Questa pagina raccoglie le domande che ci fanno più spesso i soci di società in crisi quando sentono parlare di esdebitazione: “se la società viene liberata, sono libero anch’io?”, “e il mutuo della casa?”, “e la fideiussione che ho firmato in banca?”. Le risposte sono complete e scritte come le daremmo a voce, senza giri di parole.
Il punto di partenza è una riga del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). L’art. 278, comma 5, dice: “L’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”. Il comma successivo aggiunge che “sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore”. Nel mezzo c’è una domanda che la legge non scioglie in modo espresso: quella liberazione arriva anche ai debiti personali del socio, cioè a quelli che con la società non c’entrano nulla? La risposta che diamo, e che argomentiamo nelle pagine che seguono, è no. Il comma 5 riguarda i debiti della società di cui il socio risponde. Per i suoi debiti personali serve un’altra strada: l’esdebitazione nella procedura del socio.
Perché lo Studio Monardo segue proprio questa materia? Perché sta a cavallo tra due campi. La crisi della società di persone appartiene al mondo della crisi d’impresa, in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. I debiti personali del socio persona fisica appartengono invece al mondo del sovraindebitamento, in cui l’Avvocato è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Il socio ha bisogno di qualcuno che tenga insieme le due cose.
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“Cosa dice esattamente il comma 5 dell’art. 278?”
Dice una cosa sola: se la società ottiene l’esdebitazione, l’effetto si allarga ai soci illimitatamente responsabili. Non dice altro, ed è proprio quello che manca a creare confusione.
Partiamo dal significato di esdebitazione. Il comma 1 dello stesso articolo la definisce come “liberazione dai debiti” che comporta “la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti” in una liquidazione giudiziale o in una liquidazione controllata. In parole semplici: finita la liquidazione, quello che i creditori non hanno incassato non si può più pretendere.
Quando il debitore è una società, la liberazione riguarda i debiti della società. Il comma 5 serve a evitare un paradosso. Nelle società di persone (società semplice, SNC, SAS per gli accomandatari) i soci rispondono dei debiti sociali con il proprio patrimonio. Senza il comma 5, la società sarebbe libera, ma i creditori potrebbero bussare alla porta dei soci per gli stessi debiti, rendendo l’esdebitazione della società quasi inutile. Il legislatore ha chiuso questa porta: se il debito sociale è inesigibile verso la società, lo è anche verso il socio che ne risponde.
Il comma 5 va letto insieme agli altri commi dello stesso articolo:
- il comma 4 chiede che le condizioni dell’art. 280 (nessuna condanna per bancarotta fraudolenta, nessuna distrazione, collaborazione con gli organi, limiti temporali) “devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti”;
- il comma 6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso;
- il comma 7 esclude sempre alcuni debiti: mantenimento e alimenti, risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.
Il testo che abbiamo letto è quello vigente a ottobre 2026: secondo le note di Brocardi, l’art. 278 è stato ritoccato nei commi 1 e 4 dal D.Lgs. 147/2020 e nel comma 1 dal D.Lgs. 83/2022, mentre il correttivo D.Lgs. 136/2024 non lo ha modificato.
Il comma 5, quindi, parla dei debiti della società visti dal lato del socio. Non parla dei debiti del socio. Da qui nasce tutto il resto di questa pagina.
“Chi sono i soci illimitatamente responsabili di cui parla la norma?”
Sono i soci che rispondono dei debiti della società con tutto il proprio patrimonio personale. Nella pratica, quattro figure.
- I soci di SNC. Tutti rispondono in modo solidale e illimitato delle obbligazioni sociali.
- I soci accomandatari di SAS. L’accomandante, invece, risponde di regola solo nei limiti della quota: ne parliamo più avanti, perché ci sono eccezioni importanti.
- I soci di società semplice, che il Codice civile tratta allo stesso modo sotto questo profilo.
- I soci di società di fatto, irregolari, occulte o apparenti, che non risultano da nessun atto ma rispondono come soci di una società di persone.
Il collegamento con la procedura è l’art. 256 CCII, che abbiamo letto su Brocardi (pagina aggiornata al 12 agosto 2026). La sentenza che apre la liquidazione giudiziale di una società dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile (società semplice, SNC, SAS) apre la procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. È la cosiddetta liquidazione “in estensione”. Prima di disporla, il tribunale convoca i soci secondo l’art. 41. Se dopo l’apertura emergono altri soci illimitatamente responsabili, la procedura si estende anche a loro su istanza del curatore, di un creditore, di un socio già coinvolto o del pubblico ministero.
Restano fuori dal perimetro i soci di SRL e di SPA. Non sono soci illimitatamente responsabili: per i debiti della società rischia il capitale conferito, non il patrimonio personale. Per loro il comma 5 semplicemente non ha nulla da dire, come vedremo nella domanda dedicata.
Una precisazione sul socio uscito. L’estensione non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, se le formalità di pubblicità sono state rispettate, e solo se l’insolvenza riguarda, almeno in parte, debiti già esistenti quando il socio è uscito (art. 256, comma 2). Se l’uscita non è mai stata iscritta, quel termine non parte.
“Quindi i miei debiti personali restano?”
Sì, restano. L’esdebitazione della società non tocca i debiti che il socio ha contratto per conto suo. È la risposta che più spesso sorprende chi ce la chiede, ed è anche quella che conviene sapere prima.
Pensiamo a un socio di SNC con tre gruppi di debiti:
- i debiti della società (fornitori, banca della società, erario della società), di cui risponde come socio;
- le garanzie personali che ha firmato per la società, come una fideiussione;
- i debiti tutti suoi: il mutuo della casa, un prestito per l’auto, un debito verso un parente.
Il comma 5 lavora solo sul primo gruppo. La ragione è logica prima ancora che giuridica: la società può essere liberata solo dai debiti di cui è debitrice. Il mutuo della casa del socio non è un debito della società. Non è mai entrato nella procedura della società e non può diventare inesigibile per effetto di un provvedimento che riguarda un altro soggetto.
Lo conferma la struttura delle procedure, che spieghiamo nella domanda sulle masse separate: nella liquidazione della società concorrono solo i creditori sociali; i creditori personali del socio partecipano “soltanto” alla procedura del socio loro debitore (art. 257, comma 4). Un creditore che non ha partecipato alla procedura della società non può vedersi opporre un decreto pronunciato in quella procedura.
Precisiamo una cosa con onestà: questa è una lettura argomentata del sistema, non una regola scritta parola per parola. Non abbiamo trovato una pronuncia di legittimità, in regime CCII, che affronti espressamente il punto. Ma gli elementi del testo vanno tutti nella stessa direzione.
Per i debiti personali serve l’esdebitazione del socio, chiesta nella procedura aperta a carico del socio. Se il socio è in liquidazione giudiziale in estensione, la strada è quella. Se il socio non è stato coinvolto in alcuna procedura, i suoi debiti personali possono essere affrontati solo con gli strumenti del sovraindebitamento, in primo luogo la liquidazione controllata.
“Da quando vale la regola? E se la mia società è fallita prima del 2022?”
Vale per le liquidazioni giudiziali e controllate aperte con il CCII, cioè dal 15 luglio 2022 in poi. Per chi è stato coinvolto in un fallimento dichiarato prima resta la legge fallimentare.
La Cassazione lo ha detto con chiarezza: l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare, perché la norma transitoria dell’art. 390 CCII non menziona l’esdebitazione e gli artt. 278 e seguenti presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835). La stessa linea vale per l’estensione ai soci: se il fallimento della società è stato dichiarato sotto la vecchia legge, anche la domanda di estensione proposta dopo il Codice resta soggetta alla legge fallimentare (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24247 del 2025).
C’è poi una strada che molti soci falliti in passato immaginano e che la Cassazione ha chiuso. Chi è stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può poi chiedere l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) per la stessa esposizione debitoria (Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108). La Corte ha lasciato aperto il caso dei debiti nati dopo il fallimento.
Per il socio “storico” cambia poco sul piano sostanziale: anche prima del Codice era trattato come debitore di un proprio fallimento e chiedeva il beneficio nella propria procedura. Ma conviene saperlo subito, perché norme, termini e requisiti sono diversi.
“Perché la legge tiene separati debiti della società e debiti del socio?”
Perché le procedure sono due, anche quando sembrano una sola. È questo il cuore della risposta sui debiti personali, e vale la pena spiegarlo con calma.
Quando la liquidazione giudiziale si apre contro una SNC e, in estensione, contro i suoi soci, il tribunale nomina un solo giudice delegato e un solo curatore. Chi guarda da fuori vede un unico fascicolo. In realtà l’art. 257 CCII, che abbiamo letto su Brocardi, dice che le procedure “restano distinte”. E aggiunge regole precise:
- comma 2: il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti;
- comma 3: il credito dichiarato dai creditori sociali nella procedura della società si intende dichiarato per l’intero, con l’eventuale privilegio generale, anche nella procedura di ciascun socio; il creditore sociale partecipa a tutte le ripartizioni fino al pagamento integrale, salvo il regresso tra le procedure;
- comma 4: i creditori particolari del socio partecipano soltanto alla procedura del socio loro debitore;
- comma 5: ciascun creditore può contestare i crediti di quelli con cui concorre;
- comma 6: il curatore della società può esercitare l’azione sociale di responsabilità contro il socio amministratore.
Ne esce una geometria a masse separate. Nella procedura della società concorrono solo i creditori sociali. Nella procedura del socio concorrono sia i creditori sociali, per l’intero, sia i creditori personali del socio. I beni della società pagano i creditori sociali; i beni del socio pagano, in concorso, creditori sociali e creditori personali.
Una conseguenza pratica: il creditore personale del socio non vede mai i beni della società, e il creditore sociale può soddisfarsi su entrambi i patrimoni.
Ora rileggiamo il comma 5 dell’art. 278 con questa geometria davanti. L’esdebitazione della società viene pronunciata nella procedura della società e riguarda i “debiti concorsuali non soddisfatti” di quella procedura (art. 281, comma 1). In quella procedura i creditori personali del socio non ci sono. Il comma 5 porta la liberazione al socio, ma porta con sé solo ciò che la società aveva: i debiti sociali.
Una pronuncia del 2023, in regime di legge fallimentare, lo mostra bene. La Cassazione ha ricordato che nel fallimento del socio tra i creditori concorsuali rientrano anche quelli della società, e ha censurato una valutazione dei pagamenti fatta senza distinguere le masse (Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359, letta in una riproduzione web). È un argomento storico, ma chiarisce che il socio è sempre stato un debitore con una propria procedura, una propria massa e un proprio beneficio.
“Devo fare una domanda di esdebitazione anche io o basta quella della società?”
La nostra indicazione è netta: il socio presenti una propria istanza nella propria procedura, anche se la società chiede l’esdebitazione nella sua. Il testo non lo impone in modo espresso, ma la prudenza sì.
Gli argomenti sono quattro.
Primo: la legge parla di istanza “del debitore”. L’art. 281, comma 1, dice che il tribunale, “su istanza del debitore”, dichiara inesigibili “nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti”. Il socio in estensione è il debitore della propria procedura. Se non presenta istanza, nella sua procedura nessuno chiede nulla per lui. Nella liquidazione controllata l’art. 282 prevede anche la segnalazione del liquidatore, ma affidarsi solo a quella significa lasciare ad altri un passaggio che riguarda il proprio patrimonio.
Secondo: i debiti personali. Come detto sopra, il comma 5 copre solo i debiti sociali. L’unico provvedimento che può rendere inesigibili il mutuo, il prestito personale o il debito verso terzi è quello pronunciato nella procedura del socio, dove quei creditori sono ammessi.
Terzo: l’indipendenza dall’esito della società. L’esdebitazione della società richiede che le condizioni dell’art. 280 sussistano anche in capo a tutti i soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti (art. 278, comma 4). Se un altro socio ha distratto beni, la società può non ottenere il beneficio. Il socio che ha presentato una propria istanza ha una seconda possibilità, valutata sulla sua condotta.
Quarto: i creditori sociali sono ammessi anche da lui. Per l’art. 257, comma 3, i creditori sociali si intendono insinuati per l’intero nella procedura del socio. Quindi l’esdebitazione pronunciata nella procedura del socio riguarda anche i debiti sociali residui, nei suoi confronti. È una copertura doppia, che non costa nulla in più in termini di rischio.
In sintesi: due istanze, coordinate tra loro, una nella procedura della società e una in quella del socio. Nell’istanza del socio conviene richiamare espressamente i commi 4 e 5 dell’art. 278 e indicare in modo distinto debiti sociali e debiti personali residui, così il decreto non lascia margini di dubbio.
“Quando posso chiederla e cosa devo scrivere nell’istanza?”
Il momento è fissato dalla legge. L’art. 279, comma 1, dice che il debitore ha diritto all’esdebitazione “decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente”. Vale il primo dei due eventi.
Nella liquidazione giudiziale il tribunale provvede contestualmente al decreto di chiusura (art. 281, comma 1), oppure quando sono decorsi almeno tre anni dall’apertura (comma 2). La Corte costituzionale ha chiarito che la “contestualità” con la chiusura va intesa in senso logico e funzionale: un’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo (Corte cost., sent. n. 74 del 2026, depositata il 12 maggio 2026). Non è un invito ad aspettare: è una rete di sicurezza per chi è arrivato in ritardo.
Nella liquidazione controllata l’esdebitazione “opera” alla chiusura o, prima, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata dal tribunale con decreto motivato su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore (art. 282, comma 1).
Quanto al contenuto, un’istanza del socio ben costruita contiene almeno:
- l’indicazione della procedura in cui viene presentata e del legame con quella della società;
- la prova del decorso del termine (tre anni o chiusura);
- la dimostrazione, lettera per lettera, delle condizioni dell’art. 280;
- nella liquidazione controllata, anche l’assenza di condanne per i reati dell’art. 344 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella causazione del sovraindebitamento (art. 282, comma 2);
- l’elenco dei debiti residui, divisi tra sociali, garanzie e personali;
- i documenti che provano la collaborazione con il curatore o il liquidatore;
- il richiamo all’art. 278, commi 4 e 5, e la richiesta che il decreto dia atto del suo effetto.
Ecco la tabella dei passaggi e dei termini, a cui rimandiamo anche nelle risposte successive.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Apertura in estensione | Sentenza che apre la liquidazione anche verso i soci (art. 256, c. 1), previa convocazione ex art. 41 | Al momento dell’apertura; per il socio uscito, entro un anno dalla cessazione pubblicizzata (art. 256, c. 2) | Tribunale |
| Reclamo contro l’estensione | Reclamo ex art. 51 (art. 256, c. 6) | Termine dell’art. 51 | Corte d’appello |
| Insinuazione | I creditori sociali si intendono insinuati per l’intero anche nella procedura del socio (art. 257, c. 3) | Nel corso della verifica del passivo | Giudice delegato |
| Istanza di esdebitazione | Istanza della società e istanza autonoma del socio | Alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura (artt. 279, 281, 282) | Tribunale |
| Osservazioni dei creditori | Comunicazione dell’istanza a cura del curatore o del liquidatore | 15 giorni dalla comunicazione (artt. 281, c. 1, e 282, c. 1) | Tribunale |
| Decreto | Dichiarazione di inesigibilità, iscritta nel registro delle imprese (per consumatore e professionista, pubblicazione sul sito web del tribunale o del Ministero) | Dopo le osservazioni | Tribunale |
| Reclamo contro il decreto | Reclamo ex art. 124 | 30 giorni dalla comunicazione (artt. 281, c. 4, e 282, c. 3) | Corte d’appello |
Tutti questi termini corrono anche in agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice.
“I creditori possono oppormi?”
Possono dire la loro, sì, e in due momenti.
Il primo è quello delle osservazioni. Il curatore, o il liquidatore nella liquidazione controllata, comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo, che hanno quindici giorni per presentare osservazioni (art. 281, comma 1; art. 282, comma 1). Nella procedura del socio i creditori ammessi sono di due tipi, sociali e personali: possono osservare entrambi. Di solito le osservazioni puntano sulle condizioni dell’art. 280: una distrazione, un’informazione taciuta, un debito gonfiato. Ecco perché l’istanza va preparata già pensando alle obiezioni.
Il secondo è il reclamo. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi non integralmente soddisfatti, che possono proporre reclamo ex art. 124 entro trenta giorni (art. 281, comma 4). Nella liquidazione controllata il reclamo è previsto sia contro il decreto che concede l’esdebitazione sia contro quello che accerta le preclusioni (art. 282, comma 3).
Due precisazioni che riguardano da vicino il socio.
La Corte costituzionale, decidendo sulla questione dell’art. 278, comma 2, ha restituito gli atti ai giudici rimettenti perché le ordinanze non erano state notificate ai creditori ammessi, che sono parti del giudizio di esdebitazione (Corte cost., ord. n. 104 del 2026, depositata l’11 giugno 2026). Per il socio vuol dire una cosa concreta: anche i suoi creditori personali ammessi sono parti a pieno titolo e vanno messi in condizione di interloquire.
Il comma 2 dell’art. 278, poi, riguarda i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso: verso di loro l’esdebitazione opera solo per la parte che eccede la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. La regola è vigente. La questione di legittimità sollevata su di essa, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione. Per il socio è un motivo in più per far emergere nella propria procedura tutti i creditori personali, anche quelli dimenticati.
“E se un altro socio si è comportato male, pago io?”
Può succedere, ma solo su un fronte. L’art. 278, comma 4, dice che, se il debitore è una società, le condizioni dell’art. 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. Se uno dei soci ha distratto l’attivo, ha esposto passività inesistenti, ha ostacolato il curatore o ha riportato una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta senza riabilitazione, la società può perdere l’esdebitazione. E con essa cade l’effetto riflesso del comma 5 per tutti.
Qui l’istanza autonoma del socio fa la differenza. Nella propria procedura le condizioni dell’art. 280 si verificano sul socio che chiede il beneficio, non sugli altri. E siccome nella sua procedura i creditori sociali sono ammessi per l’intero (art. 257, comma 3), la sua esdebitazione personale può coprire anche i debiti sociali residui nei suoi confronti. Diciamo “può” perché manca, in regime CCII, una pronuncia che lo affermi in questi termini: è però la conseguenza diretta delle regole che abbiamo letto.
Due avvertenze. Se è in corso un procedimento penale per uno dei reati della lettera a) dell’art. 280, il tribunale non rigetta: rinvia la decisione all’esito del procedimento. E nella liquidazione controllata pesa anche la condotta nella genesi dei debiti (colpa grave, malafede o frode, art. 282, comma 2). La Cassazione ha spiegato che questa valutazione non blocca l’apertura della liquidazione controllata ma pesa proprio nel momento dell’esdebitazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074; Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603). Per il socio significa che le scelte personali di indebitamento vengono guardate quando chiede di essere liberato.
“Sono socio di una SRL: l’esdebitazione della società mi riguarda?”
In linea generale no, perché per i debiti di una SRL il socio non risponde con il suo patrimonio. E quindi non c’è nulla da “estendere”.
Ripartiamo dall’art. 256 CCII: la liquidazione in estensione riguarda le società dei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, cioè società semplice, SNC e SAS. La SRL è disciplinata altrove ed è una società di capitali: per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Il socio di SRL non viene coinvolto nella liquidazione giudiziale della società e il comma 5 dell’art. 278, che parla di soci illimitatamente responsabili, non lo riguarda. Restano i casi particolari in cui il Codice civile prevede una responsabilità del socio (per esempio alcune ipotesi del socio unico): vanno verificati uno per uno sugli atti della società.
Il problema reale del socio di SRL è di solito un altro: le garanzie personali. Molto spesso la banca chiede ai soci, e spesso all’amministratore, una fideiussione per il fido, il mutuo o il leasing della società. Quella fideiussione è un debito personale del socio. Quando la SRL va in liquidazione giudiziale e magari ottiene l’esdebitazione, il comma 6 dell’art. 278 è chiaro: “Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore”. La banca può agire sul socio garante come se nulla fosse successo.
Il socio di SRL, quindi, deve affrontare i propri debiti con una procedura propria: in genere la liquidazione controllata del sovraindebitato, con l’esdebitazione dell’art. 282. Quale procedura scegliere dipende anche dalla qualifica. La Cassazione ha precisato che il fideiussore persona fisica non è automaticamente un professionista solo perché garantisce debiti d’impresa, ma perde la qualifica di consumatore quando la garanzia è funzionalmente collegata all’attività della società, per esempio perché è socio di maggioranza o ha avuto ruoli gestori; l’onere di provare l’estraneità spetta al debitore (Cass. civ., Sez. I, sent. 11 novembre 2025, n. 29746, letta in una sintesi su Diritto.it). In quel caso è stata confermata la revoca dell’omologazione di un piano del consumatore.
In pratica: per il socio di SRL l’esdebitazione della società non serve né a liberarlo né a danneggiarlo. Serve una procedura sua, pensata sulle sue garanzie.
“Ho firmato fideiussioni per la società: con l’esdebitazione sono libero?”
No, non per la fideiussione. Il comma 6 dell’art. 278 fa salvi i diritti dei creditori verso i fideiussori del debitore. Vale per tutti: socio di SRL, socio di SNC, familiare garante.
Per il socio di SNC il discorso merita un passaggio in più, perché la banca ha verso di lui due titoli distinti:
- la responsabilità del socio per il debito sociale, che dipende dalla sua qualità di socio illimitatamente responsabile. Su questo titolo opera il comma 5: se la società è liberata, il debito sociale è inesigibile anche verso di lui;
- la fideiussione, che è un contratto autonomo con cui il socio ha garantito personalmente lo stesso debito. Su questo titolo il comma 5 non opera, perché il socio qui è “fideiussore del debitore”, proprio la figura che il comma 6 tiene fuori.
Si potrebbe obiettare che è lo stesso debito. Economicamente sì, giuridicamente no: la garanzia è un’obbligazione distinta, e il legislatore ha scelto di non toccarla. Su questo punto non abbiamo trovato una pronuncia di legittimità, in regime CCII, che affronti il caso del socio di SNC fideiussore; la lettura che proponiamo è quella più aderente al testo, e quella che espone meno il socio a sorprese.
Per liberarsi della fideiussione il socio ha bisogno della propria esdebitazione. Se è in liquidazione giudiziale in estensione, la banca sarà ammessa nella sua procedura sia come creditore sociale (art. 257, comma 3) sia, se ha insinuato anche la garanzia, come creditore personale; nel complesso non può incassare più del suo credito. L’esdebitazione pronunciata nella procedura del socio rende inesigibile la parte non soddisfatta nei suoi confronti. Se il socio non è in alcuna procedura, deve aprirne una: la liquidazione controllata.
Un’ultima nota sui coobbligati. Lo stesso comma 6 fa salvi anche i diritti verso “gli obbligati in via di regresso”. Chi ha pagato al posto di altri conserva le sue azioni. Tra soci, i rapporti interni di regresso vanno quindi ricostruiti con attenzione, perché anche quelli entrano nel quadro dei debiti personali.
“Sono solo accomandante: devo preoccuparmi?”
Di regola meno degli altri, ma non abbassi la guardia. L’accomandante di una SAS risponde dei debiti sociali nei limiti della quota conferita: non è un socio illimitatamente responsabile, non subisce la liquidazione in estensione e il comma 5 non lo riguarda.
Ci sono però tre situazioni in cui l’accomandante viene trattato come un socio illimitatamente responsabile.
La prima: il nome nella ragione sociale. L’accomandante che consente che il proprio nome compaia nella ragione sociale risponde illimitatamente. La Cassazione ha confermato l’estensione del fallimento di una SAS a un ex socio il cui nome era rimasto nella ragione sociale, precisando che conta il contenuto oggettivo della ragione sociale, a prescindere da cosa sapessero i terzi, e che il termine annuale decorre solo dall’iscrizione nel registro delle imprese dei fatti che fanno perdere la responsabilità illimitata (Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11342).
La seconda: l’ingerenza nella gestione. Il Codice civile vieta all’accomandante gli atti di amministrazione: chi se ne occupa in concreto rischia di perdere il beneficio della responsabilità limitata. È una verifica di fatto, che va fatta sui documenti prima di qualunque scelta.
La terza: la SAS mai iscritta. Se la società non è stata iscritta nel registro delle imprese, la limitazione di responsabilità non è opponibile ai terzi. La Cassazione ha ammesso l’estensione ai soci di una società irregolare anche in accomandita semplice, perché senza iscrizione la responsabilità illimitata e solidale non può essere limitata (Cass. civ., Sez. I, ord. 7 novembre 2024, n. 28650).
C’è poi una via che riguarda l’accomandante che vuole affrontare i propri debiti, spesso garanzie per la società. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 16 gennaio 2026 (R.G. 142/2025, nota da una sintesi di Iusletter), ha aperto la liquidazione controllata anche nei confronti di un socio accomandante, coniuge convivente dell’accomandatario, applicando le regole delle procedure familiari dell’art. 66 CCII, che chiedono convivenza o origine comune del sovraindebitamento. Il tribunale ha precisato che restano separate le masse e che l’attivo di ciascun patrimonio soddisfa i creditori del singolo debitore.
Anche per l’accomandante, dunque, l’esdebitazione della SAS non libera dai debiti personali: per quelli serve una procedura sua, eventualmente coordinata con quella della famiglia.
“Con mio fratello lavoravamo insieme senza nessun atto: siamo una società di fatto?”
Potreste esserlo, e se lo siete il quadro cambia molto. La società di fatto è una società di persone che esiste senza atto scritto, perché i partecipanti hanno messo insieme beni e lavoro per un’attività comune e ne condividono il rischio. Quando l’impresa va in crisi, il curatore può chiedere l’estensione della liquidazione giudiziale ai soci di fatto: l’art. 256, comma 5, la prevede anche quando, dopo l’apertura contro un imprenditore individuale, risulta che l’impresa è riferibile a una società di cui quel debitore è socio illimitatamente responsabile.
Tra familiari il punto delicato è distinguere la società dalla semplice collaborazione. Il legame di parentela, da solo, non basta, e non bastano condotte isolate. Conta il quadro complessivo: se esiste un fondo comune formato con i conferimenti di entrambi, se il rischio dell’attività è condiviso, se la gestione è congiunta. Garanzie prestate per l’impresa e apporti di denaro ripetuti nel tempo sono gli elementi che, di solito, vengono letti come indizi della qualità di socio. E siccome una società di fatto non è iscritta nel registro delle imprese, il termine annuale dell’art. 256, comma 2, che presuppone le formalità di pubblicità, non offre protezione a chi sostiene di esserne uscito.
Che cosa significa per l’esdebitazione? Tre cose.
- Se l’estensione viene disposta, il socio di fatto è un socio illimitatamente responsabile a tutti gli effetti: il comma 5 gli porta l’esdebitazione della società per i debiti sociali, ma non per i suoi debiti personali.
- Le condizioni dell’art. 280 si verificano anche su di lui (comma 4). Un socio occulto che si è tenuto nell’ombra e non collabora con il curatore mette a rischio il beneficio di tutti.
- Anche il socio di fatto è debitore di una propria procedura, con i propri creditori personali: vale per lui l’indicazione di presentare un’istanza autonoma.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, lavora esattamente su questo confine tra la crisi dell’impresa e quella della persona che ne risponde.
“Rischio di perdere la casa per i debiti della società?”
La risposta onesta è: se sei socio illimitatamente responsabile e la procedura si estende a te, i tuoi beni personali, casa compresa, entrano nella tua liquidazione. È il prezzo della responsabilità illimitata, e l’esdebitazione non lo cancella: interviene dopo, sul debito che resta.
Detto questo, ci sono tre elementi che rendono il quadro meno cupo di quanto sembri.
Il primo: la liquidazione non è una punizione, è una fotografia del patrimonio. Ciò che c’è viene distribuito ai creditori secondo le regole; ciò che manca, se le condizioni ci sono, non si paga più. La Cassazione ha ricordato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione, se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e che l’art. 280 CCII non chiede più una percentuale minima di soddisfazione dei creditori (Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505).
Il secondo: la casa del socio di SRL non è a rischio per i debiti della SRL, ma lo è per le fideiussioni che il socio ha firmato. Sono queste, nella realtà, il vero pericolo.
Il terzo: nella liquidazione controllata il liquidatore può rinunciare a liquidare un bene quando la vendita è manifestamente non conveniente; i creditori possono però agire in via esecutiva sui beni rinunciati. È una regola da tenere presente quando si fa il bilancio di cosa si rischia davvero.
Il limite reale, che va detto: se la procedura si chiude e il socio non ha ottenuto la propria esdebitazione, i creditori personali riprendono le azioni individuali, anche sulla casa che nel frattempo non fosse stata venduta.
“Dopo l’esdebitazione i creditori personali possono tornare a cercarmi?”
Dipende da quale esdebitazione hai ottenuto.
Se hai solo quella della società, per effetto del comma 5 sei libero dai debiti sociali. Ma i creditori personali, che nella procedura della società non c’erano, possono tornare a cercarti per la parte non incassata nella tua procedura, e la banca può farlo per la fideiussione. È lo scenario che l’istanza autonoma serve a evitare.
Se hai anche la tua, pronunciata nella procedura aperta a tuo carico, i debiti concorsuali non soddisfatti di quella procedura, sociali e personali, diventano inesigibili nei tuoi confronti. I creditori ammessi non possono più agire per la parte residua.
Restano tre eccezioni da conoscere:
- i debiti esclusi per legge dal comma 7: mantenimento e alimenti, risarcimento da illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Una sanzione accessoria a un debito estinto, invece, cade con il debito: il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 noto da una sintesi Eutekne, lo ha affermato per una sanzione tributaria in una liquidazione controllata;
- i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, verso i quali l’esdebitazione opera solo per la parte che eccede la percentuale pagata ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2), con la questione di legittimità ancora pendente di cui abbiamo parlato;
- i giudizi in corso e le operazioni liquidatorie, su cui l’esdebitazione non ha effetto (art. 281, comma 5; art. 282, comma 2-bis): se da lì arriva un maggior riparto, nella liquidazione giudiziale il beneficio vale solo per la parte definitivamente non soddisfatta (art. 281, comma 6).
“Quanto tempo ci vuole davvero per tornare libero?”
Il riferimento di legge è di tre anni dall’apertura della procedura, o la chiusura se arriva prima (art. 279). È un orizzonte molto più breve di quanto la gente immagini.
Nella pratica, ai tre anni vanno aggiunti i tempi del procedimento: deposito dell’istanza, comunicazione ai creditori, quindici giorni per le osservazioni, decisione del tribunale, trenta giorni per il reclamo. Nelle simulazioni che seguono si vede che dal giorno dell’apertura a un decreto non più reclamabile possono passare tre anni e qualche mese.
Due cose allungano i tempi e vanno messe in conto:
- un procedimento penale pendente per uno dei reati dell’art. 280, lettera a), che porta il tribunale a rinviare la decisione;
- le osservazioni dei creditori, che possono richiedere repliche e approfondimenti.
E due limiti assoluti: non si ottiene l’esdebitazione se se ne è già beneficiato nei cinque anni precedenti la scadenza del termine, né dopo averla già ottenuta due volte (art. 280, lettere d ed e).
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Sono due ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici per far vedere come lavorano le regole. Non sono casi seguiti dallo Studio.
Simulazione 1: socio di SNC con debiti sociali, personali e una fideiussione
Dati di partenza. Una SNC con due soci, A e B. La liquidazione giudiziale si apre martedì 13 ottobre 2026, con estensione a entrambi i soci (art. 256, comma 1). Passivo sociale ammesso: 318.740 euro. Il socio A ha anche debiti personali per 46.215 euro (mutuo residuo di 33.480 euro e prestito personale di 12.735 euro) e ha firmato una fideiussione a favore della banca della società.
Le due masse.
– Procedura della società: concorrono solo i creditori sociali (318.740 euro). Attivo realizzato: 58.960 euro, pari a circa il 18,5% del passivo sociale.
– Procedura del socio A: concorrono i creditori sociali, ammessi per l’intero (art. 257, comma 3), e i creditori personali (art. 257, comma 4). Totale ammesso: 364.955 euro. Attivo realizzato con la vendita della quota della casa: 41.380 euro, pari a circa l’11,3%. Ai creditori personali vanno circa 5.240 euro; restano scoperti circa 40.975 euro di debiti personali.
Calendario. Il terzo anno dall’apertura scade sabato 13 ottobre 2029: le istanze si depositano lunedì 15 ottobre 2029, una nella procedura della società e una nella procedura del socio A. Il curatore le comunica ai creditori venerdì 19 ottobre 2029. Il termine di quindici giorni per le osservazioni cadrebbe sabato 3 novembre 2029 e slitta a lunedì 5 novembre 2029. I decreti sono comunicati lunedì 19 novembre 2029: il reclamo si può proporre fino a mercoledì 19 dicembre 2029.
Esito, scenario 1: solo l’istanza della società. Il decreto rende inesigibili i debiti sociali residui verso la società e, per il comma 5, verso il socio A. Restano esigibili i circa 40.975 euro di debiti personali e, per il comma 6, la fideiussione per la parte che la banca non ha incassato nei riparti. Chiusa la procedura, quei creditori possono riprendere le azioni individuali.
Esito, scenario 2: due istanze. Il decreto nella procedura del socio A rende inesigibili verso di lui tutti i debiti concorsuali non soddisfatti della sua procedura: sociali residui, personali residui e la garanzia, nei limiti in cui la banca è stata ammessa. La differenza tra i due scenari, per il socio A, vale oltre 40.000 euro di debiti personali, più la fideiussione.
Variante. Se il socio B avesse distratto beni, la società potrebbe non ottenere l’esdebitazione (art. 278, comma 4). Nello scenario 1 il socio A resterebbe esposto a tutto. Nello scenario 2 conserverebbe la propria istanza, valutata sulla sua condotta.
Simulazione 2: socio di SRL con fideiussioni
Dati di partenza. Un socio con il 30% di una SRL ha firmato fideiussioni per 81.250 euro a favore della banca e per 15.220 euro a favore di una società di leasing. Ha debiti personali per 7.890 euro. La SRL va in liquidazione giudiziale e, alla chiusura, ottiene l’esdebitazione.
Che cosa cambia per il socio. Nulla. Non è socio illimitatamente responsabile e il comma 5 non lo riguarda. Il comma 6 fa salve le fideiussioni: la banca agisce su di lui e avvia il pignoramento di una quota dello stipendio.
La strada. Il socio non può puntare sulle procedure del consumatore senza prima verificare il collegamento delle garanzie con l’impresa, perché la Cassazione chiede di provare l’estraneità del debito garantito all’attività sociale (Cass. 29746/2025). Sceglie la liquidazione controllata, aperta lunedì 9 febbraio 2026. Passivo: 104.360 euro. Attivo: la parte di stipendio eccedente il fabbisogno familiare, 380 euro al mese per 36 mesi (13.680 euro), più l’auto venduta per 4.150 euro. Totale 17.830 euro, circa il 17,1% del passivo.
Calendario. Tre anni dall’apertura: venerdì 9 febbraio 2029, giorno in cui il socio deposita l’istanza (art. 282, comma 1). Il liquidatore la comunica ai creditori lunedì 19 febbraio 2029; le osservazioni sono possibili fino a martedì 6 marzo 2029. La banca osserva che il socio avrebbe firmato con leggerezza: il tribunale valuta se c’è colpa grave, malafede o frode nella causazione del sovraindebitamento (art. 282, comma 2). Il decreto è comunicato mercoledì 21 marzo 2029; il reclamo è possibile fino a venerdì 20 aprile 2029.
Esito. Se le condizioni ci sono, i circa 86.530 euro non soddisfatti diventano inesigibili verso il socio. Il risultato dipende dalla procedura del socio, non dall’esdebitazione della SRL.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Se la società non ottiene l’esdebitazione, posso ottenerla io anche per i debiti della società?”
Quasi nessuno ce lo chiede, perché tutti danno per scontato che il destino del socio dipenda da quello della società. Il comma 5 alimenta questa idea: l’effetto viaggia dalla società al socio. Ma le regole sulle masse separate dicono un’altra cosa.
Nella procedura del socio in estensione i creditori sociali si intendono insinuati per l’intero (art. 257, comma 3). Sono creditori concorsuali di quella procedura, esattamente come i creditori personali. L’esdebitazione che il tribunale pronuncia nella procedura del socio riguarda “i debiti concorsuali non soddisfatti” nei confronti del debitore (art. 281, comma 1), cioè del socio. Quindi la liberazione del socio, ottenuta nella sua procedura, può coprire anche i debiti sociali residui nei suoi confronti, indipendentemente da quello che succede alla società.
Perché è importante saperlo? Per tre ragioni.
- Il socio non resta ostaggio degli altri soci. Il comma 4 dell’art. 278 subordina l’esdebitazione della società alla condotta di tutti i soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. Basta un socio che ha distratto beni o non ha collaborato per far cadere il beneficio della società. La propria istanza si valuta sulla propria condotta.
- Il socio può muoversi con i propri tempi. I tre anni dell’art. 279 decorrono dall’apertura della sua procedura, che di solito coincide con quella della società ma non sempre: il socio emerso dopo, con l’estensione successiva dell’art. 256, comma 4, ha una propria data di apertura.
- Il socio deve documentare la propria collaborazione. Se conta la sua condotta, conta anche ciò che ha fatto per il curatore: documenti consegnati, informazioni fornite, beni messi a disposizione. È un lavoro da impostare dal primo giorno, non alla fine.
Una cautela: questa conclusione segue dalla lettura combinata degli artt. 257 e 281, ma non l’abbiamo trovata affermata in termini espressi da una pronuncia in regime CCII. Anche per questo l’indicazione pratica resta la stessa: due istanze coordinate, sempre, perché una protegge l’altra.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Sul punto preciso del comma 5 e dei debiti personali del socio non c’è ancora una pronuncia di legittimità in regime CCII. Il quadro si ricostruisce con pronunce che toccano i singoli tasselli: il regime temporale, la posizione del socio, le garanzie, le condizioni dell’esdebitazione. Le riportiamo con gli estremi indicati dalle fonti consultate; dove abbiamo letto solo una sintesi lo segnaliamo.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (massima e passaggi riportati in altra pronuncia). Principio: chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 chiede l’esdebitazione secondo la legge fallimentare anche se presenta l’istanza dopo quella data; gli artt. 278 e seguenti presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: segna il confine oltre il quale il comma 5 non si applica.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24247 del 2025 (massima Brocardi). Principio: se il fallimento della società è stato dichiarato sotto la vecchia legge, anche l’estensione ai soci chiesta dopo il Codice resta regolata dalla legge fallimentare. Rilevanza: per i soci di società fallite prima del Codice tutto il percorso resta nel regime previgente.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare non può chiedere quella dell’incapiente (art. 283 CCII) per la stessa esposizione; resta aperto il caso dei debiti successivi. Rilevanza: chiude una scorciatoia spesso ipotizzata dal socio fallito in estensione.
4. Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359 (regime l.fall., letta in una riproduzione web). Principio: le cause ostative all’esdebitazione sono tassative; nel fallimento del socio concorrono anche i creditori sociali e la valutazione va fatta distinguendo le masse. Rilevanza: conferma che il socio è debitore autonomo della propria procedura, con un proprio beneficio.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima). Principio: la modestia del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non prevede più un requisito di soddisfazione minima. Rilevanza: il socio con pochi beni non è escluso dal beneficio.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. 7 novembre 2024, n. 28650 (massima Brocardi). Principio: l’estensione si applica ai soci di una società irregolare, anche in accomandita semplice, perché senza iscrizione la responsabilità non può essere limitata. Rilevanza: l’accomandante di una SAS non iscritta va trattato come socio illimitatamente responsabile, con commi 4 e 5.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11342 (testo letto su una riproduzione web). Principio: chi consente che il proprio nome resti nella ragione sociale risponde illimitatamente, accomandante o accomandatario cessato che sia; il termine annuale per l’estensione decorre solo dall’iscrizione dei fatti che fanno perdere la responsabilità illimitata. Rilevanza: delimita quando un accomandante o un ex socio rientra tra i soci a cui si applica il comma 5.
8. Cass. civ., Sez. I, sent. 11 novembre 2025, n. 29746 (nota da una sintesi su Diritto.it). Principio: il fideiussore persona fisica non è professionista solo perché garantisce un’impresa, ma perde la qualifica di consumatore se la garanzia è legata all’attività sociale; l’onere della prova dell’estraneità è suo. Rilevanza: orienta la scelta della procedura per il socio di SRL garante, che non è toccato dal comma 5.
9. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074, e ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (massima e sintesi). Principio: l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per non meritevolezza; la condotta del debitore conta nella fase di esdebitazione, mentre la relazione dell’OCC resta requisito di ammissibilità. Rilevanza: per il socio in liquidazione controllata la valutazione delle scelte personali si concentra sul momento della liberazione.
10. Corte cost., sent. n. 74 del 2026, depositata il 12 maggio 2026. Principio: la contestualità tra decreto di chiusura ed esdebitazione dell’art. 281, comma 1, è logico-funzionale; un’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo. Rilevanza: il socio che non ha depositato in tempo non perde automaticamente il beneficio, ma deve muoversi subito.
11. Corte cost., ord. n. 104 del 2026, depositata l’11 giugno 2026. Principio: restituzione degli atti sulle questioni relative all’art. 278, comma 2, perché i creditori ammessi sono parti del giudizio di esdebitazione e le ordinanze andavano notificate anche a loro; le ordinanze sono state ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026 e la questione attende decisione. Rilevanza: nella procedura del socio anche i creditori personali ammessi sono parti del giudizio di esdebitazione.
12. Trib. Rimini, sent. 16 gennaio 2026, R.G. 142/2025 (nota da una sintesi Iusletter). Principio: la liquidazione controllata può essere aperta anche nei confronti del socio accomandante, in una procedura familiare (art. 66 CCII), ferma la separazione delle masse. Rilevanza: offre all’accomandante con debiti personali e garanzie una strada propria, coordinata con quella della famiglia.
13. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non indicato nella fonte, nota da una sintesi Eutekne). Principio: la sanzione tributaria accessoria a un debito estinto rientra nell’esdebitazione della liquidazione controllata. Rilevanza: chiarisce la portata del comma 7 anche per il socio che chiede l’esdebitazione nella propria procedura.
Messe in fila, queste pronunce dicono tre cose: il socio è debitore di una propria procedura; la sua liberazione dipende dalla sua condotta più che dal patrimonio; le garanzie e i debiti personali non viaggiano con la società. Su quest’ultimo punto la lettura resta argomentata, in attesa di una pronuncia espressa.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Lavoriamo sul fascicolo del socio come su un fascicolo autonomo, anche quando il punto di partenza è la crisi della società. Ecco cosa facciamo, passo per passo.
- Ricostruiamo la tua qualifica di socio: leggiamo atto costitutivo, visure e ragione sociale, verifichiamo se sei socio illimitatamente responsabile, accomandante, socio di fatto o socio di capitali, e se ci sono situazioni (nome nella ragione sociale, società mai iscritta, ingerenza) che cambiano la tua posizione.
- Calcoliamo i termini dell’estensione: controlliamo nel registro delle imprese la pubblicità del tuo recesso o della cessazione della responsabilità e verifichiamo il termine annuale dell’art. 256, comma 2.
- Dividiamo i tuoi debiti in tre gruppi: debiti sociali, garanzie prestate per la società, debiti personali, con l’indicazione della procedura in cui ciascun creditore concorre.
- Verifichiamo le insinuazioni nella tua procedura: controlliamo che i creditori sociali siano ammessi correttamente per l’intero e che i creditori personali siano tutti emersi, contestando i crediti che non tornano (art. 257, comma 5).
- Prepariamo la documentazione della tua collaborazione: raccogliamo e ordiniamo ciò che serve per dimostrare le condizioni dell’art. 280 lettera per lettera.
- Predisponiamo due istanze coordinate: quella della società e quella tua, nella tua procedura, con il richiamo ai commi 4 e 5 dell’art. 278 e l’elenco dei debiti residui distinti per massa.
- Rispondiamo alle osservazioni dei creditori entro i quindici giorni dalla comunicazione, sociali e personali, ricordando che i termini corrono anche in agosto.
- Valutiamo la procedura giusta se non sei in estensione: per il socio di SRL, l’accomandante o il garante, verifichiamo la qualifica di consumatore e impostiamo la liquidazione controllata o la diversa procedura di sovraindebitamento, anche familiare quando ci sono i presupposti dell’art. 66.
- Proponiamo o contrastiamo il reclamo contro il decreto entro trenta giorni, e seguiamo l’eventuale ricorso in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, perché i debiti personali e le garanzie del socio persona fisica si affrontano con gli strumenti del sovraindebitamento ogni volta che la liquidazione della società non li raggiunge. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere la crisi della società da cui tutto parte e di coordinare le due procedure.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, perché separare le masse e ricostruire chi deve cosa a chi è, prima di tutto, un lavoro contabile.
In chiusura
Dalle risposte emergono tre messaggi.
Il primo: l’esdebitazione della società libera i soci illimitatamente responsabili solo dai debiti sociali. Mutui, prestiti e debiti personali restano fuori, perché non sono mai entrati nella procedura della società.
Il secondo: le fideiussioni restano, per espressa previsione del comma 6. Vale per il socio di SNC come per il socio di SRL, che dal comma 5 non è toccato affatto.
Il terzo: la strada sicura è l’istanza autonoma del socio nella propria procedura, dove sono ammessi sia i creditori sociali sia quelli personali. Per chi non è in alcuna procedura, accomandanti e soci di capitali garanti, la via passa dal sovraindebitamento.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché unisce i due mondi che il socio attraversa. La crisi della società rientra nel campo dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; i debiti personali e le garanzie del socio rientrano nel campo del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Il reclamo e l’eventuale ricorso in Cassazione restano nelle mani dello stesso avvocato cassazionista.
📩 Prima che si chiuda la procedura, scrivici: ti aiutiamo a capire quali debiti restano e quali istanze servono. I riferimenti per contattarci sono al termine di questo articolo.
