Hai fondato una start-up innovativa, l’hai iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, hai raccolto capitali da soci, business angel o piattaforme di equity crowdfunding. Poi qualcosa si è inceppato: il prodotto ha richiesto più tempo del previsto, il round successivo non si è chiuso, la banca chiede il rientro, i fornitori mandano solleciti e l’Erario iscrive a ruolo. La domanda che ti fai è semplice: la mia start-up può chiudere o ridurre i debiti con il concordato minore, invece di finire in una procedura liquidatoria?
La risposta breve è sì, a condizioni precise. La risposta utile, però, è un’altra: dipende da dove si trova oggi la tua società rispetto alla durata del suo status, da quanto pesa il debito, da cosa sono disposti a fare i tuoi soci e i tuoi investitori, e da quanto rapidamente ti muovi. Per questo questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire: otto mosse in sequenza, ciascuna con il suo obiettivo, il suo termine e il suo controllo finale, per portare la start-up dal problema alla proposta ai creditori senza perdere per strada le protezioni che la legge ti riconosce.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la start-up innovativa in crisi vive al confine tra due mondi. Finché conserva lo status, è sottratta alla liquidazione giudiziale e accede agli strumenti del sovraindebitamento: è il terreno dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè proprio l’organismo attraverso cui passa il concordato minore. Quando lo status si perde, la stessa società può essere attratta nel diritto della crisi d’impresa, dove pesa la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Seguire il passaggio da un regime all’altro con un solo professionista evita il rischio più caro: scegliere lo strumento giusto nel momento sbagliato.
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La diagnosi della tua situazione
Prima di procedere, assicurati di sapere da quale mossa partire. Il piano è unico, ma non tutti entrano dalla stessa porta: chi ha ancora due anni di status davanti ha margini che chi è a tre settimane dalla scadenza non ha più; chi ha soci pronti a versare denaro ha opzioni diverse da chi ha soci che non rispondono al telefono. Rispondi con onestà alle quattro domande che seguono, tenendo davanti la visura camerale, l’ultimo bilancio approvato e l’elenco dei debiti, anche se approssimativo.
Domanda 1 — La tua società è ancora iscritta nella sezione speciale, e fino a quando? Non basta sapere che “siamo una start-up”. Devi conoscere la data di costituzione, la data di iscrizione nella sezione speciale e il termine di permanenza che ti si applica dopo la riforma della L. 193/2024, in vigore dal 18 dicembre 2024: secondo le sintesi della disciplina e la circolare MIMIT del 29 luglio 2025, il periodo base è ora di tre anni, prorogabile fino a cinque se ricorrono requisiti rafforzati di ricerca e sviluppo o un brevetto, e ulteriormente in alcune ipotesi di crescita qualificata. Per chi era già iscritto alla data della riforma valgono regole transitorie con termini perentori. Se non sai rispondere con una data precisa, la tua mossa di partenza è la numero 1, senza eccezioni.
Domanda 2 — I requisiti ci sono davvero, oppure esistono solo sulla carta? L’iscrizione è una condizione necessaria, ma la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non basta: un creditore può chiedere al tribunale di verificare se la società possiede effettivamente i requisiti sostanziali dell’art. 25 del D.L. 179/2012. Se le spese in ricerca e sviluppo sono state “stirate”, se il personale qualificato è andato via, se il software non è più tuo o se l’oggetto sociale è diventato in pratica una consulenza, sei esposto. In questo caso parti dalla mossa 1 e dalla mossa 2 insieme.
Domanda 3 — Quanto è grande il debito, e la società supera le soglie di impresa minore? Finché lo status regge, la start-up è inclusa nel sovraindebitamento a prescindere dalle dimensioni. Ma il giorno in cui lo perde, conta solo una cosa: se nei tre esercizi precedenti ha avuto, congiuntamente, attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro, resta un’impresa minore e rimane nel perimetro del sovraindebitamento; se supera anche una sola soglia, entra nel mondo della liquidazione giudiziale. Se non hai ancora fatto questo conto, la mossa 2 è la tua priorità.
Domanda 4 — Soci e investitori sono disposti a mettere risorse, e a quali condizioni? Il concordato minore ha due vie di accesso: o la proposta consente di proseguire l’attività, oppure deve prevedere risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo. Per una start-up, entrambe le vie passano quasi sempre dai soci e dagli investitori: o finanziano la continuità, o portano denaro fresco per chiudere. Se non hai ancora aperto il dialogo con loro, la mossa 4 va anticipata il più possibile.
Una regola pratica: più la scadenza dello status è vicina, più le mosse vanno eseguite in parallelo anziché in sequenza. Non per fretta, ma perché la finestra di accesso al concordato minore per una start-up “non minore” si chiude con lo status.
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Non conosci la data esatta di scadenza dello status | 1 | Senza quella data ogni altra scelta è al buio |
| Status in scadenza entro 6 mesi e debiti oltre 500.000 euro | 1, 2 e 6 in parallelo | Rischi di uscire dal sovraindebitamento prima del deposito |
| Status solido ma requisiti dubbi (R&S, personale, brevetti) | 1 | Un creditore può contestare la non assoggettabilità |
| Status perso, ma la società rientra nelle soglie di impresa minore | 2 | Resti nel sovraindebitamento come impresa minore |
| Status perso e soglie superate | 2, poi valutazione degli strumenti ordinari | Il concordato minore non è più la strada |
| Pignoramenti in corso o istanze di creditori notificate | 3 e 7 | Ti servono subito le misure protettive |
| Soci e investitori disponibili a versare risorse | 4 e 5 | La finanza esterna regge l’ammissibilità |
| Attività ferma, nessun socio disponibile | 2 e 8 (alternativa liquidatoria) | Il concordato minore senza risorse esterne non regge |
Non passare oltre finché non hai scritto, su un foglio, tre dati: la data di scadenza dello status, il totale dei debiti e la posizione dei tuoi principali soci. Il resto del piano si costruisce su questi tre numeri.
Mossa 1 — Accerta lo status reale della start-up: iscrizione, durata, requisiti
Obiettivo della mossa: sapere con certezza se, e fino a quando, la tua società è sottratta alla liquidazione giudiziale, e se un creditore potrebbe dimostrare che i requisiti mancano.
Quando va fatta
Subito, prima di qualunque altra decisione. È la mossa che ha il termine più rigido di tutto il piano, perché il termine non lo decidi tu: lo decide la legge. La Corte di Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 1587 del 16 gennaio 2024, ha chiarito che il regime di favore della start-up innovativa cessa nel momento in cui decorrono i termini di permanenza fissati dall’art. 25 del D.L. 179/2012, richiamati dall’art. 31, comma 4. Non conta la data in cui la Camera di commercio provvede materialmente alla cancellazione dalla sezione speciale: il beneficio si spegne da solo, il giorno della scadenza. E non contano neppure le proroghe dei termini legate all’emergenza sanitaria, che la Corte ha ritenuto inapplicabili perché si tratta di un requisito sostanziale, non di un adempimento.
Come si esegue
Il primo passo è ottenere una visura camerale aggiornata, in cui leggerai la data di costituzione, la data di iscrizione nella sezione speciale e le eventuali annotazioni sulle dichiarazioni di mantenimento dei requisiti. Poi procedi così.
- Ricostruisci la tua timeline di status. Annota la data di costituzione e la data di iscrizione. Se la società era già iscritta al 18 dicembre 2024, verifica quale regime transitorio ti tocca: le sintesi della circolare MIMIT del 29 luglio 2025 distinguono tra imprese iscritte da meno o da più di diciotto mesi alla data della riforma, con termini aggiuntivi diversi e comunque entro i sessanta mesi dalla costituzione. Se ti sei iscritto dopo la riforma, il periodo base è triennale e la proroga richiede una conferma da presentare entro scadenze precise dopo il bilancio del terzo anno.
- Verifica le dichiarazioni di mantenimento. La start-up deve confermare periodicamente il possesso dei requisiti. Una dichiarazione omessa o tardiva può portare alla decadenza dallo status e alla cancellazione d’ufficio: controlla in visura che ogni conferma risulti depositata.
- Metti alla prova i requisiti sostanziali. Prendi l’art. 25 del D.L. 179/2012 e confrontalo con la realtà della tua società: forma di società di capitali o cooperativa, oggetto sociale esclusivo o prevalente nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, assenza di distribuzione di utili, valore della produzione entro il limite di legge, e almeno uno dei requisiti alternativi di innovatività (spese in ricerca e sviluppo non inferiori al 15% del maggiore tra costo e valore della produzione, personale altamente qualificato, titolarità di brevetti o di software registrato). Dopo la riforma si aggiungono, secondo le sintesi disponibili, la qualifica di PMI in senso europeo e il divieto di attività prevalente di agenzia o consulenza.
- Raccogli le prove. Per ogni requisito che dichiari, metti da parte il documento che lo dimostra: contratti di lavoro e titoli di studio del personale, fatture e rendicontazione delle spese in ricerca e sviluppo, certificati di brevetto o registrazione del software, bilanci con nota integrativa.
La base giuridica
L’art. 31 del D.L. 179/2012 stabilisce che la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste per il sovraindebitamento, oggi trasferite nel Codice della crisi. Coerentemente, l’art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 14/2019 elenca espressamente le start-up innovative tra i soggetti che possono trovarsi in stato di sovraindebitamento, accanto al consumatore, al professionista, all’imprenditore minore e all’imprenditore agricolo. Ma la Cassazione, con l’ordinanza n. 21152 del 4 luglio 2022, ha precisato che l’iscrizione nella sezione speciale è un presupposto necessario ma non sufficiente per escludere la procedura liquidatoria maggiore: il giudice deve verificare che i requisiti esistano davvero. In questa logica, il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 249 del 29 novembre 2024, ha esaminato nel merito i requisiti di innovatività di una S.r.l. che chiedeva la liquidazione controllata, controllando spese in ricerca, titolarità del software, mancata distribuzione di utili e personale qualificato prima di ritenerla start-up a tutti gli effetti.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è scoprire che lo status è già scaduto, oppure che scadrà prima che tu riesca a depositare la domanda. Non andare nel panico: lo status perso non cancella automaticamente la via del sovraindebitamento, ma la sposta su un altro presupposto, quello dell’impresa minore. Passa subito alla mossa 2 per misurare le soglie. Il secondo imprevisto è scoprire che un requisito è debole: in questo caso non cercare di “aggiustare” i documenti a posteriori, perché qualunque ricostruzione artificiosa verrebbe usata contro di te nel giudizio sulla meritevolezza e sulla buona fede. Documenta ciò che c’è, ammetti ciò che manca e costruisci la strategia sui dati reali.
Check di completamento
- Hai scritto la data esatta in cui scade il tuo status, ricavata dalla visura e dal regime applicabile, e l’hai verificata con il tuo consulente.
- Hai un fascicolo con le prove di ciascun requisito sostanziale dichiarato.
- Sai se esiste un requisito contestabile da un creditore e quanto è esposto.
Mossa 2 — Misura il debito e verifica le soglie di impresa minore
Obiettivo della mossa: capire se, perso lo status, la società resterebbe comunque nel perimetro del sovraindebitamento, e quindi quanto è davvero rigida la scadenza che hai appena calcolato.
Quando va fatta
Subito dopo la mossa 1, o insieme a essa se lo status scade entro sei mesi. La misurazione delle soglie guarda ai tre esercizi precedenti la domanda, o al periodo dall’inizio dell’attività se più breve: devi quindi lavorare sui bilanci approvati e su una situazione patrimoniale aggiornata alla data più recente possibile.
Come si esegue
- Compila l’elenco completo dei creditori. Per ciascuno indica nome, importo, titolo del credito, eventuale causa di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca), garanzie prestate da terzi, scadenza, eventuale contenzioso o pignoramento in corso. Non dimenticare i debiti “silenziosi”: TFR maturato, ratei di ferie e mensilità aggiuntive, debiti verso l’Erario non ancora iscritti a ruolo, contributi previdenziali, debiti verso i soci per finanziamenti.
- Separa i debiti verso i soci. I finanziamenti dei soci di una S.r.l. sono un capitolo a sé, perché il codice civile (art. 2467) ne prevede la postergazione quando sono stati concessi in situazioni di squilibrio. Tienili in una colonna separata: ti serviranno nella mossa 4.
- Calcola le tre soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) del Codice della crisi. Attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi annui non superiori a 200.000 euro; debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. I tre requisiti devono ricorrere congiuntamente, in ciascuno dei tre esercizi considerati.
- Disegna i due scenari. Scenario A: la società conserva lo status al deposito della domanda e accede al concordato minore come start-up, a prescindere dalle dimensioni. Scenario B: la società perde lo status; se rientra nelle soglie, accede comunque come impresa minore; se le supera, è esposta alla liquidazione giudiziale e dovrà ragionare sugli strumenti ordinari della crisi d’impresa.
La base giuridica
Le regole sono due e vanno lette insieme. L’art. 2, comma 1, lett. c) del Codice della crisi definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. La lett. d) definisce l’impresa minore attraverso le tre soglie. Ne discende che la start-up “piccola” ha due titoli per stare nel sovraindebitamento, mentre la start-up “grande” ne ha uno solo, lo status, e lo perde alla scadenza. È la ragione per cui la mossa 1 e la mossa 2 decidono, insieme, quanto tempo hai davvero.
Alcuni commentatori, dopo il correttivo al Codice della crisi (D.Lgs. 136/2024), sostengono che la start-up che non rientra nella nozione di impresa minore possa accedere su base volontaria anche agli strumenti ordinari di regolazione della crisi. È una lettura che va verificata sul testo vigente prima di costruirci sopra una strategia: in questo piano la consideriamo un’eventualità, non una certezza.
Cosa cambia, in concreto, il giorno dopo la perdita dello status
Per eseguire bene questa mossa devi visualizzare la differenza tra il giorno prima e il giorno dopo la scadenza. Il giorno prima, la tua società è sottratta alla liquidazione giudiziale: un creditore che volesse aprire una procedura concorsuale nei suoi confronti potrebbe al massimo chiedere la liquidazione controllata, se la società è insolvente e il debito scaduto supera la soglia prevista dall’art. 268, oppure contestare in giudizio l’effettività dei requisiti. Il giorno dopo, se la società supera le soglie di impresa minore, lo stesso creditore può chiedere la liquidazione giudiziale, con tutto ciò che ne consegue per gli amministratori e per le azioni di responsabilità e revocatorie.
Cambia anche il ventaglio degli strumenti a tua disposizione. Prima della scadenza, il tuo strumento di ristrutturazione è il concordato minore, con le sue regole relativamente snelle: domanda tramite OCC, voto per adesione con silenzio-assenso, omologazione da parte del giudice. Dopo la scadenza, per una società sopra soglia, gli strumenti diventano quelli della crisi d’impresa, con procedure più strutturate e costi della procedura di regola più elevati. Non è una tragedia, ma è un altro piano.
Cambiano, infine, le agevolazioni collegate allo status. La perdita dello status comporta la fine dei benefici riservati alle start-up innovative, tra cui la disciplina più favorevole sulle perdite di capitale prevista dall’art. 26 del D.L. 179/2012: se la società aveva rinviato la copertura delle perdite contando su quella deroga, il rinvio va riesaminato subito con il commercialista. Per questo la mossa 2 non si esaurisce in un calcolo: è il momento in cui decidi, con i numeri davanti, se correre per depositare prima della scadenza o se hai margine per costruire il piano con più calma.
Un’ultima avvertenza. Le soglie dell’impresa minore guardano al passato, cioè ai tre esercizi precedenti la domanda: non puoi rientrarvi oggi con un’operazione straordinaria, come una rinuncia dei soci ai crediti, se nei bilanci passati i debiti erano oltre il limite. Le operazioni sul passivo servono al piano, non alla qualificazione.
Se qualcosa va storto
Il caso più frequente è un bilancio non approvato o non depositato. Senza un bilancio affidabile non puoi misurare le soglie, e soprattutto non potrai allegare alla domanda di concordato minore i documenti contabili richiesti dall’art. 75. Fai approvare subito i bilanci arretrati, anche se in perdita: un bilancio che mostra la crisi è uno strumento, un bilancio che manca è un ostacolo. Il secondo caso è scoprire che un solo esercizio supera di poco una soglia, per esempio per un picco di ricavi dovuto a un contratto straordinario. Non modificare i dati: segnala la circostanza al consulente, perché la lettura delle soglie richiede di guardare ai tre esercizi e ogni scostamento va motivato con documenti.
Check di completamento
- Hai un elenco dei creditori completo, con cause di prelazione e garanzie di terzi, e un totale del debito che non sorprenderà nessuno quando l’OCC lo verificherà.
- Sai, per ciascuno dei tre esercizi, se la società rispetta le tre soglie di impresa minore.
- Hai chiaro se la scadenza dello status è per te una scadenza “dura” (società sopra soglia) o “morbida” (società sotto soglia).
Mossa 3 — Metti in sicurezza la società: governance, perdite, pagamenti
Obiettivo della mossa: fermare l’emorragia, evitare che amministratori e soci si espongano personalmente e non compiere atti che renderebbero la proposta inammissibile o contestabile.
Quando va fatta
Dal giorno in cui ti accorgi che la start-up non riesce a pagare regolarmente i debiti, e comunque prima di incaricare l’OCC. Ogni settimana in cui la società continua a operare senza regole interne di emergenza è una settimana in cui possono nascere pagamenti preferenziali, debiti nuovi senza copertura o responsabilità degli amministratori.
Come si esegue
- Convoca l’organo amministrativo con un ordine del giorno esplicito. Il punto da mettere a verbale è la presa d’atto dello stato di crisi e l’avvio della valutazione degli strumenti di regolazione. Il verbale è la prova che hai agito tempestivamente.
- Verifica la situazione del capitale. Se le perdite hanno intaccato il capitale oltre un terzo, o lo hanno ridotto sotto il minimo legale, scattano gli obblighi del codice civile. Per le start-up innovative l’art. 26 del D.L. 179/2012 prevede termini più lunghi per ripianare le perdite rispetto alla disciplina ordinaria: verifica con il commercialista la portata esatta della deroga sul testo vigente, ma non usarla come alibi per non decidere.
- Stabilisci regole di cassa. Paga ciò che serve a mantenere in vita l’attività (stipendi correnti, fornitori strategici, utenze, licenze software essenziali) e congela ogni pagamento di debiti pregressi che non sia indispensabile. Non saldare il debito verso il fornitore “amico” o verso il socio che ti ha prestato denaro: sono i pagamenti che l’OCC e i creditori guarderanno con più attenzione.
- Non compiere atti straordinari. Niente cessioni di marchi, brevetti, software o rami d’azienda, niente nuove garanzie su beni sociali, niente rimborsi di finanziamenti soci. Se un’operazione straordinaria è necessaria per salvare la società, falla diventare parte del piano, non un fatto compiuto prima del piano.
- Proteggi la proprietà intellettuale. In una start-up il patrimonio vero è spesso immateriale: codice sorgente, domini, account cloud, dataset, brevetti. Verifica che siano intestati alla società, che le credenziali siano sotto il controllo dell’organo amministrativo e che nessun collaboratore uscente possa portarli via.
La base giuridica
L’art. 75 del Codice della crisi impone di allegare alla domanda di concordato minore gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni precedenti. Significa che ogni operazione fatta oggi sarà letta domani dall’OCC e dai creditori. L’art. 78, comma 5, aggiunge che, dopo l’apertura della procedura, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto. La disciplina punisce chi si muove da solo e premia chi porta ogni scelta dentro il piano.
C’è poi un profilo che riguarda i soci: la giurisprudenza di legittimità più recente, con l’ordinanza della Cassazione Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha ribadito che anche il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Un pagamento anticipato a un creditore chirografario mentre i privilegiati restano scoperti crea esattamente lo squilibrio che la proposta dovrà poi giustificare.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è un creditore che ha già notificato un precetto o avviato un pignoramento presso la banca della società, bloccando il conto operativo. Non tentare accordi separati con quel singolo creditore usando le ultime risorse: rischi di pagare uno e scontentare tutti. Accelera piuttosto le mosse 6 e 7, perché la protezione contro le azioni esecutive arriva con il decreto di apertura del concordato minore. Nel frattempo apri un conto operativo dedicato solo agli incassi correnti, documentando ogni movimento.
Il secondo imprevisto è un amministratore che si dimette nel momento peggiore. Fai nominare subito un sostituto: una società senza organo amministrativo non può presentare la domanda, e il tempo perso a ricostituirlo è tempo sottratto allo status.
Check di completamento
- Esiste un verbale dell’organo amministrativo che prende atto della crisi e avvia la valutazione degli strumenti.
- Hai una regola scritta di gestione della cassa e nessun pagamento preferenziale è stato eseguito dopo quella data.
- La proprietà intellettuale e le credenziali dei sistemi sono sotto il controllo della società.
Mossa 4 — Convoca soci e investitori: mappa i patti, i crediti e le garanzie
Obiettivo della mossa: trasformare soci e investitori da spettatori preoccupati a parti attive del piano, sapendo esattamente cosa possono dare, cosa possono pretendere e quali effetti il concordato minore avrà su di loro.
Quando va fatta
Appena hai il quadro delle mosse 1 e 2. Prima parli con i soci, più tempo hai per ottenere una delibera di aumento di capitale, un versamento o un impegno scritto da allegare alla domanda. Se lo status scade entro pochi mesi, questa mossa va avviata in parallelo alla mossa 1.
Come si esegue
- Ricostruisci la mappa della compagine sociale. Elenca soci fondatori, business angel, fondi, investitori arrivati tramite piattaforme di equity crowdfunding, eventuali titolari di strumenti finanziari partecipativi o di prestiti convertibili. Per ciascuno annota la percentuale, i diritti particolari previsti dallo statuto (prelazione, gradimento, diritti di veto, preferenze nella liquidazione) e i patti parasociali.
- Leggi i patti parasociali con la lente della crisi. Molti accordi di investimento contengono clausole che si attivano proprio in situazioni di difficoltà: diritti di uscita, opzioni di acquisto, clausole antidiluizione, obblighi di informazione preventiva. Sapere cosa dicono ti evita di scoprire a metà strada che un investitore può bloccare l’aumento di capitale o pretendere condizioni che il piano non regge.
- Separa i soci-creditori. Chi ha prestato denaro alla società è anche creditore. Nella S.r.l. il suo credito può essere postergato rispetto agli altri creditori (art. 2467 c.c.), e nel concordato minore può incontrare limiti al diritto di voto: l’art. 79, comma 2, del Codice della crisi esclude dal voto, tra gli altri, le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo e i creditori in conflitto di interessi. Valuta caso per caso, con il tuo consulente, se il socio finanziatore rientra in una di queste categorie.
- Censisci le garanzie personali dei fondatori. È la parte più delicata. Spesso i fondatori hanno firmato fideiussioni a favore delle banche che hanno finanziato la start-up, a volte affiancate da garanzie pubbliche. L’art. 79, comma 5, è chiaro: salvo diversa previsione, il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Tradotto: se la società paga il 30% alla banca, la banca può chiedere il resto al fondatore garante. Per questo l’art. 74, comma 3, rende obbligatoria la formazione delle classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
- Organizza un incontro con un documento in mano. Non convocare i soci per “parlare della situazione”. Porta un memorandum di due pagine: debito totale, scadenza dello status, alternative possibili, fabbisogno di risorse esterne stimato, effetti per ciascuna categoria di socio. Chiedi a ciascuno una risposta scritta entro una data precisa.
La base giuridica
Il concordato minore non è uno strumento “dei soci”, ma i soci ne sono l’ingranaggio decisivo. L’art. 74, comma 2, del Codice della crisi stabilisce che, fuori dai casi di prosecuzione dell’attività, la proposta è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. Nella maggior parte delle start-up, le risorse esterne possono arrivare solo da chi ha già creduto nel progetto: soci attuali, nuovi investitori, un partner industriale. E anche quando il piano prevede la continuità, la continuità va finanziata.
Ricorda anche che la start-up innovativa è quasi sempre una società di capitali: l’art. 79, comma 4, che estende gli effetti del concordato ai soci illimitatamente responsabili, di regola non ti riguarda. I soci rispondono nei limiti del conferimento, salvo le garanzie personali che hanno firmato. È sulle fideiussioni dei fondatori, non sulle quote, che si gioca la vera esposizione personale.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il socio di minoranza che si oppone all’aumento di capitale o pretende di essere rimborsato prima degli altri creditori. Non cedere alla richiesta di rimborso: sarebbe un pagamento preferenziale verso un credito potenzialmente postergato. Se il socio ha un diritto di veto statutario, valuta con il consulente se l’apporto può avvenire per altra via (versamento in conto capitale da parte dei soci favorevoli, finanziamento di un terzo, ingresso di un nuovo investitore attraverso uno strumento compatibile con lo statuto).
Il secondo imprevisto è il fondatore garante che, spaventato dalla fideiussione, vuole uscire dal progetto. Fermati e valuta la sua posizione separatamente: la persona fisica che ha garantito i debiti della società potrebbe avere strumenti propri di sovraindebitamento, ma la qualificazione della sua posizione (consumatore o no) dipende dalle circostanze concrete e va verificata con attenzione prima di prometterle una via d’uscita.
Check di completamento
- Hai una mappa scritta di soci, investitori, patti parasociali e diritti particolari.
- Sai quali soci sono anche creditori e se il loro credito è postergato o escluso dal voto.
- Hai un elenco delle garanzie personali dei fondatori e hai informato ciascun garante degli effetti del concordato minore sulla sua posizione.
- Hai ricevuto, o hai fissato una data per ricevere, le risposte scritte dei soci sulla disponibilità a versare risorse.
Mossa 5 — Costruisci la finanza esterna e il piano di continuità
Obiettivo della mossa: trasformare le disponibilità dei soci e degli investitori in impegni vincolanti e allegabili, e scegliere tra concordato minore in continuità e concordato minore con apporto di risorse esterne.
Quando va fatta
Dopo la mossa 4, e prima di incaricare formalmente l’OCC per la redazione dell’attestazione. Un OCC che riceve un piano senza impegni scritti dei finanziatori non può attestarne la fattibilità; un OCC che riceve impegni vincolanti, con tempi e importi, ha la base per lavorare. Se lo status scade a breve, questa mossa e la mossa 6 vanno condotte contemporaneamente.
Come si esegue
- Scegli la via di accesso. Se la start-up ha un prodotto che funziona, clienti che pagano e un percorso credibile verso l’equilibrio, la via naturale è il concordato minore in continuità (art. 74, comma 1): i creditori vengono pagati, in tutto o in parte, con i flussi futuri dell’attività e con le eventuali risorse aggiuntive. Se l’attività non può proseguire, la via è il concordato minore con apporto di risorse esterne (art. 74, comma 2): i soci o terzi portano denaro che aumenta in misura apprezzabile l’attivo, e i creditori ricevono più di quanto otterrebbero dalla sola liquidazione.
- Scegli la forma dell’apporto. Le opzioni sono diverse e ciascuna ha effetti propri: aumento di capitale riservato a un nuovo investitore, versamento in conto capitale dei soci, finanziamento di un terzo, rinuncia dei soci ai propri crediti, accollo di debiti sociali da parte di un socio, acquisto di asset da parte di un terzo a un prezzo superiore al valore di liquidazione. Valuta con il commercialista gli effetti di ciascuna soluzione sulla compagine sociale e sul regime fiscale degli investitori che hanno beneficiato di incentivi.
- Fai firmare impegni condizionati, non promesse. L’impegno del finanziatore deve essere scritto, irrevocabile per un periodo congruo e condizionato solo all’omologazione del concordato minore. Una lettera di “interesse” non basta.
- Costruisci il piano economico-finanziario. Per il concordato in continuità servono previsioni di ricavi e costi realistiche, mese per mese per il primo anno e trimestre per trimestre per gli anni successivi, con ipotesi verificabili (contratti firmati, pipeline commerciale documentata, tassi di conversione storici). Per il concordato con risorse esterne serve il confronto tra il valore di liquidazione dell’attivo e quanto ricevono i creditori grazie all’apporto.
- Disegna le classi. Raggruppa i creditori per posizione giuridica e interessi economici omogenei: privilegiati (lavoratori, Erario ed enti previdenziali per la quota privilegiata), banche garantite da fideiussioni dei fondatori (classe obbligatoria), fornitori strategici che continueranno a lavorare con la società, fornitori non strategici, soci finanziatori postergati.
Parla agli investitori nella loro lingua
Gli investitori di una start-up ragionano per strumenti che conoscono: round, valutazione pre-money, prestiti convertibili, preferenze nella liquidazione, diluizione. Il concordato minore ragiona per altre categorie: attivo, passivo, prelazioni, alternativa liquidatoria. Il tuo compito, in questa mossa, è tradurre l’una nell’altra. Il primo passo è mostrare all’investitore che, senza il concordato, la sua partecipazione vale zero: nell’alternativa liquidatoria i soci vengono dopo tutti i creditori, e con un attivo inferiore ai debiti privilegiati non resta nulla neppure per i chirografari. Il secondo passo è spiegare che il denaro fresco non serve a “ripagare i vecchi debiti” in astratto, ma a comprare una società ripulita dal debito pregresso, con un perimetro di passività certo e omologato dal tribunale: per un investitore è un’informazione di grande valore, perché riduce il rischio di sorprese.
Il terzo passo riguarda le clausole. Se nel patto di investimento esistono preferenze nella liquidazione, verifica come si coordinano con un aumento di capitale riservato a un nuovo investitore; se esistono clausole antidiluizione, verifica se si attivano con un aumento a valutazione ridotta; se esistono prestiti convertibili, verifica se il loro titolare è un creditore o un futuro socio, e come conviene trattarlo nel piano. Non risolvere queste questioni a voce: ogni accordo raggiunto va trasformato in una modifica scritta dei patti o in una rinuncia firmata, da allegare alla domanda.
Prima di procedere, assicurati infine che gli investitori che hanno beneficiato di incentivi fiscali sull’investimento sappiano cosa accade alla loro posizione se la società perde lo status o se la compagine cambia: è un tema da affrontare con il commercialista prima della firma degli impegni, non dopo, perché un investitore che scopre a posteriori un effetto sfavorevole è un investitore che si ritira.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta questa fase partendo da ciò che l’Organismo dovrà attestare: un piano scritto pensando all’attestazione regge meglio di un piano scritto pensando ai soli investitori.
La base giuridica
L’art. 74, comma 3, del Codice della crisi lascia alla proposta un contenuto libero: può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma e la suddivisione dei creditori in classi, purché indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi. Il limite è nell’art. 75, comma 2: i creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari possono essere pagati in misura non integrale solo se ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC. Quando è prevista la continuazione dell’attività, l’art. 75, comma 3, consente di continuare a pagare alle scadenze le rate di un mutuo garantito da beni strumentali, alle condizioni previste dalla norma.
Il comma 2 dell’art. 74 non fissa una percentuale minima di apporto: richiede un aumento “apprezzabile” dell’attivo. È un concetto che il tribunale valuta in concreto. Non cercare la soglia magica; dimostra piuttosto che, senza l’apporto, i creditori prenderebbero sensibilmente meno.
Sul rapporto tra le classi e le priorità, la giurisprudenza di merito si sta consolidando: il Tribunale di Roma, sez. XIV, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025, ha omologato un concordato minore di un professionista applicando la regola della priorità relativa e il meccanismo di superamento del dissenso del Fisco. Mentre la Cassazione Sez. I, con l’ordinanza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha ricordato che l’ordine delle prelazioni va rispettato. Il piano deve quindi conciliare la flessibilità delle classi con il rispetto dei gradi.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’investitore che si ritira dopo aver firmato la lettera di interesse, magari perché un altro round non si è chiuso. Proteggiti in due modi: chiedi un impegno irrevocabile con un termine che copra la durata prevedibile della procedura e, se possibile, un deposito su conto vincolato o una garanzia a prima richiesta. Se l’investitore si ritira comunque prima del deposito, ridimensiona il piano sulle risorse effettivamente disponibili invece di depositare una proposta che non regge: una proposta dichiarata inammissibile ti fa perdere tempo e, se lo status sta scadendo, può farti perdere la strada.
Il secondo imprevisto è un piano di continuità che, a una revisione onesta, non mostra flussi sufficienti. Non gonfiare le previsioni: passa alla variante con risorse esterne, eventualmente combinata con la cessione di asset non strategici a terzi.
Check di completamento
- Hai scelto, motivandola per iscritto, la via di accesso (continuità o risorse esterne).
- Hai impegni vincolanti dei finanziatori, con importi, tempi e condizioni, pronti da allegare.
- Hai un piano economico-finanziario con ipotesi documentate e una bozza di classi con il trattamento proposto per ciascuna.
- Hai un confronto numerico tra quanto ricevono i creditori con il concordato minore e quanto riceverebbero nell’alternativa liquidatoria.
Mossa 6 — Incarica l’OCC e prepara il fascicolo completo
Obiettivo della mossa: affidare all’Organismo di composizione della crisi la verifica del piano e raccogliere tutti i documenti richiesti dall’art. 75, in modo che la domanda sia completa al primo deposito.
Quando va fatta
Appena la mossa 5 ha prodotto una bozza di piano e gli impegni dei finanziatori. Se lo status scade entro pochi mesi, conferisci l’incarico all’OCC anche prima, lavorando in parallelo: l’Organismo ha bisogno di tempo per esaminare la documentazione, e la domanda deve essere depositata prima della scadenza se la tua società è sopra le soglie di impresa minore.
Come si esegue
- Individua l’OCC competente. La domanda di concordato minore si presenta al tribunale competente tramite un Organismo di composizione della crisi costituito nel circondario. Verifica quale tribunale è competente in base alla sede della società e quali Organismi operano in quel circondario.
- Conferisci l’incarico per iscritto. L’OCC ti chiederà un primo set di documenti e ti indicherà i costi della procedura, che sono determinati secondo i criteri previsti dalla normativa sugli Organismi. Mettili a budget: sono spese della procedura, da prevedere nel piano.
- Prepara il fascicolo dell’art. 75. Ti servono: il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti o degli esercizi disponibili; una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; l’elenco di tutti i creditori con cause di prelazione, somme dovute e domicilio digitale; l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; la documentazione sulle entrate richiesta dalla norma.
- Aggiungi i documenti specifici della start-up. Visura con le annotazioni della sezione speciale, prove dei requisiti raccolte nella mossa 1, patti parasociali rilevanti, delibere dei soci sull’aumento di capitale o sugli apporti, impegni dei finanziatori, contratti commerciali che sostengono la continuità.
- Rispondi in fretta alle richieste dell’OCC. L’Organismo verificherà completezza e attendibilità dei documenti. Ogni richiesta di integrazione a cui rispondi in due giorni invece che in due settimane è tempo guadagnato.
La base giuridica
L’art. 74, comma 1, del Codice della crisi riserva il concordato minore ai debitori dell’art. 2, comma 1, lett. c) in stato di sovraindebitamento, esclusi i consumatori: la start-up innovativa è dentro questo elenco. L’art. 75 detta il contenuto obbligatorio della domanda. L’art. 74, comma 4, rinvia, per quanto non previsto e in quanto compatibili, alle disposizioni sul concordato preventivo. Sul fronte fiscale, la Cassazione con la pronuncia n. 14555 del 2026 ha chiarito che nel concordato minore non è necessaria la transazione fiscale dell’art. 63: l’amministrazione finanziaria vota come gli altri creditori e il suo eventuale dissenso può essere superato con il meccanismo dell’art. 80, comma 3. Per una start-up con debiti tributari e contributivi, è un’indicazione che cambia il modo di costruire il fascicolo: non devi predisporre una domanda di transazione separata, ma devi dimostrare la convenienza della proposta per l’Erario rispetto all’alternativa liquidatoria.
Attenzione a un punto che riguarda le società cessate: la Cassazione Sez. I, con l’ordinanza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha ritenuto inammissibile il concordato minore proposto da un imprenditore individuale già cancellato. La tua start-up è una società e non un imprenditore individuale, ma il messaggio operativo vale anche per te: non arrivare al deposito dopo aver chiuso l’attività o cancellato la società, perché lo strumento presuppone un debitore ancora in campo.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è un documento irreperibile: le dichiarazioni IVA di un anno gestito da un commercialista che non risponde più, o le scritture di un periodo in cui la contabilità era tenuta in modo approssimativo. Recupera ciò che puoi dal cassetto fiscale e dai sistemi dell’Agenzia delle Entrate, ricostruisci il resto con l’aiuto di un professionista e segnala apertamente all’OCC le lacune che non è stato possibile colmare. L’Organismo deve valutare la completezza e l’attendibilità: una lacuna dichiarata e spiegata è molto meno grave di una lacuna nascosta.
Il secondo imprevisto è l’OCC che, esaminato il piano, lo ritiene non fattibile. Non insistere per depositare comunque: chiedi quali modifiche renderebbero il piano attestabile e torna alla mossa 5.
Check di completamento
- Hai conferito l’incarico a un OCC del circondario competente e conosci i costi della procedura.
- Il fascicolo dell’art. 75 è completo, con indice e documenti numerati.
- Hai una data condivisa con l’OCC per il deposito, compatibile con la scadenza dello status.
Mossa 7 — Deposita la domanda, chiedi le misure protettive e gestisci il voto dei creditori
Obiettivo della mossa: aprire la procedura prima che lo status (o la pazienza dei creditori) si esaurisca, ottenere il blocco delle azioni esecutive e portare la proposta al voto con la maggioranza necessaria.
Quando va fatta
Appena l’OCC ha completato la sua relazione e il fascicolo è chiuso. Se la tua società è sopra le soglie di impresa minore, il deposito deve avvenire prima della scadenza dello status calcolata nella mossa 1, con un margine di sicurezza: non programmare il deposito per l’ultima settimana utile, perché un’integrazione richiesta dall’OCC o un problema tecnico nel deposito telematico possono costarti la strada. Una volta depositata la domanda, i tempi li detta il decreto del giudice: tienili sotto controllo giorno per giorno.
Sui termini di agosto, non fare affidamento sulla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: per i procedimenti regolati dal Codice della crisi l’applicabilità della sospensione va verificata sul testo vigente, e la scelta prudente è trattare agosto come un mese pieno, soprattutto per il termine di reclamo.
Come si esegue
- Deposita la domanda tramite l’OCC. Il ricorso, con proposta, piano, relazione dell’Organismo e allegati, viene depositato al tribunale competente.
- Chiedi espressamente le misure protettive. Con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, può disporre fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati, la sospensione delle prescrizioni, l’impedimento delle decadenze e il divieto di pronunciare la liquidazione controllata. Se hai un conto pignorato o un creditore che minaccia l’esecuzione, l’istanza va motivata con documenti.
- Prepara le integrazioni prima che te le chiedano. Il giudice può concedere fino a quindici giorni per integrare la proposta e i documenti. Tieni pronte le risposte alle domande più probabili: tenuta degli impegni dei finanziatori, coerenza del piano economico, trattamento dei privilegiati.
- Se la domanda è dichiarata inammissibile, hai trenta giorni per il reclamo. Il decreto di inammissibilità si impugna davanti al tribunale; in sede di reclamo piano e proposta non si possono modificare. Valuta con il legale se è più rapido reclamare o ripresentare una domanda corretta, tenendo conto della scadenza dello status.
- Gestisci la fase del voto. Il decreto assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all’OCC, via PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni. In questo periodo parla con i creditori principali: spiega la proposta, rispondi alle obiezioni, fornisci i numeri del confronto con l’alternativa liquidatoria.
- Conta i voti correttamente. La proposta è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi; se hai formato più classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. Chi non risponde nel termine si considera aderente alla proposta come gli è stata trasmessa.
La base giuridica
Le regole sono negli artt. 78, 79 e 80 del Codice della crisi. L’art. 78, comma 2-bis, prevede la nomina di un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC quando è disposta la sospensione generale delle esecuzioni e la nomina è necessaria, quando è proposto un concordato in continuità che richiede la verifica rafforzata, o su richiesta del debitore. L’art. 79 disciplina maggioranze, esclusi dal voto e silenzio-assenso. L’art. 80 regola l’omologazione: verificate ammissibilità, fattibilità e maggioranza, in assenza di contestazioni il giudice omologa con sentenza. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa comunque se ritiene che quel credito sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
Per una start-up con debiti verso Erario ed enti previdenziali, il comma 3 dell’art. 80 è decisivo: il giudice può omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione dell’OCC. Lo conferma la Cassazione n. 14555 del 2026, secondo cui nel concordato minore il Fisco vota come gli altri creditori e il suo dissenso può essere superato con questo meccanismo, senza necessità della transazione fiscale. E l’art. 80, comma 4, impedisce al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento di contestare la convenienza: un argomento da tenere presente se una banca ha continuato a finanziare la start-up senza una seria valutazione del merito creditizio.
Resta aperta una questione delicata: cosa accade se lo status scade mentre la procedura è in corso. Il decreto di apertura, con le misure protettive, vieta di pronunciare la liquidazione controllata; la tenuta di questa protezione rispetto a un’istanza di liquidazione giudiziale proposta dopo la scadenza dello status, per una società sopra soglia, non è risolta in modo espresso dalle norme lette e va valutata con il legale. È un motivo in più per depositare presto e per chiedere misure protettive ben motivate.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la banca che, detenendo da sola la maggioranza dei crediti, annuncia voto contrario. Prima di tutto verifica i conteggi: la regola della doppia maggioranza (crediti e teste) protegge gli altri creditori dal peso di un unico creditore dominante quando questo vota a favore, ma non ti aiuta quando vota contro. Se la banca detiene da sola la maggioranza dei crediti ammessi e dichiara il proprio dissenso, la maggioranza per crediti non si raggiunge. Controlla allora che il credito della banca sia stato ammesso al voto per l’importo corretto: se una parte è privilegiata e pagata per intero, quella parte non vota; se il credito comprende interessi o commissioni contestabili, il loro peso nel conteggio va verificato. Poi lavora sulle leve, che sono tre: migliorare la proposta per la classe bancaria con un apporto aggiuntivo dei soci; dimostrare che il trattamento è superiore all’alternativa liquidatoria, così da poter contare sull’omologazione anche in caso di contestazione della convenienza; verificare se la banca rientra nella preclusione dell’art. 80, comma 4. Spesso, nel caso delle start-up, la banca è sensibile al fatto che il concordato minore non pregiudica le fideiussioni dei fondatori: è un punto di negoziazione da gestire con molta attenzione, perché tocca il patrimonio personale delle persone che stanno cercando di salvare la società.
Il secondo imprevisto è il diniego dell’omologazione. In questo caso il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata. Il decreto è reclamabile. Decidi in anticipo, con il consulente, se in caso di diniego reclamerai o chiederai tu stesso la liquidazione controllata: la decisione va presa a mente fredda, non il giorno del provvedimento.
Check di completamento
- La domanda è depositata prima della scadenza dello status, con istanza di misure protettive motivata.
- Hai il decreto di apertura e conosci la data esatta di scadenza del termine per le adesioni.
- Hai un prospetto del voto aggiornato, con crediti per classe, adesioni ricevute, silenzi e contestazioni.
Mossa 8 — Esegui il piano e presidia il dopo-omologa (o prepara l’uscita liquidatoria)
Obiettivo della mossa: rispettare ogni impegno del concordato omologato, mantenere informati soci e investitori, e sapere in anticipo cosa fare se il piano non regge o se lo strumento si rivela impraticabile.
Quando va fatta
Dalla pubblicazione della sentenza di omologazione fino all’ultimo pagamento previsto dal piano. Se invece la proposta non ha i numeri per essere approvata o omologata, questa mossa comprende la preparazione dell’alternativa: la liquidazione controllata, quando la società è nel perimetro del sovraindebitamento.
Come si esegue
- Costruisci un calendario di esecuzione. Ogni pagamento previsto dal piano va riportato in un calendario con importo, beneficiario e data. Accanto, annota le scadenze degli impegni dei finanziatori: se l’aumento di capitale deve essere sottoscritto entro trenta giorni dall’omologazione, quella è la prima data da presidiare.
- Riferisci regolarmente all’OCC. L’Organismo, o il commissario se nominato, vigila sull’esecuzione. Fornisci spontaneamente rendiconti periodici: incassi, pagamenti, scostamenti rispetto al piano e motivazioni.
- Informa soci e investitori con la stessa cadenza. Gli investitori che hanno messo denaro nel piano vogliono sapere come va. Un’informativa trimestrale ordinata riduce il rischio di contestazioni e prepara il terreno a eventuali nuovi apporti.
- Gestisci i nuovi debiti con rigore assoluto. I debiti sorti dopo l’omologazione non sono coperti dal piano: se la società accumula nuovi debiti che non riesce a pagare, la crisi si ripresenta, e questa volta con un piano in corso.
- Tieni d’occhio lo status. Se lo status di start-up scade durante l’esecuzione, la società non perde gli effetti del concordato omologato, ma da quel momento la sua posizione rispetto alle procedure concorsuali dipende dalle regole generali: se supera le soglie di impresa minore, una nuova crisi non sarebbe più gestibile con gli strumenti del sovraindebitamento. Valuta anche l’iscrizione nella sezione delle PMI innovative, se ne ricorrono i requisiti: le Camere di commercio, secondo le sintesi della disciplina, invitano le imprese cancellate dalla sezione start-up a valutare questo passaggio.
- Se il piano non regge, prepara l’alternativa. La liquidazione controllata (art. 268 del Codice della crisi) è la procedura liquidatoria del sovraindebitamento: il debitore può chiederla con ricorso al tribunale competente; se è insolvente, può chiederla anche un creditore. Per una società, la conclusione della procedura porta con sé la questione dell’esdebitazione, che il Codice riconosce a tutti i debitori, con condizioni che per le società devono sussistere anche in capo ai legali rappresentanti.
La base giuridica
Il concordato minore omologato vincola i creditori anteriori nei termini della proposta, ma non libera fideiussori e coobbligati, salvo diversa previsione (art. 79, comma 5). L’art. 80, comma 5, regola la conseguenza del diniego di omologazione: inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apertura della liquidazione controllata; in caso di frode l’istanza può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero. Per il resto, l’art. 74, comma 4, rinvia alle norme sul concordato preventivo in quanto compatibili, e il Codice disciplina specificamente le conseguenze dell’inadempimento e degli atti in frode, che possono portare alla perdita dei benefici del concordato.
L’art. 278 del Codice della crisi definisce l’esdebitazione come la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata, vi ammette tutti i debitori e, per società ed enti, richiede che le condizioni sussistano anche per i soci illimitatamente responsabili e per i legali rappresentanti. Restano esclusi alcuni debiti, tra cui le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti, e restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è uno scostamento dei ricavi rispetto al piano di continuità: un cliente importante che ritarda, un prodotto che arriva sul mercato tre mesi dopo il previsto. Non aspettare l’inadempimento: segnala lo scostamento all’OCC appena lo vedi, verifica se i soci possono coprire temporaneamente il fabbisogno con un nuovo apporto e documenta ogni misura correttiva. Un debitore che anticipa il problema e propone soluzioni è in una posizione molto diversa da un debitore che salta una rata senza dire nulla.
Il secondo imprevisto riguarda i fondatori garanti, che a omologa avvenuta ricevono la richiesta della banca per la parte non pagata dalla società. Se la posizione era stata gestita nella mossa 4, avrai già pronta una strategia: un accordo con la banca, un piano personale, la valutazione degli strumenti di sovraindebitamento della persona fisica. Se non era stata gestita, è il momento di farlo, senza confondere la posizione della società con quella del garante.
Check di completamento
- Hai un calendario di esecuzione con tutte le scadenze del piano e degli impegni dei finanziatori.
- L’OCC riceve rendiconti periodici e gli investitori un’informativa regolare.
- Conosci la data di scadenza dello status in corso di esecuzione e hai valutato il passaggio a PMI innovativa.
- Hai pronta, anche solo in bozza, l’alternativa liquidatoria nel caso il piano diventi ineseguibile.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali: servono a vedere come cambiano gli esiti a parità di situazione di partenza, solo in base alla tempestività e alle scelte fatte nelle mosse.
Situazione di partenza comune. Start-up innovativa in forma di S.r.l., due soci fondatori e quattro investitori. Lo status, secondo il calcolo della mossa 1, scade lunedì 15 marzo 2027. Debiti complessivi 512.430 euro: banca 214.600 euro (garantita da fideiussione dei due fondatori fino a 150.000 euro); fornitori 96.870 euro; Erario 61.240 euro, di cui 38.150 privilegiati; INPS 27.390 euro privilegiati; dipendenti per retribuzioni e TFR 22.880 euro privilegiati; finanziamento soci 89.450 euro. Attivo realizzabile in liquidazione: cassa 8.320 euro, crediti verso clienti per 31.700 euro (stimati realizzabili per 24.000), software e brevetto con valore di realizzo stimato in 42.000 euro, attrezzature per 9.500 euro: in tutto circa 83.820 euro. Debiti oltre 500.000 euro: la società è sopra la soglia di impresa minore.
Simulazione 1 — Chi esegue le mosse nei tempi. I fondatori fanno la mossa 1 il 19 ottobre 2026 e scoprono la data di scadenza. Incaricano l’OCC il 2 novembre 2026, ottengono entro il 27 novembre l’impegno irrevocabile di un nuovo investitore a sottoscrivere un aumento di capitale riservato di 160.000 euro, condizionato all’omologazione; i soci rinunciano al finanziamento di 89.450 euro. Il piano di continuità prevede flussi netti per 120.000 euro in tre anni. Domanda depositata martedì 15 dicembre 2026, tre mesi prima della scadenza dello status. Risorse: 160.000 + 120.000 + 24.000 (crediti) + 8.320 (cassa) = 312.320 euro; spese di procedura stimate prudenzialmente in 21.400 euro; disponibili 290.920 euro. Privilegiati pagati al 100%: 22.880 + 27.390 + 38.150 = 88.420 euro. Residuano 202.500 euro per i chirografari, che valgono 334.560 euro (banca 214.600, fornitori 96.870, Erario chirografario 23.090): la proposta offre il 60%, cioè 200.736 euro, con una riserva di 1.764 euro. Nell’alternativa liquidatoria, con circa 65.800 euro netti, i privilegiati non verrebbero neppure pagati per intero e i chirografari otterrebbero zero. Decreto di apertura ipotetico venerdì 15 gennaio 2027, termine per le adesioni venerdì 12 febbraio 2027. Al voto, la banca da sola detiene la maggioranza dei crediti chirografari ammessi (214.600 su 334.560): serve quindi anche la maggioranza per teste. Se la banca aderisce, la proposta passa; se l’Erario tace, il silenzio vale adesione; se l’Erario dissentisse, l’art. 80, comma 3, consentirebbe il superamento del dissenso dimostrando la convenienza. Esito: la società resta in vita, i creditori ricevono il 60% contro lo zero della liquidazione. Attenzione però ai fondatori: la banca riceve 128.760 euro dalla società e conserva il diritto di chiedere ai garanti il residuo di 85.840 euro, nei limiti della fideiussione. È la ragione per cui la mossa 4 va eseguita fino in fondo.
Simulazione 2 — Chi arriva alla mossa 7 a status scaduto. Stessa situazione, ma i fondatori aspettano la chiusura di un round che non arriva. Incaricano l’OCC solo a febbraio 2027 e sono pronti al deposito lunedì 22 marzo 2027, una settimana dopo la scadenza dello status. La società supera la soglia dei 500.000 euro di debiti: non è un’impresa minore e, scaduto lo status, non ha più titolo per il concordato minore. La banca, informata della scadenza, deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Esito: il concordato minore non è più disponibile; restano solo gli strumenti della crisi d’impresa, più complessi, mentre la procedura liquidatoria è già avviata su iniziativa del creditore. Una settimana di ritardo ha cambiato il codice applicabile.
Simulazione 3 — Status scaduto, ma società sotto soglia. Stessa tempistica della simulazione 2, ma con una differenza: nei tre esercizi precedenti la società ha avuto attivo sempre sotto 300.000 euro, ricavi sotto 200.000 euro e debiti che, all’ultimo esercizio, ammontavano a 468.900 euro. Scaduto lo status, la società resta un’impresa minore e quindi nel perimetro del sovraindebitamento. Il deposito del 22 marzo 2027 è ammissibile come concordato minore di impresa minore. Esito: la strada resta aperta, ma solo perché i numeri dei tre esercizi lo consentono; la scadenza dello status era una scadenza “morbida”. Nel frattempo, però, la banca potrebbe aver attivato un pignoramento sul conto della società: il ritardo ha comunque un prezzo in termini di protezione.
Simulazione 4 — Nessun investitore, attività ferma. Stessa situazione della simulazione 1 quanto a tempi, ma nessun socio e nessun terzo è disposto a versare risorse, e l’attività è ferma da sei mesi. Non c’è continuità e non ci sono risorse esterne: la proposta di concordato minore non soddisfa né il comma 1 né il comma 2 dell’art. 74. Esito: lo strumento corretto è la liquidazione controllata, da chiedere finché la società è nel perimetro del sovraindebitamento; i circa 65.800 euro netti vengono distribuiti secondo l’ordine delle prelazioni e i chirografari restano insoddisfatti. Chiedere la liquidazione controllata prima della scadenza dello status evita che la società, sopra soglia, finisca nella liquidazione giudiziale su iniziativa di un creditore.
La lezione delle quattro ipotesi è la stessa: il contenuto della proposta conta, ma la data del deposito conta di più.
Il piano in una pagina
Se devi stampare una sola pagina di questo articolo, stampa questa. Il piano funziona se lo leggi come una catena: ogni mossa produce un risultato che serve alla mossa successiva. La mossa 1 ti dà la data di scadenza dello status; la mossa 2 ti dice se quella scadenza è dura o morbida; la mossa 3 congela la situazione e impedisce di peggiorarla; la mossa 4 porta al tavolo soci e investitori; la mossa 5 trasforma la loro disponibilità in risorse vincolanti; la mossa 6 mette tutto in un fascicolo che l’OCC può attestare; la mossa 7 apre la procedura e protegge la società; la mossa 8 porta il piano a compimento o, se non regge, guida l’uscita liquidatoria.
Non serve eseguire le mosse una per volta: quando la scadenza dello status è vicina, le mosse 1, 2, 4 e 6 vanno avviate insieme. Quello che non puoi fare è saltarle. Ogni mossa saltata riappare più avanti come un problema, di solito nel momento peggiore: un requisito non verificato riemerge come contestazione del creditore, un socio non consultato si oppone all’aumento di capitale, un documento non raccolto blocca l’attestazione. Tieni questa pagina accanto al calendario della società e spunta ogni riga solo quando il relativo check di completamento è davvero soddisfatto, non quando ti sembra di essere a buon punto.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se saltata |
|---|---|---|---|
| 1. Accerta lo status | Conoscere la data di scadenza e la solidità dei requisiti | Subito | Depositare a status scaduto o subire una contestazione dei requisiti |
| 2. Misura debito e soglie | Sapere se la società è impresa minore | Subito dopo la mossa 1 | Credere di avere tempo quando non ne hai |
| 3. Metti in sicurezza la società | Fermare pagamenti preferenziali e atti straordinari | Dall’emersione della crisi | Atti inefficaci, responsabilità degli amministratori, proposta contestata |
| 4. Convoca soci e investitori | Mappare patti, crediti dei soci, garanzie dei fondatori | Appena noto il quadro | Veti, uscite improvvise, fideiussioni ignorate |
| 5. Costruisci la finanza esterna | Impegni vincolanti e scelta della via di accesso | Prima dell’attestazione | Proposta inammissibile per mancanza di continuità o risorse esterne |
| 6. Incarica l’OCC e prepara il fascicolo | Domanda completa al primo deposito | Con margine sulla scadenza dello status | Integrazioni a ripetizione, perdita della finestra |
| 7. Deposita e gestisci il voto | Apertura, misure protettive, maggioranza | Prima della scadenza dello status; reclamo entro 30 giorni; adesioni entro il termine del giudice (max 30 giorni) | Esecuzioni che proseguono, proposta respinta |
| 8. Esegui o prepara l’alternativa | Adempiere o uscire in modo ordinato | Per tutta la durata del piano | Perdita dei benefici, liquidazione su iniziativa altrui |
Gli scenari di deviazione
Anche il piano meglio costruito incontra imprevisti. Questi sono i tre più frequenti per una start-up, con il piano B per ciascuno.
Scenario A — Un creditore accelera e chiede la liquidazione giudiziale sostenendo che la start-up non ha i requisiti
È la mossa tipica di una banca o di un fornitore importante che ha capito che lo status è il tuo scudo. Il creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e sostiene che la società, pur iscritta nella sezione speciale, non possiede i requisiti sostanziali dell’art. 25. La Cassazione, con l’ordinanza n. 21152 del 4 luglio 2022, gli dà un appiglio: l’iscrizione è necessaria ma non sufficiente, e il giudice può verificare i requisiti in concreto.
Il piano B: costituisciti nel procedimento con il fascicolo delle prove raccolto nella mossa 1 (spese in ricerca e sviluppo documentate, personale qualificato con titoli e contratti, brevetti o software registrati, assenza di distribuzione di utili, oggetto sociale effettivamente praticato). In parallelo, se il fascicolo della mossa 6 è pronto, accelera il deposito del concordato minore con istanza di misure protettive. Il Tribunale di Firenze, nella sentenza n. 249 del 29 novembre 2024, ha mostrato che la verifica dei requisiti può essere superata quando i documenti ci sono: la differenza la fa la qualità delle prove, non l’iscrizione in sé.
Scenario B — Il termine dello status è scaduto prima del deposito
Hai scoperto la scadenza tardi, o il round atteso non si è chiuso e hai rimandato. Ora lo status è perso e, come ha chiarito la Cassazione Sez. I con l’ordinanza n. 1587 del 16 gennaio 2024, il regime di favore è cessato nel giorno in cui sono decorsi i termini, a prescindere dalla data della cancellazione dalla sezione speciale.
Il piano B: torna alla mossa 2. Se nei tre esercizi la società rispetta le soglie di impresa minore, resti nel sovraindebitamento e puoi depositare comunque il concordato minore (simulazione 3). Se le superi, devi passare agli strumenti della crisi d’impresa: la composizione negoziata, gli accordi, il concordato preventivo, valutati con un professionista che conosca entrambi i sistemi. Non perdere tempo a sostenere che la cancellazione non è ancora avvenuta: la Cassazione ha escluso che la data della cancellazione conti.
Scenario C — L’investitore sparisce o un documento essenziale è irreperibile
L’investitore che aveva firmato la lettera di interesse non risponde più, oppure scopri che le dichiarazioni fiscali di un anno non sono recuperabili perché il vecchio consulente non le ha mai consegnate.
Il piano B per l’investitore: verifica se esiste un impegno vincolante; se c’è, fallo valere; se non c’è, riformula il piano sulle risorse effettivamente disponibili (apporti dei soci attuali, cessione a terzi di asset non strategici, eventualmente un concordato minore con un perimetro di continuità più ridotto). Non depositare una proposta fondata su risorse che non hai.
Il piano B per il documento: recupera dal cassetto fiscale tutto ciò che è disponibile, chiedi formalmente al vecchio consulente la consegna della documentazione, ricostruisci le scritture mancanti con un professionista e dichiara apertamente all’OCC le lacune residue. Una documentazione incompleta ma trasparente può essere valutata; una documentazione apparentemente completa ma non attendibile è un rischio molto maggiore.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 6 prima della mossa 5? Sì, e se lo status scade a breve dovresti farlo: incaricare l’OCC subito ti permette di lavorare sul fascicolo mentre negozi con gli investitori. Ma l’OCC non potrà attestare la fattibilità finché gli impegni dei finanziatori non sono scritti e vincolanti. Avvia la mossa 6, ma non chiuderla prima della 5.
La start-up può usare il concordato minore anche se ha più di 500.000 euro di debiti? Sì, finché conserva lo status: la start-up innovativa è inclusa nel sovraindebitamento in quanto tale, a prescindere dalle soglie dimensionali dell’impresa minore. Il limite dei 500.000 euro diventa decisivo solo quando lo status si perde.
Se deposito la domanda il giorno prima della scadenza dello status, sono al sicuro? Il deposito tempestivo è la scelta corretta, ma non ridurti all’ultimo giorno. Primo, un’integrazione richiesta o un problema tecnico possono farti slittare. Secondo, la tenuta della protezione nei confronti di un’istanza di liquidazione giudiziale proposta dopo la scadenza non è regolata in modo espresso: depositare con un margine ampio e con misure protettive ben motivate riduce il rischio.
I soci che hanno prestato denaro alla società votano sulla proposta? Dipende. Il loro credito può essere postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. e l’art. 79, comma 2, esclude dal voto alcune categorie, tra cui le società controllanti o collegate e i creditori in conflitto di interessi. Spesso la soluzione più pulita è che i soci rinuncino al credito o lo trasformino in apporto, come nella simulazione 1.
Il concordato minore libera anche i fondatori che hanno firmato le fideiussioni? No, salvo diversa previsione: l’art. 79, comma 5, fa salvi i diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati. La posizione dei garanti va gestita separatamente, eventualmente con un accordo con la banca negoziato contestualmente al concordato.
Posso chiedere la liquidazione controllata invece del concordato minore, anche se ho un investitore? Puoi, ma valuta bene la convenienza. Se un investitore è disposto a versare risorse, il concordato minore consente di salvare la società e offrire ai creditori più dell’alternativa liquidatoria. La liquidazione controllata ha senso quando non c’è continuità possibile né apporto apprezzabile, come nella simulazione 4. Per una società sopra soglia, chiederla prima della scadenza dello status evita che a scegliere sia un creditore con un ricorso per liquidazione giudiziale.
Cosa succede alle cause e ai pignoramenti già in corso quando deposito? Il deposito, da solo, non li ferma. Li ferma il decreto di apertura, se hai chiesto e ottenuto le misure protettive dell’art. 78, comma 2, lett. d): divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva. Per questo l’istanza va scritta con cura, indicando quali procedure sono pendenti e perché la loro prosecuzione pregiudicherebbe il piano.
Devo presentare la transazione fiscale per i debiti con l’Erario? No: secondo la Cassazione n. 14555 del 2026, nel concordato minore l’amministrazione finanziaria vota come gli altri creditori e il suo dissenso può essere superato con il meccanismo dell’art. 80, comma 3, se la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Devi però dimostrare questa convenienza con numeri chiari.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Abbiamo raccolto i riferimenti giurisprudenziali verificati che reggono le singole mosse. Non sono numerosi, perché la giurisprudenza specifica sulle start-up innovative in crisi è ancora limitata: preferiamo citarne pochi e sicuri piuttosto che allungare l’elenco con pronunce non verificate.
A sostegno delle mosse 1 e 2 (status, durata, requisiti)
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 1587 del 16 gennaio 2024. Principio: il regime che sottrae la start-up innovativa alle procedure concorsuali diverse dal sovraindebitamento cessa automaticamente al decorso dei termini di permanenza previsti dall’art. 25, richiamato dall’art. 31, comma 4, del D.L. 179/2012; la data della cancellazione dalla sezione speciale e il termine amministrativo per provvedervi non rilevano, e non si applicano le proroghe pandemiche dei termini. Rilevanza: è la pronuncia che rende la mossa 1 indispensabile e la scadenza dello status una scadenza “secca”.
Cass. civ., ordinanza n. 21152 del 4 luglio 2022. Principio: l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese è presupposto necessario ma non sufficiente per escludere la procedura liquidatoria maggiore; il giudice deve accertare il possesso effettivo dei requisiti. Rilevanza: fonda la raccolta delle prove dei requisiti nella mossa 1 e la difesa nello scenario A.
Trib. Firenze, sentenza n. 249 del 29 novembre 2024. Principio: davanti a una richiesta di liquidazione controllata da parte di una S.r.l. qualificata come start-up, il tribunale ha verificato nel merito spese in ricerca e sviluppo, titolarità del software, mancata distribuzione di utili e personale qualificato prima di riconoscere l’accesso al sovraindebitamento. Rilevanza: mostra in concreto quali documenti il giudice esamina e conferma l’utilità del fascicolo della mossa 1.
A sostegno delle mosse 3 e 5 (trattamento dei creditori, classi, priorità)
Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: anche nel concordato minore va rispettato l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: giustifica il divieto di pagamenti preferenziali della mossa 3 e il disegno delle classi della mossa 5.
Trib. Roma, sez. XIV, sentenza n. 753 del 22 settembre 2025. Principio: il tribunale ha omologato un concordato minore applicando la regola della priorità relativa e superando il dissenso dell’amministrazione finanziaria. Rilevanza: indica che la costruzione per classi, con un trattamento motivato dei creditori pubblici, è una strada percorribile anche per l’impresa sovraindebitata.
A sostegno delle mosse 6 e 7 (ammissibilità, Fisco, voto)
Cass. civ., n. 14555 del 2026. Principio: nel concordato minore non occorre la transazione fiscale prevista per gli strumenti maggiori; l’Erario partecipa al voto come gli altri creditori e il suo dissenso può essere superato quando la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Rilevanza: semplifica il fascicolo della mossa 6 e offre una leva decisiva nel voto della mossa 7 per le start-up con debiti tributari e contributivi.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 20141 del 16 giugno 2026. Principio: è inammissibile il concordato minore proposto da un imprenditore individuale già cancellato. Rilevanza: pur riguardando un imprenditore individuale, conferma che lo strumento presuppone un debitore ancora operativo; per la start-up significa non chiudere l’attività né cancellare la società prima del deposito.
Il quadro normativo che lega le pronunce
Accanto alle pronunce, il piano si regge su norme che vanno lette insieme: l’art. 25 del D.L. 179/2012 (requisiti e durata dello status, come modificato dalla L. 193/2024); l’art. 31 dello stesso decreto (sottrazione alle procedure concorsuali diverse dal sovraindebitamento e cessazione del regime); l’art. 2, comma 1, lett. c) e d) del Codice della crisi (definizioni di sovraindebitamento e di impresa minore); gli artt. 74, 75, 78, 79 e 80 del Codice della crisi (concordato minore); l’art. 268 (liquidazione controllata) e l’art. 278 (esdebitazione). Nessuna sentenza sostituisce la lettura della norma vigente: le pronunce indicano come i giudici la applicano, ma il punto di partenza resta il testo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando una start-up innovativa entra in crisi, il lavoro da fare è insieme giuridico, contabile e negoziale. Ecco cosa facciamo concretamente, mossa per mossa.
- Ricostruiamo la timeline dello status, leggendo visura, data di costituzione, data di iscrizione e regime transitorio applicabile dopo la L. 193/2024, e ti consegniamo per iscritto la data di scadenza su cui costruire il piano.
- Verifichiamo i requisiti sostanziali dell’art. 25 del D.L. 179/2012 documento per documento, individuando quelli che un creditore potrebbe contestare e costruendo il fascicolo di prova.
- Calcoliamo le soglie di impresa minore sui tre esercizi, con lo staff di commercialisti, per stabilire se la scadenza dello status è per te dura o morbida.
- Analizziamo statuto e patti parasociali, individuando diritti di veto, preferenze e clausole di uscita che possono incidere sull’aumento di capitale o sugli apporti.
- Mappiamo le garanzie personali dei fondatori e valutiamo separatamente la posizione di ciascun garante, senza confonderla con quella della società.
- Prepariamo il memorandum per soci e investitori e redigiamo gli impegni vincolanti di apporto, condizionati all’omologazione, da allegare alla domanda.
- Costruiamo la proposta e le classi, confrontando il trattamento offerto con l’alternativa liquidatoria e predisponendo gli argomenti per il superamento del dissenso dell’Erario e degli enti previdenziali.
- Organizziamo il fascicolo dell’art. 75 e il dialogo con l’OCC, rispondendo alle richieste di integrazione nei tempi più brevi possibili.
- Depositiamo la domanda con istanza di misure protettive e seguiamo la fase del voto, il conteggio delle maggioranze e le eventuali contestazioni.
- Assistiamo la società nel reclamo o nel giudizio quando il piano incontra un provvedimento sfavorevole o un creditore chiede la liquidazione giudiziale, mantenendo la stessa linea dall’analisi iniziale fino, se necessario, alla Corte di Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per una start-up innovativa la qualifica di Gestore della crisi e il rapporto fiduciario con un OCC contano doppio: il concordato minore passa per l’Organismo, e un piano costruito da chi conosce dall’interno il lavoro di attestazione arriva al deposito più solido. Allo stesso tempo, la qualifica di Esperto Negoziatore diventa decisiva il giorno in cui lo status scade e la società, se sopra soglia, entra nel campo della crisi d’impresa: non devi cambiare consulente proprio nel momento in cui cambia la disciplina.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti su bilanci, soglie, piano economico e posizione fiscale; gli avvocati su status, patti parasociali, garanzie, procedura e contenzioso. E la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida che i tuoi numeri consentono.
Chiusura
La start-up innovativa in crisi ha un vantaggio che molte imprese non hanno: finché conserva lo status, può usare il concordato minore anche se i suoi debiti superano le soglie dell’impresa minore, ed è sottratta alla liquidazione giudiziale. Ma quel vantaggio ha una data di scadenza, e la Cassazione ha chiarito che scade da solo, senza preavviso. Ogni mossa eseguita prima della scadenza dello status è una porta che resta aperta; ogni mossa rimandata oltre quella data è una porta che può chiudersi per sempre.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo passaggio di confine: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC copre la strada del concordato minore e della liquidazione controllata; quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa copre ciò che accade quando lo status si perde e la società entra nel diritto della crisi d’impresa. Con soci e investitori al tavolo e un piano scritto per l’attestazione, la proposta ai creditori ha le basi per essere valutata seriamente.
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