Cosa Cambia Per La Liquidazione Controllata Con Il Correttivo D.Lgs. 136/2024?

Nella liquidazione controllata, oggi, si sbaglia meno per ignoranza della legge che per fedeltà a una legge che non c’è più: chi lavora ancora sul testo del Codice della crisi precedente al correttivo conta anni che non esistono più, ignora beni che la procedura invece acquisisce e lascia scadere termini che nel frattempo sono cambiati.

Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il cosiddetto correttivo-ter del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), è entrato in vigore il 28 settembre 2024 e ha messo mano a quasi tutto il blocco della liquidazione controllata del sovraindebitato. Secondo le note di modifica riportate da Brocardi, sono stati toccati l’art. 268 comma 3 (accesso e attestazione dell’OCC), l’art. 270 (contenuto della sentenza di apertura), l’art. 272 commi 2, 3 e il nuovo comma 3-bis (programma, durata, beni sopravvenuti), l’art. 273 (sostituito per intero: formazione del passivo), l’art. 275 commi 3, 5 e il nuovo comma 6-bis (rendiconto, compenso, riparto), e nella parte sull’esdebitazione gli artt. 282 e 283. Molte guide in circolazione, però, riportano ancora il vecchio testo. L’esperienza insegna che è proprio da lì che nascono gli errori più costosi.

Questi sono i sei errori che vediamo ripetersi più spesso, dal più grave al più sottile:

  1. Contare ancora quattro anni di sorveglianza per l’esdebitazione del debitore incapiente.
  2. Pensare che i beni che arrivano dopo l’apertura restino fuori dalla procedura, o che la procedura “si chiuda da sola”.
  3. Applicare i vecchi termini dello stato passivo e dei reclami.
  4. Presentare la domanda di ammissione al passivo senza rispettare il termine e le forme fissati dalla sentenza di apertura.
  5. Credere che il correttivo non valga per le procedure già aperte (o, al contrario, che imponga di rifare tutto).
  6. Sottovalutare il ruolo dell’attestazione dell’OCC sull’attivo, che oggi decide se la liquidazione si apre o no.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la liquidazione controllata è una procedura di sovraindebitamento che nasce e vive attorno all’Organismo di composizione della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e quindi conosce dall’interno le attestazioni, le relazioni e i passaggi in cui il nuovo testo ha cambiato le regole. Quando poi l’errore va contestato davanti al giudice, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea fino all’ultimo grado.

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Primo errore: contare ancora quattro anni per l’esdebitazione dell’incapiente

L’errore

Una persona senza reddito sufficiente e senza beni ottiene l’esdebitazione come debitore incapiente. Ha letto, su un sito o in un vecchio manuale, che “per quattro anni” dovrà dichiarare ogni anno le eventuali entrate e che se in quel periodo arrivasse un’eredità dovrebbe pagare i creditori. Pianifica la propria vita (un trasferimento, un nuovo lavoro, una vendita) sulla base di quella scadenza. Allo stesso modo, un creditore si annota in agenda di controllare la situazione del debitore “fino al quarto anno”.

Perché è un errore

L’art. 283 CCII, nella versione vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, ha ridotto il periodo di osservazione a tre anni. Secondo il testo attuale, il debitore persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può essere esdebitato una sola volta, fermo l’obbligo di pagamento se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità rilevanti; e i finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono considerati utilità. Il comma 9, anch’esso modificato, stabilisce che per i tre anni successivi l’OCC vigila sulla tempestività della dichiarazione annuale e verifica le utilità sopravvenute; se le riscontra, con l’autorizzazione del giudice ne informa i creditori, che possono avviare azioni esecutive e cautelari.

Le note di Brocardi indicano che il correttivo ha toccato i commi 1, 2, 3 lettera a), 7, 8 e 9 dell’art. 283. Non è un ritocco formale: il “quattro” è sparito, e con lui un anno intero di esposizione del debitore.

Le conseguenze

Chi conta quattro anni commette un errore che si manifesta in due direzioni opposte.

Il debitore che crede di essere ancora “sotto osservazione” nel quarto anno può rinunciare inutilmente a opportunità, rinviare un’accettazione di eredità o continuare a inviare dichiarazioni che la legge non chiede più. Il danno è di libertà, non di denaro, ma è reale.

Il creditore, all’inverso, può investire tempo e risorse per attivare azioni esecutive su utilità sopravvenute nel quarto anno, fuori dal periodo in cui la legge le rende aggredibili. Un’azione avviata su utilità che la norma vigente non considera più rilevanti espone il creditore a una contestazione del debitore e a spese che restano a suo carico.

C’è poi un terzo aspetto: la dichiarazione annuale. Il comma 7 prevede che il decreto indichi il termine entro cui il debitore deve presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca. Chi si concentra sul “quanto dura” e trascura il “quando devo dichiarare” rischia di perdere il beneficio per una dimenticanza, nei tre anni in cui la dichiarazione è dovuta.

Cosa fare invece

Il calcolo corretto parte dalla data del decreto di esdebitazione e arriva a tre anni dopo, non a quattro. Il debitore deve annotare due date: il termine annuale per la dichiarazione indicato nel decreto e la scadenza del triennio. Il creditore che riceve dall’OCC, su autorizzazione del giudice, la notizia di utilità sopravvenute deve verificare che si tratti di utilità arrivate dentro i tre anni, e che non si tratti di finanziamenti.

Un consiglio pratico: conservare copia del decreto, delle dichiarazioni inviate e delle ricevute PEC di trasmissione all’OCC. Se un giorno qualcuno contestasse la tempestività, la prova sarà documentale.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il punto che sfugge quasi sempre riguarda la soglia delle utilità “rilevanti”. Molte fonti divulgative scrivono che l’obbligo di pagamento scatta solo se le utilità sopravvenute consentono di soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%. Secondo quanto verificato su Brocardi, però, nel testo vigente né il comma 1 né il comma 9 dell’art. 283 riportano espressamente quella percentuale: il riferimento al decimo compare nel commento redazionale, mentre la norma parla di utilità che consentano il soddisfacimento dei creditori. Prima di dare per certa una soglia numerica, occorre leggerla sul testo ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale o su Normattiva. Chi impugna o difende un’iniziativa del creditore basandosi su una percentuale che la norma non contiene costruisce su sabbia.

Un secondo dettaglio: il comma 2 dell’art. 283, anch’esso modificato, chiarisce che il presupposto dell’incapienza ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Il dato dell’assegno sociale va preso dall’anno giusto: per il 2026 l’importo provvisorio è di 546,24 euro al mese, pari a 7.101,12 euro annui su tredici mensilità (Allegato 2 alla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025). Usare il valore di un anno precedente può far sembrare incapiente chi non lo è, o viceversa.

Infine, i compensi dell’OCC nella procedura dell’incapiente sono ridotti della metà (art. 283 comma 6): è un elemento che incide sui costi della procedura e che va considerato già nella fase di valutazione.

Secondo errore: pensare che i beni sopravvenuti restino fuori e che la procedura si chiuda da sola

L’errore

La liquidazione controllata è stata aperta da un anno e mezzo. Il debitore riceve una donazione da un familiare, oppure diventa erede di un immobile. Ritiene, sulla base di ciò che ha letto, che “conta solo il patrimonio del giorno dell’apertura” e non ne parla al liquidatore. Oppure, all’estremo opposto, pensa che al compimento del terzo anno la procedura si estingua automaticamente e che da quel giorno possa disporre liberamente di tutto.

Perché è un errore

Il correttivo ha riscritto il comma 3 dell’art. 272 e ha introdotto un nuovo comma 3-bis. Secondo il testo vigente letto su Brocardi, il programma di liquidazione deve assicurare la ragionevole durata della procedura; la procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura; il liquidatore può chiedere la chiusura anticipata se non c’è altro attivo da acquisire. Il comma 3-bis aggiunge che sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

A questo si collega l’art. 282 CCII: per le persone fisiche l’esdebitazione opera di diritto a seguito del decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, ma è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, dopo che il liquidatore ha comunicato l’istanza ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni. E il comma 2-bis dello stesso art. 282, nel testo vigente, precisa che l’esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione.

Le conseguenze

È qui che molti compromettono la propria posizione. Chi tace al liquidatore un bene pervenuto prima dell’esdebitazione non lo “salva”: rischia di vedersi contestare un comportamento che incide proprio sulle condizioni per ottenere l’esdebitazione. L’art. 282 comma 2 richiede infatti che ricorrano le condizioni dell’art. 280, e il debitore che non collabora o che sottrae attivo mette a rischio il beneficio più importante della procedura, cioè la liberazione dai debiti residui.

Sul fronte opposto, chi crede che al terzo anno tutto si chiuda da solo rischia di vendere o donare un bene mentre il programma di liquidazione è ancora in esecuzione, o mentre il decreto di esdebitazione non è stato ancora emesso. L’esdebitazione, dice la norma, non produce effetti sulle operazioni di liquidazione: i beni già acquisiti e in corso di vendita continuano a seguire la procedura.

C’è anche un errore dei creditori. Il creditore che ritiene “chiusa” la partita patrimoniale al momento dell’apertura può non vigilare sulle sopravvenienze, e perdere la possibilità di segnalare al liquidatore beni che la legge oggi gli consentirebbe di vedere acquisiti al concorso.

Cosa fare invece

Ogni bene, credito o somma che arriva al debitore dopo l’apertura e prima del decreto di esdebitazione va comunicato tempestivamente al liquidatore, con la documentazione delle spese sostenute per acquistarlo e conservarlo. Quelle spese, per espressa previsione del comma 3-bis, vanno dedotte: documentarle significa ridurre ciò che effettivamente entra nella liquidazione.

Quanto alla durata, la regola da tenere a mente è doppia: la procedura dura finché il programma non è completato, e comunque per tre anni ai fini dei beni sopravvenuti; l’esdebitazione arriva con un decreto motivato, non con il semplice calendario. Il debitore, trascorsi i tre anni dall’apertura, può presentare istanza; non deve presumere che il beneficio sia già operativo prima del provvedimento.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il dettaglio tecnico non ovvio è il rapporto tra il comma 3 e il comma 3-bis dell’art. 272. Il primo parla di tre anni “ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti”; il secondo estende l’acquisizione ai beni che pervengono “sino alla esdebitazione”. I due momenti possono non coincidere: se il decreto di esdebitazione arriva qualche mese dopo il compimento del triennio, il periodo in cui i beni sopravvenuti possono essere attratti alla procedura può risultare più lungo di quanto il debitore immagini. Come i due commi vadano coordinati nel caso concreto è una questione che va valutata sul testo ufficiale e sull’orientamento del tribunale competente; ciò che è certo è che non si può ragionare come se la data dell’apertura “congelasse” il patrimonio.

Un secondo profilo che sfugge: il comma 4 dell’art. 268 continua a escludere dalla liquidazione i crediti impignorabili, i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni e i salari nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia, i frutti dell’usufrutto legale e i beni del fondo patrimoniale (salvo l’art. 170 c.c.), le cose non pignorabili. Quindi non tutto ciò che “arriva” entra: lo stipendio mensile segue la quota fissata dal giudice, non la regola dei beni sopravvenuti. Confondere i due piani porta a errori in entrambe le direzioni, sia di chi teme di perdere tutto lo stipendio, sia di chi pensa di poter trattenere una somma straordinaria perché “è reddito”.

Infine, il comma 2 dell’art. 272, anch’esso modificato dal correttivo, impone al liquidatore di completare l’inventario e di predisporre il programma di liquidazione entro novanta giorni dall’apertura, con l’applicazione, in quanto compatibili, dei commi da 2 a 4 dell’art. 213, e con l’approvazione del giudice delegato. Il programma è il documento in cui si leggono tempi e modalità della liquidazione: chiederne copia e leggerlo è il primo modo per sapere quando, realisticamente, la procedura potrà chiudersi.

Terzo errore: applicare i vecchi termini dello stato passivo

L’errore

Il creditore riceve via PEC il progetto di stato passivo: il suo credito è stato ammesso solo in parte, o in chirografo invece che con privilegio. Pensa di avere “un mese” per reagire, come gli era capitato in un’altra procedura, oppure ricorda il vecchio schema di un ex collega. Lascia passare tre settimane prima di scrivere al liquidatore. Lo stesso accade al debitore che vuole contestare l’ammissione di un credito che ritiene inesistente.

Perché è un errore

L’art. 273 CCII è stato sostituito per intero dall’art. 41, comma 6, del D.Lgs. 136/2024 (nota di Brocardi). Il testo vigente fissa una sequenza serrata:

  • scaduti i termini per le domande fissati nella sentenza di apertura, il liquidatore predispone il progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati all’indirizzo PEC indicato nella domanda; se l’indirizzo manca, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico (comma 1);
  • entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalità dell’art. 201 comma 2 (comma 2);
  • entro quindici giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, il liquidatore le esamina, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo (comma 3);
  • le opposizioni e le impugnazioni si propongono con reclamo ai sensi dell’art. 133, il cui termine è di otto giorni; contro il decreto del giudice delegato le parti possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione (comma 4);
  • dopo il termine per le domande, e fino all’esaurimento di tutte le ripartizioni dell’attivo, la domanda tardiva è ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo non gli è imputabile, e deve trasmetterla al liquidatore entro sessanta giorni dalla cessazione della causa impeditiva (comma 5).

Le conseguenze

Le osservazioni presentate oltre i quindici giorni, o il reclamo proposto oltre gli otto giorni, non vengono esaminate nel merito: il credito resta nello stato passivo così come il liquidatore lo ha formato, e quello stato passivo è esecutivo. È la conseguenza più grave dell’intero articolo, perché incide direttamente su quanto il creditore riceverà nei riparti, o su quanto il patrimonio del debitore verrà diviso con soggetti che non ne avrebbero diritto.

La Cassazione ha affrontato proprio il problema di quale versione dell’art. 273 applicare nelle procedure a cavallo della riforma. Secondo la massima di Cass. n. 28161 del 23 ottobre 2025, riportata su Brocardi, la versione novellata si applica quando la scadenza del termine per le osservazioni cade dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024, fissata al 28 settembre 2024 dall’art. 56. Significa che, nelle procedure aperte prima del correttivo ma con il termine per le osservazioni scaduto dopo, valgono già i nuovi termini e i nuovi rimedi.

Va aggiunto un dato che conferma quanto il testo sia cambiato: un’altra massima riportata nella stessa pagina, relativa a Cass. I n. 28573 del 28 ottobre 2025, fa riferimento a un “comma 7” dell’art. 273 “ratione temporis vigente”, mentre il testo attuale si ferma al comma 5. Chi lavora con un vecchio codice stampato, quindi, ha davanti un articolo strutturalmente diverso da quello in vigore.

Cosa fare invece

Dal giorno in cui si riceve la PEC con il progetto di stato passivo, si contano quindici giorni per le osservazioni, e da quel momento ogni comunicazione successiva va monitorata giorno per giorno. In pratica:

  • verificare subito che l’indirizzo PEC indicato nella domanda sia attivo e controllato, perché in mancanza la comunicazione si considera eseguita con il deposito nel fascicolo;
  • predisporre le osservazioni in forma completa, con documenti, già nei primi giorni;
  • se lo stato passivo definitivo non accoglie le osservazioni, valutare immediatamente il reclamo ex art. 133, perché il termine di otto giorni non lascia spazio a riflessioni lunghe;
  • conservare la data di comunicazione del decreto del giudice delegato, da cui decorrono i trenta giorni per il ricorso per cassazione.

Il dettaglio che pochi conoscono

Lo stesso schema di rigidità vale per il riparto, che il correttivo ha toccato nell’art. 275. Secondo il testo vigente, il liquidatore distribuisce il ricavato secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo; prima predispone un progetto di riparto che comunica al debitore e ai creditori, i quali hanno quindici giorni per le osservazioni; se non ci sono contestazioni, trasmette il progetto al giudice per l’autorizzazione (comma 5, modificato). Se le contestazioni ci sono, il liquidatore tenta un accordo e può modificare il progetto; altrimenti il giudice decide con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’art. 124 (comma 6). E l’art. 124, secondo il testo letto su Brocardi, fissa un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, e comunque non oltre novanta giorni dal deposito del provvedimento.

Il nuovo comma 6-bis dell’art. 275, inserito dal correttivo, rende applicabili alla ripartizione dell’attivo gli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232 della liquidazione giudiziale. Tra questi c’è l’art. 227, che nei riparti parziali consente di distribuire entro l’80% delle somme disponibili con i necessari accantonamenti. Chi si aspettava, sulla base del vecchio testo, una sola distribuzione finale deve sapere che oggi i riparti parziali sono espressamente agganciati a regole precise, e che ogni riparto è un momento in cui si possono formulare osservazioni, entro termini brevi.

Infine, il comma 3 dell’art. 275, modificato, stabilisce che, approvato il rendiconto, il giudice liquida il compenso dell’OCC o del liquidatore secondo il D.M. 202/2014. Anche questa voce incide su quanto resta da distribuire, e le relative contestazioni seguono i rimedi previsti.

Quarto errore: presentare la domanda di ammissione fuori termine o fuori forma

L’errore

Una società finanziaria riceve la notifica della sentenza che apre la liquidazione controllata di un suo cliente. L’ufficio legale archivia la pratica in attesa di “sviluppi”, come faceva con le vecchie procedure di sovraindebitamento. Quando decide di muoversi, invia la domanda di ammissione con una raccomandata o una semplice email, e senza indicare un indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni. Oppure aspetta di comunicare al debitore la decadenza dal beneficio del termine, convinta di non poter insinuare le rate non ancora scadute.

Perché è un errore

L’art. 270 comma 2 lettera d), modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede che la sentenza di apertura assegni ai terzi che vantano diritti sui beni e ai creditori un termine non superiore a novanta giorni per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta secondo l’art. 201. Il testo vigente aggiunge che il termine è previsto a pena di inammissibilità e richiama l’art. 10 comma 3. L’art. 272 comma 1 stabilisce poi che il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorna l’elenco dei creditori e notifica loro la sentenza; secondo la sintesi letta su Brocardi, il termine della lettera d) può essere prorogato di ulteriori trenta giorni.

Una nota di attenzione: la stessa pagina di Brocardi segnala un’incoerenza tra il commento redazionale, che parla di un termine “non superiore a 60 giorni”, e il testo normativo, che dice novanta. Prevale ovviamente il testo della norma. Chi si affida al commento anziché all’articolo rischia di sbagliare il calcolo, sia pure in senso prudenziale.

Sul secondo profilo, quello dei crediti non ancora scaduti, la Cassazione ha chiarito un punto molto pratico. Secondo Cass. civ., Sez. I, n. 28573 del 28 ottobre 2025, come riportata da Iusletter (12 gennaio 2026), i crediti pecuniari si considerano scaduti, ai fini del concorso, alla data di apertura della liquidazione controllata: si applica in via analogica la regola dettata per la liquidazione giudiziale dall’art. 154 comma 2 CCII, perché esprime un principio generale del concorso richiamato attraverso l’art. 150 e l’art. 270. Il creditore può quindi insinuare l’intero credito senza dover prima comunicare la decadenza dal beneficio del termine. La stessa pronuncia ha ritenuto legittimo che il legislatore preveda per l’ammissione al passivo termini diversi tra liquidazione giudiziale e controllata, data la minore entità dell’insolvenza e la maggiore snellezza della seconda.

Le conseguenze

La domanda trasmessa dopo la scadenza del termine fissato in sentenza non è una domanda tempestiva “un po’ in ritardo”: è una domanda tardiva, ammissibile solo se il creditore prova che il ritardo non gli è imputabile. Nella vicenda decisa da Cass. 28573/2025, secondo la ricostruzione di Iusletter, il tribunale in sede di reclamo aveva ritenuto inammissibile la domanda tardiva e non giustificato il ritardo, e aveva giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sull’insufficienza del termine; la Cassazione ha confermato la decisione.

L’invio con mezzi diversi dalla PEC, o senza indicazione dell’indirizzo, genera un secondo problema: le comunicazioni successive, compreso il progetto di stato passivo, si intendono eseguite con il deposito nel fascicolo informatico (art. 273 comma 1). Il creditore, cioè, può non accorgersi di nulla fino a quando i quindici giorni per le osservazioni sono già trascorsi.

Cosa fare invece

Appena ricevuta la notifica della sentenza, si individua la data esatta di scadenza del termine assegnato e si trasmette la domanda via PEC, completa dei documenti e dell’indirizzo per le comunicazioni, con largo anticipo rispetto alla scadenza. Si insinua il credito per intero, considerandolo scaduto alla data di apertura, con l’indicazione delle eventuali cause di prelazione.

Su questo punto lo Studio Monardo lavora con un vantaggio preciso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno il modo in cui il liquidatore riceve, esamina e classifica le domande, e può quindi impostare l’insinuazione nel formato che il liquidatore si aspetta.

Per il debitore il consiglio speculare è verificare, nell’elenco aggiornato dal liquidatore, che figurino tutti i creditori, compresi quelli che lui stesso aveva indicato: un creditore dimenticato che non partecipa al concorso è comunque toccato dall’esdebitazione solo nei limiti dell’art. 278 comma 2, cioè per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

Il dettaglio che pochi conoscono

La lettera b) dell’art. 270 comma 2, anch’essa modificata dal correttivo, disciplina la nomina del liquidatore. Se la domanda è proposta dal debitore, il tribunale può confermare l’OCC che lo ha assistito; altrimenti lo sceglie nel registro degli OCC, di regola tra i gestori con domicilio nel distretto della corte d’appello del tribunale competente, e la deroga a questo criterio deve essere motivata e comunicata al presidente del tribunale. Il comma 3 dello stesso articolo richiama, per il liquidatore nominato secondo la seconda parte della lettera b), le regole del Codice antimafia su nomina, incompatibilità e vigilanza (artt. 35 comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. 159/2011). Per il creditore che vuole sollevare un’incompatibilità, questo è il riferimento normativo corretto.

Un ulteriore profilo poco noto riguarda la lettera e): la sentenza ordina la consegna o il rilascio dei beni compresi nella liquidazione; il tribunale può autorizzare l’uso di alcuni beni al debitore o a un terzo solo per gravi e specifiche ragioni; il provvedimento è titolo esecutivo ed è eseguito dal liquidatore secondo l’art. 216 comma 2. Chi pensa di poter “restare in casa finché non si vende”, senza un’autorizzazione motivata, rischia l’esecuzione del rilascio.

Infine, per i privilegi: Cass. civ., Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024, pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha affermato che il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata. Non è una pronuncia delle Sezioni Unite, come scrivono alcune fonti secondarie: è della Prima Sezione. Il creditore fondiario che la ignora rinuncia a una prerogativa che gli spetta.

Quinto errore: credere che il correttivo non tocchi le procedure già aperte

L’errore

La liquidazione controllata è stata aperta nella primavera del 2024, prima del correttivo. Il debitore e il suo consulente ragionano così: “la procedura è nata con il vecchio testo, quindi resta tutto com’era”. Continuano a contare quattro anni, ignorano il comma 3-bis sui beni sopravvenuti, applicano i vecchi termini per lo stato passivo. Oppure, all’opposto, un creditore sostiene che tutto ciò che è stato fatto prima del 28 settembre 2024 vada rifatto secondo le nuove regole.

Perché è un errore

L’art. 56 comma 4 del D.Lgs. 136/2024 stabilisce che le disposizioni del correttivo si applicano sia alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore sia a quelle già pendenti, intendendo come pendenti le procedure non ancora definite con provvedimento definitivo alla data di entrata in vigore (28 settembre 2024). La formulazione originaria aveva sollevato dubbi interpretativi, e per superarli è intervenuto l’art. 8 del D.L. 29 novembre 2024, n. 178 (il cosiddetto decreto giustizia), con una norma di interpretazione autentica dell’art. 56 comma 4: gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del correttivo restano validi e non richiedono rinnovo, modifica o integrazione.

Secondo l’analisi pubblicata su diritto.it, l’art. 8 richiama espressamente la composizione negoziata, i procedimenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale (art. 40 CCII), gli strumenti di regolazione, i procedimenti di esdebitazione e tutte le altre procedure pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024; la liquidazione controllata non è menzionata in modo espresso, e la stessa relazione al decreto suggeriva di integrare la norma per chiarire la copertura di alcuni istituti. Il riferimento generale alle “altre procedure pendenti” e ai procedimenti di esdebitazione rende comunque difficile sostenere che la liquidazione controllata resti estranea.

Le conseguenze

Chi applica il vecchio testo a una procedura pendente rischia di lasciar scadere i nuovi termini, perché la giurisprudenza di legittimità ha già applicato la versione novellata alle fasi che si sono svolte dopo il 28 settembre 2024. È il caso già visto di Cass. n. 28161/2025 sull’art. 273: conta la data di scadenza del termine per le osservazioni, non la data di apertura della procedura.

Chi invece pretende di rifare tutto spreca tempo e risorse, e si espone a una risposta netta: per l’interpretazione autentica dell’art. 8 D.L. 178/2024, gli atti già compiuti non vanno rinnovati.

Cosa fare invece

Per ogni procedura aperta prima del 28 settembre 2024, la domanda giusta non è “quale testo vale per la procedura”, ma “quale testo vale per questo singolo atto o termine”. Si costruisce una cronologia: data di apertura, data della sentenza, data della comunicazione del progetto di stato passivo, data di scadenza delle osservazioni, eventuali riparti, data di maturazione del triennio. Per ogni passaggio successivo all’entrata in vigore del correttivo si verifica la norma vigente; per quelli anteriori, si tiene fermo che gli atti compiuti restano validi.

Lo studio della cronologia serve anche al debitore che punta all’esdebitazione di diritto: secondo l’art. 282 vigente, decorsi tre anni dall’apertura, l’istanza può essere presentata e il tribunale provvede con decreto motivato.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il dettaglio che sfugge riguarda il rapporto tra regime transitorio e impugnazioni. Sulla ricorribilità per cassazione dei decreti in materia di esdebitazione, la stessa Corte di cassazione ha espresso orientamenti non uniformi: le pronunce Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026 e Cass. I ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 sono state segnalate come espressione di un contrasto (ecnews, 4 settembre 2026). L’art. 282 comma 3 vigente prevede che il decreto sull’esdebitazione sia comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che entro trenta giorni possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124. Il primo rimedio, quindi, va proposto in quel termine, senza attendere che la questione sulla ricorribilità sia risolta.

E c’è una questione di legittimità costituzionale aperta sull’art. 278 comma 2 (effetti dell’esdebitazione verso i creditori che non hanno partecipato al concorso): la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 104/2026, ha disposto un rinvio, mentre la sentenza n. 74/2026 riguarda l’art. 281, cioè la liquidazione giudiziale; le ordinanze di rimessione indicate dalle fonti provengono dai Tribunali di Verona, Milano e Arezzo. È un tema da seguire: chi oggi chiede o contesta un’esdebitazione deve sapere che su quel punto la parola definitiva non è ancora stata detta.

Sesto errore: sottovalutare l’attestazione dell’OCC sull’attivo

L’errore

Un creditore con un credito scaduto di oltre 50.000 euro chiede l’apertura della liquidazione controllata di una persona fisica insolvente. Il debitore, che non ha beni né redditi aggredibili, si presenta alla prima udienza a mani vuote, contando sul fatto che “tanto non c’è niente da liquidare”. Oppure, specularmente, un debitore persona fisica deposita il ricorso per la propria liquidazione senza che l’OCC si sia pronunciato sulla possibilità di acquisire attivo.

Perché è un errore

L’art. 268 comma 3, modificato dal correttivo, contiene oggi due regole. Secondo il testo vigente, se il creditore agisce contro una persona fisica, la liquidazione controllata non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie; il debitore deve sollevare questa eccezione entro la prima udienza, depositando i documenti indicati dall’art. 283 comma 3; se l’attestazione non è ancora redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni. Se invece è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo, anche mediante azioni giudiziarie.

Il comma 2 dello stesso articolo conserva la soglia per la domanda del creditore: la liquidazione non si apre se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è inferiore a 50.000 euro. Su questa soglia, Cass. n. 17508/2025 ha chiarito che nel computo rientra anche il credito del socio postergato.

Le conseguenze

Il debitore che non eccepisce l’assenza di attivo entro la prima udienza perde lo strumento che la legge gli offre per evitare l’apertura di una procedura inutile. La natura perentoria del limite della prima udienza è stata affermata dalla Cassazione con riguardo all’art. 40 comma 10 CCII (Cass. I n. 13912/2026): un indice chiaro di quanto i giudici prendano sul serio le barriere temporali poste dal codice in questa fase.

Il debitore che chiede la propria liquidazione senza un’attestazione positiva dell’OCC sull’attivo rischia invece un esito di inammissibilità. Va ricordato che, secondo Cass. I ord. n. 28576/2025, la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda; e che, secondo Cass. I ord. n. 22074/2025, per accedere alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza. Il filtro, cioè, non è morale ma documentale: senza le carte giuste la domanda non passa.

Cosa fare invece

Il debitore persona fisica raggiunto da un ricorso del creditore deve chiedere subito all’OCC l’attestazione sull’assenza di attivo e presentarsi alla prima udienza con l’eccezione e con i documenti dell’art. 283 comma 3: l’elenco dei creditori con importi e indirizzi PEC, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, le informazioni su stipendi, pensioni, salari ed entrate proprie e del nucleo familiare. Se l’OCC non ha ancora concluso, si chiede espressamente il termine fino a sessanta giorni.

Il debitore che chiede la propria liquidazione deve invece costruire con l’OCC la verifica dell’attivo acquisibile, comprese le eventuali azioni giudiziarie (revocatorie, recuperi di crediti), prima di depositare il ricorso.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il richiamo ai documenti dell’art. 283 comma 3 non è casuale. Se la liquidazione non si apre perché non c’è attivo, il debitore persona fisica meritevole si trova nella posizione tipica dell’incapiente e può valutare l’esdebitazione dell’art. 283: la documentazione che prepara per l’eccezione è in larga parte la stessa che servirà per quella domanda. Preparare i documenti una volta sola, bene, significa risparmiare tempo e ridurre il rischio di incongruenze.

Un altro elemento tecnico poco considerato: il comma 5 dell’art. 268 prevede che il deposito della domanda sospenda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi fino alla chiusura della liquidazione, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Per chi deve stimare il passivo, e quindi la convenienza della procedura, è un dato che incide sui numeri.

Infine, una precisazione utile per chi teme l’iniziativa del pubblico ministero: secondo la dottrina richiamata nelle fonti consultate, il PM non è legittimato in via generale a chiedere la liquidazione controllata (il riferimento contenuto nell’art. 271 è ritenuto un refuso); può proporre l’istanza solo nei casi specifici degli artt. 73 comma 2 e 80 comma 6, cioè dopo la revoca dell’omologazione del piano del consumatore per frode o inadempimento, o in caso di frode nel concordato minore.

Gli errori in cifre: tre simulazioni

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come cambia il risultato a seconda che si applichi il testo vigente o quello precedente. Non descrivono casi reali.

Simulazione 1: tre anni contro quattro

Ipotesi: decreto di esdebitazione del debitore incapiente emesso giovedì 16 ottobre 2025. Debiti residui: 64.270 euro. Il debitore riceve un’eredità in denaro di 23.740 euro il 12 marzo 2029.

  • Testo vigente (art. 283 dopo il correttivo): il periodo di osservazione si chiude lunedì 16 ottobre 2028. L’eredità arriva dopo la scadenza del triennio: non rientra tra le utilità sopravvenute rilevanti che la norma considera nel periodo di vigilanza.
  • Chi conta ancora quattro anni sposta la scadenza a martedì 16 ottobre 2029 e ritiene, erroneamente, che l’eredità di marzo 2029 debba essere messa a disposizione dei creditori.

Il costo dell’errore, per il debitore che si autodenuncia senza necessità, può arrivare all’intero importo dell’eredità: 23.740 euro. Per il creditore che agisce sulla base del vecchio calcolo, il costo è quello di un’azione esecutiva contestabile, con le spese relative.

Variante: se la stessa eredità arrivasse il 12 marzo 2028, dentro il triennio, la situazione sarebbe opposta. Il debitore dovrebbe indicarla nella dichiarazione annuale e l’OCC, verificata l’utilità, potrebbe informarne i creditori con l’autorizzazione del giudice. Se il debitore omettesse la dichiarazione nel termine indicato dal decreto, rischierebbe la revoca del beneficio su tutti i 64.270 euro di debiti residui. Sulla soglia minima di rilevanza dell’utilità, come già detto, va verificato il testo ufficiale del comma 9.

Simulazione 2: il bene sopravvenuto non dichiarato

Ipotesi: liquidazione controllata aperta giovedì 13 novembre 2025. Attivo iniziale: un immobile stimato 87.300 euro. Passivo ammesso: 142.650 euro. Il 5 maggio 2027 il debitore riceve, per successione, liquidità per 31.460 euro; per l’acquisizione sostiene spese documentate per 2.180 euro.

  • Comportamento corretto (art. 272 comma 3-bis): il bene pervenuto prima dell’esdebitazione è compreso nella liquidazione, dedotte le passività per l’acquisto e la conservazione. Entrano nella procedura 31.460 − 2.180 = 29.280 euro. Il triennio dall’apertura matura lunedì 13 novembre 2028; il debitore, collaborativo, presenta istanza di esdebitazione e il tribunale provvede con decreto motivato sui debiti rimasti insoddisfatti.
  • Comportamento errato: il debitore, convinto che conti solo il patrimonio dell’apertura, non comunica nulla. Se l’omissione emerge, il problema non è solo restituire i 29.280 euro: è che l’esdebitazione richiede le condizioni dell’art. 280, e una sottrazione di attivo può comprometterla. In quel caso il debitore rischia di restare esposto per la parte non soddisfatta del passivo, cioè per decine di migliaia di euro, oltre a dover comunque mettere a disposizione la somma.

Il rapporto tra ciò che si “risparmia” tacendo (29.280 euro) e ciò che si rischia (il residuo dei 142.650 euro non coperto dai riparti) mostra quanto sia sbilanciata la scommessa.

Simulazione 3: quindici giorni, non trenta

Ipotesi: creditore chirografario con credito di 17.860 euro, domanda trasmessa via PEC entro il termine fissato in sentenza (scadenza giovedì 11 febbraio 2027 nell’esempio). Il liquidatore comunica il progetto di stato passivo lunedì 2 novembre 2026, ammettendo solo 9.420 euro.

  • Termine per le osservazioni (art. 273 comma 2): quindici giorni, cioè martedì 17 novembre 2026.
  • Il liquidatore deve formare lo stato passivo entro quindici giorni dalla scadenza delle osservazioni: entro mercoledì 2 dicembre 2026.
  • Se lo stato passivo è comunicato giovedì 3 dicembre 2026, il reclamo ex art. 133 va proposto entro otto giorni: venerdì 11 dicembre 2026 (il momento esatto da cui decorre il termine va verificato sul testo dell’art. 133 in relazione alla modalità di comunicazione).

Il creditore che, convinto di avere un mese, presenta osservazioni il 2 dicembre arriva tardi. Se il riparto finale assicura ai chirografari il 18,4%, la differenza è concreta: sul credito pieno di 17.860 euro avrebbe incassato 3.286,24 euro; sul credito ammesso di 9.420 euro incassa 1.733,28 euro. L’errore sui termini costa 1.552,96 euro, senza contare che, se ci fossero stati riparti parziali regolati dall’art. 227 (fino all’80% delle somme disponibili, con accantonamenti), lo scarto si sarebbe prodotto già alla prima distribuzione.

La mappa degli errori

Ogni errore si commette in un momento preciso della procedura, e quel momento determina anche quanto spazio resta per rimediare. La tabella che segue riassume i sei errori: il momento in cui tipicamente si commettono, la conseguenza principale e la possibilità di un rimedio. “Parziale” significa che esiste una via d’uscita, ma soltanto a condizioni rigorose o con risultati limitati. Come si vede, gli errori che riguardano i termini processuali sono quelli con meno margine; quelli che riguardano la durata o i beni sopravvenuti si possono spesso correggere, se ci si accorge in tempo.

Errore Momento in cui si commette Conseguenza principale Rimedio possibile
Contare quattro anni (art. 283) Dopo il decreto di esdebitazione dell’incapiente Rinunce inutili del debitore; azioni del creditore fuori periodo Sì, se ci si accorge prima di agire
Ignorare i beni sopravvenuti (art. 272 c.3-bis) Tra apertura ed esdebitazione Rischio per l’esdebitazione (art. 280); obbligo di mettere a disposizione il bene Parziale: comunicazione tempestiva al liquidatore
Vecchi termini dello stato passivo (art. 273) Alla comunicazione del progetto Stato passivo esecutivo senza le proprie osservazioni No, salvo i casi di domanda tardiva
Domanda fuori termine o non via PEC (art. 270 c.2 lett. d) Dopo la sentenza di apertura Domanda tardiva; comunicazioni per deposito nel fascicolo Parziale: prova della non imputabilità, 60 giorni
Ignorare il regime transitorio (art. 56 c.4) Nelle procedure aperte prima del 28/9/2024 Applicazione di termini non più vigenti Parziale: dipende dal singolo atto
Niente eccezione OCC alla prima udienza (art. 268 c.3) Prima udienza sul ricorso del creditore Apertura di una liquidazione senza attivo No, se la prima udienza è passata senza eccezione

La checklist preventiva

Prima di compiere qualsiasi atto in una liquidazione controllata, aperta o da aprire, verifica che:

  • [ ] stai leggendo il testo vigente degli artt. 268-277, 282 e 283 CCII, aggiornato al D.Lgs. 136/2024, e non un commento o un manuale precedente al 28 settembre 2024;
  • [ ] hai annotato la data di apertura della procedura e calcolato il triennio dall’apertura (art. 272 comma 3 e art. 282);
  • [ ] se sei un debitore incapiente esdebitato, hai annotato il triennio dal decreto (non quattro anni) e il termine annuale della dichiarazione indicato nel decreto;
  • [ ] hai comunicato al liquidatore ogni bene, credito o somma pervenuti dopo l’apertura, con le spese per acquistarli e conservarli;
  • [ ] se sei creditore, hai individuato la scadenza del termine per la domanda fissato in sentenza (non superiore a novanta giorni) e prevedi l’invio con largo anticipo;
  • [ ] la domanda è trasmessa via PEC, secondo l’art. 201, con l’indicazione di un indirizzo PEC attivo e controllato quotidianamente;
  • [ ] il credito è insinuato per intero, considerato scaduto alla data di apertura, con le cause di prelazione documentate;
  • [ ] hai un sistema per accorgerti subito della PEC con il progetto di stato passivo e per depositare le osservazioni entro quindici giorni;
  • [ ] sai che il reclamo sullo stato passivo segue l’art. 133 (otto giorni) e che contro i decreti del giudice delegato o del tribunale il reclamo ex art. 124 ha un termine di dieci giorni;
  • [ ] per le procedure anteriori al correttivo, hai costruito la cronologia degli atti e verificato, atto per atto, quale testo si applica (art. 56 comma 4 D.Lgs. 136/2024 e art. 8 D.L. 178/2024);
  • [ ] se sei debitore persona fisica raggiunto da un ricorso di un creditore, hai chiesto all’OCC l’attestazione sull’attivo e preparato i documenti dell’art. 283 comma 3 per la prima udienza;
  • [ ] se chiedi tu la liquidazione, l’OCC ha attestato positivamente che è possibile acquisire attivo, anche mediante azioni giudiziarie.

Questa lista è pensata per essere salvata e riutilizzata a ogni passaggio. Se anche una sola casella resta vuota, è il momento di fermarsi e verificare prima di agire.

E se l’errore l’ho già fatto?

Non tutti gli errori sono definitivi. La differenza la fanno il tipo di errore e il tempo trascorso.

Se hai contato quattro anni invece di tre, il rimedio è quasi sempre possibile. Il debitore che ha continuato a inviare dichiarazioni oltre il triennio non ha perso nulla, e da quel momento può semplicemente regolarsi sul testo vigente. Il creditore che ha avviato un’azione su utilità sopravvenute fuori periodo può valutare di desistere prima che il giudizio si sviluppi, riducendo le spese. Il debitore che subisce quell’azione deve invece opporsi con gli strumenti ordinari, facendo valere il testo dell’art. 283.

Se non hai comunicato un bene sopravvenuto, la via d’uscita è comunicarlo subito, spontaneamente, prima che lo scopra il liquidatore. La comunicazione tardiva non cancella l’omissione, ma il comportamento collaborativo è un elemento che il tribunale considera quando valuta le condizioni dell’esdebitazione. Più si aspetta, più l’omissione assomiglia a una sottrazione.

Se hai lasciato scadere i quindici giorni per le osservazioni, il margine è stretto. Lo stato passivo, con il deposito, diventa esecutivo. Resta da verificare se la comunicazione del progetto sia stata eseguita correttamente all’indirizzo PEC indicato: un vizio della comunicazione può incidere sulla decorrenza del termine. Se lo stato passivo definitivo è già stato depositato, il rimedio è il reclamo ex art. 133 entro otto giorni; scaduto anche quello, la posizione è di regola consolidata.

Se hai presentato la domanda di ammissione oltre il termine, la via è quella della domanda tardiva dell’art. 273 comma 5: è ammissibile fino all’esaurimento delle ripartizioni dell’attivo, ma solo se provi che il ritardo non ti è imputabile e se la trasmetti entro sessanta giorni dalla cessazione della causa che ti ha impedito di agire. La giurisprudenza su questo punto è rigorosa: nel caso esaminato da Cass. 28573/2025 il ritardo non è stato giustificato e la tardiva è rimasta inammissibile. Un ritardo dovuto a semplice disorganizzazione interna difficilmente supera il vaglio.

Se hai applicato il vecchio testo a una procedura pendente, occorre distinguere atto per atto. Gli atti compiuti prima del 28 settembre 2024 restano validi per l’interpretazione autentica dell’art. 8 D.L. 178/2024. Per gli atti successivi, se il termine nuovo è ancora aperto, si rimedia adeguandosi subito; se è già scaduto, si verifica se la questione di diritto intertemporale sia stata già decisa (come per l’art. 273 con Cass. 28161/2025) o se ci sia spazio per una difesa argomentata.

Se alla prima udienza non hai sollevato l’eccezione sull’assenza di attivo, la preclusione è molto probabile: il codice fissa quel momento come limite. La liquidazione si apre e il debitore deve partecipare alla procedura. Resta però una prospettiva: in una procedura senza attivo, il liquidatore può chiedere la chiusura anticipata (art. 272 comma 3), e l’esdebitazione di diritto matura comunque al più tardi dopo tre anni dall’apertura (art. 282). L’errore, in questo caso, allunga il percorso ma non chiude la strada verso la liberazione dai debiti, a condizione che il debitore collabori e che ricorrano le condizioni dell’art. 280.

Infine, contro i decreti del giudice delegato o del tribunale resta il reclamo ex art. 124 nel termine perentorio di dieci giorni, e per lo stato passivo il ricorso per cassazione entro trenta giorni previsto dall’art. 273 comma 4. Sono vie strette, che richiedono rapidità e precisione, ma esistono.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho letto che dovevo dichiarare le entrate per quattro anni e l’ho fatto: ho sbagliato qualcosa?”
No, non hai perso nulla. Il periodo vigente è di tre anni dal decreto: le dichiarazioni inviate oltre non producono effetti negativi. Da ora in avanti regolati sul triennio e sul termine annuale indicato nel tuo decreto.

“Ho ricevuto un’eredità durante la liquidazione e non l’ho detto al liquidatore: è finita?”
Non necessariamente, ma devi muoverti subito. Il comma 3-bis dell’art. 272 include i beni sopravvenuti fino all’esdebitazione, dedotte le spese per acquisirli e conservarli. Comunicarlo spontaneamente, con i documenti delle spese, è l’unico modo per ridurre il rischio sull’esdebitazione.

“Sono passati tre anni dall’apertura: sono automaticamente libero dai debiti?”
L’esdebitazione opera di diritto decorsi tre anni dall’apertura, ma va dichiarata con decreto motivato del tribunale su tua istanza o su segnalazione del liquidatore, dopo che i creditori hanno avuto quindici giorni per le osservazioni. E non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione.

“Ho mandato le osservazioni al progetto di stato passivo dopo venti giorni: posso ancora fare qualcosa?”
Il termine è di quindici giorni. Verifica come e quando la PEC è stata ricevuta e se la comunicazione è stata regolare. Se lo stato passivo definitivo è appena stato depositato, valuta subito il reclamo ex art. 133, che ha un termine di otto giorni.

“La mia procedura è stata aperta prima del 28 settembre 2024: valgono le regole vecchie?”
Per gli atti già compiuti sì, restano validi. Per i passaggi successivi all’entrata in vigore del correttivo si applica, in linea generale, il testo nuovo: la Cassazione lo ha già fatto per i termini dello stato passivo quando la scadenza delle osservazioni è successiva a quella data.

“Un creditore ha chiesto la mia liquidazione e io non ho nulla: alla prima udienza non ho detto niente. Cosa succede?”
Se l’eccezione sull’assenza di attivo non è stata sollevata entro la prima udienza, è difficile recuperarla. La procedura, se aperta, può però chiudersi in anticipo in mancanza di attivo, e l’esdebitazione matura comunque al più tardi dopo tre anni dall’apertura, se ricorrono le condizioni di legge.

Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi ha sbagliato

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti consultate nella preparazione di questo articolo. Per ciascuna sono riportati gli estremi disponibili, il principio riformulato in parole nostre e il motivo per cui conta per chi opera oggi nella liquidazione controllata. Dove la fonte non riporta la data completa, ci limitiamo a numero e anno.

1. Cass. civ., Sez. I, n. 28573 del 28 ottobre 2025 (fonte: Iusletter, 12 gennaio 2026)
Cosa è successo a chi ha presentato tardi la domanda di ammissione: la domanda tardiva è rimasta inammissibile perché il ritardo non era giustificato, e la questione di costituzionalità sulla brevità del termine è stata ritenuta manifestamente infondata dal tribunale; la Cassazione ha confermato. La Corte ha anche chiarito che i crediti pecuniari si considerano scaduti alla data di apertura, per applicazione analogica dell’art. 154 comma 2 CCII. Rilevanza: il quarto errore. Il creditore può insinuare l’intero credito subito, ma deve farlo nel termine.

2. Cass. n. 28161 del 23 ottobre 2025 (massima riportata su Brocardi, art. 273)
Cosa è successo a chi ha applicato il vecchio art. 273 a una procedura a cavallo della riforma: la Corte ha individuato nella data di scadenza del termine per le osservazioni il criterio per stabilire quale versione applicare, e ha ritenuto applicabile la versione novellata quando quella scadenza cade dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: il terzo e il quinto errore. La data di apertura della procedura non basta a “blindare” il vecchio testo.

3. Cass. I ord. n. 28576/2025
Cosa è successo a chi ha depositato la domanda senza un’adeguata relazione dell’OCC: la relazione è stata qualificata come requisito di ammissibilità. Rilevanza: il sesto errore. Il debitore che chiede la propria liquidazione deve curare con l’OCC la parte documentale, compresa l’attestazione sull’attivo acquisibile richiesta dall’art. 268 comma 3.

4. Cass. I ord. n. 22074/2025
Il principio: per accedere alla liquidazione controllata non si richiede la meritevolezza del debitore. Rilevanza: aiuta a non confondere i piani. Il filtro d’accesso è oggettivo (attivo, documenti, soglie); la valutazione della condotta pesa invece sull’esdebitazione, dove l’art. 282 comma 2 richiama le condizioni dell’art. 280 ed esclude chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Chi nasconde beni sopravvenuti, quindi, non rischia l’accesso ma il risultato finale.

5. Cass. I n. 13912/2026
Il principio: la Corte ha affermato la natura perentoria del limite della prima udienza previsto dall’art. 40 comma 10 CCII. Rilevanza: il sesto errore, per analogia di ratio. Anche l’eccezione del debitore persona fisica sull’assenza di attivo, nell’art. 268 comma 3, è legata alla prima udienza: chi la lascia passare deve aspettarsi lo stesso rigore.

6. Cass. n. 17508/2025
Cosa è successo a chi ha escluso dal calcolo il credito del socio postergato: la Corte ha ritenuto che quel credito vada computato ai fini della soglia di 50.000 euro di debiti scaduti e non pagati richiesta per la domanda del creditore (art. 268 comma 2). Rilevanza: il sesto errore, sul versante del creditore che chiede l’apertura. La soglia si calcola con tutti i debiti scaduti, non solo con quelli “privilegiati” o verso terzi.

7. Cass. civ., Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024
Pronuncia resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: il privilegio processuale del creditore fondiario previsto dall’art. 41 TUB opera anche nella liquidazione controllata. È della Prima Sezione, non delle Sezioni Unite. Rilevanza: il quarto errore, per il creditore ipotecario che non fa valere nella domanda la propria posizione e per il debitore che pensa che la liquidazione controllata neutralizzi l’azione del fondiario.

8. Cass. I n. 6865 del 14 marzo 2025
Il principio: il compenso del gestore è prededucibile, ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: la fase del rendiconto e del riparto (art. 275 commi 3, 5 e 6-bis). Il creditore ipotecario che non contesta un progetto di riparto in cui il compenso viene posto a carico del ricavato del bene ipotecato, nei quindici giorni per le osservazioni, rischia di vedere ridotta la propria quota.

9. Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026
10. Cass. I ord. n. 30108 del 14 novembre 2025
Le due pronunce sono state segnalate (ecnews, 4 settembre 2026) come espressione di un contrasto sulla ricorribilità per cassazione dei decreti in materia di esdebitazione. Rilevanza: il quinto errore e la fase dei rimedi. Chi riceve un decreto sfavorevole sull’esdebitazione non deve attendere che il contrasto si risolva: il reclamo entro trenta giorni previsto dall’art. 282 comma 3 è il rimedio da attivare subito, e la strada della Cassazione va valutata con prudenza.

11. Corte costituzionale, ordinanza n. 104/2026
La Corte ha disposto un rinvio sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 278 comma 2 CCII, cioè sugli effetti dell’esdebitazione verso i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso; le ordinanze di rimessione indicate dalle fonti sono dei Tribunali di Verona (4 agosto 2025), Milano (22 dicembre 2025) e Arezzo (26 giugno 2025). La sentenza n. 74/2026 riguarda invece l’art. 281, quindi la liquidazione giudiziale. Rilevanza: la questione è aperta. Il creditore che non si è insinuato e il debitore che conta sull’esdebitazione devono sapere che quel punto potrebbe essere ridefinito.

Due osservazioni conclusive su questa rassegna. La prima: le pronunce più recenti della Prima Sezione, concentrate tra l’autunno 2025 e il 2026, mostrano che la Cassazione sta applicando il nuovo testo alle fasi successive al 28 settembre 2024 senza particolari indulgenze verso chi è rimasto al vecchio. La seconda: in nessuna di queste pronunce il rigore sui termini è stato attenuato in ragione della novità della riforma. Chi sbaglia un termine nuovo viene trattato come chi sbaglia un termine vecchio: la buona fede nell’applicare il testo superato non è, di per sé, una causa di non imputabilità del ritardo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il nostro lavoro in una liquidazione controllata ha due facce: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando il danno è già fatto, verificare con precisione quali vie restano aperte.

  1. Verifichiamo il testo applicabile atto per atto. Ricostruiamo la cronologia della procedura (apertura, sentenza, comunicazioni, scadenze) e indichiamo per ciascun passaggio se si applica il testo previgente o quello modificato dal D.Lgs. 136/2024, alla luce dell’art. 56 comma 4 e dell’art. 8 D.L. 178/2024.
  2. Calcoliamo i trienni corretti. Determiniamo la scadenza dei tre anni dall’apertura (artt. 272 e 282) e dei tre anni dal decreto per l’incapiente (art. 283), e la data del termine annuale per la dichiarazione delle utilità sopravvenute.
  3. Gestiamo le comunicazioni sui beni sopravvenuti. Prepariamo per il debitore la comunicazione al liquidatore dei beni pervenuti dopo l’apertura, con il prospetto delle spese di acquisto e conservazione da dedurre ai sensi del comma 3-bis dell’art. 272.
  4. Prepariamo e trasmettiamo le domande di ammissione. Per il creditore, redigiamo la domanda secondo l’art. 201, la inviamo via PEC entro il termine fissato in sentenza e indichiamo l’indirizzo per le comunicazioni, insinuando il credito per intero con le cause di prelazione.
  5. Presidiamo i termini dello stato passivo. Esaminiamo il progetto appena comunicato, depositiamo le osservazioni entro i quindici giorni e valutiamo il reclamo ex art. 133 entro otto giorni.
  6. Controlliamo rendiconto e riparti. Verifichiamo il progetto di riparto rispetto all’ordine delle prelazioni, alle regole richiamate dal comma 6-bis dell’art. 275 e alla collocazione del compenso del liquidatore, e formuliamo osservazioni entro quindici giorni.
  7. Costruiamo con l’OCC l’attestazione sull’attivo. Quando un creditore chiede la liquidazione di una persona fisica, raccogliamo i documenti dell’art. 283 comma 3 e prepariamo l’eccezione da sollevare alla prima udienza, chiedendo se serve il termine fino a sessanta giorni.
  8. Valutiamo le domande tardive. Quando il termine è scaduto, verifichiamo se la causa del ritardo è documentabile come non imputabile e se i sessanta giorni dalla sua cessazione sono ancora aperti.
  9. Istruiamo l’istanza di esdebitazione. Allo scadere del triennio, prepariamo l’istanza, verifichiamo le condizioni dell’art. 280 e, in caso di decreto sfavorevole, proponiamo reclamo nei trenta giorni.
  10. Seguiamo i reclami e i ricorsi. Redigiamo i reclami ex art. 124 e, quando ne ricorrono i presupposti, il ricorso per cassazione contro i decreti sullo stato passivo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista ha un peso particolare in una materia come questa, in cui il correttivo ha prodotto questioni di diritto intertemporale e contrasti interpretativi che arrivano rapidamente alla Prima Sezione della Corte di cassazione: quando un errore va riparato nei gradi successivi, l’Avvocato può patrocinare personalmente il ricorso, senza passaggi di mano. Lo stesso difensore segue la strategia dall’analisi iniziale della procedura fino all’eventuale giudizio di legittimità, con una linea coerente in ogni fase. Accanto a lui lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono passivo, riparti e valori dei beni sopravvenuti, gli avvocati presidiano termini, eccezioni e impugnazioni. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono infine di dialogare con l’Organismo e con il liquidatore conoscendone dall’interno le procedure e i documenti.

Chiusura

Il correttivo D.Lgs. 136/2024 non ha stravolto la liquidazione controllata, ma ne ha spostato molti punti fermi: tre anni invece di quattro per l’incapiente, beni sopravvenuti attratti fino all’esdebitazione, uno stato passivo con termini di quindici e otto giorni, una domanda di ammissione con termine fino a novanta giorni a pena di inammissibilità, un’attestazione dell’OCC sull’attivo che decide l’apertura, riparti agganciati alle regole della liquidazione giudiziale. E lo ha fatto anche per le procedure già pendenti. Chi continua a lavorare sul vecchio testo non sbaglia per negligenza, ma l’effetto è identico.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché è materia di sovraindebitamento in senso stretto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e quindi lavora quotidianamente con gli stessi strumenti (relazioni, attestazioni, programmi di liquidazione) che il correttivo ha riscritto; quando la questione arriva davanti alla Corte di cassazione, la qualifica di cassazionista consente di proseguire senza cambiare difensore. Verificare la propria posizione oggi costa molto meno che scoprire domani un termine scaduto.

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