Hai chiuso l’attività, o stai per farlo, e sul tavolo ci sono le buste paga che non hai potuto pagare, il TFR accantonato solo sulla carta, forse una causa per un licenziamento che il tuo ex dipendente ha impugnato. Ti chiedi se l’esdebitazione, la liberazione dai debiti prevista dal Codice della crisi, cancelli anche questi debiti. La risposta breve è sì, ma solo per la parte che resta insoddisfatta dopo la procedura. Arrivarci senza lasciare per strada pezzi di tutela (tua e dei tuoi ex lavoratori) richiede una sequenza di mosse precise. Questo non è un articolo da leggere e mettere da parte: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa. Alla fine saprai quali crediti di lavoro diventeranno inesigibili, quali resteranno e che cosa fare oggi per non trovarti con un debito “risorto” fra tre anni.
Il piano è pensato per te se sei imprenditore individuale, oppure socio illimitatamente responsabile di una SNC o accomandatario di una SAS, con debiti verso ex dipendenti. Ti accompagna attraverso quattro snodi: il privilegio che la legge riconosce ai crediti di lavoro, l’insinuazione al passivo dei lavoratori, l’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS con la sua surroga, e infine il decreto di esdebitazione. Toccheremo anche i punti in cui l’esdebitazione non arriva: i crediti nati dopo l’apertura della procedura, i coobbligati e il fronte penale delle ritenute non versate.
Perché lo Studio Monardo segue proprio questa materia? Perché l’esdebitazione dell’imprenditore si gioca dentro le procedure di liquidazione controllata e giudiziale, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il percorso che porta dalla domanda al decreto. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 valuta anche, prima di arrivare alla liquidazione, se esiste una strada di risanamento. E da avvocato cassazionista segue l’eventuale reclamo contro il decreto fino all’ultimo grado.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire
Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Non tutti partono dallo stesso punto: c’è chi ha ancora l’impresa aperta e i dipendenti in forza, chi ha chiuso da mesi e ha già ricevuto un decreto ingiuntivo, chi è già dentro una liquidazione e si chiede che fine faranno quei crediti. Rispondi a queste quattro domande con la documentazione davanti, non a memoria.
Domanda 1: sei un imprenditore “minore” o no? È la domanda che decide la procedura. La circolare INPS n. 70 del 26 luglio 2023, quando descrive i datori di lavoro che non possono essere sottoposti alle procedure concorsuali maggiori, richiama i noti limiti: attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro, debiti non superiori a 500.000 euro. Se stai sotto questi limiti, la tua strada è di regola la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti del Codice della crisi, CCII); se li superi, la liquidazione giudiziale. L’esdebitazione esiste in entrambe, ma con procedimenti diversi (art. 281 per la giudiziale, art. 282 per la controllata). Prendi gli ultimi tre bilanci o, se sei in contabilità semplificata, le dichiarazioni dei redditi e i registri: verifica i tre parametri anno per anno.
Domanda 2: i rapporti di lavoro sono cessati o sono ancora in corso? Se hai ancora dipendenti in forza, la sequenza cambia: in liquidazione giudiziale i rapporti in corso restano sospesi finché il curatore non sceglie fra subentro e recesso (art. 189 CCII). Se i rapporti sono già cessati, conta la data di cessazione, perché da lì partono i calcoli del Fondo di garanzia sulle ultime tre mensilità. Annota per ogni ex dipendente la data esatta di fine rapporto e la causa (dimissioni, licenziamento, scadenza del termine).
Domanda 3: i tuoi ex dipendenti hanno già un titolo? Un decreto ingiuntivo, una sentenza del giudice del lavoro, un verbale di conciliazione, una diffida accertativa dell’Ispettorato. Il titolo cambia molto le cose: per la Cassazione l’accertamento del credito è il presupposto senza il quale il Fondo di garanzia non paga (Cass. lav. ord. n. 23620 del 20 agosto 2025). Raccogli le copie di tutto quello che ti è stato notificato.
Domanda 4: ci sono ritenute previdenziali trattenute in busta paga e non versate? Se sì, hai un fronte che l’esdebitazione non chiude da sola, perché sopra 10.000 euro annui l’omesso versamento è reato (lo vedremo alla mossa 7, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 2025). Fatti consegnare dal consulente del lavoro gli estratti UniEmens e il prospetto dei contributi dovuti e non pagati, anno per anno.
C’è anche una domanda preliminare, che vale per pochi ma è decisiva: sei stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022? In quel caso l’esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare e non dal Codice della crisi, anche se la domanda viene presentata oggi (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025). Tutto il piano che segue presuppone una liquidazione aperta secondo il CCII.
Con le risposte in mano, usa questa tabella per capire da dove cominciare.
| Se la tua situazione è questa | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Impresa ancora aperta, dipendenti in forza, debiti che crescono | Mossa 1, poi Mossa 2 | Devi fotografare i crediti prima che maturino altre mensilità e scegliere la procedura |
| Rapporti cessati, nessuna procedura aperta, ex dipendenti senza titolo | Mossa 1 e Mossa 4 | Le date delle ultime mensilità e del titolo condizionano il Fondo di garanzia |
| Ex dipendenti con decreto ingiuntivo o sentenza già esecutivi | Mossa 2 | Il rischio è il pignoramento: serve decidere subito la procedura |
| Liquidazione già aperta, termine per le domande dei creditori in corso | Mossa 3 | Bisogna verificare che i crediti di lavoro siano insinuati con il privilegio giusto |
| Liquidazione aperta da tempo, riparti in corso, INPS già intervenuto | Mossa 5 | Conta la surroga dell’INPS e la quota che resterà insoddisfatta |
| Ritenute previdenziali non versate sopra 10.000 euro in un anno | Mossa 7 (in parallelo a tutte) | Il fronte penale va gestito a parte |
| Socio di SNC o accomandatario di SAS | Mossa 2 e Mossa 8 | Le condizioni dell’esdebitazione si verificano anche su di te (art. 278 c.4-5) |
| Sono passati tre anni dall’apertura o la procedura sta per chiudersi | Mossa 8 | È il momento dell’istanza di esdebitazione |
| Hai assunto nuovi dipendenti dopo l’apertura | Mossa 6 | Quei crediti l’esdebitazione non li tocca |
Non passare oltre finché non hai compilato almeno la prima riga del tuo inventario: nome del lavoratore (che resterà riservato), data di cessazione, importi distinti per voce. Le mosse che seguono lavorano tutte su quel foglio.
Mossa 1 — Fai l’inventario dei crediti dei tuoi ex dipendenti, voce per voce
Obiettivo della mossa: separare ogni credito di lavoro nella sua voce giuridica (retribuzioni, TFR, indennità, risarcimenti, contributi), perché ogni voce ha un privilegio, un rapporto con il Fondo di garanzia e un destino diverso nell’esdebitazione.
Quando va fatta. Subito, prima di depositare qualsiasi domanda. Se l’impresa è ancora aperta, ogni mese che passa aggiunge una mensilità e un rateo di TFR; se è chiusa, ogni settimana che passa può spostare i dodici mesi di riferimento che il Fondo di garanzia usa per le ultime retribuzioni. L’inventario non ha un termine di legge, ma tutto quello che viene dopo dipende dalla sua precisione.
Come si esegue. Il primo passo è chiedere al tuo consulente del lavoro, per ogni ex dipendente, quattro documenti: le ultime buste paga emesse, il prospetto del TFR maturato e non liquidato, il Libro Unico del Lavoro degli ultimi dodici mesi, la Certificazione Unica dell’ultimo anno. Poi costruisci una scheda per lavoratore, con queste righe:
- Retribuzioni non pagate, mese per mese, distinguendo gli ultimi tre mesi di calendario prima della cessazione: la circolare INPS 70/2023 li conta come “tre mesi di calendario” e vi comprende i ratei di tredicesima e le ferie maturate nel trimestre.
- TFR maturato e non pagato, con la data di cessazione: è il credito che matura per tutta la durata del rapporto ma diventa esigibile solo alla fine.
- Indennità di cessazione: preavviso non lavorato, ferie e permessi non goduti fuori dal trimestre.
- Risarcimenti chiesti o già riconosciuti per licenziamento illegittimo.
- Contributi: quote a carico del lavoratore trattenute e non versate, quote a tuo carico non versate, eventuali versamenti alla previdenza complementare omessi.
La base giuridica. La scheda serve perché l’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile assiste con privilegio generale sui mobili un insieme ampio ma preciso di crediti. Secondo il testo che abbiamo letto su Brocardi (aggiornato al 29 aprile 2026), il privilegio copre “le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato” e “tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro”, nonché il credito del lavoratore per i danni derivanti dalla mancata corresponsione “dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori” e il credito per il risarcimento del danno subito “per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile”. Quattro famiglie, dunque: retribuzioni, indennità di fine rapporto (TFR compreso), danno da contribuzione omessa, risarcimento da licenziamento. La giurisprudenza recente precisa i bordi. Il versamento al fondo di previdenza complementare non eseguito dal datore, se è il lavoratore a reclamarlo, rientra nel privilegio perché quelle somme sono retribuzione (Cass. lav. ord. n. 22066 del 31 luglio 2025). In caso di procedura concorsuale il lavoratore non può pretendere per sé le quote contributive a carico del datore, ma le quote trattenute dalla sua busta paga e non versate all’INPS gli spettano con il privilegio del n. 1 (Cass. lav. ord. n. 10084 del 16 aprile 2025). Al contrario, il credito di un’impresa che ha distaccato i propri lavoratori presso di te non è un credito retributivo e non gode di quel privilegio (Cass. lav. ord. n. 23192 del 13 agosto 2025): se nella tua contabilità ci sono fatture di un’agenzia o di un’impresa distaccante, non metterle nella colonna dei dipendenti.
Perché questa distinzione ti riguarda, anche se il privilegio “è dei lavoratori”. Il privilegio decide l’ordine in cui il ricavato della liquidazione viene distribuito. Più i crediti di lavoro sono collocati correttamente, più il ricavato dei tuoi beni andrà a ridurli, e meno resterà da dichiarare inesigibile. E soprattutto: la scheda è la base su cui l’INPS calcolerà il proprio intervento e la propria surroga. Un credito ammesso al passivo come chirografario anziché privilegiato, avverte la circolare 70/2023, impedisce all’INPS di surrogarsi nel privilegio: il Fondo può comunque pagare, ma la ripartizione del tuo attivo cambia.
Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è il consulente del lavoro che non risponde, o che ha cessato l’incarico perché a sua volta non pagato. Non bloccarti: puoi ricostruire le retribuzioni dai contratti individuali e dal contratto collettivo applicato, e il TFR dalla formula dell’art. 2120 c.c. sulla retribuzione annua. Per i contributi, il tuo cassetto previdenziale sul portale INPS mostra le denunce trasmesse e i versamenti mancanti. Un secondo imprevisto è l’ex dipendente che ha già un conteggio diverso dal tuo, magari allegato a un ricorso. Annota la differenza voce per voce senza contestarla subito: sarà il giudice delegato, in sede di accertamento del passivo, a stabilire l’importo. Ciò che conta, per te, è sapere dove passa la divergenza.
Un’avvertenza sui risarcimenti. Il risarcimento per licenziamento illegittimo nasce dal contratto di lavoro: è un debito contrattuale. Tienilo distinto da eventuali richieste di danni che il lavoratore fondasse su un fatto illecito extracontrattuale, perché l’art. 278, comma 7, lett. b) CCII esclude dall’esdebitazione “i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale”. Nella scheda, quindi, scrivi accanto a ogni domanda risarcitoria su quale titolo si fonda: è una delle verifiche che faremo insieme alla mossa 6.
Check di completamento. Non passare alla mossa 2 finché non hai: (1) una scheda per ogni ex dipendente con le voci separate e gli importi lordi; (2) la data di cessazione di ciascun rapporto e, per le retribuzioni, l’indicazione dei tre mesi finali; (3) il prospetto dei contributi trattenuti e non versati, anno per anno, con il totale annuo.
Mossa 2 — Scegli la procedura che porta all’esdebitazione e calcola i suoi tempi
Obiettivo della mossa: individuare la procedura liquidatoria corretta (controllata o giudiziale) e la data da cui decorreranno i tre anni per l’esdebitazione, perché l’esdebitazione esiste solo come esito di una di queste due procedure.
Quando va fatta. Appena completato l’inventario. Se un ex dipendente ha già un titolo esecutivo e minaccia il pignoramento, la mossa diventa urgente: nella liquidazione controllata la domanda può essere proposta anche da un creditore, anche mentre sono in corso esecuzioni individuali (art. 268 c.2 CCII), e la scelta di chi deposita per primo condiziona il percorso. Ricorda che i termini delle procedure del Codice della crisi corrono anche in agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti che il Codice disciplina.
Come si esegue. Il primo passo è verificare il tuo inquadramento con i parametri della mossa 1. Poi:
- Se sei imprenditore minore (o socio di una società minore), la strada è la liquidazione controllata. Puoi chiederla tu con ricorso al tribunale (art. 268 c.1). Attenzione a una regola introdotta dal correttivo: se a chiederla è il debitore persona fisica, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche attraverso azioni giudiziarie (art. 268 c.3). Se non c’è nulla da liquidare, la strada è quella del debitore incapiente, che qui non trattiamo. Se invece la chiede un creditore, ad esempio un ex dipendente, la liquidazione non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro (art. 268 c.2).
- Se superi i parametri, la procedura è la liquidazione giudiziale, che può essere chiesta da te o dai creditori. Qui opera l’art. 189 CCII sui rapporti di lavoro ancora in corso, che vedremo alla mossa 3.
- Se sei socio illimitatamente responsabile, considera che la procedura della società può estendersi a te (art. 256 CCII) e che l’esdebitazione della società ha efficacia anche nei tuoi confronti (art. 278 c.5), ma a condizione che i requisiti dell’art. 280 sussistano anche su di te e sui legali rappresentanti (art. 278 c.4).
Fatta la scelta, metti in calendario la data chiave: l’esdebitazione opera alla chiusura della procedura oppure, se prima, decorsi tre anni dall’apertura (art. 279 c.1; art. 282 c.1 per la controllata; art. 281 c.2 per la giudiziale). Questo significa che, salvo chiusure anticipate, devi ragionare su un orizzonte di tre anni durante i quali i tuoi ex dipendenti, l’INPS e gli altri creditori parteciperanno al riparto.
La base giuridica. L’art. 278, comma 1, CCII definisce l’esdebitazione come “la liberazione dai debiti” che “comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”. Due parole contano: “inesigibilità” e “insoddisfatti”. Il credito del tuo ex dipendente non viene dichiarato inesistente: diventa non più esigibile da te per la parte che la procedura non ha pagato. Possono accedere al beneficio tutti i debitori dell’art. 1, comma 1 (art. 278 c.3), quindi anche l’imprenditore individuale.
Una precisazione che ti eviterà false aspettative: per aprire la liquidazione controllata non serve dimostrare di essere “meritevole”. La Cassazione lo ha chiarito: la diligenza o l’imprudenza nel contrarre i debiti si valutano nella fase successiva dell’esdebitazione, non all’ingresso (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025; in senso conforme Cass. I ord. n. 11603 del 28 aprile 2026, che però considera la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento un requisito di ammissibilità, controllato in modo sostanziale dal giudice). Per te significa una cosa concreta: le retribuzioni non pagate ai dipendenti non ti chiudono la porta della procedura, ma il modo in cui hai gestito quei mesi verrà guardato con attenzione quando chiederai di essere liberato.
Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è il ricorso per liquidazione giudiziale depositato da un ex dipendente o da un fornitore quando tu stavi ancora valutando. Non improvvisare: verifica subito i parametri dimensionali, perché se rientri tra gli imprenditori minori la liquidazione giudiziale non è la procedura corretta, e prepara con l’OCC la documentazione per difenderti nella prima udienza. Un secondo imprevisto è scoprire di essere stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 per la stessa esposizione: in quel caso, come detto, si applica la legge fallimentare e non puoi ripiegare sull’esdebitazione dell’incapiente per quei debiti (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025, che riprende la n. 14835/2025).
Un’attenzione per chi ha ceduto o affittato l’azienda. Se prima della crisi hai trasferito l’azienda o un ramo con i dipendenti, l’art. 2112 c.c. rende di regola il cessionario solidale per i crediti dei lavoratori. La circolare INPS 70/2023 ricorda che, se il cedente è in bonis, il TFR resta a carico del cessionario, e che nelle procedure liquidatorie il CCII consente di derogare a questa solidarietà. Tieni presente questo profilo, perché l’esdebitazione non libera i coobbligati (art. 278 c.6): un cessionario solidale resta esposto anche dopo il tuo decreto, e potrebbe cercare di rivalersi.
Check di completamento. Prima della mossa successiva verifica di avere: (1) l’inquadramento documentato (minore o non minore) con i parametri degli ultimi tre esercizi; (2) l’individuazione della procedura e, se è la controllata, l’appuntamento con l’OCC per la relazione e l’attestazione sull’attivo; (3) una data stimata di apertura e, da lì, la data in cui matureranno i tre anni per l’esdebitazione.
Mossa 3 — Accompagna l’insinuazione al passivo dei lavoratori con il privilegio corretto
Obiettivo della mossa: fare in modo che ogni credito di lavoro entri nello stato passivo con l’importo esatto e il privilegio dell’art. 2751-bis n. 1, perché solo i crediti accertati nel concorso partecipano ai riparti, alimentano il Fondo di garanzia e, per la parte non pagata, diventano inesigibili con l’esdebitazione.
Quando va fatta. Dal giorno dell’apertura della procedura fino alla formazione dello stato passivo. Nella liquidazione controllata la sentenza di apertura assegna ai creditori un termine non superiore a novanta giorni per presentare le domande (art. 270 c.2 lett. d); poi il liquidatore predispone il progetto di stato passivo, sul quale gli interessati hanno quindici giorni per le osservazioni (art. 273), e contro lo stato passivo è previsto il reclamo nel termine di otto giorni (art. 133, richiamato dall’art. 273). Nella liquidazione giudiziale i termini li fissa la sentenza di apertura: annotali il giorno stesso in cui la ricevi.
Come si esegue. L’insinuazione è un atto dei lavoratori, non tuo. Tu però hai due leve concrete.
La prima è informativa. Il curatore o il liquidatore ricostruisce il passivo anche dai tuoi documenti: consegnagli subito l’inventario della mossa 1, le buste paga, il prospetto TFR, i contratti. La circolare INPS 70/2023 richiede, per l’intervento del Fondo nelle procedure concorsuali, che il credito sia ammesso “con imputazione a TFR o retribuzione”, anche desumibile dalla relazione del curatore. Un’ammissione generica, senza distinzione delle voci, complica l’intervento del Fondo e la successiva surroga.
La seconda è di trasparenza verso gli ex dipendenti. Non puoi dare loro consulenza legale (hanno interessi contrapposti ai tuoi), ma puoi consegnare la documentazione che li riguarda: il prospetto del TFR, le ultime buste paga, la Certificazione Unica. Ogni lavoratore che si insinua tempestivamente e correttamente è un creditore il cui residuo diventerà inesigibile con l’esdebitazione; un lavoratore che resta fuori dal concorso conserva invece contro di te un diritto sulla percentuale, come vedremo tra poco.
Cosa succede ai rapporti ancora in corso. Se sei in liquidazione giudiziale e hai ancora dipendenti, l’art. 189 CCII (testo letto su Brocardi, aggiornato al 12 agosto 2026) prevede che i rapporti in corso alla data della sentenza restino sospesi finché il curatore, autorizzato dal giudice delegato, comunica il subentro o il recesso. Il recesso ha effetto dalla data di apertura; se entro quattro mesi il curatore non subentra, i rapporti cessano di diritto dalla stessa data, salvo proroga fino a otto mesi in presenza di concrete prospettive di ripresa o di trasferimento. Le dimissioni date durante la sospensione si intendono per giusta causa. E un dato è prezioso per il tuo piano: per l’art. 189 c.9, l’indennità di mancato preavviso spettante in ogni caso di cessazione, insieme al TFR, è ammessa al passivo come credito anteriore all’apertura, e lo stesso vale per il contributo dell’art. 2, comma 31, della L. 92/2012. Significa che questi crediti, anche se nascono formalmente con la cessazione, entrano nel concorso e partecipano all’esdebitazione come crediti anteriori.
Nella liquidazione controllata i contratti pendenti seguono una norma autonoma (art. 270 c.6 CCII): se hai dipendenti in forza al momento dell’apertura, chiedi al liquidatore come intende gestirli prima che maturino altre retribuzioni, perché quelle successive non sono debiti concorsuali (mossa 6).
La base giuridica del privilegio. L’art. 2751-bis n. 1 c.c. colloca i crediti di lavoro tra i privilegi generali sui mobili, e la giurisprudenza ne conferma la posizione di vertice. Due ordinanze lo mostrano per contrasto: il credito restitutorio del Fondo di garanzia per le PMI ha privilegio generale mobiliare ma è postergato solo alle spese di giustizia e ai crediti dell’art. 2751-bis (Cass. I ord. n. 22962/2025); lo stesso principio è stato affermato per il privilegio dell’art. 37, comma 3, L. 317/1991, aggiungendo che l’insinuazione tardiva non pregiudica la piena soddisfazione del credito privilegiato (Cass. I ord. n. 22925 del 27 luglio 2023). In pratica, nel riparto del ricavato dei tuoi beni mobili, i crediti dei lavoratori vengono prima della generalità degli altri privilegiati; la circolare INPS richiama anche l’art. 2776 c.c. per la collocazione sussidiaria sugli immobili.
Il destino di chi non si insinua. Qui la regola è precisa e va conosciuta: per i creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione “opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado” (art. 278 c.2). Tradotto: se gli altri lavoratori privilegiati hanno ricevuto il 44% e un tuo ex dipendente non si è insinuato, dopo l’esdebitazione potrà ancora chiederti il 44% del suo credito; il resto è inesigibile. Sappi che questa regola è stata contestata davanti alla Corte costituzionale: la Corte, con l’ordinanza n. 104 del 2026, ha restituito gli atti ai giudici rimettenti di Verona e Milano per un vizio di notifica ai creditori ammessi, senza esaminare il merito; la questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione. Oggi la regola del comma 2 è vigente, e il tuo piano deve tenerne conto.
Se qualcosa va storto. Il caso tipico è il credito ammesso come chirografario per un errore di qualificazione, o con un importo che mescola TFR e retribuzioni. Il reclamo contro lo stato passivo spetta al creditore interessato; tu, come debitore, puoi segnalare al liquidatore o al curatore l’errore materiale, documentandolo, prima che lo stato passivo diventi esecutivo. Un altro imprevisto è il lavoratore che deposita la domanda dopo il termine: la tardività ha regole proprie, e la giurisprudenza citata mostra che per i privilegiati di rango elevato non necessariamente comporta una perdita sul riparto.
Check di completamento. Prima della mossa 4 assicurati che: (1) il curatore o il liquidatore abbia ricevuto l’inventario e la documentazione di ogni lavoratore; (2) nel progetto di stato passivo i crediti di lavoro compaiano distinti per voce e con il privilegio dell’art. 2751-bis n. 1; (3) tu abbia l’elenco dei lavoratori che non risultano insinuati, con il relativo importo, per stimare la quota che resterà esigibile ex art. 278 c.2.
Mossa 4 — Apri la strada al Fondo di garanzia INPS per TFR e ultime retribuzioni
Obiettivo della mossa: fare in modo che i tuoi ex dipendenti ricevano dal Fondo di garanzia dell’INPS il TFR e le ultime tre mensilità, riducendo la loro pressione su di te e trasformando una parte del debito in un credito dell’INPS che seguirà, nel concorso e nell’esdebitazione, la stessa sorte.
Quando va fatta. La finestra critica riguarda le ultime retribuzioni. Il Fondo garantisce i crediti retributivi degli ultimi tre mesi del rapporto, ma solo se questi rientrano nei dodici mesi che precedono una data di riferimento, che la circolare INPS 70/2023 individua procedura per procedura: per la liquidazione giudiziale è il deposito del ricorso (art. 37 CCII); per il concordato preventivo il deposito del ricorso; per l’esecuzione individuale il deposito del ricorso per la tutela del credito, oppure la notifica del precetto se il titolo è una diffida accertativa. Il TFR non ha questa finestra: si prescrive in cinque anni, in dieci se riconosciuto da una sentenza passata in giudicato (sempre secondo la circolare). Ogni mese di ritardo nel depositare il ricorso può far uscire una o più delle ultime mensilità dalla garanzia.
Come si esegue. La domanda al Fondo la presenta il lavoratore, solo in via telematica (portale INPS, patronato o avvocato); le domande presentate in altro modo sono improcedibili. Tu non sei parte della domanda, ma il tuo comportamento ne condiziona l’esito. Distingui i due regimi.
Se sei in liquidazione giudiziale. La circolare (par. 5.1) richiede tre requisiti: cessazione del rapporto, apertura della procedura, credito accertato nello stato passivo con imputazione a TFR o retribuzione. Il tuo compito è far sì che il passivo sia formato in modo chiaro (mossa 3).
Se sei imprenditore minore. La circolare tratta il datore non assoggettabile alle procedure concorsuali maggiori (par. 5.2) con requisiti più pesanti: cessazione del rapporto; inapplicabilità delle procedure, provata anche con i bilanci depositati o con il decreto di reiezione dell’istanza di fallimento, oppure considerata provata se il datore non ha avuto in media più di tre dipendenti; credito accertato con un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, verbale di conciliazione esecutivo, diffida accertativa efficace); insufficienza del patrimonio dopo un’esecuzione forzata seria e adeguata. Per la liquidazione controllata la circolare (par. 6.2.1) aggiunge che, per il debitore persona fisica, l’attestazione dell’OCC sull’assenza di attivo vale come prova dell’insufficienza patrimoniale. Il modo in cui l’INPS coordina la liquidazione controllata con la data di riferimento delle ultime mensilità non è descritto nella parte della circolare che abbiamo letto: è un punto da verificare caso per caso con la Struttura territoriale competente, e lo segnaliamo come tale.
Che cosa puoi fare tu. Non ostacolare la formazione del titolo. È controintuitivo, ma è il cuore della mossa: per la Cassazione l’accertamento del credito verso il datore è “elemento costitutivo” del diritto alla prestazione del Fondo e deve preesistere alla domanda all’INPS (Cass. lav. ord. n. 23620 del 20 agosto 2025, che richiama Cass. n. 9284/2023 e n. 1934/2025). Nella vicenda decisa con quell’ordinanza, i lavoratori di una società trasferita all’estero avevano chiesto direttamente il fallimento, chiuso poi senza accertamento del passivo, e senza titolo il Fondo non ha pagato. La sentenza Cass. lav. n. 1864 del 27 gennaio 2025 è ancora più netta: le prestazioni del Fondo hanno natura previdenziale e costituiscono un’obbligazione autonoma rispetto a quella del datore, il cui fatto costitutivo è l’insinuazione al passivo o, per i non fallibili, l’esecuzione forzata infruttuosa; l’INPS è un terzo rispetto al rapporto di lavoro e non può essere chiamato a pagare su un credito mai accertato. Opporre resistenza pretestuosa a un decreto ingiuntivo fondato, per te imprenditore in crisi, non ha senso: allunga i tempi, aggiunge spese al tuo passivo e toglie ai tuoi ex dipendenti la via del Fondo, lasciandoli a premere su di te.
Monardo, in questa fase, lavora su due fronti contemporaneamente: la procedura che porterà all’esdebitazione e la tenuta dei crediti dei lavoratori verso il Fondo, perché un piano che dimentica l’INPS è un piano che lascia creditori arrabbiati e conti che non tornano.
La base giuridica. Il Fondo è istituito dall’art. 2 della L. 297/1982 per il TFR ed esteso dal D.Lgs. 80/1992 ai crediti di lavoro diversi dal TFR, cioè le ultime tre mensilità. È finanziato dai datori di lavoro con un contributo dello 0,20% della retribuzione imponibile (0,40% per alcuni dirigenti) e opera anche se tu non hai versato i contributi, in forza del principio di automaticità (art. 2116 c.c.), purché il credito sia accertato. Per le ultime retribuzioni la garanzia ha un tetto: tre volte la misura massima mensile del trattamento straordinario di integrazione salariale (par. 9.3 della circolare). Non sono garantite, tra l’altro, l’indennità di mancato preavviso e l’indennità di malattia a carico dell’INPS: quelle restano crediti del lavoratore verso di te, privilegiati, e andranno nel concorso.
Le procedure che chiudono la porta al Fondo. La circolare segnala casi in cui il Fondo non interviene, e ti servono per non scegliere strade che peggiorano la posizione dei lavoratori senza vantaggio per te: gli accordi che chiudono la composizione negoziata (par. 7); la ristrutturazione dei debiti del consumatore; il concordato minore, nel quale il lavoratore che ha votato a favore o non ha votato non può chiedere l’intervento del Fondo, mentre può farlo se il concordato è omologato nonostante il suo voto contrario (par. 6.2). Se stai valutando un concordato minore invece della liquidazione, metti in conto questo effetto sul voto dei lavoratori.
Se qualcosa va storto. Imprevisto tipico: il lavoratore ha già ottenuto il pagamento parziale da te, o ha accettato una falcidia in un concordato. La circolare afferma che nel concordato preventivo il Fondo paga TFR e crediti “nella loro integrale misura”, indipendentemente dalla percentuale del piano. La Cassazione, però, ha detto che la falcidia parziale del TFR in un concordato liquidatorio “condiziona la misura del diritto della prestazione nei confronti del Fondo di Garanzia” (Cass. lav. sent. n. 29754 dell’11 novembre 2025). C’è dunque una divergenza tra prassi amministrativa e giurisprudenza di legittimità: se pensi a soluzioni concordatarie, valutala prima. Un secondo imprevisto è il datore deceduto: la circolare prevede che le azioni esecutive vadano verso tutti gli eredi, e indica come provare l’insufficienza in caso di rinuncia (curatore dell’eredità giacente) o di accettazione con beneficio d’inventario (stato di graduazione).
Come leggere la data di riferimento: tre esempi da fare sul tuo calendario. Prendi la data di cessazione di ciascun ex dipendente e la data dell’atto che, secondo la circolare, fa da riferimento. Poi conta a ritroso dodici mesi e controlla se il trimestre finale del rapporto ci sta dentro.
- Esempio A. Rapporto cessato il 31 marzo 2026; il lavoratore deposita il ricorso per decreto ingiuntivo il 18 maggio 2026. I dodici mesi vanno dal 18 maggio 2025 al 18 maggio 2026: gennaio, febbraio e marzo 2026 sono dentro. Il Fondo può coprire il trimestre.
- Esempio B. Stesso rapporto, ma il lavoratore aspetta e deposita il ricorso il 5 maggio 2027. I dodici mesi partono dal 5 maggio 2026: il trimestre gennaio-marzo 2026 resta fuori. Il TFR è ancora garantito, le ultime retribuzioni no: rimangono crediti privilegiati del lavoratore verso di te, da far valere nel concorso.
- Esempio C. Imprenditore non minore: un fornitore deposita il ricorso per la liquidazione giudiziale e la data di riferimento è quella del deposito del ricorso (art. 37 CCII, secondo la circolare). Per i rapporti già cessati da molti mesi prima di quel deposito, il trimestre finale potrebbe essere già uscito dalla finestra.
Che cosa ne ricavi tu, imprenditore? Che il momento in cui viene depositato il primo atto utile non è indifferente. Se un tuo ex dipendente sta valutando di agire, ritardare non ti protegge: sposta soltanto una parte del debito dal Fondo a te, con un creditore in più che non verrà pagato dall’INPS e che, in sede di esdebitazione, avrà ogni interesse a contestare la tua condotta. Ricorda anche che gli ex dipendenti in questa fase hanno interessi opposti ai tuoi: non sei tu a dover consigliare loro i tempi, ma puoi evitare di frapporre ostacoli inutili, per esempio non opponendo un decreto ingiuntivo che sai fondato, consegnando i documenti richiesti, rispondendo con chiarezza all’Ispettorato se viene attivata una diffida accertativa.
Il caso del lavoratore che è anche tuo familiare. Nelle piccole imprese individuali capita spesso che tra i dipendenti ci sia il coniuge, un figlio o un altro parente. Il rapporto di lavoro subordinato tra familiari esiste e dà diritto alle stesse tutele, ma è anche quello che curatori, liquidatori e INPS esaminano con maggiore attenzione, per escludere rapporti fittizi o retribuzioni gonfiate negli ultimi mesi. Se hai familiari tra i creditori di lavoro, prepara fin d’ora la prova della prestazione effettivamente resa: orari, mansioni, comunicazioni, presenze. Un credito di lavoro di un familiare contestato rallenta lo stato passivo e, se giudicato artificioso, può diventare un argomento contro di te sotto il profilo dell’art. 280 c.1 lett. b) (“esposto passività insussistenti”).
Check di completamento. Prima della mossa 5 verifica: (1) per ogni lavoratore, quale titolo esiste o si formerà (stato passivo, decreto ingiuntivo, sentenza, conciliazione); (2) se le ultime tre mensilità rientrano nei dodici mesi della data di riferimento applicabile; (3) se hai scelto una procedura che non esclude il Fondo per i lavoratori.
Mossa 5 — Governa la surroga dell’INPS e il riparto del tuo attivo
Obiettivo della mossa: sapere in anticipo chi, dopo l’intervento del Fondo, sarà tuo creditore per i crediti di lavoro (il lavoratore o l’INPS), con quale privilegio e per quale importo, così da stimare con precisione la quota che il riparto coprirà e quella che diventerà inesigibile.
Quando va fatta. Dal momento in cui il Fondo paga il primo lavoratore fino all’ultimo riparto. In pratica la surroga matura quasi sempre mentre la procedura è aperta: il Fondo interviene dopo l’accertamento del credito, e da quel momento l’INPS prende il posto del lavoratore per le somme che ha erogato. Nella liquidazione controllata il progetto di riparto viene comunicato con quindici giorni per le osservazioni (art. 275 c.5 CCII) e il decreto del giudice delegato è reclamabile ai sensi dell’art. 124: sono i momenti in cui la surroga si vede nei numeri.
Come si esegue. Il primo passo è costruire una tabella a tre colonne per ogni lavoratore: credito ammesso al passivo, somme pagate dal Fondo, residuo rimasto al lavoratore. Le somme pagate dal Fondo diventano un credito dell’INPS verso di te, che entra nel riparto al posto del lavoratore; il residuo resta del lavoratore. Tipicamente, al lavoratore rimangono le voci che il Fondo non copre: le mensilità anteriori al trimestre finale, l’indennità di mancato preavviso, l’eccedenza oltre il massimale delle ultime retribuzioni, il risarcimento per il licenziamento illegittimo.
Poi chiedi al liquidatore o al curatore di indicare nel progetto di riparto, per ogni credito di lavoro, se il beneficiario è il lavoratore o l’INPS in surroga. Non è un dettaglio formale: è ciò che ti dirà, a fine procedura, a chi resterà intestato il residuo che l’esdebitazione renderà inesigibile.
La base giuridica. La circolare INPS 70/2023 ricollega la surroga del Fondo ai privilegi dei crediti di lavoro (artt. 2751-bis e 2776 c.c.) e avverte che la surroga nel privilegio non è possibile se il credito è stato ammesso al passivo come chirografario. La Cassazione spiega perché l’accertamento del credito è indispensabile anche da questo punto di vista: serve a tutelare il diritto di surroga del Fondo per le somme erogate, insieme al privilegio del lavoratore sul patrimonio del datore e degli eventuali condebitori solidali (Cass. lav. n. 1864/2025; Cass. lav. ord. n. 23620/2025, che richiama Cass. n. 1934/2025). E c’è un principio che protegge il lavoratore anche quando la surroga si indebolisce: se il TFR viene degradato al chirografo e questo pregiudica la surroga dell’INPS, il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo non viene meno; l’eventuale pregiudizio si regola con l’art. 1916, comma 3, c.c., non con la perdita della prestazione (Cass. lav. sent. n. 29754/2025).
Che cosa cambia per l’esdebitazione. Il credito dell’INPS in surroga è lo stesso credito del lavoratore, passato a un nuovo titolare per effetto del pagamento: nasce da un fatto anteriore all’apertura ed è accertato nel concorso. Ne segue che la parte del credito surrogato che i riparti non coprono è un credito rimasto insoddisfatto nella procedura e rientra, come tale, nell’inesigibilità dell’art. 278 c.1. Ti segnaliamo con franchezza che, nelle ricerche fatte per questo piano, non abbiamo trovato pronunce che affrontino espressamente il credito dell’INPS in surroga nell’esdebitazione del CCII: la conclusione discende dal testo della norma, e va verificata sul tuo caso. Nella pratica è anche la ragione per cui l’INPS, una volta surrogato, ha interesse a partecipare attivamente al riparto e, alla fine, a presentare osservazioni sull’istanza di esdebitazione (mossa 8).
Il lavoratore non pagato dal Fondo resta un tuo creditore privilegiato. Per le voci che il Fondo non copre, il lavoratore continua a partecipare con il privilegio dell’art. 2751-bis n. 1. È per esempio il caso del risarcimento per licenziamento inefficace, nullo o annullabile, che il codice include espressamente nel privilegio. Concorre con l’INPS surrogato sullo stesso grado: il ricavato si distribuisce in proporzione.
Se qualcosa va storto. Il caso più frequente è un riparto parziale eseguito prima che l’INPS abbia pagato: in quella fase il lavoratore riceve la sua quota, poi il Fondo paga la differenza nei limiti di legge e si surroga per quanto erogato. Chiedi al liquidatore di accantonare con precisione e di documentare ogni passaggio; se il Fondo ha pagato più di quanto il lavoratore avrebbe ricevuto, la differenza resta un credito dell’INPS che concorrerà ai riparti successivi. Un altro imprevisto è la disparità di conteggi tra l’INPS e il passivo ammesso: l’INPS calcola la sua prestazione sul credito accertato e nei limiti del massimale; la sua surroga non può superare quanto ha pagato.
Check di completamento. Prima della mossa 6 verifica: (1) per ogni lavoratore la ripartizione tra residuo del lavoratore e credito dell’INPS surrogato; (2) che il progetto di riparto indichi correttamente i beneficiari; (3) una stima della percentuale che i crediti di lavoro riceveranno complessivamente, che ti servirà anche per calcolare la quota dovuta ai lavoratori non insinuati (art. 278 c.2).
Mossa 6 — Separa i crediti che l’esdebitazione non raggiunge
Obiettivo della mossa: individuare in anticipo i crediti legati al lavoro che resteranno esigibili anche dopo il decreto, per non costruire il tuo futuro su un’esdebitazione più ampia di quella che la legge concede.
Quando va fatta. Durante tutta la procedura, e con particolare attenzione nei mesi successivi all’apertura, perché è lì che nascono i debiti “nuovi”.
Come si esegue. Riprendi l’inventario e aggiungi una colonna: “coperto dall’esdebitazione: sì / no / da verificare”. Poi passa al vaglio quattro categorie.
1. I crediti di lavoro maturati dopo l’apertura. L’esdebitazione riguarda i crediti rimasti insoddisfatti “nell’ambito” della procedura (art. 278 c.1) e, nella liquidazione giudiziale, i “debiti concorsuali non soddisfatti” (art. 281 c.1). I crediti che nascono dopo l’apertura non sono concorsuali e restano fuori. Pensa a due situazioni.
- Liquidazione giudiziale con subentro del curatore. Se il curatore subentra nei rapporti di lavoro, il subentro decorre dalla comunicazione ai lavoratori (art. 189 c.2) e le retribuzioni maturate da quel momento sono debiti della procedura, che la procedura paga con priorità rispetto ai creditori concorsuali. Non sono crediti verso di te da esdebitare.
- Liquidazione controllata e nuova attività. Nella liquidazione controllata puoi continuare a lavorare e, se le condizioni lo consentono, avviare una nuova attività. Se assumi un dipendente dopo l’apertura e non lo paghi, quel credito è un debito nuovo: non partecipa al concorso, non è toccato dall’esdebitazione e il lavoratore potrà agire contro di te nei modi ordinari. In più, ricorda che fino all’esdebitazione i beni che sopravvengono possono essere acquisiti alla procedura (art. 272 c.3 e 3-bis CCII): il tuo nuovo patrimonio d’impresa non è del tutto al riparo finché la procedura è aperta.
2. I coobbligati. L’esdebitazione è personale: “sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso” (art. 278 c.6). Se c’è un cessionario d’azienda solidale per i crediti di lavoro, se un familiare ha garantito i tuoi debiti, se un socio è solidale per altra via, quelle posizioni restano aperte. E quando il coobbligato paga, potrebbe cercare di rivalersi su di te: valuta con il tuo legale come si colloca questo regresso rispetto al concorso.
3. I debiti da fatto illecito extracontrattuale. Il risarcimento per licenziamento illegittimo è contrattuale, e il codice lo tratta come credito di lavoro privilegiato: diventa inesigibile per la parte non soddisfatta. Diverso è il caso in cui un ex dipendente fondi una domanda di danni su un fatto illecito extracontrattuale: l’art. 278 c.7 lett. b) esclude quei debiti dall’esdebitazione. La qualificazione dipende da come la domanda è costruita e da come il giudice la accerta: leggi gli atti, non fermarti al titolo della causa.
4. Le sanzioni. Restano escluse le “sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti” (art. 278 c.7 lett. b). Un tribunale ha ritenuto la sanzione tributaria accessoria travolta dall’esdebitazione insieme al debito principale (Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026, noto da una sintesi Eutekne, senza numero). Per le sanzioni sull’omesso versamento delle ritenute previdenziali la questione è più delicata, perché la sanzione colpisce una condotta (aver trattenuto e non versato) e non è semplicemente un accessorio del contributo: trattala come “da verificare” e non dare per scontata la sua cancellazione.
La base giuridica. Oltre agli articoli citati, conta il principio che la Corte costituzionale ha dato all’art. 281: la contestualità tra decreto di chiusura ed esdebitazione va intesa in senso logico-funzionale, non solo cronologico (Corte cost. sent. n. 74/2026). Il perimetro dell’esdebitazione, insomma, si misura sui crediti del concorso: quelli che entrano nel concorso possono uscirne inesigibili; quelli che ne restano fuori seguono altre regole.
Se qualcosa va storto. Il rischio più insidioso è la commistione tra vecchi e nuovi rapporti con lo stesso lavoratore: un ex dipendente riassunto dopo l’apertura ha due posizioni distinte, una concorsuale (il vecchio rapporto) e una nuova. Tienile separate con due contratti, due prospetti TFR, due cartelline. Un secondo rischio è il contratto di lavoro in corso nella liquidazione controllata lasciato “in sospeso” senza una decisione: chiedi al liquidatore di definirlo, perché le retribuzioni che maturano senza prestazione o con prestazione non autorizzata generano contestazioni.
Check di completamento. Prima della mossa 7: (1) ogni credito dell’inventario ha la sua etichetta sì/no/da verificare; (2) hai l’elenco dei coobbligati e dei garanti; (3) se hai avviato una nuova attività dopo l’apertura, la tua contabilità separa i nuovi rapporti di lavoro da quelli anteriori.
Mossa 7 — Disinnesca il fronte penale e contributivo delle ritenute non versate
Obiettivo della mossa: misurare l’esposizione per le ritenute previdenziali trattenute e non versate, perché sopra una soglia annua è reato, e una condanna può incidere sulle condizioni dell’esdebitazione.
Quando va fatta. In parallelo a tutte le altre mosse, dal primo giorno. È un fronte che ha tempi propri, scanditi dagli accertamenti dell’INPS e dalle notifiche, e non si sospende per l’apertura della liquidazione.
Come si esegue. Il primo passo è calcolare, anno per anno, l’importo delle ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti e non versate. Non confonderle con i contributi a tuo carico: qui parliamo delle quote che hai tolto dalla busta paga del lavoratore. Poi confronta il totale annuo con la soglia di 10.000 euro.
La base giuridica. La norma è l’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983, convertito dalla L. 638/1983, nel testo modificato dal D.L. 48/2023. Secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 2025 (decisa il 10 giugno e depositata l’8 luglio 2025), sopra i 10.000 euro annui la condotta è punita con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro; se l’importo omesso non supera i 10.000 euro annui si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. La Corte ha ritenuto non fondati i dubbi sul minimo della sanzione amministrativa e ha spiegato che la condotta ha un disvalore particolare, perché il datore distrae somme che fanno già parte della retribuzione dei lavoratori; le circostanze esterne che hanno causato l’omissione contano semmai per escludere la responsabilità secondo le regole generali sull’illecito amministrativo (art. 3 L. 689/1981), non per ridurre la sanzione. Le eventuali cause di non punibilità legate al versamento non sono descritte nella fonte che abbiamo letto: falle verificare dal penalista prima di qualsiasi scelta.
Come il penale incide sull’esdebitazione. L’art. 280 c.1 lett. a) esclude dall’esdebitazione chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta, per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio “o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa”, salvo la riabilitazione; se il procedimento penale è in corso, il tribunale rinvia la decisione sull’esdebitazione fino all’esito. Nella liquidazione controllata l’art. 282 c.2 aggiunge che non devi essere stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati dell’art. 344 CCII e che non devi aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Se l’omesso versamento delle ritenute sopra soglia rientri tra i “delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa” è una valutazione che il tribunale farà sul caso concreto. Un’indicazione, in regime di legge fallimentare, viene da Trib. Rimini 5 maggio 2026 (nota da una sintesi Unijuris, senza numero): il patteggiamento per omesso versamento di ritenute previdenziali non ha impedito il beneficio, in assenza di condotte fraudolente. Va presa per quello che è, una decisione di merito su un regime diverso, ma conferma che il dato penale si pesa insieme alla condotta complessiva.
I contributi omessi, in breve. Il debito contributivo verso l’INPS per i contributi non versati è un tema a sé, con regole proprie sul privilegio e sulla riscossione, che trattiamo in un approfondimento dedicato. Qui ti basta sapere due cose: le quote trattenute e non versate possono essere reclamate dal lavoratore con il privilegio dell’art. 2751-bis n. 1 (Cass. lav. ord. n. 10084/2025); e il Fondo di garanzia interviene anche se i contributi non sono stati versati, per il principio di automaticità ricordato dalla circolare INPS 70/2023.
Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è la notifica di un avviso di accertamento o di una contestazione durante la procedura. Non ignorarla e non lasciarla al liquidatore: la responsabilità penale è personale e il procedimento penale ha tempi che possono intrecciarsi con quelli dell’esdebitazione, fino al rinvio della decisione previsto dall’art. 280 c.1 lett. a). Un secondo imprevisto è l’errore di calcolo sulla soglia: verifica che il conteggio sia annuale e che riguardi solo le ritenute operate, non i contributi a tuo carico.
Check di completamento. Prima della mossa 8: (1) hai il prospetto annuo delle ritenute trattenute e non versate con il confronto rispetto ai 10.000 euro; (2) sai se esistono procedimenti penali o contestazioni pendenti; (3) hai condiviso queste informazioni con il legale che seguirà l’istanza di esdebitazione, perché vanno dichiarate e gestite, non nascoste.
Mossa 8 — Chiedi l’esdebitazione e difendila davanti al tribunale
Obiettivo della mossa: ottenere il decreto che dichiara inesigibili i crediti di lavoro rimasti insoddisfatti, superando le osservazioni dei creditori e, se serve, il reclamo.
Quando va fatta. Alla chiusura della procedura oppure, se prima, decorsi tre anni dall’apertura (art. 279 c.1). Nella liquidazione giudiziale il tribunale provvede su istanza del debitore insieme al decreto di chiusura, oppure decorsi almeno tre anni dall’apertura (art. 281 c.1-2); la Corte costituzionale ha chiarito che l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo, perché la contestualità è logico-funzionale (sent. n. 74/2026). Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera alla chiusura o, prima, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore (art. 282 c.1). Anche qui, i termini corrono in agosto (art. 9 c.1 CCII).
Come si esegue. Il primo passo è preparare l’istanza con una ricostruzione documentata della tua condotta: come si è formato il debito verso i dipendenti, che cosa hai fatto per contenerlo, come hai collaborato con il curatore o il liquidatore. Poi:
- Liquidazione giudiziale. Il curatore comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo, che hanno quindici giorni per presentare osservazioni; nel rapporto riepilogativo dell’art. 235 riferisce i fatti rilevanti per la concessione o il diniego. Il decreto è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, a te e ai creditori ammessi non integralmente soddisfatti, che possono proporre reclamo ex art. 124 nel termine di trenta giorni; il decreto è iscritto nel registro delle imprese (art. 281 c.1, 3, 4).
- Liquidazione controllata. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni. Se l’esdebitazione opera prima della chiusura, la segnalazione dà atto dei fatti rilevanti. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese; quello che riguarda il consumatore o il professionista è pubblicato sul sito del tribunale o del Ministero della giustizia. Contro il decreto (o contro il provvedimento che accerta le preclusioni) creditori ammessi e debitore possono proporre reclamo ex art. 124 entro trenta giorni (art. 282 c.1 e 3).
Tra i creditori ammessi ci sono i tuoi ex dipendenti e, per quanto surrogato, l’INPS: aspettati osservazioni da entrambi. Prepara le risposte prima che arrivino.
La base giuridica: le condizioni. L’art. 280 richiede che tu: (a) non sia stato condannato in via definitiva per i reati indicati, salvo riabilitazione; (b) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e degli affari, o fatto ricorso abusivo al credito; (c) non abbia ostacolato o rallentato la procedura e abbia fornito agli organi tutte le informazioni e i documenti necessari; (d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione; (e) non ne abbia già beneficiato due volte. Non c’è un requisito di soddisfazione minima dei creditori: la Cassazione, in un caso regolato dalla legge fallimentare, ha affermato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude il beneficio se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, ricordando che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024). Nella liquidazione controllata si aggiunge la valutazione su colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2), che è il punto in cui la gestione degli ultimi mesi con i dipendenti verrà guardata più da vicino.
Il socio illimitatamente responsabile. Se il debito verso i dipendenti è della SNC o della SAS, ricorda: le condizioni dell’art. 280 devono sussistere anche nei tuoi confronti e dei legali rappresentanti (art. 278 c.4), e l’esdebitazione della società ha efficacia verso di te (art. 278 c.5). In regime di legge fallimentare la Cassazione ha precisato che, nel fallimento del socio, tra i creditori concorsuali rientrano anche quelli della società e che le cause ostative sono tassative (Cass. civ. ord. n. 15359 del 31 maggio 2023): un argomento che resta utile per analogia, mentre sulla disciplina del CCII per i soci non abbiamo trovato pronunce verificate.
Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è l’osservazione di un ex dipendente che ti accusa di aver continuato l’attività sapendo di non poter pagare gli stipendi. Rispondi con i fatti: date, incassi, tentativi di rinegoziazione, richieste di cassa integrazione, comunicazioni ai lavoratori. Un secondo imprevisto è il procedimento penale pendente per le ritenute: il tribunale non rigetta, rinvia (art. 280 c.1 lett. a). Il terzo è il diniego: il reclamo va proposto entro trenta giorni; sui rimedi successivi davanti alla Cassazione esiste un contrasto sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione, che va valutato da un cassazionista al momento.
Check di completamento. Il piano è completo quando: (1) il decreto di esdebitazione è stato emesso e comunicato; (2) sono decorsi i trenta giorni per il reclamo senza impugnazioni, o il reclamo è stato deciso; (3) hai aggiornato l’inventario indicando, per ogni ex dipendente e per l’INPS, la parte inesigibile e l’eventuale parte che resta esigibile (lavoratori non insinuati, art. 278 c.2; crediti esclusi, art. 278 c.7; crediti successivi all’apertura).
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Partono dalla stessa situazione e cambiano soltanto la tempestività delle mosse.
Situazione di partenza comune. Imprenditore individuale minore nel settore della ristorazione. Attività cessata e rapporti di lavoro chiusi martedì 31 marzo 2026. Tre ex dipendenti:
- Lavoratrice A: TFR 14.386,72 €; retribuzioni di gennaio, febbraio e marzo 2026 non pagate 4.917,45 €. Totale 19.304,17 €.
- Lavoratore B: TFR 9.204,18 €; retribuzioni del trimestre finale 3.660,90 €; risarcimento per licenziamento annullabile riconosciuto con sentenza 7.812,30 €. Totale 20.677,38 €.
- Lavoratore C: TFR 6.051,64 €.
Ricorso per liquidazione controllata depositato dal debitore lunedì 9 novembre 2026, sentenza di apertura martedì 1° dicembre 2026, termine per le domande dei creditori fissato in novanta giorni: scade lunedì 1° marzo 2027. Attivo realizzato dalla vendita di attrezzature e arredi: 23.870 €. Spese della procedura da pagare prima: 6.120 €. Disponibili per i crediti di lavoro privilegiati: 17.750 €. Nessun altro credito ha grado pari o superiore.
Simulazione 1 — Chi si muove alla mossa 4 prima dell’apertura. La lavoratrice A deposita il ricorso per decreto ingiuntivo lunedì 18 maggio 2026. La data di riferimento per le ultime mensilità, in un’esecuzione individuale, è il deposito del ricorso: i dodici mesi vanno dal 18 maggio 2025 al 18 maggio 2026, e il trimestre gennaio-marzo 2026 ci rientra. Ottenuto il titolo e accertata l’insufficienza del patrimonio, il Fondo le paga TFR (14.386,72 €) e ultime retribuzioni (4.917,45 €, ipotizzando che siano sotto il massimale). La lavoratrice è soddisfatta per intero; l’INPS si surroga per 19.304,17 € e si insinua al passivo con il privilegio. Lo stesso accade per B, che si era mosso negli stessi giorni, per TFR e retribuzioni (12.865,08 €). Il suo risarcimento di 7.812,30 € resta a lui: il Fondo non lo copre.
Al riparto partecipano dunque crediti privilegiati per 39.981,55 € (INPS 32.169,25 €; B 7.812,30 €). La percentuale è 17.750 / 39.981,55 = 44,40%. L’INPS riceve 14.281,69 € e B 3.468,31 €. Restano insoddisfatti 17.887,56 € dell’INPS e 4.343,99 € di B: con il decreto di esdebitazione diventano inesigibili.
Simulazione 2 — Chi resta fermo e si insinua soltanto. Stessa situazione, ma A e B non chiedono nulla prima dell’apertura: si limitano a insinuarsi entro il 1° marzo 2027. Il progetto di stato passivo viene comunicato martedì 6 aprile 2027; le osservazioni vanno fatte entro mercoledì 21 aprile 2027 (quindici giorni) e l’eventuale reclamo entro giovedì 29 aprile 2027 (otto giorni). Il riparto è identico nei numeri (44,40%): A riceve 8.570,18 € e resta scoperta per 10.733,99 €; B riceve 9.179,82 € e resta scoperto per 11.497,56 €. La differenza la fa il Fondo: se l’INPS riconosce lo stato passivo della controllata come accertamento utile e la data di riferimento consente di recuperare il trimestre finale, i lavoratori saranno pagati e l’INPS subentrerà; se no, resteranno creditori in proprio. In entrambe le ipotesi, per te il residuo insoddisfatto diventa inesigibile. Ciò che cambia è chi, in sede di esdebitazione, presenterà le osservazioni: due lavoratori non pagati sono interlocutori ben più combattivi dell’INPS.
Simulazione 3 — Il lavoratore che non partecipa al concorso. Il lavoratore C non si insinua. Decorsi tre anni dall’apertura, il 1° dicembre 2029 cade di sabato: l’istanza di esdebitazione viene depositata lunedì 3 dicembre 2029. Il decreto rende inesigibili i residui dei creditori ammessi. Per C vale l’art. 278 c.2: l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado, cioè il 44,40%. C potrà ancora chiederti 2.686,65 € (il 44,40% di 6.051,64 €); i restanti 3.364,99 € sono inesigibili. Ricorda che su questa regola pende una questione davanti alla Corte costituzionale: se la Corte la dichiarasse illegittima, il calcolo potrebbe cambiare a tuo favore.
Simulazione 4 — Il dipendente assunto dopo l’apertura. Nel gennaio 2027 avvii una piccola attività di catering e assumi un dipendente. Nel settembre e ottobre 2028 non riesci a pagargli due mensilità, per 2.874,20 €. Quel credito è nato dopo l’apertura: non partecipa al concorso e il decreto del dicembre 2029 non lo tocca. Il lavoratore potrà agire contro di te nei modi ordinari, anche dopo l’esdebitazione. Nel frattempo, fino all’esdebitazione, i beni sopravvenuti possono essere acquisiti alla procedura (art. 272 c.3-bis).
| Voce | Simulazione 1 | Simulazione 2 | Simulazione 3 |
|---|---|---|---|
| Pagato dal Fondo ai lavoratori | 32.169,25 € | dipende dall’INPS | 0 € per C |
| Ricevuto dal riparto | 17.750 € (INPS + B) | 17.750 € (A + B) | 0 € per C |
| Inesigibile dopo il decreto | 22.231,55 € | 22.231,55 € | 3.364,99 € per C |
| Ancora esigibile verso di te | 0 € | 0 € | 2.686,65 € per C |
Il piano in una pagina
Se devi stampare una sola pagina, stampa questa. Le otto mosse si possono riassumere così: prima conosci i tuoi debiti verso i dipendenti voce per voce; poi scegli la procedura giusta; poi fai in modo che quei crediti entrino nel concorso, possibilmente con il privilegio corretto e con un titolo che apra la strada al Fondo; poi segui la surroga dell’INPS fino all’ultimo riparto; separa i crediti che l’esdebitazione non raggiunge; gestisci il fronte penale delle ritenute; infine chiedi e difendi il decreto.
La logica che regge tutto è una: l’esdebitazione cancella solo ciò che è passato dal concorso e non è stato pagato. Più il concorso è ordinato e completo, più l’esdebitazione è ampia e solida.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Inventario | Separare retribuzioni, TFR, indennità, risarcimenti, contributi | Subito | Privilegi errati, Fondo bloccato |
| 2. Procedura | Liquidazione controllata o giudiziale; calendario dei tre anni | Prima che un creditore ti anticipi | Procedura sbagliata, tempi persi |
| 3. Insinuazione | Crediti di lavoro nel passivo con privilegio art. 2751-bis n. 1 | Termine della sentenza (controllata: max 90 giorni) | Lavoratori fuori dal concorso, art. 278 c.2 |
| 4. Fondo di garanzia | TFR e ultime tre mensilità pagati dall’INPS | Ultime mensilità entro i 12 mesi dalla data di riferimento | Lavoratori scoperti e più aggressivi |
| 5. Surroga e riparto | Sapere chi è creditore e per quanto | Ogni progetto di riparto (15 giorni) | Stime sbagliate del residuo |
| 6. Crediti esclusi | Individuare debiti nuovi, coobbligati, illecito, sanzioni | Per tutta la procedura | Debiti che “sopravvivono” al decreto |
| 7. Ritenute | Misurare l’esposizione penale (soglia 10.000 euro annui) | In parallelo | Rinvio o diniego dell’esdebitazione |
| 8. Esdebitazione | Decreto di inesigibilità | Chiusura o tre anni dall’apertura; osservazioni 15 giorni; reclamo 30 giorni | Debiti ancora esigibili |
Gli scenari di deviazione
Nessun piano procede sempre in linea retta. Ecco i tre imprevisti che più spesso deviano il percorso, con il piano B per ciascuno.
Deviazione 1 — Un ex dipendente accelera e chiede lui la liquidazione. Mentre stai ancora completando l’inventario, un lavoratore con un decreto ingiuntivo esecutivo deposita il ricorso per la tua liquidazione. Il piano B: verifica subito se l’importo dei debiti scaduti supera i 50.000 euro, perché sotto quella soglia la liquidazione controllata chiesta da un creditore non si apre (art. 268 c.2); se sei persona fisica e non c’è attivo, puoi chiedere all’OCC l’attestazione che non è possibile acquisire attivo da distribuire ed eccepirla entro la prima udienza (art. 268 c.3). Se invece la procedura è nel tuo interesse, non opporti per principio: lavora perché si apra con una relazione dell’OCC completa, che sarà la base anche della futura valutazione sulla meritevolezza. Nel frattempo, porta avanti le mosse 1 e 3: l’apertura chiesta da un creditore non cambia la logica del concorso.
Deviazione 2 — Un termine è scaduto. Il caso più comune è il lavoratore che si accorge troppo tardi della procedura e non ha presentato la domanda nel termine, oppure le ultime mensilità uscite dalla finestra dei dodici mesi del Fondo. Il piano B è diverso a seconda del termine. Per l’insinuazione, esistono le domande tardive, e la giurisprudenza (Cass. I ord. n. 22925/2023) mostra che per i privilegi di rango elevato la tardività non comporta necessariamente una perdita; per te, l’importante è che il credito alla fine entri nel concorso, perché in caso contrario resterà esigibile per la percentuale. Per il Fondo, se le ultime retribuzioni sono uscite dalla garanzia, il TFR resta comunque coperto, con la prescrizione quinquennale indicata dalla circolare; le retribuzioni non coperte restano crediti privilegiati del lavoratore nel concorso. Per l’esdebitazione, se è scaduto il termine di reclamo contro un decreto sfavorevole, valuta con il tuo legale se e quando l’istanza può essere riproposta: la Cassazione, in un caso di incapiente, ha qualificato inammissibile il ricorso straordinario contro un diniego emesso senza contraddittorio proprio perché la domanda era riproponibile (Cass. I ord. n. 30108/2025).
Deviazione 3 — Un documento è irreperibile. Il consulente del lavoro è irraggiungibile, il gestionale paghe non è più accessibile, mancano le buste paga di un intero anno. Il piano B: ricostruisci dal cassetto previdenziale INPS (denunce mensili trasmesse), dalla Certificazione Unica trasmessa all’Agenzia delle Entrate, dai contratti individuali e dal contratto collettivo applicato. Per il TFR, applica la formula dell’art. 2120 c.c. sulle retribuzioni annue risultanti dalle denunce. Consegna al curatore o al liquidatore la ricostruzione con una nota che spieghi le fonti: è esattamente la collaborazione che l’art. 280 c.1 lett. c) richiede (“abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari”). Un documento mancante, spiegato e sostituito, non è un ostacolo; un documento nascosto lo diventa.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 8 prima della 5, chiedendo subito l’esdebitazione? No. L’esdebitazione opera alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura (art. 279 c.1). Prima di quel momento non c’è nulla da chiedere. Usa il tempo per completare le mosse 3, 5 e 6, che determinano l’ampiezza del decreto.
Se pago io un ex dipendente durante la procedura, l’esdebitazione diventa più facile? Attento. Una volta aperta la liquidazione i pagamenti ai creditori anteriori passano per i riparti, secondo l’ordine dei privilegi. Pagare un lavoratore fuori dal concorso con beni che appartengono alla procedura altera la parità di trattamento e può essere letto contro di te. Se vuoi aiutare un ex dipendente, fallo con il liquidatore, nel rispetto delle regole.
Il Fondo di garanzia mi libera dal debito verso i lavoratori? No. Il Fondo paga i lavoratori, ma l’INPS si surroga e diventa tuo creditore per quanto ha pagato. Il debito cambia titolare, non scompare. Scompare, cioè diventa inesigibile, la parte che resterà insoddisfatta al termine della procedura.
Il risarcimento che il giudice ha riconosciuto al lavoratore licenziato si cancella? Se è un risarcimento per licenziamento inefficace, nullo o annullabile, è un credito contrattuale privilegiato ai sensi dell’art. 2751-bis n. 1: partecipa al concorso e la parte non pagata diventa inesigibile. Diverso è il caso di danni fondati su un illecito extracontrattuale, esclusi dall’art. 278 c.7 lett. b).
Ho assunto di nuovo uno dei miei ex dipendenti dopo l’apertura: i suoi crediti vecchi e nuovi si sommano? No, restano separati. I crediti del vecchio rapporto sono concorsuali e possono diventare inesigibili; quelli del nuovo rapporto sono debiti attuali, che l’esdebitazione non tocca.
Il mio vecchio fallimento del 2021 può essere “superato” con l’esdebitazione del CCII? Se la dichiarazione di fallimento è anteriore al 15 luglio 2022 e i debiti sono gli stessi, si applica la legge fallimentare (Cass. I ord. n. 14835/2025) e non puoi ricorrere all’esdebitazione dell’incapiente per quella esposizione (Cass. I ord. n. 30108/2025). Il caso dei debiti sorti dopo il fallimento è stato lasciato espressamente aperto.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette per questo piano. Per ciascuna indichiamo il principio con parole nostre e la mossa che sostiene. Dove la fonte era solo una massima o una sintesi, lo segnaliamo.
A sostegno delle mosse 1 e 3 (privilegio e inventario)
- Cass. lav. ord. n. 22066 del 31 luglio 2025 (massima Brocardi). Il mancato versamento al fondo di previdenza complementare, quando a reclamarlo è il lavoratore, gode del privilegio dell’art. 2751-bis n. 1, perché quelle somme hanno natura retributiva. Ti dice di non dimenticare la previdenza complementare nell’inventario.
- Cass. lav. ord. n. 10084 del 16 aprile 2025 (massima Brocardi). In una procedura concorsuale il lavoratore non può chiedere per sé i contributi a carico del datore, ma può far valere con privilegio le quote trattenute dalla sua retribuzione e non versate. Serve a distinguere la colonna “ritenute” da quella “contributi datoriali”.
- Cass. lav. ord. n. 23192 del 13 agosto 2025 (massima Brocardi). Il credito dell’impresa che distacca propri dipendenti presso un’altra non è retribuzione e non gode del privilegio del n. 1. Evita di mescolare fornitori di manodopera e dipendenti.
- Cass. I ord. n. 22962/2025 (massima Brocardi; data riportata di sabato, citata con numero e anno). Il credito restitutorio del Fondo di garanzia PMI ha privilegio generale mobiliare ma cede alle spese di giustizia e ai crediti dell’art. 2751-bis. Conferma il rango elevato dei crediti di lavoro nel riparto.
- Cass. I ord. n. 22925 del 27 luglio 2023 (massima Brocardi). Principio analogo per il privilegio dell’art. 37 c.3 L. 317/1991, con la precisazione che l’insinuazione tardiva non pregiudica la piena soddisfazione del credito privilegiato. Utile nella deviazione 2.
A sostegno delle mosse 4 e 5 (Fondo di garanzia e surroga)
- Cass. lav. ord. n. 23620 del 20 agosto 2025 (letta in riproduzione integrale su studiocerbone.com; la data dell’adunanza non è indicata). In un fallimento chiuso senza accertamento del passivo, la Corte ha negato l’intervento del Fondo: l’accertamento del credito verso il datore è presupposto logico e giuridico della prestazione, deve precedere la domanda all’INPS e non è impedito dall’estinzione della società, perché i soci succedono nei debiti. Richiama, tra le altre, Cass. n. 9284/2023 e n. 1934/2025. È la base della mossa 4: senza titolo, niente Fondo.
- Cass. lav. sent. n. 1864 del 27 gennaio 2025 (letta in riproduzione su studiocerbone.com). Le prestazioni del Fondo sono previdenziali e autonome rispetto al debito del datore; il loro fatto costitutivo è l’insinuazione al passivo o l’esecuzione infruttuosa; l’accertamento preventivo serve anche a tutelare la surroga dell’INPS e il privilegio. Sostiene la mossa 5.
- Cass. lav. sent. n. 29754 dell’11 novembre 2025 (testo letto su wikilabour.it). La degradazione del TFR al chirografo, anche se pregiudica la surroga dell’INPS, non toglie al lavoratore il diritto alla prestazione del Fondo; la falcidia concordataria, però, incide sulla misura di quella prestazione. Segnala la divergenza con la circolare INPS sul concordato.
A sostegno delle mosse 2 e 8 (procedura ed esdebitazione)
- Cass. I ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 (massima Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per difetto di meritevolezza: la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione. Conforme Cass. I ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it), che considera però la relazione dell’OCC requisito di ammissibilità controllato nel merito.
- Cass. I ord. n. 28505 del 6 novembre 2024 (massima Brocardi). La scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non contiene più un requisito oggettivo. Ti dice che un riparto modesto ai dipendenti non chiude da solo la porta.
- Cass. I ord. n. 14835 del 3 giugno 2025 (massima Brocardi e passaggi riportati in Cass. 30108/2025). Chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta soggetto alla legge fallimentare anche per l’istanza presentata dopo. Domanda preliminare della diagnosi.
- Cass. I ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 (testo integrale letto sul sito della Corte). Il fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può ripiegare sull’esdebitazione dell’incapiente per la stessa esposizione; inammissibile il ricorso straordinario contro il diniego emesso senza contraddittorio, perché la domanda è riproponibile.
- Corte cost. sent. n. 74/2026 (depositata 12 maggio 2026; letta la scheda della Corte e la sintesi iusletter). Questione sull’art. 281 c.1 dichiarata non fondata nei sensi della motivazione: la contestualità con il decreto di chiusura è logico-funzionale, e l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo.
- Corte cost. ord. n. 104/2026 (depositata 11 giugno 2026). Sull’art. 278 c.2, restituzione degli atti ai tribunali di Verona e Milano per mancata notifica ai creditori ammessi; le ordinanze sono state ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026 e la questione attende la decisione. Rilevante per i lavoratori non insinuati (mossa 3, simulazione 3).
- Cass. civ. ord. n. 15359 del 31 maggio 2023 (riproduzione web; sezione non indicata dalla fonte). In regime di legge fallimentare, per il socio di SNC fallito in estensione le cause ostative all’esdebitazione sono tassative e tra i creditori concorsuali rientrano quelli della società. Utile per analogia ai soci illimitatamente responsabili.
A sostegno della mossa 7 (ritenute)
- Corte cost. sent. n. 103/2025 (decisa il 10 giugno, depositata l’8 luglio 2025; testo letto sul sito della Corte). Non fondata la questione sulla sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali fino a 10.000 euro annui; sopra soglia resta il reato. La Corte sottolinea che il datore trattiene somme che sono già retribuzione del lavoratore.
- Trib. Rimini 5 maggio 2026 (nota da sintesi Unijuris, senza numero; regime di legge fallimentare). Il patteggiamento per omesso versamento di ritenute previdenziali non ha impedito l’esdebitazione in assenza di condotte fraudolente. Orientamento di merito da usare con cautela.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando un imprenditore arriva da noi con debiti verso ex dipendenti, lavoriamo sullo stesso inventario che hai costruito con questo piano, ma lo trasformiamo in atti e verifiche. Ecco gli strumenti concreti.
- Ricostruiamo il passivo da lavoro voce per voce, separando retribuzioni, TFR, indennità, risarcimenti, ritenute e contributi, e confrontando i conteggi con buste paga, Libro Unico e denunce contributive.
- Verifichiamo il tuo inquadramento dimensionale sugli ultimi esercizi e individuiamo la procedura corretta, liquidazione controllata o giudiziale, con il calendario dei tre anni per l’esdebitazione.
- Prepariamo il ricorso per la liquidazione controllata e lavoriamo con l’OCC sulla relazione delle cause dell’indebitamento, che peserà anche sulla valutazione finale della tua condotta.
- Consegniamo al curatore o al liquidatore una documentazione ordinata sui crediti di lavoro, perché siano ammessi con l’imputazione corretta a TFR e retribuzioni e con il privilegio dell’art. 2751-bis n. 1.
- Calcoliamo l’impatto del Fondo di garanzia e della surroga INPS, stimando chi sarà tuo creditore e per quanto a ogni riparto.
- Esaminiamo i progetti di stato passivo e di riparto e predisponiamo, quando servono, le osservazioni nei quindici giorni previsti.
- Mappiamo i crediti che l’esdebitazione non raggiunge: debiti nati dopo l’apertura, coobbligati e cessionari solidali, domande fondate su illecito extracontrattuale, sanzioni.
- Coordiniamo il fronte delle ritenute non versate con il professionista penalista, verificando soglie annue e procedimenti pendenti e il loro effetto sull’art. 280.
- Redigiamo l’istanza di esdebitazione con la ricostruzione documentata della tua condotta e rispondiamo alle osservazioni di lavoratori e INPS.
- Proponiamo o resistiamo al reclamo contro il decreto nei trenta giorni e valutiamo i rimedi successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC: la liquidazione controllata dell’imprenditore minore nasce dalla relazione dell’OCC e si chiude con un decreto che valuta la condotta del debitore, e conoscere quel percorso dall’interno permette di preparare fin dall’inizio gli elementi che serviranno alla fine. Per l’imprenditore che ha ancora l’attività in piedi, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di valutare prima se una composizione negoziata sia ancora praticabile, tenendo conto che gli accordi che la chiudono, secondo la circolare INPS, escludono l’intervento del Fondo per i lavoratori.
La strategia resta la stessa, con lo stesso difensore, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi ha costruito l’inventario dei crediti è lo stesso che difende il decreto di esdebitazione. Accanto agli avvocati lavorano i commercialisti dello staff, che ricostruiscono contabilità, TFR e posizioni contributive sullo stesso fascicolo.
Chiusura
Torna alla domanda iniziale: i crediti dei tuoi ex dipendenti si cancellano con l’esdebitazione? Sì, diventano inesigibili, ma solo per la parte che il concorso non ha soddisfatto e solo se sono passati dal concorso. Il Fondo di garanzia non li cancella, li sposta in capo all’INPS; i lavoratori rimasti fuori conservano la loro percentuale; i debiti nati dopo l’apertura e quelli esclusi dall’art. 278 c.7 restano dove sono. Ogni mossa fatta nei termini è una porzione di debito che il decreto potrà chiudere; ogni mossa rimandata è un debito che rischi di ritrovarti davanti dopo.
Lo Studio Monardo segue questo percorso perché l’esdebitazione dell’imprenditore si costruisce nelle procedure di sovraindebitamento e di liquidazione, dove l’Avv. Monardo opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e perché, da avvocato cassazionista, può difendere il decreto fino all’ultimo grado. Se l’impresa è ancora viva, la sua qualifica di Esperto Negoziatore permette di verificare prima se esistono alternative alla liquidazione.
📩 Non lasciare che i termini decidano per te: raccontaci la tua situazione con i tuoi ex dipendenti usando i contatti che trovi al termine di questo articolo.
