Due coniugi che hanno firmato insieme lo stesso mutuo. Una coppia non sposata che vive sotto lo stesso tetto da dieci anni e ha accumulato finanziamenti per arredare casa. Un padre che ha fatto da garante al figlio per l’avvio di un piccolo negozio. Due fratelli soci di una SNC che ha chiuso con i fornitori da pagare. Una famiglia in cui uno lavora e l’altro non ha più alcun reddito. Sono tutte storie di debiti “di famiglia”, e la legge offre a tutte la stessa porta d’ingresso: la procedura familiare dell’art. 66 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Ma chi pensa che, una volta varcata quella porta, l’uscita sia uguale per tutti si sbaglia.
Nella procedura familiare la domanda può essere unica, ma l’esdebitazione resta personale: ogni familiare viene liberato, o non liberato, in base ai propri requisiti, alla propria massa di debiti e allo strumento in cui si trova. Per questo la risposta alla domanda del titolo non è una sola: dipende da chi sei dentro quella famiglia.
Qualche esempio lampo. Se siete due coniugi entrambi lavoratori dipendenti in liquidazione controllata congiunta, l’esdebitazione arriva per ciascuno alla chiusura o dopo tre anni dall’apertura, ma il tribunale controlla le condizioni di ognuno separatamente. Se sei il genitore che ha garantito il figlio e resti fuori dalla procedura, la liberazione del figlio non ti tocca: la banca può continuare a chiedere a te. Se nel nucleo c’è un familiare che non ha nulla da offrire, oggi la legge consente di includerlo nella liquidazione insieme a chi ha attivo. E se uno dei due ha una condanna ostativa o ha causato i debiti con colpa grave, l’altro può comunque essere liberato.
In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti e poi sei profili, ognuno con la sua sezione: coniugi e uniti civilmente; conviventi di fatto; genitore e figlio garante; fratelli soci; familiare incapiente insieme a uno con attivo; familiare con una causa ostativa. Seguono tre simulazioni parallele, i casi misti, una tabella di confronto, le domande che valgono per tutti e la giurisprudenza ordinata per profilo. Se il vostro problema riguarda in modo specifico i beni in comunione legale tra coniugi (casa cointestata, conti, quote), trovi un approfondimento dedicato nell’articolo sul coniuge in comunione dei beni: qui non ripetiamo quel tema e ci concentriamo su come si arriva alla liberazione di ciascun familiare.
Perché questo tema è il terreno su cui lo Studio Monardo lavora ogni giorno? Perché la procedura familiare nasce e vive dentro un Organismo di Composizione della Crisi: è l’OCC che redige la relazione, attesta l’attivo e, nella liquidazione controllata, di regola diventa liquidatore. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il modo in cui l’organismo valuta, familiare per familiare, cause dell’indebitamento, diligenza e meritevolezza, cioè proprio le valutazioni da cui dipende l’esdebitazione.
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Le regole che valgono per ogni familiare
Prima di entrare nei profili, fissiamo una volta sola la base normativa. Ogni sezione successiva rimanda a questa parte.
Che cosa dice l’art. 66 CCII
L’art. 66 CCII, nel testo vigente dopo il correttivo (D.Lgs. 136/2024, che ne ha modificato i commi 1 e 5), consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda per accedere a una delle procedure di sovraindebitamento richiamate dall’art. 65: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (il “piano del consumatore”), il concordato minore e la liquidazione controllata.
I presupposti sono alternativi:
- i familiari sono conviventi; oppure
- il sovraindebitamento ha un’origine comune.
Basta uno dei due. Due coniugi conviventi possono presentare domanda congiunta anche se ciascuno ha i propri debiti; due fratelli che vivono in città diverse possono farlo se i debiti nascono dalla stessa vicenda (per esempio la stessa società o lo stesso finanziamento).
Chi sono i “membri della famiglia”. Il comma 2 elenca, oltre al coniuge:
- i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli, zii, cugini di primo grado);
- gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati);
- le parti dell’unione civile;
- i conviventi di fatto disciplinati dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.
Masse distinte. Il comma 3 è la regola che regge tutto il resto: anche nella procedura unica restano distinte le masse attive e passive di ciascun familiare. I beni di uno pagano i creditori di quello (e i creditori comuni), non i creditori personali dell’altro. Il Tribunale di Udine, nella sentenza n. 86/2025 del 18 dicembre 2025, lo ha detto in modo molto concreto: il liquidatore deve tenere separate le posizioni dei due coniugi nella formazione del passivo, nella rendicontazione e nei riparti.
Coordinamento e competenza. Se i familiari presentano domande separate, il giudice adotta i provvedimenti necessari per coordinarle, e la competenza spetta al giudice adito per primo (comma 4).
Compenso dell’OCC. È ripartito tra i membri della famiglia in proporzione all’entità dell’attivo di ciascuno (comma 5, modificato dal correttivo). È un costo della procedura, liquidato dal giudice secondo il D.M. 202/2014.
Il familiare non consumatore. Se uno dei debitori non è un consumatore (per esempio è un imprenditore individuale o un socio illimitatamente responsabile per debiti sociali), non si applicano le norme sul piano del consumatore, salvo l’art. 67, comma 5, sul mutuo della prima casa. In pratica, la famiglia “mista” che vuole una soluzione negoziale passa dal concordato minore.
La novità più importante del correttivo. Il comma 1 oggi prevede espressamente che la liquidazione controllata possa essere chiesta anche se uno o più familiari si trovano nelle condizioni del debitore incapiente (art. 283), purché per almeno uno di essi ricorrano i presupposti dell’art. 268, comma 3, quarto periodo, cioè l’attestazione dell’OCC che c’è attivo da distribuire. Prima del 2024 alcuni tribunali (secondo la ricostruzione riportata da Brocardi, Trib. Lucca 27 febbraio 2024 e Trib. Rimini 21 aprile 2022) escludevano del tutto la liquidazione congiunta; altri (Trib. Verona 6 ottobre 2022, Trib. Pesaro 12 febbraio 2024) la ammettevano. Il testo vigente supera la questione per la liquidazione controllata.
L’esdebitazione: la stessa parola, tre meccanismi diversi
“Esdebitazione” significa liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti, che diventano inesigibili (art. 278, comma 1). Ma nella procedura familiare la liberazione arriva per strade diverse a seconda dello strumento scelto.
1. Liquidazione controllata congiunta (art. 282). È il caso tipico. L’esdebitazione opera alla chiusura della procedura o, se prima, decorsi tre anni dall’apertura. Il tribunale la dichiara con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo, che hanno 15 giorni per presentare osservazioni. Le condizioni sono:
- quelle dell’art. 280 (lettere da a a e: niente condanne definitive per bancarotta fraudolenta o delitti contro l’economia o connessi all’impresa senza riabilitazione; niente distrazioni, passività inventate, aggravamento del dissesto con contabilità impossibile da ricostruire, ricorso abusivo al credito; collaborazione con gli organi; nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine; non più di due esdebitazioni già ottenute);
- nessuna condanna definitiva per i reati dell’art. 344;
- il debitore non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2).
Contro il decreto, sia quello che concede sia quello che accerta le preclusioni, creditori ammessi e debitore possono proporre reclamo entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 282, comma 3). L’esdebitazione non incide sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione (comma 2-bis). Il decreto che riguarda consumatori o professionisti è pubblicato nell’area web del tribunale o del Ministero della giustizia.
2. Esdebitazione dell’incapiente (art. 283). È una procedura autonoma, senza liquidazione: il debitore persona fisica meritevole che non può offrire alcuna utilità, nemmeno in prospettiva, può essere liberato una sola volta. Restano esigibili i debiti se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori (i finanziamenti non contano come utilità). Il testo vigente non contiene più la soglia del 10% che compariva nella versione precedente. La meritevolezza qui è requisito espresso: il giudice esclude il beneficio in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.
3. Piano del consumatore e concordato minore familiari (artt. 67-83). Qui non c’è un “decreto di esdebitazione” separato: la liberazione dalla parte di debito che il piano o la proposta non pagano discende dall’omologazione e dalla corretta esecuzione dell’accordo. Se il piano non viene eseguito o è revocato (art. 72 per il piano; per il concordato minore l’art. 83 prevede la conversione in liquidazione controllata in caso di revoca dell’omologazione), l’effetto liberatorio viene meno e può aprirsi la liquidazione controllata. Le cause ostative sono anticipate all’ingresso: nel piano del consumatore l’art. 69 esclude chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, chi ne ha già beneficiato due volte e chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Le regole che seguono ogni familiare anche dopo la liberazione
- Garanti e coobbligati restano obbligati (art. 278, comma 6): la liberazione di un familiare non libera chi gli ha fatto da garante, se quest’ultimo non è a sua volta esdebitato.
- Debiti esclusi (art. 278, comma 7): obblighi di mantenimento e alimentari; risarcimento da fatto illecito extracontrattuale; sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.
- Creditori che non hanno partecipato al concorso (art. 278, comma 2): nei loro confronti l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Su questa regola la questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione; per ora la norma è vigente.
- Termini anche in agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti regolati dal Codice. I 15 giorni per le osservazioni e i 30 per il reclamo corrono anche dal 1° al 31 agosto.
Da qui in avanti parliamo a ciascun profilo.
Se siete coniugi o parti di un’unione civile
La tua situazione
Sei sposato, o unito civilmente, e i debiti della coppia sono diventati ingestibili. Forse avete firmato insieme un mutuo o un prestito; forse ciascuno ha i propri finanziamenti, carte revolving, cessioni del quinto; forse uno dei due ha garantito l’altro. Vivete insieme, e questo basta: per i coniugi conviventi la porta della procedura familiare è aperta anche se i debiti non hanno un’origine comune. È il profilo più frequente nei tribunali: Treviso (8 agosto 2025, R.G. 222-1/2025), Milano (sentenza n. 851/2025 del 17 novembre 2025), Udine (sentenza n. 86/2025) hanno tutti aperto liquidazioni controllate congiunte di coppie sposate.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: siete due debitori in un’unica procedura, ma il tribunale vi giudicherà come due persone distinte quando si tratterà di liberarvi.
In concreto:
- L’apertura è unica, con un solo liquidatore (di regola l’OCC che vi ha assistiti) e un solo giudice delegato.
- Le masse restano due. Il liquidatore deve sapere quali debiti sono tuoi, quali di tuo marito o di tua moglie, quali di entrambi. A Milano il tribunale ha chiesto espressamente un prospetto riepilogativo dell’attivo e del passivo riferibile a ciascun coniuge, perché il ricorso non lo rendeva chiaro.
- La quota di reddito destinata ai creditori è fissata per ciascuno. Nel caso milanese il gestore aveva indicato un’eccedenza mensile di 569,27 € per lui e di 525,47 € per lei; il giudice delegato si è riservato di determinare in via definitiva i limiti ex art. 268, comma 4.
- L’esdebitazione è valutata per ciascun coniuge. Il tribunale di Milano lo ha detto chiaramente: in sede di apertura non si valutano i presupposti dell’esdebitazione, ma il liquidatore deve riferire sulle circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 280. Il Tribunale di Treviso ha ricordato che l’esdebitazione opererà “alle condizioni dell’art. 282”.
Se invece scegliete un piano del consumatore familiare (lo ha ammesso, per esempio, il Tribunale di Como con decreto del 6 febbraio 2026, R.G. P.U. 191-1/2025, verificando per entrambi i ricorrenti l’assenza delle condizioni ostative dell’art. 69), la valutazione personale è anticipata all’ingresso: se uno dei due è ostativo, il piano congiunto non può essere omologato per lui.
Sui beni in comunione legale (casa cointestata, conti comuni) le regole sono specifiche e le trovi nell’articolo dedicato al coniuge in comunione: qui basta ricordare che la separazione delle masse non cancella i diritti dei creditori sulla quota di ciascuno.
I numeri
Immagina una coppia con due stipendi: lui 1.840 € netti, lei 1.510 €, un figlio a carico. Debiti di lui 63.700 €, di lei 41.250 €, più un prestito cointestato di 18.900 €. Se il giudice delegato fissa come necessari al mantenimento 1.310 € per lui e 1.050 € per lei, l’eccedenza mensile è 530 € e 460 €: in tre anni (36 mensilità) circa 19.080 € e 16.560 €. Ciascuna somma va ai creditori personali di quel coniuge e, pro quota, ai creditori del prestito comune. Decorsi tre anni dall’apertura, ognuno dei due potrà chiedere l’esdebitazione per i propri debiti residui.
I rischi specifici
Il rischio principale è pensare che la “pulizia” di uno valga anche per l’altro. Se tu hai le carte in regola e il tuo coniuge ha contratto debiti con colpa grave (per esempio finanziamenti a raffica senza alcuna possibilità di rimborso), tu potrai essere liberato e lui no. Altri rischi:
- documentazione confusa sulle masse: rallenta la procedura e può portare a riparti contestati;
- il prestito cointestato: se solo uno dei due è esdebitato, la banca può continuare a chiedere l’intero all’altro, che ne è coobbligato (art. 278, comma 6);
- il mantenimento dei figli, in caso di separazione successiva, resta escluso dall’esdebitazione (art. 278, comma 7, lett. a).
Le mosse giuste
- Ricostruite subito, debito per debito, a chi fa capo ogni obbligazione: personale di lui, personale di lei, comune.
- Verificate per ciascuno, prima della domanda, le cause ostative dell’art. 280 e il rischio di colpa grave dell’art. 282, comma 2.
- Valutate se lo strumento giusto è lo stesso per entrambi: un piano familiare se c’è un reddito sufficiente e nessuno è ostativo, la liquidazione congiunta negli altri casi.
- Collaborate con il liquidatore: la lett. c dell’art. 280 punisce chi ostacola o rallenta la procedura, e la mancata collaborazione di uno può costare la liberazione proprio a lui.
Giurisprudenza dedicata
Trib. Udine, sent. n. 86/2025 (18 dicembre 2025): nella procedura familiare dei coniugi, l’attivo di ciascuno serve i creditori personali e quelli comuni, non i creditori personali dell’altro. Trib. Milano, sent. n. 851/2025: in apertura l’esdebitazione non si valuta, ma il liquidatore deve riferire sui fatti rilevanti ex art. 280.
Se siete conviventi di fatto
La tua situazione
Non siete sposati, ma vivete insieme da anni. Avete una casa in affitto o un mutuo intestato a uno solo, magari figli, e debiti che si sono intrecciati: lei ha preso il finanziamento per l’auto che usate entrambi, lui ha la carta revolving con cui pagavate le spese di casa. Ti chiedi se la legge vi consideri una famiglia. La risposta è sì, ma con una condizione che i coniugi non hanno.
Cosa cambia per te
L’art. 66, comma 2, include nella famiglia i conviventi di fatto disciplinati dalla legge n. 76 del 2016. Quella legge definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile; per l’accertamento della stabile convivenza la stessa legge fa riferimento alla dichiarazione anagrafica.
Per te questo significa:
- Serve la convivenza registrata all’anagrafe, o comunque provabile in modo rigoroso. I tribunali, per i coniugi, si basano sui certificati di residenza e di stato di famiglia (lo ha fatto Udine); per voi il certificato di stato di famiglia con la stessa scheda anagrafica è la prova più semplice.
- Una volta provata la convivenza, il secondo presupposto (origine comune) non serve.
- Se la convivenza è finita, potete ancora presentare domanda congiunta solo se il sovraindebitamento ha un’origine comune, per esempio un finanziamento cointestato o l’attività di un’impresa comune.
Per tutto il resto valgono le regole dei coniugi: masse distinte, valutazione separata dell’esdebitazione, compenso dell’OCC ripartito in proporzione all’attivo. Per voi, però, la comunione legale non esiste: i beni sono di chi ne è intestatario (o in comproprietà ordinaria se cointestati), il che rende spesso più semplice la separazione delle masse.
Attenzione al concordato minore: l’art. 79, comma 2, esclude dal voto e dal calcolo delle maggioranze, tra gli altri, il convivente di fatto del debitore. Se il tuo compagno è anche tuo creditore (per esempio ti ha prestato denaro), il suo credito non conterà ai fini del voto.
I numeri
Lei ha un reddito di 1.390 € e debiti per 27.480 €; lui ha un reddito di 2.120 € e debiti per 54.900 €; nessun figlio. Il nucleo anagrafico è di due persone. Se l’OCC attesta che entrambi hanno attivo da distribuire, la liquidazione congiunta si apre per tutti e due. Se il giudice fissa come necessari 1.150 € per lei e 1.480 € per lui, le eccedenze mensili sono 240 € e 640 €. In tre anni: 8.640 € ai creditori di lei, 23.040 € ai creditori di lui. L’esdebitazione, se non ci sono preclusioni, libera lei dai circa 18.840 € residui e lui dai circa 31.860 € residui (al lordo delle spese di procedura).
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è non riuscire a dimostrare la convivenza di fatto nei termini della legge 76/2016. Una coabitazione senza dichiarazione anagrafica può essere contestata, e senza origine comune dei debiti la domanda congiunta potrebbe non essere ammessa. Altri rischi:
- la fine della relazione durante la procedura: le masse sono già distinte, quindi il problema è soprattutto pratico (collaborazione, documenti, residenza), ma va gestito subito con il liquidatore;
- i pagamenti tra conviventi negli anni precedenti: trasferimenti di denaro o di beni all’altro possono essere esaminati come atti di straordinaria amministrazione o come possibili distrazioni ai fini della lett. b dell’art. 280.
Le mosse giuste
- Procurati il certificato di stato di famiglia e verifica la data da cui risulta la convivenza.
- Se la dichiarazione anagrafica manca, valuta con l’OCC se fondare la domanda sull’origine comune dei debiti.
- Fate un elenco dei passaggi di denaro tra voi negli ultimi cinque anni: è meglio spiegarli prima che li scopra il liquidatore.
- Decidete insieme se la procedura congiunta conviene davvero: se uno dei due ha poco attivo e debiti modesti, la via separata (o l’art. 283) può essere più rapida.
Giurisprudenza dedicata
Non risultano, tra le fonti lette per questa guida, pronunce con estremi verificati specificamente sui conviventi di fatto nella procedura familiare. Il principio generale da ricordare è quello dell’art. 66, comma 3, applicato dai tribunali citati per i coniugi: le masse restano distinte e ciascuno risponde con il proprio attivo.
Se sei un genitore o un figlio garante
La tua situazione
Qui i profili sono due facce della stessa medaglia. Sei un genitore che ha firmato una fideiussione per il figlio (il prestito per l’auto, il mutuo, il finanziamento per avviare un’attività). Oppure sei un figlio che ha garantito un debito del padre o della madre, magari per consentirgli di ottenere un consolidamento. Il debitore principale non paga più, la banca si rivolge al garante, e adesso siete in difficoltà entrambi.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione la regola più importante è una sola: la liberazione del debitore principale non libera il garante (art. 278, comma 6; nello stesso senso, per il concordato minore, l’art. 79, comma 5, salvo diversa previsione). Se tuo figlio ottiene l’esdebitazione e tu resti fuori dalla procedura, la banca continuerà a chiederti l’intero debito garantito.
Ecco perché la procedura familiare è spesso la risposta naturale per voi:
- Genitore e figlio sono parenti di primo grado: rientrano nella famiglia dell’art. 66.
- Il sovraindebitamento ha un’origine comune: il debito garantito è lo stesso. Questo vi permette la domanda congiunta anche se non vivete insieme.
- Entrando entrambi nella procedura, ciascuno può ottenere la propria esdebitazione: il figlio per i debiti propri, il genitore per quelli derivanti dalla garanzia (e per gli eventuali debiti personali).
Due precisazioni importanti:
- Il credito di regresso del garante. Se tu genitore hai già pagato una parte del debito del figlio, hai un credito di regresso verso di lui. Nella procedura familiare quel credito resta: è un credito tra familiari che segue le regole del concorso. Nel concordato minore, però, il tuo credito non vota e non si conta nelle maggioranze (art. 79, comma 2, che esclude i parenti fino al quarto grado).
- Il figlio consumatore e il genitore imprenditore, o viceversa. Se il debito garantito nasce dall’attività d’impresa del figlio, il figlio non è consumatore per quel debito e il piano del consumatore familiare non è disponibile (art. 66, comma 1): la via negoziale è il concordato minore, quella liquidatoria la liquidazione controllata congiunta.
I numeri
Il figlio, artigiano con ditta individuale chiusa, ha debiti per 96.300 €, di cui 48.700 € verso una banca garantiti dal padre pensionato. Il padre ha una pensione di 1.620 € e un’auto di modesto valore, nessun altro debito. Se entra in procedura solo il figlio, la banca, dopo l’esdebitazione del figlio, può ancora pretendere dal padre i 48.700 € (meno quanto incassato nel riparto). Con la procedura familiare, il padre partecipa con la propria massa: attivo costituito dalla parte di pensione eccedente il mantenimento fissato dal giudice (poniamo 1.320 €, quindi 300 € al mese, 10.800 € in tre anni) e passivo costituito dal debito di garanzia. Alla fine, se ricorrono le condizioni dell’art. 282, anche il padre è liberato dal residuo.
I rischi specifici
Il rischio principale, per il garante, è restare fuori dalla procedura credendo di essere protetto dalla liberazione del debitore principale. Non lo è. Altri rischi:
- la garanzia rilasciata senza alcuna capacità di farvi fronte può essere letta come concorso nel sovraindebitamento: la valutazione di colpa grave riguarda anche il garante, ma la sua posizione è spesso diversa da quella del debitore principale e va spiegata nella relazione dell’OCC;
- la banca che ha erogato senza valutare il merito creditizio: l’OCC lo deve indicare (art. 68, comma 3, per il piano del consumatore), e nel piano e nel concordato minore il creditore che ha colpevolmente causato l’indebitamento non può contestare la convenienza della proposta (art. 69, comma 2; art. 80, comma 4);
- il figlio giovane con reddito futuro: se oggi non ha nulla ma in prospettiva avrà un lavoro, la scelta tra liquidazione congiunta e art. 283 va ponderata, perché l’incapiente può essere liberato una sola volta.
Le mosse giuste
- Verifica subito se la fideiussione è valida ed efficace: modulo, eventuale clausola di decadenza, termini. Una garanzia contestabile cambia il quadro.
- Decidete insieme se entrare nella procedura entrambi, usando l’origine comune del debito come presupposto.
- Chiedete all’OCC di ricostruire separatamente la posizione del garante, con le ragioni per cui ha firmato.
- Se il debito garantito nasce da un’attività d’impresa, impostate fin dall’inizio la scelta tra concordato minore familiare e liquidazione congiunta.
Giurisprudenza dedicata
Sulle garanzie familiari nella procedura dell’art. 66 non risultano, nelle fonti lette per questa guida, pronunce con estremi verificati. Il principio da tenere presente è normativo (art. 278, comma 6). Per il rapporto tra procedura familiare e piano del consumatore è utile Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026 (nota dalla massima pubblicata su Brocardi): il provvedimento sull’omologazione del piano, anche nella procedura familiare, ha forma di sentenza ed è reclamabile davanti alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51.
Se siete fratelli soci della stessa società
La tua situazione
Tu e tuo fratello (o tua sorella) avete messo in piedi un’attività insieme: una SNC, una SAS, un’impresa familiare. Gli anni buoni sono finiti, la società ha chiuso o sta per chiudere con debiti verso fornitori, banche, Erario ed enti previdenziali. Come soci illimitatamente responsabili ne rispondete con il vostro patrimonio personale. E nel frattempo ciascuno di voi ha anche debiti propri: il mutuo di casa, un prestito personale, una carta di credito.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo se si incastrano nel modo giusto, perché nel tuo caso si sovrappongono due discipline diverse.
La prima è quella delle società (art. 278, commi 4 e 5). Se il debitore è una società di persone, le condizioni dell’art. 280 devono sussistere anche per i soci illimitatamente responsabili e per i legali rappresentanti. E l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Lo stesso vale per il concordato minore: salvo patto contrario, quello della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili (art. 79, comma 4).
La seconda è quella della procedura familiare (art. 66). Due fratelli sono parenti di secondo grado, quindi rientrano nella famiglia. E se i debiti nascono dalla stessa società, l’origine comune c’è: potete presentare domanda congiunta anche se non vivete insieme.
Come si combinano? Secondo la sintesi pubblicata da Iusletter della sentenza del Tribunale di Rimini del 16 gennaio 2026 (R.G. 142/2025), per il socio illimitatamente responsabile l’estensione della liquidazione controllata della società discende dall’art. 270 CCII, mentre per il socio accomandante, che risponde solo nei limiti della quota, l’estensione è stata ammessa proprio grazie al presupposto familiare (era il coniuge convivente dell’accomandatario e il sovraindebitamento aveva origine comune). Anche in quel caso le masse sono rimaste separate: il ricavato di ciascun patrimonio è andato ai creditori di quel debitore.
Per te questo significa:
- i debiti sociali si liberano con l’esdebitazione della società, che si estende a te come socio illimitatamente responsabile, se tu stesso non hai cause ostative (art. 278, comma 4);
- i tuoi debiti personali si liberano con la tua esdebitazione personale, nella stessa procedura familiare se vi siete entrati insieme;
- per i debiti personali puoi essere consumatore: l’art. 2, comma 1, lett. e, nel testo modificato dal correttivo, riconosce la qualità di consumatore anche al socio di società di persone per i debiti contratti in quella veste. Per i debiti sociali no.
Un punto resta aperto e va detto con onestà: non risulta giurisprudenza CCII verificata che chiarisca se il socio di SNC o l’accomandatario, coinvolto nella liquidazione della società, debba chiedere autonomamente la propria esdebitazione per i debiti personali. La prassi prudente è presentare l’istanza per ciascuno, espressamente.
I numeri
SNC di due fratelli con debiti sociali per 138.450 €. Il fratello maggiore ha anche un prestito personale di 14.270 € e un’abitazione di proprietà gravata da mutuo; la sorella ha debiti personali per 6.830 € e nessun immobile. Nella liquidazione controllata della società e dei soci, il ricavato dei beni sociali (poniamo 21.900 € da attrezzature e crediti) va ai creditori sociali. Il ricavato dei beni del fratello va prima ai suoi creditori personali e, per la responsabilità illimitata, ai creditori sociali, secondo le regole di graduazione del concorso; lo stesso per la sorella. Se nessuno dei due ha cause ostative, alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura la società è esdebitata, l’effetto si estende ai soci per i debiti sociali residui, e ciascuno è liberato anche dai debiti personali residui.
I rischi specifici
Il rischio principale, per i fratelli soci, è che la causa ostativa di uno pesi su tutti per i debiti sociali. Se il fratello che amministrava la società ha tenuto la contabilità in modo da rendere impossibile ricostruire il patrimonio, la lett. b dell’art. 280 può bloccare l’esdebitazione della società. Il Tribunale di Genova, con decreto del 24 settembre 2026 (liquidazione controllata R.G. 11/2025), ha chiuso la procedura di una SRL “senza esdebitazione” proprio per distrazioni e contabilità assente. In una società di persone la valutazione si sposta sui soci e sui legali rappresentanti (art. 278, comma 4). Altri rischi:
- debiti fiscali e previdenziali della società accumulati in modo sistematico: possono essere letti come colpa grave (si veda più avanti il profilo dedicato alle cause ostative);
- le sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti restano fuori dall’esdebitazione (art. 278, comma 7, lett. b);
- la confusione tra conti personali e conti sociali, frequente nelle piccole società familiari, rende difficile la separazione delle masse.
Le mosse giuste
- Ricostruite la contabilità della società prima di depositare, anche con l’aiuto di un commercialista: è la base per superare la lett. b dell’art. 280.
- Separate con un elenco i debiti sociali e quelli personali di ciascun fratello.
- Valutate se c’è spazio per un concordato minore della società (che si estende ai soci salvo patto contrario) o se la strada è la liquidazione controllata congiunta.
- Presentate istanza di esdebitazione per la società e, espressamente, per ciascun socio.
- Se uno dei fratelli ha una posizione penale aperta legata all’impresa, gestitela subito: l’art. 280, lett. a, prevede il rinvio della decisione fino all’esito del procedimento.
Giurisprudenza dedicata
Trib. Rimini, sentenza 16 gennaio 2026 (R.G. 142/2025, nota dalla sintesi di Iusletter): liquidazione controllata della SAS estesa al socio accomandante coniuge convivente per origine comune del sovraindebitamento, con masse separate. Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359 (sezione non indicata nella fonte, regime della legge fallimentare): le cause ostative all’esdebitazione sono tassative e, nel fallimento del socio, tra i creditori concorsuali rientrano anche quelli della società; oggi vale solo come argomento di analogia.
Se nel tuo nucleo c’è un familiare incapiente insieme a uno con attivo
La tua situazione
In casa entra un solo reddito, o quasi. Tu lavori, hai uno stipendio e magari un’auto o una quota di un immobile ereditato; tua moglie (o tua madre, o tuo fratello convivente) non ha più nulla: ha perso il lavoro, ha debiti accumulati negli anni, e nessuna possibilità di pagarli nemmeno in futuro. Fino a poco tempo fa la famiglia era costretta a dividersi: tu in liquidazione controllata, lei con la domanda dell’incapiente o con niente.
Cosa cambia per te
La tua situazione è proprio quella che il correttivo ha voluto risolvere. Oggi l’art. 66, comma 1, consente la liquidazione controllata congiunta anche se uno o più familiari sono nelle condizioni dell’art. 283, purché almeno uno abbia attivo da distribuire attestato dall’OCC (art. 268, comma 3, quarto periodo).
Perché è importante? Perché l’art. 268, comma 3, nella sua parte finale, dice che se è il debitore persona fisica a chiedere la liquidazione, questa si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire. Il familiare incapiente da solo non potrebbe mai entrare in liquidazione; insieme a te, sì.
Le conseguenze per l’esdebitazione:
- il familiare incapiente, entrato nella liquidazione congiunta, segue le regole dell’art. 282: la sua liberazione opera alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura, con le condizioni dell’art. 280 e dell’art. 282, comma 2;
- la sua massa resta distinta (art. 66, comma 3): il tuo stipendio non paga i suoi creditori personali;
- il compenso dell’OCC è ripartito in proporzione all’attivo (art. 66, comma 5): se lui o lei non ha attivo, il peso economico della procedura cade di fatto su chi ha attivo. È un elemento da mettere sul tavolo prima di scegliere.
L’alternativa resta l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), in una domanda separata tramite l’OCC. Il confronto in breve:
- con l’art. 283 la liberazione può arrivare più rapidamente, con decreto del giudice, e i compensi dell’OCC sono ridotti della metà (comma 6); ma è un beneficio che si può ottenere una sola volta nella vita, e per tre anni dal decreto restano esigibili i debiti se sopravvengono utilità ulteriori che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori;
- con la liquidazione congiunta il familiare non “consuma” la chance unica dell’art. 283, ma resta legato ai tempi della procedura dell’altro e alle condizioni dell’art. 282.
Su un punto la legge fa una distinzione che conviene tenere a mente: nell’art. 283 la meritevolezza è requisito espresso, e il giudice esclude il beneficio per frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento; nella liquidazione controllata la meritevolezza non serve per entrare (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025), ma colpa grave, malafede o frode contano al momento dell’esdebitazione (art. 282, comma 2). Per il familiare incapiente il controllo sulla condotta c’è comunque: cambia solo il momento.
I numeri
L’art. 283, comma 2, considera incapiente anche chi ha un reddito annuo che, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Con l’assegno sociale 2026 (provvisorio, 7.101,12 € all’anno secondo la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025), la soglia è:
- nucleo di 1 persona: 10.651,68 €;
- nucleo di 2 persone: 16.723,14 €;
- nucleo di 3 persone: 21.729,43 €;
- nucleo di 4 persone: 26.203,13 €.
Le letture del comma 2 non sono uniformi: secondo la più aderente al testo vigente, il reddito si confronta con la soglia dopo aver dedotto le spese di produzione e le spese reali di mantenimento; secondo un’impostazione legata al testo previgente, la soglia funge essa stessa da misura del mantenimento. Va verificato l’orientamento del tribunale competente.
Esempio: nucleo di tre persone (coniugi e un figlio minore). La moglie non ha reddito e ha debiti per 22.640 €: è senza dubbio nelle condizioni dell’art. 283. Il marito ha uno stipendio di 1.960 € netti e debiti per 71.380 €; l’OCC attesta un’eccedenza mensile di 420 € e un’auto vendibile per circa 3.700 €. La liquidazione congiunta può aprirsi: c’è attivo da distribuire (almeno 15.120 € in tre anni più il ricavato dell’auto), e la moglie può esservi inclusa. I creditori di lei non ricevono nulla dal patrimonio del marito, ma lei potrà essere esdebitata nella stessa procedura.
I rischi specifici
Il rischio principale è scegliere la strada solo in base alla rapidità, senza considerare che l’art. 283 si può usare una sola volta. Per un familiare giovane, che in futuro potrebbe tornare a indebitarsi per ragioni non sue, bruciare oggi la chance dell’incapiente può essere una scelta poco lungimirante. Altri rischi:
- utilità sopravvenute: se il familiare esdebitato ex art. 283 riceve un’eredità o trova un lavoro ben retribuito nei tre anni successivi, i creditori possono agire su quelle utilità (comma 9), e la dichiarazione annuale va depositata nei termini fissati dal decreto, a pena di revoca;
- il familiare con debiti già legati a un vecchio fallimento: per la Cassazione (Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025) il fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può chiedere quella dell’incapiente per gli stessi debiti;
- un attivo attestato troppo debole: se l’OCC non riesce ad attestare che c’è attivo da distribuire per almeno uno dei familiari, la liquidazione congiunta non si apre.
Le mosse giuste
- Fate calcolare all’OCC, per ciascun familiare, se c’è attivo da distribuire: è la condizione che apre o chiude la porta della liquidazione congiunta.
- Confrontate, numeri alla mano, le due strade per il familiare incapiente: liquidazione congiunta ex art. 66 o domanda separata ex art. 283.
- Considerate l’età e le prospettive del familiare: più è giovane, più conta conservare la chance unica dell’art. 283.
- Preparate i documenti richiesti dall’art. 283, comma 3, anche se scegliete la via congiunta: servono comunque a dimostrare l’incapienza.
- In questa scelta pesa l’esperienza di chi lavora dentro gli organismi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta il confronto tra le due strade partendo dall’attestazione dell’attivo di ogni familiare.
Giurisprudenza dedicata
Trib. Verona, 12 gennaio 2026 (nota da una sintesi Unijuris, senza numero): l’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori. Trib. Reggio Calabria, n. 12/2025: l’incapienza va eccepita dal debitore contro la domanda di liquidazione del creditore. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108/2025, già citata, sui limiti dell’art. 283 per chi è stato dichiarato fallito.
Se un familiare ha una causa ostativa
La tua situazione
Questa sezione è per due lettori. Il primo è il familiare “in regola”, che teme di essere trascinato a fondo da un parente con un passato complicato: una condanna per bancarotta, una vecchia esdebitazione, un’impresa chiusa senza contabilità, debiti fiscali accumulati per anni. Il secondo è proprio quel familiare, che si chiede se per lui ci sia ancora una via d’uscita.
Cosa cambia per te
La regola che ti protegge, se sei il familiare in regola, è chiara: le cause ostative sono personali, e la causa ostativa di un familiare non impedisce l’esdebitazione degli altri. È la conseguenza diretta della separazione delle masse (art. 66, comma 3) e del fatto che gli artt. 280 e 282, comma 2, parlano sempre del “debitore”, cioè di ciascun debitore.
Le cause ostative, nel dettaglio:
- condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o per altri delitti connessi all’attività d’impresa, salvo riabilitazione (art. 280, lett. a); se il procedimento penale è in corso o c’è stata una misura di prevenzione, il tribunale non rigetta ma rinvia la decisione fino all’esito;
- distrazione dell’attivo, passività inesistenti, aggravamento del dissesto con impossibilità di ricostruire patrimonio e affari, ricorso abusivo al credito (lett. b);
- ostacolo o rallentamento della procedura, mancata collaborazione (lett. c);
- altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine (lett. d);
- due esdebitazioni già ottenute (lett. e);
- nella liquidazione controllata, in più, condanna definitiva per i reati dell’art. 344 e sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2).
Non c’è invece un requisito “oggettivo” legato a quanto i creditori hanno incassato: la Cassazione (Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024) ha osservato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude la liberazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e che l’art. 280 ha eliminato quel requisito.
Ora, cosa cambia a seconda dello strumento:
- nella liquidazione controllata congiunta il familiare con causa ostativa può comunque entrare: per la Cassazione (ord. n. 22074/2025 e, secondo la sintesi di diritto.it, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026) l’apertura non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza, e la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione. Al termine, il tribunale dichiarerà l’esdebitazione degli altri familiari e la preclusione per lui. Un orientamento isolato (Trib. Ascoli Piceno 8 novembre 2024, noto da una rassegna EC News) ha invece fatto un giudizio prognostico negativo già in apertura;
- nel piano del consumatore familiare la causa ostativa si gioca all’ingresso (art. 69, comma 1): il familiare già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, o che ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, non può accedere. Gli altri possono proseguire da soli o valutare un altro strumento.
Infine, un dato processuale importante: la Corte costituzionale, con l’ord. n. 104/2026, ha chiarito che i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione. Le loro osservazioni (entro 15 giorni) contano: saranno loro, di regola, a segnalare al tribunale la causa ostativa del familiare.
I numeri
Due coniugi in liquidazione congiunta. Lui ha debiti per 84.600 €, in buona parte verso l’Erario per imposte dell’impresa individuale non versate per sei anni consecutivi; lei ha debiti per 19.350 € da un prestito personale e una carta revolving. Il Tribunale di Treviso, il 31 marzo 2026 (secondo una sintesi Unijuris), ha qualificato come colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte con debito erariale prevalente. In uno scenario analogo, lei, con un’eccedenza di 310 € al mese, versa ai suoi creditori 11.160 € in tre anni e viene liberata dai circa 8.190 € residui. Per lui il rischio concreto è una dichiarazione di preclusione: i suoi creditori, dopo la chiusura, potrebbero tornare ad agire per l’intero residuo.
I rischi specifici
Il rischio principale, per il familiare in regola, è che la confusione delle masse lo esponga ai creditori dell’altro. Se i conti sono cointestati e i beni mescolati, il liquidatore deve separarli, e ogni zona d’ombra si traduce in contestazioni. Per il familiare con causa ostativa, il rischio principale è sottovalutare la lett. c: la mancata collaborazione si aggiunge alle preclusioni già esistenti. Altri rischi:
- condanne vecchie senza riabilitazione: il Tribunale di Genova, con decreto del 26 agosto 2026 (R.G. 7/2022), ha rigettato l’esdebitazione per condanne ostative non seguite da riabilitazione;
- esdebitazioni precedenti, anche ottenute con la vecchia legge 3/2012 o con il fallimento: il conteggio dei cinque anni (lett. d) va fatto a ritroso dalla scadenza del termine per l’esdebitazione, non dalla domanda.
Le mosse giuste
- Fate emergere subito, nella relazione dell’OCC, la causa ostativa del familiare: nasconderla è il modo più sicuro per trasformarla in un problema di tutti.
- Verificate se la condanna è riabilitabile e se i tempi della riabilitazione sono compatibili con quelli della procedura.
- Se il procedimento penale è pendente, mettete in conto il rinvio della decisione sull’esdebitazione per quel familiare.
- Valutate se per il familiare ostativo sia preferibile restare fuori dalla procedura congiunta, per non rallentare gli altri.
- Tenete separati da subito conti e pagamenti.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 e ord. n. 11603 del 28 aprile 2026: la meritevolezza non serve per aprire la liquidazione controllata; la condotta conta in sede di esdebitazione. Trib. Genova, decreti del 24 settembre 2026 (R.G. 11/2025) e del 26 agosto 2026 (R.G. 7/2022): chiusura senza esdebitazione per la lett. b dell’art. 280; rigetto per condanne ostative senza riabilitazione. Corte cost., ord. n. 104/2026: i creditori ammessi sono parti del giudizio di esdebitazione.
Tre famiglie, tre esiti: le simulazioni
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati inventati ma coerenti con la disciplina vigente. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 – Coniugi entrambi dipendenti, liquidazione congiunta
- Dati. Lui: stipendio netto 1.780 €, debiti personali 52.340 €. Lei: stipendio netto 1.430 €, debiti personali 33.910 €. Prestito cointestato: 17.260 €. Un figlio minore.
- Apertura. Sentenza di apertura della liquidazione controllata familiare martedì 3 novembre 2026. Il giudice delegato fissa i limiti del mantenimento: 1.290 € per lui, 1.040 € per lei. Eccedenze: 490 € e 390 € al mese.
- Sviluppo. In tre anni, 17.640 € dalla massa di lui e 14.040 € da quella di lei. Il prestito cointestato è ammesso al passivo di entrambi.
- Esdebitazione. I tre anni scadono il 3 novembre 2029, che è un sabato: l’istanza dei coniugi viene depositata lunedì 5 novembre 2029 e comunicata ai creditori lo stesso giorno. Le osservazioni vanno presentate entro martedì 20 novembre 2029. Il tribunale, con decreto motivato del 7 dicembre 2029, dichiara l’esdebitazione di entrambi. Da quando il decreto è comunicato decorrono i 30 giorni per il reclamo.
- Esito. Lui è liberato dal residuo dei propri debiti, lei dal proprio; il prestito cointestato residuo è inesigibile verso entrambi. Se uno solo dei due fosse stato esdebitato, l’altro sarebbe rimasto obbligato per l’intero residuo del prestito cointestato.
Simulazione 2 – Familiare incapiente con un familiare che ha attivo
- Dati. Nucleo di tre persone. Madre vedova, pensione di 1.210 €, casa di proprietà del valore stimato di 96.500 € con mutuo residuo di 31.800 €, debiti chirografari per 44.720 €. Figlio convivente disoccupato, nessun reddito, debiti per 18.430 € (finanziamenti per un’auto rivenduta e una carta revolving).
- Scelta A, liquidazione congiunta. L’OCC attesta che per la madre c’è attivo da distribuire (immobile). La domanda congiunta si apre anche per il figlio. Il figlio non ha attivo: il compenso dell’OCC grava di fatto sulla massa della madre (art. 66, comma 5). Il figlio sarà esdebitato alle condizioni dell’art. 282, senza consumare la chance unica dell’art. 283.
- Scelta B, domande separate. La madre chiede la liquidazione controllata; il figlio presenta, tramite l’OCC, la domanda di esdebitazione dell’incapiente. Il suo reddito è zero, ben sotto la soglia di 21.729,43 € prevista per un nucleo di tre persone (assegno sociale 2026 provvisorio). Se è meritevole, il giudice lo libera con decreto; per tre anni dovrà dichiarare le utilità sopravvenute.
- Esito. Entrambe le strade portano alla liberazione del figlio. La scelta A preserva l’art. 283 per il futuro; la scelta B dà una liberazione più rapida e con compensi dell’OCC ridotti della metà, ma usa l’unica possibilità.
Simulazione 3 – Coniugi con una causa ostativa
- Dati. Lui, ex amministratore di una SRL dichiarata in liquidazione giudiziale, ha un procedimento penale in corso per bancarotta fraudolenta; debiti personali come garante della società per 127.900 €. Lei, insegnante, stipendio netto 1.680 €, debiti per 26.450 €, tra cui la quota del mutuo di casa.
- Apertura. La liquidazione congiunta si apre: la condotta di lui non impedisce l’ingresso.
- Sviluppo. Lei versa ai propri creditori un’eccedenza di 360 € al mese: 12.960 € in tre anni. Lui versa l’eccedenza di una pensione di invalidità (poniamo 150 € al mese) ai propri creditori.
- Esdebitazione. Alla scadenza dei tre anni il tribunale dichiara l’esdebitazione di lei; per lui, essendo pendente il procedimento penale per uno dei reati della lett. a dell’art. 280, rinvia la decisione fino all’esito.
- Esito. Lei è liberata. Lui resta in attesa: se sarà assolto, potrà ottenere la liberazione; se sarà condannato in via definitiva, senza riabilitazione, il beneficio sarà escluso.
I casi misti: quando appartieni a più profili
Le famiglie reali raramente stanno in una sola casella. Ecco le combinazioni più frequenti e come si combinano le regole.
Il coniuge che è anche garante dell’altro. Sei sposato e hai firmato una fideiussione per il prestito di tuo marito. Sei insieme nel profilo dei coniugi e in quello del garante. Il presupposto della convivenza basta per la domanda congiunta; il debito di garanzia entra nella tua massa passiva. L’esdebitazione di tuo marito non ti libera (art. 278, comma 6): ti serve la tua. La buona notizia è che, entrando nella procedura familiare, la ottieni nella stessa sede e con gli stessi tempi.
Il fratello socio che vive con i genitori. Sei socio di una SNC con tuo fratello e vivi ancora con tua madre, che ti ha garantito un mutuo. Sei contemporaneamente fratello socio e figlio garantito. Puoi entrare in una procedura familiare con tua madre (convivenza) e con tuo fratello (origine comune dei debiti sociali). Il giudice coordina le domande (art. 66, comma 4) e la competenza spetta a quello adito per primo. Le masse restano tre, più quella della società.
Il convivente imprenditore. Convivi di fatto con una persona che ha una ditta individuale. Lei non è consumatore per i debiti d’impresa: il piano del consumatore familiare non è disponibile (art. 66, comma 1). Le alternative sono il concordato minore familiare, che richiede la prosecuzione dell’attività o l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (art. 74), oppure la liquidazione controllata congiunta.
Il genitore garante che è anche incapiente. Tua madre pensionata ha garantito il tuo mutuo, ha solo una pensione minima e nessun bene. Rientra nel profilo del garante e in quello dell’incapiente. Se tu hai attivo, può entrare nella liquidazione congiunta; altrimenti la sua strada naturale è l’art. 283, che la libera anche dal debito di garanzia (con le cautele sulle utilità sopravvenute).
Il familiare che si separa durante la procedura. Se la procedura è già aperta, la separazione non la fa cadere: le masse sono già distinte. Cambiano però due cose: il mantenimento del coniuge e dei figli, eventualmente fissato dal giudice della separazione, entra nel calcolo di ciò che serve a ciascuno e, se non pagato, resta escluso dall’esdebitazione (art. 278, comma 7, lett. a).
Il familiare ostativo che è anche il solo ad avere attivo. È il caso più delicato. Se l’unico familiare con attivo da distribuire ha anche una causa ostativa, la liquidazione congiunta può aprirsi lo stesso (l’ostatività non conta in apertura), e gli altri familiari, anche incapienti, potranno essere esdebitati. Lui no. È una situazione in cui la procedura familiare funziona come strumento di solidarietà: chi ha attivo consente l’ingresso agli altri, pur sapendo di non poter essere liberato.
Il confronto tra i profili
La tabella mette a confronto, su sette aspetti, i sei profili descritti. Le regole di base (art. 66, art. 280, art. 282) sono le stesse per tutti; cambiano il presupposto di accesso, il rischio principale e la mossa da fare per prima.
Due osservazioni prima di leggerla. La prima: in nessun profilo l’esdebitazione è automatica nel senso di “senza controllo”; anche nella liquidazione controllata, dove “opera” per legge, il tribunale la dichiara dopo aver sentito i creditori. La seconda: la separazione delle masse è la vera garanzia di ogni familiare, ma funziona solo se la documentazione la rende evidente fin dal primo giorno.
| Aspetto | Coniugi / uniti civilmente | Conviventi di fatto | Genitore e figlio garante | Fratelli soci | Incapiente + familiare con attivo | Familiare con causa ostativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupposto per la domanda congiunta | Convivenza (o origine comune) | Convivenza ex L. 76/2016 (o origine comune) | Origine comune del debito garantito (o convivenza) | Origine comune dei debiti sociali (o convivenza) | Attivo attestato per almeno uno (artt. 66 c.1 e 268 c.3) | Come gli altri: l’ostatività non impedisce l’ingresso in liquidazione |
| Strumento tipico | Liquidazione congiunta o piano familiare | Liquidazione congiunta o piano familiare | Liquidazione congiunta; concordato minore se debito d’impresa | Liquidazione della società e dei soci; concordato minore | Liquidazione congiunta oppure art. 283 separato | Liquidazione congiunta (nel piano l’art. 69 lo esclude) |
| Quando arriva l’esdebitazione | Chiusura o 3 anni dall’apertura (art. 282) | Chiusura o 3 anni dall’apertura | Chiusura o 3 anni; nel piano con l’esecuzione | Società ed estensione ai soci (art. 278 c.5) + istanza personale | 3 anni / chiusura; con art. 283 decreto del giudice | Rinvio (procedimento penale) o preclusione |
| Valutazione dei requisiti | Per ciascun coniuge | Per ciascun convivente | Per debitore e garante separatamente | Sui soci e legali rappresentanti (art. 278 c.4) | Per ciascuno; meritevolezza espressa nell’art. 283 | Solo sul familiare interessato |
| Rischio principale | Credere che la liberazione dell’uno valga per l’altro | Non provare la convivenza | Garante rimasto fuori dalla procedura | Causa ostativa di un socio sui debiti sociali | Bruciare la chance unica dell’art. 283 | Masse confuse che coinvolgono il familiare in regola |
| Debiti che restano comunque | Mantenimento, illeciti extracontrattuali, sanzioni non accessorie | Gli stessi | Gli stessi; più l’obbligo del garante non esdebitato | Gli stessi; sanzioni non accessorie dell’impresa | Utilità sopravvenute nei 3 anni (art. 283) | Tutti i suoi, se precluso |
| Prima mossa | Mappa dei debiti personali e comuni | Certificato di stato di famiglia | Verifica della fideiussione | Ricostruzione della contabilità | Attestazione dell’attivo per ciascuno | Far emergere la causa ostativa nella relazione OCC |
Le domande che valgono per tutti
Se uno di noi non ottiene l’esdebitazione, la procedura familiare fallisce per tutti? No. Le masse sono distinte e le condizioni dell’art. 280 e dell’art. 282, comma 2, si verificano su ciascun debitore. Il tribunale può dichiarare l’esdebitazione di un familiare e la preclusione dell’altro con lo stesso provvedimento o con provvedimenti distinti; entrambi sono reclamabili entro 30 giorni (art. 282, comma 3).
Cosa succede se perdo il lavoro durante la liquidazione congiunta? Cambia la tua eccedenza destinabile ai creditori, non il tuo diritto all’esdebitazione. Il giudice delegato può rivedere i limiti fissati ai sensi dell’art. 268, comma 4, e il liquidatore deve tenerne conto. La perdita del lavoro non è una causa ostativa; lo diventerebbe solo la mancata collaborazione (per esempio non comunicare il cambiamento).
Possiamo cambiare strumento a metà strada? In alcune ipotesi sì, nella direzione verso la liquidazione: se il piano del consumatore non è omologato, su istanza del debitore si può aprire la liquidazione controllata; nel concordato minore, il diniego di omologa porta con sé la stessa possibilità (art. 80, comma 5), e la revoca dell’omologazione la conversione (art. 83). Il contrario, cioè passare dalla liquidazione a un piano, non è disciplinato in modo espresso.
Le osservazioni dei creditori possono bloccare l’esdebitazione? Possono segnalare fatti rilevanti, e la Corte costituzionale (ord. n. 104/2026) ha chiarito che i creditori ammessi sono parti del giudizio di esdebitazione. Il tribunale decide valutando le condizioni di legge: le osservazioni non hanno un effetto automatico, ma vanno prese sul serio e, se possibile, anticipate con la documentazione.
Serve un’istanza di esdebitazione per ciascun familiare? L’art. 282, comma 1, prevede che l’esdebitazione sia dichiarata su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore: in teoria basta la segnalazione. Nella pratica, però, conviene che ciascun familiare presenti la propria istanza, indicando i debiti di cui chiede la liberazione e i fatti che dimostrano l’assenza delle cause ostative. In una procedura con più masse, un’istanza per ognuno evita che la posizione di un familiare resti in ombra, soprattutto quando la procedura si prolunga oltre i tre anni per le operazioni di liquidazione ancora in corso (che restano salve, art. 282, comma 2-bis).
Che cosa succede ai creditori comuni, per esempio la banca del prestito cointestato? Il creditore comune si insinua nel passivo di ciascun familiare obbligato e partecipa ai riparti di entrambe le masse, nei limiti del proprio credito complessivo. Alla fine, il residuo è inesigibile solo nei confronti dei familiari esdebitati: se uno dei due è precluso, la banca conserva verso di lui l’azione per quanto non incassato.
I termini si fermano ad agosto? No. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice: i 15 giorni per le osservazioni e i 30 per il reclamo corrono anche dal 1° al 31 agosto.
La giurisprudenza, profilo per profilo
Per ogni pronuncia indichiamo estremi, principio riformulato e motivo per cui conta in questa guida. Quando una decisione è nota solo da una sintesi, lo diciamo.
Regole comuni e coniugi
- Trib. Udine, Sez. II civ., sent. n. 86/2025 del 18 dicembre 2025 (pubbl. 23 dicembre 2025). Ha aperto la liquidazione controllata familiare di due coniugi sulla base della convivenza, desunta da certificati anagrafici. Ha precisato che l’attivo di ciascuno serve i propri creditori e quelli comuni, non i creditori personali dell’altro, e che il liquidatore deve tenere distinte le posizioni in passivo, rendiconti e riparti. Rilevanza: è la traduzione operativa dell’art. 66, comma 3, su cui si regge l’esdebitazione separata di ciascun familiare.
- Trib. Milano, Sez. II civ., sent. n. 851/2025 del 17 novembre 2025. Liquidazione controllata familiare di coniugi conviventi, entrambi dipendenti; eccedenze mensili indicate separatamente per ciascuno; prospetto dell’attivo e del passivo per ogni coniuge; esdebitazione non valutata in apertura, ma il liquidatore deve riferire sui fatti rilevanti ai fini dell’art. 280. Rilevanza: conferma che il controllo sui requisiti personali è rinviato alla fase finale e passa dalla relazione del liquidatore.
- Trib. Treviso, sez. feriale, 8 agosto 2025 (R.G. 222-1/2025). Procedura familiare di coniugi con origine comune dei debiti nell’attività di ristorazione; masse distinte; liquidatore l’OCC che aveva assistito i debitori; esdebitazione alle condizioni dell’art. 282. Rilevanza: mostra che origine comune e convivenza possono coesistere, e che l’art. 282 resta il riferimento per la liberazione.
- Trib. Como, decreto del 6 febbraio 2026 (R.G. P.U. 191-1/2025). In un piano del consumatore familiare, ha riconosciuto convivenza e origine comune e ha verificato per i ricorrenti l’assenza delle condizioni ostative dell’art. 69, fissando l’udienza di omologa e concedendo misure protettive. Rilevanza: nel piano familiare la verifica dei requisiti personali avviene all’ingresso.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026 (massima su Brocardi). Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche nella cornice dell’art. 66, il provvedimento sull’omologazione, di accoglimento o di rigetto, ha forma di sentenza ed è reclamabile alla Corte d’appello ex art. 51. Rilevanza: individua il giudice del reclamo quando il piano familiare viene respinto.
- Orientamenti di merito precedenti al correttivo (riportati nella “Spiegazione” di Brocardi sull’art. 66, senza numero). Trib. Lucca 27 febbraio 2024 e Trib. Rimini 21 aprile 2022 escludevano la liquidazione controllata congiunta; Trib. Verona 6 ottobre 2022 e Trib. Pesaro 12 febbraio 2024 la ammettevano; Trib. Bari 6 dicembre 2023 la riteneva possibile solo se i familiari chiedono la stessa procedura. Rilevanza: spiegano perché il correttivo ha riscritto il comma 1; oggi la liquidazione congiunta è prevista dal testo.
Fratelli soci e società familiari
- Trib. Rimini, sent. 16 gennaio 2026 (R.G. 142/2025), nota dalla sintesi di Iusletter. Ha aperto la liquidazione controllata di una SAS e dei due soci; per l’accomandatario l’estensione deriva dall’art. 270, per l’accomandante, coniuge convivente, è stata ammessa grazie all’origine comune del sovraindebitamento ex art. 66; masse separate. Rilevanza: è il ponte tra disciplina societaria e procedura familiare.
- Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359 (sezione non indicata nella fonte; regime l.fall.). Le cause ostative all’esdebitazione sono tassative; nel fallimento del socio i creditori della società rientrano tra quelli concorsuali. Rilevanza: argomento di analogia per i soci di società familiari, da usare con cautela perché precedente al CCII.
- Trib. Genova, decreto del 24 settembre 2026 (liquidazione controllata R.G. 11/2025). Chiusura della procedura di una SRL senza esdebitazione per distrazioni e contabilità assente (art. 280, lett. b). Rilevanza: mostra quanto pesa la contabilità nelle piccole società familiari.
Familiare incapiente
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Il debitore incapiente già fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall., non può invocare l’art. 283 per la stessa esposizione debitoria; il ricorso straordinario contro il diniego emesso senza contraddittorio è inammissibile perché la domanda è riproponibile. Rilevanza: delimita la strada separata dell’art. 283 per il familiare che ha un fallimento alle spalle. Sulla ricorribilità dei decreti in materia esiste un contrasto con Cass. ord. n. 13228 del 7 maggio 2026.
- Trib. Verona, 12 gennaio 2026 (sintesi Unijuris, senza numero). L’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma il contraddittorio con i creditori va garantito. Rilevanza: utile per il familiare che sceglie la via separata.
- Trib. Reggio Calabria, n. 12/2025. L’incapienza va eccepita dal debitore contro la domanda di liquidazione presentata dal creditore (art. 268, comma 3). Rilevanza: riguarda il familiare incapiente aggredito da un creditore.
Familiare con causa ostativa
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 (massima su Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per non meritevolezza; negligenza e imprudenza contano nella fase di esdebitazione. Rilevanza: consente al familiare ostativo di entrare nella procedura congiunta senza bloccare gli altri.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it). La relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità, ma la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione. Rilevanza: conferma la linea della n. 22074/2025.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024 (massima su Brocardi). La scarsa consistenza del patrimonio non preclude la liberazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. Rilevanza: il familiare che ha dato poco ai creditori non è per questo escluso.
- Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (sintesi Unijuris, senza numero). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave. Rilevanza: tipico rischio del familiare che ha gestito un’impresa.
- Trib. Genova, decreto del 26 agosto 2026 (R.G. 7/2022). Rigetto dell’esdebitazione per condanne ostative non seguite da riabilitazione. Rilevanza: lett. a dell’art. 280 applicata al singolo debitore.
- Corte cost., ord. n. 104/2026. Restituzione degli atti ai giudici rimettenti sull’art. 278, comma 2, perché i creditori ammessi al passivo sono parti del giudizio di esdebitazione e le ordinanze andavano notificate anche a loro; la questione è tornata davanti alla Corte ed è in attesa di decisione. Rilevanza: rafforza il peso delle osservazioni dei creditori sulla posizione di ciascun familiare.
Un orientamento isolato va segnalato per completezza: Trib. Ascoli Piceno, 8 novembre 2024 (noto da una rassegna EC News, senza numero), ha formulato già in apertura un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione per colpa grave e malafede; è in tensione con le ordinanze della Cassazione nn. 22074/2025 e 11603/2026.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua famiglia
Una procedura familiare si vince o si perde nella preparazione: nella mappa delle masse, nella scelta dello strumento per ciascun familiare, nella relazione che spiega le cause dell’indebitamento di ognuno. Ecco come lavoriamo, profilo per profilo.
- Mappiamo le masse di ciascun familiare. Per i coniugi e i conviventi separiamo, debito per debito, ciò che è personale da ciò che è comune, e prepariamo il prospetto che i tribunali chiedono al liquidatore.
- Verifichiamo il presupposto di accesso. Controlliamo certificati anagrafici e stato di famiglia per la convivenza, oppure ricostruiamo documentalmente l’origine comune dei debiti (finanziamento cointestato, garanzia, società comune).
- Esaminiamo le fideiussioni dei familiari garanti. Per il genitore o il figlio garante leggiamo il contratto di garanzia, valutiamo validità ed eccezioni e impostiamo l’ingresso del garante nella procedura.
- Ricostruiamo la contabilità delle società familiari. Per i fratelli soci il nostro staff di avvocati e commercialisti ricostruisce i conti della SNC o della SAS e separa debiti sociali e personali, in vista dell’art. 280, lett. b.
- Confrontiamo, numeri alla mano, liquidazione congiunta e art. 283. Per il familiare incapiente calcoliamo la soglia del comma 2 sul nucleo effettivo e mettiamo a confronto tempi, compensi dell’OCC e chance unica.
- Facciamo emergere e gestiamo le cause ostative. Verifichiamo casellario, procedimenti pendenti, esdebitazioni precedenti; valutiamo riabilitazione e opportunità di tenere il familiare ostativo dentro o fuori dalla procedura.
- Scegliamo lo strumento per ciascuno. Valutiamo se la famiglia può accedere al piano del consumatore familiare, se serve il concordato minore per la presenza di un familiare non consumatore o se la strada è la liquidazione controllata congiunta.
- Seguiamo la fase di esdebitazione. Prepariamo l’istanza per ciascun familiare, controlliamo i tempi dei tre anni, rispondiamo alle osservazioni dei creditori entro i 15 giorni e valutiamo il reclamo entro 30 giorni.
- Assistiamo nelle impugnazioni. Se il piano familiare è respinto o l’esdebitazione è negata, impostiamo reclamo e, se ne ricorrono i presupposti, il ricorso per cassazione.
- Vigiliamo dopo il decreto dell’incapiente. Organizziamo con il familiare le dichiarazioni annuali sulle utilità sopravvenute nei tre anni successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per una famiglia sovraindebitata l’abilitazione che pesa di più è quella di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno come l’organismo redige la relazione sulle cause dell’indebitamento di ogni familiare, come attesta l’attivo da distribuire richiesto dall’art. 268 e come il liquidatore riferisce sui fatti rilevanti per l’esdebitazione. Quando nella famiglia c’è una società o un’impresa individuale, entra in gioco anche l’esperienza di Esperto Negoziatore.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: chi imposta la domanda familiare è lo stesso professionista che, se necessario, segue il reclamo e il ricorso in Cassazione. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, perché nelle famiglie con debiti fiscali, bancari e societari i numeri e le norme vanno letti insieme.
Prima capire chi sei, poi agire secondo le tue regole
Il primo passo è riconoscere il tuo profilo dentro la famiglia; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non per il tuo parente. La procedura familiare offre una porta comune, ma ognuno esce con la propria esdebitazione: il coniuge che ha le carte in regola non paga le colpe dell’altro, il garante si libera solo se entra in procedura, il familiare incapiente può essere accompagnato da chi ha attivo, il familiare con una causa ostativa non trascina gli altri se le masse sono davvero separate.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché vive dentro il sistema degli Organismi di Composizione della Crisi: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e da cassazionista può seguire la famiglia fino all’ultimo grado se l’esdebitazione di uno dei suoi membri viene contestata.
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