Sì, il creditore può contestare l’esdebitazione nella liquidazione controllata, ma quasi sempre la partita non si perde sul merito: si perde su un termine lasciato scadere, su un’osservazione scritta di fretta o su un reclamo proposto alla persona sbagliata. L’art. 282 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) dice che, per le persone fisiche in liquidazione controllata, l’esdebitazione “opera” alla chiusura della procedura oppure, se prima, decorsi tre anni dall’apertura. La parola “opera” spinge molti creditori a credere che non ci sia nulla da fare. Altri pensano l’opposto: che basti una PEC di protesta per bloccare tutto. Entrambe le idee portano a sbagliare.
Il creditore ha due strumenti: le osservazioni, da presentare entro 15 giorni da quando il liquidatore gli comunica l’istanza del debitore, e il reclamo ex art. 124 CCII, da proporre entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto. Ognuno ha regole precise. Chi le ignora perde la possibilità di farsi ascoltare. Ogni errore del creditore ha poi il suo rovescio per il debitore: un’esdebitazione chiesta male, o difesa male, può essere negata o rimessa in discussione.
Questi sono i sei errori che ricorrono più spesso, dal più insidioso al più specifico:
- Leggere “di diritto” come “automatica”, e quindi non fare nulla o fare la cosa sbagliata.
- Lasciar scadere i 15 giorni per le osservazioni.
- Presentare osservazioni generiche, senza prove di colpa grave, malafede o frode.
- Sbagliare il reclamo ex art. 124: termine, forma, notifiche.
- Contestare da creditore non ammesso al passivo, senza chiedersi se si è legittimati.
- Combattere l’esdebitazione per crediti che la legge esclude già (art. 278, comma 7).
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? L’esdebitazione nella liquidazione controllata è il punto di arrivo del sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come si costruisce la relazione sulla meritevolezza e come il liquidatore segnala i fatti rilevanti. Quando la contestazione arriva al reclamo e poi in Cassazione, la sua qualifica di avvocato cassazionista permette di seguire la stessa linea in tutti i gradi, senza cambiare difensore.
📩 Hai ricevuto la comunicazione del liquidatore o un decreto di esdebitazione e i giorni stanno passando? Scrivici adesso: trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questa pagina.
Primo errore: credere che “di diritto” voglia dire “automatica”
L’errore
Una società finanziaria ha un credito ammesso al passivo di 41.270 euro. Riceve dal liquidatore una PEC con l’istanza di esdebitazione del debitore. L’ufficio legale la archivia con una nota: “esdebitazione di diritto ex art. 282, nessuna attività possibile”. Quindici giorni dopo il termine è scaduto. Il caso opposto è altrettanto frequente: il debitore, letto “di diritto”, non presenta l’istanza e non sollecita il liquidatore. Si convince di essere già libero dai debiti e continua a ricevere solleciti senza sapere come rispondere.
Perché è un errore
L’art. 282, comma 1, CCII dice due cose diverse nella stessa frase. La prima: l’esdebitazione “opera” a seguito del provvedimento di chiusura, o prima, decorsi tre anni dall’apertura. La seconda: è “dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale”. Tra l’istanza e il decreto c’è un passaggio di contraddittorio. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo, che hanno 15 giorni per presentare osservazioni. Il comma 2 aggiunge le condizioni sostanziali: devono ricorrere quelle dell’art. 280; il debitore non deve essere stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati dell’art. 344; non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il comma 3 prevede che il decreto, o quello che accerta le preclusioni, si possa reclamare entro 30 giorni.
“Di diritto” significa allora che il debitore non deve dimostrare di aver soddisfatto i creditori in una certa misura e non deve ottenere un loro consenso. Non significa che il tribunale si limiti a una presa d’atto. Il giudice verifica le condizioni e può negare il beneficio. La Cassazione lo ha detto con chiarezza, anche se partendo da un’altra questione. Con l’ordinanza 31 luglio 2025, n. 22074, la Sez. I ha escluso che l’apertura della liquidazione controllata possa essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore contano nella fase successiva dell’esdebitazione, cioè proprio quella regolata dagli artt. 280 e 282, comma 2. La stessa linea si ritrova in Cass. Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603: la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione. Se la meritevolezza si valuta lì, quella è anche la sede in cui il creditore può e deve farsi sentire.
Le conseguenze
Il creditore che archivia la comunicazione rinuncia al momento in cui le sue informazioni contano di più. Il tribunale decide sugli atti: la segnalazione del liquidatore, la relazione dell’OCC depositata all’apertura, ciò che le parti hanno portato. Se nessun creditore indica fatti concreti, il decreto di esdebitazione verrà quasi sempre emesso sulla base della sola ricostruzione favorevole al debitore, e da quel momento i crediti rimasti insoddisfatti diventano inesigibili (art. 278, comma 1).
Per il debitore il rischio è speculare. Il triennio dall’apertura non produce da solo un provvedimento. Senza istanza e senza segnalazione del liquidatore manca il decreto, e senza decreto manca il titolo da opporre ai creditori che tornano a chiedere. La pagina di commento di Brocardi all’art. 282 contiene ancora la frase secondo cui “non è in ogni caso richiesta una specifica istanza”: è superata dal testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, che parla espressamente di istanza o segnalazione.
Cosa fare invece
Per il creditore: trattare ogni PEC del liquidatore sull’esdebitazione come un atto con scadenza, da mettere subito in agenda a 15 giorni e da esaminare nel merito. Le domande da porsi sono tre. Ci sono fatti che indicano colpa grave, malafede o frode nella formazione dei debiti? Ci sono condotte dell’art. 280 (distrazione dell’attivo, passività inesistenti, ostacolo alla procedura, ricorso abusivo al credito)? Il debitore ha già beneficiato di un’esdebitazione nei cinque anni precedenti, o due volte in tutto? Se la risposta a tutte e tre è no, conviene non opporsi e concentrarsi sugli strumenti che restano (garanti, debiti esclusi). Se anche una sola è sì, si prepara un’osservazione documentata.
Per il debitore: presentare l’istanza appena il presupposto temporale è maturato, oppure sollecitare per iscritto il liquidatore a fare la segnalazione. Va controllato che la comunicazione ai creditori sia stata fatta a tutti gli ammessi al passivo, con prova della PEC.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il comma 2-bis dell’art. 282, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che l’esdebitazione “non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie”. Il decreto ottenuto dopo tre anni, a procedura ancora aperta, non ferma quindi le vendite e le azioni già avviate dal liquidatore. Il Tribunale di Novara, nella sentenza di apertura R.G. 52-1/2025 (2025), ha aggiunto un limite in senso opposto, richiamando la direttiva UE 2019/1023: dopo l’esdebitazione la liquidazione può proseguire sui beni già compresi nella massa, ma non può acquisire beni futuri come i redditi non ancora maturati. Per il creditore questo vuol dire che l’esdebitazione anticipata non lo priva di ciò che il liquidatore sta ancora realizzando. Per il debitore vuol dire che, da quel momento, i redditi futuri tornano liberi.
Secondo errore: presentare le osservazioni dopo i 15 giorni
L’errore
Una banca riceve la PEC del liquidatore il 4 novembre. L’ufficio contenzioso la inoltra al legale esterno, che la vede dopo una settimana e chiede la documentazione del fido. Le osservazioni partono il 24 novembre, venti giorni dopo la comunicazione. Il legale pensa che il termine sia “ordinatorio” e che il tribunale leggerà comunque. Altra variante: il creditore attende il decreto per “vedere come va” e intende sollevare le sue ragioni solo con il reclamo.
Perché è un errore
L’art. 282, comma 1, ultimo periodo, CCII dà ai creditori ammessi al passivo un termine preciso: possono presentare osservazioni “nel termine di quindici giorni” dalla comunicazione dell’istanza curata dal liquidatore. La norma non aggiunge le parole “a pena di decadenza”. Chi però conta su questo silenzio scommette contro il calendario del tribunale: scaduti i 15 giorni il giudice può decidere, e lo fa sugli atti che ha. Un’osservazione arrivata dopo il deposito del decreto non è più un’osservazione: è un documento che nessuno è tenuto a leggere.
Conta poi il calendario. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice: i 15 giorni corrono anche dal 1° al 31 agosto. Chi riceve la comunicazione a fine luglio e pensa di rispondere a settembre lo fa quando il termine è scaduto da settimane.
Le conseguenze
L’osservazione tardiva perde la sua funzione principale: mettere il tribunale in condizione di esaminare i fatti prima di decidere. La conseguenza più grave è che il creditore arriva al reclamo senza aver mai portato quei fatti in primo grado, e deve convincere il giudice del reclamo partendo da un decreto motivato contro di lui. Il reclamo ex art. 124 consente di indicare mezzi di prova (comma 3) e al collegio di assumerli anche d’ufficio (comma 11). Rimane però un’impugnazione: il creditore deve spiegare perché il decreto è sbagliato. Se il tribunale non conosceva i fatti perché nessuno glieli aveva presentati, l’argomento è più debole.
Per il debitore il termine dei 15 giorni è una tutela. Se il liquidatore ha comunicato l’istanza in modo regolare, il debitore può chiedere al tribunale di decidere alla scadenza, senza attendere ancora.
Cosa fare invece
Il creditore deve calcolare i 15 giorni dalla data della PEC del liquidatore, contando il giorno successivo come primo; se l’ultimo giorno cade di sabato, domenica o festivo, slitta al primo giorno feriale successivo, e il mese di agosto non si sospende. Se la documentazione non è pronta, conviene comunque depositare entro il termine un’osservazione con i fatti essenziali, i documenti già disponibili e l’indicazione di quelli che si stanno recuperando. Meglio un atto essenziale nei tempi che uno completo fuori tempo.
Il debitore, a sua volta, deve verificare che il liquidatore abbia comunicato l’istanza a tutti i creditori ammessi, all’indirizzo PEC corretto. Una comunicazione omessa a un creditore è un vizio che quel creditore potrà far valere. La Corte costituzionale, nell’ordinanza n. 104/2026, ha qualificato i creditori ammessi al passivo come parti del giudizio di esdebitazione: un creditore escluso dal contraddittorio ha un argomento serio.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 282 regola la comunicazione dell’istanza del debitore. Quando invece l’esdebitazione nasce da una segnalazione del liquidatore, il primo comma richiede che nella segnalazione “si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio”, ma non ripete la regola della comunicazione ai creditori. Nella prassi descritta dall’ordinanza 104/2026 i tribunali hanno comunicato ai creditori anche la relazione del liquidatore. Il creditore che riceve una segnalazione deve quindi comportarsi come se avesse ricevuto un’istanza: 15 giorni, osservazioni nel merito. Il debitore deve chiedere che la comunicazione avvenga anche in quel caso, per non lasciare aperto un vizio del contraddittorio.
Terzo errore: osservazioni generiche, senza prova di colpa grave, malafede o frode
L’errore
Un istituto di credito deposita in tempo un’osservazione di una pagina: “Il debitore ha contratto numerosi finanziamenti in pochi anni, dimostrando colpa grave nella gestione delle proprie finanze. Si chiede il rigetto dell’istanza.” Non ci sono documenti, date, importi né il confronto tra reddito e rate. Un altro creditore scrive soltanto: “Si contesta l’esdebitazione per mancanza di meritevolezza.”
Perché è un errore
L’art. 282, comma 2, non punisce chi si è indebitato molto: punisce chi ha “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Sono tre nozioni distinte, e ciascuna richiede fatti specifici. La giurisprudenza recente è severa con chi le invoca senza riempirle. Il Tribunale di Cagliari, 18 giugno 2026, n. 51, decidendo sull’omologa di un piano del consumatore (dove l’art. 69 usa la stessa formula), ha escluso che bastino inesattezze nelle dichiarazioni o il semplice ricorso al credito. Per il tribunale serve una condotta gravemente negligente, quella che chiama “trascuratezza sprezzante” dei propri doveri. In mancanza della prova di un comportamento intenzionalmente ingannevole, l’eccezione di frode sollevata dal creditore non supera l’onere probatorio. Il Tribunale di Urbino, 9 dicembre 2025 (noto da sintesi), ha ribadito che ciò che conta è l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura in cui i creditori sono stati soddisfatti. Cass. Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505, ha precisato che la scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e che l’art. 280 ha eliminato il requisito oggettivo di soddisfazione dei creditori.
Le conseguenze
Un’osservazione generica è giuridicamente quasi equivalente a un’osservazione non presentata: il tribunale la respinge con una riga e il decreto di esdebitazione esce più solido di prima, perché motivato anche contro la contestazione. In più, il creditore che chiede l’esdebitazione negata per “eccesso di finanziamenti” rischia di aprire un tema che gli si ritorce contro: la concessione del credito senza adeguata valutazione del merito creditizio. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore l’art. 69, comma 2, impedisce al finanziatore che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB di contestare la convenienza; il Tribunale di Cagliari n. 51/2026 ha fatto leva proprio su questo argomento. L’art. 282 non contiene una regola identica, ma il ragionamento del giudice è lo stesso: chi ha prestato senza controllare difficilmente può sostenere che il debitore abbia sbagliato da solo.
Ci sono però casi in cui il creditore che porta fatti precisi vince. Il Tribunale di Treviso, 31 marzo 2026 (noto da sintesi), ha negato il beneficio per colpa grave a un debitore che aveva omesso in modo sistematico il pagamento delle imposte, con un debito erariale prevalente sul totale. La differenza tra le due situazioni sta tutta nella prova.
Cosa fare invece
Costruire l’osservazione come un atto probatorio: una cronologia dei finanziamenti con date, importi e rate; il reddito dichiarato in ciascun momento; la rata complessiva rispetto al reddito; gli atti di disposizione del patrimonio negli anni precedenti; eventuali dichiarazioni false rese al momento della richiesta di credito. Ogni fatto va collegato a una delle tre categorie (colpa grave, malafede, frode) o a una lettera dell’art. 280. La richiesta finale deve essere precisa: rigetto dell’istanza, oppure, in subordine, istruttoria su punti indicati (acquisizione di estratti conto, audizione del liquidatore).
Dal lato del debitore, la prevenzione comincia molto prima: dalla relazione dell’OCC depositata con la domanda di apertura, che ai sensi dell’art. 269 deve ricostruire le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata. Cass. 11603/2026 l’ha definita un requisito di ammissibilità soggetto a controllo sostanziale del giudice. Una relazione accurata, che spiega perché i debiti sono nati (perdita del lavoro, malattia, crisi dell’attività), è la migliore difesa contro un’osservazione generica.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il Tribunale di Ascoli Piceno, 8 novembre 2024 (rassegna ecnews del 4/2/2025, numero non indicato), ha espresso già all’apertura della liquidazione un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione. Il motivo indicato era la colpa grave e la malafede, per lo squilibrio nell’assunzione dei debiti e un lungo indebitamento verso enti pubblici. Alcuni creditori citano questa pronuncia per sostenere che la meritevolezza si possa contestare in ogni momento. È un orientamento isolato, in tensione con Cass. 22074/2025 e 11603/2026, secondo cui la valutazione della condotta appartiene alla fase dell’esdebitazione. Il creditore che vuole far valere la colpa grave deve farlo con le osservazioni dell’art. 282, non contestando l’apertura della procedura.
Quarto errore: sbagliare il reclamo ex art. 124 (termine, forma, notifiche)
L’errore
Un creditore riceve il 18 dicembre la comunicazione del decreto che dichiara l’esdebitazione. Legge l’art. 124, comma 1, trova il termine di dieci giorni e corre a depositare un reclamo di tre pagine, senza documenti né indicazione dei mezzi di prova. Non lo notifica al liquidatore e al debitore nei cinque giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza. Un altro creditore fa il calcolo opposto: legge “trenta giorni”, parte dal deposito del decreto e non dalla sua comunicazione, poi conta dopo le vacanze di Natale pensando a una sospensione che non esiste.
Perché è un errore
L’art. 282, comma 3, CCII prevede che il decreto di esdebitazione, o quello che dichiara le preclusioni del comma 2, sia comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore. Questi possono proporre reclamo “ai sensi dell’articolo 124 nel termine di trenta giorni”. L’art. 124 si applica quindi per il procedimento, mentre il termine resta quello speciale dell’art. 282. Il comma 1 dell’art. 124, nel testo vigente letto su Brocardi (aggiornato al 12/8/2026), apre con la formula “salvo diversa disposizione” e prevede in generale dieci giorni: qui la diversa disposizione c’è, ed è di trenta giorni.
Il richiamo espresso non è un dettaglio. La Cassazione, Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523 (massima riportata da Brocardi), ha affermato che il reclamo dell’art. 124 è uno strumento della liquidazione giudiziale e non si estende per analogia ad altre procedure, salvo un richiamo specifico della legge. Per l’esdebitazione nella liquidazione controllata quel richiamo è proprio l’art. 282, comma 3. Il reclamo è quindi il rimedio corretto, ma con le regole dell’art. 124 rese applicabili.
Le regole dell’art. 124, nel testo vigente, sono queste:
– il reclamo non è più proponibile, in ogni caso, decorsi 90 giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo (comma 2);
– il ricorso deve indicare l’organo competente, la procedura, il ricorrente e il difensore con domicilio digitale, i motivi, le conclusioni e i mezzi di prova (comma 3, lett. c modificata dal D.Lgs. 136/2024);
– il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento (comma 4);
– il presidente fissa l’udienza entro 40 giorni dal deposito (comma 5);
– il reclamante notifica ricorso e decreto al curatore e ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto (comma 6), con almeno 15 giorni liberi prima dell’udienza (comma 7);
– il resistente si costituisce almeno cinque giorni prima dell’udienza (comma 8);
– il collegio decide con decreto motivato entro 30 giorni dall’udienza (comma 12).
Nella liquidazione controllata il ruolo del curatore spetta al liquidatore; controinteressato è il debitore, e lo sono gli altri creditori se il reclamo viene dal debitore.
Le conseguenze
Il reclamo depositato oltre i 30 giorni dalla comunicazione è inammissibile, e il decreto di esdebitazione diventa definitivo: i crediti insoddisfatti restano inesigibili senza altra possibilità di discuterne nel merito. Un reclamo senza motivi specifici e senza mezzi di prova, anche se tempestivo, rischia il rigetto. Il comma 3 dell’art. 124 chiede l’esposizione dei motivi, e il collegio non può supplire a un atto che non spiega perché il decreto è sbagliato. Infine, poiché il reclamo non sospende il decreto (comma 4), il creditore non può nel frattempo riprendere azioni esecutive confidando nell’esito.
Cosa fare invece
Calcolare i 30 giorni dalla data della comunicazione del decreto, non dal deposito; verificare che il termine finale non cada di sabato o domenica; ricordare che l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale. Il reclamo va scritto come un atto completo: motivi numerati, ognuno collegato a un vizio del decreto (fatti non valutati, condizioni dell’art. 280 trascurate, errata applicazione dell’art. 282, comma 2), documenti allegati, mezzi di prova indicati. Appena viene comunicato il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza, ricorso e decreto vanno notificati al liquidatore e al debitore entro cinque giorni.
Quanto al giudice competente, l’art. 124, comma 1, indica il tribunale o la corte d’appello “a seconda dei casi”. Contro un decreto emesso dal tribunale il reclamo si rivolge di regola alla corte d’appello, ma la competenza va controllata atto per atto prima del deposito.
Il debitore che riceve un reclamo deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell’udienza con memoria, documenti e mezzi di prova (comma 8). Il debitore stesso, del resto, è legittimato a reclamare il decreto che nega il beneficio o accerta le preclusioni: vale per lui lo stesso termine di 30 giorni.
Il dettaglio che pochi conoscono
Cosa succede dopo il reclamo? Cass. Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro un decreto di diniego dell’esdebitazione dell’incapiente emesso senza contraddittorio, perché la domanda poteva essere riproposta. Il caso riguardava l’art. 283, non l’art. 282, ma il criterio è utile: il ricorso in Cassazione richiede un provvedimento decisorio e definitivo. Il decreto della corte d’appello sul reclamo ex art. 282, comma 3, emesso dopo un contraddittorio pieno, ha caratteristiche diverse. Chi intende arrivare in Cassazione deve impostare il reclamo già in vista di quel grado, con motivi in diritto chiari, perché in Cassazione non si discutono più i fatti.
Quinto errore: contestare da creditore non ammesso al passivo, senza verificare la legittimazione
L’errore
Un fornitore non ha mai presentato domanda di ammissione al passivo della liquidazione controllata: non si era accorto della procedura, o pensava di non averne bisogno. Tre anni dopo viene a sapere che il debitore ha chiesto l’esdebitazione e invia al tribunale osservazioni e poi un reclamo, sostenendo che il debito con lui non può essere cancellato. Un caso simile riguarda il creditore escluso dal passivo per prescrizione che non ha fatto opposizione allo stato passivo e ora vuole contestare l’esdebitazione.
Perché è un errore
L’art. 282 indica con precisione chi partecipa: il liquidatore comunica l’istanza “ai creditori ammessi al passivo”, che possono presentare osservazioni (comma 1); il decreto è comunicato “ai creditori ammessi al passivo e al debitore”, che possono reclamare (comma 3). La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 104/2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026), ha tratto da qui una conseguenza processuale netta. Nel giudizio di esdebitazione dopo una liquidazione controllata, i creditori ammessi al passivo sono parti in causa, sulla base dell’art. 282, comma 1, ultimo periodo. Per questo le ordinanze di rimessione andavano notificate anche a loro, e la Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e di Milano. La Corte ha aggiunto che la notifica doveva raggiungere anche gli altri creditori con cui il contraddittorio era stato effettivamente instaurato: in quei casi, i creditori non insinuati o esclusi ai quali era stata comunque comunicata l’istanza o la relazione.
Il creditore non insinuato, del resto, ha già una tutela propria. L’art. 278, comma 2, prevede che verso i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione operi solo per la parte che eccede la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. In pratica, il debitore resta tenuto a pagargli almeno ciò che avrebbe ricevuto se si fosse insinuato.
Le conseguenze
Il creditore non ammesso che propone reclamo come se fosse parte rischia una pronuncia di inammissibilità per difetto di legittimazione, perché l’art. 282, comma 3, attribuisce il reclamo ai creditori ammessi al passivo e al debitore. La questione non è del tutto chiusa: l’art. 124, comma 1, parla di “ogni altro interessato”, e la Corte costituzionale ha riconosciuto rilievo al contraddittorio effettivamente instaurato con creditori non ammessi. Contare su questa apertura, però, è una scommessa, non una strategia.
C’è poi un fronte aperto che va conosciuto. La regola dell’art. 278, comma 2, è stata contestata davanti alla Corte costituzionale dal Tribunale di Verona (r.o. 230/2025) e dal Tribunale di Milano (r.o. 27/2026), in riferimento alla direttiva UE 2019/1023: i rimettenti chiedono che l’esdebitazione operi pienamente anche verso i creditori non insinuati. La questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione. Oggi la regola del comma 2 è vigente; domani potrebbe non esserlo.
Cosa fare invece
Il creditore che scopre tardi la procedura deve anzitutto verificare se è ancora possibile insinuarsi e quale percentuale è stata attribuita ai creditori del suo grado, perché è quella la soglia minima che l’art. 278, comma 2, gli conserva. Se ha ricevuto l’istanza di esdebitazione, può presentare osservazioni nei 15 giorni: il tribunale le leggerà come apporto informativo e, secondo l’ord. 104/2026, il contraddittorio con lui potrebbe dirsi effettivamente instaurato. Su questo punto, che intreccia procedura concorsuale e giudizio costituzionale, pesa l’esperienza dell’Avv. Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conoscere come si forma lo stato passivo è il primo passo per capire se un creditore è parte o no.
Il debitore, da parte sua, deve controllare che l’elenco dei creditori depositato all’apertura sia completo. Un creditore omesso è un creditore che non è stato messo in condizione di insinuarsi, e che potrà sostenere di non aver avuto conoscenza della procedura. Se si sa di creditori non insinuati, conviene chiedere al liquidatore di comunicare loro l’istanza: è la stessa scelta fatta nei casi esaminati dall’ord. 104/2026, e rende più stabile il decreto.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’esclusione dal passivo non equivale alla mancata partecipazione. Nel caso milanese esaminato dalla Corte costituzionale, due enti pubblici erano stati esclusi dal passivo per prescrizione senza fare opposizione, e l’istanza di esdebitazione era stata comunicata anche a loro. Il creditore escluso che non ha opposto lo stato passivo ha già perso una battaglia, quella sull’esistenza del credito nel concorso. L’esdebitazione non gli offre una seconda occasione per discutere il proprio credito: può valere solo come sede per far valere fatti sulla condotta del debitore.
Sesto errore: combattere l’esdebitazione per crediti che la legge esclude già
L’errore
Una ex coniuge ha un credito per assegni di mantenimento arretrati. Un danneggiato ha un credito da risarcimento per un incidente stradale causato dal debitore. Entrambi ricevono la comunicazione dell’istanza e, allarmati, propongono osservazioni e poi reclamo “per evitare che il credito venga cancellato”. Spendono tempo e risorse per un risultato che la legge garantisce già. Sul versante opposto, un ente creditore di una sanzione amministrativa accessoria a un debito d’imposta ritiene che la sanzione sia sempre esclusa dall’esdebitazione e non presenta osservazioni sul debito principale.
Perché è un errore
L’art. 278, comma 7, CCII prevede che restino esclusi dall’esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario “che non siano accessorie a debiti estinti”. L’esclusione opera per legge. Il decreto di esdebitazione dichiara inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti, ma questi crediti non rientrano nel suo oggetto. Il comma 6 aggiunge che restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
Il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (sintesi Eutekne del 25/4/2026, numero non disponibile), ha applicato il secondo profilo in una liquidazione controllata, su segnalazione del liquidatore. Ha ritenuto che la sanzione tributaria accessoria rientri nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale.
Le conseguenze
Per il creditore di mantenimento o di risarcimento, il reclamo contro il decreto di esdebitazione è nella migliore delle ipotesi inutile. Nella peggiore, viene respinto per mancanza di interesse e lascia l’impressione che il creditore stesso dubitasse della propria esclusione. Il vero rischio, per l’ente titolare di sanzioni accessorie, è l’errore opposto: non contestare l’esdebitazione del debito principale e vedere estinta con esso anche la sanzione.
Per il debitore il rischio è credere che il decreto copra tutto. Dopo l’esdebitazione, chi ha un credito per mantenimento, alimenti, risarcimento da illecito extracontrattuale o sanzioni non accessorie può tornare ad agire, e il decreto non lo impedisce. Inoltre il comma 6 lascia salvi i diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati: i familiari che hanno prestato garanzia restano esposti, anche se il debitore principale è stato liberato.
Cosa fare invece
Il creditore deve qualificare il proprio credito prima di muoversi: se rientra con certezza nel comma 7, non serve contestare l’esdebitazione, ma conviene conservare titolo e prova della natura del credito per le azioni successive alla chiusura. Se la qualificazione è discutibile (per esempio un risarcimento che il debitore sostiene di natura contrattuale), conviene presentare osservazioni nei 15 giorni chiedendo che il decreto dia atto dell’esclusione, e reclamare se il decreto la nega o la ignora. Le contestazioni successive sulla natura del credito si svolgono poi nella sede esecutiva, con l’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore che invoca il decreto.
Il debitore deve fare l’inventario inverso: elencare quali dei suoi debiti cadono nel comma 7, e programmare come gestirli dopo la chiusura. L’esdebitazione non li tocca, ma la loro sorte resta decisiva per un vero ripartire.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il Tribunale di Milano, nel decreto del 23 febbraio 2026 sull’esdebitazione di un incapiente ex art. 283 (procedimento iscritto con il n. 32/2025 R.P.C. nel frontespizio), ha precisato che il beneficio riguarda le passività maturate prima della presentazione del ricorso e non copre le sanzioni amministrative intervenute dopo. Il principio vale per ogni esdebitazione: si liberano i debiti del concorso, non quelli nati dopo. Il creditore per causa successiva all’apertura della liquidazione non deve quindi contestare l’esdebitazione, perché il suo credito non ne è toccato. Deve però sapere che sui beni compresi nella liquidazione concorre secondo le regole proprie della procedura, non come creditore estraneo.
Gli errori in cifre: tre ipotesi dimostrative
Le simulazioni che seguono sono esercizi di calcolo con dati inventati a fini dimostrativi. Non riguardano casi reali dello Studio.
Ipotesi 1. Osservazioni nei termini e fuori termine.
Liquidazione controllata aperta il 12 ottobre 2023 (giovedì). Il triennio scade il 12 ottobre 2026 (lunedì). Il debitore deposita l’istanza a fine ottobre 2026 e il liquidatore la comunica via PEC ai creditori ammessi il 4 novembre 2026 (mercoledì). Il termine di 15 giorni scade il 19 novembre 2026 (giovedì).
– Creditore A, credito ammesso di 38.640,17 euro: deposita il 17 novembre osservazioni con cronologia di sei finanziamenti, buste paga e un atto di donazione dell’immobile al figlio, compiuto nei due anni precedenti l’apertura. Il tribunale dispone un approfondimento sul punto.
– Creditore B, credito ammesso di 22.915,40 euro: deposita il 24 novembre (cinque giorni dopo la scadenza) un’osservazione generica. Il tribunale ha già trattenuto la causa in decisione sugli atti. Il decreto di esdebitazione, se emesso, rende inesigibili i 22.915,40 euro meno quanto eventualmente ripartito nella procedura.
– Differenza pratica: per A la contestazione è entrata nel giudizio; per B resta solo il reclamo, partendo da un decreto che non ha esaminato le sue ragioni.
Ipotesi 2. Il calcolo del reclamo e il weekend.
Decreto di esdebitazione comunicato via PEC il 18 dicembre 2026 (venerdì). Trenta giorni portano al 17 gennaio 2027, domenica: il termine slitta a lunedì 18 gennaio 2027. Non c’è sospensione per le feste. Il limite assoluto dell’art. 124, comma 2, è di 90 giorni dal deposito del decreto nel fascicolo: se il deposito è avvenuto il 16 dicembre 2026, scade il 16 marzo 2027.
– Creditore C reclama il 15 gennaio 2027: tempestivo.
– Creditore D usa il termine di 10 giorni del comma 1 dell’art. 124 e deposita in fretta il 28 dicembre un atto senza prove: il reclamo è tempestivo, ma povero. Avrebbe avuto altri 21 giorni per prepararlo.
– Creditore E conta 30 giorni “esclusi i festivi” e deposita il 2 febbraio 2027: reclamo tardivo, inammissibile. Il credito ammesso di 17.388,60 euro resta inesigibile per la parte non soddisfatta.
Ipotesi 3. Debiti esclusi e agosto.
Liquidatore che comunica l’istanza il 28 luglio 2026 (martedì): il termine di 15 giorni scade il 12 agosto 2026 (mercoledì), perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale.
Debiti del debitore: 61.204,33 euro verso banche e finanziarie (ammessi), 7.315 euro di mantenimento arretrato verso l’ex coniuge, 12.480 euro di risarcimento da sinistro stradale (fatto illecito extracontrattuale), 1.926,50 euro di sanzioni accessorie a imposte non pagate.
– Con il decreto di esdebitazione diventano inesigibili i 61.204,33 euro per la parte non soddisfatta e, secondo il criterio del Trib. Torino 9/4/2026, le sanzioni accessorie collegate a debiti estinti.
– Restano dovuti 7.315 + 12.480 = 19.795 euro (art. 278, comma 7).
– L’ex coniuge e il danneggiato non devono reclamare: possono agire dopo la chiusura. L’ente che volesse salvare le sanzioni accessorie dovrebbe contestare l’esdebitazione del debito principale entro il 12 agosto, non a settembre.
La mappa degli errori
Gli errori del creditore si concentrano in due momenti: i 15 giorni dopo la comunicazione dell’istanza e i 30 giorni dopo la comunicazione del decreto. Fuori da queste due finestre resta poco. Gli errori del debitore nascono invece prima, quando si costruisce la relazione dell’OCC e si deposita l’elenco dei creditori, e dopo, quando si confonde il decreto con una liberazione da ogni debito. La tabella aiuta a collocare ogni errore nel tempo e a capire se è rimediabile.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| “Di diritto” letto come “automatica” | Ricezione della PEC del liquidatore | Nessuna contestazione; decreto emesso sugli atti del debitore | Parziale: reclamo entro 30 giorni |
| Osservazioni oltre i 15 giorni | Fase delle osservazioni (art. 282, c.1) | Fatti non esaminati in primo grado | Parziale: reclamo con mezzi di prova |
| Osservazioni generiche | Fase delle osservazioni | Contestazione respinta, decreto rafforzato | Parziale: reclamo con prove specifiche |
| Reclamo oltre i 30 giorni | Dopo la comunicazione del decreto (art. 282, c.3) | Inammissibilità, decreto definitivo | No |
| Reclamo privo di motivi o mal notificato | Deposito e notifica (art. 124, cc. 3 e 6) | Rigetto o problemi di contraddittorio | Parziale, se nei termini |
| Creditore non ammesso che reclama come parte | Fase di reclamo | Possibile inammissibilità per difetto di legittimazione | Parziale: tutela dell’art. 278, c.2 |
| Contestazione su debiti esclusi | Osservazioni o reclamo | Attività inutile, o perdita delle sanzioni accessorie | Sì: azione dopo la chiusura |
| Debitore senza istanza dopo il triennio | Dopo i tre anni dall’apertura | Nessun decreto da opporre | Sì: istanza in qualsiasi momento successivo |
| Elenco creditori incompleto (debitore) | Domanda di apertura | Creditori non coinvolti, decreto più fragile | Parziale: comunicazione dell’istanza anche a loro |
La checklist preventiva
Prima di agire, se sei un creditore, verifica di aver:
- [ ] registrato la data esatta della PEC del liquidatore e calcolato i 15 giorni, con slittamento dal sabato o dalla domenica al lunedì e senza sospensione ad agosto (art. 9, c.1);
- [ ] controllato se il tuo credito è stato ammesso al passivo, escluso o mai insinuato: la tua posizione processuale dipende da questo;
- [ ] qualificato il credito: se rientra nell’art. 278, comma 7 (mantenimento, alimenti, illecito extracontrattuale, sanzioni non accessorie), non serve combattere l’esdebitazione;
- [ ] raccolto i documenti sulla genesi del debito: contratti, piani di ammortamento, dichiarazioni reddituali presentate dal debitore, solleciti;
- [ ] confrontato reddito e rate nel tempo per capire se c’è un vero indizio di colpa grave;
- [ ] verificato se il debitore ha compiuto atti di disposizione del patrimonio nei cinque anni precedenti;
- [ ] letto la relazione dell’OCC depositata all’apertura e la segnalazione del liquidatore, e annotato i punti su cui dissenti;
- [ ] controllato che il debitore non abbia già ottenuto un’esdebitazione nei cinque anni precedenti o due volte in tutto (art. 280, lett. d ed e);
- [ ] valutato onestamente come ti sei comportato nella concessione del credito, prima di invocare la colpa altrui;
- [ ] alla comunicazione del decreto, calcolato i 30 giorni dalla comunicazione (non dal deposito) e il limite di 90 giorni dal deposito;
- [ ] preparato un reclamo con motivi numerati, documenti e mezzi di prova (art. 124, c.3), e organizzato la notifica a liquidatore e debitore entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione;
- [ ] verificato le garanzie personali: i diritti verso fideiussori e coobbligati restano salvi (art. 278, c.6).
Se sei il debitore, verifica di aver:
- [ ] fornito all’OCC, fin dalla domanda di apertura, una ricostruzione documentata delle cause dell’indebitamento;
- [ ] depositato un elenco dei creditori completo, con indirizzi PEC corretti;
- [ ] collaborato con il liquidatore, senza ostacolare né rallentare la procedura (art. 280, lett. c);
- [ ] presentato l’istanza appena maturato il triennio, o sollecitato la segnalazione del liquidatore;
- [ ] controllato che l’istanza sia stata comunicata a tutti i creditori ammessi, e valutato di estenderla ai non insinuati noti;
- [ ] tenuto pronto un fascicolo di risposta alle prevedibili osservazioni (lavoro, salute, eventi familiari, crisi dell’attività);
- [ ] annotato i debiti esclusi dall’art. 278, comma 7, per gestirli dopo la chiusura.
Il lato del debitore: prevenire le contestazioni prima che nascano
Il punto che sfugge quasi sempre è che le contestazioni all’esdebitazione si vincono o si perdono sui documenti, e i documenti del debitore si formano molto prima dell’istanza. Chi chiede l’esdebitazione tre anni dopo l’apertura sta in realtà raccogliendo i frutti di come ha costruito la domanda iniziale e di come si è comportato durante la procedura. Le mosse preventive sono cinque.
La prima è la relazione dell’OCC. L’art. 269 la vuole già all’apertura, e la Cassazione (ord. 11603/2026) l’ha resa un requisito di ammissibilità sottoposto a controllo sostanziale. Le cause dell’indebitamento non vanno raccontate in modo vago (“difficoltà economiche”): vanno documentate con la lettera di licenziamento, il certificato medico, la chiusura della partita IVA, la separazione, il calo di fatturato. Più la causa è oggettiva e datata, più un’osservazione di “colpa grave” appare per ciò che spesso è: una formula. Va spiegata anche la sequenza dei finanziamenti. Se il debitore ha chiesto nuovi prestiti per pagare i vecchi, conviene dirlo subito e collocarlo nel tempo, invece di lasciare che sia il creditore a scoprirlo.
La seconda è la trasparenza sugli atti di disposizione. Una vendita, una donazione, un trasferimento di denaro a un familiare negli anni precedenti, se taciuti, diventano il fatto più facile da usare per sostenere malafede o frode. Dichiarati e spiegati (prezzo incassato, destinazione delle somme, rapporto con i debiti), perdono gran parte della loro forza.
La terza è la collaborazione con il liquidatore. L’art. 280, lett. c, nega il beneficio a chi abbia ostacolato o rallentato la procedura e non abbia fornito informazioni e documenti utili. È una condizione che il debitore controlla interamente. Ogni richiesta del liquidatore va evasa per iscritto e nei tempi, e conviene conservarne traccia. Nella segnalazione il liquidatore dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego: un debitore collaborativo vi compare come tale.
La quarta è la completezza del contraddittorio. L’ord. 104/2026 della Corte costituzionale considera parti del giudizio i creditori ammessi, e valorizza il contraddittorio instaurato anche con quelli non ammessi. Il debitore ha interesse a un decreto che nessuno possa contestare per vizio di comunicazione. Deve quindi verificare gli indirizzi PEC indicati, segnalare al liquidatore eventuali creditori dimenticati e chiedere che l’istanza sia comunicata anche a loro.
La quinta è la tempestività. Il triennio dall’apertura è il momento in cui l’esdebitazione può essere dichiarata a procedura aperta. Attendere senza motivo prolunga l’incertezza e lascia ai creditori più tempo per raccogliere elementi. Presentare l’istanza appena il termine è maturato, con un fascicolo di risposta già pronto, mette il tribunale in condizione di decidere sulle osservazioni nei 15 giorni.
Va detto con chiarezza anche il limite di queste cautele. Nessuna prevenzione mette al riparo da un fatto vero: chi ha davvero distratto beni o mentito sui redditi per ottenere credito non ottiene la stabilità del decreto con un buon fascicolo. La prevenzione serve a impedire che fatti neutri vengano presentati come colpe, non a nascondere colpe reali. In questo senso tutela anche il creditore: un giudizio fondato su documenti completi è un giudizio in cui le contestazioni serie emergono e quelle pretestuose cadono.
Infine, il debitore deve preparare la vita dopo il decreto. I debiti dell’art. 278, comma 7, restano; le garanzie prestate da familiari restano, perché il comma 6 fa salvi i diritti dei creditori verso fideiussori e coobbligati. Un’esdebitazione ottenuta senza aver pianificato questi passaggi lascia aperti proprio i fronti su cui i creditori torneranno.
E se l’errore l’ho già fatto?
L’esperienza insegna che non tutti gli errori sono definitivi. Conta capire in quale finestra temporale ci si trova.
Osservazioni scadute, decreto non ancora emesso. Il termine dei 15 giorni non è dichiarato perentorio dalla legge. Depositare subito l’osservazione, spiegando perché arriva in ritardo e allegando prove precise, è ancora utile: il tribunale non è obbligato a leggerla, ma se i fatti sono gravi e documentati può tenerne conto nel verificare d’ufficio le condizioni dell’art. 280 e del comma 2 dell’art. 282. Prima si deposita, più è probabile che arrivi prima della decisione.
Osservazioni mancate o generiche, decreto emesso, 30 giorni ancora aperti. È la via d’uscita più concreta. Il reclamo ex art. 124 consente di indicare mezzi di prova e al collegio di assumerli anche d’ufficio (commi 3 e 11): un reclamo ben costruito può portare davanti al giudice i fatti che il primo grado non ha visto. Bisogna però spiegare perché il decreto è sbagliato, non solo che non è gradito.
Reclamo già depositato ma povero. Finché i 30 giorni non sono scaduti, si può valutare un nuovo atto o un’integrazione. Dopo la scadenza, il perimetro dei motivi è quello del ricorso; restano la memoria e la discussione in udienza per sviluppare quanto già dedotto.
Termine di 30 giorni scaduto. Qui la preclusione è, di regola, definitiva: il decreto non si discute più. Restano gli strumenti esterni al decreto: i diritti verso fideiussori e coobbligati (art. 278, c.6), i crediti esclusi (c.7), la quota minima dell’art. 278, comma 2, per chi non ha partecipato al concorso, l’eventuale maggior riparto derivante da giudizi e operazioni liquidatorie ancora in corso (art. 282, c.2-bis). Per l’esdebitazione dell’incapiente l’art. 283 prevede la revoca per utilità sopravvenute; per l’art. 282 il Codice non prevede un meccanismo identico, e chi ipotizza rimedi straordinari deve valutarli con grande cautela.
Debitore che ha lasciato passare il triennio senza istanza. Non ha perso nulla: l’istanza può essere presentata in seguito. Deve però tenere conto che, finché il decreto non c’è, i creditori possono sostenere di non dover nulla riconoscere.
Debitore che ha ricevuto un diniego. Può reclamare entro 30 giorni. Se il diniego è stato emesso senza contraddittorio, va valutato se sia più utile il reclamo o una nuova istanza meglio documentata: è il ragionamento che, per l’art. 283, ha portato Cass. 30108/2025 a ritenere riproponibile la domanda.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho ricevuto la PEC del liquidatore ad agosto e ho risposto a settembre: è tutto perduto?”
Il termine di 15 giorni è scaduto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per le procedure del Codice. Se il decreto non è ancora stato emesso, conviene depositare comunque l’osservazione. Se è stato emesso, resta il reclamo nei 30 giorni dalla sua comunicazione.
“Ho scritto che il debitore ha ‘colpa grave’ ma non ho allegato nulla: posso rimediare?”
Sì, se il decreto non è definitivo. Nel reclamo puoi indicare documenti e mezzi di prova. Sappi però che la colpa grave non si presume: va mostrata con fatti, date e importi, come hanno chiarito il Tribunale di Cagliari n. 51/2026 e la Cass. 28505/2024 sul piano della consistenza del patrimonio.
“Non mi sono insinuato al passivo: posso ancora fare qualcosa contro l’esdebitazione?”
La legge dà osservazioni e reclamo ai creditori ammessi al passivo. Tu hai una tutela diversa: l’art. 278, comma 2, limita l’esdebitazione nei tuoi confronti alla parte eccedente la percentuale dei creditori del tuo grado. Quella regola è oggi sotto esame della Corte costituzionale, e va seguita l’evoluzione.
“Il mio credito è per mantenimento dei figli: devo reclamare?”
No. L’art. 278, comma 7, lett. a, esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari. Il decreto non li tocca. Conserva il titolo e agisci quando serve.
“Sono il debitore: sono passati tre anni, ma i creditori mi scrivono ancora. Ho sbagliato qualcosa?”
Probabilmente manca il decreto. L’esdebitazione “opera di diritto”, ma va dichiarata dal tribunale su tua istanza o su segnalazione del liquidatore. Presenta l’istanza o sollecita il liquidatore: sarà quel decreto a rendere inesigibili i crediti.
“Ho fatto reclamo il trentunesimo giorno: è davvero inammissibile?”
Se il trentesimo giorno non cadeva di sabato, domenica o festivo, sì, di regola. Prima di arrendersi va controllata la data effettiva della comunicazione: un vizio della comunicazione può spostare la decorrenza, ma resta il limite dei 90 giorni dal deposito del decreto (art. 124, c.2).
Gli errori davanti ai giudici: le pronunce di riferimento
Per ogni pronuncia sono indicati gli estremi come riportati dalla fonte letta, il principio in parole nostre e la sua utilità per chi contesta o difende un’esdebitazione. Le pronunce di merito note solo da sintesi sono segnalate.
-
Corte costituzionale, ord. n. 104/2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026, G.U. del 17 giugno 2026). Cosa è successo: due tribunali avevano sollevato la questione sull’art. 278, comma 2, senza notificare le ordinanze ai creditori. Principio: nel giudizio di esdebitazione della liquidazione controllata i creditori ammessi al passivo sono parti in causa, in base all’art. 282, comma 1; la notifica va estesa ai creditori con cui il contraddittorio è stato effettivamente instaurato. Gli atti sono stati restituiti. Rilevanza: fonda la legittimazione del creditore ammesso e mostra il valore del contraddittorio.
-
Ordinanze di rimessione Trib. Verona (r.o. 230/2025) e Trib. Milano (r.o. 27/2026), ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026. Principio in discussione: se l’esdebitazione debba operare pienamente anche verso i creditori non insinuati, in base alla direttiva UE 2019/1023. Rilevanza: la questione è in attesa di decisione; il creditore non insinuato non può considerare stabile la tutela dell’art. 278, comma 2.
-
Corte costituzionale, sent. n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026). Cosa è successo: il Tribunale di Arezzo dubitava dell’art. 281, comma 1, che lega l’istanza di esdebitazione al decreto di chiusura della liquidazione giudiziale. Principio: questione non fondata nei sensi della motivazione; la contestualità va intesa in senso logico-funzionale, e un’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. Rilevanza: indica che i tempi dell’istanza non vanno letti in modo formalistico, a tutela del debitore.
-
Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523 (massima su Brocardi, art. 124). Principio: il reclamo dell’art. 124 appartiene alla liquidazione giudiziale e non si estende per analogia ad altre procedure senza un richiamo specifico. Rilevanza: per l’esdebitazione nella liquidazione controllata il richiamo c’è (art. 282, c.3), ed è da quel richiamo, con il suo termine di 30 giorni, che deve partire chi reclama.
-
Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima su Brocardi). Cosa è successo: l’apertura della liquidazione controllata era stata negata per non meritevolezza. Principio: all’apertura la meritevolezza non conta; negligenza e imprudenza si valutano in sede di esdebitazione. Rilevanza: individua nelle osservazioni e nel reclamo dell’art. 282 la sede naturale delle contestazioni del creditore.
-
Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi diritto.it del 20/5/2026). Principio: per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice; la condotta del debitore conta in sede di esdebitazione. Rilevanza: per il debitore, la relazione dell’OCC è il primo argine contro le osservazioni; per il creditore, è il documento da leggere e contestare.
-
Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima su Brocardi). Cosa è successo: era stata negata l’esdebitazione per scarsa consistenza del patrimonio, in regime di legge fallimentare. Principio: il patrimonio esiguo non preclude il beneficio senza condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: il creditore non può fondare la contestazione sul solo basso riparto.
-
Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 (testo integrale letto dagli autori della scheda). Cosa è successo: un debitore già fallito aveva chiesto l’esdebitazione dell’incapiente. Principio: la strada dell’art. 283 è preclusa per i debiti della procedura fallimentare; il ricorso straordinario contro un diniego emesso senza contraddittorio è inammissibile, perché la domanda può essere riproposta. Rilevanza: mostra la differenza tra provvedimenti riproponibili e provvedimenti definitivi, decisiva per scegliere il rimedio.
-
Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (massima su Brocardi). Principio: l’istanza presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevanza: il creditore deve controllare quale disciplina si applica prima di invocare l’art. 282.
-
Trib. Ascoli Piceno, 8 novembre 2024 (rassegna ecnews del 4/2/2025; numero non indicato). Principio: giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione già all’apertura, per colpa grave e malafede legate allo squilibrio nell’assunzione dei debiti e al lungo indebitamento verso enti pubblici. Rilevanza: orientamento isolato, in tensione con Cass. 22074/2025 e 11603/2026; non va usato per anticipare contestazioni che appartengono all’esdebitazione.
-
Trib. Cagliari, 18 giugno 2026, n. 51 (commento iusletter del 23/9/2026). Cosa è successo: una finanziaria aveva eccepito frode e colpa grave contro l’omologa di un piano del consumatore. Principio: la colpa grave richiede una negligenza estrema, non la semplice imprudenza; senza prova di un comportamento ingannevole l’eccezione di frode non supera l’onere probatorio; il finanziatore che non ha valutato il merito creditizio non può far leva sulla scarsa affidabilità del debitore. Rilevanza: la nozione di colpa grave è la stessa dell’art. 282, comma 2: le osservazioni generiche non bastano.
-
Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (nota da sintesi). Principio: l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave e porta al rigetto. Rilevanza: esempio di contestazione riuscita perché fondata su un fatto preciso e misurabile.
-
Trib. Urbino, 9 dicembre 2025 (nota da sintesi). Principio: ai fini del beneficio conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione dei creditori. Rilevanza: conferma che il creditore deve contestare la condotta, non il riparto.
-
Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (sintesi Eutekne del 25/4/2026; numero non disponibile). Cosa è successo: esdebitazione in liquidazione controllata su segnalazione del liquidatore. Principio: la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché viene meno con l’obbligazione principale (art. 278, c.7, lett. b). Rilevanza: l’ente che vuole salvare le sanzioni accessorie deve contestare il debito principale.
-
Trib. Milano, Sez. II civ., decreto 23 febbraio 2026 (procedimento n. 32/2025 R.P.C. nel frontespizio), esdebitazione dell’incapiente ex art. 283. Principio: riconosciuta la meritevolezza in assenza di atti di malafede o colpa grave e con casellario privo di iscrizioni; il beneficio riguarda le passività anteriori al ricorso e non le sanzioni successive. Rilevanza: mostra quali elementi documentali il debitore deve offrire e quali crediti restano fuori.
-
Trib. Novara, sentenza R.G. 52-1/2025 (2025), apertura di liquidazione controllata. Principio: dopo l’esdebitazione la liquidazione prosegue sui beni già compresi nella massa, ma non può acquisire beni futuri come i redditi non ancora maturati, alla luce della direttiva UE 2019/1023. Rilevanza: chiarisce cosa resta al creditore dopo un’esdebitazione anticipata ex art. 282, c.2-bis.
Cosa può fare lo Studio Monardo: intercettare l’errore e, se è già fatto, ripararlo
Lo Studio lavora su entrambi i lati del giudizio di esdebitazione: assiste creditori che vogliono contestare in modo fondato e debitori che vogliono ottenere un decreto stabile. In entrambi i casi il metodo è lo stesso: prima i termini, poi le prove.
- Calcoliamo i termini il giorno stesso in cui ci viene sottoposta la PEC del liquidatore o la comunicazione del decreto: 15 giorni per le osservazioni, 30 per il reclamo, 90 dal deposito come limite assoluto, slittamenti del weekend, nessuna sospensione ad agosto.
- Ricostruiamo la posizione processuale del creditore: verifichiamo se il credito è ammesso, escluso o mai insinuato e, nel terzo caso, quale quota minima conserva in base all’art. 278, comma 2.
- Qualifichiamo il credito alla luce dell’art. 278, commi 6 e 7: individuiamo debiti esclusi, sanzioni accessorie e garanzie personali, per non sprecare contestazioni dove la legge già tutela.
- Leggiamo la relazione dell’OCC e la segnalazione del liquidatore confrontandole con i documenti del creditore, per individuare i fatti realmente rilevanti per colpa grave, malafede o frode.
- Redigiamo osservazioni documentate, con cronologia dei finanziamenti, rapporto reddito-rate e atti di disposizione, collegando ciascun fatto alla norma che lo rende ostativo.
- Prepariamo il reclamo ex art. 124 con motivi numerati, documenti e mezzi di prova, e curiamo le notifiche al liquidatore e ai controinteressati nei cinque giorni.
- Per il debitore, costruiamo la difesa preventiva: verifichiamo la completezza dell’elenco dei creditori, la tracciabilità delle cause dell’indebitamento e la collaborazione con il liquidatore, e depositiamo l’istanza appena maturato il triennio.
- Rispondiamo alle osservazioni dei creditori con memorie e documenti, e ci costituiamo nel reclamo almeno cinque giorni prima dell’udienza.
- Quando il termine è scaduto, verifichiamo se la comunicazione era regolare e se restano strumenti esterni al decreto: fideiussori, coobbligati, crediti esclusi, maggior riparto da operazioni ancora in corso.
- Valutiamo l’impugnazione in Cassazione del decreto sul reclamo, impostando fin dal primo atto i motivi in diritto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un giudizio di esdebitazione, l’abilitazione di cassazionista significa che l’errore commesso nelle osservazioni o nel reclamo può essere affrontato fino all’ultimo grado dallo stesso difensore, con una linea coerente dall’analisi iniziale alla Cassazione. Chi ha impostato le osservazioni conosce i fatti che il reclamo dovrà riproporre e i punti di diritto che la Cassazione potrà esaminare.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, flussi bancari e posizioni fiscali (decisivi per misurare la colpa grave o escluderla), gli avvocati li traducono in osservazioni, memorie e motivi di reclamo. È lo stesso lavoro, sui due lati, che serve per contestare un’esdebitazione o per difenderla.
In chiusura
Il creditore può contestare l’esdebitazione di diritto nella liquidazione controllata, ma ha due sole finestre, i 15 giorni delle osservazioni e i 30 del reclamo, e deve portare prove, non giudizi. Il debitore può ottenere un decreto solido solo se chiede, documenta e coinvolge tutti i creditori. “Di diritto” non vuol dire “automatica”: vuol dire che il tribunale verifica condizioni precise, e chi conosce quelle condizioni arriva preparato.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché nasce dentro il sovraindebitamento. L’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi conosce come si scrivono relazioni e segnalazioni. Da avvocato cassazionista può poi seguire la contestazione, o la difesa, dalla prima osservazione fino all’ultimo grado.
📩 Il termine che conta può essere già iniziato: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, i recapiti per raggiungerci sono qui sotto, al termine dell’articolo.
