L’amministratore Di Società Può Ottenere L’esdebitazione Personale?

Quando una società fallisce, o più precisamente entra in liquidazione giudiziale, l’attenzione di tutti si concentra sull’impresa: il curatore, lo stato passivo, i beni da vendere. Ma c’è una seconda partita che si apre quasi sempre, in silenzio, e che si gioca su un altro tavolo: quella contro la persona fisica che ha amministrato. Il curatore valuta un’azione di responsabilità. La banca che aveva chiesto la fideiussione personale escute il garante. L’agente della riscossione verifica se può chiamare l’ex amministratore o il liquidatore a rispondere delle imposte della società. A volte arriva anche un procedimento penale.

Chi ha amministrato una srl, una spa o una cooperativa tende a vivere questa fase come una pioggia di colpi senza ordine. Non è così. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Ogni creditore che punta all’amministratore ha un proprio arsenale, propri tempi, propri costi e, soprattutto, propri limiti fissati dalla legge e dalla giurisprudenza. E dall’altra parte del tavolo l’amministratore ha una contromossa che molti ignorano: come persona fisica, se è sovraindebitato, può accedere alle procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e puntare all’esdebitazione, cioè alla liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti. Con alcune eccezioni importanti, che questo articolo analizza una per una: i debiti da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni, le condanne penali per bancarotta.

La domanda del titolo ha quindi una risposta, ma non è un sì o un no: è una mappa. Lo Studio Monardo lavora esattamente all’incrocio tra queste due partite. Da un lato la crisi della società, dove l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; dall’altro la crisi della persona fisica, dove è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Leggere insieme l’azione del curatore contro l’amministratore e la procedura di sovraindebitamento dell’amministratore richiede proprio queste due competenze nella stessa mano, oltre alla qualifica di cassazionista quando la partita sulla responsabilità o sull’esdebitazione arriva all’ultimo grado.

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Chi hai di fronte: quattro creditori, quattro logiche diverse

Il primo errore di chi ha amministrato una società insolvente è pensare di avere davanti “i creditori” come blocco unico. In realtà gli avversari dell’amministratore persona fisica sono almeno quattro, e ragionano in modo molto diverso.

Il curatore della liquidazione giudiziale. È l’attore più tecnico. Non agisce per interesse proprio ma per la massa dei creditori della società, e ha bisogno dell’autorizzazione del giudice delegato per promuovere le azioni di responsabilità (art. 255 CCII, che richiama l’art. 128 c.2). Dal suo punto di vista, conviene agire contro l’amministratore quando ci sono due condizioni insieme: una condotta di gestione contestabile, documentabile dai libri sociali e dai bilanci, e un patrimonio personale dell’amministratore che renda il risultato recuperabile. Un’azione vinta contro un amministratore nullatenente è una sentenza da appendere al muro: il curatore lo sa e, prima di spendere le risorse della procedura, fa svolgere indagini patrimoniali. Questo dettaglio, come vedremo, è decisivo.

La banca garantita. Ha in mano una fideiussione o una garanzia autonoma firmata dall’amministratore (spesso anche socio) a sostegno degli affidamenti della società. La sua logica è semplice e rapida: non deve dimostrare nessuna mala gestio, deve solo provare il credito verso la società e la garanzia. Preferisce il decreto ingiuntivo e l’ipoteca giudiziale sugli immobili del garante. Tratta volentieri quando il garante non ha immobili liberi o quando il credito è già stato ceduto a un fondo che lo ha acquistato a sconto.

L’amministrazione finanziaria e l’agente della riscossione. Non hanno una via automatica verso l’amministratore di una società di capitali: le imposte sono della società. Possono però contestare all’amministratore o al liquidatore una responsabilità propria, prevista dall’art. 36 del D.P.R. 602/1973, quando la società è stata svuotata senza pagare il Fisco. È un’azione con presupposti precisi e un onere di motivazione a carico dell’ufficio.

Gli enti che irrogano sanzioni personali. Qui si colloca tutto ciò che colpisce la persona fisica e non la società: sanzioni amministrative irrogate direttamente all’amministratore, pene pecuniarie inflitte nel processo penale, risarcimenti liquidati alla parte civile. Sono crediti che pesano non tanto per l’importo, quanto per il loro trattamento nell’esdebitazione, perché la legge li esclude in larga parte dalla liberazione.

Ciascuno di questi attori fa un calcolo economico razionale: quanto costa agire, quanto tempo serve, cosa resterà da prendere alla fine. La chiave di lettura di tutto l’articolo è questa: il creditore dell’amministratore non vuole una sentenza, vuole un incasso. Quando l’amministratore apre una procedura di sovraindebitamento, quel calcolo cambia di colpo, perché le azioni individuali si fermano, il patrimonio passa sotto il controllo di un liquidatore e, al termine, i debiti rimasti insoddisfatti diventano inesigibili, salvo le eccezioni di legge. Ogni creditore, a quel punto, ha interesse a far rientrare il proprio credito tra quelli che sopravvivono all’esdebitazione. È lì che si combatte la vera battaglia, ed è lì che conviene arrivare preparati.

C’è infine un’osservazione preliminare che cambia la prospettiva. L’amministratore di società, in quanto tale, non è un imprenditore: l’imprenditore è la società. Per questo la persona fisica che ha amministrato, salvo che sia anche socio illimitatamente responsabile di una società di persone o eserciti in proprio un’impresa sopra soglia, non è soggetta alla liquidazione giudiziale e rientra tra i debitori in “sovraindebitamento” definiti dall’art. 2 c.1 lett. c) CCII, cioè tra coloro che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie. Questa collocazione apre la porta a tre strumenti: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata, quest’ultima seguita dall’esdebitazione dell’art. 282. Se poi il debitore non ha nulla da offrire, c’è anche l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283). Quale di queste strade sia percorribile dipende proprio dalle mosse dei creditori che vediamo ora.

Prima mossa: il curatore promuove l’azione di responsabilità

La mossa

La prima cosa che il curatore farà, una volta ricostruita la contabilità, è valutare se la gestione dell’amministratore abbia contribuito al dissesto. Lo strumento è l’art. 255 CCII, che nel testo vigente (Brocardi, aggiornato al 12/8/2026) consente al curatore, autorizzato ai sensi dell’art. 128 c.2, di promuovere o proseguire: a) l’azione sociale di responsabilità; b) l’azione dei creditori sociali prevista dall’art. 2394 c.c. e dall’art. 2476, sesto comma, c.c.; c) l’azione dell’art. 2476, ottavo comma, c.c. contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi; d) l’azione dell’art. 2497, quarto comma, c.c. in materia di direzione e coordinamento; e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge. Il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024) ha aggiunto il comma 1-bis: la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni contro gli eventuali coobbligati.

Sul piano sostanziale, per la società per azioni il riferimento è agli artt. 2392 e seguenti c.c.: gli amministratori devono adempiere i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, e ne rispondono solidalmente verso la società; l’art. 2393 disciplina l’azione sociale, l’art. 2394 l’azione dei creditori sociali. Per la srl la norma di riferimento è l’art. 2476 c.c., che nel testo riportato da Brocardi (pagina aggiornata al 29/4/2026) stabilisce al primo comma che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, salvo che provino di essere esenti da colpa e, essendo a conoscenza dell’atto che si stava per compiere, di aver fatto constare il proprio dissenso; al sesto comma, introdotto dal D.Lgs. 14/2019, stabilisce che rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, con azione proponibile quando il patrimonio risulta insufficiente a soddisfare i crediti.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal punto di vista del curatore, l’azione di responsabilità è spesso l’unica fonte di attivo significativa in una liquidazione giudiziale di una piccola società: i beni aziendali valgono poco, i crediti verso clienti sono incagliati, l’attivo vero è il patrimonio personale di chi ha gestito. In più, l’art. 255 gli permette di esercitare insieme l’azione sociale e quella dei creditori, scegliendo di fatto il regime più favorevole su prova e prescrizione.

Ma il curatore non agisce sempre. Rinuncia, o propone una transazione, quando l’amministratore è privo di beni aggredibili, quando la contabilità non consente di provare il nesso tra condotta e danno, o quando il giudizio si annuncia lungo e costoso rispetto al recupero atteso. Una causa di responsabilità contro gli organi sociali richiede spesso una consulenza tecnica contabile e anni di istruttoria: per la massa dei creditori è un investimento, e come ogni investimento viene valutato.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone confini precisi.

Il curatore può esercitare solo le azioni che la legge gli attribuisce espressamente. La Cassazione, con la sentenza della Sez. I n. 15196 del 30 maggio 2024 (massima riportata da Brocardi sull’art. 255), ha letto la lettera e) dell’art. 255 in senso restrittivo: le azioni risarcitorie della curatela sono limitate alle ipotesi previste dalla legge, senza una legittimazione generale a far valere qualsiasi responsabilità. Ogni azione proposta fuori da questo perimetro è esposta a un’eccezione di difetto di legittimazione.

Il curatore deve provare una condotta illecita, il danno e il nesso causale: l’insuccesso dell’impresa non basta. Le scelte di gestione non sono sindacabili nel merito della loro opportunità: la cosiddetta regola di insindacabilità delle scelte gestorie cede solo davanti a scelte palesemente imprudenti o arbitrarie, come ha ribadito Cass. n. 6925/2025 (massima Brocardi sull’art. 2476), che pone però a carico degli amministratori la dimostrazione delle verifiche preventive compiute prima della decisione. È un limite che funziona in due direzioni: protegge l’amministratore che ha deciso dopo avere raccolto informazioni, espone quello che ha deciso al buio.

Sul piano della quantificazione, per gli atti non conservativi compiuti dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, Cass. Sez. I ord. n. 8069 del 25 marzo 2024 (massima Brocardi sull’art. 2476) ammette la liquidazione del danno secondo i criteri dell’art. 2486, terzo comma, c.c., anche nei giudizi già in corso. È la ragione per cui il curatore, nelle sue citazioni, spesso parte da un calcolo basato sulla differenza tra patrimoni netti: è un criterio che gli semplifica la prova, ma che resta presuntivo e contestabile nei suoi presupposti.

Infine c’è il tempo. L’azione dei creditori sociali, che il curatore esercita, si prescrive in cinque anni, e la decorrenza è stata fissata in modo costante dalla Cassazione, come vedremo nella seconda mossa.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La difesa sul merito dell’azione di responsabilità si costruisce prima che arrivi la citazione: ricostruendo con documenti le ragioni delle scelte gestorie, i flussi finanziari degli ultimi esercizi, il momento in cui la perdita del capitale è diventata percepibile, le iniziative adottate (ricapitalizzazione, richiesta di strumenti di regolazione della crisi, segnalazioni). Una parte rilevante delle azioni si chiude con una transazione, e chi si presenta al tavolo con una ricostruzione documentata della gestione negozia in modo diverso da chi si presenta a mani vuote.

Ma la contromossa più importante è un’altra, ed è di sistema. Il credito risarcitorio della curatela verso l’amministratore è un debito della persona fisica come tutti gli altri: se l’amministratore è sovraindebitato, quel credito può entrare nel concorso di una sua liquidazione controllata e, salvo le esclusioni dell’art. 278 c.7, diventare inesigibile con l’esdebitazione. L’esdebitazione, secondo l’art. 278 c.1 CCII, consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata. L’art. 278 c.3 apre il beneficio a tutti i debitori dell’art. 1 c.1, cioè anche alle persone fisiche non imprenditrici.

Il punto è capire se il credito del curatore sia contrattuale o extracontrattuale, perché solo i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale restano fuori (art. 278 c.7 lett. b). Per l’azione sociale la risposta è più netta: la responsabilità dell’amministratore verso la società nasce dal rapporto di amministrazione e la giurisprudenza la qualifica in termini contrattuali. Cass. Sez. I ord. n. 23963 del 27 agosto 2025 (massima Brocardi sull’art. 2476) definisce come illecito contrattuale la condotta dell’amministratore che, nei pagamenti, privilegia un interesse extrasociale incompatibile e dannoso per la società. Un risarcimento fondato sull’azione sociale è dunque, in linea di principio, un debito che l’esdebitazione può travolgere. Per l’azione dei creditori sociali il discorso è più aperto, e lo affrontiamo nella seconda mossa.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. 15196/2024 sul perimetro tassativo delle azioni del curatore; Cass. 6925/2025 sull’insindacabilità delle scelte di gestione non arbitrarie; Cass. 23963/2025 sulla natura contrattuale dell’illecito gestorio verso la società; Cass. 8069/2024 sui criteri di quantificazione dell’art. 2486. Sono pronunce note da massime: chi le utilizza in un giudizio deve leggerne il testo integrale.

Seconda mossa: i creditori sociali chiedono il conto all’amministratore

La mossa

Accanto al curatore, o al suo posto quando la società non è in liquidazione giudiziale (pensiamo a una srl cancellata dal registro delle imprese dopo una liquidazione volontaria in perdita, o a una società rimasta inattiva), sono i creditori sociali a muoversi direttamente contro l’amministratore. La base è l’art. 2394 c.c. per la spa e l’art. 2476, sesto comma, c.c. per la srl. Secondo il testo riportato da Brocardi, gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale; l’azione può essere proposta quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti; la rinuncia della società non impedisce l’azione dei creditori e la transazione è impugnabile dai creditori solo con l’azione revocatoria.

Va tenuta distinta un’altra azione: quella del terzo direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori (art. 2395 c.c. per la spa; art. 2476, settimo comma, c.c. per la srl). Qui il creditore non lamenta la perdita della garanzia patrimoniale generica, ma un danno diretto al proprio patrimonio, ad esempio l’essere stato indotto a fornire merce da informazioni false sulla solidità della società.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene al creditore sociale agire contro l’amministratore quando la società è vuota e la persona fisica no. Il fornitore rimasto insoluto, il locatore dell’immobile, il lavoratore autonomo non pagato vedono nell’amministratore l’unico patrimonio residuo. Ma l’azione è costosa e incerta: il creditore deve dimostrare che l’amministratore ha violato un obbligo di conservazione del patrimonio e che da questa violazione è derivata l’insufficienza patrimoniale. Per questo il creditore singolo agisce soprattutto quando può contare su un fatto evidente: distrazioni, pagamenti preferenziali, prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale senza alcuna iniziativa.

Il creditore preferisce non agire, e magari proporre un accordo, quando la prescrizione è vicina o già discutibile, quando la prova del nesso causale è fragile, o quando sa che l’amministratore potrebbe accedere a una procedura di sovraindebitamento rendendo il credito concorsuale.

I suoi limiti

L’inadempimento della società non è, di per sé, un illecito dell’amministratore. La Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I n. 7272 del 13 marzo 2023 (massima Brocardi sull’art. 2476), ha precisato che dall’inadempimento contrattuale della società non deriva automaticamente la responsabilità dell’amministratore verso il contraente: serve un autonomo illecito dell’amministratore, che può concorrere con l’inadempimento ma non si identifica con esso. È il primo argine contro l’azione del fornitore che si limita a esibire la fattura non pagata.

Il termine di prescrizione è di cinque anni e decorre dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale diventa oggettivamente percepibile dai creditori. Cass. Sez. I ord. n. 22002 del 30 luglio 2025 (massima Brocardi sull’art. 2394) ha ribadito che conta l’oggettiva percepibilità dell’insufficienza dell’attivo, non la conoscenza effettiva da parte del singolo creditore; il caso riguardava proprio il mancato pagamento dei tributi, con sanzioni e interessi. Per l’azione esercitata dal curatore, Cass. Sez. I ord. n. 3552 del 6 febbraio 2023 e Cass. Sez. I ord. n. 23659 del 3 agosto 2023 (entrambe massimate da Brocardi, in regime di legge fallimentare) hanno affermato che vale una presunzione relativa di coincidenza tra la percepibilità dell’insufficienza e la dichiarazione di fallimento; l’amministratore che eccepisce la prescrizione deve dimostrare, con fatti sintomatici di evidente significato, che l’insufficienza era percepibile prima. La valutazione è di merito. Un bilancio pubblicato con un patrimonio netto negativo è il classico fatto che l’amministratore porta per anticipare il dies a quo.

La tua contromossa

La contromossa sul merito è la prescrizione, quando ci sono gli elementi, e la contestazione del nesso causale. Ma per chi ha un indebitamento complessivo non più sostenibile la contromossa strategica riguarda il destino del credito nell’esdebitazione, e qui il nodo è giuridico: la responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali è “da fatto illecito extracontrattuale” ai sensi dell’art. 278 c.7 lett. b) CCII, e quindi sopravvive all’esdebitazione, oppure no? Le letture possibili sono due, e nessuna pronuncia verificata in questa ricerca risolve il punto in materia di esdebitazione.

Prima lettura: è extracontrattuale, quindi esclusa. Tra l’amministratore e i creditori sociali non esiste alcun rapporto obbligatorio preesistente: l’amministratore è organo della società, non controparte del fornitore. La responsabilità nasce dalla lesione della garanzia patrimoniale del creditore, cioè di un interesse di un terzo, e la sua struttura (prescrizione quinquennale, decorrenza dal manifestarsi del danno, cioè dalla percepibilità dell’insufficienza) ricalca quella dell’illecito aquiliano. La stessa Brocardi, nella spiegazione dell’art. 2394, riferisce che uno degli orientamenti la considera un’azione autonoma di responsabilità extracontrattuale. Se questa lettura prevale, il credito liquidato a favore dei creditori sociali, o della curatela che esercita la loro azione, resterebbe esigibile dopo l’esdebitazione.

Seconda lettura: non è “fatto illecito extracontrattuale” in senso proprio, quindi rientra. L’obbligo di conservare l’integrità del patrimonio sociale è un dovere specifico, posto dalla legge a carico di un soggetto determinato a favore di una cerchia determinata di creditori: la sua violazione è l’inadempimento di un’obbligazione legale preesistente, non la lesione generica del “neminem laedere”. Un altro orientamento richiamato dalla stessa spiegazione di Brocardi vede l’azione come surrogatoria di quella sociale, cioè come esercizio, da parte dei creditori, di una pretesa che nasce dal rapporto di amministrazione. A sostegno di questa lettura si aggiunge un argomento di sistema: le esclusioni dall’esdebitazione sono eccezioni alla regola della liberazione e vanno interpretate in modo restrittivo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 15359 del 31 maggio 2023 (letta in una riproduzione web, in regime di legge fallimentare), ha sottolineato la tassatività delle cause ostative all’esdebitazione, richiamando anche la Direttiva UE 2019/1023. In questa prospettiva il debito risarcitorio verso i creditori sociali sarebbe esdebitabile, come quello verso la società.

C’è poi un terzo profilo, molto pratico, che spesso decide la partita: quando il curatore esercita cumulativamente l’azione sociale e quella dei creditori (art. 255 lett. a e b), la sentenza di condanna non sempre distingue quanta parte del risarcimento derivi dall’una e quanta dall’altra. In sede di esdebitazione, il creditore che vuole sottrarre il proprio credito alla liberazione deve sostenere che esso rientra in un’eccezione. Al contrario, la responsabilità per danno diretto al terzo (art. 2395 c.c. e art. 2476, settimo comma) è più difficilmente difendibile: è il modello tipico dell’illecito aquiliano, e va considerata a forte rischio di esclusione.

Il consiglio prudente, finché la giurisprudenza non si consolida, è considerare a rischio i crediti fondati sull’art. 2394 o sull’art. 2476, sesto comma, e costruire il piano di uscita dell’amministratore senza contare sulla loro cancellazione. Il che non significa rinunciare a sostenere la seconda lettura: significa negoziare con il creditore tenendo conto di entrambe.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. 7272/2023 sulla distinzione tra inadempimento della società e illecito dell’amministratore; Cass. 22002/2025, Cass. 3552/2023 e Cass. 23659/2023 sulla prescrizione quinquennale e la sua decorrenza; Cass. 15359/2023 sulla tassatività delle cause ostative all’esdebitazione, utile come argomento di principio.

Terza mossa: il Fisco chiama l’amministratore o il liquidatore a rispondere delle imposte

La mossa

La prima cosa che l’agente della riscossione farà, quando una società di capitali con debiti tributari viene cancellata o svuotata, è verificare se esistono i presupposti per rivolgersi alle persone fisiche che l’hanno gestita. Lo strumento è l’art. 36 del D.P.R. 602/1973. La Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 15580 del 4 giugno 2024 (testo riprodotto da un sito professionale), ne ha ricostruito la struttura: il liquidatore risponde se ha esaurito le disponibilità della liquidazione senza pagare le imposte, a condizione che i ruoli fossero riscuotibili e che il mancato pagamento sia accertato; gli amministratori rispondono anche quando, negli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione, hanno compiuto operazioni di liquidazione o occultato attività sociali.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, l’azione verso l’amministratore conviene all’amministrazione finanziaria quando la società è cancellata o incapiente e la persona fisica ha beni: immobili, quote, stipendio. Ma è un’azione che costa fatica istruttoria, perché l’ufficio deve ricostruire i pagamenti fatti dalla società durante la liquidazione, le assegnazioni ai soci, le operazioni degli ultimi due anni. Per questo, nella pratica, l’agente della riscossione è tentato di procedere in modo semplificato, indicando l’amministratore o il liquidatore come “coobbligato” negli atti indirizzati alla società. Ed è proprio lì che sbaglia più spesso.

I suoi limiti

La responsabilità dell’art. 36 è un’obbligazione propria dell’amministratore o del liquidatore, di natura civilistica e non tributaria, e va accertata con un atto motivato specifico. Nella ricostruzione della Cass. 15580/2024 si tratta di una responsabilità per obbligazione propria ex lege, alla quale per gli organi sociali si applicano i criteri degli artt. 1176 e 1218 c.c.; l’amministrazione deve provare almeno l’iscrizione dei crediti a ruolo; la responsabilità va contestata con un atto motivato sui presupposti dell’obbligazione sussidiaria, impugnabile davanti al giudice tributario. Avvisi di accertamento che si limitano a qualificare il liquidatore come “responsabile in solido”, senza motivare sulla sua responsabilità personale, non bastano a fondare una pretesa autonoma. Nel caso deciso, l’ipoteca iscritta sui beni del liquidatore era stata annullata nei gradi di merito e la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia.

Va aggiunta una precisazione: prima di impostare una difesa, il testo dell’art. 36 va sempre letto nella versione applicabile all’atto ricevuto, verificando eventuali modifiche successive alla pronuncia.

La tua contromossa

La contromossa immediata è l’impugnazione dell’atto, quando manca la motivazione sui presupposti specifici o quando l’amministratore dimostra che le risorse sono state usate per pagare crediti di grado pari o superiore a quelli tributari, o che le operazioni contestate non erano atti di liquidazione.

La contromossa di sistema, ancora una volta, riguarda l’esdebitazione. Proprio perché la Cassazione qualifica la responsabilità dell’art. 36 come obbligazione civilistica propria, regolata dagli artt. 1176 e 1218 c.c., il relativo debito non ha la fisionomia del risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e non è una sanzione: entra nel concorso e, in linea di principio, è esdebitabile. È un ragionamento che si fonda sulla qualificazione data dalla Cassazione in materia tributaria e che non risulta ancora verificato da pronunce specifiche in tema di esdebitazione: va presentato come argomento solido, non come certezza.

C’è poi un aspetto di coordinamento con la procedura. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, che entro quindici giorni comunicano il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti (art. 68 c.4 CCII). Questo passaggio porta in superficie anche le pretese ex art. 36 non ancora formalizzate: chi apre una procedura deve sapere che il Fisco verrà chiamato a dichiarare ciò che ha in mano, e conviene ricostruirlo prima.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. trib. ord. 15580/2024 sulla natura e sui presupposti della responsabilità dell’art. 36; per la decorrenza della prescrizione dell’azione dei creditori sociali in un caso di tributi non versati, Cass. 22002/2025, già vista.

Quarta mossa: la banca escute la fideiussione personale

La mossa

È la mossa più rapida e più frequente. Quando la società non paga, la banca revoca gli affidamenti, intima il pagamento alla società e, contestualmente, al fideiussore. Se il garante non paga, chiede un decreto ingiuntivo, iscrive ipoteca giudiziale sugli immobili e avvia il pignoramento. Quando il garante è insolvente e il debito scaduto supera la soglia, la banca può anche chiedere direttamente l’apertura della liquidazione controllata del fideiussore: l’art. 268 c.2 CCII consente la domanda del creditore, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ma la liquidazione non si apre se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è inferiore a 50.000 euro.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene alla banca colpire il fideiussore perché non deve provare alcuna colpa: la garanzia personale esiste proprio per spostare il rischio dell’impresa sul patrimonio di chi la gestisce. E l’esdebitazione della società, quando c’è, non la danneggia: l’art. 278 c.6 CCII fa salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso. In altre parole, la liberazione della società non libera il garante.

La banca preferisce non aggredire, e cedere il credito o trattare, quando il fideiussore non ha immobili liberi, quando l’unico reddito è uno stipendio pignorabile nei limiti di legge, o quando teme che il garante apra una procedura di sovraindebitamento trascinando il credito nel concorso. Spesso, nelle partite più lunghe, al tavolo non siede più la banca ma un cessionario che ha acquistato il credito a una frazione del nominale: la sua convenienza a chiudere con un saldo e stralcio è ancora più marcata.

I suoi limiti

Se la banca agisce con domanda di liquidazione controllata contro una persona fisica, la liquidazione non si apre quando l’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, neppure attraverso azioni giudiziarie. È la regola dell’art. 268 c.3 CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024: il debitore deve eccepire questa circostanza entro la prima udienza, depositando i documenti indicati dall’art. 283 c.3; se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni. È un limite pensato proprio per evitare che il creditore usi la liquidazione controllata come strumento di pressione contro un debitore senza patrimonio.

L’altro limite riguarda la qualificazione del garante, e qui la mossa della banca incontra un punto di equilibrio fissato di recente dalla Cassazione.

La tua contromossa

Il fideiussore che è stato amministratore si chiede spesso se possa usare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che non richiede il voto dei creditori. La risposta passa per Cass. Sez. I sent. n. 29746 dell’11 novembre 2025 (nota attraverso il commento di diritto.it del 18/12/2025). Il caso riguardava una persona fisica il cui sovraindebitamento derivava in gran parte da fideiussioni prestate a favore di due società poi fallite, di cui era socia di maggioranza e nelle quali aveva ricoperto ruoli amministrativi di rilievo; le garanzie erano state rinnovate poco dopo la cessazione delle cariche. La Corte d’appello aveva revocato l’omologazione e la Cassazione ha respinto il ricorso. Il principio: il fideiussore persona fisica non diventa professionista solo perché garantisce i debiti di un’impresa, ma la qualità di consumatore va esclusa quando la garanzia si inserisce in un contesto funzionale all’attività imprenditoriale, con un interesse diretto o indiretto del garante nella vita economica della società; l’accertamento è sostanziale e riguarda la genesi e la finalità del debito, non la sola cessazione formale delle cariche; secondo il commento, l’onere di provare l’assenza di collegamento funzionale grava sul debitore.

La definizione di consumatore vigente dopo il correttivo va nella stessa direzione: l’art. 2 c.1 lett. e) CCII riguarda la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società di persone, e che accede agli strumenti di regolazione della crisi per debiti contratti nella qualità di consumatore.

Che cosa significa per l’amministratore? L’amministratore non è consumatore per i debiti nati dalla gestione della società o dalle garanzie prestate per finanziarla, ma resta una persona fisica sovraindebitata e conserva l’accesso alla liquidazione controllata e, a determinate condizioni, al concordato minore. Il concordato minore (art. 74 CCII) è riservato ai debitori dell’art. 2 c.1 lett. c) diversi dal consumatore; quando non serve a proseguire un’attività imprenditoriale o professionale, può essere proposto solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile. Per l’ex amministratore che non ha più un’impresa da proseguire, quindi, il concordato minore richiede un “terzo” che metta denaro: un familiare, un nuovo datore di lavoro, un acquirente di quote. In mancanza, la strada è la liquidazione controllata seguita dall’esdebitazione.

Il debito da fideiussione è un debito contrattuale: non rientra tra le esclusioni dell’art. 278 c.7 e, nella liquidazione controllata del garante, diventa inesigibile con l’esdebitazione per la parte non soddisfatta. È il punto in cui la mossa della banca si rovescia: la garanzia che la proteggeva dall’esdebitazione della società non la protegge dall’esdebitazione del garante.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. 29746/2025 sulla qualità di consumatore del fideiussore-socio-amministratore, che segna anche il confine della contromossa; per la regola sull’attivo da distribuire, il testo dell’art. 268 c.3 CCII.

Quinta mossa: sanzioni personali, processo penale e parte civile

La mossa

La quinta mossa non viene da un singolo creditore ma da un insieme di soggetti pubblici e privati che colpiscono la persona fisica per fatti commessi nella gestione. Ci sono le sanzioni amministrative irrogate direttamente all’amministratore; c’è il procedimento penale per bancarotta che si apre quasi sempre quando il curatore, nella relazione al giudice, segnala distrazioni o irregolarità contabili; c’è la costituzione di parte civile del curatore nel processo penale, che porta a una condanna al risarcimento in sede penale.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal punto di vista del curatore, la costituzione di parte civile nel processo per bancarotta è una via alternativa all’azione civile di responsabilità: l’accertamento dei fatti è affidato al giudice penale e il titolo risarcitorio che ne deriva ha una qualificazione netta, quella di risarcimento da reato. Questa qualificazione, come vedremo, conta moltissimo in sede di esdebitazione. Il curatore preferisce invece l’azione civile quando i fatti hanno natura più gestionale che fraudolenta, quando non c’è una notizia di reato o quando i tempi del processo penale sono incompatibili con quelli della procedura.

Sul fronte delle sanzioni tributarie, la logica dell’amministrazione è di colpire chi ha tratto vantaggio dalla violazione. Per le società con personalità giuridica la regola generale, però, la orienta verso l’ente.

I suoi limiti

Nelle società e negli enti con personalità giuridica, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale gravano esclusivamente sulla società, e non sull’amministratore persona fisica. È il principio dell’art. 7 del D.L. 269/2003, applicato dalla Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 26511 dell’11 ottobre 2024 (testo riprodotto da un sito professionale) anche agli amministratori di fatto. La stessa ordinanza ne fissa però il confine: la regola non vale quando la società è una mera finzione, una “cartiera” usata come schermo; in quel caso torna la regola generale e la sanzione colpisce la persona fisica autrice della violazione. Il discrimine è se la società abbia vita e finalità economiche proprie, distinte da quelle del suo amministratore. Per l’amministratore di una srl che ha operato davvero, quindi, le sanzioni tributarie della società non diventano debiti personali.

Diverso è il caso delle società di persone e delle altre sanzioni amministrative che, per la norma che le prevede, colpiscono la persona fisica in quanto autore della violazione: lì la sanzione è un debito personale.

La tua contromossa

La prima contromossa è verificare che ogni sanzione sia realmente personale: molte cartelle intestate all’amministratore contengono sanzioni che, per la regola dell’art. 7, non avrebbero dovuto raggiungerlo.

La seconda contromossa riguarda l’esdebitazione, e richiede una lettura attenta dell’art. 278 c.7 lett. b) CCII: restano esclusi i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Da qui tre conseguenze.

Primo: le multe e le ammende inflitte nel processo penale e le sanzioni amministrative pecuniarie personali non accessorie restano dovute anche dopo l’esdebitazione.

Secondo: le sanzioni accessorie a un debito estinto seguono la sorte del debito principale. Il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (noto da una sintesi di Eutekne del 25/4/2026, numero non disponibile), su segnalazione del liquidatore in una liquidazione controllata ha incluso nell’esdebitazione ex art. 282 la sanzione tributaria accessoria, perché essa viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Attenzione però al caso dell’amministratore: una sanzione che lo colpisce personalmente per un’imposta della società (ad esempio nel caso della società schermo) è accessoria a un debito che non è suo e che la sua esdebitazione non estingue. È un’ipotesi in cui il criterio dell’accessorietà potrebbe non funzionare a suo favore, e va valutata con prudenza.

Terzo: il risarcimento liquidato alla parte civile per un reato di bancarotta è, per definizione, un risarcimento da fatto illecito extracontrattuale. La condanna al risarcimento ottenuta dal curatore costituito parte civile nel processo penale va considerata esclusa dall’esdebitazione, a differenza del risarcimento ottenuto con l’azione sociale di responsabilità in sede civile. Per l’amministratore questo significa che la sede in cui si forma il titolo risarcitorio non è indifferente: lo stesso danno può avere un destino opposto nell’esdebitazione a seconda che venga liquidato come inadempimento dei doveri di amministrazione o come conseguenza di un reato. Ed è una delle ragioni per cui una transazione con il curatore, chiusa prima che il titolo si formi, può valere molto più del suo importo nominale.

Resta il profilo più delicato: la condanna penale come ostacolo all’esdebitazione in sé, che affrontiamo nella sesta mossa.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. trib. ord. 26511/2024 sull’art. 7 del D.L. 269/2003 e sul suo confine; Trib. Torino decr. 9/4/2026 sulle sanzioni accessorie a debiti estinti.

Sesta mossa: il creditore si oppone all’esdebitazione dell’amministratore

La mossa

Quando l’amministratore ha aperto la propria liquidazione controllata, i creditori non hanno finito di giocare. L’ultima mossa, spesso la più insidiosa, arriva al momento dell’esdebitazione. L’art. 282 c.1 CCII stabilisce che, nella liquidazione controllata, l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore; l’istanza del debitore è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi al passivo, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni. Il decreto, o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni, è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124 nel termine di trenta giorni (art. 282 c.3).

Il creditore usa queste due finestre, le osservazioni e il reclamo, per sostenere che l’amministratore non ha diritto al beneficio. Gli argomenti a sua disposizione sono quelli dell’art. 282 c.2: l’esdebitazione opera se ricorrono le condizioni dell’art. 280, se il debitore non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, opporsi conviene al creditore che ha un credito rilevante e che vede nella storia dell’amministratore un appiglio concreto: una condanna per bancarotta, un procedimento penale pendente, una gestione documentata in modo lacunoso, una sequenza di debiti assunti quando la società era già decotta. È una mossa economica: le osservazioni costano poco, e il reclamo costa meno di una nuova azione esecutiva. Il creditore preferisce non opporsi quando il proprio credito è modesto o già in gran parte soddisfatto dal riparto, quando l’amministratore ha collaborato con il liquidatore in modo trasparente, o quando sa che il proprio credito è comunque escluso dall’esdebitazione per l’art. 278 c.7 e non ha interesse a combattere sul resto.

I suoi limiti

I limiti del creditore, qui, sono scritti nelle norme e vanno letti con precisione.

La condanna per bancarotta preclude l’esdebitazione solo se è passata in giudicato e solo finché non interviene la riabilitazione. L’art. 280 c.1 lett. a) CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, esclude dal beneficio il debitore condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta, per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o per altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Il testo non distingue tra la bancarotta commessa come imprenditore individuale e quella commessa come amministratore di una società: una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta riportata come amministratore va considerata, secondo la lettura letterale, ostativa anche all’esdebitazione personale. Per la bancarotta semplice la questione è più incerta: non è nominata espressamente, e il creditore dovrebbe ricondurla agli “altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa”; è un punto su cui non risultano pronunce verificate.

Se il procedimento penale è soltanto pendente, il tribunale non rigetta: rinvia la decisione sull’esdebitazione fino all’esito. È lo stesso art. 280 lett. a), secondo periodo, a prevederlo, insieme all’ipotesi dell’applicazione di misure di prevenzione del D.Lgs. 159/2011. Il creditore che deposita osservazioni allegando una denuncia o un’iscrizione nel registro degli indagati ottiene quindi, al massimo, un rinvio, non un diniego.

L’art. 282 c.2 richiama i reati dell’art. 344 CCII, che riguardano le condotte del debitore e dei componenti dell’OCC nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, e quindi colpiscono chi ha falsato la propria procedura, non chi ha gestito male la società. Anche qui serve una sentenza passata in giudicato.

Le altre condizioni dell’art. 280 riguardano la condotta del debitore: non aver distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, non aver cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, non aver fatto ricorso abusivo al credito (lett. b); non aver ostacolato o rallentato la procedura e aver fornito agli organi tutte le informazioni e i documenti utili (lett. c); non aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione (lett. d); non averne già beneficiato due volte (lett. e). Per l’ex amministratore la domanda decisiva è se la lett. b) guardi soltanto alla sua condotta come debitore persona fisica o anche alla gestione della società. Il testo parla del “dissesto” e del “movimento degli affari”, termini che rinviano all’impresa: il creditore sosterrà che la gestione della società è rilevante, la difesa che le condizioni vanno verificate sul debitore che chiede il beneficio e sul suo patrimonio. È un’altra questione aperta, da affrontare con prudenza.

Il creditore non può far dipendere l’esdebitazione dalla percentuale di soddisfazione ottenuta. L’art. 280 non prevede un requisito oggettivo legato al grado di soddisfacimento dei creditori: la Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I n. 28505 del 6 novembre 2024 (massima Brocardi, in un caso regolato dalla legge fallimentare), ha affermato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e ha osservato che il CCII ha eliminato il requisito oggettivo.

La condotta del debitore non può essere usata per impedire l’apertura della liquidazione controllata: si valuta in sede di esdebitazione. La Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I n. 22074 del 31 luglio 2025 (massima Brocardi), ha escluso che l’apertura possa essere negata per un giudizio di non meritevolezza; l’ordinanza della Sez. I n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi di diritto.it del 20/5/2026) ha confermato l’impostazione, precisando che la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore è requisito di ammissibilità soggetto a controllo sostanziale del giudice, mentre la condotta del debitore pesa nella fase dell’esdebitazione. Un orientamento di merito isolato (Trib. Ascoli Piceno 8/11/2024, noto da una rassegna di ecnews, senza numero) aveva invece anticipato già all’apertura un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione: è in tensione con le due pronunce di legittimità.

La tua contromossa

La colpa grave, la malafede o la frode nella causazione del sovraindebitamento sono il vero terreno di scontro, perché il creditore non ha bisogno di una condanna penale per invocarle. Il Tribunale di Treviso, con una decisione del 31 marzo 2026 (nota da una sintesi pubblicata su Unijuris, senza numero), ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente, e ha rigettato per mancanza di meritevolezza. Il Tribunale di Urbino, il 9 dicembre 2025 (stessa fonte, solo sintesi), ha valorizzato l’assenza di malafede, frode o colpa grave rispetto alla misura della soddisfazione dei creditori. Il Tribunale di Rimini, il 5 maggio 2026 (stessa fonte, in regime di legge fallimentare), ha ritenuto che un patteggiamento per omesso versamento di ritenute previdenziali non impedisse il beneficio in assenza di condotte fraudolente.

Per l’ex amministratore la contromossa si costruisce quindi su tre piani. Il punto è la causa del sovraindebitamento della persona fisica: occorre dimostrare che i debiti personali, garanzie comprese, sono nati in una fase in cui l’impresa aveva prospettive ragionevoli e non quando era già evidentemente decotta. Il secondo piano è la collaborazione con il liquidatore: tutte le informazioni e i documenti, da subito, perché la lett. c) dell’art. 280 è la condizione su cui la condotta durante la procedura conta di più. Il terzo piano è il calendario penale: se c’è un procedimento per bancarotta pendente, la strategia di difesa penale e quella dell’esdebitazione vanno coordinate, perché l’esito della prima condiziona i tempi della seconda e una eventuale riabilitazione riapre la strada.

È qui che serve una regia unica, ed è il punto in cui lo studio lavora con più continuità. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta l’istanza di esdebitazione già dal ricorso per la liquidazione controllata, ricostruendo la genesi dei debiti e anticipando le osservazioni che i creditori depositeranno.

Sul reclamo, infine, un dettaglio di calendario che decide molte partite: i termini delle procedure disciplinate dal Codice della crisi non si sospendono nel periodo feriale. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per questi procedimenti, salvo diversa previsione: i quindici giorni per le osservazioni e i trenta giorni per il reclamo corrono anche in agosto.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. 28505/2024 sull’assenza di un requisito oggettivo; Cass. 22074/2025 e Cass. 11603/2026 sulla separazione tra apertura e meritevolezza; i decreti di merito di Treviso, Urbino e Rimini come indicazioni sulla colpa grave, tutti noti da sintesi.

Un’appendice: la mossa del creditore che non si è insinuato

C’è un creditore che sceglie di non partecipare al concorso, contando di agire dopo. L’art. 278 c.2 CCII lo ridimensiona: verso i creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Per l’amministratore questo è importante, perché la mala gestio contestata dal curatore è quasi sempre un fatto anteriore all’apertura della sua liquidazione controllata, anche quando la condanna arriva dopo. Sulla norma pende una questione di legittimità costituzionale: sollevata dai Tribunali di Verona e Milano, restituita dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 104/2026 per un vizio di notifica ai creditori, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione. Oggi la regola è vigente così com’è.

E c’è la strada dell’incapiente. L’ex amministratore che non ha nulla da offrire, nemmeno in prospettiva, può chiedere l’esdebitazione dell’art. 283 CCII, una sola volta, se meritevole; il beneficio è soggetto all’obbligo di pagamento se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità rilevanti. Se a questa procedura si applichino anche le esclusioni dell’art. 278 c.7 è discusso: il Tribunale di Rovereto (decr. 15/12/2025, R.G. 1/2025) le ha applicate all’incapiente, mentre una parte della dottrina ritiene che non operino perché l’art. 278 c.1 parla dei crediti rimasti insoddisfatti in una liquidazione. Per prudenza, i risarcimenti da illecito extracontrattuale e le sanzioni vanno considerati a rischio anche in questa strada.

La partita giocata

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili, e non riproducono casi reali seguiti dallo studio.

Simulazione 1: il curatore, la banca e il Fisco contro lo stesso amministratore.
Ipotesi: ex amministratore unico di una srl in liquidazione giudiziale. Il curatore ha notificato una citazione per responsabilità con una domanda di 186.420 € fondata sia sull’azione sociale sia su quella dei creditori sociali. La banca ha ottenuto un decreto ingiuntivo da 97.865 € sulla fideiussione. L’agente della riscossione ha notificato un atto con cui gli contesta la responsabilità ex art. 36 per 41.290 €. Debiti personali di consumo: 18.340 €. Reddito da lavoro dipendente: 2.140 € netti al mese; un’auto di 9.000 € di valore; nessun immobile.
Sviluppo: la mossa dell’avversario è chiara, ciascun creditore spera di arrivare per primo sullo stipendio. La contromossa: l’impugnazione dell’atto ex art. 36 davanti al giudice tributario, contestandone la motivazione sui presupposti specifici, e in parallelo il ricorso per liquidazione controllata depositato tramite l’OCC lunedì 16 novembre 2026. Poiché la domanda è del debitore persona fisica, l’OCC deve attestare che è possibile acquisire attivo (art. 268 c.3): l’attivo c’è, perché la quota di stipendio eccedente il fabbisogno indicato dal giudice per il mantenimento entra nella liquidazione (art. 268 c.4 lett. b) e l’auto è liquidabile. Ipotizziamo la sentenza di apertura giovedì 10 dicembre 2026. Il triennio dell’art. 282 c.1 scade lunedì 10 dicembre 2029: da quel momento l’esdebitazione può operare anche se la procedura non è chiusa.
Esito: fideiussione, debiti di consumo e, secondo l’argomento visto nella terza mossa, la quota ex art. 36 diventano inesigibili per la parte non soddisfatta. Il risarcimento del curatore si divide: la parte fondata sull’azione sociale è esdebitabile, quella fondata sull’art. 2394/2476 c.6 è a rischio. Ecco perché, per il curatore, la convenienza a transigere cambia nel momento esatto in cui la liquidazione controllata si apre.

Simulazione 2: la banca chiede la liquidazione controllata del fideiussore.
Ipotesi: ex amministratore e socio al 40% di una srl cessata, fideiussore per 63.780 € scaduti; nessun bene, reddito da pensione di 1.310 € al mese. La banca deposita ricorso per liquidazione controllata; la prima udienza è fissata mercoledì 20 gennaio 2027.
Sviluppo: dal suo punto di vista, la banca conta sulla pressione della procedura. La contromossa è l’eccezione dell’art. 268 c.3, sollevata entro la prima udienza: l’ex amministratore chiede all’OCC l’attestazione che non è possibile acquisire attivo da distribuire. L’attestazione non è pronta e il giudice concede il termine massimo di sessanta giorni: la scadenza cadrebbe domenica 21 marzo 2027 e slitta a lunedì 22 marzo 2027.
Esito: se l’OCC attesta l’assenza di attivo acquisibile, anche attraverso azioni giudiziarie, la liquidazione non si apre. Il debitore valuta a quel punto l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), sapendo che sarà valutata la meritevolezza e che, per Cass. 29746/2025, non potrà presentarsi come consumatore per una garanzia funzionale alla sua società.

Simulazione 3: la condanna per bancarotta e il calendario dell’esdebitazione.
Ipotesi: ex amministratore in liquidazione controllata aperta da tre anni, debiti per 214.600 €, di cui 58.900 € di risarcimento liquidato in sede civile su azione sociale. Al momento della scadenza del triennio è pendente un processo per bancarotta fraudolenta.
Sviluppo: il liquidatore segnala i fatti rilevanti; un creditore deposita osservazioni chiedendo il diniego. Ma il procedimento è pendente: per l’art. 280 lett. a) il tribunale rinvia la decisione fino all’esito, non rigetta. Se il decreto, una volta emesso, viene comunicato lunedì 14 gennaio 2030, il termine di trenta giorni per il reclamo scade mercoledì 13 febbraio 2030.
Esito: con un’assoluzione, la strada si riapre e il debito risarcitorio da azione sociale diventa inesigibile. Con una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, il beneficio è precluso fino all’eventuale riabilitazione. In entrambi i casi, le pene pecuniarie restano dovute (art. 278 c.7 lett. b).

Quando all’avversario conviene trattare

La lettura strategica che cambia la partita è questa: ogni creditore dell’amministratore ha un momento in cui la sua convenienza si sposta dall’aggressione all’accordo. Riconoscerlo è metà della difesa.

Per il curatore, il momento è prima della sentenza e prima dell’apertura della liquidazione controllata dell’amministratore. Finché la causa di responsabilità è in corso, il curatore sopporta costi e rischi, e il risultato dipende da un patrimonio personale che può ridursi. Quando l’amministratore apre una liquidazione controllata, il credito del curatore diventa concorsuale: concorre con la banca, con il Fisco, con gli altri creditori, e la parte non soddisfatta rischia l’esdebitazione, almeno per la quota riconducibile all’azione sociale. Una transazione che il curatore sottopone al giudice delegato, con un pagamento certo anche se ridotto, diventa allora più interessante per la massa della società fallita che anni di giudizio. La tempistica di un eventuale accordo, per l’amministratore, va valutata insieme alla qualificazione del titolo: un accordo che chiude anche la costituzione di parte civile evita il rischio del titolo risarcitorio da reato.

Per la banca o il cessionario, il momento è quando l’ipoteca giudiziale non ha un bene su cui posarsi o quando la liquidazione controllata del garante è imminente. Un fondo che ha acquistato il credito a sconto ragiona sul rendimento: un saldo e stralcio pagato in pochi mesi, magari con l’apporto di un familiare, vale più di un riparto incerto dopo anni. La finestra si apre, in concreto, dopo il decreto ingiuntivo e prima della vendita.

Per l’amministrazione finanziaria, il momento è quando la responsabilità ex art. 36 è stata impugnata con argomenti seri. L’ufficio sa che, se la motivazione dell’atto è carente, il giudizio può concludersi con l’annullamento; e sa che una procedura di sovraindebitamento coinvolgerà comunque il credito. Gli strumenti deflattivi e definitori previsti dalla normativa tributaria, quando applicabili, vanno valutati con il commercialista.

Per il creditore che vorrebbe opporsi all’esdebitazione, il momento è prima delle osservazioni. Se l’amministratore ha collaborato con il liquidatore, ha documentato la genesi dei debiti e non ha condanne definitive, le osservazioni hanno scarse probabilità di successo: un accordo sulla distribuzione dell’attivo residuo, o su un apporto esterno, può chiudere la partita senza reclamo. Al contrario, il creditore che vede un procedimento penale pendente sa di poter ottenere almeno un rinvio, e tratta da una posizione di forza.

C’è infine il concordato minore, che è a tutti gli effetti un tavolo di trattativa istituzionale. Per l’ex amministratore senza impresa da proseguire, l’art. 74 c.2 richiede risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile l’attivo. Ma se un apporto c’è, il concordato minore offre un vantaggio: i creditori votano a maggioranza dei crediti ammessi (art. 79 c.1), il silenzio vale assenso (art. 79 c.3), e il giudice può omologare anche senza l’adesione del Fisco o degli enti previdenziali quando questa è determinante e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 80 c.3). Anche qui, però, restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori, salvo diversa previsione (art. 79 c.5): i coamministratori solidali non sono liberati dall’accordo raggiunto da uno di loro.

La partita in tabella

La tabella raccoglie le mosse dei creditori viste finora, il vincolo che le limita, la contromossa e il momento utile per giocarla. Va letta come una mappa di orientamento: ogni riga richiede l’esame degli atti concreti.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa dell’amministratore Finestra utile
Curatore: azione di responsabilità (art. 255 CCII; artt. 2392-2394, 2476 c.c.) Solo azioni previste dalla legge (Cass. 15196/2024); prova di condotta, danno e nesso; prescrizione quinquennale per l’azione dei creditori Ricostruzione documentata delle scelte gestorie; eccezione di prescrizione; transazione Prima della citazione e prima della sentenza
Creditori sociali: art. 2394 c.c. / art. 2476 c.6 c.c. Patrimonio sociale insufficiente; dies a quo dall’oggettiva percepibilità (Cass. 22002/2025) Prova di percepibilità anteriore dell’insufficienza; contestare che l’inadempimento della società basti (Cass. 7272/2023) Dalla prima diffida; poi in sede di esdebitazione, sulla natura del credito
Fisco: responsabilità ex art. 36 D.P.R. 602/1973 Obbligazione propria da accertare con atto motivato (Cass. trib. 15580/2024) Impugnazione davanti al giudice tributario; inserimento del debito nel concorso Termine di impugnazione dell’atto
Banca: escussione della fideiussione Esdebitazione della società non libera il garante (art. 278 c.6); per la liquidazione controllata su istanza del creditore servono insolvenza e 50.000 € di debiti scaduti (art. 268 c.2) Liquidazione controllata del garante; eccezione di assenza di attivo (art. 268 c.3); saldo e stralcio Prima udienza (eccezione); termine massimo di 60 giorni per l’attestazione
Sanzioni tributarie all’amministratore Nelle società con personalità giuridica gravano sull’ente (art. 7 D.L. 269/2003; Cass. trib. 26511/2024), salvo società schermo Contestare l’imputazione personale Termine di impugnazione dell’atto
Parte civile nel processo per bancarotta Risarcimento da reato escluso dall’esdebitazione (art. 278 c.7 lett. b) Transazione con il curatore prima che il titolo si formi Prima della sentenza penale
Osservazioni all’esdebitazione (art. 282 c.1) Condanna per bancarotta fraudolenta solo se definitiva e senza riabilitazione; processo pendente = rinvio (art. 280 lett. a) Collaborazione con il liquidatore; prova della genesi dei debiti 15 giorni dalla comunicazione dell’istanza
Reclamo contro il decreto (art. 282 c.3) 30 giorni, nelle forme dell’art. 124; nessuna sospensione feriale (art. 9 c.1) Difesa nel reclamo, fino al ricorso per cassazione ove ammesso 30 giorni dalla comunicazione

Le domande di chi è sotto attacco

“Ho firmato le fideiussioni per la mia società: posso fare il piano del consumatore?”
Di regola no, se la garanzia era funzionale all’attività della società in cui avevi un interesse. Lo ha affermato Cass. 29746/2025 per un garante che era socio di maggioranza e amministratore. Puoi però accedere alla liquidazione controllata e, con risorse esterne, al concordato minore.

“Se la mia società ottiene l’esdebitazione, sono libero anch’io come garante?”
No. L’art. 278 c.6 CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. La liberazione del garante passa solo per una sua procedura personale.

“Il curatore mi ha fatto causa: se apro la liquidazione controllata, quel debito sparisce?”
Dipende dalla natura del credito. Il risarcimento da azione sociale ha natura contrattuale ed è, in linea di principio, esdebitabile; quello fondato sull’azione dei creditori sociali è controverso; quello liquidato alla parte civile per un reato è escluso. Inoltre l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni di liquidazione della tua procedura (art. 282 c.2-bis).

“Ho un processo per bancarotta in corso: devo aspettare la sentenza per chiedere l’esdebitazione?”
Puoi chiederla, ma il tribunale rinvierà la decisione fino all’esito del procedimento penale (art. 280 lett. a). Intanto la liquidazione controllata può essere aperta e proseguire, perché la meritevolezza non si valuta all’apertura (Cass. 22074/2025).

“Le multe e le sanzioni che ho ricevuto personalmente verranno cancellate?”
No, se sono sanzioni pecuniarie personali non accessorie a debiti estinti (art. 278 c.7 lett. b). Le sanzioni accessorie a un debito estinto seguono invece la sorte del debito (Trib. Torino 9/4/2026). Prima ancora, verifica che le sanzioni tributarie della tua srl non ti siano state imputate in violazione dell’art. 7 del D.L. 269/2003.

“Quanto tempo devo aspettare per essere liberato?”
Tre anni dall’apertura della liquidazione controllata, o prima se la procedura si chiude prima (art. 282 c.1). Poi ci sono i quindici giorni per le osservazioni dei creditori e, contro il decreto, i trenta giorni per il reclamo, che corrono anche in agosto.

I paletti fissati dai giudici

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette durante la preparazione dell’articolo. Per ciascuna è indicato se si conosce il testo integrale, una riproduzione o soltanto una massima o una sintesi. Sono ordinate secondo la mossa del creditore che limitano.

Sull’azione di responsabilità del curatore

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. 30 maggio 2024, n. 15196 (massima Brocardi, art. 255 CCII). La lettera e) dell’art. 255 non attribuisce al curatore una legittimazione generale: le azioni risarcitorie della curatela sono solo quelle espressamente previste. Rilevanza: consente di contestare azioni proposte fuori dal perimetro di legge.
  2. Cass. civ., n. 6925/2025 (massima Brocardi, art. 2476 c.c.; data riportata nel fine settimana, citata con numero e anno). Le scelte gestorie restano insindacabili salvo imprudenza o arbitrarietà palese, ma l’amministratore deve dimostrare le verifiche preventive svolte. Rilevanza: delimita il cuore della prova nell’azione del curatore.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 27 agosto 2025, n. 23963 (massima Brocardi, art. 2476 c.c.). La condotta dell’amministratore che nei pagamenti privilegia un interesse extrasociale dannoso integra un illecito contrattuale verso la società. Rilevanza: sostiene la natura contrattuale, e quindi esdebitabile, del risarcimento da azione sociale.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2024, n. 8069 (massima Brocardi, art. 2476 c.c.). Per gli atti non conservativi successivi allo scioglimento il danno si può liquidare con i criteri dell’art. 2486, terzo comma, c.c., anche nei giudizi in corso. Rilevanza: spiega come il curatore quantifica la domanda e dove contestarla.

Sull’azione dei creditori sociali

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 13 marzo 2023, n. 7272 (massima Brocardi, art. 2476 c.c.). L’inadempimento della società non comporta di per sé la responsabilità dell’amministratore verso il contraente: serve un illecito proprio dell’amministratore. Rilevanza: argine contro le azioni fondate sulla sola fattura non pagata.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 30 luglio 2025, n. 22002 (massima Brocardi, art. 2394 c.c.). La prescrizione quinquennale decorre dall’oggettiva percepibilità dell’insufficienza dell’attivo, non dalla conoscenza effettiva. Rilevanza: è il parametro per l’eccezione di prescrizione.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2023, n. 3552 e Cass. civ., Sez. I, ord. 3 agosto 2023, n. 23659 (massime Brocardi, art. 2394 c.c., regime l.fall.). Per l’azione del curatore si presume, salvo prova contraria a carico dell’amministratore, che l’insufficienza sia diventata percepibile con la dichiarazione di fallimento. Rilevanza: indica chi deve provare cosa per anticipare il dies a quo.

Sulla responsabilità per i debiti tributari e sulle sanzioni

  1. Cass. civ., Sez. trib., ord. 4 giugno 2024, n. 15580 (testo riprodotto da un sito professionale). La responsabilità dell’art. 36 D.P.R. 602/1973 è un’obbligazione propria ex lege di natura civilistica, da accertare con atto motivato specifico; la sola qualifica di “responsabile in solido” non basta. Rilevanza: base per impugnare l’atto e per sostenere l’esdebitabilità del debito.
  2. Cass. civ., Sez. trib., ord. 11 ottobre 2024, n. 26511 (testo riprodotto da un sito professionale). Nelle società con personalità giuridica le sanzioni tributarie gravano sull’ente anche se gestito da un amministratore di fatto, salvo il caso della società fittizia usata come schermo. Rilevanza: evita che sanzioni della società diventino debiti personali non esdebitabili.
  3. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (sintesi Eutekne, numero non disponibile). Nella liquidazione controllata la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione perché viene meno con l’obbligazione principale. Rilevanza: applicazione concreta dell’eccezione dell’art. 278 c.7 lett. b).

Sull’accesso alle procedure e sulla qualità di consumatore

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. 11 novembre 2025, n. 29746 (commento diritto.it, testo integrale non letto). La qualità di consumatore del fideiussore va esclusa quando la garanzia è funzionale all’attività della società in cui il garante ha un interesse diretto o indiretto; conta la genesi del debito, non la cessazione formale delle cariche. Rilevanza: orienta l’amministratore verso liquidazione controllata o concordato minore.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima Brocardi) e Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi diritto.it). L’apertura della liquidazione controllata non richiede la meritevolezza; la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione, mentre la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità. Rilevanza: il creditore non può bloccare l’accesso invocando la mala gestio.

Sull’esdebitazione e le opposizioni dei creditori

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima Brocardi, regime l.fall.). La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; il CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: neutralizza le osservazioni fondate sulla bassa percentuale di riparto.
  2. Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359 (riproduzione web; sezione non indicata; regime l.fall.). Le cause ostative all’esdebitazione sono tassative, anche alla luce della Direttiva UE 2019/1023. Rilevanza: argomento per l’interpretazione restrittiva delle esclusioni dell’art. 278 c.7.
  3. Trib. Treviso, 31 marzo 2026; Trib. Urbino, 9 dicembre 2025; Trib. Rimini, 5 maggio 2026 (sintesi Unijuris, senza numero). Colpa grave per l’omesso pagamento sistematico delle imposte (Treviso); rilievo dell’assenza di malafede, frode o colpa grave rispetto alla misura della soddisfazione (Urbino); patteggiamento per omesso versamento di ritenute previdenziali non ostativo senza condotte fraudolente (Rimini, regime l.fall.). Rilevanza: casistica sulla condotta che il creditore può invocare.
  4. Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025, R.G. 1/2025 (noto da fonte secondaria, testo integrale non letto). Applica all’esdebitazione dell’incapiente le esclusioni dell’art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: segnala il rischio anche per l’ex amministratore incapiente.
  5. Corte cost., ord. n. 104/2026 (scheda della Corte). Restituzione degli atti, senza esame del merito, sulla questione relativa all’art. 278 c.2; le ordinanze di rimessione sono state ripubblicate il 23/9/2026 e la questione è di nuovo pendente. Rilevanza: la regola sui creditori non insinuati è vigente ma contestata.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo, partendo dalle mosse che i creditori hanno già fatto e da quelle che stanno preparando. Ecco, concretamente, cosa fa lo studio per l’amministratore persona fisica.

  1. Mappiamo i creditori e le loro mosse. Raccogliamo citazioni, decreti ingiuntivi, cartelle, atti ex art. 36, avvisi di garanzia e lettere del curatore, e costruiamo un quadro unico con importi, titoli e termini.
  2. Qualifichiamo ogni debito ai fini dell’esdebitazione. Distinguiamo i debiti contrattuali, quelli da azione sociale, quelli da azione dei creditori sociali, quelli da reato e le sanzioni, perché il loro destino nell’art. 278 c.7 è diverso.
  3. Verifichiamo i vizi degli atti tributari. Controlliamo se l’atto che ti chiama a rispondere delle imposte della società contiene la motivazione specifica richiesta dalla Cassazione e se le sanzioni ti sono state imputate nonostante l’art. 7 del D.L. 269/2003.
  4. Ricostruiamo la gestione in vista dell’azione di responsabilità. Con i commercialisti dello staff esaminiamo bilanci, flussi e scelte gestorie, individuiamo il momento di percepibilità dell’insufficienza patrimoniale e valutiamo la prescrizione.
  5. Scegliamo lo strumento di sovraindebitamento adatto. Valutiamo se la tua posizione consente il piano del consumatore alla luce di Cass. 29746/2025, se esistono risorse esterne per il concordato minore, o se la strada è la liquidazione controllata o l’esdebitazione dell’incapiente.
  6. Presidiamo l’eccezione dell’art. 268 c.3. Se un creditore chiede la tua liquidazione controllata senza che vi sia attivo da distribuire, prepariamo l’eccezione entro la prima udienza e coordiniamo l’attestazione con l’OCC.
  7. Prepariamo l’esdebitazione dal primo giorno. Documentiamo la genesi dei debiti e la collaborazione con il liquidatore, perché le condizioni degli artt. 280 e 282 c.2 si dimostrano durante tutta la procedura.
  8. Coordiniamo la partita civile con quella penale. Se c’è un procedimento per bancarotta, teniamo conto del rinvio previsto dall’art. 280 lett. a) e del peso di un’eventuale costituzione di parte civile sulla natura del titolo risarcitorio.
  9. Apriamo il tavolo della trattativa nel momento giusto. Proponiamo transazioni al curatore, saldo e stralcio alla banca o al cessionario, apporti esterni nel concordato minore, quando la convenienza dell’avversario si sposta.
  10. Rispondiamo alle osservazioni e gestiamo il reclamo. Presidiamo i quindici giorni per le osservazioni e i trenta giorni per il reclamo e, ove ammesso, proseguiamo fino al ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno la relazione dell’OCC, l’attestazione sull’attivo acquisibile e il lavoro del liquidatore, cioè i passaggi in cui l’esdebitazione dell’amministratore si vince o si perde. Come cassazionista, garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: la stessa linea difensiva, impostata dallo stesso professionista, accompagna la causa di responsabilità, il reclamo contro il decreto di esdebitazione e l’eventuale ricorso in Cassazione, in un terreno dove la giurisprudenza è ancora in movimento. La competenza di Esperto Negoziatore consente inoltre di leggere la crisi della società da cui tutto è nato, che spesso è la chiave per difendere la gestione.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: la convenienza del curatore, della banca o del cessionario è materia da commercialista quanto da avvocato, e una proposta di accordo credibile nasce da numeri verificati.

Chiusura

L’amministratore di società può ottenere l’esdebitazione personale: come persona fisica sovraindebitata ha accesso alla liquidazione controllata e, decorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura, alla liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti. Fideiussioni, debiti di consumo, risarcimenti da azione sociale e, secondo un argomento solido, la responsabilità ex art. 36 possono essere travolti. Restano invece a rischio i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, a cominciare da quelli derivanti da reato, e restano dovute le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie; una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, senza riabilitazione, chiude la porta. Nella crisi dell’amministratore non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: prima che il titolo risarcitorio si formi, prima che il creditore depositi le osservazioni, prima che i termini scadano.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa partita perché unisce le due competenze che servono: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC per la procedura della persona fisica, e quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per leggere la gestione della società, con la qualifica di cassazionista a garantire la continuità fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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