L’esdebitazione Cancella Anche Gli Interessi E Le Spese Legali?

Il decreto di esdebitazione è arrivato, la procedura di liquidazione controllata si è chiusa, e qualche settimana dopo nella cassetta delle lettere compare un atto di precetto. Non chiede il capitale, quello il creditore sa di non poterlo più pretendere. Chiede “soltanto” gli interessi maturati mentre la procedura era in corso, le spese del vecchio decreto ingiuntivo, le spese del pignoramento poi interrotto, magari le spese per l’insinuazione al passivo. È una mossa che sorprende molti debitori, perché nasce da un ragionamento preciso: il creditore scommette sull’idea che l’esdebitazione abbia cancellato il debito “principale” e lasciato in piedi tutto il resto.

Questa guida ribalta la prospettiva. Non ti spiega soltanto che cosa dice la legge, ti mostra le mosse che il creditore farà per recuperare interessi e spese dopo il decreto, e le contromosse che le neutralizzano. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Vedremo dove la pretesa del creditore è fondata (perché ci sono casi in cui lo è) e dove invece si scontra con un limite che la legge non gli consente di superare: la sospensione degli interessi dal deposito della domanda, i confini del privilegio sugli interessi, la nullità degli interessi moratori usurari, la natura concorsuale delle spese legali sostenute prima della procedura, la responsabilità aggravata di chi esegue un credito che non è più esigibile.

Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno, non dall’esterno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi la liquidazione controllata dalla parte di chi forma lo stato passivo e verifica le domande dei creditori, cioè proprio il punto in cui interessi e spese vengono ammessi o respinti. Ed è avvocato cassazionista, il che consente di portare la stessa linea difensiva dall’opposizione al precetto fino all’ultimo grado di giudizio, quando il creditore insiste su un credito esdebitato.

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Chi hai di fronte: il creditore che ha perso il capitale ma non ha ancora perso la partita

Per capire le mosse della controparte bisogna smettere di immaginarla come un nemico irrazionale. Il creditore che ti scrive dopo l’esdebitazione è, nella grande maggioranza dei casi, un attore economico che fa i conti: una banca, una finanziaria del credito al consumo, una società che ha acquistato il credito in blocco (il cosiddetto cessionario), un fornitore, un condominio, a volte un ex coniuge creditore dell’assegno. Ognuno ha una convenienza diversa, ma tutti ragionano sulla stessa domanda: quanto mi costa insistere, e quanto posso realisticamente incassare?

La banca e la finanziaria hanno già “svalutato” la posizione in bilancio quando si è aperta la procedura. Per loro il credito residuo vale poco, e ogni euro recuperato dopo il decreto è un ricavo inatteso. Questo spiega perché alcune strutture di recupero mandino lettere standardizzate anche dopo l’esdebitazione: il costo di una diffida è basso, e una percentuale di debitori, spaventati, paga senza verificare.

Il cessionario del credito ragiona in modo ancora più aggressivo. Ha comprato il credito a una frazione del valore nominale e il suo margine dipende dal tasso di recupero. Ha quindi interesse a sostenere che gli interessi maturati durante la procedura, le spese legali anticipate dal cedente e le spese di recupero non siano coperti dall’esdebitazione. Dal suo punto di vista, conviene tentare: se il debitore non reagisce, il precetto diventa la base per un pignoramento; se reagisce, il cessionario valuta se abbandonare.

Il fornitore o il professionista creditore, invece, raramente insiste dopo il decreto: non ha strutture di recupero industriale, e un giudizio perso con condanna alle spese è per lui un costo secco.

Diverso è il caso del creditore che ha in mano un debito escluso dall’esdebitazione: l’ex coniuge con l’assegno di mantenimento arretrato, il danneggiato da un fatto illecito extracontrattuale, l’ente che vanta una sanzione amministrativa autonoma. Qui la convenienza è opposta: il creditore sa che il suo credito sopravvive al decreto, e sa che con il credito sopravvivono anche interessi e spese. È la parte della partita in cui il debitore deve evitare di resistere a torto, perché le spese di lite di un’opposizione infondata si aggiungono al debito.

C’è poi un dato che pesa su tutte le scelte del creditore: l’esdebitazione è un provvedimento del tribunale, dichiarato con decreto motivato e reso pubblico. L’art. 282 c.1 CCII prevede che il decreto di esdebitazione nella liquidazione controllata sia iscritto nel registro delle imprese e che, per il consumatore e il professionista, sia pubblicato in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. Il creditore che ha partecipato alla procedura riceve la comunicazione del decreto e può proporre reclamo entro trenta giorni (art. 282 c.3). Chi agisce dopo, dunque, agisce sapendo. Questo è il dettaglio che trasforma una pretesa “tentata” in un’azione esecutiva intrapresa senza la normale prudenza, con le conseguenze dell’art. 96 c.p.c. che vedremo.

La convenienza del creditore, in sintesi, si sposta lungo tre linee: se il credito è stato ammesso al passivo e il decreto è definitivo, insistere conviene poco; se il credito non è stato insinuato o è escluso dall’esdebitazione, insistere conviene molto; se la posizione è incerta (interessi privilegiati, spese di procedure esecutive anteriori, debiti misti) il creditore tenterà, e la partita si gioca sui dettagli.

Prima mossa: insinuarsi al passivo con gli interessi “che continuano a correre”

La mossa

La prima cosa che il creditore farà, molto prima del decreto di esdebitazione, è presentare la domanda di ammissione al passivo della liquidazione controllata. La sentenza di apertura, secondo l’art. 270 c.2 lett. d) CCII, fissa un termine non superiore a novanta giorni entro il quale i creditori devono presentare le domande di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo. Nella domanda il creditore indica capitale, interessi e spese. Ed è qui che compare la prima mossa sugli interessi: molte domande calcolano gli interessi non fino alla data di deposito del ricorso, ma fino alla data della domanda stessa, o addirittura “fino al saldo”, applicando il tasso di mora contrattuale.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il creditore gonfia la base perché sa che il riparto avviene in percentuale: più alto è il credito ammesso, più alta è la sua quota nel riparto tra i chirografari. In una procedura in cui l’attivo è limitato, ogni euro in più di credito ammesso sottrae un frammento di riparto agli altri creditori. C’è poi una seconda ragione, più sottile: un credito ammesso per un importo comprensivo di interessi “fino al saldo” crea, nella mente del debitore, l’idea che quegli interessi siano dovuti e che, se non pagati dal riparto, restino da pagare dopo.

Il creditore preferisce invece non insistere su questo punto quando la procedura è seguita da un liquidatore attento e il debitore è assistito: sa che la voce verrà tagliata in sede di verifica e che il contenzioso sullo stato passivo ha un costo.

I suoi limiti

Il limite invalicabile è scritto nell’art. 268 c.5 CCII: il deposito della domanda di liquidazione controllata sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Nella liquidazione controllata la data che conta non è quella della sentenza di apertura, ma quella, anteriore, del deposito della domanda. Per un creditore chirografario, dunque, gli interessi successivi a quel deposito non entrano nello stato passivo.

È utile chiarire il rapporto con l’art. 154 CCII, la norma sulla liquidazione giudiziale. L’art. 154 c.1 prevede che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospenda il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura o all’archiviazione ai sensi dell’art. 234 c.7, salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, con il coordinamento previsto dall’art. 153 c.3. Il comma 2 aggiunge che i crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di apertura. L’art. 270 c.5 CCII, nel testo vigente (Brocardi, aggiornamento al 12 agosto 2026), non richiama l’art. 154: rinvia agli artt. 142 e 143 in quanto compatibili e agli artt. 150 e 151. Per la sospensione degli interessi, però, il rinvio non serve, perché la liquidazione controllata ha una norma propria, l’art. 268 c.5, che produce lo stesso effetto e lo anticipa al deposito della domanda.

Sulla scadenza dei crediti, invece, la Cassazione ha colmato il silenzio del rinvio. Con la sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025 la Prima Sezione ha ritenuto applicabile alla liquidazione controllata la regola dell’art. 154 c.2 (crediti pecuniari scaduti alla data di apertura), come espressione di un principio generale legato al concorso e all’art. 150, richiamato dall’art. 270. Nella stessa pronuncia la Corte ha ribadito che il termine fissato per le domande di partecipazione al concorso è perentorio e che il creditore tardivo può ottenere la rimessione in termini solo dimostrando una causa a lui non imputabile.

La conseguenza pratica è duplice. Primo: il creditore non può pretendere nello stato passivo interessi chirografari successivi al deposito della domanda. Secondo: il mutuo o il finanziamento rateale si considera scaduto per intero alla data di apertura, quindi la banca insinua l’intero capitale residuo, ma senza poterci aggiungere gli interessi futuri che avrebbe percepito con il piano di ammortamento.

Attenzione all’espressione “ai soli effetti del concorso”. Significa che la sospensione opera nei rapporti con la massa dei creditori. Se la procedura si chiudesse senza esdebitazione (perché il beneficio viene negato), il creditore potrebbe tornare a chiedere al debitore gli interessi maturati nel frattempo. È proprio per questo che la sospensione e l’esdebitazione vanno lette insieme: la prima toglie gli interessi dal concorso, la seconda rende inesigibile il residuo verso il debitore.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La verifica dei crediti non è una formalità riservata al liquidatore: il debitore conosce i propri contratti meglio di chiunque altro e può segnalare al liquidatore, documenti alla mano, le voci che non dovrebbero entrare nel passivo. La contromossa chiave è chiedere che ogni domanda chirografaria sia “fermata” alla data del deposito della domanda di liquidazione, con lo stralcio degli interessi successivi. Se il progetto di stato passivo li include, i quindici giorni per le osservazioni sono il momento per farlo valere; il reclamo contro lo stato passivo si propone poi nelle forme dell’art. 133 CCII entro otto giorni. Questi termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice.

C’è una seconda contromossa, che si gioca sulle spese di insinuazione. Molte domande aggiungono una voce “spese legali per la presente domanda”. Si tratta di costi sorti dopo l’apertura del concorso e sostenuti nell’interesse del singolo creditore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22725 dell’11 settembre 2019, ha escluso che le spese sostenute dal creditore dopo l’apertura del concorso, nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, costituiscano credito concorsuale assistito dai privilegi degli artt. 2755 e 2770 c.c., perché quei privilegi riguardano le spese per l’apertura dell’esecuzione. Il principio, letto per analogia, sostiene la richiesta di stralcio delle spese di mera insinuazione, che non hanno un titolo e non producono utilità per la massa. È una lettura da far valere con argomenti, non una regola scritta: la soluzione dipende dalla prassi del tribunale e dalla qualificazione che ne darà il giudice delegato.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass. civ., Sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28573: estende alla liquidazione controllata la regola dei crediti scaduti alla data di apertura e conferma la perentorietà del termine per le domande. Toglie al creditore la possibilità di ricostruire il credito “a rate”, con gli interessi futuri del piano di ammortamento.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 27 ottobre 2025, n. 28483: conferma che i rinvii dell’art. 270 c.5 portano nella liquidazione controllata le regole della liquidazione giudiziale richiamate (nel caso, la condanna per mala fede prevista dall’art. 51 c.15). Utile a mostrare che il sistema del concorso opera anche nella procedura del sovraindebitato.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 11 settembre 2019, n. 22725: le spese sorte dopo l’apertura del concorso non sono credito concorsuale privilegiato. Argomento per lo stralcio delle spese di insinuazione.

Seconda mossa: rivendicare il privilegio su interessi e spese

La mossa

Il creditore garantito (la banca con l’ipoteca sulla casa, il creditore pignoratizio, il titolare di un privilegio generale o speciale) gioca una partita diversa. La sospensione degli interessi dell’art. 268 c.5 non lo riguarda: la norma salva espressamente i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. La sua mossa è quindi chiedere l’ammissione in via privilegiata non solo del capitale, ma anche degli interessi e delle spese, e chiedere che gli interessi continuino a correre fino al riparto, possibilmente al tasso contrattuale o di mora.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per il creditore privilegiato la differenza tra “privilegio” e “chirografo” è la differenza tra essere pagato e non esserlo. Un euro di interessi collocato in via privilegiata viene soddisfatto con il ricavato della vendita del bene; lo stesso euro collocato in chirografo riceve la percentuale del riparto, spesso minima, e poi viene esdebitato. Il creditore ha quindi tutto l’interesse a “tirare” il più possibile dentro la garanzia: interessi al tasso convenzionale anche dopo il pignoramento, interessi moratori, spese della procedura esecutiva individuale iniziata prima della liquidazione, spese del giudizio di cognizione che gli ha dato il titolo.

Preferisce non insistere quando il valore del bene copre ampiamente il credito: in quel caso la collocazione degli interessi gli è indifferente, perché verrà pagato comunque.

I suoi limiti

Il primo limite riguarda la misura degli interessi privilegiati. L’art. 2749 c.c. estende il privilegio alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione e agli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento e di quello precedente; gli interessi maturati successivamente sono privilegiati soltanto nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita. Per il pegno e l’ipoteca valgono le regole degli artt. 2788 e 2855 c.c., che limitano a determinate annualità gli interessi collocati al tasso convenzionale e prevedono, per il periodo successivo, la collocazione nella misura legale (testo da verificare sulla norma per il calcolo del singolo caso).

La Cassazione, con l’ordinanza n. 29601 del 10 novembre 2025, ha chiarito che la “misura legale” alla quale l’art. 2749 c.c. limita gli interessi privilegiati è quella generale dell’art. 1284 c.c., non il tasso previsto da leggi speciali per singoli crediti. La conseguenza: tutto ciò che il creditore chiede oltre il tasso legale, per il periodo successivo alle annualità protette, non ha privilegio e scende in chirografo.

Sul momento finale c’è un punto da monitorare. L’ordinanza n. 22778 del 7 agosto 2025 della stessa Prima Sezione individua come termine finale degli interessi privilegiati il deposito del progetto di riparto, mentre il testo dell’art. 2749 c.c. parla della data della vendita. Il debitore ha interesse a sostenere il termine più breve; il creditore quello più lungo. La differenza, su un credito ipotecario di qualche decina di migliaia di euro, può valere alcuni mesi di interessi.

Il secondo limite riguarda le spese. Le spese del giudizio di cognizione con cui il creditore ha ottenuto il titolo (il decreto ingiuntivo, la sentenza) non sono coperte dal privilegio dell’art. 2749 c.c.: la norma si riferisce alle spese ordinarie dell’intervento nell’esecuzione, e il commento alla norma ricorda che le spese di accertamento del credito ne restano escluse. Le spese della procedura esecutiva individuale (il pignoramento immobiliare avviato prima della liquidazione) godono dei privilegi degli artt. 2755 e 2770 c.c. solo se sono state sostenute nell’interesse comune dei creditori. La Cassazione, con l’ordinanza n. 1718 del 24 gennaio 2025, ha applicato questo criterio al creditore che chiede l’apertura della procedura concorsuale: il privilegio spetta per il parallelismo con il creditore procedente nell’esecuzione individuale, ma è stato escluso nel caso concreto perché l’istanza, successiva a quella di un altro creditore, non aveva prodotto alcun beneficio per la massa.

Il terzo limite è processuale. Chi contesta la collocazione degli interessi deve farlo con precisione. L’ordinanza n. 515 del 9 gennaio 2025 ha dichiarato inammissibile un ricorso che denunciava la violazione delle regole sull’ammissione al passivo in combinato con l’art. 2749 c.c., perché il ricorrente non aveva indicato e prodotto gli atti rilevanti. È un monito che vale per entrambe le parti: la partita sugli interessi privilegiati si vince con i conteggi e i documenti, non con le affermazioni di principio.

La tua contromossa

La contromossa chiave è scomporre la domanda del creditore privilegiato in tre blocchi: interessi delle annualità protette (privilegiati al tasso consentito), interessi successivi (privilegiati solo nella misura legale), eccedenza (chirografo). A questi si aggiunge la verifica delle spese: quelle del giudizio di cognizione vanno in chirografo, quelle della procedura esecutiva individuale vanno in privilegio solo se utili alla massa.

Questa scomposizione ha un effetto diretto sull’esdebitazione. Tutto ciò che scende in chirografo partecipa al riparto in percentuale e, per la parte rimasta insoddisfatta, diventa inesigibile con il decreto ai sensi dell’art. 278 c.1 CCII. Lo stesso vale per la parte di credito privilegiato che il ricavato della vendita non riesce a coprire: il creditore viene soddisfatto sul bene fin dove il bene arriva, e il residuo segue la sorte dei crediti insoddisfatti.

Un’avvertenza per chi sta valutando una procedura diversa dalla liquidazione. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il piano può prevedere una moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati (art. 67 c.4 CCII). La Cassazione, con l’ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026 (nota da una sintesi di stampa), ha precisato che la moratoria sospende il pagamento ma non riduce il credito, e che nel biennio gli interessi continuano a maturare. È un dato da mettere nel conto quando si confrontano le alternative.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 10 novembre 2025, n. 29601: misura legale degli interessi privilegiati = tasso generale dell’art. 1284 c.c.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 7 agosto 2025, n. 22778: individua il termine finale degli interessi privilegiati nel deposito del progetto di riparto.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 24 gennaio 2025, n. 1718: il privilegio sulle spese di chi avvia la procedura presuppone un beneficio per la massa.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 9 gennaio 2025, n. 515: chi contesta la collocazione degli interessi deve indicare e produrre gli atti.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024: il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata. Spiega perché la banca fondiaria si muove con più forza sul ricavato dell’immobile.

Terza mossa: giocare la carta degli interessi moratori

La mossa

Il contratto di finanziamento prevede quasi sempre due tassi: l’interesse corrispettivo, che remunera il prestito, e l’interesse moratorio, dovuto in caso di ritardo. Il creditore che si insinua al passivo o che, dopo il decreto, pretende interessi da un debito escluso, tende a calcolare tutto al tasso di mora, spesso maggiorato di alcuni punti. E nei contratti più datati, o in quelli del credito al consumo, quel tasso può avvicinarsi o superare la soglia dell’usura.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per il creditore la mora è il tasso più redditizio e, dal suo punto di vista, il più giustificato: il debitore è inadempiente, quindi deve “pagare il ritardo”. Applicarlo su tutto il periodo anteriore al deposito della domanda aumenta il credito ammesso e, quindi, la quota nel riparto. Il creditore evita invece di insistere quando sa che il tasso di mora pattuito è vicino alla soglia: il rischio è perdere non solo l’eccedenza, ma l’intera mora.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone un tetto. L’art. 1815 c.2 c.c. prevede che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. La Cassazione ha chiarito come questa regola si applichi agli interessi moratori. Con l’ordinanza n. 8103 del 21 marzo 2023 la Terza Sezione, richiamando le Sezioni Unite n. 19597/2020, ha ribadito tre punti:

  • la verifica dell’usura riguarda anche gli interessi moratori, e conta il momento della pattuizione, non quello della successiva applicazione;
  • se il tasso corrispettivo è lecito e solo il calcolo della mora supera la soglia, sono illeciti e non dovuti soltanto gli interessi moratori;
  • resta applicabile l’art. 1224 c.1 c.c., con la conseguenza che per il ritardo sono dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

Per il creditore, quindi, una mora usuraria non si riduce alla soglia: cade, e al suo posto si applica il tasso corrispettivo. Per il debitore la differenza può essere consistente, perché la mora contrattuale supera spesso di diversi punti il tasso corrispettivo.

La soglia si ricava, per ciascun trimestre e per categoria di operazione, dal tasso effettivo globale medio rilevato con i decreti periodici, maggiorato secondo il meccanismo dell’art. 2 della L. 108/1996. Il confronto va fatto con la soglia del trimestre in cui il contratto è stato stipulato.

La tua contromossa

La contromossa chiave è chiedere, in sede di verifica del passivo, che la mora sia esclusa se il tasso pattuito supera la soglia del trimestre di stipula, con ricalcolo al tasso corrispettivo. Serve il contratto, il piano di ammortamento e il decreto ministeriale del trimestre. Per i crediti chirografari il lavoro riguarda solo il periodo anteriore al deposito della domanda (dopo, gli interessi sono comunque sospesi ai fini del concorso). Per i crediti privilegiati la verifica è ancora più utile, perché la mora inciderebbe sulla parte collocata sul ricavato della vendita.

La stessa contromossa torna utile dopo il decreto, quando il creditore agisce su un debito escluso dall’esdebitazione o su un debito sorto dopo l’apertura: lì la procedura non c’è più, e la verifica dell’usura diventa materia di opposizione al decreto ingiuntivo o all’esecuzione.

C’è poi un aspetto strategico. La contestazione dell’usura costringe il creditore a ricalcolare, e un creditore che deve ricalcolare è un creditore che valuta la transazione. È una carta da giocare prima della formazione definitiva dello stato passivo, non dopo: una volta che il credito è ammesso e lo stato passivo è definitivo, rimettere in discussione la misura degli interessi diventa molto più difficile.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass. civ., Sez. III, ord. 21 marzo 2023, n. 8103: mora usuraria nulla, conta la pattuizione, restano dovuti i corrispettivi leciti.
  • Cass. civ., Sez. Unite, n. 19597/2020 (richiamata dalla n. 8103/2023): è il precedente che ha composto il contrasto sull’applicazione della disciplina antiusura agli interessi moratori.

Quarta mossa: opporsi all’esdebitazione per tenere in vita interessi e spese

La mossa

Quando il creditore capisce che lo stato passivo gli ha tolto gli interessi chirografari successivi alla domanda e che il riparto sarà modesto, la sua attenzione si sposta sull’esdebitazione. Il ragionamento è lineare: se il debitore non ottiene il beneficio, alla chiusura della procedura il creditore riacquista il diritto di chiedere il residuo, e con il residuo anche gli interessi che la sospensione “ai soli effetti del concorso” aveva congelato. La mossa si gioca con due strumenti: le osservazioni all’istanza di esdebitazione e il reclamo contro il decreto.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per il creditore, impedire l’esdebitazione vale molto più di qualsiasi ricalcolo di interessi: è la differenza tra un credito definitivamente inesigibile e un credito che torna aggredibile su redditi e beni futuri. La mossa ha però un costo: il creditore deve allegare fatti specifici (colpa grave, malafede, frode nella formazione del sovraindebitamento, condotte ostruzionistiche nella procedura) e non semplici lamentele sull’entità del riparto. Se non ha elementi concreti, preferisce non spendere risorse in un reclamo destinato a perdere.

I suoi limiti

L’art. 282 CCII disegna il campo di gioco con precisione. L’esdebitazione opera alla chiusura della liquidazione controllata o anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. L’istanza è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi al passivo, che hanno quindici giorni per presentare osservazioni. Il decreto è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124 entro trenta giorni (art. 282 c.3).

Le condizioni sono quelle dell’art. 280, più due requisiti propri della liquidazione controllata: l’assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e il fatto che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2).

Il creditore non può fondare la sua opposizione sulla scarsità del riparto. L’art. 280 non contiene un requisito di soddisfazione minima dei creditori. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28505 del 6 novembre 2024 (resa in un caso regolato dalla legge fallimentare), ha affermato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e ha osservato che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo.

Sul terreno della meritevolezza, la partita è aperta ma non a senso unico. Con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 la Prima Sezione ha escluso che l’apertura della liquidazione controllata possa essere negata per non meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore contano nella successiva fase di esdebitazione. L’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026 (nota da una sintesi) ha confermato la linea, aggiungendo che la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento è requisito di ammissibilità soggetto a controllo sostanziale del giudice. Per il creditore questo significa che la fase dell’esdebitazione è il momento in cui le condotte del debitore vengono davvero pesate; per il debitore significa che la relazione dell’OCC e la condotta tenuta durante la procedura diventano la sua prima linea difensiva.

Un capitolo a parte riguarda i creditori che non hanno partecipato al concorso. Secondo l’art. 278 c.2 CCII, nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Il creditore che non si è insinuato può quindi pretendere quella percentuale, ma non di più. La regola è vigente, ma è contestata: la questione di legittimità, restituita dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione.

La tua contromossa

La contromossa chiave è costruire l’istanza di esdebitazione in modo che le osservazioni del creditore trovino già una risposta documentale: le cause dell’indebitamento ricostruite nella relazione dell’OCC, la collaborazione prestata al liquidatore, la consegna puntuale dei documenti, l’assenza di atti dispositivi. Se il creditore presenta osservazioni generiche, si replica che l’art. 280 non contiene requisiti di soddisfazione minima; se allega fatti specifici, si contestano punto per punto con documenti.

Su questo terreno l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e avvocato cassazionista, imposta la difesa sapendo come lavora l’OCC che redige la relazione e come ragiona il giudice che la valuta.

Va poi presidiato il calendario. I quindici giorni per le osservazioni e i trenta giorni per il reclamo corrono anche nel mese di agosto, per l’esclusione della sospensione feriale prevista dall’art. 9 c.1 CCII. Quando il decreto di esdebitazione diventa definitivo, la mossa del creditore è chiusa: le contestazioni sulla meritevolezza non possono essere rinnovate in sede di opposizione all’esecuzione.

Sulla tempistica dell’istanza nella liquidazione giudiziale, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 74/2026 (depositata il 12 maggio 2026), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 281 c.1 CCII: la contestualità tra decreto di chiusura ed esdebitazione va intesa in senso logico-funzionale, e l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505: nessun requisito oggettivo di soddisfazione dei creditori.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 e Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603: la condotta del debitore si valuta nella fase di esdebitazione, sulla base di una relazione OCC controllata nel merito.
  • Corte cost., sent. n. 74/2026: contestualità logico-funzionale tra chiusura ed esdebitazione nella liquidazione giudiziale.
  • Corte cost., ord. n. 104/2026: restituzione degli atti sulla questione dell’art. 278 c.2; i creditori ammessi sono parti del giudizio di esdebitazione.

Quinta mossa: il precetto o il decreto ingiuntivo “per interessi e spese” dopo il decreto

La mossa

È la mossa da cui siamo partiti. Il decreto di esdebitazione è definitivo, il creditore non contesta più il capitale, ma notifica un atto di precetto (se ha già un titolo) o chiede un decreto ingiuntivo (se non lo ha) per una o più di queste voci:

  • gli interessi maturati tra il deposito della domanda di liquidazione e la chiusura, sostenendo che la sospensione valeva “solo per il concorso”;
  • le spese liquidate nel vecchio decreto ingiuntivo e nel precetto anteriori alla procedura;
  • le spese della procedura esecutiva individuale interrotta dall’apertura della liquidazione;
  • le spese sostenute per la domanda di ammissione al passivo;
  • le spese “di recupero” o di gestione della pratica.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il creditore conta su due fattori. Il primo è la confusione: molti debitori pensano che l’esdebitazione riguardi “il debito” e non le voci accessorie. Il secondo è l’inerzia: un decreto ingiuntivo non opposto nel termine diventa definitivo, e un precetto non contestato apre la strada al pignoramento. Il creditore preferisce non fare questa mossa quando il debitore è assistito e il decreto è pubblicato: sa che rischia una condanna alle spese e, nei casi più netti, una condanna per responsabilità aggravata.

I suoi limiti

Il limite invalicabile è l’art. 278 c.1 CCII: l’esdebitazione comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura. La norma parla di “crediti”, non di “capitale”. Un credito rimasto insoddisfatto comprende il capitale, gli interessi e le spese che ne sono accessori. È la lettura coerente con il sistema: gli interessi maturati dopo il deposito della domanda sono sospesi ai fini del concorso proprio perché il concorso deve chiudersi con una fotografia del passivo; l’esdebitazione rende inesigibile ciò che di quella fotografia non è stato pagato, e gli interessi successivi sono un accessorio di un credito anteriore, non un credito nuovo. Il legislatore lo conferma indirettamente nell’art. 278 c.7 lett. b), dove precisa che le sanzioni accessorie a debiti estinti non restano escluse dall’esdebitazione: l’accessorio segue il principale.

Le spese legali anteriori alla procedura (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento) hanno causa in fatti anteriori all’apertura: sono crediti concorsuali. Se il creditore le ha insinuate, sono state ammesse nel grado loro spettante (chirografo per le spese di cognizione; privilegio per le spese esecutive solo se utili alla massa) e, per la parte non pagata, sono esdebitate. Se non le ha insinuate, opera l’art. 278 c.2: il creditore può pretendere al massimo la percentuale attribuita ai creditori di pari grado.

Le spese di insinuazione al passivo sono un caso particolare: sono sorte dopo l’apertura, ma solo come costo della partecipazione al concorso di un credito anteriore. Non nascono da un titolo verso il debitore e non c’è una norma che ne preveda il rimborso a suo carico. La lettura più coerente è che restino a carico del creditore che ha scelto di partecipare (si veda Cass. 22725/2019 sulla natura non concorsuale delle spese sorte dopo l’apertura). È un punto che conviene far verificare nel caso concreto, perché la giurisprudenza consultata non lo affronta in modo diretto per la liquidazione controllata.

C’è poi l’art. 282 c.2-bis CCII: l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie. Il creditore può usarlo per sostenere che una causa pendente al momento del decreto (per esempio un’opposizione allo stato passivo) prosegua; non può usarlo per avviare nuove azioni esecutive personali sul credito esdebitato.

La tua contromossa

La contromossa chiave è opporsi subito e chiedere, insieme al rigetto della pretesa, la condanna del creditore ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Gli strumenti dipendono dall’atto ricevuto:

  • decreto ingiuntivo: opposizione nel termine indicato nel decreto (di regola quaranta giorni dalla notifica, art. 641 c.p.c.), eccependo l’inesigibilità del credito per effetto del decreto di esdebitazione. Se non si oppone, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e l’esdebitazione rischia di non poter più essere fatta valere contro quel titolo;
  • precetto: opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché l’esdebitazione è un fatto sopravvenuto che rende il credito inesigibile e fa venir meno il diritto di procedere esecutivamente;
  • pignoramento già notificato: opposizione all’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione, con istanza di sospensione.

L’art. 96 c.p.c. è lo strumento che sposta la convenienza del creditore. Il comma 2 prevede che chi abbia intrapreso o compiuto l’esecuzione forzata in assenza del diritto, senza la normale prudenza, risponda dei danni su istanza della parte danneggiata: basta la colpa lieve. Il comma 3 consente al giudice, anche d’ufficio, di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata; il comma 4, introdotto dalla riforma del processo civile, aggiunge una somma a favore della cassa delle ammende tra 500 e 5.000 euro. Un creditore che ha ricevuto la comunicazione del decreto di esdebitazione, o che poteva consultarne la pubblicazione, difficilmente potrà sostenere di aver agito con normale prudenza.

Sul piano processuale, la Cassazione ha dato indicazioni utili. Con l’ordinanza n. 36593/2023 la Terza Sezione ha affermato che la domanda risarcitoria per esecuzione abusiva va proposta nel giudizio di merito o di opposizione, non con un’azione autonoma successiva: la richiesta ex art. 96 va quindi inserita nell’atto di opposizione. L’ordinanza n. 6614 del 6 marzo 2023 ha ammesso che la domanda ex art. 96 c.2 possa essere proposta anche in appello. La sentenza n. 6513 del 3 marzo 2023 ha considerato contraria a buona fede la moltiplicazione di procedure esecutive senza vantaggio contro lo stesso debitore, con riduzione delle spese riconosciute al creditore. Sul comma 3, l’ordinanza n. 29831 del 27 ottobre 2023 ha precisato che la condanna non richiede domanda di parte né prova del danno, mentre l’ordinanza n. 19948 del 12 luglio 2023 ha ricordato che occorre comunque una concreta mala fede o colpa grave: agire in giudizio non è di per sé rimproverabile.

Il rovescio della medaglia va detto con chiarezza: se il debitore resiste a torto, le spese di lite del nuovo giudizio sono un debito nuovo, sorto dopo il decreto, e non sono coperte dall’esdebitazione. Chi si oppone a un precetto per un assegno di mantenimento arretrato invocando l’esdebitazione perde, e paga le spese secondo la regola della soccombenza.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 36593/2023: la domanda di danni per esecuzione abusiva si propone nel giudizio di opposizione.
  • Cass. civ., Sez. III, ord. 6 marzo 2023, n. 6614: domanda ex art. 96 c.2 ammessa anche in appello.
  • Cass. civ., Sez. III, sent. 3 marzo 2023, n. 6513: più esecuzioni senza vantaggio sono contrarie a buona fede.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 27 ottobre 2023, n. 29831 e Cass. civ., Sez. I, ord. 12 luglio 2023, n. 19948: presupposti della condanna ex art. 96 c.3.
  • Cass. civ., Sez. III, ord. 15 maggio 2023, n. 13244: la domanda di danni da esecuzione di un titolo poi travolto va proposta, di regola, nel giudizio in cui il titolo si è formato.

Sesta mossa: puntare sugli accessori dei debiti esclusi e sui coobbligati

La mossa

L’ultima mossa è la più solida dal punto di vista del creditore, e per questo va conosciuta senza illusioni. Il creditore che ha in mano un debito escluso dall’esdebitazione pretende non solo il capitale, ma anche gli interessi maturati durante la procedura e le spese legali, anteriori e successive. Allo stesso modo, il creditore che ha un fideiussore o un coobbligato si rivolge a lui per l’intero, interessi e spese compresi.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Qui la convenienza del creditore è massima: il suo credito sopravvive al decreto, e il debitore, uscito dalla procedura, ha di nuovo redditi aggredibili. Preferisce trattare solo quando l’importo è contenuto e il debitore propone un piano di pagamento credibile, perché un’esecuzione su uno stipendio modesto richiede tempo.

I suoi limiti

L’art. 278 c.7 CCII esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Per questi debiti, interessi e spese seguono la sorte del debito principale: restano dovuti. La sospensione dell’art. 268 c.5 ha operato solo ai fini del concorso, quindi, chiusa la procedura, il creditore può chiedere anche gli interessi maturati nel frattempo.

Il limite del creditore sta nel perimetro dell’esclusione. Le sanzioni accessorie a debiti estinti non restano escluse: seguono il debito principale e vengono travolte dall’esdebitazione. Il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (noto da una sintesi, senza numero), ha applicato questa regola in una liquidazione controllata: su segnalazione del liquidatore, la sanzione tributaria accessoria è stata ricompresa nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale.

Altro limite: il risarcimento escluso è solo quello da fatto illecito extracontrattuale. Il risarcimento per inadempimento contrattuale (per esempio la penale o il danno da mancato pagamento di un finanziamento) è un credito ordinario e rientra nell’esdebitazione. Il creditore che presenta come “risarcimento” una pretesa contrattuale cerca di spostarla nella categoria esclusa: è un tentativo da respingere con la qualificazione corretta.

Sui coobbligati, l’art. 278 c.6 CCII è netto: sono salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il creditore può quindi chiedere al fideiussore capitale, interessi e spese. Il fideiussore che paga, però, vanta verso il debitore un’azione di regresso che trova causa nel rapporto anteriore: se ha partecipato al concorso o poteva farlo, la sua pretesa verso il debitore esdebitato va letta alla luce dell’art. 278 cc.1-2. È un incrocio delicato, da esaminare caso per caso.

La tua contromossa

La contromossa chiave è separare, voce per voce, ciò che appartiene al debito escluso da ciò che appartiene ai debiti esdebitati, ed evitare di trasformare una pretesa fondata in un contenzioso perso. Per il debito escluso la strada utile è verificare il conteggio (interessi al tasso corretto, eventuali voci non dovute, prescrizione delle singole rate) e aprire subito un tavolo di rientro, prima che le spese di esecuzione si aggiungano al dovuto. Per il fideiussore, vale la pena verificare se la garanzia sia ancora efficace e se il creditore abbia rispettato gli oneri che la legge o il contratto gli impongono.

Le pronunce che ti proteggono

  • Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026: la sanzione accessoria segue il debito principale ed è esdebitata.

La partita giocata: tre simulazioni mossa contro mossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia: non descrivono casi reali dello Studio.

Simulazione 1: la finanziaria e gli interessi “dopo il decreto”

Ipotesi: domanda di liquidazione controllata depositata martedì 14 gennaio 2025, sentenza di apertura martedì 4 marzo 2025, termine per le domande di ammissione fissato al 26 maggio 2025. Una finanziaria vanta un credito chirografario di 18.740,35 euro alla data del deposito (capitale residuo e interessi già maturati). Il tasso di mora contrattuale è dell’11,4%.

Mossa del creditore: si insinua per 18.740,35 euro, più 737,50 euro di interessi di mora dal 14 gennaio al 20 maggio 2025 (126 giorni), più 1.186,40 euro di spese liquidate in un decreto ingiuntivo del 2023, più 347,82 euro di spese di precetto del 2024, più 610,00 euro di spese “per la presente domanda”.

Contromossa: segnalazione al liquidatore e, se necessario, osservazioni al progetto di stato passivo entro quindici giorni. Gli interessi successivi al 14 gennaio 2025 cadono per l’art. 268 c.5; le spese di insinuazione vengono contestate come costo post-apertura senza titolo. Credito ammesso in chirografo: 18.740,35 + 1.186,40 + 347,82 = 20.274,57 euro.

Esito del riparto: i chirografari ricevono il 6,2%, cioè 1.257,02 euro. Residuo insoddisfatto: 19.017,55 euro. Decreto di chiusura ed esdebitazione depositato martedì 8 settembre 2026, comunicato mercoledì 9 settembre; il reclamo scade venerdì 9 ottobre 2026 e nessuno lo propone.

Seconda mossa del creditore: lunedì 16 novembre 2026 notifica un precetto per 3.523,60 euro di interessi di mora “maturati durante la procedura” (602 giorni dal 14 gennaio 2025 all’8 settembre 2026). Contromossa: opposizione ex art. 615 c.p.c. per inesigibilità del credito ex art. 278 c.1 CCII, con domanda ex art. 96 c.2 c.p.c. La convenienza del creditore si ribalta: per inseguire 3.523,60 euro rischia spese di lite e condanna aggravata.

Simulazione 2: la banca ipotecaria e il ricavato della casa

Ipotesi: mutuo ipotecario con capitale residuo di 96.418,22 euro, pignoramento immobiliare notificato lunedì 12 giugno 2023, apertura della liquidazione controllata lunedì 19 febbraio 2024. La banca chiede la collocazione privilegiata di: spese della procedura esecutiva individuale 4.870,15 euro; capitale 96.418,22 euro; interessi delle annualità protette al tasso convenzionale 11.204,63 euro; interessi successivi 2.318,40 euro calcolati al tasso legale fino alla vendita; ulteriori 3.105,88 euro per la differenza tra tasso di mora contrattuale e tasso legale.

Contromossa: gli ulteriori 3.105,88 euro non hanno privilegio (Cass. 29601/2025: la misura legale è quella dell’art. 1284 c.c.) e scendono in chirografo; le spese esecutive restano privilegiate solo se l’esecuzione ha prodotto utilità per la massa (per esempio perizia e custodia utilizzate nella vendita).

Esito: l’immobile è venduto a 81.300,00 euro; detratti 6.912,77 euro di costi prededucibili, restano 74.387,23 euro. Il credito privilegiato complessivo è 114.811,40 euro: il residuo non coperto, 40.424,17 euro, scende in chirografo insieme ai 3.105,88 euro. Totale chirografo: 43.530,05 euro; con un riparto del 4,9% la banca riceve 2.132,97 euro. Il residuo di 41.397,08 euro, interessi e spese compresi, è inesigibile dopo l’esdebitazione, che potrà operare alla chiusura o, se anteriore, decorsi tre anni dall’apertura (dal 19 febbraio 2027).

Simulazione 3: due creditori, due esiti opposti

Ipotesi: dopo un decreto di esdebitazione definitivo, il debitore riceve lunedì 15 giugno 2026 due atti. Il primo è un precetto dell’ex coniuge per 6.480,00 euro di assegni di mantenimento arretrati, 412,30 euro di spese di precetto e gli interessi legali. Il secondo è un decreto ingiuntivo di un fornitore per 1.032,00 euro di spese legali liquidate in un decreto ingiuntivo del 2022, credito ammesso al passivo e rimasto insoddisfatto.

Contromossa sul primo atto: nessuna opposizione fondata sull’esdebitazione, perché il mantenimento è escluso dall’art. 278 c.7 lett. a) e interessi e spese seguono il debito principale. Un’opposizione infondata costerebbe al debitore le spese di lite. La mossa utile è verificare il conteggio e proporre un piano di rientro.

Contromossa sul secondo atto: opposizione nel termine indicato nel decreto ingiuntivo, eccependo che le spese del 2022 sono un credito concorsuale esdebitato, con domanda di condanna del creditore alle spese e ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Quando all’avversario conviene trattare

C’è un errore di lettura che molti debitori commettono: pensare che la partita con il creditore sia solo un conflitto da vincere in tribunale. In realtà, in ogni fase della procedura esiste un momento in cui al creditore conviene più chiudere che combattere, e riconoscerlo è un vantaggio.

Il primo momento favorevole è la verifica del passivo. Il creditore che ha calcolato interessi oltre la data della domanda o una mora vicina alla soglia dell’usura sa che rischia lo stralcio. In questa fase può essere più disposto a ridimensionare spontaneamente la domanda, evitando il contenzioso sullo stato passivo. Per il debitore, uno stato passivo “pulito” significa un riparto meno diluito per gli altri creditori e un quadro più chiaro in vista dell’esdebitazione.

Il secondo momento è la fase delle osservazioni all’istanza di esdebitazione. Il creditore che non ha elementi concreti di colpa grave o malafede sa che il reclamo ha poche probabilità e un costo certo. Se il debitore ha costruito un’istanza documentata, il creditore tende a non opporsi. Non c’è niente da “transigere” sull’esdebitazione in sé, che dipende dal tribunale, ma è il momento in cui la controparte decide se investire nel conflitto.

Il terzo momento è subito dopo la notifica di un precetto o di un decreto ingiuntivo su un credito esdebitato. Una diffida motivata, che richiama il decreto, la sua pubblicazione e l’art. 96 c.p.c., spesso basta per ottenere la rinuncia: il creditore razionale fa i conti e preferisce ritirare l’atto piuttosto che esporsi a una condanna. È il punto in cui la convenienza si sposta più rapidamente.

Il quarto momento riguarda i debiti esclusi. Qui il debitore non ha armi per far cadere il credito, ma ha argomenti per ridurne il peso: verifica dei conteggi, contestazione di interessi non dovuti, prescrizione di singole rate, e soprattutto la prospettiva di un’esecuzione lunga su redditi modesti. Al creditore conviene spesso un saldo e stralcio o un piano di rientro sostenibile piuttosto che un pignoramento di un quinto dello stipendio per anni. La trattativa va aperta prima che si aggiungano le spese esecutive, che seguono il debito escluso.

Il quinto momento è quello del cessionario. Il fondo che ha acquistato il credito a sconto ha un margine anche su recuperi modesti. Se il credito è stato esdebitato, non c’è nulla da trattare; se rientra nell’art. 278 c.2 (creditore non insinuato), la trattativa può partire dalla percentuale di pari grado, che è il massimo che il cessionario può pretendere secondo la norma vigente.

In tutti questi momenti vale un principio: la trattativa funziona quando il creditore percepisce che il debitore conosce i propri diritti. Una proposta formulata con i numeri giusti e con i riferimenti normativi precisi ha un peso molto diverso da una richiesta generica di “venirsi incontro”.

La partita in tabella

La tabella riassume le mosse del creditore, il vincolo che la legge gli impone, la contromossa e la finestra temporale utile. È uno strumento di orientamento: i termini indicati vanno sempre verificati sugli atti ricevuti.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del debitore Finestra utile
Insinuarsi con interessi chirografari successivi alla domanda Art. 268 c.5 CCII: interessi sospesi dal deposito della domanda Segnalazione al liquidatore, osservazioni al progetto di stato passivo 15 giorni per le osservazioni; reclamo ex art. 133 entro 8 giorni
Chiedere le spese di insinuazione Spese post-apertura senza titolo (Cass. 22725/2019 per analogia) Richiesta di stralcio Verifica del passivo
Collocare in privilegio interessi oltre la misura legale Artt. 2749, 2788, 2855 c.c.; Cass. 29601/2025 Scomposizione degli interessi, eccedenza in chirografo Verifica del passivo e riparto
Collocare in privilegio le spese esecutive anteriori Artt. 2755 e 2770 c.c.: solo se utili alla massa (Cass. 1718/2025) Contestazione dell’utilità Verifica del passivo
Applicare una mora usuraria Art. 1815 c.2 c.c.; Cass. 8103/2023 Esclusione della mora, ricalcolo al corrispettivo Prima della definitività dello stato passivo
Opporsi all’esdebitazione Art. 282 cc.1-3 CCII; art. 280 senza requisito oggettivo Istanza documentata, replica alle osservazioni 15 giorni per osservazioni; 30 giorni per reclamo, anche in agosto
Precetto o decreto ingiuntivo per interessi e spese esdebitati Art. 278 c.1 CCII: inesigibilità dei crediti insoddisfatti Opposizione ex artt. 615 o 645 c.p.c. con domanda ex art. 96 Subito; per il decreto ingiuntivo entro il termine indicato
Agire su debito escluso con interessi e spese Art. 278 c.7 CCII: l’accessorio segue il principale Verifica dei conteggi, piano di rientro Prima dell’esecuzione
Rivolgersi al fideiussore Art. 278 c.6 CCII Verifica della garanzia Alla prima richiesta

Le domande di chi è sotto attacco

Ho ottenuto l’esdebitazione: il creditore può chiedermi gli interessi maturati durante la procedura?

No, se il credito era concorsuale e non è escluso dall’esdebitazione. Gli interessi sono un accessorio del credito rimasto insoddisfatto, che l’art. 278 c.1 CCII rende inesigibile. La sospensione dell’art. 268 c.5 opera “ai soli effetti del concorso”, ma la questione si chiude con l’esdebitazione. Il discorso cambia se il beneficio è stato negato o se il debito rientra tra quelli esclusi.

Le spese del decreto ingiuntivo e del pignoramento che il creditore aveva fatto prima della procedura sono cancellate?

Sì, per la parte non pagata nel riparto. Sono crediti per causa anteriore all’apertura, quindi concorsuali. Le spese di cognizione vanno in chirografo; le spese esecutive possono avere privilegio solo se l’esecuzione è stata utile alla massa. Ciò che resta insoddisfatto è inesigibile.

Il creditore mi ha notificato un precetto dopo il decreto: posso ignorarlo?

No: va contestato con un’opposizione. Ignorarlo apre la strada al pignoramento, e un decreto ingiuntivo non opposto diventa definitivo. Con l’opposizione si può chiedere anche la condanna del creditore per responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.).

Gli interessi sul mutuo ipotecario continuano a correre durante la liquidazione?

Sì, ma entro limiti precisi. La sospensione non riguarda i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Gli interessi privilegiati sono però limitati dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., e oltre le annualità protette scendono alla misura legale (Cass. 29601/2025). Ciò che il ricavato del bene non copre diventa chirografo ed è esdebitato.

Se faccio opposizione e perdo, chi paga le spese?

Il debitore che perde paga, e quelle spese non sono coperte dall’esdebitazione, perché nascono da un giudizio successivo al decreto. Per questo l’opposizione va proposta solo quando il credito è davvero esdebitato, non quando rientra nei debiti esclusi dall’art. 278 c.7.

Un creditore che non si era insinuato può chiedermi qualcosa?

Sì, ma solo la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278 c.2 CCII). Sulla legittimità di questa regola pende una questione davanti alla Corte costituzionale: restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione.

I paletti fissati dai giudici

Il riepilogo che segue raccoglie le pronunce citate, ordinate in base alla mossa del creditore che ciascuna limita. I principi sono riformulati; per alcune pronunce è stata letta solo una massima o una sintesi, come indicato.

Paletti sulla domanda di ammissione e sulla sospensione degli interessi

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28573 (lette la massima Brocardi e la sintesi iusletter). Nella liquidazione controllata i crediti pecuniari si considerano scaduti alla data di apertura, perché la regola dell’art. 154 c.2 esprime un principio generale del concorso legato all’art. 150, richiamato dall’art. 270. Il termine per le domande è perentorio. Rilevanza: impedisce al creditore di ricostruire il credito con gli interessi futuri dell’ammortamento e fissa la fotografia del passivo.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 27 ottobre 2025, n. 28483 (massima Brocardi). I rinvii dell’art. 270 c.5 portano nella liquidazione controllata le regole richiamate della liquidazione giudiziale, compresa la condanna per mala fede dell’art. 51 c.15. Rilevanza: conferma la funzione del rinvio, che però non comprende l’art. 154.

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 11 settembre 2019, n. 22725 (massima Brocardi). Le spese sostenute dal creditore dopo l’apertura del concorso non sono credito concorsuale assistito dai privilegi degli artt. 2755 e 2770 c.c. Rilevanza: argomento per lo stralcio delle spese di insinuazione.

Paletti sugli interessi e sulle spese privilegiati

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 10 novembre 2025, n. 29601 (massima Brocardi). La misura legale che limita gli interessi privilegiati è quella generale dell’art. 1284 c.c. Rilevanza: l’eccedenza scende in chirografo ed è esdebitabile.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 7 agosto 2025, n. 22778 (massima Brocardi). Gli interessi dell’anno del pignoramento e del precedente sono privilegiati; i successivi lo sono nella misura legale fino al deposito del progetto di riparto. Rilevanza: delimita il periodo coperto dal privilegio (la massima diverge dal testo dell’art. 2749, che parla di vendita).

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 9 gennaio 2025, n. 515 (massima Brocardi). La contestazione sulla collocazione degli interessi richiede l’indicazione e la produzione specifica degli atti. Rilevanza: la partita sugli interessi si gioca sui documenti.

  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 24 gennaio 2025, n. 1718 (massima Brocardi). Il privilegio sulle spese di chi avvia la procedura concorsuale spetta per parallelismo con l’esecuzione individuale, ma presuppone un beneficio per la massa. Rilevanza: limita la collocazione privilegiata delle spese esecutive anteriori.

  5. Cass. civ., Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024. Il privilegio processuale del creditore fondiario opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: spiega il peso della banca fondiaria sul ricavato dell’immobile.

  6. Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2026, n. 11676 (sintesi di stampa). Nella ristrutturazione dei debiti la moratoria per i crediti privilegiati sospende il pagamento ma non riduce il credito; gli interessi continuano a maturare. Rilevanza: confronto tra liquidazione e piano.

Paletti sugli interessi moratori

  1. Cass. civ., Sez. III, ord. 21 marzo 2023, n. 8103 (testo letto). La disciplina antiusura si applica alla mora; conta la pattuizione; se solo la mora supera la soglia, cadono solo gli interessi moratori e restano dovuti i corrispettivi leciti. Rilevanza: riduce la base degli interessi in sede di verifica e nei giudizi su debiti esclusi.

  2. Cass. civ., Sez. Unite, n. 19597/2020 (richiamata nella n. 8103/2023). È il precedente che ha composto il contrasto sull’usura degli interessi moratori.

Paletti sull’opposizione all’esdebitazione

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima Brocardi). La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione senza condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non contiene un requisito oggettivo. Rilevanza: toglie al creditore l’argomento del riparto modesto.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 e Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (massima e sintesi). La meritevolezza non condiziona l’apertura; la condotta del debitore si valuta nell’esdebitazione, sulla base di una relazione OCC controllata nel merito. Rilevanza: individua la fase in cui il creditore può opporsi.

  3. Corte cost., sent. n. 74/2026 e Corte cost., ord. n. 104/2026. La prima interpreta in senso logico-funzionale la contestualità tra chiusura ed esdebitazione (art. 281 c.1); la seconda ha restituito gli atti sulla questione dell’art. 278 c.2, riconoscendo ai creditori ammessi la qualità di parti del giudizio di esdebitazione.

Paletti sulle azioni successive al decreto

  1. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 36593/2023 (massima Brocardi). La domanda di danni per esecuzione abusiva va proposta nel giudizio di merito o di opposizione. Rilevanza: la domanda ex art. 96 va inserita nell’opposizione al precetto.

  2. Cass. civ., Sez. III, ord. 6 marzo 2023, n. 6614; Cass. civ., Sez. III, sent. 3 marzo 2023, n. 6513; Cass. civ., Sez. III, ord. 15 maggio 2023, n. 13244 (massime Brocardi). Domanda ex art. 96 c.2 proponibile anche in appello; moltiplicazione di esecuzioni senza vantaggio contraria a buona fede; danni da esecuzione di un titolo travolto da chiedere di regola nel giudizio in cui il titolo si è formato.

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 27 ottobre 2023, n. 29831 e Cass. civ., Sez. I, ord. 12 luglio 2023, n. 19948 (massime Brocardi). La condanna ex art. 96 c.3 non richiede domanda né prova del danno, ma presuppone mala fede o colpa grave.

Paletti sugli accessori

  1. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (solo sintesi Eutekne, numero non disponibile). In una liquidazione controllata la sanzione tributaria accessoria è stata ricompresa nell’esdebitazione, perché segue l’obbligazione principale estinta. Rilevanza: applicazione concreta della regola “l’accessorio segue il principale”.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un creditore che pretende interessi e spese dopo il decreto, lo Studio gioca la partita al posto tuo: analizza le mosse già fatte dalla controparte, intercetta i vizi dei suoi atti, presidia le scadenze che deve rispettare e apre il tavolo della trattativa quando la sua convenienza si sposta. In concreto:

  1. Ricostruiamo lo stato passivo voce per voce, confrontando ogni domanda di ammissione con contratti, decreti ingiuntivi e precetti, per individuare interessi successivi al deposito della domanda e spese senza titolo.
  2. Calcoliamo la data di sospensione degli interessi prevista dall’art. 268 c.5 CCII e prepariamo le osservazioni al progetto di stato passivo nei quindici giorni.
  3. Scomponiamo gli interessi dei creditori privilegiati tra annualità protette, misura legale ed eccedenza chirografaria, con conteggi documentati.
  4. Verifichiamo i tassi di mora rispetto alla soglia dell’usura del trimestre di stipula e chiediamo l’esclusione della mora illecita.
  5. Contestiamo il privilegio sulle spese esecutive anteriori quando l’esecuzione individuale non ha prodotto utilità per la massa.
  6. Prepariamo l’istanza di esdebitazione e le repliche alle osservazioni dei creditori, coordinandoci con l’OCC e il liquidatore e presidiando i termini di quindici e trenta giorni.
  7. Redigiamo e notifichiamo la diffida al creditore che agisce su un credito esdebitato, richiamando il decreto, la sua pubblicazione e l’art. 96 c.p.c.
  8. Proponiamo opposizione al precetto o al decreto ingiuntivo, con istanza di sospensione e domanda di condanna per responsabilità aggravata.
  9. Separiamo i debiti esclusi dai debiti esdebitati e, per i primi, verifichiamo i conteggi e impostiamo un piano di rientro sostenibile.
  10. Esaminiamo la posizione dei garanti e le azioni di regresso, per evitare che il debito esdebitato rientri dalla porta del fideiussore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC: chi conosce dall’interno la formazione dello stato passivo e la segnalazione del liquidatore sa dove si annidano gli interessi non dovuti e come si costruisce un’istanza di esdebitazione solida. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia: lo stesso difensore segue la verifica del passivo, il reclamo, l’opposizione al precetto e, se il creditore insiste, il giudizio fino in Cassazione, con un’unica linea.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso caso. I conteggi su interessi, soglie d’usura e riparti sono materia da commercialista quanto da avvocato, e la lettura della convenienza del creditore (quanto vale per lui insistere, quanto vale trattare) richiede entrambe le competenze.

Chiusura

L’esdebitazione non è una cancellazione “a metà”. Rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti nella procedura, con i loro interessi e le spese legali anteriori; lascia in vita, con i loro accessori, solo i debiti che la legge esclude espressamente. Il creditore che pretende interessi e spese dopo il decreto gioca su una zona d’ombra che, letta con le norme e le pronunce giuste, si restringe molto. Nella partita con il creditore non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: quindici giorni per le osservazioni, trenta per il reclamo, il termine dell’opposizione al decreto ingiuntivo, l’opposizione immediata al precetto.

Lo Studio Monardo segue questa partita da una posizione precisa: il suo titolare è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno la liquidazione controllata e la verifica dei crediti; è avvocato cassazionista, quindi può portare la difesa contro il creditore che agisce su un credito esdebitato fino all’ultimo grado; coordina uno staff di avvocati e commercialisti che verifica ogni conteggio.

📩 Non lasciare che un precetto per interessi già esdebitati diventi un pignoramento: contatta lo Studio Monardo oggi, i recapiti sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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