Chi vive di pensione e si trova schiacciato dai debiti fa quasi sempre la stessa domanda, prima ancora di chiedere come funziona la procedura: “Se chiedo la liquidazione controllata, mi tolgono la pensione?”. La domanda diventa ancora più delicata quando l’entrata principale è una pensione di reversibilità, cioè la prestazione che si riceve dopo la morte del coniuge, e che molti percepiscono come qualcosa di “non proprio”, quasi un ricordo economico della persona scomparsa. Si aggiungono poi i casi di chi riceve una pensione di invalidità, l’assegno sociale o l’indennità di accompagnamento, e quelli di chi ha già un quinto della pensione trattenuto da una finanziaria o pignorato da un creditore.
Su questo terreno la lettera della legge dice poco. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) stabilisce che pensioni e stipendi restano fuori dalla liquidazione “nei limiti” di quanto serve al mantenimento del debitore e della sua famiglia, e affida al giudice il compito di indicare quei limiti. Non fissa una cifra, non indica un metodo, non distingue tra pensione di vecchiaia e pensione di reversibilità. Per sapere quanto della tua pensione resterà a te, quindi, conta molto più come ragionano i tribunali che il testo della norma. Ed è proprio qui che l’analisi delle decisioni diventa indispensabile: i giudici hanno elaborato criteri diversi, a volte convergenti, a volte no, che producono risultati molto differenti sulla stessa pensione.
In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, lette una per una e tradotte in conseguenze pratiche: quanto della pensione resta al pensionato, che cosa succede alla cessione del quinto, quali prestazioni non possono essere toccate e perché la reversibilità viene trattata come reddito proprio di chi la riceve.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa, che deriva dalle competenze certificate dell’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo: è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Significa conoscere dall’interno il lavoro dell’OCC, che nella liquidazione controllata ricostruisce redditi e spese del nucleo e propone al giudice la quota da lasciare al debitore: è esattamente il passaggio in cui si decide quanta parte della pensione resta nella disponibilità del pensionato.
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Le norme su cui i giudici sono chiamati a decidere
Prima di entrare nelle decisioni, serve una mappa essenziale delle norme. Non per ripetere il codice, ma per capire su quali parole i tribunali hanno costruito i loro orientamenti.
L’art. 268 CCII e le esclusioni del comma 4. La liquidazione controllata è la procedura con cui il debitore sovraindebitato mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio, affidato a un liquidatore. Il comma 4 dell’art. 268, nel testo vigente dopo il correttivo (D.Lgs. 136/2024), elenca ciò che non entra nella liquidazione. Secondo la norma restano esclusi: a) i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.; b) i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia; c) i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
La lettera b) è il cuore del tema. Le pensioni non sono escluse per intero: sono escluse fino al limite fissato dal giudice come necessario al mantenimento. Tutto ciò che supera quel limite entra nella procedura e va ai creditori. La lettera a), invece, richiama un’esclusione diversa e più forte: i crediti che l’art. 545 c.p.c. considera impignorabili non entrano proprio nella liquidazione.
Il comma 3 dell’art. 268: senza attivo la procedura non si apre. Il correttivo ha aggiunto una regola che pesa moltissimo per i pensionati. Se è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante azioni giudiziarie. Per chi non possiede immobili né risparmi, l’unico attivo possibile è proprio la parte di pensione che supera la quota di mantenimento. Se quella parte non esiste, la porta della liquidazione resta chiusa e si apre un’altra strada, l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII).
L’art. 545 c.p.c.: i limiti al pignoramento delle pensioni. Nel pignoramento individuale le pensioni sono protette dall’art. 545 c.p.c. (testo consultato su Brocardi, pagina aggiornata a febbraio 2026). Il comma 7 stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; la parte eccedente è pignorabile nei limiti dei commi 3, 4 e 5. Il comma 4 fissa la misura ordinaria di un quinto; il comma 5 stabilisce che, se concorrono più cause di credito, il pignoramento non può superare la metà. Il comma 6 fa salve le ulteriori limitazioni previste da leggi speciali. Il comma 8 regola le somme già accreditate sul conto: quelle accreditate prima del pignoramento sono pignorabili solo per l’importo che supera il triplo dell’assegno sociale. Il comma 9 prevede che il pignoramento eseguito oltre questi limiti sia parzialmente inefficace, con rilievo anche d’ufficio.
L’art. 283 c.2 CCII: il parametro dell’incapiente. L’esdebitazione del debitore incapiente non riguarda direttamente la liquidazione, ma il suo comma 2 contiene l’unico parametro numerico che il codice offre per misurare il “mantenimento”: il presupposto dell’incapienza ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 159/2013) corrispondente al numero dei componenti del nucleo. Molti tribunali, come vedremo, prendono in prestito questa formula per fissare la quota esclusa dalla liquidazione.
I dati di riferimento per il 2026 sono questi: assegno sociale pari a 546,24 euro mensili per tredici mensilità, cioè 7.101,12 euro annui (importo provvisorio indicato dalla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025); scala di equivalenza ISEE con parametro 1,00 per una persona, 1,57 per due, 2,04 per tre, 2,46 per quattro, 2,85 per cinque.
L’esdebitazione dopo tre anni (art. 282 CCII). Infine, l’art. 282 stabilisce che nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, con decreto motivato del tribunale. Questo dato è decisivo per i pensionati: la parte di pensione eccedente il mantenimento viene di regola acquisita per un periodo che i tribunali collegano al triennio, e non a vita.
L’orientamento ormai stabile: la pensione entra solo per l’eccedenza, e la misura la decide il giudice
Partiamo da ciò che, nelle decisioni lette, non è in discussione. L’orientamento si è consolidato nel senso che la pensione non viene mai acquisita per intero dalla liquidazione: entra solo la parte che supera il fabbisogno del debitore e della famiglia, e quel fabbisogno è fissato dal giudice sul caso concreto, con un provvedimento che può essere rivisto. Tre pronunce mostrano bene come questo principio si traduce nella pratica.
Tribunale di Genova, Sez. VII civile, sentenza n. 7/2023 del 30 gennaio 2023
La vicenda è quella di un pensionato con una pensione di circa 2.000 euro mensili lordi su tredici mensilità, su cui gravava una cessione del quinto legata a un finanziamento. Il tribunale, aprendo la liquidazione controllata, non ha usato formule astratte: ha guardato alle spese del nucleo e alle condizioni di salute particolarmente precarie del debitore, che lasciavano prevedere spese future per cure. Su questa base ha lasciato al debitore 1.598,16 euro al mese, destinando ai creditori 400 euro mensili; per la tredicesima ha lasciato al debitore 997 euro, destinando ai creditori la parte restante, circa 1.000 euro.
Il principio affermato è che la quota esclusa si costruisce sulla persona concreta: spese documentate, salute, esigenze prevedibili, non solo un parametro statistico. Il tribunale ha anche precisato che il reddito può essere acquisito fino al triennio dall’apertura, termine collegato all’esdebitazione dell’art. 282, e che oltre quel termine non è più possibile l’apprensione, salvo che il debitore scelga di proseguire volontariamente.
In altre parole, se sei un pensionato con problemi di salute documentati, quelle spese non sono un dettaglio: possono spostare in modo rilevante la quota che resta a te. E la procedura ha un orizzonte temporale definito.
Tribunale di Rimini, sentenza n. 61/2023 del 26 settembre 2023
Qui il debitore era un pensionato con una pensione netta di circa 2.153 euro al mese, con un nucleo composto dalla moglie casalinga senza reddito e da altri familiari conviventi, tra cui due minori e il loro padre, che contribuiva alle spese. I ricorrenti avevano proposto di trattenere 1.870 euro, ma gli stessi OCC consideravano quella cifra insufficiente, perché coincidente con la soglia di povertà assoluta ISTAT del 2021. Il tribunale ha fissato in 1.400 euro mensili la somma da lasciare al debitore, acquisendo il resto, circa 753 euro al mese, tenendo conto del contributo economico del convivente.
L’aspetto più interessante è il ragionamento sull’art. 545 c.p.c. Il tribunale ha affermato che la pensione non può essere liquidata nella parte che la legge considera impignorabile e, ricorrendo il concorso di più tipi di debito, ha individuato quel limite nella metà, applicando il comma 5 dell’art. 545. Il principio, calato nella pratica, significa che il giudice ha usato le regole del pignoramento come tetto massimo all’acquisizione: la liquidazione non può prendere più di quanto avrebbero potuto prendere, insieme, tutti i creditori con i pignoramenti individuali.
Il tribunale ha previsto anche una modalità operativa che ricorre spesso: l’intera pensione viene incassata dal liquidatore, che restituisce al debitore la somma fissata. È un dettaglio che il pensionato deve conoscere in anticipo, perché cambia la gestione quotidiana del denaro.
Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 143/2025 pubblicata il 27 novembre 2025
La vicenda riguarda un pensionato con una pensione INPS di circa 1.604 euro mensili, già pignorata per un quinto, che viveva da solo in un appartamento in affitto. Il debitore aveva indicato spese ordinarie per circa 1.280 euro al mese, oltre alle spese straordinarie non prevedibili. Il tribunale ha ritenuto “congrua” la quantificazione e ha fissato la quota esclusa proprio in 1.280 euro mensili, riservandosi una diversa valutazione in seguito.
Il principio è che, quando le spese dichiarate sono plausibili e verificate dall’OCC, il tribunale può adottarle come misura del mantenimento, senza ricorrere al parametro dell’assegno sociale. La sentenza aggiunge un passaggio importante: il debitore si era offerto di versare 300 euro al mese per tre anni più la tredicesima, ma il tribunale ha chiarito che quella cifra era solo indicativa, perché alla procedura va comunque tutto ciò che supera le spese personali, anche in misura variabile.
In altre parole, l’offerta del debitore non è un tetto: se la pensione aumenta o le spese calano, la differenza va ai creditori. Sul pignoramento del quinto già in corso, la sentenza ha stabilito che, dal mese successivo all’apertura, i pagamenti del terzo pignorato (cioè l’ente pensionistico) a favore del creditore procedente o del cessionario sono inefficaci verso la procedura. Ci torneremo nella terza questione.
Tribunale di Cremona, sentenza n. 42/2025 del 12 giugno 2025
Questa sentenza non riguarda un pensionato ma un lavoratore dipendente, e la citiamo per un profilo di metodo che vale identico per la pensione. Il tribunale non ha fissato subito la quota esclusa, ma l’ha rimessa al giudice delegato con separato provvedimento, chiedendo al liquidatore di segnalare eventuali miglioramenti significativi del reddito per l’adeguamento. Nello stesso provvedimento ha disposto la sospensione di tutte le trattenute derivanti da pignoramenti, assegnazioni o cessioni volontarie del quinto fino al termine della procedura.
Il principio, calato nella pratica, significa che la quota esclusa non è “scolpita” nella sentenza di apertura: può essere determinata dopo e modificata nel corso della procedura. Per il pensionato è una tutela e un onere insieme: si può chiedere di rivederla se le spese aumentano, ma si deve anche comunicare ogni variazione in aumento.
Cosa resta fermo, quindi. Le quattro decisioni, pur con metodi diversi, condividono tre punti: la pensione entra solo per l’eccedenza; la quota è fissata dal giudice e resta modificabile; l’acquisizione è legata al triennio dell’esdebitazione. Da qui in avanti, invece, si aprono le questioni su cui i tribunali non ragionano allo stesso modo.
Prima questione aperta: con quale criterio si calcola la parte di pensione che resta al pensionato?
La questione
Il lettore la porrebbe così: “Ho una pensione di 1.700 euro. Quanto mi lasciano? C’è una cifra fissa o dipende dal giudice?”. La risposta onesta è che dipende dal criterio che il tribunale sceglie, e i criteri in uso sono almeno tre.
Cosa hanno deciso i giudici
Primo criterio: la formula dell’art. 283 c.2 applicata per analogia. Il Tribunale di Trani, con la sentenza del 20 gennaio 2026 (R.G. 3-1/2026), ha preso come riferimento per il mantenimento proprio il parametro dell’incapiente: assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala ISEE. Il tribunale ha indicato l’assegno sociale 2026 in 546,24 euro per tredici mensilità, cioè 591,76 euro se ripartito su dodici mesi; con il parametro 1,00 di una persona sola ha ottenuto 887,64 euro mensili. Ha però precisato che si può tenere conto anche del canone di locazione dell’abitazione, e nel caso concreto ha fissato in via provvisoria la quota esclusa in 1.390 euro mensili, soggetta a revisione da parte del giudice delegato. La debitrice, lavoratrice dipendente con 2.234 euro mensili, doveva versare tutto l’eccedente, comprese tredicesima e quattordicesima.
Il principio è che il parametro dell’assegno sociale serve come base minima oggettiva, alla quale il giudice può aggiungere le spese abitative effettive. È un metodo che garantisce uniformità, perché due pensionati nella stessa situazione familiare partono dalla stessa cifra.
Secondo criterio: le spese documentate del nucleo. È la strada seguita, come visto, dal Tribunale di Reggio Emilia (sent. 143/2025) e dal Tribunale di Genova (sent. 7/2023). Qui non c’è una formula: c’è l’elenco delle spese, il controllo dell’OCC e la valutazione di congruità del giudice. Anche il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 255/2024 del 26 novembre 2024 (Sez. II civile), ha adottato questo metodo per una lavoratrice con un figlio di diciassette anni: le spese indicate, 1.317 euro mensili, erano state ritenute congrue dal gestore della crisi, e il tribunale ha fissato la quota esclusa in 1.400 euro, modificabile su istanza motivata in presenza di mutamenti documentati.
Terzo criterio: le soglie statistiche di povertà e i limiti dell’art. 545. Il Tribunale di Rimini (sent. 61/2023) ha ragionato tenendo conto della soglia di povertà assoluta ISTAT, giudicata insufficiente come misura del mantenimento, e ha usato l’art. 545 c.p.c. come limite massimo all’acquisizione.
Se c’è contrasto
Il contrasto esiste, ma non è frontale: i tribunali non si smentiscono a vicenda, scelgono strumenti diversi. Il metodo dell’art. 283 c.2 si sta diffondendo perché offre un dato numerico verificabile, ma resta una scelta interpretativa, non un obbligo di legge: l’art. 268 c.4 lett. b) non lo richiama. C’è anche un dubbio di lettura sullo stesso art. 283 c.2: secondo la citazione del testo vigente riportata nel decreto del Tribunale di Alessandria dell’11 febbraio 2026, la soglia si confronta con il reddito dopo aver dedotto spese di produzione e spese di mantenimento, mentre il testo anteriore al correttivo era letto da parte degli operatori come misura del mantenimento stesso. Quando un tribunale usa la formula per la liquidazione, la usa nella seconda funzione, cioè come misura del fabbisogno.
Un secondo punto aperto riguarda le maggiorazioni della scala ISEE (per figli, per componenti con disabilità): nessuna delle decisioni lette chiarisce se entrino nel calcolo. Il Tribunale di Milano, con il decreto del 23 febbraio 2026, ha indicato per un nucleo di quattro persone una soglia annua di 25.840,95 euro, che corrisponde al parametro base 2,46 con l’assegno sociale 2025, senza maggiorazioni.
L’assunzione prudenziale è questa: aspettati come punto di partenza la formula assegno sociale × 1,5 × parametro ISEE, ma prepara comunque un prospetto completo e documentato delle spese reali, perché è con quel prospetto che si ottiene una quota più alta del minimo.
Cosa significa per te
Concretamente, per un pensionato che vive da solo, il punto di partenza nel 2026 con il metodo di Trani è 887,64 euro al mese, a cui il giudice può aggiungere l’affitto. Per una coppia, con parametro 1,57, il punto di partenza sale a circa 1.393,59 euro mensili. Se però le spese reali sono più alte e sono documentate (affitto, utenze, farmaci, assistenza, trasporti per le cure), i tribunali che usano il metodo delle spese le riconoscono.
La differenza tra una quota calcolata solo sulla formula e una quota costruita sulle spese documentate può valere centinaia di euro al mese, moltiplicati per tre anni: è il punto su cui si gioca davvero la sorte della pensione.
Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, “la quota di pensione che resta al debitore si decide quasi sempre nella relazione dell’OCC: un prospetto delle spese ben documentato pesa più di qualsiasi argomento successivo”.
Ricorda infine che il decreto del giudice delegato che fissa o modifica la quota si può contestare con il reclamo dell’art. 124 CCII, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. Per l’art. 9 c.1 CCII la sospensione feriale non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice: i termini corrono anche in agosto.
Seconda questione aperta: reversibilità, invalidità, assegno sociale e accompagnamento sono trattati allo stesso modo?
La questione
“La mia entrata è la reversibilità di mio marito: è un reddito mio o una specie di eredità?”. “Prendo l’accompagnamento: me lo tolgono?”. “Mio marito ha la pensione sociale: la contano anche lui?”. Sono domande diverse che hanno una radice comune: non tutte le prestazioni che arrivano dall’INPS hanno la stessa natura giuridica, e la natura decide se e quanto entrano nella liquidazione.
Cosa hanno deciso i giudici
La pensione di reversibilità. Va detto con chiarezza: nelle decisioni lette per questa analisi non abbiamo trovato una pronuncia con estremi certi che si occupi specificamente della reversibilità nella liquidazione controllata. Nessuna, però, la tratta in modo diverso dalle altre pensioni: i provvedimenti si riferiscono genericamente al “reddito da pensione” del debitore (così, ad esempio, il Tribunale di Milano nella sentenza n. 928/2025 e il Tribunale di Rimini nella sentenza n. 61/2023, che non distinguono il tipo di pensione).
Il ragionamento giuridico, a quel punto, discende dalla norma. L’art. 268 c.4 lett. b) parla di “pensioni” senza aggettivi. La reversibilità è una pensione che spetta al superstite per un diritto proprio, che nasce in capo a lui alla morte del titolare: non è un bene ereditato, non fa parte dell’eredità del coniuge defunto, e viene pagata al superstite come suo reddito personale. Ne segue che la reversibilità entra nella liquidazione controllata alle stesse condizioni di qualsiasi altra pensione: solo per la parte che supera la quota di mantenimento fissata dal giudice. Non è più protetta, ma neppure meno protetta.
Due conseguenze pratiche meritano attenzione. La prima: se il superstite percepisce sia una pensione propria sia la reversibilità, il giudice considera la somma delle due come reddito complessivo, e su quella misura l’eccedenza. La seconda: i debiti del coniuge defunto non diventano debiti del superstite per il solo fatto che questi riceve la reversibilità. Se il superstite ha accettato l’eredità, il discorso cambia, ma per una ragione diversa (l’accettazione), non per la pensione.
Le prestazioni assistenziali: l’indennità di cessazione dell’attività commerciale e la pensione sociale del coniuge. Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 57/2026 pubblicata il 27 aprile 2026, ha deciso il caso di una debitrice che percepiva soltanto l’indennità per cessata attività commerciale, pari a 611,85 euro mensili, con un coniuge titolare di una pensione sociale di 635,85 euro. Il tribunale ha fissato il fabbisogno mensile nell’intero importo dell’indennità, tredicesima compresa, lasciando alla procedura soltanto eventuali entrate ulteriori. Il reddito del coniuge non è stato incluso nel calcolo della quota.
Il principio è che una prestazione di importo pari o vicino al minimo vitale resta interamente nella disponibilità del debitore, e che il reddito del familiare che non partecipa alla procedura non viene acquisito. È un’applicazione diretta della logica della lettera b): se tutta la prestazione serve al mantenimento, non c’è eccedenza da prendere.
L’Assegno Unico come credito di natura alimentare. Il Tribunale di Verona, nella sentenza n. 255/2024, ha qualificato l’Assegno Unico come impignorabile perché credito di natura alimentare, e lo ha lasciato interamente alla debitrice (200 euro al mese inclusi nella quota esclusa di 1.400 euro), acquisendo invece la parte di stipendio eccedente 1.200 euro. Non è una pensione, ma il ragionamento si estende a tutte le prestazioni che hanno funzione di sostentamento: quando la natura è alimentare o assistenziale, l’esclusione passa per la lettera a) dell’art. 268 c.4 (crediti impignorabili), e non dipende dalla quota fissata dal giudice.
Assegno sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento. Per queste prestazioni la distinzione da fare è tra previdenza e assistenza. Le pensioni previdenziali (vecchiaia, anticipata, reversibilità, assegno ordinario di invalidità INPS) sono il frutto dei contributi versati e rientrano nella lettera b): escluse fino alla quota di mantenimento. Le prestazioni assistenziali (assegno sociale, pensione e assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento) sono erogate per bisogno o per menomazione, senza contribuzione. L’art. 545 c.p.c. al comma 6 fa salve le limitazioni previste dalle leggi speciali, ed è da quelle leggi che discende la protezione rafforzata di molte prestazioni assistenziali. L’indennità di accompagnamento, in particolare, serve a pagare l’assistenza di cui la persona ha bisogno per vivere: trattarla come reddito da cui ricavare un’eccedenza per i creditori contraddirebbe la sua stessa funzione. Nelle decisioni lette non abbiamo trovato un provvedimento con estremi certi che abbia acquisito un’indennità di accompagnamento alla liquidazione.
Se c’è contrasto
Sulla reversibilità non c’è contrasto: c’è assenza di decisioni specifiche, e l’interpretazione letterale porta a trattarla come qualsiasi pensione. Sulle prestazioni assistenziali, il punto più delicato è un altro: alcune leggi speciali proteggono la prestazione dal pignoramento, ma il loro coordinamento con la liquidazione controllata non è stato ancora affrontato in modo esplicito da una pronuncia di legittimità che abbiamo potuto leggere. Un ulteriore dubbio riguarda le somme assistenziali già accreditate sul conto e confuse con altri redditi.
L’assunzione prudenziale è questa: presenta sempre le prestazioni assistenziali separate dalle pensioni previdenziali, con il loro titolo, e chiedi espressamente al giudice di dichiararle escluse per intero; per la reversibilità, invece, ragiona come per qualsiasi pensione e lavora sulla quota di mantenimento.
Cosa significa per te
Se percepisci la reversibilità, non aspettarti una protezione speciale, ma neppure un trattamento peggiore: conta il totale delle tue entrate e conta il tuo fabbisogno. Se percepisci anche una prestazione assistenziale, falla emergere distintamente fin dalla domanda, con il prospetto INPS che ne indica il titolo. Mescolare in un unico importo pensione e accompagnamento è l’errore che rischia di far trattare come reddito disponibile una somma che dovrebbe restare intoccabile.
Un ultimo aspetto riguarda il nucleo familiare. Il caso di Trani 57/2026 mostra che il reddito del coniuge non viene acquisito; ma il coniuge conta nel calcolo del parametro ISEE (art. 3 D.P.C.M. 159/2013: il coniuge con residenza diversa resta nel nucleo salvo separazione legale e casi tassativi). In pratica, il coniuge alza la quota di mantenimento perché aumenta il parametro, ma il giudice può anche considerare il suo reddito come contributo alle spese comuni, come ha fatto il Tribunale di Rimini con il contributo del convivente.
Terza questione aperta: la pensione già pignorata o ceduta per un quinto
La questione
“Da anni la finanziaria mi trattiene un quinto della pensione. Se si apre la liquidazione, continua a prenderselo? E il creditore che mi ha pignorato la pensione?”. È la domanda più frequente tra i pensionati sovraindebitati, perché la cessione del quinto è il finanziamento più diffuso tra chi percepisce una pensione.
Cosa hanno deciso i giudici
La cessione del quinto è inopponibile alla procedura dopo l’apertura. Il Tribunale di Genova (sent. 7/2023) ha affermato che la cessione del quinto in essere, collegata a un finanziamento, è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, richiamando un orientamento già espresso sotto la legge 3/2012. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 928/2025 pubblicata il 5 dicembre 2025 (Sez. II civile), relativa a un debitore con una pensione netta di 1.420 euro, ha sviluppato il fondamento: ha ritenuto compatibile con il sovraindebitamento l’orientamento della Cassazione secondo cui la cessione di crediti futuri non è opponibile alla procedura concorsuale, anche se notificata o accettata ai sensi dell’art. 2914 n. 2 c.c., richiamando Cass. 17 gennaio 2012, n. 551 e Cass. 31 maggio 2005, n. 17590. Il liquidatore, secondo la sentenza, deve comunicare all’ente pensionistico che dalla data di apertura cessano le trattenute per cessione del quinto e per precedenti pignoramenti, e che le somme vanno versate sul conto della procedura.
Il principio è che i ratei di pensione che maturano dopo l’apertura sono crediti futuri: la cessione firmata anni prima non li ha ancora trasferiti in modo opponibile alla massa dei creditori, che da quel momento concorrono tutti alla pari. La finanziaria non perde il suo credito: diventa un creditore chirografario come gli altri, che si insinua al passivo per il residuo e partecipa ai riparti.
Il pignoramento della pensione già in corso non prosegue fuori dal concorso. Lo stesso Tribunale di Milano ha dichiarato inopponibili alla procedura i pignoramenti presso terzi in corso, impedendo il pagamento del terzo al creditore assegnatario dopo l’apertura. Il richiamo è a Cass. 10 agosto 2017, n. 19947, secondo cui l’ordinanza di assegnazione opera come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento: finché il terzo non paga, il debito non è estinto, e quindi i pagamenti successivi all’apertura ricadono nel concorso. Il Tribunale di Verona (sent. 255/2024) ha seguito la stessa linea per un pignoramento del quinto dello stipendio promosso da una banca: le quote maturate dopo l’apertura vanno alla procedura e il creditore deve partecipare al riparto. Il Tribunale di Reggio Emilia (sent. 143/2025), per una pensione pignorata, ha considerato inefficaci verso la procedura i pagamenti del terzo pignorato a favore del creditore procedente o cessionario dal mese successivo all’apertura. Il Tribunale di Cremona (sent. 42/2025) ha disposto la sospensione di tutte le trattenute da pignoramenti, assegnazioni o cessioni del quinto fino al termine della procedura.
La base normativa di questo effetto è nel codice: secondo gli artt. 270 c.5 e 150 CCII, richiamati dalle sentenze di Trani e Milano, dall’apertura nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione.
Se c’è contrasto
Sul principio di fondo, nelle decisioni lette, non c’è contrasto: tutte considerano inopponibili alla procedura cessioni e pignoramenti sui ratei successivi all’apertura. Le differenze riguardano la decorrenza pratica (dalla data della sentenza, dal mese successivo, dalla comunicazione del liquidatore all’ente) e la destinazione delle somme: in genere vanno al conto della procedura, che poi restituisce al debitore la quota di mantenimento. Va segnalato che le pronunce di Cassazione richiamate dal Tribunale di Milano sono anteriori al CCII e riguardano le procedure concorsuali tradizionali: il loro trasferimento alla liquidazione controllata è opera dei tribunali di merito.
C’è poi una questione collegata nel campo dell’incapiente. Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026, secondo la sintesi di Iusletter (27 maggio 2026), riguardava un caso di stipendio pignorato con un’assegnazione che già dava utilità al creditore, con revoca dell’esdebitazione in sede di reclamo e ricorso dichiarato inammissibile. Altre fonti (EC News, 4 settembre 2026) descrivono la stessa ordinanza soprattutto per il principio sulla ricorribilità dei decreti. Il dato utile è che un’assegnazione in corso può essere considerata un’utilità già esistente: chi ha la pensione pignorata e pensa alla strada dell’incapiente deve valutarlo con attenzione.
L’assunzione prudenziale è questa: la cessione del quinto e il pignoramento della pensione si fermano con l’apertura della liquidazione, ma serve un’azione concreta del liquidatore verso l’INPS o l’ente erogatore; finché la comunicazione non arriva, le trattenute possono continuare e andranno poi recuperate o regolate nella procedura.
Cosa significa per te
Per il pensionato con la cessione del quinto, l’apertura della liquidazione ha un effetto immediato e tangibile: la rata non viene più trattenuta a favore della finanziaria. Attenzione però: quella parte di pensione non torna automaticamente a te, perché entra anch’essa nel calcolo dell’eccedenza da destinare a tutti i creditori. Il guadagno vero sta nell’uguaglianza tra creditori e nell’orizzonte dell’esdebitazione: dopo la procedura, il debito residuo verso la finanziaria rientra tra quelli da cui il debitore può essere liberato, alle condizioni degli artt. 280 e 282 CCII.
Per chi ha la pensione pignorata, l’effetto è analogo: il creditore procedente perde la corsia preferenziale e si insinua al passivo.
Trani 2026: le due sentenze più recenti e che cosa aggiungono
La decisione più recente tra quelle lette è la sentenza del Tribunale di Trani n. 57/2026, pubblicata il 27 aprile 2026 (decisa in camera di consiglio il 13 aprile 2026, R.G. 76-1/2026). Va letta insieme all’altra sentenza dello stesso tribunale, quella del 20 gennaio 2026 (R.G. 3-1/2026), perché le due decisioni, a pochi mesi di distanza, mostrano lo stesso ufficio giudiziario alle prese con i due estremi del problema: un reddito che supera largamente il minimo e una prestazione che coincide con il minimo.
Il contesto. Nella sentenza di gennaio la debitrice era una lavoratrice dipendente sola, con 2.234 euro mensili. Il tribunale ha esplicitato il proprio metodo: il riferimento per il mantenimento è il criterio dell’art. 283 c.2 CCII, cioè l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo. Con i dati 2026 il calcolo dà 887,64 euro mensili per una persona sola; il tribunale ha aggiunto la possibilità di considerare il canone di locazione e ha fissato in via provvisoria la quota in 1.390 euro, con obbligo di versare l’eccedenza, comprese tredicesima e quattordicesima, e ogni altra entrata sopravvenuta.
Nella sentenza di aprile la debitrice percepiva soltanto l’indennità per cessata attività commerciale di 611,85 euro mensili, mentre il coniuge riceveva una pensione sociale di 635,85 euro. Qui il tribunale non ha applicato alcuna formula: ha fissato il fabbisogno nell’intero importo della prestazione, tredicesima compresa, e ha escluso dal calcolo il reddito del coniuge.
La motivazione in linguaggio piano. Messe in fila, le due sentenze dicono una cosa semplice. Il parametro dell’assegno sociale serve a stabilire una soglia minima comune; sotto quella soglia non c’è nulla da prendere; sopra, il giudice la adatta alle spese reali, a cominciare dalla casa. Quando la prestazione percepita è essa stessa una misura di sopravvivenza, come un importo pari al trattamento minimo, il risultato è che la procedura non acquisisce nulla della prestazione e vive solo di eventuali entrate diverse. In entrambi i casi la quota è dichiarata provvisoria e il giudice delegato può modificarla dopo aver acquisito ulteriori informazioni.
Che cosa cambia rispetto a prima. Le decisioni del 2023, come quelle di Genova e Rimini, ragionavano soprattutto sulle spese concrete del nucleo, sulle condizioni di salute, sulle soglie di povertà ISTAT o sui limiti dell’art. 545 c.p.c. Con le sentenze di Trani del 2026 si consolida una tendenza diversa: agganciare il mantenimento a un parametro legale già presente nel codice, l’art. 283 c.2, che ha il pregio di essere aggiornato ogni anno con l’assegno sociale e di crescere con il numero dei componenti del nucleo. Per il pensionato questo significa maggiore prevedibilità: prima ancora di depositare la domanda, si può calcolare con buona approssimazione da quale cifra partirà il giudice.
Il limite del metodo, che i tribunali stessi riconoscono quando aggiungono il canone di locazione o rendono la quota provvisoria, è che la formula non vede le spese individuali: farmaci, assistenza domiciliare, spese di trasporto per le cure, debiti per mantenimento dei figli. Per questo la formula non va subita: va integrata con un prospetto delle spese che giustifichi una quota più alta, nei casi in cui il fabbisogno reale la supera.
C’è infine un riflesso sull’accesso alla procedura. Se la pensione è pari o di poco superiore alla soglia, l’eccedenza è nulla o minima, e l’art. 268 c.3 impedisce al debitore di aprire la liquidazione su propria domanda senza un’attestazione dell’OCC sull’esistenza di attivo. In questi casi la strada coerente è l’esdebitazione dell’incapiente, che il comma 2 dell’art. 283 aggancia proprio allo stesso parametro.
Tre casi-tipo letti con la lente delle decisioni
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali. Gli importi dell’assegno sociale e dei parametri sono quelli 2026 indicati sopra; le decisioni richiamate sono quelle esaminate in questa analisi.
Ipotesi 1 – Vedova con pensione propria e reversibilità.
Dati di partenza: pensione di vecchiaia netta di 742,30 euro e pensione di reversibilità netta di 1.087,40 euro, entrambe su tredici mensilità; totale mensile 1.829,70 euro. Vive sola in affitto con canone di 480 euro. Debiti chirografari per 61.300 euro, nessun immobile.
– La reversibilità, come pensione del superstite, si somma alla pensione propria: il reddito di riferimento è 1.829,70 euro al mese.
– Con il metodo di Trani (sent. 20/1/2026): soglia per una persona 887,64 euro più canone 480 euro = 1.367,64 euro di quota esclusa. Eccedenza mensile 462,06 euro, cioè 5.544,72 euro l’anno, a cui si aggiunge la tredicesima se acquisita per intero (1.829,70 euro): 7.374,42 euro l’anno, 22.123,26 euro nel triennio.
– Con il metodo delle spese documentate (Reggio Emilia, sent. 143/2025): se la debitrice documenta 1.540 euro di spese mensili (affitto, utenze, farmaci, alimentazione, trasporti), l’eccedenza scende a 289,70 euro al mese, 3.476,40 euro l’anno, che con la tredicesima diventano 5.306,10 euro; 15.918,30 euro nel triennio. La differenza tra i due metodi è di 6.204,96 euro.
– Confronto con un pignoramento individuale (art. 545 c.7 c.p.c.): la parte impignorabile sarebbe 1.092,48 euro (doppio dell’assegno sociale 2026); un solo creditore potrebbe pignorare un quinto dell’eccedenza di 737,22 euro, cioè circa 147,44 euro al mese. Il tetto della metà indicato da Rimini (sent. 61/2023) per il concorso di più crediti, 914,85 euro, non viene superato in nessuna delle due varianti.
– Esito: la liquidazione acquisisce più di quanto otterrebbe un singolo creditore, ma per un tempo definito; dopo il triennio la debitrice può chiedere l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII.
Ipotesi 2 – Pensionato con cessione del quinto e coniuge senza reddito.
Dati di partenza: pensione netta di 1.948,20 euro su tredici mensilità, cessione del quinto con rata di 389,00 euro e residuo di 14.870,00 euro; coniuge convivente senza reddito; altri debiti per 38.450 euro. Sentenza di apertura lunedì 9 novembre 2026; il liquidatore comunica all’INPS l’apertura giovedì 19 novembre 2026.
– Prima dell’apertura il pensionato dispone di 1.559,20 euro al mese (pensione meno rata).
– Dopo l’apertura, secondo Milano (sent. 928/2025) e Genova (sent. 7/2023), la cessione è inopponibile alla procedura: la rata non viene più trattenuta a favore della finanziaria, che si insinua al passivo per 14.870,00 euro come creditore chirografario.
– Quota esclusa con il metodo di Trani per due persone (parametro 1,57): 887,64 × 1,57 = 1.393,59 euro. Eccedenza: 554,61 euro al mese alla procedura. Paradosso apparente: senza la cessione il pensionato dispone di meno di prima (1.393,59 contro 1.559,20 euro), perché ora l’eccedenza va a tutti i creditori.
– Se invece documenta spese per 1.610 euro (ad esempio farmaci e assistenza per il coniuge), l’eccedenza scende a 338,20 euro e la disponibilità supera quella precedente.
– Se il giudice delegato fissa la quota con decreto comunicato lunedì 14 dicembre 2026, il reclamo ai sensi dell’art. 124 CCII va depositato entro giovedì 24 dicembre 2026 (dieci giorni).
– Esito: il vantaggio della procedura non è la rata “liberata”, ma la parità tra creditori e la prospettiva dell’esdebitazione anche del residuo verso la finanziaria.
Ipotesi 3 – Pensionato invalido con indennità di accompagnamento.
Dati di partenza: pensione di vecchiaia netta di 1.214,80 euro su tredici mensilità (15.792,40 euro l’anno); indennità di accompagnamento per l’importo risultante dal cedolino INPS; vive solo; debiti per 27.690 euro; nessun bene.
– L’indennità di accompagnamento va presentata come prestazione assistenziale separata e chiesta in esclusione integrale (art. 268 c.4 lett. a e art. 545 c.6 c.p.c., che fa salve le leggi speciali).
– Sulla pensione, con parametro 1,00, la soglia è 887,64 euro: eccedenza di 327,16 euro al mese, 5.140,72 euro l’anno con la tredicesima.
– Se si applica la maggiorazione di 0,5 per il componente con disabilità grave (questione aperta: nessuna decisione letta la chiarisce), il parametro sale a 1,50 e la soglia mensile a 1.331,46 euro, superiore alla pensione: eccedenza zero. Su base annua, la soglia dell’art. 283 c.2 diventa 15.977,52 euro, superiore ai 15.792,40 euro di reddito.
– Nella prima lettura c’è attivo e l’OCC può attestarlo ai fini dell’art. 268 c.3; nella seconda l’attivo manca e la domanda di liquidazione del debitore non sarebbe accolta: la via da valutare è l’esdebitazione dell’incapiente.
– Per l’apertura della liquidazione non serve la meritevolezza (Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025; Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026, secondo cui però la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento è requisito di ammissibilità); per l’incapiente, invece, la meritevolezza è requisito espresso (art. 283 c.1 e c.7).
– Esito: la scelta tra le due strade dipende dalla lettura del parametro; va impostata prima del deposito, con un calcolo in entrambe le varianti.
Le decisioni a confronto: la tabella riepilogativa
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate in questa analisi. Le decisioni di merito sono state lette sui testi pubblicati dai siti dei tribunali; per alcune pronunce, indicate nella colonna della rilevanza, abbiamo letto solo una sintesi o il richiamo contenuto in un’altra decisione, e lo segnaliamo. Le pronunce di Cassazione anteriori al 2023 non riguardano la liquidazione controllata: compaiono perché sono il fondamento richiamato dal Tribunale di Milano per la sorte della cessione del quinto.
Leggendo la tabella in verticale si vedono le tre linee dell’analisi: la misura della quota esclusa (Genova, Rimini, Verona, Reggio Emilia, Trani, Milano 2026, Alessandria), la tutela delle prestazioni assistenziali e alimentari (Trani 57/2026, Verona) e la sorte di cessioni e pignoramenti (Genova, Cremona, Reggio Emilia, Milano 2025 e le Cassazioni richiamate). Le ordinanze di legittimità del 2025-2026 completano il quadro sull’accesso alla procedura e sull’incapiente.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Trib. Genova, Sez. VII civ., sent. n. 7/2023 del 30/1/2023 | Quota esclusa di una pensione con cessione del quinto | Quota costruita su spese del nucleo e condizioni di salute; cessione inopponibile dopo l’apertura; acquisizione fino al triennio | Le spese sanitarie documentate alzano la quota; la cessione si ferma |
| Trib. Rimini, sent. n. 61/2023 del 26/9/2023 | Pensione di 2.153 € con nucleo numeroso | Quota di 1.400 €; soglia ISTAT insufficiente; tetto della metà ex art. 545 c.5 c.p.c. | Le regole del pignoramento fanno da limite massimo all’acquisizione |
| Trib. Verona, Sez. II civ., sent. n. 255/2024 del 26/11/2024 | Stipendio pignorato e Assegno Unico | Assegno Unico impignorabile perché alimentare; quote del pignoramento successive all’apertura alla procedura | Le prestazioni di sostentamento restano intere |
| Trib. Cremona, sent. n. 42/2025 del 12/6/2025 | Determinazione della quota e trattenute in corso | Quota rimessa al giudice delegato; sospese trattenute da pignoramenti, assegnazioni e cessioni | La quota si può fissare e rivedere dopo l’apertura |
| Trib. Reggio Emilia, sent. n. 143/2025 pubbl. 27/11/2025 | Pensione di 1.604 € pignorata per un quinto | Spese dichiarate congrue (1.280 €) come quota; pagamenti al creditore inefficaci dal mese successivo | L’offerta del debitore non limita l’acquisizione dell’eccedenza |
| Trib. Milano, Sez. II civ., sent. n. 928/2025 del 5/12/2025 | Pensione di 1.420 € con cessione e pignoramenti | Cessione di crediti futuri e assegnazioni inopponibili; trattenute cessano dall’apertura | Il liquidatore deve avvisare l’ente pensionistico |
| Cass. n. 551 del 17/1/2012 e n. 17590 del 31/5/2005 (richiamate da Trib. Milano 928/2025) | Cessione di crediti futuri e procedura concorsuale | Non opponibile alla procedura anche se notificata o accettata | Fondamento dell’inopponibilità della cessione del quinto |
| Cass. n. 19947 del 10/8/2017 (richiamata da Trib. Milano 928/2025) | Natura dell’ordinanza di assegnazione | Cessione pro solvendo o datio in solutum condizionata al pagamento | Il pignoramento non pagato ricade nel concorso |
| Trib. Trani, sent. del 20/1/2026 (R.G. 3-1/2026) | Criterio per il mantenimento | Assegno sociale × 1,5 × parametro ISEE (887,64 € per una persona) più canone | Base minima prevedibile per il calcolo |
| Trib. Trani, sent. n. 57/2026 del 27/4/2026 | Indennità di 611,85 € e pensione sociale del coniuge | Prestazione minima esclusa per intero; reddito del coniuge non computato | Nulla da acquisire sotto la soglia minima |
| Trib. Alessandria, decr. dell’11/2/2026 (letto in sintesi) | Lettura dell’art. 283 c.2 vigente | Soglia confrontata con il reddito dopo le spese di mantenimento | Incide sull’uso della formula come misura del mantenimento |
| Trib. Milano, decr. del 23/2/2026 (letto in sintesi) | Soglia per nucleo di quattro persone | 25.840,95 € annui con parametro base 2,46 | Esempio di calcolo senza maggiorazioni |
| Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima) | Apertura e meritevolezza | L’apertura non si nega per non meritevolezza | Il pensionato imprudente può accedere |
| Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi) | Relazione dell’OCC | Requisito di ammissibilità con controllo sostanziale | La relazione va curata sin dall’inizio |
| Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 (sintesi Iusletter ed EC News) | Incapiente e assegnazione in corso | Letture diverse nelle fonti: utilità già presente / ricorribilità | Pensione pignorata: valutare prima la via dell’incapiente |
In sintesi: i principi da portare con sé
Dalle decisioni esaminate si ricavano principi operativi che valgono per qualsiasi pensionato che stia pensando alla liquidazione controllata.
- La pensione non entra mai per intero: entra solo l’eccedenza rispetto al mantenimento fissato dal giudice (art. 268 c.4 lett. b; Genova 7/2023, Rimini 61/2023, Reggio Emilia 143/2025).
- La reversibilità è una pensione del superstite e segue la stessa regola delle altre pensioni: si somma alle altre entrate e se ne acquisisce solo l’eccedenza.
- Il punto di partenza più diffuso nel 2026 è la formula assegno sociale × 1,5 × parametro ISEE: 887,64 euro al mese per una persona sola, circa 1.393,59 per due (Trani, sent. 20/1/2026).
- Le spese reali documentate possono alzare la quota oltre la formula, a cominciare dal canone di locazione e dalle spese sanitarie (Trani 20/1/2026, Genova 7/2023, Reggio Emilia 143/2025).
- Le prestazioni di sostentamento e di natura alimentare o assistenziale vanno chieste in esclusione integrale e presentate separate dalla pensione (Verona 255/2024, Trani 57/2026).
- Il reddito del familiare che non partecipa alla procedura non viene acquisito, ma può essere considerato come contributo alle spese comuni (Trani 57/2026, Rimini 61/2023).
- La cessione del quinto e il pignoramento della pensione non sono opponibili alla procedura per i ratei successivi all’apertura; il creditore si insinua al passivo (Milano 928/2025, Genova 7/2023, Verona 255/2024, Reggio Emilia 143/2025).
- Serve la comunicazione del liquidatore all’ente pensionistico perché le trattenute cessino davvero (Milano 928/2025, Cremona 42/2025).
- La quota è provvisoria e rivedibile: il debitore può chiederne la modifica e deve segnalare gli aumenti di reddito (Cremona 42/2025, Verona 255/2024, Trani 2026).
- L’acquisizione della pensione è legata al triennio dell’esdebitazione (art. 282; Genova 7/2023, Rimini 61/2023).
- Se l’eccedenza è nulla, la liquidazione su domanda del debitore non si apre (art. 268 c.3) e la strada da valutare è l’esdebitazione dell’incapiente.
- Contro il decreto sulla quota il reclamo dell’art. 124 CCII va proposto entro dieci giorni, anche in agosto (art. 9 c.1 CCII).
E quindi, in pratica? Le domande che ci vengono poste
Mi tolgono tutta la reversibilità se apro la liquidazione controllata?
No. Nessuna delle decisioni lette acquisisce la pensione per intero. La reversibilità si somma alle altre entrate e il giudice fissa la quota necessaria al mantenimento: va alla procedura solo ciò che la supera. Con il metodo di Trani (sent. 20/1/2026), una persona sola parte da 887,64 euro al mese, più l’affitto; con il metodo delle spese (Reggio Emilia, sent. 143/2025), parte dalle spese reali documentate.
La finanziaria continuerà a trattenere il quinto della mia pensione?
Secondo i tribunali di Milano (sent. 928/2025) e Genova (sent. 7/2023), la cessione del quinto è inopponibile alla procedura dopo l’apertura: le trattenute devono cessare e la finanziaria si insinua al passivo come gli altri creditori. Nella pratica serve che il liquidatore comunichi l’apertura all’INPS o all’ente erogatore. Attenzione: la parte non più trattenuta non torna automaticamente a te, ma entra nel calcolo dell’eccedenza.
L’indennità di accompagnamento può essere presa dal liquidatore?
Nelle decisioni lette non c’è alcun provvedimento che l’abbia acquisita. La sua natura assistenziale, la funzione di pagare l’assistenza e il richiamo dell’art. 545 c.6 c.p.c. alle leggi speciali giustificano la richiesta di esclusione integrale, ai sensi dell’art. 268 c.4 lett. a). Va presentata in modo distinto, con il titolo risultante dal cedolino INPS.
La pensione di mio marito conta nel calcolo?
Il reddito del coniuge che non è debitore nella procedura non viene acquisito (Trani, sent. 57/2026). Il coniuge però fa parte del nucleo e alza il parametro ISEE, e il giudice può considerare il suo reddito come contributo alle spese comuni, come ha fatto il Tribunale di Rimini (sent. 61/2023) con il contributo di un convivente.
Per quanto tempo daranno ai creditori una parte della mia pensione?
I tribunali di Genova e Rimini collegano l’acquisizione del reddito al triennio dall’apertura, termine a cui l’art. 282 CCII aggancia l’esdebitazione. Oltre quel termine, salvo una tua scelta volontaria, la pensione non viene più acquisita per i debiti della procedura.
Cosa può fare lo Studio Monardo con la tua pensione e la tua procedura
Applichiamo gli orientamenti esaminati al tuo fascicolo concreto. In particolare:
- Ricostruiamo tutte le tue entrate distinguendole per natura: pensione propria, reversibilità, prestazioni previdenziali di invalidità, prestazioni assistenziali, assegni per il nucleo, partendo dai cedolini e dalle certificazioni dell’ente erogatore.
- Calcoliamo la quota di mantenimento in entrambe le varianti (formula dell’art. 283 c.2 con il parametro ISEE del tuo nucleo e metodo delle spese documentate), per individuare la richiesta più solida da presentare al giudice.
- Costruiamo il prospetto delle spese con la relativa documentazione: canone, utenze, spese sanitarie, assistenza, trasporti per le cure, obblighi verso i figli.
- Chiediamo espressamente l’esclusione integrale delle prestazioni assistenziali e alimentari, richiamando l’art. 268 c.4 lett. a) e le decisioni che le hanno lasciate intere.
- Verifichiamo la cessione del quinto e i pignoramenti in corso: contratto, notifiche, ordinanze di assegnazione, residuo del debito, per impostare l’insinuazione corretta e la cessazione delle trattenute.
- Seguiamo la comunicazione all’INPS o all’ente pensionistico perché le trattenute a favore di cessionari e creditori procedenti si fermino dalla data indicata dal tribunale.
- Valutiamo prima del deposito se esiste attivo ai sensi dell’art. 268 c.3 o se la strada coerente è l’esdebitazione dell’incapiente, con il calcolo della soglia dell’art. 283 c.2.
- Proponiamo istanze motivate di revisione della quota quando le spese aumentano, e prepariamo il reclamo ex art. 124 CCII nei dieci giorni contro il decreto che fissa una quota non adeguata.
- Prepariamo l’istanza di esdebitazione al compimento del triennio (art. 282 CCII), controllando le condizioni dell’art. 280 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode.
- Sosteniamo le questioni ancora aperte (maggiorazioni ISEE, natura delle prestazioni, decorrenza dell’inopponibilità) in tutti i gradi del giudizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un’analisi giurisprudenziale come questa la competenza che pesa di più è quella di avvocato cassazionista: le questioni ancora aperte sulla pensione nella liquidazione controllata, dalla misura del mantenimento alla tutela delle prestazioni assistenziali, si decidono nei reclami e possono arrivare fino in Cassazione. Seguirle con lo stesso difensore e la stessa strategia, dalla relazione dell’OCC fino all’ultimo grado, evita di cambiare linea a metà strada. Accanto a questa, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di impostare fin dall’inizio la documentazione nel modo in cui l’OCC e il giudice la esamineranno.
Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, ritenute, ISEE e flussi di cassa; gli avvocati traducono quei numeri in domande, istanze e reclami. Ci impegniamo sui mezzi, non sui risultati: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia più solida sulla base delle decisioni che conosciamo.
Per chiudere
La risposta alla domanda del titolo, alla luce delle decisioni esaminate, è precisa: la pensione di reversibilità entra nella liquidazione controllata come ogni altra pensione, cioè solo per la parte che supera il mantenimento del superstite e della sua famiglia, fissato dal giudice. Le prestazioni assistenziali vanno difese come esclusione integrale; la cessione del quinto e i pignoramenti si fermano con l’apertura; e tutto si gioca sulla qualità della documentazione e sul criterio di calcolo che si riesce a sostenere.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio su questo passaggio perché l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro con cui l’organismo stima redditi e fabbisogno, e può accompagnare le questioni controverse fino in Cassazione come avvocato cassazionista.
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