Questa pagina raccoglie le domande che ci vengono rivolte più spesso da imprenditori minori, artigiani, professionisti e agricoltori che stanno valutando un concordato minore e vogliono sapere, prima di tutto, quanto costa la procedura in sé. Non parliamo qui di consulenze private: parliamo delle voci che la legge e gli Organismi di composizione della crisi mettono a carico di chi chiede il concordato, cioè il compenso dell’OCC, il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria, l’eventuale commissario giudiziale, le perizie e le stime, la pubblicità, le spese delle vendite. E, soprattutto, come vengono pagate: in buona parte in prededuzione, cioè con priorità rispetto agli altri creditori, dentro il piano.
Il quadro normativo, in poche righe. Il concordato minore è disciplinato dagli artt. 74 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nella versione risultante dal correttivo D.Lgs. 136/2024. È riservato ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore e passa obbligatoriamente da un OCC, che redige la relazione da allegare alla domanda. Il compenso dell’OCC si determina secondo il D.M. 202/2014, salvo accordi con il debitore, e ogni Organismo ha propri criteri applicativi. Per questo tutte le cifre di questa pagina sono indicative: cambiano da OCC a OCC e da caso a caso.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come un Organismo quantifica i costi di procedura, come li indica nella relazione e come il giudice li verifica in sede di omologa. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti abituato a leggere bilanci, scritture e piani di un’impresa minore.
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Ma insomma, quanto costa un concordato minore?
Non esiste un prezzo unico: il costo è la somma di alcune voci fisse e modeste e di altre variabili, la più pesante delle quali è quasi sempre il compenso dell’OCC.
Proviamo a mettere ordine. Le voci che incontrerà sono, in sostanza, cinque.
- Il compenso dell’OCC e del gestore incaricato, calcolato con i parametri del D.M. 202/2014 (percentuali sull’attivo e, in certi casi, sul passivo), ridotto secondo i criteri dell’Organismo, più un rimborso delle spese generali e delle spese vive documentate, più gli oneri fiscali e previdenziali.
- Le spese di giustizia per il deposito: contributo unificato e anticipazione forfettaria (la cosiddetta “marca”). Sono importi contenuti, ne parliamo sotto.
- L’eventuale commissario giudiziale, che il giudice nomina solo in alcune ipotesi previste dall’art. 78, comma 2-bis, CCII.
- Perizie e stime dei beni, soprattutto degli immobili e dei beni strumentali.
- Pubblicità e spese delle vendite, quando il piano prevede di vendere qualcosa con procedure competitive.
A queste si aggiungono, nel piano, le spese che maturano durante l’esecuzione: le linee guida del Tribunale di Siena del dicembre 2025, ad esempio, chiedono di considerare anche IMU e spese condominiali degli immobili fino alla vendita e un congruo fondo rischi.
Un punto spesso frainteso: non tutto va pagato “di tasca propria” all’inizio. Di regola all’avvio si versa un acconto all’OCC e si sostengono le spese del deposito; il grosso del compenso viene liquidato dal giudice e pagato nel corso o al termine dell’esecuzione del piano, con le risorse che il piano stesso mette a disposizione.
Per questo la domanda corretta non è soltanto “quanto costa”, ma “quanto pesa il costo della procedura sulle risorse del piano”. Se il piano destina ai creditori 60.000 euro, ogni euro speso in procedura è un euro in meno per loro, e il giudice ne terrà conto quando valuta fattibilità e convenienza. Ecco perché la relazione dell’OCC deve indicare in modo presumibile i costi della procedura: è un dato che entra nel giudizio di omologa, non un dettaglio contabile.
Chi decide quanto prende l’OCC?
In prima battuta l’accordo tra debitore e Organismo; in mancanza, i parametri del D.M. 202/2014 come applicati dai criteri dell’OCC; alla fine, il giudice, che liquida il compenso.
Il D.M. 202/2014 è il regolamento ministeriale che disciplina gli Organismi di composizione della crisi, i requisiti dei gestori e i loro compensi. Il meccanismo di fondo è questo: il compenso si calcola applicando percentuali decrescenti per scaglioni all’attivo e, in alcune procedure, al passivo, poi si applicano le riduzioni previste e si aggiungono le spese.
Ogni Organismo traduce questi parametri in un proprio documento. Prendiamo come esempio i “Criteri per la determinazione dei compensi” pubblicati dall’OCC della Camera di commercio di Firenze, che abbiamo letto: precisano che si applicano in mancanza di accordo tra debitore e Organismo e che i compensi sono calcolati sull’attivo realizzato, con scaglioni che vanno da circa il 12-14% sulla prima fascia (fino a 16.227,08 euro) fino allo 0,45-0,90% oltre 2.434.061,37 euro; sul passivo accertato, solo in presenza di accordo o piano omologato, con aliquote dello 0,19-0,94% sui primi 81.131,38 euro e dello 0,06-0,46% sull’eccedenza. Su questo importo si applica poi una riduzione del 25%.
Che cosa significa “accordo”? Che debitore e OCC possono pattuire il compenso, ad esempio in un preventivo sottoscritto all’inizio dell’incarico. La norma sulla liquidazione finale, che per il piano del consumatore è l’art. 71, comma 4, CCII e che nel concordato minore ha una disposizione parallela, dice che il giudice liquida il compenso secondo il D.M. 202/2014 tenendo conto di eventuali accordi con il debitore. Quindi l’accordo conta, ma non è l’ultima parola: il giudice lo valuta, e nella liquidazione tiene conto anche della diligenza dell’OCC.
Il consiglio pratico è semplice. Chieda all’OCC i propri criteri scritti e un preventivo motivato prima di firmare l’incarico. Gli Organismi delle Camere di commercio e quelli degli Ordini professionali (commercialisti, avvocati, notai) pubblicano di solito questi documenti sul proprio sito; se non li trova, li chieda alla segreteria. È un suo diritto sapere su quale base verrà calcolato ciò che pagherà.
C’è qualcosa da pagare subito, prima ancora di depositare?
Sì, di solito un acconto all’OCC al momento della domanda di nomina del gestore, più eventuali spese vive; il resto si paga più avanti.
Le cifre variano molto. Nell’esempio dei criteri della Camera di commercio di Firenze è previsto un acconto iniziale forfettario di 200 euro oltre IVA, dovuto al deposito dell’istanza all’Organismo, con la possibilità per l’OCC di chiedere ulteriori acconti sul compenso finale. Altri Organismi prevedono importi diversi, a volte un fondo spese, a volte acconti scaglionati per fasi (nomina, deposito della relazione, apertura, omologa).
Poi ci sono le spese del deposito in tribunale, cioè contributo unificato e anticipazione forfettaria, di cui parliamo più avanti, e le eventuali spese per procurarsi documenti: visure, certificati, estratti di ruolo, copie conformi, la perizia di un immobile se serve già nella fase di predisposizione del piano.
Due precisazioni importanti. La prima: l’acconto non è il compenso. Viene scomputato da quanto il giudice liquiderà alla fine. La seconda: se la procedura si interrompe, l’OCC non lavora gratis. Per il piano del consumatore l’art. 71, comma 5, CCII stabilisce che in caso di revoca dell’omologazione il compenso è liquidato in base all’attività svolta; un principio analogo, nella prassi, si applica anche quando la procedura non arriva a conclusione per altre ragioni. Quindi conviene sapere, già all’inizio, come l’Organismo quantifica le fasi intermedie.
Il contributo unificato quanto è, e c’è anche la marca?
Le spese di giustizia per il deposito sono la voce più leggera: nella prassi di molti tribunali si tratta di un contributo unificato di 98 euro e di un’anticipazione forfettaria di 27 euro, ma l’importo va sempre verificato con la cancelleria del tribunale competente.
Il contributo unificato è previsto dal Testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). Per le procedure di sovraindebitamento, che si svolgono con rito camerale, la prassi applicativa le inquadra di regola nella fascia dei procedimenti di volontaria giurisdizione e camerali, a cui corrisponde il contributo di 98 euro. A questo si aggiunge l’anticipazione forfettaria dovuta per le notificazioni e le comunicazioni, i 27 euro della “marca”. Alcuni tribunali e Ordini hanno pubblicato tabelle e disposizioni proprio sul contributo nei procedimenti della crisi; il nostro consiglio è di controllare la modulistica del tribunale del suo circondario prima del deposito, perché le indicazioni operative non sono sempre identiche.
Due ulteriori aspetti.
Primo, il reclamo. Se la domanda viene dichiarata inammissibile e si propone reclamo entro i 30 giorni previsti dall’art. 78, comma 1, CCII, si tratta di un nuovo procedimento, con le relative spese di iscrizione, che di regola seguono la disciplina dei reclami camerali. Anche qui la cancelleria è il riferimento.
Secondo, la fase esecutiva. Diversi commentatori hanno osservato che gli atti della fase di esecuzione del piano omologato, come le istanze di svincolo o di cancellazione delle formalità, non dovrebbero comportare un nuovo contributo unificato. È un orientamento diffuso, non una regola scritta in modo esplicito per ogni ipotesi: va confermato con l’ufficio.
In ogni caso stiamo parlando di poche centinaia di euro al massimo. Il vero peso economico della procedura sta altrove: nel compenso dell’OCC, nelle perizie e, se ci sono vendite, nei costi delle vendite.
Come funziona il calcolo del compenso dell’OCC, passo per passo?
Si parte dall’attivo (e, quando previsto, dal passivo), si applicano le percentuali per scaglioni, si riduce, si aggiungono le spese generali e gli oneri, e si verifica il tetto massimo.
Seguiamo ancora i criteri della Camera di commercio di Firenze, perché sono pubblici e chiari; altri OCC seguono schemi simili, ma con numeri propri.
Primo passo: la base di calcolo. È l’attivo realizzato, cioè ciò che il piano mette effettivamente a disposizione dei creditori, e, per le procedure di accordo con i creditori (oggi il concordato minore ne ha preso il posto), anche il passivo accertato.
Secondo passo: gli scaglioni. Sull’attivo si applicano percentuali decrescenti: sulla prima fascia fino a 16.227,08 euro tra il 12 e il 14%, poi via via meno, fino allo 0,45-0,90% sulla parte oltre 2.434.061,37 euro. Sul passivo, quando si applica, lo 0,19-0,94% fino a 81.131,38 euro e lo 0,06-0,46% oltre. Dentro ciascuna forchetta, la percentuale concreta dipende dalla complessità del caso e dall’impegno richiesto.
Terzo passo: la riduzione. Il risultato si riduce del 25%.
Quarto passo: le spese generali. Si aggiunge un rimborso forfettario del 15% dei compensi, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate.
Quinto passo: gli oneri di legge. IVA e contributi previdenziali, dove dovuti.
Sesto passo: il tetto. Compensi e spese generali, insieme, non possono superare il 5% dell’ammontare attribuito ai creditori se il passivo supera 1.000.000 di euro, o il 10% se il passivo è inferiore. Questo limite non si applica se ai creditori va meno di 20.000 euro: in quel caso il compenso potrebbe pesare, in percentuale, più del 10%.
C’è anche una regola interna sulla ripartizione: in quei criteri il 75% va al gestore e il 25% all’Organismo, ma il pagamento si fa solo all’Organismo. Per lei non cambia l’importo; cambia solo a chi intestare il versamento.
Nella sezione “Mi fa vedere un esempio concreto?” applichiamo questi passaggi a due ipotesi numeriche. Tenga presente, però, che un altro OCC potrebbe applicare riduzioni diverse, acconti diversi, un rimborso spese diverso: il calcolo va rifatto sui criteri dell’Organismo a cui si rivolge.
Quando viene nominato un commissario giudiziale, e chi lo paga?
Solo nei casi indicati dall’art. 78, comma 2-bis, CCII; se viene nominato, il suo compenso è un ulteriore costo della procedura, liquidato dal giudice e pagato con priorità.
La regola generale del concordato minore è che le funzioni di controllo le svolge l’OCC. Il correttivo del 2024 ha però previsto che il giudice nomini un commissario giudiziale con le funzioni dell’OCC in tre ipotesi:
- quando è disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina è necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
- quando è proposto un concordato minore in continuità che si intende omologare con le regole dell’art. 112, comma 2, CCII (cioè, in sintesi, anche senza il consenso di tutte le classi);
- quando lo chiede il debitore.
Chi lo paga? La procedura, cioè le risorse del piano. Il compenso del commissario viene liquidato dal giudice e, come gli altri costi sorti in funzione della procedura, si colloca in prededuzione. Il CCII, nella parte sul concordato minore, non fissa un parametro numerico specifico per il commissario: nella prassi i giudici fanno riferimento ai criteri usati per gli organi delle procedure concorsuali e al lavoro effettivamente svolto. È un punto su cui le cifre sono particolarmente variabili, e su cui è bene che il piano preveda un accantonamento prudente.
Due conseguenze pratiche. Se lei chiede una sospensione generale delle esecuzioni, deve mettere in conto che il giudice potrebbe ritenere necessaria la nomina, e quindi un costo aggiuntivo. Se invece è lei a chiedere il commissario, ad esempio perché ha creditori molto conflittuali e vuole un controllo forte e imparziale, deve sapere che la scelta ha un prezzo e che va indicata nel piano.
Va detto, infine, che il commissario e l’OCC svolgono funzioni in parte sovrapposte: nella liquidazione dei rispettivi compensi il giudice tiene conto di come il lavoro si è effettivamente distribuito.
Quanto costano perizie e stime, e sono davvero obbligatorie?
Se nel patrimonio ci sono immobili o beni di valore, una stima seria serve quasi sempre, perché da quel valore dipende il trattamento dei creditori privilegiati e il confronto con l’alternativa liquidatoria.
L’art. 75, comma 2, CCII consente di pagare non integralmente i crediti con privilegio, pegno o ipoteca, purché ricevano almeno quanto otterrebbero in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC. Il comma 2-bis, per il mutuo sulla casa di abitazione, e il comma 3, per i mutui su beni strumentali, richiedono a loro volta un’attestazione dell’OCC basata sul valore di liquidazione del bene. Tutto questo presuppone una stima.
Le linee guida del Tribunale di Siena (dicembre 2025) sono molto chiare: la perizia sugli immobili va preferibilmente redatta da un iscritto all’albo dei consulenti tecnici del tribunale; non vengono considerate perizie fondate su mere formule di stile o soltanto su listini e valori OMI; se la perizia presenta criticità non viene presa in considerazione e si incarica un nuovo perito. Per i beni mobili si usa il valore di stima dell’Istituto vendite giudiziarie oppure, se la stima è di altri soggetti, il 50% del valore stimato o i valori di mercato.
Quanto costa una perizia? Dipende dal professionista, dal numero e dalla complessità dei beni, dall’eventuale necessità di accessi agli atti e di verifiche urbanistiche e catastali. Non esiste un prezzo di legge per la stima stragiudiziale. Il compenso del perito stimatore è comunque una delle voci che, nel prospetto ipotetico di riparto proposto dalle stesse linee guida senesi, compare tra i costi in prededuzione.
Il consiglio è di non risparmiare sulla qualità. Una perizia debole costa due volte: la si paga, e poi la si deve rifare. Peggio, può far apparire il piano non convincente agli occhi del giudice o dei creditori, che potrebbero contestarne la convenienza ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII.
E la pubblicità? Si paga anche quella?
Sì, ci sono costi di pubblicità legale della procedura e, se il piano prevede vendite, costi di pubblicità delle vendite; i primi sono di solito modesti, i secondi dipendono da quanti beni e quali canali.
Partiamo dalla procedura. L’art. 78, comma 2, CCII prevede che il giudice, con il decreto di apertura, disponga la pubblicazione della proposta e del decreto nell’apposita area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese; se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di immobili o mobili registrati, ordina la trascrizione del decreto. Poi, con la sentenza di omologazione, l’art. 80 prevede un’adeguata pubblicità e, se necessario, nuove trascrizioni. Ogni trascrizione e ogni adempimento presso i registri ha i suoi costi fiscali e di segreteria. L’OCC cura le comunicazioni ai creditori via PEC, e anche questo rientra tra le spese documentate.
Poi ci sono le vendite. L’art. 71, comma 1, CCII, richiamato in quanto compatibile, prevede che le vendite previste dal piano siano effettuate con procedure competitive, anche tramite soggetti specializzati, sulla base di stime condivise con l’OCC e con adeguate forme di pubblicità. Le linee guida di Siena chiedono espressamente di quantificare i costi necessari per vendite competitive, cioè stime e pubblicità, e indicano la “pubblicità competitiva” tra le voci in prededuzione del prospetto di riparto.
In concreto, i costi di pubblicità delle vendite dipendono dai canali scelti (portali specializzati, siti di vendite giudiziarie, eventuale portale delle vendite pubbliche se utilizzato, annunci), dal numero di esperimenti di vendita necessari e dal numero di lotti. Ogni ribasso e nuovo tentativo genera nuova pubblicità. Nel piano conviene ipotizzare più di un esperimento, perché la prima asta non sempre va a buon fine.
Quali sono le spese delle vendite oltre alla pubblicità?
Le spese del soggetto specializzato che gestisce la vendita, gli oneri per la cancellazione delle formalità, le spese per rendere il bene vendibile e i costi di custodia e conservazione fino alla cessione.
Quando il piano prevede di vendere un immobile, un capannone, un automezzo o le attrezzature, il debitore lo fa, di regola, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC. Spesso si ricorre a un soggetto specializzato, come una società di aste o un istituto di vendite giudiziarie, che chiede un compenso proprio, a volte a carico dell’acquirente, a volte a carico della procedura. Va chiarito prima.
Dopo la vendita, il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione di ipoteche, pignoramenti, sequestri e degli altri vincoli (lo prevede l’art. 71, comma 2, CCII per il piano del consumatore; nel concordato minore vale una regola corrispondente). La cancellazione delle formalità ha costi fiscali e di conservatoria che vanno messi a piano.
Ci sono poi le spese che maturano mentre il bene aspetta l’acquirente: IMU, spese condominiali, assicurazioni, eventuali manutenzioni minime. Le linee guida di Siena chiedono di includerle tra le spese fino al termine del piano. Sono voci che il debitore tende a dimenticare, ma che nel corso di uno o due anni possono diventare rilevanti.
Infine, se il piano viene presentato mentre è pendente un’esecuzione individuale, vanno considerate anche le spese anticipate dal creditore procedente e non rimborsate a causa della sospensione: anche questo è un punto espresso nelle linee guida senesi.
Ecco una tabella che mette in fila fasi, atti, termini e il momento in cui i costi si presentano.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi | Costi che emergono |
|---|---|---|---|---|
| Avvio | Istanza all’OCC e nomina del gestore | Nessun termine di legge | OCC del circondario | Acconto iniziale (es. 200 € + IVA nei criteri CCIAA Firenze), spese documenti |
| Predisposizione | Relazione dell’OCC con indicazione presumibile dei costi | Prima del deposito | OCC | Perizie e stime, eventuali spese vive |
| Deposito | Ricorso con proposta, piano e allegati (art. 75) | Quando la documentazione è completa | Tribunale, giudice monocratico | Contributo unificato e anticipazione forfettaria (da verificare in cancelleria) |
| Integrazioni | Eventuale termine concesso dal giudice | Fino a 15 giorni (art. 78 c.1) | Giudice | Eventuali ulteriori stime o documenti |
| Inammissibilità | Reclamo | Entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 78 c.1) | Tribunale in camera di consiglio | Spese di iscrizione del reclamo |
| Apertura | Decreto: pubblicazione, eventuale trascrizione, misure protettive | Con il decreto | Giudice | Pubblicità legale, trascrizioni; possibile nomina del commissario (art. 78 c.2-bis) |
| Voto | Adesioni o dissensi dei creditori via PEC all’OCC | Termine non superiore a 30 giorni (art. 78 c.2 lett. c) | OCC | Spese di comunicazione |
| Omologa | Sentenza di omologazione | Dopo la verifica di ammissibilità, fattibilità e maggioranza (art. 80) | Giudice | Pubblicità e trascrizioni della sentenza |
| Esecuzione | Vendite, svincoli, cancellazioni, relazioni periodiche | Secondo il piano | Debitore sotto controllo OCC, giudice | Pubblicità e spese delle vendite, cancellazioni, compenso OCC (e commissario) liquidato dal giudice |
Se il concordato minore riguarda una società, i costi cambiano?
La struttura dei costi è la stessa; cambiano spesso le dimensioni, perché una società ha di solito più documenti da verificare, più creditori e più beni da stimare.
Il concordato minore è aperto ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore: imprenditori minori, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative e altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Una piccola società di persone o una s.r.l. sotto soglia rientrano tra questi.
Per una società, l’art. 75, comma 1, CCII richiede di allegare bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti, una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, l’elenco completo dei creditori con domicilio digitale, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni. Più è voluminosa e disordinata la documentazione, più lavoro chiede all’OCC: e il compenso, pur calcolato su parametri, si muove dentro forchette che premiano o penalizzano la complessità.
C’è un secondo aspetto. Se la società ha soci illimitatamente responsabili, l’art. 79, comma 4, CCII stabilisce che, salvo patto contrario, il concordato della società produce effetti anche per loro. Non c’è una procedura separata per ciascun socio, quindi non si moltiplicano automaticamente le spese di deposito. Se però uno dei soci ha anche debiti personali estranei alla società, potrebbe aver bisogno di una propria procedura, con un proprio OCC e propri costi.
Terzo aspetto, la pubblicità: per l’imprenditore il decreto di apertura va pubblicato anche nel registro delle imprese (art. 78, comma 2, lett. a). È una voce piccola, ma va considerata.
Infine, la classificazione: l’art. 74, comma 3, CCII rende obbligatorie le classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Più classi significano più lavoro di analisi e di comunicazione, e quindi un piano più articolato da sostenere economicamente.
Se nel patrimonio c’è un immobile ipotecato, il compenso dell’OCC si paga con il ricavato della vendita?
Non sul ricavato spettante al creditore ipotecario: il compenso del gestore, pur prededucibile, deve trovare capienza nelle risorse libere del piano.
È una delle domande più importanti, e una delle meno conosciute. La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con la sentenza n. 6865 del 14 marzo 2025, ha esaminato il caso di un OCC che chiedeva di soddisfare il proprio credito, pari a una quota del compenso del gestore, anche con parte del ricavato di beni ipotecati in una liquidazione del patrimonio regolata dalla vecchia legge n. 3/2012. La Corte ha rigettato il ricorso. Il ragionamento, riassunto: la procedura è avviata volontariamente dal debitore, il gestore lo accompagna e non opera nell’interesse della massa dei creditori; quindi il suo compenso non è una spesa generale che possa ridurre proporzionalmente quanto spetta ai creditori garantiti da pegno o ipoteca. È prededucibile, ma la prededuzione non autorizza a ripartire quel costo anche sulle somme destinate ai creditori garantiti.
La pronuncia riguarda la liquidazione del patrimonio e la disciplina previgente, ma il principio è rilevante anche per chi prepara oggi un concordato minore: se il piano prevede di vendere l’immobile ipotecato, il compenso dell’OCC non può essere “scaricato” sul ricavato di quel bene nella parte spettante al creditore ipotecario. Deve trovare spazio nei beni liberi, nei flussi della continuità aziendale, nelle risorse esterne apportate (che per il concordato non in continuità, secondo l’art. 74, comma 2, devono aumentare in misura apprezzabile l’attivo).
Che cosa resta a carico del bene ipotecato? Secondo la logica dei conti speciali che la stessa Cassazione richiama, le spese specificamente sostenute per quel bene (come la sua stima e la pubblicità della sua vendita) tendono a seguirlo; il punto concreto va però definito con l’OCC e verificato con il giudice, caso per caso.
Se il patrimonio è quasi tutto ipotecato e mancano risorse libere, il problema dei costi diventa decisivo: senza una fonte per pagare la procedura, il piano rischia di non essere fattibile.
E se ho solo un’attività professionale e nessun bene, quanto mi costa?
Di solito meno di un’impresa con beni da vendere: niente perizie immobiliari, niente vendite, niente cancellazioni; restano il compenso dell’OCC, le spese di deposito e le spese generali.
Prendiamo un professionista con studio in affitto, qualche attrezzatura di modesto valore e debiti verso fornitori, fisco ed enti previdenziali. Il suo concordato minore, se consente di proseguire l’attività come richiede l’art. 74, comma 1, CCII, si fonderà sui flussi futuri: una certa somma mensile per un certo numero di anni.
In un caso così, l’attivo su cui si calcola il compenso dell’OCC è sostanzialmente l’insieme delle somme che il piano destina ai creditori. Se l’importo complessivo è modesto, il compenso, in valore assoluto, sarà contenuto; ma attenzione al tetto: come visto sopra, nei criteri della Camera di commercio di Firenze il limite del 10% non si applica quando ai creditori va meno di 20.000 euro. In percentuale, quindi, il costo della procedura può pesare di più nei piani piccoli.
Ci sono poi spese che il professionista tende a sottovalutare: la ricostruzione della posizione fiscale e previdenziale (estratti, certificazioni), le comunicazioni ai creditori, l’eventuale aggiornamento della contabilità per allegare scritture e dichiarazioni dei tre anni precedenti. Sono costi di preparazione che non vanno all’OCC ma che servono per arrivare al deposito.
Un’avvertenza: anche senza immobili, se l’attività ha beni strumentali finanziati con mutuo garantito, e si vuole continuare a pagarne le rate alle scadenze convenute come consente l’art. 75, comma 3, CCII, serve l’attestazione dell’OCC sul valore di quei beni, e quindi una stima. Anche il piccolo piano può richiedere una perizia, se si vogliono conservare certi beni.
Infine, il debitore che non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori non è nella situazione del concordato minore: per lui esiste l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII), in cui la legge stessa riduce della metà i compensi dell’OCC. È un’altra procedura, con altri presupposti; la citiamo solo per chiarire che i costi cambiano anche in base allo strumento scelto.
Se il concordato minore non viene omologato e si passa alla liquidazione controllata, pago due volte?
In parte sì: i costi già maturati restano, e la liquidazione controllata ne genera di propri; ma l’attività già svolta e la documentazione raccolta non vanno perdute.
L’art. 80, comma 5, CCII prevede che, se il giudice non omologa, dichiari con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apra la liquidazione controllata. Il passaggio è possibile, ma è un’altra procedura: c’è un liquidatore, ci sono le sue spese e il suo compenso, ci sono le vendite e i riparti. Le linee guida del Tribunale di Siena, ad esempio, ricordano che nella liquidazione controllata il passivo va integrato con il costo relativo al gestore.
Che succede al compenso dell’OCC del concordato non omologato? Le norme sul piano del consumatore indicano che, se il piano non va a buon fine per revoca dell’omologa, il compenso dell’OCC si liquida in base all’attività svolta (art. 71, comma 5, CCII). Per il concordato minore non omologato è ragionevole attendersi una liquidazione proporzionata al lavoro fatto. Quel credito, sorto in funzione di una procedura concorsuale, segue le regole della prededuzione anche nella procedura successiva; i dettagli dipendono dalle decisioni del giudice.
Dal punto di vista pratico, il rischio “doppio costo” si riduce con un lavoro preparatorio onesto. Le stesse linee guida di Siena chiedono di confrontare il piano con l’alternativa liquidatoria considerando anche il differenziale dei costi di procedura tra le due ipotesi: se la liquidazione costerebbe di più, questo argomento va speso a favore del concordato davanti ai creditori e al giudice.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno il momento in cui un Organismo stima i costi di procedura: è lì, prima del deposito, che si decide se il piano regge.
Rischio di non riuscire a pagare l’OCC e di perdere tutto?
No, se il piano è costruito bene: il compenso dell’OCC non si paga tutto all’inizio, è liquidato dal giudice e trova posto nel piano in prededuzione. Il rischio reale è un piano che non prevede risorse sufficienti per i costi.
Capiamo la preoccupazione. Chi chiede un concordato minore è, per definizione, in difficoltà con i pagamenti, e sentir parlare di “compenso” e “spese” fa paura. Ma il sistema è pensato proprio per chi non ha liquidità: l’OCC chiede di solito un acconto contenuto, poi il resto si colloca tra i debiti prededucibili del piano e si paga con le risorse che il piano mette a disposizione, prima dei creditori concorsuali. La liquidazione definitiva la fa il giudice, al termine dell’esecuzione, verificando il lavoro svolto e la diligenza dell’Organismo.
Il limite reale, però, va detto con chiarezza: se il piano non prevede risorse sufficienti a coprire i costi della procedura, non è fattibile. E il giudice, che deve verificare la fattibilità (art. 80, comma 1, CCII), non lo omologherà. Per questo la relazione dell’OCC deve indicare in modo presumibile i costi della procedura, e per questo le linee guida dei tribunali chiedono un fondo rischi.
Un’altra rassicurazione fondata: le cifre non sono arbitrarie. Ci sono parametri ministeriali, criteri pubblicati dagli Organismi, tetti percentuali e il controllo del giudice. Non si può pretendere un compenso sganciato da tutto questo. Se un preventivo le sembra fuori scala, è legittimo chiedere su quali parametri è stato calcolato.
Se i costi della procedura si mangiano tutto, ai creditori cosa resta? E me lo bocciano?
Il giudice e i creditori guardano proprio questo: quanto resta per i creditori al netto dei costi, rispetto a quanto otterrebbero da una liquidazione. Costi sproporzionati sono un problema reale.
Il concordato minore si vota: è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79, comma 1, CCII), con il silenzio che vale come assenso se il creditore non risponde all’OCC nel termine. Ma ogni creditore riceve la proposta e può fare i conti: se vede che una quota rilevante delle risorse va in prededuzione, il suo interesse a votare a favore si riduce.
C’è poi il controllo del giudice. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa solo se ritiene che il suo credito sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3). In questo confronto i costi contano due volte: quelli del concordato riducono il pagamento ai creditori, quelli della liquidazione riducono il risultato dell’alternativa. Un concordato snello, con costi ben stimati e inferiori a quelli di una liquidazione, ha un argomento in più.
Il tetto percentuale previsto dai criteri degli OCC, come quello del 10% dell’attribuito ai creditori nei criteri della Camera di commercio di Firenze per passivi sotto il milione, è un presidio proprio contro la sproporzione. Ma non vale nei piani sotto i 20.000 euro destinati ai creditori, e non copre le perizie, la pubblicità, le vendite e il commissario. Ecco perché il quadro completo dei costi va guardato prima del deposito.
Quanto tempo ho per pagare i costi? Devo avere i soldi tutti all’inizio?
No: all’inizio servono acconto e spese di deposito; durante l’esecuzione si pagano le spese delle vendite e delle pubblicità; il saldo del compenso OCC si paga quando il giudice lo liquida, di regola alla fine, con possibili acconti nei riparti parziali.
La sequenza tipica è questa. Al momento dell’incarico all’OCC si versa l’acconto previsto dal suo regolamento. Al deposito si pagano contributo unificato e anticipazione forfettaria. Se servono perizie prima del deposito, vanno pagate al perito. Dopo l’apertura arrivano le spese di pubblicità e trascrizione. Durante l’esecuzione, le spese delle vendite e delle cancellazioni. Al termine, l’OCC presenta la relazione finale e il giudice liquida il compenso e ne autorizza il pagamento; per il piano del consumatore l’art. 71, comma 4, CCII prevede anche la possibilità di acconti in caso di riparti parziali.
Le linee guida di Siena distinguono, nel prospetto di pagamento, tra spese in prededuzione “immediate” e “in itinere”: una distinzione utile anche per lei, perché le dice quali somme servono subito e quali si formano strada facendo.
Va però tenuto un punto fermo: le risorse per i costi devono essere previste nel piano, con tempi coerenti. Se il piano prevede pagamenti ai creditori dal primo mese, ma i costi della prima vendita cadono al sesto, serve una cassa che li copra. Un piano scritto bene lo prevede; uno scritto male si inceppa.
Posso chiedere all’OCC uno sconto o una dilazione?
Può chiedere un accordo sul compenso e sui tempi di pagamento: il D.M. 202/2014 e le norme del CCII lo prevedono espressamente, ma l’ultima parola sulla liquidazione resta al giudice.
Come visto, i criteri degli OCC si applicano in mancanza di accordo, e il giudice liquida tenendo conto degli accordi con il debitore. Quindi è del tutto legittimo, all’inizio dell’incarico, discutere con l’Organismo un preventivo, le scadenze degli acconti, la possibilità che una parte del compenso sia pagata solo all’omologa o con i riparti. Lo faccia per iscritto, perché un accordo chiaro evita contestazioni dopo.
Sui limiti: l’accordo non può portare il compenso oltre i parametri e i tetti applicabili, e il giudice resta libero di valutare. Nella liquidazione, poi, la legge dice espressamente che il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC: un lavoro lento o incompleto può incidere sul compenso finale.
Una cosa, invece, è bene non fare: scegliere l’OCC solo in base al preventivo più basso. Un Organismo che sottostima i costi presumibili nella relazione può creare un piano fragile. Il preventivo giusto è quello coerente con il lavoro che il suo caso richiede.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Certo. Ecco due ipotesi dimostrative, costruite applicando i criteri pubblicati dall’OCC della Camera di commercio di Firenze. Non sono casi reali, servono solo a mostrare il meccanismo; un altro OCC darebbe numeri diversi.
Ipotesi 1 – Artigiano in continuità, piano piccolo.
Dati: concordato minore in continuità; il piano destina ai creditori 15.800 euro in 48 mesi; passivo complessivo 143.600 euro.
- Compenso sull’attivo (prima fascia, fino a 16.227,08 €, forchetta 12-14%): da 1.896,00 a 2.212,00 euro.
- Compenso sul passivo: sui primi 81.131,38 € allo 0,19-0,94% → da 154,15 a 762,63 euro; sull’eccedenza di 62.468,62 € allo 0,06-0,46% → da 37,48 a 287,36 euro. Totale passivo: da 191,63 a 1.049,99 euro.
- Totale lordo: da 2.087,63 a 3.261,99 euro.
- Riduzione del 25%: da 1.565,72 a 2.446,49 euro.
- Rimborso forfettario spese generali 15%: da 234,86 a 366,97 euro. Subtotale: da 1.800,58 a 2.813,46 euro, oltre IVA, oneri e spese vive documentate.
- Tetto del 10%: non si applica, perché ai creditori vanno meno di 20.000 euro.
- Acconto iniziale: 200 euro oltre IVA, scomputato.
Aggiungiamo le spese di deposito (nella prassi 98 + 27 euro, da verificare) e qualche spesa di pubblicità e comunicazione. Nessuna perizia immobiliare, nessuna vendita. Il costo complessivo della procedura resta in una fascia indicativa tra circa 2.000 e 3.000 euro più oneri: in percentuale, però, può superare il 15% di quanto va ai creditori. È il motivo per cui nei piani piccoli il tema dei costi è delicato.
Ipotesi 2 – Impresa minore con immobile ipotecato, piano medio.
Dati: il piano destina ai creditori 62.480 euro di risorse libere (flussi della continuità e un apporto esterno) e prevede la vendita di un magazzino ipotecato stimato 98.300 euro, a fronte di un credito ipotecario di 121.700 euro; passivo complessivo 284.150 euro, quindi sotto il milione.
- Tetto massimo per compensi e spese generali OCC: 10% di quanto attribuito ai creditori. Se consideriamo le risorse libere, 10% di 62.480 = 6.248 euro. Supponiamo che il calcolo per scaglioni (attivo e passivo, ridotto del 25% e maggiorato del 15%) porti a 7.130 euro: il compenso si ferma al tetto di 6.248 euro, oltre oneri e spese vive.
- Il compenso, in linea con Cass. n. 6865/2025, va pagato con le risorse libere, non con il ricavato del magazzino spettante al creditore ipotecario.
- Perizia del magazzino, redatta da un CTU: da prevedere nel piano (importo da preventivare con il perito).
- Pubblicità della vendita competitiva: si ipotizzano due esperimenti; i relativi costi vanno a piano.
- Cancellazione dell’ipoteca e delle eventuali trascrizioni dopo la vendita: oneri fiscali da preventivare.
- IMU e assicurazione del magazzino per i mesi necessari alla vendita, come chiedono le linee guida di Siena.
- Fondo rischi: ad esempio 1.500 euro, da distribuire ai creditori se non usato.
- Se il debitore chiede la sospensione generale delle esecuzioni, possibile nomina di un commissario giudiziale ex art. 78, comma 2-bis: ulteriore accantonamento.
Risultato: le risorse libere di 62.480 euro devono coprire, prima dei creditori chirografari, il compenso OCC fino a 6.248 euro più oneri, le spese di procedura e il fondo rischi. Se l’apporto esterno fosse più basso, il piano potrebbe non reggere. Lo si scopre facendo il conto prima, non dopo.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“I costi della procedura che indico oggi saranno davvero quelli che pagherò, o rischio di trovarmi il piano scoperto a metà strada?”
Quasi tutti chiedono quanto costa il concordato minore. Quasi nessuno chiede quanto è affidabile quella stima, e che cosa succede se si rivela sbagliata. Eppure è il punto che decide la tenuta del piano.
I costi indicati nella relazione dell’OCC sono, per legge, “presumibili”. Molti dipendono da eventi futuri: quanti esperimenti di vendita serviranno, se il giudice nominerà un commissario, se emergeranno nuove spese di conservazione dei beni, se un creditore contesterà e il procedimento si allungherà. Una stima ottimista rende il piano più attraente sulla carta, ma più fragile nell’esecuzione.
Che cosa succede se in corso d’opera le spese superano le previsioni? Il CCII, per il piano del consumatore, prevede la revoca dell’omologazione quando il piano diventa inattuabile e non è possibile modificarlo (art. 72, comma 2), e un rinvio analogo opera nel concordato minore. In pratica, se le risorse non bastano più a pagare i creditori nella misura promessa, il piano può saltare. E dopo la revoca, su istanza, si può aprire la liquidazione controllata (art. 73), con nuovi costi.
Per questo le linee guida del Tribunale di Siena insistono su un congruo fondo rischi, che se non usato torna ai creditori nel riparto finale. Non è una spesa: è un’assicurazione interna al piano. E per questo è utile chiedere all’OCC non solo quanto costerà, ma su quali ipotesi ha costruito la stima: quante aste, quali tempi, quale percentuale nella forchetta del compenso, se ha considerato o no il commissario.
Un piano onesto sui costi può sembrare meno conveniente al primo sguardo. Ma è quello che arriva alla fine.
Ma i giudici cosa dicono?
Rispondiamo con una scelta precisa: riportiamo solo le pronunce e i documenti che abbiamo verificato, con gli estremi come risultano dalle fonti. Sul tema specifico dei costi del concordato minore la giurisprudenza edita è meno ricca che su altri profili, e preferiamo indicare poche fonti certe piuttosto che molte incerte.
1. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 6865 del 14 marzo 2025.
Principio, in parole nostre: nelle procedure di sovraindebitamento avviate dal debitore, il gestore lo accompagna e non agisce nell’interesse della massa dei creditori; il suo compenso è prededucibile, ma non è una spesa generale che possa essere ripartita anche sul ricavato dei beni ipotecati nella parte spettante ai creditori garantiti. Le spese prededucibili devono trovare capienza nei beni liberi; il ricavato dei beni ipotecati può essere usato solo per l’eventuale eccedenza.
Rilevanza: è il riferimento principale per capire dove si pagano i costi dell’OCC. Riguardava una liquidazione del patrimonio regolata dalla legge n. 3/2012, ma il principio aiuta a costruire anche il concordato minore: senza risorse libere, il compenso non ha dove essere pagato.
2. Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025.
Principio, in parole nostre: anche il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione.
Rilevanza: la prededuzione sta in cima a quell’ordine. Costi della procedura in prededuzione, poi privilegiati, poi chirografari: un piano che sposti i costi senza rispettare l’ordine si espone a contestazioni.
3. Tribunale di Siena, Ufficio procedure concorsuali, Linee guida per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, dicembre 2025.
Non è una sentenza, ma un documento con cui un tribunale indica come valuta i piani. Sui costi chiede: quantificazione dei compensi di tutti i professionisti coinvolti (gestore, consulente finanziario, tecnici e periti) entro i limiti delle disposizioni sui compensi; inclusione delle spese fino al termine del piano (IMU, spese condominiali); un congruo fondo rischi da distribuire se non usato; la considerazione delle spese anticipate dal creditore procedente nelle esecuzioni sospese; la quantificazione dei costi delle vendite competitive (stime, pubblicità); perizie immobiliari preferibilmente da iscritti all’albo dei CTU, non fondate su formule di stile o solo su listini o OMI; per i mobili, valore dell’IVG o 50% della stima di altri soggetti o valori di mercato; nel confronto con la liquidazione, il differenziale dei costi tra le due ipotesi.
Rilevanza: è la lista di controllo più concreta disponibile su che cosa un giudice si aspetta di trovare alla voce costi.
4. Il quadro normativo che i giudici applicano.
Per completezza, ecco le norme su cui ogni provvedimento in materia di costi si fonda, come risultano dal testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024:
- art. 74 CCII: chi può accedere e, fuori dalla continuità, la necessità di risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile l’attivo; risorse che spesso servono anche a pagare i costi;
- art. 75 CCII: documentazione e trattamento dei privilegiati, con il valore di mercato dei beni attestato dall’OCC (da qui la necessità delle stime);
- art. 78 CCII: decreto di apertura, pubblicità, trascrizioni, termine fino a 30 giorni per le adesioni, misure protettive e, al comma 2-bis, i casi di nomina del commissario giudiziale;
- art. 79 CCII: maggioranze e silenzio-assenso;
- art. 80 CCII: omologa previa verifica di ammissibilità e fattibilità, controllo di convenienza su contestazione, esito in caso di diniego;
- D.M. 202/2014: parametri per il compenso dell’OCC, applicati dai criteri dei singoli Organismi;
- D.P.R. 115/2002: contributo unificato e anticipazione forfettaria.
5. I criteri degli Organismi come fonte di riferimento per il giudice.
I “Criteri per la determinazione dei compensi” dell’OCC della Camera di commercio di Firenze, letti per questo articolo, sono un esempio di come i parametri del D.M. 202/2014 vengono resi operativi: compensi su attivo e passivo, riduzione del 25%, rimborso spese generali del 15%, acconto iniziale di 200 euro oltre IVA, tetto del 5% o del 10% dell’attribuito ai creditori (non applicabile sotto i 20.000 euro), ripartizione 75% al gestore e 25% all’Organismo, minimo di 1.000 euro oltre oneri per l’esdebitazione dell’incapiente. Il giudice, nella liquidazione, tiene conto degli accordi con il debitore e della diligenza dell’OCC.
Che cosa ne ricaviamo? Che i giudici non guardano ai costi come a un dettaglio: li guardano come parte della fattibilità del piano e del confronto con la liquidazione, e pretendono che siano stimati con serietà, documentati e pagati nel rispetto delle garanzie dei creditori.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco che cosa fa lo Studio Monardo quando un imprenditore minore, un professionista o un agricoltore ci chiede di capire i costi di un concordato minore.
- Ricostruiamo il patrimonio e il passivo sulla base dei documenti richiesti dall’art. 75 CCII, per capire su quale attivo e su quale passivo verranno calcolati i compensi dell’OCC.
- Leggiamo con lei i criteri e il preventivo dell’OCC a cui intende rivolgersi, verificando scaglioni, riduzioni, rimborsi, acconti e tetti applicati.
- Individuiamo i beni che richiedono una stima e indichiamo quale tipo di perizia serve perché sia credibile per l’OCC e per il giudice.
- Mappiamo le risorse libere separandole dal ricavato dei beni ipotecati, alla luce di Cass. n. 6865/2025, per verificare dove si pagheranno i costi in prededuzione.
- Costruiamo il calendario dei costi: cosa si paga all’avvio, al deposito, durante le vendite, alla liquidazione finale.
- Stimiamo pubblicità, vendite, cancellazioni e spese di conservazione dei beni fino alla cessione, con più esperimenti di vendita quando prudente.
- Valutiamo l’impatto di un’eventuale nomina del commissario giudiziale nei casi dell’art. 78, comma 2-bis, CCII, e lo inseriamo nel piano come accantonamento.
- Confrontiamo i costi del concordato con quelli di una liquidazione controllata, per rafforzare il giudizio di convenienza davanti ai creditori e al giudice.
- Dimensioniamo il fondo rischi in modo che il piano regga a imprevisti ragionevoli.
- Seguiamo la fase esecutiva, verificando svincoli, cancellazioni e relazioni periodiche, fino alla liquidazione del compenso.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questa pagina pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: significa conoscere il lavoro che l’Organismo svolge per redigere la relazione, come quantifica i costi presumibili e quali elementi il giudice controlla in omologa. Per un’impresa minore che proseguirà l’attività, conta anche l’esperienza di Esperto Negoziatore, abituato a leggere i numeri di un’impresa in crisi.
La linea resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale Cassazione: se il decreto di inammissibilità va reclamato, o una sentenza di omologa va impugnata, la strategia non riparte da zero. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla proposta e sui rapporti con il tribunale, i secondi su bilanci, flussi, stime e prospetti di riparto. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire un piano in cui i costi siano stimati con serietà.
In sintesi
Tre messaggi emergono da tutte le risposte.
Primo: il costo di un concordato minore non è un prezzo fisso, ma un insieme di voci: compenso dell’OCC secondo il D.M. 202/2014 e i criteri dell’Organismo, spese di deposito modeste, eventuale commissario, perizie, pubblicità e vendite. Le cifre sono indicative e cambiano da OCC a OCC.
Secondo: la maggior parte dei costi si paga in prededuzione dentro il piano, ma deve trovare capienza nelle risorse libere, non nel ricavato spettante ai creditori garantiti.
Terzo: i costi sono parte della fattibilità. Una stima prudente, con fondo rischi, protegge il piano; una stima ottimista lo espone alla revoca.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce il modo in cui gli Organismi stimano e documentano i costi di procedura. Lo staff di avvocati e commercialisti traduce quella conoscenza in un piano sostenibile.
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