Dopo L’esdebitazione Si Può Aprire Una Nuova Attività?

La risposta breve è sì: l’esdebitazione non vieta di tornare a fare impresa. Chi riparte e si ritrova di nuovo nei guai, di solito, non ci finisce per un divieto di legge: ci finisce perché ha sbagliato il momento, la forma o i conti della nuova attività.

Chi ha ottenuto la liberazione dai debiti, dopo una liquidazione giudiziale, una liquidazione controllata o la procedura del debitore incapiente, spesso vuole ripartire subito. Riapre la partita IVA, costituisce una società con un familiare, accetta di fare l’amministratore di una S.r.l. di un amico. Sono progetti legittimi. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) è costruito proprio per dare una seconda possibilità a chi è stato onesto ma sfortunato. Il problema è un altro. Molti ripartono senza sapere che cosa resta dei vecchi vincoli, che cosa la procedura può ancora prendere e quali regole valgono per i debiti nuovi.

L’esperienza insegna che gli errori sono quasi sempre gli stessi. Eccoli, in ordine di gravità e di frequenza:

  1. Credere di essere ancora “interdetto” dall’impresa, oppure, al contrario, ignorare le incapacità che restano davvero.
  2. Aprire la nuova attività mentre la liquidazione controllata è ancora in corso.
  3. Avviare un’attività redditizia nel triennio di controllo dell’esdebitazione del debitore incapiente, senza dichiararlo.
  4. Pensare che i debiti nuovi si cancellino come quelli vecchi, e che l’esdebitazione si possa chiedere ogni volta.
  5. Scegliere la forma della nuova impresa senza pensare alle garanzie personali.
  6. Ignorare la composizione negoziata e i segnali d’allerta, aspettando che la nuova crisi esploda.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la ripartenza dopo l’esdebitazione sta esattamente a metà tra due mondi. Da un lato c’è il sovraindebitamento: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera dentro le procedure che portano all’esdebitazione e ne controllano gli effetti nel tempo. Dall’altro c’è la nuova impresa: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce gli strumenti che servono a evitare che la seconda attività ricada nella crisi.

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Errore n. 1 – Credere di essere ancora “bollato”, o non vedere le incapacità che restano davvero

L’errore

Un ex artigiano ha chiuso la sua liquidazione giudiziale e ha ottenuto l’esdebitazione. Un ex socio gli propone di fare l’amministratore di una nuova società, ma lui rifiuta: è convinto che chi è passato per una procedura concorsuale non possa più amministrare nulla, per legge, per anni. All’opposto, un altro imprenditore, uscito dalla stessa procedura con una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, accetta la carica convinto che l’esdebitazione abbia “cancellato tutto”. Sono due errori di segno opposto, e nascono dalla stessa confusione.

Perché è un errore

Il punto che sfugge quasi sempre è che le incapacità non sono tutte uguali. L’art. 278 c.1 CCII, dopo aver definito l’esdebitazione come la liberazione dai debiti con l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata, aggiunge una frase precisa: con l’esdebitazione «vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale». Le incapacità che dipendono solo dall’essere stati sottoposti alla procedura, quindi, cadono con l’esdebitazione.

Quali sono queste incapacità? La più nota è quella dell’art. 2382 c.c., che riguarda gli amministratori di società per azioni: non può essere nominato amministratore, e se nominato decade, «l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi». Il testo pubblicato su Brocardi (aggiornato al 29/4/2026) usa ancora la parola «fallito», che va letta oggi alla luce della liquidazione giudiziale. Per le S.r.l., la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 16 settembre 2021, n. 25050) aveva escluso che l’art. 2382 si applicasse, neppure per analogia. Ma secondo la pagina Brocardi dell’art. 2382 l’art. 2475 c.c. contiene oggi il rinvio espresso «Si applica l’articolo 2382»: quella conclusione va quindi riletta alla luce del testo vigente.

C’è però una seconda categoria di incapacità, che l’esdebitazione non tocca: quelle che nascono da una condanna penale. L’art. 322 c.4 CCII, nel testo vigente letto su Brocardi (aggiornato al 12/8/2026), stabilisce che la condanna per bancarotta fraudolenta «importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni», salve le altre pene accessorie del codice penale. Queste sono pene accessorie: non sono «collegate all’apertura della liquidazione giudiziale», ma alla sentenza penale. L’art. 278 c.1 non le elimina.

Le conseguenze

Chi rinuncia per paura a un incarico o a un’attività perde un’occasione senza motivo: un danno economico reale, ma recuperabile. Chi invece ignora una pena accessoria in corso rischia molto di più. Amministrare una società o esercitare un’impresa commerciale mentre è in corso l’inabilitazione o l’incapacità a esercitare uffici direttivi espone a conseguenze penali per inosservanza delle pene accessorie e alla decadenza dalla carica, con il rischio che gli atti compiuti vengano contestati. C’è poi un riflesso sull’esdebitazione stessa: l’art. 280 lett. a) esclude dal beneficio chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti connessi all’attività d’impresa, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. E se il procedimento penale è ancora in corso, il tribunale rinvia la decisione sull’esdebitazione fino all’esito.

Cosa fare invece

Prima di accettare qualunque carica o di riaprire un’impresa, serve una verifica in tre punti:

  • recuperare il decreto di esdebitazione e controllare che sia definitivo (il reclamo si propone entro 30 giorni, art. 281 c.4 e art. 282 c.3, e i termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal codice);
  • chiedere il certificato del casellario giudiziale per sapere se esistono condanne con pene accessorie e quando scadono;
  • leggere lo statuto della società in cui si entra, perché anche lo statuto può prevedere cause di ineleggibilità.

Se l’unica “macchia” è la procedura concorsuale chiusa con l’esdebitazione, l’incapacità legata all’apertura della liquidazione giudiziale è venuta meno per legge e si può amministrare. Se invece c’è una condanna con pena accessoria, bisogna attendere la sua scadenza o percorrere la strada della riabilitazione penale.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’art. 278 c.1 parla di cause collegate all’apertura della liquidazione giudiziale. Chi è passato per la liquidazione controllata (consumatore, professionista, imprenditore minore) di regola non era nemmeno soggetto alle incapacità che il codice civile collega al «fallito». Per lui il problema delle cariche, se non ci sono condanne, spesso non si pone affatto. Molti sovraindebitati restano fermi per anni per un divieto che non li ha mai riguardati. Al contrario, chi usciva da un fallimento dichiarato prima del 15 luglio 2022 deve sapere che, per la Cassazione, l’esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835; Cass. civ., Sez. I, n. 1469 del 22 gennaio 2026, nota da sintesi Unijuris): prima di applicare l’art. 278 c.1 bisogna capire quale regime si applica.

Un’ultima precisazione riguarda chi ha un procedimento penale ancora aperto. L’art. 280 lett. a), nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, non prevede un rigetto automatico: se è in corso il procedimento penale per bancarotta fraudolenta o per uno dei delitti indicati, oppure se è stata applicata una misura di prevenzione del D.Lgs. 159/2011, il tribunale rinvia la decisione sull’esdebitazione fino all’esito. In questa fase sospesa il debitore non ha ancora ottenuto il beneficio e, quindi, nemmeno il venir meno delle incapacità collegate all’apertura della liquidazione giudiziale. Aprire un’impresa o accettare una carica proprio in quel periodo significa muoversi senza la copertura dell’art. 278 c.1. Chi si trova in questa situazione deve sapere che il calendario della ripartenza dipende anche dal calendario del processo penale, e che la riabilitazione, espressamente richiamata dall’art. 280 lett. a), è lo strumento che riapre la strada anche dopo una condanna definitiva.

Errore n. 2 – Aprire la nuova attività mentre la liquidazione controllata è ancora aperta

L’errore

Una professionista è in liquidazione controllata da un anno. Le arriva una buona proposta di collaborazione e decide di aprire una ditta individuale: qualche migliaio di euro di attrezzatura, un furgone in leasing, i primi clienti. Pensa che, siccome la liquidazione riguarda «i beni di prima», ciò che guadagna da adesso in poi sia solo suo. È qui che molti compromettono la propria posizione.

Perché è un errore

La liquidazione controllata non fotografa il patrimonio al giorno dell’apertura e poi si ferma. Secondo l’art. 268 c.4 lett. b) CCII restano fuori dalla procedura gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, ma solo nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia. Ciò che supera quel limite entra nella massa a disposizione dei creditori. Inoltre, secondo l’art. 272 c.3 (riscritto dal D.Lgs. 136/2024), la procedura resta aperta, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura, e il c.3-bis estende l’acquisizione dei beni sopravvenuti fino all’esdebitazione.

La giurisprudenza di merito lo ha detto chiaramente. Il Tribunale di Modena, con la pronuncia del 12 agosto 2024 (nota dalla sintesi di iusletter del 4/12/2024), ha affermato che l’apertura della liquidazione controllata non impedisce di usare beni e redditi futuri per pagare i creditori e le spese di procedura, e che il liquidatore deve predisporre un programma che sfrutti tutto il tempo che precede l’esdebitazione, con una durata di almeno tre anni. Lo stesso Tribunale ha precisato che il debitore non ha discrezionalità sui beni da includere o escludere. In precedenza il Tribunale di Verona, con sentenza del 20 settembre 2022 (nota dalla sintesi di EC News del 25/10/2022), aveva stabilito che la quota di reddito eccedente il mantenimento si acquisisce alla massa man mano che matura, ma che dopo l’esdebitazione non si possono più apprendere nuove quote di reddito.

Le conseguenze

L’attività aperta durante la procedura non è vietata da una norma espressa, ma lavora in parte per i creditori. Gli utili che superano la quota di mantenimento fissata dal giudice e i beni acquistati con la nuova attività possono essere appresi dal liquidatore fino alla soglia dei tre anni o all’esdebitazione. Se poi la debitrice non informa il liquidatore, il problema diventa più serio: l’art. 280 lett. c) richiede di non aver ostacolato la procedura e di aver fornito agli organi «tutte le informazioni utili». L’art. 282 c.2 richiama queste condizioni anche per la liquidazione controllata. Un’attività nascosta può costare proprio l’esdebitazione.

C’è un ulteriore effetto da considerare. L’art. 282 c.2-bis stabilisce che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione. Quindi anche quando arriva il decreto, le operazioni già avviate su beni acquisiti, compresi quelli comprati con la nuova attività, proseguono.

Va considerato anche il ruolo del liquidatore nella gestione dei beni. L’art. 272 c.2 richiama l’art. 213 c.2-4 «in quanto compatibile»: il liquidatore può rinunciare a liquidare un bene quando la liquidazione è manifestamente non conveniente (con una presunzione dopo sei aste deserte). Molti debitori lo interpretano come una “via libera” per l’attrezzatura di poco valore. Ma sui beni rinunciati i creditori possono agire in via esecutiva: il furgone o il macchinario che il liquidatore non vende non diventa per questo immune. Per chi lavora con quei beni, il rischio di un pignoramento individuale nel pieno dell’avvio dell’attività è concreto, ed è un motivo in più per definire subito, con il liquidatore e con il giudice, che cosa resta escluso perché necessario alla nuova attività.

Cosa fare invece

La scelta più sicura è comunicare subito al liquidatore il progetto di nuova attività e chiedere che il giudice ridefinisca la quota di reddito necessaria al mantenimento, includendo le spese di produzione del reddito. In pratica:

  • presentare al liquidatore un piano previsionale della nuova attività, con ricavi, costi e utile atteso;
  • chiedere di precisare quali beni strumentali restano esclusi perché indispensabili al lavoro;
  • valutare con attenzione se conviene rinviare l’avvio a dopo l’esdebitazione, quando la Verona del 2022 e la Modena del 2024 chiariscono che non si acquisiscono più nuove quote di reddito;
  • evitare di intestare beni a terzi per “metterli al riparo”: è il modo più rapido per perdere la meritevolezza.

Il dettaglio che pochi conoscono

I debiti della nuova attività aperta durante la procedura non sono debiti concorsuali. I nuovi fornitori non partecipano al riparto e, soprattutto, i loro crediti non sono «rimasti insoddisfatti nell’ambito» della procedura: l’esdebitazione prevista dall’art. 278 c.1 non li riguarda. Chi apre in corsa una ditta che va male si ritrova, a esdebitazione ottenuta, con un nuovo debito intatto. Il secondo dettaglio è temporale: la procedura dura almeno tre anni se l’attivo consiste in redditi futuri. Aspettare qualche mese per partire dopo il decreto può fare una differenza di decine di migliaia di euro (lo vediamo nelle simulazioni più avanti).

Errore n. 3 – Avviare un’attività redditizia nel triennio dell’esdebitazione dell’incapiente senza dichiararla

L’errore

Un ex lavoratore dipendente, senza beni e con un reddito minimo, ha ottenuto l’esdebitazione del debitore incapiente. Un anno dopo trova la strada giusta: apre una partita IVA come consulente e in breve guadagna il doppio di prima. Pensa che i vecchi debiti siano definitivamente cancellati e non dice nulla all’OCC. Quando arriva la scadenza della dichiarazione annuale, non la deposita perché «tanto non c’è niente da dichiarare: i debiti non esistono più».

Perché è un errore

L’esdebitazione dell’incapiente è un beneficio a condizione. L’art. 283 c.1 CCII, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, stabilisce che il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, e che «resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori». Il periodo di osservazione è di tre anni: molte guide divulgative riportano ancora i quattro anni del testo previgente, che è stato modificato. Anche la soglia del dieci per cento, che il testo previgente indicava espressamente, non compare più nel testo vigente del c.1: oggi la legge parla di utilità che consentano «l’utile soddisfacimento dei creditori».

Il c.7 impone al giudice di indicare nel decreto il termine entro cui il debitore deve depositare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca del beneficio. Il c.9 affida all’OCC, per i tre anni successivi al deposito del decreto, la vigilanza sulla tempestività della dichiarazione e le verifiche sulle utilità ulteriori. Se l’OCC le trova, con l’autorizzazione del giudice lo comunica ai creditori, che possono iniziare azioni esecutive e cautelari su quelle utilità.

Le conseguenze

Il Tribunale di Milano, nel decreto del 27 ottobre 2025 (R.G. 15/2025, Sezione II civile), ha concesso l’esdebitazione a una debitrice incapiente fissando tre scadenze precise per le dichiarazioni annuali, una per ciascun anno del triennio, da trasmettere all’OCC, con l’avvertenza espressa che l’omissione comporta la revoca del beneficio. Il decreto ha anche imposto all’OCC di accompagnare ogni relazione annuale con la descrizione delle verifiche svolte. Chi non deposita la dichiarazione rischia la revoca dell’esdebitazione; chi la deposita ma tace il nuovo reddito d’impresa rischia, oltre alla revoca, di vedersi aggredire dai vecchi creditori proprio le utilità della nuova attività.

Cosa fare invece

Depositare sempre la dichiarazione annuale entro il termine indicato nel decreto, anche quando non c’è nulla di nuovo, e dichiarare con precisione l’avvio della nuova attività. Il testo del c.7 parla di dichiarazione «ove positiva», ma molti decreti la chiedono comunque ogni anno: depositarla sempre elimina il problema alla radice. Inoltre:

  • prima di aprire la partita IVA, calcolare quanto del reddito atteso supera la soglia del c.2 (assegno sociale aumentato della metà per il parametro della scala ISEE): nel 2026, con l’assegno sociale provvisorio di 7.101,12 € annui, la soglia per una persona sola è 10.651,68 €, per due persone 16.723,14 €, per tre 21.729,43 €;
  • tenere una contabilità separata e ordinata, con le spese di produzione documentate, perché il c.2 consente di dedurle;
  • ricordare che i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono considerati utilità (c.1): il prestito con cui si avvia l’attività non fa scattare il recupero, ma gli utili che l’attività produce sì.

Sul modo di confrontare il reddito con la soglia del c.2 esistono due letture. Secondo il testo vigente, citato anche dal Tribunale di Alessandria nel decreto dell’11/2/2026, si confronta con la soglia il reddito già depurato delle spese di produzione e di mantenimento; il testo previgente usava invece la soglia come misura del mantenimento. Conviene impostare i conti secondo la lettura più prudente e farli verificare dall’OCC.

Il dettaglio che pochi conoscono

Anche se la nuova attività va bene, non tutto il reddito torna ai vecchi creditori. Il recupero riguarda le utilità «ulteriori» rispetto a quanto indicato nel c.2, e i creditori possono agire solo su quelle e solo dopo che l’OCC, autorizzato dal giudice, le ha comunicate. Non c’è quindi un “ritorno automatico” dei debiti per intero. Un secondo punto: per l’incapiente l’esdebitazione è concessa una sola volta nella vita. Chi la “brucia” facendosi revocare il beneficio per una dichiarazione omessa non potrà più contare su quello strumento. E la Cassazione ha chiarito che chi era stato dichiarato fallito senza ottenere l’esdebitazione non può poi usare l’art. 283 per la stessa esposizione debitoria (Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108).

Errore n. 4 – Credere che i nuovi debiti si cancellino come i vecchi, e che l’esdebitazione si possa chiedere ogni volta

L’errore

Un imprenditore esdebitato riapre e, forte dell’esperienza, si dice: «Se va male di nuovo, rifaccio la procedura». Accumula debiti con fornitori ed erario, finanzia la nuova attività con carte revolving e piccoli prestiti, e intanto non paga una vecchia sanzione amministrativa che pensava cancellata. Due anni dopo è di nuovo in crisi e scopre che la porta dell’esdebitazione, per lui, è chiusa o socchiusa.

Perché è un errore

L’esdebitazione guarda indietro, non avanti. L’art. 278 c.1 parla dei crediti «rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata». I debiti nati dopo non sono coperti: nascono pieni e restano pieni. Inoltre l’art. 278 c.7 esclude dall’esdebitazione, anche per i debiti vecchi, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti. Il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (noto dalla sintesi di Eutekne del 25/4/2026), ha ritenuto che una sanzione tributaria accessoria rientri nell’esdebitazione perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale: la distinzione tra sanzione accessoria e sanzione autonoma va quindi fatta caso per caso.

C’è poi il limite più sottovalutato. L’art. 280 CCII ammette all’esdebitazione solo chi:

  • lett. d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
  • lett. e) non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.

Per l’incapiente il limite è ancora più stretto: una sola volta (art. 283 c.1). Per il consumatore che vuole un piano di ristrutturazione, l’art. 69 c.1 esclude chi è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione due volte.

Le conseguenze

Chi si indebita di nuovo contando su una seconda esdebitazione rischia di trovarsi con debiti pieni e senza strumento per liberarsene, se la nuova procedura cade nella finestra dei cinque anni o se ha già usato due volte il beneficio. C’è anche un rischio qualitativo: l’art. 280 lett. b) esclude chi ha fatto ricorso abusivo al credito, e l’art. 282 c.2 esclude chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il Tribunale di Treviso, il 31 marzo 2026 (noto da sintesi Unijuris), ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente, rigettando per mancanza di meritevolezza. Una seconda crisi costruita su debiti fiscali non versati e finanziamenti a pioggia è esattamente lo scenario che i giudici valutano con più severità.

Cosa fare invece

Annotare subito la data in cui si è ottenuto il beneficio, contare i cinque anni a ritroso dalla futura scadenza del termine (art. 280 lett. d) e programmare la nuova attività in modo da non dover mai contare su una seconda esdebitazione. In concreto:

  • separare fin dal primo giorno i debiti vecchi esclusi (mantenimento, illeciti, sanzioni autonome) e pagarli o rateizzarli;
  • non finanziare l’avvio con credito al consumo: oltre al costo, può diventare un indizio di ricorso abusivo al credito;
  • versare con regolarità imposte e contributi della nuova attività, che sono anche i primi indicatori d’allerta (errore n. 6).

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, imposta con l’imprenditore il calendario dei limiti dell’art. 280 prima che la nuova attività cominci, non dopo.

Il dettaglio che pochi conoscono

I cinque anni della lett. d) non si contano dalla domanda, ma «a ritroso» dalla scadenza del termine per l’esdebitazione della nuova procedura, e quel termine, secondo l’art. 279 c.1, è il primo tra tre anni dall’apertura e la chiusura. Chi apre la nuova procedura tardi, quindi, può rientrare nel limite. Inoltre, l’art. 280 non contiene un requisito oggettivo legato alla percentuale pagata ai creditori: la Cassazione lo ha sottolineato (Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505), affermando che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude il beneficio se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. A pesare è la condotta, non il risultato. Infine, sui creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278 c.2): la regola è vigente, ma è stata contestata davanti alla Corte costituzionale. La questione, restituita ai giudici con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione.

Errore n. 5 – Scegliere la forma della nuova impresa senza pensare alle garanzie personali

L’errore

Un ex titolare di ditta individuale, appena esdebitato, decide di “fare le cose per bene” e costituisce una S.r.l. con la moglie. Alla prima richiesta di fido la banca chiede la fideiussione di entrambi i soci, senza limite di importo. Lui firma, convinto che la società lo protegga comunque. Un altro sceglie una S.n.c. con il fratello perché costa meno e ha meno adempimenti, senza sapere che come socio risponde di tutti i debiti sociali.

Perché è un errore

La forma giuridica decide chi paga se la nuova attività va male. Con la ditta individuale non c’è separazione: i debiti dell’impresa sono debiti della persona. Nelle società di persone i soci illimitatamente responsabili (tutti i soci della S.n.c., gli accomandatari della S.a.s.) rispondono con il proprio patrimonio. L’art. 278 CCII ne tiene conto in due modi: per le società le condizioni dell’art. 280 devono sussistere anche per i soci illimitatamente responsabili e i legali rappresentanti (c.4), e l’esdebitazione della società vale anche per i soci illimitatamente responsabili (c.5).

Con la S.r.l. la responsabilità è limitata al capitale, ma la protezione svanisce quando il socio firma una garanzia personale. E qui interviene la regola più dura: l’art. 278 c.6 stabilisce che restano salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. Se la società esce dalla crisi con un accordo o con una procedura, la banca può comunque escutere il fideiussore per l’intero importo garantito.

Non è un’ipotesi di scuola. Il decreto del Tribunale di Milano del 27 ottobre 2025 (R.G. 15/2025) riguarda proprio una debitrice incapiente il cui indebitamento derivava, oltre che da un residuo di mutuo, dalle fideiussioni prestate per una società di capitali poi fallita, di cui era stata amministratrice. La società era chiusa, ma il debito di garanzia era rimasto in capo alla persona fisica, al punto da renderla sovraindebitata.

Le conseguenze

Una fideiussione omnibus firmata per la nuova S.r.l. può riportare l’ex esdebitato, da solo, nella stessa situazione da cui è appena uscito: debiti personali per centinaia di migliaia di euro, ma questa volta con i limiti dell’art. 280 lett. d) ed e) e dell’art. 283 c.1 già in parte consumati. Nella S.n.c. il rischio è diverso ma non minore: se la società entra in crisi, la crisi coinvolge i soci. Nel regime della legge fallimentare la Cassazione aveva chiarito che, nel fallimento del socio in estensione, tra i creditori concorsuali rientrano anche quelli della società (Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359, letta in una riproduzione web): un principio utile per capire quanto il patrimonio del socio sia esposto.

C’è un rischio ulteriore legato alla dimensione. Se la nuova impresa commerciale supera anche una sola delle soglie dell’impresa minore dell’art. 2 c.1 lett. d) CCII (attivo patrimoniale annuo oltre 300.000 €, ricavi annui oltre 200.000 €, debiti oltre 500.000 €, nei tre esercizi precedenti), in caso di insolvenza non si va più in liquidazione controllata ma in liquidazione giudiziale, con tutto ciò che comporta, compresa l’esposizione ai reati di bancarotta.

Cosa fare invece

Scegliere la forma della nuova impresa insieme alla strategia delle garanzie, e negoziare con la banca fideiussioni limitate nell’importo e nella durata, mai omnibus. In concreto:

  • valutare la S.r.l. (anche semplificata) quando l’attività comporta debiti verso fornitori e banche, ricordando che per l’art. 2475 c.c., nel testo riportato da Brocardi, agli amministratori si applica l’art. 2382;
  • se si sceglie una società di persone, preferire la S.a.s. con il ruolo di accomandante per chi non deve amministrare;
  • chiedere alla banca garanzie alternative (garanzie pubbliche sui finanziamenti, pegno su somme determinate) prima di offrire quella personale;
  • non far firmare fideiussioni ai familiari che non partecipano alla gestione;
  • tenere separati conti personali e conti dell’impresa fin dal primo giorno.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’esdebitazione del garante e quella del debitore principale viaggiano su binari separati. Se il garante ottiene l’esdebitazione personale, il creditore non può più chiedergli i debiti concorsuali; ma se è la società a liberarsi, il garante resta obbligato (art. 278 c.6). Molti soci di S.r.l. confondono le due situazioni e credono che l’accordo o la chiusura della società chiudano anche la loro partita. In più, per la persona fisica che ha già usato l’esdebitazione, una nuova esposizione di garanzia non è “neutra”: entra nel calcolo dei cinque anni e delle due volte. Prima di firmare, quindi, bisogna chiedersi non solo se la società potrà pagare, ma se il garante potrebbe ancora liberarsi nel caso peggiore.

Per i soci di società di persone c’è un ulteriore punto di attenzione. L’art. 278 c.4 richiede che le condizioni dell’art. 280 sussistano anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. Questo significa che il socio che ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti, o che ne ha già ottenute due, può diventare un ostacolo anche per l’esdebitazione della nuova società di cui è socio illimitatamente responsabile o legale rappresentante. In altre parole, il “passato” dell’ex esdebitato si trasferisce nella nuova S.n.c. o S.a.s. e può pesare sui soci che non hanno mai avuto problemi. Non risulta, nelle fonti consultate, una giurisprudenza CCII che abbia chiarito tutti i profili del rapporto tra società e soci (ad esempio se il socio in liquidazione per estensione debba chiedere autonomamente l’esdebitazione): è una ragione in più per scegliere la forma societaria pensando anche a questi scenari, e per far entrare l’ex esdebitato come socio accomandante, senza poteri di rappresentanza, quando il progetto lo consente.

Errore n. 6 – Ignorare la composizione negoziata e i segnali d’allerta della nuova impresa

L’errore

La nuova attività va bene per due anni. Poi un cliente importante non paga, l’IVA di un trimestre resta non versata, i contributi slittano. L’imprenditore, memore della procedura appena conclusa, non vuole “sentire parlare di crisi” e aspetta. Riceve una PEC dell’Agenzia delle Entrate che segnala il debito IVA, la mette da parte. Sei mesi dopo i creditori sono passati alle vie legali e l’unica strada rimasta è un’altra liquidazione.

Perché è un errore

Il Codice della crisi non è solo l’insieme delle procedure liquidatorie: offre strumenti per intervenire prima dell’insolvenza. Per le imprese sotto soglia, che sono quasi sempre quelle di chi riparte, l’art. 25-quater CCII consente all’imprenditore commerciale e agricolo con i requisiti dell’impresa minore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, di chiedere la nomina di un esperto indipendente quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile. L’istanza si presenta al segretario generale della camera di commercio della sede legale, con i documenti dell’art. 17 c.3 lettere a), c), d), e), f), g) e h): non serve il progetto di piano della lettera b).

All’esito delle trattative le parti possono concludere un contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale, un accordo con il contenuto dell’art. 62 o un accordo sottoscritto anche dall’esperto (art. 25-quater c.3); in alternativa l’imprenditore può proporre un concordato minore, chiedere la liquidazione controllata o proporre il concordato semplificato (c.4).

Accanto alla composizione negoziata ci sono i segnali d’allerta esterni. L’art. 25-novies obbliga i creditori pubblici qualificati a segnalare all’imprenditore (e all’organo di controllo, se c’è) le esposizioni rilevanti. Secondo la ricostruzione di EC News (31/7/2026), che richiama la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, le soglie sono:

  • INPS: ritardo oltre 90 giorni nei contributi superiore al 30% del dovuto dell’anno precedente e ad almeno 15.000 € per le imprese con lavoratori; 5.000 € per quelle senza;
  • INAIL: premi scaduti da oltre 90 giorni superiori a 5.000 €;
  • Agenzia delle Entrate: IVA scaduta e non versata superiore a 5.000 € e almeno pari al 10% del volume d’affari dell’anno precedente, comunque se oltre 20.000 €;
  • Agenzia delle Entrate-Riscossione: carichi scaduti da oltre 90 giorni oltre 100.000 € per le imprese individuali, 200.000 € per le società di persone, 500.000 € per le altre società.

Le conseguenze

Chi ignora le segnalazioni e lascia correre arriva tardi agli strumenti di risanamento, e ci arriva con una storia di debiti fiscali e contributivi che pesa sulla valutazione della sua meritevolezza in un’eventuale seconda procedura. Il caso di Treviso del 31 marzo 2026, già ricordato, mostra come l’omesso pagamento sistematico delle imposte possa essere qualificato colpa grave. C’è anche un problema di tempistica: la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025, nota da EC News del 27/1/2026) ha ritenuto inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Le procedure non si sovrappongono a piacimento: chi aspetta troppo e nel frattempo avvia altre strade può trovarsi la porta della negoziazione chiusa.

Cosa fare invece

Leggere ogni PEC dei creditori pubblici come un campanello d’allarme e, appena lo squilibrio rende probabile la crisi, valutare l’istanza di composizione negoziata prima che diventi insolvenza conclamata. In pratica:

  • fare il test pratico di autodiagnosi previsto per la composizione negoziata: il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23/4/2026 ne prevede una versione semplificata per l’impresa minore (secondo le fonti secondarie consultate);
  • tenere un prospetto di tesoreria a sei mesi, aggiornato ogni mese;
  • non rinviare il versamento dell’IVA per pagare i fornitori: è il debito che fa scattare per primo la segnalazione;
  • coinvolgere subito il commercialista e il legale per decidere se la strada è la negoziazione, un accordo con i singoli creditori o, se il risanamento non è possibile, una procedura ordinata.

Tra i costi della procedura va messo in conto il compenso dell’esperto, che l’art. 25-ter calcola a scaglioni sull’attivo con un minimo di legge di 4.000 €, liquidato per l’impresa minore dal segretario generale della camera di commercio (art. 25-quater c.7).

Il dettaglio che pochi conoscono

L’istanza dell’impresa minore contiene una dichiarazione specifica: secondo l’art. 25-quater c.2, la dichiarazione riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e attesta di non aver depositato ricorso per concordato minore. È un altro motivo per non far partire la nuova impresa mentre la vecchia liquidazione controllata è ancora aperta (errore n. 2): le due storie si intrecciano anche nella documentazione. Un secondo dettaglio: l’art. 3 c.4 CCII considera le esposizioni dell’art. 25-novies segnali di crisi. Chi le riceve e non fa nulla non potrà poi sostenere, in una nuova procedura, di non essersi accorto delle difficoltà.

Infine, la composizione negoziata non è un “congelamento” totale dei rapporti. Le misure protettive si chiedono espressamente e, secondo l’art. 18 CCII nel testo vigente, non riguardano i diritti di credito dei lavoratori e non inibiscono i pagamenti: l’impresa continua a operare e a pagare chi ritiene di dover pagare, sotto la vigilanza dell’esperto. Per l’impresa minore queste regole si applicano «in quanto compatibili», per il rinvio dell’art. 25-quater c.5. C’è poi una tutela importante per chi, durante le trattative, ottiene dal tribunale l’autorizzazione a compiere determinati atti (art. 22): secondo l’art. 25-quater c.6 quegli atti conservano i propri effetti anche se poi interviene un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o un concordato semplificato. È una ragione concreta per non improvvisare finanziamenti o cessioni nel momento della difficoltà e per farli passare, quando serve, attraverso il canale autorizzato della negoziazione. Chi riparte dopo un’esdebitazione ha tutto l’interesse a usare queste tutele: la seconda crisi, se affrontata presto, può risolversi senza una seconda procedura liquidatoria.

I conti di chi sbaglia: tre simulazioni

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare l’ordine di grandezza dell’errore. Non sono casi reali.

Simulazione 1 – Aprire la ditta in corsa o aspettare l’esdebitazione

Ipotesi: liquidazione controllata aperta il 14 ottobre 2024; il triennio scade il 14 ottobre 2027. Il giudice ha fissato in 1.650 € al mese la quota di reddito necessaria al mantenimento della debitrice e della famiglia. La debitrice ha l’occasione di aprire una ditta individuale con un utile netto stimato di 2.620 € al mese.

  • Strada A – apre il 2 marzo 2026. L’eccedenza sul mantenimento è 2.620 − 1.650 = 970 € al mese. Dal 2 marzo 2026 al 14 ottobre 2027 trascorrono circa 19,4 mesi: 970 × 19,4 = circa 18.800 € che possono essere acquisiti alla massa (art. 268 c.4 lett. b, art. 272 c.3 e 3-bis). Se per l’attività compra un furgone da 14.300 € senza chiederne l’esclusione come bene strumentale, anche quel bene rischia di essere appreso. A esdebitazione ottenuta, gli eventuali debiti verso i nuovi fornitori (ipotizziamo 6.450 €) restano interamente dovuti.
  • Strada B – comunica il progetto al liquidatore e chiede di ridefinire il mantenimento, deducendo le spese di produzione: se il giudice riconosce 2.100 € al mese, l’eccedenza scende a 520 € al mese, cioè circa 10.100 € nello stesso periodo.
  • Strada C – avvia l’attività dopo il decreto di esdebitazione. Secondo i principi espressi da Trib. Verona 20/9/2022 e Trib. Modena 12/8/2024, dopo l’esdebitazione non si acquisiscono nuove quote di reddito: l’utile della nuova attività resta alla debitrice, salve le operazioni già in corso (art. 282 c.2-bis).

Differenza tra la strada A e la strada C: circa 18.800 € di reddito, più il rischio sul bene strumentale.

Simulazione 2 – L’incapiente che apre la partita IVA nel triennio

Ipotesi: decreto di esdebitazione dell’incapiente del 19 gennaio 2026, debiti dichiarati inesigibili per 68.900 €; persona sola; il decreto fissa le dichiarazioni annuali al 19 gennaio 2027, 19 gennaio 2028 e 19 gennaio 2029. Nel marzo 2027 il debitore apre una partita IVA: reddito annuo al netto delle spese di produzione 23.700 €, spese di mantenimento reali documentate 13.200 €. Soglia del c.2 per una persona con i valori 2026: 10.651,68 €.

  • Lettura 1 (testo vigente, come citato da Trib. Alessandria 11/2/2026): 23.700 − 13.200 = 10.500 €, sotto la soglia di 10.651,68 €. Nessuna utilità ulteriore, a condizione che le spese siano documentate e riconosciute.
  • Lettura 2 (soglia come misura del mantenimento, testo previgente): 23.700 − 10.651,68 = 13.048,32 € annui di possibile utilità, sulla quale i creditori, informati dall’OCC con l’autorizzazione del giudice, potrebbero agire (art. 283 c.9).
  • Errore grave: il debitore non deposita la dichiarazione del 19 gennaio 2028. Il decreto prevedeva la revoca: il beneficio può cadere e i 68.900 € tornare esigibili, con l’esdebitazione dell’incapiente ormai consumata («solo per una volta», c.1).

Simulazione 3 – Il conto dei cinque anni

Ipotesi: prima esdebitazione ottenuta il 10 febbraio 2026 (tre anni dopo l’apertura della liquidazione controllata del 10 febbraio 2023). La nuova attività accumula 47.300 € di debiti.

  • Nuova liquidazione controllata aperta il 6 settembre 2027. Il termine per l’esdebitazione (art. 279 c.1) scade il 6 settembre 2030. I cinque anni precedenti (art. 280 lett. d) partono dal settembre 2025: il beneficio del 10 febbraio 2026 vi rientra. Esdebitazione preclusa, 47.300 € che restano dovuti.
  • Nuova liquidazione controllata aperta il 20 marzo 2028. Il termine scade il 20 marzo 2031; la finestra parte dal 20 marzo 2026 e il beneficio del 10 febbraio 2026 resta fuori. La lett. d) non è d’ostacolo, salvo le altre condizioni e il limite delle due volte (lett. e).

Sei mesi di differenza nella data di apertura spostano 47.300 € dal “cancellabile” al “dovuto”.

La mappa degli errori

Gli errori di chi riparte non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono prima ancora di aprire la nuova attività (le cariche, la forma giuridica, le garanzie), altri durante la procedura vecchia (l’attività aperta in corsa), altri ancora negli anni successivi, quando il controllo dell’OCC è ancora attivo o quando la nuova impresa comincia a soffrire. Il punto che sfugge quasi sempre è che i rimedi sono molto diversi: alcuni errori si correggono con una comunicazione tempestiva, altri lasciano conseguenze che nessuna istanza può più cancellare. La tabella che segue li mette in fila, con il momento tipico in cui si commettono e la possibilità concreta di rimediare.

Errore Momento in cui si commette Conseguenza principale Rimedio possibile
Credersi interdetto dopo l’esdebitazione Dopo il decreto Occasioni perse senza motivo Sì: verifica del decreto e del casellario
Ignorare una pena accessoria per bancarotta Dopo la condanna definitiva Decadenza dalla carica, rischio penale, ostacolo all’esdebitazione (art. 280 lett. a) Parziale: attendere la scadenza o la riabilitazione
Aprire l’attività durante la liquidazione controllata Prima del decreto di esdebitazione Acquisizione dell’eccedenza di reddito e dei beni sopravvenuti Parziale: comunicazione al liquidatore, ridefinizione del mantenimento
Nascondere l’attività al liquidatore Durante la procedura Rischio di diniego dell’esdebitazione (art. 280 lett. c) Parziale: regolarizzazione spontanea prima della decisione
Non depositare la dichiarazione annuale dell’incapiente Nel triennio Revoca del beneficio (art. 283 c.7) Parziale: dipende dallo stato del procedimento
Contare su una seconda esdebitazione Quando si contraggono nuovi debiti Debiti nuovi non coperti; limiti dei cinque anni e delle due volte No per i limiti di legge; sì per la pianificazione
Fideiussioni personali omnibus Alla costituzione della società o alla richiesta di fido Il garante resta obbligato (art. 278 c.6) Parziale: rinegoziazione, limiti di importo
Ignorare le segnalazioni d’allerta Alla prima PEC dei creditori pubblici Accesso tardivo alla composizione negoziata, peso sulla meritevolezza Sì, se si agisce prima dell’insolvenza conclamata

Prima di ripartire: la checklist

Prima di aprire la nuova attività o accettare una carica, verifica che:

  • [ ] il decreto di esdebitazione sia stato emesso e non sia più reclamabile (30 giorni, artt. 281 c.4, 282 c.3, 283 c.8, che corrono anche in agosto per l’art. 9 c.1 CCII);
  • [ ] la procedura di origine sia chiusa o, se ancora aperta, che il liquidatore sia informato per iscritto del progetto;
  • [ ] nel certificato del casellario giudiziale non risultino condanne con pene accessorie in corso (art. 322 c.4 CCII);
  • [ ] lo statuto della società in cui entri non preveda cause di ineleggibilità ulteriori;
  • [ ] se sei un debitore incapiente esdebitato, le date delle dichiarazioni annuali siano segnate in calendario e la prima sia già pronta;
  • [ ] tu abbia calcolato la soglia del c.2 dell’art. 283 per il tuo nucleo familiare e il reddito atteso della nuova attività;
  • [ ] tu sappia quali vecchi debiti sono rimasti esclusi dall’esdebitazione (mantenimento, illeciti extracontrattuali, sanzioni autonome: art. 278 c.7) e come pagarli;
  • [ ] tu abbia annotato la data del beneficio ottenuto e il numero di esdebitazioni già usate (art. 280 lett. d ed e; art. 283 c.1);
  • [ ] la forma giuridica scelta sia coerente con il livello di rischio e con le soglie dell’impresa minore (art. 2 c.1 lett. d);
  • [ ] le eventuali fideiussioni abbiano un importo massimo e una durata, e non siano omnibus;
  • [ ] esista un prospetto di tesoreria a sei mesi con le scadenze di IVA e contributi;
  • [ ] tu sappia a chi rivolgerti e in che tempi se arriva una segnalazione dell’art. 25-novies.

Ognuna di queste verifiche richiede pochi giorni. Saltarne una può costare anni.

E se l’errore l’ho già fatto?

Non tutto è perduto, e conviene distinguere con onestà i casi recuperabili da quelli che non lo sono.

Se hai aperto l’attività durante la liquidazione controllata senza dirlo, la via d’uscita è comunicarlo tu, subito, al liquidatore, prima che sia lui a scoprirlo. L’art. 280 lett. c) premia chi ha fornito agli organi della procedura tutte le informazioni utili: una regolarizzazione spontanea, accompagnata dalla documentazione contabile e dalla richiesta di ridefinire la quota di mantenimento, è cosa molto diversa da un’omissione scoperta in sede di esdebitazione. Il liquidatore dovrà segnalare i fatti rilevanti (art. 282 c.1), e i creditori ammessi potranno presentare osservazioni entro 15 giorni: è meglio che in quella segnalazione la tua condotta appaia trasparente.

Se sei un incapiente e hai saltato una dichiarazione annuale, deposita al più presto la dichiarazione omessa e chiedi all’OCC di darne atto nella sua relazione. Il decreto prevede la revoca, ma il beneficio non cade da solo: serve un provvedimento, e una regolarizzazione tempestiva, con la prova che non c’erano utilità nascoste, è un argomento serio. Se il provvedimento di revoca è già stato emesso, valuta subito il reclamo: per i decreti dell’art. 283 il termine è di 30 giorni (c.8). Sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia di esdebitazione dell’incapiente c’è un contrasto: Cass. civ., Sez. I, ord. 30108 del 14/11/2025 ha ritenuto inammissibile il ricorso contro un decreto di diniego, mentre Cass. civ., Sez. I, ord. 13228 del 7/5/2026 è indicata dalle fonti come di segno diverso. La scelta della strada va fatta caso per caso, con un difensore abilitato davanti alla Corte.

Se hai accettato una carica mentre era in corso una pena accessoria, dimettiti subito e fai verificare gli atti compiuti. Qui il rimedio è parziale: le conseguenze penali e la decadenza non si cancellano con un atto successivo, ma interrompere la situazione limita il danno.

Se hai firmato una fideiussione omnibus, chiedi alla banca di ridurne l’importo e la durata finché la società è in bonis. Dopo l’insolvenza della società la trattativa è molto più difficile.

Se la nuova impresa è già in difficoltà, valuta subito la composizione negoziata (art. 25-quater) o un accordo con i creditori. Finché l’insolvenza non è conclamata, gli strumenti di risanamento sono ancora disponibili.

Quando invece la preclusione è definitiva? Quando la nuova procedura cade nella finestra dei cinque anni dell’art. 280 lett. d), quando hai già ottenuto l’esdebitazione due volte (lett. e), o quando l’esdebitazione dell’incapiente è già stata revocata in modo definitivo (c.1, «solo per una volta»). In questi casi la liberazione dai debiti nuovi non è più ottenibile con lo stesso strumento: resta da costruire un accordo con i creditori, un piano di pagamento, un concordato minore se i presupposti lo consentono. E resta comunque utile sapere che le condizioni dell’art. 280 guardano alla condotta, non alla percentuale pagata (Cass. 28505/2024): chi ha sbagliato una volta, ma in buona fede, non è automaticamente fuori.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho fatto la liquidazione giudiziale e ho ottenuto l’esdebitazione: posso fare l’amministratore di una S.r.l.?”
In linea di principio sì. Le cause di ineleggibilità e decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale vengono meno con l’esdebitazione (art. 278 c.1). Restano invece le incapacità da condanna penale, come quelle dell’art. 322 c.4 per la bancarotta fraudolenta, e le eventuali clausole dello statuto.

“Sono ancora in liquidazione controllata: è vietato aprire la partita IVA?”
Nelle norme lette non c’è un divieto espresso. Ma l’eccedenza di reddito rispetto alla quota di mantenimento e i beni acquistati possono essere acquisiti alla procedura fino al triennio o all’esdebitazione (art. 268 c.4 lett. b, art. 272 c.3 e 3-bis). E il liquidatore va informato.

“Ho l’esdebitazione dell’incapiente e ora guadagno di più: devo restituire tutto?”
No, non automaticamente. I creditori possono agire solo sulle utilità ulteriori rispetto alla soglia del c.2, nel triennio, e solo dopo la comunicazione dell’OCC autorizzata dal giudice (art. 283 c.9). Ma devi dichiararle.

“Non ho presentato la dichiarazione annuale: perdo l’esdebitazione?”
Rischi la revoca, che il decreto prevede espressamente. Se il provvedimento non è ancora stato emesso, depositare subito la dichiarazione e spiegarne il ritardo è la cosa giusta. Se è stato emesso, il reclamo va proposto entro 30 giorni.

“La mia nuova società è in crisi: posso rifare l’esdebitazione?”
Dipende da quando hai ottenuto la prima e da quante ne hai già avute. Contano i cinque anni a ritroso dalla scadenza del termine della nuova procedura e il limite assoluto delle due volte (art. 280 lett. d ed e). Per l’incapiente il limite è una volta sola.

“Ho garantito i debiti della mia S.r.l.: se la società si salva con un accordo, sono libero anche io?”
No. L’art. 278 c.6 fa salvi i diritti dei creditori contro i fideiussori. La tua posizione va valutata separatamente.

Gli errori davanti ai giudici

Le pronunce che seguono mostrano che cosa succede, concretamente, a chi commette gli errori descritti. Per ciascuna si indica se è stata letta per intero o solo in sintesi.

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 (testo integrale letto). Cosa è successo: un debitore già dichiarato fallito, che non aveva ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, ha chiesto quella dell’incapiente per gli stessi debiti. Principio: non può farlo se l’esposizione debitoria è quella del fallimento; contro il decreto di diniego emesso senza contraddittorio il ricorso straordinario è inammissibile, perché la domanda può essere riproposta. Rilevanza: chi ha un passato concorsuale deve capire quale strumento gli resta prima di ripartire; resta aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (massima e passaggi riportati in Cass. 30108/2025). Principio: l’esdebitazione chiesta dopo il 15/7/2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare; gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: la regola dell’art. 278 c.1 sulle incapacità va applicata solo dopo aver individuato il regime giusto.

  3. Cass. civ., Sez. I, n. 1469 del 22 gennaio 2026 (sintesi Unijuris). Principio: i falliti restano regolati dalla legge fallimentare anche ai fini dell’esdebitazione. Rilevanza: conferma l’orientamento precedente per chi riparte dopo un vecchio fallimento.

  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima Brocardi). Principio: la scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non ha requisiti oggettivi. Rilevanza: per una seconda esdebitazione conta come ci si è comportati, non quanto si è pagato.

  5. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima Brocardi) e Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi diritto.it). Principio: l’apertura della liquidazione controllata non si nega per mancanza di meritevolezza; la condotta del debitore si valuta nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: chi apre un’attività durante la procedura e la nasconde non rischia l’apertura, ma proprio la fase finale.

  6. Trib. Modena, 12 agosto 2024 (sintesi iusletter 4/12/2024). Principio: beni e redditi futuri servono a pagare i creditori; il programma di liquidazione deve durare almeno tre anni e il debitore non decide cosa includere; dopo l’esdebitazione non si acquisiscono nuove quote di reddito. Rilevanza: è la pronuncia che misura il costo dell’errore n. 2.

  7. Trib. Verona, sent. 20 settembre 2022 (sintesi EC News 25/10/2022). Principio: la quota di reddito eccedente il mantenimento si acquisisce man mano che matura; la procedura che vive di redditi futuri va chiusa al triennio e dopo l’esdebitazione non si apprendono nuove quote. Rilevanza: spiega perché aspettare il decreto prima di avviare l’attività può convenire.

  8. Trib. Milano, Sez. II civ., decr. 27 ottobre 2025, R.G. 15/2025 (testo letto). Principio: esdebitazione dell’incapiente concessa con tre scadenze annuali per le dichiarazioni sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca, e con l’obbligo dell’OCC di descrivere ogni anno le verifiche svolte; indebitamento nato da fideiussioni per una società di capitali fallita. Rilevanza: documenta sia l’errore n. 3 sia l’errore n. 5.

  9. Trib. Torino, decr. 9 aprile 2026 (sintesi Eutekne 25/4/2026, numero non disponibile). Principio: la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione della liquidazione controllata, perché segue l’estinzione dell’obbligazione principale. Rilevanza: aiuta a capire quali vecchi debiti restano fuori (art. 278 c.7) e quali no.

  10. Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (sintesi Unijuris). Principio: l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave e porta al rigetto. Rilevanza: la nuova impresa che non versa IVA e imposte prepara una seconda crisi senza via d’uscita.

  11. Corte cost., ord. 104/2026 (depositata 11/6/2026). Principio: restituzione degli atti ai tribunali di Verona e Milano sulla questione dell’art. 278 c.2, perché i creditori ammessi sono parti del giudizio di esdebitazione. Le ordinanze sono state ripubblicate in G.U. il 23/9/2026 e la questione è in attesa di decisione. Rilevanza: la regola sui creditori anteriori non concorsuali è vigente ma contestata.

  12. Corte cost., sent. 74/2026 (depositata 12/5/2026). Principio: la contestualità dell’art. 281 c.1 tra esdebitazione e decreto di chiusura va intesa in senso logico-funzionale: l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. Rilevanza: chi esce da una liquidazione giudiziale non perde il beneficio per un deposito di poco successivo alla chiusura.

  13. Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025 (sintesi EC News 27/1/2026). Principio: inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata con un concordato preventivo ancora pendente, anche se rinunciato. Rilevanza: gli strumenti per la nuova impresa vanno attivati nel momento giusto, senza sovrapposizioni.

  14. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 settembre 2021, n. 25050 (sintesi EC News 19/10/2021). Principio: nel regime allora vigente, l’art. 2382 c.c. non si applicava agli amministratori di S.r.l. Rilevanza: da rileggere oggi alla luce del rinvio all’art. 2382 contenuto nell’art. 2475 c.c.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio lavora su due fronti: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare quali rimedi restano. Ecco gli strumenti concreti.

  1. Verifichiamo lo stato del decreto di esdebitazione: controlliamo la data, le comunicazioni ai creditori e i termini di reclamo, per sapere se il beneficio è definitivo prima che la nuova attività parta.
  2. Ricostruiamo le incapacità residue: confrontiamo il casellario, le sentenze penali e lo statuto della società, distinguendo ciò che è caduto con l’art. 278 c.1 da ciò che resta per effetto dell’art. 322 c.4.
  3. Prepariamo la comunicazione al liquidatore quando la liquidazione controllata è ancora aperta: piano previsionale della nuova attività, richiesta di ridefinizione della quota di mantenimento, richiesta di esclusione dei beni strumentali.
  4. Calcoliamo la soglia del c.2 dell’art. 283 per il nucleo familiare e il reddito atteso, presentando entrambe le letture del testo, e predisponiamo il calendario delle dichiarazioni annuali.
  5. Redigiamo le dichiarazioni annuali dell’incapiente e, quando una scadenza è stata saltata, la dichiarazione tardiva con la documentazione che dimostra l’assenza di utilità nascoste.
  6. Contiamo i limiti dell’art. 280: annotiamo la data del beneficio, calcoliamo la finestra dei cinque anni e il numero di esdebitazioni già usate, prima che il cliente assuma nuovi debiti.
  7. Analizziamo la forma giuridica e le garanzie insieme ai commercialisti dello staff: confrontiamo ditta individuale, società di persone e S.r.l., e negoziamo con la banca fideiussioni limitate.
  8. Impostiamo un sistema di allerta interno: prospetto di tesoreria, scadenze IVA e contributive, lettura delle segnalazioni dell’art. 25-novies.
  9. Valutiamo e prepariamo l’istanza di composizione negoziata per l’impresa minore (art. 25-quater), con i documenti dell’art. 17 c.3 richiesti.
  10. Quando il termine è scaduto, verifichiamo se esiste ancora uno spazio di reclamo o di ricorso contro il decreto di revoca o di diniego, e seguiamo il giudizio nei gradi successivi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione conta quando l’errore va riparato nei gradi successivi: sulla ricorribilità dei decreti in materia di esdebitazione c’è un contrasto tra Cass. 30108/2025 e Cass. 13228/2026, e la scelta tra riproporre la domanda, reclamare o ricorrere va fatta con chi può seguire la pratica fino all’ultimo grado. Lo Studio garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea.

L’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario OCC permette di leggere la procedura dall’interno: come si scrive una dichiarazione annuale, cosa verifica l’OCC nel triennio, quali fatti il liquidatore deve segnalare al tribunale.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso caso: la scelta della forma societaria, il piano previsionale e il calcolo delle utilità sopravvenute sono questioni insieme giuridiche e contabili.

Ripartire senza ripetere gli errori

Aprire una nuova attività dopo l’esdebitazione è possibile e, per molti, è il modo più concreto per chiudere davvero con il passato. Ma la ripartenza ha regole precise: il momento in cui si avvia l’attività, la forma giuridica, le garanzie, le dichiarazioni dovute all’OCC, il conto dei cinque anni e delle due volte. Nessuna di queste regole è un ostacolo insormontabile; diventano un problema solo quando si ignorano.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente tra il sovraindebitamento e la crisi d’impresa: l’Avv. Monardo, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce le procedure che portano all’esdebitazione e i controlli che proseguono dopo il decreto; come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce gli strumenti per proteggere la nuova impresa prima che la crisi torni. Analizzeremo la tua situazione e costruiremo con te la strategia, senza promettere risultati ma senza lasciare nulla al caso.

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