Il Coniuge In Comunione Dei Beni Può Ottenere A Sua Volta L’esdebitazione?

Il coniuge in comunione dei beni può ottenere a sua volta l’esdebitazione? È la domanda che emerge quasi sempre quando uno dei due coniugi decide di affrontare i propri debiti con una procedura di sovraindebitamento e l’altro si chiede se resterà esposto, se perderà la casa comune, se dovrà pagare al posto suo o se potrà liberarsi anche lui. Non esiste una risposta valida per tutte le coppie, ed è proprio questo il punto: la liberazione dai debiti è personale, mentre il patrimonio in comunione è condiviso, e da questa asimmetria nascono strade diverse, ciascuna con i suoi pregi e i suoi costi.

Le alternative realmente percorribili sono tre: la procedura del solo coniuge indebitato, con l’altro che resta fuori; la procedura familiare prevista dall’art. 66 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in cui i due coniugi presentano un’unica domanda; due domande distinte, coordinate dal giudice. Attorno a queste scelte ruotano questioni che possono spostare l’ago della bilancia: le garanzie prestate dal coniuge, i debiti cointestati, la sorte della comunione legale quando si apre una liquidazione, la separazione o il divorzio in corso.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il confronto tra le strade passa necessariamente per l’Organismo di composizione della crisi e per le regole dell’esdebitazione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera dall’interno dello stesso circuito che istruisce le domande dei coniugi, ne redige le relazioni e ne segue la liquidazione. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di difendere la scelta fatta anche nei reclami e fino all’ultimo grado di giudizio.

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Il quadro di partenza: patrimonio comune, debiti personali, liberazione individuale

Il confronto tra le opzioni richiede pochi concetti, ma tutti indispensabili. Il primo riguarda che cosa entra nella comunione legale. Secondo l’art. 177 c.c. costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio (esclusi i beni personali), le aziende gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio e, ma solo se non consumati al momento dello scioglimento, i frutti dei beni propri e i proventi dell’attività separata di ciascuno. Questi ultimi formano la cosiddetta comunione “de residuo”: finché la comunione dura, lo stipendio o il reddito professionale resta nella disponibilità del coniuge che lo produce; solo allo scioglimento si guarda a ciò che ne è rimasto.

Il secondo concetto è la natura “senza quote” della comunione legale. La giurisprudenza di legittimità la descrive come una comunione in cui nessun coniuge è titolare di una frazione del bene: entrambi sono titolari dell’intero, solidalmente. La conseguenza più rilevante, per chi deve scegliere una procedura, è che il creditore personale di un coniuge non pignora “la metà della casa”, ma la casa intera; al coniuge non debitore spetta poi la metà del ricavato (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 150 del 4 gennaio 2023; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28516 del 12 ottobre 2023).

Il terzo concetto riguarda chi risponde di quali debiti. Il codice civile distingue con nettezza:

  • secondo l’art. 186 c.c., i beni della comunione rispondono dei pesi gravanti su di essi al momento dell’acquisto, dei carichi dell’amministrazione, delle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli, di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia e di ogni obbligazione contratta congiuntamente;
  • secondo l’art. 189 c.c., i creditori particolari di uno dei coniugi, anche per crediti sorti prima del matrimonio, possono soddisfarsi sui beni della comunione solo in via sussidiaria e fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato; se sono chirografari, i creditori della comunione sono loro preferiti;
  • secondo l’art. 190 c.c., i creditori della comunione possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascun coniuge, nella misura della metà del credito, quando i beni comuni non bastano.

Un’obbligazione assunta da un solo coniuge per i bisogni della famiglia non rende l’altro debitore solidale: il regime di comunione rileva solo perché consente al creditore di aggredire i beni comuni nei limiti degli artt. 189 e 190 (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 37612 del 30 novembre 2021). E chi agisce contro il coniuge che non ha firmato deve dimostrare l’insufficienza dei beni comuni e l’inadempimento del coniuge stipulante (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31856 dell’11 dicembre 2024).

Il quarto concetto è il più delicato: l’esdebitazione è un beneficio strettamente personale. Secondo l’art. 278, comma 1, CCII consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità, “dal debitore”, dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata. Il comma 6 aggiunge che restano salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. Il coniuge che ha firmato con l’altro, o per l’altro, non viene liberato dall’esdebitazione altrui: resta obbligato finché non ottiene una propria esdebitazione. Va soppesato, infine, che i requisiti di accesso al beneficio (artt. 280, 282 comma 2 e 283 CCII) si verificano persona per persona: la meritevolezza di uno non si trasmette all’altro, e la colpa grave di uno non contamina l’altro.

Su queste quattro coordinate si misurano le tre strade.

Prima strada: la procedura del solo coniuge indebitato

In cosa consiste

È la scelta più lineare: il coniuge sovraindebitato presenta, tramite l’OCC, la propria domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Per il consumatore può trattarsi della ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII), per l’imprenditore minore o il professionista del concordato minore (art. 74), per chiunque della liquidazione controllata (art. 268), alla cui chiusura, o decorsi tre anni dall’apertura, opera l’esdebitazione (art. 282). L’altro coniuge non è parte della procedura: non presenta domanda, non subisce lo spossessamento dei propri beni personali, non ottiene alcuna liberazione.

Quando ha senso

Gli scenari tipici in cui questa strada merita di essere considerata sono tre:

  1. i debiti sono soltanto personali del coniuge che chiede la procedura: finanziamenti contratti a suo nome per esigenze proprie, debiti professionali, debiti anteriori al matrimonio, senza garanzie dell’altro coniuge;
  2. l’altro coniuge non è sovraindebitato e non ha interesse a sottoporre il proprio patrimonio a una procedura concorsuale;
  3. l’altro coniuge non avrebbe comunque accesso al beneficio, perché ha già ottenuto un’esdebitazione nei cinque anni precedenti, oppure per ragioni personali che ne pregiudicherebbero la meritevolezza.

Come si esegue e che cosa accade ai beni in comunione

La domanda segue il percorso ordinario: incarico all’OCC, relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore, deposito al tribunale competente. Il punto che più interessa l’altro coniuge è la sorte dei beni comuni. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 67, comma 2, lett. e) CCII chiede di indicare gli stipendi, le pensioni, i salari e le entrate del debitore e del suo nucleo familiare: il reddito del coniuge non entra nel piano, ma pesa nella valutazione di quanto serve al mantenimento della famiglia e quindi di quanto può essere destinato ai creditori. Il piano può prevedere, alle condizioni del comma 5, la prosecuzione del mutuo sull’abitazione principale, ciò che spesso è decisivo quando la casa è comune.

Nella liquidazione controllata il discorso cambia. L’apertura comporta lo spossessamento dei beni del debitore, esclusi quelli indicati dall’art. 268, comma 4 (crediti impignorabili; quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, nei limiti fissati dal giudice; i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo l’art. 170 c.c.; le cose non pignorabili). Il bene in comunione legale pone un problema che il CCII non risolve espressamente: entra nell’attivo per intero o solo per la “metà” del debitore? In mancanza di una norma specifica e di pronunce di legittimità sulla liquidazione controllata reperite in questa ricerca, il riferimento più solido resta la giurisprudenza sull’espropriazione individuale dei beni comuni per debiti personali di un coniuge. Secondo questo orientamento, ormai consolidato, il bene si aggredisce nella sua interezza, il coniuge non debitore non può ottenere la separazione di una quota e, in sede di riparto, ha diritto alla metà del ricavato lordo della vendita, al momento in cui la comunione si scioglie su quel singolo bene (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 150 del 4 gennaio 2023; nello stesso senso Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1647 del 19 gennaio 2023, e Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28516 del 12 ottobre 2023). La stessa natura indivisa del bene spiega perché il pignoramento vada trascritto anche contro il coniuge non debitore, che è comunque soggetto passivo dell’espropriazione (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 9536 del 7 aprile 2023).

Trasposto nella liquidazione controllata, il ragionamento porta il liquidatore a vendere l’intero bene e a riconoscere al coniuge non debitore la metà del ricavato lordo, e non la metà del netto: le spese di procedura e i compensi gravano sulla parte del debitore. È, va detto con franchezza, una lettura ricostruttiva per analogia: regge sul piano dei principi, ma va verificata sulla prassi del tribunale competente e sul programma di liquidazione approvato. Quando sul bene comune grava un’ipoteca iscritta per un debito di entrambi i coniugi (il classico mutuo cointestato), il creditore garantito ha titolo sull’intero immobile e va soddisfatto prima della divisione del residuo; anche questo profilo dipende dal titolo della garanzia e va esaminato sui documenti.

Vantaggi motivati

  • L’altro coniuge non entra nel concorso: i suoi beni personali, il suo conto, il suo reddito restano fuori dallo spossessamento.
  • La procedura è più semplice da istruire: un solo debitore, una sola relazione, una sola massa.
  • I requisiti di accesso si valutano su una sola persona: un precedente sfavorevole dell’altro coniuge non incide sulla domanda.
  • Sul bene comune il coniuge non debitore conserva il suo valore: la metà del ricavato lordo, secondo l’orientamento richiamato.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è evidente. Il coniuge che resta fuori non ottiene nulla sul piano dei debiti comuni: se ha firmato il mutuo, se è fideiussore, se è cointestatario di un finanziamento, l’esdebitazione dell’altro non lo libera (art. 278, comma 6, CCII) e i creditori potranno rivolgersi a lui per l’intero. Inoltre la vendita del bene comune, se la procedura è una liquidazione, priva anche lui del godimento della casa, pur restituendogli la metà del ricavato. Infine, se anche l’altro coniuge è in difficoltà, la scelta di procedere separatamente può tradursi in due procedure in tempi diversi, con duplicazione di attività e il rischio di esiti disallineati.

Il profilo ideale di questa strada è il coniuge con debiti esclusivamente personali, in una coppia in cui l’altro è solvibile, non ha prestato garanzie e non è cointestatario di finanziamenti.

Seconda strada: la procedura familiare dell’art. 66 CCII

In cosa consiste

L’art. 66 CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024 ai commi 1 e 5, consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure dell’art. 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Il comma 2 precisa che, oltre al coniuge, sono membri della famiglia i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto della legge 76/2016.

Il comma 1 contiene due ulteriori regole. La prima: quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del capo (cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore), ad eccezione dell’art. 67, comma 5, sul mutuo dell’abitazione principale. La seconda, introdotta dal correttivo, riguarda proprio la liquidazione: la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni dell’art. 283 (l’incapiente), purché per almeno uno di essi sussistano i presupposti dell’art. 268, comma 3, quarto periodo, cioè l’attestazione dell’OCC che è possibile acquisire attivo da distribuire.

Seguono tre regole di funzionamento. Le masse attive e passive restano distinte (comma 3): l’unità riguarda la domanda e lo svolgimento, non il patrimonio, e i creditori di ciascun coniuge si soddisfano sui beni del proprio debitore. In caso di più richieste di membri della stessa famiglia, il giudice adotta i provvedimenti di coordinamento e la competenza appartiene al giudice adito per primo (comma 4). Il compenso dell’OCC è ripartito tra i membri della famiglia in proporzione all’entità dell’attivo di ciascuno (comma 5).

Quando ha senso

  1. Il sovraindebitamento ha un’origine comune: il mutuo cointestato divenuto insostenibile, i finanziamenti contratti insieme per la casa o per un’attività familiare, le garanzie incrociate.
  2. Entrambi i coniugi sono esposti verso gli stessi creditori, sicché l’esdebitazione di uno solo lascerebbe l’altro a sopportare l’intero peso.
  3. Uno dei due non ha beni né redditi apprezzabili e, con la nuova formulazione del comma 1, può affiancare l’altro nella liquidazione controllata anche trovandosi nelle condizioni dell’incapiente.

Come si esegue

L’OCC istruisce una domanda unica, ma deve ricostruire separatamente la posizione di ciascun coniuge: elenco dei creditori, beni, redditi, cause dell’indebitamento, diligenza nell’assumere le obbligazioni. Il tribunale apre la procedura e, nella liquidazione controllata, il liquidatore gestisce due masse che restano separate; per il bene in comunione, che appartiene a entrambi i debitori, la vendita dell’intero non pone il problema del terzo estraneo, ma resta l’esigenza di imputare il ricavato alle due masse distinte, secondo il criterio della metà ciascuno, salvo le garanzie che gravano sull’intero.

Il nodo interpretativo: procedura familiare e liquidazione controllata

Prima del correttivo la giurisprudenza di merito si era divisa. Secondo la sintesi riportata da Brocardi (senza numero dei provvedimenti), Trib. Lucca 27 febbraio 2024 e Trib. Rimini 21 aprile 2022 ritenevano ammissibile la domanda congiunta solo per le procedure negoziali, cioè ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore, escludendo la liquidazione controllata; Trib. Verona 6 ottobre 2022 e Trib. Pesaro 12 febbraio 2024 la ammettevano anche per la liquidazione. Trib. Bari 6 dicembre 2023 ha poi precisato che la domanda congiunta è ammissibile solo se i familiari chiedono di accedere alla stessa procedura.

L’elemento dirimente oggi è il testo vigente: il comma 1, come riformulato, parla espressamente di “domanda di apertura della liquidazione controllata” proposta dai familiari e ne regola le condizioni. È ragionevole ritenere che l’orientamento restrittivo, formatosi sul testo anteriore, abbia perso gran parte del suo fondamento, ma la verifica della prassi del tribunale competente resta necessaria: le pronunce di Lucca e Rimini sono state rese prima del D.Lgs. 136/2024 (Lucca a pochi mesi dalla riforma) e non è possibile escludere che qualche ufficio mantenga letture prudenti. Il requisito della “stessa procedura” indicato dal Tribunale di Bari, invece, appare coerente con la logica dell’unica domanda e conserva un peso pratico rilevante.

Sul versante dell’impugnazione, la Cassazione ha chiarito che nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche presentato in forma familiare, il provvedimento sull’omologazione, di accoglimento o di rigetto, deve avere forma di sentenza ai sensi dell’art. 70, comma 8, e va impugnato con reclamo alla Corte d’appello ex art. 51 CCII (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026). Per chi sceglie la procedura familiare negoziale, è un’indicazione preziosa sul giudice del secondo grado.

Vantaggi motivati

  • Entrambi i coniugi possono arrivare all’esdebitazione nello stesso arco temporale, ciascuno per i propri debiti, compresi quelli comuni.
  • Si evitano decisioni contrastanti: un solo giudice valuta la situazione della famiglia nel suo insieme.
  • Si riducono le duplicazioni: un solo OCC, una sola istruttoria coordinata, con il compenso ripartito per attivo, il che alleggerisce la posizione del coniuge che possiede meno.
  • Il bene comune si liquida senza terzi estranei, perché entrambi i contitolari sono debitori nella procedura.

Rischi e svantaggi

A fronte di questi vantaggi, va considerato che anche il coniuge meno esposto sottopone il proprio patrimonio alla procedura, con tutto ciò che comporta. La domanda deve essere tecnicamente più articolata: masse distinte significa due elenchi di creditori, due attivi, due relazioni sulla diligenza. I requisiti dell’esdebitazione restano individuali, sicché la procedura comune non garantisce un esito comune. Se uno dei coniugi non è consumatore, la ristrutturazione dei debiti del consumatore è preclusa per entrambi, salvo il rinvio all’art. 67, comma 5, e la scelta si sposta sul concordato minore o sulla liquidazione controllata. Infine, se i coniugi vogliono procedure diverse (uno un piano, l’altro una liquidazione), la domanda unica non è la strada giusta.

Il profilo ideale della procedura familiare è la coppia con un sovraindebitamento di origine comune, debiti cointestati o garantiti reciprocamente, e la volontà di entrambi di accedere allo stesso strumento.

Terza strada: due domande distinte, coordinate dal giudice

In cosa consiste

Esiste una via intermedia, che l’art. 66, comma 4, CCII prende in considerazione quando prevede “più richieste” relative a membri della stessa famiglia: ciascun coniuge presenta la propria domanda, eventualmente per strumenti diversi, e il giudice adotta i provvedimenti necessari a coordinarle; la competenza spetta al giudice adito per primo. Le masse sono distinte per definizione e ciascuna procedura segue le proprie regole.

Quando ha senso

  1. I coniugi hanno esigenze diverse: uno può sostenere un piano di ristrutturazione con il proprio stipendio, l’altro non ha alcuna capacità di pagamento e punta alla liquidazione controllata o all’esdebitazione dell’incapiente.
  2. Uno dei coniugi è imprenditore o professionista e ha bisogno di un concordato minore per proseguire l’attività, mentre l’altro è un consumatore.
  3. I tempi non coincidono: uno dei due ha urgenza (un’esecuzione immobiliare in corso), l’altro deve ancora raccogliere la documentazione.

Come si esegue

Le domande possono essere depositate anche in momenti diversi; il coordinamento passa per il giudice adito per primo. L’OCC può essere lo stesso, ma le relazioni sono due. L’aspetto che richiede più attenzione è l’incrocio dei debiti comuni: lo stesso creditore partecipa a due procedure, con due posizioni da far coincidere nell’ammissione e nel riparto, e il bene in comunione deve essere trattato in modo coerente in entrambe.

Vantaggi motivati

  • Flessibilità: ciascun coniuge sceglie lo strumento adatto alla propria situazione.
  • Rispetto della regola della “stessa procedura” indicata da Trib. Bari 6 dicembre 2023 per la domanda congiunta.
  • Coordinamento comunque garantito dalla concentrazione della competenza davanti al giudice adito per primo.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia sta nella moltiplicazione degli adempimenti e dei costi di procedura: due istruttorie, due compensi dell’OCC (senza il beneficio della ripartizione proporzionale dell’art. 66, comma 5, che riguarda la domanda unica), due calendari. Il coordinamento è previsto, ma la legge non ne descrive le modalità, che restano affidate al giudice. Il profilo ideale di questa strada è la coppia in cui i coniugi hanno capacità di pagamento, qualifiche soggettive o urgenze diverse, tali da rendere inadatta una domanda unica.

Esdebitazione di entrambi o di uno solo: i requisiti si misurano persona per persona

Qualunque sia la strada scelta, l’esito finale si gioca su requisiti individuali. È questo il passaggio che più spesso sorprende chi immagina la procedura familiare come una liberazione “di coppia”.

I requisiti dell’art. 280 CCII

L’art. 280 ammette il debitore alla liberazione dai debiti a cinque condizioni: (a) nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o altri delitti connessi all’esercizio dell’impresa, salvo riabilitazione, con rinvio della decisione se il procedimento penale è in corso o vi sono misure di prevenzione; (b) nessuna distrazione dell’attivo, esposizione di passività insussistenti, aggravamento del dissesto con grave difficoltà di ricostruzione del patrimonio o ricorso abusivo al credito; (c) nessun ostacolo o rallentamento della procedura, con piena collaborazione informativa; (d) nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione; (e) non più di due esdebitazioni già ottenute. La Cassazione ha chiarito che la scarsa consistenza del patrimonio non è di per sé un ostacolo, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, perché il codice ha eliminato il requisito della soddisfazione minima dei creditori (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024).

Le condizioni aggiuntive dell’art. 282, comma 2

Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera se ricorrono le condizioni dell’art. 280, se il debitore non è stato condannato con sentenza definitiva per i reati dell’art. 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. È qui che i due coniugi possono divergere: uno ha firmato un finanziamento dopo l’altro sapendo di non poterli rimborsare; l’altro si è limitato a sottoscrivere il mutuo della casa. La valutazione sarà distinta.

Per entrare nella liquidazione controllata, invece, la meritevolezza non è richiesta: la condotta del debitore conta nella fase successiva dell’esdebitazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025). La relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza (art. 269, comma 2) è però requisito di ammissibilità, con un controllo sostanziale del giudice (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026). Nella procedura familiare, ciò si traduce in una relazione che deve scomporre le responsabilità di ciascun coniuge, senza appiattirle.

L’incapiente: art. 283 CCII

Il coniuge che non ha nulla da offrire, nemmeno in prospettiva, può accedere all’esdebitazione dell’incapiente, ma solo per una volta, se è meritevole. Il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (comma 2). Il giudice esclude il beneficio in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (comma 7) e, per tre anni dal decreto, l’OCC vigila sulle utilità sopravvenute (commi 1 e 9). I compensi dell’OCC sono ridotti della metà (comma 6).

Per la coppia, l’art. 283 apre due scenari. Il primo è autonomo: il coniuge incapiente presenta la propria domanda, mentre l’altro segue un’altra strada (è la terza opzione). Il secondo è interno alla procedura familiare: dopo il correttivo, la liquidazione controllata può essere chiesta insieme anche se uno o più familiari sono nelle condizioni dell’art. 283, purché almeno uno abbia attivo da distribuire secondo l’attestazione dell’OCC. Va soppesato che, in questo secondo caso, il coniuge incapiente partecipa a una liquidazione e la sua esdebitazione segue l’art. 282, non l’art. 283: il testo dell’art. 66 consente l’accesso congiunto, ma non trasforma la liquidazione in una procedura per incapienti.

Da ricordare, per tutte le strade: l’esdebitazione non libera dagli obblighi di mantenimento e alimentari, né dai debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e dalle sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7). Verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2); su questa regola è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale che, restituita ai giudici remittenti con l’ord. n. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione.

Il coniuge garante o cointestatario: perché resta obbligato

Il caso più frequente, e più frainteso, è quello del coniuge che non ha debiti “suoi” ma ha firmato. Può essere cointestatario del mutuo sulla casa, fideiussore del finanziamento dell’altro, coobbligato in un contratto di locazione o in un prestito personale. L’art. 278, comma 6, CCII è inequivoco: restano salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso. Una regola analoga vale per il concordato minore, che non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 79, comma 5).

Le conseguenze vanno messe in fila con onestà:

  • il coniuge cointestatario di un debito comune (art. 186, lett. d, c.c.) è debitore in proprio per l’intero, e l’esdebitazione dell’altro non lo tocca;
  • il coniuge fideiussore risponde secondo il contratto di garanzia; l’esdebitazione del debitore principale non estingue la fideiussione;
  • il coniuge che paga può, in teoria, agire in regresso verso l’altro, ma quel credito di regresso si scontra con l’esdebitazione del coniuge liberato;
  • il coniuge che ha soltanto beni in comunione, senza aver firmato nulla, non è debitore: i creditori personali dell’altro possono aggredire i beni comuni nei limiti dell’art. 189 c.c., e chi agisce contro di lui deve dimostrare che i beni comuni non bastano e che il coniuge stipulante non ha adempiuto (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31856 dell’11 dicembre 2024).

Il coniuge garante o cointestatario si libera solo con una propria esdebitazione: è questo il motivo per cui, in presenza di debiti comuni o di garanzie, la prima strada lascia un problema aperto e la seconda o la terza diventano spesso le uniche risolutive. Un elemento in più: nel concordato minore il coniuge del debitore, se è a sua volta creditore, non vota e non è computato nelle maggioranze (art. 79, comma 2).

Merita una nota anche l’azione revocatoria. Se, prima della procedura, i coniugi hanno compiuto atti dispositivi sui beni comuni (per esempio il conferimento della casa in un fondo patrimoniale), la Cassazione ha chiarito che l’azione revocatoria su un bene in comunione legale non è inammissibile e che l’atto può essere dichiarato inefficace con riferimento all’intero diritto, non a una quota (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19319 del 7 luglio 2023); quando l’atto è il conferimento nel fondo patrimoniale, l’azione va rivolta a entrambi i coniugi (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 9536 del 7 aprile 2023). Per chi sceglie la strada separata, è un rischio da valutare: il bene “messo al riparo” può rientrare nel perimetro dell’azione dei creditori o del liquidatore.

Lo scioglimento della comunione legale quando si apre la liquidazione: una questione discussa

Una delle domande più ricorrenti è se l’apertura della liquidazione di uno dei coniugi sciolga automaticamente la comunione legale. La questione non ha una risposta univoca e va presentata come tale.

L’art. 191 c.c. include tra le cause di scioglimento della comunione il fallimento di uno dei coniugi. Con l’entrata in vigore del Codice della crisi, il fallimento è stato sostituito dalla liquidazione giudiziale, e il richiamo codicistico viene comunemente riferito a quest’ultima. Per la liquidazione controllata, che è la procedura liquidatoria tipica del consumatore, del professionista e dell’imprenditore minore, il codice civile non dice nulla e il CCII non contiene una norma di raccordo esplicita.

Si confrontano, in sintesi, due letture.

Prima lettura: scioglimento anche nella liquidazione controllata. Chi la sostiene valorizza l’identità di funzione tra le due procedure liquidatorie: entrambe comportano lo spossessamento e la destinazione dei beni ai creditori, e la comunione non potrebbe sopravvivere senza che il coniuge non debitore continui a “partecipare” agli acquisti di un patrimonio ormai vincolato. Le conseguenze sarebbero rilevanti: dal momento dello scioglimento cadrebbero in comunione “de residuo” i proventi non consumati, e la divisione dei beni comuni diventerebbe un passaggio necessario della liquidazione. Un precedente della Cassazione sulla comunione de residuo mostra quanto questo profilo possa pesare: vi cadono anche i compensi per prestazioni rese durante la comunione e non ancora riscossi (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16993 del 14 giugno 2023, nota da massima Brocardi).

Seconda lettura: nessuno scioglimento generale, solo sui beni liquidati. Chi la sostiene osserva che le cause di scioglimento sono tassative, che la liquidazione controllata è una procedura distinta dalla liquidazione giudiziale e che il problema pratico (come liquidare il bene comune) è già risolto dalla giurisprudenza sull’espropriazione: lo scioglimento della comunione si produce limitatamente al bene venduto, con attribuzione della metà del ricavato lordo al coniuge non debitore (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 150 del 4 gennaio 2023). In questa prospettiva il regime patrimoniale della coppia sopravvive alla procedura, e gli acquisti futuri continuano a cadere in comunione, con l’effetto, da non sottovalutare, che i beni sopravvenuti in comunione durante il triennio dell’art. 272, comma 3, potrebbero essere attratti alla liquidazione nei limiti visti.

Non sono state reperite, in questa ricerca, pronunce di legittimità che risolvano il punto per la liquidazione controllata. L’elemento dirimente è il programma di liquidazione: è lì che il liquidatore, con l’autorizzazione degli organi della procedura, indica come intende trattare i beni comuni, e su quella scelta si possono far valere le osservazioni del coniuge e degli altri interessati. Chi vuole prevenire l’incertezza può valutare, prima della domanda, una convenzione di separazione dei beni per il futuro, tenendo conto che gli atti dispositivi compiuti in prossimità della crisi sono esposti alle azioni dei creditori e alla valutazione della diligenza del debitore.

Separazione e divorzio in corso: come cambiano le strade

La crisi della coppia e la crisi dei debiti arrivano spesso insieme. Tre profili vanno soppesati.

Il primo riguarda lo scioglimento della comunione. Con la separazione la comunione legale si scioglie e i coniugi possono regolare i propri rapporti economici, anche attribuendo a un immobile quote disuguali (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2546 del 3 febbraio 2025). Da quel momento i beni prima comuni sono in comunione ordinaria, con quote, e la quota del coniuge debitore entra nella sua procedura senza i problemi della comunione “senza quote”. Gli accordi di separazione che attribuiscono beni a uno dei coniugi, però, sono atti dispositivi: la relazione dell’OCC dovrà descriverli, e i creditori possono contestarli se pregiudizievoli.

Il secondo riguarda la procedura familiare. L’art. 66 richiede che i membri della famiglia siano conviventi oppure che il sovraindebitamento abbia un’origine comune. I coniugi separati non sono più conviventi, ma la seconda condizione è alternativa: se i debiti nascono dal mutuo comune o da finanziamenti contratti insieme durante il matrimonio, l’accesso congiunto non è escluso dal testo. Resta da verificare se i coniugi divorziati siano ancora “membri della stessa famiglia” ai sensi del comma 2, che menziona il coniuge e non l’ex coniuge: è un dubbio interpretativo che suggerisce prudenza e, per i divorziati, orienta verso due domande distinte.

Il terzo riguarda i debiti verso l’altro coniuge. L’assegno di mantenimento o divorzile dovuto all’ex coniuge e ai figli resta escluso dall’esdebitazione (art. 278, comma 7, lett. a). Il coniuge creditore del mantenimento, se il debitore propone un concordato minore, non vota (art. 79, comma 2). E nella liquidazione controllata quanto occorre al mantenimento della famiglia è sottratto all’attivo nei limiti fissati dal giudice (art. 268, comma 4, lett. b): la misura dell’assegno di separazione incide quindi direttamente su quanto resta per i creditori.

Va aggiunto che, sul piano della divisione dei beni già comuni, la Cassazione ha chiarito che allo scioglimento attivo e passivo si dividono in parti uguali e che la restituzione spetta solo per spese e investimenti sul patrimonio comune (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20066 del 13 luglio 2023, nota da massima Brocardi). È un dato utile quando, nella procedura di uno dei due, occorre stabilire che cosa spetti all’altro.

Le strade alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. I dati di partenza sono gli stessi per tutte e tre le strade.

Dati comuni. Coppia sposata in comunione legale. Il marito ha debiti personali per 87.430 € (finanziamenti e scoperti bancari a suo nome). Casa coniugale in comunione, valore stimato 164.000 €, gravata da ipoteca per un mutuo cointestato con residuo di 61.280 €. La moglie, oltre a essere cointestataria del mutuo, è fideiussore di uno dei finanziamenti del marito, per 18.900 €. Reddito netto del marito 1.920 € al mese, della moglie 1.640 € al mese. Attivo liquidabile stimato: 52.300 € per il marito (comprensivo della sua parte del ricavato della casa al netto della quota ipotecaria e di beni mobili registrati), 9.870 € per la moglie (risparmi e un’autovettura). Ipotesi di deposito della domanda: lunedì 9 novembre 2026; apertura della liquidazione: martedì 24 novembre 2026.

Simulazione 1: procedura del solo marito (liquidazione controllata). Il liquidatore vende l’intera casa per 158.600 €. Il creditore ipotecario del mutuo cointestato, che ha garanzia sull’intero, è soddisfatto per 61.280 €. Resta un residuo di 97.320 €, di cui la metà, 48.660 €, spetta alla moglie secondo la lettura per analogia con l’espropriazione dei beni comuni; l’altra metà entra nell’attivo del marito. Il triennio dall’apertura matura il 24 novembre 2029, un sabato: l’istanza di esdebitazione, se la procedura non è chiusa prima, può essere depositata da lunedì 26 novembre 2029. Esito: il marito può ottenere l’esdebitazione; la moglie resta esposta per la fideiussione da 18.900 € (art. 278, comma 6), che il creditore potrà escutere, anche sulla sua parte del ricavato una volta che l’abbia percepita. Il mutuo è estinto con la vendita, ma la famiglia ha perso la casa.

Simulazione 2: procedura familiare (liquidazione controllata congiunta). Stessa vendita, stessa soddisfazione del creditore ipotecario, che è creditore di entrambe le masse. Il residuo di 97.320 € si imputa per metà a ciascuna massa. Nella massa della moglie concorrono la banca garantita dalla fideiussione e gli eventuali altri suoi creditori; nella massa del marito, i suoi creditori personali. Il compenso dell’OCC, ipotizzato in 4.180 €, si ripartisce in proporzione all’attivo (art. 66, comma 5): 3.516,39 € a carico della massa del marito (52.300 su 62.170 € di attivo complessivo) e 663,61 € a carico della massa della moglie. Alla scadenza del triennio entrambi possono chiedere l’esdebitazione, ciascuno sulla base dei propri requisiti: se la moglie non ha contribuito con colpa grave al sovraindebitamento, anche il debito di garanzia da 18.900 € diventa per lei inesigibile nella parte non soddisfatta. Il costo: la moglie sottopone a liquidazione anche i propri risparmi e l’autovettura, salvo quanto il giudice lasci per il mantenimento e salvo i beni esclusi dall’art. 268, comma 4.

Simulazione 3: due domande distinte. Il marito, con un reddito che gli consente di offrire 540 € al mese per cinque anni, propone una ristrutturazione dei debiti del consumatore con prosecuzione del mutuo sull’abitazione principale (art. 67, comma 5), se in regola con le rate alla data della domanda. La moglie, il cui unico debito “proprio” è la fideiussione, valuta se proporre a sua volta un piano, offrendo una somma alla banca garantita, oppure attendere l’esito del piano del marito, nel quale la banca riceve una parte del dovuto. Le due domande sono coordinate davanti al giudice adito per primo (art. 66, comma 4). Esito: la casa può essere conservata; i compensi dell’OCC sono due e non beneficiano del riparto dell’art. 66, comma 5; la moglie resta comunque obbligata come garante per la parte non pagata, finché non ottiene una propria liberazione con lo strumento scelto.

Il confronto mostra il punto: con gli stessi numeri, la strada separata libera un solo coniuge, quella familiare può liberare entrambi ma al prezzo della liquidazione dei beni di tutti e due, quella delle domande distinte permette di conservare la casa ma moltiplica gli adempimenti.

Il confronto in tabella

La tabella mette in fila le differenze rilevanti. Le voci di costo riguardano solo i costi della procedura (compenso dell’OCC e del liquidatore, liquidati secondo il D.M. 202/2014 come prevede l’art. 275, comma 3, CCII, spese di pubblicità e di vendita): l’importo del contributo unificato per la liquidazione controllata va verificato presso la cancelleria del tribunale competente. La Cassazione ha precisato che il compenso del gestore è prededucibile, ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati (Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025, nota da sintesi): un dato che, nella vendita della casa comune ipotecata, incide sul riparto.

Criterio Procedura del solo coniuge debitore Procedura familiare (art. 66, domanda unica) Due domande distinte coordinate
Chi può essere esdebitato Solo il coniuge che presenta la domanda Entrambi, ciascuno per i propri debiti e secondo i propri requisiti Entrambi, ciascuno nella propria procedura
Debiti comuni e garanzie Il coniuge che resta fuori resta obbligato (art. 278 c.6) Possono essere esdebitati anche per il coniuge garante o cointestatario Come nella procedura familiare, ma con due percorsi
Bene in comunione Venduto per intero; metà del ricavato lordo al coniuge non debitore (lettura per analogia) Venduto per intero; ricavato imputato alle due masse distinte Trattamento da coordinare tra le due procedure
Strumenti utilizzabili Tutti, secondo la qualifica del debitore Lo stesso strumento per entrambi; niente piano del consumatore se uno non è consumatore Strumenti anche diversi per ciascun coniuge
Tempi I più brevi da istruire Istruttoria più lunga, poi un solo percorso Calendari distinti, coordinati dal giudice adito per primo
Complessità Bassa Media-alta: masse distinte, due relazioni sulla diligenza Alta: due istruttorie, creditori comuni in due procedure
Costi della procedura Un compenso OCC Un compenso OCC ripartito per attivo (art. 66 c.5) Due compensi OCC
Rischi in caso di esito negativo Il coniuge escluso non è toccato; il debitore resta esposto Esiti individuali: uno può essere esdebitato e l’altro no Esiti individuali e possibili disallineamenti
Effetti sulle esecuzioni Riguardano il debitore; i creditori comuni possono agire contro l’altro coniuge Riguardano entrambi i coniugi in procedura Riguardano ciascuno secondo il proprio strumento
Reversibilità L’altro coniuge può avviare in seguito una propria procedura Bassa dopo l’apertura Media: le domande restano autonome

I criteri per scegliere

Non esiste un criterio unico; ne esistono alcuni che, combinati, orientano la scelta.

Primo criterio: l’origine dei debiti. Se il sovraindebitamento è personale di un coniuge, generalmente la procedura separata è sufficiente. Se ha un’origine comune, la procedura del solo debitore lascia l’altro scoperto e le strade che coinvolgono entrambi meritano di essere considerate.

Secondo criterio: la presenza di firme dell’altro coniuge. Mutui cointestati, fideiussioni, coobbligazioni: se l’altro coniuge ha firmato, l’art. 278, comma 6, rende la sua esdebitazione autonoma l’unica via per liberarlo. Se non ha firmato nulla e possiede solo beni in comunione, la sua esposizione è limitata dagli artt. 189 e 190 c.c.

Terzo criterio: la capacità di pagamento di ciascuno. Se entrambi hanno redditi tali da sostenere un piano, la domanda unica di ristrutturazione (se entrambi sono consumatori) può essere razionale. Se uno ha redditi e l’altro no, le domande distinte permettono di calibrare gli strumenti; dopo il correttivo, la liquidazione congiunta resta possibile anche con un familiare incapiente, purché almeno uno abbia attivo.

Quarto criterio: la sorte della casa. Se l’obiettivo prioritario è conservare l’abitazione principale, la liquidazione, separata o congiunta, comporta di regola la vendita; i percorsi negoziali con prosecuzione del mutuo (art. 67, comma 5, e, nel concordato minore, art. 75, comma 2-bis) diventano l’elemento dirimente.

Quinto criterio: la storia personale di ciascuno. Precedenti esdebitazioni, condanne, condotte che possono essere lette come colpa grave nell’indebitamento: se uno dei coniugi presenta un profilo critico, la procedura comune non lo sana, e può essere più prudente tenere separate le posizioni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, valuta la posizione di ciascun coniuge con gli stessi criteri che l’Organismo applica nella relazione al giudice.

Le domande di chi è indeciso

Posso iniziare da solo e coinvolgere mio marito o mia moglie in un secondo momento? Sì, nel senso che l’altro coniuge può presentare in seguito una propria domanda: l’art. 66, comma 4, prevede il coordinamento delle richieste e la competenza del giudice adito per primo. Non è invece prevista la “conversione” di una procedura individuale in una procedura familiare a domanda unica.

Se presentiamo la domanda insieme, i miei creditori possono rivalersi sui beni di mio marito? No: le masse attive e passive restano distinte (art. 66, comma 3). I creditori di ciascun coniuge si soddisfano sul patrimonio del proprio debitore; i creditori comuni concorrono in entrambe le masse.

E se uno di noi due viene esdebitato e l’altro no? È un esito possibile, perché i requisiti degli artt. 280 e 282, comma 2, si verificano su ciascuno. Il coniuge non esdebitato resta obbligato per i debiti residui, compresi quelli comuni.

Mia moglie non ha debiti e non ha firmato nulla: perderà la sua parte della casa? Nella liquidazione del marito la casa comune viene di regola venduta per intero, ma alla moglie spetta, secondo l’orientamento sull’espropriazione dei beni comuni, la metà del ricavato lordo. Il godimento della casa si perde; il valore della sua parte no.

Abbiamo scelto la strada sbagliata: si può rimediare? Dipende dalla fase. Prima dell’apertura la domanda può essere ripensata; dopo, i margini si riducono. Contro i provvedimenti del giudice sono previsti i reclami del codice (per l’omologazione del piano del consumatore, il reclamo alla Corte d’appello ex art. 51, secondo Cass. 8875/2026; per l’esdebitazione nella liquidazione controllata, il reclamo ex art. 124 entro trenta giorni, secondo l’art. 282, comma 3). I termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal codice.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo la strada che ciascuna illumina. I principi sono riformulati; dove la fonte letta è una massima o una sintesi, lo si indica.

Sulla procedura del solo coniuge e sui beni in comunione

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 150 del 4 gennaio 2023 (massima Brocardi). Per il debito di un solo coniuge il bene in comunione può essere sottoposto a esecuzione per intero; l’altro coniuge non può ottenere la separazione di una quota e ha diritto alla metà del ricavato lordo. È il principio cardine per stimare che cosa resta al coniuge non debitore nella liquidazione dell’altro.
  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1647 del 19 gennaio 2023 (massima Brocardi). Poiché la comunione legale è senza quote, l’espropriazione per debiti personali riguarda il bene, non una frazione. Conferma che non esiste una “metà” pignorabile separatamente.
  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28516 del 12 ottobre 2023 (massima Brocardi). Il pignoramento per debiti personali colpisce il bene nella sua interezza; il diritto del coniuge non debitore si sposta sul ricavato al momento dello scioglimento. Utile per il riparto nella liquidazione.
  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 9536 del 7 aprile 2023 (massime Brocardi). Il pignoramento del bene comune va trascritto anche contro il coniuge non debitore, soggetto passivo dell’espropriazione; la revocatoria del conferimento di un bene comune nel fondo patrimoniale va proposta contro entrambi. Rileva per chi pensa di proteggere i beni prima della domanda.
  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19319 del 7 luglio 2023 (massima Brocardi). La revocatoria contro un atto dispositivo su un bene in comunione legale è ammissibile e l’inefficacia riguarda l’intero diritto. Stesso tema, stessa cautela.
  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31856 dell’11 dicembre 2024 (massima Brocardi). Chi agisce ex art. 189 c.c. contro il coniuge dello stipulante deve provare l’insufficienza dei beni comuni e l’inadempimento del coniuge obbligato. Delimita l’esposizione del coniuge che non ha firmato.

Sulla procedura familiare

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026 (massima Brocardi, art. 66). Nel piano di ristrutturazione del consumatore il provvedimento sull’omologazione, positivo o negativo, ha forma di sentenza e si impugna con reclamo alla Corte d’appello ex art. 51. Indica il giudice del gravame anche nella procedura familiare negoziale.
  • Trib. Lucca, 27 febbraio 2024, e Trib. Rimini, 21 aprile 2022 (sintesi Brocardi, senza numero). Domanda congiunta ammessa solo per le procedure negoziali, non per la liquidazione controllata. Orientamento formatosi sul testo anteriore al correttivo, che oggi menziona espressamente la liquidazione controllata.
  • Trib. Verona, 6 ottobre 2022, e Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024 (sintesi Brocardi, senza numero). Domanda congiunta ammessa anche per la liquidazione controllata. Orientamento in linea con il testo vigente.
  • Trib. Bari, 6 dicembre 2023 (sintesi Brocardi, senza numero). La domanda congiunta presuppone che i familiari chiedano la stessa procedura. È la ragione per cui, con esigenze diverse, la strada sono due domande coordinate.

Sui requisiti personali dell’esdebitazione

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 (massima Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non richiede la meritevolezza; la condotta del debitore si valuta nella fase di esdebitazione. Nella coppia, consente a entrambi di entrare nella procedura, rinviando a dopo il giudizio individuale.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it). La relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice. Nella procedura familiare impone una relazione che distingua le posizioni.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024 (massima Brocardi). La scarsità del patrimonio non preclude l’esdebitazione, se non dipende da condotte fraudolente, distrattive od ostruzionistiche. Rassicura il coniuge che arriva alla procedura con pochi beni.
  • Corte cost., ord. n. 104/2026. Restituzione degli atti, per un vizio di notifica, sulla questione di legittimità dell’art. 278, comma 2; la questione è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione. Riguarda i creditori non concorsuali, frequenti nei debiti familiari.

Su separazione, scioglimento e costi

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2546 del 3 febbraio 2025 (massima Brocardi). Con la separazione consensuale la comunione legale si scioglie e i coniugi possono regolare i rapporti economici anche con quote disuguali. Cambia il modo in cui il bene entra nella procedura del coniuge debitore.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025 (sintesi iusletter). Il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Incide sul riparto della casa comune ipotecata.

Cosa può fare lo Studio Monardo per scegliere la strada giusta

Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che esaminano insieme la posizione di entrambi i coniugi. In concreto:

  1. Ricostruiamo il regime patrimoniale della coppia, verificando atti di acquisto, convenzioni matrimoniali ed eventuali fondi patrimoniali, per stabilire quali beni sono comuni e quali personali.
  2. Classifichiamo ogni debito secondo gli artt. 186, 189 e 190 c.c.: personale, comune, contratto nell’interesse della famiglia, garantito dall’altro coniuge.
  3. Individuiamo le firme del coniuge su mutui, fideiussioni e finanziamenti, per misurare quanto resterebbe a suo carico con la sola procedura dell’altro (art. 278, comma 6, CCII).
  4. Valutiamo quale delle tre strade regge davanti al giudice nel caso specifico, verificando i presupposti dell’art. 66 (convivenza o origine comune, stessa procedura, qualifica di consumatore).
  5. Verifichiamo i requisiti personali di ciascun coniuge per l’esdebitazione (artt. 280, 282 comma 2 e 283), segnalando in anticipo i profili che possono essere letti come colpa grave.
  6. Stimiamo il riparto del ricavato del bene comune tra procedura, coniuge non debitore e creditore ipotecario, con simulazioni sui dati reali.
  7. Prepariamo la documentazione per l’OCC in modo che la relazione possa distinguere le masse e le responsabilità di ciascun coniuge.
  8. Coordiniamo la procedura con la separazione o il divorzio in corso, valutando l’impatto degli accordi patrimoniali e dell’assegno di mantenimento.
  9. Assistiamo nei reclami contro i provvedimenti su apertura, omologazione ed esdebitazione, nei termini del codice.
  10. Seguiamo la fase finale dell’istanza di esdebitazione, verificando la maturazione del triennio e le osservazioni dei creditori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un confronto tra strade alternative, la leva decisiva è la continuità: la scelta fatta oggi davanti all’OCC deve essere difesa domani nel reclamo e, se necessario, fino in Cassazione, senza cambiare mani e senza cambiare linea. La qualifica di cassazionista consente allo Studio di seguire la stessa strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, mentre l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC permette di impostare la domanda dei coniugi tenendo conto di come l’Organismo e il giudice la valuteranno. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i primi sui profili di diritto di famiglia e sulla procedura, i secondi su attivo, redditi e riparti.

In chiusura

Il coniuge in comunione dei beni può ottenere a sua volta l’esdebitazione, ma solo con una propria procedura, separata o familiare, e solo se possiede personalmente i requisiti di legge. La comunione dei beni non trasmette la liberazione dall’uno all’altro; trasmette, invece, gli effetti della liquidazione sul patrimonio comune. La scelta tra procedura separata, procedura familiare e domande distinte dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, beni e, talvolta, la possibilità di liberare il coniuge che ha firmato.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché opera nel circuito della composizione della crisi da sovraindebitamento: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e come cassazionista può difendere la scelta dei coniugi in tutti i gradi. Il coordinamento dello staff multidisciplinare consente di leggere insieme debiti bancari, garanzie e riparti.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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