Quando in una stessa casa i debiti sono di più persone (del marito e della moglie, di un genitore e del figlio che vive con lui, di due conviventi con un mutuo cointestato), la prima domanda pratica è sempre la stessa: conviene presentarsi al tribunale insieme o ciascuno per conto proprio? Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) permette ai familiari di depositare una domanda unica. È la cosiddetta procedura familiare dell’art. 66. Non è però sempre la scelta migliore, e non è sempre possibile.
Il punto delicato è questo. Una domanda unica impostata male espone tutti i familiari allo stesso esito negativo, mentre due domande separate non coordinate possono far perdere la casa comune o lasciare scoperti i debiti cointestati. Nel frattempo pignoramenti e cessioni del quinto continuano a correre finché il giudice non concede le misure protettive. La scelta va quindi fatta prima del deposito, sulla base di una diagnosi delle due posizioni debitorie.
Lo Studio Monardo si occupa di questa scelta con una competenza specifica. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il modo in cui l’Organismo di composizione della crisi redige la relazione su ciascun debitore, ripartisce il proprio compenso tra i familiari e presenta al giudice un progetto unitario. È esattamente il punto di vista che serve per decidere se unire o separare.
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Che cosa prevede l’art. 66 CCII: famiglia, domanda unica, masse separate
Sul piano normativo, l’art. 66 CCII si colloca nel Titolo IV del Codice, dedicato alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. L’art. 65, comma 1, elenca le procedure a disposizione del debitore sovraindebitato: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata. L’art. 66 consente di accedere a una di queste procedure in forma familiare.
Secondo il testo vigente, come modificato dal D.Lgs. 136/2024 (che ha inciso sui commi 1 e 5), la disciplina si articola così.
- Comma 1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure dell’art. 65, comma 1, quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Se uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le norme della Sezione II (la ristrutturazione dei debiti del consumatore), salvo l’art. 67, comma 5, sul mutuo della casa di abitazione. La liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più familiari sono nelle condizioni dell’incapiente dell’art. 283, purché per almeno uno di essi ricorrano i presupposti dell’art. 268, comma 3, quarto periodo, cioè l’attestazione dell’OCC che è possibile acquisire attivo da distribuire.
- Comma 2. Sono membri della stessa famiglia il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto della L. 76/2016.
- Comma 3. Le masse attive e passive restano distinte.
- Comma 4. Se sono presentate più domande riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i provvedimenti necessari per coordinarle. La competenza spetta al giudice adito per primo.
- Comma 5. Il compenso dell’OCC si ripartisce tra i familiari in proporzione all’entità dell’attivo di ciascuno.
La procedura familiare è quindi un’unica domanda e un unico procedimento, ma non un unico patrimonio: ciascun familiare resta debitore solo dei propri debiti e risponde solo con i propri beni. Va precisato che la separazione delle masse è l’applicazione diretta dell’art. 2740 c.c. Lo ha ribadito il Tribunale di Udine nella sentenza n. 86/2025, pubblicata il 23 dicembre 2025: l’attivo di ciascun coniuge serve ai suoi creditori personali e a quelli comuni, non ai creditori dell’altro coniuge. Il liquidatore deve tenere distinte le due posizioni nel passivo, nei rendiconti e nei riparti.
La ratio della norma è duplice. Da un lato evita la moltiplicazione di domande, relazioni e udienze per debiti che nascono dalla stessa vita familiare. Dall’altro riduce il rischio di decisioni contrastanti: un tribunale che omologa il piano della moglie e respinge quello del marito, quando entrambi i piani si reggono sulla stessa casa e sullo stesso mutuo, produce un risultato che nessuno dei due riesce a eseguire.
In termini operativi conviene distinguere la procedura familiare da tre situazioni affini.
- La comunione dei beni. È un regime patrimoniale, non una procedura. Due coniugi in comunione possono presentare domande separate; due coniugi in separazione dei beni possono presentare una domanda unica.
- La coobbligazione o la fideiussione. Il fatto che il figlio abbia garantito il prestito del padre è uno degli elementi che possono integrare l'”origine comune” del sovraindebitamento, ma non obbliga a una domanda unica. Il garante può anche restare fuori da qualsiasi procedura.
- Il semplice coordinamento del comma 4. Qui le domande sono due, con due piani e due relazioni; il giudice si limita a coordinarle. È la soluzione intermedia di cui si parla più avanti.
Un esempio concreto. Due coniugi conviventi hanno un mutuo cointestato sulla casa, un prestito personale ciascuno e una carta revolving intestata solo alla moglie. Con la domanda unica, il piano è uno solo e tratta il mutuo una volta sola; le masse restano distinte, per cui il creditore della carta revolving concorre solo sui beni e sui redditi della moglie. Con due domande separate, ciascun piano deve occuparsi del mutuo cointestato per la quota del rispettivo debitore, e i due piani devono essere compatibili tra loro.
Presupposti e termini da verificare prima di scegliere
La disciplina prevede condizioni che vanno controllate una per una, e per ciascun familiare. Se ne manca anche una sola, la domanda unica non è percorribile oppure diventa rischiosa.
1. Appartenenza alla stessa famiglia. Il comma 2 elenca i soggetti in modo preciso. Restano fuori, per esempio, gli affini di terzo grado e gli amici conviventi che non abbiano costituito una convivenza di fatto ai sensi della L. 76/2016.
2. Convivenza oppure origine comune. I due requisiti sono alternativi. Due coniugi conviventi possono presentare la domanda unica anche se i debiti sono nati separatamente. Due fratelli non conviventi possono presentarla se il sovraindebitamento ha un’origine comune, per esempio un’eredità gravata da debiti o un finanziamento contratto insieme. Nel decreto del 26 febbraio 2026 (R.G. 13-1/2025) il Tribunale di Locri ha ritenuto integrati entrambi i presupposti, perché i ricorrenti convivevano e l’indebitamento aveva la stessa origine.
3. Sovraindebitamento di ciascuno. L’art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. La condizione va verificata per ogni familiare. Un coniuge con redditi sufficienti a pagare i propri debiti non è sovraindebitato e non può entrare nella procedura soltanto per “aiutare” l’altro: può semmai contribuire con risorse proprie.
4. Stessa procedura per tutti. Secondo il Tribunale di Bari (6 dicembre 2023), richiamato nel commento Brocardi all’art. 66, il ricorso congiunto richiede che i familiari chiedano la stessa procedura. Non si può chiedere con un’unica domanda il piano del consumatore per uno e la liquidazione controllata per l’altro.
5. Qualità di consumatore. Se anche uno solo dei familiari non è consumatore (perché imprenditore minore o professionista, o perché ha debiti d’impresa), la ristrutturazione dei debiti del consumatore non è disponibile per la famiglia. Restano il concordato minore familiare e la liquidazione controllata familiare. Resta però applicabile la regola dell’art. 67, comma 5, sul mutuo ipotecario dell’abitazione principale.
6. Incapienti nella liquidazione controllata. Il comma 1 consente di proporre la liquidazione controllata familiare anche se uno o più debitori sono incapienti, purché per almeno uno l’OCC attesti che è possibile acquisire attivo da distribuire.
7. Assenza di condizioni ostative per ciascuno. Nel piano del consumatore l’art. 69, comma 1, esclude chi è stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte, e chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La verifica è personale: riguarda ciascun familiare, non la famiglia.
Sul piano dei termini, la procedura familiare segue quelli della procedura scelta. Non esistono termini propri dell’art. 66. Va però considerato che ogni termine riguarda un fascicolo unico: un ritardo nella documentazione di un familiare blocca anche l’altro.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 7 giorni per l’OCC (art. 68 c.4) | conferimento dell’incarico | acceleratorio, a carico dell’OCC | ritardo nel quadro dei debiti tributari |
| 15 giorni per agente della riscossione e uffici fiscali (art. 68 c.4) | notizia ricevuta dall’OCC | acceleratorio | il debito tributario può emergere tardi e alterare il piano |
| fino a 15 giorni per integrazioni (art. 70 c.1) | concessione del giudice | assegnato dal giudice | rischio di inammissibilità della domanda unica per tutti |
| 30 giorni per il reclamo contro l’inammissibilità (art. 70 c.1) | comunicazione del decreto | impugnatorio | il decreto si consolida; in reclamo piano e proposta non si modificano |
| 30 giorni per la comunicazione ai creditori (art. 70 c.1) | decreto di apertura | a carico dell’OCC | slittamento dell’intera sequenza |
| 20 giorni per le osservazioni dei creditori (art. 70 c.3) | comunicazione dell’OCC | per i creditori | le osservazioni tardive perdono peso nella relazione |
| 10 giorni per la relazione dell’OCC al giudice (art. 70 c.6) | scadenza dei 20 giorni | a carico dell’OCC | ritardo dell’omologa |
| non oltre 30 giorni per adesioni e contestazioni nel concordato minore (art. 78 c.2 lett. c) | termine fissato nel decreto | per i creditori | silenzio-assenso (art. 79 c.3) |
| 3 anni (artt. 282 e 283) | apertura della liquidazione o decreto di esdebitazione dell’incapiente | sostanziale | esdebitazione di diritto; per l’incapiente fine del periodo di vigilanza |
Il termine più critico, nella domanda unica, è quello per il reclamo contro il decreto di inammissibilità: se il decreto colpisce il piano unitario, colpisce tutti i familiari, e in sede di reclamo non si può “staccare” la posizione dell’uno da quella dell’altro modificando il piano. Quanto alla sospensione feriale dei termini, che riguarda solo il periodo dal 1° al 31 agosto, la sua applicabilità ai singoli termini delle procedure concorsuali va verificata termine per termine con il difensore, senza darla per scontata.
Dalla diagnosi alla sentenza: la procedura passo per passo
La sequenza che segue vale per la domanda unica. Dove la strada delle domande separate diverge, lo si indica.
1. Mappatura dei debiti “per testa”. Prima di tutto si attribuisce ogni debito al suo titolare: debiti personali del marito, debiti personali della moglie, debiti cointestati, garanzie prestate per l’altro. È il lavoro che rende possibile la separazione delle masse prevista dal comma 3. Un elenco “di famiglia” indistinto è il primo errore e il più frequente.
2. Qualificazione di ciascun debitore. Per ogni familiare si verifica se è consumatore, professionista, imprenditore minore o imprenditore sopra soglia. L’art. 2, comma 1, lett. d), CCII fissa le soglie dell’impresa minore: attivo patrimoniale annuo fino a 300.000 euro, ricavi annui fino a 200.000 euro, debiti fino a 500.000 euro. Un imprenditore sopra soglia è soggetto alla liquidazione giudiziale e non può entrare in una procedura familiare da sovraindebitamento.
3. Scelta dell’OCC e del tribunale. La domanda è presentata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente (art. 68, comma 1, con rinvio all’art. 27, comma 2). Nella domanda unica l’OCC è uno solo e il giudice è uno solo. Con domande separate, se i familiari risiedono in circondari diversi, il comma 4 attribuisce la competenza al giudice adito per primo: la scelta del momento del primo deposito non è neutra.
4. Conferimento dell’incarico e quadro fiscale. Entro sette giorni l’OCC dà notizia dell’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, che entro quindici giorni comunicano il debito tributario accertato (art. 68, comma 4). Nella domanda unica la comunicazione riguarda tutti i familiari.
5. Relazione dell’OCC per ciascuno. La relazione dell’art. 68, comma 2, descrive le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la completezza e attendibilità della documentazione e i costi presunti della procedura. L’OCC indica anche se i finanziatori hanno valutato il merito creditizio tenendo conto del reddito disponibile, dedotto il necessario per un dignitoso tenore di vita, parametrato all’assegno sociale e alla scala di equivalenza ISEE del nucleo (art. 68, comma 3). Il parametro è familiare: è uno dei punti in cui la domanda unica rende più coerente l’analisi. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 28576/2025) ha qualificato la relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità: una relazione lacunosa su uno dei familiari mette in pericolo l’intera domanda.
6. Redazione del piano o della proposta. Il piano è unico, ma deve indicare per ciascun debitore l’attivo messo a disposizione e il trattamento dei suoi creditori. Nel piano del consumatore il contenuto è libero e i crediti possono essere soddisfatti in misura parziale e differenziata (art. 67, comma 1). I crediti privilegiati e ipotecari possono essere falcidiati, ma non sotto il valore realizzabile in liquidazione (art. 67, comma 4). Per il mutuo della casa si può prevedere il pagamento regolare delle rate a scadere, se il debitore è in regola o se il giudice lo autorizza a pagare lo scaduto (art. 67, comma 5).
7. Documentazione completa per ciascuno. L’art. 67, comma 2, richiede l’elenco dei creditori, il patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate del nucleo. Ogni documento va prodotto per ciascun familiare: un atto di straordinaria amministrazione taciuto da uno solo dei due può compromettere l’attendibilità dell’intera domanda.
8. Deposito e decreto. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dispone la pubblicazione e l’OCC comunica piano e decreto ai creditori entro trenta giorni (art. 70, comma 1). Su istanza, il giudice può sospendere le esecuzioni e vietarne di nuove (art. 70, comma 4). Nel concordato minore il giudice dichiara aperta la procedura con decreto e assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per aderire o non aderire (art. 78). Nella liquidazione controllata familiare, aperta con sentenza, si nomina normalmente un unico liquidatore, come nei casi decisi dal Tribunale di Rimini (sent. n. 1/2024, pubblicata il 4 gennaio 2024) e dal Tribunale di Udine (sent. n. 86/2025).
9. Voto nel concordato minore familiare. Il concordato minore è approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79, comma 1). Nella procedura familiare la maggioranza va verificata per ciascun debitore: il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (16 febbraio 2022), richiamato nella rassegna di EC News del 16 aprile 2024, ha ritenuto necessarie votazioni separate dei creditori di ciascun sovraindebitato. Va ricordato che il coniuge, il convivente e i parenti fino al quarto grado non votano (art. 79, comma 2): se un familiare è anche creditore dell’altro, il suo credito non concorre alla maggioranza.
10. Omologazione e impugnazione. Il giudice omologa con sentenza dopo aver verificato ammissibilità e fattibilità (art. 70, comma 7; art. 80, comma 1). Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa se il credito dell’opponente è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026, massimata da Brocardi sub art. 66) ha chiarito che il provvedimento sull’omologazione del piano del consumatore, anche quando la rigetta, ha forma di sentenza ed è reclamabile davanti alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 51. Sbagliare il giudice del reclamo significa perdere l’impugnazione per tutti i familiari della domanda unica.
11. Esecuzione e ripartizione del compenso dell’OCC. L’OCC vigila sull’esecuzione e riferisce ogni sei mesi al giudice (art. 71, comma 1). Al termine il giudice liquida il compenso, che nella procedura familiare si ripartisce in proporzione all’attivo di ciascuno (art. 66, comma 5).
Con due domande separate la sequenza si sdoppia: due incarichi, due relazioni, due piani, due decreti, due sentenze. Il giudice, investito di entrambe, adotta i provvedimenti di coordinamento del comma 4. Prima del Codice, sotto la L. 3/2012, i Tribunali di Ivrea (3 marzo 2022) e di Verona (12 maggio 2021), richiamati nella stessa rassegna, avevano già ritenuto sufficiente il coordinamento senza obbligo di riunione. Il comma 4 vigente si muove nella stessa direzione: parla di provvedimenti “per coordinarle”, non di riunione obbligatoria. La riunione resta una delle misure possibili, decisa dal giudice.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia. Non descrivono casi reali dello Studio.
Esempio di calcolo n. 1 – Domanda unica di due coniugi conviventi consumatori.
Dati di partenza. Debiti del marito: prestito personale 23.418 euro, cessione del quinto 11.736 euro. Debiti della moglie: carta revolving 6.284 euro, prestito finalizzato 4.917 euro. Debito comune: mutuo cointestato sull’abitazione principale con residuo di 87.460 euro, rate pagate regolarmente. Attivo messo a disposizione nel piano (quote di reddito per sessanta mesi e un’auto): marito 61.300 euro, moglie 18.900 euro. Compenso dell’OCC stimato nella relazione: 4.870 euro.
Sviluppo. Il mutuo, in regola, è trattato con il rimborso alle scadenze convenute (art. 67, comma 5) e resta fuori dalla falcidia. I creditori personali del marito concorrono solo sui 61.300 euro; quelli della moglie solo sui 18.900 euro. Il compenso dell’OCC si ripartisce in proporzione all’attivo: il marito ha il 76,43% dell’attivo complessivo di 80.200 euro, quindi sopporta 3.722,33 euro; la moglie sopporta 1.147,67 euro.
Calendario. Deposito il 16 novembre 2026 (lunedì). Decreto di ammissibilità il 4 dicembre 2026 (venerdì). Il termine di trenta giorni per la comunicazione dell’OCC scadrebbe domenica 3 gennaio 2027 e slitta a lunedì 4 gennaio 2027. Ipotizzando che l’OCC comunichi il 21 dicembre 2026, i venti giorni per le osservazioni scadono domenica 10 gennaio 2027 e slittano a lunedì 11 gennaio 2027; la relazione dell’OCC va depositata entro giovedì 21 gennaio 2027.
Esito. Con due domande separate, i coniugi avrebbero sostenuto due relazioni e due procedimenti e avrebbero dovuto indicare in entrambi i piani il trattamento della quota di mutuo, con il rischio che un giudice autorizzasse il pagamento regolare delle rate in un piano e l’altro no. Qui la domanda unica è la soluzione più lineare.
Esempio di calcolo n. 2 – Un coniuge ex imprenditore con un atto dispositivo recente.
Dati di partenza. La moglie, lavoratrice dipendente con 1.637 euro netti al mese, ha debiti personali per 14.780 euro (due finanziamenti) e può destinare al piano 412 euro al mese per sessanta mesi, cioè 24.720 euro. Il marito ha chiuso una ditta individuale con debiti verso fornitori ed erario per 96.315 euro e, ventidue mesi prima del deposito, ha donato alla figlia un terreno. In comune c’è il mutuo sulla casa, residuo 87.460 euro, con tre rate arretrate per 1.929 euro.
Sviluppo. Il marito non è consumatore per i debiti d’impresa: la ristrutturazione dei debiti del consumatore non è disponibile per la famiglia (art. 66, comma 1, secondo periodo). La domanda unica dovrebbe quindi assumere la forma del concordato minore familiare, che per chi non prosegue l’attività richiede l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (art. 74, comma 2). La donazione rientra tra gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni da documentare e sarà valutata dall’OCC e dal giudice. In un unico fascicolo, il giudizio negativo sulla posizione del marito rischia di riflettersi sull’intero progetto.
Alternativa. La moglie presenta da sola un piano del consumatore: 24.720 euro su 14.780 euro di debiti personali le consentono una proposta con percentuale elevata, e può chiedere l’autorizzazione a pagare le tre rate scadute del mutuo per mantenere il regolare rimborso (art. 67, comma 5). Il marito valuta separatamente la propria strada, per esempio la liquidazione controllata, per l’accesso alla quale la Cassazione (Sez. I, ord. n. 22074/2025) ha escluso che serva la meritevolezza; questa resta però decisiva al momento dell’esdebitazione (art. 282, comma 2). Il giudice adito per primo coordina le due domande ai sensi del comma 4.
Esito. Il costo amministrativo raddoppia (due relazioni, due compensi dell’OCC), ma la posizione della moglie non dipende più dalla valutazione dell’atto dispositivo del marito. In questo scenario la separazione è la scelta più prudente.
Casi particolari: quando conviene separare (e quando non si può unire)
La regola generale è semplice: famiglia convivente, debiti intrecciati, stessa qualifica di consumatore, nessun atto sospetto. In questi casi la domanda unica è di solito la strada più efficiente. Le situazioni che seguono si discostano dalla regola e richiedono una valutazione caso per caso.
1. Uno dei familiari è imprenditore. Se l’impresa supera le soglie dell’impresa minore, l’imprenditore è soggetto alla liquidazione giudiziale e non può partecipare alla procedura familiare: le strade si separano per legge e serve soltanto un raccordo tra procedimenti diversi. La rassegna di EC News del 16 aprile 2024 indica proprio l’imprenditore sopra soglia come limite all’accesso unitario. Se invece l’impresa è minore, la domanda unica è possibile, ma solo nelle forme del concordato minore o della liquidazione controllata. Il Tribunale di Piacenza (22 maggio 2025), commentato su diritto.it, ha ammesso una proposta congiunta di concordato minore di due coniugi, uno consumatore e l’altro ex imprenditore, valorizzando l’origine familiare e la connessione dei debiti. Va precisato che il consumatore, in questo modo, rinuncia alle regole proprie del piano del consumatore (per esempio l’assenza del voto dei creditori). Se la sua posizione è “pulita” e i suoi debiti sono contenuti, il piano del consumatore separato può essere più vantaggioso.
2. Uno dei familiari ha compiuto atti in frode o ha una storia debitoria opaca. La meritevolezza è personale: nel piano del consumatore le condizioni ostative dell’art. 69 si verificano per ciascuno, e la rassegna di EC News sottolinea che la meritevolezza va valutata individualmente per ogni familiare, mentre la convenienza si valuta sul progetto complessivo. Il problema è pratico: il piano è uno solo. Se la posizione di un familiare è tale da rendere il piano non omologabile, il rischio di un esito negativo ricade sull’intero progetto. Lo stesso vale nella fase esecutiva: l’art. 72, comma 1, prevede la revoca dell’omologazione se il debitore ha, con dolo o colpa grave, sottratto o dissimulato parte rilevante dell’attivo o compiuto atti in frode. Il Codice non contiene una regola espressa sugli effetti della revoca per fatto di un solo familiare su un piano unitario. Quando la posizione di un familiare presenta atti dispositivi recenti, debiti contratti senza alcuna capacità di rimborso o dichiarazioni incomplete, la separazione è normalmente la scelta che protegge l’altro.
3. Posizioni economiche molto diverse. Un coniuge con un reddito stabile e debiti modesti e un coniuge senza reddito e con debiti elevati hanno interessi diversi. Il primo può puntare a un piano con percentuale alta e conservazione dei beni; il secondo può trovarsi nella condizione dell’incapiente dell’art. 283. Il testo vigente dell’art. 66 consente la liquidazione controllata familiare anche se uno o più debitori sono incapienti, purché per almeno uno si possa acquisire attivo. Ma se il familiare con reddito preferisce un piano del consumatore, la domanda unica non è possibile, perché i familiari devono chiedere la stessa procedura (Trib. Bari, 6 dicembre 2023). In questo caso si presentano due domande: piano del consumatore per l’uno, esdebitazione dell’incapiente per l’altro. Va ricordato che l’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta e comporta tre anni di vigilanza sulle utilità sopravvenute.
4. Coniugi separati o non più conviventi. La convivenza non è necessaria se il sovraindebitamento ha un’origine comune: un mutuo contratto insieme o un finanziamento per la casa familiare possono bastare. Spesso però i coniugi separati hanno obiettivi divergenti, anche sulla sorte della casa. La domanda unica richiede un progetto condiviso; se la collaborazione manca, due domande coordinate sono più realistiche.
5. Familiare garante. Il genitore che ha garantito il prestito del figlio può essere coinvolto per origine comune. Se però il garante non è sovraindebitato, non può entrare nella procedura. L’art. 79, comma 5, e l’art. 278, comma 6, mantengono salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori: l’esdebitazione del debitore principale non libera automaticamente il garante.
6. Liquidazione controllata familiare prima del correttivo. Prima del D.Lgs. 136/2024 la giurisprudenza era divisa sull’ammissibilità della liquidazione controllata in forma familiare. Secondo il commento Brocardi all’art. 66, una tesi la escludeva (Trib. Lucca, 27 febbraio 2024; Trib. Rimini, 21 aprile 2022), un’altra la ammetteva (Trib. Verona, 6 ottobre 2022; Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024). Il testo vigente del comma 1 menziona ora espressamente la liquidazione controllata in forma familiare, anche con familiari incapienti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, imposta la scelta tra domanda unica e domande separate partendo dalla posizione di ciascun familiare, non da quella della famiglia nel suo insieme.
Domande frequenti sulla procedura familiare
Mia moglie ha pochi debiti e io molti: se facciamo la domanda insieme, lei paga anche i miei?
No. L’art. 66, comma 3, CCII mantiene distinte le masse attive e passive. I creditori personali del marito concorrono solo sui beni e sui redditi del marito; quelli della moglie solo sui suoi. I debiti cointestati, come il mutuo, gravano su entrambi nei limiti in cui ciascuno ne è debitore. La domanda unica rende comune il procedimento, non i debiti. Ciò che si condivide sono l’OCC, il giudice e il progetto, con un compenso dell’OCC ripartito in proporzione all’attivo di ciascuno.
Se il giudice boccia la posizione di mio marito, salta anche la mia?
È il rischio principale della domanda unica. La meritevolezza è valutata per ciascun familiare, ma il piano è uno: se la posizione di uno dei due rende il progetto non ammissibile o non omologabile, l’esito negativo può coinvolgere entrambi. Il Codice non prevede una regola espressa per separare gli effetti. Per questo, quando una delle due posizioni presenta criticità (atti dispositivi, debiti contratti senza alcuna capacità di rimborso, documentazione incompleta), di norma si valuta la presentazione di due domande separate e coordinate.
Siamo conviventi ma non sposati: possiamo fare la procedura familiare?
Sì, se la convivenza è una convivenza di fatto ai sensi della L. 76/2016, che l’art. 66, comma 2, include tra i membri della famiglia insieme al coniuge, alla parte dell’unione civile, ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo. Una semplice coabitazione tra amici non basta. Restano necessari gli altri requisiti: sovraindebitamento di ciascuno, stessa procedura richiesta e assenza di condizioni ostative.
Io sono dipendente, mio marito ha una partita IVA: possiamo fare insieme il piano del consumatore?
No. Se uno dei familiari non è consumatore, l’art. 66, comma 1, esclude le norme sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore, salvo la regola sul mutuo dell’abitazione principale (art. 67, comma 5). La famiglia può accedere insieme al concordato minore o alla liquidazione controllata. In alternativa, la moglie può presentare un piano del consumatore separato e il marito una procedura propria. La scelta dipende dalla qualità dei debiti del marito (d’impresa o personali) e dalla dimensione della sua impresa.
Abbiamo presentato due domande in tribunali diversi: chi decide?
L’art. 66, comma 4, attribuisce la competenza al giudice adito per primo e gli affida i provvedimenti necessari per coordinare le domande. Il coordinamento può consistere nella trattazione congiunta delle udienze, nell’armonizzazione delle misure protettive o nella riunione dei procedimenti, ma la legge non impone la riunione. È importante segnalare l’esistenza dell’altra domanda fin dal deposito, per evitare decisioni incompatibili sulla casa o sul mutuo comune.
Uno dei due è incapiente e l’altro ha una casa: possiamo fare una liquidazione insieme?
Il testo vigente dell’art. 66, comma 1, lo consente: la liquidazione controllata familiare può essere proposta anche se uno o più familiari sono nelle condizioni dell’incapiente, purché per almeno uno l’OCC attesti che è possibile acquisire attivo da distribuire. È un caso limite: occorre valutare se all’incapiente convenga invece l’esdebitazione dell’art. 283, che non comporta la liquidazione ma si ottiene una sola volta e prevede tre anni di vigilanza.
Il quadro giurisprudenziale sulla procedura familiare
Le pronunce che seguono sono state verificate sulle fonti indicate. Il principio è riformulato in parole proprie. Le pronunce del 2021 e dei primi mesi del 2022 sono state rese sotto la L. 3/2012 (art. 7-bis), il cui impianto è stato ripreso dall’art. 66 CCII: vanno lette come orientamenti interpretativi, non come applicazione diretta del Codice.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026 (massima su Brocardi, sub art. 66). Il provvedimento che decide sull’omologazione del piano del consumatore, sia di accoglimento sia di rigetto, ha forma di sentenza ed è reclamabile davanti alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 51 CCII. Rilevanza: nella domanda unica l’impugnazione riguarda tutti i familiari; l’errore sul giudice del reclamo ricade su ciascuno.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025. Per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza. Rilevanza: nella scelta tra domanda unica e separata, il familiare con una storia debitoria critica può accedere alla liquidazione, ma la meritevolezza tornerà in gioco al momento dell’esdebitazione.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025. La relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda. Rilevanza: nella domanda unica la relazione deve essere completa per ogni familiare; una lacuna su uno può compromettere l’ammissibilità per tutti.
4. Trib. Udine, sent. n. 86/2025, pubblicata il 23 dicembre 2025. Nella liquidazione controllata familiare chiesta da coniugi conviventi le masse restano distinte in applicazione dell’art. 2740 c.c.; il liquidatore unico tiene separate le due posizioni nel passivo, nella rendicontazione e nei riparti. Rilevanza: conferma che la domanda unica non comporta la fusione dei patrimoni.
5. Trib. Locri, decreto del 26 febbraio 2026 (R.G. 13-1/2025). Ammessa la ristrutturazione dei debiti del consumatore in forma familiare, ritenuti sussistenti sia la convivenza sia l’origine comune del sovraindebitamento, con misure protettive e opponibilità del piano ai cessionari del quinto. Rilevanza: esempio di piano unitario per coniugi consumatori.
6. Trib. Rimini, sent. n. 1/2024, pubblicata il 4 gennaio 2024. Aperta la liquidazione controllata familiare di due coniugi conviventi, con distinzione delle masse, nomina di un unico liquidatore e determinazione della somma mensile necessaria al mantenimento dell’intera famiglia. Rilevanza: mostra il principale vantaggio pratico della domanda unica, cioè la gestione unitaria dei redditi familiari.
7. Trib. Verona, 13 settembre 2023 (commentata su EC News, 16 aprile 2024). Ammessa una liquidazione controllata unitaria di cinque componenti dello stesso nucleo, con masse separate. Rilevanza: la procedura familiare può coinvolgere più di due persone.
8. Trib. Piacenza, 22 maggio 2025 (commentata su diritto.it, 7 luglio 2025). Ammessa e omologata la proposta congiunta di concordato minore di coniugi, uno consumatore e l’altro ex imprenditore, per debiti connessi alla vita familiare; il solo indebitamento superiore alla capacità reddituale non esclude la meritevolezza in assenza di dolo, colpa grave o frode. Rilevanza: la presenza di un imprenditore minore non impedisce la domanda unica, ma ne cambia la forma.
9. Trib. Bari, 6 dicembre 2023 (richiamata nel commento Brocardi). Il ricorso congiunto presuppone che i familiari chiedano la stessa procedura. Rilevanza: se le posizioni richiedono strumenti diversi, la separazione è obbligata.
10. Trib. Lucca, 27 febbraio 2024, e Trib. Rimini, 21 aprile 2022 (richiamate nel commento Brocardi). Orientamento che limitava il ricorso congiunto alle procedure negoziali, escludendo la liquidazione controllata. Rilevanza: storica; il testo vigente del comma 1 menziona ora la liquidazione controllata familiare.
11. Trib. Verona, 6 ottobre 2022, e Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024 (richiamate nel commento Brocardi). Orientamento favorevole alla liquidazione controllata in forma familiare. Rilevanza: è la linea poi accolta nel testo vigente.
12. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 16 febbraio 2022 (richiamata su EC News). Nella procedura familiare con voto dei creditori, le votazioni si svolgono separatamente per ciascun debitore e la maggioranza va verificata per ognuno. Rilevanza: nel concordato minore familiare un dissenso concentrato sui creditori di un familiare può bloccarne la posizione.
13. Trib. Verona, 2 maggio 2022 (richiamata su EC News). La convenienza del piano familiare si valuta complessivamente, confrontando il vantaggio per l’insieme dei creditori con l’alternativa liquidatoria. Rilevanza: è il principale argomento a favore del progetto unitario quando i beni sono comuni.
14. Trib. Ivrea, 3 marzo 2022, e Trib. Verona, 12 maggio 2021 (richiamate su EC News). Più procedure di familiari possono essere coordinate senza obbligo di riunione. Rilevanza: anticipa la soluzione del comma 4 vigente, che affida al giudice adito per primo i provvedimenti di coordinamento.
Il quadro che ne emerge è coerente. La domanda unica è ammessa per tutte le procedure, liquidazione compresa; le masse restano separate; la meritevolezza è personale, mentre la convenienza è valutata sul progetto; le domande separate sono sempre possibili e il giudice le coordina. Il nodo che la giurisprudenza consultata non scioglie è l’effetto, su un piano unitario, della posizione critica di un solo familiare: è su questo punto che si gioca la scelta.
Come lo Studio Monardo affronta la scelta tra domanda unica e domande separate
Lo Studio lavora sulla diagnosi prima che sul deposito. Gli strumenti sono questi.
- Ricostruiamo i debiti per titolare: per ogni familiare distinguiamo debiti personali, debiti cointestati e garanzie prestate, sulla base di contratti, estratti della Centrale Rischi e posizioni fiscali.
- Verifichiamo la qualifica di ciascuno: consumatore, professionista, imprenditore minore o sopra soglia, con riferimento alle soglie dell’art. 2 CCII e alla natura dei singoli debiti.
- Esaminiamo gli atti degli ultimi cinque anni: donazioni, vendite, costituzioni di fondo patrimoniale, pagamenti preferenziali, per valutare se la posizione di un familiare può incidere sull’esito della domanda unica.
- Confrontiamo le due strade con un prospetto numerico: attivo di ciascuno, percentuali offribili, ripartizione del compenso dell’OCC ai sensi dell’art. 66, comma 5, tempi e rischi di ogni opzione.
- Impostiamo il trattamento della casa e del mutuo comune: verifichiamo le condizioni dell’art. 67, comma 5, o dell’art. 75, comma 2-bis, e le prospettiamo al giudice in modo coerente.
- Predisponiamo la domanda e il piano con masse distinte: ogni sezione del piano indica attivo e creditori del singolo familiare, come richiesto dall’art. 66, comma 3.
- Curiamo il rapporto con l’OCC: forniamo documentazione completa per ciascun familiare, in modo che la relazione dell’art. 68 sia idonea come requisito di ammissibilità.
- Chiediamo le misure protettive per sospendere esecuzioni e cessioni del quinto che mettono a rischio la fattibilità del piano.
- Coordiniamo le domande separate: segnaliamo al giudice l’esistenza dell’altra procedura e chiediamo i provvedimenti di coordinamento del comma 4.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli davanti al giudice corretto: reclamo contro l’inammissibilità, reclamo in Corte d’Appello contro la sentenza sull’omologa, fino al ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, unita all’esperienza di professionista fiduciario di un OCC: sono le competenze che consentono di leggere la domanda familiare come la leggeranno l’Organismo e il giudice, anticipando le domande sulla meritevolezza di ciascuno. Quando nella famiglia c’è un’impresa in difficoltà, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa permette di valutare anche gli strumenti destinati all’impresa. La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea in ogni grado. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, bilanci e debiti fiscali, gli avvocati costruiscono la domanda e la difendono.
In sintesi
La procedura familiare conviene quando i familiari sono conviventi o hanno debiti di origine comune, hanno la stessa qualifica e la stessa procedura da chiedere, e nessuno presenta criticità sulla meritevolezza. In questi casi offre un solo OCC, un compenso ripartito in proporzione all’attivo, un progetto unitario e una gestione coerente della casa e del mutuo comuni. Conviene separare quando uno è imprenditore sopra soglia, quando uno ha compiuto atti che possono compromettere il giudizio sul piano, o quando le posizioni economiche richiedono strumenti diversi. In tutti i casi le masse restano distinte, e il giudice adito per primo coordina le domande separate.
La scelta richiede di guardare alla procedura con gli occhi dell’OCC e del tribunale. È il motivo per cui lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e conosce quindi dall’interno il modo in cui si costruisce e si valuta una domanda familiare. A questa base si aggiunge la qualifica di cassazionista, che assicura la difesa del progetto in ogni grado.
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