Un Imprenditore Con Debiti Superiori A Un Milione Di Euro Può Ottenere L’esdebitazione?

Un imprenditore che ha accumulato più di un milione di euro di debiti tende a pensare che la liberazione dai debiti sia riservata a chi deve poche decine di migliaia di euro. Non è così. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) non fissa alcun tetto all’importo dei debiti che possono essere cancellati con l’esdebitazione. La cifra, però, non è irrilevante: decide quale procedura si apre, chi la gestisce, quali condotte il tribunale esamina e quali rischi penali vanno messi in conto prima di depositare qualsiasi domanda.

Il rischio principale è un altro. Chi si presenta davanti al tribunale senza aver verificato la propria condotta passata, la contabilità e la propria posizione penale può arrivare alla fine di una procedura lunga anni e vedersi negare il beneficio. Oppure può scoprire che i debiti più pesanti, come le fideiussioni firmate per la società, restano in piedi anche dopo l’esdebitazione dell’impresa.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno la liquidazione controllata e la relazione dell’Organismo su cui il tribunale fonda la decisione. È inoltre Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, competenza che riguarda proprio le imprese sopra soglia, quelle destinate alla liquidazione giudiziale. Le due abilitazioni coprono entrambe le strade che un debito superiore al milione può imboccare.

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Sul piano normativo: perché l’importo non è un requisito

La definizione di esdebitazione

La disciplina si trova nella Parte Prima, Titolo V, Capo X del CCII, agli artt. 278-283. L’art. 278, comma 1, definisce l’istituto. L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità, nei confronti del debitore, dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una liquidazione giudiziale o di una liquidazione controllata. Con l’esdebitazione vengono meno anche le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale.

Va precisato che il debito non viene “pagato” né “annullato” in senso civilistico. Il credito resta, ma il creditore non può più esigerlo dal debitore. È una differenza tecnica con conseguenze pratiche: i coobbligati e i fideiussori restano tenuti (art. 278, comma 6).

Chi può accedere

L’art. 278, comma 3, stabilisce che possono accedere all’esdebitazione tutti i debitori indicati dall’art. 1, comma 1, del Codice. Persone fisiche, imprenditori individuali, società, professionisti, consumatori. Nessuna norma subordina il beneficio a un importo massimo dei debiti.

Anche l’art. 280, che elenca le condizioni, non contiene requisiti quantitativi. Le cinque lettere riguardano condanne penali, condotte sul patrimonio, collaborazione con gli organi della procedura e precedenti esdebitazioni. Non compare alcuna percentuale minima di soddisfazione dei creditori. La Cassazione lo ha rilevato espressamente: con il CCII è venuto meno il requisito oggettivo che la legge fallimentare prevedeva all’art. 142, comma 2 (Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505).

Dove l’importo pesa davvero: la scelta della procedura

L’esdebitazione presuppone una procedura liquidatoria aperta. L’art. 278, comma 1, parla di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Quale delle due si applichi dipende dalle definizioni dell’art. 2, comma 1, CCII.

La lettera d) definisce l’impresa minore. È tale l’impresa che presenta congiuntamente tre requisiti: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. I primi due parametri si riferiscono ai tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza.

La lettera c) definisce il sovraindebitamento: è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

L’art. 121 chiude il cerchio. La liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrano il possesso congiunto dei requisiti della lettera d) e che si trovano in stato di insolvenza.

Ne deriva il punto centrale di questo articolo: un imprenditore commerciale ancora attivo, con debiti d’impresa superiori a un milione di euro, supera la soglia dei 500.000 euro e non è un’impresa minore. Se è insolvente, la sua procedura è la liquidazione giudiziale, e l’esdebitazione passa per l’istanza dell’art. 281.

Distinzione da istituti affini: un esempio

Si consideri un imprenditore individuale che commercia materiali edili, con 1,2 milioni di euro di debiti. Se è ancora iscritto al registro delle imprese, o è cancellato da meno di un anno e l’insolvenza si era già manifestata, la procedura è la liquidazione giudiziale. Il curatore gestisce l’attivo e l’esdebitazione si chiede con istanza ex art. 281.

Lo stesso debito, in capo a un imprenditore agricolo, porta invece alla liquidazione controllata. L’imprenditore agricolo rientra sempre nel sovraindebitamento, qualunque sia la dimensione. Vale lo stesso per il professionista con studio indebitato oltre il milione. In questi casi l’esdebitazione segue l’art. 282, che aggiunge un controllo sulla colpa grave, la malafede e la frode.

La cifra, dunque, non chiude la porta. Sposta il debitore da una porta all’altra.

Requisiti e termini: le condizioni che il tribunale verifica

Il requisito temporale (art. 279)

La disciplina prevede che il debitore abbia diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione oppure al momento della chiusura della procedura, se questa avviene prima. Il comma 1 dell’art. 279 è stato modificato dal D.Lgs. 136/2024; il comma 2 è abrogato.

In termini operativi, vale l’evento che arriva prima. Una liquidazione giudiziale con un attivo immobiliare complesso può durare ben più di tre anni. Il debitore non deve attenderne la fine: decorsi tre anni dall’apertura, può presentare l’istanza anche a procedura ancora aperta (art. 281, comma 2; art. 282, comma 1). L’esdebitazione, però, non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (art. 281, comma 5; art. 282, comma 2-bis). Se da quei giudizi deriva un maggior riparto, nella liquidazione giudiziale l’esdebitazione vale solo per la parte definitivamente non soddisfatta (art. 281, comma 6).

Le condizioni soggettive (art. 280)

Il debitore è ammesso al beneficio a condizione che:

  1. non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta, per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o per altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo riabilitazione (lett. a). Se il procedimento penale è in corso, o se sono state applicate misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 159/2011, il tribunale non rigetta: rinvia la decisione fino all’esito;
  2. non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, né cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, né fatto ricorso abusivo al credito (lett. b);
  3. non abbia ostacolato o rallentato la procedura e abbia fornito agli organi tutte le informazioni utili e i documenti necessari (lett. c);
  4. non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione (lett. d);
  5. non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte (lett. e).

La lettera a) è stata modificata dal D.Lgs. 136/2024.

Per le società e gli enti, l’art. 278, comma 4, sposta la verifica: le condizioni dell’art. 280 devono sussistere in capo ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti.

Le condizioni aggiuntive nella liquidazione controllata (art. 282, comma 2)

Nella liquidazione controllata non basta l’art. 280. Occorre anche che il debitore non sia stato condannato con sentenza definitiva per i reati dell’art. 344 CCII e che non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Va precisato che questa terza verifica non compare nell’art. 280 e quindi non opera, in quanto tale, nella liquidazione giudiziale. Ne nasce un’asimmetria: l’imprenditore sopra soglia è esaminato sulle condotte tipizzate dell’art. 280; quello che finisce in liquidazione controllata è esposto anche al giudizio sulla colpa grave nell’indebitamento. Per un debito milionario costruito in anni di omessi versamenti tributari, la differenza può essere decisiva (si veda, più avanti, Trib. Treviso 31 marzo 2026).

I debiti che restano comunque (art. 278, comma 7)

Restano esclusi dall’esdebitazione:

  • gli obblighi di mantenimento e alimentari;
  • i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
  • le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Le sanzioni accessorie a debiti che si estinguono seguono invece la sorte del debito principale. Per un imprenditore con un pesante carico fiscale è un dato rilevante: le sanzioni tributarie collegate alle imposte non pagate rientrano, di regola, nella liberazione.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Tre anni per l’esdebitazione (art. 279, c.1) Dall’apertura della liquidazione Requisito temporale Prima dei tre anni l’istanza è possibile solo con la chiusura della procedura
Istanza nella liquidazione giudiziale (art. 281, c.1) Contestuale al decreto di chiusura, oppure dopo tre anni dall’apertura (c.2) Contestualità in senso logico-funzionale (Corte cost. 74/2026) Istanza tardiva rispetto alla chiusura: rischio di contestazioni; la Corte ha invitato il legislatore a fissare un termine
Osservazioni dei creditori (artt. 281, c.1, e 282, c.1) Dalla comunicazione dell’istanza a cura del curatore o del liquidatore 15 giorni Osservazioni oltre termine esposte a eccezione di tardività
Reclamo contro il decreto (artt. 281, c.4, e 282, c.3) Dalla comunicazione del decreto 30 giorni, rito dell’art. 124 Il decreto diventa stabile
Cinque anni da altra esdebitazione (art. 280, lett. d) A ritroso dalla scadenza del termine per l’esdebitazione Condizione ostativa Beneficio negato
Un anno dalla cessazione dell’attività (art. 33, c.1) Dalla cancellazione dal registro delle imprese Termine per aprire la liquidazione giudiziale o controllata Oltre l’anno, per la persona fisica resta la liquidazione controllata (art. 33, c.1-bis)

Il termine più critico, nella pratica, è quello dei 15 giorni per le osservazioni dei creditori: è lì che banche, Agenzia delle Entrate-Riscossione ed enti previdenziali portano davanti al tribunale gli elementi contro il beneficio. Il debitore deve avere già pronta la documentazione per replicare.

Sul piano normativo va aggiunto un dato: la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica. L’art. 9, comma 1, CCII la esclude per i procedimenti disciplinati dal Codice. I termini di 15 e di 30 giorni corrono quindi anche in agosto.

Procedura passo-passo: dalla diagnosi all’istanza

La procedura non comincia con il deposito di un ricorso. Comincia con una diagnosi. Le domande che seguono sono quelle che, in termini operativi, decidono il percorso. Ciascuna conduce a una conseguenza precisa.

Passo 1 – Chi è il debitore?

Domanda: il debito fa capo a una persona fisica, a un’impresa individuale, a una società di persone, a una società di capitali, a un professionista, a un imprenditore agricolo?

  • Impresa individuale commerciale attiva → passo 2 (verifica soglie).
  • Società di capitali → la società ha una propria procedura; i soci e gli amministratori che hanno firmato garanzie hanno una posizione distinta (vedi i casi particolari).
  • Società di persone → la liquidazione giudiziale della società si estende ai soci illimitatamente responsabili (art. 256); l’esdebitazione della società ha efficacia nei loro confronti (art. 278, comma 5).
  • Professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa → liquidazione controllata, qualunque sia l’importo.

Passo 2 – L’impresa supera le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d)?

Domanda: negli ultimi tre esercizi l’attivo patrimoniale ha superato 300.000 euro? I ricavi lordi hanno superato 200.000 euro? I debiti, anche non scaduti, superano 500.000 euro?

Basta il superamento di un solo parametro per uscire dalla nozione di impresa minore. Con oltre un milione di euro di debiti d’impresa, il terzo parametro è di regola superato. L’art. 121 pone a carico dell’imprenditore la prova del possesso congiunto dei requisiti: in mancanza, si applica la liquidazione giudiziale.

Va precisato che la verifica si fa sui documenti: bilanci, dichiarazioni fiscali, situazione patrimoniale aggiornata. Debiti sovrastimati o sottostimati cambiano il giudice e la procedura.

Passo 3 – L’impresa è ancora iscritta, o da quanto è cancellata?

Domanda: l’impresa è cessata? Quando è avvenuta la cancellazione dal registro delle imprese?

L’art. 33, comma 1, consente l’apertura della liquidazione giudiziale o controllata entro un anno dalla cessazione dell’attività, se l’insolvenza si è manifestata prima della cessazione o nell’anno successivo. Per gli imprenditori iscritti la cessazione coincide con la cancellazione (comma 2). Nel caso dell’impresa individuale il creditore o il pubblico ministero possono provare che l’attività è cessata in un momento diverso (comma 3).

Il comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente al debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell’impresa individuale, di chiedere la liquidazione controllata anche oltre il termine annuale.

Domanda conseguente: l’ex imprenditore individuale, cancellato da più di un anno, con debiti d’impresa per oltre un milione, quale strada ha? Non più la liquidazione giudiziale, che non può essere aperta oltre l’anno. Resta la liquidazione controllata, che porta all’esdebitazione dell’art. 282. L’art. 33, comma 4, dichiara invece inammissibili le domande di concordato minore, concordato preventivo e accordi di ristrutturazione presentate dall’imprenditore cancellato: sul punto la giurisprudenza di merito è divisa, specie per il concordato minore liquidatorio con finanza esterna.

Passo 4 – Esiste un attivo da liquidare?

Domanda: ci sono beni, crediti, quote, redditi futuri eccedenti il mantenimento, azioni recuperatorie?

Nella liquidazione controllata chiesta dal debitore persona fisica, l’art. 268, comma 3, richiede che l’OCC attesti l’esistenza di attivo da distribuire. Senza attivo, la strada è un’altra: l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), che ha requisiti propri. Nella liquidazione giudiziale l’assenza di attivo non impedisce l’esdebitazione, se la povertà del patrimonio non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive (Cass. 28505/2024).

Passo 5 – Ci sono condanne o procedimenti penali?

Domanda: risultano condanne definitive per bancarotta fraudolenta, per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o per altri delitti connessi all’attività d’impresa? Ci sono procedimenti in corso? Misure di prevenzione?

  • Condanna definitiva senza riabilitazione → esdebitazione preclusa (art. 280, lett. a).
  • Procedimento pendente → il tribunale rinvia la decisione.
  • Nessuna iscrizione → si passa alle condotte.

Va precisato che l’apertura della liquidazione giudiziale espone l’imprenditore, per legge, alla verifica dei fatti di bancarotta da parte del curatore e del pubblico ministero. La diagnosi penale va fatta prima, non dopo.

Passo 6 – Come si è formato il debito?

Domanda: il debito milionario è nato da perdite d’esercizio, da crediti non incassati, da una crisi di settore? Oppure da prelievi non giustificati, pagamenti preferenziali, contabilità tenuta male, finanziamenti ottenuti dissimulando il dissesto?

È il cuore dell’art. 280, lett. b), e, nella liquidazione controllata, dell’art. 282, comma 2. La Cassazione ha chiarito che la condotta del debitore non incide sull’apertura della liquidazione controllata, ma pesa nella fase di esdebitazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074; Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603).

Passo 7 – Il debitore è in grado di collaborare?

Domanda: è disponibile tutta la documentazione contabile e bancaria? L’imprenditore è pronto a rispondere al curatore o al liquidatore, a consegnare documenti, a non intralciare le vendite?

La lettera c) dell’art. 280 richiede una collaborazione attiva per tutta la durata della procedura. Una condotta ostruzionistica tenuta a metà procedura può compromettere un percorso iniziato correttamente.

Passo 8 – Deposito dell’istanza e contraddittorio

Nella liquidazione giudiziale:

  1. il debitore presenta istanza al tribunale che ha aperto la procedura;
  2. il curatore la comunica ai creditori ammessi al passivo, che hanno 15 giorni per le osservazioni;
  3. il curatore riferisce, nel rapporto riepilogativo dell’art. 235, i fatti rilevanti per la concessione o il diniego;
  4. il tribunale, sentiti gli organi della procedura e verificati gli artt. 278, 279 e 280, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti, contestualmente al decreto di chiusura o decorsi tre anni dall’apertura;
  5. il decreto è comunicato agli organi, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi non integralmente soddisfatti, che possono proporre reclamo ex art. 124 entro 30 giorni;
  6. il decreto è iscritto nel registro delle imprese.

La Corte costituzionale ha chiarito che la contestualità con il decreto di chiusura va intesa in senso logico-funzionale: un’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo (Corte cost., sent. n. 74/2026). Resta prudente depositarla prima o insieme alla chiusura.

Nella liquidazione controllata:

  1. l’esdebitazione opera con la chiusura o, prima, decorsi tre anni dall’apertura;
  2. il tribunale la dichiara con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore; se opera prima della chiusura, la segnalazione dà atto dei fatti rilevanti;
  3. l’istanza del debitore è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi, con 15 giorni per le osservazioni;
  4. il decreto è iscritto nel registro delle imprese; per il consumatore e il professionista è pubblicato in un’area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;
  5. il decreto che concede il beneficio, o quello che accerta le preclusioni, è reclamabile ex art. 124 entro 30 giorni dal debitore e dai creditori ammessi.

Il giudice competente è il tribunale che ha aperto la procedura. Nella liquidazione controllata chiesta dal debitore il liquidatore è, di regola, lo stesso OCC che ha seguito la domanda (art. 270, comma 2, lett. b).

Dove si sbaglia più spesso

  • Confondere la procedura: chiedere la liquidazione controllata per un’impresa commerciale attiva sopra soglia, oppure attendere oltre l’anno dalla cancellazione credendo di “evitare” la liquidazione giudiziale senza misurare le conseguenze.
  • Presentare un’istanza generica, senza una ricostruzione documentata delle cause dell’indebitamento.
  • Trascurare le osservazioni dei creditori, che nei debiti milionari sono quasi sempre presenti.
  • Credere che l’esdebitazione dell’impresa liberi anche il garante persona fisica.

Un’istanza di esdebitazione per un debito superiore al milione si costruisce dal primo giorno della procedura, non alla fine: ogni comportamento tenuto durante la liquidazione entra nel giudizio sull’art. 280, lett. c).

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Gli esempi che seguono sono esercizi dimostrativi. Non riguardano casi reali.

Esempio di calcolo 1 – Impresa individuale commerciale in liquidazione giudiziale

Dati di partenza. Impresa individuale di commercio all’ingrosso, ancora iscritta. Debiti complessivi: 1.384.620 euro, così ripartiti: banche 611.900 euro; fornitori 287.340 euro; Agenzia delle Entrate-Riscossione 349.180 euro (di cui 71.260 euro di sanzioni accessorie e interessi); INPS 98.470 euro; un debito da risarcimento per un sinistro stradale extracontrattuale di 37.730 euro. Attivo: magazzino e un immobile strumentale, stimati in 402.500 euro.

Inquadramento. I debiti superano i 500.000 euro: l’impresa non è minore. La liquidazione giudiziale viene aperta con sentenza del 12 marzo 2024.

Termine. Tre anni dall’apertura: 12 marzo 2027 (venerdì). La vendita dell’immobile è ancora in corso. Il debitore deposita l’istanza ex art. 281, comma 2, il 12 marzo 2027.

Contraddittorio. Il curatore comunica l’istanza ai creditori il 15 marzo 2027. Le osservazioni vanno presentate entro il 30 marzo 2027 (martedì). Una banca osserva che l’imprenditore avrebbe ottenuto un fido nel 2022 mostrando una situazione non veritiera: è un’allegazione di ricorso abusivo al credito (art. 280, lett. b). Il debitore replica con i bilanci e la corrispondenza con l’istituto.

Decisione. Il tribunale, letto il rapporto del curatore, concede il beneficio con decreto del 28 aprile 2027, comunicato lo stesso giorno. Il reclamo dei creditori ammessi non integralmente soddisfatti va proposto entro il 28 maggio 2027 (venerdì).

Effetti. Ipotizzando riparti per 318.400 euro al netto delle spese, la parte non soddisfatta è di 1.066.220 euro. Di questa:
– diventano inesigibili i debiti bancari, verso i fornitori, fiscali (comprese le sanzioni accessorie) e contributivi non soddisfatti;
– resta esigibile la quota non soddisfatta del risarcimento da illecito extracontrattuale (art. 278, comma 7, lett. b);
– la vendita dell’immobile prosegue: l’esdebitazione non incide sulle operazioni liquidatorie (art. 281, comma 5) e, se il prezzo realizzato genera un maggior riparto, l’esdebitazione vale solo per la parte definitivamente non soddisfatta (comma 6).

Esempio di calcolo 2 – Ex imprenditore cancellato in liquidazione controllata

Dati di partenza. Persona fisica, ex titolare di un’impresa individuale di autotrasporto cancellata nell’ottobre 2024. Debiti residui: 1.126.480 euro, di cui 612.350 euro verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, 203.770 euro verso INPS, 310.360 euro verso due banche per finanziamenti chiesti negli ultimi anni di attività. Lavora come dipendente con uno stipendio netto di 2.140 euro mensili.

Inquadramento. È trascorso più di un anno dalla cancellazione. La liquidazione giudiziale non può più essere aperta. Il debitore chiede la liquidazione controllata (art. 33, comma 1-bis). L’OCC attesta che vi è attivo da distribuire: la quota di stipendio eccedente il mantenimento (art. 268, comma 3). La procedura si apre con sentenza del 18 novembre 2025.

Termine. Tre anni dall’apertura: 18 novembre 2028, che cade di sabato. L’istanza è depositata lunedì 20 novembre 2028.

Contraddittorio. Il liquidatore la comunica ai creditori il 22 novembre 2028. Termine per le osservazioni: 7 dicembre 2028 (giovedì). L’Agenzia delle Entrate-Riscossione osserva che il debito fiscale è prevalente e frutto di anni di omessi versamenti: è la censura di colpa grave dell’art. 282, comma 2.

Il punto critico. Qui pesa l’orientamento di merito secondo cui l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave (Trib. Treviso 31 marzo 2026, nota da sintesi). La difesa deve dimostrare con documenti che gli omessi versamenti derivano da crediti non incassati, dal calo delle commesse o da cause estranee alla volontà del debitore, e non da una scelta di finanziarsi a spese dell’Erario.

Decisione e reclamo. Ipotesi di decreto del 15 gennaio 2029. Il reclamo ex art. 124 va proposto entro il 14 febbraio 2029 (mercoledì). In caso di esito favorevole, i debiti fiscali, contributivi e bancari non soddisfatti diventano inesigibili; il decreto, trattandosi di persona che non è più imprenditore, è pubblicato secondo le modalità dell’art. 282, comma 1.

Confronto. Nei due esempi l’importo dei debiti è simile. Cambiano procedura, organo, norme e, soprattutto, il tipo di controllo sulla condotta.

Casi particolari: garanzie, debiti fiscali, società, rischi penali

Le garanzie personali dell’imprenditore

È la situazione più frequente nei debiti milionari. L’imprenditore opera tramite una S.r.l. e ha firmato fideiussioni personali a favore delle banche. La società finisce in liquidazione giudiziale. L’art. 278, comma 6, è netto: sono salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. L’esdebitazione della società non libera il socio garante.

Va precisato che il garante persona fisica non è un imprenditore commerciale per il solo fatto di aver garantito i debiti della società. Non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Rientra quindi nella categoria residuale dell’art. 2, comma 1, lett. c): può accedere alle procedure di sovraindebitamento, e in particolare alla liquidazione controllata, anche se le garanzie superano il milione di euro. La sua esdebitazione seguirà l’art. 282, con il controllo su colpa grave, malafede e frode. Sarà valutato anche il modo in cui ha rilasciato le garanzie e gestito la società.

Il percorso, in questi casi, è doppio: una procedura per la società, un’altra per la persona. Le due vanno coordinate fin dall’inizio, perché ciò che emerge nella prima (per esempio un’azione di responsabilità del curatore contro l’amministratore) entra nella seconda.

Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: “Nei debiti oltre il milione la vera esposizione dell’imprenditore spesso non è nella società, ma nelle firme che ha messo come garante. Va pianificata una seconda procedura, non sperata un’esdebitazione che la legge non estende.”

Debiti fiscali e contributivi molto elevati

I debiti verso l’Erario e verso gli enti previdenziali non sono esclusi dall’esdebitazione. L’art. 278, comma 7, esclude solo le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Le sanzioni tributarie collegate all’imposta non pagata, se l’imposta diventa inesigibile, seguono la stessa sorte: così ha ritenuto il Tribunale di Torino con decreto del 9 aprile 2026, in una liquidazione controllata (noto da una sintesi).

Il problema, per chi ha un debito fiscale milionario, non è dunque l’oggetto ma la condotta. Nella liquidazione controllata l’Agenzia può sostenere che l’indebitamento sia stato determinato con colpa grave. Nella liquidazione giudiziale il controllo è sulle lettere dell’art. 280, ma anche qui la lettera a) richiede attenzione: una condanna definitiva per un delitto commesso in connessione con l’attività d’impresa preclude il beneficio, salvo riabilitazione. Se i reati tributari ricadano in questa formula è una valutazione che va fatta caso per caso sulla singola imputazione.

Un orientamento di merito, formatosi in regime di legge fallimentare, ha ritenuto che il patteggiamento per omesso versamento di ritenute previdenziali non impedisca il beneficio in assenza di condotte fraudolente (Trib. Rimini 5 maggio 2026, noto da sintesi). È un precedente utile ma non trasferibile automaticamente al CCII.

Rischi penali da valutare prima del deposito

In termini operativi, un debito superiore al milione impone di misurare tre aree prima di qualsiasi iniziativa.

  1. Bancarotta. L’apertura della liquidazione giudiziale è il presupposto dei reati di bancarotta disciplinati dal Titolo IX del CCII. Prelievi senza causa, cessioni di beni a parenti o società collegate, pagamenti preferenziali, contabilità lacunosa vanno ricostruiti prima, con il commercialista. Una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta preclude l’esdebitazione; un procedimento pendente la rinvia.
  2. Reati tributari. Omessi versamenti di IVA e ritenute sopra le soglie di punibilità previste dal D.Lgs. 74/2000 possono essere già oggetto di procedimento. La loro esistenza va conosciuta, perché incide sull’art. 280, lett. a), e sui tempi della decisione.
  3. Ricorso abusivo al credito. È sia una condotta ostativa all’esdebitazione (art. 280, lett. b) sia un’ipotesi di reato. Finanziamenti ottenuti nell’ultimo periodo di attività, mentre il dissesto era già in atto, sono il primo punto che le banche sollevano nelle osservazioni.

Nella liquidazione controllata la bancarotta non opera, ma l’art. 282, comma 2, richiama i reati dell’art. 344 CCII, che sanzionano le condotte fraudolente del debitore nelle procedure di sovraindebitamento.

La società di persone e il socio illimitatamente responsabile

Se la società è una S.n.c. o una S.a.s. sopra soglia, la liquidazione giudiziale si estende ai soci illimitatamente responsabili (art. 256). L’esdebitazione della società ha efficacia nei loro confronti (art. 278, comma 5), ma le condizioni dell’art. 280 vanno verificate proprio in capo a loro e ai legali rappresentanti (comma 4). Un solo socio con condotte distrattive può compromettere il beneficio per l’intera compagine. Sui rapporti tra procedura sociale e posizione del singolo socio nel CCII non risulta, allo stato, una giurisprudenza di legittimità consolidata.

Il debitore dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022

Chi è stato dichiarato fallito prima dell’entrata in vigore del CCII resta regolato dalla legge fallimentare anche per l’esdebitazione, se la presenta dopo (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835; Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026, n. 1469). Si applica quindi l’art. 142 l.fall., con il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali. Lo stesso debitore, se non ha ottenuto l’esdebitazione, non può poi invocare quella dell’incapiente dell’art. 283 CCII per i medesimi debiti (Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108). Per un imprenditore con un vecchio fallimento milionario, è un vincolo che cambia completamente la strategia.

I creditori che non hanno partecipato al concorso

Per i creditori anteriori che non si sono insinuati, l’art. 278, comma 2, limita l’esdebitazione alla parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. La regola è vigente. La sua legittimità è stata contestata: la questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione.

Domande frequenti

Esiste un importo massimo di debiti oltre il quale l’esdebitazione è impossibile?

No. Né l’art. 278 né l’art. 280 CCII prevedono un tetto. Si può ottenere l’esdebitazione per 80.000 euro come per 3 milioni. L’importo incide su un altro piano: se l’imprenditore commerciale ha debiti oltre 500.000 euro non è un’impresa minore e, se insolvente, la sua procedura è la liquidazione giudiziale. Da lì passa l’esdebitazione, con istanza ex art. 281. Per professionisti, imprenditori agricoli e persone fisiche non imprenditrici, invece, si apre la liquidazione controllata qualunque sia l’importo.

Devo pagare una percentuale minima dei debiti per ottenere il beneficio?

No, nel CCII. L’art. 280 non prevede una soglia di soddisfazione dei creditori, a differenza dell’art. 142 della legge fallimentare. La Cassazione ha confermato che la scarsità del patrimonio non preclude il beneficio, se non dipende da condotte fraudolente, distrattive od ostruzionistiche (Cass. 28505/2024). Diverso è il caso di chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022: per lui restano applicabili le regole della legge fallimentare, compreso il requisito oggettivo.

Se la mia S.r.l. ottiene l’esdebitazione, le banche possono ancora chiedermi i soldi delle fideiussioni?

Sì. L’art. 278, comma 6, conserva i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. La liberazione della società non si estende al garante. Il garante persona fisica, però, non è soggetto alla liquidazione giudiziale e può accedere a una propria procedura di sovraindebitamento, tipicamente la liquidazione controllata, al termine della quale può chiedere l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282. I due percorsi vanno coordinati.

Ho chiuso la ditta individuale da più di un anno: posso ancora liberarmi dei debiti d’impresa?

Sì, attraverso la liquidazione controllata. Oltre l’anno dalla cancellazione la liquidazione giudiziale non può più essere aperta (art. 33, comma 1), ma il comma 1-bis consente alla persona fisica di chiedere la liquidazione controllata anche dopo. Serve che l’OCC attesti l’esistenza di attivo da distribuire; in mancanza, va valutata l’esdebitazione dell’incapiente. All’esito il tribunale verifica anche l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella formazione dei debiti.

Ho un processo penale in corso per bancarotta: il tribunale respingerà l’istanza?

Non la respinge per questo solo motivo. L’art. 280, lett. a), prevede che, se è in corso un procedimento penale per bancarotta fraudolenta o per gli altri delitti indicati, il tribunale rinvii la decisione fino all’esito. Una condanna definitiva preclude invece il beneficio, salvo riabilitazione. È un caso limite rilevante: il rinvio può durare anni, e nel frattempo i creditori conservano le loro pretese. Va valutato con il difensore penale quale impatto abbiano i tempi del processo.

I debiti con l’Agenzia delle Entrate e con l’INPS si cancellano?

Sì, se non sono soddisfatti nel riparto e ricorrono le condizioni. Non sono tra i debiti esclusi dall’art. 278, comma 7. Le sanzioni accessorie alle imposte estinte seguono il debito principale (Trib. Torino 9 aprile 2026, noto da sintesi). Restano fuori le sanzioni amministrative non accessorie. Il rischio è sulla condotta: nella liquidazione controllata un debito fiscale prevalente, frutto di omissioni sistematiche, è stato ritenuto indice di colpa grave (Trib. Treviso 31 marzo 2026, noto da sintesi).

Il quadro giurisprudenziale

La giurisprudenza sull’esdebitazione nel CCII è ancora in costruzione. Non risultano, allo stato, decisioni di legittimità verificate specificamente sull’esdebitazione dopo una liquidazione giudiziale in regime CCII. I riferimenti che seguono delineano però i criteri con cui verrà valutata la posizione di un imprenditore con debiti elevati. Dove la pronuncia è nota solo da una sintesi, lo si indica.

Cassazione

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505. In un caso regolato dalla legge fallimentare, la Corte afferma che la modesta consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e rileva che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: conferma che la dimensione del passivo, e la percentuale pagata, non sono criteri del CCII. (Nota da massima.)

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata con un giudizio di non meritevolezza; negligenza e imprudenza del debitore si valutano nella fase di esdebitazione. Rilevanza: chi ha accumulato un debito elevato non viene respinto all’ingresso, ma deve prepararsi al controllo finale. (Nota da massima.)

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore è requisito di ammissibilità, soggetto a controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: la relazione dell’OCC diventa il primo documento su cui si costruisce l’esdebitazione futura. (Nota da sintesi.)

  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. L’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare; gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: per l’imprenditore con un fallimento anteriore cambia la norma applicabile e ritorna il requisito oggettivo. (Nota da massima e da passaggi riportati nella Cass. 30108/2025.)

  5. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026, n. 1469. Conferma che i falliti restano regolati dalla legge fallimentare e affronta la compatibilità con il diritto dell’Unione del termine annuale dell’art. 143 l.fall., ammessa solo a determinate condizioni. Rilevanza: delimita i tempi per chi chiede l’esdebitazione dopo un vecchio fallimento. (Nota da sintesi.)

  6. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall., non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria; resta aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento. Rilevanza: chiude una via d’uscita che molti ex imprenditori con passivi elevati consideravano percorribile. (Testo integrale letto.)

  7. Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359. In regime di legge fallimentare, per il socio di S.n.c. fallito in estensione, le cause ostative all’esdebitazione sono tassative e tra i creditori concorsuali rientrano anche quelli della società. Rilevanza: argomento storico utile per i soci illimitatamente responsabili di società con passivi elevati. (Letta una riproduzione web dell’ordinanza; sezione non indicata nella fonte.)

Corte costituzionale

  1. Corte cost., sent. n. 74/2026 (depositata il 12 maggio 2026). Questione sull’art. 281, comma 1, CCII dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione: la contestualità tra esdebitazione e decreto di chiusura va intesa in senso logico-funzionale; un’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo. La Corte invita il legislatore a fissare un termine. Rilevanza: è la pronuncia più importante per chi passa dalla liquidazione giudiziale, cioè proprio per l’imprenditore sopra soglia.

  2. Corte cost., ord. n. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026). Sull’art. 278, comma 2, la Corte restituisce gli atti ai rimettenti senza esaminare il merito: i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione e le ordinanze andavano notificate anche a loro. La questione è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione. Rilevanza: conferma che i creditori sono parti necessarie e che la regola sui creditori non concorsuali può cambiare.

Merito

  1. Trib. Genova, decreto 24 settembre 2026, liquidazione controllata R.G. 11/2025. Chiusura della procedura di una S.r.l. senza esdebitazione, per le condotte della lett. b) dell’art. 280: distrazioni e contabilità assente. Rilevanza: mostra in concreto che contabilità e destinazione dell’attivo decidono l’esito.

  2. Trib. Genova, decreto 26 agosto 2026, R.G. 7/2022. Rigetto dell’esdebitazione per condanne ostative non seguite da riabilitazione. Rilevanza: la verifica del casellario e l’eventuale riabilitazione vanno curate prima della domanda.

  3. Trib. Treviso, 31 marzo 2026. L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, è stato ritenuto colpa grave e ha portato al rigetto. Rilevanza: è il precedente più vicino all’imprenditore con debiti fiscali milionari in liquidazione controllata. (Noto da sintesi; numero non disponibile.)

  4. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026. Su segnalazione del liquidatore, la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione ex art. 282, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Rilevanza: chiarisce la portata dell’art. 278, comma 7, lett. b), sui carichi fiscali. (Noto da sintesi; numero non disponibile.)

  5. Trib. Urbino, 9 dicembre 2025. Ai fini dell’esdebitazione conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione dei creditori. Rilevanza: conferma che un riparto modesto su un passivo ingente non è di per sé ostativo. (Noto da sintesi.)

  6. Trib. Rimini, 5 maggio 2026. In regime di legge fallimentare, il patteggiamento per omesso versamento di ritenute previdenziali non ha impedito il beneficio in assenza di condotte fraudolente. Rilevanza: utile per chi ha debiti contributivi e precedenti penali minori, con la cautela che il regime era diverso. (Noto da sintesi.)

  7. Trib. Milano, Sez. II civ., decreto 23 febbraio 2026, R.G. 32/2025. Nell’esdebitazione dell’incapiente chiesta dal socio accomandatario di una S.a.s. inattiva, il giudice verifica preliminarmente che la società non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla luce dell’art. 2, comma 1, lett. d). Rilevanza: mostra che l’accertamento della procedura corretta precede ogni altra valutazione. (Testo letto.)

Il quadro conferma un’indicazione costante. Nessuna delle pronunce esaminate valorizza l’importo dei debiti come ostacolo; tutte si concentrano sulla procedura applicabile, sulle condotte e sulla collaborazione del debitore.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Per un imprenditore con debiti oltre il milione, lo Studio lavora su strumenti concreti, ciascuno legato a una norma precisa.

  1. Verifichiamo la procedura applicabile. Confrontiamo bilanci e dichiarazioni dei tre esercizi con i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d), e stabiliamo se la strada è la liquidazione giudiziale o quella controllata.
  2. Ricostruiamo la data di cessazione dell’attività. Esaminiamo visure e documenti per calcolare il termine annuale dell’art. 33 e valutare l’accesso alla liquidazione controllata ai sensi del comma 1-bis.
  3. Mappiamo il passivo per categorie. Separiamo debiti esdebitabili, debiti esclusi dall’art. 278, comma 7, sanzioni accessorie e non accessorie, crediti garantiti.
  4. Analizziamo le garanzie personali. Individuiamo fideiussioni e coobbligazioni che sopravvivono all’esdebitazione dell’impresa e impostiamo la procedura personale del garante, coordinandola con quella della società.
  5. Esaminiamo le condotte dell’art. 280. Con i commercialisti dello staff ricostruiamo movimenti bancari, prelievi, pagamenti e richieste di credito degli ultimi anni, per individuare in anticipo le contestazioni possibili.
  6. Coordiniamo la verifica penale. Acquisiamo il certificato del casellario e dei carichi pendenti e valutiamo, con il difensore penale, l’impatto di procedimenti per bancarotta o reati tributari sulla lett. a) dell’art. 280 e sui tempi di decisione.
  7. Predisponiamo la domanda di apertura della liquidazione controllata con l’OCC, curando la relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza, che la Cassazione considera requisito di ammissibilità.
  8. Redigiamo l’istanza di esdebitazione ex art. 281 o ex art. 282, con la documentazione sulle cause del dissesto e sulla collaborazione prestata.
  9. Replichiamo alle osservazioni dei creditori nel termine dei 15 giorni, con memorie documentate su ogni allegazione di colpa grave o ricorso abusivo al credito.
  10. Proponiamo o resistiamo al reclamo ex art. 124 entro i 30 giorni e, se necessario, portiamo la questione fino in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema di questo articolo pesano due abilitazioni. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno la relazione dell’Organismo e il lavoro del liquidatore, che nella liquidazione controllata sono il fondamento della decisione sull’art. 282. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, conosce le dinamiche delle imprese sopra soglia, quelle che entrano nella liquidazione giudiziale. Come cassazionista, garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: lo stesso difensore, la stessa linea, dal primo esame dei bilanci al reclamo e all’eventuale ricorso per cassazione.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo. Per un debito milionario, la componente contabile e fiscale non è un supporto: è la prova su cui il tribunale decide.

In sintesi operativa

L’importo dei debiti non impedisce l’esdebitazione e non la limita. Decide la procedura: l’impresa commerciale sopra soglia passa per la liquidazione giudiziale e l’istanza dell’art. 281; professionisti, imprenditori agricoli, ex imprenditori cancellati da oltre un anno e garanti persone fisiche passano per la liquidazione controllata e l’art. 282. In entrambi i casi il tribunale guarda alle condotte, alla collaborazione e alla posizione penale, dopo tre anni dall’apertura o alla chiusura. Le fideiussioni personali, i debiti di mantenimento, i risarcimenti da illecito e le sanzioni non accessorie restano fuori e vanno gestiti a parte.

La specializzazione dello Studio Monardo su questo tema deriva dalle competenze certificate dell’Avvocato: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC per la liquidazione controllata; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per le imprese sopra soglia; cassazionista per seguire il contenzioso sull’esdebitazione fino all’ultimo grado. Con lo staff di commercialisti si ricostruisce la storia del debito prima che lo facciano il curatore e i creditori.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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