisfatti nell’ambito” della procedura. In pratica: i debiti per fatto o causa anteriore all’apertura, che sono stati o potevano essere trattati nel concorso, per la parte che i riparti non hanno coperto.
Restano fuori, per l’art. 278, comma 7:
- gli obblighi di mantenimento e alimentari (per esempio l’assegno per i figli o per l’ex coniuge);
- i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
- le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario, salvo quelle accessorie a debiti estinti.
Su quest’ultima eccezione esiste una pronuncia di merito recente: il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (noto da una sintesi Eutekne, senza numero), ha ritenuto che una sanzione tributaria accessoria rientrasse nell’esdebitazione di una liquidazione controllata, proprio perché accessoria a un debito principale coperto dal beneficio.
Due precisazioni. La prima: i debiti nati dopo l’apertura della procedura non sono toccati dall’esdebitazione, perché non sono “rimasti insoddisfatti nell’ambito” di quel concorso. La seconda: l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (art. 281, comma 5, e art. 282, comma 2-bis). Se dopo il decreto un’azione della procedura porta nuovo denaro, quel denaro va ai creditori, e nella liquidazione giudiziale l’esdebitazione opera solo per la parte definitivamente non soddisfatta (art. 281, comma 6).
Come si arriva al decreto che dichiara i crediti inesigibili?
Con un procedimento davanti al tribunale della procedura, che sente gli organi, raccoglie le osservazioni dei creditori e decide con decreto reclamabile.
Nella liquidazione controllata, che è la procedura tipica del consumatore, del professionista e del piccolo imprenditore sovraindebitati, il percorso è disegnato dall’art. 282 CCII. L’esdebitazione può essere chiesta dal debitore con un’istanza oppure può partire da una segnalazione del liquidatore. Se si chiede prima della chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per concedere o negare il beneficio. L’istanza del debitore viene comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi al passivo, che hanno quindici giorni per presentare osservazioni.
Il tribunale verifica le condizioni dell’art. 280 (nessuna condanna definitiva per i reati indicati salvo riabilitazione, nessuna distrazione dell’attivo, collaborazione con gli organi, nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti, non più di due esdebitazioni già ottenute) e quelle aggiuntive dell’art. 282, comma 2: nessuna condanna definitiva per i reati dell’art. 344 e nessuna colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento.
Il decreto è motivato. Per il consumatore e il professionista viene pubblicato in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia; per l’imprenditore è iscritto nel registro delle imprese. È proprio questo decreto il documento che, in seguito, le servirà per difendersi da qualunque creditore concorsuale che provi a riscuotere. Ne conservi una copia conforme, e sappia sempre dove reperirla.
Nella liquidazione giudiziale il meccanismo è analogo (art. 281): istanza del debitore, comunicazione ai creditori ammessi da parte del curatore, quindici giorni per le osservazioni, decreto comunicato anche al pubblico ministero e iscritto nel registro delle imprese. Sulla tempistica è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 74/2026: la “contestualità” con il decreto di chiusura va intesa in senso logico-funzionale, sicché un’istanza depositata subito dopo la chiusura può ancora essere decisa con un decreto successivo.
La tabella riassume i passaggi e i termini che contano per il nostro tema, cioè dal decreto fino alla difesa contro un’azione esecutiva.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Richiesta del beneficio | Istanza del debitore o segnalazione del liquidatore (art. 282, c. 1) | Alla chiusura, oppure decorsi tre anni dall’apertura | Tribunale della liquidazione |
| Contraddittorio | Osservazioni dei creditori ammessi (artt. 281, c. 1, e 282, c. 1) | 15 giorni dalla comunicazione dell’istanza | Tribunale della liquidazione |
| Decisione | Decreto motivato che dichiara l’esdebitazione o le preclusioni | Nessun termine fisso indicato dalla norma | Tribunale della liquidazione |
| Impugnazione | Reclamo ex art. 124 CCII (artt. 281, c. 4, e 282, c. 3) | 30 giorni; i termini del CCII corrono anche in agosto (art. 9, c. 1) | Corte d’appello |
| Richiesta di pagamento dopo il decreto | Risposta scritta con copia del decreto | Il prima possibile | Creditore o suo incaricato |
| Precetto ricevuto | Opposizione al precetto (art. 615, c. 1, c.p.c.) | Prima che inizi l’esecuzione; il precetto concede almeno 10 giorni per pagare | Giudice competente per materia, valore e territorio |
| Pignoramento avviato | Opposizione all’esecuzione (art. 615, c. 2, c.p.c.) | Finché l’esecuzione è pendente, con i limiti posti dal codice | Giudice dell’esecuzione |
Il decreto di esdebitazione può essere contestato da un creditore dopo che è stato emesso?
Sì, ma solo con il reclamo entro trenta giorni; dopo, il decreto diventa stabile.
L’art. 282, comma 3, prevede che il provvedimento sia comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124 entro trenta giorni. La stessa regola vale, con le sue specificità, nella liquidazione giudiziale (art. 281, comma 4). Il reclamo è aperto in entrambe le direzioni: il creditore può impugnare il decreto che concede l’esdebitazione, il debitore può impugnare quello che dichiara le preclusioni e gliela nega.
Un dettaglio che spesso sorprende: quei trenta giorni non si fermano in agosto. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice, quindi i termini corrono anche nel mese di agosto.
Una volta scaduto il termine senza reclamo, o respinto il reclamo, il creditore non può riaprire la discussione sui presupposti dell’esdebitazione in un’altra sede. Non può, per esempio, chiedere al giudice dell’esecuzione di “rivalutare” la sua meritevolezza. Quello che può fare, se esistono, è sostenere che il suo credito non rientra nell’esdebitazione: perché è nato dopo l’apertura, perché è un debito alimentare o da illecito extracontrattuale, perché è una sanzione penale non accessoria, perché lui non ha partecipato al concorso e quindi vale l’art. 278, comma 2. È su questo terreno, non sulla meritevolezza, che si gioca la partita successiva.
Un creditore mi ha notificato un precetto dopo l’esdebitazione: cosa devo fare?
Non lo ignori: se il credito è coperto dall’esdebitazione, va proposta opposizione al precetto, perché nessuno annullerà quell’atto al posto suo.
Il precetto è l’intimazione a pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Chi lo riceve dopo un decreto di esdebitazione spesso pensa che si tratti di un errore che si sistemerà da solo. Non è così. Il creditore, o la società a cui il credito è stato ceduto, ha in mano un titolo esecutivo magari ottenuto anni prima, e quel titolo, sulla carta, è ancora lì.
Il primo passo è verificare tre cose, nell’ordine:
- Il credito precettato è concorsuale? Va confrontata la data del fatto o della causa che lo ha generato con la data di apertura della liquidazione. Se è anteriore, rientra potenzialmente nell’esdebitazione.
- È tra le esclusioni del comma 7? Mantenimento, alimenti, illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative non accessorie restano esigibili.
- Il creditore ha partecipato al concorso? Se sì, il credito è inesigibile per tutta la parte non soddisfatta. Se no, entra in gioco l’art. 278, comma 2, di cui parliamo più avanti.
Se le verifiche confermano che il credito è coperto, lo strumento è l’opposizione al precetto prevista dall’art. 615, comma 1, del codice di procedura civile: con essa si contesta il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata. L’inesigibilità dichiarata dal decreto è proprio un fatto sopravvenuto al titolo che impedisce al creditore di agire contro di lei. Con l’opposizione si può chiedere anche la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, se ricorrono gravi motivi.
Prima di arrivare al giudice, spesso conviene una diffida scritta al creditore e al suo legale, con copia del decreto di esdebitazione e l’indicazione della procedura (tribunale, numero di ruolo, data di apertura). Molti precetti partono da archivi non aggiornati e si fermano appena il creditore vede il decreto. Ma la diffida non sospende i tempi: se il creditore non risponde e il termine del precetto scade, può avviare il pignoramento.
Una cautela ulteriore: non firmi, sotto la pressione del precetto, accordi di rateizzazione o riconoscimenti di debito. Abbiamo visto prima che un pagamento spontaneo, secondo la lettura dottrinale prevalente, non si ripete. Un accordo sottoscritto per paura potrebbe essere usato come argomento per sostenere che lei ha voluto pagare.
E se il pignoramento è già partito, o mi trattengono una parte dello stipendio?
Si propone opposizione all’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione, chiedendo la sospensione; il giudice non conosce il decreto di esdebitazione se non glielo porta lei.
Questo è il punto che crea più ansia, ed è anche quello in cui la differenza tra “inesigibile” ed “estinto” si sente di più. Il giudice dell’esecuzione lavora su un fascicolo che contiene il titolo esecutivo, il precetto e l’atto di pignoramento. Il decreto di esdebitazione è stato emesso da un altro giudice, in un altro procedimento, magari in un altro tribunale. Nessun sistema lo segnala in automatico al fascicolo dell’esecuzione.
Lo strumento è l’opposizione all’esecuzione prevista dall’art. 615, comma 2, c.p.c., che si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione quando il pignoramento è già iniziato. Il giudice fissa l’udienza e può sospendere la procedura se ritiene fondata, a un primo esame, la contestazione. Il decreto di esdebitazione, accompagnato dalla prova che il credito è concorsuale e che il creditore era ammesso al passivo (o comunque che rientra nell’effetto del beneficio), è il cuore della difesa.
Nel pignoramento dello stipendio o della pensione presso il datore di lavoro o l’ente previdenziale, le trattenute continuano finché il giudice non sospende o non dichiara l’estinzione della procedura. Per questo il tempo conta: ogni mese di ritardo nella reazione è un mese di trattenute che poi andranno recuperate, con una discussione separata. Ricordiamo quanto detto sulla spontaneità: le somme prelevate con un pignoramento non sono un pagamento spontaneo, e quindi non valgono le regole dell’obbligazione naturale.
Se invece il pignoramento riguarda un conto corrente, l’urgenza è ancora maggiore, perché il conto resta vincolato fino all’udienza. In questi casi il ricorso si prepara in pochi giorni, con la documentazione già raccolta: copia del decreto, stato passivo da cui risulta l’ammissione del creditore, piano di riparto, provvedimento di chiusura se c’è.
Una distinzione importante: le operazioni liquidatorie della procedura non sono toccate dall’esdebitazione (art. 282, comma 2-bis). Se il pignoramento riguarda un bene che il liquidatore aveva rinunciato a liquidare, la questione va esaminata con attenzione, perché l’art. 272, comma 2, CCII richiama l’art. 213 sulla rinuncia ai beni e sui beni rinunciati i creditori possono agire in via esecutiva. Il rapporto tra quella facoltà e l’inesigibilità successiva al decreto non risulta ancora chiarito da pronunce che abbiamo potuto verificare.
Le segnalazioni in Centrale Rischi e nelle banche dati private spariscono con l’esdebitazione?
Non esiste una norma del CCII che le cancelli automaticamente; il decreto è però un fatto nuovo che chi segnala deve considerare, e su cui si può chiedere l’aggiornamento.
Le persone confondono spesso due piani. Il primo è quello giuridico: il credito è inesigibile, nessuno può più pretenderlo da lei. Il secondo è quello informativo: nelle banche dati creditizie (la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, i sistemi di informazione creditizia privati come CRIF) resta traccia della storia del rapporto, anche del fatto che non è stato onorato.
L’art. 278 non parla di segnalazioni. Nelle fonti verificate per questo articolo non abbiamo trovato una regola specifica che imponga la cancellazione delle segnalazioni a seguito dell’esdebitazione, né pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziario dedicate a questo caso preciso. Sarebbe scorretto prometterle un risultato che la legge non garantisce.
Ci sono però principi utili. Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con la decisione n. 1317 del 10 febbraio 2023, ha affermato che il cessionario che prosegue una segnalazione in continuità con il cedente non può farlo per automatismo: deve valutare i fatti sopravvenuti. Quella decisione riguardava un piano di rientro, che secondo il Collegio non basta a far venir meno la segnalazione a sofferenza; ma il criterio della valutazione dei fatti sopravvenuti è quello su cui si può costruire una richiesta di aggiornamento quando il fatto sopravvenuto è un decreto giudiziale di esdebitazione.
In pratica, dopo il decreto, è ragionevole:
- chiedere una visura della Centrale dei Rischi e dei principali sistemi privati, per vedere cosa compare e con quale stato;
- inviare a ciascun intermediario segnalante una richiesta scritta di aggiornamento, allegando il decreto;
- valutare, se la risposta non arriva o è insoddisfacente, il reclamo all’intermediario e poi il ricorso all’ABF.
La rassicurazione fondata è che lei ha un documento giudiziale pubblico da opporre; il limite reale è che la storia creditizia non viene riscritta per legge, e i tempi di conservazione delle informazioni seguono regole proprie, che vanno verificate caso per caso.
Un creditore che non si era insinuato nella procedura può ancora chiedermi qualcosa?
Sì, ma solo una parte: per l’art. 278, comma 2, verso di lui l’esdebitazione opera solo sulla quota che supera la percentuale pagata ai creditori di pari grado. La norma è oggi sotto esame della Corte costituzionale.
Partiamo dalla regola. Il comma 2 dice che, nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera “per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado”. Tradotto: se i chirografari ammessi hanno ricevuto il 7%, il chirografario che non si è mai fatto vivo può ancora pretendere da lei il 7% del suo credito. Il resto è inesigibile anche per lui.
La logica è quella di non premiare chi è rimasto fuori, ma nemmeno di punirlo più degli altri: riceve, dopo, quello che avrebbe ricevuto partecipando. Il problema pratico è che quella quota residua, per lei, è un debito vero, esigibile, che può arrivare anche anni dopo. E per pagarlo non c’è più il patrimonio liquidato: c’è il suo reddito attuale.
Proprio questo aspetto è stato portato davanti alla Corte costituzionale. Il Tribunale di Verona (ordinanza del 4 agosto 2025, r.o. 230/2025) e il Tribunale di Milano (ordinanza del 22 dicembre 2025, r.o. 27/2026), entrambi in giudizi di esdebitazione dopo una liquidazione controllata, hanno dubitato della legittimità del comma 2 rispetto agli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione alla direttiva UE 2019/1023, chiedendo in sostanza che l’esdebitazione operi pienamente anche verso i creditori anteriori non insinuati. La Corte, con l’ordinanza n. 104/2026, ha restituito gli atti senza esaminare il merito, perché le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi al passivo, che sono parti del giudizio di esdebitazione. La questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione.
Cosa significa per lei oggi? Che la regola del comma 2 è vigente e va applicata, ma che chi si trova a ricevere una richiesta da un creditore non concorsuale ha un argomento in più da valutare: in un giudizio di opposizione si può chiedere di sollevare la stessa questione o di tenerne conto. Non è una garanzia di risultato, è una carta da giocare con prudenza.
Un’ultima verifica che va sempre fatta: il creditore “non insinuato” lo era davvero? A volte il credito è stato insinuato da un altro soggetto (il cedente, una società del gruppo, un precedente titolare) e il nuovo titolare non lo sa. In quel caso il credito ha partecipato al concorso, e l’inesigibilità è piena.
Mio padre aveva firmato una fideiussione per il mio finanziamento: con la mia esdebitazione è libero anche lui?
No. L’esdebitazione protegge solo lei: fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso restano esposti per l’intero debito non pagato.
Lo dice in modo esplicito l’art. 278, comma 6: “Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso”. È qui che si vede perché il legislatore ha scelto l’inesigibilità e non l’estinzione. Se il suo debito si fosse estinto, la fideiussione di suo padre, che è accessoria al debito principale, sarebbe caduta con esso. Rendendo il debito solo inesigibile verso di lei, la legge lascia intatta la posizione del creditore verso il garante.
È una deroga consapevole alle regole generali. Lo studio di Bosa del 2025 osserva che questa soluzione contrasta con l’accessorietà della fideiussione e con la regola dell’art. 1301 c.c. (la remissione a favore di un condebitore libera anche gli altri), e ricorda che la Cassazione, con la sentenza n. 22382 del 6 settembre 2019, aveva già negato l’omologazione di un concordato preventivo che pretendeva di estendere l’effetto esdebitatorio ai fideiussori, proprio perché la regola speciale del concorso deroga all’art. 1301 per garantire al creditore l’azione per l’intero verso i garanti.
Il problema successivo è quello che preoccupa di più le famiglie: se suo padre paga la banca, può poi rivalersi su di lei? La risposta non è scontata. Secondo la lettura di Bosa, il credito di regresso del fideiussore ha un “fatto genetico” anteriore all’apertura della procedura (la firma della garanzia), e quindi è un credito concorsuale, sia pure condizionato. Come tale andava fatto valere nella procedura, e dopo l’esdebitazione segue la sorte degli altri crediti concorsuali per la parte non soddisfatta. Lo stesso autore dà però atto che la giurisprudenza ha oscillato sulla possibilità per il garante non ancora escusso di insinuarsi al passivo: Cass. n. 903 del 17 gennaio 2008, seguita da Cass. n. 11144 del 4 luglio 2012 e Cass. n. 613 dell’11 gennaio 2013, lo aveva escluso. Su questo punto non esiste, a quanto ci risulta, una pronuncia di legittimità in regime CCII, quindi va trattato come questione aperta.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, imposta queste situazioni prima ancora del deposito della domanda di liquidazione, valutando la posizione di tutti i garanti di famiglia insieme a quella del debitore principale.
Il consiglio pratico è proprio questo: la posizione del fideiussore va pensata insieme alla sua, non dopo. A volte il garante ha a sua volta i requisiti per una propria procedura di sovraindebitamento, anche familiare (art. 66 CCII).
La banca ha venduto il mio debito a una società di recupero crediti: per loro l’inesigibilità vale lo stesso?
Sì: chi compra un credito lo compra con le caratteristiche che ha, compresa l’inesigibilità dichiarata dal tribunale.
È una situazione frequentissima. Durante o dopo la procedura, la banca cede il credito in blocco a un veicolo di cartolarizzazione o a un operatore specializzato, che a sua volta incarica una società di recupero. Dopo qualche anno arriva una lettera, o un precetto, firmati da un soggetto mai sentito prima.
La regola generale della cessione del credito è che il cessionario subentra nella stessa posizione del cedente: acquista il credito con i suoi accessori, ma anche con i suoi limiti e le eccezioni che il debitore poteva opporre al cedente. Se il credito, al momento della cessione o dopo, è stato reso inesigibile da un decreto di esdebitazione, il cessionario non acquista un diritto più forte di quello che il cedente aveva. Questa è un’applicazione dei principi civilistici sulla cessione, non una regola scritta nel CCII: nelle fonti lette per questo articolo non abbiamo trovato pronunce che affrontino espressamente il caso del cessionario dopo l’esdebitazione.
Il nodo pratico è quasi sempre documentale. Il cessionario può non sapere della procedura, perché la cessione in blocco trasferisce migliaia di posizioni con dati sintetici. Oppure il credito può essere stato ceduto prima dell’apertura della liquidazione e il cessionario può non essersi mai insinuato, convinto che il debitore fosse irreperibile. In quest’ultimo caso, attenzione: torniamo alla domanda precedente, perché un creditore che non ha partecipato al concorso è soggetto all’art. 278, comma 2, e può pretendere la percentuale.
Va quindi ricostruito, prima di rispondere:
- chi era il titolare del credito alla data di apertura della procedura;
- chi ha presentato la domanda di ammissione al passivo, e con quale esito;
- quando è avvenuta la cessione e se è stata notificata o pubblicata;
- se il credito precettato coincide con quello ammesso, per importo e titolo.
Sul versante delle segnalazioni, vale quanto detto sopra: il Collegio di Coordinamento ABF, nella decisione n. 1317/2023, ha chiesto al cessionario di valutare i fatti sopravvenuti e non di proseguire per automatismo.
E la casa di mia sorella, che aveva concesso ipoteca a garanzia del mio mutuo?
L’ipoteca sul bene di un terzo resta, perché il debito garantito non si estingue; il creditore può quindi ancora rivolgersi a quel bene.
È la domanda più dolorosa, perché coinvolge una persona che ha voluto aiutare. La sorella che ha concesso ipoteca su un proprio immobile per garantire il mutuo del fratello si chiama, tecnicamente, terzo datore di ipoteca. Non è un fideiussore: non si è obbligata a pagare con tutto il suo patrimonio, ma ha messo a disposizione un bene specifico, che il creditore può aggredire se il debito non viene pagato.
L’art. 278, comma 6, nomina coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, ma non menziona espressamente il terzo datore di garanzia reale. La conclusione, però, discende dal meccanismo che abbiamo visto fin dall’inizio: le garanzie accessorie cadono quando cade l’obbligazione garantita, e qui l’obbligazione non cade, diventa solo inesigibile verso il debitore esdebitato. Lo studio di Bosa, che pure tratta a fondo i vincoli solidali, su questo specifico punto dedica solo un cenno all’art. 162 CCII; nelle fonti lette non abbiamo trovato una pronuncia che lo affronti. La lettura che proponiamo è quindi interpretativa, e va verificata con il professionista sul caso concreto, ma è coerente con la ratio dichiarata dal comma 6 e con il ragionamento della Cassazione n. 22382/2019 sulla tutela del creditore verso i garanti.
Diverso è il caso dell’ipoteca su un bene suo, del debitore. Quel bene, di regola, è entrato nella liquidazione ed è stato venduto dal liquidatore o dal curatore; il creditore ipotecario è stato soddisfatto con prelazione sul ricavato. Per la parte non coperta, il suo credito diventa inesigibile come gli altri.
Se la sorella subisce l’espropriazione o paga per evitarla, potrà a sua volta pretendere qualcosa da lei? Vale il ragionamento fatto per il fideiussore: è un credito con radice anteriore alla procedura, e secondo la lettura dottrinale più attenta segue la sorte dei crediti concorsuali. Anche qui, nessuna certezza giurisprudenziale.
Rischio che fra qualche anno i creditori tornino e tutto ricominci come prima?
Per i crediti coperti dall’esdebitazione no: il decreto non è soggetto a termine né revocabile con il passare del tempo. Il rischio vero riguarda i debiti che il decreto non copre.
Nella disciplina del CCII l’effetto dell’esdebitazione è tendenzialmente definitivo. Il commento di Vattermoli già citato lo sottolineava: l’inesigibilità non è sottoposta a termine né a condizione risolutiva. Una volta scaduto il termine per il reclamo, il creditore concorsuale che ha partecipato al concorso non può più tornare a pretendere da lei la parte non pagata, né oggi né tra dieci anni, e nemmeno se lei nel frattempo dovesse migliorare la sua situazione economica, ereditare, cambiare lavoro.
I limiti reali sono altri, e conviene guardarli in faccia:
- le eccezioni dell’art. 278, comma 7 (mantenimento, alimenti, illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative non accessorie) restano pienamente esigibili;
- i creditori non concorsuali possono pretendere la percentuale del comma 2, salvo l’esito della questione costituzionale;
- i debiti nati dopo l’apertura della procedura sono fuori dall’esdebitazione;
- gli effetti delle operazioni liquidatorie e dei giudizi in corso proseguono anche dopo il decreto (art. 282, comma 2-bis);
- una nuova esdebitazione non si può ottenere entro cinque anni dalla precedente, né per più di due volte in tutto (art. 280, lett. d ed e).
C’è poi un rischio che non dipende dalla legge ma dal comportamento: tornare a indebitarsi senza un progetto, contando su una seconda possibilità. La seconda possibilità esiste, ma è limitata nel tempo e nel numero.
Continueranno a chiamarmi e a scrivermi?
Possono capitare richieste per errore, ma una richiesta di pagamento di un credito inesigibile non la obbliga a nulla, e va respinta per iscritto.
È frequente, nei mesi successivi al decreto, ricevere ancora lettere, sms o telefonate. Spesso non c’è malafede: la procedura di recupero è affidata a terzi, gli archivi vengono aggiornati con ritardo, il credito è stato ceduto e il nuovo titolare non ha ricevuto i documenti. A volte, invece, è un tentativo di ottenere un pagamento “volontario” da chi non conosce i propri diritti.
La risposta corretta è sempre la stessa: una comunicazione scritta, preferibilmente con PEC o raccomandata, che indichi la procedura, il tribunale, la data del decreto e ne alleghi copia, invitando il creditore a cessare ogni richiesta e ad aggiornare le proprie evidenze. Non va fatto nessun pagamento, nemmeno simbolico, per “chiudere la pratica”: abbiamo visto che il pagamento spontaneo, secondo la lettura prevalente, non si ripete.
Se le richieste continuano dopo la diffida, o assumono toni minacciosi, ci sono strumenti di tutela anche fuori dall’esecuzione, che vanno valutati sul caso. Ma nella maggior parte dei casi la lettera con il decreto è sufficiente.
Io ero stato dichiarato fallito prima del 2022: anche per me vale questa regola?
In linea di massima l’effetto è simile, ma si applica la legge fallimentare e non il CCII, con regole diverse sulle condizioni per ottenere il beneficio.
La Cassazione lo ha chiarito con l’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025: l’istanza di esdebitazione presentata dopo l’entrata in vigore del CCII (15 luglio 2022) da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare, perché la norma transitoria non richiama le procedure di esdebitazione. Lo stesso vale per la vecchia liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. La successiva ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 ha aggiunto che il fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può poi chiedere, per gli stessi debiti, l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII.
Anche nella legge fallimentare l’effetto è l’inesigibilità verso il fallito dei debiti residui, come ribadito da Cass. n. 26303 del 9 ottobre 2024. Cambiano invece i requisiti: la vecchia disciplina chiedeva un soddisfacimento almeno parziale dei creditori, che la stessa ordinanza 26303 ha ritenuto raggiunto anche con un 4,09%, non considerato irrisorio. Prima di agire, va verificato quale regime si applica alla sua procedura, perché da questo dipendono condizioni, termini e strategie.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Ecco due simulazioni. Sono ipotesi dimostrative costruite per spiegare il meccanismo, non casi reali.
Simulazione 1: credito ceduto, precetto e fideiussore.
Ipotesi: liquidazione controllata aperta il 15 marzo 2023. Una banca è ammessa al passivo in chirografo per 41.300 €. Il liquidatore distribuisce ai chirografari il 6,2%: la banca incassa 2.560,60 €. I tre anni dall’apertura scadono il 15 marzo 2026, una domenica; il primo giorno utile per il deposito è quindi lunedì 16 marzo 2026. Il debitore deposita l’istanza, il liquidatore la comunica ai creditori ammessi, nessuno presenta osservazioni nei quindici giorni e il tribunale dichiara l’esdebitazione con decreto del 21 aprile 2026, non reclamato.
Credito residuo della banca: 41.300 − 2.560,60 = 38.739,40 €. Verso il debitore è inesigibile.
A giugno 2026 la banca cede il credito a un veicolo, che il 9 settembre 2026 notifica precetto fondato su un vecchio decreto ingiuntivo. Il termine minimo di dieci giorni scadrebbe sabato 19 settembre e slitta a lunedì 21 settembre 2026.
Sviluppo: il debitore invia subito PEC con copia del decreto e, in mancanza di ritiro del precetto, propone opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva. L’argomento è lineare: il credito era stato ammesso al passivo, è concorsuale, il cessionario ha acquistato un credito già inesigibile.
Nello stesso periodo il veicolo scrive al padre del debitore, fideiussore per 40.000 €. Qui l’esito è opposto: per l’art. 278, comma 6, la garanzia resta. Il garante può essere chiamato a pagare il residuo nei limiti della fideiussione e salve le eccezioni proprie del contratto di garanzia. Se paga, si pone la questione del regresso verso il figlio esdebitato, che come visto è aperta.
Simulazione 2: creditore mai insinuato e garanzia ipotecaria di un terzo.
Ipotesi: nella stessa liquidazione un fornitore con credito chirografario di 12.870 € per fatture anteriori non ha mai presentato domanda di ammissione. I chirografari di pari grado, in una diversa ipotesi di riparto, hanno ricevuto il 7,4%.
Calcolo per l’art. 278, comma 2: 12.870 × 7,4% = 952,38 €. È la sola parte che il fornitore può ancora pretendere dal debitore esdebitato. I restanti 11.917,62 € sono inesigibili anche verso di lui. Se il fornitore chiede l’intero importo, il debitore si oppone per la parte eccedente 952,38 €; per quella quota, oggi, la regola è vigente, salvo il possibile esito della questione costituzionale pendente.
Sempre nell’ipotesi, un mutuo era garantito anche da ipoteca su un appartamento della sorella del debitore. Il creditore, rimasto parzialmente insoddisfatto, non può agire contro il debitore, ma conserva l’ipoteca sul bene della terza datrice, che resta esposta all’espropriazione per il residuo.
Infine, il debitore aveva versato di sua iniziativa 1.500 € a un ex creditore, dopo il decreto, per ragioni personali, senza alcuna richiesta né minaccia. Secondo la lettura dottrinale dell’obbligazione naturale, quella somma non si può chiedere indietro. Il residuo resta comunque inesigibile.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Se il mio credito è inesigibile, chi se ne accorge, e quando?”
Quasi nessuno la pone, perché si dà per scontato che un decreto del tribunale “funzioni da solo”. La verità è che il decreto di esdebitazione produce effetti forti, ma non viaggia da solo verso gli altri uffici giudiziari, i datori di lavoro, le banche o le società di recupero. Viene pubblicato (sul sito del tribunale o del Ministero per consumatori e professionisti, nel registro delle imprese per gli imprenditori) e comunicato ai creditori ammessi al passivo. Ma chi non era ammesso, chi ha acquistato il credito dopo, il giudice di un’esecuzione già pendente altrove, l’ufficio del personale che applica una trattenuta: nessuno di loro riceve una notifica automatica.
Questo ha tre conseguenze pratiche.
La prima: l’inesigibilità va opposta. Davanti a un precetto o a un pignoramento è lei che deve portare il decreto al giudice, con l’opposizione all’esecuzione. Se non lo fa, l’esecuzione prosegue come se il decreto non esistesse.
La seconda: serve un dossier pronto. Il decreto da solo spesso non basta: occorre dimostrare che quel credito specifico era concorsuale. Servono lo stato passivo, il piano di riparto, il provvedimento di chiusura se c’è, l’elenco dei creditori depositato con la domanda iniziale. Sono documenti che si trovano nel fascicolo della procedura e che conviene estrarre e conservare subito dopo il decreto, quando il liquidatore è ancora facilmente raggiungibile.
La terza: ogni credito va classificato. Per ciascun debito dell’elenco iniziale va stabilito in anticipo se è inesigibile per intero, se è soggetto alla percentuale del comma 2, se rientra nelle esclusioni del comma 7, se è nato dopo l’apertura. Questa mappa, fatta con calma, è ciò che le permette di rispondere in poche ore a una diffida o a un precetto, invece di scoprire le cose sotto pressione.
La differenza tra chi vive l’esdebitazione come una vera ripartenza e chi continua a combattere con i creditori spesso non sta nel decreto, che è lo stesso, ma nel lavoro fatto dopo.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco le pronunce che abbiamo verificato sul tema e che aiutano a capire cosa significhi, in concreto, l’inesigibilità. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta qui. Quando abbiamo letto solo una sintesi o una massima, lo diciamo.
-
Cass. civ., Sez. I, ord. 9 ottobre 2024, n. 26303 (letta in una riproduzione su studiocerbone.com). In regime di legge fallimentare, la Corte ha concesso direttamente l’esdebitazione a un imprenditore fallito, ritenendo non irrisorio un soddisfacimento dei creditori concorsuali del 4,09%, e ha ribadito che il beneficio rende inesigibili verso il fallito i debiti residui. Rilevanza: conferma che l’effetto tipico è l’inesigibilità, non l’estinzione, anche nel sistema previgente.
-
Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima Brocardi). La scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: anche chi ha pagato pochissimo ai creditori può ottenere l’inesigibilità del residuo.
-
Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (massima Brocardi e passaggi riportati da Cass. 30108/2025). L’istanza presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare; gli artt. 142 l.fall. e 278 CCII presuppongono ciascuno la propria procedura. Rilevanza: stabilisce quale regola governa l’inesigibilità per i vecchi falliti.
-
Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 (testo integrale letto). Il debitore incapiente già fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, non può poi chiedere l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII per gli stessi debiti. Rilevanza: chi ha perso l’occasione dell’inesigibilità nella vecchia procedura non la recupera per altra via sugli stessi debiti; resta aperto il caso dei debiti successivi.
-
Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; negligenza e imprudenza del debitore contano nella fase di esdebitazione. Rilevanza: il momento in cui si decide se i crediti diventeranno inesigibili è il giudizio ex artt. 280 e 282.
-
Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi diritto.it). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice; la condotta del debitore torna in rilievo nell’esdebitazione. Rilevanza: la relazione dell’OCC è il primo documento su cui si costruisce il futuro decreto.
-
Corte cost., ord. n. 104/2026 (decisa 4 maggio 2026, depositata 11 giugno 2026). Questioni sull’art. 278, comma 2, sollevate dai Tribunali di Verona e Milano: restituzione degli atti, perché le ordinanze andavano notificate ai creditori ammessi, parti del giudizio di esdebitazione. Le ordinanze sono state ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026 e la questione attende decisione. Rilevanza: riguarda direttamente la parte di credito che i creditori non concorsuali possono ancora esigere.
-
Corte cost., sent. n. 74/2026 (decisa 23 febbraio 2026, depositata 12 maggio 2026). Sull’art. 281, comma 1: la contestualità tra decreto di chiusura e decisione sull’esdebitazione va intesa in senso logico-funzionale, e un’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo. Rilevanza: nella liquidazione giudiziale, il debitore non perde l’inesigibilità per un disallineamento di date.
-
Cass. civ., 6 settembre 2019, n. 22382 (citata nello studio di S. Bosa, 2025). Non è omologabile un concordato che estenda l’effetto esdebitatorio ai fideiussori: la regola concorsuale deroga all’art. 1301 c.c. per preservare l’azione del creditore verso i garanti. Rilevanza: spiega perché l’art. 278, comma 6, lascia esposti fideiussori e coobbligati.
-
Cass. civ., 17 gennaio 2008, n. 903, seguita da Cass. 4 luglio 2012, n. 11144 e Cass. 11 gennaio 2013, n. 613 (citate nello stesso studio). Pur riconoscendo che il regresso del garante nasce da un fatto anteriore al concorso, hanno negato al garante non ancora escusso l’insinuazione al passivo. Rilevanza: è il nodo da cui dipende se il regresso del fideiussore che paga dopo l’esdebitazione sia o no inesigibile.
-
Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non disponibile; sintesi Eutekne). In una liquidazione controllata, su segnalazione del liquidatore, la sanzione tributaria accessoria è stata ricompresa nell’esdebitazione, perché accessoria a un debito coperto dal beneficio. Rilevanza: chiarisce il perimetro dell’eccezione dell’art. 278, comma 7, lett. b.
-
ABF, Collegio di Coordinamento, decisione 10 febbraio 2023, n. 1317 (letta in sintesi su Studio Cataldi). Il cessionario che prosegue una segnalazione in continuità con il cedente deve valutare i fatti sopravvenuti, senza automatismi; un piano di rientro, da solo, non elimina la sofferenza. Rilevanza: offre il criterio su cui chiedere l’aggiornamento delle segnalazioni dopo il decreto, pur non riguardando direttamente l’esdebitazione.
Due note di metodo. Sui temi del cessionario dopo l’esdebitazione, del terzo datore di ipoteca e delle segnalazioni non abbiamo trovato pronunce specifiche verificabili: le risposte date sopra su questi punti sono ricostruzioni fondate sulle norme e sulla dottrina citata. Inoltre, sulla questione costituzionale del comma 2, l’esito va controllato al momento in cui si agisce.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco il lavoro che lo Studio Monardo svolge su chi ha ottenuto, o sta per ottenere, l’esdebitazione e deve far valere l’inesigibilità dei crediti.
- Ricostruiamo la mappa dei crediti: confrontiamo l’elenco dei creditori depositato con la domanda, lo stato passivo e i riparti, e classifichiamo ogni debito come inesigibile per intero, soggetto alla percentuale dell’art. 278, comma 2, escluso ai sensi del comma 7 o successivo all’apertura.
- Estraiamo e ordiniamo il dossier probatorio dal fascicolo della procedura: decreto, stato passivo, piano di riparto, provvedimento di chiusura, relazione dell’OCC.
- Prepariamo l’istanza di esdebitazione nella liquidazione controllata o giudiziale e seguiamo la fase delle osservazioni dei creditori e l’eventuale reclamo nei trenta giorni.
- Rispondiamo per iscritto ai creditori e ai cessionari con diffide motivate che allegano il decreto e ricostruiscono la titolarità del credito alla data di apertura.
- Proponiamo opposizione al precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., con richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva quando ne ricorrono i presupposti.
- Proponiamo opposizione all’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione quando il pignoramento è già iniziato, su stipendio, pensione, conto o immobili.
- Esaminiamo la posizione di fideiussori, coobbligati e terzi datori di ipoteca, verificando le eccezioni proprie della garanzia e valutando se il garante possa accedere a una propria procedura di sovraindebitamento.
- Valutiamo la questione costituzionale sull’art. 278, comma 2, quando un creditore non concorsuale chiede la sua percentuale, e decidiamo con il cliente se e come farla valere nel giudizio.
- Chiediamo l’aggiornamento delle segnalazioni agli intermediari e, se necessario, predisponiamo reclamo e ricorso all’ABF.
- Analizziamo i pagamenti fatti dopo il decreto per stabilire se siano spontanei o se vi sia spazio per chiederne la restituzione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: conoscere dall’interno come si forma lo stato passivo, come lavora il liquidatore e come il tribunale valuta le condizioni degli artt. 280 e 282 significa sapere, già al momento della domanda, quali crediti diventeranno inesigibili e quali documenti serviranno poi per difenderlo. A questa conoscenza si affianca la qualifica di cassazionista, che consente di mantenere la stessa strategia e lo stesso difensore dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, se l’opposizione all’esecuzione o il reclamo arrivano fino a lì.
Il lavoro è svolto da uno staff di avvocati e commercialisti che opera insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i riparti e verificano i calcoli delle percentuali, gli avvocati costruiscono la difesa giudiziale. Non promettiamo esiti: analizziamo i documenti, verifichiamo i presupposti e costruiamo la strategia più adatta alla posizione di ciascuno.
In sintesi: cosa portarsi a casa
Tre messaggi emergono da tutte le risposte.
Il primo: inesigibile non vuol dire estinto. Il debito resta in vita, ma il creditore concorsuale non può più pretenderlo da lei; per questo un pagamento spontaneo, secondo la dottrina, non si ripete, e per questo fideiussori, coobbligati e garanzie su beni di terzi restano esposti.
Il secondo: l’inesigibilità ha confini precisi. Restano fuori mantenimento, alimenti, illeciti extracontrattuali, sanzioni non accessorie e debiti successivi all’apertura; i creditori non insinuati possono pretendere la percentuale del comma 2, regola oggi all’esame della Corte costituzionale.
Il terzo: l’inesigibilità va fatta valere. Davanti a un precetto o a un pignoramento nessuno la applica al posto suo: serve un dossier pronto e un’opposizione tempestiva.
Lo Studio Monardo segue questa materia in tutte le sue fasi perché le competenze certificate dell’Avvocato le coprono entrambe: come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC conosce la procedura che porta al decreto; come cassazionista può difendere quel decreto davanti al giudice dell’esecuzione e nei gradi successivi.
📩 Ti è arrivata una richiesta di pagamento su un debito che credevi chiuso? Contattaci subito: tutti i nostri riferimenti sono in fondo all’articolo, e rispondiamo con i documenti alla mano.
