Chi entra in una liquidazione controllata, da debitore o da creditore, di solito si fa una domanda sbagliata: “che cosa mi succederà?”. La domanda giusta è un’altra: “chi muove, quando muove e chi può fermarlo?”. Perché la liquidazione controllata non è un evento che si subisce. È una partita a più giocatori, con regole scritte nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in cui il liquidatore fa le mosse principali, il giudice delegato ha il potere di approvarle, autorizzarle o bloccarle, e debitore e creditori hanno finestre precise per intervenire. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle.
La risposta breve al titolo è sì: il giudice delegato controlla il liquidatore. Ma il controllo non è automatico né continuo come molti immaginano. Il giudice non siede accanto al liquidatore: approva il programma (art. 272 c.2), autorizza le azioni giudiziarie (art. 274), riceve le relazioni semestrali (art. 275 c.1), decide sulle contestazioni al riparto (art. 275 c.6), verifica il rendiconto e liquida il compenso (art. 275 c.3-4). Tra un passaggio e l’altro, il liquidatore lavora da solo. Il controllo del giudice si accende soprattutto quando qualcuno lo sollecita, con l’atto giusto e nel termine giusto.
Questo articolo smonta la partita mossa per mossa: per ogni passo del liquidatore vedrai perché lo fa, quali limiti non può superare, quale contromossa hai a disposizione e quali pronunce la sostengono.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché la liquidazione controllata è la procedura liquidatoria del sovraindebitamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro del liquidatore, i suoi adempimenti e i punti in cui il giudice delegato interviene. E poiché i provvedimenti della procedura arrivano fino al ricorso per cassazione (ad esempio contro il decreto sullo stato passivo, art. 273 c.4), conta anche che l’Avvocato sia cassazionista.
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Chi hai di fronte: il liquidatore, un professionista con incentivi precisi
Per giocare bene bisogna prima capire l’avversario. Nella liquidazione controllata l’avversario non è “cattivo”: è un professionista che ha ricevuto un incarico dal tribunale e che risponde a una logica economica chiara. Capire questa logica è la chiave di tutto quello che segue.
Chi è. Secondo l’art. 270 c.2 lett. b) CCII, con la sentenza di apertura il tribunale nomina il liquidatore. Se la domanda è stata presentata dal debitore, il tribunale può confermare l’OCC che lo ha assistito; altrimenti sceglie il liquidatore nel registro degli organismi di composizione della crisi, di regola tra i gestori domiciliati nel distretto della corte d’appello, e le deroghe vanno motivate e comunicate al presidente del tribunale (formula introdotta dal D.Lgs. 136/2024). Al liquidatore scelto dal registro si applicano, per l’art. 270 c.3, le norme del Codice antimafia su nomina, revoca, incompatibilità e vigilanza (artt. 35 c.4-bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. 159/2011).
Come viene pagato. Qui sta il cuore della sua convenienza. Per l’art. 275 c.3, terminata l’esecuzione il liquidatore presenta il rendiconto; il giudice ne verifica la conformità al programma e, solo se lo approva, liquida il compenso secondo il D.M. 24 settembre 2014, n. 202. Se non lo approva, il giudice indica gli atti necessari e un termine; se le prescrizioni non vengono adempiute, sostituisce il liquidatore e, nel determinarne il compenso, tiene conto della diligenza, potendolo escludere in tutto o in parte (art. 275 c.4). In più, il mancato deposito delle relazioni semestrali è causa di revoca dell’incarico e incide sulla liquidazione del compenso (art. 275 c.1).
Che cosa gli conviene, quindi. Dal suo punto di vista, conviene:
- chiudere in tempi ragionevoli, perché il programma deve garantire una durata ragionevole (art. 272 c.3) e una procedura che si trascina pesa sulla valutazione della sua diligenza;
- realizzare attivo, perché il compenso del D.M. 202/2014 è parametrato anche ai risultati della liquidazione e, in assenza di attivo, il lavoro rischia di restare scarsamente retribuito;
- evitare contenziosi lunghi e incerti, che costano tempo, possono rallentare la chiusura e richiedono comunque l’autorizzazione del giudice delegato;
- avere un rendiconto “pulito”, perché è il passaggio che sblocca il pagamento.
Quando preferisce collaborare e quando irrigidirsi. Il liquidatore ha interesse a risolvere le contestazioni senza arrivare al giudice: l’art. 275 c.6 gli chiede espressamente di verificare la possibilità di componimento sulle osservazioni al riparto e gli consente di modificare il progetto. Si irrigidisce, invece, quando una richiesta del debitore o di un creditore gli sembra ridurre l’attivo, allungare i tempi o esporlo a responsabilità.
E il giudice delegato? Il giudice delegato, nominato con la stessa sentenza (art. 270 c.2 lett. a), non è un secondo liquidatore. È l’organo che dà legittimità alle scelte: approva, autorizza, decide le contestazioni, liquida. Ha un carico di procedure elevato e lavora sugli atti che gli arrivano. Dal punto di vista del debitore e del creditore, ne discende una regola pratica: il giudice controlla soprattutto ciò che gli viene portato davanti in modo documentato.
I creditori, infine, sono a loro volta giocatori con interessi propri. Il creditore ipotecario vuole la vendita rapida del suo bene e la tutela della sua prelazione; il chirografario vuole massimizzare l’attivo libero e contenere le spese prededucibili; il creditore che ha chiesto l’apertura ex art. 268 c.2 vuole che la procedura produca risultati. Spesso le contromosse di un creditore sono anche mosse contro un altro creditore. Il debitore, dal canto suo, ha interesse a una liquidazione corretta che porti all’esdebitazione (art. 282) senza dispersioni del patrimonio e senza oneri prededucibili gonfiati.
Tieni a mente questa mappa degli interessi: ogni mossa che segue si spiega con essa.
Prima mossa: il liquidatore prende in mano il patrimonio e i contratti
La mossa
La prima cosa che il liquidatore farà è impossessarsi del perimetro della procedura. Gli strumenti sono tre.
Il primo è la sentenza stessa: per l’art. 270 c.2 lett. e), il tribunale ordina la consegna o il rilascio dei beni del patrimonio di liquidazione, salvo che, per gravi e specifiche ragioni, autorizzi l’uso di alcuni beni al debitore o a un terzo. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è eseguito dal liquidatore secondo l’art. 216 c.2.
Il secondo è l’aggiornamento dei creditori: per l’art. 272 c.1, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza il liquidatore aggiorna l’elenco dei creditori e notifica loro la sentenza (art. 270 c.4). Il termine per le domande di ammissione, che la sentenza fissa in misura non superiore a 90 giorni (art. 270 c.2 lett. d), può essere prorogato di 30 giorni.
Il terzo sono i contratti pendenti: per l’art. 270 c.6, se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l’esecuzione resta sospesa finché il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare o di sciogliersi.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene fissare subito il perimetro: senza beni appresi non c’è inventario, senza inventario non c’è programma, senza programma non c’è liquidazione e quindi nemmeno compenso. Per questo il liquidatore tende a chiedere la consegna di tutto ciò che rientra nel patrimonio di liquidazione.
Ci sono però beni che preferisce non toccare: quelli che costerebbero più di quanto rendono (un’auto vecchia, un immobile in comproprietà difficile da vendere) e i contratti che, se proseguiti, genererebbero crediti prededucibili. Sui contratti pendenti tende a sciogliere più che a subentrare, perché in caso di prosecuzione sono prededucibili i crediti maturati durante la procedura (art. 270 c.6).
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone confini precisi.
Non tutto entra nella liquidazione. L’art. 268 c.4 esclude i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia, i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti (salvo art. 170 c.c.) e le cose non pignorabili per legge. Il liquidatore non può apprendere ciò che la legge esclude dal patrimonio di liquidazione.
La quota di reddito lasciata al debitore la fissa il giudice, non il liquidatore. Il liquidatore può proporre, ma il limite del mantenimento è “indicato dal giudice” (art. 268 c.4 lett. b).
Sui contratti decide dopo aver sentito il debitore. E se il liquidatore non si decide, il contraente può metterlo in mora: il giudice delegato gli assegna un termine non superiore a 60 giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto (art. 270 c.6). Il silenzio del liquidatore sui contratti non può durare all’infinito.
I termini dell’art. 272 c.1 sono suoi. Trenta giorni per aggiornare l’elenco e notificare la sentenza. Un ritardo non annulla la procedura, ma è un dato che pesa sulla valutazione della diligenza.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo.
Se sei il debitore, la contromossa chiave è chiedere subito, con istanza al giudice delegato, la determinazione o la revisione della quota di reddito necessaria al mantenimento, documentando le spese reali della famiglia (affitto, figli a carico, spese mediche). Una quota di mantenimento fissata male all’inizio pesa per tutta la durata della procedura, che resta aperta almeno tre anni ai fini dei beni sopravvenuti (art. 272 c.3). Allo stesso modo, se un bene è indispensabile (l’auto per andare al lavoro, gli attrezzi del mestiere), si può chiedere che il giudice ne autorizzi l’uso “per gravi e specifiche ragioni” (art. 270 c.2 lett. e). Sui contratti, il debitore va sentito: preparare per il liquidatore una nota sintetica sulla convenienza di subentrare o sciogliere (il contratto di locazione dell’abitazione, un leasing, un’utenza) significa orientarne la scelta prima che diventi un fatto compiuto.
Se sei un creditore, la contromossa è verificare di essere nell’elenco aggiornato e presentare la domanda via PEC nel termine assegnato. Il termine è perentorio: lo ha chiarito la Cassazione (v. sotto). Se sei il contraente di un contratto pendente, non aspettare: metti in mora il liquidatore e ottieni che il giudice delegato fissi il termine di 60 giorni.
Se un bene viene appreso pur essendo escluso (ad esempio un bene del fondo patrimoniale), la strada è l’istanza motivata al giudice delegato, documentando il titolo di esclusione. È il primo caso in cui il controllo del giudice si attiva solo se qualcuno lo chiede.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025: il termine per la domanda di partecipazione al concorso nella liquidazione controllata è perentorio; il creditore tardivo può essere rimesso in termini solo se prova una causa a lui non imputabile (art. 273 c.7). Per il creditore è un limite; per il debitore è una garanzia che il passivo si cristallizzi.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025: la relazione dell’OCC è un presupposto di ammissibilità e il giudice ne verifica completezza e attendibilità, non solo il deposito. Nel caso deciso, l’omissione di una vendita immobiliare a prezzo simbolico e della gestione di un ristorante ha giustificato la revoca della procedura. Il messaggio per tutti i giocatori: il controllo del giudice sul patrimonio è sostanziale, e le omissioni sul perimetro dei beni si pagano.
Seconda mossa: il liquidatore scrive il programma di liquidazione
La mossa
Per l’art. 272 c.2, entro 90 giorni dall’apertura il liquidatore completa l’inventario dei beni e redige e deposita il programma sui tempi e le modalità della liquidazione. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 213 (la norma sul programma di liquidazione nella liquidazione giudiziale). Il programma è approvato dal giudice delegato. Il comma 2 è stato modificato dal D.Lgs. 136/2024.
È la mossa più importante della partita, perché tutto ciò che verrà dopo (vendite, azioni, durata, rendiconto) sarà misurato sul programma. Lo dice la legge stessa: alla fine il giudice verifica la conformità del rendiconto “al programma” (art. 275 c.3).
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il liquidatore ha interesse a scrivere un programma che gli lasci margini: tempi ampi, modalità di vendita flessibili, possibilità di rinunciare a beni di difficile realizzo. Un programma generico lo protegge, perché sarà più difficile contestargli in seguito di essersene discostato.
Allo stesso tempo, deve rispettare due vincoli: il programma deve garantire una durata ragionevole (art. 272 c.3) e la procedura resta aperta fino al completamento delle operazioni e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura; può essere chiusa anticipatamente, su istanza del liquidatore, se non è più acquisibile attivo da distribuire. Nella liquidazione rientrano anche i beni che pervengono al debitore fino all’esdebitazione, al netto delle passività sostenute per acquistarli e conservarli (art. 272 c.3-bis, introdotto dal correttivo).
Il programma generico conviene quindi al liquidatore nel breve periodo, ma lo espone a un rischio nel lungo: se il giudice delegato lo approva con prescrizioni, o se il rendiconto non risulta conforme, il compenso è a rischio.
I suoi limiti
Il programma non è efficace finché il giudice delegato non lo approva. È la prima, vera leva di controllo giudiziale dell’intera procedura.
Il termine di 90 giorni dall’apertura è fissato dalla legge. Un deposito tardivo non fa venir meno la procedura, ma è il tipo di inadempimento che il giudice valuta sotto il profilo della diligenza.
La durata ragionevole è un requisito del programma, non un auspicio (art. 272 c.3). Un programma che rinvia sine die la vendita del bene principale, o che non indica i tempi, non risponde alla legge.
Il richiamo all’art. 213 porta nella liquidazione controllata, in quanto compatibili, le regole sul contenuto del programma previste per la liquidazione giudiziale. Questo significa che il programma deve essere un documento operativo, non una dichiarazione d’intenti.
La tua contromossa
Il programma viene depositato e approvato dal giudice: la legge, nell’art. 272, non prevede un passaggio formale di osservazioni dei creditori o del debitore prima dell’approvazione. Questo non significa che non si possa giocare.
La contromossa chiave è intervenire prima dell’approvazione, con un’istanza o una nota al giudice delegato e al liquidatore che segnali in modo documentato ciò che il programma trascura: un bene non inventariato, un credito del debitore verso terzi da recuperare, un’azione revocatoria da valutare (art. 274 c.2), una stima di vendita non realistica, un’esclusione di beni di difficile realizzo che in realtà hanno mercato. Il creditore ipotecario ha interesse a sollecitare tempi certi di vendita; il chirografario ha interesse a che vengano esplorate le azioni recuperatorie; il debitore ha interesse a che il programma non preveda attività inutili che generano spese prededucibili.
Se il giudice approva comunque il programma con un decreto che ritieni lesivo, la contromossa successiva è il reclamo contro il decreto del giudice delegato secondo l’art. 124 CCII. La legge lo richiama espressamente nella liquidazione controllata per il decreto sulle contestazioni al riparto (art. 275 c.6); per gli altri decreti del giudice delegato l’applicazione passa per il rinvio generale alle norme della liquidazione giudiziale “in quanto compatibili” (art. 270 c.5). Il termine, nella liquidazione giudiziale, è breve (otto giorni dalla comunicazione): va trattato come una scadenza da presidiare dal giorno stesso in cui il decreto arriva via PEC.
Per il debitore c’è anche una contromossa di lungo periodo: monitorare il rispetto del programma attraverso le relazioni semestrali (art. 275 c.1). Ogni sei mesi il liquidatore deve riferire al giudice delegato; chi chiede di visionare le relazioni e segnala gli scostamenti dal programma costruisce, passo dopo passo, il materiale su cui il giudice valuterà il rendiconto.
Le pronunce che ti proteggono
Sul programma di liquidazione nella controllata non abbiamo trovato, nelle fonti verificate, pronunce di legittimità specifiche. Il principio generale che lo regge è però quello affermato dalla Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025: il giudice non si limita a prendere atto dei documenti depositati, ma ne controlla completezza e attendibilità. Applicato al programma, significa che il giudice delegato può pretendere un programma completo e coerente con l’inventario, e che le segnalazioni documentate del debitore e dei creditori sono la materia prima di questo controllo.
Terza mossa: il liquidatore forma lo stato passivo
La mossa
Scaduto il termine per le domande (non superiore a 90 giorni, prorogabile di 30), il liquidatore esamina le domande di ammissione, restituzione e rivendicazione e predispone il progetto di stato passivo (art. 273). I creditori e il debitore possono presentare osservazioni entro 15 giorni; il liquidatore, se non le accoglie, procede secondo la legge e lo stato passivo si forma. Contro lo stato passivo l’art. 273 richiama il reclamo dell’art. 133, da proporre entro otto giorni, e contro il decreto del giudice delegato è ammesso il ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 273 c.4).
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Lo stato passivo è il documento che decide chi partecipa al riparto e con quale grado. Dal punto di vista del liquidatore, conviene formarlo presto: senza stato passivo non si può ripartire e senza riparto non si chiude. Gli conviene anche formarlo “allo stato degli atti”, senza istruttorie complesse.
Quello che il liquidatore preferisce non fare è aprire contenziosi sui crediti: eccepire una prescrizione, contestare un titolo bancario, ridurre un privilegio. Ogni contestazione lo espone a osservazioni, a reclamo, a tempi più lunghi. Ma è proprio qui che il debitore ha interesse a che il liquidatore faccia il suo lavoro fino in fondo.
I suoi limiti
Il liquidatore deve attivare la formazione dello stato passivo in tempi stretti. Secondo il Tribunale di Spoleto (decisione del 7 gennaio 2025, riportata nella relazione del dott. Nastri per la Scuola Superiore della Magistratura) deve farlo entro 45 giorni dalla scadenza del termine per le domande, in linea con Trib. Santa Maria Capua Vetere, 30 giugno 2023.
Il liquidatore non è un notaio dei crediti. Secondo il Tribunale di Pordenone (4 aprile 2025), deve accertare effettivamente i crediti e graduarli, e può eccepire fatti estintivi, impeditivi o modificativi e l’inefficacia dei titoli. Ammettere tutto ciò che viene chiesto non è una scelta neutra: è una mancata verifica.
Il creditore deve chiedere la prelazione nella domanda. Secondo il Tribunale di Udine (15 gennaio 2022, citata nella stessa relazione), chiederla solo nelle osservazioni è un’inammissibile modifica della domanda. Il Tribunale di Mantova (6 novembre 2023) ha deciso l’ammissione allo stato degli atti, senza consulenza tecnica, per esigenze di speditezza.
I termini delle osservazioni e del reclamo sono brevi: 15 giorni per le osservazioni al progetto, otto giorni per il reclamo. Chi li perde, perde la partita sul passivo.
La tua contromossa
Se sei il debitore, la contromossa chiave è fornire al liquidatore, prima che predisponga il progetto, una scheda per ciascun credito con le eccezioni possibili: prescrizione, pagamenti parziali non conteggiati, interessi non dovuti, clausole contestabili, titoli inefficaci. Il debitore conosce i suoi debiti meglio di chiunque altro: se non porta le eccezioni al liquidatore, il liquidatore difficilmente le troverà da solo. Poi, sul progetto, deposita osservazioni puntuali entro 15 giorni.
Se sei un creditore, la contromossa è doppia: difendere il tuo credito (con documenti completi già nella domanda, prelazione compresa) e contestare i crediti altrui che riducono il tuo riparto. Un credito chirografario ammesso indebitamente è, per gli altri chirografari, una perdita secca in percentuale.
Se il liquidatore non risponde alle osservazioni o lo stato passivo non le recepisce senza motivazione, si apre la fase del reclamo dell’art. 133 e, per il decreto del giudice delegato, il ricorso per cassazione entro 30 giorni (art. 273 c.4). È il punto della partita in cui la continuità della difesa fino all’ultimo grado diventa concreta: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, può seguire la contestazione dello stato passivo dalle osservazioni al liquidatore fino al ricorso in Cassazione, con la stessa linea difensiva.
Una nota sui tempi: per la liquidazione controllata, la sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto) va valutata caso per caso. Il Tribunale di Terni (4 luglio 2024) l’ha ritenuta applicabile al termine per le domande. Chi ha un termine a cavallo di agosto deve verificarlo, ma la scelta prudente è non contarci.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025: termine perentorio per le domande e rimessione in termini solo per causa non imputabile. È il paletto che impedisce al creditore ritardatario di rimettere in discussione lo stato passivo formato.
- Trib. Pordenone, 4 aprile 2025: obbligo del liquidatore di accertare e graduare effettivamente i crediti, con potere di sollevare eccezioni. È la pronuncia da citare quando il liquidatore ammette senza verificare.
- Trib. Spoleto, 7 gennaio 2025: tempi stretti per avviare lo stato passivo. È la base per sollecitare il giudice delegato quando la formazione del passivo ristagna.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28483 del 27 ottobre 2025: l’art. 51 c.15 CCII (condanna in solido del rappresentante che ha conferito la procura in mala fede) si applica anche alla liquidazione controllata, in forza dei richiami degli artt. 270 c.5 e 65 c.2, anche nel giudizio di cassazione. Chi impugna senza fondamento e in mala fede ne risponde: un limite che vale per tutti i giocatori.
Quarta mossa: il liquidatore vende, agisce in giudizio e si avvale di ausiliari
La mossa
Con il programma approvato, il liquidatore passa all’esecuzione. Per l’art. 275 c.1 il programma è eseguito dal liquidatore; per l’art. 275 c.2 il liquidatore amministra i beni del patrimonio di liquidazione e si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle vendite della liquidazione giudiziale. Eseguita la vendita e riscosso integralmente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri e di ogni altro vincolo.
Accanto alle vendite, il liquidatore può agire in giudizio. Per l’art. 274 c.1, previa autorizzazione del giudice delegato, esercita o prosegue le azioni previste dalla legge per conseguire la disponibilità dei beni del debitore e può esercitare le azioni dirette al recupero dei crediti. Per l’art. 274 c.2, con la stessa autorizzazione, esercita o prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile (la revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c.: il commento Brocardi osserva che non c’è un rinvio alla revocatoria concorsuale dell’art. 166). Per l’art. 274 c.3, il giudice delegato autorizza queste azioni quando sono utili al miglior soddisfacimento dei creditori e, su proposta del liquidatore, liquida i compensi e può revocare l’incarico conferito alle persone di cui il liquidatore si è avvalso. Il comma 3 è stato modificato dal D.Lgs. 136/2024.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La vendita è il modo in cui il liquidatore produce attivo, e l’attivo è ciò su cui si misura il suo lavoro. Gli conviene vendere in modo competitivo ma rapido, con l’aiuto di ausiliari (stimatori, soggetti specializzati nelle vendite, legali per le azioni).
Le azioni giudiziarie sono un discorso diverso. Una revocatoria contro la donazione dell’immobile ai figli, un’azione per recuperare un credito del debitore verso un ex socio, la prosecuzione di un giudizio pendente: ciascuna di queste iniziative ha un costo (in prededuzione), un tempo (spesso anni) e un esito incerto. Dal suo punto di vista, conviene agire solo quando il rapporto tra attivo recuperabile e costi è chiaramente favorevole, e il criterio legale gli dà ragione: il giudice autorizza solo le azioni utili al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 274 c.3).
C’è anche un incentivo meno visibile: un’azione lunga tiene aperta la procedura, ma non è detto che migliori il compenso in proporzione al lavoro. Per questo il liquidatore può essere tentato di rinunciare ad azioni promettenti ma faticose.
I suoi limiti
Nessuna azione senza autorizzazione del giudice delegato. L’art. 274 la pone come condizione per agire o proseguire. È uno dei punti più netti del controllo giudiziale.
L’autorizzazione dipende dall’utilità per i creditori, non dalla convenienza del liquidatore. Il parametro dell’art. 274 c.3 è il “miglior soddisfacimento dei creditori”.
Le vendite seguono le regole della liquidazione giudiziale in quanto compatibili (art. 275 c.2): significa procedure competitive, stime, pubblicità adeguata. Tra queste regole c’è l’art. 217 CCII, che nella liquidazione giudiziale consente al giudice delegato, su istanza degli interessati, di sospendere le operazioni di vendita per gravi e giustificati motivi e di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulta notevolmente inferiore a quello giusto. La cancellazione dei vincoli la ordina il giudice, e solo dopo la vendita e l’integrale riscossione del prezzo (art. 275 c.2).
Gli ausiliari non sono fuori controllo. I loro compensi li liquida il giudice delegato, su proposta del liquidatore, e il giudice può revocarne l’incarico (art. 274 c.3).
La tua contromossa
Qui le contromosse sono diverse per ciascun giocatore, e a volte opposte.
Il creditore chirografario che conosce un atto pregiudizievole del debitore (una vendita a prezzo vile, una donazione, un trasferimento al coniuge) ha interesse a che il liquidatore agisca. La contromossa chiave è depositare un’istanza al liquidatore e al giudice delegato con gli elementi concreti dell’atto e una stima del possibile recupero, così da rendere evidente l’utilità dell’azione ai sensi dell’art. 274 c.3. Un’istanza documentata è molto più difficile da ignorare di una segnalazione generica.
Il debitore ha l’interesse opposto quando l’azione è inutile o sproporzionata: un’azione che costa più di quanto può rendere riduce l’attivo e allunga la procedura. La contromossa è presentare al giudice delegato, prima dell’autorizzazione, una nota che evidenzi i costi, i tempi e le scarse probabilità di recupero. Per il debitore persona fisica, inoltre, conta la prospettiva: l’esdebitazione opera di diritto dopo la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 c.1) e non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione (art. 282 c.2-bis). Un’azione lunga non blocca l’esdebitazione, ma resta un costo prededucibile della procedura.
Il creditore ipotecario ha interesse a vendite rapide ed efficienti del bene gravato. Se la vendita si trascina, la contromossa è l’istanza al giudice delegato perché solleciti il liquidatore al rispetto del programma; se il prezzo offerto è molto basso, l’istanza di sospensione secondo le regole della liquidazione giudiziale richiamate dall’art. 275 c.2.
Contro gli atti del liquidatore che ledono un interesse (una vendita condotta senza pubblicità adeguata, il rifiuto immotivato di un’iniziativa, un’omissione), lo strumento generale della liquidazione giudiziale è il reclamo al giudice delegato dell’art. 133 CCII: il codice lo richiama espressamente nella controllata per lo stato passivo, e la sua estensione agli altri atti del liquidatore passa per il rinvio “in quanto compatibile” dell’art. 270 c.5. Chi lo propone deve muoversi in fretta e motivare in modo specifico la lesione.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. civ., Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024, pronunciata su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia ex art. 363-bis c.p.c.: il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata. È una pronuncia della Sezione I, non delle Sezioni Unite come scrive qualche fonte. Per il creditore fondiario è uno strumento da far valere; per il liquidatore è un limite al suo controllo esclusivo sulla vendita del bene ipotecato; per il debitore significa che la vendita di quell’immobile può seguire una strada propria.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025: la vendita immobiliare a prezzo simbolico, taciuta nella relazione dell’OCC, ha portato alla revoca della procedura. Per il creditore che conosce atti dispositivi sospetti, segnalarli è la prima mossa utile, perché il giudice li considera rilevanti.
Quinta mossa: il liquidatore ripartisce l’attivo
La mossa
Realizzato l’attivo, il liquidatore lo distribuisce. Per l’art. 275 c.5, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, il liquidatore distribuisce le somme secondo l’ordine delle prelazioni risultante dallo stato passivo, previo progetto di riparto comunicato al debitore e ai creditori, con un termine per le osservazioni non superiore a 15 giorni. In assenza di contestazioni, lo trasmette al giudice, che ne autorizza senza indugio l’esecuzione.
Se ci sono contestazioni, per l’art. 275 c.6 il liquidatore verifica la possibilità di componimento e può modificare il progetto. Se non ci riesce, trasmette gli atti al giudice delegato, che decide con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’art. 124. Il comma 6-bis, introdotto dal correttivo, rinvia per la ripartizione dell’attivo a una serie di norme della liquidazione giudiziale (artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232).
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il riparto è il momento in cui la procedura produce il suo risultato. Al liquidatore conviene arrivarci presto e senza contestazioni, perché ogni opposizione rallenta la chiusura e quindi il rendiconto. È per questo che la legge gli dà un ruolo di mediatore: verificare il componimento, modificare il progetto.
Quello che il liquidatore tende a non fare è entrare nel merito di questioni delicate di graduazione: l’esatta estensione di un privilegio, la quota di spese prededucibili da imputare ai singoli beni, la collocazione dei compensi. Spesso queste scelte vengono “assorbite” nel progetto senza una motivazione esplicita.
I suoi limiti
Il riparto segue l’ordine delle prelazioni dello stato passivo. Il liquidatore non può modificare in sede di riparto ciò che è stato deciso nello stato passivo.
Il termine per le osservazioni non può superare 15 giorni, ma deve essere effettivamente concesso con la comunicazione del progetto al debitore e a tutti i creditori.
Senza contestazioni decide il giudice “senza indugio”; con contestazioni non risolte decide il giudice con decreto motivato. Il liquidatore non può eseguire un riparto contestato senza la decisione del giudice delegato.
Le spese prededucibili non si imputano a caso. È il punto su cui la Cassazione ha posto un paletto preciso a tutela dei creditori garantiti (v. sotto).
La tua contromossa
La contromossa chiave, per chiunque, è leggere il progetto di riparto il giorno stesso in cui arriva e depositare osservazioni specifiche entro il termine assegnato, indicando la voce contestata, la norma o il titolo violato e la correzione richiesta. Osservazioni generiche (“il riparto non è corretto”) permettono al liquidatore di non modificare nulla e al giudice di rigettare.
Il creditore ipotecario deve controllare che sul ricavato del suo bene non siano state caricate spese che non gli competono, a cominciare dal compenso del gestore. Il chirografario deve controllare l’esatta quota di prededuzione e la corretta graduazione dei privilegi altrui. Il debitore ha interesse a che il riparto sia corretto perché l’esdebitazione riguarda i crediti rimasti insoddisfatti (art. 278 c.1) e, per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278 c.2): la percentuale di riparto è quindi un dato che conta anche dopo la procedura.
Se il componimento fallisce e il giudice delegato decide con un decreto che non condividi, la contromossa è il reclamo ex art. 124, nei termini brevi previsti dalla norma. Va predisposto in anticipo, sulla base delle osservazioni già depositate: chi aspetta il decreto per iniziare a scrivere il reclamo rischia di non fare in tempo.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025: il compenso del gestore è prededucibile, ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni ipotecati. Per il creditore ipotecario è il paletto più utile nella fase del riparto: un progetto che carica il compenso del gestore sul prezzo del bene ipotecato può essere contestato con osservazioni e, se il giudice lo conferma, con reclamo.
- Cass. civ., Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024: il privilegio processuale del fondiario nella liquidazione controllata incide anche sul modo in cui il ricavato del bene arriva al creditore. Il liquidatore che lo ignora nel riparto si espone a contestazione.
Sesta mossa: il liquidatore presenta il rendiconto e chiede il compenso
La mossa
È l’ultima mossa, quella che il liquidatore prepara fin dal primo giorno. Per l’art. 275 c.3, terminata l’esecuzione presenta il rendiconto; il giudice ne verifica la conformità al programma e, se lo approva, liquida il compenso dell’OCC o del liquidatore diverso dall’OCC secondo il D.M. 202/2014. La norma è stata modificata dal D.Lgs. 136/2024 proprio per agganciare la liquidazione del compenso a questo decreto.
Per l’art. 275 c.4, se il giudice non approva il rendiconto, indica gli atti necessari, le rettifiche o le integrazioni e un termine; se le prescrizioni non vengono adempiute, sostituisce il liquidatore e, nel determinare il compenso, tiene conto della diligenza prestata, potendo escluderlo in tutto o in parte.
La chiusura della procedura segue le regole dell’art. 272 c.3 (durata minima di tre anni ai fini dei beni sopravvenuti, chiusura anticipata su istanza del liquidatore se non c’è più attivo acquisibile) e dell’art. 276 CCII, che disciplina il decreto di chiusura.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il rendiconto è il passaggio che sblocca il pagamento. Al liquidatore conviene un rendiconto che dimostri la conformità al programma e un compenso calcolato sui parametri più favorevoli consentiti dal D.M. 202/2014. Gli conviene anche, se possibile, ottenere acconti prima della fine.
Quello che preferisce evitare è un rendiconto che metta in luce scostamenti dal programma, ritardi nelle relazioni semestrali o attività non svolte: sono esattamente gli elementi su cui il giudice valuta la diligenza.
I suoi limiti
Nessun compenso senza rendiconto approvato. È il limite più netto dell’intera procedura (art. 275 c.3).
Il compenso si misura sul D.M. 202/2014 e sulla diligenza. Il giudice può ridurlo o escluderlo in tutto o in parte se le prescrizioni non vengono adempiute (art. 275 c.4).
Il mancato deposito delle relazioni semestrali è causa di revoca dell’incarico e incide sul compenso (art. 275 c.1). È la risposta più chiara della legge alla domanda “il liquidatore può essere revocato?”.
Il compenso indicato dal liquidatore non vincola il giudice. Il liquidatore che lo determina da sé è in conflitto di interessi, e per questo il giudice può modificarlo (Trib. Urbino, 4 maggio 2026, v. sotto).
Il compenso è, di regola, unico. Quando all’OCC succede un liquidatore diverso, diversi tribunali hanno affermato che il compenso complessivo deve restare nei parametri del D.M. 202/2014 e va ripartito tra i due.
La revoca del liquidatore: che cosa dice davvero la legge
La domanda “il giudice può revocare il liquidatore?” merita una risposta precisa, perché è qui che molti debitori e creditori si fanno idee sbagliate.
Nel capo dedicato alla liquidazione controllata, le leve testuali sono tre:
- la revoca per mancato deposito delle relazioni semestrali (art. 275 c.1), che la legge qualifica come causa di revoca dell’incarico;
- la sostituzione del liquidatore che non adempie alle prescrizioni sul rendiconto (art. 275 c.4), decisa dal giudice;
- per il liquidatore scelto dal registro, il richiamo alle norme del Codice antimafia su nomina, revoca, incompatibilità e vigilanza (art. 270 c.3).
A queste si aggiunge il potere del giudice delegato di revocare gli incarichi conferiti agli ausiliari del liquidatore (art. 274 c.3). Il capo sulla liquidazione controllata non contiene, invece, una norma generale che elenchi tutte le cause di revoca del liquidatore come quella dettata per il curatore nella liquidazione giudiziale; l’eventuale applicazione di quella disciplina passa per il rinvio “in quanto compatibile” dell’art. 270 c.5 ed è un punto da valutare caso per caso. In pratica: chi vuole la sostituzione del liquidatore deve costruire la richiesta su inadempimenti documentati e collegati alle norme che la legge prevede, non su una generica sfiducia.
La tua contromossa
Il debitore e i creditori hanno interesse a che il compenso sia corretto, perché è una spesa prededucibile che riduce l’attivo distribuito. La contromossa chiave è depositare, quando il rendiconto viene presentato, osservazioni documentate sulla conformità al programma: attività non svolte, beni non venduti senza spiegazione, azioni non intraprese, relazioni semestrali mancanti o tardive. Sono proprio gli elementi che il giudice deve valutare ai sensi dell’art. 275 c.3-4.
Se l’inerzia del liquidatore emerge prima della fine (relazioni semestrali non depositate, programma non eseguito, vendite ferme), la contromossa è un’istanza al giudice delegato perché eserciti i poteri dell’art. 275 c.1 e c.4: richiamo al rispetto del programma, assegnazione di un termine e, se l’inadempimento persiste, sostituzione. Il decreto del giudice delegato che decide su queste istanze è a sua volta impugnabile secondo le regole del reclamo contro i decreti del giudice delegato.
Il liquidatore, dal canto suo, ha una contromossa difensiva semplice: documentare ogni scostamento dal programma nelle relazioni semestrali, spiegandone le ragioni. Un liquidatore che lo fa rende molto difficile qualunque richiesta di sostituzione o di riduzione del compenso. Ed è giusto saperlo: le istanze del debitore o dei creditori contro un liquidatore che ha documentato tutto hanno poche probabilità di successo, e il giudice non ama le istanze esplorative.
Le pronunce che ti proteggono
- Trib. Urbino, 4 maggio 2026 (commentata su EC News il 17 giugno 2026): il liquidatore indica il proprio compenso nello stato passivo, ma poiché è in conflitto di interessi il giudice può modificarlo e ridurlo; il compenso si calcola secondo il D.M. 202/2014 e si liquida a procedura esaurita e rendiconto approvato. Il compenso dell’advisor del debitore, secondo il tribunale, non è prededucibile.
- Trib. Verona, 30 settembre 2024: il compenso dell’OCC non va insinuato al passivo, si liquida a fine procedura, e gli acconti sono ammessi solo dopo un riparto parziale o per motivi giustificati.
- Trib. Rimini, 30 maggio 2024: il compenso complessivo di OCC e liquidatore deve rispettare i parametri del D.M. 202/2014, anche se il liquidatore è un soggetto diverso dall’OCC.
- Trib. Milano, 29 febbraio 2024: nella successione tra OCC e liquidatore si liquida un compenso unico.
- Trib. Busto Arsizio, 18 giugno 2024: il liquidatore può ridurre compensi eccessivi e l’OCC può essere sostituito per giustificati motivi (art. 270 c.2 lett. b). Per chi chiede di non confermare l’OCC come liquidatore, è un precedente utile.
La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sui termini di legge, non casi reali. Servono a vedere come si muovono i giocatori quando il calendario è concreto.
Simulazione 1: il programma che arriva tardi e il debitore che gioca d’anticipo
Ipotesi: liquidazione controllata aperta su domanda del debitore con sentenza di martedì 3 febbraio 2026, comunicata mercoledì 4 febbraio. Attivo: un immobile stimato 118.400 €, gravato da ipoteca per un mutuo residuo di 96.750 €, e un credito del debitore verso un ex datore di lavoro per 7.320 €. Reddito mensile netto 1.840 €.
- Entro il 6 marzo 2026 (venerdì, 30 giorni dalla comunicazione) il liquidatore deve aggiornare l’elenco dei creditori e notificare la sentenza (art. 272 c.1).
- Entro il 4 maggio 2026 (lunedì, 90 giorni dall’apertura) deve completare l’inventario e depositare il programma (art. 272 c.2).
- Il debitore, già a febbraio, deposita un’istanza al giudice delegato per la determinazione della quota di reddito escluso dalla liquidazione (art. 268 c.4 lett. b), documentando affitto e spese per due figli: la quota da versare alla procedura viene così fissata su basi documentate, e non su una stima del liquidatore.
- A fine aprile il debitore invia al liquidatore e al giudice una nota che segnala il credito di 7.320 € verso l’ex datore di lavoro, con i documenti: il programma, quando arriva, lo include, e l’azione di recupero viene sottoposta all’autorizzazione dell’art. 274.
Esito: il programma approvato prevede la vendita dell’immobile e il recupero del credito. Per il liquidatore, la convenienza di seguire queste indicazioni è evidente: il rendiconto finale sarà misurato su un programma che ora contiene quelle voci.
Simulazione 2: il riparto contestato e il reclamo nel termine
Ipotesi: venduto l’immobile per 112.650 €, il liquidatore comunica il progetto di riparto lunedì 14 settembre 2026, con termine di 15 giorni per le osservazioni (scadenza martedì 29 settembre). Nel progetto, una parte del compenso del gestore è imputata al ricavato dell’immobile ipotecato.
- La banca ipotecaria deposita osservazioni il 25 settembre, invocando Cass. n. 6865/2025: il compenso del gestore è prededucibile ma non a carico del ricavato del bene ipotecato.
- Il liquidatore tenta il componimento (art. 275 c.6) ma i chirografari si oppongono, perché lo spostamento della spesa riduce la loro quota. Gli atti vanno al giudice delegato.
- Il decreto motivato del giudice delegato è comunicato lunedì 12 ottobre 2026. Chi vuole reclamare ai sensi dell’art. 124 deve calcolare il termine dal giorno della comunicazione: con il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 124, la scadenza cade giovedì 22 ottobre 2026.
Esito: il giocatore che aveva già scritto le osservazioni con argomenti e pronunce ha in mano, il 12 ottobre, l’ossatura del reclamo. Chi non le aveva depositate, invece, si presenta al tribunale senza aver dato al giudice delegato gli elementi per decidere diversamente.
Simulazione 3: il rendiconto non approvato
Ipotesi: il liquidatore deposita il rendiconto lunedì 9 novembre 2026. Il debitore e un creditore chirografario depositano osservazioni: due relazioni semestrali su quattro non risultano depositate e l’azione di recupero del credito di 7.320 €, prevista dal programma, non è mai stata avviata, senza spiegazione.
- Il giudice delegato non approva il rendiconto e, ai sensi dell’art. 275 c.4, indica le integrazioni e fissa un termine, ad esempio al 9 dicembre 2026 (mercoledì).
- Se il liquidatore spiega e integra (ad esempio documentando che il credito era prescritto, o che l’azione costava più del recuperabile), il rendiconto può essere approvato e il compenso liquidato secondo il D.M. 202/2014.
- Se non lo fa, il giudice sostituisce il liquidatore e, nel determinarne il compenso, tiene conto della diligenza, con la possibilità di escluderlo in tutto o in parte. Il mancato deposito delle relazioni semestrali, inoltre, è per legge causa di revoca dell’incarico e incide sul compenso (art. 275 c.1).
Esito: per la massa dei creditori, un compenso ridotto è attivo in più da ripartire. Per il debitore, è una spesa prededucibile in meno. Per il liquidatore, la lezione è che le relazioni semestrali non sono un adempimento formale.
Quando al liquidatore conviene accogliere le tue richieste
C’è un momento della partita in cui il liquidatore diventa il tuo miglior alleato. Capire quando significa risparmiare tempo e contenzioso.
Prima del programma. Nei primi 90 giorni il liquidatore deve costruire inventario e programma con poche informazioni. Dal suo punto di vista, conviene ricevere dati affidabili dal debitore e dai creditori: un bene segnalato con documenti, un atto revocabile ricostruito, una stima di mercato motivata. Ogni informazione utile riduce il suo rischio di presentare un programma incompleto, che il giudice potrebbe non approvare o che, alla fine, renderebbe difficile l’approvazione del rendiconto. Le richieste che arrivano in questa fase, documentate e concrete, sono quelle che hanno più possibilità di essere accolte senza giudice.
Durante le osservazioni allo stato passivo. Il liquidatore preferisce chiudere il passivo senza reclami. Un’osservazione ben argomentata, che segnali una prescrizione o un errore di calcolo, gli offre una via d’uscita: modificare il progetto è meno rischioso che difenderlo davanti al giudice delegato e, in seguito, in Cassazione (art. 273 c.4).
Nel riparto. È qui che la legge gli chiede espressamente di cercare il componimento (art. 275 c.6). Il liquidatore ha interesse a eseguire il riparto e chiudere. Se una contestazione è fondata, conviene anche a lui modificare il progetto piuttosto che attendere la decisione del giudice e un possibile reclamo ex art. 124. Il momento giusto per proporre una soluzione, anche parziale, è nei giorni tra il deposito delle osservazioni e la trasmissione degli atti al giudice.
Sulle azioni giudiziarie. Quando un creditore propone un’azione revocatoria o di recupero, il liquidatore valuta costi e tempi. Se il creditore offre elementi probatori già pronti, la convenienza dell’azione cresce e l’autorizzazione del giudice delegato diventa più probabile (art. 274 c.3). È una forma di collaborazione che non richiede accordi formali: basta mettere il liquidatore in condizione di dimostrare l’utilità dell’azione.
Sui contratti pendenti. Il contraente che mette in mora il liquidatore ottiene un termine non superiore a 60 giorni (art. 270 c.6). In questa finestra il liquidatore è più disposto a negoziare condizioni di prosecuzione o di scioglimento, perché alla scadenza il contratto si intende sciolto comunque.
Anche tra creditori si tratta. Le contestazioni sul riparto sono spesso conflitti tra creditori: ipotecario contro chirografari, privilegiato contro privilegiato. Una soluzione concordata tra le parti, presentata al liquidatore nel tentativo di componimento, evita il decreto del giudice e il successivo reclamo. Nella liquidazione controllata la trattativa non si fa “con” la procedura, ma “dentro” la procedura, nelle finestre che la legge apre.
Quando invece al liquidatore non conviene cedere? Quando la richiesta riduce l’attivo senza una base giuridica, quando lo esporrebbe a responsabilità verso gli altri creditori, quando arriva fuori termine. In questi casi l’unica strada è il giudice delegato, con l’istanza o il reclamo giusti.
La partita in tabella
La tabella riassume le mosse del liquidatore, i vincoli che la legge gli impone, la contromossa a disposizione del debitore o dei creditori e la finestra utile per giocarla. I termini sono quelli indicati negli articoli richiamati; dove il codice rinvia alle norme della liquidazione giudiziale “in quanto compatibili”, conviene verificare il termine sul caso concreto.
| Mossa del liquidatore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore o dei creditori | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Aggiorna l’elenco creditori e notifica la sentenza | 30 giorni dalla comunicazione della sentenza (art. 272 c.1) | Creditore: verifica l’inserimento e deposita la domanda via PEC | Entro il termine fissato in sentenza (max 90 giorni, prorogabile di 30) |
| Apprende i beni e chiede il rilascio | Esclusioni dell’art. 268 c.4; uso autorizzabile per gravi ragioni (art. 270 c.2 lett. e) | Debitore: istanza al giudice delegato su quota di reddito e beni indispensabili | Subito dopo l’apertura |
| Decide sui contratti pendenti | Sentito il debitore; termine massimo di 60 giorni su messa in mora (art. 270 c.6) | Contraente: messa in mora; debitore: nota sulla convenienza | Dall’apertura alla scelta del liquidatore |
| Deposita il programma di liquidazione | 90 giorni dall’apertura; approvazione del giudice delegato; durata ragionevole (art. 272 c.2-3) | Istanza documentata al giudice delegato su beni, azioni, stime | Prima dell’approvazione; poi reclamo contro il decreto |
| Forma lo stato passivo | Osservazioni entro 15 giorni; reclamo ex art. 133 entro 8 giorni; ricorso per cassazione entro 30 (art. 273) | Debitore: eccezioni sui crediti; creditori: difesa del proprio credito e contestazione degli altrui | Dal progetto al decreto del giudice delegato |
| Esercita azioni e vende | Autorizzazione del giudice delegato; utilità per i creditori (art. 274); regole di vendita della liquidazione giudiziale (art. 275 c.2) | Istanza per promuovere o per evitare un’azione; istanza di sospensione della vendita | Prima dell’autorizzazione o della vendita |
| Predispone il riparto | Ordine delle prelazioni; osservazioni entro max 15 giorni; decreto motivato reclamabile ex art. 124 (art. 275 c.5-6) | Osservazioni specifiche; reclamo contro il decreto | Dalla comunicazione del progetto |
| Presenta il rendiconto e chiede il compenso | Conformità al programma; D.M. 202/2014; diligenza; relazioni semestrali (art. 275 c.1, 3, 4) | Osservazioni sul rendiconto; istanza di sostituzione per inadempimento | Dal deposito del rendiconto; durante la procedura per le relazioni |
Le domande di chi si trova dentro la procedura
“Posso rivolgermi direttamente al giudice delegato se il liquidatore non mi risponde?”
Sì, con un’istanza scritta e documentata. Il giudice delegato è l’organo di controllo della procedura (art. 270 c.2 lett. a) e i poteri che la legge gli attribuisce (approvazione del programma, autorizzazioni, decisione sulle contestazioni, verifica del rendiconto) presuppongono che riceva informazioni. Un’istanza vaga o ripetitiva, però, rischia di essere ignorata: indica il fatto, la norma, il documento e la richiesta.
“Il liquidatore può vendere un bene senza che il giudice lo sappia?”
No, almeno non in modo invisibile. Le vendite seguono il programma approvato dal giudice delegato e le regole della liquidazione giudiziale in quanto compatibili (art. 275 c.2); la cancellazione dei vincoli la ordina il giudice dopo l’integrale riscossione del prezzo. Le relazioni semestrali (art. 275 c.1) servono proprio a informare il giudice sull’andamento delle operazioni.
“Il liquidatore può fare una causa a mio fratello per un immobile che gli ho donato?”
Sì, ma solo con l’autorizzazione del giudice delegato. L’art. 274 c.2 gli consente di agire per far dichiarare inefficaci gli atti pregiudizievoli secondo il codice civile, e l’art. 274 c.3 subordina l’autorizzazione all’utilità per il miglior soddisfacimento dei creditori. Il momento per far valere le tue ragioni è prima dell’autorizzazione.
“Posso chiedere che il liquidatore venga sostituito?”
Sì, se puoi documentare un inadempimento che la legge collega alla revoca o alla sostituzione. Le ipotesi testuali sono il mancato deposito delle relazioni semestrali (art. 275 c.1) e la mancata esecuzione delle prescrizioni sul rendiconto (art. 275 c.4); per il liquidatore scelto dal registro valgono anche le norme richiamate dall’art. 270 c.3. Una semplice divergenza di vedute non basta.
“Chi decide quanto guadagna il liquidatore?”
Il giudice, e solo dopo aver approvato il rendiconto. Lo prevede l’art. 275 c.3, che rinvia al D.M. 202/2014. Il compenso indicato dal liquidatore non vincola il giudice, che può ridurlo (Trib. Urbino, 4 maggio 2026) e deve tenere conto della diligenza (art. 275 c.4).
“Se non presento osservazioni al riparto, posso fare reclamo dopo?”
È molto rischioso. Il reclamo dell’art. 124 è previsto contro il decreto con cui il giudice delegato decide le contestazioni (art. 275 c.6). Se non hai contestato, il progetto può essere autorizzato “senza indugio” (art. 275 c.5) e la tua posizione diventa difficilmente recuperabile.
I paletti fissati dai giudici
Questi sono i riferimenti giurisprudenziali citati nell’articolo, organizzati in base alla mossa del liquidatore (o del creditore) che ciascuno delimita. I principi sono riformulati; gli estremi sono quelli riportati dalle fonti consultate.
Sul perimetro della procedura e sul controllo del giudice
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025. Principio: la relazione dell’OCC è condizione di ammissibilità e il giudice ne controlla completezza e attendibilità; omissioni rilevanti sul patrimonio (una vendita immobiliare a prezzo simbolico, la gestione di un’attività di ristorazione) giustificano la revoca della procedura. Rilevanza: il controllo giudiziale nella liquidazione controllata è sostanziale, e le segnalazioni documentate dei creditori su atti dispositivi trovano ascolto.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28483 del 27 ottobre 2025. Principio: la condanna solidale del rappresentante che ha conferito la procura in mala fede (art. 51 c.15 CCII) si applica alla liquidazione controllata in forza dei richiami degli artt. 270 c.5 e 65 c.2, anche in Cassazione. Rilevanza: limita l’uso pretestuoso delle impugnazioni, da parte di chiunque.
Sullo stato passivo
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025. Principio: il termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso è perentorio; la rimessione in termini richiede la prova di una causa non imputabile (art. 273 c.7). Rilevanza: fissa il perimetro del passivo e impedisce al creditore ritardatario di rimetterlo in discussione.
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Trib. Pordenone, 4 aprile 2025. Principio: il liquidatore deve accertare effettivamente i crediti e graduarli, potendo eccepire fatti estintivi, impeditivi o modificativi e l’inefficacia dei titoli. Rilevanza: è la base per pretendere dal liquidatore una verifica reale delle domande.
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Trib. Spoleto, 7 gennaio 2025 (conforme Trib. Santa Maria Capua Vetere, 30 giugno 2023). Principio: il liquidatore deve avviare la formazione dello stato passivo entro 45 giorni dalla scadenza del termine per le domande. Rilevanza: fornisce un parametro temporale per sollecitare il giudice delegato in caso di inerzia.
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Trib. Udine, 15 gennaio 2022 e Trib. Mantova, 6 novembre 2023. Principio: la prelazione va chiesta nella domanda di insinuazione e non nelle osservazioni; l’ammissione si decide allo stato degli atti, senza consulenza tecnica, per esigenze di speditezza. Rilevanza: il creditore deve completare la domanda fin dall’inizio; il debitore sa che le contestazioni vanno documentate subito.
Sulle vendite e sul riparto
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Cass. civ., Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024 (su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia). Principio: il privilegio processuale del creditore fondiario previsto dall’art. 41 TUB opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: delimita il controllo del liquidatore sulla vendita e sulla distribuzione del ricavato del bene ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario.
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Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025. Principio: il compenso del gestore è prededucibile, ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: è il paletto da opporre a un progetto di riparto che imputa il compenso al prezzo del bene ipotecato.
Sul compenso e sul rendiconto
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Trib. Urbino, 4 maggio 2026. Principio: il liquidatore che indica il proprio compenso nello stato passivo è in conflitto di interessi, e il giudice può modificarlo e ridurlo; il calcolo segue il D.M. 202/2014 e la liquidazione avviene a procedura esaurita e rendiconto approvato; il compenso dell’advisor del debitore non è prededucibile. Rilevanza: conferma che il compenso è un punto di controllo del giudice, non una scelta del liquidatore.
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Trib. Verona, 30 settembre 2024. Principio: il compenso dell’OCC non si insinua al passivo e si liquida alla fine; gli acconti sono ammessi solo dopo un riparto parziale o per motivi giustificati. Rilevanza: il debitore e i creditori possono opporsi ad acconti richiesti senza questi presupposti.
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Trib. Rimini, 30 maggio 2024 e Trib. Milano, 29 febbraio 2024. Principio: il compenso di OCC e liquidatore è unitario e deve restare nei parametri del D.M. 202/2014 anche quando il liquidatore è un soggetto diverso dall’OCC. Rilevanza: evita la duplicazione dei compensi prededucibili quando l’OCC non viene confermato come liquidatore.
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Trib. Busto Arsizio, 18 giugno 2024. Principio: i compensi eccessivi possono essere ridotti e l’OCC può essere sostituito per giustificati motivi nella scelta del liquidatore (art. 270 c.2 lett. b). Rilevanza: chi ha ragioni concrete per chiedere un liquidatore diverso dall’OCC che ha assistito il debitore trova un precedente.
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Trib. Terni, 4 luglio 2024. Principio: il termine per le domande di ammissione è stato ritenuto soggetto alla sospensione feriale. Rilevanza: un punto su cui la prudenza consiglia di non fare affidamento senza verificare l’orientamento del tribunale competente.
Fonti delle pronunce: massime riportate da Brocardi all’art. 270 CCII (nn. 28576, 28573, 28483/2025); relazione del dott. Alessandro Nastri, giudice del Tribunale di Terni, per la Scuola Superiore della Magistratura (corso del 12 maggio 2025) per le pronunce di merito su stato passivo e compensi; EC News del 17 giugno 2026 per Trib. Urbino; note di ricerca verificate per Cass. 6865/2025 e 22914/2024.
Cosa può fare lo Studio Monardo: giochiamo la partita con te
In una liquidazione controllata vince chi presidia le finestre che la legge apre. Noi analizziamo le mosse già fatte dal liquidatore, intercettiamo i vizi dei suoi atti, presidiamo le scadenze che deve rispettare e quelle che devi rispettare tu, e sollecitiamo il controllo del giudice delegato quando serve. Concretamente:
- Esaminiamo la sentenza di apertura e verifichiamo i provvedimenti che ti riguardano: liquidatore nominato, termine per le domande, beni da consegnare, autorizzazioni all’uso.
- Prepariamo l’istanza al giudice delegato sulla quota di reddito esclusa dalla liquidazione (art. 268 c.4 lett. b), con la documentazione delle spese familiari.
- Redigiamo la domanda di ammissione al passivo del creditore con prelazioni e documenti completi, da inviare via PEC entro il termine perentorio.
- Costruiamo le eccezioni sui crediti per il debitore e le depositiamo come osservazioni al progetto di stato passivo entro 15 giorni.
- Leggiamo il programma di liquidazione e segnaliamo al liquidatore e al giudice delegato beni, azioni e stime da correggere prima dell’approvazione.
- Valutiamo l’utilità delle azioni del liquidatore (revocatorie, recuperi) e predisponiamo le istanze per promuoverle o per evitarle, sul parametro dell’art. 274 c.3.
- Controlliamo il progetto di riparto, con particolare attenzione alla collocazione dei compensi prededucibili, e depositiamo osservazioni specifiche.
- Proponiamo i reclami contro i decreti del giudice delegato (art. 124) e contro lo stato passivo (art. 133 richiamato dall’art. 273), presidiando i termini brevi.
- Esaminiamo il rendiconto e le relazioni semestrali e, se ci sono inadempimenti documentati, chiediamo al giudice i provvedimenti dell’art. 275 c.1 e c.4.
- Seguiamo l’eventuale ricorso per cassazione contro il decreto sullo stato passivo (art. 273 c.4), con la stessa linea difensiva impostata dall’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista conta perché le decisioni della liquidazione controllata possono arrivare fino alla Corte di cassazione, e lo Studio garantisce continuità di strategia dall’istanza al giudice delegato fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano. La qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC conta perché il lavoro del liquidatore è, nella sostanza, il lavoro di un gestore: conoscerlo dall’interno significa sapere dove cercare scostamenti dal programma e errori nei riparti.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati presidiano termini, istanze e reclami; i commercialisti leggono stime, riparti, rendiconti e calcoli del compenso secondo il D.M. 202/2014. La convenienza del liquidatore e quella dei creditori è materia economica prima che giuridica, e va letta da entrambe le prospettive. Il nostro impegno è di mezzi: analizzeremo gli atti, verificheremo i termini e costruiremo la strategia, senza promettere un esito che dipende dal giudice.
Chiusura
Il giudice delegato controlla il liquidatore: approva il programma, autorizza le azioni, decide le contestazioni al riparto, verifica il rendiconto, liquida il compenso e, quando la legge lo prevede, ne dispone la sostituzione. Ma è un controllo per passaggi, e i passaggi si attivano soprattutto quando debitore e creditori portano davanti al giudice fatti, documenti e richieste precise, nei termini giusti. Nella liquidazione controllata non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la liquidazione controllata è la procedura liquidatoria del sovraindebitamento: l’Avv. Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce il lavoro del liquidatore e i punti in cui il giudice interviene; come cassazionista, può seguire le contestazioni fino all’ultimo grado.
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